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Decisione

32.2024.4

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per una rivalutazione bidisciplinare (psichiatrica e neurologica), come proposto dalla convenuta

12 luglio 2024Italiano11 min

I

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.4

BS

Lugano

12 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 30 novembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva

quale assistente di cura/animatrice, nel febbraio 2023 ha inoltrato una domanda

di prestazioni AI per adulti (doc. 8, se non diversamente indicato i documenti

citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di

causa);

- con decisione 30 novembre 2023,

debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi in particolare sulla perizia

psichiatrica 10 maggio 2022 del dr. med. __________ (allestita per conto

dell’assicuratore malattia __________; doc. 68) e sul rapporto finale SMR del 6

ottobre 2028 (doc. 34), ha respinto la domanda non presentando l’assicurata

un’invalidità di grado pensionabile (doc. 35);

- contro questa decisione l’assicurata

è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti

all’amministrazione per accertamenti;

- con la

risposta di causa l’amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dalla

ricorrente, ha postulato la reiezione del ricorso e conferma della decisione

contestata;

- con

scritto 3 marzo 2024 l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, rilevando

in particolare come l’Ufficio AI si sia fondato unicamente sulla perizia

psichiatrica del dr. __________, vecchia di oltre un anno e mezzo e, a suo

dire, non conforme alla sua situazione invalidante documentata dai vari medici

che l’hanno seguita nel corso degli anni (VIII);

- con osservazioni

27 marzo 2024 l’Ufficio AI, tenendo conto delle annotazioni 18 marzo 2024 del

medico SMR dr. __________ che ha valutato la nuova documentazione, ha chiesto

al TCA di rinvio degli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti medici

(XIV);

- con

scritto 22 aprile 2024 l’assicurata si rimette al giudizio del TCA “di

aderire o meno alla proposta dell’Ufficio AI o necessitasse ulteriori

accertamenti o se ritenesse di avere già ricevuto sufficienti elementi per

poter accogliere l’istanza della ricorrente” (XVIII);

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne

(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida

dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono

applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

Considerandi

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31.

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022.

e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

Nel

caso concreto, ammettendo che la durevole incapacità lavorativa ai sensi

dell’art. 4 LAI abbia avuto inizio nel mese di ottobre 2021 (cfr. decisione

contestata), l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI terminerebbe nel mese di

ottobre 2022. Tuttavia, l’inizio dell’eventuale diritto alla prestazione

sarebbe sorto il 1° giugno 2023, sei mesi dopo la domanda di prestazioni

Dispositivo

inoltrata nel gennaio 2023 (art. 29 cpv. 1 LAI). Per questi motivi, applicabile

è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L’art. 28b LAI

stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo

della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.

1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota

percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una

rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento

le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al

47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della

medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- nel caso concreto, con

rapporto 10 maggio 2022 il dr. __________, non riscontrando alcuna patologia

psichiatrica invalidante, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile in

qualsiasi attività dal 1° gennaio 2022, confermando la precedente perizia

psichiatrica 27 dicembre 2021 del dr. __________ (doc. 68). Alla valutazione

del citato specialista in psichiatrica, il quale – fra l’altro – ha

dettagliatamente esposto le contraddizioni rilevate (cfr. punto no. 5 della

perizia), va prestata adesione;

- a seguito della nuova

documentazione prodotta dall’assicurata con annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________

del SMR ha osservato:

" Nuova documentazione medica.

Rapporto

servizio di neurologia del 1.3.2024:

- emicrania

con aura, 4 attacchi al mese

- assicurata seguita dal dr. __________

senza aver mai accettato di assumere medicamenti

- si

consiglia assunzione di Cipralex a dose ridotta

Certificato

dr.ssa __________ del 1.3.2024:

-

IL 100% dal 1.3.2024

Rapporto

dr. __________ del 19.2.2024

-

in cura dal 9.12.2021

-

viene posta diagnosi di F

41.1

-

attesta una IL 80%

Certificato

servizio di neurologia:

-

IL 100% dal 1.3.2024

Valutazione:

dall’attuale

documentazione risulta un possibile peggioramento dello stato generale con

problematica neurologica (emicrania) e psichiatrica.

In

considerazione del tempo trascorso dall’ultima valutazione peritale ritengo

indicata rivalutazione peritale in ambito bidisciplinare (psi e neurologico).”

(doc. XIV/1)

- visto

quanto sopra, non vi sono motivi per non dare seguito alla richiesta

dell’Ufficio AI di ritornare gli atti per una rivalutazione bidisciplinare di

natura psichiatrica e neurologica (l’ultima valutazione neurologica risale al

14 ottobre 2021 da parte del dr. Heitmann; doc. 56), ritenuto infatti che sulla

base degli atti presenti nell’inserto non è possibile giungere ad un giudizio

definitivo in merito all’eventuale diritto alle prestazioni AI dell’assicurata;

- il rinvio si

giustifica inoltre avuto riguardo a quanto stabilito nella STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210), dove il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o – come

nella fattispecie qui in esame – in caso di carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es

dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

- in esito

alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione

soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal

relativo preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà

riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla

valutazione medica che a quella economica;

- giusta l'art.

69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito favorevole del ricorso

(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del

25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1

con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 30 novembre

2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti