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Decisione

32.2024.55

Conferma riduzione rendita, poiché ricorrente non trasmette rapporti medici atti a sovvertire conclusioni perizia pluridisciplinare. Riduzione però da mettere in atto il primo giorno del secondo mese che segue notifica decisione, non retroattivamente. Ricorso parzialmente accolto

5 novembre 2024Italiano56 min

procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2024.55

MP/gm

Lugano

5 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 15 maggio 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1986, a seguito di un incidente in moto ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI. Dopo aver esperito gli accertamenti medici ed economici del

caso, l’Ufficio AI, con decisione del 21 dicembre 2018, gli ha riconosciuto il

diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. luglio 2014 al 30 settembre

2016 e dal 1. febbraio 2018 in avanti (cfr. docc. 310, 317 seg. incarto AI). Il

ricorso dell’assicurato contro questa decisione è stato respinto dal TCA con

sentenza del 18 dicembre 2019 (cfr. doc. 330 incarto AI), passata in giudicato

non essendo stata contestata.

1.2. Il 4 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha avviato

d’ufficio la procedura di revisione del caso, inviando all’assicurato il

questionario “Revisione della rendita d’invalidità/Assegno per grandi invalidi”

(cfr. doc. 335 incarto AI).

1.3. Visti i certificati dei medici

curanti dell’assicurato da lui trasmessi e attestanti un’incapacità lavorativa

totale, il Servizio Medico Regionale (SMR) ha ritenuto opportuno sottoporlo a

una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 410 incarto AI). Con perizia del 27 ottobre

2023 il __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa del 100% dal 21

dicembre 2018 e del 50% dal 21 gennaio 2023 nell’attività svolta finora, e del

100% dal 21 dicembre 2018 e del 40% dal 21 gennaio 2023 in un’attività adeguata

(cfr. doc. 445 incarto AI, pag. 121 seg.).

1.4. Stanti i rapporti finali del SMR del

31 ottobre 2023, che ha confermato le conclusioni peritali (cfr. doc. 443

incarto AI, pag. 3), e del consulente AI del 4 dicembre 2023, che non ha

ritenuto esservi i presupposti per attuare dei provvedimenti professionali per

migliorare la capacità di guadagno dell'assicurato (cfr. doc. 446 incarto AI,

pag. 3), con progetto di decisione del 4 gennaio 2024 l'Ufficio AI ha proposto

di ridurre la rendita intera dell’assicurato a una con un grado AI del 46% (cfr.

doc. 448 incarto AI, pag. 3).

1.5. Le osservazioni dell'assicurato del

26 gennaio 2024 al progetto di decisione (doc. 453 incarto AI) sono state

sottoposte dall’Ufficio AI al SMR, che con annotazione del 31 gennaio 2024 ha

confermato la valutazione del __________ (cfr. doc. 454 incarto AI). Di

conseguenza, con decisione del 15 maggio 2024 l'Ufficio AI ha ridotto la

rendita intera dell'assicurato a una del 40% dal 1. aprile 2024 (cfr. doc. 462

seg. incarto AI).

1.6. Il 24 giugno 2024 l’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la

decisione dell'Ufficio AI e ripristinare la rendita intera o di rinviare il

caso all’Ufficio AI per una nuova valutazione; il tutto, con la concessione del

gratuito patrocinio e soggetto a costi e risarcimenti.

1.7. Nella risposta di causa l'Ufficio AI

ha chiesto a questo Tribunale di confermare la decisione impugnata e respingere

il ricorso.

1.8. La risposta di causa è stata intimata

al ricorrente con facoltà di presentare altri mezzi di prova, che non sono però

giunti a questo Tribunale.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21

dicembre 2007).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

giusta ragione dal 1. aprile 2024 l'Ufficio AI ha ridotto a una rendita

d’invalidità del 40% la rendita intera che il ricorrente percepiva fino a quel

momento, dopo aver determinato un’incapacità lavorativa del 40% in attività

adeguate dal 21 gennaio 2023 e un grado AI del 46%.

2.3. Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La lett. b delle Disposizioni

transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che "I

beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in

vigore della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente

modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita

precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una modificazione

secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv. 1). "Essi

continuano ad avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del

grado d'invalidità secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA se l'applicazione

dell'articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita

in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di riduzione

del grado d'invalidità" (cpv. 2).

La Circolare sull'invalidità e

sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. gennaio 2024, prevede al marginale 9102 che "Se la

modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le

disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La

data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.

N. 5500 segg.; sentenza del TF 8C_658/2022 del 30 giugno 2023)".

Il marginale 1009 della Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio

2022, stato al 1. luglio 2024, prevede che:

" Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°

gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1°

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita

secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022."

Nel caso concreto, stante – come si

vedrà – la modifica dopo il 1. gennaio 2022 del grado di un’invalidità sorta

prima (e che ha determinato, sempre prima, l’inizio del diritto alla rendita),

va applicata questa circolare sulle disposizioni transitorie, che prevede alla

marginale 2001 che i beneficiari di una rendita AI retta dal diritto anteriore

cui si applicano le disposizioni transitorie sono suddivisi in tre gruppi, in

base all'anno di nascita. Dallo schema ivi riportato risulta che il ricorrente

fa parte del cosiddetto “gruppo mainstream”, che identifica i nati tra

il 1967 e il 1991 e che all'entrata in vigore della riforma (1. gennaio 2022)

non avevano ancora quindi compiuto i 55 anni. Per questa categoria, la frazione

di rendita viene adeguata in base alle nuove disposizioni e la rendita è

trasferita nel sistema di rendite lineare, se il grado d'invalidità subisce un

aumento o una riduzione di almeno cinque punti percentuali e questa riduzione

del grado d'invalidità comporta una diminuzione della quota percentuale di

rendita.

È quindi applicabile il diritto in

vigore dal 1. gennaio 2022.

2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli

artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c. al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

In virtù dell'art. 28a cpv.

1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.

134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito

al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/

Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a, n. 207).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi

concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Nella DTF 137 V 210 il Tribunale

federale ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere

una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale amministrativo federale devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico dei

servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA –

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Nell’ambito della valutazione delle

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel quadro della loro

competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio

federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi

dell’art. 49 cpv. 2 OAI, se occorre i SMR possono eseguire direttamente esami

medici sugli assicurati e mettono per scritto i risultati degli esami. L’art.

49 cpv. 3 OAI prevede che i SMR sono disponibili a fornire consulenza agli

uffici AI della regione.

Fatti

I servizi interni del SMR, se

ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto

medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio

dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri

esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto del SMR, se esso soddisfa altrimenti le esigenze di

natura probatoria generalmente riconosciute (STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Non va tuttavia dimenticato, come

emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche

se la giurisprudenza assegna di principio ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i

presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima

forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della

procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125

V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa

sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono anche solo lievi

dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre

procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne

Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die

Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen

ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157

E. 1d S. 162 f.)”).

A proposito della

valenza probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come

quelli del medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in

caso di lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri

dei curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board:

Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte

Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio

sulla loro affidabilità e concludenza.

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi

evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6.

2.6.1. Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modifica, la rendita sarà, per

il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta

(art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento importante

delle circostanze, suscettibile di incidere sul grado d'invalidità e, quindi,

sul diritto alla rendita, può fondare una revisione.

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio

quando, in previsione di una possibile modifica importante del grado

d'invalidità, è stato stabilito un termine al momento della fissazione della

rendita (art. 87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si

ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado

d'invalidità (art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato

migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione

notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile

nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

2.6.2. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica

rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma

anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze

sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante (DTF 130 V

349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e 390

consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323). Affinché sia

possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni

cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subìto una modifica, tale da

influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione diversa delle

circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non

giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351; DTF

112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione

concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova

decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo

punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione

di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica

del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv.

1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le

rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello

stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica

determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr.

consid. 6). La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale

della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di

poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una

rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia

viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile

2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può

essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o

economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera

considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere

probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della

verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010,

consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF

9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di

quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli,

l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita

d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica

notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un

cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente

lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545

consid. 6.1-6.3).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova

valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla

spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una

rendita (cfr. consid. 5 e 6).

2.7. Nel caso di specie, dal 1. luglio

2014 al 30 settembre 2016 e dal 1. febbraio 2018 in avanti il ricorrente era al

beneficio di una rendita intera d’invalidità con grado AI del 100%, stante un’incapacità

lavorativa del 100% in qualsiasi attività.

Già nella relativa decisione

dell’Ufficio AI del 21 dicembre 2018, però, si poteva leggere:

" lo stato di salute tuttavia non risulta essere

stabilizzato. È infatti previsto un intervento chirurgico in data 3.10.2018.

In

base alla situazione attuale è quindi possibile riconoscere il diritto ad una

rendita. Al momento l’assicurato risulta tuttavia ancora in cura, e gli atti

sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio non sono

concludenti, non potendo quindi quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in

merito alla residua capacità di guadagno.

L’assicurato

è pertanto reso attento in merito al fatto che rimane impregiudicata la

possibilità di procedere ad una revisione conformemente all’art. 17 LPGA, che

potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della documentazione atta

a permettere una valutazione approfondita e conclusiva della fattispecie.” (cfr. doc. 310 incarto AI, pag. 3)

Il 4 febbraio 2020 l’Ufficio AI ha

quindi avviato d’ufficio la procedura di revisione del caso.

Nel corso della suddetta procedura il

ricorrente ha trasmesso all’Ufficio AI dei certificati, redatti dai suoi medici

curanti e attestanti un’incapacità lavorativa totale. Il SMR ha quindi ritenuto

opportuno sottoporlo a una perizia pluridisciplinare presso __________, che ha

reso il proprio referto il 27 ottobre 2023. Una volta riassunti gli atti messi

a sua disposizione (in particolare i certificati medici dal 2013 in poi), nel

consulto peritale reumatologico del 17 giugno 2023 allegato alla perizia del __________

il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, ha esposto l'anamnesi,

i disturbi attuali e la descrizione dettagliata e rappresentativa dello

svolgimento di una giornata tipo del ricorrente. Il perito ha poi esaminato lo

status del ricorrente e lo ha valutato dal punto di vista medico. Egli ha posto

le seguenti diagnosi reumatologiche con conseguenze sulla capacità lavorativa:

" Ulcera plantare cronica recidivante su clavo cronico

metatarsofalangeale I al piede sinistro, in

-

Paresi dell’elevazione del piede

sinistro

Periartropatia

omeroscapolare a sinistra

Dolori

polidistrettuali con deficit funzionali della colonna vertebrale e

poliarticolari, in

-

Pregresso politrauma su incidente

in motocicletta, il 12.7.2013, con

o

Stato da frattura dell’omero destro

osteosintetizzata

o

Stato da frattura del femore destro

osteosintetizzata

o

Stato da frattura del piatto

tibiale a destra osteosintetizzata

o

Pregressi vari interventi al

ginocchio sinistro, con da ultimo

o

Ricostruzione del legamento

crociato anteriore tramite tendine quadricipite ipsilaterale con ricostruzione

aperta del legamento collaterale laterale e del legamento anterolaterale, in

artroscopia, il 9.10.2018

-

Esiti da incidente della

circolazione stradale, nel luglio 2006, con

o Frattura del femore sinistro con osteosintesi mediante

chiodo endomidollare

-

Trauma calcistico nel 2010, con

o

Pregressa rottura del legamento

crociato anteriore al ginocchio destro.”

(cfr. doc. 445 incarto AI, Consulto

peritale reumatologico, p.to 6.3)

Il perito ha

poi rilevato che i disturbi e i deficit funzionali fatti valere, osservabili

anche durante l’esame peritale, potevano essere spiegati con le alterazioni

strutturali evidenziate e si è pronunciato sulle capacità e sulle risorse del

ricorrente. Precisando di non avere proposte terapeutiche da formulare in grado

di migliorarle, le ha così descritte:

" L’assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi

fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino

all’altezza dei fianchi, di rado pesi tra 10-15 kg fino all’altezza dei

fianchi, mai pesi oltrepassanti 15 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato

può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta

pesi oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato può spesso

maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto

leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi

di media entità, di rado maneggiare attrezzi pesanti e molto pesanti. La

rotazione manuale è normale. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di

sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, può talvolta

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, può di rado assumere la posizione inginocchiata,

talvolta effettuare la flessione delle ginocchia, può mai assumere la posizione

accovacciata. L’assicurato può assumere talvolta la posizione seduta di lunga

durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee. L’assicurato può molto spesso

camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, può mai camminare per

lunghi tragitti, di rado camminare su terreno accidentato, può di rado salire

le scale, mai salire su scale a pioli.” (cfr. doc. 445 incarto AI, Consulto

peritale reumatologico, p.to 7.2)

A detta del perito questi limiti

funzionali giustificavano, a livello medico teorico, un calo del rendimento nella

misura del 50% nell'attività lavorativa abituale e del 40% in qualsiasi

attività adeguata a partire dal 21 gennaio 2023, cioè dal giorno seguente la

valutazione presso il consultorio interdisciplinare del piede dell’Ospedale __________

in cui si era giunti alla conclusione che era avvenuta la guarigione

dell’ulcera; in precedenza, invece, e meglio dal 21 dicembre 2018, l’inabilità lavorativa

era totale e per qualsiasi lavoro (cfr. doc. 445 incarto AI, Consulto peritale

reumatologico, p.ti 6.1 pag. 21 e 8 pag. 27).

Poiché dal punto di vista

internistico, neurologico e psichiatrico non erano emerse patologie che incidevano

sulla capacità lavorativa, nella valutazione globale consensuale contenuta

nella perizia del __________ i periti avevano confermato le conclusioni del dr.

med. __________ (cfr. doc. 445 incarto AI, pag. 121 seg.).

Il SMR ha fatto propria questa

perizia nel rapporto finale del 31 ottobre 2023, allineandosi alle conclusioni

a cui i periti erano giunti (cfr. doc. 443 incarto AI, pag. 3), e nel rapporto del

4 dicembre 2023 il consulente AI non ha ritenuto esservi i presupposti per

attuare dei provvedimenti professionali per migliorare la capacità di guadagno

del ricorrente (cfr. doc. 446 incarto AI, pag. 3). Con progetto di decisione

del 4 gennaio 2024, l'Ufficio AI ha quindi proposto di ridurre la rendita

intera a una con un grado AI del 46% (cfr.doc. 448 incarto AI, pag. 3). Le

osservazioni del ricorrente del 26 gennaio 2024 al progetto di decisione (doc.

453 incarto AI) sono state sottoposte dall’Ufficio AI al SMR, secondo il quale

“dalle osservazioni non risulta nessun nuovo elemento rispetto alla

valutazione fornita dal __________, valutazione completa e dettagliata”

(cfr. doc. 454 incarto AI). Di conseguenza, con la decisione impugnata

l'Ufficio AI ha ridotto la rendita intera del ricorrente a una del 40% dal 1.

aprile 2024 (cfr. doc. 462 seg. incarto AI).

2.8.

2.8.1. Questo Giudice, chiamato a verificare

se l'amministrazione ha correttamente ridotto il diritto alla rendita del

ricorrente a motivo che la sua incapacità lavorativa era migliorata, rileva

innanzitutto che le diagnosi a cui è giunto il dr. med. __________ (cfr. consid.

precedente) non sono state messe in dubbio dal ricorrente. Egli ha però ritenuto

che la perizia del __________ mancasse della dichiarazione di uno specialista

ortopedico.

Sennonché l’Ufficio AI, con scritto

del 2 febbraio 2023, gli aveva già comunicato che gli esami sarebbero stati

internistici, reumatologici, neurologici e psichiatrici (e non, quindi,

ortopedici). Aveva inoltre aggiunto che avrebbe ritenuto, se il ricorrente non

avesse trasmesso domande supplementari entro 10 giorni, che egli non ne avesse

(cfr. doc. 412 incarto AI, pag. 1). L’Ufficio AI, con scritto del 6 aprile

2023, ha poi comunicato al ricorrente i nominativi dei periti incaricati, con

l’indicazione che in assenza di una presa di posizione avrebbe ritenuto che

egli fosse d’accordo con l’accertamento medico (cfr. doc. 424 incarto AI, pag.

2). Il ricorrente, tuttavia, non ha reagito né al primo né al secondo scritto.

Non va inoltre dimenticato che la

circostanza per cui la valutazione sia stata effettuata da uno specialista FMH

in reumatologia in luogo e vece di un ortopedico non inficia l’esito di tale

valutazione. Il Tribunale federale si è infatti già espresso su tale tema nella

STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (RtiD II-2010 pag. 208), in cui ha

ricordato che la problematica in parola può essere validamente esaminata

dall’uno come dall’altro specialista (STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012 consid.

3.3.2). In effetti, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del

reumatologo non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a

seconda delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2). E

il ricorrente non indica quale diagnosi ortopedica lo specialista FMH in

reumatologia non sarebbe stato in grado di vagliare correttamente.

Il ricorrente ha poi fatto valere

di aver subito una contusione al piede sinistro il 10 aprile 2023, non

tematizzata nella perizia del __________.

Il rapporto del 19 aprile 2023

dell’Ospedale __________, che fa seguito alla visita del 13 aprile 2024, fa

parte degli atti messi a disposizione dei periti. Esso è stato valutato, in

particolare dal dr. med. __________ (cfr. doc. 445 incarto AI, Consulto

peritale reumatologico, p.to 2 pag. 11), che non ha tuttavia inserito la

contusione tra le patologie da lui diagnosticate. A giusta ragione, poiché nel

rapporto citato era stato accertato che dal giorno della contusione

persistevano dolori solo leggeri e non vi erano nuove lesioni ossee, una messa

a riposo era ritenuta non necessaria poiché il ricorrente portava una stecca di

Heidelberg e non erano pianificati ulteriori controlli (cfr. doc. 445 incarto

AI, rapporto del 19.04.2023, pag. 2 seg.). Il ricorrente, inoltre, non spiega

quali limiti funzionali aggiuntivi, con impatto sulla capacità lavorativa,

comporterebbe la contusione.

Quanto ai limiti funzionali

descritti nella perizia del __________, il ricorrente non li ha vagliati né li

ha contestati. Si è limitato a sostenere che, a causa dell’artrosi

dell’articolazione della spalla sinistra, non sarebbe possibile svolgere lavori

sopraelevati con questa spalla.

Il dr. med. __________, però, aveva

già constatato che “l’assicurato lamenta anche dolori localizzati prossimali

alla spalla sinistra, peggioranti all’abduzione combinata a rotazione esterna e

quando vi sta coricato sopra, omalgie che possono apparire anche a destra; la

muscolatura del cingolo cervicoscapolare, della muscolatura pettorale, omerale

è estremamente ben sviluppata dalle due parti; la mobilità passiva delle spalle

dai 2 lati risulta libera in ogni direzione, senza arco dolente, con dolori a

fine corsa alla rotazione interna della spalla sinistra, di meno alla rotazione

esterna della stessa, i test resistivi per la cuffia rotatoria a sinistra

vengono ben tenuti, ma il test di Jobe risulta leggermente dolorante ed il test

di Hawkins-Kennedy a sinistra è positivo, ciò che depone per una possibile

patologia al tendine muscolo sovraspinoso a sinistra, anche il test resistivo

per il muscolo infraspinoso a sinistra appare dolorante” (cfr. doc. 445

incarto AI, Consulto peritale reumatologico, p.to 6.1 pag. 22). Tant’è che

queste constatazioni lo avevano portato a concludere che “l’assicurato può

talvolta effettuare lavori al di sopra della testa” (cfr. ibidem,

p.to 7.2 pag. 26). Il ricorrente non ha spiegato perché dei dolori a fine corsa

alla rotazione della spalla sinistra e che possono apparire anche a destra,

considerando però che la mobilità passiva risulta libera in ogni direzione e

senza arco dolente e che i test resistivi per la cuffia rotatoria vengono ben

tenuti, dovrebbero rendere impossibile effettuare lavori al di sopra della

testa, anziché rendere quest’operazione talvolta possibile, come indicato dal

perito. Né egli ha apportato documentazione medica a sostegno della sua tesi. La

sola affermazione del ricorrente non può quindi essere sufficiente per ritenere

inconsistenti le dettagliate e approfondite considerazioni dello specialista in

reumatologia.

Secondo il ricorrente, inoltre, è

incomprensibile la conclusione cui è giunto il dr. med. __________, che ha

citato diverse diagnosi ma ha altresì ritenuto che non limitino la capacità

lavorativa del ricorrente.

Il perito, specialista in

neurologia, ha però ben spiegato perché è giunto a questa conclusione. Egli ha

rilevato innanzitutto che il “trauma cranico [è] senza conseguenze

oggettive a livello cerebrale” e che la “paresi degli estensori della

mano destra” è “guarita” (cfr. doc. 445 incarto AI, Valutazione

neurologica, p.to 6.1). Per quanto riguarda la terza e ultima diagnosi (“lesione

del nervo sciatico sinistro pressoché completa con plegìa degli estensori e

flessori del piede sinistro”, cfr. ibidem), ha ammesso che “l’A.

è inabile al lavoro al 100% per qualunque attività che solleciti la gamba

sinistra e che necessiti di lunghi periodi in piedi o spostamenti a piedi”,

tuttavia “non vi sono deficit alla gamba destra né agli arti superiori e

neppure deficit sospetti per una lesione da parte del sistema nervoso centrale”;

ne ha dedotto che il ricorrente è “abile al lavoro al 100% per attività

sedentarie e rispettose dei limiti di carico della gamba sinistra” (cfr. ibidem,

p.to 6 pag. 6). Con questa logica argomentazione il ricorrente non si confronta

minimamente.

Il ricorrente ha anche criticato la

Considerandi

differenza tra le percentuali di capacità lavorativa determinate dai periti

nell’attività abituale e in attività adeguate allo stato di salute, poiché

l’attività abituale corrisponderebbe già al profilo di stress delle attività

adeguate allo stato di salute.

Secondo il dr. med. __________, “l’attività

da ultimo svolta di impiegato d’ufficio, premesso che l’assicurato abbia la

possibilità di alternare di tanto in tanto le posizioni corporee, va

considerata prevalentemente adatta al suo stato di salute, quindi

rispetta in gran parte le risorse fisiche attualmente presenti, di

conseguenza può essere svolta sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, con una diminuzione del rendimento del 50%” (cfr. doc. 445 incarto

AI, Consulto peritale reumatologico, p.to 6.1 pag. 25; sottolineature del

redattore), mentre che “in un lavoro adatto allo stato di salute,

tenente dunque pienamente conto delle risorse fisiche dell’assicurato,

sopramenzionate, lo giudico abile sull’arco di una giornata lavorativa normale,

di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 40%” (cfr. ibidem,

p.to 6.1 pag. 24; sottolineature del redattore). Il perito, quindi, ha

considerato che vi sono attività che meglio si adattano allo stato di salute

del ricorrente rispetto a quella, abituale, di impiegato d’ufficio. Questa

posizione è avvalorata dal rapporto del 4 dicembre 2023 del consulente AI, che

ha ritenuto in linea con le raccomandazioni di carattere medico le seguenti

professioni: addetto alla qualità estetica (e non dimensionale) nel settore

industriale orologiero, assistente d’ufficio con mansioni amministrative

semplici in ambito industriale, addetto backoffice e/o call center nel ramo

assicurativo o della telefonia mobile, attività di portineria presso un’azienda

e/o un palazzo residenziale e venditore non qualificato/cassiere in un piccolo

negozio a conduzione famigliare (cfr. doc. 446 incarto AI, pag. 2). Attività,

queste, ben diverse da quella di impiegato d’ufficio. È dunque giustificata la

differenza del 10% tra le percentuali di capacità lavorativa nell’attività

abituale e in attività adeguate allo stato di salute.

Il ricorrente ha infine asserito che

gli esperti non hanno spiegato perché ci sarebbe stato un miglioramento dello

stato di salute dal 21 gennaio 2023, circa cinque anni dopo l’operazione al

ginocchio del 9 ottobre 2018.

Tuttavia, il dr. med. __________ lo

ha spiegato molto bene e non ha fatto riferimento a quest’operazione. Egli, infatti,

ha indicato che il 21 gennaio 2023 è il “giorno seguente la valutazione

presso il consultorio interdisciplinare del piede, dell’ospedale ______________________________”

(cfr. doc. 445 incarto AI, Consulto peritale reumatologico, p.to 8 pag. 27). L’esperto

ha riferito che in occasione di quella valutazione i colleghi di __________

erano giunti alla conclusione che, sebbene vi fosse sempre un’importante

ipercheratosi da asportare, era guarita l’ulcera a livello dell’articolazione

metatarsofalangeale I plantare (cfr. ibidem, p.to 6.1 pag. 21). Effettivamente,

nello scritto del dr. med. __________ si può leggere che “lokal zeigt sich,

dass das Ulkus nun abgeheilt ist. Es gibt allerdings noch dermale Einblutungen,

was für eine gewisse Belastung spricht zusammen mit der Clavusbildung”

(cfr. doc. 408 incarto AI, pag. 3). Va qui ricordato che già alla base

dell’incapacità lavorativa totale che aveva portato alla decisione del 21

dicembre 2018 di concessione della rendita intera d’invalidità da febbraio 2018

vi era l’insorgenza di un malum perforans (cfr. doc. 295 incarto AI,

pag. 2); logica quindi la constatazione del perito che, una volta guarita

l’ulcera, è migliorato lo stato di salute del ricorrente. D’altronde, il

ricorrente si limita a esprimere il proprio disaccordo col perito, senza

minimamente argomentare perché la posizione di quest’ultimo non sarebbe

corretta.

2.8.2

Valutata la documentazione medica agli

atti e quindi lo stato di salute del ricorrente, questo Giudice non ha motivo

di mettere in dubbio le conclusioni a cui l’amministrazione è pervenuta. Va

infatti condivisa l'attenta e dettagliata analisi effettuata dal __________, in

particolare nel consulto peritale reumatologico, in cui lo specialista si è

chinato sullo stato di salute del ricorrente, giungendo alla conclusione che le

patologie diagnosticate ne inficiano la capacità lavorativa. I limiti

funzionali individuati dal perito in determinate circostanze giustificano una

riduzione del rendimento in qualsiasi attività nella misura del 40%. Al

riguardo va rilevato che se, come visto, le diagnosi poste sostanzialmente non sono

contestate, tuttavia il ricorrente esprime un apprezzamento diverso circa la sua

capacità lavorativa residua, che il perito ha per l'appunto accertato nella

misura del 60% tenuto conto dei summenzionati limiti funzionali, mentre il ricorrente

l'ha ritenuta essere minore senza tuttavia fornire particolari dettagli

riferiti alla sua situazione concreta.

Visto quanto precede, le

affermazioni del ricorrente non sono suscettibili di mettere in dubbio le

conclusioni dello specialista in reumatologia, che ha reso un consulto peritale

e un complemento, avallati dal SMR, a cui va dunque prestata integrale adesione.

Questo Giudice, ricordato il

principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle

assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020

del 1. settembre 2021 consid. 3.1 e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2), ritiene con

il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4)

che la valutazione medica effettuata dal dr. med. __________ sull'incapacità

lavorativa in attività abituale e adeguata sia (più) confacente alla realtà

documentale (e quindi preferibile) rispetto alla posizione del ricorrente.

2.9

2.9.1

Riguardo alle conseguenze economiche

del danno alla salute del ricorrente, va innanzitutto rilevato che il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute,

altrimenti detto reddito da valido, come ricordato nella recente STF

9C_445/2022 del 27 settembre 2023 al considerando 4.2.1, non è il guadagno

realizzato nell'ultima attività svolta, ma il reddito che la persona assicurata

conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non

fosse diventata invalida. Di regola, ci si fonda sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute,

adeguandolo all'evoluzione reale dei salari. Questo perché normalmente, in base

all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente

attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1).

Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza

preponderante (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1).

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute,

dunque, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile (STF 8C_234/2022

del 27 gennaio 2023, consid. 6.1). In tale contesto la normale evoluzione

professionale va senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato

avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono

essere reali (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]). Se la perdita del lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità,

il valore del salario da valido va determinato sulla base dei valori statistici

(STF 8C_561/2022 del 4 agosto 2023, consid. 5.3.1).

Come ricordato nella STF

9C_104/2022 del 7 settembre 2022 al considerando 4, nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze

particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici

risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita

dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento

progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione

inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la

situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020, consid.

6.1), come nel recente caso ticinese giudicato dall'Alta Corte (STF 9C_445/2022

del 27 settembre 2023).

2.9.2

Nel caso concreto, considerato – come

già fatto nella sentenza del TCA del 18 dicembre 2019, relativa alla prima

concessione di rendita al ricorrente – che dagli atti non risulta quale fosse

il reddito da lui conseguito durante le esperienze professionali indicate nel

curriculum vitae negli anni dal 2000 al 2010 (cfr. doc. 81 incarto AI, pag. 1)

e che dopo il danno alla salute e fino alla decisione impugnata egli non ha

intrapreso alcuna attività lavorativa, il suo reddito da valido deve essere

stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti dalla RSS conformemente

alla giurisprudenza federale in materia (STF 8C_89/2018 del 18 settembre 2018,

consid. 3.3).

Per quanto attiene all'uso dei dati

statistici, come ha ricordato il Tribunale federale al considerando 4.3 della citata

STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023, vanno vagliati i dati più recenti

pubblicati al momento della decisione (in casu il 15 maggio 2024) in

relazione alla situazione della decorrenza della rendita (DTF 143 V 295 consid.

2.3). Nel caso in rassegna vanno perciò utilizzati i dati di cui alla tabella

TA1_tirage_skill_level della RSS 2020, in quanto sono stati pubblicati il 23

agosto 2022 e quindi erano disponibili già al momento in cui l'amministrazione

si è pronunciata.

Il reddito da valido annuale per il

2020.

ammonta a fr. 63'132, ottenuto considerando un salario mensile lordo di

fr. 5'261, totale dei rami economici, livello di competenza 1 (attività

semplici di tipo fisico o manuale; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid.

4.2), settore maschile. Indicizzandolo al 2021 (-0.7%), al 2022 (+1.1%), al

2023.

(+1.7%) e al 2024 (+0.6%), ammonta a fr. 64'843.87. Riportato su un orario

medio di lavoro settimanale di 41.7 ore nel 2023 per il totale dei settori

economici, si ottiene un reddito da valido di fr. 67'599.73 (ovvero: fr. 64'843.87

: 40 x 41.7).

2.10

2.10.1

Riguardo al reddito da invalido,

l'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio

secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze

economiche negative del danno alla salute. In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità,

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se

necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt,

Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi

Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se

la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto

delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità

lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione

professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro

equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). La

capacità di una persona assicurata di sfruttare la propria capacità residua sul

mercato del lavoro generale equilibrato dipende dalle circostanze concrete del

singolo caso. Secondo la giurisprudenza, sono fattori decisivi il tipo e la

natura del danno alla salute e le sue conseguenze, lo sforzo prevedibile di

adattamento e di riconversione e, in questo contesto, anche la struttura della

personalità, le attitudini e le capacità esistenti, la formazione, la carriera

professionale o l'applicabilità di esperienza professionale proveniente dal

settore tradizionale (STF 8C_452/2023 del 19 dicembre 2023, consid. 2.4.1; STF

8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/ 2023 dell'11 maggio

2023, consid. 3.2).

Occorre anche ricordare che il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta, implicante da una parte un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Il mercato del lavoro equilibrato è una misura teorica, per cui non si può

facilmente presumere che la capacità residua sia inutilizzabile (STF

8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio

2023, consid. 3.2). Il mercato del lavoro equilibrato include anche i

cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui

le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro di stampo

sociale ("sozial Entgegenkommen" = "accondiscendenza

sociale") da parte del datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio

2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo questi

criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata, e quindi si può presumere che la capacità

lavorativa residua sia inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile

solo in una forma così limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato

del lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni

irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio e trovare un posto di

lavoro adeguato appare quindi impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del

21.

dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2;

STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile

2009, consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276). Al riguardo, come è

stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il

Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione

dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori

della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1_tirage_skill_level edita

dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato ora

livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste attività sono

infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto

adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata –

esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per

personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in

cui possono venire eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2 (per es. attività d'incasso,

d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.; STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17

del 18 giugno 2012; STF 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007

del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Va ancora rilevato che, per

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado d’invalidità. In proposito va rilevato

che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto da lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2;

Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid

4.7).

Va poi ricordato che la

determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che

spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle

indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e

non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su

un mercato equilibrato del lavoro (a proposito degli elementi da prendere in

considerazione cfr. DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Occorre infine rilevare che la

giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata

in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della

fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn"). Qualora difettino indicazioni

economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere

ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

2.10.2

Secondo il ricorrente, a causa del suo

profilo di stress nessun datore di lavoro lo assumerebbe.

La descrizione di risorse e deficit

secondo lo schema MINI-ICF, però, non ha evidenziato alcuna disabilità. Certo, il

ricorrente non deve sollecitare la gamba sinistra, restare a lungo in piedi,

camminare o assumere determinate posizioni, e deve rispettare dei limiti nel

sollevare pesi e maneggiare attrezzi e alternare le posizioni; ma ciò non rende

le attività possibili a tal punto limitate da non rientrare più nell'offerta

del mercato del lavoro equilibrato o che sono reperibili solo in misura molto

ridotta cosicché, per il ricorrente, le possibilità occupazionali erano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche. Egli possiede invero ancora

delle importanti risorse, che possono trovare sbocco nell’ampia paletta di

attività leggere e sedentarie che offre il settore industriale e commerciale.

Nel rapporto del 4 dicembre 2023 il

consulente AI ha elencato le seguenti attività, da lui ritenute esigibili e in

linea con le raccomandazioni di carattere medico:

" - Addetto alla qualità estetica (e non dimensionale)

nel settore industriale oro-

logiero

Professione da svolgersi prevalentemente in posizione

seduta, 80%, e per il restante 20% in piedi o in movimento. Tale mansionario

comprende: il controllo qualitativo estetico di componentistica e semilavorati,

lucidati, satinati, “revidati” (révidage), sabbiati, con operazioni di

gravaggio o di rodiatura.

Una volta effettuato il controllo l’addetto deve

occuparsi di redigere il foglio di controllo qualitativo e quantitativo e deve

consegnare l’ordine, comprensivo di tutti i riferimenti interni ed esterni

(cliente), all’area logistica.

Le/I componenti/semilavorati sono di piccole dimensioni

e i pacchi non superano i 5kg di peso e comunque vengono portati in logistica

tramite l’ausilio di appositi carrelli per una questione di sicurezza.

- Assistente d’ufficio con mansioni amministrative

semplici in ambito industriale

Professione prevalentemente sedentaria e che comporta

mansioni del tipo: rispondere al telefono, contabilità semplice, fatturazione,

classare.

- Addetto backoffice e/o call center nel ramo

assicurativo o della telefonia mobile

Professione leggera da svolgersi prevalentemente seduti

con possibilità di alternare la postura al bisogno e semplicemente praticabile

con una formazione on the job di breve durata.

- Attività

di portineria presso un’azienda e/o un palazzo residenziale

- Venditore non qualificato/cassiere in un piccolo

negozio a conduzione famigliare.”

(cfr. doc. 446 incarto AI, pag. 2)

Il ricorrente non ha minimamente

messo in dubbio la valutazione del consulente AI. Va dunque confermata

l'esigibilità che la capacità lavorativa residua del ricorrente sia utilizzata

nel mercato del lavoro generale equilibrato: secondo il perito, le patologie di

cui il ricorrente continua a soffrire comportano che sia abile al 60% e quindi

è libero di svolgere in questa misura un'altra attività adatta. Pertanto,

l'insorgente è in grado di svolgere almeno una delle attività leggere, semplici

e non qualificate, che il consulente AI ha appositamente elencato tenendo conto

delle succitate limitazioni delle capacità e delle risorse individuate

medicalmente. Non si può perciò presumere che a causa del profilo di stress del

ricorrente nessun datore di lavoro lo assumerebbe, come egli ha postulato nel

ricorso.

In conclusione, stante quanto sopra

esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di

intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute, ricordato che il principio

dell'esigibilità configura un aspetto del principio della proporzionalità, è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4), che il ricorrente è in grado di svolgere

al 60%, nel mercato equilibrato del lavoro, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni stabilite dal perito, e riprese dal SMR, derivanti dal danno

alla salute.

Per determinare il reddito da

invalido per il 2024, in assenza di dati salariali concreti, occorre basarsi

sui dati statistici nazionali. Il salario lordo mediamente percepito nel 2020

dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale va estrapolato

dalla stessa tabella già usata per il reddito da valido, adattato

all'evoluzione dei salari nominali fino a porsi al momento in cui il ricorrente

potrebbe vedersi ridotta la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a) e riportato su un

orario medio di lavoro settimanale di 41.7 ore nel 2023 per il totale dei

settori economici. Corrisponde quindi a fr. 67'599.73. Questo importo va preso

nella misura del 60%, stante il fatto che la capacità lavorativa esigibile dal

ricorrente in attività adeguate è ridotta del 40%, e quindi in ragione di fr.

40'559.84 (fr. 67'599.73 : 100 x 60). Va infine applicata la deduzione del 10%

di cui all’art. 26bis cpv. 3 OAI, il che porta a un reddito da

invalido di fr. 36'503.85.

2.11

Il reddito (ipotetico) da valido

di fr. 67'599.73, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire nel 2024 in

un’attività esercitata al 100% senza il danno alla salute, va ora confrontato

con il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato nel 2024 di

fr. 36'503.85.

La perdita di guadagno del 46%, che

risulta dal confronto fra questi due importi ([fr. 67'599.73 - fr. 36'503.85] :

fr. 67'599.73 x 100), dà diritto a una rendita di invalidità del 40% (art. 28b

cpv. 4 LAI).

Considerato il miglioramento dello

stato di salute del ricorrente, la rendita intera d’invalidità da lui percepita

finora va ridotta a una rendita del 40%.

2.12

Circa gli effetti della modificazione

di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi,

o ad un contributo per l’assistenza), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno

per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto, il più

presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Nella concreta fattispecie non trova invece applicazione l’art. 88bis

cpv. 2 lett. b OAI, in base al quale la riduzione o la soppressione della

rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è

messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione

determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una

prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di

informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

La decisione impugnata non è stata

inviata per posta raccomandata (cfr. risposta di causa, pag. 2) e il ricorrente

ha dichiarato di averla ricevuta il 27 maggio 2024 (cfr. ricorso, p.to I 2),

ciò di cui non v’è ragione di dubitare. La rendita intera va quindi ridotta a

una rendita del 40% con effetto non, come si può leggere nella decisione

impugnata, dal 1. aprile, ma dal 1. luglio 2024.

2.13

Visto tutto quanto precede, il ricorso

va parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che il

ricorrente ha diritto alla rendita intera fino al 30 giugno 2024 e a una

rendita del 40% dal 1. luglio 2024.

2.14

Il ricorrente, parzialmente vincente

in causa e patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA), ha diritto al

rimborso di ripetibili ridotte.

2.15

Il ricorrente ha infine chiesto di

beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.15.1

Relativamente alla parte del ricorso

per la quale l'insorgente è vincente in causa, ritenuto il rimborso di

ripetibili ridotte, la richiesta è divenuta priva di oggetto (DTF 124 V 310

consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21

aprile 2008, consid. 9.2).

2.15.2

Per la parte in cui è soccombente,

invece, il ricorrente può di principio essere posto al beneficio del gratuito

patrocinio, nel caso in cui adempia le relative condizioni (DTF 124 V 301

consid. 6).

Ai sensi dell'art. 61 lett. f LPGA,

nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi

patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto

al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti

del diritto alla concessione dell'assistenza giudiziaria si esaminano sulla

base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità

spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).

Il diritto all'assistenza

giudiziaria comprende, da un lato, la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese e, dall'altro – nella misura in cui necessario –, il

diritto al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la

concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si

trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno

indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V

202.

consid. 4a, 372 consid. 5b).

Il requisito della probabilità di

esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così

esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF

119.

Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005;

STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II

275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nella presente fattispecie, il

requisito della probabilità di esito favorevole non risulta soddisfatto.

In effetti, vista la perizia pluridisciplinare

del __________, il ricorrente, patrocinato da un avvocato, avrebbe dovuto

debitamente documentare con rapporti medici che la sua situazione valetudinaria

non era migliorata. Egli, come visto (cfr. consid. 2.8.2), non ha invece

apportato nuovi elementi di valutazione.

Facendo difetto uno dei tre

presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, non

occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni. L'istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, per la parte del ricorso in cui

il ricorrente è soccombente, deve quindi essere respinta.

2.16

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della

disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA

a contrario in combinazione

con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore

dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto l'esito della vertenza e il respingimento

dell'istanza di assistenza giudiziaria, le spese per complessivi fr. 500 vanno

poste a carico di entrambe le parti in causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ La

decisione del 15 maggio 2024 è modificata, nel senso che RI 1 ha diritto a una

rendita d’invalidità del 40% dal 1. luglio 2024.

2. L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva

di oggetto, è respinta.

3. Le

spese sono poste a carico del ricorrente in ragione di fr. 400 e dell’Ufficio

AI in ragione di fr. 100. Quest’ultimo rifonderà al ricorrente fr. 300 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili parziali.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti