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Decisione

32.2024.50

Rendita limitata nel tempo. Conferma della perizia reumatologica e della rendita temporanea

18 ottobre 2024Italiano19 min

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.50

BS

Lugano

18 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 giugno 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 27 maggio 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1973, attiva nella ristorazione, nel mese di aprile 2023 ha inoltrato una

domanda di prestazioni dell’AI per adulti (doc. 2, se non

indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio

AI prodotti con la risposta di causa).

Acquisiti diversi

atti, in particolare dall’assicuratore perdita di guadagno in caso di malattia (__________)

l’incarto relativo all’assicurata, e dopo aver espletato i necessari accertamenti

economici, con decisione 27 maggio 2024, debitamente preavvisata (doc. 30), l’Ufficio

AI ha riconosciuto a RI 1 il diritto ad una rendita del 50% dall’11 novembre

2023 al 31 dicembre 2023 (doc. 35).

1.2.

Contro la suddetta decisione l’assicurata ha interposto il presente

tempestivo ricorso. Sostenendo di non essere stata convenientemente reintegrata

nella sua abituale attività di cameriera, dove sostiene di riuscire a lavorare

solo al 50%, contesta la limitazione temporale della rendita. Postula pertanto

il riconoscimento del diritto alla rendita anche dopo il 31 dicembre 2023. Si

dichiara di essere a disposizione per ulteriori accertamenti medici.

1.3.

Con la risposta di causa, l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso.

Riportati in dettaglio gli accertamenti medici ed economici eseguiti, rileva

come l’assicurata non abbia portato alcuna documentazione idonea a modificare

la valutazione della residua capacità lavorativa posta alla base della

decisione contestata. Inoltre, indipendentemente dalla questione relativa

all’effettiva ripresa lavorativa nell’abituale attività, l’amministrazione

ritiene che l’assicurata possa pienamente accedere a un mercato del lavoro

equilibrato in attività leggere, semplici e ripetitive. Di conseguenza, dopo

aver proceduto al consueto raffronto dei redditi – dal quale è risultato un

grado d’invalidità non pensionabile –, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione

del diritto alla rendita al 31 dicembre 2023.

1.4.

Con osservazioni 15 luglio 2024 l’assicurata ha rilevato che da gennaio

2024 aveva ripreso a tempo pieno la sua abituale attività di cameriera e che, a

causa di dolori alla schiena, l’ha dovuta ridurre al 50%. Rileva inoltre di non

essere più andata dal medico, visto che da gennaio 2024 la cassa malati non

pagava più le indennità. Ribadisce la propria disponibilità a nuovi

accertamenti medici.

1.5.

Con osservazioni 23 agosto 2024 l’Ufficio AI evidenzia in particolare

come la ricorrente non abbia minimamente sostanziato un peggioramento delle sue

condizioni di salute, motivo per cui la valutazione medica effettuata merita

conferma. In via abbondanziale ritiene corretta la valutazione economica

effettuata sulla base degli atti, tenuto conto che l’assicurata, nonostante

diffide, non ha prodotto la documentazione richiesta.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente o meno l'Ufficio AI ha attribuito

all'assicurata una mezza rendita dall’11 novembre 2023 al 31 dicembre 2023 o

se, come richiesto dalla ricorrente, anche dopo tale data essa abbia diritto a

una rendita di invalidità.

2.3. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore

sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021

705).

La Circolare sull'invalidità

e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio

2022, stato al 1° luglio 2023, prevede al marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una rendita

è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021".

La Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI

sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1°

gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai marginali 1007,

1008 e 1009 che:

" Conformemente alle DT LAI [Disposizioni transitorie,

n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non

sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29

cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla

medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è

insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°

gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1°

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022."

Secondo le citate

Circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita

invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale diritto ad una

rendita è nato il 1° gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

In concreto,

l'invalidità del 50% giusta l'art. 28 LAI è insorta l’11 novembre 2023 (alla

scadenza dell’anno di attesa) ed è stata soppressa il 31 dicembre 2023.

Ne consegue

che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in

vigore dal 1° gennaio 2022.

2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività

(art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art.

8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o

parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità

di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico

economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto

introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione

dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi

almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il

49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità

supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il

69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

In virtù dell'art.

28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op.

cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati

sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e

suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. Trattandosi

dell'attribuzione di una rendita limitata nel tempo, per costante

giurisprudenza, quando l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V

120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04

del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005;

Fatti

I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1

LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta.

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in merito all'art. 17 LPGA (DTF

130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al

guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF

8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa

St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al

momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis

OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado di

invalidità e l'assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla

rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la

prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28

cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione né di

riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06,

pag. 64).

2.6. Nel

caso che ci occupa, come detto (cfr. consid. 1.1), l’Ufficio AI ha richiamato

dall’assicuratore malattia __________ gli atti relativi all’assicurata. In particolare

è risultato che con perizia reumatologica del 10 agosto 2023 il dr. med. __________

ha valutato un’inabilità lavorativa di almeno 2/3 nella sua ultima attività di

cameriera, con una piena abilità del 100% in attività adeguate dal 9 agosto

2023 (doc. 69). Di conseguenza, con scritto 18 agosto 2023 la __________ ha

comunicato all’assicurata che sino al massimo il 30 novembre 2023 le verrà

versata l’indennità giornaliera per malattia del 50% (doc. 70). L’assicuratore

malattia aveva corrisposto indennità giornaliere dal 12 novembre 2022,

alternate al 100% ed al 50% (doc. 23).

In ambito AI, con

scritti del 28 gennaio 2024 e 14 gennaio 2024 (doc. 30 e 35) l’assicurata ha

informato l’amministrazione che dal 1° gennaio 2024 aveva ripreso al 100%

l’abituale attività di cameriera presso il __________.

In queste

circostanze, dunque, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita con

effetto dal 1° gennaio 2024.

Con il presente

ricorso, in sostanza l’insorgente sostiene che a seguito di un peggioramento

delle condizioni di salute non può più svolgere la succitata attività al 100%

ma solo al 50%. Postula l’erogazione della rendita anche dopo il 31 dicembre

2023.

2.7. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.8. Ritornando al caso in esame, questo

TCA non ha motivo per non confermare la suddetta completa e dettagliata perizia

reumatologica.

Né del resto l’assicurata ha

prodotto atti medici idonei a confutare la valutazione di piena abilità

lavorativa in attività adeguate operata dal dr. med. __________. Essa si è

limitata infatti a contestare la valutazione dell’Ufficio AI senza apportare la

benché minima prova a sostegno dell’asserito peggioramento delle condizioni di

salute.

A tal

proposito, giova rammentare che nell’ambito della procedura amministrativa

l’assicuratore gode di un ampio margine d’apprezzamento circa la necessità,

l’estensione e l’opportunità dell’accertamento medico da esperire e che il

libero apprezzamento delle prove costituisce parimenti un principio valido

nell’ambito delle assicurazioni sociali (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, n.

18 e segg. e 61 e segg. ad art. 43 LPGA).

Inoltre, il

principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato

nell’obbligo delle parti di collaborare, quest’obbligo non potendo tradursi in

una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre

degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle

proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all’autorità

giudiziaria rispettivamente all’amministrazione l’onere di attuare un nuovo

esame medico, quando alla base della lamentela vi sono (solo) affermazioni di

carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di

salute (cfr. pro multis STCA 32.2021.79 del 17 novembre 2021 consid. 2.8.).

In

quest’ottica, nel caso in esame l’assicurata non può lasciare all’autorità

giudiziaria rispettivamente all’amministrazione l’onere di attuare “ulteriori

accertamenti medici” allorquando, come visto, vi sono (solo) affermazioni soggettive

riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute.

Che, infine, la

ricorrente ritenga di non essere più pienamente abile nella sua abituale

attività lucrativa, non ha alcuna valenza nella presente vertenza. Infatti,

come riportato al consid. 2.4, nell’ambito del raffronto dei redditi, ai fini

del calcolo del reddito da invalida determinante è il guadagno che l’assicurata

conseguirebbe dopo l'insorgenza del danno alla salute e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lei in un mercato equilibrato del lavoro. A tal

riguardo va fatto riferimento al successivo considerando.

Ciò non toglie che – ribadito come

il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei

confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data del provvedimento in

lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e

129 V 4) – la ricorrente ha se del caso la facoltà di presentare una nuova

domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione

valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad

eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di

inabilità.

2.9. Per

quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità va fatto riferimento

al relativo calcolo esposto in sede di risposta, al quale va prestata adesione.

Riguardo

al reddito da valida, l’amministrazione ha preso segnatamente in considerazione,

a favore della ricorrente, un importo di fr. 72'000 corrispondente al salario

massimo registrato nel suo conto individuale (conseguito nel 2021; doc. V/1),

importo del resto non contestato.

Non

avendo l'insorgente messo a frutto la sua residua capacità lavorativa del 100%

in attività confacenti al suo stato di salute, per determinare il reddito da

invalida l'Ufficio AI ha fatto capo ai dati statistici (art. 26bis cpv. 2

OAI), valori centrali - e non a uno specifico ramo economico, essendo essa

abile in qualsiasi attività lavorativa - e li ha adeguati in funzione della

durata di lavoro normale nelle aziende (art. 25 cpv. 4 OAI).

In virtù del nuovo

cpv. 3 dell'art. 26bis OAI, entrato in vigore il 1° gennaio 2024, l'Ufficio AI

ha applicato la deduzione prevista del 10%, per giungere a un reddito da

invalida di fr. 53'859.03.

Dal confronto dei

due redditi, è risultato un grado d’invalidità del 32,68% (cfr. tabella di

calcolo in doc. V/2).

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha limitato il diritto alla rendita sino al 31

dicembre 2023.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.10. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della

disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA

a contrario in combinazione

con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore

dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti