32.2024.46
Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma dell'esito della perizia pluridisciplinare allestita in sede amministrativa. Calcolo del grado d'invalidità. Anche con riduzione massima del 25% dal salario statistico da invalido non avrebbe diritto ad una rendita
2 settembre 2024Italiano44 min
della vita normale, non vi sono attualmente terapie prescritte in ambito psichiatrico,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.46
cs
Lugano
2 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 aprile 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 14 marzo 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1970, detentore di
un AFC di imbianchino, ha inoltrato, il 5 luglio 1995, una domanda di
prestazioni dell’AI.
1.2. Con decisione del 30 marzo 1999
l’Ufficio AI, preso atto che i provvedimenti di riqualifica professionale non
hanno avuto esito positivo e tenuto conto della perizia del __________ del 4
dicembre 1998 che ha stabilito una capacità lavorativa totale in attività
adeguate medio-leggere, come quella di venditore, ha rifiutato il diritto a
prestazioni in presenza di un grado d’invalidità non pensionabile del 39%.
1.3. Il 23 giugno 2022 RI 1 ha inoltrato
una nuova domanda di prestazioni.
1.4. Dopo aver esperito gli accertamenti
ritenuti necessari, tra i quali una perizia pluridisciplinare (internistica,
neurologica, reumatologica e psichiatrica) del __________ del 31 ottobre 2023,
che ha accertato, dal 23 giugno 2022, una capacità lavorativa del 25% quale
pittore, del 70% quale venditore e del 100% in altre attività leggere adeguate
al suo stato di salute, con decisione del 14 marzo 2024, preavvisata dal
progetto del 2 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di
prestazioni.
1.5. In seguito alla ricezione di un
certificato medico del 23 aprile 2024 del medico curante, dr. med. __________ e
di una RM del rachide in toto nativo del 28 febbraio 2024 della dr.ssa med. __________,
della Clinica __________, l’amministrazione, in base alla nota marginale 3002
della Circolare sul contenzioso in ambito AVS/AI/IPG e PC, considerato che in
ragione delle ferie giudiziarie il termine di ricorso non era ancora scaduto,
ha deciso di acquisire un complemento peritale (dell’8 maggio 2024) del __________
e l’annotazione del 13 maggio 2024 del medico SMR, dr. med. __________.
Accertato che la nuova documentazione medica non modificava il contenuto della
decisione del 14 marzo 2024, l’amministrazione ha chiesto all’insorgente se con
l’invio dei nuovi certificati intendeva ricorrere contro il predetto
provvedimento amministrativo. Ottenuta risposta affermativa, il 27 maggio 2024
l’Ufficio AI ha trasmesso per competenza tutta la documentazione al Tribunale
cantonale delle assicurazioni.
1.6. Con decreto del 29 maggio 2024, il
vicepresidente del TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per
completare il ricorso (doc. V).
1.7. Con scritto prevenuto al TCA il 12
giugno 2024, il ricorrente ha chiesto in sostanza l’annullamento della
decisione impugnata e di essere posto al beneficio di una rendita AI (doc. VI).
Egli contesta sia l’aspetto medico che quello economico, affermando che 30 anni
fa era stato ritenuto inabile al lavoro al 39% ed ora solo al 12% (fino al 31
dicembre 2023 ed al 21% dal 1° gennaio 2024) ed afferma di avere numerose cose
da raccontare, magari nel corso di un colloquio, ritenuto che nessuno lo ha mai
ascoltato. Egli rileva che a 49 anni ha iniziato una formazione quale
istruttore di kick-boxing, ma dopo 6 mesi un medico gli ha consigliato di
smettere perché avrebbe rischiato gravi problemi a causa delle sue condizioni
fisiche.
1.8. Con risposta del 2 luglio 2024
l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IX). Circa il calcolo
del grado d’invalidità, l’amministrazione ha rammentato:
" (…) Per
quanto concerne la censura di ordine economico, l’UAI rileva che la differenza
tra il grado d’invalidità stabilito nelle decisioni del 30 marzo 1999 e del 14
marzo 2024 deriva dall’evoluzione della prassi afferente l’applicazione delle
statistiche salariali.
Nel 1999, momento dell’emissione della
prima decisione di rifiuto a prestazioni, lo scrivente Ufficio, per operare il
confronto dei redditi, prendeva infatti a riferimento sia i dati statistici
relativi ai valori regionali di cui alla Tabella TA13 della Rilevazione
svizzera sulla struttura dei salari (RSS) sia (per la determinazione dei salari
ipotetici con invalidità in attività leggere e non qualificate) i salari
fittizi stabiliti dalla giurisprudenza di questo lodevole Tribunale (cfr., ad
esempio, il consid. 2.8 del giudizio di questa lodevole Autorità del 1°
febbraio 2001, inc. 32.2000.59). Agire non più possibile a seguito della
decisione plenaria del Tribunale federale del 10 novembre 2005 (cfr. il consid.
8 della sentenza del Tribunale federale U 75/03). Dopo tale data, l’UAI ha
quindi dovuto utilizzare i dati statistici (scaturenti da una media dei salari
a livello svizzero) di cui alla Tabella TA1 della RSS. Prassi successivamente
normata con l’entrata in vigore del 1° gennaio 2022 dell’art. 25 cpv. 3 OAI.
Al riguardo, l’UAI precisa che tale
modifica di procedere, nel caso di specie, non va ad incidere negativamente sui
diritti dell’assicurato, in quanto gli accertamenti di ordine peritale (la cui
bontà è stata confermata dal medico del SMR) hanno stabilito che l’assicurato
presenta ancora un’abilità lavorativa completa in attività fisicamente leggere
adeguate. Rispetto alla precedente decisione amministrativa, per quel che
concerne la determinazione del salario statistico con invalidità, è dunque
“unicamente” intervenuta una modifica nel tipo di attività adeguate da svolgere
(da medio-leggere a leggere). Circostanza che pacificamente non giustifica
l’assegnazione di una rendita d’invalidità.”
considerato in diritto
in ordine
2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)
prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto
ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
In concreto, al momento della
presentazione della domanda l’assicurato non beneficiava di una rendita AI. Nel
corso del mese di giugno 2022 l’interessato ha inoltrato una domanda di
prestazioni dell’AI, in seguito alla quale è stata esperita una perizia da cui
è emerso che dal 23 giugno 2022 l’interessato è inabile al lavoro nella
precedente attività di imbianchino al 75% e completamente abile in attività
adatte. Ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto dopo il
1° gennaio 2022 (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).
Visto quanto precede, nel caso concreto
è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
nel
merito
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza
citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso
di specie, alla luce della documentazione medica agli atti, l’Ufficio AI ha
fatto allestire ad opera del __________ una perizia pluridisciplinare
(internistica: dr.ssa med. __________; psichiatrica: dr.ssa med. __________;
reumatologica: dr. med. __________; neurologica: dr. med. __________; test
psicodiagnostici: signor __________), redatta il 31 ottobre 2023.
Fatti
I
periti hanno posto le diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica
bilaterale, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale
(ostocondrosi Modic I multisegmentali tra C3 e C7, canale spinale ristretto
C3-C4 e C6-C7), alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare
(discopatie L2-L5), anomalia di transizione lombo-sacrale con lombarizzazione
della vertebra S1 e spina bifida: attrito coxofemorale bilaterale prevalente a
destra (pag. 415 incarto AI).
Circa la valutazione della
coerenza e della plausibilità, i sanitari hanno affermato che durante “Dal
punto di vista reumatologico i disturbi accusati dall’A., i deficit funzionali
riferiti ed in parte riscontrati durante l’esame clinico peritale funzionale,
si spiegano in parte con le alterazioni strutturali finora documentate tuttavia
il Dr. med. __________ sottolinea che l’A. non assume farmaci analgesici e non
si sottopone ad un trattamento fisioterapico per le patologie
muscolocheletriche recepite come invalidanti. Per quanto concerne l’ambito
neurologico, il nostro consulente riscontra una discrepanza fra i dolori
lamentati e l’assenza di deficit neurologici e limitazioni funzionali a livello
del rachide, sia cervicale, che lombo-sacrale. Tuttavia non rileva nessun segno
in tutti i casi di aggravazione o simulazione, l’A. sembra ben fissato nel suo
stato di invalido. Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico è da notare che
l’A. non ha riportato limitazioni nello svolgimento delle attività negli ambiti
della vita normale, non vi sono attualmente terapie prescritte in ambito psichiatrico,
non esprime sofferenza per quanto riguarda la problematica psichica e non vi
sono agli atti rapporti che evidenzino elementi psicopatologici degni di nota”
(pag. 414-415 incarto AI).
Gli specialisti hanno stabilito
che l’assicurato “presenta una capacità lavorativa del 100% per qualunque
attività per le diagnosi in ambito neurologico, psichiatrico e internistico;
mentre dal lato reumatologico viene giudicato abile nella misura del 25%
nell’attività svolta di imbianchino e del 75% nell’attività da ultimo svolta di
venditore. Capacità lavorativa piena, invece, in attività adatta.
(…) In un’attività adatta,
viene giudicato abile in misura piena, per qualunque attività” (pag. 417
incarto AI), con le limitazioni ivi descritte.
Il 6 novembre 2023 il medico SMR,
dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia ed ha stabilito che
l’insorgente dal 23 giugno 2022 è inabile al lavoro al 75% nella precedente
attività di imbianchino e abile al 100% in attività adeguate e confacenti al
suo stato di salute (pag. 504 incarto AI).
Il 1° febbraio 2024 il consulente
AI ha accertato che le esperienze lavorative maturate hanno consentito al
ricorrente di acquisire delle competenze professionali che andrebbero
riaggiornate se l’assicurato fosse motivato a riprendere un’attività
lavorativa. “Non si rende necessaria una formazione poiché l’assicurato
potrebbe riprendere l’attività di venditore o svolgere un’altra attività di
tipo leggero, con la possibilità di alternare la posizione e non assumere posizioni
inergonomiche. Nel mercato del lavoro ci sono numerose attività alle quali l’A.
potrebbe accedere e che non richiedono competenze particolari, ad es. in ambito
industriale o come consulente ai clienti, ricezionista e aiuto amministrativo
in un ambito affine a quelli in cui ha maturato delle esperienze professionali.
In riferimento a quanto sopra non sono proposti provvedimenti professionali che
non permetterebbero una maggiore reintegrazione professionale dell’A. Se
richiesto il sostegno da parte dell’AI potrebbe essere offerto sottoforma di
collocamento in modo da poter agevolare il reinserimento professionale dell’A.
con un sostegno iniziale” (pag. 506-507 incarto AI).
Dopo l’emissione della decisione
formale qui impugnata del 14 marzo 2024, con la quale l’amministrazione ha
rifiutato il versamento di prestazioni, il 23 aprile 2024 il medico curante,
dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, medicina generale interna,
ha trasmesso un certificato medico all’Ufficio AI, rilevando di aver sottoposto
l’assicurato ad una nuova RM della colonna vertebrale; “dai referti si
constata un aggravamento dello stato di salute del paziente. Per questo motivo
si richiede una rivalutazione del caso” (pag. 533 incarto AI).
Nella RM del 28 febbraio 2024
della dr.ssa med. __________, del __________ __________, figura:
" (…) Si
riconosce notevole ispessimento e tumefazione delle radici della cauda che
appaiono fuse tra di loro con focali alterazioni di segnale iperintense in T2
all’altezza L3 e L5.
Il quadro non è univoca interpretazione:
L’ipotesi più probabile è che si tratti di aracnoidite in esiti tuttavia è
meritevole di approfondimento clinico specialistico e follow-up a distanza di
un mese con risonanza magnetica del rachide lombosacrale eseguita anche dopo
mezzo di contrasto.
Conclusioni
nel tratto cervicale quadro artrosico
importante con stenosi canalare e foraminale; a livello C6-C7 ernia discale per
intraforaminale sinistra
Protrusioni e discopatie ai restanti spazi
intersomatici studiati
Nel tratto lombosacrale quadro artrosico
con riduzione in ampiezza dei forami di coniugazione artropatia faccetta aria
nel tratto L3 S1 con fluido iperintenso intrarticolare.
A carico di L2-L3 ernia discale
intraforaminale sinistra.
A livello L4-L5 ernia discale mediana
posteriore
Protrusioni discali ai restanti spazi
intersomatici studiati
Sospetto quadro di aracnoidite delle radici
della cauda: utile inquadramento clinico specialistico e follow-up a distanza
di un mese con risonanza magnetica lombosacrale senza e con contrasto” (pag.
537 incarto AI)
Chiamati ad esprimersi in merito,
i periti del __________ si sono riconfermati nelle loro conclusioni (pag.
543-545 incarto AI).
Il 30 aprile 2024 il dr. med. __________,
specialista FMH reumatologia, ha affermato:
" (…)
Prendendo atto del referto radiologico del 28.2.2024, mettendolo a confronto
con l’esito della risonanza magnetica della colonna cervicale e della colonna
lombare del 3.6.2022, si evince che non vi sono stati sostanziali cambiamenti
strutturali muscoloscheletrici. Per quanto riguarda il sospetto di quadro di
aracnoidite delle radici della cauda, vi prego di sottoporre l’esito allo
specialista in neurologia coinvolto nella valutazione peritale; bisognerà
inoltre chiedere al medico curante il risultato dell’inquadramento clinico
specialistico e follow-up, a distanza di 1 mese, con risonanza magnetica
lombosacrale senza e con mezzo di contrasto suggerito dalla radiologia il 28.2.2024;
l’esito dovrebbe essere ora disponibile. In sintesi, la documentazione medica
prodotta sovramenzionata, non mi permette di giungere ad una differente
valutazione delle risorse fisiche dell’assicurato e quindi della sua capacità
lavorativa” (pag. 548-549 incarto AI)
Il 3 maggio 2024 il dr. med. __________,
specialista in neurologia, ha affermato:
" (…) Ho
ricevuto in visione il certificato medico del Dottor Med. __________ del
23.04.2024, concernente l’A. summenzionato, che in seguito ad un nuovo esame
RMI del rachide in toto, sia a livello cervicale, che dorsale e lombo-sacrale
parla di un “aggravamento” dello stato di salute dell’A. senza specificare
nulla di clinico.
La descrizione della MRI del rachide in
toto in rapporto a quella eseguita nel 2022 alla Clinica __________, firmata
dal Dott. Med. __________ (esame del 03.06.2022), non mostra nessun cambiamento
fra i due rapporti a tutti i livelli.
In assenza di un rapporto neurologico di
sostegno, non vedo come si possa parlare di peggioramento, non ho dunque un
motivo per il momento per modificare la mia valutazione del 20.06.2023.” (pag.
550 incarto AI)
Il 13 maggio 2024 il medico SMR,
dr. med. __________, ha confermato che non vi è stato alcun peggioramento (pag.
551 incarto AI).
2.4. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Rimangono riservati i casi in cui questi
evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e
sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire
alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza
8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile
2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.
3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).
2.5. In
concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata del 14 marzo 2024, dopo attento esame
della documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della
perizia pluridisciplinare del __________ del 31 ottobre 2023 (pag. 377 e
seguenti incarto AI), unitamente al complemento dell’8 maggio 2024 (pag. 543 e
seguenti incarto AI), le cui conclusioni sono state avallate dal medico SMR,
dr. med. __________, il 6 novembre 2023 (pag. 502 e seguenti incarto AI) ed il
13 maggio 2024 (pag. 551 incarto AI) e che concludono per un’incapacità
lavorativa del 75% nella precedente attività di imbianchino/pittore edile (e
del 30% quale venditore) ed una capacità lavorativa totale in attività semplici
e ripetitive con le limitazioni descritte, e ciò dal 23 giugno 2022.
Il referto, allestito dopo una
procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi
precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro
disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base
delle visite effettuate presso di loro.
Al referto va attribuita piena
forza probante.
Dal lato psichiatrico, la dr.ssa
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha attestato una capacità
lavorativa totale in qualsiasi attività e non ha rilevato alcuna diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa. Alle medesime conclusioni è giunta la
dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna generale, per quanto
concerne l’aspetto internistico.
Anche, il dr. med. __________,
FMH neurologia, dopo aver visitato il ricorrente in data 14 giugno 2023,
riportata l’anamnesi e descritti gli atti e l’esame obbiettivo, non ha rilevato
alcuna diagnosi neurologica con influenza sulla capacità lavorativa. Nel
proprio consulto lo specialista ha accertato che l’insorgente, dal lato
strettamente neurologico, non presenta nessuna sindrome cervico-vertebrale o
lombo-vertebrale, nessun segno di sofferenza radicolare né midollare agli arti
superiori, né radicolare agli arti inferiori. Il ricorrente non manifesta
neppure una sindrome irritativa per i nervi mediani nei canali carpali, ma solo
una possibile leggera irritazione, senza deficit, per il nervo ulnare destro
nel solco cubitale, nessun problema particolare alla mano sinistra dal punto di
vista neurologico, nessuna limitazione funzionale.
Per contro, dal lato
reumatologico il dr. med. __________, FMH reumatologia, descritti gli atti,
l’anamnesi e l’esame reumatologico e neurologico cursorio, ha accertato
un’incapacità lavorativa del 75% nell’attività di imbianchino e del 30% quale
venditore, mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute lo
specialista ha stabilito che l’insorgente è completamente abile al lavoro,
tenuto conto dei limiti ivi descritti. Dal consulto è emerso che l’insorgente
ha sviluppato dagli anni ’90 dolori lombari cronici recidivanti,
successivamente irradiati con aggiunta di dolori cervicali cronici, pure irradiati
su base degenerativa, da ultimo abbinati a dolori coxogeni bilaterali, a
seguito dei quali attualmente non necessita di una farmacoterapia analgesica
fissa e non si sottopone ad un trattamento fisioterapico riabilitativo in grado
di riequilibrare e rinforzare la muscolatura. I disturbi accusati dal
ricorrente e i deficit funzionali riferiti e parzialmente riscontrati durante
l’esame clinico peritale funzionale, si spiegano in parte con alterazioni
strutturali finora documentate. Il dr. med. __________ ha rilevato che
l’insorgente non assume analgesici e non si sottopone ad un trattamento
fisioterapico per le patologie muscoloscheletriche recepite come invalidanti.
Il consulente ha infine posto la diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica
bilaterale, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale
(osteocondrosi Modic I multisegmentali tra C3 e C7, canale spinale ristretto
C3-C4 e C6-C7), alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare
(discopatie L2-L5), anomalia di transizione lombo-sacrale con lombarizzazione
della vertebra S1 e spina bifida attrito coxofemorale bilaterale prevalente a
destra.
Il ricorrente, che si lamenta
della presenza di problemi fisici che lo attanagliano da ormai 40 anni, con
peggioramenti alle mani e alle braccia, della necessità di far capo a stampelle
e si lamenta dello svolgersi delle visite specialistiche, non ha apportato
alcuna documentazione medica (oggettiva) atta a sovvertire le valutazioni
peritali dei medici del __________.
Del
resto, con riferimento alle visite effettuate dai consulenti, va rammentato
che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza, segnatamente dall’esame clinico con la raccolta
anamnestica, la presa in considerazione dei sintomi e del comportamento della
persona assicurata (cfr. STF 8C_130/2023, consid. 4.4.4 = SVR 2023 IV n.
55; STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del
29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018). Anche
perché, di norma una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”),
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone
di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si
tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già
accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata
viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,
consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza
9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Non
vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dalla perizia del __________, il cui
esito è stato confermato dal medico SMR, dr. med. __________.
A
questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.
1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle
istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi
di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis
OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.
54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a
livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,
tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
Considerandi
2.
OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione.
2.6
Dopo l’emissione della decisione
qui impugnata, l’insorgente, per il tramite del proprio medico curante, dr.
med. __________, specialista FMH chirurgia, specialista in chirurgia
dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva e medicina generale interna, il
23.
aprile 2024 ha fatto valere un aggravamento del suo stato di salute (doc. I),
producendo una RM del rachide in toto nativo del 28 febbraio 2024 allestita
dalla dr.ssa med. __________, della Clinica __________.
Come rilevato sia dal perito
reumatologo, dr. med. __________ (30 aprile 2024), che dal perito neurologo,
dr. med. __________ (3 maggio 2024), non vi sono sostanziali cambiamenti comparando
l’esito della RM del 28 febbraio 2024 con quella della colonna cervicale e
della colonna lombare del 3 giugno 2022 del dr. med. __________ della Clinica __________
(pag. 336 incarto AI), già presa in considerazione dai periti del __________ (pag.
384, pag. 430 e pag. 475 incarto AI), i quali hanno del resto posto la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con
componente spondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative
plurisegmentali del rachide cervicale (osteocondrosi Modic I multisegmentali
tra C3 e C7, canale spinale ristretto C3-C4 e C6-C7), anomala transizione
lombosacrale con lombarizzazione della vertebra S1 e spina bifida.
Certo, in relazione al sospetto
quadro di aracnoidite delle radici della cauda e dell’indicazione di un “utile
inquadramento clinico specialistico e follow-up a distanza di un mese con
risonanza magnetica lombosacrale senza e con contrasto”, il dr. med. __________
ha chiesto all’Ufficio AI di sottoporre l’esito della RM del 28 febbraio 2024 allo
specialista in neurologia coinvolto nella valutazione peritale (ndr: dr. med. __________)
e di chiedere al medico curante il risultato dell’inquadramento clinico
specialistico e follow-up, a distanza di 1 mese, con risonanza magnetica
lombosacrale senza e con mezzo di contrasto suggerito dalla radiologia il
28.2.2024
Tuttavia, da una parte va
rilevato che dopo aver preso visione della RM del rachide in toto nativo il
perito neurologo, dr. med. __________, ha anch’egli ritenuto che il nuovo esame
non mostra alcun cambiamento rispetto a quanto accertato dalla RM del 3 giugno
2022, aggiungendo che “in assenza di un rapporto neurologico di sostegno,
non vedo come si possa parlare di peggioramento, non ho dunque un motivo per il
momento per modificare la mia valutazione del 20.06.2023”.
D’altra parte il medico curante,
dr. med. __________, ha prodotto unicamente la RM del 28 febbraio 2024 e non ha
allegato ulteriori esami, malgrado fosse trascorso oltre un mese dalla citata
RM, e neppure il ricorrente, benché sia stato invitato da questo Tribunale a trasmettere
eventuali nuove prove (doc. X), ha prodotto ulteriore documentazione.
Non vi è alcun dubbio che se l’insorgente
fosse stato sottoposto al prospettato inquadramento clinico specialistico ed al
follow-up a distanza di un mese con risonanza magnetica lombosacrale senza e
con contrasto, il curante dapprima ed il ricorrente in seguito, avrebbero fatto
pervenire a questo Tribunale gli esiti degli ulteriori esami.
Va qui rammentato che in DTF 145 V
90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle
assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43
LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata
dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di
produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte
a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve
sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.
Non avendo prodotto ulteriore
documentazione, questo TCA deve concludere che il ricorrente non ha comprovato
l’asserito peggioramento del suo stato di salute dopo l’allestimento della
perizia del __________.
Del
resto, accertato che la RM del 28 febbraio 2024 non ha oggettivato alcun aggravamento
dello stato valetudinario dell’assicurato (cfr. presa di posizione del 30
aprile 2024 del dr. med. __________ e del 3 maggio 2024 del dr. med. __________),
un eventuale nuovo esame effettuato un mese dopo, non avrebbe potuto modificare
l’esito della presente procedura, giacché, di principio è la data della
decisione impugnata (in concreto il 14 marzo 2024) che delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.
pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno
2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019;
STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con
riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è
stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366.
consid. 1b e sentenze ivi citate).
Un
eventuale peggioramento dello stato di salute oggettivato successivamente al 14
marzo 2024 deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di
prestazioni.
Di
conseguenza se il ricorrente ritiene che il suo stato valetudinario si è
aggravato, può inoltrare una nuova domanda di rendita.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve confermare che
l’insorgente è incapace al lavoro al 75% nella precedente attività di
imbianchino/pittore edile (ed al 30% quale venditore), mentre è completamente
abile al lavoro, con le limitazioni descritte, in attività semplici e
ripetitive, e ciò dal 23 giugno 2022.
2.7
L’insorgente
contesta il calcolo del grado d’invalidità, sostenendo che, malgrado il peggioramento
del suo stato di salute, è stato giudicato invalido solo nella misura del 12%
(21% dal 1° gennaio 2024), allorché nell’ambito della precedente procedura,
sfociata nella decisione del 30 marzo 1999, il grado d’invalidità era stato
fissato al 39%.
Preliminarmente
va rammentato che trattandosi di una nuova domanda, l’Ufficio AI non è tenuto a
fondarsi su quanto stabilito in precedenza (in caso di revisione cfr. DTF 141 V
9: nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di
lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta
alla soppressione della rendita). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie
dove, come rilevato correttamente dall’amministrazione in sede di risposta
(cfr. consid. 1.8), i parametri di calcolo rispetto al 1999 sono cambiati in
seguito ad una nuova giurisprudenza ed alle modifiche di legge che ha ritenuto
non più applicabile la Tabella TA13.
A
questo proposito l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore
in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che sono considerati redditi lavorativi
secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero
riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a.
le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da
infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b.
le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la
LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16
LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato
del lavoro in Svizzera.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i
valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per
l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati
in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni
economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.7.1
In
concreto, per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in
vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16
LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente
conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo
conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto
a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95
per cento di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività
lucrativa indipendente.
L’art.
26.
cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa,
il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e
condizioni professionali analoghe.
In
concreto, considerato che l’insorgente, di formazione imbianchino, dal 2012 si
trova in assistenza, a giusta ragione l’Ufficio AI ha fatto capo ai dati
salariali risultanti dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2020, ultimo anno disponibile
al momento dell’emanazione della decisione (la tabella 2022 è stata pubblicata
il 29 maggio 2024; cfr., a proposito
del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V
178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2020_tirage_skill_level
- Rami economici (NOGA08; denominata Salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore
privato; DTF 142 V 178), categoria professionale 43 “lavori di
costruzione specializzati”, conoscenze professionali e specializzate
(livello 2), più favorevole rispetto al reddito statistico valido per un
venditore (categoria professionale 47, commercio al dettaglio).
Tale
reddito ammontava nel 2020 a fr. 74'806.11 (6'067 X 12 : 40 ore X 41.1 ore di
durata media lavorativa settimanale [cfr. durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique). Nel 2023, anno di inizio eventuale
del diritto alla rendita (dopo l’anno di attesa), ritenuto che la durata media
settimanale è rimasta di 41.1 ore, il reddito sarebbe ammontato a fr. 76'880.85
(74'806.11 : 129.8 X 133.4)
2.7.2
Circa
il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16.
LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale
residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile
(cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli
assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori
indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per
cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una
deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis
pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.
Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente
la modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati
che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Con
sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, destinata a pubblicazione, il
Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di
ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo
alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali
risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le
possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso
specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata,
sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla
prassi del Tribunale federale in materia applicata finora (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 23 luglio 2024).
In
concreto, dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2020, edita dall'Ufficio
federale di statistica, più
precisamente dalla tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario mensile lordo
[valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il
sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016
pubblicata in DTF 142 V 178), emerge
che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per
un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia
il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016
pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’132.- (Fr. 5’261.-
x 12 mesi).
Questi
dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende
di 41,7 ore computabili nel 2020 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21
luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la
tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un
uomo ammonta a fr. 65’815.11 (fr. 63’132.-: 40 x 41,7), ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.
3a).
Aggiornato
al 2023 l’importo sale a fr. 67'442 (65'815.11 : 133.5 X 136.8 [cfr. tabella
T1.93, indice dei salari nominali)
Per
quanto concerne la percentuale di riduzione dal reddito da invalido, l’Ufficio
AI, quale correzione per i salari statistici troppo elevati, in applicazione
dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, ha applicato la deduzione generalizzata del 10 % per
il periodo successivo al 1° gennaio 2024.
Come
visto, tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che perlomeno per il
periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (l’Alta Corte non si è ancora
pronunciata per il periodo successivo) le possibilità di correzione del salario
tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva
situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre
pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia
applicata finora (sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024).
Nel
caso di specie può rimanere aperta la questione di sapere se applicare una
riduzione ed eventualmente in quale misura. Infatti, anche se si volesse
prendere in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, la deduzione massima
del 25%, il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 76'880.85 con quello da invalido di fr. 67'442,
ridotto del 25% a fr. 50'581.50, si otterrebbe un grado d’invalidità del 34,2%
arrotondato, conformemente alla
giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 34%, che non dà diritto ad alcuna rendita
(art. 28 cpv. 2 LAI).
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.8
Il
ricorrente afferma di avere “cose da raccontare. E sarebbe il caso, magari
di un colloquio. Anche perché a me NESSUNO mi ha mai ascoltato.”
Alla luce della documentazione
agli atti questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed
all’audizione dell’assicurato.
Va qui rilevato che per l'art. 6
n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un
termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019
dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.
1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017
consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del
29.
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –
nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso
di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto
di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale
indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste
di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF
8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.
14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22
pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA
38.2020.10
del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018
consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha
semplicemente indicato di poter avere “magari un colloquio”.
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF
8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno
2019.
consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017
del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;
STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo
2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7
dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del
16.
febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94
consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Ora,
come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede
processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, il
ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF
8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti
consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di
ricorrere ad altre prove come l’audizione personale dell’assicurato.
Per i
suddetti motivi, l’audizione dell’insorgente si rivela superflua.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti