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Decisione

32.2024.40

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici, come da proposta della convenuta

11 luglio 2024Italiano11 min

I

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.40

bs

Lugano

11 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 2 aprile 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva

quale ausiliaria di vendita, nel febbraio 2022 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per adulti (doc. 7, se non diversamente indicato i documenti

citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di

causa);

- con decisione 2 aprile 2024,

debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi sul rapporto finale SMR del 14

febbraio 2023, ha respinto la domanda non presentando l’assicurata un’invalidità

di grado pensionabile (doc. 84);

- contro questa decisione l’assicurata,

rappresentata dal sindacato RA 1, è tempestivamente insorta chiedendo in via

principale l’annullamento della stessa con riconoscimento di una rendita

d’invalidità e, in via subordinata, il rinvio degli atti per ulteriori

accertamenti d’ordine medico;

- con la

risposta di causa l’amministrazione, riconoscendo la necessità di procedere a

degli accertamenti somatici, tenuto conto di quelli di natura psichiatrica

svolti, ha postulato la retrocessione degli atti affinché si possa procedere ad

una valutazione pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica e

psichiatrica);

- con

scritto 24 maggio 2024 l’insorgente ha comunicato che non intende produrre nuovi

scritti e di aderire alla proposta dell’amministrazione (VI);

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne

(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida

dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono

applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

Considerandi

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31.

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021;

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022.

e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

Nel

caso concreto, ammettendo che la durevole incapacità lavorativa ai sensi

dell’art. 4 LAI abbia avuto inizio nel mese di luglio 2021 (cfr. decisione

contestata), l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI terminerebbe nel mese di

luglio 2022. Tuttavia, l’inizio dell’eventuale diritto alla prestazione sarebbe

sorto il 1° agosto 2022, sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata nel

Dispositivo

febbraio 2022 (art. 29 cpv. 1 LAI). Per questi motivi, applicabile è il diritto

in vigore dal 1° gennaio 2022;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L’art. 28b LAI

stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo

della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.

1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota

percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una

rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento

le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al

47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della

medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire

se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per

l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto

dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle

prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- nel caso concreto,

come chiesto con il ricorso e come indicato in risposta di

causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il

gravame, v’è effettivamente da ritenere che per giungere ad un chiaro e

completo giudizio sulla situazione invalidante, la valutazione medica

dell’assicurata sia da completare.

Per quanto riguarda

la patologia psichiatrica, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia specialistica eseguita

dal __________ (__________; doc. 55). Tuttavia, l’amministrazione non ha

proceduto ad una valutazione delle affezioni somatiche di cui l’assicurata è

portatrice. A tal riguardo va fatto presente che nelle annotazioni 1° dicembre

2023 il SMR – a seguito delle osservazioni al progetto di decisione in cui l’assicurata

aveva rilevato che le patologie fische non erano state indagate nonostante

diverse attestazioni in tal senso – aveva indicato che: “Per il momento

attendere risposta centro peritale, in seguito sarà poi necessario procedere

con una valutazione pluridisciplinare” (sottolineatura del redattore;

doc. 80). Tuttavia, la valutazione pluridisciplinare non è stata

eseguita. Dagli atti emerge unicamente che nel rapporto finale 14 febbraio 2023

il dr. med. __________ del SMR aveva ritenuto un’inabilità del 30% dal luglio

2022 nell’abituale attività lavorativa (doc. 56), senza aver proceduto ad una

valutazione circa la cumulabilità delle incapacità lavorative somatiche ed

extra-somatiche che coinvolgesse i medici interessati.

Per questi motivi,

come d’altronde proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa e condiviso

dall’assicurata con scritto 24 giugno 2024, l’istruttoria va completata

mediante una perizia pluridisciplinare (internistica, reumatologica e

psichiatrica) per definire l’evoluzione dell’incapacità lavorativa

dell’assicurata nella sua abituale professione di commessa ed in altre attività

adeguate al suo stato di salute dal mese di luglio 2021;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione

paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché

essa proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a

ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo

preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni

censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a

quella economica;

- giusta l'art.

69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà

pure alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 2 aprile 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti