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Decisione

32.2024.45

Ricorso (accolto per adesione): le parti concordano sulla necessità di ulteriori approfondimenti medici (perizia bidisciplinare). Nell’ambito della nuova istruttoria, l’UAI dovrà altresì confrontarsi con le censure relative alla valutazione economica. Rinvio atti per procedere in tal senso

30 luglio 2024Italiano21 min

la valutazione medica operata dall’amministrazione, cui rimprovera di avere ignorato delle diagnosi pregresse con

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.45

JV/sc

Lugano

30 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 22 maggio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 aprile 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata nel __________, di formazione infermiera pediatrica e da ultimo attiva

quale infermiera dipendente per le cure a domicilio, il 18/22 luglio 2015 ha

presentato una domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa

completa dal 29 luglio 2014 a motivo di una ricaduta di un infortunio occorsole

il 20 dicembre 2013 (docc. 1-6, 8 12 e 14 incarto AI).

Pervenuta

la documentazione medico-assicurativa, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al

vaglio del medico SMR. Quest’ultimo ha allestito il rapporto del 20 ottobre

2015 (doc. 31 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"

Diagnosi principale con influsso

sulla CL

Omalgia, dolori scapolo-toracali e brachialgia destra

cronico-recidivanti in stato da caduta 21.12.13 con:

- lesione del

tendine del sovraspinato

- lesione del

labbro glenoidale

- possibile

sindrome del tunnel cubitale destro, parestesie IV dito mano destra.

Diagnosi

senza influsso sulla CL

Stato da dolori cervico-scapolo-brachiali postraumatici dopo caduta

23.04.11 con contusioni dorsali multiple, ematoma dorsale esteso, contusione

gomito sinistro con versamento, non fratture trovate.”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL attività abituale e adeguata*

Mansioni consuete

Periodi

100

10

29.07.2014-21.09.2015

0

0

22.09.2015-continua

* prognosi favorevole.

Fondandosi

sulla refertazione medica agli atti, il 10 febbraio 2016 il consulente ha

chiuso l’intervento tempestivo (doc. 33 incarto AI).

Con

decisione del 21 giugno 2016 (doc. 48 incarto AI), debitamente preavvisata

(doc. 45 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la domanda di prestazioni.

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 18

giugno 2020 l’assicurata, dal 5 febbraio 2016 attiva quale infermiera

indipendente con percentuale d’occupazione variabile, ha presentato una seconda

domanda di prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa tra l’80% ed il 50%

dal 20 settembre 2019 a motivo di “epicondilite mediale gomito dx e

irritazione del nervo ulnare” e “epicondilite laterale gomito dx”

dal 14 maggio 2018 (doc. 56 incarto AI).

Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (doc. 58 incarto AI), pervenuta la

documentazione medico-assicurativa (docc. 58-97 incarto AI), l’Ufficio AI ha

sottoposto il caso al medico SMR.

Quest’ultimo

ha allestito il rapporto del 9 marzo 2022 (docc. 98 e 103 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"

2.1 Diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa (CL)

Disturbi residui persistenti gomito destro in stato dopo

neurolisi/decompressione del nervo ulnare e del solco ulnare a destra con

avanzamento del Newen e infiltrazione ecoguidata del nervo mediano nel canale

carpale a destra del 27.05.2021

-

Stato dopo n 2 trattamenti

infiltrativi con ACP del gomito destro e infiltrazione ACP dell’epicondilo

radiale di sinistra (ultimo Dicembre 2021)

-

Stato dopo intervento chirurgico di

decompressione del nervo ulnare nel solco cubitale e del nervo mediano nel

canale carpale entrambi a destra del 04.09.2020.

-

Sospetto di artrosi omero-radiale

dell’articolazione del gomito destro

-

Sospetto di sindrome del supinatore

a destra

Epicondilite

omerale radiale gomito di sinistra”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL att. abituale *

% IL att. adeguata*

Mansioni consuete*

Periodi

100

10

10

20.09.2019-03.12.2019

80

10

10

04.12.2019-26.03.2020

50

10

10

27.03.2020-26.04.2020

60

10

10

27.04.2020-02.08.2020

80

10

10

03.08.2020-03.09.2020

100

100

100

04.09.2020

100

100

30

05.09.2020-04.11.2020

50

50

10

05.11.2020-02.12.2020

80

10

10

03.12.2020-14.03.2021

60

10

10

15.03.2021-30.03.2021

80

10

10

31.03.2021-27.05.2021

100

10

10

28.05.2021-11.08.2021

60

10

10

12.08.2021-31.12.2021

100

20

10

01.01.2022-continua

* riduzione del rendimento.

1.3. Il 9

marzo 2022 l’Ufficio AI ha conferito mandato al servizio esterno per svolgere

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

ed un’inchiesta per l’attività professionale indipendente (docc. 99 e 100 incarto

AI), entrambe esperite il 29 marzo 2022 presso gli uffici dell’amministrazione.

Con

rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica del 1. aprile 2022 la consulente ispettrice ha accertato un grado

d’invalidità globale del 29% (doc. 106 incarto AI), mentre nel rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente la consulente ispettrice

ha osservato che “Rimando qualunque valutazione, anche del reddito senza

invalidità, al momento in cui l’assicurata ci farà pervenire la documentazione

economica mancante. Al momento non siamo in grado di stabilire nemmeno la

ripartizione tra le due attività, casalinga e indipendente” (doc. 107, pag.

329 incarto AI).

Con

complemento del 25 aprile 2022 al rapporto indipendenti la consulente

ispettrice ha ritenuto corretta la ripartizione dell’attività dell’assicurata

in 36% di attività lucrativa indipendente e 64% quale casalinga, determinando

un reddito da valido di fr. 76'388, (ottenuto prendendo il reddito più alto

degli ultimi anni pari a lordi fr. 27'500 e rapportandolo ad un’attività svolta

al 100%) (doc. 112 incarto AI).

1.4. L’assicurata

è stata posta al beneficio di diversi provvedimenti d’integrazione

professionale sotto forma di corsi di formazione e stage, e meglio un percorso

pratico per l’acquisizione di competenze commerciali, un corso di inglese, uno

stage/accertamento professionale, un corso di comunicazione ed un accertamento

professionale (docc. 113-241 incarto AI).

Con

rapporto finale del 9 febbraio 2024 il consulente __________ ha chiuso il

mandato, ritenendo sufficienti i provvedimenti concessi per accedere al mercato

del lavoro (docc. 242 e 243 incarto AI).

1.5. Con

progetto di decisione del 15 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, avendo determinato – in applicazione del cosiddetto

metodo misto e considerando l’assicurata salariata indipendente al 36% e

casalinga al 64% – un grado d’invalidità globale non pensionabile del 34%

(15.69% per la quota parte salariata e 18.56% per la quota parte casalinga) al

termine delle indennità giornaliere, rispettivamente del 36% (17.73% per la

quota parte salariata e 18.56 per la quota parte casalinga) dal 1. gennaio 2024

(doc. 246 incarto AI).

Con

osservazioni del 14 marzo 2024 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha

contestato il progetto di decisione in punto alla valutazione medica ed a

quella economica (doc. 261 incarto AI).

Con

decisione del 19 aprile 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, ritenendo

inconferente quanto addotto dall’assicurata in sede di osservazioni (doc. 275

incarto AI).

Fatti

1.6. L’assicurata,

sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 19 aprile 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento

di una rendita con grado d’invalidità del 66% almeno, subordinatamente la

retrocessione degli atti “per nuova istruttoria comprensiva di una perizia

pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico e psichiatrico o

perlomeno bidisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico” con

emanazione di una nuova decisione.

Contesta

la valutazione medica operata dall’amministrazione, cui rimprovera di avere ignorato delle diagnosi pregresse con

ripercussioni sulla capacità lavorativa e di non aver atteso l’esito di visite

specialistiche preavvisate prima di emanare la decisione contestata e dalle

quali sono emerse – tra l’altro – affezioni di natura psichiatrica. Censura la

percentuale d’incapacità lavorativa in attività adeguate accertata dall’Ufficio

AI, ritenendola ben più importante del 20% alla luce delle diagnosi e delle

difficoltà emerse durante l’attuazione delle misure di reinserimento

professionale.

Contesta

anche la valutazione economica. Per quanto concerne l’inchiesta per l’attività

professionale indipendente, censura il pensum lavorativo del 36% accertato

dalla consulente ispettrice, sostenendo che andava considerata salariata al

100%, circostanza che avrebbe reso errata l’applicazione del metodo misto per

la graduazione dell’invalidità e, quindi, vana l’inchiesta domiciliare per le

persone che si occupano dell’economia domestica, quest’ultima comunque

contestata sia per le modalità di svolgimento che nel merito degli

accertamenti. Censura infine anche il reddito da valido usato dall’Ufficio AI

per la graduazione dell’invalidità.

L’insorgente

ha allegato al ricorso, tra l’altro, il certificato medico del 21 maggio 2024

del dr. __________ (specialista in medicina psicosomatica e psicosociale) ed il

referto endoscopico dell’8 gennaio 2024 della dr.ssa __________ (specialista in

gastroenterologia).

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 27 maggio 2024 del

medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia), secondo

cui “Presa visione del dossier, delle misure professionali messe in atto,

della nuova documentazione medica presentata in sede di ricorso davanti al TCA,

è opportuno procedere con una perizia bidisciplinare di natura reumatologica e psichiatrica

(come indicato dal Dr. med. __________ e come anche richiesto dal patrocinatore

[…])

al fine di definire con precisione la capacità lavorativa

dell’assicurata nel corso del tempo in altre attività adeguate al suo stato di

salute con i relativi limiti funzionali. È già stato chiarito che l’originaria

professione di infermiera non è invece più esigibile.”

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per

procedere con i necessari approfondimenti medici ed economici.

1.8. Con

scritto del 20 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato di aderire alla proposta

dell’Ufficio AI (VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

Giusta

la lett. c delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica

legislativa prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla

rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che

all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua

ad applicarsi il diritto anteriore”.

Giusta

l’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI, l’assicurato ha diritto ad una rendita se la sua

capacità al guadagno o la sua capacità lavorativa di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili.

L’art.

29 cpv.2 LAI prevede che il diritto alla rendita non nasce finché l’assicurato

può pretendere un’indennità giornaliera ex art. 22 LAI

La

cifra 1206 01/24 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI, valida dal 1. gennaio 2022, stato

al 1. gennaio 2024) prevede che “L’evento assicurato non può insorgere

fintantoché la persona assicurata è idonea all’integrazione (v. N. 2300), si

sottopone a provvedimenti d’integrazione e/o può pretendere un’indennità

giornaliera ai sensi dell’articolo 22 LAI (art. 28 cpv. 1 lett. a e art. 29

cpv. 2 LAI, v. N. 8100 segg.; Pratique VSI 2001 pag. 148)”.

La

cifra 2300 07/23 CIRAI prevede che “Conformemente al principio della

priorità dell’integrazione sulla rendita, i provvedimenti d’integrazione hanno

la priorità sulla concessione di una rendita (art. 28 cpv. 1 lett. a LAI). Per

principio, dunque, il diritto alla rendita può nascere soltanto dopo

l’esaurimento di tutte le possibilità d’integrazione, tra cui figurano anche i

provvedimenti di reinserimento. A questo proposito non ha importanza se i

provvedimenti d’integrazione abbiano avuto successo o meno. Questo principio

deve essere applicato anche ai provvedimenti di reinserimento, […]”.

In

concreto, benché il 1. gennaio 2022 RI 1 avesse già compiuto 55 anni, ella non

beneficiava di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Rilevato che l’ultima

indennità giornaliera AI è stata riconosciuta per il periodo dal 1. gennaio al

31 marzo 2024 a motivo del provvedimento professionale in atto (docc. 232 e 238-241

incarto AI), considerato che con rapporto del 9 febbraio 2024 il consulente in

integrazione ha concluso che “Non vengono autorizzati altri provvedimenti

professionali. Il __________ è dell’avviso che l’assicurata abbia ricevuto

sufficienti provvedimenti per accedere al mercato del lavoro” (doc. 242,

pag. 605 incarto AI), in applicazione dei combinati artt. 28 cpv. 1 lett. a e

29 cpv. 2 LAI e delle citate cifre della CIRAI, l’eventuale diritto ad una

rendita è sorto al più presto ad aprile 2024.

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque

svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività

lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,

occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni

consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata

in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005,

pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo

tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è

irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima

fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Infine,

va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal

1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

"

1 Per valutare il grado

d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo

parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete.

Considerandi

2.

Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità è calcolato sulla base

di un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per

cento;

b. il reddito con invalidità è calcolato sulla base di

un’attività lucrativa corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento

e adeguato alla capacità funzionale determinante;

c. la perdita di guadagno percentuale è ponderata in

funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto

invalido.

3.

Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito

delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota percentuale che le

limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni

consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla lettera a viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 2

lettera c e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.”

2.5

In

concreto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non accogliere il gravame

secondo la proposta formulata nella risposta di causa e condivisa dalla

ricorrente il 20 giugno 2024.

Infatti,

per poter valutare l’eventuale diritto dell’insorgente ad una rendita, occorre

innanzitutto fugare qualsiasi dubbio circa il suo stato valetudinario.

Considerato che lo stesso medico SMR, specialista in psichiatria e

psicoterapia, ha condiviso l’opinione del collega dr. __________ circa la

necessità di procedere ad una perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e

psichiatrico (cfr. supra consid. 1.7.) in modo da poter definire con precisione

l’evoluzione della capacità lavorativa dell’insorgente in attività adeguate

rispettose dei limiti funzionali, un approfondimento medico risulta in casu imprescindibile.

Per

quanto attiene alla valutazione economica, in ragione di quanto illustrato

sopra essa risulta prematura, posto che le censure sollevate dall’insorgente

dovranno essere oggetto di una puntuale verifica da parte dell’amministrazione.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria

amministrativa risulta carente, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione del 19 aprile 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni