32.2024.51
Rifiuto di provvedimenti sanitari a minorenne (rifiuto dell'assunzione dei costi relativi a cure dentarie necessarie per il trattamento di carie). Decisione confermata
11 novembre 2024Italiano50 min
i costi per gli interventi eseguiti ai denti non possono essere assunti dall'AI,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.51
FC
Lugano
11 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 aprile 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato il __________ 2020, è affetto dalla nascita da diverse infermità
congenite (n. 176, 241, 251, 313, 395 elenco OIC; in particolare una complessa cardiopatia cianogena con
ventricolo unico, n. 313 OIC), riconosciute dall’Ufficio AI, e per la cura
delle quali è stato accordato il diritto a provvedimenti sanitari di diversa
natura.
Nel
settembre 2022 l’assicurato, per il tramite dei medici curanti e dei genitori,
ha chiesto all’Ufficio AI l’assunzione dei costi relativi a cure dentarie necessarie
per il trattamento di carie destruenti dei denti dell’arcata superiore, per la
somma complessiva di fr. 2'422.20.
Esaminata la documentazione agli
atti, fondandosi sulle annotazioni del SMR (Servizio medico regionale dell’AI),
con progetto di decisione del 19 gennaio 2024 prima e – dopo valutazione della
nuova documentazione medica prodotta – con decisione 23 aprile 2024 poi, l’Ufficio
AI ha respinto la richiesta di prestazioni. Richiamato quanto previsto
dall’art. 13 LAI e dalla cifra 11 della Circolare sui provvedimenti sanitari
d'integrazione dell’AI (CPSI), l’amministrazione ha in sostanza esposto che in
presenza di un’infermità congenita la cura di un danno alla salute è a carico
dell’AI se le manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con l’infermità
congenita e nessun fattore esterno interviene nel processo in modo determinante.
Nella fattispecie, non essendo stata chiarita con certezza la causa della carie
ai denti dell’assicurato, non era stato possibile dimostrare uno stretto
rapporto tra la stessa e i sintomi dell'infermità congenita cardiaca (o le altre
infermità congenite di cui egli soffre), ragione per cui non era possibile
assumere i costi delle cure dentarie eseguite il 24 novembre 2022. Per contro,
l’Ufficio AI confermava di aver coperto le spese della narcosi.
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dai genitori, ha interposto
il presente ricorso al TCA, postulando la presa a carico dell’intervento ai
denti per un totale di fr. 2'422 (doc. C1), allegando una certificazione del 19
maggio 2024 della dr.ssa __________, pediatra curante, per la quale “la
situazione cariosa può essere stata favorita e/o determinata dai trattamenti
salvavita ripetuti, necessari per la correzione del vizio cardiaco e quindi
legata alla cardiopatia congenita” (I).
1.3. Con
risposta del 25 giugno 2024 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso e
ribadisce la validità della decisione contestata (IV).
Facendo
riferimento alle diverse annotazioni del proprio servizio medico, ribadisce che
Fatti
i costi per gli interventi eseguiti ai denti non possono essere assunti dall'AI,
ma, se del caso, dalla Cassa malati, in quanto essi non si trovano in uno
(stretto) nesso di causalità con una delle infermità congenite di cui è affetto
il piccolo RI 1 (segnatamente la n. 313 OIC).
1.4. L’8
luglio 2024 l’assicurato, tramite i genitori, ha preso posizione in merito alla
risposta di causa, producendo ulteriore documentazione (IX e doc. C1-C19). Il
26 agosto 2024 anche l’amministrazione ha inoltrato le sue osservazioni, sulla
base dell’allegata annotazione SMR del 22 agosto 2024 (XI).
Delle
rispettive allegazioni si dirà, nella misura del necessario, nel prosieguo.
considerato in diritto
2.1. Nella fattispecie concreta occorre
esaminare se l’Ufficio AI ha correttamente negato al piccolo RI 1 – portatore di
diverse infermità congenite (n. 313 elenco OIC: malformazioni congenite del cuore e dei vasi, n. 395: sintomi
neuromotori quali chiari schemi motori patologici o altri sintomi documentati,
quali possibili sintomi precoci di una paralisi cerebrale, n. 251: malformazioni
congenite della laringe e della trachea, n. 241: malformazione congenita dei
bronchi, oltre che n. 176) e in particolare di una complessa cardiopatia
cianogena con ventricolo unico (n.
313 OIC) – la garanzia per l’assunzione dei costi, a titolo di provvedimenti
sanitari, delle cure dentarie resesi necessarie per la rimozione di carie.
Va rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI, oltre
all’abrogazione e riformulazione dell’OIC in un’ordinanza dipartimentale,
ovvero l’OIC-DFI. Tale modifica concerne (anche) il riconoscimento delle
infermità congenite nei bambini, adolescenti e giovani adulti (cfr. RU 2021
705; cfr. anche Dupont, Ist die Weiterentwicklung der IV auch eine
Weiterentwicklung für Kinder mit Geburtsgebrechen? in: SZS/RSAS 1/2022, pag. 10
e segg.).
Occorre tuttavia ricordare che
per la disamina del diritto alla garanzia per provvedimenti sanitari
eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole
generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445
consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329; cfr.
anche Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed., 2020, all’art. 82 n. 3 e segg.).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 23 aprile 2024 – data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore a quel
momento, ritenuto altresì che il provvedimento concerne l’assunzione di costi
relativi agli interventi dentari eseguiti il 24 novembre 2022 (doc. C1).
Per cui ogni riferimento alle
norme applicabili in concreto va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio
2022.
2.2. L’art. 13 cpv. 1 LAI stabilisce che
fino al compimento dei 20 anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti
sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2 LPGA).
Il diritto a tali provvedimenti
esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita
professionale o di svolgimento delle mansioni consuete (art. 8 cpv. 2 LAI).
Secondo l’art. 13 cpv. 2 LAI, i
provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per la cura di
malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e perinatali
che: sono diagnosticate da un medico specialista (lett. a); compromettono la
salute (lett. b); presentano una certa gravità (lett. c); richiedono cure di
lunga durata o complesse (lett. d); e possono essere curate con i provvedimenti
sanitari di cui all’articolo 14 (lett. e).
Le infermità congenite per le
quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 sono stabilite
dal Consiglio federale (art. 14ter cpv. 1 lett. b LAI).
Facendo uso della delega di cui
sopra, l’Esecutivo federale ha emanato l’ordinanza sulle infermità congenite
(OIC), abrogata e riformulata in un’ordinanza dipartimentale, ovvero l’OIC-DFI
del 3 novembre 2021, entrata in vigore il 1° gennaio 2022.
Giusta
l’art. 1 OIC-DFI le infermità congenite per le quali sono concessi
provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 della LAI sono enumerate in
allegato.
In particolare, e per quanto di
rilevanza nella fattispecie, secondo la cifra 313 OIC-DFI costituiscono
patologie congenite interessanti il cuore, i vasi e il sistema linfatico, che
possono essere prese a carico dall’AI le “malformazioni congenite del cuore e
dei vasi, a condizione che siano necessari una terapia (p. es.
medicamentosa, mediante catetere od operativa) o controlli regolari da parte di
un medico specialista”.
2.3. I provvedimenti sanitari necessari
volti alla cura delle infermità congenite ai sensi dell'art. 13 LAI devono, in
linea di principio, essere finalizzati alla cura dell’infermità congenita in
quanto tale nonché delle conseguenze e delle manifestazioni collaterali che, da
un punto di vista medico, ricadono nell’insieme dei sintomi dell’infermità
congenita interessata e elencata alle singole cifre dell’allegato OIC [Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2022, all’art.
13 n. 2].
Secondo la giurisprudenza
tuttavia il diritto ai provvedimenti sanitari di cui all’art. 13 LAI si estende
anche, in via eccezionale e in casi rari (“in seltenen Fällen”, “dans des rares
cas”, DTF 100 V 41 consid. 1 e 97 V 54 consid. 1) – e fatta salva la
responsabilità per il rischio di integrazione ai sensi dell'art. 11 LAI, che
non è oggetto di discussione in questa sede –, al trattamento e alla cura di
danni alla salute secondari che, sebbene non rientrino nell’insieme dei
sintomi dell’infermità congenita, sono secondo l’esperienza medica una conseguenza
frequente di tale infermità (DTF 100 V 41 consid. 1a; RCC 1971
pag. 560; cfr. Meyer/Reichmuth, op. cit., all’art. 13 n. 14).
In questi
casi deve però esistere un nesso molto stretto [“sehr enger”, “très étroit”; cfr.
Murer, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), 2014, op. cit. all’art.
13 n. 52; cfr. anche DTF 100 V 41 e 97 V 54] e qualificato di causalità
adeguata tra l’infermità congenita e il danno alla salute secondario,
direttamente o indirettamente originato dalla prima, e inoltre la cura del
danno secondario deve rivelarsi necessaria [DTF 129 V 209 consid. 3.3, 100 V 41
consid. 1a; STFA I 438/02 del 14 ottobre 2004, SVR 2005 IV n. 22 pag. 86; STFA
I 43/98 del 19 maggio 2000, VSI 2001 pag. 75 consid. 3; Murer, op. cit., all’art.
13 n. 52). Se ciò è il caso, il diritto all'assunzione dei costi per la cura
dell'infermità congenita è dato anche se in senso stretto non vi è un’infermità
congenita (Meyer/Reichmuth, op. cit., all’art. 13 n. 14 e giurisprudenza
citata; Murer, op. cit., all’art. 13 n. 52 con riferimenti dottrinali e di
giurisprudenza).
Non è invece necessario che
l’affezione secondaria sia una conseguenza diretta dell'infermità congenita.
Anche conseguenze indirette possono esserlo [Pra 1991 Nr. 214 pag. 903 consid. 3b;
Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, all’art.
13 n. 11 con riferimenti].
Solo se nel singolo caso esiste
questo nesso causale qualificato tra il danno alla salute secondario e
l'infermità congenita e il trattamento si rivela necessario, l'assicurazione
per l'invalidità è tenuta a pagare le misure mediche nell'ambito dell'art. 13
IVG (DTF 100 V 41 con riferimenti; AHI 2001 pag. 79 consid. 3a). Infine, la frequenza
del danno alla salute secondario non è l'unico criterio decisivo per ammettere un
nesso causale adeguato e qualificato (STF 9C_319/2008 del 20 agosto 2008 consid.
2.2; STFA I 801/04 del 6 luglio 2005 consid. 1.3 e I 438/02 del 14 ottobre 2004
consid. 1.3, pubbl. in SVR 2005 IV n. 22 pag. 86 e segg.).
In ogni modo, affinché il
rapporto di causalità adeguata tra l’affezione congenita e il danno alla salute
secondario sia adeguato è necessario non solo che l’una appaia come la causa
necessaria dell’altro, ma anche che la prima sia idonea, nel corso normale
delle cose e secondo l’esperienza generale della vita, a causare un siffatto
risultato (Valterio, op. cit., all’art. 13 n. 11 con riferimenti). Il
riconoscimento di un simile legame di causalità stretto deve in ogni modo essere
sottoposto ad un apprezzamento restrittivo ove si consideri che ai sensi
dell’art. 13 LAI il diritto dell’assicurato è di principio limitato al
trattamento dell’infermità congenita come tale (Valterio, op. cit., all’art. 13
n. 12). L’AI non deve in effetti prendersi carico di un trattamento che non è
in rapporto di causalità adeguata con l’infermità congenita per il fatto, per
esempio, che potrebbe migliorare le prospettive di guadagno future
dell’assicurato (Valterio, op. cit., all’art. 13 n. 12). Se l’affezione
congenita ha soltanto “favorito” l’insorgenza del danno alla salute secondario,
non è dato un legame di causalità adeguata qualificato ai sensi della
giurisprudenza (Murer, op. cit, all’art. 13 n. 52; STFA I 801/04 del 6 luglio
2005).
Infine, la questione se
l'assicurazione per l'invalidità copra gli effetti secondari di un'affezione congenita
per la quale il Consiglio federale stesso ha limitato la portata delle
prestazioni si pone esclusivamente entro i limiti temporali da esso stabiliti.
Per esempio, gli effetti secondari di un'infermità congenita menzionati al
punto 395 dell'allegato all'OIC danno diritto a prestazioni solo fino alla fine
del secondo anno di vita (DTF 129 V 20).
In tal senso, il marginale no. 11
della CPSI (nella versione aggiornata valevole dal 1° gennaio 2022) prevede:
" La cura di
un danno alla salute conseguenza dell’infermità congenita è a carico
dell’AI se le manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi
dell’infermità congenita e nessun fattore esterno interviene nel processo in
modo determinante. In questi casi non è necessario soddisfare le eventuali
condizioni particolari per il riconoscimento dell’affezione secondaria quale
infermità congenita (v. N. 18). Per poter riconoscere un effettivo rapporto di
causalità tra un’infermità congenita e un danno secondario alla salute vanno
soddisfatti requisiti elevati (DTF 100 V 41 consid. 1a e DTF 129 V 207 consid.
3.3).
Esempi:
• In caso di
infermità congenita, l’operazione destinata a sopprimere i disturbi del
transito intestinale (disturbi da pervietà) dovuti a un neurofibroma è a carico
dell’AI quale conseguenza diretta dell’infermità congenita riconosciuta secondo
il n. 481 OIC-DFI. La correzione di un’anomalia di rifrazione provocata da una
disostosi (n. 123 OIC-DFI) può essere presa a carico dall’AI in virtù del n.
123 OIC-DFI indipendentemente dalle condizioni particolari elencate al n. 425
OIC-DFI.
• Gli accessi
spasmodici cerebrali o i sintomi neurologici dovuti a una malformazione
cerebrale o a un idrocefalo vanno assunti in virtù del numero della relativa
infermità primaria, ovvero il n. 386 o 381 OICDFI e non secondo il n. 387 o 390
OIC-DFI.”
I marginali no. 12-13.1 CPSI dispongono
inoltre:
" 12 Le
affezioni intercorrenti che sopravvengono durante il trattamento stazionario di
un’infermità congenita, che non sono però una conseguenza diretta di
quest’ultima, possono essere curate allo stesso tempo a carico dell’AI solo se
e fintantoché sono d’importanza manifestamente secondaria.
13 Se un trattamento dentario è reso notevolmente più difficile da
un’infermità congenita figurante nell’OIC-DFI, l’AI può assumere le spese per
la necessaria anestesia generale, ma non quelle per il trattamento dentario e
le eventuali relative anestesie locali. In generale, un trattamento sotto
narcosi è possibile soltanto in clinica (v. N. 403.2).
13.1 L’AI non può assumere le spese di un trattamento della
medesima entità che anche nel caso di un bambino sano della stessa età potrebbe
essere eseguito solo sotto anestesia generale.2
(sulla
validità delle direttive e delle circolari UFAS cfr. DTF 139 V 125 consid.
3.3.4., 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3 e il consid. 2.4
che segue).
In base a questi principi, il
Tribunale federale ha, ad esempio, ammesso un nesso qualificato di
causalità adeguata tra l'incapacità patologica di deglutire di un bambino
gravemente disabile e la cosiddetta polmonite da aspirazione (STFA 1962 pag.
215), tra l'idrocefalo e un certo grado di strabismo (DTF 97 V 54), tra la
leucopenia e la condizione causata dalla gengivite (Pra 1991 n. 214 pag. 903
consid. 4a), tra la psicosi primaria o l'oligofrenia grave e l'ipotonia
muscolare (STFA I 125/96 del 7 novembre 1997), tra la sindrome di Prader-Willi
e l'obesità (STFA I 43/98 del 19 maggio 2000 consid. 3b, VSI 2001 pag. 76), tra
la condizione retinoblastica che ha richiesto l'enucleazione dell'occhio
sinistro di un bambino di tre anni e i suoi problemi comportamentali (STFA I 355/01 del 12 ottobre 2001), tra le malformazioni congenite del diaframma, del
cuore e dei vasi e il reflusso gastro-esofageo congenito, da un lato, e la
necessità di ricoverare un assicurato a causa di una gastroenterite e di
problemi respiratori, seguiti da ossigenoterapia domiciliare e fisioterapia
respiratoria, dall'altro (STFA I 283/04 del 15 aprile 2005).
A tal proposito va pure menzionato che in una pronuncia del 21
ottobre 2004 il TCA, accogliendo il ricorso di un assicurato minorenne
beneficiario di provvedimenti sanitari per la cura di un vizio cardiaco
cianotico congenito (OIC 313), ha obbligato l’Ufficio AI ad assumere il
trattamento di una encefalopatia ipossico-ischemica, scatenata in parte da un
infetto delle vie respiratorie, messo in relazione diretta con l’affezione
congenita assicurata (STCA 32.2004.24).
Il Tribunale federale ha per
contro negato un legame qualificato di causalità adeguata tra la
distrofia muscolare progressiva e una frattura della gamba dovuta a una caduta
(STFA 1965 pag. 160 consid. 3), tra il sordomutismo e la nevrosi da abbandono
(RCC 1965 pag. 415), tra un difetto congenito del setto ventricolare e
l'endocardite o la pancardite (RCC 1966 pag. 304, 1967 p. 559), tra i disturbi
cerebrali accompagnati da debilità mentale e la schizofrenia (DTF 100 V 41),
tra una miopatia congenita con disturbi motori cerebrali e una lesione ai denti
subita in seguito a una caduta (STFA I 218/97 del 22 gennaio 1998), tra un’agenesia parziale congenita o ipoplasia
congenita dei polmoni rispettivamente un’immunodeficienza congenita e la
carie (STF 9C_ 674/2009 del 26 febbraio 2010), tra epilessia congenita e lesioni
ai denti in seguito a una caduta (VSI 1998 pag. 255 consid. 2b) e infine tra
una grave asfissia perinatale e le carie ai denti (STFA 801/04 del 6 luglio
2005). Del resto il TF ha pure considerato che, nella misura in cui esse non
facevano parte dell’infermità congenita, le conseguenze di un errore medico
commesso nel quadro della presa a carico di tale infermità non danno diritto
alla presa a carico delle misure mediche secondo l’art. 13 LAI (STF 9C_75/2017
del 25 marzo 2017; cfr. Valterio, op. cit., all’art. 13 n. 13; per ulteriore casistica cfr. Meyer/Reichmuth,
op. cit., all’art. 13 n. 15; Murer, op. cit. all’art. 13 n. 53-58; Valterio, op.
cit, all’art. 13 n.13).
2.4. Ai fini
del presente giudizio giova pure ricordare che, al pari di ogni altra Ordinanza
amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo
valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare
l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate
disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e
di garantire la parità di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL
Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza
all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le
loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle
prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno
valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell’amministrazione.
Servono a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo
una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma
superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di
lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che
deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; 133 V 346
consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e
rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una
norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice
ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve
scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle
disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid.
3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1).
Il giudice deve
tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime
permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata
nel caso di specie (DTF 132 V 125 consid. 4.4; 132 V 203 consid. 5.1.2; 131 V 45
e 286 consid. 5.1). Deve invece scostarsene quando esse sono incompatibili con
i disposti legali in esame (DTF 130 V 229 consid. 2.1.; 126 V 68 consid. 4b;
125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella
fattispecie l’Ufficio AI, come anticipato, sulla base dell’art. 13 LAI ha
riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per la cura di diverse infermità
congenite e in particolare in connessione con la complessa cardiopatia cianogena con ventricolo unico (n. 313
OIC) di cui l’assicurato è portatore, segnatamente riconoscendo la garanzia per
la fisioterapia, l’ergoterapia, le cure infermieristiche a domicilio, il
monitor per la saturazione e la frequenza cardiaca, l’alimentazione artificiale
a domicilio, la polisonnografia.
In concreto si tratta di
stabilire se la cura delle carie ai denti presentate dall’assicurato possano
essere riconosciute come provvedimento sanitario ai sensi dell’art. 13 LAI.
Ora, è incontestato che la carie
ai denti non ricade nell’insieme dei sintomi collegati alle infermità congenite
di cui è portatore l’assicurato, segnatamente all’affezione congenita cardiaca n.
313 elenco OIC (e nemmeno alle
affezioni n. 176, 241, 251, 395 elenco OIC; cfr. consid. 2.1).
Litigioso
è il quesito di sapere se esiste nondimeno un collegamento tra le diagnosticate
affezioni congenite (in particolare la cardiopatia complessa cianogena con
ventricolo unico, OIC n. 313) e la carie quale danno alla salute secondario
rispettivamente se tra loro esista, come richiesto dalla giurisprudenza
suesposta (cfr. consid. 2.3), uno
stretto nesso di causalità adeguato e qualificato, ciò che presuppone
che la carie sia, secondo l’esperienza medica, una conseguenza frequente dell’infermità
congenita. Occorre inoltre che la cura del danno secondario si riveli necessaria.
2.6. Dagli atti risulta che RI 1,
affetto da una sospetta malattia sindromale con diverse problematiche e in
particolare da una cardiopatia complessa cianogena con ventricolo unico (OIC n.
313; doc. AI pag. 296) e al beneficio di diversi provvedimenti sanitari, ha
presentato, in base al certificato del 5 settembre 2022 della dentista curante,
gravi carie destruenti dei denti dell'arcata superiore che potevano rappresentare
un fattore di rischio per endocardite batterica (doc. AI pag. 285). Con rapporto
del 19 settembre 2022 la dr.ssa __________, cardiologa pediatrica, ha certificato
che l’assicurato soffriva di una cardiopatia congenita complessa di tipo cianogeno
per la quale era già stato operato diverse volte e che presentava un alto
rischio per endocardite, ragione per cui era necessario curare urgentemente le
diverse carie per poter affrontare un nuovo intervento chirurgico cardiaco
(operazione di Fontan) nella primavera 2023 (doc. AI pag. 287).
Con annotazione 28 ottobre 2022
la dr.ssa __________, pediatra del SMR, confermato che l’Ufficio AI avrebbe
potuto assumersi i costi per la narcosi, al fine di poter valutare
esaustivamente la richiesta riguardo all'assunzione dei costi della cura
dentaria stessa, ha comunicato che era “necessario che venga precisata la
causa delle carie, e presentato un preventivo dei costi precisando quanti e
quali denti sono affetti da carie” (doc. AI pag. 297).
Con scritto 28 novembre 2022 la
dr.ssa med. dent. __________, medico assistente presso la Kinderzahnmedizin
dell'Ospedale __________ di __________, ha confermato che il risanamento delle
carie di RI 1 era necessario in quanto una cavità orale senza infezioni era
molto importante anche per la salute cardiaca. Riguardo alla causa dei danni ai
denti ha affermato di supporre che le carie fossero da attribuire al consumo
frequente di carboidrati (zucchero) e ad un'igiene dentaria irregolare [“der
Grund hierfür wird in einem häufigen Konsum von Kohlenhydraten (Zucker) und
unregelmässiger Zahnhygiene vermutet”], precisando nondimeno che al momento
della consultazione (il 24 novembre 2022) questo non aveva potuto essere
confermato e l’igiene orale era molto buona (“zum Zeitpunkt der Konsultation
an unserem Institut konnte dies nicht bestätigt werden und die Mundhygiene war
sehr gut”, doc. AI pag. 309).
Con annotazione del 2 marzo
2023 la pediatra del SMR, facendo riferimento alla certificazione della dr.ssa
med. dent. __________, e segnatamente al fatto che in base alla stessa veniva
supposto che la causa dei danni ai denti fosse da attribuire al consumo
frequente di carboidrati (zucchero) e ad un'igiene dentaria irregolare, ha
concluso che “in questo caso non è possibile riconoscere questi trattamenti
in connessione con un’infermità congenita (c.m. 11 CPSI) e pertanto i costi
delle cure dentarie non sono a carico dell’AI” (doc. AI pag. 370).
Dal canto suo, la dentista
curante dr.ssa __________, dopo aver con scritto 12 luglio 2022 confermato la
presenza di “carie occlusali aggressive dei molari da latte oltre a carie
della superfice buccale degli incisivi superiori” (doc. AI pag. 409), il 5
aprile 2023, facendo seguito ad un primo progetto di decisione dell’Ufficio AI
del 22 marzo 2023 con cui veniva respinta la richiesta di assunzione dei costi
delle cure dentarie (doc. AI pag. 379), ha certificato che “la necessità di
cure delle severe lesioni cariose dei denti da latte del piccolo paziente RI 1
è certamente da correlarsi alla condizione di patologia cardiaca del paziente
stesso”, precisando che “il mantenimento di lesioni cariose di tale
entità aumenta significativamente il rischio di endocardite e di ulteriore
compromissione cardiaca” (doc. AI pag. 413).
Con annotazione del 25 maggio
2023 il medico SMR, richiamate le cifre n. 11 e 13 CPSI e quanto affermato
dalla dr.ssa __________, ha confermato che “alla luce della c.m. 11 CPSI non
era possibile assumere i costi delle cure dentarie” (doc. AI pag. 431).
Con una prima decisione del 21
giugno 2023 (poi annullata), l’amministrazione ha quindi confermato il diniego
della copertura dei costi (doc. AI pag. 436).
Il 19 luglio 2023, facendo
seguito ad uno scritto del 29 giugno 2023 della dr.ssa __________, pediatra
curante, la specialista in pediatria del SMR ha esposto quanto segue:
" (…)
Valutazione
Secondo la c. m. 11 CPSI la cura di un danno alla salute conseguenza
dell'infermità congenita è a carico dell'AI se le manifestazioni patologiche
sono in stretto rapporto con i sintomi dell'infermità congenita e nessun
fattore esterno interviene nel processo in modo determinante. In questi casi
non è necessario soddisfare le eventuali condizioni particolari per il
riconoscimento dell'affezione secondaria quale infermità congenita. Per poter
riconoscere un effettivo rapporto di causalità tra un'infermità congenita e un
danno secondario alla salute vanno soddisfatti requisiti elevati.
La c.m. 13 CPSI precisa inoltre che Se un trattamento dentario è
reso notevolmente più difficile da un'infermità congenita figurante
nell'OIC-DFI, l'Al può assumere le spese per la necessaria anestesia generale,
ma non quelle per il trattamento dentario e le eventuali relative anestesie
locali. In generale, un trattamento sotto narcosi è possibile soltanto in clinica.
Pertanto, in questo caso riconosciamo la narcosi necessaria per le
cure dentarie e l'ospedalizzazione, in relazione al OIC 313.
Tuttavia, in base alla CPSI, sarebbe possibile assumere i costi
delle cure dentarie se si trattasse di una conseguenza con manifestazioni
patologiche in stretto rapporto con i sintomi dell'infermità congenita.
Ad oggi in questo caso non è stata spiegata la causa e l'origine
della formazione delle carie e se la stessa può essere considerata in relazione
diretta con l'infermità congenita di RI 1. L'igiene dentaria è stata valutata
come buona.
Pertanto, alla luce di tutte le informazioni agli atti, chiediamo
alla Dr.ssa __________ di spiegare qual è la causa che ha portato alla
formazione di carie con gravi danni ai denti dell'arcata superiore e in quale
modo sarebbe conseguenza dell'infermità congenita di cui è affetto RI 1, e
inoltre se ritiene plausibile che la "somministrazione di latte caldo in
fase di addormentamento" sostituita in seguito da "biberon con acqua,
mantenuto sia in fase di addormentamento che durante la notte" (v. lettere
del 30.06.2022 e del 08.08.2022 della Prof. Dr. med. __________, capoclinica di
Medicina del Sonno __________, nostro incarto GED 23.02.2023) sia all'origine
delle lesioni cariose, come noto e descritto ampiamente in letteratura
("baby bottle caries", "bottle feeding during bedtime or
sleeping has been associated with the initiation and development of caries in
children" - v. Referenze).” (doc. AI pag. 449)
Il 6 settembre 2023 la dr.ssa __________
ha dato seguito come segue alla richiesta dell’amministrazione del 20 luglio
2023:
" (…) La
carie ha un'origine multifattoriale quindi anche da cause diverse da quella più
strettamente legata al consumo dì sostanze zuccherine. Tra le altre, vi è una
particolare composizione della flora batterica del cavo orale forse anche
facilitata dal necessario uso di antibiotici nel primo anno di vita ed una
predisposizione genetica. Sebbene nelle abitudini alimentari di molti bambini
vi è l'assunzione di latte in serata, non tutti sviluppano carie. Inoltre, la
Dr.ssa __________ ha chiaramente indicato che il bambino ha sane abitudini di
igiene orale, cioè la regolare pulizia dei denti quindi anche prima di andare a
letto. Questo escluderebbe un nesso di causalità stretto tra l'assunzione del
latte e la grave situazione di carie del bambino.
In conclusione, la causa della carie non può essere chiarita con
certezza. In letteratura non è descritta alcuna relazione di causalità tra il
vizio cardiaco congenito e la comparsa e/o persistenza delle carie.
Al contrario, la mancata bonifica dentaria impedisce la cura
dell'affezione cardiaca congenita e la sua presenza espone il bambino ad un
altissimo rischio di endocardite (infezione a carico delle valvole e del cuore)
Considerandi
con la possibilità di scompenso cardiaco
acuto e decesso del bambino. Infatti, un'operazione di correzione
di un vizio congenito in presenza di endocardite batterica è un'urgenza
cardiochirurgica gravata da un elevato tasso di mortalità.
In conclusione, la mancata bonifica dentaria ha come conseguenza
l'impossibilità di una correzione cardiochirurgica della patologia congenita.
Inoltre, la persistenza e l’aggravarsi di carie dentarie rappresenta una fonte
quotidiana di possibile infezione delle valvole del cuore ed espone il bambino
ad un elevato rischio di endocardite,
possibile scompenso acuto ed esito infausto.” (doc. AI pag. 488 e
451)
In merito la dr.ssa __________
del SMR, con annotazione del 22 settembre 2023, ha concluso:
" (…) Ho
preso visione dello scritto del 06.09.2023 della Dr.ssa med. __________, che
risulta in parte opinabile.
Infatti l'igiene orale prima di andare a letto non permette di
proteggere i denti durante la notte se vengono nuovamente somministrati liquidi
in seguito (v. letteratura citata risposta SMR 19.07.2023).
In base alle informazioni agli atti, a RI 1 il biberon con latte
(poi nel decorso sostituito con acqua) è stato dato dopo l'igiene orale
serale (v. risposta SMR 19.07.2023 e citati: "somministrazione di
latte caldo in fase di addormentamento" sostituita in seguito da "biberon
con acqua, mantenuto sia in fase di addormentamento che durante la
notte", rif. v. lettere del 30.06.2022 e del 08.08.2022
della Prof. Dr. med. __________, capoclinica di Medicina del Sonno __________,
nostro incarto GED 23.02.2023).
A prescindere da queste considerazioni, secondo la c.m. 11 CPSI La
cura di un danno alla salute conseguenza dell'infermità congenita è a carico
dell'AI se le manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i
sintomi dell'infermità congenita e nessun fattore esterno interviene nel
processo in modo determinante. In questi casi non è necessario soddisfare
le eventuali condizioni particolari per il riconoscimento dell'affezione
secondaria quale infermità congenita. Per poter riconoscere un effettivo
rapporto di causalità tra un'infermità congenita e un danno secondario alla
salute vanno soddisfatti requisiti elevati.
Ciò significa che, in base alla CPSI, sarebbe possibile assumere i
costi delle cure dentarie se si potesse dimostrare uno stretto rapporto con i
sintomi dell'infermità congenita cardiaca (o altre infermità congenite di cui
soffre RI 1, OIC 176/OIC 251/OIC 241).
In questo caso, come confermato dalla pediatra, "la causa
della carie non può essere chiarita con certezza. In letteratura non è
descritta alcuna relazione di causalità tra il vizio cardiaco congenito e la
comparsa e/o persistenza delle carie".
Pertanto nel caso di RI 1 confermo che non è possibile riconoscere
i trattamenti dentari in connessione con un'infermità congenita, e pertanto i
costi delle cure dentarie non sono a carico dell'AI.
Come già confermato in precedenza, riconosciamo la narcosi
necessaria per le cure dentarie e l'ospedalizzazione, in relazione al QIC 313.2.”
(doc. AI pag. 493)
Con nuovo progetto di decisione
del 19 gennaio 2024 l’amministrazione ha quindi preannunciato il rifiuto della
copertura dei costi per la cura delle carie (doc. AI pag. 508).
Il 19 febbraio 2024 la dr.ssa __________
ha affermato:
" (…) Confermo
la mia presa di posizione che la carie ha un'origine multifattoriale quindi
anche da cause diverse da quella più strettamente legata al consumo di sostanze
zuccherine. Gli interventi multipli correttivi a cui è stato sottoposto il
bambino hanno richiesto l'utilizzo di vari antibiotici nonché la necessità di
allattamento con latte ipercalorico (per il raggiungimento e mantenimento dì un
adeguato peso) hanno verosimilmente alterato la flora batterica orale favorendo
l'insorgenza di carie. Pertanto la situazione cariosa può essere stata favorita
e/o determinata dai trattamenti salvavita ripetuti, necessari per la correzione
del vizio cardiaco e quindi legata alla cardiopatia congenita.” (doc. AI pag.
548)
Con Annotazione del 10 aprile
2024.
la pediatra del SMR si è riconfermata nelle sue posizioni (doc. AI pag.
601) e, di conseguenza, con la decisione contestata del 23 aprile 2024 l’Ufficio
AI ha respinto la richiesta, motivando:
" (…) Secondo
il riesame degli atti da parte del nostro Servizio medico, l'igiene orale prima
di andare a letto non permette di proteggere i denti durante la notte se
vengono nuovamente somministrati Iiquidi in seguito (letteratura: "baby
bottle càries", "bottle feeding during bedtime or sleeping has been
associated with the initiation and development of caries in children").
In base alle informazioni in nostro possesso, a RI 1 il biberon
con latte (poi nel decorso sostituito con acqua) è stato dato dopo l'igiene
orale serale: “somministrazione di latte caldo in fase di addormentamento"
sostituita in seguito da "biberon con acqua, mantenuto sia in fase di
addormentamento che durante la notte", rif. v. lettere del 30.06.2022 e
del 08.08.2022 della Prof. Dr.med. __________, capoclinica di Medicina del
Sonno __________.
A prescindere da queste considerazioni, secondo la cifra marginale
11.
della Circolare sui provvedimenti sanitari d'integrazione dell’Al (CPSI), la
cura di un danno alla salute conseguenza dell'infermità congenita è a carico
dell’Al se le manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i
sintomi dell'infermità congenita e nessun fattore esterno interviene nel
processo in modo determinante. In questi casi non è necessario soddisfare
le eventuali condizioni particolari per il riconoscimento dell’affezione
secondaria quale infermità congenita. Per poter riconoscere un effettivo
rapporto di causalità tra un'infermità congenita e un danno secondario alla
salute vanno soddisfatti requisiti elevati.
Ciò significa che, in base alla CPSI, sarebbe possibile assumere i
costi delle cure dentarie se si potesse dimostrare uno stretto rapporto con i
sintomi dell'infermità congenita cardiaca (o altre infermità congenite di cui
soffre RI 1, OIC 176, OIC 241, OIC 251).
In questo caso, come confermato dalla pediatra, “la causa della
carie non può essere chiarita con certezza. In letteratura non è descritta
alcuna relazione di causalità tra il vizio cardiaco congenito e la comparsa e/o
persistenza delle carie".
Pertanto nel caso di RI 1 confermiamo che non è possibile riconoscere
i trattamenti dentari in connessione con un'infermità congenita, e pertanto i costi
delle cure dentarie non sono a carico dell'Al. I costi della narcosi e relativa
ospedalizzazione sono stati riconosciuti tramite comunicazione del 3.11.2022.
Audizione
Abbiamo riesaminato il caso in seguito alle osservazioni
presentate il 19.02.2024 dalla Dr.ssa __________ contro il nostro progetto di
decisione del 19. 01.2024.
In particolare il medico scrive che "Gli interventi
multipli correttivi a cui è stato sottoposto il bambino hanno richiesto
l'utilizzo di vari antibiotici nonché /a necessità di allattamento con latte ipercalorico
(per il raggiungimento e mantenimento di un adeguato peso) hanno verosimilmente
alterato la flora batterica orale favorendo l'insorgenza di carie."
La cifra marginale 11 CPSI definisce che "La cura di un danno
alla salute conseguenza dell'infermità congenita è a carico dell'Al se le
manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi dell’infermità
congenita e nessun fattore esterno interviene nel processo in modo determinante.
(...) Per poter riconoscere un effettivo rapporto di causalità tra un'infermità
congenita e un danno secondario alla salute vanno soddisfatti requisiti
elevati".
In questo caso, come già in precedenza scritto dalla pediatra,
"la causa delle carie non può essere chiarita con certezza. In
letteratura non è descritta alcuna relazione di causalità tra il vizio cardiaco
congenito e la comparsa e/o persistenza delle carie".
Pertanto, visto che non è possibile riconoscere con certezza che
/e manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con le sue infermità
congenite, confermiamo che non è possibile riconoscere i trattamenti dentari
per la cura delle carie come in relazione certa con un'infermità congenita di
cui è affetto RI 1.
Pertanto i costi delle cure dentarie non sono a carico dell’Al."
(doc. C17)
Con il suo ricorso l’assicurato
ha prodotto ulteriore documentazione e in particolare uno scritto del 19 maggio
2024.
della dr.ssa __________ che ha affermato:
" (…) Confermo
la mia presa posizione che la carie ha un'origine multifattoriale quindi anche da
cause diverse da quella più strettamente legata al consumo di sostanze
zuccherine. Gli interventi multipli correttivi a cui è stato sottoposto il
bambino hanno richiesto l'utilizzo di vari antibiotici nonché la necessità di
allattamento con latte ipercalorico (per il raggiungimento e mantenimento di un
adeguato peso) hanno verosimilmente alterato la flora batterica orale favorendo
l’insorgenza di carie.
Pertanto la situazione cariosa può essere stata favorita e/o
determinata dai trattamenti salvavita ripetuti, necessari per la correzione del
vizio cardiaco e quindi legata alla cardiopatia congenita.” (doc. C2)
In proposito la dr.ssa __________,
specialista in pediatria del SMR, con annotazione 25 giugno 2024 ha concluso
che il certificato del 19 maggio 2024 della dr.ssa.
__________ non forniva nuove informazioni, essendo identico a quello del 19
febbraio 2024 (VII/1).
La dr.ssa __________, il 4
luglio 2024, ha ribadito nuovamente quanto affermato nello scritto del 19
febbraio 2024 (doc. C5).
I genitori del piccolo RI 1 l’8
luglio 2024 hanno dal canto loro confermato che le cause della carie erano “unicamente
riconducibili ai plurimi interventi subiti (narcosi, intubazioni prolungate,
aspirazioni, medicamenti, sondino nasogastrico, e molto altro)" (IX).
In merito si è ancora espressa la
dr.ssa __________ del SMR il 22 agosto 2024:
" (…) Valutazione
La c.m. 11 CPSI definisce che la cura di un danno alla
salute conseguenza dell'infermità congenita è a carico dell'Al se le
manifestazioni patologiche sono in stretto rapporto con i sintomi dell'infermità
congenita e nessun fattore esterno interviene nel processo in modo
determinante. (.. .) Per poter riconoscere un
effettivo rapporto di causalità tra un'infermità congenita e un
danno secondario alla salute vanno soddisfatti requisiti elevati.
Le mutazioni genetiche indicate dalla Dr.ssa med. __________, non
hanno un chiaro significato riguardo alla sintomatologia clinica che manifesta
il bambino, ed allo stato odierno non possono essere messe in relazione con
certezza con una patologia a livello dei denti del bambino.
Il certificato medico della pediatra, Dr.ssa med. __________, non
apporta nuove informazioni ed era già presente agli atti (GED 19.02 e -1
9.06.2024).
Inoltre la pediatra, Dr.ssa med. __________, in data 06.09.2023 su
nostra richiesta, scriveva (cit.):
“La carie ha un'origine multifattoriale quindi anche da
cause diverse da quella più strettamente legata al consumo di sostanze
zuccherine. Tra /e altre, vi è una particolare composizione della flora
batterica del cavo orale forse anche facilitata dal necessario uso di
antibiotici nel primo anno di vita ed una predisposizione genetica. Sebbene
nelle abitudini alimentari di molti bambini vi è l'assunzione di latte in
serata, non tutti sviluppano carie. Inoltre, la Dr.ssa __________ ha
chiaramente indicato che il bambino ha sane abitudini di igiene orale, cioè la
regolare pulizia dei denti quindi anche prima di andare a letto. Questo
escluderebbe un nesso di causalità stretto tra l'assunzione del latte e la
grave situazione di carie del bambino. In conclusione, la causa della carie
non può essere chiarita con certezza. In letteratura non è descritta alcuna
relazione di causalità tra il vizio cardiaco congenito e la comparsa e la
persistenza delle carie.
Pertanto, considerato che nel caso di RI 1 la causa della
formazione delle carie non può essere riconosciuta con certezza una stretta relazione
alla sua malformazione cardiaca e neppure in stretta relazione con le altre infermità
congenite che gli sono state riconosciute fino ad ora, cioè non è possibile
ammettere con certezza che vi sia un effettivo rapporto di causalità tra
un'infermità congenita e un danno secondario alla salute, non sono date le
condizioni per riconoscere i costi dei trattamenti dentari per la cura delle
carie, e pertanto i costi delle cure dentarie non sono a carico dell'Al.”
(XI)
2.7
Ora, tutto ben considerato, questo
Tribunale condivide la decisione con la quale l’amministrazione ha respinto la
richiesta dell’assicurato volta alla presa a carico dei costi relativi alle
cure per rimuovere le carie ai denti.
Premesso come la carie ai denti
non rientri pacificamente nell’insieme dei sintomi tipici delle infermità
congenite di cui l’assicurato è affetto (in particolare la n. 313 OIC) e,
quindi, la cura della stessa non faccia parte dei provvedimenti sanitari necessari
e finalizzati alla cura delle infermità congenite in quanto tali (Meyer/Reichmuth,
op. cit., all’art. 13 n. 13), richiamati i dianzi citati principi giurisprudenziali
(e il tenore della cifra marginale n. 11 CPSI), si trattava in concreto di
esaminare se la copertura dei costi delle cure dentarie potesse, eccezionalmente
e assolti i requisiti posti dalla giurisprudenza, giustificarsi quale trattamento
di danni alla salute secondari di un’affezione congenita.
Ricordato come unicamente se
nel singolo caso esiste uno stretto nesso causale adeguato e qualificato tra
l'infermità congenita e il danno alla salute secondario (e il trattamento si
rivela necessario) l'AI è tenuta a riconoscere i provvedimenti sanitari nell'ambito
dell'art. 13 LAI, a ragione l’amministrazione ha negato in concreto
l’assunzione dei costi per la cura ai denti considerato come nel caso di RI 1
la causa della formazione delle carie non ha potuto essere riconosciuta con
certezza e nemmeno ha potuto essere accertata una stretta relazione di
causalità adeguata tra la carie e la malformazione cardiaca (o le altre
infermità congenite di cui è portatore).
Con pertinenza la dr.ssa __________
del SMR ha in effetti ipotizzato, sulla base degli atti, che all’origine delle
lesioni cariose vi sia stata la somministrazione, tramite biberon, di latte
caldo in fase di addormentamento e durante la notte (sostituita in seguito da
biberon con acqua), pratica emersa dalle certificazioni del 30 giugno e 8
agosto 2022 della dr.ssa __________ del reparto di Medicina del Sonno dell’__________
(doc. AI pag. 334, 336 e 369). Nello scritto dell’8 agosto 2022 la dr.ssa __________,
chiamata ad indagare un “disturbo respiratorio in sonno di natura
ipo/apnoica ostruttiva di entità lieve per l’età pediatrica (AHI 6.7/h), con
impatto significativo sulla saturazione ossiemoglobinica (SatO2<70%)”,
aveva infatti indicato che tale disturbo era, tra l’altro, “favorito
dall’assunzione di latte caldo in fase di addormentamento” (doc. AI pag.
334). Nella precedente certificazione del 30 giugno 2022 la specialista aveva
riferito del paziente nell’ambito di un “controllo del decorso clinico dopo tentativo
di rimozione del latte caldo in fase di addormentamento in paziente con OSAS
lieve dell’età pediatrica, cardiopatia congenita ed ipossemia tonica diurna e
notturna”, riferendo che “nonostante le consegne date, spesso uso del
biberon a scopo consolatorio” (doc. AI pag. 336).
La pediatra del SMR ha al
riguardo precisato che l’effetto nocivo sui denti di una simile abitudine sia noto
e descritto ampiamente in letteratura ("baby bottle caries",
"bottle feeding during bedtime or sleeping has been associated with the
initiation and development of caries in children", doc. AI pag. 449
con riferimenti alla dottrina scientifica).
Il riferimento è alla “Sindrome
da biberon” detta altrimenti comunemente “Baby Bottle Tooth Decay (BBTD)” o “Early
Childhood Caries (ECC)”, ritenuta una delle principali cause della
carie ai denti, già nei primi mesi di vita. In sostanza il fenomeno
consiste nell’insorgenza di manifestazioni cariogene sui denti del bambino, per
effetto di lunghe e frequenti esposizioni a liquidi e sostanze zuccherine,
incluso il latte materno, insieme ad una scarsa igiene orale. Ovviamente
durante la notte si manifestano le condizioni più favorevoli per la BBTD, quali
la riduzione della saliva, la minore deglutizione e di conseguenza una minore
autodetersione della bocca e quindi un maggior ristagno ai denti degli elementi
fermentabili. La fermentazione degli zuccheri offre via libera ai batteri della
placca per la produzione di acidi che aggrediscono la superficie dei denti da
latte. La sindrome si manifesta con una precoce comparsa di carie sui denti dei
bambini intorno ai 2-4 anni, quasi sempre in rapida
evoluzione, con lesioni cariose particolarmente aggressive che colpiscono
principalmente gli incisivi, i canini e i molari (sul tema cfr. https://www.righiambulatori.it/news-e-blog/192-denti-da-latte-cariati-e-bbtd-mito-o-realtà.html.; https://myfacexpert.it/carie-da-biberon-come-evitarla; cfr.
anche le referenze indicate dal SMR: Anil S, Anand PS. Early
Childhood Caries: Prevalence, Risk Factors, and Prevention, in : Front
Pediatr. 2017 Jul 18:5:157. doi: 10.3389/fped.2017.00157. PMID: 28770188;
PMCID: PMC5514393 ; Meyer F, Enax J. Early Childhood Caries: Epidemiology,
Aetiology, and Prevention, in : IntJ Dent. 2018 May 22:2018: 1415873. doi:
10.1155/2018/1415873.PM1D: 29951094; PMCID: PMC5987323, doc. AI pag.
449).
Nel caso di RI 1, in effetti,
nessuno dei medici interpellati ha potuto indicare con certezza un’altra causa
delle carie insorte precocemente e nemmeno in quale modo esse sarebbero
conseguenza di una delle infermità congenite di cui egli è affetto.
Innanzitutto, la dr.ssa __________,
pediatra curante, richiesta espressamente dal SMR in merito alle cause della
formazione della carie (doc. AI pag. 449), nella sue certificazione del 6
settembre 2023, si è limitata ad affermare che “la carie ha
un'origine multifattoriale quindi anche da cause diverse da quella più
strettamente legata al consumo di sostanze zuccherine” e ha concluso che “la
causa della carie non può essere chiarita con certezza” e sottolineato
che effettivamente “in letteratura non è descritta alcuna relazione di
causalità tra il vizio cardiaco congenito e la comparsa e/o persistenza delle
carie” (doc. AI pag. 488; cfr. in esteso al consid. 2.6; le
sottolineature sono della redattrice).
Ora, a prescindere dal fatto che in
effetti non risulta documentato che l’insorgenza della carie ai denti sia da
ritenere secondo l’esperienza medica una conseguenza frequente della
cardiopatia complessa cianogena con ventricolo unico (OIC n. 313), né di altra
affezione congenita diagnosticata all’assicurato,
nella fattispecie non si può
ammettere che esista un nesso molto stretto di causalità adeguata qualificata tra
l’infermità congenita e tale danno alla salute secondario (DTF 129 V 209 consid.
3.3).
Ricordato che per la dianzi
ricordata giurisprudenza affinché lo stretto rapporto di causalità adeguata tra
l’affezione congenita e il danno alla salute secondario sia adeguato è
necessario non solo che l’una appaia come la causa necessaria dell’altro, ma
anche che la prima sia idonea, nel corso normale delle cose e secondo l’esperienza
generale della vita, a causare un siffatto risultato (Valterio, op. cit.,
all’art. 13 n. 11 con riferimenti) e che il riconoscimento di un simile legame
di causalità stretto deve essere sottoposto ad un apprezzamento restrittivo
(Valterio, op. cit., all’art. 13 n. 12), simili presupposti non possono in
concreto, a mente di questa Corte, essere ammessi.
In effetti, la dr.ssa __________,
nelle sue certificazioni del 19 febbraio e 4 luglio 2024, ha indicato che gli
interventi multipli correttivi al cuore a cui è stato sottoposto il piccolo RI
1.
hanno richiesto l'utilizzo di vari antibiotici nonché la necessità di
allattamento con latte, ciò che a suo dire può “verosimilmente”
aver alterato la flora batterica orale “favorendo l'insorgenza di
carie” (doc. AI pag. 548 e C5; le evidenziature sono della redattrice).
Tale affermazione appare chiaramente solo “possibilistica”, non afferma
chiaramente che la causa delle carie sia legata alla patologia cardiaca e non
permette quindi di ritenere dimostrato, con il grado di verosimiglianza
preponderante richiesto dalla giurisprudenza in materia di assicurazioni
sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3), uno
stretto legame di causalità adeguata con l’affezione cardiaca congenita.
Sia in proposito nuovamente
sottolineato che per la giurisprudenza se l’affezione congenita ha soltanto
“favorito” l’insorgenza dell’affezione secondaria, non è dato un legame di
causalità adeguata qualificato ai sensi della giurisprudenza (Murer, op. cit,
all’art. 13 n. 52; STFA I 801/04 del 6 luglio 2005).
In effetti, in un caso che
presenta significative analogie con quello che ci occupa, il Tribunale federale
ha già avuto modo di negare uno stretto legame di causalità adeguato e
qualificato tra un’affezione congenita (nel caso la n. 243 OIC: agenesia parziale congenita o ipoplasia congenita
dei polmoni e la n. 326 OIC: immunodeficienza congenita, a condizione che sia
necessaria una terapia) e la carie sviluppatasi in un bambino in tenera
età in quanto evitabile (STF 9C_674/2009 del 26 febbraio 2010). Secondo il
Tribunale federale la Corte cantonale aveva a ragione ammesso che se è vero che
l'igiene orale del ricorrente era stata compromessa a causa dei farmaci
necessari assunti per la cura dell’affezione congenita, in quanto la secrezione
salivare era ridotta dai farmaci e ciò poteva portare a una maggiore formazione
di placca e, in ultima analisi, alla carie, tuttavia il problema della carie
avrebbe potuto essere risolto con un maggiore impegno nell’igiene orale
quotidiana. Per quanto riguardava la carie quindi si poteva ammettere un nesso
di causalità naturale con l’affezione congenita, ma non adeguato. In effetti
l’assicurato, anche se con uno sforzo notevolmente maggiore, avrebbe potuto influenzare
la possibile formazione della carie attraverso la sua igiene orale quotidiana. Andava
pertanto negato il nesso di causalità adeguato e qualificato richiesto dalla
giurisprudenza.
Anche in un altro caso concernente
un bambino affetto, tra l’altro, da gravi lesioni cerebrali conseguenti ad una
paresi cerebrale infantile congenita, la Corte federale ha negato uno stretto
legame di causalità adeguata ai sensi della giurisprudenza tra l’affezione
congenita n. 390 OIC e la carie ai denti, rilevando come in casu l’igiene
dentale quotidiana, tramite i genitori o terzi, e in ossequio all’obbligo
giurisprudenziale di diminuire il danno, non fosse impossibile a motivo
dell’affezione congenita (cfr. STFA I 801/04 del 6 luglio 2005).
Anche nella fattispecie,
dunque, pur volendo considerare, in base a quanto affermato dalla dr.ssa __________,
che le cure antibiotiche prescritte nell’ambito della cura delle affezioni
cardiache congenite nonché la necessità di allattamento con latte, possano
verosimilmente aver alterato la flora batterica orale e favorito quindi l’insorgenza
della carie, anche volendo dunque per ipotesi ammettere un naturale
nesso causale (indiretto) tra la patologia congenita e la carie, tuttavia tale
circostanza non è sufficiente per ammetter anche una legame di causalità adeguato
e qualificato come richiesto dalla giurisprudenza. In effetti, anche
volendo ipotizzare che la carie sia un effetto collaterale dei farmaci necessari
per la cura del difetto congenito, non si può tuttavia concludere che la carie
non si sarebbe potuta evitare con un'adeguata e più accurata igiene orale. Nessuno
dei medici interpellati si è in effetti espresso in tal senso. Nemmeno risulta
che nel caso del piccolo RI 1 l’igiene dentale sia, a motivo delle patologie
congenite, inattuabile nella pratica, ciò che avrebbe reso la carie una
conseguenza praticamente inevitabile delle patologie congenite (cfr. in
proposito la STFA 801/04 del 6 luglio 2005).
Sia peraltro nuovamente
sottolineato che per la giurisprudenza in ogni caso il riconoscimento di un
simile legame di causalità stretto deve essere sottoposto ad un apprezzamento
restrittivo.
Non permette di concludere
diversamente il fatto che la dr.ssa __________ dell’ambulatorio di Kinderzahnmedizin
dell'Ospedale __________ di __________ abbia indicato, nel suo scritto del 28
novembre 2022, che l’igiene della bocca dell’assicurato al momento della visita
fosse molto buona. A prescindere dal fatto che tale circostanza, contrariamente
a quanto affermato dalla curante, ancora non è sufficiente per escludere un
nesso di causalità stretto tra l'assunzione del latte e la carie del bambino, ciò
che risulta decisivo nella fattispecie è che la causa della carie non ha potuto
essere determinata con sicurezza. Del resto, in tale scritto la dr.ssa med.
dent. __________, riguardo alla causa dei danni ai denti con formazione di
carie, ha affermato di “supporre” che le carie siano da attribuire al consumo
frequente di carboidrati (zucchero) e ad un'igiene dentaria irregolare [“Der
Grund hierfür wird in einem häufigen Konsum von Kohlenhydraten (Zucker) und
unregelmässiger Zahnhygiene vermutet”; doc. AI pag. 309].
Il fatto che nella medesima
certificazione la specialista abbia poi nondimeno precisato che al momento
della consultazione (il 24 novembre 2022) l’igiene della bocca fosse comunque molto
buona (“zum Zeitpunkt del Konsultation an unserem Institut konnte dies nicht
bestätigt werden und die Mundhygiene war sehr gut”, doc. C6), non esclude
invero che in periodi precedenti vi fosse stata un’igiene non ottimale e/o non
sufficientemente regolare. Del resto solo prendendo in considerazione questa possibilità,
ovvero che l’igiene non sia stata sempre ottimale, l’ipotesi formulata dalla
specialista riguardo alla causa dei danni ai denti con formazione di carie (e
cioè appunto il consumo frequente di carboidrati e un'igiene dentaria
irregolare) avrebbe evidentemente un senso. E in ogni modo, come correttamente
osservato dalla pediatra del SMR nell’annotazione del 22 settembre 2023, anche
la migliore e corretta igiene dentale prima di andare a letto non permette di
proteggere i denti durante la notte se vengono poi nuovamente somministrati liquidi
in fase di addormentamento (doc. AI pag. 493).
Nemmeno la certificazione 8
luglio 2024 della dr.ssa __________, genetista, la quale ha affermato che
l’assicurato sarebbe “affetto da un complesso sindromico di natura genetica
ancora non chiara”, osservando che “essendo il quadro di base
sconosciuto, non possiamo escludere che eventuali complicanze dentali ne
facciano parte” (doc. C3), permette di concludere diversamente. In effetti
per la giurisprudenza dianzi esposta il riconoscimento di uno stretto (“très
étroit”) legame di causalità adeguato deve essere sottoposto ad un
apprezzamento restrittivo (Valterio, op. cit. all’art. 13 n. 12), e non può
essere ammesso laddove l’affezione congenita abbia soltanto “favorito”
l’insorgenza del danno alla salute secondario (Murer, op. cit. all’art. 13 n.
52; STFA I 801/04 del 6 luglio 2005). In ogni modo, con pertinenza la dr.ssa __________
del SMR il 22 agosto 2024 ha pure osservato che “le mutazioni genetiche
indicate dalla Dr.ssa med. __________, non hanno un chiaro significato riguardo
alla sintomatologia clinica che manifesta il bambino, ed allo stato odierno non
possono essere messe in relazione
con certezza con una patologia a
livello dei denti del bambino” (XI).
Infine, non consente diversa
conclusione neanche quanto certificato il 5 aprile 2023 dalla dentista curante
dr.ssa __________, la quale aveva indicato che “la necessità di cure delle
severe lesioni cariose dei denti da latte del piccolo paziente RI 1 è
certamente da correlarsi alla condizione di patologia cardiaca del paziente
stesso” (doc. AI pag. 413). Richiamato anche il principio giurisprudenziale
per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente, egli attesterà, in caso di dubbio,
in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, 8C_828/2007
del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3; Meyer/Reichmuth, op. cit., all’art.
28a, pag. 398-399), l’attestazione della dentista curante, che peraltro è
medico dentista e non può quindi compiutamente esprimersi circa il verificarsi,
secondo l’esperienza medica, di danni alla salute secondari ad un’affezione
congenita cardiaca, appare priva di motivazione e riferimenti scientifici e,
come visto, non ha potuto trovare conferma presso i medici – pediatri o
cardiologi – che si sono espressi nella fattispecie e nemmeno presso la collega
dr.ssa med. dent __________ della clinica dentaria di __________.
Da quanto precede discende che non
essendo stato comprovato, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza
preponderante – insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità –
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (DTF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1, 402
consid. 4.3), uno stretto legame causale adeguato e senza l’intervento
determinante di alcun fattore esterno tra una delle affezioni congenite di cui
il piccolo RI 1 è portatore e la carie ai denti, ma soltanto la possibilità di
un legame indiretto tra di esse, e non essendo nemmeno stato comprovato che un
simile danno alla salute secondario costituisca, secondo l’esperienza medica,
una conseguenza frequente delle infermità congenite, a ragione
l’amministrazione ha negato l’assunzione dei costi per la cura delle carie. Come
affermato dalla dr.ssa __________ il 20 luglio 2023 determinante appare in
concreto che “la causa della carie non può essere chiarita con
certezza” e che “in letteratura non è descritta alcuna relazione di
causalità tra il vizio cardiaco congenito e la comparsa e/o persistenza delle
carie” (doc. AI pag. 488).
Sia nuovamente sottolineato che
per la giurisprudenza, se l’affezione congenita ha soltanto “favorito” l’insorgenza
dell’affezione secondaria, come può essere effettivamente avvenuto, quantomeno
indirettamente, nella fattispecie (“la situazione cariosa può essere stata
favorita e/o determinata dai trattamenti salvavita ripetuti, necessari per la
correzione del vizio cardiaco e quindi legata alla cardiopatia congenita”,
scritto della dr.ssa __________ del 19 febbraio 2024, doc. AI pag. 548), non è
dato un legame di causalità adeguata qualificato ai sensi della giurisprudenza
(Murer, op. cit, all’art. 13 n. 52; STFA I 801/04 del 6 luglio 2005).
Infine va ancora detto che in assenza
di un legame certo e qualificato tra le affezioni congenite e la carie, il
quesito di sapere se la cura della carie fosse da considerare necessaria, come
previsto aggiuntivamente dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento del
diritto ai provvedimenti sanitari di cui all’art. 13 LAI, può restare aperto
(DTF 129 V 209 consid. 3.3, 100 V 41 consid. 1a; cfr. i riferimenti al consid.
2.3).
A titolo abbondanziale può
tuttavia essere osservato che il carattere necessario della cura della carie appare
a prima analisi comunque pacificamente dato, considerato come dal rapporto del
19.
settembre 2022 della dr.ssa __________, cardiologa pediatrica, emerge che il
piccolo RI 1, affetto da una cardiopatia congenita complessa di tipo cianogeno,
presentava un alto rischio per endocardite, ragione per cui necessitava di
curare urgentemente le carie prima di affrontare il previsto nuovo intervento
cardiaco (operazione di Fontan; doc. AI pag. 287). Anche la pediatra curante
dr.ssa __________ il 12 aprile 2023 aveva certificato che “ai fini
dell’intervento chirurgico correttivo è imperativo l’eliminazione di sorgenti
batteriogene e quindi effettuare una bonifica completa della cavità orale”
(doc. AI pag. 412; cfr. anche la sua certificazione del 6 settembre 2023, doc.
AI pag. 488). Inoltre, la dr.ssa med. dent. __________, nel suo scritto del 28
novembre 2022 ha confermato che il risanamento delle carie di RI 1 era
necessario considerato come una cavità orale senza infezioni è molto importante
anche per la salute cardiaca (doc. AI pag. 309). Tale circostanza è del resto
stata ribadita anche dalla dentista dr.ssa __________ il 5 aprile 2023, quando
ha certificato che “il mantenimento di lesioni cariose di tale entità
aumenta significativamente il rischio di endocardite e di ulteriore
compromissione cardiaca” (doc. AI pag. 413).
2.8
Ne discende che a ragione l’Ufficio
AI ha concluso che, in assenza dei richiamati requisiti legali e
giurisprudenziali, segnatamente in assenza del necessario stretto rapporto di
causalità adeguata tra l'infermità congenita cardiaca (o le altre infermità
congenite di cui egli soffre) e la carie quale danno secondario alla salute, ha
respinto la richiesta dell’assicurato di garanzia per l’assunzione dei costi
delle cure dentarie necessarie per la rimozione della carie a titolo di
provvedimenti sanitari ex art. 13 LAI.
La decisione impugnata merita
pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il Presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti