32.2024.4
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per una rivalutazione bidisciplinare (psichiatrica e neurologica), come proposto dalla convenuta
12 luglio 2024Italiano11 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.4
BS
Lugano
12 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 30 novembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, nata nel 1974, da ultimo attiva
quale assistente di cura/animatrice, nel febbraio 2023 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI per adulti (doc. 8, se non diversamente indicato i documenti
citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di
causa);
- con decisione 30 novembre 2023,
debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi in particolare sulla perizia
psichiatrica 10 maggio 2022 del dr. med. __________ (allestita per conto
dell’assicuratore malattia __________; doc. 68) e sul rapporto finale SMR del 6
ottobre 2028 (doc. 34), ha respinto la domanda non presentando l’assicurata
un’invalidità di grado pensionabile (doc. 35);
- contro questa decisione l’assicurata
è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti
all’amministrazione per accertamenti;
- con la
risposta di causa l’amministrazione, esaminata la documentazione prodotta dalla
ricorrente, ha postulato la reiezione del ricorso e conferma della decisione
contestata;
- con
scritto 3 marzo 2024 l’assicurata ha prodotto nuova documentazione medica, rilevando
in particolare come l’Ufficio AI si sia fondato unicamente sulla perizia
psichiatrica del dr. __________, vecchia di oltre un anno e mezzo e, a suo
dire, non conforme alla sua situazione invalidante documentata dai vari medici
che l’hanno seguita nel corso degli anni (VIII);
- con osservazioni
27 marzo 2024 l’Ufficio AI, tenendo conto delle annotazioni 18 marzo 2024 del
medico SMR dr. __________ che ha valutato la nuova documentazione, ha chiesto
al TCA di rinvio degli atti per l’espletamento di nuovi accertamenti medici
(XIV);
- con
scritto 22 aprile 2024 l’assicurata si rimette al giudizio del TCA “di
aderire o meno alla proposta dell’Ufficio AI o necessitasse ulteriori
accertamenti o se ritenesse di avere già ricevuto sufficienti elementi per
poter accogliere l’istanza della ricorrente” (XVIII);
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne
(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida
dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se
la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°
gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono
applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
in caso
Considerandi
di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il
31.
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022.
e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso
di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
Nel
caso concreto, ammettendo che la durevole incapacità lavorativa ai sensi
dell’art. 4 LAI abbia avuto inizio nel mese di ottobre 2021 (cfr. decisione
contestata), l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI terminerebbe nel mese di
ottobre 2022. Tuttavia, l’inizio dell’eventuale diritto alla prestazione
sarebbe sorto il 1° giugno 2023, sei mesi dopo la domanda di prestazioni
Dispositivo
inoltrata nel gennaio 2023 (art. 29 cpv. 1 LAI). Per questi motivi, applicabile
è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28b LAI
stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo
della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.
1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota
percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una
rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento
le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al
47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della
medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto, con
rapporto 10 maggio 2022 il dr. __________, non riscontrando alcuna patologia
psichiatrica invalidante, ha ritenuto l’assicurata pienamente abile in
qualsiasi attività dal 1° gennaio 2022, confermando la precedente perizia
psichiatrica 27 dicembre 2021 del dr. __________ (doc. 68). Alla valutazione
del citato specialista in psichiatrica, il quale – fra l’altro – ha
dettagliatamente esposto le contraddizioni rilevate (cfr. punto no. 5 della
perizia), va prestata adesione;
- a seguito della nuova
documentazione prodotta dall’assicurata con annotazioni 18 marzo 2024 il dr. __________
del SMR ha osservato:
" Nuova documentazione medica.
Rapporto
servizio di neurologia del 1.3.2024:
- emicrania
con aura, 4 attacchi al mese
- assicurata seguita dal dr. __________
senza aver mai accettato di assumere medicamenti
- si
consiglia assunzione di Cipralex a dose ridotta
Certificato
dr.ssa __________ del 1.3.2024:
-
IL 100% dal 1.3.2024
Rapporto
dr. __________ del 19.2.2024
-
in cura dal 9.12.2021
-
viene posta diagnosi di F
41.1
-
attesta una IL 80%
Certificato
servizio di neurologia:
-
IL 100% dal 1.3.2024
Valutazione:
dall’attuale
documentazione risulta un possibile peggioramento dello stato generale con
problematica neurologica (emicrania) e psichiatrica.
In
considerazione del tempo trascorso dall’ultima valutazione peritale ritengo
indicata rivalutazione peritale in ambito bidisciplinare (psi e neurologico).”
(doc. XIV/1)
- visto
quanto sopra, non vi sono motivi per non dare seguito alla richiesta
dell’Ufficio AI di ritornare gli atti per una rivalutazione bidisciplinare di
natura psichiatrica e neurologica (l’ultima valutazione neurologica risale al
14 ottobre 2021 da parte del dr. Heitmann; doc. 56), ritenuto infatti che sulla
base degli atti presenti nell’inserto non è possibile giungere ad un giudizio
definitivo in merito all’eventuale diritto alle prestazioni AI dell’assicurata;
- il rinvio si
giustifica inoltre avuto riguardo a quanto stabilito nella STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210), dove il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o – come
nella fattispecie qui in esame – in caso di carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es
dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
- in esito
alla nuova istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione
soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal
relativo preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà
riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla
valutazione medica che a quella economica;
- giusta l'art.
69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito favorevole del ricorso
(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del
25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1
con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 30 novembre
2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti