32.2024.44
Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Conclusioni SMR confermate a fronte delle scarne e parzialmente irrilevanti refertazioni dei curanti. Valutazione anticipata prove. Negata assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
30 settembre 2024Italiano39 min
I
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.44
jv/gm
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 aprile 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1963, di formazione
impiegata di commercio (senza attestato), da ultimo (2014) attiva quale
venditrice e dal 1. febbraio 2023 al beneficio della pubblica assistenza, il
10/21 novembre 2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI per il tramite
del curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale), adducendo
un’incapacità lavorativa completa dal 2014 a motivo di “Depressione, ansia,
insonnia, ritiro sociale, angoscia isolamento” e allegando due certificati
del citato curante (docc. 1-4, 8 e 10 incarto AI).
Richiamate le informazioni
mediche dai curanti dr. __________ e dr.ssa __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) (docc. 5 e 11 incarto AI), l’ultima decisione
dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (docc. 4 e 6 incarto AI)
ed il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso
al medico SMR, dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc.
12 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 31 gennaio
2024 (doc. 13 incarto AI).
Poste le seguenti
diagnosi:
"
2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 646 Codice
danno funzionale: 65
ICD 10 F43.22 Disturbo
dell’adattamento, reazione mista ansioso-depressiva”
e rilevata l’assenza di limiti
funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità
lavorativa:
%
IL attività abituale*
%
IL attività adeguata*
Periodi
100
100
22.06.2009-02.08.2009
0
0
03.08.2009-27.08.2014
100
100
28.08.2014-31.10.2014
0
0
01.11.2014-continua
* prognosi lavorativa favorevole.
1.2. Con progetto di decisione del 20
febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, siccome a
fronte di una capacità lavorativa completa non vi era alcuna perdita di
guadagno, rispettivamente un grado d’invalidità pensionabile (doc. 14 incarto
AI).
Con osservazioni dell’11, 20 e 21
marzo 2024 i curanti hanno contestato il progetto di decisione ritenendo
l’assicurata inabile al lavoro al 100% a motivo dell’affezione psichiatrica
che, come comunicato dalla curante psichiatra, è peggiorata nell’ultimo mese
(docc. 17, 22 e 23 incarto AI).
Con ulteriori osservazioni del 5
aprile 2024 l’assicurata, rappresentata dallo RA 1, ha censurato un accertamento
inesatto ed incompleto della situazione valetudinaria a fronte delle
conclusioni dei curanti, allegando il (già prodotto, doc. 23 incarto AI)
certificato medico della dr.ssa __________ del 20 marzo 2024 ed uno scritto
della citata curante all’avv. RA 1 attestante il peggioramento dell’affezione
psichiatrica “che non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di
lavorare”. Ha anche istato per l’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura amministrativa, producendo il relativo certificato municipale
(doc. 25 incarto AI).
Con annotazione del 15 aprile
2024 il medico SMR (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha osservato che
le refertazioni prodotte dai curanti in sede di osservazioni non consentono di
modificare la presa di posizione dell’Ufficio AI (doc. 26 incarto AI).
Con decisione del 17 aprile 2024
l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, negando altresì il gratuito patrocinio
(doc. 27 incarto AI).
1.3. L’assicurata, sempre rappresentata
dallo RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 17 aprile
2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera a
far tempo dalla scadenza del termine d’attesa, subordinatamente di “ritornare
l’intero incarto […] all’UAI” affinché “venga esperita una
perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le
conseguenze assicurative legate alle problematiche patite dalla ricorrente”.
Contesta le conclusioni del
medico SMR in punto alla capacità lavorativa, adducendo un’incapacità
lavorativa completa da diversi anni prima della presentazione della domanda di
prestazioni.
Chiede l’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio limitatamente alla procedura ricorsuale e l’assunzione
di diversi mezzi di prova.
1.4. Con scritto del 10 giugno 2024 la
ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria.
1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha confermato integralmente la valutazione medica, rilevando come la ricorrente
si è limitata a riproporre quanto esposto in sede di osservazioni al preavviso,
senza produrre nuova documentazione medico-assicurativa che permetta di
discostarsi dagli accertamenti del SMR, non ravvisando neppure gli estremi per
procedere ad accertamenti peritali.
In ragione di quanto precede,
l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,
la reiezione dell’impugnativa.
1.6. Con scritto del 23 agosto 2024
l’insorgente ha sostanzialmente ribadito la propria posizione, osservando che “Il
fatto che […] non sia stata seguita per anni da specialisti e che dunque
manchino agli atti certificati d’inabilità nel corso del tempo non dimostra
infatti come vorrebbe il resistente la capacità lavorativa di quest’ultima nel
corso di tale periodo. […] è lo stesso dr. ___________ a certificare
come la ricorrente soffre di un’incapacità presente verosimilmente da “tanti
anni” […]”, giustificandosi una perizia pluridisciplinare per “dirimere
il momento verosimile d’insorgenza della patologia invalidante” (X).
1.7. Con scritto del 6 settembre 2024
l’Ufficio AI, rilevato come la ricorrente non ha prodotto alcuna nuova
refertazione medica, ha ribadito quanto richiesto nella risposta di causa
(XII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni
AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La lett. c delle Disposizioni
transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede che “Ai
beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in
vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente
modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”.
La Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022 (stato al 1.
gennaio 2024), prevede alla cifra 9104 01/24 che “Le rendite correnti delle
persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini
nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966)
rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto
alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni
legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”.
La cifra 2002 della Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI sul sistema di rendita lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida
dal 1. gennaio 2022, con stato al 1. luglio 2024 e afferente al gruppo
d’assicurati nati tra il 1957 ed il 1966 (cosiddetto “gruppo diritti
acquisiti”), prevede che “Nel gruppo «diritti acquisiti» la
graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino al
momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita di
vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI).”.
Secondo la cifra 2003 della
citata Circolare “In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invalidità
delle persone appartenenti al gruppo
«diritti acquisiti» continua
a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal
diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un
quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema
di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006).”.
In concreto, l’insorgente fa
parte del cosiddetto gruppo “diritti acquisiti” ma non era mai stata al
beneficio di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Avendo presentato la
domanda di prestazioni nel novembre 2023, l’eventuale diritto alla rendita
sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a
prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI)
o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu
torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni
funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione
psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,
il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,
in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali
e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto
porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.5.
2.5.1. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni,
al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha
sottoposto la refertazione medica pervenutagli al medico SMR. Quest’ultimo, con
rapporto finale del 31 gennaio 2024 ha accertato – oltre all’assenza di limiti
funzionali – una capacità lavorativa completa dal 1. novembre 2014, conclusioni
confermate anche a fronte delle osservazioni al preavviso presentate
dall’assicurata (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.). In sostanza, il medico SMR
ritiene che le refertazioni del curante generalista non siano sufficienti a
comprovare l’insorgenza di un’incapacità lavorativa nell’intervallo temporale
tra il 1. novembre 2014 ed il 31 gennaio 2024 e che un eventuale peggioramento
della situazione valetudinaria, accertato dalla curante psichiatra
indicativamente per il 20 febbraio 2024, sia irrilevante per rapporto alla
decisione sulle prestazioni.
La ricorrente contesta le
conclusioni del medico SMR, sostenendo di essere inabile al lavoro in misura
completa già da diversi anni prima della domanda di prestazioni del novembre
2023, fondandosi sulle medesime refertazioni mediche già prodotte in sede
d’istruttoria amministrativa.
Questa Corte, chiamata a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.5.2. La ricorrente contesta l’incapacità
lavorativa accertata dal medico SMR, prevalendosi delle refertazioni del dr. __________
(cfr. infra consid. 2.5.2.1.) e della dr.ssa __________ (cfr. infra consid. 2.5.2.2.
e seg.), già prodotte in sede d’istruttoria amministrativa.
2.5.2.1. Il medico curante dr. __________ ha
allestito le seguenti refertazioni.
Il certificato del 31 marzo 2023,
allegato alla domanda di prestazioni, presenta il seguente tenore (doc. 1,
pag.1 incarto AI):
" Certificato medico
Il medico firmatario
certifica per
RI 1 __________1963
[…]
inabilità al lavoro,
100% in seguito a malattia dal 31 marzo 2023
Durata prevista a tempo
indeterminato
Anamnesticamente e a
mio modo di vedere inabilità lavorativa è da ritenere completa da tanti anni.”
Il certificato del 17 luglio 2023
presenta il seguente tenore (doc. 1, pag. 2 incarto AI):
"
Con la presente certifico, in funzione di medico curante, che la
paziente sopraccitata è inabile al 100% per qualsiasi lavoro.
Problema principale:
Sindrome di
disadattamento/depressione cronica
Segnalo che ho
suggerito alla paziente di inoltrare la domanda di invalidità per un eventuale
rendita […].”
Il rapporto del 27 dicembre 2023,
con estratti della cartella clinica, presenta il seguente tenore (doc. 11
incarto AI, sottolineature del redattore):
"
Conosco la paziente da oltre 20 anni. L’ho seguita in funzione di
medico curante. Non l’ho vista per 15 anni, quando si è ripresentata
al 31.03.2023 (nel frattempo non è stata da nessun altro medico/ha
interrotto anche per tanti anni la relazione con la psichiatra Dr.ssa __________
dalla quale andava).
In base alle
consultazioni del 31.3.2023 e del 28.04.2023 posso giudicare la paziente sana
dal punto di vista fisico ma malata per quanto riguarda la sfera
psichica. Infatti soffre di una depressione cronica importante che a mio
modo di vedere giustifica un’incapacità lavorativa completa da tanti anni.
Trattasi di una valutazione retrospettiva che mi sembra più che
ragionevole. […] Intanto non ho prescritto psicofarmaci ma consigliato
di riprendere contatto con la psichiatra Dr.ssa __________ o di indicarmi se
volesse cambiare. […] La prognosi è a mio modo di vedere negativa per
un’eventuale ripresa di qualsiasi attività lucrativa. La paziente non si oppone
ad un eventuale valutazione psichiatrica e nemmeno a degli accertamenti al __________.
[…].”
"
Verläufseinträge […]
14.07.2023 – 10:00 S.
di disadattamento MP
Subjektiv: dal
2016 senza stipendio
Abklärung: ad
AI?
Therapie: Dr.ssa
__________ o altri
31.03.2023 – 10:45 S.
di disadattamento, AA: MP / Benutzer: DB
Subjektiv:
La paziente non è più
stata da noi negli ultimi 15 anni ma non ha frequentato nessun altro medico
tranne per un periodo di circa un anno la Dr.ssa __________ alla quale
l’avevo indirizzata io ai tempi. Ha sviluppato una sindrome di disadattamento
in seguito alla separazione dal marito, circa 23 anni fa, è peggiorata nel
2005 dopo la morte del papà. Aggravatosi perché ha tirato su i tre figli
da sola, accentuatosi dopo la perdita del lavoro nel 2014 e la fase in disoccupazione
dove i vari collocamenti l’hanno esaurita. Umiliata diverse volte
(almeno soggettivamente da potenziali datori di lavoro) è stata
mantenuta dai tre figli e non osava né chiedere rendita AI né andare in
assistenza. Si vergognava. Non si sente collocabile per altri posti di
lavoro in quanto teme il rapporto con il datore di lavoro, ulteriori
umiliazioni. Viene per chiedere un certificato di non
poter essere
collocabile.
Objektiv: Vedi
diagnosi
Beurteilung: Diagnosi:
sindrome da disadattamento cronica con/su:
-
sindrome ansiosa
-
incapacità lavorativa completa probabilmente da anni
Abklärung: labor,
esame clinico
Therapie: intanto
niente, dr.ssa __________?”
"
Consultazioni
[…]
12.05.2023, 09:15 –
09:30, Dr. med. __________
checkup
Valutazione: tutto
bene
28.04.2023, 07:45 –
08:00, Dr. med. __________
Allgemeiner KG-Eintrag
checkup
Anamnesi: fisicamente
ok
mai
dalla gin.
cg
buone, Pulsfrequenz: 80, Pulsrhythmus: Regelmässig, Blutdruck
sitzend Oberarm rechts: 140/80, Gewicht in kg: 73, Grösse in cm: 162, Gewicht
BMI: 27.82,
Körperoberfläche:
1.81, cuore, polmoni, sp. no struma
Valutazione: compensata
Procedere: labor
dr.
__________,
mammografia
esame
prev x ca colon.”
Il certificato del 21 marzo 2024 presenta
il seguente tenore (doc. 22 incarto AI):
" […] mi permetto di
precisare quanto segue. Non sono per niente d’accordo con il progetto di
decisione e contrariamente al Servizio Medico Regionale […] ritengo che il
danno alla salute […] comporta un’incapacità al lavoro totale. La decisione del
SMR si è basata solo sullo studio atti? È stata fatta una perizia psichiatrica?
Ritengo doveroso rivalutare il caso!”
Si rileva innanzitutto che il
curante ha dichiarato di conoscere l’insorgente da vent’anni ma di averla
rivista solo dopo quindici anni nel marzo 2023 senza che, ad eccezione di un
breve periodo, in tale intervallo vi sia stata una presa a carico specialistica.
Tale circostanza solleva già di per sé notevoli dubbi circa l’incapacità
lavorativa accertata, in particolare per la “valutazione retrospettiva”
secondo cui l’insorgente sarebbe inabile al lavoro in modo completo “probabilmente
da anni”. Ciò, a maggior ragione se si considera che il curante non è uno
psichiatra ma un medico generalista (cfr. supra consid. 1.1.).
Inoltre, come si evince
dall’estratto della cartella clinica di cui sopra, la ricorrente si era
presentata – dopo quindici anni – il 31 marzo 2023 proprio allo scopo di
ottenere dal curante un certificato medico attestante “di non poter essere
collocabile”. Richiesta a cui quest’ultimo ha dato seguito prendendo per
fedefacente il resoconto dell’assicurata circa il suo vissuto, gli asseriti
soprusi subiti e l’ansia di cercare un nuovo lavoro per poi certificare, il
giorno stesso e senza prescrivere alcun tipo di terapia, che “Anamnesticamente
e a mio modo di vedere inabilità lavorativa è da ritenere completa da tanti
anni”, prescindendo dunque da qualunque confronto critico e oggettivo (per
la valutazione oggettiva si è limitato a rinviare alla diagnosi, come si evince
dall’estratto della cartella medica relativo alla visita del 31 marzo 2023) con
il resoconto fornitogli dall’insorgente. Risulta quindi quantomeno inopportuna
la critica rivolta al medico SMR con lo scritto del 21 marzo 2024 circa la
mancata attuazione di approfondimenti medici. A quest’ultimo proposito, si
rammenta che neppure la circostanza che un assicurato non sarebbe stato
visitato dai medici dell’AI, rispettivamente da un perito, consente di
inficiarne le conclusioni (vedasi la recente STF 9C_418/2023 del 4 settembre
2024 consid. 5.2.1 con rinvio alla STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3)
e che un’opinione divergente di uno o più medici curanti non è sufficiente a
rimettere in discussione l’accertamento dei fatti operato dall’amministrazione
e a imporre nuovi accertamenti (pro multis STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023
consid. 3.3.2 e 8C_17/2018 consid. 4.4.).
Singolare risulta altresì il
fatto che il curante non abbia prescritto psicofarmaci a fronte di un’affezione
psichiatrica, a suo modo di vedere, così invalidante e presente da tanti anni,
limitandosi a consigliare all’assicurata “di riprendere contatto con la
psichiatra Dr.ssa __________ […]” (doc. 11, pag. 39 incarto AI).
Carente risulta anche la formulazione
della diagnosi riportata, il curante non avendone neppure indicato l’inquadramento
nell’International Classification of Diseases (ICD), la classificazione
abitualmente richiesta in presenza di un danno alla salute psichica, di dolori
somatoformi e di sindromi da dipendenza primaria (vedasi in tal senso la STCA
32.2004.31 del 7 novembre 2005 e la 32.2018.158 del 30 luglio 2019 con rinvii
giurisprudenziali; cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).
Con la visita del 28 aprile 2023 il
curante ha constatato, previa valutazione dei risultati degli esami di
laboratorio, che l’assicurata non soffriva di patologie somatiche (doc. 11
incarto AI).
In sintesi, i surriferiti scarni
e generici certificati del curante, comunque debitamente vagliati dal medico
SMR, non inficiano la valutazione di quest’ultimo in punto alla capacità
lavorativa. Va peraltro sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci
si può fondare sulla posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr.
supra consid. 2.4.), considerato peraltro che in casu il parere discordante è
stato espresso da un medico generalista.
2.5.2.2. La curante psichiatra ha allestito le
seguenti refertazioni.
Il certificato del 4 dicembre
2023 (doc. 5 incarto AI, sottolineature del redattore):
"
1. Con la presente certifico di aver avuto in cura la signora […] dal
20.09.2006 […] al 03.08.2007. L’ho rivista di nuovo 2 volte nel 2009
(16.06.2009 e il 01.07.2009) e in seguito nel 2014 dal 28.08.2014 al
14.10.2014. La diagnosi era […] sindrome di disadattamento con reazione ansiosa
depressiva F 43.22.
2. […] era inabile
al lavoro al 100% dal 28.08.2014 […] al 31.10.2014.
In precedenza era […]
inabile dal 22.06.2009 al 02.08.2009.
3. La paziente ha
ricevuto una cura farmacologica antidepressiva
Paroxetin 20 mgp 0-0-1
ansiolitica Xanax 05 mgp 0-0-0-1, Xanax 0.25 mgp 1-1-0
Neurolettica Risperdal
1 mgp 0-0-0-1 in seguito sostituita con Zyprexa 2.5 mgp 0-0-1.
La cura è terminata
nel mese di agosto 2007.
4. […] è stata
dichiarata abile al 100% il 01.11.2014.
5. Da quella data non
ho più visto la paziente […].”
Nel rapporto del 31 gennaio 2024
il medico SMR, specialista in psichiatria, ha così preso posizione circa le
refertazioni dei curanti (sottolineature del redattore):
" […] Nel rapporto medico del
04.12.2023 […] della dr.ssa __________ […], è descritto come l’assicurata sia
stata in sua cura dal 20.09.2006 fino al 03.08.2007. L’assicurata è stata
rivisitata in due circostanze nel 2009 […] e […] nel 2014 […]. La diagnosi era
di […] sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva ICD
10 F43.22. La dottoressa __________ ha certificato una IL del 100% dal
28.08.2014 al 31.10.2014. In precedenza era stata inabile dal 22.06.2009
al 02.08.2009. La diagnosi formulata dalla specialista psichiatra […] per
definizione, comporta che i sintomi dell’ansia e della depressione sono
contemporaneamente presenti ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da
giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Le reazioni miste
ansioso-depressive sono patologie che di regola rispondono molto bene alle
terapie e che durano di regola al massimo sei mesi. Inoltre, la
gravità dei sintomi non può essere tale da giustificare un’altra diagnosi
(ad es. un episodio depressivo lieve che sarebbe di maggiore gravità) e
conseguentemente una riduzione della CL dell’assicurato. Non sono quindi
giustificati periodi di IL al di fuori di quelli certificati dalla dr.ssa __________.”
Ora, al di là della questione
diagnostica, ben delineata dal dr. __________ e sulla quale, di principio, non
compete a questo Tribunale determinarsi (STCA 32.2023.87 del 23 febbraio 2024
con rinvio alla giurisprudenza federale), quanto descritto dal medico SMR trova
conferma nel surriferito rapporto della curante. Quest’ultima aveva infatti
preso in cura l’assicurata dal 20 settembre 2006 al 3 agosto 2007, terminando
già allora la terapia farmacologica antidepressiva. Successivamente, ella ha
visitato in sole quattro occasioni (due nel 2009 e due nel 2014) l’insorgente, accertando
dei brevi periodi (inferiori a sei mesi) d’incapacità lavorativa completa ed il
riacquisto della capacità lavorativa in misura completa a far tempo dal 1.
novembre 2014.
Ne consegue che i sovraesposti
referti della dr.ssa __________ non permettono di discostarsi dalla capacità
lavorativa accertata dal medico SMR fino al 31 gennaio 2024, che va
integralmente confermata.
2.5.2.3. La ricorrente si prevale anche del
certificato medico dell’11 marzo 2024 della curante psichiatra e che presenta il
seguente tenore (docc. 17 e 23 incarto AI, sottolineature del redattore):
"
[…] lo stato psichico della mia paziente è peggiorato
nell’ultimo mese presenta una buona parte dei sintomi di un episodio
depressivo di media gravità con sintomi Bipolari (perdita di interesse per
le attività che erano di suo gradimento, mancanza di reattività emotiva nei
confronti degli eventi piacevoli, marcata perdita di appetito (ha perso 4 kg),
peggioramento mattutino della depressione, stanchezza, rallentamento
psicomotorio).
La paziente dice
che si occupa della sua igiene personale (fare la doccia) solo due volte la
settimana mentre prima la faceva tutti i giorni.
Per questi motivi sostengo
il ricorso fatto da lei e chiedo una revisione della situazione.
La terapia
farmacologica è stata modificata a Paronex 20 mgp 1-0-1 e Xanax 0.25 mg.
1-1-1.”.
In seguito, la curante ha inviato
il seguente scritto del 20 marzo 2024 all’avv. RA 1 (doc. 25, pag. 128 incarto
AI, sottolineature del redattore):
" […] Come da lei richiestomi
le posso comunicare quanto segue. Ho seguito la paziente per brevi periodi nel
2006-2007-2009 2014. La diagnosi all’epoca era di una sindrome di
disadattamento con reazione mista ansioso depressiva. In seguito si è
presentata nel 2023 in quanto sofferente di una grave depressione con
sintomi Biologici […]. L’attuale situazione dimostra un peggioramento
psichico che non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di lavorare.
Ritengo come ho richiesto all’Ufficio Invalidità con la mia lettera del
20.03.2024 [trattasi del rapporto dell’11 marzo 2024 con le correzioni
ortografiche, n.d.r.] che sia necessaria una revisione del suo caso.”
Il medico SMR si è così
determinato sui due scritti di cui sopra (doc. 26 incarto AI):
" Ho preso visione del
dossier e della documentazione medica. […] Nel rapporto medico del 20.03.2024
della dr.ssa __________ […] è descritto come l’assicurata da circa un mese
prima della stesura del rapporto medico (indicativamente il 20.02.2024),
soffrirebbe di un episodio depressivo di media gravità, ragione per cui
la terapia farmacologica è stata modificata [presumibilmente intende
reintrodotta, n.d.r.]. Tale episodio depressivo avrebbe quindi un eventuale
impatto sulla CL dell’assicurata a partire indicativamente dal 20.02.2024.
Inoltre, si tratta di una patologia che, se curata, ha una buona prognosi.
In allegato alle osservazioni al progetto di decisione del rappresentante
legale dell’assicurata […] nella sostanza la dr.ssa __________ riprende il suo
rapporto medico del 20.03.2024. Non evidenzio quindi elementi oggettivi che
consentano di modificare la precedente presa di posizione dell’Ufficio, che
allo stato attuale deve quindi essere confermata.”
Si rileva innanzitutto che
entrambi gli scritti della curante non contengono alcun confronto con le
conclusioni del medico SMR di cui al rapporto del 31 gennaio 2024. Inoltre, a
differenza del dr. __________, medico generalista, e contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente (I, p.to 26.) la curante specialista in psichiatria non
ha operato una valutazione retrospettiva dell’incapacità lavorativa,
limitandosi ad attestare un peggioramento della situazione valetudinaria indicativamente
dal 20 febbraio 2024.
Quo all’asserito peggioramento della
situazione valetudinaria ed all’incapacità lavorativa completa accertata dal 20
febbraio 2024 con contestuale reintroduzione della terapia farmacologica
antidepressiva, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (VI, pag. 3 in fine)
vi è una manifesta incoerenza tra i due documenti: nel certificato dell’11
marzo 2024 la curante aveva diagnosticato un “episodio depressivo di media
gravità” (confermato anche dal certificato scevro di refusi prodotto in
seguito, cfr. doc. 23 incarto AI), mentre nello scritto del 20 marzo 2024,
inviato all’avv. RA 1 nell’ambito delle osservazioni al preavviso, la dr.ssa __________
aveva attestato una “grave depressione con sintomi biologici […] che
non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di lavorare”,
un’incongruenza, questa, che non è stata spiegata dalla ricorrente neppure
nelle more della presente procedura.
A ben vedere, la questione
relativa all’eventuale peggioramento del quadro clinico risulta ininfluente ai
fini del giudizio. Infatti, come accennato (cfr. supra consid. 2.5.2.), il
potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato
temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione della
decisione deferitagli.
In concreto, la decisione
impugnata è stata emanata il 17 aprile 2024. Come accertato (anche) in questa
sede (cfr. supra consid. 1.1. in fine, 2.5.2.1. in fine e 2.5.2.2. in fine), la
ricorrente è stata inabile al lavoro in misura completa per meno di due mesi
nel 2009 e per circa due mesi nel 2014, mentre dal 1. novembre 2014 fino al 31
gennaio 2024 presentava una capacità lavorativa completa in ogni attività. Ne
consegue che l’eventuale peggioramento – indicativamente a partire dal 20
febbraio 2024 (doc. 26 incarto AI) – della situazione valetudinaria con
influsso sulla capacità lavorativa nulla muta ai fini del giudizio, non essendo
adempiuto il presupposto dell’anno d’attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) tra
febbraio ed il 17 aprile 2024. I brevi periodi di inabilità lavorativa nel 2009
e nel 2014 sono in casu irrilevanti (art. 29ter OAI).
Tutto bene considerato, rilevato
che né con il ricorso né nelle more della presente procedura l’insorgente ha
prodotto nuova refertazione, richiamata la giurisprudenza topica (cfr. supra
consid. 2.4.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove, il TCA ha
maturato il convincimento che la refertazione dei curanti non è sufficiente ad
insinuare dubbi circa la correttezza delle conclusioni del SMR in punto alla
capacità lavorativa fino al 31 gennaio 2024, rispettivamente dell’Ufficio AI
circa il diritto prestazioni al momento dell’emanazione della decisione
impugnata.
2.6. Visto tutto quanto precede, la
decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente
respinto.
2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.3.),
la ricorrente ha chiesto l’interrogatorio delle parti, l’esperimento di una
perizia pluridisciplinare, oltre ad “informazioni scritte”,
“testi”
“audizione delle parti”.
La
situazione valetudinaria dell’insorgente è da considerarsi sufficientemente
chiarita (cfr. supra consid. 2.5.2.1. e seg.), ragione per cui il TCA rinuncia
all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Va
qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF
9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
2.9. Come accennato in narrativa (cfr.
supra consid. 1.3.), la ricorrente chiede di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio limitatamente alla
procedura ricorsuale.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Fatti
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
Considerandi
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi
esposti ai considerandi 2.5.2.1. e segg., la presente vertenza appariva sin
dall’inizio destinata all'insuccesso.
In tali
condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti