32.2024.31
Ricorso (accolto per adesione): statuto dell’A. era di salariata al 100%, non di persona con attività lavorativa a tempo parziale. Grado d’invalidità, calcolato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (e non del cosiddetto metodo misto) determina diritto dell’A. ad una rendita
3 luglio 2024Italiano21 min
effetti, le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a rivalutare lo statuto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.31
jv/gm
Lugano
3 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8 marzo 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1973, da ultimo (2012) attiva quale aiuto venditrice a tempo parziale
e parallelamente al beneficio della pubblica assistenza dal dicembre 2007, il 24/26
febbraio 2014 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni adducendo
un’incapacità lavorativa completa dal 2011 al 2014 a motivo di “un colon
irritabile di partenza, un intervento laparoscopia ha causato grossi problemi
funzionali […]” (docc. 1-5 incarto AI).
A
fronte della documentazione medico-assicurativa pervenutale, l’amministrazione
ha ritenuto necessario un approfondimento medico, conferendo mandato per una
perizia in ambito psichiatrico al __________ nella persona della dr.ssa __________
(specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 32 incarto AI). La perizia è
confluita nel rapporto peritale del 12 gennaio 2015 (doc. 34 incarto AI), fatto
proprio dal medico SMR (doc. 33 incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa:
"
Sindrome mista ansioso depressiva
(ICD10: F41.2) con su:
·
disturbo di personalità misto
(ICD10: F61)
·
sindrome di somatizzazione (ICD10:
F45.0)”
e
rilevati i limiti funzionali, la perita ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguate*
% IL mansioni consuete (casalinga)
Periodi
100
100
0
26.03.2012-30.06.2013
50
50
0
01.07.2013-continua
*
riduzione presenza.
Con decisione
del 22 maggio 2015 (doc. 43 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 41
incarto AI) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo
determinato, in applicazione del cosiddetto metodo misto per la graduazione
dell’invalidità, un grado d’invalidità globale del 45% (incapacità lavorativa
completa per la quota parte salariata del 45%; incapacità lavorativa nulla per
la quota parte casalinga) dal 26 marzo al 30 giugno 2013 e dello 0% dal 1.
luglio 2013. Siccome la domanda era tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI,
il diritto alla rendita sarebbe insorto solo dal 1. agosto 2014 (art. 29 cpv. 1
LAI), ragione per cui la rendita non poteva più essere versata.
L’assicurata
ha impugnato la decisione del 22 maggio 2015 ed il TCA, con pronunzia del 25
luglio 2016 (STCA 32.2015.106), l’ha confermata. La decisione del 22 maggio
2015 è quindi cresciuta in giudicato.
1.2. Con
decisione del 22 settembre 2017 l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla
seconda domanda di prestazioni del 26 giugno 2017 (docc. 59 e 63 incarto AI). Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 17
aprile 2020 l’assicurata ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc.
68 incarto AI). L’istruttoria è sfociata nella decisione del 19 novembre 2020
di rifiuto di prestazioni (doc. 95 incarto AI), cresciuta incontestata in
giudicato.
1.4. Il 3
dicembre 2021 l’assicurata ha inviato all’Ufficio AI nuova documentazione
attestante “una grave limitazione […] anche nell’attività cosiddetta
di casalinga”, chiedendo “che si proceda ad una nuova valutazione del
suo grado d’invalidità” (doc. 99 incarto AI).
Trattando
la nuova documentazione come una nuova domanda di prestazioni (docc. 100 e101
incarto AI), con decisione del 15 marzo 2022 (doc. 110 incarto AI), debitamente
preavvisata (doc. 102 incarto AI), l’Ufficio AI non è entrato in materia.
Con sentenza
del 5 luglio 2022 il TCA ha accolto il gravame dell’assicurata, annullando la
decisione impugnata e rinviando gli atti all’amministrazione affinché procedesse
ad un approfondimento medico (STCA 32.2022.25 del 5 luglio 2022) (docc. 116-120
incarto AI).
1.5. Contestualmente
all’istruttoria di rinvio, l’Ufficio AI ha approfondito l’aspetto medico
facendo esperire una perizia pluridisciplinare in ambito internistico,
reumatologico, gastroenterologico, endocrinologico, psichiatrico e cardiologico
dal __________ (doc. 154 incarto AI), confluita nel rapporto peritale del 29
settembre 2023 (doc. 159 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 160
incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
"
Artrite reumatoide sieropositiva […];
disturbi statici della colonna vertebrale […];
colon allungato e convoluto […];
sindrome mista ansioso depressiva F41.2;
disturbo misto di personalità F61.0;
sindrome da somatizzazione F45.0.”
e
rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguate*
% IL mansioni consuete (casalinga)*
Periodi
0
0
20
19.11.2020
100
100
20
26.03.2012-30.06.2013
50
50
20
01.07.2013-18.11.2020
55
55
20
19.11.2020
*con ripercussioni sul rendimento e prognosi stazionaria.
Il 6
novembre 2023 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica, confluita nel rapporto di medesima data e nel
complemento del 26 gennaio 2024 con il quale il consulente ispettore ha
accertato un grado d’invalidità globale del 19,87% (docc. 164 e 176 incarto
AI).
Con
rapporto del 12 dicembre 2023 la consulente SIP ha chiuso il mandato
d’integrazione, individuando un ampio ventaglio di attività esigibili e
constatando la volontà dell’assicurata di non voler partecipare a provvedimenti
d’integrazione (doc. 172 incarto AI).
Con
decisione del 29 febbraio 2024 (doc. 177 incarto AI), debitamente preavvisata
(doc. 173 incarto AI), l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a
prestazioni a fronte di un grado d’invalidità globale non pensionabile del
36.68%.
1.6. Con
decisione dell’8 marzo 2024, annullando e sostituendo quella del 29 febbraio
2024, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita con
grado d’invalidità del 40% dal 1. gennaio 2024 (doc. 181 incarto AI).
1.7. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione dell’8 marzo 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
del diritto ad una rendita di invalidità “almeno del 50% dal 1.11.2021”.
Ha
pure chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo il
relativo certificato municipale.
Censura
la valutazione economica, adducendo in particolare che lo statuto lavorativo è
quello di salariata a tempo pieno e non di persona con attività lavorativa a
tempo parziale, ragione per cui in concreto la graduazione dell’invalidità andava
effettuata tramite il metodo ordinario del confronto dei redditi e non, come
fatto dall’amministrazione, fondandosi sul cosiddetto metodo misto.
1.8. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, rivalutata tutta la documentazione agli atti,
ha concluso che se non fosse sopraggiunto il danno alla salute l’assicurata
sarebbe divenuta una persona salariata in misura completa, ragione per cui per
la graduazione dell’invalidità andava applicato il metodo ordinario del
confronto dei redditi.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha ricalcolato con il metodo ordinario
l’evoluzione del grado d’invalidità dell’assicurata e proposto “l’annullamento
della decisione impugnata, il riconoscimento di una rendita con grado
d’invalidità del 57% dal 20 novembre 2020 (momento della realizzazione
dell’anno di attesa e dell’aggravamento dello stato di salute), l’aumento del
grado d’invalidità al 64% dal 1. gennaio 2024 ed il versamento delle
prestazioni dal 1. giugno 2022 in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI”.
1.9. Con
scritto del 10 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di rendita presentata dall’assicurata nel dicembre 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non
sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29
cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in
caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più
tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
-
in
caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
La cifra 9105 01/24 CIRAI
prevede che:
"
Le rendite correnti delle
persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni
(persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di
rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’art.
17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).”
In
casu, RI 1 non è mai stata al beneficio di una rendita AI (cfr. supra consid.
1.1.-1.3.). Inoltre, anche se le parti convengono sui periodi d’incapacità
lavorativa accertata dai periti (cfr. supra consid. 1.5.) e sulla (nuova) graduazione
dell’invalidità nel tempo (cfr. supra consid. 1.8. e 1.9.), avendo l’insorgente
presentato la (quarta) domanda di prestazioni il 3 dicembre 2021 (cfr. supra
consid. 1.4.), la stessa risulta tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI), ragione per cui
l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla
modifica legislativa di cui sopra.
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore
ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la
determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa
è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a
sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base
di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali.
Va qui
segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1
OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito
delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica
(cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in
Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno un’attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato
avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al
momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in
cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita
del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita
un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del
minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393
consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF
9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi
inoltre Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n.
67 e seg. ad art. 16 LPGA con riferimenti; Kieser, Gemischte Methode – ein
Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016, pag. 472; Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62
e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,
op. cit., pag. 190-191).
2.6. In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata
dall’Ufficio AI e condivisa dalla ricorrente.
In
effetti, le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a rivalutare lo statuto
dell’insorgente, considerandola salariata al 100%, risultano debitamente documentate.
Trattasi del fatto che ella è nubile e senza prole (doc. 68, pagg. 232 e 233
incarto AI), in assistenza dal 1. dicembre 2007 (doc. 73 incarto AI), non ha
altre attività remunerate (docc. 68, 71 incarto AI; IV 1), non ha persone che
la sostengono economicamente (doc. 164, pagg. 825, 827 e 828 incarto AI), ha
cercato impieghi a tempo pieno almeno fino al febbraio 2008 (doc. 36; doc. 71,
pag. 246 incarto AI), ha percepito negli anni 2002 e 2003 un reddito quasi equiparabile
ad una retribuzione per attività a tempo pieno (IV 1) e che parallelamente a
quanto guadagnava dall’ultimo datore di lavoro percepiva anche prestazioni
assistenziali (le due entrate essendo complementari) (docc. 20 e 73 incarto AI).
Inoltre, in sede d’inchiesta domiciliare la ricorrente ha dichiarato che se la
salute glielo avesse permesso, avrebbe cercato di riprendere un’attività
Considerandi
lavorativa a tempo pieno (doc. 164, pag. 826 incarto AI). Plausibile risulta
altresì la spiegazione fornita dall’Ufficio AI riguardo al motivo per cui non
sono documentate ricerche d’impiego successivamente al 2008 nonostante una
capacità lavorativa del 50%, trattandosi di una conseguenza della
cronicizzazione dei tratti somatici che fanno sentire l’insorgente completamente
invalida (docc. 84 e 85; doc. 159, pag. 622 e doc. 172 incarto AI).
Inoltre,
l’insorgente non ha contestato la graduazione dell’invalidità effettuata
dall’Ufficio AI sulla base del corretto statuto e questo Giudice, valutate le
tabelle di calcolo prodotte con la risposta di causa (IV 2-7), non ravvisa
motivi per discostarsene.
Per il
che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e ad RI 1
va riconosciuto il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 57%
dal 20 novembre 2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1.
giugno 2022.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio
2021.
ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un
avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione dell’8 marzo 2024 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 57% dal 20 novembre
2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1. giugno 2022.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti