32.2024.37
Annullamento della decisione e rinvio degli atti all'ammnistrazione per nuovi accertamenti, su richiesta dell'Ufficio AI
1 luglio 2024Italiano14 min
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.37
FC
Lugano
1° luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 marzo 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 18 giugno 2020,
l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, aveva accolto
una prima domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2014 da RI 1, nato nel
1980, di professione piastrellista; ritenuta un’incapacità al lavoro in ogni
attività dal 31 agosto 2013, ma una ritrovata abilità completa in attività
adeguate dal giugno 2015, gli è stata attribuita una rendita intera dal 1°
agosto 2014 e versata limitatamente al 30 settembre 2015;
- con provvedimento 27 marzo 2024,
confermativo di un progetto dell’11 gennaio 2024, l’Ufficio AI, esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto una nuova domanda di
prestazioni presentata dall’assicurato nel settembre 2021. L’amministrazione ha
concluso che gli accertamenti medici effettuati confermavano la totale
incapacità lavorativa nella professione di piastrellista e, a far tempo dal
mese di dicembre 2018, a seguito del peggioramento delle sue condizioni, anche
quale agente di sicurezza. Per contro egli era da considerare abile in misura completa
in attività adeguate al suo stato di salute e rispettose delle indicazioni
mediche. Determinata tramite raffronto dei redditi una perdita di guadagno del 13%,
l’Ufficio AI, essendo tale grado d’invalidità inferiore al 40%, ha negato la
concessione di prestazioni (doc. A/2);
- contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento. Sulla base di nuove
certificazioni mediche, egli chiede in via principale il riconoscimento di una
rendita d’invalidità da marzo 2021 a dicembre 2023 con grado del 61% e da
gennaio 2024 del 72%. In via subordinata postula il rinvio dell’incarto
all’Ufficio AI per l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici;
- con la
risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione dell’8
maggio 2024 del dr. __________del SMR [il quale ha osservato che, in
considerazione della documentazione medica prodotta, appariva opportuno “procedere
per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura internistica,
reumatologica o ortopedica, psichiatrica e neurologica) al fine di definire con
precisione la capacità lavorativa dell’assicurato nel corso del tempo in altre
attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti funzionali”;
doc. IV/1] – l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti
per procedere ad ulteriori accertamenti medici;
- con scritto 24 maggio 2024 l’insorgente
ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione, protestando
congrue ripetibili (VI);
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne
(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida
dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se
la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°
gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce
il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di
questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il
cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente
all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
in caso
di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il
31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
-
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
in caso
di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, al momento della seconda domanda l’assicurato non beneficiava di
prestazioni AI. La seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 13
settembre 2021, ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe
insorto il 1. marzo 2022, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1
LAI.
Visto quanto precede, in casu torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022, ragione per cui ogni
riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va
quindi inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28b LAI
stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo
della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.
1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale
corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una rendita intera (cpv.
3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali
variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado
d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
Considerandi
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto,
come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di
causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il
ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e
completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada
ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso
l’8 maggio 2024 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione medica
versata agli atti – comprendente una certificazione del dr. __________, ortopedico,
del 17 aprile 2024 secondo il quale l’assicurato “presenta un quadro di
zoppia da fuga, difficoltà all'estensione dorsale del piede sx con conseguente
difficoltà al cammino sui talloni; lamenta inoltre disestesie lungo il decorso
del peroneo superficiale”, doc. A5; un rapporto del dr. __________,
neurologo, del 17 aprile 2024 che conclude evidenziando un chiaro “rapporto
di causa effetto con l’infortunio del 2013” e sottolinea la “presenza di
lieve deficit stenico e più marcatamente di deficit sensitivo” ponendo la
diagnosi di “lesione del nervo peroneo sx in possibile neurite post
traumatica”, doc. A6; una certificazione del dr. __________,
psichiatra, del 17 aprile 2024 secondo il quale l’assicurato “reattivamente
al persistere di postumi invalidanti di infortunio occorsogli nel 2013, ha gradualmente sviluppato negli ultimi mesi franca
sintomatologia disadattiva ad espressione prevalentemente
depressiva. Pertanto, anche ai fini prognostici, si prescrive terapia farmacologica con Daparox 20mg, Icp/die;
Xanax,0,50mg lcp/la sera. Monitoraggio specialistico fra gg 60, salvo acuzie”; doc. A7; un rapporto del dr. __________,
specialista in medicina legale, del 26 aprile 2024, per il quale, stanti le
affezioni ortopediche e neurologiche oltre che le problematiche psichiatriche,
l’assicurato sarebbe completamente inabile al lavoro nell’attività di
piastrellista e agente di sicurezza (a suo avviso inoltre, a decorrere da
marzo-aprile 2021, anche in attività adeguate egli presentava “un’importante
limitazione in tutte le attività ipoteticamente adeguate, identificate
nell’autista di bus o come addetto al controllo qualità/imballaggio di prodotti
leggeri”, e concludeva nel senso che “il grado di capacità
lavorativa ipoteticamente raggiungibile dall’assicurato in attività consone
adeguate al suo stato di salute può essere stimato, anche nella più favorevole
delle ipotesi, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento), che
equivale perciò, sotto il profilo strettamente medico, ad un’incapacità
lavorativa pari almeno al 60% (sessanta per cento)”; doc. A8) – in considerazione
anche delle “discrepanze fra il rapporto finale SMR del 13.10.2022
e le conclusioni a cui è giunto il CAP in data 04.05.2023”, risultava “opportuno
procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura
internistica, reumatologica o ortopedica, psichiatrica e neurologica) al fine
di definire con precisione la capacità lavorativa dell’assicurato nel corso del
tempo in altre attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti
funzionali. L'originaria professione di piastrellista e quella di agente di
sicurezza non sono invece più esigibili" (IV/1);
- sulla base di tali conclusioni del
SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta ha quindi concluso che “alla luce di
quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale
delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'Ufficio Al del
Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici
conformemente a quanto indicato dal SMR all'interno dell'annotazione 8 maggio
2024.
Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria,
facendo esperie i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in
precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche
per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale
(preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza
all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa” (IV);
- a tale
richiesta ha aderito, tramite il suo patrocinatore, il ricorrente in
data 24 maggio 2024, affermando che “(…) a fronte della presa di posizione
dell’UAI, nulla osta a che si proceda come indicato, ritenuto che la stessa
configura desistenza ed apre il diritto al riconoscimento di congrue ripetibili
a favore del signor RI 1 che si chiede qui di volergli riconoscere” (VI);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a
ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo
preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurato potrà riproporre ogni
censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a
quella economica;
- giusta l'art.
69.
cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà
pure al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 27 marzo 2024 è
annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti