32.2024.50
Rendita limitata nel tempo. Conferma della perizia reumatologica e della rendita temporanea
18 ottobre 2024Italiano19 min
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.50
BS
Lugano
18 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 27 maggio 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1973, attiva nella ristorazione, nel mese di aprile 2023 ha inoltrato una
domanda di prestazioni dell’AI per adulti (doc. 2, se non
indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio
AI prodotti con la risposta di causa).
Acquisiti diversi
atti, in particolare dall’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (__________)
l’incarto relativo all’assicurata, e dopo aver espletato i necessari accertamenti
economici, con decisione 27 maggio 2024, debitamente preavvisata (doc. 30), l’Ufficio
AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita del 50% dall’11 novembre
2023 al 31 dicembre 2023 (doc. 35).
1.2.
Contro la suddetta decisione l’assicurata ha interposto il presente
tempestivo ricorso. Sostenendo di non essere stata convenientemente reintegrata
nella sua abituale attività di cameriera, dove sostiene di riuscire a lavorare
solo al 50%, contesta la limitazione temporale della rendita. Postula pertanto
il riconoscimento del diritto alla rendita anche dopo il 31 dicembre 2023. Si
dichiara di essere a disposizione per ulteriori accertamenti medici.
1.3.
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso.
Riportati in dettaglio gli accertamenti medici ed economici eseguiti, rileva
come l’assicurata non abbia portato alcuna documentazione idonea a modificare
la valutazione della residua capacità lavorativa posta alla base della
decisione contestata. Inoltre, indipendentemente dalla questione relativa
all’effettiva ripresa lavorativa nell’abituale attività, l’amministrazione
ritiene che l’assicurata possa pienamente accedere a un mercato del lavoro
equilibrato in attività leggere, semplici e ripetitive. Di conseguenza, dopo
aver proceduto al consueto raffronto dei redditi – dal quale è risultato un
grado d’invalidità non pensionabile –, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione
del diritto alla rendita al 31 dicembre 2023.
1.4.
Con osservazioni 15 luglio 2024 l’assicurata ha rilevato che da gennaio
2024 aveva ripreso a tempo pieno la sua abituale attività di cameriera e che, a
causa di dolori alla schiena, l’ha dovuta ridurre al 50%. Rileva inoltre di non
essere più andata dal medico, visto che da gennaio 2024 la cassa malati non
pagava più le indennità. Ribadisce la propria disponibilità a nuovi
accertamenti medici.
1.5.
Con osservazioni 23 agosto 2024 l’Ufficio AI evidenzia in particolare
come la ricorrente non abbia minimamente sostanziato un peggioramento delle sue
condizioni di salute, motivo per cui la valutazione medica effettuata merita
conferma. In via abbondanziale ritiene corretta la valutazione economica
effettuata sulla base degli atti, tenuto conto che l’assicurata, nonostante
diffide, non ha prodotto la documentazione richiesta.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno l'Ufficio AI ha attribuito
all'assicurata una mezza rendita dall’11 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 o
se, come richiesto dalla ricorrente, anche dopo tale data essa abbia diritto a
una rendita di invalidità.
2.3. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore
sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021
705).
La Circolare sull'invalidità
e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio
2022, stato al 1° luglio 2023, prevede al marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una rendita
è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021".
La Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI
sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1°
gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai marginali 1007,
1008 e 1009 che:
" Conformemente alle DT LAI [Disposizioni transitorie,
n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non
sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29
cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla
medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è
insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono
pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del grado d'invalidità tra il 1°
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022."
Secondo le citate
Circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita
invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale diritto ad una
rendita è nato il 1° gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile il
diritto attualmente in vigore.
In concreto,
l'invalidità del 50% giusta l'art. 28 LAI è insorta l’11 novembre 2023 (alla
scadenza dell’anno di attesa) ed è stata soppressa il 31 dicembre 2023.
Ne consegue
che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in
vigore dal 1° gennaio 2022.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art.
8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità
di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto
introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione
dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il
49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In virtù dell'art.
28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito
lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op.
cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati
sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e
suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Trattandosi
dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante
giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V
120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04
del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;
Fatti
I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1
LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.
I principi
giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime
del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF
130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF
8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa
St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al
momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis
OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di
invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di
nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla
rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la
prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28
cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di
riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06,
pag. 64).
2.6. Nel
caso che ci occupa, come detto (cfr. consid. 1.1), l’Ufficio AI ha richiamato
dall’assicuratore malattia __________ gli atti relativi all’assicurata. In particolare
è risultato che con perizia reumatologica del 10 agosto 2023 il dr. med. __________
ha valutato un’inabilità lavorativa di almeno 2/3 nella sua ultima attività di
cameriera, con una piena abilità del 100% in attività adeguate dal 9 agosto
2023 (doc. 69). Di conseguenza, con scritto 18 agosto 2023 la __________ ha
comunicato all’assicurata che sino al massimo il 30 novembre 2023 le verrà
versata l’indennità giornaliera per malattia del 50% (doc. 70). L’assicuratore
malattia aveva corrisposto indennità giornaliere dal 12 novembre 2022,
alternate al 100% ed al 50% (doc. 23).
In ambito AI, con
scritti del 28 gennaio 2024 e 14 gennaio 2024 (doc. 30 e 35) l’assicurata ha
informato l’amministrazione che dal 1° gennaio 2024 aveva ripreso al 100%
l’abituale attività di cameriera presso il __________.
In queste
circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con
effetto dal 1° gennaio 2024.
Con il presente
ricorso, in sostanza l’insorgente sostiene che a seguito di un peggioramento
delle condizioni di salute non può più svolgere la succitata attività al 100%
ma solo al 50%. Postula l’erogazione della rendita anche dopo il 31 dicembre
2023.
2.7. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.8. Ritornando al caso in esame, questo
TCA non ha motivo per non confermare la suddetta completa e dettagliata perizia
reumatologica.
Né del resto l’assicurata ha
prodotto atti medici idonei a confutare la valutazione di piena abilità
lavorativa in attività adeguate operata dal dr. med. __________. Essa si è
limitata infatti a contestare la valutazione dell’Ufficio AI senza apportare la
benché minima prova a sostegno dell’asserito peggioramento delle condizioni di
salute.
A tal
proposito, giova rammentare che nell’ambito della procedura amministrativa
l’assicuratore gode di un ampio margine d’apprezzamento circa la necessità,
l’estensione e l’opportunità dell’accertamento medico da esperire e che il
libero apprezzamento delle prove costituisce parimenti un principio valido
nell’ambito delle assicurazioni sociali (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n.
18 e segg. e 61 e segg. ad art. 43 LPGA).
Inoltre, il
principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato
nell’obbligo delle parti di collaborare, quest’obbligo non potendo tradursi in
una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre
degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle
proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all’autorità
giudiziaria rispettivamente all’amministrazione l’onere di attuare un nuovo
esame medico, quando alla base della lamentela vi sono (solo) affermazioni di
carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di
salute (cfr. pro multis STCA 32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8.).
In
quest’ottica, nel caso in esame l’assicurata non può lasciare all’autorità
giudiziaria rispettivamente all’amministrazione l’onere di attuare “ulteriori
accertamenti medici” allorquando, come visto, vi sono (solo) affermazioni soggettive
riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute.
Che, infine, la
ricorrente ritenga di non essere più pienamente abile nella sua abituale
attività lucrativa, non ha alcuna valenza nella presente vertenza. Infatti,
come riportato al consid. 2.4, nell’ambito del raffronto dei redditi, ai fini
del calcolo del reddito da invalida determinante è il guadagno che l’assicurata
conseguirebbe dopo l'insorgenza del danno alla salute e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lei in un mercato equilibrato del lavoro. A tal
riguardo va fatto riferimento al successivo considerando.
Ciò non toglie che – ribadito come
il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei
confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento in
lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e
129 V 4) – la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare una nuova
domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione
valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad
eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di
inabilità.
2.9. Per
quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità va fatto riferimento
al relativo calcolo esposto in sede di risposta, al quale va prestata adesione.
Riguardo
al reddito da valida, l’amministrazione ha preso segnatamente in considerazione,
a favore della ricorrente, un importo di fr. 72'000 corrispondente al salario
massimo registrato nel suo conto individuale (conseguito nel 2021; doc. V/1),
importo del resto non contestato.
Non
avendo l'insorgente messo a frutto la sua residua capacità lavorativa del 100%
in attività confacenti al suo stato di salute, per determinare il reddito da
invalida l'Ufficio AI ha fatto capo ai dati statistici (art. 26bis cpv. 2
OAI), valori centrali - e non a uno specifico ramo economico, essendo essa
abile in qualsiasi attività lavorativa - e li ha adeguati in funzione della
durata di lavoro normale nelle aziende (art. 25 cpv. 4 OAI).
In virtù del nuovo
cpv. 3 dell'art. 26bis OAI, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, l'Ufficio AI
ha applicato la deduzione prevista del 10%, per giungere a un reddito da
invalida di fr. 53'859.03.
Dal confronto dei
due redditi, è risultato un grado d’invalidità del 32,68% (cfr. tabella di
calcolo in doc. V/2).
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita sino al 31
dicembre 2023.
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della
disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA
a contrario in combinazione
con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore
dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario di
Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti