32.2024.53
Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto revisione processuale. I.c. estratto conto previdenziale dello Stato estero, di cui A. si prevale, è stato prodotto oltre termine di perenzione di 90 gg, nonostante l’UAI avesse ripetutamente indicato l’importanza dei periodi contributivi esteri
8 novembre 2024Italiano22 min
cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.53
JV/sc
Lugano
8 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 maggio 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977, da ultimo (8
novembre 2016) attivo quale cuoco, il 24/26 ottobre 2017 ha presentato una
domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa completa dall’8
ottobre 2016 a motivo di una “Frattura processuale trasversale LWK 2, 3-4
sinistra” causata “dall’incidente del 08.10.2016” [recte: dell’8
novembre 2016] (docc. 1, 3, 4-7, 10, 12, 13 incarto AI).
1.2. Esperita
l’istruttoria di rito, con decisione del 9 aprile 2019 (doc. 84 incarto AI),
debitamente preavvisata (doc. 76 incarto AI), l’Ufficio AI ha rifiutato la
domanda di prestazioni. L’amministrazione, pur avendo calcolato un grado
d’invalidità pensionabile del 42% al termine dell’anno d’attesa, aveva motivato
la propria decisione con il fatto che non era adempiuto il presupposto ex art.
36 cpv. 1 LAI: computando i mesi di contribuzione in Svizzera (18 mesi dal
giugno 2016 al novembre 2017, scadenza dell’anno d’attesa) ed in Italia (12
settimane) l’assicurato non raggiungeva la durata contributiva minima di tre
anni circostanza che esclude il diritto ad una rendita AI.
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Il 12
ottobre 2023 l’assicurato, rappresentato dallo Studio legale e notarile avv. RA
1, ha presentato “domanda di riesame, revisione e riconsiderazione”
della decisione del 9 aprile 2019, producendo l’estratto conto previdenziale
emesso dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito: INPS) asseritamente
attestante al momento della scadenza dell’anno d’attesa un periodo contributivo
di 1120 giorni in Italia. Sulla base di tale mezzo di prova l’assicurato ha ritenuto
adempiuto il periodo contributivo minimo ex art. 36 cpv. 1 LAI e viziata la
decisione del 9 aprile 2019.
Chiedeva
pure l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la
procedura amministrativa (doc. 94 incarto AI).
Con
progetto di decisione del 30 novembre 2023 l’Ufficio AI ha prospettato
l’irricevibilità della domanda di revisione, ritenendola tardiva, la non
entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione ed il rifiuto
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. 97 incarto AI).
Con
osservazioni del 18 gennaio 2024 (doc. 98 incarto AI) l’assicurato ha
contestato il progetto di decisione, sostenendo come la domanda di revisione del
12 ottobre 2023 fosse tempestiva, la decorrenza del termine di novanta giorni
ex art. 67 PA cpv. 1 PA essendo iniziata al più presto il giorno successivo
all’incontro con il rappresentante legale, ossia il 25 luglio 2023, allorquando
“giuridicamente e fattualmente sapeva che sulla base del doc. C
[estratto conto previdenziale rilasciato dall’INPS, n.d.r.] avrebbe
potuto chiedere la revisione della nota decisione del 2019. Per il
resto, l’assicurato ha ribadito le richieste di cui alla domanda del 12 ottobre
2023 (doc. 98 incarto AI).
Con
decisione del 16 maggio 2024 l’Ufficio AI ha confermato integralmente il
preavviso, dissentendo con l’assicurato sul momento dell’inizio della
decorrenza del termine di novanta giorni ex art. 67 cpv. 1 PA che ritiene
fissato al momento dell’emanazione dell’estratto conto previdenziale dell’INPS,
ossia il 7 giugno 2021 (doc. 100 incarto AI).
1.4. L’assicurato,
sempre rappresentato dallo Studio legale e notarile avv. RA 1, ha interposto
tempestivo ricorso contro la decisione del 16 maggio 2024, postulandone
l’annullamento e chiedendo di “dichiarare ricevibile la richiesta di
revisione 12 ottobre 2023” ed il “diritto ad una rendita AI nella misura
del 100%”, subordinatamente di “dichiarare ricevibile la richiesta di
revisione 12 ottobre 2023” con rinvio degli atti all’amministrazione “affinché
proceda con una riconsiderazione”.
Chiede
l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale.
Rimprovera
all’Ufficio AI di avere determinato erroneamente il momento della decorrenza
del termine di novanta giorni ex art. 67 cpv. 1 PA per presentare l’istanza di
revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA, circostanza che ha condotto
l’amministrazione a dichiararla tardiva e quindi irricevibile. Censura altresì,
per quel che è dato di capire, la mancata riconsiderazione ex art. 53 cpv. 1
LPGA della decisione del 4 aprile 2019.
Chiede
inoltre l’assunzione di diversi mezzi di prova, in particolare “informazioni scritte”, “testi”,
“audizione delle parti” e “perizia”.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha avversato l’istanza di revisione processuale,
rinviando in sostanza alla decisione impugnata, evidenziando come “nella
presenta fattispecie non si può, in tutta buona fede, ritenere che detto
termine abbia iniziato a decorrere unicamente dall’incontro avuto tra il signor
RI 1 e il suo rappresentante legale”.
1.6. Con
scritto del 9 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente, vista
l’irreperibilità di quest’ultimo, ha chiesto l’edizione dell’ultima decisione
di tassazione, l’estratto esecuzioni aggiornato e l’incarto completo del
ricorrente presso l’USSI oltre ad una “dilazione di un eventuale anticipo
[presumibilmente, per quanto è dato di capire, delle spese di procedura,
n.d.r.] in soluzioni mensili da non più di CHF 50” (XIII).
1.7. Con
scritto del 18 settembre 2024 il rappresentante del ricorrente ha comunicato
che “non mi è stato possibile reperire il certificato municipale nel termine
fissato”, producendo documentazione fiscale, esecutiva e dell’assistenza
sociale (XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
ragione o meno l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile la domanda di revisione
e non è entrato in materia sulla domanda di riconsiderazione.
2.3. Giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (v. anche art. 61 cpv. 1 lett. i. LPGA).
La nozione
di fatti o mezzi di prova nuovi è valutata allo stesso modo sia che si tratti
di una revisione processuale di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1
LPGA), sia che si tratti di revisione di una pronunzia cantonale (art. 61 lett.
Fatti
i LPGA) o di una revisione di una decisione del Tribunale federale (art. 123
cpv. 2 lett. a LTF) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.1. e STF C 223/06 del 16 gennaio 2008 consid. 3.2.; Flückiger, BSK-ATSG, n. 21 ad art. 53
LPGA).
Un
fatto è considerato nuovo se si realizza allorquando nella procedura principale
erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, ma esso non era noto al
richiedente malgrado tutta la sua diligenza: trattasi di pseudonova (STF
9C_21/2019 del 10 aprile 2019 consid. 3. e DTF 144 V 245 consid. 5.2.). Non è
inoltre necessario che i nuovi fatti fossero sconosciuti a tutte le parti: è
sufficiente che il richiedente non li conoscesse (STF 8C_658/2017 del 23
febbraio 2018 consid. 5.1.).
Un
nuovo fatto è considerato rilevante se è di natura tale da modificare la
fattispecie alla base della decisione contestata e a condurre ad un giudizio
diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto a favore o a sfavore
del richiedente (DTF 144 V 245 consid. 5.2.; STF 8C_720/2009 consid. 5.1. e
seg.). Per contro, non sono considerati nuovi i fatti che al momento della
decisione sono stati trascurati o che conducono semplicemente ad un nuovo
apprezzamento di fatti conosciuti: è infatti necessario che l’errato
apprezzamento che ha condotto all’errata decisione sia stato causato proprio
dalla mancata conoscenza del fatto (Flückiger, op. cit., n. 21 e 23 ad art. 53
LPGA con riferimenti).
Circa
i nuovi mezzi di prova, il Tribunale federale ha sancito che essi assurgono a
motivo di revisione solo se dimostrano in modo chiaro (ted. eindeutig oder
mit überlegenen Gründen) l’errore della precedente decisione (STF
8C_797/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 5.2. con riferimenti). Decisivo è che
il mezzo di prova non serva solo ad un (diverso) apprezzamento della
fattispecie ma alla sua ricostruzione (STF 197/2020 dell’11 maggio 2020 consid.
3.2.; STF 9C_682/2017 del 6 settembre 2018 consid. 4.3.1. con rinvii
giurisprudenziali). Sono necessari nuovi elementi fattuali in grado di
dimostrare che la decisione resa era oggettivamente viziata. Una prova è quindi
considerata concludente se idonea a modificare la precedente decisione (STF
9F_14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 3.1.).
I
mezzi di prova sono considerati nuovi se al momento dell’emanazione della decisione
da sottoporre a revisione erano già esistenti ma chi li produce dimostra di non
essere stato in grado di invocarli in quella procedura pur esercitando tutta la
sua diligenza (STFA H 223/06 del 17 gennaio 2008 consid. 4.1. con rinvii
giurisprudenziali e dottrinali). Nuovi sono anche i mezzi di prova (come ad
esempio una perizia) allestiti successivamente alla decisione di cui si chiede
la revisione (Flückiger, op. cit., n. 26 ad art. 53 LPGA).
Nel
valutare se si è in presenza di un nuovo mezzo di prova va applicato un rigore
accresciuto, atteso che la revisione, quale rimedio giuridico straordinario,
non ha quale scopo quello di colmare leggerezze procedurali successivamente
all’emanazione della decisione di cui si chiede la revisione (STF 8C_197/2013
del 28 maggio 2013 consid. 2.2. e 8C_523/2012 del 7 novembre 2012 consid.
3.3.1. con molteplici rinvii giurisprudenziali).
La
revisione processuale può essere iniziata d’ufficio o su richiesta e
l’assicuratore non dispone di un margine d’apprezzamento, nel senso che esso
deve procedere in tal senso non appena viene a conoscenza di nuovi fatti
rilevanti o di nuovi mezzi di prova, a prescindere dal fatto che vi sia stata
un’esplicita richiesta di revisione (Flückiger, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA
con rinvii dottrinali; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen
Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 36 ad art. 53 LPGA).
Per
costante giurisprudenza, i fatti nuovi e nuovi mezzi di prova devono essere
fatti valere, di principio, entro novanta giorni dalla loro scoperta (termine
relativo), rispettivamente entro dieci anni dalla notifica della decisione
(termine assoluto); trattasi di termini di perenzione. Il termine di novanta
giorni inizia a decorrere con la conoscenza certa del fatto nuovo o del nuovo
mezzo di prova secondo il principio della buona fede ed è salvaguardato se il
richiedente presenta una richiesta di revisione processuale o se l’assicuratore
emana una decisione entro tale termine (nell’assicurazione invalidità è sufficiente
il preavviso) (STF 9C_457/2022 del 3 aprile 2023 consid. 3.2. e seg.; Forster,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2021,
n. 14 e 16 ad art. 53 LPGA; Flückiger, op. cit., n. 47-54 ad art. 53 LPGA;
Kieser, op. cit., n. 39 ad art. 53 LPGA e Mächler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, n. 1 e seg. ad art. 67 PA).
2.4. In concreto, con decisione del 9 aprile
2019 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni, l’assicurato non
presentando un periodo contributivo minimo di tre anni ex art. 36 cpv. 1 LAI.
Chiamato
a determinarsi sulla domanda di revisione e riconsiderazione del 12 ottobre
2023 della suddetta decisione amministrativa, con decisione del 16 maggio 2024
l’Ufficio AI ha dichiarato irricevibile la prima, non entrando in materia sulla
seconda.
Questo
Giudice, chiamato a verificare se i presupposti per la revisione (processuale)
(cfr. infra consid. 2.4.1.), rispettivamente della riconsiderazione (cfr. infra
consid. 2.4.2.) sono in concreto adempiuti, non ravvisa alcun motivo per
mettere in dubbio l’operato dell’amministrazione. Ciò per i motivi in appresso.
2.4.1. Il ricorrente invoca quale nuovo mezzo di
prova l’estratto conto previdenziale rilasciatogli dall’INPS il 7 giugno 2021
(I, allegato C), sostenendo che il dies a quo per la decorrenza del
termine di novanta giorni per presentare l’istanza di revisione vada fissato, nella
peggiore delle ipotesi, al più presto il 25 luglio 2023, ossia il giorno dopo
l’incontro con il legale. Tale circostanza renderebbe tempestiva la domanda di
revisione processuale.
Il legale dell’insorgente adduce che il
dies a quo non può coincidere con il momento del rilascio del citato documento,
giacché in quel momento egli “non aveva affatto le competenze per
comprendere quanti e quali giorni di computo avesse preso in conto la decisione
avversata, essendo […] del tutto profano in materia, visto e
considerato, peraltro, che la branca del diritto in oggetto sia […] particolarmente
settoriale, e faccia riferimento a nozioni altamente tecniche, nel caso di
specie, pure relative a due differenti nazioni, ciò che, con lampante evidenza,
ragionevolmente comporta che non si possa imputare al ricorrente la perenzione
del proprio diritto, essendosi potuto avvedere dell’accaduto solo dopo essersi
confrontato con un legale”. Rinvia inoltre alla STF 9C_753/2020 del
23 novembre 2021 (consid. 6.4.).
La
tesi dell’insorgente non può essere condivisa.
Nell’ambito
dell’istruttoria conclusasi con la decisione del 9 aprile 2019, nel formulario
“Richiesta di una rendita d’invalidità presso uno Stato dell’UE”, alla domanda
“Desiderate far valere il vostro diritto a una rendita d’invalidità in un paese
dell’UE?”, il ricorrente aveva apposto una crocetta all’indicazione “No, non ho
mai avuto dei periodi assicurati in un paese dell’UE (attività salariata o
indipendente, studi, servizio militare, educazione figli, percepimento
d’indennità di assicurazioni) e non desidero far valere il mio diritto ad una
rendita estera” (doc. 12, pag. 50 incarto AI). Tale formulario prevedeva anche
la possibilità di inviare, a comprova di quanto indicato, “Copie di documenti esteri
che attestano il versamento di contributi (p. es carriera assicurativa,
estratti conto)”, oltre ad una tabella (da riempire e che il ricorrente ha
lasciato vuota) atta a fornire all’amministrazione anche dati circa il periodo
contributivo all’estero (doc. 12, pagg. 55 e seg. incarto AI).
Medesimo
discorso si è riproposto nel curriculum vitae (doc. 13 incarto AI).
Informata
dalla Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori
migranti su un precedente periodo contributivo all’estero (dodici settimane) (doc.
68, pag. 365 e doc. 74, pag. 372 incarto AI), sia con il preavviso del 14
febbraio 2019 (doc. 76, pag. 377 incarto AI) che con la decisione del 9 aprile
2019 (doc. 84, pag. 391 e seg. incarto AI) l’amministrazione ha reso edotto il
ricorrente sul fattore determinante il rifiuto di prestazioni nonostante un
grado d’invalidità pensionabile:
"
Esito degli accertamenti
[…] Lei non ha diritto ad una rendita d’invalidità in
quanto dal suo estratto del conto individuale e dalla documentazione agli atti
risulta che non ha versato contributi all’AVS svizzera per il periodo minimo
richiesto di tre anni, prima dell’insorgere del danno alla salute insorto in
data 08.11.2016. Infatti secondo la marginale n° 3001.3 della CIBIL (Circolare
sulla procedura per la fissazione delle prestazioni nell’AVS/AI) la durata
minima di contribuzione di tre anni è raggiunta grazie alla presa in conto dei
periodi d’assicurazione compiuti in uno stato dell’UE (Unione Europea) o
dell’AILS (Associazione internazionale di libero scambio) e grazie alla presa
in conto dei periodi di contribuzione in Svizzera.
Computo dei mesi di contribuzione in Svizzera:
18 mesi dal giugno 2016 al novembre 2017 (scadenza anno
d’attesa).
Considerandi
Computo dei mesi di contribuzione in Italia:
12.
settimane dal giugno 1996 al novembre 2015.
L’attribuzione di una rendita AI ordinaria non entra
quindi in considerazione.”
Ne
consegue che il ricorrente è stato reso edotto fin dall’inizio e a più riprese sull’importanza
dei periodi contributivi in Italia per rapporto al diritto alla rendita e, ciononostante,
egli ha scientemente negato, nonostante esplicita domanda, qualsivoglia periodo
contributivo all’estero, pur avendo prestato servizio militare per diverso
tempo, lavorato quale dipendente e percepito indennità per “Malattia/infort.
(ad int)” in Italia, come desumibile dall’estratto INPS del 7 giugno 2021.
In
ragione di quanto illustrato, la censura dell’insorgente secondo cui la
mancanza di competenze e la complessità della “nozione di periodo di computo
di contribuzione” non gli hanno permesso di comprendere l’importanza di
dichiarare i periodi contributivi all’estero, cade nel vuoto.
Per
quanto attiene all’estratto conto previdenziale dell’INPS datato 7 giugno 2021,
si rileva che è stato proprio il ricorrente a farne domanda ed esso gli è stato
incontestatamente inviato nel giugno del 2021. Di tutta evidenza, il ricorrente
non poteva, in buona fede, travisare l’importanza del documento in parola, in
aperta contraddizione con quanto accertato precedentemente dall’Ufficio AI in
punto al periodo contributivo, quest’ultimo essendo il presupposto che, come
più volte illustratogli, era risultato decisivo per l’emanazione della
decisione di rifiuto di prestazioni del 9 aprile 2019. La portata di questo
documento – che, va sottolineato, è stato richiesto proprio dall’insorgente – doveva
apparirgli evidente, anche senza l’ausilio di un legale.
Quo
alla pronunzia dell’Alta corte del 23 novembre 2021 che il ricorrente invoca
(I, p.to 20.), essa non risulta in concreto fruibile.
In
quella fattispecie la resistente assicurazione malattia riteneva che l’istanza
di revisione fosse tardiva, adducendo come il motivo di revisione invocato dal
ricorrente (l’inutilizzabilità della perizia esperita da una Clinica poi
sanzionata con un divieto d’esercizio per tre mesi per gravi lacune) era
divenuto un fatto notorio a seguito di quanto riportato dai media romandi,
ragione per cui il dies a quo ex art. 67 cpv. 1 PA coincideva con le
pubblicazioni giornalistiche.
L’Alta
Corte, dopo aver ricordato che i fatti notori possono essere tali solo “si
elles bénéficient d’une empreinte officielle” (consid. 6.1. e seg.), ha
accertato che il ricorrente non avesse avuto conoscenza del motivo di revisione
al momento dei reportage giornalistici, ma piuttosto – in applicazione del
principio della buona fede – al più presto con il successivo incontro con
l’avvocato dell’assicurazione protezione giuridica il 29 giugno 2018, ragione
per cui l’istanza di revisione del 5 settembre 2018 non era tardiva (consid. 6.4.). Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che “pour
déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se
fonder sur la connaissance effective (subjective) par le répresentant légal
mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne
habilitée a demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision
(arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2
et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in: REAS 2005 p. 242).”
(consid. 6.3.).
Di
tutta evidenza, la pronunzia del TF non soccorre il ricorrente. Infatti, in
casu il motivo di revisione è stato portato direttamente all’attenzione dell’insorgente
su sua richiesta nel giugno 2021.
In
ragione di quanto precede, considerato che nella valutazione di nuovi mezzi di
prova va applicato un rigore accresciuto e ricordato il margine d’apprezzamento
delle prove, questo Giudice ritiene con il grado probatorio della
verosimiglianza preponderante che il ricorrente fosse a conoscenza del nuovo
mezzo di prova dal giugno 2021, circostanza che determina la tardività della
domanda di revisione processuale del 12 ottobre 2023.
Pertanto,
è a ragione che l’Ufficio AI ha considerato irricevibile la domanda di
revisione processuale.
2.4.2
Per quanto concerne la
riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA, essa è prerogativa esclusiva
dell’amministrazione, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI: né
l’assicurato, né l’autorità giudiziaria (ma tutt’al più l’UFAS, STF 9C_505/2007
del 7 maggio 2008 consid. 2.3.) possono imporre una riconsiderazione di una
decisione cresciuta in giudicato formale (DTF 133 V 50 consid. 4.1. con
riferimenti; Flückiger, op. cit., n. 2, 55, 56, 60 e segg. e 91-92 ad art. 53
LPGA; CIRAI, cifra 6104). Inoltre, una decisione cresciuta in giudicato
materiale, ossia la decisione amministrativa valutata sotto il profilo
materiale dall’autorità giudiziaria, non può formare oggetto di una
riconsiderazione (STF 9C_483/2022 del 28 agosto 2023; DTF 138 V 147 consid.
2.1.; Flückiger, op. cit., n. 77 ad art. 53 LPGA; Forster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, pag. 496 e seg.). Infine, la decisione
dell’amministrazione di non entrata in materia su una richiesta di riconsiderazione
può essere comunicata per iscritto, senza ulteriori vincoli di forma, non
potendo essere impugnata (Flückiger, op. cit., n. 91 ad art. 54 LPGA).
In
concreto, la decisione del 9 aprile 2019 è cresciuta in giudicato formale (cfr.
supra consid. 1.2. in fine), ragione per cui la decisione dell’Ufficio AI di
non entrata in materia sulla domanda di riconsiderazione risulta conforme ai
surriferiti dettami giurisprudenziali e dottrinali.
2.5
Come accennato in narrativa (cfr. supra
consid. 1.4. e 1.6.), con il ricorso e nelle more della procedura l’insorgente
ha chiesto l’assunzione di mezzi di prova, in particolare “informazioni
scritte”, “testi”, “audizione delle parti”, “perizia”,
oltre all’edizione dell’ultima decisione di tassazione, dell’estratto
esecuzioni aggiornato e dell’incarto completo del ricorrente presso l’USSI.
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione
anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012
del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di
procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2
Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
A
fronte di una situazione giuridica ritenuta sufficientemente chiarita, questo
Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto peraltro che i
mezzi di prova di cui ha chiesto l’assunzione con scritto del 9 settembre 2024
sono stati prodotti dall’insorgente medesimo (cfr. supra consid. 1.6. e 1.7.).
Per
quanto concerne la richiesta di “audizione delle parti” e di imprecisati
“testi”, si rileva che il ricorrente non ha neppure allegato in che modo
tali mezzi di prova possano fornire ulteriori elementi determinanti rispetto a
quanto addotto in sede ricorsuale.
Ora,
come visto nei considerandi precedenti, la documentazione prodotta in
sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento. Del resto,
in ossequio all’art. 29 cpv. 2 Cost., il ricorrente ha potuto far valere le
proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018)
e la documentazione già presente agli atti consente di emanare il giudizio.
2.6
Visto tutto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente, la cui richiesta di “dilazione di un eventuale anticipo
[presumibilmente, per quanto è dato di capire, delle spese di procedura,
n.d.r.] in soluzioni mensili da non più di CHF 50” (cfr. supra consid.
1.6.) s’appalesa inconferente, non essendo stato chiesto alcun anticipo spese. Un’eventuale
rateizzazione del pagamento delle spese di procedura potrà se del caso essere
concordata – dopo la crescita in giudicato della presente pronunzia – con
l’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative dopo aver ricevuto la relativa
fattura.
2.8
Come accennato in narrativa (cfr. supra
consid. 1.4.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio limitatamente alla
procedura ricorsuale.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA
nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi
patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto
al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina
della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
I presupposti (cumulativi) per la
concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si
trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno
indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V
202.
consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per valutare se un assicurato si trova
in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un
fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti
del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid.
7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del
15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nella presente fattispecie, non
risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe
al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78;
DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario,
sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.3.-2.4.2.,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso. Tale
conclusione rende superflua la domanda a sapere se il ricorrente si trova in
uno stato di bisogno e se l’intervento di un avvocato fosse necessario.
In tali condizioni, l’istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
per la procedura ricorsuale è respinta.
3. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti