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Decisione

32.2024.36

Ricorso respinto contro la decisione che nega il diritto alla rendita, poiché l'assicurata non presenta un danno alla salute causante un'incapacità di lunga durata di svolgere le mansioni consuete

12 settembre 2024Italiano21 min

2.7. Secondo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.36

mp/gm

Lugano

12 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 3 aprile 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nata nel 1961, da ultimo casalinga, il 16 giugno 2023 ha presentato una

domanda di prestazioni AI.

Acquisito

agli atti il rapporto del 6 novembre 2023 del Servizio medico regionale (SMR),

con decisione del 3 aprile 2024, confermativa di un progetto del 7 novembre

2023 e dopo valutazione dello scritto del dr. med. __________ prodotto in fase

di osservazioni al progetto di decisione, l’Ufficio AI, non essendo stata

accertata alcuna inabilità lavorativa, ha rifiutato la domanda di prestazioni.

1.2. Con ricorso del 3 maggio 2024, completato il 6 maggio 2024,

l'assicurata contesta le conclusioni mediche tratte dall’Ufficio AI,

sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo l’annullamento

della decisione e l’attribuzione di una rendita d’invalidità. Delle singole

allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del

ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la

valutazione del SMR.

1.4. Il 6 giugno 2024 sono pervenuti al TCA il verbale di un’udienza

tenutasi nell’ambito della procedura di divorzio della ricorrente e un

ulteriore certificato medico del dr. med. __________.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di

assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La cifra

9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per

l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024)

prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La cifra

1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non

sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29

cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla

medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è

insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

-

in caso di insorgenza dell’invalidità

e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione

della rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione

della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa successivamente. Per contro, se l’eventuale diritto ad

una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

La cifra 9105 01/24 CIRAI prevede

che:

" Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1°

gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal

1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b

LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’art. 17 LPGA (modificazione

del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Nel caso concreto, la ricorrente

non è mai stata al beneficio di una rendita AI. Inoltre, l’inizio

dell’eventuale diritto alla prestazione sarebbe sorto il 1. dicembre 2023, sei

mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata nel giugno 2023 (art. 29 cpv. 1

LAI).

Visto quanto precede, torna

applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA)

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli

artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,

per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa

si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne

non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione

nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,

poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e

propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da

questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3

LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni

consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità;

SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art. 28a cpv. 2

LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività

lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente

esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga

all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni

consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI,

nel tenore in vigore dal 1. gen-naio 2018, precisa a sua volta che per mansioni

consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia

domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici nonché la cura

e l’assistenza ai familiari.

Secondo la prassi amministrativa,

per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle

lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività

benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un

confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è

impedimento dovuto all'inva-lidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua

economia dome-stica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

con-cernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire

da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC

1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa

dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione

professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Va qui segnalato che dal 1. gennaio

2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la modifica

dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni

consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.

Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité

sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V

256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.

314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Inoltre, circa il ruolo del medico

SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della

persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di

competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno

o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Nel caso concreto, nell’ambito

dell’istruttoria l’amministrazione ha raccolto la necessaria documentazione

medica (cfr. i rapporti del dr. med. __________ del 16 luglio 2020 [doc. 22

incarto AI] e 16 agosto 2023 [doc. 16 incarto AI] e i risultati di esami

ematici del 13 luglio, 14 settembre e 21 dicembre 2021 [doc. 22 incarto AI]),

che è stata valutata dal SMR. Come accennato, con rapporto del 6 novembre 2023

il SMR ha concluso per una “sospetta artrite reumatoide sieropositiva”.

Esso ha in ogni caso rilevato che non sono mai stati attestati periodi di

incapacità lavorativa e che non sussistono né limitazioni funzionali né

un’incapacità lavorativa nelle mansioni consuete, con prognosi stazionaria

(doc. 24 incarto AI). Con annotazione del 5 dicembre 2023 ha poi precisato che

“non è presente alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa in

assenza di positività agli esami ematici presentati” (doc. 26 incarto AI).

Altre patologie non sono state riscontrate.

Con osservazioni del 13 dicembre

2023 al progetto di decisione, la ricorrente ha asserito che “la mia

malattia comporta una incapacità lavorativa” (doc. 27 incarto AI). Ella ha

poi prodotto uno scritto del 12 gennaio 2024 del dr. med. __________, del

seguente tenore:

" in qualità di medico curante, dal 1984, ritengo che il

vostro progetto di decisione debba essere rivisto e rivalutato presso la vostra

sede in quanto, secondo il mio parere, la paziente ha diritto ad avere una

invalidità per la sintomatologia dolorosa che accusa” (doc. 29 incarto AI).

A tal riguardo, con annotazione del

2 aprile 2024 il medico SMR ha pertinentemente rilevato (sottolineatura del

redattore):

" Ho preso visione di breve certificato del Dr. __________

del 12.01.2024 priva di descrizione di status, riferito ad una generica

sintomatologia dolorosa non altrimenti diagnosticata rispettivamente privo

di indicazioni di trattamento e prognosi.

In assenza

di dati oggettivi, rimane valida la precedente posizione SMR” (doc. 30 incarto AI).

Il ricorso del 3 maggio 2024 è

stato completato il 6 maggio 2024 con un certificato del dr. med. __________

datato 3 maggio 2024. Nel certificato egli ha indicato:

" la paziente soffre, da anni, di artrite reumatoide che

non le permette di lavorare a causa dei dolori generalizzati” (doc. IV 1).

Pronunciandosi in merito al

suddetto certificato, con annotazione del 16 maggio 2024 il medico SMR ha

osservato:

" Prendo visione del breve certificato del Dr. __________

del 03.05.2024, il quale si riferisce a diagnosi di artrite reumatoide senza

alcuna indicazione dei limiti funzionali se non dolori generalizzati non meglio

precisati che impedirebbero all’assicurata di lavorare rispettivamente non è

precisato lo status e l’evoluzione della malattia.

Rilevo che nell’agosto 2023 lo specialista reumatologo

Dr. __________ negava limiti funzionali pur affermando che l’ultima visita

risaliva al 21.11.2021. Tuttavia, non sono stati versati successivamente atti

medici dettagliati che permettano anche solo di ipotizzare un peggioramento sia

in un’ipotetica attività lavorativa sia nelle mansioni domestiche, attività

quest’ultima in cui una persona è libera di scegliere i propri tempi e ritmi e

le mansioni da svolgere.

In conclusione, confermo la posizione SMR espressa con

il rapporto finale del 06.11.2023” (doc.

36 incarto AI).

Esaminati gli atti, questo Giudice

non può che confermare le conclusioni del SMR, ossia che la patologia di cui la

ricorrente soffre non causa un’incapacità di lunga durata di svolgere le

mansioni consuete e non è quindi invalidante.

Certo, non si misconosce che la

malattia provochi dei dolori, ma detti dolori non sono tali da rendere

inesigibile lo svolgimento delle mansioni consuete da parte della ricorrente.

Questa è d’altronde la conclusione a cui è giunto il dr. med. __________,

specialista in reumatologia e ultimo medico che ha avuto in cura la ricorrente

(dal 15 luglio 2020 al 21 dicembre 2021). Egli, inizialmente, ha infatti sì

rilevato dei dolori poliarticolari (cfr. doc. 22 incarto AI); ma poi, pur

confermandoli, non ha attestato alcuna incapacità lavorativa, non ha descritto

limiti funzionali particolari (nemmeno quanto alla durata dell’attività), ha risposto

che la ricorrente poteva svolgere qualsiasi attività, non ha rilasciato una

prescrizione medica né ha indicato una prognosi di incapacità lavorativa (cfr.

doc. 16 incarto AI).

Per quanto riguarda il certificato

del dr. med. __________ datato 3 maggio 2024 (doc. IV 1), esso riporta

unicamente che la ricorrente soffre di dolori generalizzati. Pertanto, questo

Giudice non può che confermare quanto valutato dal SMR nell’annotazione del 16

maggio 2024, ossia che non vi è alcuna indicazione dei limiti funzionali (cfr.

doc. 36 incarto AI).

Quanto ai due documenti trasmessi

il 5 giugno 2024 (docc. VIII L ed M), il primo è il verbale di un’udienza

tenutasi nell’ambito della procedura di divorzio della ricorrente e non

riguarda lo stato di salute di quest’ultima. Il secondo è un certificato medico

del dr. med. __________ datato 10 maggio 2019 che attesta un’inabilità al

lavoro dal 15 aprile 2019 in poi a causa di malattia, nel quale però non viene

specificato quale sia la malattia e quali limiti funzionali questa comporti;

esso, perciò, non è di alcuna utilità ai fini della presente procedura.

Altre patologie non sono state

riscontrate.

Né del resto l’insorgente ha

prodotto documentazione medica attestante la presenza di un’incapacità durevole

di svolgere le mansioni consuete ai sensi dell’art. 4 LAI (cfr. consid. 2.3).

Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è

retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile ‑

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va infine detto che, correttamente,

l'Ufficio AI non ha effettuato un'inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica al domicilio della ricorrente. In effetti,

secondo quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza 9C_103/2010 del 2

settembre 2010, l'esperimento di un'inchiesta domestica non costituisce un

obbligo imposto dal diritto federale, alla stessa potendovi rinunciare

segnatamente qualora, come nel presente caso, "gemäss

der ärztlichen Einschätzung keine Einschränkung in diesem Aufgabengebiet

besteht”.

Visto quanto sopra, tenuto conto

delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito

valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), con il grado della verosimiglianza preponderante

valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) è da

ritenere dimostrato che la ricorrente non presenta un danno alla salute

causante un’incapacità di lunga durata di svolgere le mansioni consuete e

quindi un’invalidità.

La decisione contestata merita

pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

Fatti

2.7. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle

Considerandi

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti