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Decisione

32.2024.37

Annullamento della decisione e rinvio degli atti all'ammnistrazione per nuovi accertamenti, su richiesta dell'Ufficio AI

1 luglio 2024Italiano14 min

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce

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n.

32.2024.37

FC

Lugano

1° luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 marzo 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 18 giugno 2020,

l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, aveva accolto

una prima domanda di prestazioni presentata nel febbraio 2014 da RI 1, nato nel

1980, di professione piastrellista; ritenuta un’incapacità al lavoro in ogni

attività dal 31 agosto 2013, ma una ritrovata abilità completa in attività

adeguate dal giugno 2015, gli è stata attribuita una rendita intera dal 1°

agosto 2014 e versata limitatamente al 30 settembre 2015;

- con provvedimento 27 marzo 2024,

confermativo di un progetto dell’11 gennaio 2024, l’Ufficio AI, esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto una nuova domanda di

prestazioni presentata dall’assicurato nel settembre 2021. L’amministrazione ha

concluso che gli accertamenti medici effettuati confermavano la totale

incapacità lavorativa nella professione di piastrellista e, a far tempo dal

mese di dicembre 2018, a seguito del peggioramento delle sue condizioni, anche

quale agente di sicurezza. Per contro egli era da considerare abile in misura completa

in attività adeguate al suo stato di salute e rispettose delle indicazioni

mediche. Determinata tramite raffronto dei redditi una perdita di guadagno del 13%,

l’Ufficio AI, essendo tale grado d’invalidità inferiore al 40%, ha negato la

concessione di prestazioni (doc. A/2);

- contro

la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento. Sulla base di nuove

certificazioni mediche, egli chiede in via principale il riconoscimento di una

rendita d’invalidità da marzo 2021 a dicembre 2023 con grado del 61% e da

gennaio 2024 del 72%. In via subordinata postula il rinvio dell’incarto

all’Ufficio AI per l’effettuazione di ulteriori accertamenti medici;

- con la

risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione dell’8

maggio 2024 del dr. __________del SMR [il quale ha osservato che, in

considerazione della documentazione medica prodotta, appariva opportuno “procedere

per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura internistica,

reumatologica o ortopedica, psichiatrica e neurologica) al fine di definire con

precisione la capacità lavorativa dell’assicurato nel corso del tempo in altre

attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti funzionali”;

doc. IV/1] – l’amministrazione ha postulato la retrocessione degli atti

per procedere ad ulteriori accertamenti medici;

- con scritto 24 maggio 2024 l’insorgente

ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione, protestando

congrue ripetibili (VI);

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne

(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida

dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce

il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di

questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il

cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente

all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, al momento della seconda domanda l’assicurato non beneficiava di

prestazioni AI. La seconda domanda di prestazioni è stata presentata il 13

settembre 2021, ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe

insorto il 1. marzo 2022, trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1

LAI.

Visto quanto precede, in casu torna

applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022, ragione per cui ogni

riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va

quindi inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L’art. 28b LAI

stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo

della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.

1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota percentuale

corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una rendita intera (cpv.

3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento le quote percentuali

variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al 47.5% (grado

d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della medesima norma. Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

Considerandi

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto

dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- nel caso concreto,

come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di

causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il

ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e

completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada

ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso

l’8 maggio 2024 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione medica

versata agli atti – comprendente una certificazione del dr. __________, ortopedico,

del 17 aprile 2024 secondo il quale l’assicurato “presenta un quadro di

zoppia da fuga, difficoltà all'estensione dorsale del piede sx con conseguente

difficoltà al cammino sui talloni; lamenta inoltre disestesie lungo il decorso

del peroneo superficiale”, doc. A5; un rapporto del dr. __________,

neurologo, del 17 aprile 2024 che conclude evidenziando un chiaro “rapporto

di causa effetto con l’infortunio del 2013” e sottolinea la “presenza di

lieve deficit stenico e più marcatamente di deficit sensitivo” ponendo la

diagnosi di “lesione del nervo peroneo sx in possibile neurite post

traumatica”, doc. A6; una certificazione del dr. __________,

psichiatra, del 17 aprile 2024 secondo il quale l’assicurato “reattivamente

al persistere di postumi invalidanti di infortunio occorsogli nel 2013, ha gradualmente sviluppato negli ultimi mesi franca

sintomatologia disadattiva ad espressione prevalentemente

depressiva. Pertanto, anche ai fini prognostici, si prescrive terapia farmacologica con Daparox 20mg, Icp/die;

Xanax,0,50mg lcp/la sera. Monitoraggio specialistico fra gg 60, salvo acuzie”; doc. A7; un rapporto del dr. __________,

specialista in medicina legale, del 26 aprile 2024, per il quale, stanti le

affezioni ortopediche e neurologiche oltre che le problematiche psichiatriche,

l’assicurato sarebbe completamente inabile al lavoro nell’attività di

piastrellista e agente di sicurezza (a suo avviso inoltre, a decorrere da

marzo-aprile 2021, anche in attività adeguate egli presentava “un’importante

limitazione in tutte le attività ipoteticamente adeguate, identificate

nell’autista di bus o come addetto al controllo qualità/imballaggio di prodotti

leggeri”, e concludeva nel senso che “il grado di capacità

lavorativa ipoteticamente raggiungibile dall’assicurato in attività consone

adeguate al suo stato di salute può essere stimato, anche nella più favorevole

delle ipotesi, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento), che

equivale perciò, sotto il profilo strettamente medico, ad un’incapacità

lavorativa pari almeno al 60% (sessanta per cento)”; doc. A8) – in considerazione

anche delle “discrepanze fra il rapporto finale SMR del 13.10.2022

e le conclusioni a cui è giunto il CAP in data 04.05.2023”, risultava “opportuno

procedere per il tramite di una perizia pluridisciplinare (di natura

internistica, reumatologica o ortopedica, psichiatrica e neurologica) al fine

di definire con precisione la capacità lavorativa dell’assicurato nel corso del

tempo in altre attività adeguate al suo stato di salute con i relativi limiti

funzionali. L'originaria professione di piastrellista e quella di agente di

sicurezza non sono invece più esigibili" (IV/1);

- sulla base di tali conclusioni del

SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta ha quindi concluso che “alla luce di

quanto precede, si propone pertanto a codesto lodevole Tribunale cantonale

delle assicurazioni (TCA) di voler retrocedere gli atti all'Ufficio Al del

Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici

conformemente a quanto indicato dal SMR all'interno dell'annotazione 8 maggio

2024.

Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria,

facendo esperie i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in

precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche

per quanto attiene all'aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale

(preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza

all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa” (IV);

- a tale

richiesta ha aderito, tramite il suo patrocinatore, il ricorrente in

data 24 maggio 2024, affermando che “(…) a fronte della presa di posizione

dell’UAI, nulla osta a che si proceda come indicato, ritenuto che la stessa

configura desistenza ed apre il diritto al riconoscimento di congrue ripetibili

a favore del signor RI 1 che si chiede qui di volergli riconoscere” (VI);

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a

ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo

preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurato potrà riproporre ogni

censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a

quella economica;

- giusta l'art.

69.

cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà

pure al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 27 marzo 2024 è

annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800

(IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti