32.2024.43
La compensazione tra le rendite complementari per figli riconosciute retroattivamente al padre divorziato a seguito della nascita del terzo figlio con l'attuale compagna e quelle per le prime due figlie, ricalcolate per evitare una sovrassicurazione, chieste in restituzione alla madre, è possibile
19 settembre 2024Italiano14 min
con la sua attuale compagna è nato il terzo figlio dell’assicurato. A seguito di
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n.
Fatti
32.2024.43
MP/gm
Lugano
19 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 maggio 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 19 aprile 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con
decisioni del 25 novembre 2013 l’Ufficio AI ha riconosciuto ad RI 1, nato nel
1983, un’intera rendita d’invalidità dal 1. maggio 2011 al 31 agosto 2012 e dal
1. giugno 2013 in poi. Contestualmente egli ha ricevuto delle rendite
complementari per i figli (cfr. docc. 71-73 incarto AI).
L’assicurato
ha in seguito divorziato e le rendite complementari per i figli sono state
versate alla sua ex moglie, su richiesta di quest’ultima, detenendo ella la
custodia su di loro (cfr. doc. 32 seg. incarto Cassa).
Dall’unione
con la sua attuale compagna è nato il terzo figlio dell’assicurato. A seguito di
ciò, con decisione dell’Ufficio AI del 19 aprile 2024 l’assicurato è stato
posto al beneficio di un’ulteriore rendita complementare per figli, con effetto
dal 1. marzo 2024.
Le
prestazioni arretrate (fr. 964) sono state compensate con un credito
dell’Ufficio AI, di uguale importo, nei confronti della ex moglie
dell’assicurato e derivante dalla restituzione delle rendite complementari per
le prime due figlie percepite in eccesso nel medesimo periodo. Queste rendite sono
infatti state ricalcolate per evitare una sovrassicurazione.
1.2. Con ricorso del 17 maggio 2024
l'assicurato contesta l’avvenuta compensazione, fondamentalmente sottolineando di
aver comunicato per tempo la nascita di suo figlio. Delle singole allegazioni
ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI,
tramite la Cassa __________, postula la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata, ritenendo corretto il proprio agire.
1.4. Con scritto del 7 giugno 2024, il
ricorrente ribadisce la richiesta di vedersi bonificare le rendite complementari
arretrate per il terzo figlio e che sarebbe l’Ufficio AI a dover chiedere alla sua
ex moglie la restituzione di quanto percepito in eccesso.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha corretta-mente o meno operato una compensazione tra le
rendite complementari arretrate a favore del ricorrente per il suo terzo figlio
(fr. 964) e la richiesta nei confronti della sua ex moglie di restituzione
delle rendite complementari percepite in eccesso nel medesimo periodo per le
loro prime due figlie.
2.3. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA
relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a
terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è
eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai
sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla
compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).
Questo modo di estinzione del
credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle
assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1,
con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).
Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a
LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono
essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla
LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio
militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari
nell’agricoltura.
Questa norma di legge ha carattere
obbligatorio e l’amministrazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel
quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle
prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).
La compensazione non deve tuttavia
intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per
tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018,
consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF
136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.
Questa esigenza è da mettere in
relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi
mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per
la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al
creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente
necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.
In caso di versamento retroattivo
di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo
vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di
tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni
(sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF
138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).
2.4. Per il marginale 10194 delle
direttive sulle rendite (DR) se il beneficiario di una prestazione è debitore
di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i
crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per
grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.
Ai sensi del marginale 10196 DR
sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le
condizioni menzionate qui di seguito:
Il credito deve appartenere a una
cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa
le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con
prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10197 DR).
Il credito deve poter essere fatto
valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure
essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal
punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite
da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in
seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua
rendita (marginale 10198 DR).
Le prestazioni indebitamente
versate a uno dei coniugi non possono in linea di massima essere compensate con
Considerandi
prestazioni scadute spettanti all’altro coniuge. Parimenti, non è ammesso
compensare un credito in restituzione di prestazioni di una persona vedova con
una rendita per orfano ad essa destinata (marginale 10200 DR).
È invece possibile compensare
prestazioni per coniugi se tra esse esiste uno stretto nesso dal punto di vista
del diritto delle assicurazioni sociali. Questa condizione è adempiuta per
esempio quando:
-
insorge il secondo evento assicurato e la rendita dell’altro coniuge
risulta inferiore a causa dell’esistenza di un limite massimo;
-
il limite massimo delle rendite dei coniugi deve essere rivisto a causa
di modifiche della base di calcolo (marginale 10201 DR).
Il credito dev’essere esigibile e
non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al
momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati
in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS; marginale 10202 DR).
Il credito deve riguardare, per il
marginale 10203: contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG,
dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi
alle spese di amministrazione, interessi di mora; marginale 10204 DR); prestazioni
dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non
siano state condonate (marginale 10205 DR); prestazioni complementari secondo
la LPC, che devono essere restituite (marginale 10206 DR); rendite e indennità
giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e
delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marginale 10207 DR);
contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni
familiari nell’agricoltura (marginale 10208 DR); tasse d’ingiunzione, spese
d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marginale 10209 DR);
risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS; marginale
10210.
DR; sottolineatura del redattore).
Il marginale 10212 DR prevede che
per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi
invalidi è ammissibile solo a condizione - come già accennato - che il minimo
vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto
dell’esecuzione non sia intaccato.
Per la determinazione del minimo
vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti il marginale 10213
DR rinvia al marginale 3033 delle direttive sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG
(DIN).
Ai sensi del marginale 10214 DR in
caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in
restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del
diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce
semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due
prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una rendita
completiva dell’AVS con una rendita d’invalidità, DTF 138 V 402).
Per il marginale 10215 DR di
conseguenza, per quanto concerne invece la sostituzione con effetto retroattivo
di una rendita con un’altra, la compensazione è di regola ammissibile per
l’intero importo del credito.
2.5
Nel caso concreto il 19 aprile 2024
l’Ufficio AI ha compensato un credito nei confronti della ex moglie del
ricorrente, derivante dalla restituzione delle rendite complementari per le loro
prime due figlie percepite in eccesso a marzo e aprile 2024, con la rendita
complementare riconosciuta retroattivamente al ricorrente nel medesimo periodo
per il suo terzo figlio.
Il ricorrente contesta la
compensazione, affermando che l’Ufficio AI, informato tempestivamente della
nascita del suo terzo figlio, dovrebbe provvedere a versargli la relativa rendita
complementare e chiedere alla sua ex moglie la restituzione di quanto percepito
in eccesso (cfr. docc. I e VI).
L’Ufficio AI, tramite la Cassa __________,
nella risposta di causa indica invece che il fatto che debitore e creditore non
siano identici non impedirebbe una compensazione. Dal profilo della tecnica
assicurativa, infatti, esisterebbe una stretta correlazione tra l’ulteriore
rendita completiva figli e le due precedenti, il riconoscimento dell’una avendo
quale diretta conseguenza il ricalcolo delle altre (cfr. doc. IV).
2.6
In una sentenza pubblicata in DTF 130
V 505 il Tribunale federale ha stabilito che la pretesa di restituzione di una
rendita d'invalidità comprendente le rendite completive (successivamente
rimpiazzata da una rendita di vecchiaia e dalle rendite completive) nei
confronti di uno dei coniugi può essere compensata con gli arretrati di una
rendita d'invalidità assegnata all'altro coniuge anche se debitore e creditore
dell'amministrazione non sono identici. La condizione dell'esistenza di una
stretta connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di
vista giuridico, tra i crediti posti in compensazione è in effetti adempiuta
(consid. 2.6 e 2.8). Le marginali 10907 e 10908 DR (nella versione allora in
vigore, corrispondenti ai marginali 10200 e 10201 nella versione in vigore dal
1.
gennaio 2024) sono conformi alla legge (consid. 2.9).
Nella presente procedura, quindi,
il fatto che debitore (l’ex moglie del ricorrente) e creditore (il ricorrente
stesso) dell'Ufficio AI non siano identici non implica necessariamente che una
compensazione non sia possibile; bisogna però che vi sia una stretta
connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di vista
giuridico, tra l’ulteriore rendita completiva per il terzo figlio del
ricorrente e le due precedenti. Secondo questo Giudice, e come ben spiegato dall’Ufficio
AI nella sua risposta di causa, questa stretta connessione esiste. Infatti, il
riconoscimento della rendita complementare per il terzo figlio del ricorrente
comporta necessariamente il ricalcolo delle rendite complementari per le prime
due figlie. Ciò avviene, poiché l’art. 38bis cpv. 1 LAI prevede che
“in deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite per figli sono
ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre
superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di
queste ultime”; riduzione che “è ripartita tra ciascuna delle rendite
per figli o delle rendite per orfani”, secondo l’art. 54bis cpv.
3.
OAVS, applicabile per il rinvio di cui all’art. 33bis cpv. 1 OAI. Le
prestazioni versate all’ex moglie del ricorrente non erano pertanto indebite,
finché non è nato il terzo figlio del ricorrente. Lo sono diventate automaticamente
o ipso iure solo in quel momento. Ciò significa che il credito in
restituzione dell'Ufficio AI è, tanto da un punto di vista giuridico che dal
profilo della tecnica assicurativa, indissociabilmente legato alle prestazioni
accordate al ricorrente. Le rendite a lui riconosciute retroattivamente e
quelle percepite in eccesso dalla sua ex moglie possono perciò essere poste in
compensazione, sebbene debitore e creditore dell’Ufficio AI non siano identici.
2.7
Relativamente alla salvaguardia del
minimo esistenziale, con riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286
il Tribunale federale ha affermato che la compensazione (retroattiva) può
portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La
questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel
periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la
persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano
dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio,
la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del
minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per
il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4; cfr. consid. 4.5: “Die
Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung des
betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies
entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass
Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen
resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei
Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher
Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den
Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich
ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.”).
Il ricorrente, beneficiario di una
rendita AI e di una rendita d’invalidità della LAINF, non adduce che la
compensazione faccia sì che il suo minimo esistenziale venga intaccato.
Quest’eventualità nemmeno emerge dall’incarto. In ogni caso, nella presente
procedura il credito dell’Ufficio AI deriva da prestazioni (le rendite
complementari per le prime due figlie
del ricorrente) che erano dovute
in misura inferiore rispetto a quanto erogato in un primo momento. Correttamente,
perciò, l’Ufficio AI non ha effettuato il calcolo del minimo vitale del
ricorrente.
2.8
In queste circostanze le rendite
complementari per le prime due figlie del ricorrente percepite in eccesso dalla
sua ex moglie a marzo e aprile 2024 possono essere compensate con la rendita
complementare riconosciutagli retroattivamente nel medesimo periodo per il suo
terzo figlio, giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS. Spetterà eventualmente al
ricorrente far valere nei confronti della sua ex moglie la pretesa dell’Ufficio
AI, ora diventata propria. La compensazione ha infatti comportato una
surrogazione ai sensi dell’art. 110 n. 2 CO, ovvero un cambio di creditore
(cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2023.131 e 132 del 6 novembre 2023 consid. 6).
La decisione contestata merita pertanto
conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli
art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio
2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti