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Decisione

32.2024.52

La modifica della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica richiesta dal ricorrente non è necessaria, poiché l'azione di piegare la carrozzella è già ora possibile, sebbene verrebbe resa ancora più facile. Ricorso respinto

30 settembre 2024Italiano21 min

nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.52

MP/gm

Lugano

30 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 maggio 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 2000, è affetto da

una patologia congenita (diplegia spastica) che ha portato l'Ufficio AI a

riconoscere la copertura dei costi per una carrozzella manuale con propulsore

elettrico quale mezzo ausiliario (cfr. doc. 61 incarto AI). Questa è poi stata sostituita

da due carrozzelle, una con motore elettrico (cfr. doc. 269 incarto AI) e una

senza motore (cfr. doc. 270 incarto AI). Entrambe sono state dotate di una

seduta ortopedica su misura, il 22 gennaio 2020 (cfr. doc. 274 incarto AI)

rispettivamente il 10 settembre 2021 (cfr. doc. 303 incarto AI).

Con scritto del 6 febbraio 2024 l’assicurato,

tramite la fondazione __________ (di cui frequenta l’istituto), ha chiesto all’Ufficio

AI la garanzia per la copertura delle spese per una modifica della carrozzella

senza motore e della seduta ortopedica (doc. 371 incarto AI), allegando un

preventivo di fr. 1’482.15.

1.2. Con

decisione del 24 maggio 2024 (preavvisata il 15 aprile 2024) l’amministrazione,

dopo aver verificato tramite la Federazione svizzera di consulenza sui mezzi

ausiliari per persone andicappate e anziane (FSCMA) il preventivo, ha respinto

la domanda di prestazioni, non ritenendo giustificato l’adattamento richiesto.

1.3. Contro

la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1 (sua

madre), il 17 giugno 2024 ha interposto ricorso al TCA, chiedendo di

riconsiderare il diniego.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della decisione

contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.

considerato in diritto

in ordine

2.1. Il

ricorrente ha allegato al ricorso un suo scritto datato 18 aprile 2024 (doc. I A2;

successivo, quindi, al progetto di decisione del 15 aprile 2024) e ha affermato

che l’Ufficio AI non lo ha menzionato nella propria decisione (cfr. doc. I,

pag. 2). Ciò potrebbe configurare – a mente del ricorrente – una violazione del

diritto di essere sentito.

Per

l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale

diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.

5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di

essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato

comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3

pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Va

rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se

l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso

che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279

consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha

potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva

decisione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo

valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno

potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un

pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid.

2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che

ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

Va

comunque aggiunto che l’assicurato deve accertarsi che i suoi invii giungano a

corretta destinazione (STCA 33.2017.5 del 20 agosto 2018). Nel caso sussista un

dubbio circa la trasmissione o meno di un documento (si veda la citata STCA

Fatti

33.2017.5 consid. 2.11) non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il

principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire,

nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA

del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V

142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478,

consid. 2b).

Nell’evenienza

concreta, l’Ufficio AI ha rilevato nella risposta di causa “che lo scritto

del 18.04.2024, prodotto con il ricorso, non risulta essere mai giunto

all’Ufficio AI e per tale motivo non è stato menzionato nella decisione finale”

(cfr. doc. IV, pag. 3). Il ricorrente, a cui la risposta di causa è stata

intimata con la facoltà di presentare eventuali mezzi di prova (cfr. doc. V),

non ha contestato la posizione dell’Ufficio AI né ha presentato la prova

dell’avvenuto invio dello scritto datato 18 aprile 2024 (per esempio, la

ricevuta postale dell’invio raccomandato). Non v’è quindi ragione di dubitare

del fatto che l’Ufficio AI non sia entrato in possesso dello scritto datato 18

aprile 2024 e che non abbia potuto confrontarsi con esso nella decisione

impugnata.

Va

poi sottolineato che il ricorrente ha allegato lo scritto datato 18 aprile 2024

al proprio ricorso a questo Tribunale, che dispone di pieno potere cognitivo.

L'Ufficio AI ha preso posizione sullo scritto in questione e sul ricorso con la

risposta di causa, sulla quale l'insorgente, come detto, non ha ritenuto di

esprimersi.

Questo

Tribunale non ravvisa pertanto una violazione del diritto di essere sentito,

che comunque – se ci fosse stata – sarebbe stata sanata in questa sede (STF

9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA

30.2011.11).

Il

TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2. Nel

caso in esame, è litigiosa la questione a sapere se a favore del ricorrente

l’Ufficio AI deve assumersi le spese per una modifica della carrozzella senza

motore e della seduta ortopedica.

2.3. L'art.

8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati

d'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, per

quanto:

a. essi

siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro

capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b. le

condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

Secondo

l’art. 8 cpv. 2 LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21

esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita

professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

L’art.

8 cpv. 3 LAI rammenta che i provvedimenti d’integrazione sono:

a. i provvedimenti sanitari;

abis la consulenza e

l’accompagnamento;

ater i

provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;

b. i provvedimenti

professionali;

c. …

d. la consegna di mezzi

ausiliari.

Per

la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer,

Stämpflis Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis

IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.

Questi

provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente

anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das

UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass

zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen

heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)” Murer, op. cit., ad art.

21-21quater, pag. 850) sono molto importanti in quanto eliminano

rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono,

nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di

alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2,

pag. 255; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3, 115 V 191

consid. 2c con riferimenti).

Secondo

l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un

elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare

un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o

migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una

professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione

funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali

e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai

provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione

precisa che l'assicurato, che a causa della sua invalidità ha bisogno di

apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o

attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua

capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito

dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in

proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario

sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza

l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, il

Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare

il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le

condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).

In

virtù della delega di cui all’art. 21 cpv. 2, il Consiglio federale ha emanato

l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell’ambito

dell'art. 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno

(Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per

l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna di

mezzi ausiliari (lett. a).

Giusta

l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,

nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per

l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o

ampliare la propria autonomia. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi

ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono

indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni

consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione

funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero

corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a,

RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171

consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re

M.V.).

Il

diritto ai mezzi ausiliari si estende agli accessori e agli adeguamenti resi

necessari dall’invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI).

L’assicurato

ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico.

Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico (art. 2

cpv. 4 1a e 2a frase OMAI).

La

lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera

le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve

esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è

esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260

consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26

luglio 1993 in re M.V.).

Secondo

la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto a un mezzo ausiliario

non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto

riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza

del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento federale dell’interno nella

scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere

sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali

(DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR IV Nr. 90).

L’allegato

OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la

costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande

potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo

sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art.

8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131

V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).

Il

marginale 1004 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari

nell’assicurazione invalidità (CMAI) prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari

di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi

ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto

al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico (sentenza 9C_640/2015 del 6

giugno 2016, consid. 2.3). Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V

190, consid. 2.3.

Gli

accertamenti tecnici necessari per i mezzi ausiliari vanno commissionati a

centri d’accertamento (v. sotto, 2a parte) o a centri specializzati

(v. sotto, 3a parte) autorizzati o designati dall’UFAS (marg. 1011 1a

frase CMAI).

2.4. Per

Considerandi

quanto riguarda il caso concreto, va innanzitutto rilevato che alla cifra 9

dell’allegato OMAI sono indicate, quali mezzi ausiliari – i quali, non essendo

contrassegnati da un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per

svolgere un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi

svolgono uno scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI) – le

“carrozzelle”, il cui rimborso è effettuato secondo la convenzione tariffale

conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e

dell’industria della tecnologia medica (FASMED) e l’ASTO.

La

CMAI prevede poi quanto segue, a proposito delle carrozzelle senza motore:

-

la fornitura di una carrozzella deve essere motivata sotto il profilo

medico (modulo «Prescrizione medica per la consegna di una carrozzella»). Una

nuova prescrizione medica non implica necessariamente la consegna di una nuova

carrozzella: eventualmente può essere anche adattata quella già consegnata;

-

la scelta definitiva della categoria di carrozzelle, inclusi gli

accessori compresi nel forfait e quelli opzionali necessari per la disabilità,

deve essere motivata dal fornitore tramite il «Modulo di richiesta per la

consegna di una carrozzella»;

-

in caso di dubbio va consultata la FSCMA quale servizio specializzato

neutrale (marg. 2073 CMAI).

Di principio, quindi, l’adeguamento

della carrozzella senza motore e degli accessori di cui il ricorrente già

dispone può essere preso in considerazione (cfr. art. 2 cpv. 3 OMAI). Va però

ancora analizzato se le ulteriori condizioni poste dalla legge sono adempiute.

2.5

Nella

domanda del 6 febbraio 2024, il ricorrente ha indicato che “necessita di

modifiche che permettano di chiudere la carrozzina manuale per essere messa

agevolmente nelle automobili degli accompagnatori, così da permettergli di

poter partecipare alla vita sociale dei coetanei e poter svolgere attività

idonee alla sua età” (cfr. doc. 371 incarto AI, pag. 1).

Nel

progetto di decisione, prima, e nella decisione contestata, poi, l’Ufficio AI

ha negato che le modifiche proposte fossero necessarie, facendo propria la

posizione della FSCMA. Quest’ultima aveva rilevato:

" (…) maneggiando

il mezzo abbiamo potuto sganciare la seduta, staccando prima le ruote, ma con

un po’ di accortezza si dovrebbe riuscire anche senza staccare le ruote; è

un’operazione che non richiede grossa scaltrezza e costa solo qualche minuto di

tempo, basta prenderci la mano, inoltre anche i braccioli si sfilano

facilmente.

Solo che per quanto ci è stato riportato,

per la famiglia sarebbero troppi passaggi da fare; niente di diverso da quello

che centinaia di famiglie con figli disabili fanno quotidianamente per poter

caricare i mezzi in macchine con poco spazio a disposizione.

(…).

Mentre la possibilità di rendere pieghevole

la carrozzina manuale è già fattibile per come è ora; probabilmente invertendo

il senso delle staffe, mantenendo lo stesso sistema di fissaggio/sgancio, si

dovrebbe poter ottenere un’altezza maggiore della seduta.

Il preventivo non rispecchia una

sistemazione semplice ed economica.

Conclusione

Non è possibile arrivare al suggerimento per la presa a carico

dei costi, poiché lo scopo della richiesta è già assolto con la configurazione

attuale della carrozzina” (cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2 seg.).

Nell’impugnativa,

il ricorrente adduce che “(…) in punta di diritto sentiamo questo diniego da

parte dell’ufficio AI una non ben chiara comprensione di come la non facilità

di chiusura della sedia sia strettamente collimante con la libertà di nostro

figlio di uscire quando vuole con chi vuole.

Si riteneva che

davanti ad una macroscopica difficoltà di chiusura della carrozzina, per chi

non fosse un addetto ai lavori, vi fosse la disponibilità da parte dell’Ufficio

AI, nella figura del suo perito, di comprendere tale difficoltà.

Ciò non è stato

fatto. Ossia, senza mancare di rispetto al lavoro di nessuno, si è fatta una

mera valutazione della chiusura della carrozzina e non della sua estrema

difficoltà rapportata alla libertà di uscita di nostro figlio.

(…) si è rinunciato

evidentemente dal pesare l’aspetto della libertà e della socialità come ci

sarebbe aspettato” (cfr. doc. I, pag.

1.

seg.).

L’insorgente

allega inoltre un proprio scritto datato 18 aprile 2024, che come visto al

consid. 2.1 non era giunto all’Ufficio AI, e il parere di due medici riguardo

alla decisione impugnata.

Nello

scritto datato 18 aprile 2024 il padre del ricorrente afferma sostanzialmente

che la carrozzina è macchinosa da smontare e riporre in auto, ciò che lui è in

grado di fare ma non sua moglie, sua figlia, i due dipendenti che si occupano

del ricorrente o i suoi amici. Il che comporterebbe una spesa di tempo ingente

quando il ricorrente accompagna il padre nelle trasferte di lavoro e la

presenza di quest’ultimo quando gli amici del ricorrente lo invitano a uscire a

mangiare o al cinema (cfr. doc. I A2, pag. 1).

Nel

primo parere medico, il dr. med. __________ ritiene che lo smontaggio e

rimontaggio della ruota della carrozzina non possa essere considerato un gesto effettuabile

senza ulteriori difficoltà dall’insieme delle persone che si occupano o entrano

in contatto col ricorrente, a più forte ragione se si tiene conto dell’aspetto

della sicurezza nel caso di un rimontaggio non corretto (cfr. doc. I A4, pag.

2).

Nel

secondo parere medico, il dr. med. __________ indica che lo smontaggio delle

ruote, necessario per piegare la sedia a rotelle ma che il ricorrente e le

altre persone non sono in grado di fare, richiede spazio e tempo sufficiente (cfr.

doc. I A5, pag. 2).

Nella

risposta di causa, l’Ufficio AI evidenzia che quanto addotto dal ricorrente era

già stato preso in considerazione nel rapporto della FSCMA (cfr. doc. IV, pag.

3).

Esaminati

gli atti, questo Tribunale non può che confermare la conclusione dell’Ufficio

AI, ossia che l’azione di piegare la carrozzella manuale e introdurla nel

veicolo possa essere effettuata senza ulteriori difficoltà e che le modifiche

desiderate non siano quindi necessarie.

Certo,

si riconosce che la modifica della carrozzella senza motore e della seduta

ortopedica renderebbe ancora più facile il piegare la carrozzella; tuttavia,

decisivo risulta che questa operazione è già ora possibile. Questa è la

conclusione a cui è giunto il tecnico ortopedico della FSCMA, servizio specializzato

e neutrale. Egli ha infatti piegato personalmente la carrozzella e constatato

che non è necessaria una particolare scaltrezza ma solo qualche minuto, “basta

prenderci la mano”; ha inoltre sì staccato le ruote, ma riconosciuto che

con un po’ di accortezza si potrebbe piegare la carrozzella senza staccarle

(cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2). L’esempio del padre del ricorrente, che non

ha affermato di avere specifiche conoscenze in materia e che da più di tre anni

– ogniqualvolta necessario – piega la carrozzella del figlio senza che ciò

ponga particolari problemi a sé o a lui, dimostra d’altronde che è possibile

impratichirsi in quest’operazione. Possibile quindi anche per altre persone che

hanno regolari contatti col ricorrente, sia che si tratti di famigliari o

curanti sia che provengano dalla cerchia di amici.

A

questo riguardo nulla mutano i due pareri medici allegati al ricorso che, redatti

da due medici specializzati in ortopedia, non si limitano a esprimersi su

aspetti medici ma si pronunciano s’una questione squisitamente meccanica.

Anche

per quanto riguarda i timori relativi alla sicurezza evocati nello scritto del

dr. med. __________, secondo questo Tribunale essi non sono fondati. Innanzitutto,

a valere quale prova indiretta che lo smontaggio e rimontaggio della ruota –

sempre che necessario – non deve essere svolto da un esperto perché non ponga

problemi di sicurezza, vi sono i più di tre anni senza inconvenienti in cui è

il padre del ricorrente ad aver piegato la carrozzella del figlio. In secondo

luogo, basterebbe a posteriori verificare visivamente che la situazione della

carrozzella sia identica a quella antecedente al montaggio e rimontaggio della

ruota ed effettuare una breve prova di conduzione per scoprire eventuali

malfunzionamenti.

Per

il resto, l’insorgente non ha prodotto documentazione atta a sovvertire le

conclusioni della perizia della FSCMA. Al riguardo va ricordato che se da una

parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

È

infine utile ricordare che, conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190;

STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421), di

regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il

fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel

caso di specie (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti

riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e

sufficiente (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V

115.

consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc e 205-206 consid. 4.e)cc.

Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile

del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190 consid. 2.2; DTF 132 V

215.

consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16

consid. 1b).

Su

questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 599 e segg.

(599-607).

Visto

quanto sopra, tenuto conto della perizia tecnica della FSCMA, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) è da ritenere dimostrato che l’adeguamento

della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica richiesto dal

ricorrente non è necessario. Ciò, sebbene la carrozzella attuale non sia il

miglior mezzo ausiliario possibile nel caso di specie. L’Ufficio AI non ha quindi

rinunciato a considerare l’aspetto della libertà e della socialità, come invece

ha sostenuto il ricorrente nella sua impugnativa; piuttosto lo ha soppesato,

all’interno però di un quadro legale di riferimento a cui deve attenersi.

Alla

luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere

confermata e il ricorso respinto.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA

a

contrario in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA,

anch'essi nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie

relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti