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Decisione

32.2024.38

Ricorso (accolto per adesione): necessaria un’inchiesta domiciliare AGI al fine di appurare con precisione, tra l’altro, l’eventuale bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti fuori casa. Rinvio atti per lacuna istruttoria

4 luglio 2024Italiano12 min

emerge la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgere nessuno

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.38

jv/gm

Lugano

4 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6

maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 marzo 2024

emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1968, da ultimo attivo quale magazziniere, il 16/20 dicembre 2019 ha

presentato una domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa completa

dal 4 luglio al 2 dicembre 2019 e del 50% dal 3 dicembre 2019 a motivo di una “Ferita

profonda a livello del braccio destro occorsa durante il lavoro (rimasto

incastrato in macchinario)”, infortunio occorsogli il 4 luglio 2019 (docc.

1-4 incarto AI).

Il 1.

settembre 2022 l’assicurato ha presentato una domanda d’assegno per grandi

invalidi (di seguito AGI), adducendo “Forte depressione + varie patologie

fisiche” determinante la necessità di aiuto regolare e notevole da parte di

terzi per due atti ordinari di vita, la necessità di cure infermieristiche e di

sorveglianza personale (doc. 71 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, inclusa una perizia pluridisciplinare del __________ in

ambito internistico, neurologico, neuropsicologico, psichiatrico e

reumatologico (doc. 83 incarto AI), il medico SMR ha allestito il rapporto

finale del 28 ottobre 2022 (doc. 84 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi

“2.1 Diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 642 Codice

danno funzionale: 61

Sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità (ICD-10 F33.1);

Disturbo di personalità e forme miste (ICD-10 F61.0).

2.2. Diagnosi senza ripercussione

sulla CL

Fibromialgia di tipo primario; […]

Ritardo mentale […] verosimilmente di

grado medio-lieve […];

Deficit cognitivi di grado medio-lieve

possibilmente nell’ambito di un ritardo mentale […];

Dolori al braccio ds. dopo trauma […]

senza lesioni neurogene;

Epilessia verosimilmente focale criptogenetica

ben controllata senza crisi epilettiche dal 2011;

Sovrappeso con BMI 27 kg/m2”

e rilevati

Fatti

i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità

lavorativa (globale):

% IL in ogni attività

Periodi

Doc.

100

04.07.2019 - 02.12.2019

Perizia 21.10.2022

50

03.12.2019-26.03.2020

Periodi __________

100

27.03.2020-05.07.3030

40

06.07.2020-continua

* riduzione del rendimento; prognosi lavorativa stazionaria.

1.2. Con

progetto di decisione del 4 novembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto dell’AGI, giacché “Dalla documentazione medica agli atti […] non

emerge la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi nello svolgere nessuno

degli atti abituali della vita quotidiana” (doc. 86 incarto AI).

1.3. Con

rapporto finale del 30 novembre 2022 il consulente in integrazione ha chiuso il

mandato (doc. 93 incarto AI).

1.4. Con

progetto di decisione del 2 dicembre 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto della rendita d’invalidità, avendo determinato un grado d’invalidità

non pensionabile del 20% alla scadenza dell’anno d’attesa (doc. 94 incarto AI).

1.5. Con

osservazioni del 2 e 7 dicembre 2022 l’assicurato ha contestato il preavviso

del 4 novembre 2022, adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria

successivamente all’allestimento del rapporto peritale del 20 ottobre 2021 e

allegando nuove refertazioni mediche e chiedendo un’inchiesta domiciliare

(docc. 95-97 incarto AI).

1.6. Con

osservazioni del 13 gennaio 2023 l’assicurato ha contestato anche il preavviso

del 2 dicembre 2022, allegando il certificato del curante dr. __________

(specialista in neurologia) attestante un’incapacità lavorativa del 40% dal

profilo neurologico ed il certificato del curante dr. __________ (specialista

in psichiatria e psicoterapia) attestante un significativo peggioramento dello

stato psichico successivo alla perizia pluridisciplinare (doc. 99 incarto AI).

1.7. Invitato

dall’amministrazione a prendere posizione sulla nuova refertazione pervenutale,

il __________ ha ritenuto necessaria una perizia psichiatrica di decorso (doc.

107 incarto AI), confluita nel rapporto peritale del 14 dicembre 2023 che ha

confermato quanto già accertato dal perito psichiatra contestualmente alla

prima valutazione dell’ottobre 2021 (doc. 124 incarto AI). Le conclusioni

peritali sono state fatte proprie dal medico SMR (doc. 127 incarto AI).

1.8. Con

progetto di decisione del 21 marzo 2024, in sostituzione di quello del 2

dicembre 2022, l’Ufficio AI ha prospettato il diritto di una rendita intera dal

1. luglio al 31 ottobre 2020 con grado d’invalidità del 100% ed il diritto ad

una rendita pari ad un grado d’invalidità del 40% dal 1. gennaio 2024 e

continua (doc. 129 incarto AI).

Con

osservazioni del 30 aprile 2024 l’assicurato, rappresentato da RA 1 ha

contestato anche il nuovo progetto, sostenendo di non essere reintegrabile nel

mercato del lavoro equilibrato e che il grado d’invalidità dal 2024 fosse in

realtà del 59.06% (doc. 138 incarto AI).

1.9. Con

decisione del 21 marzo 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 4

novembre 2022, osservando come la nuova documentazione medica è stata vagliata

sia dal __________ che dal medico SMR che l’hanno ritenuta sovrapponibile alle

precedenti valutazioni, non ravvisando dunque la necessità di aiuto regolare e

notevole di terzi nello svolgere nessuno degli atti abituali della vita

quotidiana (doc. 130 incarto AI).

1.10. L’assicurato,

sempre rappresentato da RA 1, interpone tempestivo ricorso contro la decisione

del 21 marzo 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di un AGI

di grado lieve con retrocessione degli atti all’Ufficio AI affinché si determini

sul diritto alla rendita d’invalidità anche dopo novembre 2020,

subordinatamente la retrocessione degli atti “per il completamento degli

accertamenti”.

Chiede

l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Contesta

il mancato riconoscimento del bisogno di accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti fuori casa, osservando

come sulla questione né il medico SMR né il perito psichiatra si sono chinati a

sufficienza, nonostante molteplici elementi, ravvisabili nella documentazione

agli atti, che permettono di concludere per un bisogno di accompagnamento già

da ottobre 2018.

1.11. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI, considerati gli elementi evidenziati

dall’insorgente e la presa di posizione del medico SMR secondo cui “[…] è

opportuno procedere all’inchiesta domiciliare per verificare la necessità di

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiane e da quando”, propone

la retrocessione degli atti “per approfondire e valutare, tramite inchiesta

domiciliare, la necessità […] dell’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana”.

1.12. Con

scritto del 6 giugno 2024 il ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI (VI).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

Considerandi

2011).

nel

merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’UAI ha respinto la domanda di AGI

presentata dall’assicurato il 1. settembre 2022.

2.3

Secondo

l'art. 9 LPGA – che ha ripreso la definizione

contenuta nell'art. 42 v.LAI (DTF 133 V 450) – è considerato grande

invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La

giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può

essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza

dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,

per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che

rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello

stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91 e 107 V 149).

Gli

atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117

V 146 consid. 2; cifra 8010 della Circolare sull'invalidità e la grande

invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), valida dal 1 gennaio

2015, stato al 1. gennaio 2021):

-

vestirsi/svestirsi

-

alzarsi/sedersi/coricarsi

-

mangiare

-

provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

-

andare al gabinetto (espletare i propri bisogni corporali)

-

spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

Per

atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117.

V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.4

L'art.

42.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La

grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2

LAI).

Giusta

l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un

danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere

accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente

di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha

diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art.

37.

cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado

elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando

necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti

ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una

sorveglianza personale.

Per

il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di

grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari

della vita,

b. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

una sorveglianza personale permanente,

c. di aiuto regolare e notevole di

terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di

un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi dell'art. 38 OAI.

Infine,

l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve

se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto

di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita

di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative,

richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave

infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente

grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

2.5

In

concreto questo Giudice non ravvisa motivi per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata dall’Ufficio AI con la risposta di causa e

condivisa dal ricorrente il 6 giugno 2024.

Infatti,

gli elementi evidenziati dal ricorrente relativi all’asserita dipendenza da

terzi nell’organizzazione della realtà quotidiana e nell’intrattenere contatti

al di fuori dell’ambito domestico, risultano pertinenti e non sono stati

trattati né dal perito psichiatra, né dal medico SMR. Trattasi, ad esempio, dell’effettiva

estensione della collaborazione prestata dalla moglie e dal figlio maggiore,

della necessità di una routine – semplice e ben delineata – dettata dal ritardo

mentale e cognitivo di cui soffre, dal fatto che egli è sostanzialmente

analfabeta, come pure dell’inclinazione al ritiro sociale (I, p.ti 2.1.-2.2.5.)

e di come tali elementi limitano l’insorgente.

In

tale contesto, si impone un’inchiesta domiciliare al fine di fugare ogni dubbio

circa il bisogno di accompagnamento del ricorrente e, quindi, dell’eventuale

diritto all’AGI.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un

avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 21 marzo 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al

consid. 2.5.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti