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Decisione

32.2024.49

Istanza (respinta) di revisione processuale STCA 32.2023.109. TCA competente (TF ha giudicato ricorso contro citata pronunzia cantonale inammissibile). Niente nuovi fatti/nuovi mezzi di prova (documenti comunque prodotti tardivamente). No designazione avvocato d’ufficio. No esenzione spese

30 luglio 2024Italiano25 min

costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.49

jv/sc

Lugano

30 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sull’istanza del 12

giugno 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 19 settembre

2023 emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel __________, da ultimo attiva quale casalinga e dal dicembre 2017 al

beneficio dell’assistenza sociale, il 28/30 maggio 2018 ha presentato una

domanda di prestazioni AI a motivo di “dolori forti muscolari, cervicali,

perdita di memoria, perdita di vista, dolori forti addominali, … depressa”

da luglio 2012, allegando della refertazione medica (docc. 1, 4-6 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, con decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 52 incarto AI),

debitamente preavvisata (doc. 44 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la

domanda di prestazioni.

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 13

aprile 2021 il curante dr. __________ (specialista in chirurgia) ha inviato

all’Ufficio AI della documentazione medica afferente all’assicurata (doc. 56

incarto AI).

Ritenuta

giustificata l’entrata in materia (docc. 57 e 58 incarto AI), su richiesta

dell’Ufficio AI il 13 maggio 2021 l’assicurata ha inviato una seconda domanda

di prestazioni, indicando un’incapacità lavorativa “80% <…” da agosto

2012 a maggio 2021 ed una situazione valetudinaria peggiorata rispetto

all’ultima valutazione da parte dell’amministrazione (doc. 62 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria di rito, inclusa una perizia pluridisciplinare in ambito

internistico, psichiatrico e reumatologico (doc. 101 incarto AI), con decisione

del 19 settembre 2023 (doc. 179 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 112

incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, l’assicurata

presentando un grado d’invalidità non pensionabile del 30% al termine dell’anno

d’attesa.

1.3. L’assicurata

ha impugnato la decisione del 19 settembre 2023 ed il TCA, con pronunzia dell’8

marzo 2024 (STCA 32.2023.109), l’ha confermata.

Il

ricorso interposto contro il giudizio cantonale è stato dichiarato

inammissibile da Tribunale federale (STF 9C_204/2024 del 16 maggio 2024).

La

decisione del 19 settembre 2023 è quindi cresciuta in giudicato.

1.4. Con

scritto del 12 giugno 2024 l’assicurata ha presentato un’istan-za di revisione

processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della STCA 32.2023.109 dell’8 marzo 2024

chiedendo, tra l’altro e per quanto dato di capire, “di retrocedere,

annullare entrambi incarti al UAI […]”, l’assistenza giudiziaria con designazione

di un avvocato, il beneficio del gratuito patrocinio e l’esenzione dalle spese

di procedura.

Contesta

la valutazione dello stato valetudinario operata dall’Ufficio AI, rimproverandogli

di non aver mai debitamente considerato le vicissitudini da lei sofferte, riconducibili

ad errori amministrativi e a “più

negligenze mediche di alta gravità”

di servizi sociali medici, autorità amministrative e giudiziarie a cui contesta

un comportamento penalmente rilevante.

Produce

le pagine 21 e 22 della STCA 32.2023.109, una chiave USB contenente

documentazione medico-assicurativa e frammenti di corrispondenza.

1.5. Con

scritto del 13 giugno 2024 l’assicurata ha precisato alcuni errori di datazione

ed ortografici, producendo la copia integrale della STCA 32.2023.109 ed il

ricorso datato 11 aprile 2024 interposto al Tribunale federale (II).

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha avversato l’istanza di revisione processuale.

Rileva che la documentazione prodotta dall’istante era per quest’ultima solo

parzialmente non nota e poteva quindi già essere prodotta nelle procedure

amministrative precedenti, circostanza che già di per sé determina

l’intempestività dell’istanza. Sostiene inoltre che la documentazione prodotta

non apporta oggettivi elementi giustificanti la revisione della pronunzia

dell’8 marzo 2024, osservando come l’istante sia limitata in sostanza a

riproporre le medesime tesi ed argomentazioni di cui alle precedenti procedure

amministrative e giudiziarie (V).

1.7. Con

scritto del 19 luglio 2024 l’insorgente ha sostanzialmente ribadito le proprie

richieste e censure (VII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. Se

contro un giudizio cantonale viene interposto ricorso al Tribunale federale,

l’istanza cantonale è competente a giudicare sull’istanza di revisione

processuale se, tra l’altro, il Tribunale federale non ha emanato una decisione

di merito, rispettivamente se l’Alta Corte ha dichiarato il ricorso

inammissibile (DTF 138 II 386 consid. 6.1. e 6.2.; Ackermann/Kieser, Aus

Erfahrung wird man (vielleicht) klug – Diskussion von begangenen/entdeckten

Verfahrensfehlern, in: Kieser (Hrsg.), November Tagung zum

Sozialversicherungsrecht 2021, 2022, pagg. 110-112; Bollinger, BSK-ATSG, 2020,

n. 105 ad art. 62 LPGA; e contrario Sentenza KK.2021.00036 del 19

novembre 2021 del Tribunale delle assicurazioni di Zurigo, consid. 2.2. e

seg.).

In

concreto, RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale contro la STCA 32.2023.109

dell’8 marzo 2023.

Con la

STF 9C_204/2024 la nostra Massima Istanza non è entrata nel merito

dell’impugnativa, giudicandola manifestamente inammissibile per carenza di

presupposto processuale. In sintesi, il ricorso era stato giudicato meramente

appellatorio, non contenendo, tra l’altro, “le conclusioni, le motivazioni e

l’indicazione dei mezzi di prova”, la ricorrente non avendo neppure

spiegato in modo chiaro e conciso perché la pronunzia cantonale violerebbe il

diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.

Con

istanza del 12 giugno 2024 RI 1 ha adito il TCA chiedendo la revisione

processuale della pronunzia dell’8 marzo 2023.

Visto

quanto precede, in applicazione della surriferita giurisprudenza e dottrina il

TCA è competente a statuire sull’istanza di revisione.

nel merito

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la documentazione prodotta e le argomentazioni

sviluppate dall’istante impongono una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1

LPGA (rispettivamente art. 24 Lptca) della STCA 32.2023.109.

2.4. Giusta

l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o

l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza (v. anche art. 61 cpv. 1

lett. i. LPGA).

Giusta

l’art. 24 Lptca, contro le decisioni del Tribunale cantonale delle

assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovo o nuovi

mezzi di prova (lett. a) o se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio

(lett. b).

La

nozione di fatti o mezzi di prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si

tratti di una revisione processuale di una decisione amministrativa (art. 53

cpv. 1 LPGA), sia che si tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art.

61 lett. i LPGA) o di una revisione di una decisione del Tribunale federale

(art. 123 cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e

STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad

art. 53 LPGA).

Un

fatto è considerato nuovo se si realizza allorquando nella procedura principale

erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al

richiedente malgrado tutta la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF

9C_21/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è

inoltre necessario che i nuovi fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è

sufficiente che il richiedente non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23

febbraio 2018 consid. 5.1.).

Un

nuovo fatto è considerato rilevante se è di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della decisione contestata e a condurre ad un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore

del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e

seg.). Per contro, non sono considerati nuovi i fatti che al momento della

decisione sono stati trascurati o che conducono semplicemente ad un nuovo

apprezzamento di fatti conosciuti: è infatti necessario che l’errato apprezzamento

che ha condotto all’errata decisione sia stato causato proprio dalla mancata

conoscenza del fatto (Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con

riferimenti).

Circa

Fatti

i nuovi mezzi di prova, il Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a

motivo di revisione solo se dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder

mit überlegenen Gründen) l’errore della precedente decisione (STF

8C_797/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che

il mezzo di prova non serva solo ad un (diverso) apprezzamento della

fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF 197/2020 dell’11 maggio 2020 consid.

3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018 consid. 4.3.1. con rinvii

giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali in grado di

dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una prova è quindi

considerata concludente se idonea a modificare la precedente decisione (STF

9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).

I

mezzi di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della

decisione da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce

dimostra di non essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur

esercitando tutta la sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid.

4.1. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di

prova (come ad esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di

cui si chiede la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).

Nel

valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore

accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario,

non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente

all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013

del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid.

3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).

La

revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e

l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso

deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti

rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata

un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA

con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).

Per

costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti

valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine

relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione

(termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta

giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo

mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il

richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore

emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è

sufficiente il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e

seg.; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts,

in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art.

53 LPGA; Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum

Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).

2.5.

2.5.1. In

concreto, con giudizio dell’8 marzo 2024 il TCA aveva confermato la valutazione

medica effettuata dall’Ufficio AI, conferendo piena valenza probatoria alla

perizia pluridisciplinare che ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% dal

2 ottobre 2019 ad agosto 2020 e del 30% da settembre 2020 (STCA 32.2023.109

consid. 1.3., 2.6.1.-2.6.3.). Il ricorso interposto dall’assicurata contro la

citata sentenza cantonale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale (cfr. supra consid. 1.3.).

L’assicurata

ha presentato un’istanza di revisione della pronunzia cantonale, adducendo

circostanze e producendo mezzi di prova che, a mente sua, ne giustificano la

correzione.

Questo

Giudice, chiamato a verificare se con l’istanza del 12 giugno 2024 RI 1 ha

provato l’esistenza di motivi di revisione, non ravvisa alcun motivo per

mettere in dubbio la STCA 32.2023.109.

2.5.2. L’istante

censura la valutazione del suo stato di salute operata dai medici e

dall’Ufficio AI, producendo i seguenti documenti:

-

la STCA 32.2023.109 dell’8 marzo 2024 (I, allegato A1 e II,

allegato B2) ed il ricorso al Tribunale federale interposto contro

la citata pronuncia del TCA (II, allegato B1);

-

la quarta pagina delle osservazioni del 24 settembre 2019 al progetto di

decisione del 10 luglio 2019 (I, allegato A3/6;

docc. 44 e 50 incarto AI) e le osservazioni del 21 aprile 2023 al progetto di

decisione del 20 gennaio 2023 (I, allegato A3/7;

docc. 112 e 164 incarto AI);

-

la risoluzione del 18 settembre 2019 dell’ARP __________ di __________

con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una curatela

d’amministrazione di sostegno, quella del 23 ottobre 2019 con la quale

l’assicurata è stata posta al beneficio di una curatela più incisiva

(rappresentanza con amministrazione del reddito, del patrimonio e della

corrispondenza con contestuale privazione dell’accesso ai conti bancari e/o

postali) ed il verbale dell’8 novembre 2019 della discussione avvenuta tra

l’assicurata, la curatrice e l’allora presidente dell’ARP __________ di __________

(I, allegato A3/4);

-

la copia cartacea dell’articolo pubblicato sul portale www.tio.ch il 15

luglio 2021 (I, allegato A3/1);

-

la procura del 26 aprile 2012 a favore della Fondazione __________ e le

procure del 9 marzo 2016 e 7 febbraio 2017 con le quali l’assicurata

autorizzava __________ del Servizio __________ di __________ (__________) al

disbrigo delle pratiche sociali e finanziarie e la procura (I, allegato A3/1);

-

la procura del 6 ottobre 2023 (poi revocata) e la corrispondenza

intercorsa tra la __________ e l’assicurata (I, allegato A3/5);

-

la quarta pagina della domanda d’indennità di disoccupazione del 24

marzo 2016 (I, allegato A3/6; doc. 209

incarto AI);

-

la cartella clinica del __________ (I, allegato A3/1);

-

la nota di decorso __________ dal 28 luglio 2014 al 27 agosto 2019 (I,

allegato A3/2);

-

l’estratto del decorso clinico per tutto il periodo in cui l’assicurata

era stata in cura dal dr. __________ (specialista in medicina interna generale)

(I, allegato A3/3).

Si

rileva innanzitutto che – come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella

risposta di causa (V, p.to 5.) – le tesi ed argomentazioni addotte da RI 1,

ossia asserite inadempienze di medici, servizi sociali, autorità amministrative

e giudiziarie in punto alla determinazione del suo stato valetudinario e quindi

del suo diritto ad una rendita d’invalidità, sono una riproposizione delle

censure sollevate nelle precedenti procedure amministrative e giudiziarie (cfr.

I e docc. 50, 94, 96, 113, 120, 123, 132, 136, 137, 141, 143, 144, 150, 164,

165, 175, 176, 180, 196 e 202 incarto AI). Argomenti e tesi, queste, che il TCA

aveva già ritenuto essere inconferenti per rapporto alla valutazione medica e

al diritto a prestazioni.

Ne

consegue che la riproposizione delle medesime tesi ed argomentazioni in questa

sede non può, di per sé, condurre ad un giudizio diverso, a meno che la

documentazione prodotta oggettivi un vizio nella precedente procedura giudiziaria

cantonale. Quest’ultima ipotesi, come si vedrà in appresso, in casu non si

realizza.

Mal si

comprende come la STCA 32.2023.109 possa assurgere a motivo di revisione,

trattandosi della sentenza che ha smentito la ricorrente in sede giudiziaria,

rispettivamente confermato l’agire dell’Ufficio AI in punto alla valutazione

medica.

Con il

ricorso al Tribunale federale (dal contenuto sostanzialmente identico

all’istanza che ci occupa) la ricorrente si è limitata ad esporre un mero

dissenso soggettivo – e dunque irrilevante –, come accertato dall’Alta Corte

che con la citata STF 9C_204/2022 ha sancito l’inammissibilità del ricorso:

"

considerando:

Considerandi

[…]

che a fondamento della sua domanda, l’insorgente

censura la valutazione della situazione valetudinaria, in sintesi contesta

l’accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, adducendo la presenza

di errori medici gravi che sarebbero accaduti nel 2012, rispettivamente

dichiara che i veri problemi di salute sarebbero stati evitati o sottovalutati

rispetto alla loro gravità, sostiene altresì che quasi tutti gli incarti AI

sarebbero stati modificati a far tempo dal 2019, come pure censura l’operato di

taluni medici del SMR, rispettivamente di certi membri dei servizi coinvolti,

quali i Servizi __________ (__________) di __________ o l’Autorità regionale di

protezione (ARP), sostenendo persino abusi di potere,

che la ricorrente si limita dunque a esporre la propria

opinione, formulando in sostanza critiche di natura meramente appellatoria […],

pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché

sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza

alle conclusioni dei periti del SAM e del SMR, sia sullo stato valetudinario

che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa,

che nemmeno lo scritto integrativo […] sorregge la

ricorrente, in quanto si limita a ribadire essenzialmente in modo del tutto

generico di avere già scritto le proprie “conclusioni-argomentazioni” e

avere già apportato prove a sufficienza […].”

Le

osservazioni del 24 settembre 2019 e del 21 aprile 2023 con le quali

l’assicurata ha contestato i preavvisi del 10 luglio 2019 e 20 gennaio 2023,

non costituiscono motivo di revisione, trattandosi di fatti, rispettivamente

mezzi di prova noti alle parti (cfr. STCA 32.2023.109 consid. 1.1. e 1.5.), già

vagliati nell’ambito della precedente procedura giudiziaria cantonale.

Irrilevanti

risultano altresì le procure a favore della Fondazione __________, del __________

e della __________ con relativa corrispondenza intercorsa tra quest’ultima e

l’assicurata.

Per

quanto concerne la documentazione relativa all’ARP __________ di __________, si

rileva che la risoluzione del 18 settembre 2019 era già agli atti e quindi a

conoscenza delle parti (doc. 54 incarto AI). Essendo stata prodotta oltre il

termine di novanta giorni dalla sua conoscenza e non avendo l’istante invocato

validi motivi che le hanno impedito di produrre tempestivamente la risoluzione

nella procedura giudiziaria ordinaria (STCA 32.2023.109), non occorre chinarsi

su tale mezzo di prova. Medesimo discorso trova applicazio ne alla risoluzione

del 23 ottobre 2019 e al verbale dell’8 novembre 2019. Quest’ultimo, oltre ad

essere stato prodotto tardivamente, si limita a riportare il dissenso tra

l’allora curatrice e l’istante circa l’opportunità di impugnare la decisione

dell’Ufficio AI di rifiuto di prestazioni, ciò che in casu è irrilevante.

L’articolo

pubblicato sul portale www.tio.ch non costituisce un motivo di revisione processuale,

trattandosi di un mero resoconto fornito da RI 1 circa le sue vicissitudini.

Inoltre, essendo stato pubblicato il 15 luglio 2021, l’articolo è stato

prodotto tardivamente.

La

quarta pagina della domanda di indennità di disoccupazione del 25 marzo 2016,

oltre a non fornire alcuna indicazione suscettibile di modificare la pronunzia

del TCA del 2024, era già agli atti (doc. 209 incarto AI) e risulta in ogni

caso essere stata prodotta tardivamente.

Per

quanto attiene alla cartella clinica del __________, si rileva che essa è stata

inviata all’istante nell’agosto del 2019 (doc. 206, pag. 1017 incarto AI),

ragione per cui la produzione di tale documento in questa sede, avvenuta ben

oltre i novanta giorni dalla conoscenza del mezzo di prova, risulta intempestiva,

l’istante non avendo neppure addotto motivi che le hanno impedito di produrre

la cartella clinica nella precedente procedura giudiziaria cantonale.

Medesimo

discorso vale anche per la nota di decorso __________: a prescindere dal fatto

che l’istante non ha neppure addotto (validi) motivi per cui non ha prodotto

tale documento nella precedente procedura ricorsuale, non si ravvisa alcun

elemento (e l’istante neppure lo adduce, violando il dovere processuale di

collaborazione delle parti, STCA 32.2023.109 consid. 2.6.3.) che permette un

diverso apprezzamento della fattispecie e tantomeno una diversa ricostruzione

dei fatti. Trattasi infatti di note dei medici del __________, senza alcun

confronto con la valutazione medica operata dall’Ufficio AI, ritenuto che i

medici dell’__________ hanno visitato per l’ultima volta l’istante il 3 marzo

2017, ossia ben prima della prima domanda di prestazioni AI (cfr. supra consid.

1.1.) senza esprimersi sulla capacità lavorativa. A titolo abbondanziale si

rileva che invece che supportare le sue tesi, il documento di cui si prevale le

smentisce, giacché anche i medici del __________ hanno messo in risalto uno

stato psico-fisico tutto sommato buono, evidenziando piuttosto le problematiche

socio-economiche dell’assicurata.

Infine,

l’estratto del decorso clinico presso lo Studio __________ relativo al periodo

dall’8 gennaio 2013 al 7 ottobre 2019 era stato inviato all’istante per

raccomandata dell’8 ottobre 2019 direttamente dal dr. __________, ragione per

cui la produzione di tale documento per la prima volta in questa sede risulta

manifestamente tardiva. A titolo abbondanziale, si rileva che, come rettamente

osservato dall’Ufficio AI (V, p.to 3. in fine), la presa a carico da parte del

citato medico era limitata all’aspetto somatico e non a quella psichiatrico.

L’amministrazione era a conoscenza di tale circostanza, il dr. __________

avendo accertato una capacità lavorativa completa per l’aspetto fisico nel

rapporto medico del 18 giugno 2018 (doc. 12 incarto AI). In ogni caso, il

citato documento anziché supportare le tesi dell’istante, le pregiudicano, come

desumibile da quanto riportato dal dr. __________ il 26 settembre 2019: “Oggi

diverse telefonate con la paziente. Essa mi chiama per lamentarsi che io avrei

agito alle sue spalle definendola nel formulario AI di qualche anno fa abile al

100%. Spiego alla paziente che avevo scritto fisicamente abile al 100% e che

questo ad ogni modo non influiva sull’aspetto psichiatrico. Riferisce che per

colpa mia non avrebbe ricevuto una rendita. Tento ancora di spiegare che in

base alle mie informazioni a disposizione nel momento in cui avevo compilato il

formulario, io ritenevo che fosse abile fisicamente a svolgere un lavoro come

per esempio di venditrice o cassiera nella misura del 100% e che ancora ora

confermo tale convinzione. Spiego che ad ogni modo essa può presentare

indipendentemente da ciò una patologia psichiatrica importante che giustifichi

eventualmente una rendita. Rimando pertanto allo psichiatra curante. Le

consiglio di vedere avanti […] il suo curante e […] dr. __________

reumatologo. Spiego che ho sempre agito secondo scienza e coscienza e che anche

ora come sempre ho le migliori intenzioni nei suoi confronti e resto a

disposizione per aiutarla nella misura del possibile con il suo attuale curante

dr. __________. Inizialmente chiede cartella clinica completa accusandomi di

non aver consegnato tutto. Spiego che non abbiamo nulla che lei non abbia già

ricevuto se no le nostre note personali/decorsi.”

Di

tutta evidenza, le tesi ed argomentazioni addotte, rispettivamente la

documentazione prodotta con l’istanza, oltre a risultare intempestivi, non

costituiscono né nuovi fatti rilevanti, né nuovi mezzi di prova ex artt. 53

cpv.1 LPGA e 24 Lptca.

A ben vedere,

l’agire dell’istante suggella la correttezza delle conclusioni dei periti del

SAM, i quali avevano evidenziato come “le vicissitudini correlate

all’eredità

che consisteva soprattutto in debiti, con coinvolgimento di

numerosi attori tra banche, avvocati, fiduciarie e l’ufficio esecuzione, ha

lasciato una profonda ferita nell’A., con convincimento di essere vittima di

ingiustizie varie da parte di varie istituzioni, con convinzione che sia in

corso un complotto ai suoi danni. È inoltre convinta di essere stata vittima di

un errore medico correlato all’intervento ginecologico del 2012 per cui ha

sporto denuncia penale/querela in settembre 2020. Il decreto di non luogo a

procedere emanato dal Ministero Pubblico in data __________, contro il quale ha

inoltrato ricorso senza successo, ha ulteriormente acuito la propria percezione

di essere vittima d’ingiustizia” (doc. 101, pag. 448 incarto AI). Ciò trova

conferma in ulteriori constatazioni peritali, quali un racconto “fortemente

interpretativo per cui diversi eventi vengono riportati in chiave di vissuto

soggettivo” con “decorso […] spesso incentrato sulla sua

difficile situazione sociale e sulle presunte ingiustizie subite” (doc.

101, pagg. 466, 54 incarto AI), “la tendenza anche dimostrata ai test psicologici

a cui è stata sottoposta ad amplificare i sintomi” (doc. 101, pag. 491

incarto AI), ma anche nel successivo atteggiamento dell’istante (vedasi a

titolo esemplificativo la mail del 2 febbraio 2023 inviata all’Ufficio AI, doc.

123.

incarto AI).

Visto tutto

quanto precede, l’istanza di revisione della STCA 32.2023.109 va respinta.

2.6

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l’istante ha chiesto l’assistenza

giudiziaria con nomina di un avvocato, il gratuito patrocinio e, per quanto è

dato di capire, l’esonero dalle spese.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.

Giusta

l’art. 28 cpv. 1 Lptca, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace

di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffda

a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione

di un patrocinatore d’ufficio. L’art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG] nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2011.

Nel

caso in disamina, oltre a quanto esposto al consid. 2.9. della STCA 32.2024.109,

si rileva che quest’ultima è stata notificata all’assicurata il 13 marzo 2024 e

che quest’ultima ha interposto tempestivo ricorso al TF il 12 aprile 2024 (STF

9C_204/2024 pag. 2), dimostrando di aver compreso i termini della procedura. Con

l’impugnativa ella ha contestato il procedere di medici, servizi sociali,

avvocati, istituzioni ed autorità che si sono occupate del suo caso,

descrivendo le vicissitudini che a suo modo di vedere imponevano una riforma

del giudizio cantonale nel senso di conferirle il diritto ad una rendita,

producendo i relativi mezzi di prova e formulando un petitum comprensibile. Il

TF, accertato come con il ricorso e lo scritto integrativo RI 1 si era limitata

a manifestare un dissenso soggettivo circa l’operato dell’Ufficio AI e del TCA,

ha rilevato a proposito della mancanza rappresentanza da parte di un avvocato

che “[…] un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere

un’incapacità di stare in giudizio […], ogni parte in causa essendo di

principio responsabile dell’adempimento delle esigenze legali nei propri

allegati, ritenuto che un’incapacità di stare direttamente in giudizio è

ammessa solo a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del

tutto sprovveduta nella procedura in questione (sul tema cfr. sentenza

8C_349/2022 del 9 giugno 2022), circostanza per di più già appurata non

realizzarsi anche dal Tribunale cantonale al consid. 2.9 della sentenza

impugnata […]” (STF 9C_204/2024, pag. 4).

Successivamente

l’assicurata ha presentato un’istanza di revisione processuale della pronunzia

cantonale, indicando correttamente sia la base legale cantonale che pertiene la

revisione processuale (art. 24 Lptca), sia le fattispecie contemplate dal

disposto (I, pag. 1 e seg.). Nella presente procedura la ricorrente ha altresì

prodotto (per lo più tardivamente) della documentazione che in parte non era

(ancora) acclusa all’incarto AI, dimostrando di aver compreso il concetto di

nuovi mezzi di prova (cfr. anche VII).

Tutto

bene considerato, questo Giudice constata che la ricorrente ha dimostrato di

saper difendere adeguatamente i propri interessi senza che si rendesse

necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca

(in tema STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1. con molteplici rinvii

giurisprudenziali).

Pertanto,

la richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio va respinta.

Per

quanto attiene all’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,

non essendo la ricorrente patrocinata in causa, essa va intesa quale esenzione

dalle spese processuali (cfr. supra consid. 1.4. e art. 3 cpv.1 LAG).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2

e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6.).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di

bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che

si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo

(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario (STF 2C_849/2013

del 30 dicembre 2013 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali), sulla base

degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.4.-2.5.2., la

presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.

In

tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di revisione processuale è respinta.

2. La

richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.

3. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

4. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’istante.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente La

segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania

Cagni