32.2024.39
Ricorso (accolto per adesione): la mancata notifica del preavviso costituisce una grave ed insanabile violazione del diritto di essere sentito. Decisione annullata con retrocessione atti per procedere conformemente all’art. 57a LAI
27 maggio 2024Italiano9 min
anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.39
jv/gm
Lugano
27 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
1.1. RI 1,
nata nel 2012, il 4/7 febbraio 2020 ha presentato – per il tramite della madre
– una domanda di prestazioni AI per minorenni, adducendo diverse affezioni
presenti fin dai primi mesi di vita e riconducibili ad una malattia non ancora
diagnosticata (docc. 1-3 incarto AI).
1.2. Al
termine dell’istruttoria di rito, con scritti dell’11 agosto 2020 l’Ufficio AI
ha comunicato all’assicurata la garanzia per la copertura dei costi relativi
all’ergoterapia ambulatoriale e alla psicoterapia ambulatoriale (docc. 18 e 19
incarto AI).
1.3. Con
scritto dell’11 novembre 2023 l’assicurata, per il tramite del signor __________
(psicologo e psicoterapeuta), ha chiesto il rinnovo della garanzia per la
psicoterapia ambulatoriale (doc. 44 incarto AI).
Con
progetto di decisione del 26 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto del rinnovo della garanzia per la psicoterapia ambulatoriale (doc. 49
incarto AI), preavviso confermato con decisione del 12 marzo 2024 (doc. 52
incarto AI);
1.4. Con
scritto del 25 aprile 2024 il padre dell’assicurata ha comunicato all’Ufficio
AI che né lui, né gli altri destinatari indicati in copia per conoscenza sul
progetto di decisione del 26 gennaio 2024 hanno ricevuto detto preavviso,
censurando una violazione del diritto di essere sentiti e chiedendo
all’amministrazione di annullare la decisione del 12 marzo 2024 e di rivalutare
il caso (doc. 61 incarto AI);
1.5. L’assicurata,
rappresentata dal padre, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione
del 12 marzo 2024, postulandone l’annullamento.
Censura
una violazione del diritto di essere sentiti, poiché a seguito della mancata
ricezione del preavviso del 26 gennaio 2024, non gli è stato possibile
presentare le osservazioni al progetto prima dell’emanazione della decisione
impugnata. Allega al ricorso le prese di posizione degli ulteriori destinatari
del preavviso che confermano di non averlo mai ricevuto.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso “di non essere in grado di poter
dimostrare l’invio del progetto di decisione del 26 gennaio 2024 […].e che
“Per questa ragione, il ricorso interposto merita accoglimento”.
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2.
2.2.1. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere
sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di
massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,
all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF
144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197).
Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da
un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della
resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica
dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei
suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di
prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e
Fatti
di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano
influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di
cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse
a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere
efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha
anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità
sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Per
costante giurisprudenza, confermata ancora nella STF 8C_482/2018
del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente
grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando
la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da
un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave
violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se
la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in
definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non
sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di
essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito
(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del
18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF
8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Con la
5a revisione dell’AI, in luogo dell’opposizione alla decisione formale è stata
introdotta l’attuale procedura di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del
16 marzo 2022 consid. 2.3.): ex art. 57a cpv. 1 LAI l’ufficio AI comunica
all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già
assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito circa la prospettata
decisione, conformemente all’art. 42 LPGA.
Giusta
Considerandi
l’art. 73bis OAI, il preavviso concerne unicamente questioni che
secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.
Per l’art. 73bis lett. a OAI, il preavviso è notificato
all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale.
Qualora
all’assicurato venga preclusa la possibilità di prendere posizione sul
preavviso, ad esempio a causa di una mancata (o non comprovata) notifica dello
stesso o perché l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione formale
prima della decorrenza del termine per presentare osservazioni o ancora se
l’amministrazione non si è neppure confrontata con le osservazioni, si è in
presenza di una grave (e di principio non sanabile) violazione del
diritto di essere sentito (cfr. pro multis DTF 134 V 97 con molteplici riferimenti
e la recente STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.2. e 5.1. con rinvii
giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017 consid. 4 e
segg., 32.2008.170 dell’11 maggio 2009 consid. 5, 32.2008.167 del 18 maggio
2009.
consid. 2.3. con riferimenti; Sentenza IV.2020.00710 del 17 dicembre 2020
e IV.2018.00784 del 17 maggio 2019 del Tribunale delle assicurazioni sociali di
Zurigo).
2.2.2
In
concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame
e annullare la decisione impugnata come chiesto dall’insorgente e
dall’amministrazione medesima secondo la proposta formulata nella risposta di
causa.
In
effetti, da una parte l’Ufficio AI ha ammesso di non poter provare che il
preavviso del 26 gennaio 2024 sia stato effettivamente inviato e, dall’altra,
sia il padre dell’assicurata che gli ulteriori destinatari indicati nel
progetto di decisione e nella decisione impugnata hanno affermato di non aver
mai ricevuto il preavviso (cfr. supra consid. 1.4.-1.6.).
Accertata
quindi la mancata notifica del preavviso, si deve concludere che l’assicurata
si è vista preclusa la possibilità di prendere posizione sullo stesso prima
dell’emanazione della decisione formale da parte dell’Ufficio AI, circostanza
che, come illustrato al precedente considerando, costituisce una grave ed
insanabile violazione del diritto di essere sentito.
Per il
che, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno retrocessi
all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente a quanto
previsto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso.
2.3
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione del 12
marzo 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti