32.2024.54
Nuova domanda sfociata in decisione di non entrata in materia non avendo reso verosimile un peggioramento delle condizioni di salute.Fattori psicosociali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità guadagno.Fattori esterni non determinano un'invalidità
30 settembre 2024Italiano26 min
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.54
TB
Lugano
30 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 maggio 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario dal 1° aprile 2015 di
una mezza rendita di invalidità (grado AI del 52%) attribuitagli con decisione
del 31 marzo 2016 (doc. 127), a fine anno 2020 (doc. 137) RI 1, nato nel 1975,
è stato oggetto di una revisione d'ufficio da parte dell'Ufficio assicurazione
invalidità, sfociata nella comunicazione del 14 maggio 2021 (doc. 144) di
rendita di invalidità immutata, confermata con decisione del 18 giugno 2021
(doc. 150) su richiesta dell'assicurato (doc. 149).
1.2. Il ricorso formulato il 9 luglio
2021 (doc. 161) dall'assicurato è stato accolto da questa Corte (STCA
32.2021.84 del 18 ottobre 2021, doc. 165), e gli atti rinviati all’UAI per lo
svolgimento di accertamenti medici alla luce delle indicazioni del Servizio
Medico Regionale.
Dal rapporto peritale del 26
settembre 2023 (doc. 212), volto ad accertare l'evoluzione dello stato di
salute dell'assicurato in ambito internistico, pneumologico, gastroenterologico
e psichiatrico, è emersa dal 1° gennaio 2016 un'abilità lavorativa globale
dello 0% nell'attività precedentemente esercitata di contadino/agricoltore,
mentre del 100% in attività adatte, con riduzione del rendimento globale pari
al 40% per motivi psichici, ritenuto che dal profilo pneumologico era da
considerare idoneo a lavori fisici leggeri, sedentari, senza esposizione ad
agenti irritativi delle vie respiratorie, mentre dal profilo psichiatrico un'attività
adeguata doveva prevedere attività semplici e ripetitive che non richiedevano
una formazione specifica.
L'Ufficio assicurazione invalidità, preso atto del rapporto finale
SMR (doc. 213), il 4 gennaio 2024 (doc. 214) ha confermato l’attribuzione della
mezza rendita già erogata.
1.3. Il 25 marzo 2024 (doc. C) la dr.ssa
med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha segnalato all'Ufficio AI
un peggioramento psichico dell'assicurato, fragilizzato dalle preoccupazioni
relative alla sua possibile espulsione dalla Svizzera con la perdita della
rendita e delle connesse prestazioni complementari con la revoca del permesso F
per rifugiato. L’assicurato non potrebbe sopravvivere in __________ e, secondo
la sua psichiatra, l’instabilità derivata da un’espulsione avrebbe reso il
paziente:
" acutamente
sofferente e dalla gestione difficilissima, in quanto vive solo, non ha
amicizie, è stato "ripudiato" dalla famiglia in seguito ad un
presunto reato di natura sessuale intrafamiliare, oggetto dell'attuale
incombenza giuridica, non lo posso certo ricoverare sine die e nemmeno esiste
una terapia farmacologica che lo possa aiutare realisticamente. Egli vive una
quotidianità fatta di solitudine e "di deriva", che non lo aiuta ad
affrontare nemmeno la riduzione del fumo di sigaretta, condicio sine qua non il
magistrato non avrebbe preso in considerazione i punti sopra citati."
La dr.ssa __________ ha quindi chiesto all'UAI di rivalutare il
paziente con una nuova perizia psichiatrica:
" non certo
perché un eventuale riconoscimento di inabilità completa lo potrebbe
concretamente supportare se venisse espulso, ma perché si tratterebbe di un
fattore importante a livello giuridico, data la situazione che sta vivendo. La
sua condizione psichica del resto è talmente palese, da rendere questa mia
richiesta non solo dettata da motivi umanitari, ma oggettivamente fondata, in
un paziente che deve essere aiutato in ogni tipo di incombenza domestica,
poiché non è in grado di svolgere nemmeno i compiti più elementari
(preparazione del cibo, pulizie approfondite, bucato ecc.).".
La specialista ha poi segnalato la terapia farmacologica in atto
successiva all’ultima revisione.
1.4. Sentito in merito il dr. __________,
psichiatra FMH, del SMR, il 9 aprile 2024 (doc. 221), l'UAI ha emesso un
progetto di decisione di non entrata in materia, confermato con decisione del 21
maggio 2024 (doc. B), in assenza dei presupposti per entrare nel merito della
richiesta di revisione.
1.5. Il 20 giugno 2024 (doc. I) RI 1, assistito
dall'avv. RA 1, si è aggravato al Tribunale cantonale delle assicurazioni
postulando l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’UAI per
un esame di merito del caso, e ciò alla luce del rapporto della psichiatra
curante attestante un grave peggioramento del suo stato psichico, stante la
preoccupazione per il futuro. Questa condizione d’instabilità avrebbe reso
impossibile lo svolgimento di qualunque tipo di lavoro, neppure le faccende
domestiche. Per l'insorgente il referto della curante renderebbe più che
verosimile l'esistenza di un significativo peggioramento del suo stato psichico
a causa delle problematiche giuridiche. L'assicurato ha informato il TCA della
richiesta di allestimento di una valutazione peritale neurologica da parte
della sua curante, rapporto che sarebbe stato trasmesso alla Corte non appena
disponibile.
1.6. Nella risposta 20 agosto 2024 (doc.
IV) l'amministrazione postula la reiezione dell’impugnativa e la conferma della
sua decisione. L’UAI evoca la revisione d'ufficio del 2020, al termine della
quale ha confermato il diritto a una mezza rendita di invalidità in essere dal
1° aprile 2015, la sentenza emessa dal TCA e gli accertamenti successivamente
svolti di natura pluridisciplinare, le cui conclusioni, avallate dal Servizio
Medico Regionale, hanno confermato l'inabilità lavorativa del 40% dal 22 marzo
2019 in qualsiasi attività e quindi il diritto ad una rendita immutata del 52%.
Il referto 25 aprile 2024 (recte: marzo) della dr.ssa __________ segnala
un peggioramento che il dr. __________ non ha condiviso. Per il medico SMR
sarebbero assenti elementi oggettivi atti a sostenere uno stato di salute
peggiorato. Da qui la non entrata in materia della postulata revisione. L’UAI
osserva poi come giusta l'art. 87 cpv. 2 OAI sia necessario dimostrare che il
grado di invalidità è cambiato in misura rilevante per conseguire una
revisione. Con osservazioni del 4 settembre 2024 (doc. VI) il ricorrente ha
ribadito le sue richieste, rilevando che l'UAI si è limitato a riportare il
parere del medico SMR, senza addurre alcun elemento nuovo, contestando tale
valutazione siccome non rispondente alla realtà dei fatti e non considerante le
difficoltà cognitive dell’assicurato attestate nella perizia neuropsicologica
del 29 agosto 2024 eseguita su richiesta della dr.ssa __________ (doc. D).
Dal canto suo l’UAI, il 16
settembre 2024 (doc. VIII), ha rammentato che per la decisione il Tribunale
deve fondarsi sul materiale probatorio prodotto entro la data della decisione di
non entrata in materia e che, lo scritto della curante dr.ssa __________ non ha
reso verosimile un rilevante cambiamento delle circostanze. Secondo
l’amministrazione il nuovo referto, prodotto pendente causa, sarebbe tardivo e non
giustificherebbe di modificare l'esito della decisione di non entrata in
materia.
considerato in diritto
Fatti
2.1. Oggetto del ricorso è la questione
a sapere se a ragione l'Ufficio assicurazione invalidità non è entrato nel
merito della domanda di revisione presentata dall'assicurato nel marzo 2024.
2.2. In virtù dell'art.
87 cpv. 2 OAI, se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni.
L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263
a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione
retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria
giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve
rispettare i requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012:
art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
che ha reso in precedenza una decisione di rifiuto di prestazioni cresciuta in
giudicato debba costantemente chinarsi su domande in cui l'assicurato si limita
a ripetere gli stessi argomenti senza comprovare una modifica dei fatti
determinanti (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 5.3; DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; DTF
117 V 198 consid. 4b; STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024, consid. 2.2). Se tale
condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della
domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile
una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 3a; STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024,
consid. 2.2; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di
invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF
109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI,
art. 87 OAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
In DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita (rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende
verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione,
quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di
prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).
Nella
recente STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a
quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla
possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto
segue:
"
4.2 (…) La jurisprudence
relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité,
dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente
à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une
aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure, le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une
telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner le
bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction
uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que les
pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22 novembre 2022
et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17 octobre 2022, c'est
à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte dans le cadre
de son examen.".
Va ancora
rilevato che per quanto concerne gli attuali art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova
della verosimiglianza preponderante valida nell'ambito delle assicurazioni
sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione
che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione
cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi
per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi
approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF
9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012
consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente
decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza
del rilevante cambiamento giusta l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04
del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275,
consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38 consid. 1a, 1985 pag. 336).
Infine, va
rilevato che se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di
non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
La giurisprudenza sopra menzionata va applicata
anche dopo l'entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore
dell'art. 87 OAI, valido dal 1° marzo 2004 (DTF 130 V 343 consid. 3.5; STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3; STFA I 734/05 dell'8 marzo 2006) e modificato dal 1° gennaio 2012, ma di identico tenore.
2.3. Come
rilevato nelle considerazioni di fatto il ricorrente, dal 1° aprile 2015, è al
beneficio di una mezza rendita di invalidità sulla base di un accertamento
peritale anche di natura psichiatrica fatto allestire dall’UAI che ha ritenuto
una patologia con conseguente inabilità lavorativa variabile (dal 100% al 40%) dall'8
aprile 2014 e la conseguente attribuzione di una rendita con un grado di
invalidità del 52% (doc. 123).
Una
revisione d'ufficio del diritto alla rendita è stata avviata a fine 2020.
Allestita una perizia pluridisciplinare nel 2023 (doc. 212) l’UAI ha ritenuto
che l'assicurato, in attività adatta, presentava una capacità lavorativa
globale del 60% dal 22 marzo 2019. Dal punto di vista pneumologico, l'assicurato
risultava inabile al lavoro al 100% come contadino a causa della malattia
enfisematosa bollosa estesa, della probabile componente asmatica e del
tabagismo attivo, che rendevano impossibile svolgere lavori fisici pesanti o
medio-pesanti, mentre era abile al 100% in lavori fisici leggeri e sedentari.
Dal punto di vista psichiatrico, la sindrome ansioso-depressiva secondaria a
cronico disadattamento sociale (F41.2) in tratti di personalità disfunzionali
misti, i problemi legati al lavoro e disoccupazione (Z59) e i problemi legati
alla cerchia familiare ristretta (Z63.8) comportavano dei gradi di disabilità
da lievi a gravi a dipendenza dell'ambito di competenza, con conseguente
capacità lavorativa globale in attività adatta pari al 60%. Sentito il SMR
(doc. 213), la procedura di revisione si è chiusa il 4 gennaio 2024 (doc. 214)
con la comunicazione da parte dell'Ufficio AI all'assicurato che la sua rendita
di invalidità era immutata e che dunque egli continuava a beneficiare di una
mezza rendita con grado AI del 52%.
Dopo soli tre mesi, l'amministrazione
ha ricevuto direttamente dalla dr.ssa med. __________ lo scritto del 25 marzo
2024, con cui la curante (dal 2014) ha segnalato un peggioramento dell'equilibrio
psichico del suo paziente, a suo dire reso ancora più fragile dalle
preoccupazioni relative a una sua possibile espulsione dal nostro Paese con
conseguente perdita della rendita AI e delle PC nel frattempo riconosciute. Secondo
il rapporto della curante un rientro dell’assicurato in __________ non gli
permetterebbe di sopravvivere a causa delle sue condizioni psicofisiche e delle
sue risorse personali (nulle) tali da non consentirgli di lavorare ed a fronte
del livello di assistenza sanitaria che non consentirebbe cure adeguate sia per
gli aspetti somatici sia per le patologie psichiatriche. La dr.ssa __________
osserva poi come l’assicurato sarebbe discriminato nel suo paese a causa della
sua etnia e lì non avrebbe contatti e sostegno. Per la specialista, la
consapevolezza di vivere in una condizione così instabile e con oggettivi
limiti invalicabili qualora l'espulsione si concretizzasse, renderebbe l'interessato
estremamente sofferente e dalla gestione molto difficile. Il rapporto segnala
che il ricorrente vive da solo, non ha amicizie ed è stato ripudiato dalla sua
famiglia a seguito dei sospetti di commissione di un reato di natura sessuale
commesso nell’ambito famigliare oggetto di accertamenti da parte dell’autorità
penale.
L’UAI ha sottoposto al SMR il
rapporto della curante ed il dr. med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, il 9 aprile 2024 (doc. 222) ha concluso che non era giustificato
entrare in materia sulla richiesta di revisione implicitamente formulata dalla
collega:
" Ho preso
attenta visione della comunicazione della Dr.ssa __________ del 25.03.2024. La
collega fa riferimento alle preoccupazioni del suo paziente relative alla
possibile espulsione dal territorio svizzero, situazione umanamente
comprensibile ma che, di per sé, è priva di valenza medico-assicurativa. Si
tratta, infatti, di una condizione di competenza giuridico-amministrativa, che
Considerandi
non può trovare una soluzione medica rispettivamente, in assenza della
prospettata espulsione, verosimilmente lo stato psichico dell'assicurato
sarebbe rimasto invariato.
In assenza di elementi oggettivi, non di natura biosociale, che
possano giustificare un peggioramento, non è giustificato entrare in
materia.".
Sulla scorta di queste considerazioni l'amministrazione non è entrata
in materia sulla domanda di revisione dell'assicurato, conclusione contestata,
come indicato, dall’assicurato sulla base anche di nuove evidenze cliniche
(doc. D).
2.4
Con sentenza
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF 8C_901/2013 del 27 febbraio
2014.
consid. 2) il Tribunale federale ha confermato che, nell'ambito di una
nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d'invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita
modifica. In questo secondo caso l'amministrazione deve impartire all'interessato
un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in
caso contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2).
Atti prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare nell'ambito di una nuova domanda (cfr. consid. 3.2).
Nel caso giudicato dall'Alta Corte si trattava di un'assicurata
alla quale - dopo che con sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009 il
Tribunale cantonale aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con
le quali le domande di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d'invalidità
pensionabile e l'Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta
incontestata in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del
22.
febbraio 2010 -, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il
diniego di prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di
prestazioni del 20 maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l'agire del
Tribunale cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione
medica prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale, che andava
considerata nell'ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa
fosse stata sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto.
Nella STF I 734/05 dell'8 marzo 2006 (citata nella
STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010), il Tribunale federale
delle assicurazioni aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era
lamentato del fatto che un Tribunale cantonale aveva preso in considerazione un
certificato medico prodotto solo in sede di ricorso. L'Alta Corte ha rammentato
che se nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d'invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto dalle prestazioni, ciò non
porta in tutti i casi all'obbligo per l'amministrazione di fissare un termine
all'assicurato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l'assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all'amministrazione di acquisire d'ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l'amministrazione
deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito
della normativa di cui all'art. 87 cpv. 3 OAI (attuale art. 87 cpv. 2 OAI),
mezzi di prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in
materia devono essere sempre prodotti nell'ambito di una nuova domanda di
prestazioni rispettivamente di revisione.
2.5
Il rapporto medico
del 25 marzo 2024 della dr.ssa __________, riferisce un unico problema
giuridico con incidenza socioeconomica avente rilievi psichiatrici (secondo sua
valutazione) ovvero la possibile espulsione dell'assicurato dal territorio
svizzero e le sue ripercussioni (perdita della rendita di invalidità e alle
prestazioni complementari, l'impossibilità di vivere in __________). La condizione
d’instabilità in cui vivrebbe l’assicurato peserebbe ed andrebbe ad aggiungersi
al problema di carattere penale per il reato di natura sessuale che egli
avrebbe commesso nei confronti di un suo familiare. Questa situazione
renderebbe l'assicurato fragile e sofferente, difficile da gestire, tanto che
nemmeno esisterebbe una terapia farmacologica efficace. L’assicurato
necessiterebbe addirittura di essere aiutato nei compiti più elementari, quali
la preparazione dei pasti, le pulizie approfondite e il bucato.
Come indicato su questo referto si è espresso il dr.
med. __________ le cui conclusioni (datate 9 aprile 2024) devono qui essere
pienamente condivise. Lo specialista SMR ha osservato che il tema dell'espulsione
non ha una valenza medico-assicurativa e non può sfociare in una soluzione di
carattere medico perciò, in assenza di elementi oggettivi che comprovino un
peggioramento delle sue condizioni di salute, non era giustificato entrare in
materia sulla sua domanda di revisione.
2.6
Come
da giurisprudenza costante i fattori psicosociali (problemi di coppia,
difficoltà personali, disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non
figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità
di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013, consid. 5.2.3 con riferimenti;
STCA 32.2019.159 del 2 giugno 2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio
2020, consid. 2.7; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12), in
particolare non vi figurano i problemi reattivi a una decisione negativa dell'autorità,
altrimenti la nozione legale d'invalidità verrebbe svuotata di contenuto (STF
9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti; STF 9C_640/2017 del
28.
dicembre 2017 consid. 3.2; STCA 32.2023.89-90 del 29 aprile 2024, consid.
2.9; STCA 32.2023.47 dell'8 gennaio 2024, consid. 2.8.3; STCA 32.2023.3 del 17
aprile 2023, consid. 2.12.2; STCA 35.2022.44 del 6 marzo 2023, consid. 2.4.7; STCA
32.2019.159
del 2 giugno 2020, consid. 2.8; STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019,
consid. 1.8). Se il quadro clinico è influenzato da fattori psicosociali e
socioculturali, di questi ultimi va fatta astrazione quali fattori non
invalidanti e, quindi, non assicurati, nella misura in cui influenzano
direttamente la sintomatologia e non mantengono soltanto indirettamente un
danno alla salute (autonomo) oppure ne aggravano le conseguenze (esistenti
indipendentemente dagli elementi estranei all'invalidità), si veda in
particolare la STF 8C_14/2017 del 15 marzo 2017, consid. 5.3 = SVR 2017 IV Nr.
63). Fattori esterni, non medici, non determinano dunque un'invalidità ai sensi
di legge in assenza di reperti psichiatrici da essi distinguibili.
2.7
Nel
caso in esame, quando nel marzo 2024 la psichiatra ha comunicato all'amministrazione
un aggravamento delle condizioni di salute del suo paziente, essa ha fatto leva
sul tema della possibile espulsione dal territorio svizzero dell’assicurato e
le sue conseguenze economico sociali (rientro in __________ con le difficoltà
derivanti dalla sua etnia, dall’assenza di lavoro, dalle carenze sanitarie in
loco e dall’assenza di sostegni possibili). Come indicato, per costante prassi,
si tratta di elementi di cui non si può tenere conto e dai quali bisogna fare astrazione
siccome fattori esterni non invalidanti e quindi non atti ad originare
un'incapacità di guadagno del ricorrente.
Nel suo scritto, la curante, non ha invece portato
elementi che, oggettivamente, descrivono uno stato di salute peggiore rispetto
a quello accertato con l'ultima valutazione di merito delle condizioni di
salute dell’assicurato (4 gennaio 2024) e non ha reso verosimile un peggioramento
con un certificato contenente dei validi e solidi aspetti medici e quindi
oggettivabili. La dr.ssa __________ non ha esposto un
quadro clinico dettagliato dell'assicurato, ma si è limitata a indicare che
egli era:
" acutamente sofferente e dalla gestione difficilissima, in quanto vive
solo, non ha amicizie, è stato "ripudiato" dalla famiglia (…) non lo
posso certo ricoverare sine die e nemmeno esiste una terapia farmacologica che
lo possa aiutare realisticamente.".
Inoltre, fra i motivi per cui, a suo dire, l'interessato
non sarebbe in grado di sopravvivere se fosse espulso verso il __________, la
psichiatra ne ha menzionato uno solo avente attinenza con le sue condizioni di
salute, mentre gli altri tre esulano totalmente dal contesto medico e quindi
non gli sono di alcun aiuto per rendere verosimile un notevole peggioramento
del suo stato di salute. La specialista non ha peraltro esposto l'anamnesi, la
diagnosi e neppure una valutazione medica più approfondita delle condizioni di
salute del ricorrente. La sola indicazione di chiaro carattere medico è la
terapia farmacologica in essere dal 30 novembre 2023, successiva quindi alla
perizia pluridisciplinare del 26 settembre 2023 che si è svolta nella primavera
di quell'anno, ma la curante non ha fornito elementi di natura medica, oggettivi,
atti a dare un quadro clinico soddisfacente del ritenuto aggravamento dello
stato di salute dell'assicurato.
Nemmeno l'affermazione secondo cui il ricorrente
vive una quotidianità fatta di solitudine e "di
deriva", senza miglior argomento e senza quindi
indicare a cosa si riferisca questa condizione, è sufficiente per riconoscere
che vi sia stato un peggioramento delle sue condizioni di salute.
Infine, l’incapacità di occuparsi della propria
economia domestica non è necessariamente riconducibile allo stato di salute
psicofisico. Ci si può infatti chiedere se le peggiorate abitudini alimentari e
l'attestata incapacità di svolgere le usuali faccende domestiche siano
effettivamente da riportare allo stato psichiatrico od invece ad altri fattori
quali il forzato allontanamento dall'abitazione familiare nel 2021 in
conseguenza del procedimento penale che lo ha visto imputato di ripetuti atti
sessuali con fanciulli in danno di un minore di anni 16 con il quale ha un
legame di sangue, fatti avvenuti nel corso di 2 anni dal luglio 2018 al luglio
2020, del reato di pornografia (commessa nel medesimo periodo), di ripetuta
violazione del dovere d’assistenza ed educazione nonché per inganno nei
confronti delle autorità (Ufficio della migrazione; commesso nel giugno 2021),
come indica l’atto d’accusa __________/2023 del __________ febbraio 2023 (doc.
212.
pag. 774/1028) sfociato nel processo svoltosi il __________ 2023. Qui va
comunque evidenziato che la valutazione della curante sulla scorta della quale
è postulata la revisione del diritto alla rendita, non spiega e non reca
elementi a supporto tali da giustificare le cause degli impedimenti
in ambito casalingo e non li riconduce necessariamente alla patologia
psichiatrica, potendo essi trovare ragioni in aspetti sociali.
Quanto al nuovo referto medico del 29 agosto 2024 (doc.
D), allestito a richiesta del patrocinatore e della curante, prodotto pendente
causa al TCA, attesa oggettive difficoltà cognitive. La valutazione accerta in
sostanza una ipofunzionalità attentivo-esecutiva. La curante, trasmettendo
l’atto al patrocinatore, indica che i test neurologici “hanno confermato le
difficoltà cognitive”, circostanza comunque palese non potendo le stesse
essere successive all’ultima procedura di revisione del diritto alla rendita
AI. Il test non apporta nulla di nuovo e di rilevante ed anche se dovesse essere
ritenuto nella valutazione non muterebbe il risultato cui perviene questa
Corte.
In ogni modo il doc. D non può, secondo la
giurisprudenza, essere considerato siccome trasmesso ben oltre l'invio della
domanda di revisione e addirittura al di fuori della procedura amministrativa,
che si è conclusa il 21 maggio 2024 con l'emanazione della decisione impugnata.
Come indicato tale atto non deve essere considerato quale mezzo di prova per l'istanza
di revisione.
Infine, l'indicazione dei farmaci assunti dal 1°
dicembre 2023 dall'insorgente non rende verosimile, da sola, un peggioramento
delle condizioni psichiche dal 4 gennaio 2024, non essendo accompagnata, come
visto, da una diagnosi, da una constatazione oggettiva dello stato clinico dell'assicurato
e da una valutazione psichiatrica complessiva della sua capacità lavorativa e delle
sue risorse che ne giustifichino l'assunzione.
2.8
In conclusione, l'insorgente
non ha reso verosimile che la situazione clinicamente accertata nel marzo 2024 da
parte della psichiatra curante al momento di inoltrare la domanda di revisione
in esame fosse peggiore (e lo fosse in maniera notevole) rispetto alle
sue condizioni di salute su cui si è basato l'Ufficio AI il 4 gennaio 2024,
quando, dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare, gli ha comunicato
che la rendita di invalidità percepita in precedenza (dal 2015) rimaneva
immutata (mezza rendita con grado AI del 52%). È pertanto a ragione che l'amministrazione
non è entrata nel merito dell'istanza di revisione dell'assicurato. La
decisione impugnata deve dunque essere confermata.
2.9
L'art. 61 lett. a LPGA prevede che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche
gratuita per le parti.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario
o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese vanno addebitate al
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a
carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti