32.2024.52
La modifica della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica richiesta dal ricorrente non è necessaria, poiché l'azione di piegare la carrozzella è già ora possibile, sebbene verrebbe resa ancora più facile. Ricorso respinto
30 settembre 2024Italiano21 min
nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.52
MP/gm
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 maggio 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 2000, è affetto da
una patologia congenita (diplegia spastica) che ha portato l'Ufficio AI a
riconoscere la copertura dei costi per una carrozzella manuale con propulsore
elettrico quale mezzo ausiliario (cfr. doc. 61 incarto AI). Questa è poi stata sostituita
da due carrozzelle, una con motore elettrico (cfr. doc. 269 incarto AI) e una
senza motore (cfr. doc. 270 incarto AI). Entrambe sono state dotate di una
seduta ortopedica su misura, il 22 gennaio 2020 (cfr. doc. 274 incarto AI)
rispettivamente il 10 settembre 2021 (cfr. doc. 303 incarto AI).
Con scritto del 6 febbraio 2024 l’assicurato,
tramite la fondazione __________ (di cui frequenta l’istituto), ha chiesto all’Ufficio
AI la garanzia per la copertura delle spese per una modifica della carrozzella
senza motore e della seduta ortopedica (doc. 371 incarto AI), allegando un
preventivo di fr. 1’482.15.
1.2. Con
decisione del 24 maggio 2024 (preavvisata il 15 aprile 2024) l’amministrazione,
dopo aver verificato tramite la Federazione svizzera di consulenza sui mezzi
ausiliari per persone andicappate e anziane (FSCMA) il preventivo, ha respinto
la domanda di prestazioni, non ritenendo giustificato l’adattamento richiesto.
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurato, rappresentato da RA 1 (sua
madre), il 17 giugno 2024 ha interposto ricorso al TCA, chiedendo di
riconsiderare il diniego.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della decisione
contestata, ha chiesto la reiezione del ricorso.
considerato in diritto
in ordine
2.1. Il
ricorrente ha allegato al ricorso un suo scritto datato 18 aprile 2024 (doc. I A2;
successivo, quindi, al progetto di decisione del 15 aprile 2024) e ha affermato
che l’Ufficio AI non lo ha menzionato nella propria decisione (cfr. doc. I,
pag. 2). Ciò potrebbe configurare – a mente del ricorrente – una violazione del
diritto di essere sentito.
Per
l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid.
5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di
essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato
comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,
segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli
ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti
rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi
esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla
decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla
procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,
in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua
tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di
essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla
procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è
possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende
questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11
consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3
pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Va
rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se
l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso
che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279
consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha
potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva
decisione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo
valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno
potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un
pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid.
2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che
ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Va
comunque aggiunto che l’assicurato deve accertarsi che i suoi invii giungano a
corretta destinazione (STCA 33.2017.5 del 20 agosto 2018). Nel caso sussista un
dubbio circa la trasmissione o meno di un documento (si veda la citata STCA
Fatti
33.2017.5 consid. 2.11) non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il
principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire,
nel dubbio, a favore dell'assicurato (STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA
del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V
142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478,
consid. 2b).
Nell’evenienza
concreta, l’Ufficio AI ha rilevato nella risposta di causa “che lo scritto
del 18.04.2024, prodotto con il ricorso, non risulta essere mai giunto
all’Ufficio AI e per tale motivo non è stato menzionato nella decisione finale”
(cfr. doc. IV, pag. 3). Il ricorrente, a cui la risposta di causa è stata
intimata con la facoltà di presentare eventuali mezzi di prova (cfr. doc. V),
non ha contestato la posizione dell’Ufficio AI né ha presentato la prova
dell’avvenuto invio dello scritto datato 18 aprile 2024 (per esempio, la
ricevuta postale dell’invio raccomandato). Non v’è quindi ragione di dubitare
del fatto che l’Ufficio AI non sia entrato in possesso dello scritto datato 18
aprile 2024 e che non abbia potuto confrontarsi con esso nella decisione
impugnata.
Va
poi sottolineato che il ricorrente ha allegato lo scritto datato 18 aprile 2024
al proprio ricorso a questo Tribunale, che dispone di pieno potere cognitivo.
L'Ufficio AI ha preso posizione sullo scritto in questione e sul ricorso con la
risposta di causa, sulla quale l'insorgente, come detto, non ha ritenuto di
esprimersi.
Questo
Tribunale non ravvisa pertanto una violazione del diritto di essere sentito,
che comunque – se ci fosse stata – sarebbe stata sanata in questa sede (STF
9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431; STCA
30.2011.11).
Il
TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2. Nel
caso in esame, è litigiosa la questione a sapere se a favore del ricorrente
l’Ufficio AI deve assumersi le spese per una modifica della carrozzella senza
motore e della seduta ortopedica.
2.3. L'art.
8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o direttamente minacciati
d'invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione, per
quanto:
a. essi
siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro
capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b. le
condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Secondo
l’art. 8 cpv. 2 LAI il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21
esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita
professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.
L’art.
8 cpv. 3 LAI rammenta che i provvedimenti d’integrazione sono:
a. i provvedimenti sanitari;
abis la consulenza e
l’accompagnamento;
ater i
provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale;
b. i provvedimenti
professionali;
c. …
d. la consegna di mezzi
ausiliari.
Per
la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari vedi Erwin Murer,
Stämpflis Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis
IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.
Questi
provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente
anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das
UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass
zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen
heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)” Murer, op. cit., ad art.
21-21quater, pag. 850) sono molto importanti in quanto eliminano
rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono,
nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di
alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2,
pag. 255; cfr. anche DTF 137 V 13 consid. 2.2, 131 V 9 consid. 3.3, 115 V 191
consid. 2c con riferimenti).
Secondo
l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un
elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare
un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o
migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una
professione o seguire una formazione continua oppure a scopo di assuefazione
funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali
e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai
provvedimenti sanitari d'integrazione. Il cpv. 2 della medesima disposizione
precisa che l'assicurato, che a causa della sua invalidità ha bisogno di
apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o
attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua
capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito
dal Consiglio federale. L’assicurazione AI fornisce i mezzi ausiliari in
proprietà o a prestito in un tipo semplice e adeguato. Se un mezzo ausiliario
sostituisce oggetti che l’assicurato dovrebbe acquistare anche senza
l’invalidità, l’assicurato è tenuto a partecipare alla spesa (cpv. 3). Infine, il
Consiglio federale può prevedere che l’assicurato possa continuare a utilizzare
il mezzo ausiliario fornito a prestito anche quando non sono più adempiute le
condizioni poste all’assegnazione (cpv. 4).
In
virtù della delega di cui all’art. 21 cpv. 2, il Consiglio federale ha emanato
l'art. 14 OAI secondo cui l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell’ambito
dell'art. 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del Dipartimento federale dell'interno
(Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per
l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna di
mezzi ausiliari (lett. a).
Giusta
l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato,
nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per
l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o
ampliare la propria autonomia. In particolare l'assicurato ha diritto ai mezzi
ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono
indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni
consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione
funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero
corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; RCC 1992 pag. 224 consid. 1a,
RCC 1990 pag. 211 consid. 2a, RCC 1989 pag. 44 consid. 2a, RCC 1985 pag. 171
consid. 2a; STCA 6 novembre 1992 in re I.Di S., STFA 26 luglio 1993 in re
M.V.).
Il
diritto ai mezzi ausiliari si estende agli accessori e agli adeguamenti resi
necessari dall’invalidità (art. 2 cpv. 3 OMAI).
L’assicurato
ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico.
Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico (art. 2
cpv. 4 1a e 2a frase OMAI).
La
lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera
le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve
esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è
esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 14 consid. 3.4.2, 121 V 260
consid. 2b; 117 V 181 consid. 3b con riferimenti, 115 V 193 consid. 2b; STFA 26
luglio 1993 in re M.V.).
Secondo
la giurisprudenza, non è lecito far derivare un diritto a un mezzo ausiliario
non previsto nelle categorie elencate dall’allegato OMAI, facendo diretto
riferimento ai principi generali dell’AI, in quanto il margine di competenza
del Consiglio federale rispettivamente del Dipartimento federale dell’interno nella
scelta dei singoli mezzi da includere nel succitato allegato non può essere
sostituito né dall’amministrazione né dal giudice delle assicurazioni sociali
(DTF 131 V 14 consid. 3.4.2 in fine, con riferimento a SVR IV Nr. 90).
L’allegato
OMAI non sfugge comunque all’esame del giudice per quanto concerne la
costituzionalità e la legalità. Disponendo l’autorità esecutiva di un grande
potere di apprezzamento, l’esame del giudice si limita tuttavia ad un controllo
sotto l’aspetto dell’arbitrio (art. 9 Cost), della parità di trattamento (art.
8 cpv. 1 Cost.) o del divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost) (DTF 131
V 15 consid. 3.4.2 con riferimenti giurisprudenziali).
Il
marginale 1004 della Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari
nell’assicurazione invalidità (CMAI) prevede che l’AI fornisce mezzi ausiliari
di tipo semplice, adeguato ed economico. Sono considerati soltanto i mezzi
ausiliari con un rapporto qualità/prezzo ottimale. L’assicurato non ha diritto
al mezzo ausiliario migliore nel suo caso specifico (sentenza 9C_640/2015 del 6
giugno 2016, consid. 2.3). Questo concetto è stato ribadito nella DTF 143 V
190, consid. 2.3.
Gli
accertamenti tecnici necessari per i mezzi ausiliari vanno commissionati a
centri d’accertamento (v. sotto, 2a parte) o a centri specializzati
(v. sotto, 3a parte) autorizzati o designati dall’UFAS (marg. 1011 1a
frase CMAI).
2.4. Per
Considerandi
quanto riguarda il caso concreto, va innanzitutto rilevato che alla cifra 9
dell’allegato OMAI sono indicate, quali mezzi ausiliari – i quali, non essendo
contrassegnati da un asterisco (*), sono riconosciuti anche se non servono per
svolgere un’attività lucrativa o sopperire alla mansioni concrete e quindi
svolgono uno scopo socio-riabilitativo (cfr. art. 21 cpv. 2 LAI) – le
“carrozzelle”, il cui rimborso è effettuato secondo la convenzione tariffale
conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e
dell’industria della tecnologia medica (FASMED) e l’ASTO.
La
CMAI prevede poi quanto segue, a proposito delle carrozzelle senza motore:
-
la fornitura di una carrozzella deve essere motivata sotto il profilo
medico (modulo «Prescrizione medica per la consegna di una carrozzella»). Una
nuova prescrizione medica non implica necessariamente la consegna di una nuova
carrozzella: eventualmente può essere anche adattata quella già consegnata;
-
la scelta definitiva della categoria di carrozzelle, inclusi gli
accessori compresi nel forfait e quelli opzionali necessari per la disabilità,
deve essere motivata dal fornitore tramite il «Modulo di richiesta per la
consegna di una carrozzella»;
-
in caso di dubbio va consultata la FSCMA quale servizio specializzato
neutrale (marg. 2073 CMAI).
Di principio, quindi, l’adeguamento
della carrozzella senza motore e degli accessori di cui il ricorrente già
dispone può essere preso in considerazione (cfr. art. 2 cpv. 3 OMAI). Va però
ancora analizzato se le ulteriori condizioni poste dalla legge sono adempiute.
2.5
Nella
domanda del 6 febbraio 2024, il ricorrente ha indicato che “necessita di
modifiche che permettano di chiudere la carrozzina manuale per essere messa
agevolmente nelle automobili degli accompagnatori, così da permettergli di
poter partecipare alla vita sociale dei coetanei e poter svolgere attività
idonee alla sua età” (cfr. doc. 371 incarto AI, pag. 1).
Nel
progetto di decisione, prima, e nella decisione contestata, poi, l’Ufficio AI
ha negato che le modifiche proposte fossero necessarie, facendo propria la
posizione della FSCMA. Quest’ultima aveva rilevato:
" (…) maneggiando
il mezzo abbiamo potuto sganciare la seduta, staccando prima le ruote, ma con
un po’ di accortezza si dovrebbe riuscire anche senza staccare le ruote; è
un’operazione che non richiede grossa scaltrezza e costa solo qualche minuto di
tempo, basta prenderci la mano, inoltre anche i braccioli si sfilano
facilmente.
Solo che per quanto ci è stato riportato,
per la famiglia sarebbero troppi passaggi da fare; niente di diverso da quello
che centinaia di famiglie con figli disabili fanno quotidianamente per poter
caricare i mezzi in macchine con poco spazio a disposizione.
(…).
Mentre la possibilità di rendere pieghevole
la carrozzina manuale è già fattibile per come è ora; probabilmente invertendo
il senso delle staffe, mantenendo lo stesso sistema di fissaggio/sgancio, si
dovrebbe poter ottenere un’altezza maggiore della seduta.
Il preventivo non rispecchia una
sistemazione semplice ed economica.
Conclusione
Non è possibile arrivare al suggerimento per la presa a carico
dei costi, poiché lo scopo della richiesta è già assolto con la configurazione
attuale della carrozzina” (cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2 seg.).
Nell’impugnativa,
il ricorrente adduce che “(…) in punta di diritto sentiamo questo diniego da
parte dell’ufficio AI una non ben chiara comprensione di come la non facilità
di chiusura della sedia sia strettamente collimante con la libertà di nostro
figlio di uscire quando vuole con chi vuole.
Si riteneva che
davanti ad una macroscopica difficoltà di chiusura della carrozzina, per chi
non fosse un addetto ai lavori, vi fosse la disponibilità da parte dell’Ufficio
AI, nella figura del suo perito, di comprendere tale difficoltà.
Ciò non è stato
fatto. Ossia, senza mancare di rispetto al lavoro di nessuno, si è fatta una
mera valutazione della chiusura della carrozzina e non della sua estrema
difficoltà rapportata alla libertà di uscita di nostro figlio.
(…) si è rinunciato
evidentemente dal pesare l’aspetto della libertà e della socialità come ci
sarebbe aspettato” (cfr. doc. I, pag.
1.
seg.).
L’insorgente
allega inoltre un proprio scritto datato 18 aprile 2024, che come visto al
consid. 2.1 non era giunto all’Ufficio AI, e il parere di due medici riguardo
alla decisione impugnata.
Nello
scritto datato 18 aprile 2024 il padre del ricorrente afferma sostanzialmente
che la carrozzina è macchinosa da smontare e riporre in auto, ciò che lui è in
grado di fare ma non sua moglie, sua figlia, i due dipendenti che si occupano
del ricorrente o i suoi amici. Il che comporterebbe una spesa di tempo ingente
quando il ricorrente accompagna il padre nelle trasferte di lavoro e la
presenza di quest’ultimo quando gli amici del ricorrente lo invitano a uscire a
mangiare o al cinema (cfr. doc. I A2, pag. 1).
Nel
primo parere medico, il dr. med. __________ ritiene che lo smontaggio e
rimontaggio della ruota della carrozzina non possa essere considerato un gesto effettuabile
senza ulteriori difficoltà dall’insieme delle persone che si occupano o entrano
in contatto col ricorrente, a più forte ragione se si tiene conto dell’aspetto
della sicurezza nel caso di un rimontaggio non corretto (cfr. doc. I A4, pag.
2).
Nel
secondo parere medico, il dr. med. __________ indica che lo smontaggio delle
ruote, necessario per piegare la sedia a rotelle ma che il ricorrente e le
altre persone non sono in grado di fare, richiede spazio e tempo sufficiente (cfr.
doc. I A5, pag. 2).
Nella
risposta di causa, l’Ufficio AI evidenzia che quanto addotto dal ricorrente era
già stato preso in considerazione nel rapporto della FSCMA (cfr. doc. IV, pag.
3).
Esaminati
gli atti, questo Tribunale non può che confermare la conclusione dell’Ufficio
AI, ossia che l’azione di piegare la carrozzella manuale e introdurla nel
veicolo possa essere effettuata senza ulteriori difficoltà e che le modifiche
desiderate non siano quindi necessarie.
Certo,
si riconosce che la modifica della carrozzella senza motore e della seduta
ortopedica renderebbe ancora più facile il piegare la carrozzella; tuttavia,
decisivo risulta che questa operazione è già ora possibile. Questa è la
conclusione a cui è giunto il tecnico ortopedico della FSCMA, servizio specializzato
e neutrale. Egli ha infatti piegato personalmente la carrozzella e constatato
che non è necessaria una particolare scaltrezza ma solo qualche minuto, “basta
prenderci la mano”; ha inoltre sì staccato le ruote, ma riconosciuto che
con un po’ di accortezza si potrebbe piegare la carrozzella senza staccarle
(cfr. doc. 381 incarto AI, pag. 2). L’esempio del padre del ricorrente, che non
ha affermato di avere specifiche conoscenze in materia e che da più di tre anni
– ogniqualvolta necessario – piega la carrozzella del figlio senza che ciò
ponga particolari problemi a sé o a lui, dimostra d’altronde che è possibile
impratichirsi in quest’operazione. Possibile quindi anche per altre persone che
hanno regolari contatti col ricorrente, sia che si tratti di famigliari o
curanti sia che provengano dalla cerchia di amici.
A
questo riguardo nulla mutano i due pareri medici allegati al ricorso che, redatti
da due medici specializzati in ortopedia, non si limitano a esprimersi su
aspetti medici ma si pronunciano s’una questione squisitamente meccanica.
Anche
per quanto riguarda i timori relativi alla sicurezza evocati nello scritto del
dr. med. __________, secondo questo Tribunale essi non sono fondati. Innanzitutto,
a valere quale prova indiretta che lo smontaggio e rimontaggio della ruota –
sempre che necessario – non deve essere svolto da un esperto perché non ponga
problemi di sicurezza, vi sono i più di tre anni senza inconvenienti in cui è
il padre del ricorrente ad aver piegato la carrozzella del figlio. In secondo
luogo, basterebbe a posteriori verificare visivamente che la situazione della
carrozzella sia identica a quella antecedente al montaggio e rimontaggio della
ruota ed effettuare una breve prova di conduzione per scoprire eventuali
malfunzionamenti.
Per
il resto, l’insorgente non ha prodotto documentazione atta a sovvertire le
conclusioni della perizia della FSCMA. Al riguardo va ricordato che se da una
parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare
l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –
le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti
invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
È
infine utile ricordare che, conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190;
STF 9C_439/2012 del 1. ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421), di
regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il
fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel
caso di specie (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti
riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e
sufficiente (DTF 143 V 190 consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V
115.
consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc e 205-206 consid. 4.e)cc.
Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile
del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190 consid. 2.2; DTF 132 V
215.
consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16
consid. 1b).
Su
questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 599 e segg.
(599-607).
Visto
quanto sopra, tenuto conto della perizia tecnica della FSCMA, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3) è da ritenere dimostrato che l’adeguamento
della carrozzella senza motore e della seduta ortopedica richiesto dal
ricorrente non è necessario. Ciò, sebbene la carrozzella attuale non sia il
miglior mezzo ausiliario possibile nel caso di specie. L’Ufficio AI non ha quindi
rinunciato a considerare l’aspetto della libertà e della socialità, come invece
ha sostenuto il ricorrente nella sua impugnativa; piuttosto lo ha soppesato,
all’interno però di un quadro legale di riferimento a cui deve attenersi.
Alla
luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere
confermata e il ricorso respinto.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA
a
contrario in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA,
anch'essi nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie
relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti