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Decisione

32.2024.31

Ricorso (accolto per adesione): statuto dell’A. era di salariata al 100%, non di persona con attività lavorativa a tempo parziale. Grado d’invalidità, calcolato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (e non del cosiddetto metodo misto) determina diritto dell’A. ad una rendita

3 luglio 2024Italiano21 min

effetti, le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a rivalutare lo statuto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.31

jv/gm

Lugano

3 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 8 marzo 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1973, da ultimo (2012) attiva quale aiuto venditrice a tempo parziale

e parallelamente al beneficio della pubblica assistenza dal dicembre 2007, il 24/26

febbraio 2014 ha presentato una (prima) domanda di prestazioni adducendo

un’incapacità lavorativa completa dal 2011 al 2014 a motivo di “un colon

irritabile di partenza, un intervento laparoscopia ha causato grossi problemi

funzionali […]” (docc. 1-5 incarto AI).

A

fronte della documentazione medico-assicurativa pervenutale, l’amministrazione

ha ritenuto necessario un approfondimento medico, conferendo mandato per una

perizia in ambito psichiatrico al __________ nella persona della dr.ssa __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 32 incarto AI). La perizia è

confluita nel rapporto peritale del 12 gennaio 2015 (doc. 34 incarto AI), fatto

proprio dal medico SMR (doc. 33 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa:

"

Sindrome mista ansioso depressiva

(ICD10: F41.2) con su:

·

disturbo di personalità misto

(ICD10: F61)

·

sindrome di somatizzazione (ICD10:

F45.0)”

e

rilevati i limiti funzionali, la perita ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguate*

% IL mansioni consuete (casalinga)

Periodi

100

100

0

26.03.2012-30.06.2013

50

50

0

01.07.2013-continua

*

riduzione presenza.

Con decisione

del 22 maggio 2015 (doc. 43 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 41

incarto AI) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, avendo

determinato, in applicazione del cosiddetto metodo misto per la graduazione

dell’invalidità, un grado d’invalidità globale del 45% (incapacità lavorativa

completa per la quota parte salariata del 45%; incapacità lavorativa nulla per

la quota parte casalinga) dal 26 marzo al 30 giugno 2013 e dello 0% dal 1.

luglio 2013. Siccome la domanda era tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI,

il diritto alla rendita sarebbe insorto solo dal 1. agosto 2014 (art. 29 cpv. 1

LAI), ragione per cui la rendita non poteva più essere versata.

L’assicurata

ha impugnato la decisione del 22 maggio 2015 ed il TCA, con pronunzia del 25

luglio 2016 (STCA 32.2015.106), l’ha confermata. La decisione del 22 maggio

2015 è quindi cresciuta in giudicato.

1.2. Con

decisione del 22 settembre 2017 l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla

seconda domanda di prestazioni del 26 giugno 2017 (docc. 59 e 63 incarto AI). Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Il 17

aprile 2020 l’assicurata ha presentato una terza domanda di prestazioni (doc.

68 incarto AI). L’istruttoria è sfociata nella decisione del 19 novembre 2020

di rifiuto di prestazioni (doc. 95 incarto AI), cresciuta incontestata in

giudicato.

1.4. Il 3

dicembre 2021 l’assicurata ha inviato all’Ufficio AI nuova documentazione

attestante “una grave limitazione […] anche nell’attività cosiddetta

di casalinga”, chiedendo “che si proceda ad una nuova valutazione del

suo grado d’invalidità” (doc. 99 incarto AI).

Trattando

la nuova documentazione come una nuova domanda di prestazioni (docc. 100 e101

incarto AI), con decisione del 15 marzo 2022 (doc. 110 incarto AI), debitamente

preavvisata (doc. 102 incarto AI), l’Ufficio AI non è entrato in materia.

Con sentenza

del 5 luglio 2022 il TCA ha accolto il gravame dell’assicurata, annullando la

decisione impugnata e rinviando gli atti all’amministrazione affinché procedesse

ad un approfondimento medico (STCA 32.2022.25 del 5 luglio 2022) (docc. 116-120

incarto AI).

1.5. Contestualmente

all’istruttoria di rinvio, l’Ufficio AI ha approfondito l’aspetto medico

facendo esperire una perizia pluridisciplinare in ambito internistico,

reumatologico, gastroenterologico, endocrinologico, psichiatrico e cardiologico

dal __________ (doc. 154 incarto AI), confluita nel rapporto peritale del 29

settembre 2023 (doc. 159 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 160

incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

"

Artrite reumatoide sieropositiva […];

disturbi statici della colonna vertebrale […];

colon allungato e convoluto […];

sindrome mista ansioso depressiva F41.2;

disturbo misto di personalità F61.0;

sindrome da somatizzazione F45.0.”

e

rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguate*

% IL mansioni consuete (casalinga)*

Periodi

0

0

20

19.11.2020

100

100

20

26.03.2012-30.06.2013

50

50

20

01.07.2013-18.11.2020

55

55

20

19.11.2020

*con ripercussioni sul rendimento e prognosi stazionaria.

Il 6

novembre 2023 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica, confluita nel rapporto di medesima data e nel

complemento del 26 gennaio 2024 con il quale il consulente ispettore ha

accertato un grado d’invalidità globale del 19,87% (docc. 164 e 176 incarto

AI).

Con

rapporto del 12 dicembre 2023 la consulente SIP ha chiuso il mandato

d’integrazione, individuando un ampio ventaglio di attività esigibili e

constatando la volontà dell’assicurata di non voler partecipare a provvedimenti

d’integrazione (doc. 172 incarto AI).

Con

decisione del 29 febbraio 2024 (doc. 177 incarto AI), debitamente preavvisata

(doc. 173 incarto AI), l’Ufficio AI ha nuovamente negato il diritto a

prestazioni a fronte di un grado d’invalidità globale non pensionabile del

36.68%.

1.6. Con

decisione dell’8 marzo 2024, annullando e sostituendo quella del 29 febbraio

2024, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita con

grado d’invalidità del 40% dal 1. gennaio 2024 (doc. 181 incarto AI).

1.7. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione dell’8 marzo 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento

del diritto ad una rendita di invalidità “almeno del 50% dal 1.11.2021”.

Ha

pure chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo il

relativo certificato municipale.

Censura

la valutazione economica, adducendo in particolare che lo statuto lavorativo è

quello di salariata a tempo pieno e non di persona con attività lavorativa a

tempo parziale, ragione per cui in concreto la graduazione dell’invalidità andava

effettuata tramite il metodo ordinario del confronto dei redditi e non, come

fatto dall’amministrazione, fondandosi sul cosiddetto metodo misto.

1.8. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI, rivalutata tutta la documentazione agli atti,

ha concluso che se non fosse sopraggiunto il danno alla salute l’assicurata

sarebbe divenuta una persona salariata in misura completa, ragione per cui per

la graduazione dell’invalidità andava applicato il metodo ordinario del

confronto dei redditi.

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha ricalcolato con il metodo ordinario

l’evoluzione del grado d’invalidità dell’assicurata e proposto “l’annullamento

della decisione impugnata, il riconoscimento di una rendita con grado

d’invalidità del 57% dal 20 novembre 2020 (momento della realizzazione

dell’anno di attesa e dell’aggravamento dello stato di salute), l’aumento del

grado d’invalidità al 64% dal 1. gennaio 2024 ed il versamento delle

prestazioni dal 1. giugno 2022 in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI”.

1.9. Con

scritto del 10 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI (VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di rendita presentata dall’assicurata nel dicembre 2021.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non

sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29

cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in

caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più

tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

-

in

caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

La cifra 9105 01/24 CIRAI

prevede che:

"

Le rendite correnti delle

persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni

(persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di

rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’art.

17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali).”

In

casu, RI 1 non è mai stata al beneficio di una rendita AI (cfr. supra consid.

1.1.-1.3.). Inoltre, anche se le parti convengono sui periodi d’incapacità

lavorativa accertata dai periti (cfr. supra consid. 1.5.) e sulla (nuova) graduazione

dell’invalidità nel tempo (cfr. supra consid. 1.8. e 1.9.), avendo l’insorgente

presentato la (quarta) domanda di prestazioni il 3 dicembre 2021 (cfr. supra

consid. 1.4.), la stessa risulta tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI), ragione per cui

l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto successivamente alla

modifica legislativa di cui sopra.

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore

ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la

determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

2.4. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal

quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa

è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a

sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base

di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali.

Va qui

segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1

OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito

delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica

(cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in

Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno un’attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato

avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita

un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del

minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393

consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF

9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi

inoltre Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n.

67 e seg. ad art. 16 LPGA con riferimenti; Kieser, Gemischte Methode – ein

Blick auf die bisherige Rechtsprechung, in: HAVE 2016, pag. 472; Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62

e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.6. In

concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata

dall’Ufficio AI e condivisa dalla ricorrente.

In

effetti, le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a rivalutare lo statuto

dell’insorgente, considerandola salariata al 100%, risultano debitamente documentate.

Trattasi del fatto che ella è nubile e senza prole (doc. 68, pagg. 232 e 233

incarto AI), in assistenza dal 1. dicembre 2007 (doc. 73 incarto AI), non ha

altre attività remunerate (docc. 68, 71 incarto AI; IV 1), non ha persone che

la sostengono economicamente (doc. 164, pagg. 825, 827 e 828 incarto AI), ha

cercato impieghi a tempo pieno almeno fino al febbraio 2008 (doc. 36; doc. 71,

pag. 246 incarto AI), ha percepito negli anni 2002 e 2003 un reddito quasi equiparabile

ad una retribuzione per attività a tempo pieno (IV 1) e che parallelamente a

quanto guadagnava dall’ultimo datore di lavoro percepiva anche prestazioni

assistenziali (le due entrate essendo complementari) (docc. 20 e 73 incarto AI).

Inoltre, in sede d’inchiesta domiciliare la ricorrente ha dichiarato che se la

salute glielo avesse permesso, avrebbe cercato di riprendere un’attività

Considerandi

lavorativa a tempo pieno (doc. 164, pag. 826 incarto AI). Plausibile risulta

altresì la spiegazione fornita dall’Ufficio AI riguardo al motivo per cui non

sono documentate ricerche d’impiego successivamente al 2008 nonostante una

capacità lavorativa del 50%, trattandosi di una conseguenza della

cronicizzazione dei tratti somatici che fanno sentire l’insorgente completamente

invalida (docc. 84 e 85; doc. 159, pag. 622 e doc. 172 incarto AI).

Inoltre,

l’insorgente non ha contestato la graduazione dell’invalidità effettuata

dall’Ufficio AI sulla base del corretto statuto e questo Giudice, valutate le

tabelle di calcolo prodotte con la risposta di causa (IV 2-7), non ravvisa

motivi per discostarsene.

Per il

che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e ad RI 1

va riconosciuto il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 57%

dal 20 novembre 2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1.

giugno 2022.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio

2021.

ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un

avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione dell’8 marzo 2024 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 57% dal 20 novembre

2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1. giugno 2022.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti