32.2024.49
Istanza (respinta) di revisione processuale STCA 32.2023.109. TCA competente (TF ha giudicato ricorso contro citata pronunzia cantonale inammissibile). Niente nuovi fatti/nuovi mezzi di prova (documenti comunque prodotti tardivamente). No designazione avvocato d’ufficio. No esenzione spese
30 luglio 2024Italiano25 min
costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.49
jv/sc
Lugano
30 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sull’istanza del 12
giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 19 settembre
2023 emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel __________, da ultimo attiva quale casalinga e dal dicembre 2017 al
beneficio dell’assistenza sociale, il 28/30 maggio 2018 ha presentato una
domanda di prestazioni AI a motivo di “dolori forti muscolari, cervicali,
perdita di memoria, perdita di vista, dolori forti addominali, … depressa”
da luglio 2012, allegando della refertazione medica (docc. 1, 4-6 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, con decisione del 2 ottobre 2019 (doc. 52 incarto AI),
debitamente preavvisata (doc. 44 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la
domanda di prestazioni.
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Il 13
aprile 2021 il curante dr. __________ (specialista in chirurgia) ha inviato
all’Ufficio AI della documentazione medica afferente all’assicurata (doc. 56
incarto AI).
Ritenuta
giustificata l’entrata in materia (docc. 57 e 58 incarto AI), su richiesta
dell’Ufficio AI il 13 maggio 2021 l’assicurata ha inviato una seconda domanda
di prestazioni, indicando un’incapacità lavorativa “80% <…” da agosto
2012 a maggio 2021 ed una situazione valetudinaria peggiorata rispetto
all’ultima valutazione da parte dell’amministrazione (doc. 62 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, inclusa una perizia pluridisciplinare in ambito
internistico, psichiatrico e reumatologico (doc. 101 incarto AI), con decisione
del 19 settembre 2023 (doc. 179 incarto AI), debitamente preavvisata (doc. 112
incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, l’assicurata
presentando un grado d’invalidità non pensionabile del 30% al termine dell’anno
d’attesa.
1.3. L’assicurata
ha impugnato la decisione del 19 settembre 2023 ed il TCA, con pronunzia dell’8
marzo 2024 (STCA 32.2023.109), l’ha confermata.
Il
ricorso interposto contro il giudizio cantonale è stato dichiarato
inammissibile da Tribunale federale (STF 9C_204/2024 del 16 maggio 2024).
La
decisione del 19 settembre 2023 è quindi cresciuta in giudicato.
1.4. Con
scritto del 12 giugno 2024 l’assicurata ha presentato un’istan-za di revisione
processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA della STCA 32.2023.109 dell’8 marzo 2024
chiedendo, tra l’altro e per quanto dato di capire, “di retrocedere,
annullare entrambi incarti al UAI […]”, l’assistenza giudiziaria con designazione
di un avvocato, il beneficio del gratuito patrocinio e l’esenzione dalle spese
di procedura.
Contesta
la valutazione dello stato valetudinario operata dall’Ufficio AI, rimproverandogli
di non aver mai debitamente considerato le vicissitudini da lei sofferte, riconducibili
ad errori amministrativi e a “più
negligenze mediche di alta gravità”
di servizi sociali medici, autorità amministrative e giudiziarie a cui contesta
un comportamento penalmente rilevante.
Produce
le pagine 21 e 22 della STCA 32.2023.109, una chiave USB contenente
documentazione medico-assicurativa e frammenti di corrispondenza.
1.5. Con
scritto del 13 giugno 2024 l’assicurata ha precisato alcuni errori di datazione
ed ortografici, producendo la copia integrale della STCA 32.2023.109 ed il
ricorso datato 11 aprile 2024 interposto al Tribunale federale (II).
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha avversato l’istanza di revisione processuale.
Rileva che la documentazione prodotta dall’istante era per quest’ultima solo
parzialmente non nota e poteva quindi già essere prodotta nelle procedure
amministrative precedenti, circostanza che già di per sé determina
l’intempestività dell’istanza. Sostiene inoltre che la documentazione prodotta
non apporta oggettivi elementi giustificanti la revisione della pronunzia
dell’8 marzo 2024, osservando come l’istante sia limitata in sostanza a
riproporre le medesime tesi ed argomentazioni di cui alle precedenti procedure
amministrative e giudiziarie (V).
1.7. Con
scritto del 19 luglio 2024 l’insorgente ha sostanzialmente ribadito le proprie
richieste e censure (VII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. Se
contro un giudizio cantonale viene interposto ricorso al Tribunale federale,
l’istanza cantonale è competente a giudicare sull’istanza di revisione
processuale se, tra l’altro, il Tribunale federale non ha emanato una decisione
di merito, rispettivamente se l’Alta Corte ha dichiarato il ricorso
inammissibile (DTF 138 II 386 consid. 6.1. e 6.2.; Ackermann/Kieser, Aus
Erfahrung wird man (vielleicht) klug – Diskussion von begangenen/entdeckten
Verfahrensfehlern, in: Kieser (Hrsg.), November Tagung zum
Sozialversicherungsrecht 2021, 2022, pagg. 110-112; Bollinger, BSK-ATSG, 2020,
n. 105 ad art. 62 LPGA; e contrario Sentenza KK.2021.00036 del 19
novembre 2021 del Tribunale delle assicurazioni di Zurigo, consid. 2.2. e
seg.).
In
concreto, RI 1 ha interposto ricorso al Tribunale federale contro la STCA 32.2023.109
dell’8 marzo 2023.
Con la
STF 9C_204/2024 la nostra Massima Istanza non è entrata nel merito
dell’impugnativa, giudicandola manifestamente inammissibile per carenza di
presupposto processuale. In sintesi, il ricorso era stato giudicato meramente
appellatorio, non contenendo, tra l’altro, “le conclusioni, le motivazioni e
l’indicazione dei mezzi di prova”, la ricorrente non avendo neppure
spiegato in modo chiaro e conciso perché la pronunzia cantonale violerebbe il
diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti.
Con
istanza del 12 giugno 2024 RI 1 ha adito il TCA chiedendo la revisione
processuale della pronunzia dell’8 marzo 2023.
Visto
quanto precede, in applicazione della surriferita giurisprudenza e dottrina il
TCA è competente a statuire sull’istanza di revisione.
nel merito
2.3. Oggetto
del contendere è sapere se la documentazione prodotta e le argomentazioni
sviluppate dall’istante impongono una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1
LPGA (rispettivamente art. 24 Lptca) della STCA 32.2023.109.
2.4. Giusta
l’art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o
l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza (v. anche art. 61 cpv. 1
lett. i. LPGA).
Giusta
l’art. 24 Lptca, contro le decisioni del Tribunale cantonale delle
assicurazioni è ammessa la revisione se sono stati scoperti fatti nuovo o nuovi
mezzi di prova (lett. a) o se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio
(lett. b).
La
nozione di fatti o mezzi di prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si
tratti di una revisione processuale di una decisione amministrativa (art. 53
cpv. 1 LPGA), sia che si tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art.
61 lett. i LPGA) o di una revisione di una decisione del Tribunale federale
(art. 123 cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e
STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad
art. 53 LPGA).
Un
fatto è considerato nuovo se si realizza allorquando nella procedura principale
erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al
richiedente malgrado tutta la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF
9C_21/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è
inoltre necessario che i nuovi fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è
sufficiente che il richiedente non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23
febbraio 2018 consid. 5.1.).
Un
nuovo fatto è considerato rilevante se è di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della decisione contestata e a condurre ad un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore
del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e
seg.). Per contro, non sono considerati nuovi i fatti che al momento della
decisione sono stati trascurati o che conducono semplicemente ad un nuovo
apprezzamento di fatti conosciuti: è infatti necessario che l’errato apprezzamento
che ha condotto all’errata decisione sia stato causato proprio dalla mancata
conoscenza del fatto (Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53 LPGA con
riferimenti).
Circa
Fatti
i nuovi mezzi di prova, il Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a
motivo di revisione solo se dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder
mit überlegenen Gründen) l’errore della precedente decisione (STF
8C_797/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che
il mezzo di prova non serva solo ad un (diverso) apprezzamento della
fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF 197/2020 dell’11 maggio 2020 consid.
3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018 consid. 4.3.1. con rinvii
giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali in grado di
dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una prova è quindi
considerata concludente se idonea a modificare la precedente decisione (STF
9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).
I
mezzi di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della
decisione da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce
dimostra di non essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur
esercitando tutta la sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid.
4.1. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di
prova (come ad esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di
cui si chiede la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).
Nel
valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore
accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario,
non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente
all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013
del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid.
3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).
La
revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e
l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso
deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti
rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata
un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA
con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).
Per
costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere fatti
valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine
relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione
(termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta
giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo
mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il
richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore
emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è
sufficiente il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e
seg.; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts,
in: RBS 2021, n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art.
53 LPGA; Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).
2.5.
2.5.1. In
concreto, con giudizio dell’8 marzo 2024 il TCA aveva confermato la valutazione
medica effettuata dall’Ufficio AI, conferendo piena valenza probatoria alla
perizia pluridisciplinare che ha accertato un’incapacità lavorativa del 20% dal
2 ottobre 2019 ad agosto 2020 e del 30% da settembre 2020 (STCA 32.2023.109
consid. 1.3., 2.6.1.-2.6.3.). Il ricorso interposto dall’assicurata contro la
citata sentenza cantonale è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale
federale (cfr. supra consid. 1.3.).
L’assicurata
ha presentato un’istanza di revisione della pronunzia cantonale, adducendo
circostanze e producendo mezzi di prova che, a mente sua, ne giustificano la
correzione.
Questo
Giudice, chiamato a verificare se con l’istanza del 12 giugno 2024 RI 1 ha
provato l’esistenza di motivi di revisione, non ravvisa alcun motivo per
mettere in dubbio la STCA 32.2023.109.
2.5.2. L’istante
censura la valutazione del suo stato di salute operata dai medici e
dall’Ufficio AI, producendo i seguenti documenti:
-
la STCA 32.2023.109 dell’8 marzo 2024 (I, allegato A1 e II,
allegato B2) ed il ricorso al Tribunale federale interposto contro
la citata pronuncia del TCA (II, allegato B1);
-
la quarta pagina delle osservazioni del 24 settembre 2019 al progetto di
decisione del 10 luglio 2019 (I, allegato A3/6;
docc. 44 e 50 incarto AI) e le osservazioni del 21 aprile 2023 al progetto di
decisione del 20 gennaio 2023 (I, allegato A3/7;
docc. 112 e 164 incarto AI);
-
la risoluzione del 18 settembre 2019 dell’ARP __________ di __________
con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una curatela
d’amministrazione di sostegno, quella del 23 ottobre 2019 con la quale
l’assicurata è stata posta al beneficio di una curatela più incisiva
(rappresentanza con amministrazione del reddito, del patrimonio e della
corrispondenza con contestuale privazione dell’accesso ai conti bancari e/o
postali) ed il verbale dell’8 novembre 2019 della discussione avvenuta tra
l’assicurata, la curatrice e l’allora presidente dell’ARP __________ di __________
(I, allegato A3/4);
-
la copia cartacea dell’articolo pubblicato sul portale www.tio.ch il 15
luglio 2021 (I, allegato A3/1);
-
la procura del 26 aprile 2012 a favore della Fondazione __________ e le
procure del 9 marzo 2016 e 7 febbraio 2017 con le quali l’assicurata
autorizzava __________ del Servizio __________ di __________ (__________) al
disbrigo delle pratiche sociali e finanziarie e la procura (I, allegato A3/1);
-
la procura del 6 ottobre 2023 (poi revocata) e la corrispondenza
intercorsa tra la __________ e l’assicurata (I, allegato A3/5);
-
la quarta pagina della domanda d’indennità di disoccupazione del 24
marzo 2016 (I, allegato A3/6; doc. 209
incarto AI);
-
la cartella clinica del __________ (I, allegato A3/1);
-
la nota di decorso __________ dal 28 luglio 2014 al 27 agosto 2019 (I,
allegato A3/2);
-
l’estratto del decorso clinico per tutto il periodo in cui l’assicurata
era stata in cura dal dr. __________ (specialista in medicina interna generale)
(I, allegato A3/3).
Si
rileva innanzitutto che – come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella
risposta di causa (V, p.to 5.) – le tesi ed argomentazioni addotte da RI 1,
ossia asserite inadempienze di medici, servizi sociali, autorità amministrative
e giudiziarie in punto alla determinazione del suo stato valetudinario e quindi
del suo diritto ad una rendita d’invalidità, sono una riproposizione delle
censure sollevate nelle precedenti procedure amministrative e giudiziarie (cfr.
I e docc. 50, 94, 96, 113, 120, 123, 132, 136, 137, 141, 143, 144, 150, 164,
165, 175, 176, 180, 196 e 202 incarto AI). Argomenti e tesi, queste, che il TCA
aveva già ritenuto essere inconferenti per rapporto alla valutazione medica e
al diritto a prestazioni.
Ne
consegue che la riproposizione delle medesime tesi ed argomentazioni in questa
sede non può, di per sé, condurre ad un giudizio diverso, a meno che la
documentazione prodotta oggettivi un vizio nella precedente procedura giudiziaria
cantonale. Quest’ultima ipotesi, come si vedrà in appresso, in casu non si
realizza.
Mal si
comprende come la STCA 32.2023.109 possa assurgere a motivo di revisione,
trattandosi della sentenza che ha smentito la ricorrente in sede giudiziaria,
rispettivamente confermato l’agire dell’Ufficio AI in punto alla valutazione
medica.
Con il
ricorso al Tribunale federale (dal contenuto sostanzialmente identico
all’istanza che ci occupa) la ricorrente si è limitata ad esporre un mero
dissenso soggettivo – e dunque irrilevante –, come accertato dall’Alta Corte
che con la citata STF 9C_204/2022 ha sancito l’inammissibilità del ricorso:
"
considerando:
Considerandi
[…]
che a fondamento della sua domanda, l’insorgente
censura la valutazione della situazione valetudinaria, in sintesi contesta
l’accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, adducendo la presenza
di errori medici gravi che sarebbero accaduti nel 2012, rispettivamente
dichiara che i veri problemi di salute sarebbero stati evitati o sottovalutati
rispetto alla loro gravità, sostiene altresì che quasi tutti gli incarti AI
sarebbero stati modificati a far tempo dal 2019, come pure censura l’operato di
taluni medici del SMR, rispettivamente di certi membri dei servizi coinvolti,
quali i Servizi __________ (__________) di __________ o l’Autorità regionale di
protezione (ARP), sostenendo persino abusi di potere,
che la ricorrente si limita dunque a esporre la propria
opinione, formulando in sostanza critiche di natura meramente appellatoria […],
pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza dimostrare perché
sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza
alle conclusioni dei periti del SAM e del SMR, sia sullo stato valetudinario
che sulle conseguenti ripercussioni sulla capacità lavorativa,
che nemmeno lo scritto integrativo […] sorregge la
ricorrente, in quanto si limita a ribadire essenzialmente in modo del tutto
generico di avere già scritto le proprie “conclusioni-argomentazioni” e
avere già apportato prove a sufficienza […].”
Le
osservazioni del 24 settembre 2019 e del 21 aprile 2023 con le quali
l’assicurata ha contestato i preavvisi del 10 luglio 2019 e 20 gennaio 2023,
non costituiscono motivo di revisione, trattandosi di fatti, rispettivamente
mezzi di prova noti alle parti (cfr. STCA 32.2023.109 consid. 1.1. e 1.5.), già
vagliati nell’ambito della precedente procedura giudiziaria cantonale.
Irrilevanti
risultano altresì le procure a favore della Fondazione __________, del __________
e della __________ con relativa corrispondenza intercorsa tra quest’ultima e
l’assicurata.
Per
quanto concerne la documentazione relativa all’ARP __________ di __________, si
rileva che la risoluzione del 18 settembre 2019 era già agli atti e quindi a
conoscenza delle parti (doc. 54 incarto AI). Essendo stata prodotta oltre il
termine di novanta giorni dalla sua conoscenza e non avendo l’istante invocato
validi motivi che le hanno impedito di produrre tempestivamente la risoluzione
nella procedura giudiziaria ordinaria (STCA 32.2023.109), non occorre chinarsi
su tale mezzo di prova. Medesimo discorso trova applicazio ne alla risoluzione
del 23 ottobre 2019 e al verbale dell’8 novembre 2019. Quest’ultimo, oltre ad
essere stato prodotto tardivamente, si limita a riportare il dissenso tra
l’allora curatrice e l’istante circa l’opportunità di impugnare la decisione
dell’Ufficio AI di rifiuto di prestazioni, ciò che in casu è irrilevante.
L’articolo
pubblicato sul portale www.tio.ch non costituisce un motivo di revisione processuale,
trattandosi di un mero resoconto fornito da RI 1 circa le sue vicissitudini.
Inoltre, essendo stato pubblicato il 15 luglio 2021, l’articolo è stato
prodotto tardivamente.
La
quarta pagina della domanda di indennità di disoccupazione del 25 marzo 2016,
oltre a non fornire alcuna indicazione suscettibile di modificare la pronunzia
del TCA del 2024, era già agli atti (doc. 209 incarto AI) e risulta in ogni
caso essere stata prodotta tardivamente.
Per
quanto attiene alla cartella clinica del __________, si rileva che essa è stata
inviata all’istante nell’agosto del 2019 (doc. 206, pag. 1017 incarto AI),
ragione per cui la produzione di tale documento in questa sede, avvenuta ben
oltre i novanta giorni dalla conoscenza del mezzo di prova, risulta intempestiva,
l’istante non avendo neppure addotto motivi che le hanno impedito di produrre
la cartella clinica nella precedente procedura giudiziaria cantonale.
Medesimo
discorso vale anche per la nota di decorso __________: a prescindere dal fatto
che l’istante non ha neppure addotto (validi) motivi per cui non ha prodotto
tale documento nella precedente procedura ricorsuale, non si ravvisa alcun
elemento (e l’istante neppure lo adduce, violando il dovere processuale di
collaborazione delle parti, STCA 32.2023.109 consid. 2.6.3.) che permette un
diverso apprezzamento della fattispecie e tantomeno una diversa ricostruzione
dei fatti. Trattasi infatti di note dei medici del __________, senza alcun
confronto con la valutazione medica operata dall’Ufficio AI, ritenuto che i
medici dell’__________ hanno visitato per l’ultima volta l’istante il 3 marzo
2017, ossia ben prima della prima domanda di prestazioni AI (cfr. supra consid.
1.1.) senza esprimersi sulla capacità lavorativa. A titolo abbondanziale si
rileva che invece che supportare le sue tesi, il documento di cui si prevale le
smentisce, giacché anche i medici del __________ hanno messo in risalto uno
stato psico-fisico tutto sommato buono, evidenziando piuttosto le problematiche
socio-economiche dell’assicurata.
Infine,
l’estratto del decorso clinico presso lo Studio __________ relativo al periodo
dall’8 gennaio 2013 al 7 ottobre 2019 era stato inviato all’istante per
raccomandata dell’8 ottobre 2019 direttamente dal dr. __________, ragione per
cui la produzione di tale documento per la prima volta in questa sede risulta
manifestamente tardiva. A titolo abbondanziale, si rileva che, come rettamente
osservato dall’Ufficio AI (V, p.to 3. in fine), la presa a carico da parte del
citato medico era limitata all’aspetto somatico e non a quella psichiatrico.
L’amministrazione era a conoscenza di tale circostanza, il dr. __________
avendo accertato una capacità lavorativa completa per l’aspetto fisico nel
rapporto medico del 18 giugno 2018 (doc. 12 incarto AI). In ogni caso, il
citato documento anziché supportare le tesi dell’istante, le pregiudicano, come
desumibile da quanto riportato dal dr. __________ il 26 settembre 2019: “Oggi
diverse telefonate con la paziente. Essa mi chiama per lamentarsi che io avrei
agito alle sue spalle definendola nel formulario AI di qualche anno fa abile al
100%. Spiego alla paziente che avevo scritto fisicamente abile al 100% e che
questo ad ogni modo non influiva sull’aspetto psichiatrico. Riferisce che per
colpa mia non avrebbe ricevuto una rendita. Tento ancora di spiegare che in
base alle mie informazioni a disposizione nel momento in cui avevo compilato il
formulario, io ritenevo che fosse abile fisicamente a svolgere un lavoro come
per esempio di venditrice o cassiera nella misura del 100% e che ancora ora
confermo tale convinzione. Spiego che ad ogni modo essa può presentare
indipendentemente da ciò una patologia psichiatrica importante che giustifichi
eventualmente una rendita. Rimando pertanto allo psichiatra curante. Le
consiglio di vedere avanti […] il suo curante e […] dr. __________
reumatologo. Spiego che ho sempre agito secondo scienza e coscienza e che anche
ora come sempre ho le migliori intenzioni nei suoi confronti e resto a
disposizione per aiutarla nella misura del possibile con il suo attuale curante
dr. __________. Inizialmente chiede cartella clinica completa accusandomi di
non aver consegnato tutto. Spiego che non abbiamo nulla che lei non abbia già
ricevuto se no le nostre note personali/decorsi.”
Di
tutta evidenza, le tesi ed argomentazioni addotte, rispettivamente la
documentazione prodotta con l’istanza, oltre a risultare intempestivi, non
costituiscono né nuovi fatti rilevanti, né nuovi mezzi di prova ex artt. 53
cpv.1 LPGA e 24 Lptca.
A ben vedere,
l’agire dell’istante suggella la correttezza delle conclusioni dei periti del
SAM, i quali avevano evidenziato come “le vicissitudini correlate
all’eredità
che consisteva soprattutto in debiti, con coinvolgimento di
numerosi attori tra banche, avvocati, fiduciarie e l’ufficio esecuzione, ha
lasciato una profonda ferita nell’A., con convincimento di essere vittima di
ingiustizie varie da parte di varie istituzioni, con convinzione che sia in
corso un complotto ai suoi danni. È inoltre convinta di essere stata vittima di
un errore medico correlato all’intervento ginecologico del 2012 per cui ha
sporto denuncia penale/querela in settembre 2020. Il decreto di non luogo a
procedere emanato dal Ministero Pubblico in data __________, contro il quale ha
inoltrato ricorso senza successo, ha ulteriormente acuito la propria percezione
di essere vittima d’ingiustizia” (doc. 101, pag. 448 incarto AI). Ciò trova
conferma in ulteriori constatazioni peritali, quali un racconto “fortemente
interpretativo per cui diversi eventi vengono riportati in chiave di vissuto
soggettivo” con “decorso […] spesso incentrato sulla sua
difficile situazione sociale e sulle presunte ingiustizie subite” (doc.
101, pagg. 466, 54 incarto AI), “la tendenza anche dimostrata ai test psicologici
a cui è stata sottoposta ad amplificare i sintomi” (doc. 101, pag. 491
incarto AI), ma anche nel successivo atteggiamento dell’istante (vedasi a
titolo esemplificativo la mail del 2 febbraio 2023 inviata all’Ufficio AI, doc.
123.
incarto AI).
Visto tutto
quanto precede, l’istanza di revisione della STCA 32.2023.109 va respinta.
2.6
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.4.), l’istante ha chiesto l’assistenza
giudiziaria con nomina di un avvocato, il gratuito patrocinio e, per quanto è
dato di capire, l’esonero dalle spese.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio.
Giusta
l’art. 28 cpv. 1 Lptca, quando il Giudice ritiene che la persona non è capace
di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffda
a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione
di un patrocinatore d’ufficio. L’art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la
disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG] nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2011.
Nel
caso in disamina, oltre a quanto esposto al consid. 2.9. della STCA 32.2024.109,
si rileva che quest’ultima è stata notificata all’assicurata il 13 marzo 2024 e
che quest’ultima ha interposto tempestivo ricorso al TF il 12 aprile 2024 (STF
9C_204/2024 pag. 2), dimostrando di aver compreso i termini della procedura. Con
l’impugnativa ella ha contestato il procedere di medici, servizi sociali,
avvocati, istituzioni ed autorità che si sono occupate del suo caso,
descrivendo le vicissitudini che a suo modo di vedere imponevano una riforma
del giudizio cantonale nel senso di conferirle il diritto ad una rendita,
producendo i relativi mezzi di prova e formulando un petitum comprensibile. Il
TF, accertato come con il ricorso e lo scritto integrativo RI 1 si era limitata
a manifestare un dissenso soggettivo circa l’operato dell’Ufficio AI e del TCA,
ha rilevato a proposito della mancanza rappresentanza da parte di un avvocato
che “[…] un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere
un’incapacità di stare in giudizio […], ogni parte in causa essendo di
principio responsabile dell’adempimento delle esigenze legali nei propri
allegati, ritenuto che un’incapacità di stare direttamente in giudizio è
ammessa solo a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del
tutto sprovveduta nella procedura in questione (sul tema cfr. sentenza
8C_349/2022 del 9 giugno 2022), circostanza per di più già appurata non
realizzarsi anche dal Tribunale cantonale al consid. 2.9 della sentenza
impugnata […]” (STF 9C_204/2024, pag. 4).
Successivamente
l’assicurata ha presentato un’istanza di revisione processuale della pronunzia
cantonale, indicando correttamente sia la base legale cantonale che pertiene la
revisione processuale (art. 24 Lptca), sia le fattispecie contemplate dal
disposto (I, pag. 1 e seg.). Nella presente procedura la ricorrente ha altresì
prodotto (per lo più tardivamente) della documentazione che in parte non era
(ancora) acclusa all’incarto AI, dimostrando di aver compreso il concetto di
nuovi mezzi di prova (cfr. anche VII).
Tutto
bene considerato, questo Giudice constata che la ricorrente ha dimostrato di
saper difendere adeguatamente i propri interessi senza che si rendesse
necessaria la nomina di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca
(in tema STCA 38.2023.62 del 15 gennaio 2024 consid. 2.1. con molteplici rinvii
giurisprudenziali).
Pertanto,
la richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio va respinta.
Per
quanto attiene all’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio,
non essendo la ricorrente patrocinata in causa, essa va intesa quale esenzione
dalle spese processuali (cfr. supra consid. 1.4. e art. 3 cpv.1 LAG).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.; artt. 2
e 3 cpv. 3 LAG; DTF 124 V 301 consid. 6.).
Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di
bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che
si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo
(SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario (STF 2C_849/2013
del 30 dicembre 2013 consid. 4.2. con rinvii giurisprudenziali), sulla base
degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.4.-2.5.2., la
presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all’insuccesso.
In
tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. L’istanza
di revisione processuale è respinta.
2. La
richiesta di designazione di un avvocato d’ufficio è respinta.
3. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
4. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’istante.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente La
segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania
Cagni