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Decisione

32.2024.44

Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Conclusioni SMR confermate a fronte delle scarne e parzialmente irrilevanti refertazioni dei curanti. Valutazione anticipata prove. Negata assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

30 settembre 2024Italiano39 min

I

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.44

jv/gm

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 aprile 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1963, di formazione

impiegata di commercio (senza attestato), da ultimo (2014) attiva quale

venditrice e dal 1. febbraio 2023 al beneficio della pubblica assistenza, il

10/21 novembre 2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI per il tramite

del curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale), adducendo

un’incapacità lavorativa completa dal 2014 a motivo di “Depressione, ansia,

insonnia, ritiro sociale, angoscia isolamento” e allegando due certificati

del citato curante (docc. 1-4, 8 e 10 incarto AI).

Richiamate le informazioni

mediche dai curanti dr. __________ e dr.ssa __________ (specialista in

psichiatria e psicoterapia) (docc. 5 e 11 incarto AI), l’ultima decisione

dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (docc. 4 e 6 incarto AI)

ed il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso

al medico SMR, dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc.

12 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 31 gennaio

2024 (doc. 13 incarto AI).

Poste le seguenti

diagnosi:

"

2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 646 Codice

danno funzionale: 65

ICD 10 F43.22 Disturbo

dell’adattamento, reazione mista ansioso-depressiva”

e rilevata l’assenza di limiti

funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità

lavorativa:

%

IL attività abituale*

%

IL attività adeguata*

Periodi

100

100

22.06.2009-02.08.2009

0

0

03.08.2009-27.08.2014

100

100

28.08.2014-31.10.2014

0

0

01.11.2014-continua

* prognosi lavorativa favorevole.

1.2. Con progetto di decisione del 20

febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, siccome a

fronte di una capacità lavorativa completa non vi era alcuna perdita di

guadagno, rispettivamente un grado d’invalidità pensionabile (doc. 14 incarto

AI).

Con osservazioni dell’11, 20 e 21

marzo 2024 i curanti hanno contestato il progetto di decisione ritenendo

l’assicurata inabile al lavoro al 100% a motivo dell’affezione psichiatrica

che, come comunicato dalla curante psichiatra, è peggiorata nell’ultimo mese

(docc. 17, 22 e 23 incarto AI).

Con ulteriori osservazioni del 5

aprile 2024 l’assicurata, rappresentata dallo RA 1, ha censurato un accertamento

inesatto ed incompleto della situazione valetudinaria a fronte delle

conclusioni dei curanti, allegando il (già prodotto, doc. 23 incarto AI)

certificato medico della dr.ssa __________ del 20 marzo 2024 ed uno scritto

della citata curante all’avv. RA 1 attestante il peggioramento dell’affezione

psichiatrica “che non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di

lavorare”. Ha anche istato per l’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio per la procedura amministrativa, producendo il relativo certificato municipale

(doc. 25 incarto AI).

Con annotazione del 15 aprile

2024 il medico SMR (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha osservato che

le refertazioni prodotte dai curanti in sede di osservazioni non consentono di

modificare la presa di posizione dell’Ufficio AI (doc. 26 incarto AI).

Con decisione del 17 aprile 2024

l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, negando altresì il gratuito patrocinio

(doc. 27 incarto AI).

1.3. L’assicurata, sempre rappresentata

dallo RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 17 aprile

2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera a

far tempo dalla scadenza del termine d’attesa, subordinatamente di “ritornare

l’intero incarto […] all’UAI” affinché “venga esperita una

perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le

conseguenze assicurative legate alle problematiche patite dalla ricorrente”.

Contesta le conclusioni del

medico SMR in punto alla capacità lavorativa, adducendo un’incapacità

lavorativa completa da diversi anni prima della presentazione della domanda di

prestazioni.

Chiede l’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio limitatamente alla procedura ricorsuale e l’assunzione

di diversi mezzi di prova.

1.4. Con scritto del 10 giugno 2024 la

ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha confermato integralmente la valutazione medica, rilevando come la ricorrente

si è limitata a riproporre quanto esposto in sede di osservazioni al preavviso,

senza produrre nuova documentazione medico-assicurativa che permetta di

discostarsi dagli accertamenti del SMR, non ravvisando neppure gli estremi per

procedere ad accertamenti peritali.

In ragione di quanto precede,

l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,

la reiezione dell’impugnativa.

1.6. Con scritto del 23 agosto 2024

l’insorgente ha sostanzialmente ribadito la propria posizione, osservando che “Il

fatto che […] non sia stata seguita per anni da specialisti e che dunque

manchino agli atti certificati d’inabilità nel corso del tempo non dimostra

infatti come vorrebbe il resistente la capacità lavorativa di quest’ultima nel

corso di tale periodo. […] è lo stesso dr. ___________ a certificare

come la ricorrente soffre di un’incapacità presente verosimilmente da “tanti

anni” […]”, giustificandosi una perizia pluridisciplinare per “dirimere

il momento verosimile d’insorgenza della patologia invalidante” (X).

1.7. Con scritto del 6 settembre 2024

l’Ufficio AI, rilevato come la ricorrente non ha prodotto alcuna nuova

refertazione medica, ha ribadito quanto richiesto nella risposta di causa

(XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni

AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La lett. c delle Disposizioni

transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede che “Ai

beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in

vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente

modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”.

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022 (stato al 1.

gennaio 2024), prevede alla cifra 9104 01/24 che “Le rendite correnti delle

persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini

nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966)

rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto

alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni

legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”.

La cifra 2002 della Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

dell’AI sul sistema di rendita lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida

dal 1. gennaio 2022, con stato al 1. luglio 2024 e afferente al gruppo

d’assicurati nati tra il 1957 ed il 1966 (cosiddetto “gruppo diritti

acquisiti”), prevede che “Nel gruppo «diritti acquisiti» la

graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino al

momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita di

vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI).”.

Secondo la cifra 2003 della

citata Circolare “In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invalidità

delle persone appartenenti al gruppo

«diritti acquisiti» continua

a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal

diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un

quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema

di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006).”.

In concreto, l’insorgente fa

parte del cosiddetto gruppo “diritti acquisiti” ma non era mai stata al

beneficio di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Avendo presentato la

domanda di prestazioni nel novembre 2023, l’eventuale diritto alla rendita

sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a

prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI)

o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Visto quanto precede, in casu

torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni

funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione

psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti,

il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali

e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto

porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5.

2.5.1. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni,

al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha

sottoposto la refertazione medica pervenutagli al medico SMR. Quest’ultimo, con

rapporto finale del 31 gennaio 2024 ha accertato – oltre all’assenza di limiti

funzionali – una capacità lavorativa completa dal 1. novembre 2014, conclusioni

confermate anche a fronte delle osservazioni al preavviso presentate

dall’assicurata (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.). In sostanza, il medico SMR

ritiene che le refertazioni del curante generalista non siano sufficienti a

comprovare l’insorgenza di un’incapacità lavorativa nell’intervallo temporale

tra il 1. novembre 2014 ed il 31 gennaio 2024 e che un eventuale peggioramento

della situazione valetudinaria, accertato dalla curante psichiatra

indicativamente per il 20 febbraio 2024, sia irrilevante per rapporto alla

decisione sulle prestazioni.

La ricorrente contesta le

conclusioni del medico SMR, sostenendo di essere inabile al lavoro in misura

completa già da diversi anni prima della domanda di prestazioni del novembre

2023, fondandosi sulle medesime refertazioni mediche già prodotte in sede

d’istruttoria amministrativa.

Questa Corte, chiamata a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun

motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.5.2. La ricorrente contesta l’incapacità

lavorativa accertata dal medico SMR, prevalendosi delle refertazioni del dr. __________

(cfr. infra consid. 2.5.2.1.) e della dr.ssa __________ (cfr. infra consid. 2.5.2.2.

e seg.), già prodotte in sede d’istruttoria amministrativa.

2.5.2.1. Il medico curante dr. __________ ha

allestito le seguenti refertazioni.

Il certificato del 31 marzo 2023,

allegato alla domanda di prestazioni, presenta il seguente tenore (doc. 1,

pag.1 incarto AI):

" Certificato medico

Il medico firmatario

certifica per

RI 1 __________1963

[…]

inabilità al lavoro,

100% in seguito a malattia dal 31 marzo 2023

Durata prevista a tempo

indeterminato

Anamnesticamente e a

mio modo di vedere inabilità lavorativa è da ritenere completa da tanti anni.”

Il certificato del 17 luglio 2023

presenta il seguente tenore (doc. 1, pag. 2 incarto AI):

"

Con la presente certifico, in funzione di medico curante, che la

paziente sopraccitata è inabile al 100% per qualsiasi lavoro.

Problema principale:

Sindrome di

disadattamento/depressione cronica

Segnalo che ho

suggerito alla paziente di inoltrare la domanda di invalidità per un eventuale

rendita […].”

Il rapporto del 27 dicembre 2023,

con estratti della cartella clinica, presenta il seguente tenore (doc. 11

incarto AI, sottolineature del redattore):

"

Conosco la paziente da oltre 20 anni. L’ho seguita in funzione di

medico curante. Non l’ho vista per 15 anni, quando si è ripresentata

al 31.03.2023 (nel frattempo non è stata da nessun altro medico/ha

interrotto anche per tanti anni la relazione con la psichiatra Dr.ssa __________

dalla quale andava).

In base alle

consultazioni del 31.3.2023 e del 28.04.2023 posso giudicare la paziente sana

dal punto di vista fisico ma malata per quanto riguarda la sfera

psichica. Infatti soffre di una depressione cronica importante che a mio

modo di vedere giustifica un’incapacità lavorativa completa da tanti anni.

Trattasi di una valutazione retrospettiva che mi sembra più che

ragionevole. […] Intanto non ho prescritto psicofarmaci ma consigliato

di riprendere contatto con la psichiatra Dr.ssa __________ o di indicarmi se

volesse cambiare. […] La prognosi è a mio modo di vedere negativa per

un’eventuale ripresa di qualsiasi attività lucrativa. La paziente non si oppone

ad un eventuale valutazione psichiatrica e nemmeno a degli accertamenti al __________.

[…].”

"

Verläufseinträge […]

14.07.2023 – 10:00 S.

di disadattamento MP

Subjektiv: dal

2016 senza stipendio

Abklärung: ad

AI?

Therapie: Dr.ssa

__________ o altri

31.03.2023 – 10:45 S.

di disadattamento, AA: MP / Benutzer: DB

Subjektiv:

La paziente non è più

stata da noi negli ultimi 15 anni ma non ha frequentato nessun altro medico

tranne per un periodo di circa un anno la Dr.ssa __________ alla quale

l’avevo indirizzata io ai tempi. Ha sviluppato una sindrome di disadattamento

in seguito alla separazione dal marito, circa 23 anni fa, è peggiorata nel

2005 dopo la morte del papà. Aggravatosi perché ha tirato su i tre figli

da sola, accentuatosi dopo la perdita del lavoro nel 2014 e la fase in disoccupazione

dove i vari collocamenti l’hanno esaurita. Umiliata diverse volte

(almeno soggettivamente da potenziali datori di lavoro) è stata

mantenuta dai tre figli e non osava né chiedere rendita AI né andare in

assistenza. Si vergognava. Non si sente collocabile per altri posti di

lavoro in quanto teme il rapporto con il datore di lavoro, ulteriori

umiliazioni. Viene per chiedere un certificato di non

poter essere

collocabile.

Objektiv: Vedi

diagnosi

Beurteilung: Diagnosi:

sindrome da disadattamento cronica con/su:

-

sindrome ansiosa

-

incapacità lavorativa completa probabilmente da anni

Abklärung: labor,

esame clinico

Therapie: intanto

niente, dr.ssa __________?”

"

Consultazioni

[…]

12.05.2023, 09:15 –

09:30, Dr. med. __________

checkup

Valutazione: tutto

bene

28.04.2023, 07:45 –

08:00, Dr. med. __________

Allgemeiner KG-Eintrag

checkup

Anamnesi: fisicamente

ok

mai

dalla gin.

cg

buone, Pulsfrequenz: 80, Pulsrhythmus: Regelmässig, Blutdruck

sitzend Oberarm rechts: 140/80, Gewicht in kg: 73, Grösse in cm: 162, Gewicht

BMI: 27.82,

Körperoberfläche:

1.81, cuore, polmoni, sp. no struma

Valutazione: compensata

Procedere: labor

dr.

__________,

mammografia

esame

prev x ca colon.”

Il certificato del 21 marzo 2024 presenta

il seguente tenore (doc. 22 incarto AI):

" […] mi permetto di

precisare quanto segue. Non sono per niente d’accordo con il progetto di

decisione e contrariamente al Servizio Medico Regionale […] ritengo che il

danno alla salute […] comporta un’incapacità al lavoro totale. La decisione del

SMR si è basata solo sullo studio atti? È stata fatta una perizia psichiatrica?

Ritengo doveroso rivalutare il caso!”

Si rileva innanzitutto che il

curante ha dichiarato di conoscere l’insorgente da vent’anni ma di averla

rivista solo dopo quindici anni nel marzo 2023 senza che, ad eccezione di un

breve periodo, in tale intervallo vi sia stata una presa a carico specialistica.

Tale circostanza solleva già di per sé notevoli dubbi circa l’incapacità

lavorativa accertata, in particolare per la “valutazione retrospettiva”

secondo cui l’insorgente sarebbe inabile al lavoro in modo completo “probabilmente

da anni”. Ciò, a maggior ragione se si considera che il curante non è uno

psichiatra ma un medico generalista (cfr. supra consid. 1.1.).

Inoltre, come si evince

dall’estratto della cartella clinica di cui sopra, la ricorrente si era

presentata – dopo quindici anni – il 31 marzo 2023 proprio allo scopo di

ottenere dal curante un certificato medico attestante “di non poter essere

collocabile”. Richiesta a cui quest’ultimo ha dato seguito prendendo per

fedefacente il resoconto dell’assicurata circa il suo vissuto, gli asseriti

soprusi subiti e l’ansia di cercare un nuovo lavoro per poi certificare, il

giorno stesso e senza prescrivere alcun tipo di terapia, che “Anamnesticamente

e a mio modo di vedere inabilità lavorativa è da ritenere completa da tanti

anni”, prescindendo dunque da qualunque confronto critico e oggettivo (per

la valutazione oggettiva si è limitato a rinviare alla diagnosi, come si evince

dall’estratto della cartella medica relativo alla visita del 31 marzo 2023) con

il resoconto fornitogli dall’insorgente. Risulta quindi quantomeno inopportuna

la critica rivolta al medico SMR con lo scritto del 21 marzo 2024 circa la

mancata attuazione di approfondimenti medici. A quest’ultimo proposito, si

rammenta che neppure la circostanza che un assicurato non sarebbe stato

visitato dai medici dell’AI, rispettivamente da un perito, consente di

inficiarne le conclusioni (vedasi la recente STF 9C_418/2023 del 4 settembre

2024 consid. 5.2.1 con rinvio alla STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3)

e che un’opinione divergente di uno o più medici curanti non è sufficiente a

rimettere in discussione l’accertamento dei fatti operato dall’amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (pro multis STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023

consid. 3.3.2 e 8C_17/2018 consid. 4.4.).

Singolare risulta altresì il

fatto che il curante non abbia prescritto psicofarmaci a fronte di un’affezione

psichiatrica, a suo modo di vedere, così invalidante e presente da tanti anni,

limitandosi a consigliare all’assicurata “di riprendere contatto con la

psichiatra Dr.ssa __________ […]” (doc. 11, pag. 39 incarto AI).

Carente risulta anche la formulazione

della diagnosi riportata, il curante non avendone neppure indicato l’inquadramento

nell’International Classification of Diseases (ICD), la classificazione

abitualmente richiesta in presenza di un danno alla salute psichica, di dolori

somatoformi e di sindromi da dipendenza primaria (vedasi in tal senso la STCA

32.2004.31 del 7 novembre 2005 e la 32.2018.158 del 30 luglio 2019 con rinvii

giurisprudenziali; cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).

Con la visita del 28 aprile 2023 il

curante ha constatato, previa valutazione dei risultati degli esami di

laboratorio, che l’assicurata non soffriva di patologie somatiche (doc. 11

incarto AI).

In sintesi, i surriferiti scarni

e generici certificati del curante, comunque debitamente vagliati dal medico

SMR, non inficiano la valutazione di quest’ultimo in punto alla capacità

lavorativa. Va peraltro sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci

si può fondare sulla posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr.

supra consid. 2.4.), considerato peraltro che in casu il parere discordante è

stato espresso da un medico generalista.

2.5.2.2. La curante psichiatra ha allestito le

seguenti refertazioni.

Il certificato del 4 dicembre

2023 (doc. 5 incarto AI, sottolineature del redattore):

"

1. Con la presente certifico di aver avuto in cura la signora […] dal

20.09.2006 […] al 03.08.2007. L’ho rivista di nuovo 2 volte nel 2009

(16.06.2009 e il 01.07.2009) e in seguito nel 2014 dal 28.08.2014 al

14.10.2014. La diagnosi era […] sindrome di disadattamento con reazione ansiosa

depressiva F 43.22.

2. […] era inabile

al lavoro al 100% dal 28.08.2014 […] al 31.10.2014.

In precedenza era […]

inabile dal 22.06.2009 al 02.08.2009.

3. La paziente ha

ricevuto una cura farmacologica antidepressiva

Paroxetin 20 mgp 0-0-1

ansiolitica Xanax 05 mgp 0-0-0-1, Xanax 0.25 mgp 1-1-0

Neurolettica Risperdal

1 mgp 0-0-0-1 in seguito sostituita con Zyprexa 2.5 mgp 0-0-1.

La cura è terminata

nel mese di agosto 2007.

4. […] è stata

dichiarata abile al 100% il 01.11.2014.

5. Da quella data non

ho più visto la paziente […].”

Nel rapporto del 31 gennaio 2024

il medico SMR, specialista in psichiatria, ha così preso posizione circa le

refertazioni dei curanti (sottolineature del redattore):

" […] Nel rapporto medico del

04.12.2023 […] della dr.ssa __________ […], è descritto come l’assicurata sia

stata in sua cura dal 20.09.2006 fino al 03.08.2007. L’assicurata è stata

rivisitata in due circostanze nel 2009 […] e […] nel 2014 […]. La diagnosi era

di […] sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva ICD

10 F43.22. La dottoressa __________ ha certificato una IL del 100% dal

28.08.2014 al 31.10.2014. In precedenza era stata inabile dal 22.06.2009

al 02.08.2009. La diagnosi formulata dalla specialista psichiatra […] per

definizione, comporta che i sintomi dell’ansia e della depressione sono

contemporaneamente presenti ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da

giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Le reazioni miste

ansioso-depressive sono patologie che di regola rispondono molto bene alle

terapie e che durano di regola al massimo sei mesi. Inoltre, la

gravità dei sintomi non può essere tale da giustificare un’altra diagnosi

(ad es. un episodio depressivo lieve che sarebbe di maggiore gravità) e

conseguentemente una riduzione della CL dell’assicurato. Non sono quindi

giustificati periodi di IL al di fuori di quelli certificati dalla dr.ssa __________.”

Ora, al di là della questione

diagnostica, ben delineata dal dr. __________ e sulla quale, di principio, non

compete a questo Tribunale determinarsi (STCA 32.2023.87 del 23 febbraio 2024

con rinvio alla giurisprudenza federale), quanto descritto dal medico SMR trova

conferma nel surriferito rapporto della curante. Quest’ultima aveva infatti

preso in cura l’assicurata dal 20 settembre 2006 al 3 agosto 2007, terminando

già allora la terapia farmacologica antidepressiva. Successivamente, ella ha

visitato in sole quattro occasioni (due nel 2009 e due nel 2014) l’insorgente, accertando

dei brevi periodi (inferiori a sei mesi) d’incapacità lavorativa completa ed il

riacquisto della capacità lavorativa in misura completa a far tempo dal 1.

novembre 2014.

Ne consegue che i sovraesposti

referti della dr.ssa __________ non permettono di discostarsi dalla capacità

lavorativa accertata dal medico SMR fino al 31 gennaio 2024, che va

integralmente confermata.

2.5.2.3. La ricorrente si prevale anche del

certificato medico dell’11 marzo 2024 della curante psichiatra e che presenta il

seguente tenore (docc. 17 e 23 incarto AI, sottolineature del redattore):

"

[…] lo stato psichico della mia paziente è peggiorato

nell’ultimo mese presenta una buona parte dei sintomi di un episodio

depressivo di media gravità con sintomi Bipolari (perdita di interesse per

le attività che erano di suo gradimento, mancanza di reattività emotiva nei

confronti degli eventi piacevoli, marcata perdita di appetito (ha perso 4 kg),

peggioramento mattutino della depressione, stanchezza, rallentamento

psicomotorio).

La paziente dice

che si occupa della sua igiene personale (fare la doccia) solo due volte la

settimana mentre prima la faceva tutti i giorni.

Per questi motivi sostengo

il ricorso fatto da lei e chiedo una revisione della situazione.

La terapia

farmacologica è stata modificata a Paronex 20 mgp 1-0-1 e Xanax 0.25 mg.

1-1-1.”.

In seguito, la curante ha inviato

il seguente scritto del 20 marzo 2024 all’avv. RA 1 (doc. 25, pag. 128 incarto

AI, sottolineature del redattore):

" […] Come da lei richiestomi

le posso comunicare quanto segue. Ho seguito la paziente per brevi periodi nel

2006-2007-2009 2014. La diagnosi all’epoca era di una sindrome di

disadattamento con reazione mista ansioso depressiva. In seguito si è

presentata nel 2023 in quanto sofferente di una grave depressione con

sintomi Biologici […]. L’attuale situazione dimostra un peggioramento

psichico che non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di lavorare.

Ritengo come ho richiesto all’Ufficio Invalidità con la mia lettera del

20.03.2024 [trattasi del rapporto dell’11 marzo 2024 con le correzioni

ortografiche, n.d.r.] che sia necessaria una revisione del suo caso.”

Il medico SMR si è così

determinato sui due scritti di cui sopra (doc. 26 incarto AI):

" Ho preso visione del

dossier e della documentazione medica. […] Nel rapporto medico del 20.03.2024

della dr.ssa __________ […] è descritto come l’assicurata da circa un mese

prima della stesura del rapporto medico (indicativamente il 20.02.2024),

soffrirebbe di un episodio depressivo di media gravità, ragione per cui

la terapia farmacologica è stata modificata [presumibilmente intende

reintrodotta, n.d.r.]. Tale episodio depressivo avrebbe quindi un eventuale

impatto sulla CL dell’assicurata a partire indicativamente dal 20.02.2024.

Inoltre, si tratta di una patologia che, se curata, ha una buona prognosi.

In allegato alle osservazioni al progetto di decisione del rappresentante

legale dell’assicurata […] nella sostanza la dr.ssa __________ riprende il suo

rapporto medico del 20.03.2024. Non evidenzio quindi elementi oggettivi che

consentano di modificare la precedente presa di posizione dell’Ufficio, che

allo stato attuale deve quindi essere confermata.”

Si rileva innanzitutto che

entrambi gli scritti della curante non contengono alcun confronto con le

conclusioni del medico SMR di cui al rapporto del 31 gennaio 2024. Inoltre, a

differenza del dr. __________, medico generalista, e contrariamente a quanto

sostenuto dalla ricorrente (I, p.to 26.) la curante specialista in psichiatria non

ha operato una valutazione retrospettiva dell’incapacità lavorativa,

limitandosi ad attestare un peggioramento della situazione valetudinaria indicativamente

dal 20 febbraio 2024.

Quo all’asserito peggioramento della

situazione valetudinaria ed all’incapacità lavorativa completa accertata dal 20

febbraio 2024 con contestuale reintroduzione della terapia farmacologica

antidepressiva, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (VI, pag. 3 in fine)

vi è una manifesta incoerenza tra i due documenti: nel certificato dell’11

marzo 2024 la curante aveva diagnosticato un “episodio depressivo di media

gravità” (confermato anche dal certificato scevro di refusi prodotto in

seguito, cfr. doc. 23 incarto AI), mentre nello scritto del 20 marzo 2024,

inviato all’avv. RA 1 nell’ambito delle osservazioni al preavviso, la dr.ssa __________

aveva attestato una “grave depressione con sintomi biologici […] che

non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di lavorare”,

un’incongruenza, questa, che non è stata spiegata dalla ricorrente neppure

nelle more della presente procedura.

A ben vedere, la questione

relativa all’eventuale peggioramento del quadro clinico risulta ininfluente ai

fini del giudizio. Infatti, come accennato (cfr. supra consid. 2.5.2.), il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato

temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione della

decisione deferitagli.

In concreto, la decisione

impugnata è stata emanata il 17 aprile 2024. Come accertato (anche) in questa

sede (cfr. supra consid. 1.1. in fine, 2.5.2.1. in fine e 2.5.2.2. in fine), la

ricorrente è stata inabile al lavoro in misura completa per meno di due mesi

nel 2009 e per circa due mesi nel 2014, mentre dal 1. novembre 2014 fino al 31

gennaio 2024 presentava una capacità lavorativa completa in ogni attività. Ne

consegue che l’eventuale peggioramento – indicativamente a partire dal 20

febbraio 2024 (doc. 26 incarto AI) – della situazione valetudinaria con

influsso sulla capacità lavorativa nulla muta ai fini del giudizio, non essendo

adempiuto il presupposto dell’anno d’attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) tra

febbraio ed il 17 aprile 2024. I brevi periodi di inabilità lavorativa nel 2009

e nel 2014 sono in casu irrilevanti (art. 29ter OAI).

Tutto bene considerato, rilevato

che né con il ricorso né nelle more della presente procedura l’insorgente ha

prodotto nuova refertazione, richiamata la giurisprudenza topica (cfr. supra

consid. 2.4.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove, il TCA ha

maturato il convincimento che la refertazione dei curanti non è sufficiente ad

insinuare dubbi circa la correttezza delle conclusioni del SMR in punto alla

capacità lavorativa fino al 31 gennaio 2024, rispettivamente dell’Ufficio AI

circa il diritto prestazioni al momento dell’emanazione della decisione

impugnata.

2.6. Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente

respinto.

2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.3.),

la ricorrente ha chiesto l’interrogatorio delle parti, l’esperimento di una

perizia pluridisciplinare, oltre ad “informazioni scritte”,

“testi”

“audizione delle parti”.

La

situazione valetudinaria dell’insorgente è da considerarsi sufficientemente

chiarita (cfr. supra consid. 2.5.2.1. e seg.), ragione per cui il TCA rinuncia

all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.

Va

qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF

9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

2.9. Come accennato in narrativa (cfr.

supra consid. 1.3.), la ricorrente chiede di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio limitatamente alla

procedura ricorsuale.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

Considerandi

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti ai considerandi 2.5.2.1. e segg., la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso.

In tali

condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti