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Decisione

32.2024.53

Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto revisione processuale. I.c. estratto conto previdenziale dello Stato estero, di cui A. si prevale, è stato prodotto oltre termine di perenzione di 90 gg, nonostante l’UAI avesse ripetutamente indicato l’importanza dei periodi contributivi esteri

8 novembre 2024Italiano22 min

cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.53

JV/sc

Lugano

8 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 16 maggio 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1977, da ultimo (8

novembre 2016) attivo quale cuoco, il 24/26 ottobre 2017 ha presentato una

domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dall’8

ottobre 2016 a motivo di una “Frattura processuale trasversale LWK 2, 3-4

sinistra” causata “dall’incidente del 08.10.2016” [recte: dell’8

novembre 2016] (docc. 1, 3, 4-7, 10, 12, 13 incarto AI).

1.2. Esperita

l’istruttoria di rito, con decisione del 9 aprile 2019 (doc. 84 incarto AI),

debitamente preavvisata (doc. 76 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la

domanda di prestazioni. L’amministrazione, pur avendo calcolato un grado

d’invalidità pensionabile del 42% al termine dell’anno d’attesa, aveva motivato

la propria decisione con il fatto che non era adempiuto il presupposto ex art.

36 cpv. 1 LAI: computando i mesi di contribuzione in Svizzera (18 mesi dal

giugno 2016 al novembre 2017, scadenza dell’anno d’attesa) ed in Italia (12

settimane) l’assicurato non raggiungeva la durata contributiva minima di tre

anni circostanza che esclude il diritto ad una rendita AI.

Questa

decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Il 12

ottobre 2023 l’assicurato, rappresentato dallo Studio legale e notarile avv. RA

1, ha presentato “domanda di riesame, revisione e riconsiderazione”

della decisione del 9 aprile 2019, producendo l’estratto conto previdenziale

emesso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito: INPS) asseritamente

attestante al momento della scadenza dell’anno d’attesa un periodo contributivo

di 1120 giorni in Italia. Sulla base di tale mezzo di prova l’assicurato ha ritenuto

adempiuto il periodo contributivo minimo ex art. 36 cpv. 1 LAI e viziata la

decisione del 9 aprile 2019.

Chiedeva

pure l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la

procedura amministrativa (doc. 94 incarto AI).

Con

progetto di decisione del 30 novembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato

l’irricevibilità della domanda di revisione, ritenendola tardiva, la non

entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione ed il rifiuto

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 97 incarto AI).

Con

osservazioni del 18 gennaio 2024 (doc. 98 incarto AI) l’assicurato ha

contestato il progetto di decisione, sostenendo come la domanda di revisione del

12 ottobre 2023 fosse tempestiva, la decorrenza del termine di novanta giorni

ex art. 67 PA cpv. 1 PA essendo iniziata al più presto il giorno successivo

all’incontro con il rappresentante legale, ossia il 25 luglio 2023, allorquando

“giuridicamente e fattualmente sapeva che sulla base del doc. C

[estratto conto previdenziale rilasciato dall’INPS, n.d.r.] avrebbe

potuto chiedere la revisione della nota decisione del 2019. Per il

resto, l’assicurato ha ribadito le richieste di cui alla domanda del 12 ottobre

2023 (doc. 98 incarto AI).

Con

decisione del 16 maggio 2024 l’Ufficio AI ha confermato integralmente il

preavviso, dissentendo con l’assicurato sul momento dell’inizio della

decorrenza del termine di novanta giorni ex art. 67 cpv. 1 PA che ritiene

fissato al momento dell’emanazione dell’estratto conto previdenziale dell’INPS,

ossia il 7 giugno 2021 (doc. 100 incarto AI).

1.4. L’assicurato,

sempre rappresentato dallo Studio legale e notarile avv. RA 1, ha interposto

tempestivo ricorso contro la decisione del 16 maggio 2024, postulandone

l’annullamento e chiedendo di “dichiarare ricevibile la richiesta di

revisione 12 ottobre 2023” ed il “diritto ad una rendita AI nella misura

del 100%”, subordinatamente di “dichiarare ricevibile la richiesta di

revisione 12 ottobre 2023” con rinvio degli atti all’amministrazione “affinché

proceda con una riconsiderazione”.

Chiede

l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.

Rimprovera

all’Ufficio AI di avere determinato erroneamente il momento della decorrenza

del termine di novanta giorni ex art. 67 cpv. 1 PA per presentare l’istanza di

revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, circostanza che ha condotto

l’amministrazione a dichiararla tardiva e quindi irricevibile. Censura altresì,

per quel che è dato di capire, la mancata riconsiderazione ex art. 53 cpv. 1

LPGA della decisione del 4 aprile 2019.

Chiede

inoltre l’assunzione di diversi mezzi di prova, in particolare “informazioni scritte”, “testi”,

“audizione delle parti” e “perizia”.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha avversato l’istanza di revisione processuale,

rinviando in sostanza alla decisione impugnata, evidenziando come “nella

presenta fattispecie non si può, in tutta buona fede, ritenere che detto

termine abbia iniziato a decorrere unicamente dall’incontro avuto tra il signor

RI 1 e il suo rappresentante legale”.

1.6. Con

scritto del 9 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente, vista

l’irreperibilità di quest’ultimo, ha chiesto l’edizione dell’ultima decisione

di tassazione, l’estratto esecuzioni aggiornato e l’incarto completo del

ricorrente presso l’USSI oltre ad una “dilazione di un eventuale anticipo

[presumibilmente, per quanto è dato di capire, delle spese di procedura,

n.d.r.] in soluzioni mensili da non più di CHF 50” (XIII).

1.7. Con

scritto del 18 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente ha comunicato

che “non mi è stato possibile reperire il certificato municipale nel termine

fissato”, producendo documentazione fiscale, esecutiva e dell’assistenza

sociale (XV).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

ragione o meno l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione

e non è entrato in materia sulla domanda di riconsiderazione.

2.3. Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (v. anche art. 61 cpv. 1 lett. i. LPGA).

La nozione

di fatti o mezzi di prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti

di una revisione processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1

LPGA), sia che si tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett.

Fatti

i LPGA) o di una revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123

cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53

LPGA).

Un

fatto è considerato nuovo se si realizza allorquando nella procedura principale

erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al

richiedente malgrado tutta la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF

9C_21/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è

inoltre necessario che i nuovi fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è

sufficiente che il richiedente non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23

febbraio 2018 consid. 5.1.).

Un

nuovo fatto è considerato rilevante se è di natura tale da modificare la

fattispecie alla base della decisione contestata e a condurre ad un giudizio

diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore

del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e

seg.). Per contro, non sono considerati nuovi i fatti che al momento della

decisione sono stati trascurati o che conducono semplicemente ad un nuovo

apprezzamento di fatti conosciuti: è infatti necessario che l’errato

apprezzamento che ha condotto all’errata decisione sia stato causato proprio

dalla mancata conoscenza del fatto (Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53

LPGA con riferimenti).

Circa

i nuovi mezzi di prova, il Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a

motivo di revisione solo se dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder

mit überlegenen Gründen) l’errore della precedente decisione (STF

8C_797/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che

il mezzo di prova non serva solo ad un (diverso) apprezzamento della

fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF 197/2020 dell’11 maggio 2020 consid.

3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018 consid. 4.3.1. con rinvii

giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali in grado di

dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una prova è quindi

considerata concludente se idonea a modificare la precedente decisione (STF

9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).

I

mezzi di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della decisione

da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non

essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la

sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad

esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede

la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).

Nel

valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore

accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario,

non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente

all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013

del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid.

3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).

La

revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e

l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso

deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti

rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata

un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA

con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen

Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).

Per

costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere

fatti valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine

relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione

(termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta

giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo

mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il

richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore

emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente

il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021,

n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA;

Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz

über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).

2.4. In concreto, con decisione del 9 aprile

2019 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, l’assicurato non

presentando un periodo contributivo minimo di tre anni ex art. 36 cpv. 1 LAI.

Chiamato

a determinarsi sulla domanda di revisione e riconsiderazione del 12 ottobre

2023 della suddetta decisione amministrativa, con decisione del 16 maggio 2024

l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile la prima, non entrando in materia sulla

seconda.

Questo

Giudice, chiamato a verificare se i presupposti per la revisione (processuale)

(cfr. infra consid. 2.4.1.), rispettivamente della riconsiderazione (cfr. infra

consid. 2.4.2.) sono in concreto adempiuti, non ravvisa alcun motivo per

mettere in dubbio l’operato dell’amministrazione. Ciò per i motivi in appresso.

2.4.1. Il ricorrente invoca quale nuovo mezzo di

prova l’estratto conto previdenziale rilasciatogli dall’INPS il 7 giugno 2021

(I, allegato C), sostenendo che il dies a quo per la decorrenza del

termine di novanta giorni per presentare l’istanza di revisione vada fissato, nella

peggiore delle ipotesi, al più presto il 25 luglio 2023, ossia il giorno dopo

l’incontro con il legale. Tale circostanza renderebbe tempestiva la domanda di

revisione processuale.

Il legale dell’insorgente adduce che il

dies a quo non può coincidere con il momento del rilascio del citato documento,

giacché in quel momento egli “non aveva affatto le competenze per

comprendere quanti e quali giorni di computo avesse preso in conto la decisione

avversata, essendo […] del tutto profano in materia, visto e

considerato, peraltro, che la branca del diritto in oggetto sia […] particolarmente

settoriale, e faccia riferimento a nozioni altamente tecniche, nel caso di

specie, pure relative a due differenti nazioni, ciò che, con lampante evidenza,

ragionevolmente comporta che non si possa imputare al ricorrente la perenzione

del proprio diritto, essendosi potuto avvedere dell’accaduto solo dopo essersi

confrontato con un legale”. Rinvia inoltre alla STF 9C_753/2020 del

23 novembre 2021 (consid. 6.4.).

La

tesi dell’insorgente non può essere condivisa.

Nell’ambito

dell’istruttoria conclusasi con la decisione del 9 aprile 2019, nel formulario

“Richiesta di una rendita d’invalidità presso uno Stato dell’UE”, alla domanda

“Desiderate far valere il vostro diritto a una rendita d’invalidità in un paese

dell’UE?”, il ricorrente aveva apposto una crocetta all’indicazione “No, non ho

mai avuto dei periodi assicurati in un paese dell’UE (attività salariata o

indipendente, studi, servizio militare, educazione figli, percepimento

d’indennità di assicurazioni) e non desidero far valere il mio diritto ad una

rendita estera” (doc. 12, pag. 50 incarto AI). Tale formulario prevedeva anche

la possibilità di inviare, a comprova di quanto indicato, “Copie di documenti esteri

che attestano il versamento di contributi (p. es carriera assicurativa,

estratti conto)”, oltre ad una tabella (da riempire e che il ricorrente ha

lasciato vuota) atta a fornire all’amministrazione anche dati circa il periodo

contributivo all’estero (doc. 12, pagg. 55 e seg. incarto AI).

Medesimo

discorso si è riproposto nel curriculum vitae (doc. 13 incarto AI).

Informata

dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori

migranti su un precedente periodo contributivo all’estero (dodici settimane) (doc.

68, pag. 365 e doc. 74, pag. 372 incarto AI), sia con il preavviso del 14

febbraio 2019 (doc. 76, pag. 377 incarto AI) che con la decisione del 9 aprile

2019 (doc. 84, pag. 391 e seg. incarto AI) l’amministrazione ha reso edotto il

ricorrente sul fattore determinante il rifiuto di prestazioni nonostante un

grado d’invalidità pensionabile:

"

Esito degli accertamenti

[…] Lei non ha diritto ad una rendita d’invalidità in

quanto dal suo estratto del conto individuale e dalla documentazione agli atti

risulta che non ha versato contributi all’AVS svizzera per il periodo minimo

richiesto di tre anni, prima dell’insorgere del danno alla salute insorto in

data 08.11.2016. Infatti secondo la marginale n° 3001.3 della CIBIL (Circolare

sulla procedura per la fissazione delle prestazioni nell’AVS/AI) la durata

minima di contribuzione di tre anni è raggiunta grazie alla presa in conto dei

periodi d’assicurazione compiuti in uno stato dell’UE (Unione Europea) o

dell’AILS (Associazione internazionale di libero scambio) e grazie alla presa

in conto dei periodi di contribuzione in Svizzera.

Computo dei mesi di contribuzione in Svizzera:

18 mesi dal giugno 2016 al novembre 2017 (scadenza anno

d’attesa).

Considerandi

Computo dei mesi di contribuzione in Italia:

12.

settimane dal giugno 1996 al novembre 2015.

L’attribuzione di una rendita AI ordinaria non entra

quindi in considerazione.”

Ne

consegue che il ricorrente è stato reso edotto fin dall’inizio e a più riprese sull’importanza

dei periodi contributivi in Italia per rapporto al diritto alla rendita e, ciononostante,

egli ha scientemente negato, nonostante esplicita domanda, qualsivoglia periodo

contributivo all’estero, pur avendo prestato servizio militare per diverso

tempo, lavorato quale dipendente e percepito indennità per “Malattia/infort.

(ad int)” in Italia, come desumibile dall’estratto INPS del 7 giugno 2021.

In

ragione di quanto illustrato, la censura dell’insorgente secondo cui la

mancanza di competenze e la complessità della “nozione di periodo di computo

di contribuzione” non gli hanno permesso di comprendere l’importanza di

dichiarare i periodi contributivi all’estero, cade nel vuoto.

Per

quanto attiene all’estratto conto previdenziale dell’INPS datato 7 giugno 2021,

si rileva che è stato proprio il ricorrente a farne domanda ed esso gli è stato

incontestatamente inviato nel giugno del 2021. Di tutta evidenza, il ricorrente

non poteva, in buona fede, travisare l’importanza del documento in parola, in

aperta contraddizione con quanto accertato precedentemente dall’Ufficio AI in

punto al periodo contributivo, quest’ultimo essendo il presupposto che, come

più volte illustratogli, era risultato decisivo per l’emanazione della

decisione di rifiuto di prestazioni del 9 aprile 2019. La portata di questo

documento – che, va sottolineato, è stato richiesto proprio dall’insorgente – doveva

apparirgli evidente, anche senza l’ausilio di un legale.

Quo

alla pronunzia dell’Alta corte del 23 novembre 2021 che il ricorrente invoca

(I, p.to 20.), essa non risulta in concreto fruibile.

In

quella fattispecie la resistente assicurazione malattia riteneva che l’istanza

di revisione fosse tardiva, adducendo come il motivo di revisione invocato dal

ricorrente (l’inutilizzabilità della perizia esperita da una Clinica poi

sanzionata con un divieto d’esercizio per tre mesi per gravi lacune) era

divenuto un fatto notorio a seguito di quanto riportato dai media romandi,

ragione per cui il dies a quo ex art. 67 cpv. 1 PA coincideva con le

pubblicazioni giornalistiche.

L’Alta

Corte, dopo aver ricordato che i fatti notori possono essere tali solo “si

elles bénéficient d’une empreinte officielle” (consid. 6.1. e seg.), ha

accertato che il ricorrente non avesse avuto conoscenza del motivo di revisione

al momento dei reportage giornalistici, ma piuttosto – in applicazione del

principio della buona fede – al più presto con il successivo incontro con

l’avvocato dell’assicurazione protezione giuridica il 29 giugno 2018, ragione

per cui l’istanza di revisione del 5 settembre 2018 non era tardiva (consid. 6.4.). Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che “pour

déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se

fonder sur la connaissance effective (subjective) par le répresentant légal

mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne

habilitée a demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision

(arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2

et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in: REAS 2005 p. 242).”

(consid. 6.3.).

Di

tutta evidenza, la pronunzia del TF non soccorre il ricorrente. Infatti, in

casu il motivo di revisione è stato portato direttamente all’attenzione dell’insorgente

su sua richiesta nel giugno 2021.

In

ragione di quanto precede, considerato che nella valutazione di nuovi mezzi di

prova va applicato un rigore accresciuto e ricordato il margine d’apprezzamento

delle prove, questo Giudice ritiene con il grado probatorio della

verosimiglianza preponderante che il ricorrente fosse a conoscenza del nuovo

mezzo di prova dal giugno 2021, circostanza che determina la tardività della

domanda di revisione processuale del 12 ottobre 2023.

Pertanto,

è a ragione che l’Ufficio AI ha considerato irricevibile la domanda di

revisione processuale.

2.4.2

Per quanto concerne la

riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva

dell’amministrazione, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI: né

l’assicurato, né l’autorità giudiziaria (ma tutt’al più l’UFAS, STF 9C_505/2007

del 7 maggio 2008 consid. 2.3.) possono imporre una riconsiderazione di una

decisione cresciuta in giudicato formale (DTF 133 V 50 consid. 4.1. con

riferimenti; Flückiger, op. cit., n. 2, 55, 56, 60 e segg. e 91-92 ad art. 53

LPGA; CIRAI, cifra 6104). Inoltre, una decisione cresciuta in giudicato

materiale, ossia la decisione amministrativa valutata sotto il profilo

materiale dall’autorità giudiziaria, non può formare oggetto di una

riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto 2023; DTF 138 V 147 consid.

2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA; Forster, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e seg.). Infine, la decisione

dell’amministrazione di non entrata in materia su una richiesta di riconsiderazione

può essere comunicata per iscritto, senza ulteriori vincoli di forma, non

potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit., n. 91 ad art. 54 LPGA).

In

concreto, la decisione del 9 aprile 2019 è cresciuta in giudicato formale (cfr.

supra consid. 1.2. in fine), ragione per cui la decisione dell’Ufficio AI di

non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione risulta conforme ai

surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.

2.5

Come accennato in narrativa (cfr. supra

consid. 1.4. e 1.6.), con il ricorso e nelle more della procedura l’insorgente

ha chiesto l’assunzione di mezzi di prova, in particolare “informazioni

scritte”, “testi”, “audizione delle parti”, “perizia”,

oltre all’edizione dell’ultima decisione di tassazione, dell’estratto

esecuzioni aggiornato e dell’incarto completo del ricorrente presso l’USSI.

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

A

fronte di una situazione giuridica ritenuta sufficientemente chiarita, questo

Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto peraltro che i

mezzi di prova di cui ha chiesto l’assunzione con scritto del 9 settembre 2024

sono stati prodotti dall’insorgente medesimo (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.).

Per

quanto concerne la richiesta di “audizione delle parti” e di imprecisati

“testi”, si rileva che il ricorrente non ha neppure allegato in che modo

tali mezzi di prova possano fornire ulteriori elementi determinanti rispetto a

quanto addotto in sede ricorsuale.

Ora,

come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in

sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto,

in ossequio all’art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente ha potuto far valere le

proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018)

e la documentazione già presente agli atti consente di emanare il giudizio.

2.6

Visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente, la cui richiesta di “dilazione di un eventuale anticipo

[presumibilmente, per quanto è dato di capire, delle spese di procedura,

n.d.r.] in soluzioni mensili da non più di CHF 50” (cfr. supra consid.

1.6.) s’appalesa inconferente, non essendo stato chiesto alcun anticipo spese. Un’eventuale

rateizzazione del pagamento delle spese di procedura potrà se del caso essere

concordata – dopo la crescita in giudicato della presente pronunzia – con

l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative dopo aver ricevuto la relativa

fattura.

2.8

Come accennato in narrativa (cfr. supra

consid. 1.4.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio limitatamente alla

procedura ricorsuale.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA

nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi

patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto

al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina

della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova

in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un

fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.

7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie, non

risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe

al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario,

sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.3.-2.4.2.,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso. Tale

conclusione rende superflua la domanda a sapere se il ricorrente si trova in

uno stato di bisogno e se l’intervento di un avvocato fosse necessario.

In tali condizioni, l’istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

per la procedura ricorsuale è respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti