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Decisione

32.2024.43

La compensazione tra le rendite complementari per figli riconosciute retroattivamente al padre divorziato a seguito della nascita del terzo figlio con l'attuale compagna e quelle per le prime due figlie, ricalcolate per evitare una sovrassicurazione, chieste in restituzione alla madre, è possibile

19 settembre 2024Italiano14 min

con la sua attuale compagna è nato il terzo figlio dell’assicurato. A seguito di

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n.

Fatti

32.2024.43

MP/gm

Lugano

19 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 maggio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 19 aprile 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con

decisioni del 25 novembre 2013 l’Ufficio AI ha riconosciuto ad RI 1, nato nel

1983, un’intera rendita d’invalidità dal 1. maggio 2011 al 31 agosto 2012 e dal

1. giugno 2013 in poi. Contestualmente egli ha ricevuto delle rendite

complementari per i figli (cfr. docc. 71-73 incarto AI).

L’assicurato

ha in seguito divorziato e le rendite complementari per i figli sono state

versate alla sua ex moglie, su richiesta di quest’ultima, detenendo ella la

custodia su di loro (cfr. doc. 32 seg. incarto Cassa).

Dall’unione

con la sua attuale compagna è nato il terzo figlio dell’assicurato. A seguito di

ciò, con decisione dell’Ufficio AI del 19 aprile 2024 l’assicurato è stato

posto al beneficio di un’ulteriore rendita complementare per figli, con effetto

dal 1. marzo 2024.

Le

prestazioni arretrate (fr. 964) sono state compensate con un credito

dell’Ufficio AI, di uguale importo, nei confronti della ex moglie

dell’assicurato e derivante dalla restituzione delle rendite complementari per

le prime due figlie percepite in eccesso nel medesimo periodo. Queste rendite sono

infatti state ricalcolate per evitare una sovrassicurazione.

1.2. Con ricorso del 17 maggio 2024

l'assicurato contesta l’avvenuta compensazione, fondamentalmente sottolineando di

aver comunicato per tempo la nascita di suo figlio. Delle singole allegazioni

ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI,

tramite la Cassa __________, postula la reiezione del ricorso e la conferma

della decisione contestata, ritenendo corretto il proprio agire.

1.4. Con scritto del 7 giugno 2024, il

ricorrente ribadisce la richiesta di vedersi bonificare le rendite complementari

arretrate per il terzo figlio e che sarebbe l’Ufficio AI a dover chiedere alla sua

ex moglie la restituzione di quanto percepito in eccesso.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha corretta-mente o meno operato una compensazione tra le

rendite complementari arretrate a favore del ricorrente per il suo terzo figlio

(fr. 964) e la richiesta nei confronti della sua ex moglie di restituzione

delle rendite complementari percepite in eccesso nel medesimo periodo per le

loro prime due figlie.

2.3. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA

relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a

terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è

eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai

sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla

compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).

Questo modo di estinzione del

credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle

assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1,

con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).

Secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a

LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono

essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla

LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio

militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari

nell’agricoltura.

Questa norma di legge ha carattere

obbligatorio e l’amministrazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel

quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle

prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).

La compensazione non deve tuttavia

intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per

tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018,

consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF

136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.

Questa esigenza è da mettere in

relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi

mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per

la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al

creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente

necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.

In caso di versamento retroattivo

di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo

vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di

tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni

(sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF

138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).

2.4. Per il marginale 10194 delle

direttive sulle rendite (DR) se il beneficiario di una prestazione è debitore

di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i

crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per

grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.

Ai sensi del marginale 10196 DR

sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le

condizioni menzionate qui di seguito:

Il credito deve appartenere a una

cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa

le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con

prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10197 DR).

Il credito deve poter essere fatto

valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure

essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal

punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite

da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in

seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua

rendita (marginale 10198 DR).

Le prestazioni indebitamente

versate a uno dei coniugi non possono in linea di massima essere compensate con

Considerandi

prestazioni scadute spettanti all’altro coniuge. Parimenti, non è ammesso

compensare un credito in restituzione di prestazioni di una persona vedova con

una rendita per orfano ad essa destinata (marginale 10200 DR).

È invece possibile compensare

prestazioni per coniugi se tra esse esiste uno stretto nesso dal punto di vista

del diritto delle assicurazioni sociali. Questa condizione è adempiuta per

esempio quando:

-

insorge il secondo evento assicurato e la rendita dell’altro coniuge

risulta inferiore a causa dell’esistenza di un limite massimo;

-

il limite massimo delle rendite dei coniugi deve essere rivisto a causa

di modifiche della base di calcolo (marginale 10201 DR).

Il credito dev’essere esigibile e

non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al

momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati

in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS; marginale 10202 DR).

Il credito deve riguardare, per il

marginale 10203: contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG,

dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi

alle spese di amministrazione, interessi di mora; marginale 10204 DR); prestazioni

dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non

siano state condonate (marginale 10205 DR); prestazioni complementari secondo

la LPC, che devono essere restituite (marginale 10206 DR); rendite e indennità

giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,

dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e

delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marginale 10207 DR);

contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni

familiari nell’agricoltura (marginale 10208 DR); tasse d’ingiunzione, spese

d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marginale 10209 DR);

risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS; marginale

10210.

DR; sottolineatura del redattore).

Il marginale 10212 DR prevede che

per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi

invalidi è ammissibile solo a condizione - come già accennato - che il minimo

vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto

dell’esecuzione non sia intaccato.

Per la determinazione del minimo

vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti il marginale 10213

DR rinvia al marginale 3033 delle direttive sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG

(DIN).

Ai sensi del marginale 10214 DR in

caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in

restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del

diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce

semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due

prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una rendita

completiva dell’AVS con una rendita d’invalidità, DTF 138 V 402).

Per il marginale 10215 DR di

conseguenza, per quanto concerne invece la sostituzione con effetto retroattivo

di una rendita con un’altra, la compensazione è di regola ammissibile per

l’intero importo del credito.

2.5

Nel caso concreto il 19 aprile 2024

l’Ufficio AI ha compensato un credito nei confronti della ex moglie del

ricorrente, derivante dalla restituzione delle rendite complementari per le loro

prime due figlie percepite in eccesso a marzo e aprile 2024, con la rendita

complementare riconosciuta retroattivamente al ricorrente nel medesimo periodo

per il suo terzo figlio.

Il ricorrente contesta la

compensazione, affermando che l’Ufficio AI, informato tempestivamente della

nascita del suo terzo figlio, dovrebbe provvedere a versargli la relativa rendita

complementare e chiedere alla sua ex moglie la restituzione di quanto percepito

in eccesso (cfr. docc. I e VI).

L’Ufficio AI, tramite la Cassa __________,

nella risposta di causa indica invece che il fatto che debitore e creditore non

siano identici non impedirebbe una compensazione. Dal profilo della tecnica

assicurativa, infatti, esisterebbe una stretta correlazione tra l’ulteriore

rendita completiva figli e le due precedenti, il riconoscimento dell’una avendo

quale diretta conseguenza il ricalcolo delle altre (cfr. doc. IV).

2.6

In una sentenza pubblicata in DTF 130

V 505 il Tribunale federale ha stabilito che la pretesa di restituzione di una

rendita d'invalidità comprendente le rendite completive (successivamente

rimpiazzata da una rendita di vecchiaia e dalle rendite completive) nei

confronti di uno dei coniugi può essere compensata con gli arretrati di una

rendita d'invalidità assegnata all'altro coniuge anche se debitore e creditore

dell'amministrazione non sono identici. La condizione dell'esistenza di una

stretta connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di

vista giuridico, tra i crediti posti in compensazione è in effetti adempiuta

(consid. 2.6 e 2.8). Le marginali 10907 e 10908 DR (nella versione allora in

vigore, corrispondenti ai marginali 10200 e 10201 nella versione in vigore dal

1.

gennaio 2024) sono conformi alla legge (consid. 2.9).

Nella presente procedura, quindi,

il fatto che debitore (l’ex moglie del ricorrente) e creditore (il ricorrente

stesso) dell'Ufficio AI non siano identici non implica necessariamente che una

compensazione non sia possibile; bisogna però che vi sia una stretta

connessione, dal profilo della tecnica assicurativa o dal punto di vista

giuridico, tra l’ulteriore rendita completiva per il terzo figlio del

ricorrente e le due precedenti. Secondo questo Giudice, e come ben spiegato dall’Ufficio

AI nella sua risposta di causa, questa stretta connessione esiste. Infatti, il

riconoscimento della rendita complementare per il terzo figlio del ricorrente

comporta necessariamente il ricalcolo delle rendite complementari per le prime

due figlie. Ciò avviene, poiché l’art. 38bis cpv. 1 LAI prevede che

“in deroga all’articolo 69 capoversi 2 e 3 LPGA, le rendite per figli sono

ridotte nella misura in cui insieme con le rendite del padre o della madre

superino il 90 per cento del reddito annuo medio determinante per il calcolo di

queste ultime”; riduzione che “è ripartita tra ciascuna delle rendite

per figli o delle rendite per orfani”, secondo l’art. 54bis cpv.

3.

OAVS, applicabile per il rinvio di cui all’art. 33bis cpv. 1 OAI. Le

prestazioni versate all’ex moglie del ricorrente non erano pertanto indebite,

finché non è nato il terzo figlio del ricorrente. Lo sono diventate automaticamente

o ipso iure solo in quel momento. Ciò significa che il credito in

restituzione dell'Ufficio AI è, tanto da un punto di vista giuridico che dal

profilo della tecnica assicurativa, indissociabilmente legato alle prestazioni

accordate al ricorrente. Le rendite a lui riconosciute retroattivamente e

quelle percepite in eccesso dalla sua ex moglie possono perciò essere poste in

compensazione, sebbene debitore e creditore dell’Ufficio AI non siano identici.

2.7

Relativamente alla salvaguardia del

minimo esistenziale, con riferimento alle sentenze 9C_1015/2010 e DTF 136 V 286

il Tribunale federale ha affermato che la compensazione (retroattiva) può

portare su contributi non ancora pagati o su prestazioni da restituire. La

questione del minimo esistenziale può concernere solo il primo caso, poiché nel

periodo determinante non sono state versate altre prestazioni. Quando invece la

persona assicurata ha beneficiato di rendite, che non erano dovute o erano

dovute in misura inferiore, la situazione è diversa. In tal caso, di principio,

la compensazione è possibile senza necessità di effettuare il calcolo del

minimo vitale, poiché il reddito e la sostanza della persona interessata, per

il passato, non subirebbero alcuna modifica (consid. 4.4; cfr. consid. 4.5: “Die

Verrechnung ist hier somit zulässig, ohne dass dem die Einhaltung des

betreibungsrechtlichen Existenzminimums entgegengehalten werden kann. Dies

entspricht auch dem oben in E. 4.2 dargelegten grundsätzlichen Ziel, dass

Rechtswirkungen nicht lediglich aus der zeitlichen Verschiebung von Zahlungen

resultieren sollen. Ebenso wenig wie die Beachtung der Verrechnungsschranke bei

Nachzahlungen sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher

Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den

Versicherten kommt, soll die zeitliche Verschiebung zu vom Gesetz grundsätzlich

ausgeschlossenen Leistungskumulationen führen.”).

Il ricorrente, beneficiario di una

rendita AI e di una rendita d’invalidità della LAINF, non adduce che la

compensazione faccia sì che il suo minimo esistenziale venga intaccato.

Quest’eventualità nemmeno emerge dall’incarto. In ogni caso, nella presente

procedura il credito dell’Ufficio AI deriva da prestazioni (le rendite

complementari per le prime due figlie

del ricorrente) che erano dovute

in misura inferiore rispetto a quanto erogato in un primo momento. Correttamente,

perciò, l’Ufficio AI non ha effettuato il calcolo del minimo vitale del

ricorrente.

2.8

In queste circostanze le rendite

complementari per le prime due figlie del ricorrente percepite in eccesso dalla

sua ex moglie a marzo e aprile 2024 possono essere compensate con la rendita

complementare riconosciutagli retroattivamente nel medesimo periodo per il suo

terzo figlio, giusta l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS. Spetterà eventualmente al

ricorrente far valere nei confronti della sua ex moglie la pretesa dell’Ufficio

AI, ora diventata propria. La compensazione ha infatti comportato una

surrogazione ai sensi dell’art. 110 n. 2 CO, ovvero un cambio di creditore

(cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2023.131 e 132 del 6 novembre 2023 consid. 6).

La decisione contestata merita pertanto

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti