32.2024.47
Nuova richiesta di prestazioni AI dopo che la domanda precedente era stata respinta poiché nelle mansioni consuete l'assicurata presentava un grado d'invalidità del 5%. Conferma della reiezione della richiesta in base alla documentazione medica prodotta
9 settembre 2024Italiano37 min
assicurazioni sociali (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; DTF 144 V 210 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.47
cs
Lugano
9 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 21 maggio 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 17 ottobre 2018
l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni dell’AI inoltrata il 22
gennaio 2018 da RI 1, nata nel 1986, non essendoci alcuna patologia con
influenza sulla capacità lavorativa e sullo svolgimento delle mansioni consuete
(pag. 78 incarto AI).
1.2. In seguito all’inoltro di una nuova
domanda di prestazioni del 29 settembre 2022, l’Ufficio AI, dopo aver preso
atto del rapporto del medico SMR del 3 gennaio 2023 e dell’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica del 20 marzo 2023, in
applicazione del metodo specifico ha calcolato un grado d’invalidità del 5% e con
decisione del 30 maggio 2023 ha respinto la richiesta.
1.3. Nel corso del mese di novembre 2023
RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un
peggioramento del suo stato di salute.
1.4. Con decisione del 21 maggio 2024,
preavvisata dal progetto dell’11 aprile 2024, l’Ufficio AI, preso atto
dell’annotazione del medico SMR del 3 aprile 2024, accertata una situazione
medica sostanzialmente invariata, ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni,
affermando:
" (…)
dall’esauriente documentazione medica acquisita all’incarto risulta che i
referti del Dr. __________ del 11.03.2024 rispettivamente Dr. __________ del
16.02.2024, riportano le stesse informazioni già contenute nei rapporti medici
pervenuti nel 2022 e antecedenti all’inchiesta a domicilio del 21.03.2023 in
ambito casalingo.
In assenza di fatti medici oggettivi nuovi rispettivamente di
modificazioni significative di fatti noti, si riconferma quanto stabilito
nell’inchiesta casalinga del 21.03.2023 con un grado d’impedimento del 5% (…)”
(doc. I/A)
1.5. RI 1 è insorta al TCA contro la
predetta decisione, producendo un certificato del 28 maggio 2024 del dr. med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia, facendo valere un peggioramento
dello stato di salute sulla base di quando affermato dallo specialista e dal
dr. med. __________ e sostenendo di non essere in grado di svolgere alcuna
attività lavorativa (doc. I-III).
1.6. In seguito ad un decreto del 10
giugno 2024 del vicepresidente del TCA (doc. IV), il 13 giugno 2024 la
ricorrente ha completato l’impugnativa (doc. V). Ella rileva che dal 2006 sono
iniziati i suoi problemi psicologici, ma che si rifiutava di accettare la sua
situazione. Nel 2014 vi è stato un aggravamento del suo stato di salute ed ha
iniziato una terapia presso il dr. med. __________, che ha descritto la
situazione nel referto del 28 maggio 2024 (doc. B). Nel 2016, alla luce della
situazione valetudinaria ed economica è stata inoltrata una prima domanda di
prestazioni dell’AI al 50% che però è stata respinta, così come quella del 2022.
L’insorgente chiede che venga esaminata la sua condizione psicologica, a suo
dire non presa in considerazione dall’amministrazione.
1.7. Con risposta del 25 giugno 2024,
cui ha allegato una nota del 24 giugno 2024 del dr. med. __________ (doc.
VIII/1), l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VIII).
1.8. Con scritto del 2 luglio 2024 la
ricorrente ha descritto il suo stato valetudinario, rilevando di essere
peggiorata negli ultimi anni con attacchi di panico e ansia, difficoltà a
mantenere la concentrazione, problemi con il sonno e incubi, attacchi di pianto
e nervosismo, sensazione di abbandono e ritiro sociale. Il medico le avrebbe
consigliato un soggiorno in clinica, ma ha rifiutato per non lasciare i suoi
tre figli. Inoltre negli ultimi anni ha perso molto peso, non riuscendo a
mangiare ed avendo continuamente la nausea, mal di schiena e giramenti di testa
forti. Infatti poco tempo fa è andata da un neurologo che le ha proposto di
prendere il Dopamax. La ricorrente conclude affermando di non essere in grado
di lavorare sia fisicamente che mentalmente e rileva di rimanere a disposizione
in caso di ulteriori chiarimenti (doc. X).
1.9. Con scritto del 15 luglio 2024
(doc. XII), trasmesso all’insorgente per conoscenza il 18 luglio 2024 (doc.
XIII), l’Ufficio AI si è riconfermato nella richiesta di reiezione del ricorso.
considerato in diritto
2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)
prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto
ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
In concreto, al momento della
presentazione della nuova domanda nel corso del mese di novembre 2023 l’assicurata
non beneficiava di una rendita AI. L’eventuale diritto ad una rendita è nato
dopo il 1° gennaio 2022.
Nel caso concreto è pertanto applicabile
il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1
LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità
al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Qualora l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda
di prestazioni, essa deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 v.LAI, art. 87ss. OAI;
VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p. 15; DTF 117 V 198).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le
rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante
dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche
quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla
capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl.
del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V
275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88
a cpv. 2 OAI).
Nel
caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica
del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla
prestazione costituisce, dal profilo temporale, è l'ultima decisione cresciuta
in giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita
dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel
caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).
2.4. Nel
caso in esame, con riferimento alla suevocata giurisprudenza secondo cui il
punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato, occorre valutare se successivamente alla decisione del 30 maggio
2023 di diniego di prestazioni e sino alla decisione 21 maggio 2024 (che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; DTF 144 V 210 consid.
4.3.1, DTF 136 V 24 consid. 4.3, DTF 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) lo stato
di salute della ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare il
diritto alla rendita.
In
concreto, nell’ambito della precedente procedura, il medico SMR, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, il 3 gennaio 2023, posta la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente, di media
gravità (ICD 10 F33.1) e senza influenza sulla capacità lavorativa di cefalea
cronica ed indicato quale limite funzionale un lieve rallentamento e momenti di
indecisione e procrastinazione che rendono verosimile una limitazione non
superiore al 20% nelle mansioni consuete, ha proposto di procedere, a conferma
della sua valutazione, ritenuta la qualifica di casalinga dell’interessata, con
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica,
da cui è emerso un grado d’invalidità del 5% (pag. 138-140 e 142-150 incarto
AI).
In
seguito alla nuova domanda di prestazioni, il medico SMR, dr. med. __________,
dopo aver ricevuto un certificato medico del dr. med. __________, FMH chirurgia
e medicina generale, del 29 novembre 2023, e del dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, del 28 novembre 2023, ha deciso per l’entrata in
materia (pag. 190 incarto AI).
Interpellato in merito, il dr.
med. __________, il 16 febbraio 2024 ha precisato che l’insorgente è casalinga
al 100% dal 2026 (recte: 2016), nota per cefalee tensive invalidanti e per un
disturbo dell’equilibrio con vertigini posizionali. Ella è inoltre seguita dal
dr. med. __________, FMH specialista in psichiatria e psicoterapia a causa di
una sindrome depressiva ricorrente con episodi di gravità media (ICD 10 F33.1),
associata a cefalee ricorrenti. Il curante ha attestato una incapacità
lavorativa del 50% da diversi anni.
Il dr. med. __________ ha
precisato che la ricorrente in media esegue una visita annuale presso il suo
studio e che essa viene piuttosto seguita dal dr. med. __________ che le somministra
una terapia ansiolitica ed esegue consulti mensili.
Il curante ha prodotto numerosi
certificati medici risalenti agli anni dal 2011 al 2021, antecedenti alla
crescita in giudicato della precedente decisione del 30 maggio 2023.
Da parte sua il dr. med. __________,
specialista FMH psichiatria e psicoterapia, l’11 marzo 2024, ha affermato:
" (…) La
paziente a margine è in cura presso il mio studio medico dal 2014 a tuttora
regolarmente a causa di un disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale di
media gravità (ICD-10 F33.1) essa soffre inoltre di una cefalea ricorrente da
diverso tempo a volte resistente anche ai farmaci.
Si tratta di una 38enne, coniugata, madre di tre figli, che ormai
già da diverso tempo non riesce a gestire la sua vita quotidiana in modo
costante vista la persistenza della sua sintomatologia depressiva.
Purtroppo negli anni persiste un conflitto coniugale che non aiuta
a migliorare il suo stato psicofisico.
La paziente malgrado sia seguita regolarmente presso il
sottoscritto ed è al beneficio di una psicofarmacoterapia la sua incapacità
lavorativa nella misura del 50% permane tuttora.
È al beneficio di una psicofarmacoterapia a base di: Saroten 50mg,
Paroxetina 20 mg, Dalmadorm 30 mg, Tebokan 400 mg X2 al die.
Persistono stati d’ansia, umore depressivo, tendenza al pianto e
all’isolamento con varie somatizzazioni a volte con attacchi di panico.
Dal punto di vista psichiatrico vista la sua età relativamente
giovane, ho sempre confermato la sua abilità lavorativa nella misura del 50%,
purtroppo non essendo in possesso di alcuna formazione non è riuscita a trovare
il giusto impiego.
La sua capacità lavorativa rimane nella misura del 50%.” (pag. 225
incarto AI)
Il 3 aprile 2024 il medico SMR,
dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…) Ho
preso visione dei referti del Dr. __________ del 11.03.2024 rispettivamente Dr.
__________ del 16.02.2024 con allegata documentazione relativa ad accertamenti
eseguiti tra il 2011 e il 2021: si tratta di certificazioni che riportano le
stesse informazioni già contenute nei rapporti AI pervenuti dagli stessi medici
nel 2022 ed antecedenti all’inchiesta a domicilio chiusa il 21.03.2023.
In assenza di fatti medici oggettivi nuovi rispettivamente di
modificazioni significative di fatti noti rimane valido il rapporto SMR del
03.01.2023 rispettivamente il risultato della successiva inchiesta a
domicilio.” (pag. 226 incarto AI)
Con il ricorso la ricorrente ha
prodotto un referto del 28 maggio 2024 del dr. med. __________, FMH psichiatria
e psicoterapia, del seguente tenore:
" (…) Si
certifica che la paziente a margine è seguita regolarmente presso il mio studio
medico dal 2014 a tuttora a causa di una sindrome depressiva ricorrente
attualmente di gravità media (ICD-10 F33.1).
Si tratta di una 37enne coniugata, madre di tre figli che oltre
alla sua depressione soffre di una cefalea persistente, accompagnata da
vertigini e problemi di equilibrio è seguita dal medico curante Dr. __________
che mi legge in copia.
Dal mese di luglio 2023 la situazione psicofisica della paziente è
peggiorata, essa fa fatica a gestire la sua vita quotidiana ed occuparsi di tre
figli, spesso è molto ansiosa con umore depressivo, importanti disturbi del
sonno e tendenza all’isolamento con una serie di disturbi neurovegetativi
accompagnati da attacchi di panico, soffre inoltre di un importante tensione
endopsichica con importanti somatizzazioni e vari dolori, malgrado la regolare
presa a carico e l’assunzione di importanti psicofarmaci la sua sintomatologia
è peggiorata tanto da prendere in considerazione un ricovero ospedaliero presso
una clinica specializzata.
Prendendo in considerazione anche i suoi disturbi organici è
auspicabile prendere una nuova decisione per quel che riguarda la sua pratica
d’invalidità.
Visto il peggioramento la sua inabilità lavorativa puramente dal
punto di vista psichiatrica è nella misura del 70%.
Terapia in corso: Saroten 50 mg 0-0-1, Paroxetina 20 mg 1-0-0,
Dalmadorm 30 mg 0-0-0-1, Tebokan 400 mg x2 al die, Topamax 50 mg 1-0-1” (doc.
B)
Il 24 giugno 2024 il medico SMR,
dr. med. __________, specialista FMH psichiatria e psicoterapia, ha affermato:
" (…) Si
tratta di un’assicurata considerata casalinga 100% e valutata tramite inchiesta
a domicilio del 21.03.2023.
In data 03.04.2024, avevo già considerato i referti del Dr. __________
del 11.03.2024 rispettivamente Dr. __________ del 16.02.2024 con allegata
documentazione relativa ad accertamenti eseguiti tra il 2011 e il 2021: si
trattava di certificazioni che riportano le stesse informazioni già contenute
nei rapporti AI pervenuti dagli stessi medici nel 2022 ed antecedenti
all’inchiesta a domicilio chiusa il 21.03.2023.
Ora, in data 28.05.2024, il Dr. __________ ripete le stesse
considerazioni espresse il 11.03.2024 modificando l’inabilità lavorativa dal
50% al 70% senza motivazioni oggettivabili.
In assenza di fatti oggettivi o oggettivabili nuovi, confermo la
mia annotazione del 03.04.2024” (doc. VIII/1)
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine
con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid.
3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Rimangono riservati i casi in cui questi
evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e
sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire
alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza
8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile
2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.
3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
Considerandi
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984.
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015.
il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre
2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza
è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi
solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni
funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione
psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un
procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o
addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata
secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità
pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione
della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale
indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare
una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote
conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2.
agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.7
In concreto, questo Tribunale,
chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti non
ha alcun motivo per scostarsi dalle valutazioni del medico SMR, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia.
La documentazione prodotta dalla
ricorrente ed acquisita dall’amministrazione non è infatti atta a comprovare,
neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante, una modifica
rilevante dello stato di salute dell’interessata con influsso sulla sua
capacità di svolgere le mansioni consuete di casalinga, statuto non messo in
discussione dall’assicurata (cfr. anche pag. 144 incarto AI), né sulla sua
capacità lavorativa.
Innanzitutto non può essere
d’aiuto alla ricorrente quanto attestato dal curante, dr. med. __________, FMH
chirurgia e medicina generale, il 29 novembre 2023 (pag. 187 incarto AI) ed il
16.
febbraio 2024 (pag. 203 e seguenti incarto AI).
Nel primo referto il generalista si
limita a descrivere una situazione già conosciuta:
-
presenza di cefalee tensive associate a crisi di vertigini/sensazione di
instabilità (cfr. valutazione del dr. med. __________, FMH neurologia, del 5
febbraio 2016 [pag. 125 incarto AI] e del 12 aprile 2018 [pag. 45-48 incarto AI]
e referto del 25 aprile 2018 del dr. med. __________, FMH neurologia [pag. 63
incarto AI]),
-
controlli neurologici nella norma (cfr. pag. 125 e 45-48 incarto AI),
-
controlli ORL che hanno evidenziato vertigini soggettive su disfunzione
vestibolare sinistra in paziente emicranica (cfr. valutazione del 6 febbraio
2018.
del dr. med. __________, FMH otorinolaringoiatria pag. 10-12 incarto AI),
-
tendente alla ipotensione ortostatica, assume effortil in gocce (indicato
per aumentare la pressione del sangue in caso di ipotensione ortostatica e la
cui assunzione era già stata rilevata il 21 novembre 2017 dal dr. med. __________;
pag. 64 incarto AI) e Topamax al bisogno (cfr. anche valutazione del dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia dell’8 febbraio 2018, pag. 15 incarto AI),
senza indicare alcun elemento
medico oggettivo in relazione con l’asserito peggioramento dello stato di
salute dell’insorgente.
Nel rapporto del 16 febbraio 2024
il dr. med. __________, rispondendo ai quesiti posti dall’UAI, ribadisce la
presenza di patologie già esaminate nell’ambito delle precedenti procedure,
riferendo che “la paziente è nota per delle cefalee tensive invalidanti e
per un disturbo dell’equilibrio con vertigini posizionali” e che è seguita
dal dr. med. __________ a causa di una sindrome depressiva ricorrente con
episodi di gravità media (ICD 10 F33.1) associata a cefalee ricorrenti e rileva
che “la sua inabilità lavorativa, da diversi anni è nella misura del
50%” (sottolineatura del redattore; pag. 203 incarto AI).
Inoltre, il medico curante afferma
che l’insorgente in “media esegue (ndr: solo) una visita annuale
presso il mio studio” (sottolineatura del redattore) ed allega referti
medici già prodotti ed esaminati nelle procedure sfociate nelle decisioni del
17.
ottobre 19 e 30 maggio 2023, cresciute incontestate in giudicato (pag. 205-209
incarto AI = pag. 50-54 incarto AI; pag. 212-216 incarto AI = pag. 127-131
incarto AI; pag. 210-211 [esami del 7 novembre 2017 del dr. med. __________ in
sostanza citati dal medesimo medico nel suo referto del 6 febbraio 2018,
pag.10-12 incarto AI).
Per quanto concerne la patologia
psichiatrica, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nei
referti del 28 novembre 2023 (pag. 188 incarto AI) e dell’11 marzo 2024 (pag.
225.
incarto AI), pone la nota diagnosi di sindrome depressiva ricorrente,
attualmente di gravità media (ICD – 19 F33.1), con cefalee ricorrenti, già
presa in considerazione dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto
finale del 3 gennaio 2023 (pag. 138 incarto AI) e descrive la conosciuta
situazione familiare della ricorrente, attestando, malgrado l’indicazione di un
peggioramento dello stato di salute, una incapacità lavorativa del 50%, come
già certificato anche nelle precedenti procedure (pag. 15-16 e 115-116 incarto
AI). Lo specialista sostiene che dal mese di luglio 2023 la situazione
psicofisica della ricorrente è peggiorata, poiché fa fatica a gestire la sua
vita quotidiana ed occuparsi dei tre figli, spesso è molto ansiosa con umore depressivo,
importanti disturbi del sonno e tendenza all’isolamento con una serie di
disturbi neurovegetativi accompagnati da attacchi di panico. L’11 marzo 2024 ha
aggiunto che “persistono stati d’ansia, umore depressivo, tendenza al pianto
e all’isolamento con varie somatizzazioni a volte con attacchi di panico.”
Il curante, tuttavia, non apporta
alcun elemento medico oggettivo a fondamento delle sue affermazioni. In
particolare non allega alcun test specifico atto a comprovare l’asserito
peggioramento valetudinario, ma fa valere una situazione in gran parte già
descritta in occasione dell’ultima procedura, nel referto del 17 ottobre 2022
(pag. 112-116 incarto AI), laddove aveva affermato che l’interessata era
affetta da “stati d’ansia, angoscia accompagnati da un cambiamento del tono
dell’umore a volte anche da attacchi di panico, importanti disturbi del sonno e
vari dolori e disturbi sottoforma di somatizzazioni, dolori alla colonna
vertebrale con cefalea ricorrente” (pag. 115 incarto AI).
Dopo l’emissione della
decisione impugnata lo psichiatra curante ha prodotto un certificato medico del
28.
maggio 2024, dove fa valere un ulteriore peggioramento dello stato di salute
della ricorrente, la quale, in uno scritto del 2 luglio 2024, sostiene pure di
aver avuto un aggravamento delle patologie somatiche, laddove afferma che ha
perso peso e che uno specialista neurologo le ha proposto di prendere il
medicamento Dopamax.
Questo
Tribunale da una parte rammenta che di principio è la data della decisione
impugnata (in concreto il 21 maggio 2024) che delimita il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF
143.
V 409 consid. 2.1. pag. 411; STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022; STF
8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF
8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con
riferimenti), il quale esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base
alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è
stata resa.
I fatti accaduti posteriormente e
che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un
nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30
settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V
366.
consid. 1b e sentenze ivi citate).
Un
eventuale peggioramento dello stato di salute oggettivato successivamente al 21
maggio 2024 deve pertanto essere fatto valere tramite una nuova richiesta di
prestazioni.
Di
conseguenza se la ricorrente ritiene che il suo stato valetudinario si è
aggravato, può inoltrare una nuova domanda di rendita.
D’altra
parte, per quanto concerne la patologia psichiatrica, il dr. med. __________ pur
facendo valere un peggioramento dello stato di salute che avrebbe portato ad
un’incapacità lavorativa del 70%, descrive una situazione simile a quella
contenuta nei due precedenti referti (“è molto ansiosa con un umore
depressivo, importanti disturbi del sonno e tendenza all’isolamento con una
serie di disturbi neurovegetativi accompagnati da attacchi di panico, soffre
inoltre di un importante tensione endopsichica con importanti somatizzazioni e
vari dolori”) e non apporta elementi medici oggettivi (ad esempio tramite
test diagnostici) atti a comprovare quanto affermato.
Certo, in questa occasione il
curante rileva che la situazione “è peggiorata tanto da prendere in
considerazione un ricovero ospedaliero presso una clinica specializzata”. La
degenza, tuttavia, seppure per volontà della ricorrente di rimanere accanto ai
figli, non è avvenuta (doc. X “il dottore mi consiglia di andare per un po'
in clinica, ma non posso lasciare e staccarmi dai figli”).
Quanto all’asserito aggravamento
delle patologie somatiche, l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione
medica a comprova del suo dire in relazione alla perdita di peso ed
all’assunzione di un nuovo medicamento e non ha comprovato che l’asserito
dimagrimento e la proposta di prendere il farmaco Dopamax abbiano un’incidenza
rilevante sulla sua capacità di svolgere le mansioni consuete quale casalinga
(cfr. l’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica del 21 marzo 2023, pag. 142 e seguenti incarto AI).
Va qui rammentato che in DTF 145
V 90, al consid. 3.2 il Tribunale federale ha ribadito che nell’ambito delle
assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti devono essere accertato d’ufficio dall’autorità (art. 43
LPGA). Tuttavia, questa regola non è assoluta. La sua portata è limitata
dall’obbligo delle parti di collaborare. Ciò implica l’obbligo per la parte di
produrre, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto, le prove
atte a comprovare i fatti invocati, ritenuto che in caso contrario l’assicurato
deve sopportare le conseguenze dell’assenza di prove.
Non avendo prodotto ulteriore
documentazione, questo TCA deve concludere che la ricorrente non ha comprovato
l’asserito peggioramento del suo stato di salute con incidenza sul grado
d’invalidità.
2.8
Alla luce di quanto sopra esposto,
questo Tribunale ritiene che secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, la ricorrente non ha comprovato un peggioramento del suo stato
di salute tale da incidere sul grado d’invalidità da ultimo accertato con la
decisione del 30 maggio 2023, cresciuta incontestata in giudicato.
Se ella ritiene tuttavia che dopo
l’emissione della decisione qui impugnata del 21 maggio 2024 vi sia stato un
peggioramento del suo stato valetudinario con influenza sulla sua capacità di
svolgere le mansioni consuete, può inoltrare una nuova richiesta di
prestazioni.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti