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Decisione

32.2024.46

Richiesta di una rendita AI respinta. Conferma dell'esito della perizia pluridisciplinare allestita in sede amministrativa. Calcolo del grado d'invalidità. Anche con riduzione massima del 25% dal salario statistico da invalido non avrebbe diritto ad una rendita

2 settembre 2024Italiano44 min

della vita normale, non vi sono attualmente terapie prescritte in ambito psichiatrico,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.46

cs

Lugano

2 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 14 marzo 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1970, detentore di

un AFC di imbianchino, ha inoltrato, il 5 luglio 1995, una domanda di

prestazioni dell’AI.

1.2. Con decisione del 30 marzo 1999

l’Ufficio AI, preso atto che i provvedimenti di riqualifica professionale non

hanno avuto esito positivo e tenuto conto della perizia del __________ del 4

dicembre 1998 che ha stabilito una capacità lavorativa totale in attività

adeguate medio-leggere, come quella di venditore, ha rifiutato il diritto a

prestazioni in presenza di un grado d’invalidità non pensionabile del 39%.

1.3. Il 23 giugno 2022 RI 1 ha inoltrato

una nuova domanda di prestazioni.

1.4. Dopo aver esperito gli accertamenti

ritenuti necessari, tra i quali una perizia pluridisciplinare (internistica,

neurologica, reumatologica e psichiatrica) del __________ del 31 ottobre 2023,

che ha accertato, dal 23 giugno 2022, una capacità lavorativa del 25% quale

pittore, del 70% quale venditore e del 100% in altre attività leggere adeguate

al suo stato di salute, con decisione del 14 marzo 2024, preavvisata dal

progetto del 2 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di

prestazioni.

1.5. In seguito alla ricezione di un

certificato medico del 23 aprile 2024 del medico curante, dr. med. __________ e

di una RM del rachide in toto nativo del 28 febbraio 2024 della dr.ssa med. __________,

della Clinica __________, l’amministrazione, in base alla nota marginale 3002

della Circolare sul contenzioso in ambito AVS/AI/IPG e PC, considerato che in

ragione delle ferie giudiziarie il termine di ricorso non era ancora scaduto,

ha deciso di acquisire un complemento peritale (dell’8 maggio 2024) del __________

e l’annotazione del 13 maggio 2024 del medico SMR, dr. med. __________.

Accertato che la nuova documentazione medica non modificava il contenuto della

decisione del 14 marzo 2024, l’amministrazione ha chiesto all’insorgente se con

l’invio dei nuovi certificati intendeva ricorrere contro il predetto

provvedimento amministrativo. Ottenuta risposta affermativa, il 27 maggio 2024

l’Ufficio AI ha trasmesso per competenza tutta la documentazione al Tribunale

cantonale delle assicurazioni.

1.6. Con decreto del 29 maggio 2024, il

vicepresidente del TCA ha assegnato a RI 1 un termine di 15 giorni per

completare il ricorso (doc. V).

1.7. Con scritto prevenuto al TCA il 12

giugno 2024, il ricorrente ha chiesto in sostanza l’annullamento della

decisione impugnata e di essere posto al beneficio di una rendita AI (doc. VI).

Egli contesta sia l’aspetto medico che quello economico, affermando che 30 anni

fa era stato ritenuto inabile al lavoro al 39% ed ora solo al 12% (fino al 31

dicembre 2023 ed al 21% dal 1° gennaio 2024) ed afferma di avere numerose cose

da raccontare, magari nel corso di un colloquio, ritenuto che nessuno lo ha mai

ascoltato. Egli rileva che a 49 anni ha iniziato una formazione quale

istruttore di kick-boxing, ma dopo 6 mesi un medico gli ha consigliato di

smettere perché avrebbe rischiato gravi problemi a causa delle sue condizioni

fisiche.

1.8. Con risposta del 2 luglio 2024

l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IX). Circa il calcolo

del grado d’invalidità, l’amministrazione ha rammentato:

" (…) Per

quanto concerne la censura di ordine economico, l’UAI rileva che la differenza

tra il grado d’invalidità stabilito nelle decisioni del 30 marzo 1999 e del 14

marzo 2024 deriva dall’evoluzione della prassi afferente l’applicazione delle

statistiche salariali.

Nel 1999, momento dell’emissione della

prima decisione di rifiuto a prestazioni, lo scrivente Ufficio, per operare il

confronto dei redditi, prendeva infatti a riferimento sia i dati statistici

relativi ai valori regionali di cui alla Tabella TA13 della Rilevazione

svizzera sulla struttura dei salari (RSS) sia (per la determinazione dei salari

ipotetici con invalidità in attività leggere e non qualificate) i salari

fittizi stabiliti dalla giurisprudenza di questo lodevole Tribunale (cfr., ad

esempio, il consid. 2.8 del giudizio di questa lodevole Autorità del 1°

febbraio 2001, inc. 32.2000.59). Agire non più possibile a seguito della

decisione plenaria del Tribunale federale del 10 novembre 2005 (cfr. il consid.

8 della sentenza del Tribunale federale U 75/03). Dopo tale data, l’UAI ha

quindi dovuto utilizzare i dati statistici (scaturenti da una media dei salari

a livello svizzero) di cui alla Tabella TA1 della RSS. Prassi successivamente

normata con l’entrata in vigore del 1° gennaio 2022 dell’art. 25 cpv. 3 OAI.

Al riguardo, l’UAI precisa che tale

modifica di procedere, nel caso di specie, non va ad incidere negativamente sui

diritti dell’assicurato, in quanto gli accertamenti di ordine peritale (la cui

bontà è stata confermata dal medico del SMR) hanno stabilito che l’assicurato

presenta ancora un’abilità lavorativa completa in attività fisicamente leggere

adeguate. Rispetto alla precedente decisione amministrativa, per quel che

concerne la determinazione del salario statistico con invalidità, è dunque

“unicamente” intervenuta una modifica nel tipo di attività adeguate da svolgere

(da medio-leggere a leggere). Circostanza che pacificamente non giustifica

l’assegnazione di una rendita d’invalidità.”

considerato in diritto

in ordine

2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)

prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto

ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

In concreto, al momento della

presentazione della domanda l’assicurato non beneficiava di una rendita AI. Nel

corso del mese di giugno 2022 l’interessato ha inoltrato una domanda di

prestazioni dell’AI, in seguito alla quale è stata esperita una perizia da cui

è emerso che dal 23 giugno 2022 l’interessato è inabile al lavoro nella

precedente attività di imbianchino al 75% e completamente abile in attività

adatte. Ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita sarebbe sorto dopo il

1° gennaio 2022 (cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

Visto quanto precede, nel caso concreto

è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

nel

merito

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza

citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso

di specie, alla luce della documentazione medica agli atti, l’Ufficio AI ha

fatto allestire ad opera del __________ una perizia pluridisciplinare

(internistica: dr.ssa med. __________; psichiatrica: dr.ssa med. __________;

reumatologica: dr. med. __________; neurologica: dr. med. __________; test

psicodiagnostici: signor __________), redatta il 31 ottobre 2023.

Fatti

I

periti hanno posto le diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica

bilaterale, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale

(ostocondrosi Modic I multisegmentali tra C3 e C7, canale spinale ristretto

C3-C4 e C6-C7), alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare

(discopatie L2-L5), anomalia di transizione lombo-sacrale con lombarizzazione

della vertebra S1 e spina bifida: attrito coxofemorale bilaterale prevalente a

destra (pag. 415 incarto AI).

Circa la valutazione della

coerenza e della plausibilità, i sanitari hanno affermato che durante “Dal

punto di vista reumatologico i disturbi accusati dall’A., i deficit funzionali

riferiti ed in parte riscontrati durante l’esame clinico peritale funzionale,

si spiegano in parte con le alterazioni strutturali finora documentate tuttavia

il Dr. med. __________ sottolinea che l’A. non assume farmaci analgesici e non

si sottopone ad un trattamento fisioterapico per le patologie

muscolocheletriche recepite come invalidanti. Per quanto concerne l’ambito

neurologico, il nostro consulente riscontra una discrepanza fra i dolori

lamentati e l’assenza di deficit neurologici e limitazioni funzionali a livello

del rachide, sia cervicale, che lombo-sacrale. Tuttavia non rileva nessun segno

in tutti i casi di aggravazione o simulazione, l’A. sembra ben fissato nel suo

stato di invalido. Per quel che concerne l’aspetto psichiatrico è da notare che

l’A. non ha riportato limitazioni nello svolgimento delle attività negli ambiti

della vita normale, non vi sono attualmente terapie prescritte in ambito psichiatrico,

non esprime sofferenza per quanto riguarda la problematica psichica e non vi

sono agli atti rapporti che evidenzino elementi psicopatologici degni di nota”

(pag. 414-415 incarto AI).

Gli specialisti hanno stabilito

che l’assicurato “presenta una capacità lavorativa del 100% per qualunque

attività per le diagnosi in ambito neurologico, psichiatrico e internistico;

mentre dal lato reumatologico viene giudicato abile nella misura del 25%

nell’attività svolta di imbianchino e del 75% nell’attività da ultimo svolta di

venditore. Capacità lavorativa piena, invece, in attività adatta.

(…) In un’attività adatta,

viene giudicato abile in misura piena, per qualunque attività” (pag. 417

incarto AI), con le limitazioni ivi descritte.

Il 6 novembre 2023 il medico SMR,

dr. med. __________, ha confermato l’esito della perizia ed ha stabilito che

l’insorgente dal 23 giugno 2022 è inabile al lavoro al 75% nella precedente

attività di imbianchino e abile al 100% in attività adeguate e confacenti al

suo stato di salute (pag. 504 incarto AI).

Il 1° febbraio 2024 il consulente

AI ha accertato che le esperienze lavorative maturate hanno consentito al

ricorrente di acquisire delle competenze professionali che andrebbero

riaggiornate se l’assicurato fosse motivato a riprendere un’attività

lavorativa. “Non si rende necessaria una formazione poiché l’assicurato

potrebbe riprendere l’attività di venditore o svolgere un’altra attività di

tipo leggero, con la possibilità di alternare la posizione e non assumere posizioni

inergonomiche. Nel mercato del lavoro ci sono numerose attività alle quali l’A.

potrebbe accedere e che non richiedono competenze particolari, ad es. in ambito

industriale o come consulente ai clienti, ricezionista e aiuto amministrativo

in un ambito affine a quelli in cui ha maturato delle esperienze professionali.

In riferimento a quanto sopra non sono proposti provvedimenti professionali che

non permetterebbero una maggiore reintegrazione professionale dell’A. Se

richiesto il sostegno da parte dell’AI potrebbe essere offerto sottoforma di

collocamento in modo da poter agevolare il reinserimento professionale dell’A.

con un sostegno iniziale” (pag. 506-507 incarto AI).

Dopo l’emissione della decisione

formale qui impugnata del 14 marzo 2024, con la quale l’amministrazione ha

rifiutato il versamento di prestazioni, il 23 aprile 2024 il medico curante,

dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia, medicina generale interna,

ha trasmesso un certificato medico all’Ufficio AI, rilevando di aver sottoposto

l’assicurato ad una nuova RM della colonna vertebrale; “dai referti si

constata un aggravamento dello stato di salute del paziente. Per questo motivo

si richiede una rivalutazione del caso” (pag. 533 incarto AI).

Nella RM del 28 febbraio 2024

della dr.ssa med. __________, del __________ __________, figura:

" (…) Si

riconosce notevole ispessimento e tumefazione delle radici della cauda che

appaiono fuse tra di loro con focali alterazioni di segnale iperintense in T2

all’altezza L3 e L5.

Il quadro non è univoca interpretazione:

L’ipotesi più probabile è che si tratti di aracnoidite in esiti tuttavia è

meritevole di approfondimento clinico specialistico e follow-up a distanza di

un mese con risonanza magnetica del rachide lombosacrale eseguita anche dopo

mezzo di contrasto.

Conclusioni

nel tratto cervicale quadro artrosico

importante con stenosi canalare e foraminale; a livello C6-C7 ernia discale per

intraforaminale sinistra

Protrusioni e discopatie ai restanti spazi

intersomatici studiati

Nel tratto lombosacrale quadro artrosico

con riduzione in ampiezza dei forami di coniugazione artropatia faccetta aria

nel tratto L3 S1 con fluido iperintenso intrarticolare.

A carico di L2-L3 ernia discale

intraforaminale sinistra.

A livello L4-L5 ernia discale mediana

posteriore

Protrusioni discali ai restanti spazi

intersomatici studiati

Sospetto quadro di aracnoidite delle radici

della cauda: utile inquadramento clinico specialistico e follow-up a distanza

di un mese con risonanza magnetica lombosacrale senza e con contrasto” (pag.

537 incarto AI)

Chiamati ad esprimersi in merito,

i periti del __________ si sono riconfermati nelle loro conclusioni (pag.

543-545 incarto AI).

Il 30 aprile 2024 il dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia, ha affermato:

" (…)

Prendendo atto del referto radiologico del 28.2.2024, mettendolo a confronto

con l’esito della risonanza magnetica della colonna cervicale e della colonna

lombare del 3.6.2022, si evince che non vi sono stati sostanziali cambiamenti

strutturali muscoloscheletrici. Per quanto riguarda il sospetto di quadro di

aracnoidite delle radici della cauda, vi prego di sottoporre l’esito allo

specialista in neurologia coinvolto nella valutazione peritale; bisognerà

inoltre chiedere al medico curante il risultato dell’inquadramento clinico

specialistico e follow-up, a distanza di 1 mese, con risonanza magnetica

lombosacrale senza e con mezzo di contrasto suggerito dalla radiologia il 28.2.2024;

l’esito dovrebbe essere ora disponibile. In sintesi, la documentazione medica

prodotta sovramenzionata, non mi permette di giungere ad una differente

valutazione delle risorse fisiche dell’assicurato e quindi della sua capacità

lavorativa” (pag. 548-549 incarto AI)

Il 3 maggio 2024 il dr. med. __________,

specialista in neurologia, ha affermato:

" (…) Ho

ricevuto in visione il certificato medico del Dottor Med. __________ del

23.04.2024, concernente l’A. summenzionato, che in seguito ad un nuovo esame

RMI del rachide in toto, sia a livello cervicale, che dorsale e lombo-sacrale

parla di un “aggravamento” dello stato di salute dell’A. senza specificare

nulla di clinico.

La descrizione della MRI del rachide in

toto in rapporto a quella eseguita nel 2022 alla Clinica __________, firmata

dal Dott. Med. __________ (esame del 03.06.2022), non mostra nessun cambiamento

fra i due rapporti a tutti i livelli.

In assenza di un rapporto neurologico di

sostegno, non vedo come si possa parlare di peggioramento, non ho dunque un

motivo per il momento per modificare la mia valutazione del 20.06.2023.” (pag.

550 incarto AI)

Il 13 maggio 2024 il medico SMR,

dr. med. __________, ha confermato che non vi è stato alcun peggioramento (pag.

551 incarto AI).

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Rimangono riservati i casi in cui questi

evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e

sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza

8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile

2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.

3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).

2.5. In

concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata del 14 marzo 2024, dopo attento esame

della documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della

perizia pluridisciplinare del __________ del 31 ottobre 2023 (pag. 377 e

seguenti incarto AI), unitamente al complemento dell’8 maggio 2024 (pag. 543 e

seguenti incarto AI), le cui conclusioni sono state avallate dal medico SMR,

dr. med. __________, il 6 novembre 2023 (pag. 502 e seguenti incarto AI) ed il

13 maggio 2024 (pag. 551 incarto AI) e che concludono per un’incapacità

lavorativa del 75% nella precedente attività di imbianchino/pittore edile (e

del 30% quale venditore) ed una capacità lavorativa totale in attività semplici

e ripetitive con le limitazioni descritte, e ciò dal 23 giugno 2022.

Il referto, allestito dopo una

procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro

disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base

delle visite effettuate presso di loro.

Al referto va attribuita piena

forza probante.

Dal lato psichiatrico, la dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha attestato una capacità

lavorativa totale in qualsiasi attività e non ha rilevato alcuna diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa. Alle medesime conclusioni è giunta la

dr.ssa med. __________, specialista in medicina interna generale, per quanto

concerne l’aspetto internistico.

Anche, il dr. med. __________,

FMH neurologia, dopo aver visitato il ricorrente in data 14 giugno 2023,

riportata l’anamnesi e descritti gli atti e l’esame obbiettivo, non ha rilevato

alcuna diagnosi neurologica con influenza sulla capacità lavorativa. Nel

proprio consulto lo specialista ha accertato che l’insorgente, dal lato

strettamente neurologico, non presenta nessuna sindrome cervico-vertebrale o

lombo-vertebrale, nessun segno di sofferenza radicolare né midollare agli arti

superiori, né radicolare agli arti inferiori. Il ricorrente non manifesta

neppure una sindrome irritativa per i nervi mediani nei canali carpali, ma solo

una possibile leggera irritazione, senza deficit, per il nervo ulnare destro

nel solco cubitale, nessun problema particolare alla mano sinistra dal punto di

vista neurologico, nessuna limitazione funzionale.

Per contro, dal lato

reumatologico il dr. med. __________, FMH reumatologia, descritti gli atti,

l’anamnesi e l’esame reumatologico e neurologico cursorio, ha accertato

un’incapacità lavorativa del 75% nell’attività di imbianchino e del 30% quale

venditore, mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute lo

specialista ha stabilito che l’insorgente è completamente abile al lavoro,

tenuto conto dei limiti ivi descritti. Dal consulto è emerso che l’insorgente

ha sviluppato dagli anni ’90 dolori lombari cronici recidivanti,

successivamente irradiati con aggiunta di dolori cervicali cronici, pure irradiati

su base degenerativa, da ultimo abbinati a dolori coxogeni bilaterali, a

seguito dei quali attualmente non necessita di una farmacoterapia analgesica

fissa e non si sottopone ad un trattamento fisioterapico riabilitativo in grado

di riequilibrare e rinforzare la muscolatura. I disturbi accusati dal

ricorrente e i deficit funzionali riferiti e parzialmente riscontrati durante

l’esame clinico peritale funzionale, si spiegano in parte con alterazioni

strutturali finora documentate. Il dr. med. __________ ha rilevato che

l’insorgente non assume analgesici e non si sottopone ad un trattamento

fisioterapico per le patologie muscoloscheletriche recepite come invalidanti.

Il consulente ha infine posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica

bilaterale, in alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale

(osteocondrosi Modic I multisegmentali tra C3 e C7, canale spinale ristretto

C3-C4 e C6-C7), alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare

(discopatie L2-L5), anomalia di transizione lombo-sacrale con lombarizzazione

della vertebra S1 e spina bifida attrito coxofemorale bilaterale prevalente a

destra.

Il ricorrente, che si lamenta

della presenza di problemi fisici che lo attanagliano da ormai 40 anni, con

peggioramenti alle mani e alle braccia, della necessità di far capo a stampelle

e si lamenta dello svolgersi delle visite specialistiche, non ha apportato

alcuna documentazione medica (oggettiva) atta a sovvertire le valutazioni

peritali dei medici del __________.

Del

resto, con riferimento alle visite effettuate dai consulenti, va rammentato

che, secondo giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza, segnatamente dall’esame clinico con la raccolta

anamnestica, la presa in considerazione dei sintomi e del comportamento della

persona assicurata (cfr. STF 8C_130/2023, consid. 4.4.4 = SVR 2023 IV n.

55; STF 9C_722/2018 del 12 dicembre 2018, consid. 4.2; STF 9C_133/2012 del

29 agosto 2012, consid. 3.2.1; STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018). Anche

perché, di norma una perizia basata sui soli atti (“Aktengutachten”),

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se si dispone

di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si

tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Non

vi è pertanto alcun motivo per scostarsi dalla perizia del __________, il cui

esito è stato confermato dal medico SMR, dr. med. __________.

A

questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.

1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle

istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi

di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

Considerandi

2.

OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

2.6

Dopo l’emissione della decisione

qui impugnata, l’insorgente, per il tramite del proprio medico curante, dr.

med. __________, specialista FMH chirurgia, specialista in chirurgia

dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva e medicina generale interna, il

23.

aprile 2024 ha fatto valere un aggravamento del suo stato di salute (doc. I),

producendo una RM del rachide in toto nativo del 28 febbraio 2024 allestita

dalla dr.ssa med. __________, della Clinica __________.

Come rilevato sia dal perito

reumatologo, dr. med. __________ (30 aprile 2024), che dal perito neurologo,

dr. med. __________ (3 maggio 2024), non vi sono sostanziali cambiamenti comparando

l’esito della RM del 28 febbraio 2024 con quella della colonna cervicale e

della colonna lombare del 3 giugno 2022 del dr. med. __________ della Clinica __________

(pag. 336 incarto AI), già presa in considerazione dai periti del __________ (pag.

384, pag. 430 e pag. 475 incarto AI), i quali hanno del resto posto la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cronica bilaterale in alterazioni degenerative

plurisegmentali del rachide cervicale (osteocondrosi Modic I multisegmentali

tra C3 e C7, canale spinale ristretto C3-C4 e C6-C7), anomala transizione

lombosacrale con lombarizzazione della vertebra S1 e spina bifida.

Certo, in relazione al sospetto

quadro di aracnoidite delle radici della cauda e dell’indicazione di un “utile

inquadramento clinico specialistico e follow-up a distanza di un mese con

risonanza magnetica lombosacrale senza e con contrasto”, il dr. med. __________

ha chiesto all’Ufficio AI di sottoporre l’esito della RM del 28 febbraio 2024 allo

specialista in neurologia coinvolto nella valutazione peritale (ndr: dr. med. __________)

e di chiedere al medico curante il risultato dell’inquadramento clinico

specialistico e follow-up, a distanza di 1 mese, con risonanza magnetica

lombosacrale senza e con mezzo di contrasto suggerito dalla radiologia il

28.2.2024

Tuttavia, da una parte va

rilevato che dopo aver preso visione della RM del rachide in toto nativo il

perito neurologo, dr. med. __________, ha anch’egli ritenuto che il nuovo esame

non mostra alcun cambiamento rispetto a quanto accertato dalla RM del 3 giugno

2022, aggiungendo che “in assenza di un rapporto neurologico di sostegno,

non vedo come si possa parlare di peggioramento, non ho dunque un motivo per il

momento per modificare la mia valutazione del 20.06.2023”.

D’altra parte il medico curante,

dr. med. __________, ha prodotto unicamente la RM del 28 febbraio 2024 e non ha

allegato ulteriori esami, malgrado fosse trascorso oltre un mese dalla citata

RM, e neppure il ricorrente, benché sia stato invitato da questo Tribunale a trasmettere

eventuali nuove prove (doc. X), ha prodotto ulteriore documentazione.

Non vi è alcun dubbio che se l’insorgente

fosse stato sottoposto al prospettato inquadramento clinico specialistico ed al

follow-up a distanza di un mese con risonanza magnetica lombosacrale senza e

con contrasto, il curante dapprima ed il ricorrente in seguito, avrebbero fatto

pervenire a questo Tribunale gli esiti degli ulteriori esami.

Va qui rammentato che in DTF 145 V

90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle

assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43

LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata

dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di

produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove atte

a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato deve

sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.

Non avendo prodotto ulteriore

documentazione, questo TCA deve concludere che il ricorrente non ha comprovato

l’asserito peggioramento del suo stato di salute dopo l’allestimento della

perizia del __________.

Del

resto, accertato che la RM del 28 febbraio 2024 non ha oggettivato alcun aggravamento

dello stato valetudinario dell’assicurato (cfr. presa di posizione del 30

aprile 2024 del dr. med. __________ e del 3 maggio 2024 del dr. med. __________),

un eventuale nuovo esame effettuato un mese dopo, non avrebbe potuto modificare

l’esito della presente procedura, giacché, di principio è la data della

decisione impugnata (in concreto il 14 marzo 2024) che delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1.

pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno

2022; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019;

STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con

riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base

alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è

stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366.

consid. 1b e sentenze ivi citate).

Un

eventuale peggioramento dello stato di salute oggettivato successivamente al 14

marzo 2024 deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di

prestazioni.

Di

conseguenza se il ricorrente ritiene che il suo stato valetudinario si è

aggravato, può inoltrare una nuova domanda di rendita.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve confermare che

l’insorgente è incapace al lavoro al 75% nella precedente attività di

imbianchino/pittore edile (ed al 30% quale venditore), mentre è completamente

abile al lavoro, con le limitazioni descritte, in attività semplici e

ripetitive, e ciò dal 23 giugno 2022.

2.7

L’insorgente

contesta il calcolo del grado d’invalidità, sostenendo che, malgrado il peggioramento

del suo stato di salute, è stato giudicato invalido solo nella misura del 12%

(21% dal 1° gennaio 2024), allorché nell’ambito della precedente procedura,

sfociata nella decisione del 30 marzo 1999, il grado d’invalidità era stato

fissato al 39%.

Preliminarmente

va rammentato che trattandosi di una nuova domanda, l’Ufficio AI non è tenuto a

fondarsi su quanto stabilito in precedenza (in caso di revisione cfr. DTF 141 V

9: nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di

lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta

alla soppressione della rendita). Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie

dove, come rilevato correttamente dall’amministrazione in sede di risposta

(cfr. consid. 1.8), i parametri di calcolo rispetto al 1999 sono cambiati in

seguito ad una nuova giurisprudenza ed alle modifiche di legge che ha ritenuto

non più applicabile la Tabella TA13.

A

questo proposito l’art. 25 OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che sono considerati redditi lavorativi

secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero

riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a.

le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da

infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b.

le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la

LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16

LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato

del lavoro in Svizzera.

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per

l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati

in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni

economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.7.1

In

concreto, per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in

vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16

LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente

conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo

conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto

a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per

il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95

per cento di questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività

lucrativa indipendente.

L’art.

26.

cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente precisa,

il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima formazione e

condizioni professionali analoghe.

In

concreto, considerato che l’insorgente, di formazione imbianchino, dal 2012 si

trova in assistenza, a giusta ragione l’Ufficio AI ha fatto capo ai dati

salariali risultanti dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2020, ultimo anno disponibile

al momento dell’emanazione della decisione (la tabella 2022 è stata pubblicata

il 29 maggio 2024; cfr., a proposito

del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V

178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2020_tirage_skill_level

- Rami economici (NOGA08; denominata Salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore

privato; DTF 142 V 178), categoria professionale 43 “lavori di

costruzione specializzati”, conoscenze professionali e specializzate

(livello 2), più favorevole rispetto al reddito statistico valido per un

venditore (categoria professionale 47, commercio al dettaglio).

Tale

reddito ammontava nel 2020 a fr. 74'806.11 (6'067 X 12 : 40 ore X 41.1 ore di

durata media lavorativa settimanale [cfr. durée normale du travail dans les

entreprises selon la division économique). Nel 2023, anno di inizio eventuale

del diritto alla rendita (dopo l’anno di attesa), ritenuto che la durata media

settimanale è rimasta di 41.1 ore, il reddito sarebbe ammontato a fr. 76'880.85

(74'806.11 : 129.8 X 133.4)

2.7.2

Circa

il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16.

LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità funzionale

residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile

(cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per

cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una

deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis

pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.

Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente

la modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli assicurati

che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, destinata a pubblicazione, il

Tribunale federale ha stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di

ordinanza all'inizio del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardo

alla determinazione del grado d'invalidità sulla base dei dati salariali

risultanti dalle tabelle RSS è parzialmente contraria al diritto federale. Le

possibilità di correzione del salario tabellare RSS determinante nel caso

specifico, per tenere conto dell'effettiva situazione della persona assicurata,

sono insufficienti. Se necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla

prassi del Tribunale federale in materia applicata finora (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 23 luglio 2024).

In

concreto, dall'inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2020, edita dall'Ufficio

federale di statistica, più

precisamente dalla tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario mensile lordo

[valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il

sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178), emerge

che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per

un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 63’132.- (Fr. 5’261.-

x 12 mesi).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2020 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un

uomo ammonta a fr. 65’815.11 (fr. 63’132.-: 40 x 41,7), ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a).

Aggiornato

al 2023 l’importo sale a fr. 67'442 (65'815.11 : 133.5 X 136.8 [cfr. tabella

T1.93, indice dei salari nominali)

Per

quanto concerne la percentuale di riduzione dal reddito da invalido, l’Ufficio

AI, quale correzione per i salari statistici troppo elevati, in applicazione

dell’art. 26bis cpv. 3 OAI, ha applicato la deduzione generalizzata del 10 % per

il periodo successivo al 1° gennaio 2024.

Come

visto, tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che perlomeno per il

periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (l’Alta Corte non si è ancora

pronunciata per il periodo successivo) le possibilità di correzione del salario

tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto dell'effettiva

situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se necessario, occorre

pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale federale in materia

applicata finora (sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024).

Nel

caso di specie può rimanere aperta la questione di sapere se applicare una

riduzione ed eventualmente in quale misura. Infatti, anche se si volesse

prendere in considerazione, per pura ipotesi di lavoro, la deduzione massima

del 25%, il ricorrente non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 76'880.85 con quello da invalido di fr. 67'442,

ridotto del 25% a fr. 50'581.50, si otterrebbe un grado d’invalidità del 34,2%

arrotondato, conformemente alla

giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 34%, che non dà diritto ad alcuna rendita

(art. 28 cpv. 2 LAI).

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.8

Il

ricorrente afferma di avere “cose da raccontare. E sarebbe il caso, magari

di un colloquio. Anche perché a me NESSUNO mi ha mai ascoltato.”

Alla luce della documentazione

agli atti questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed

all’audizione dell’assicurato.

Va qui rilevato che per l'art. 6

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019

dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid.

1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017

consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del

29.

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale –

nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso

di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto

di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale

indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste

di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF

8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag.

14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22

pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

In proposito cfr. pure STCA

38.2020.10

del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018

consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella presente evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha

semplicemente indicato di poter avere “magari un colloquio”.

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF

8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno

2019.

consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017

del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.;

STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo

2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7

dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del

16.

febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in sede

processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto, il

ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (STF

8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti

consente al TCA di emanare il proprio giudizio, senza la necessità di

ricorrere ad altre prove come l’audizione personale dell’assicurato.

Per i

suddetti motivi, l’audizione dell’insorgente si rivela superflua.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti