32.2024.40
Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici, come da proposta della convenuta
11 luglio 2024Italiano11 min
I
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.40
bs
Lugano
11 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 aprile 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva
quale ausiliaria di vendita, nel febbraio 2022 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. 7, se non diversamente indicato i documenti
citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di
causa);
- con decisione 2 aprile 2024,
debitamente preavvisata, l’Ufficio AI, basandosi sul rapporto finale SMR del 14
febbraio 2023, ha respinto la domanda non presentando l’assicurata un’invalidità
di grado pensionabile (doc. 84);
- contro questa decisione l’assicurata,
rappresentata dal sindacato RA 1, è tempestivamente insorta chiedendo in via
principale l’annullamento della stessa con riconoscimento di una rendita
d’invalidità e, in via subordinata, il rinvio degli atti per ulteriori
accertamenti d’ordine medico;
- con la
risposta di causa l’amministrazione, riconoscendo la necessità di procedere a
degli accertamenti somatici, tenuto conto di quelli di natura psichiatrica
svolti, ha postulato la retrocessione degli atti affinché si possa procedere ad
una valutazione pluridisciplinare (di natura internistica, reumatologica e
psichiatrica);
- con
scritto 24 maggio 2024 l’insorgente ha comunicato che non intende produrre nuovi
scritti e di aderire alla proposta dell’amministrazione (VI);
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne
(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida
dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se
la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°
gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono
applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
in caso
Considerandi
di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il
31.
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021;
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022.
e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso
di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
Nel
caso concreto, ammettendo che la durevole incapacità lavorativa ai sensi
dell’art. 4 LAI abbia avuto inizio nel mese di luglio 2021 (cfr. decisione
contestata), l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 LAI terminerebbe nel mese di
luglio 2022. Tuttavia, l’inizio dell’eventuale diritto alla prestazione sarebbe
sorto il 1° agosto 2022, sei mesi dopo la domanda di prestazioni inoltrata nel
Dispositivo
febbraio 2022 (art. 29 cpv. 1 LAI). Per questi motivi, applicabile è il diritto
in vigore dal 1° gennaio 2022;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28b LAI
stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo
della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.
1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota
percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una
rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento
le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al
47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della
medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Per
l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto
dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle
prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto,
come chiesto con il ricorso e come indicato in risposta di
causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il
gravame, v’è effettivamente da ritenere che per giungere ad un chiaro e
completo giudizio sulla situazione invalidante, la valutazione medica
dell’assicurata sia da completare.
Per quanto riguarda
la patologia psichiatrica, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia specialistica eseguita
dal __________ (__________; doc. 55). Tuttavia, l’amministrazione non ha
proceduto ad una valutazione delle affezioni somatiche di cui l’assicurata è
portatrice. A tal riguardo va fatto presente che nelle annotazioni 1° dicembre
2023 il SMR – a seguito delle osservazioni al progetto di decisione in cui l’assicurata
aveva rilevato che le patologie fische non erano state indagate nonostante
diverse attestazioni in tal senso – aveva indicato che: “Per il momento
attendere risposta centro peritale, in seguito sarà poi necessario procedere
con una valutazione pluridisciplinare” (sottolineatura del redattore;
doc. 80). Tuttavia, la valutazione pluridisciplinare non è stata
eseguita. Dagli atti emerge unicamente che nel rapporto finale 14 febbraio 2023
il dr. med. __________ del SMR aveva ritenuto un’inabilità del 30% dal luglio
2022 nell’abituale attività lavorativa (doc. 56), senza aver proceduto ad una
valutazione circa la cumulabilità delle incapacità lavorative somatiche ed
extra-somatiche che coinvolgesse i medici interessati.
Per questi motivi,
come d’altronde proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa e condiviso
dall’assicurata con scritto 24 giugno 2024, l’istruttoria va completata
mediante una perizia pluridisciplinare (internistica, reumatologica e
psichiatrica) per definire l’evoluzione dell’incapacità lavorativa
dell’assicurata nella sua abituale professione di commessa ed in altre attività
adeguate al suo stato di salute dal mese di luglio 2021;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione
paiono incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché
essa proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a
ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo
preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni
censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a
quella economica;
- giusta l'art.
69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà
pure alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 2 aprile 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti