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Decisione

32.2024.39

Ricorso (accolto per adesione): la mancata notifica del preavviso costituisce una grave ed insanabile violazione del diritto di essere sentito. Decisione annullata con retrocessione atti per procedere conformemente all’art. 57a LAI

27 maggio 2024Italiano9 min

anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità

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Incarto

n.

32.2024.39

jv/gm

Lugano

27 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 marzo 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

1.1. RI 1,

nata nel 2012, il 4/7 febbraio 2020 ha presentato – per il tramite della madre

– una domanda di prestazioni AI per minorenni, adducendo diverse affezioni

presenti fin dai primi mesi di vita e riconducibili ad una malattia non ancora

diagnosticata (docc. 1-3 incarto AI).

1.2. Al

termine dell’istruttoria di rito, con scritti dell’11 agosto 2020 l’Ufficio AI

ha comunicato all’assicurata la garanzia per la copertura dei costi relativi

all’ergoterapia ambulatoriale e alla psicoterapia ambulatoriale (docc. 18 e 19

incarto AI).

1.3. Con

scritto dell’11 novembre 2023 l’assicurata, per il tramite del signor __________

(psicologo e psicoterapeuta), ha chiesto il rinnovo della garanzia per la

psicoterapia ambulatoriale (doc. 44 incarto AI).

Con

progetto di decisione del 26 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto del rinnovo della garanzia per la psicoterapia ambulatoriale (doc. 49

incarto AI), preavviso confermato con decisione del 12 marzo 2024 (doc. 52

incarto AI);

1.4. Con

scritto del 25 aprile 2024 il padre dell’assicurata ha comunicato all’Ufficio

AI che né lui, né gli altri destinatari indicati in copia per conoscenza sul

progetto di decisione del 26 gennaio 2024 hanno ricevuto detto preavviso,

censurando una violazione del diritto di essere sentiti e chiedendo

all’amministrazione di annullare la decisione del 12 marzo 2024 e di rivalutare

il caso (doc. 61 incarto AI);

1.5. L’assicurata,

rappresentata dal padre, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione

del 12 marzo 2024, postulandone l’annullamento.

Censura

una violazione del diritto di essere sentiti, poiché a seguito della mancata

ricezione del preavviso del 26 gennaio 2024, non gli è stato possibile

presentare le osservazioni al progetto prima dell’emanazione della decisione

impugnata. Allega al ricorso le prese di posizione degli ulteriori destinatari

del preavviso che confermano di non averlo mai ricevuto.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha ammesso “di non essere in grado di poter

dimostrare l’invio del progetto di decisione del 26 gennaio 2024 […].e che

“Per questa ragione, il ricorso interposto merita accoglimento”.

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2.

2.2.1. Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere

sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di

massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,

all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF

144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica

dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei

suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di

prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e

Fatti

di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano

influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di

cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse

a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere

efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha

anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità

sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Per

costante giurisprudenza, confermata ancora nella STF 8C_482/2018

del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente

grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando

la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da

un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave

violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se

la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in

definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non

sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di

essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito

(DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del

18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF

8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Con la

5a revisione dell’AI, in luogo dell’opposizione alla decisione formale è stata

introdotta l’attuale procedura di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del

16 marzo 2022 consid. 2.3.): ex art. 57a cpv. 1 LAI l’ufficio AI comunica

all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla

domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già

assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito circa la prospettata

decisione, conformemente all’art. 42 LPGA.

Giusta

Considerandi

l’art. 73bis OAI, il preavviso concerne unicamente questioni che

secondo l’art. 57 cpv. 1 lett. c-f LAI rientrano nei compiti degli uffici AI.

Per l’art. 73bis lett. a OAI, il preavviso è notificato

all’assicurato, personalmente o al suo rappresentante legale.

Qualora

all’assicurato venga preclusa la possibilità di prendere posizione sul

preavviso, ad esempio a causa di una mancata (o non comprovata) notifica dello

stesso o perché l’amministrazione ha proceduto ad emanare la decisione formale

prima della decorrenza del termine per presentare osservazioni o ancora se

l’amministrazione non si è neppure confrontata con le osservazioni, si è in

presenza di una grave (e di principio non sanabile) violazione del

diritto di essere sentito (cfr. pro multis DTF 134 V 97 con molteplici riferimenti

e la recente STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.2. e 5.1. con rinvii

giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017 consid. 4 e

segg., 32.2008.170 dell’11 maggio 2009 consid. 5, 32.2008.167 del 18 maggio

2009.

consid. 2.3. con riferimenti; Sentenza IV.2020.00710 del 17 dicembre 2020

e IV.2018.00784 del 17 maggio 2019 del Tribunale delle assicurazioni sociali di

Zurigo).

2.2.2

In

concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

e annullare la decisione impugnata come chiesto dall’insorgente e

dall’amministrazione medesima secondo la proposta formulata nella risposta di

causa.

In

effetti, da una parte l’Ufficio AI ha ammesso di non poter provare che il

preavviso del 26 gennaio 2024 sia stato effettivamente inviato e, dall’altra,

sia il padre dell’assicurata che gli ulteriori destinatari indicati nel

progetto di decisione e nella decisione impugnata hanno affermato di non aver

mai ricevuto il preavviso (cfr. supra consid. 1.4.-1.6.).

Accertata

quindi la mancata notifica del preavviso, si deve concludere che l’assicurata

si è vista preclusa la possibilità di prendere posizione sullo stesso prima

dell’emanazione della decisione formale da parte dell’Ufficio AI, circostanza

che, come illustrato al precedente considerando, costituisce una grave ed

insanabile violazione del diritto di essere sentito.

Per il

che, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno retrocessi

all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente a quanto

previsto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso.

2.3

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1.

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione del 12

marzo 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti