32.2024.35
L'ufficio AI ha negato all'assicurato la copertura dei costi di una protesi al ginocchio in quanto l'assicurazione LAINF ne ha già finanziata una attualmente in uso. Nessun diritto da parte dell'assicurato di sostituire l'attuale protesi, la cui competenza è semmai dell'assicuratore LAINF
20 novembre 2024Italiano21 min
anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.35
BS/sc
Lugano
20 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1963, in data 18 aprile 2023 ha inoltrato all’Ufficio AI una
richiesta di rimborso dei costi relativi ad una protesi femorale/ginocchio elettronica
di tipo Genium X3 per complessivi fr. 73'815 (IVA inclusa), resasi necessaria a
seguito di un’amputazione della coscia sinistra dopo un incidente della
circolazione occorsogli il 23 maggio 2022 (doc. 37; se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
1.2. Con
scritto 2 giugno 2023 l’Ufficio AI ha invitato il rappresentante
dell’assicurato a voler inoltrare la richiesta di rimborso all’assicuratore
contro gli infortuni (in casu: __________). Solo nel caso in cui questa assicurazione
non dovesse prendere a carico i costi della protesi – continua
l’amministrazione – si potrà inoltrare una nuova richiesta allegando la
decisione negativa (doc. 40).
1.3. Con
lettera 12 giugno 2023 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto all’Ufficio
AI di emettere una decisione in merito al chiesto rimborso, facendo presente
che la __________ non è disposta ad assumere i costi della protesi in parola.
Egli
ha anche allegato lo scritto 22 maggio 2023 in cui l’assicuratore contro infortuni
indicava di non assumere i costi della protesi Genium X3 poiché il preventivo era
stato concordato dall’assicurato con la Clinica riabilitativa di __________. Il
preventivo era semmai utilizzabile solo nell’ambito di una vertenza di
risarcimento in ambito di responsabilità civile. La __________ conclude facendo
presente che comunque una protesi femorale/ginocchio (di tipo Kenevo n.d.r.) era
stata già confezionata il 18 marzo 2023 (doc. 41).
1.4. La
fattispecie è stata comunque sottoposta dall’Ufficio AI all’esame della FSCMA
(Federazione Svizzera di Consulenza sui Mezzi Ausiliari) per l’aspetto tecnico
(doc. 42).
Con
perizia tecnica datata 28 luglio 2023, ma resa nel mese di novembre 2023, la
FSCMA, esaminata la situazione concreta e vagliate le possibili protesi, ha
fatto presente:
"
(…) “Secondo la __________, il
preventivo è stato redatto su richiesta del sig. RI 1 e non può essere
sottoposto al principale sostenitore dei costi, la __________; il preventivo è
stato richiesto per un caso di risarcimento di responsabilità civile. Questo è
il motivo per cui la __________ non è entrata in merito; aspettano di capire se
la responsabilità civile prende a carico i costi, ma se così non fosse, sarebbe
comunque un caso LAINF e servirebbero altre motivazioni sul perché non
entrerebbero in merito. Non ci sarebbero comunque i presupposti affinché l’AI
entri in merito alla richiesta, sia per competenza che per il preventivo poco
congruo, con le motivazioni di cui sopra.” (…)” (doc. IV pag. 2)
In
ogni caso la FSCMA ha ritenuto che la protesi Genium X3 “non rispecchia una
sistemazione semplice, adeguata ed economica”:
"
(…) “Il ginocchio elettronico
Genium non avrebbe comunque potuto essere proposto al finanziamento, in quanto
non è presente nella passteileliste e non è in previsione di essere inserito,
quindi non avrebbe potuto essere esposto con la posizione tariffaria creata per
le componenti in attesa di approvazione. Allo stesso modo anche la garanzia e i
servizi, che l’AI non prende a carico in ogni caso; peraltro ci sono componenti
con due anni di garanzia inclusi ed un servizio incluso.”. (…)” (doc. 53)
1.5. Tenuto
conto dei succitati riscontri, con decisione 21 marzo 2024, debitamente
preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta facendo presente “che
l’eventuale presa a carico dei costi da parte del nostro ufficio potrà essere
presa in considerazione unicamente se l’assicuratore RC o l’assicuratore LAINF
di competenza rifiutano la richiesta”.
1.6. Contro
la suddetta decisione l’assicurato, rappresentato dal prof. dr. iur. RA 1, ha
interposto ricorso chiedendone l’annullamento e l’assunzione da parte dell’AI
dei costi della protesi Genium X3.
Non
condividendo la presa di posizione della __________, il ricorrente ha rilevato:
"
… desidera pertanto un controllo
giudiziario per stabilire se l’assicurazione per l’invalidità o gli infortuni
sia tenuta a coprire il Genium X3 richiesto, eventualmente solo la protesi
C-Leg 4, che non consente il contatto con l’acqua. Entrambi gli elenchi di
ausili medici menzionano esplicitamente le protesi per le gambe, motivo per cui
il ricorrente presume che una delle assicurazioni sociali coinvolte debba
rimborsare la protesi richiesta. Poiché i sussidi medici sono prestazioni in
natura e l’art. 64 LPGA stabilisce che l’assicuratore contro gli infortuni ha
l’obbligo prioritario di erogare le prestazioni a tale riguardo, secondo il
denunciante quest’ultimo dovrebbe finanziare la protesi richiesta.
Poiché l’assicuratore contro gli infortuni non ha
emesso una decisione impugnabile nonostante la relativa richiesta, il
ricorrente non ha altra scelta se non quella di ricorrere contro la decisione
impugnata e far decidere al Tribunale cantonale delle assicurazioni se il
rifiuto dell’assicurazione per l’invalidità di coprire la protesi alla gamba richiesta
sia ammissibile o meno.
Indipendentemente dal fatto che l’elenco degli ausili
medici previsto dalla legge sull’assicurazione con gli infortuni o
sull’invalidità sia applicabile al caso in questione, il ricorrente ritiene che
la protesi richiesta sia un ausilio medico semplice e appropriato. Inoltre, il
ricorrente ha bisogno della protesi richiesta per migliorare la sua capacità di
camminare e, se necessario, per poter entrare in contatto con l’acqua con la
gamba protesica, in particolare per poter fare la doccia in modo indipendente.
Entrambi gli aspetti riguardano il diritto costituzionalmente protetto
all’autodeterminazione, motivo per cui il rifiuto di entrambi gli assicuratori
di rimborsare la protesi alla gamba richiesta costituisce una violazione di
fatto dei diritti fondamentali. (…)” (doc. I pag. 3-4)
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Trattandosi
di congruenza delle prestazioni tra l’AI e la LAINF ai sensi dell’art. 65 LPGA,
l’amministrazione ha rilevato:
"
(…) Nel caso di specie la __________
non risulta essersi ancora pronunciata circa la richiesta di assunzione del
mezzo ausiliario in questione di cui al preventivo del 18.04.2023, pertanto
l’UAI correttamente ha negato il rimborso fintantoché non sarà stata emanata
una decisione in tal senso dall’assicurazione infortuni competente.
Si rileva d’altronde che nello scritto del 16.04.2024
prodotto dal ricorrente con il ricorso, peraltro emanato posteriormente alla decisione
dell’UAI del 21.03.2024, la __________ riporta che “Folgende medizinischen
Behandlungen zur Aufrechterhaltung des bisherigen Gesundheitszustandes werden
von uns jedoch weiterhin wie folgt übernommen bzw. empfohlen: […]
Weitere
Korrektureinstellungen der neu angelegten Prothese sowie
Verschleisserscheinungen.”
(sottolineatura della scrivente.
Ne discende pertanto che la __________ abbia in ogni
caso già assunto le spese per una protesi.” (doc. IV pag. 5)
1.8. In
data 10 giugno 2024 il rappresentante dell’assicurato ha comunicato di non
avere nuovi mezzi di prova, ribadendo che con la chiesta protesi può camminare
meglio e con meno dolori (VI).
1.9. A
seguito dello scambio di e-mail 31 luglio 2024 e 7 agosto 2024 tra il TCA e la __________
è risultato che l’assicuratore LAINF ha già assunto i costi della protesi del
ginocchio “Kenevo” (VIII).
Invitate le
parti a prendere posizione sul menzionato accertamento, con osservazioni 23
agosto 2024 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (X).
Il ricorrente è rimasto invece silente.
1.10. In data 4
settembre 2024 il TCA ha chiesto al rappresentante dell’assicurato di dare
seguito all’ordinanza del 7 agosto 2024 inoltrando le sue osservazioni in
merito all’accertamento eseguito dal Tribunale presso la __________. Inoltre
gli è stato chiesto “se il suo patrocinato ha accettato la copertura di
garanzia dei costi relativi alla protesi Kenevo. In questo caso voglia indicare
se ritira o meno (indicando i motivi) il ricorso 2 maggio 2024” e “se ha
invece rifiutato, voglia specificare se la succitata copertura è stata oggetto
di una contestazione e lo stadio procedura in cui si trova”.
In risposta,
con scritto 23 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente ha in
particolare rilevato che fintanto che la __________ che non decide in merito
alla richiesta di sostituzione della protesi Kenevo con quelle C-Leg o Genium
X3 il suo cliente non ritira il ricorso. Fa poi riferimento allo scritto 16
aprile 2024 in cui l’assicuratore LAINF conclude di valutare eventuali
ulteriori prestazioni da assegnare. Per questi motivi, il legale del ricorrente
ha chiesto la sospensione della presente procedura fintanto che la __________ non
abbia deciso quale protesi riconoscere (XVI).
Infine, con
osservazioni 27 settembre 2024 l’Ufficio AI, ribadendo la richiesta di
reiezione del ricorso, ha fatto presente:
"
(…) Risulta inoltre dagli atti
della __________ che si producono in allegato (acquisiti dallo scrivente
Ufficio AI in data 12.09.2024 nell’ambito della valutazione della domanda di
rendita AI), che durante la degenza presso la clinica di __________ che ha
avuto luogo dal 28.11.2023 al 15.12.2023 (ossia posteriormente alla domanda
inoltrata all’UAI in data 24.05.2023 ma ben prima dell’emanazione della
decisione impugnata e del ricorso che ne è derivato), l’assicurato ha potuto
testare 3 tipi di protesi differenti (Kenevo, C-Leg e Genium). Ne discende che
è stata infine fornita all’assicurato la protesi che meglio gli si adattava e
che egli sta tuttora utilizzando.
Si ribadisce che se l’assicurato ritiene che la protesi
da lui attualmente utilizzata non sia appropriata, la richiesta di sostituzione
della stessa va presentata all’assicuratore infortuni. (…)” (doc. XVIII)
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta dell’assicurato di copertura dei costi della protesi del femore dotata di articolazione del
ginocchio Genium X3.
2.3. L'art.
8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità
(art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari
e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno
o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il
diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1bis nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto
ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività
lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi
provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti
l’assicurato: la sua età (lett. a); il suo grado di sviluppo (lett. b); le sue
capacità (lett. c); la durata probabile della sua vita professionale (lett. d).
Conformemente
alla giurisprudenza (DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid.
2 e riferimenti; DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai
provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai
migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid.
2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella
misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3;
DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid.
4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione
ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello
stesso (DTF 143 V 190, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102
consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).
Fra
Fatti
i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare,
prevista la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Secondo l’art. 21 cpv. 1 LAI, l'assicurato
ha diritto ai mezzi ausiliari,
compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno
per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per
conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare
una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale.
L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni
plantari solo in quanto costituiscono un complemento essenziale ai
provvedimenti sanitari d'integrazione.
Questi
provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente
anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff
der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen
Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21) (…)”;
Murer, Invalidenversicherungsgesetz
(Art. 1-27bis IVG), 2014, ad art. 21-21quater, pag. 850) sono
molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze
del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o
dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo
(Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 36 n. 1 e 2,
pag. 255).
Per la nozione e una casistica in merito
ai mezzi ausiliari cfr. Murer, op. cit., pagg. 850-852.
2.4.
2.4.1. Per
quanto riguarda la coordinazione tra le altre prestazioni in natura quali ad
esempio i mezzi ausiliari o i provvedimenti d’integrazione, l’art. 65 LPGA
stabilisce che le prestazioni sono assunte secondo le disposizioni della
singola legge e nel seguente ordine:
a. dall’assicurazione
militare o dall’assicurazione contro gli infortuni;
b. dall’assicurazione
per l’invalidità o dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
c. dall’assicurazione
contro le malattie.
Nell’ambito
dell’art. 65 LPGA vale dunque il principio della priorità relativa con una
graduatoria prestativa a tre livelli: assicurazione militare o assicurazione
contro gli infortuni / assicurazione per l’invalidità o assicurazione per la
vecchiaia e per i superstiti / assicurazione contro le malattie. Nei primi due
livelli si tratta di assicurazioni con prestazioni allo stesso livello il cui
rapporto tra i sistemi è regolato dalle singole leggi. Il legislatore ha
consapevolmente scelto il principio della priorità relativa non avendo
stabilito, a differenza dell’articolo 64 cpv. 1 LPGA, una graduatoria esclusiva
(“(…) Im Anwendugsbereich von ATSG 65 gilt
der Grundsatz der relativen Priorität mit einer dreistufigen Leistungskaskade:
MV oder UV/IV oder AHV und KV. Bei den beiden ersten Kategorien handelt es sich
für beide Versicherungen um sog. Leistungskreise auf gleicher Stufe, deren
“internes” Verhältnis der Leistungspflicht durch die Einzelgesetze geregelt
wird (BBl 1999 4632 f.). Die Gesetzgeberin hat sich bewusst für die relative
Priorität entschieden, indem im Gegensatz zu ATSG 64/1 nicht eine
ausschliessliche Reihenfolge festgelegt worden ist (AB 2000 S 185). Dies hat
zum Beispiel bei Hilfsmittel Bedeutung, wo die nachrangige IV einen
weitergehenden Leistungskatalog aufweist als die UV. (…)”; Locher/Gächter,
op. cit., § 60 n. 13, pag. 468).
Circa
il significato del principio della priorità relativa con una graduatoria
prestativa a tre livelli, va in particolare rilevato che dai materiali risulta
con evidenza che il livello successivo, nella misura in cui prevede una gamma
di prestazioni più ampia o qualitativamente migliore, non è liberato per il
fatto che il precedente livello abbia riconosciuto delle prestazioni.
Nell’applicazione del diritto, fermo restando il rispetto del principio della
congruenza (il principio della congruenza si caratterizza per il fatto che
vengono coordinate prestazioni dello stesso tipo e per lo stesso scopo,
presupponendo una congruenza di evento, personale, materiale e tempo: “das Kongruenzprinzip
zeichnet sich dadurch aus, dass Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung
koordiniert werden, wobei eine ereignisbezogene, personelle, sachliche und
zeitliche Kongruenz vorausgesetzt wird Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 55
ad art. 63, pag.1182”),
va dunque verificato se il livello seguente
prevede prestazioni complementari “((…) Den
Materialien ist mit Eindeutigkeit zu entehmen, dass der nachfolgende
Leistungskreis durch eine Leistung des vorrangigen Kreises dann nicht von einer
Leistung befreit ist, wenn er ein breiteres oder qualitativ besseres
Leistungsspektrum vorsieht (BBl 1999 4633). Insoweit treten gegebenenfalls
Leistungen des nachrangigen Leistungskreises komplementär zu denjienigen des
vorangehenden. Weil Art. 65 ATSG den Grundsatz der relativen komplementarität
der Sachleistung (ausserhalb der Heilbehandlung) allgemein gefasst hat, wird
also bei der Rechtsanwendung regelmässig zu prüfen sei, ob gegebenenfalls einer
der nachrangig leistungspflichtigen Zweige komplementär Leistungen zu erbringen
hat. Allemal ist aber der Kongruenzgrundsatz zu beachten. So fehlt etwa
zwischen den Hilfsmitteln nach Art. 21 IVG und den Mitteln und Gegenständen
nach Art. 25 Abs. 2 lit. b KVG eine sachliche Kongruenz, weil die beiden
Sachleistungen verschiedenen Funktionen haben; es besteht deshalb – soweit die
Voraussetzungen des Einzelgesetzes erfüllt sind – jedenfalls eine Leistungspflicht
beider Zweige; Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 20
e 21 ad Art. 65, pag. 1208).
Nel
succitato FF 1999 4633 (trattasi dell’“Iniziativa parlamentare Diritto delle
assicurazioni sociali Rapporto della Commissione del Consiglio nazionale della
sicurezza sociale e della sanità” = FF del 26 marzo 1999 pag. 4000-4001),
nella motivazione all’art. 71 si legge infatti che: “(…) Va ancora ricordato
che questo modello a tre livelli non potrà essere applicato tale e quale ed è
anche per questo che nella legge non si parla di ordine «esclusivo». Si può ad
esempio pensare al caso in cui una singola legge preveda prestazioni più estese
Considerandi
rispetto ad un'altra legge a cui la LPGA assegna la priorità nell'obbligo di
fornire prestazioni. Si consideri l'esempio seguente: il numero 11
dell'allegato OMAINF prevede soltanto due mezzi ausiliari per i ciechi e i
malvedenti gravi, mentre il numero 11 dell'allegato OMAI prevede
sostanzialmente più mezzi ausiliari. Conformemente all'articolo 71 LPGA è
l'assicurazione contro gli infortuni a dover fornire prestazioni per prima e ci
si può dunque chiedere se il catalogo delle prestazioni più ampio dell'AI debba
trovare anche applicazione. Occorre pertanto stabilire espressamente che
l'obbligo di fornire prestazioni di un ramo di prestazioni non prioritario non
è escluso, sempre che esso preveda una gamma di prestazioni più ampia e
qualitativamente migliore. Per questa ragione la Commissione ha rinunciato
anche ad iscrivere nel testo dell'articolo 71 - analogamente all'articolo 70
LPGA - la parola «esclusivamente». (…)”.
Da
quanto precede risulta che, data la congruenza delle prestazioni (come detto
sopra, significa la coordinazione di prestazioni dello stesso tipo e per lo
stesso scopo, presupponendo una congruenza di evento, personale, materiale e
tempo; nella fattispecie vi è un congruenza delle prestazioni in quanto in
entrambi i casi si tratta della medesima persone, di protesi al ginocchio,
dovute all’incidente della circolazione del 2022), nella misura in cui un ramo
di prestazioni prioritario riconosce dei mezzi ausiliari il livello seguente
non ne deve riconoscere se egli stesso non prevede una gamma di prestazioni più
ampia o qualitativamente migliore (principio della priorità relativa).
2.4.2
Per
quel che concerne i mezzi ausiliari, ai sensi dell'art. 65 LPGA, sono tenuti a riconoscerli
i seguenti assicuratori, nell'ordine di priorità: in primo luogo i mezzi ausiliari
dell'AM (art. 21 LAM) e della LAINF (art. 11 LAINF), sussidiariamente quelli
dell'AI e dell’assicuratore contro la malattia e infine l'AVS. Gli assicurati
hanno diritto a mezzi ausiliari dell’AI nella misura in cui tali prestazioni
non sono concesse dalle altre assicurazioni menzionate (Murer, op. cit., pag. 854 e Valterio, Commentaire LAI,
2018, ad art. 21 n. 4 pag. 274).
In
tal senso, secondo il marginale 1007
CMAI (Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari dell’assicurazione
invalidità, stato 01.01.2024) l’assicurato ha diritto alla consegna di mezzi
ausiliari da parte dell’AI solo se questi non sono concessi dall’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni (ad es. SUVA) o dall’assicurazione militare
(AM). Le prestazioni dell’AI sono quindi sussidiarie a quelle delle
assicurazioni summenzionate (v. art. 65 LPGA). Per accertare l’estensione dell’obbligo di
prestazione si deve contattare l’assicurazione in questione (v. Circolare sulla
procedura nell’assicurazione per l’invalidità [CPAI].
Rimanendo
nell’ambito dei mezzi ausiliari, sussiste una fattispecie di priorità relativa allorquando
l'assicurazione per l'invalidità deve comunque fornire un mezzo ausiliario nel
caso in cui l'assicurazione contro gli infortuni non riconosce il corrispettivo
mezzo ausiliario. L'obbligo di prestazione dell'assicurazione per l'invalidità
può anche sorgere nonostante la responsabilità di base dell'assicurazione
contro gli infortuni, in particolare perché il catalogo dei mezzi ausiliari dell'assicurazione
per l'invalidità in alcuni casi va oltre quello dell'assicurazione contro gli
infortuni, conformemente all'allegato dell’OAINF (Hürzeler/Usinger-Egger,
Einführung in das schweizerische Unfallversicherungsrecht, Berna 2021, pagg.
181/2).
2.5
Nel
caso in esame, dagli accertamenti è risultato che, per quel che d’interesse
alla fattispecie concreta, il 26 settembre 2022 la __________ aveva avallato la
copertura dei costi relativi ad una protesi femorale Kenevo
(Oberschenkelprothese/Kenevo-Konzept) (XIV/2).
Incontestato
è pertanto che l’assicurato, a seguito dell’incidente della circolazione del 23
maggio 2022 (cfr. consid. 1.1), ha diritto da parte dell’assicuratore contro
gli infortuni alla consegna di un mezzo ausiliario ex art. 11 cpv. 1 LAINF
sotto forma di una protesi alla gamba (cifra 2.01. Allegato OMAINF).
Occorre
piuttosto verificare se, come detto (cfr. consid. 2.1), l’Ufficio AI deve
assumere le spese della protesi della gamba, mezzo ausiliario previsto alla cifra 1.01 Allegato OMAI, di tipoGenium
X3.
Dagli
atti risulta in particolare che durante la degenza (dal 28 novembre 2023 al 15
dicembre 2023) presso la Clinica di riabilitazione di __________ all’assicurato
è stata adattata la protesi Kenevo alla gamba, già a suo tempo installata. Egli
ha anche provato le protesi C-leg e Genium X3, preferendole a quella in
dotazione. Egli ha comunque lasciato la clinica con la protesi Kenevo (cfr.
rapporto di uscita 8 febbraio 2024 sub doc. XVII/1).
Non è dato di
sapere se la __________ abbia formalmente deciso di cambiare protesi (la
protesi Kenevo è stata riconosciuta dall’assicuratore contro gli infortuni con
comunicazione 24 maggio 2022, rimasta incontestata; doc. XIV/2). Al riguardo,
il rappresentante dell’assicurato fa riferimento allo scritto 16 aprile 2024 in
cui l’assicuratore LAINF ha segnatamente informato il suo cliente di valutare
eventuali ulteriori prestazioni da assegnare (“Wir prüfen nun, ob Ihr
Mandant weitere Versicherungsleistungen von uns erhält und informieren Sie
darüber” doc. XVI/2). In effetti, dagli atti risulta che l’assicurato è
stato posto al beneficio di un’idennità per menomazione del 50% (cfr. decisione
3.
maggio 2024 in doc. XII/1), ma, come detto, non di una sostituzione della
protesi in dotazione.
Cionostante
non è rilevante sapere se in effetti l’assicuratore contro gli infortuni abbia sostituito
o meno la protesi con la Genium X3. Infatti, va ricordato che la __________ ha
già preso a carico una protesi del ginocchio, motivo per cui il ricorrente non
ha diritto alla consegna da parte dell’Ufficio AI di una (seconda) protesi del
ginocchio (cfr. marg. 1007 CMAI nel consid. 2.4.2), indipendentemente dal
modello richiesto. Non si tratta inoltre di una fattispecie di priorità
relativa tra LAINF e AI, poiché la protesi della gamba (nel caso concerto,
appunto, una protesti femorale con articolazione del ginocchio sinistro) è prevista
nella lista dei mezzi ausiliari di entrambe le succitate assicurazioni sociali (cifra
2.01
Allegato OMAINF e cifra 1.01. Allegato OMAI).
Per questi
motivi, la chiesta sospensione della presente procedura fintanto che la __________
abbia deciso quale protesi riconoscere (XVI) va respinta.
In
via abbondanziale, va rilevato che in ogni caso l’Ufficio AI nella perizia tecnica
28.
luglio 2023 la FCSMA aveva concluso che la protesi Genium X3 “non
rispecchia una sistemazione semplice, adeguata ed economica “(cfr. consid.
1.4), valutazione che non è stata peraltro contestata.
Visto
quanto sopra, la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va
respinto.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti