32.2024.38
Ricorso (accolto per adesione): necessaria un’inchiesta domiciliare AGI al fine di appurare con precisione, tra l’altro, l’eventuale bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti fuori casa. Rinvio atti per lacuna istruttoria
4 luglio 2024Italiano12 min
emerge la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgere nessuno
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.38
jv/gm
Lugano
4 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6
maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 marzo 2024
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1968, da ultimo attivo quale magazziniere, il 16/20 dicembre 2019 ha
presentato una domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa completa
dal 4 luglio al 2 dicembre 2019 e del 50% dal 3 dicembre 2019 a motivo di una “Ferita
profonda a livello del braccio destro occorsa durante il lavoro (rimasto
incastrato in macchinario)”, infortunio occorsogli il 4 luglio 2019 (docc.
1-4 incarto AI).
Il 1.
settembre 2022 l’assicurato ha presentato una domanda d’assegno per grandi
invalidi (di seguito AGI), adducendo “Forte depressione + varie patologie
fisiche” determinante la necessità di aiuto regolare e notevole da parte di
terzi per due atti ordinari di vita, la necessità di cure infermieristiche e di
sorveglianza personale (doc. 71 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, inclusa una perizia pluridisciplinare del __________ in
ambito internistico, neurologico, neuropsicologico, psichiatrico e
reumatologico (doc. 83 incarto AI), il medico SMR ha allestito il rapporto
finale del 28 ottobre 2022 (doc. 84 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi
“2.1 Diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 642 Codice
danno funzionale: 61
Sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media gravità (ICD-10 F33.1);
Disturbo di personalità e forme miste (ICD-10 F61.0).
2.2. Diagnosi senza ripercussione
sulla CL
Fibromialgia di tipo primario; […]
Ritardo mentale […] verosimilmente di
grado medio-lieve […];
Deficit cognitivi di grado medio-lieve
possibilmente nell’ambito di un ritardo mentale […];
Dolori al braccio ds. dopo trauma […]
senza lesioni neurogene;
Epilessia verosimilmente focale criptogenetica
ben controllata senza crisi epilettiche dal 2011;
Sovrappeso con BMI 27 kg/m2”
e rilevati
Fatti
i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità
lavorativa (globale):
% IL in ogni attività
Periodi
Doc.
100
04.07.2019 - 02.12.2019
Perizia 21.10.2022
50
03.12.2019-26.03.2020
Periodi __________
100
27.03.2020-05.07.3030
40
06.07.2020-continua
* riduzione del rendimento; prognosi lavorativa stazionaria.
1.2. Con
progetto di decisione del 4 novembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto dell’AGI, giacché “Dalla documentazione medica agli atti […] non
emerge la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgere nessuno
degli atti abituali della vita quotidiana” (doc. 86 incarto AI).
1.3. Con
rapporto finale del 30 novembre 2022 il consulente in integrazione ha chiuso il
mandato (doc. 93 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 2 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto della rendita d’invalidità, avendo determinato un grado d’invalidità
non pensionabile del 20% alla scadenza dell’anno d’attesa (doc. 94 incarto AI).
1.5. Con
osservazioni del 2 e 7 dicembre 2022 l’assicurato ha contestato il preavviso
del 4 novembre 2022, adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria
successivamente all’allestimento del rapporto peritale del 20 ottobre 2021 e
allegando nuove refertazioni mediche e chiedendo un’inchiesta domiciliare
(docc. 95-97 incarto AI).
1.6. Con
osservazioni del 13 gennaio 2023 l’assicurato ha contestato anche il preavviso
del 2 dicembre 2022, allegando il certificato del curante dr. __________
(specialista in neurologia) attestante un’incapacità lavorativa del 40% dal
profilo neurologico ed il certificato del curante dr. __________ (specialista
in psichiatria e psicoterapia) attestante un significativo peggioramento dello
stato psichico successivo alla perizia pluridisciplinare (doc. 99 incarto AI).
1.7. Invitato
dall’amministrazione a prendere posizione sulla nuova refertazione pervenutale,
il __________ ha ritenuto necessaria una perizia psichiatrica di decorso (doc.
107 incarto AI), confluita nel rapporto peritale del 14 dicembre 2023 che ha
confermato quanto già accertato dal perito psichiatra contestualmente alla
prima valutazione dell’ottobre 2021 (doc. 124 incarto AI). Le conclusioni
peritali sono state fatte proprie dal medico SMR (doc. 127 incarto AI).
1.8. Con
progetto di decisione del 21 marzo 2024, in sostituzione di quello del 2
dicembre 2022, l’Ufficio AI ha prospettato il diritto di una rendita intera dal
1. luglio al 31 ottobre 2020 con grado d’invalidità del 100% ed il diritto ad
una rendita pari ad un grado d’invalidità del 40% dal 1. gennaio 2024 e
continua (doc. 129 incarto AI).
Con
osservazioni del 30 aprile 2024 l’assicurato, rappresentato da RA 1 ha
contestato anche il nuovo progetto, sostenendo di non essere reintegrabile nel
mercato del lavoro equilibrato e che il grado d’invalidità dal 2024 fosse in
realtà del 59.06% (doc. 138 incarto AI).
1.9. Con
decisione del 21 marzo 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 4
novembre 2022, osservando come la nuova documentazione medica è stata vagliata
sia dal __________ che dal medico SMR che l’hanno ritenuta sovrapponibile alle
precedenti valutazioni, non ravvisando dunque la necessità di aiuto regolare e
notevole di terzi nello svolgere nessuno degli atti abituali della vita
quotidiana (doc. 130 incarto AI).
1.10. L’assicurato,
sempre rappresentato da RA 1, interpone tempestivo ricorso contro la decisione
del 21 marzo 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un AGI
di grado lieve con retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché si determini
sul diritto alla rendita d’invalidità anche dopo novembre 2020,
subordinatamente la retrocessione degli atti “per il completamento degli
accertamenti”.
Chiede
l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Contesta
il mancato riconoscimento del bisogno di accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti fuori casa, osservando
come sulla questione né il medico SMR né il perito psichiatra si sono chinati a
sufficienza, nonostante molteplici elementi, ravvisabili nella documentazione
agli atti, che permettono di concludere per un bisogno di accompagnamento già
da ottobre 2018.
1.11. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, considerati gli elementi evidenziati
dall’insorgente e la presa di posizione del medico SMR secondo cui “[…] è
opportuno procedere all’inchiesta domiciliare per verificare la necessità di
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiane e da quando”, propone
la retrocessione degli atti “per approfondire e valutare, tramite inchiesta
domiciliare, la necessità […] dell’accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana”.
1.12. Con
scritto del 6 giugno 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta
dell’Ufficio AI (VI).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
Considerandi
2011).
nel
merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’UAI ha respinto la domanda di AGI
presentata dall’assicurato il 1. settembre 2022.
2.3
Secondo
l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione
contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande
invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La
giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117
V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio
2015, stato al 1. gennaio 2021):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale (cura del corpo)
-
andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117.
V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.4
L'art.
42.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La
grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2
LAI).
Giusta
l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un
danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere
accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente
di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha
diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve.
L'art.
37.
cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado
elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando
necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti
ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una
sorveglianza personale.
Per
il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di
grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari
della vita,
b. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
una sorveglianza personale permanente,
c. di aiuto regolare e notevole di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di
un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell'art. 38 OAI.
Infine,
l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve
se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto
di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita
di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,
richieste dalla sua infermità;
d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave
infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente
grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante
nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
2.5
In
concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame
secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e
condivisa dal ricorrente il 6 giugno 2024.
Infatti,
gli elementi evidenziati dal ricorrente relativi all’asserita dipendenza da
terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti
al di fuori dell’ambito domestico, risultano pertinenti e non sono stati
trattati né dal perito psichiatra, né dal medico SMR. Trattasi, ad esempio, dell’effettiva
estensione della collaborazione prestata dalla moglie e dal figlio maggiore,
della necessità di una routine – semplice e ben delineata – dettata dal ritardo
mentale e cognitivo di cui soffre, dal fatto che egli è sostanzialmente
analfabeta, come pure dell’inclinazione al ritiro sociale (I, p.ti 2.1.-2.2.5.)
e di come tali elementi limitano l’insorgente.
In
tale contesto, si impone un’inchiesta domiciliare al fine di fugare ogni dubbio
circa il bisogno di accompagnamento del ricorrente e, quindi, dell’eventuale
diritto all’AGI.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un
avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
(pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 21 marzo 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al
consid. 2.5.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di
oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti