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32.2024.35

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 novembre 2024Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare,

prevista la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).

Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurato

ha diritto ai mezzi ausiliari,

compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno

per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per

conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare

una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.

L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni

plantari solo in quanto costituiscono un complemento essenziale ai

provvedimenti sanitari d'integrazione.

Questi

provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente

anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff

der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen

Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21) (…)”;

Murer, Invalidenversicherungsgesetz

(Art. 1-27bis IVG), 2014, ad art. 21-21quater, pag. 850) sono

molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze

del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o

dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo

(Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 36 n. 1 e 2,

pag. 255).

Per la nozione e una casistica in merito

ai mezzi ausiliari cfr. Murer, op. cit., pagg. 850-852.

2.4.

2.4.1. Per

quanto riguarda la coordinazione tra le altre prestazioni in natura quali ad

esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, l’art. 65 LPGA

stabilisce che le prestazioni sono assunte secondo le disposizioni della

singola legge e nel seguente ordine:

a. dall’assicurazione

militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;

b. dall’assicurazione

per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

c. dall’assicurazione

contro le malattie.

Nell’ambito

dell’art. 65 LPGA vale dunque il principio della priorità relativa con una

graduatoria prestativa a tre livelli: assicurazione militare o assicurazione

contro gli infortuni / assicurazione per l’invalidità o assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti / assicurazione contro le malattie. Nei primi due

livelli si tratta di assicurazioni con prestazioni allo stesso livello il cui

rapporto tra i sistemi è regolato dalle singole leggi. Il legislatore ha

consapevolmente scelto il principio della priorità relativa non avendo

stabilito, a differenza dell’articolo 64 cpv. 1 LPGA, una graduatoria esclusiva

(“(…) Im Anwendugsbereich von ATSG 65 gilt

der Grundsatz der relativen Priorität mit einer dreistufigen Leistungskaskade:

MV oder UV/IV oder AHV und KV. Bei den beiden ersten Kategorien handelt es sich

für beide Versicherungen um sog. Leistungskreise auf gleicher Stufe, deren

“internes” Verhältnis der Leistungspflicht durch die Einzelgesetze geregelt

wird (BBl 1999 4632 f.). Die Gesetzgeberin hat sich bewusst für die relative

Priorität entschieden, indem im Gegensatz zu ATSG 64/1 nicht eine

ausschliessliche Reihenfolge festgelegt worden ist (AB 2000 S 185). Dies hat

zum Beispiel bei Hilfsmittel Bedeutung, wo die nachrangige IV einen

weitergehenden Leistungskatalog aufweist als die UV. (…)”; Locher/Gächter,

op. cit., § 60 n. 13, pag. 468).

Circa

il significato del principio della priorità relativa con una graduatoria

prestativa a tre livelli, va in particolare rilevato che dai materiali risulta

con evidenza che il livello successivo, nella misura in cui prevede una gamma

di prestazioni più ampia o qualitativamente migliore, non è liberato per il

fatto che il precedente livello abbia riconosciuto delle prestazioni.

Nell’applicazione del diritto, fermo restando il rispetto del principio della

congruenza (il principio della congruenza si caratterizza per il fatto che

vengono coordinate prestazioni dello stesso tipo e per lo stesso scopo,

presupponendo una congruenza di evento, personale, materiale e tempo: “das Kongruenzprinzip

zeichnet sich dadurch aus, dass Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung

koordiniert werden, wobei eine ereignisbezogene, personelle, sachliche und

zeitliche Kongruenz vorausgesetzt wird Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 55

ad art. 63, pag.1182”), va dunque verificato se il livello seguente

prevede prestazioni complementari “((…) Den

Materialien ist mit Eindeutigkeit zu entehmen, dass der nachfolgende

Leistungskreis durch eine Leistung des vorrangigen Kreises dann nicht von einer

Leistung befreit ist, wenn er ein breiteres oder qualitativ besseres

Leistungsspektrum vorsieht (BBl 1999 4633). Insoweit treten gegebenenfalls

Leistungen des nachrangigen Leistungskreises komplementär zu denjienigen des

vorangehenden. Weil Art. 65 ATSG den Grundsatz der relativen komplementarität

der Sachleistung (ausserhalb der Heilbehandlung) allgemein gefasst hat, wird

also bei der Rechtsanwendung regelmässig zu prüfen sei, ob gegebenenfalls einer

der nachrangig leistungspflichtigen Zweige komplementär Leistungen zu erbringen

hat. Allemal ist aber der Kongruenzgrundsatz zu beachten. So fehlt etwa

zwischen den Hilfsmitteln nach Art. 21 IVG und den Mitteln und Gegenständen

nach Art. 25 Abs. 2 lit. b KVG eine sachliche Kongruenz, weil die beiden

Sachleistungen verschiedenen Funktionen haben; es besteht deshalb – soweit die

Voraussetzungen des Einzelgesetzes erfüllt sind – jedenfalls eine Leistungspflicht

beider Zweige; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 20

e 21 ad Art. 65, pag. 1208).

Nel

succitato FF 1999 4633 (trattasi dell’“Iniziativa parlamentare Diritto delle

assicurazioni sociali Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della

sicurezza sociale e della sanità” = FF del 26 marzo 1999 pag. 4000-4001),

nella motivazione all’art. 71 si legge infatti che: “(…) Va ancora ricordato

che questo modello a tre livelli non potrà essere applicato tale e quale ed è

anche per questo che nella legge non si parla di ordine «esclusivo». Si può ad

esempio pensare al caso in cui una singola legge preveda prestazioni più estese

rispetto ad un'altra legge a cui la LPGA assegna la priorità nell'obbligo di

Considerandi

fornire prestazioni. Si consideri l'esempio seguente: il numero 11

dell'allegato OMAINF prevede soltanto due mezzi ausiliari per i ciechi e i

malvedenti gravi, mentre il numero 11 dell'allegato OMAI prevede

sostanzialmente più mezzi ausiliari. Conformemente all'articolo 71 LPGA è

l'assicurazione contro gli infortuni a dover fornire prestazioni per prima e ci

si può dunque chiedere se il catalogo delle prestazioni più ampio dell'AI debba

trovare anche applicazione. Occorre pertanto stabilire espressamente che

l'obbligo di fornire prestazioni di un ramo di prestazioni non prioritario non

è escluso, sempre che esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e

qualitativamente migliore. Per questa ragione la Commissione ha rinunciato

anche ad iscrivere nel testo dell'articolo 71 - analogamente all'articolo 70

LPGA - la parola «esclusivamente». (…)”.

Da

quanto precede risulta che, data la congruenza delle prestazioni (come detto

sopra, significa la coordinazione di prestazioni dello stesso tipo e per lo

stesso scopo, presupponendo una congruenza di evento, personale, materiale e

tempo; nella fattispecie vi è un congruenza delle prestazioni in quanto in

entrambi i casi si tratta della medesima persone, di protesi al ginocchio,

dovute all’incidente della circolazione del 2022), nella misura in cui un ramo

di prestazioni prioritario riconosce dei mezzi ausiliari il livello seguente

non ne deve riconoscere se egli stesso non prevede una gamma di prestazioni più

ampia o qualitativamente migliore (principio della priorità relativa).

2.4.2

Per

quel che concerne i mezzi ausiliari, ai sensi dell'art. 65 LPGA, sono tenuti a riconoscerli

i seguenti assicuratori, nell'ordine di priorità: in primo luogo i mezzi ausiliari

dell'AM (art. 21 LAM) e della LAINF (art. 11 LAINF), sussidiariamente quelli

dell'AI e dell’assicuratore contro la malattia e infine l'AVS. Gli assicurati

hanno diritto a mezzi ausiliari dell’AI nella misura in cui tali prestazioni

non sono concesse dalle altre assicurazioni menzionate (Murer, op. cit., pag. 854 e Valterio, Commentaire LAI,

2018, ad art. 21 n. 4 pag. 274).

In

tal senso, secondo il marginale 1007

CMAI (Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari dell’assicurazione

invalidità, stato 01.01.2024) l’assicurato ha diritto alla consegna di mezzi

ausiliari da parte dell’AI solo se questi non sono concessi dall’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni (ad es. SUVA) o dall’assicurazione militare

(AM). Le prestazioni dell’AI sono quindi sussidiarie a quelle delle

assicurazioni summenzionate (v. art. 65 LPGA). Per accertare l’estensione dell’obbligo di

prestazione si deve contattare l’assicurazione in questione (v. Circolare sulla

procedura nell’assicurazione per l’invalidità [CPAI].

Rimanendo

nell’ambito dei mezzi ausiliari, sussiste una fattispecie di priorità relativa allorquando

l'assicurazione per l'invalidità deve comunque fornire un mezzo ausiliario nel

caso in cui l'assicurazione contro gli infortuni non riconosce il corrispettivo

mezzo ausiliario. L'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità

può anche sorgere nonostante la responsabilità di base dell'assicurazione

contro gli infortuni, in particolare perché il catalogo dei mezzi ausiliari dell'assicurazione

per l'invalidità in alcuni casi va oltre quello dell'assicurazione contro gli

infortuni, conformemente all'allegato dell’OAINF (Hürzeler/Usinger-Egger,

Einführung in das schweizerische Unfallversicherungsrecht, Berna 2021, pagg.

181/2).

2.5

Nel

caso in esame, dagli accertamenti è risultato che, per quel che d’interesse

alla fattispecie concreta, il 26 settembre 2022 la __________ aveva avallato la

copertura dei costi relativi ad una protesi femorale Kenevo

(Oberschenkelprothese/Kenevo-Konzept) (XIV/2).

Incontestato

è pertanto che l’assicurato, a seguito dell’incidente della circolazione del 23

maggio 2022 (cfr. consid. 1.1), ha diritto da parte dell’assicuratore contro

gli infortuni alla consegna di un mezzo ausiliario ex art. 11 cpv. 1 LAINF

sotto forma di una protesi alla gamba (cifra 2.01. Allegato OMAINF).

Occorre

piuttosto verificare se, come detto (cfr. consid. 2.1), l’Ufficio AI deve

assumere le spese della protesi della gamba, mezzo ausiliario previsto alla cifra 1.01 Allegato OMAI, di tipoGenium

X3.

Dagli

atti risulta in particolare che durante la degenza (dal 28 novembre 2023 al 15

dicembre 2023) presso la Clinica di riabilitazione di __________ all’assicurato

è stata adattata la protesi Kenevo alla gamba, già a suo tempo installata. Egli

ha anche provato le protesi C-leg e Genium X3, preferendole a quella in

dotazione. Egli ha comunque lasciato la clinica con la protesi Kenevo (cfr.

rapporto di uscita 8 febbraio 2024 sub doc. XVII/1).

Non è dato di

sapere se la __________ abbia formalmente deciso di cambiare protesi (la

protesi Kenevo è stata riconosciuta dall’assicuratore contro gli infortuni con

comunicazione 24 maggio 2022, rimasta incontestata; doc. XIV/2). Al riguardo,

il rappresentante dell’assicurato fa riferimento allo scritto 16 aprile 2024 in

cui l’assicuratore LAINF ha segnatamente informato il suo cliente di valutare

eventuali ulteriori prestazioni da assegnare (“Wir prüfen nun, ob Ihr

Mandant weitere Versicherungsleistungen von uns erhält und informieren Sie

darüber” doc. XVI/2). In effetti, dagli atti risulta che l’assicurato è

stato posto al beneficio di un’idennità per menomazione del 50% (cfr. decisione

3.

maggio 2024 in doc. XII/1), ma, come detto, non di una sostituzione della

protesi in dotazione.

Cionostante

non è rilevante sapere se in effetti l’assicuratore contro gli infortuni abbia sostituito

o meno la protesi con la Genium X3. Infatti, va ricordato che la __________ ha

già preso a carico una protesi del ginocchio, motivo per cui il ricorrente non

ha diritto alla consegna da parte dell’Ufficio AI di una (seconda) protesi del

ginocchio (cfr. marg. 1007 CMAI nel consid. 2.4.2), indipendentemente dal

modello richiesto. Non si tratta inoltre di una fattispecie di priorità

relativa tra LAINF e AI, poiché la protesi della gamba (nel caso concerto,

appunto, una protesti femorale con articolazione del ginocchio sinistro) è prevista

nella lista dei mezzi ausiliari di entrambe le succitate assicurazioni sociali (cifra

2.01

Allegato OMAINF e cifra 1.01. Allegato OMAI).

Per questi

motivi, la chiesta sospensione della presente procedura fintanto che la __________

abbia deciso quale protesi riconoscere (XVI) va respinta.

In

via abbondanziale, va rilevato che in ogni caso l’Ufficio AI nella perizia tecnica

28.

luglio 2023 la FCSMA aveva concluso che la protesi Genium X3 “non

rispecchia una sistemazione semplice, adeguata ed economica “(cfr. consid.

1.

), valutazione che non è stata peraltro contestata.

Visto

quanto sopra, la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va

respinto.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti