32.2024.36
Ricorso respinto contro la decisione che nega il diritto alla rendita, poiché l'assicurata non presenta un danno alla salute causante un'incapacità di lunga durata di svolgere le mansioni consuete
12 settembre 2024Italiano21 min
2.7. Secondo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.36
mp/gm
Lugano
12 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 3 aprile 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1961, da ultimo casalinga, il 16 giugno 2023 ha presentato una
domanda di prestazioni AI.
Acquisito
agli atti il rapporto del 6 novembre 2023 del Servizio medico regionale (SMR),
con decisione del 3 aprile 2024, confermativa di un progetto del 7 novembre
2023 e dopo valutazione dello scritto del dr. med. __________ prodotto in fase
di osservazioni al progetto di decisione, l’Ufficio AI, non essendo stata
accertata alcuna inabilità lavorativa, ha rifiutato la domanda di prestazioni.
1.2. Con ricorso del 3 maggio 2024, completato il 6 maggio 2024,
l'assicurata contesta le conclusioni mediche tratte dall’Ufficio AI,
sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo l’annullamento
della decisione e l’attribuzione di una rendita d’invalidità. Delle singole
allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la
valutazione del SMR.
1.4. Il 6 giugno 2024 sono pervenuti al TCA il verbale di un’udienza
tenutasi nell’ambito della procedura di divorzio della ricorrente e un
ulteriore certificato medico del dr. med. __________.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di
assegnare all’assicurata una rendita di invalidità.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La cifra
9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per
l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024)
prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La cifra
1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non
sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29
cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla
medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è
insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono
pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
-
in caso di insorgenza dell’invalidità
e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione
della rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione
della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa successivamente. Per contro, se l’eventuale diritto ad
una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il
diritto attualmente in vigore.
La cifra 9105 01/24 CIRAI prevede
che:
" Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1°
gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal
1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b
LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’art. 17 LPGA (modificazione
del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Nel caso concreto, la ricorrente
non è mai stata al beneficio di una rendita AI. Inoltre, l’inizio
dell’eventuale diritto alla prestazione sarebbe sorto il 1. dicembre 2023, sei
mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata nel giugno 2023 (art. 29 cpv. 1
LAI).
Visto quanto precede, torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA)
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli
artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI,
per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa
si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito
lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;
Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne
non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione
nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile,
poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e
propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da
questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3
LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni
consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità;
SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2
LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività
lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente
esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga
all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni
consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI,
nel tenore in vigore dal 1. gen-naio 2018, precisa a sua volta che per mansioni
consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia
domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici nonché la cura
e l’assistenza ai familiari.
Secondo la prassi amministrativa,
per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle
lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività
benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è
impedimento dovuto all'inva-lidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua
economia dome-stica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
con-cernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire
da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC
1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa
dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione
professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Va qui segnalato che dal 1. gennaio
2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la modifica
dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni
consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R.
Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V
256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag.
314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un
rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, circa il ruolo del medico
SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della
persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di
competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno
o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6. Nel caso concreto, nell’ambito
dell’istruttoria l’amministrazione ha raccolto la necessaria documentazione
medica (cfr. i rapporti del dr. med. __________ del 16 luglio 2020 [doc. 22
incarto AI] e 16 agosto 2023 [doc. 16 incarto AI] e i risultati di esami
ematici del 13 luglio, 14 settembre e 21 dicembre 2021 [doc. 22 incarto AI]),
che è stata valutata dal SMR. Come accennato, con rapporto del 6 novembre 2023
il SMR ha concluso per una “sospetta artrite reumatoide sieropositiva”.
Esso ha in ogni caso rilevato che non sono mai stati attestati periodi di
incapacità lavorativa e che non sussistono né limitazioni funzionali né
un’incapacità lavorativa nelle mansioni consuete, con prognosi stazionaria
(doc. 24 incarto AI). Con annotazione del 5 dicembre 2023 ha poi precisato che
“non è presente alcuna diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa in
assenza di positività agli esami ematici presentati” (doc. 26 incarto AI).
Altre patologie non sono state riscontrate.
Con osservazioni del 13 dicembre
2023 al progetto di decisione, la ricorrente ha asserito che “la mia
malattia comporta una incapacità lavorativa” (doc. 27 incarto AI). Ella ha
poi prodotto uno scritto del 12 gennaio 2024 del dr. med. __________, del
seguente tenore:
" in qualità di medico curante, dal 1984, ritengo che il
vostro progetto di decisione debba essere rivisto e rivalutato presso la vostra
sede in quanto, secondo il mio parere, la paziente ha diritto ad avere una
invalidità per la sintomatologia dolorosa che accusa” (doc. 29 incarto AI).
A tal riguardo, con annotazione del
2 aprile 2024 il medico SMR ha pertinentemente rilevato (sottolineatura del
redattore):
" Ho preso visione di breve certificato del Dr. __________
del 12.01.2024 priva di descrizione di status, riferito ad una generica
sintomatologia dolorosa non altrimenti diagnosticata rispettivamente privo
di indicazioni di trattamento e prognosi.
In assenza
di dati oggettivi, rimane valida la precedente posizione SMR” (doc. 30 incarto AI).
Il ricorso del 3 maggio 2024 è
stato completato il 6 maggio 2024 con un certificato del dr. med. __________
datato 3 maggio 2024. Nel certificato egli ha indicato:
" la paziente soffre, da anni, di artrite reumatoide che
non le permette di lavorare a causa dei dolori generalizzati” (doc. IV 1).
Pronunciandosi in merito al
suddetto certificato, con annotazione del 16 maggio 2024 il medico SMR ha
osservato:
" Prendo visione del breve certificato del Dr. __________
del 03.05.2024, il quale si riferisce a diagnosi di artrite reumatoide senza
alcuna indicazione dei limiti funzionali se non dolori generalizzati non meglio
precisati che impedirebbero all’assicurata di lavorare rispettivamente non è
precisato lo status e l’evoluzione della malattia.
Rilevo che nell’agosto 2023 lo specialista reumatologo
Dr. __________ negava limiti funzionali pur affermando che l’ultima visita
risaliva al 21.11.2021. Tuttavia, non sono stati versati successivamente atti
medici dettagliati che permettano anche solo di ipotizzare un peggioramento sia
in un’ipotetica attività lavorativa sia nelle mansioni domestiche, attività
quest’ultima in cui una persona è libera di scegliere i propri tempi e ritmi e
le mansioni da svolgere.
In conclusione, confermo la posizione SMR espressa con
il rapporto finale del 06.11.2023” (doc.
36 incarto AI).
Esaminati gli atti, questo Giudice
non può che confermare le conclusioni del SMR, ossia che la patologia di cui la
ricorrente soffre non causa un’incapacità di lunga durata di svolgere le
mansioni consuete e non è quindi invalidante.
Certo, non si misconosce che la
malattia provochi dei dolori, ma detti dolori non sono tali da rendere
inesigibile lo svolgimento delle mansioni consuete da parte della ricorrente.
Questa è d’altronde la conclusione a cui è giunto il dr. med. __________,
specialista in reumatologia e ultimo medico che ha avuto in cura la ricorrente
(dal 15 luglio 2020 al 21 dicembre 2021). Egli, inizialmente, ha infatti sì
rilevato dei dolori poliarticolari (cfr. doc. 22 incarto AI); ma poi, pur
confermandoli, non ha attestato alcuna incapacità lavorativa, non ha descritto
limiti funzionali particolari (nemmeno quanto alla durata dell’attività), ha risposto
che la ricorrente poteva svolgere qualsiasi attività, non ha rilasciato una
prescrizione medica né ha indicato una prognosi di incapacità lavorativa (cfr.
doc. 16 incarto AI).
Per quanto riguarda il certificato
del dr. med. __________ datato 3 maggio 2024 (doc. IV 1), esso riporta
unicamente che la ricorrente soffre di dolori generalizzati. Pertanto, questo
Giudice non può che confermare quanto valutato dal SMR nell’annotazione del 16
maggio 2024, ossia che non vi è alcuna indicazione dei limiti funzionali (cfr.
doc. 36 incarto AI).
Quanto ai due documenti trasmessi
il 5 giugno 2024 (docc. VIII L ed M), il primo è il verbale di un’udienza
tenutasi nell’ambito della procedura di divorzio della ricorrente e non
riguarda lo stato di salute di quest’ultima. Il secondo è un certificato medico
del dr. med. __________ datato 10 maggio 2019 che attesta un’inabilità al
lavoro dal 15 aprile 2019 in poi a causa di malattia, nel quale però non viene
specificato quale sia la malattia e quali limiti funzionali questa comporti;
esso, perciò, non è di alcuna utilità ai fini della presente procedura.
Altre patologie non sono state
riscontrate.
Né del resto l’insorgente ha
prodotto documentazione medica attestante la presenza di un’incapacità durevole
di svolgere le mansioni consuete ai sensi dell’art. 4 LAI (cfr. consid. 2.3).
Al riguardo va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è
retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile ‑
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Va infine detto che, correttamente,
l'Ufficio AI non ha effettuato un'inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica al domicilio della ricorrente. In effetti,
secondo quanto stabilito dall'Alta Corte nella sentenza 9C_103/2010 del 2
settembre 2010, l'esperimento di un'inchiesta domestica non costituisce un
obbligo imposto dal diritto federale, alla stessa potendovi rinunciare
segnatamente qualora, come nel presente caso, "gemäss
der ärztlichen Einschätzung keine Einschränkung in diesem Aufgabengebiet
besteht”.
Visto quanto sopra, tenuto conto
delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito
valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5), con il grado della verosimiglianza preponderante
valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) è da
ritenere dimostrato che la ricorrente non presenta un danno alla salute
causante un’incapacità di lunga durata di svolgere le mansioni consuete e
quindi un’invalidità.
La decisione contestata merita
pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
Fatti
2.7. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle
Considerandi
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti