Lexipedia

Decisione

32.2024.41

Assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento delle condizioni di salute. Conferma della decisione di non entrata in materia

28 agosto 2024Italiano14 min

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.41

BS

Lugano

28 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 aprile 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisione del 22 giugno 2009 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

inoltrata da RI 1, classe 1969, poiché la durata della sua inabilità lavorativa

era inferiore all’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. 25 inc.

AI; se non differentemente indicato, la documentazione fa riferimento al

dossier AI prodotto dall’Ufficio AI con la risposta di causa).

Con

una seconda decisione, datata 2 giugno 2020 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto

un’altra domanda di rendita in quanto l’assicurato non presentava un grado

d’invalidità pensionabile (doc. 57).

A

seguito d’ulteriore istanza di prestazioni, con decisione 16 settembre 2022

l’Ufficio AI l’ha respinta ritenendo la situazione clinico-funzionale invariata

rispetto alla precedente decisione del 2 giugno 2020 (doc. 84).

1.2. In

data 5 dicembre 2023 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di rendita,

facendo valere un peggioramento del suo stato di salute ed allegando diversa

documentazione medica (doc. 85/89).

La

documentazione è stata vagliata dal SMR il cui dr. __________, con annotazioni

del 14 dicembre 2023, ha sostenuto che dagli atti prodotti “non è possibile

giustificare l’entrata in materia in quanto non sono presenti nuove diagnosi o

l’oggettivazione di uno stato clinico differente” (doc. 91).

Di

conseguenza, con progetto di decisione 15 dicembre 2023 l’amministrazione ha

preavvisato la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni (doc.

92).

Con

osservazioni 18 dicembre e 22 dicembre 2023 l’assicurato, per il tramite del

suo legale, contestando il progetto di decisione ha prodotto ulteriore documentazione

medica (doc, 93 e 97), ritenuta dal SMR con annotazioni 4 gennaio 2024 “sovrapponibile

a quanto valutato precedentemente, non si ritiene ci siano i presupposti

necessari per procedere con entrata in materia (doc. 99).

Lo

stesso è stato ribadito dal SMR valutando, con annotazioni 3 aprile 2024, altra

documentazione medica prodotta (doc. 103).

Di conseguenza, il 4 aprile 2024

l’Ufficio AI ha emesso la decisione di entrata in materia.

1.3. Con

il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto al

TCA l’annullamento della decisone 4 aprile 2024 con ordine all’Ufficio AI di

entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

In

primo luogo rileva che con la decisione 16 settembre 2022 di reiezione della richiesta

di rendita l’amministrazione lo aveva erroneamente ritenuto abile al 100% in

attività adeguate, allorquando vi era un rapporto del medico curante attestante

un’inabilità del 50% in attività leggere.

Sostiene

poi che dalla documentazione medica prodotta risulta un peggioramento del suo

stato di salute.

1.4. Con

la risposta di causa l’amministrazione, ricordando come il SMR abbia valutato

gli atti medici prodotti non giustificanti una entrata in materia, ha chiesto

la reiezione del ricorso.

1.5. Con

scritto 11 giugno 2024 l’insorgente ha ribadito le censure ricorsuali (VI).

1.6.

Con osservazioni 18 giugno 2024 dell’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la

reiezione del ricorso (VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. L’oggetto del contendere deve essere

limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel

merito della domanda di prestazioni 5 dicembre 2023. Infatti, se l’assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha

accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle

circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR

2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.

1a).

2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia

stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido

poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se

l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il

Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale

federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova

domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel

tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale

evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.

3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo

requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3,

117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda

deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der

Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA

ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un

rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti

per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è

applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di

revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Se l'assicurato interpone ricorso

contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a

buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece

essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia

sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la

modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.

2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a); sul punto cfr. anche DTF 130 V 64

consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp.

84ss).

Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è

sufficiente rendere verosimile

un rilevante cambiamento e non

è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito

delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per

convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto

all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal

senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità

che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è

subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio

2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante

cambiamento (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

Più

la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione

dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio

tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e

264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011

del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 pag.

76).

2.4. Nel

caso che ci occupa, in primo luogo il ricorrente rileva che con decisione 16

settembre 2022 l’Ufficio AI lo aveva ritenuto abile al 100% in attività

adeguate, mentre nel rapporto 30 novembre 2021 (recte: 12 dicembre 2021) il

medico curante, dr.ssa med. __________, aveva attestato un’incapacità del 50%

anche in attività leggere (doc. 73). Ammette di non aver impugnato la

decisione, ma sostiene che la succitata valutazione del medico curante non può

essere ignorata nell’ambito del presente giudizio.

Al riguardo va innanzitutto fatto

presente che la succitata decisione è cresciuta in giudicato. Inoltre va detto

che a quanto sostenuto dall’assicurato, ossia che occorre tenere conto di

quanto valutato nel dicembre 2021 dal medico curante, non può essere dato

seguito. Infatti, con annotazione 8 giugno 2022, posta alla base della decisione

16 settembre 2022, il dr. med. __________ del SMR aveva ritenuto la situazione

medica invariata confermando pertanto la sua precedente annotazione dell’11 febbraio

2020 con la quale aveva ritenuto l’assicurato pienamente abile in attività

adeguate (doc. 81). L’Ufficio AI si è quindi scostato dal rapporto del medico

curante, ciò che, appunto, non è stato oggetto di ricorso.

2.5. Occorre ora esaminare se l’assicurato

ha perlomeno reso verosimile un cambiamento dello stato valetudinario rispetto

alla precedente decisione 16 settembre 2022 con la quale l’Ufficio AI aveva

respinto la domanda di prestazioni, ritenendo l’aspetto clinico invariato

rispetto alla precedente decisione del 2 giugno 2020, confermando l’abilità al

50% nell’abituale attività, ma piena in attività leggere adeguate.

Ora, dall’esame della

documentazione prodotta dall’insorgente questo TCA ritiene che l’Ufficio AI rettamente

non è entrato nel merito dalla nuova (quarta) domanda di prestazioni. Questo

per i seguenti motivi.

Nell’ambito della seconda

richiesta di rendita, sfociata con la decisione di reiezione del 2 giugno 2020,

l’Ufficio AI si era fondato sul rapporto 11 febbraio 2020 del SMR, il cui dr. __________,

sulla base degli atti medici raccolti, aveva diagnosticato una claudicatio

spinalis con/su stenosi del canale recessuale bilaterale a livello di L4-L5, ritenendo

l’assicurato inabile al 50% nella ultima abituale attività di

pizzaiolo/cameriere, ma pienamente abile in attività adeguate (doc. 53).

Con le già citate annotazioni

8 giugno 2022, poste a fondamento della decisione 16 settembre 2022 di reiezione

della domanda di rendita, il SMR aveva valutato la nuova documentazione medica

prodotta dall’assicurato concludendo che “la situazione clinico-funzionale

dell’Assicurato appare immodificata, non vengono riportate nuove diagnosi e la

situazione clinica rimane sovrapponibile a quella già nota. L’Assicurato non si

è fino ad ora sottoposto ad un intervento neurochirurgico di decompressione, trattamento

questo che potrebbe migliorare le condizioni funzionali in seno alla marcia ed

alla sintomatologia algica, pertanto la nuova documentazione aggiornata agli

atti non modifica le conclusioni del precedente RAF” (pag. 288 inc. AI).

A seguito della quarta

domanda di prestazioni, l’assicurato ha in particolare prodotto i seguenti atti

medici:

·

rapporto 21 dicembre 2023 del dr. med. __________,

specialista in Neurochirurgia Cranica e Spinale. Diagnosticata una sindrome di

claudicatio spinalis su stenosi del canale L4-L5, ha fatto presente, quale

anamnesi, che: “si tratta di un paziente di 54 anni che presenta da almeno 5

anni una sindrome di claudicatio spinalis molto chiara con lento peggioramento

della sintomatologia. Il suo perimetro di marcia è compreso tra 50 e 100 mt per

il momento e ha notato questi ultimi anni un lento peggioramento. Prende un

trattamento antalgico e antinfiammatorio senza nessun effetto. Ha già fatto nel

2019 delle infiltrazioni epidurali senza nessun miglioramento a lungo termine”

(pag. 355 doc. AI). Dall’esame neurologico è risultata un’assenza di deficit

motorio o sensitivo agli arti inferiori, segno di Lasègue positivo dei due lati

e riflessi ipovivi simmetrici. Inoltre, lo specialista in neurochirurgia ha

proposto all’assicurato un intervento di decompressione del canale al livello

L4-L5, su cui il paziente voleva ancora riflettere;

·

rapporto 14 dicembre 2023 del dr. med. __________,

FMH medicina interna. Quale dato d’anamnesi egli ha indicato che il paziente da

500 metri deambula ora a 100 metri scarsi con cedimento in ambedue agli arti

inferiori sinistri (pag. 357 inc. AI);

·

referto radiologico 8 gennaio 2024 dr. med. __________

dell’__________ di __________, attestante una stenosi del canale più critica al

passaggio L4-L5 in progressione rispetto al 2019 (pag. 354 inc. AI);

·

rapporto 8 febbraio 2024 del dr. med. __________. Quali

diagnosi egli ha posto una sindrome lombovertebrale, una stenosi canale spinale

L4-5 e una spondilartrosi L4-5 bilaterale. Ha in particolare valutato che “trattasi

di un paziente che presenta importati limitazioni alla deambulazione per nota

stenosi del canale spinale”. Lo specialista ha fra l’altro confermato

l’indicazione chirurgica già proposta e un approccio con endoscopia (pag. 364

inc. AI).

Orbene, questo Giudice

non intravede motivi per scostarsi dalla valutazione del medico SMR che, con

annotazioni 14 dicembre 2023 (doc. 91), 4 gennaio 2024 (doc. 99) e 3 aprile

2024 (doc. 103), ritiene la summenzionata documentazione medica sovrapponibile

a quella prodotta nell’ambito della precedente procedura sfociata nella decisione

del 16 settembre 2022. Difatti, la diagnosi è rimasta invariata come pure in

sostanza l’aspetto clinico. Certo, i sanitari hanno rimarcato un lento

peggioramento e la deambulazione si è ridotta da 500 metri a 100 e 50 metri.

Tuttavia va ricordato che, secondo la giurisprudenza (consid. 2.3), per entrare

nel merito di una nuova domanda di prestazioni l’assicurato deve rendere verosimile una rilevante modifica

dello stato di salute suscettibile di influenzare il diritto alle prestazioni,

ciò che pertinentemente il SMR ha escluso.

Ne

consegue che, richiamato l’art. 87 cpv. 2 OAI e la giurisprudenza sopra indicata

(cfr. supra consid. 2.3.), a ragione l’Ufficio AI, sulla scorta delle

annotazioni dei medici SMR non è entrato nel merito della domanda di prestazioni.

2.6. Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va respinto.

2.7. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’insorgente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti