32.2024.41
Assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento delle condizioni di salute. Conferma della decisione di non entrata in materia
28 agosto 2024Italiano14 min
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.41
BS
Lugano
28 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 aprile 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisione del 22 giugno 2009 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
inoltrata da RI 1, classe 1969, poiché la durata della sua inabilità lavorativa
era inferiore all’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (doc. 25 inc.
AI; se non differentemente indicato, la documentazione fa riferimento al
dossier AI prodotto dall’Ufficio AI con la risposta di causa).
Con
una seconda decisione, datata 2 giugno 2020 l’Ufficio AI ha nuovamente respinto
un’altra domanda di rendita in quanto l’assicurato non presentava un grado
d’invalidità pensionabile (doc. 57).
A
seguito d’ulteriore istanza di prestazioni, con decisione 16 settembre 2022
l’Ufficio AI l’ha respinta ritenendo la situazione clinico-funzionale invariata
rispetto alla precedente decisione del 2 giugno 2020 (doc. 84).
1.2. In
data 5 dicembre 2023 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di rendita,
facendo valere un peggioramento del suo stato di salute ed allegando diversa
documentazione medica (doc. 85/89).
La
documentazione è stata vagliata dal SMR il cui dr. __________, con annotazioni
del 14 dicembre 2023, ha sostenuto che dagli atti prodotti “non è possibile
giustificare l’entrata in materia in quanto non sono presenti nuove diagnosi o
l’oggettivazione di uno stato clinico differente” (doc. 91).
Di
conseguenza, con progetto di decisione 15 dicembre 2023 l’amministrazione ha
preavvisato la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni (doc.
92).
Con
osservazioni 18 dicembre e 22 dicembre 2023 l’assicurato, per il tramite del
suo legale, contestando il progetto di decisione ha prodotto ulteriore documentazione
medica (doc, 93 e 97), ritenuta dal SMR con annotazioni 4 gennaio 2024 “sovrapponibile
a quanto valutato precedentemente, non si ritiene ci siano i presupposti
necessari per procedere con entrata in materia (doc. 99).
Lo
stesso è stato ribadito dal SMR valutando, con annotazioni 3 aprile 2024, altra
documentazione medica prodotta (doc. 103).
Di conseguenza, il 4 aprile 2024
l’Ufficio AI ha emesso la decisione di entrata in materia.
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto al
TCA l’annullamento della decisone 4 aprile 2024 con ordine all’Ufficio AI di
entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni.
In
primo luogo rileva che con la decisione 16 settembre 2022 di reiezione della richiesta
di rendita l’amministrazione lo aveva erroneamente ritenuto abile al 100% in
attività adeguate, allorquando vi era un rapporto del medico curante attestante
un’inabilità del 50% in attività leggere.
Sostiene
poi che dalla documentazione medica prodotta risulta un peggioramento del suo
stato di salute.
1.4. Con
la risposta di causa l’amministrazione, ricordando come il SMR abbia valutato
gli atti medici prodotti non giustificanti una entrata in materia, ha chiesto
la reiezione del ricorso.
1.5. Con
scritto 11 giugno 2024 l’insorgente ha ribadito le censure ricorsuali (VI).
1.6.
Con osservazioni 18 giugno 2024 dell’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la
reiezione del ricorso (VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2. L’oggetto del contendere deve essere
limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel
merito della domanda di prestazioni 5 dicembre 2023. Infatti, se l’assicurato
interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice
esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in
materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha
accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle
circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR
2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
2.3. Qualora una prima richiesta di rendita sia
stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido
poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se
l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale
federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova
domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel
tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale
evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv.
3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo
requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3,
117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA
ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso
contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a
buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece
essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia
sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la
modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a); sul punto cfr. anche DTF 130 V 64
consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp.
84ss).
Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è
sufficiente rendere verosimile
un rilevante cambiamento e non
è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito
delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per
convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto
all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal
senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità
che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è
subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV
Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio
2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante
cambiamento (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
Più
la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione
dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio
tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e
264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 pag.
76).
2.4. Nel
caso che ci occupa, in primo luogo il ricorrente rileva che con decisione 16
settembre 2022 l’Ufficio AI lo aveva ritenuto abile al 100% in attività
adeguate, mentre nel rapporto 30 novembre 2021 (recte: 12 dicembre 2021) il
medico curante, dr.ssa med. __________, aveva attestato un’incapacità del 50%
anche in attività leggere (doc. 73). Ammette di non aver impugnato la
decisione, ma sostiene che la succitata valutazione del medico curante non può
essere ignorata nell’ambito del presente giudizio.
Al riguardo va innanzitutto fatto
presente che la succitata decisione è cresciuta in giudicato. Inoltre va detto
che a quanto sostenuto dall’assicurato, ossia che occorre tenere conto di
quanto valutato nel dicembre 2021 dal medico curante, non può essere dato
seguito. Infatti, con annotazione 8 giugno 2022, posta alla base della decisione
16 settembre 2022, il dr. med. __________ del SMR aveva ritenuto la situazione
medica invariata confermando pertanto la sua precedente annotazione dell’11 febbraio
2020 con la quale aveva ritenuto l’assicurato pienamente abile in attività
adeguate (doc. 81). L’Ufficio AI si è quindi scostato dal rapporto del medico
curante, ciò che, appunto, non è stato oggetto di ricorso.
2.5. Occorre ora esaminare se l’assicurato
ha perlomeno reso verosimile un cambiamento dello stato valetudinario rispetto
alla precedente decisione 16 settembre 2022 con la quale l’Ufficio AI aveva
respinto la domanda di prestazioni, ritenendo l’aspetto clinico invariato
rispetto alla precedente decisione del 2 giugno 2020, confermando l’abilità al
50% nell’abituale attività, ma piena in attività leggere adeguate.
Ora, dall’esame della
documentazione prodotta dall’insorgente questo TCA ritiene che l’Ufficio AI rettamente
non è entrato nel merito dalla nuova (quarta) domanda di prestazioni. Questo
per i seguenti motivi.
Nell’ambito della seconda
richiesta di rendita, sfociata con la decisione di reiezione del 2 giugno 2020,
l’Ufficio AI si era fondato sul rapporto 11 febbraio 2020 del SMR, il cui dr. __________,
sulla base degli atti medici raccolti, aveva diagnosticato una claudicatio
spinalis con/su stenosi del canale recessuale bilaterale a livello di L4-L5, ritenendo
l’assicurato inabile al 50% nella ultima abituale attività di
pizzaiolo/cameriere, ma pienamente abile in attività adeguate (doc. 53).
Con le già citate annotazioni
8 giugno 2022, poste a fondamento della decisione 16 settembre 2022 di reiezione
della domanda di rendita, il SMR aveva valutato la nuova documentazione medica
prodotta dall’assicurato concludendo che “la situazione clinico-funzionale
dell’Assicurato appare immodificata, non vengono riportate nuove diagnosi e la
situazione clinica rimane sovrapponibile a quella già nota. L’Assicurato non si
è fino ad ora sottoposto ad un intervento neurochirurgico di decompressione, trattamento
questo che potrebbe migliorare le condizioni funzionali in seno alla marcia ed
alla sintomatologia algica, pertanto la nuova documentazione aggiornata agli
atti non modifica le conclusioni del precedente RAF” (pag. 288 inc. AI).
A seguito della quarta
domanda di prestazioni, l’assicurato ha in particolare prodotto i seguenti atti
medici:
·
rapporto 21 dicembre 2023 del dr. med. __________,
specialista in Neurochirurgia Cranica e Spinale. Diagnosticata una sindrome di
claudicatio spinalis su stenosi del canale L4-L5, ha fatto presente, quale
anamnesi, che: “si tratta di un paziente di 54 anni che presenta da almeno 5
anni una sindrome di claudicatio spinalis molto chiara con lento peggioramento
della sintomatologia. Il suo perimetro di marcia è compreso tra 50 e 100 mt per
il momento e ha notato questi ultimi anni un lento peggioramento. Prende un
trattamento antalgico e antinfiammatorio senza nessun effetto. Ha già fatto nel
2019 delle infiltrazioni epidurali senza nessun miglioramento a lungo termine”
(pag. 355 doc. AI). Dall’esame neurologico è risultata un’assenza di deficit
motorio o sensitivo agli arti inferiori, segno di Lasègue positivo dei due lati
e riflessi ipovivi simmetrici. Inoltre, lo specialista in neurochirurgia ha
proposto all’assicurato un intervento di decompressione del canale al livello
L4-L5, su cui il paziente voleva ancora riflettere;
·
rapporto 14 dicembre 2023 del dr. med. __________,
FMH medicina interna. Quale dato d’anamnesi egli ha indicato che il paziente da
500 metri deambula ora a 100 metri scarsi con cedimento in ambedue agli arti
inferiori sinistri (pag. 357 inc. AI);
·
referto radiologico 8 gennaio 2024 dr. med. __________
dell’__________ di __________, attestante una stenosi del canale più critica al
passaggio L4-L5 in progressione rispetto al 2019 (pag. 354 inc. AI);
·
rapporto 8 febbraio 2024 del dr. med. __________. Quali
diagnosi egli ha posto una sindrome lombovertebrale, una stenosi canale spinale
L4-5 e una spondilartrosi L4-5 bilaterale. Ha in particolare valutato che “trattasi
di un paziente che presenta importati limitazioni alla deambulazione per nota
stenosi del canale spinale”. Lo specialista ha fra l’altro confermato
l’indicazione chirurgica già proposta e un approccio con endoscopia (pag. 364
inc. AI).
Orbene, questo Giudice
non intravede motivi per scostarsi dalla valutazione del medico SMR che, con
annotazioni 14 dicembre 2023 (doc. 91), 4 gennaio 2024 (doc. 99) e 3 aprile
2024 (doc. 103), ritiene la summenzionata documentazione medica sovrapponibile
a quella prodotta nell’ambito della precedente procedura sfociata nella decisione
del 16 settembre 2022. Difatti, la diagnosi è rimasta invariata come pure in
sostanza l’aspetto clinico. Certo, i sanitari hanno rimarcato un lento
peggioramento e la deambulazione si è ridotta da 500 metri a 100 e 50 metri.
Tuttavia va ricordato che, secondo la giurisprudenza (consid. 2.3), per entrare
nel merito di una nuova domanda di prestazioni l’assicurato deve rendere verosimile una rilevante modifica
dello stato di salute suscettibile di influenzare il diritto alle prestazioni,
ciò che pertinentemente il SMR ha escluso.
Ne
consegue che, richiamato l’art. 87 cpv. 2 OAI e la giurisprudenza sopra indicata
(cfr. supra consid. 2.3.), a ragione l’Ufficio AI, sulla scorta delle
annotazioni dei medici SMR non è entrato nel merito della domanda di prestazioni.
2.6. Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso
va respinto.
2.7. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’insorgente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti