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Decisione

32.2024.56

Non entrata nel merito di una nuova richiesta di prestazioni non avendo l'assicurata reso verosimile una rilevante modifica delle circostanze. TCA conferma

23 dicembre 2024Italiano42 min

periti del __________ hanno concluso per uno stato di salute leggermente migliorato,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.56

FC

Lugano

23 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 giugno 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 giugno 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di giugno 2011

aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). Con

decisione 20 febbraio 2013 l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di

prestazioni, presentando l’assicurata – considerata quale salariata nella

misura dell’80% e casalinga per il restante 20% – un grado d’invalidità non

pensionabile (doc. AI 59). Con sentenza 11 dicembre 2013 questo TCA, in

accoglimento del ricorso del 28 marzo 2013, aveva annullato la succitata decisione

rinviando gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova

pronuncia. L’Ufficio AI, predisposta quindi una perizia multidisciplinare a

cura del __________, sulla base del rapporto peritale del 27 febbraio 2017, considerata

l’assicurata quale persona con attività salariata a tempo pieno dal 1°

settembre 2014, con decisione 16 agosto 2017 ha riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dal 1° ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado

d’invalidità del 56%) dal 1° giugno 2015.

Questa

decisione è stata confermata dal TCA con pronuncia 7 maggio 2018 (32.2017.157).

Aperta

una revisione d’ufficio nel corso del 2020 l’Ufficio AI ha confermato la

prestazione in data 9 luglio 2020.

1.2. Nel

febbraio 2021 lo psichiatra curante dell’assicurata ha postulato una

rivalutazione del caso. Esperiti gli accertamenti del caso (compresa una nuova

valutazione pluridisciplinare del __________ del 7 dicembre 2022 e complementi

del 19 dicembre 2022 e 9 ottobre 2023), il 20 ottobre 2023 l’amministrazione ha

confermato la prestazione erogata in considerazione di un leggero miglioramento

delle condizioni di salute, ma un grado di invalidità del 53%.

1.3. Nell’aprile

2024 l’assicurata ha presentato domanda di revisione della prestazione

lamentando un peggioramento delle condizioni di salute. In assenza di

documentazione medica, con progetto di decisione del 2 maggio 2024 l’Ufficio AI

ha prospettato la non entrata nel merito della richiesta. Sottoposta la

documentazione medica presentata in fase di osservazioni dall’assicurata,

assistita dalla RA 1, al Servizio medico regionale dell’AI (SMR), mediante

decisione 11 giugno 2024 è stata confermata la non entrata nel merito, ritenuto

che la documentazione medica prodotta non rendeva verosimile una modifica della

situazione (doc. AI pag. 1324).

1.4. Con il

presente ricorso l’assicurata, sempre patrocinata dalla RA 1, ha contestato la

decisione di non entrata in materia postulandone l’annullamento. Censurando la

valutazione espressa in sede medica e sottolineando un peggioramento delle sue

condizioni di salute, chiede l’entrata nel merito della richiesta di revisione

e il ritorno agli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Allega

rapporti medici dello psichiatra curante.

1.5. Con la risposta

di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata,

evidenziando come l’assicurata non avesse reso plausibile una rilevante

modifica della sua situazione valetudinaria e, di conseguenza, della sua

capacità lavorativa.

1.6. Il 27

settembre 2024 l’interessata, tramite il suo patrocinatore, si è ribadita nelle

sue richieste e ha prodotto un ulteriore certificato del dr. __________,

psichiatra, oltre a certificazioni del 27 giugno e 13 agosto 2024 relative ad

accertamenti eseguiti per una problematica oftalmologica (VIII). L’ufficio AI,

sentito il SMR, il 10 ottobre 2024 ha confermato la bontà della decisione

contestata in quanto, al momento dell’emanazione della stessa, l’entrata in

materia non risultava giustificata (X).

Con

scritto 13 novembre 2024 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha fatto

pervenire un ulteriore certificato del curante oltre a referti radiologici

(XIV). In merito si è espressa l’amministrazione il 25 novembre 2024 (XVI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non

entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito

della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa

ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;

RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. Giusta

l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si

deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno

di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi

invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado

d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande

invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al

contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono

soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche

alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è

stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Se

una richiesta di prestazioni è stata

rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario

che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della

rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

In DTF

130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Nella

recente STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a

quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla

possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto

segue:

" 4.2 (…) La

jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de

l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en

effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour

rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2

et 3 RAI). Dans cette mesure,

le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent

être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas

à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner

le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en

fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2).

Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les

22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17

octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu

compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e

3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Infine,

più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,

l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è

di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123

consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1;

STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3).

2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno

fare riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo

secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono

invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda

(cfr. consid. 3.2).

2.5. D’altra

parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno

alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98). Al riguardo ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza del TFA,

siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello

sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato

nella DTF 137 V 64:

" (…) 4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.

5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April

2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Nella DTF 141 V 281 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,

il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare

alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di

depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano

essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle

terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento

di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in

maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione

decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di

un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al

guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza

di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. Nella

fattispecie in esame, l’Ufficio AI, a seguito del rinvio statuito dal TCA con

la pronuncia dell’11 dicembre 2013, ha fatto allestire una perizia multidisciplinare

dal __________ e, sulla base delle conclusioni contenute nel rapporto peritale

del 27 febbraio 2017 – per le quali, dopo i periodi di inabilità lavorativa

variabili dopo il novembre 2010, dal marzo 2015 l’assicurata, stante le incapacità

attestate dagli specialisti in reumatologia, psichiatria, oncologia e chirurgia

plastica, era da considerare inabile nella misura dell’80% (riduzione

rendimento) quale parrucchiera, del 60% in attività adatte e del 16% in

mansioni consuete – le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1°

ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado d’invalidità del 56%)

dal 1° giugno 2015 (cfr. decisione del 16 agosto 2017, confermata dal TCA il 7

maggio 2018, inc. 32.2017.157),

Aperta

una revisione d’ufficio nel corso del 2020, l’Ufficio AI ha confermato la

prestazione con comunicazione del 9 luglio 2020 (doc. AI pag. 813).

Nel

febbraio 2021 lo psichiatra curante dr. __________ ha postulato una

rivalutazione del caso, affermando:

" La Signora RI 1, nata il __________.1966, è attualmente

seguita dal sottoscritto per un disturbo inquadrabile da un punto di vista

nosografico come: Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, attuale

episodio di gravita moderata (ICD-10 F33.1). Come descritto nel mio certificato

del 13.01.2021, di cui allego una copia, tale quadro psicopatologico, per la

sua natura intrinseca, si caratterizza dalla presenza di un andamento ciclico

degli episodi depressivi; e tali episodi depressivi influenzano negativamente

sulle capacità volitive e progettuali, peggiorando sia la qualità della vita

personale con riduzione delle normali attività quotidiane, che sulle capacità

lavorative, impedendo, infatti, di raggiungere una continuità lavorativa.

Per tale

motivo è stato necessario modificare la terapia farmacologica cambiando

l'antidepressivo non più efficace e inserendo uno stabilizzante del tono

dell'umore. Inoltre, ha iniziato un percorso di psicoterapia al fine di

aiutarla ad accettare le importanti limitazioni fisiche e di favorire l'uso di meccanismi di difesa psicologici più adattivi. L'aggravarsi del quadro clinico presente, deve essere

preso in considerazione come fattore influenzante

negativamente sulle capacità lavorative.”

(doc. AI pag. 815)

Con

successivo scritto 9 agosto 2021 lo psichiatra ha confermato tali conclusioni

precisando la terapia attuale della paziente che consisteva nell’assunzione di Anafranil

75 ER 1-0-0-0, Zoldorm 10mg 0-0-0-1, Olanzapine 2,5mg 0-0-0-1 (doc. AI pag.

879).

Su

incarico dell’amministrazione, il 7 dicembre 2022 il __________ ha allestito

una nuova valutazione pluridisciplinare (cfr. anche complementi del 19 dicembre

2022 e 9 ottobre 2023, doc. AI pag. 922, 1148 e 1253). Nella citata perizia

sono state poste quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

quelle di carcinoma duttale invasivo multicentrico della mammella sinistra, e

relative conseguenti cure e operazioni, sindrome fibromialgica di tipo primario,

dolore cronico a carico della parete toracica, del cinto scapolare in esiti di

svariati interventi chirurgici di chirurgia plastica ricostruttiva e sindrome

ansioso depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2) oltre

ad altre affezioni senza influenza sulla capacità lavorativa (iniziale

coxartrosi bilaterale, neuropatia del nervo intercostobrachiale sinistro

postoperatoria, sindrome lombovertebrale cronica, dolori alle anche non

spiegati da patologia neurologica, lesione del nervo intercostobrachiale sinistro,

pregressa sindrome del tunnel carpale, dolori pettorali non spiegabili

bilateralmente da patologia neurologica, deficit di Vitamina D e ipercolesterolemia,

doc. AI pag. 1018).

Fatti

I

periti del __________ hanno concluso per uno stato di salute leggermente migliorato,

valutando un'abilità lavorativa per l'attività abituale di parrucchiera del 30%

dal 20 luglio 2021 (precedentemente del 20%) e del 50% dal 20 luglio 2021 per

attività adeguate (precedentemente del 40%; doc. AI pag. 1022).

Con

riferimento alla valutazione psichiatrica della dr.ssa __________, il __________

ha esposto quanto segue:

" (…) La

sintomatologia emersa all'esame psichico e nel riferito è sovrapponibile ancora

ad oggi ai quadri sopra menzionati, descritti, a suo tempo, dai vari colleghi,

con disagio psichico legato alla

persistenza/periodica recrudescenza dei dolori. Per la copresenza di sintomi ansiosi

e depressivi all'interno dello stesso quadro la consulente ritiene più

rispondente ai criteri ICD 10 la diagnosi di sindrome ansioso depressiva

persistente (F 41.2). La Dr.ssa med. __________

ricorda che anche il precedente perito Dr.ssa med. __________, pur optando per

un differente orientamento diagnostico, riconosceva la copresenza di sintomi depressivi

non imputabili a depressione maggiore e di sintomi ansiosi senza specificazione dichiarando, di fatto, un quadro

sovrapponibile a quello già descritto dal Dr.

med. __________. La valutazione testistica con MMPI-2-RF è concorde nel rilevare

ansia, distimia e problemi somatici.

Differentemente dal curante Dr. med, __________, la consulente non ritiene concorrano in anamnesi remota elementi per

diagnosticare episodi depressivi, diagnosi mai formulate né dai precedenti

curanti né dai periti che l'hanno visitata in passato, mentre in anamnesi prossima non risultano sintomi indicativi di

un episodio depressivo maggiore giacché l'A. riferisce una sintomatologia ad

oggi qualitativamente non dissimile a quella del periodo di maggiore acuzie,

risalente alla fine estate-autunno 2020.

All'interno di un quadro persistente, come già in passato, la patomorfosi

evidenzia fluttuazioni corrispondenti a

transitori peggioramenti delle algie (per esempio nei mesi più freddi o in

periodi di surmenage). L'ultimo di tali periodi risale appunto al

settembre-ottobre 2020, periodo in cui vi era stato anche un incremento dei

suoi impegni sul fronte familiare.

Non si

tratta di una sintomatologia affettiva maggiore di tipo misto quanto di una sintomatologia

ansioso depressiva, la cui espressività è anche mediata da tratti temperamentali

specifici che, come osservato dal curante, impediscono l'adozione di idonee strategie

adattive. Per contro, salvo il calo di energie imputato alla condizione algica cronica,

non sono emersi altri disturbi della sfera depressiva maggiore quali anedonia,

apatia, disturbi della volizione, ridotta autostima, idee di colpa rovina o

suicidali. L'affettività è connotata da

tristezza ed incremento delle quote ansiose, come l'A. ha ben descritto, in conseguenza di frustrazione-esasperazione

perché la sua mente, a differenza del corpo afflitto dai dolori, continua ad

essere quella attiva di un tempo, Agli atti vi è una nozione di fibromialgia e spesso nella storia di questi

quadri è possibile identificare uno o più

eventi scatenanti, come ad esempio traumatismi od un intervento chirurgico (nel

caso specifico più di uno). In effetti, in

un contesto di algie croniche, è verosimile si sia sviluppata un'alterazione

della soglia nocicettiva ma, come già notava la Dr.ssa med. __________, nonostante la presenza del sintomo dolore, la storia

e le caratteristiche cliniche, non

depongono per un disturbo dell'area somatoforme.

La

consulente pone diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome

ansioso depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2). Non

pone diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa.

(…) La

presa in carico pare ben avviata sul piano dell'alleanza terapeutica e le

misure risultano idonee al quadro presentato, l dosaggi ematici dei farmaci

risultano però sotto range terapeutico per

cui vi è ancora un margine di implementazione che potrebbe portare ad un

miglioramento della qualità di vita. Per la presenza di dolori cronici di

origine multifattoriale difficilmente si prevede una remissione sintomatologica

con ripristino della capacità lavorativa; a livello prognostico la consulente

considera che il quadro si sia stabilizzato a questi livelli d' intensità. Sul

piano psichiatrico non sono indicate misure professionali.

La consulente stima una capacità

lavorativa paria al 70% in ogni attività lucrativa (riduzione del rendimento).” (doc. AI pag. 1014)

Tali

conclusioni sono state condivise sostanzialmente dal SMR, per il quale dal 20

luglio 2021 andava ammessa sempre un’abilità del 20% come parrucchiera e del

50% in attività adeguate (in luogo del 40% come nella decisione del 16 agosto

2017; annotazione del 20 dicembre 2022, doc. AI pag. 1152).

Dopo aver

sottoposto la nuova documentazione medica inoltrata dall’assicurata (vari

referti radiologici e rapporti dei curanti, doc. AI pag. 1231) al __________ (il

quale ha concluso che essa non era in grado di modificare la valutazione del 7

dicembre 2022, cfr. complemento del __________ del 9 ottobre 2023, doc. AI pag.

1253), e ammesse le censure sollevate con riferimento al reddito da valida, il 20

ottobre 2023 l’Ufficio AI ha quindi comunicato che, malgrado un leggero

miglioramento delle condizioni di salute, la rendita restava immutata (con un

grado d'invalidità del 53%, doc. Al pag.1268).

2.7. Nell’aprile

2024 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di revisione, adducendo un

peggioramento, senza produrre alcun certificato medico. In fase di osservazioni

al progetto di decisione di non entrata nel merito ha fatto pervenire una serie

di documenti, segnatamente un certificato del pronto soccorso dell’Ospedale __________

del 23 novembre 2023 attestante una recidiva algica multifattoriale, un

rapporto al curante della dr.ssa __________, neurologa del 19 dicembre 2023 (che

indicava la prescrizione della fisioterapia per ridurre la sintomatologia

algica cervicale e a livello pettorale sinistro), una valutazione del dr. __________,

dermatologo, per la diagnosi di “Sensibilizzazione di tipo tardo a nichelio,

amalgama, mercurio ammonio cloruro e tiosulfoaurato di sodio, clips usati in

passato di titanio senza reazione durante i test eseguiti” oltre a un nuovo

rapporto del dr. __________ del 26 marzo 2024 attestante un peggioramento del quadro clinico senza indicazione di diagnosi

psichiatrica codificata (doc. AI pag. 1296-1319).

Detti

certificati sono stati sottoposti al SMR per il quale dagli stessi non

risultava “una sostanziale modifica rispetto alla valutazione __________”

(Annotazione del 4 giugno 2024, doc. AI pag. 1293).

Da qui

la conferma del progetto di decisione di non entrata nel merito con la

decisione oggetto del presente ricorso:

" Esito degli accertamenti

Con

decisione 20.10.2023 è stato confermato ii diritto alla mezza rendita

d'invalidità con grado Al del 53%.

In data

30.04.2024 la Signora RI 1 ha inoltrato la richiesta di revisione.

Una

richiesta di revisione può essere esaminata unicamente se la situazione medica

o professionale si è modificata in modo

importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche. Alla richiesta non è infatti

stato allegato alcun documento, né medico né economico, che attesti una

situazione diversa rispetto a quella riscontrata in occasione della precedente

decisione.

Decidiamo

pertanto

Non si

entra nel merito della richiesta di revisione.”

Con

il suo gravame l’assicurata ha prodotto due ulteriori certificati medici del dr.

__________ del 20 e 25 giugno 2024 (doc. C, D) e, in corso di procedura, altri

scritti del medesimo psichiatra del 27 settembre e 25 ottobre 2024 oltre che documentazione

relativa ad accertamenti per un tumore benigno all’occhio e a esami radiologici

al bacino e al rachide lombare (doc. G, H, I, L). Tali certificazioni sono

state sottoposte al medico SMR il quale nell’Annotazione dell’8 ottobre 2024 ha

escluso la presenza di una sostanziale modifica dello stato di salute (doc. X/1).

2.8. In

concreto, tutto ben considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite

valutazioni del medico SMR, questo Giudice deve concludere che, con la sua

nuova domanda di revisione l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento di una

modifica della sua situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da incidere

sulla capacità lavorativa (art. 87 cpv. 2 OAI), rispetto all’ultima conferma formale

della mezza rendita d’invalidità (erogatale dal 1° ottobre 2014 sulla base

della decisione 16 agosto 2017) mediante comunicazione del 20 ottobre 2023 al

termine di una revisione e contestuale approfondita rivalutazione del caso (inclusiva

di perizia __________; cfr. consid. 1.1 e 1.2).

La nuova

richiesta di revisione dell’aprile 2024 si basa in effetti sostanzialmente su

documentazione attestante le già note affezioni, innanzitutto psichiche, le

quali erano state attentamente e approfonditamente vagliate dal __________ non

solo nella perizia del 7 dicembre 2022, ma anche nel complemento del 9 ottobre

2023 (doc. AI pag. 922 e 1253) e pure dal medico del SMR.

In

effetti, nel suo scritto del 26 marzo 2024 lo psichiatra curante dr. __________

afferma che la paziente presenta “elevate quote d’ansia libera e

somatizzata, episodi di angoscia, rimugino non ossessivo riguardante le

tematiche somatiche”, lamenta “sentimenti di inutilità e di sconforto

associato ad infuturazione”, e precisa che tale peggioramento era “secondario

alla situazione somatica (algie) cronicamente ingravescente”. Egli non fa

quindi altro che attestare un peggioramento delle condizioni dell’assicurata senza

tuttavia fornire alcuna diagnosi psichiatrica codificata, e nemmeno indicare in

che modo e in che misura vi sarebbe stato un cambiamento rilevante e influente

sulla capacità lavorativa rispetto alla precedente approfondita valutazione eseguita

dal __________ nell'ambito della procedura sfociata nel provvedimento formale

del 20 ottobre 2023, come con pertinenza concluso il 4 giugno 2024 dal medico

SMR (doc. AI pag. 1293).

Del

resto le – peraltro assai scarne - conclusioni addotte dallo psichiatra curante

sono essenzialmente le stesse di quelle da lui espresse nell’ambito della

precedente procedura di revisione (cfr. lo scritto del 9 agosto 2021, doc. AI

pag. 879) e già opportunamente vagliate dal __________ e dal SMR e non

sostanziano minimamente l’intervento di modificazioni significative nello stato

dell’assicurata.

Anche

per quanto riferito alle affezioni somatiche, a ragione il medico SMR,

sempre nell’Annotazione del 4 giugno 2024, ha concluso che la documentazione

prodotta non forniva elementi tali da modificare le conclusioni sulla capacità

lavorativa tratte dal __________ nella perizia del 7 dicembre 2022. In effetti,

ribadito come il __________ avesse sostanzialmente posto le diagnosi di “fibromialgia,

Dolori parete toracica, Sindrome ansioso-depressiva F 41.2, Ca seno sinistro

3.2012”, l’attestazione del Pronto soccorso dell’__________ del 23 novembre

2023 per una “recidiva di algie multifattoriali a livello articolare e in

sede di pregressi interventi chirurgici ed in contesto di nota fibromialgia”

– che peraltro non attesta alcuna inabilità lavorativa e conclude per la

dimissione dell’assicurata “in condizioni generali stabili”; doc. AI

pag. 1298) – non permette conclusioni differenti. Nemmeno lo scritto della dr.ssa

__________, neurologa, del 19 dicembre 2023 contiene elementi di rilievo, considerato

come la specialista si limiti in definitiva a riferire al medico curante dr. __________

della fisioterapia prescritta e della sintomatologia dolorosa lamentata alla

cervicale e a livello pettorale sinistro dalla paziente, la quale aveva

l’intenzione di effettuare un consulto a __________ (doc. AI pag. 1299). Quanto

infine alla documentazione relativa alle valutazioni del dr. __________,

dermatologo, egli pone la diagnosi di “Sensibilizzazione di tipo tardo a

nichelio, amalgama, mercurio ammonio cloruro e tiosulfoaurato di sodio, clips

usati in passato di titanio senza reazione durante i test eseguiti”, ma non

attesta alcuna inabilità lavorativa e nemmeno indica elementi che permettano di

anche solo ipotizzare una modifica delle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte

dal __________ (doc. AI pag. 1301).

Ne

discende che alle complete e approfondite considerazioni del medico del SMR,

che ha escluso che sia stata resa verosimile una rilevante modifica della

situazione, questo giudice deve aderire. La documentazione prodotta

dall’assicurata con la richiesta di revisione non riportava in effetti alcun

fatto medico nuovo rilevante rispettivamente modificazioni significative di

fatti noti e già precedentemente valutati dal __________ e dai medici del SMR.

Non permetteva dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento

rilevante dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto a quanto

approfonditamente chiarito e deciso nell’ambito della precedente procedura di

revisione, sfociata nella resa del provvedimento del 20 ottobre 2023, con il

quale, sulla base di un’approfondita valutazione peritale di decorso del __________,

confermata dal SMR (doc. AI 982, 1148, 1150, 1253), era stata stabilita – in

modo vincolante – un’abilità lavorativa del 20% come parrucchiera e del 50% in

attività adeguate.

Giova

del resto ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

Considerandi

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Non va

del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla

nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico

curante, anche se specialista, hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione

del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V

161). In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STFA I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Appare

del resto quantomeno inverosimile che a distanza di pochi mesi dall’emanazione

del precedente provvedimento di conferma della prestazione (del 20 ottobre

2023) e dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (da ultimo il complemento

del __________ del 9 ottobre 2023, doc. AI pag. 1253), la situazione di fatto

possa essersi modificata in modo tale da influire sul diritto a prestazioni.

Ribadito

pure il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo

trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 20

ottobre 2023), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio

2012.

e riferimenti), in conclusione, non essendo stata resa verosimile,

prima della resa del querelato provvedimento dell’11 giugno 2024, una notevole

modifica nelle condizioni di salute dell’assicurata accertate nell’ambito della

precedente procedura di revisione avviata nel marzo 2020.

2.9

Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede,

quindi tardivamente (cfr. consid. 2.4), l’assicurata ha prodotto un nuovo

certificato medico del dr. __________ del 20 giugno 2024 con il quale il

curante ha affermato che “in relazione al certificato emesso il 26 marzo

2024.

vi comunico che a causa del peggioramento dello stato psicopatologico

della paziente è stata potenziata la terapia antidepressiva. Per questo motivo

la signora RI 1 è inabile al lavoro nella misura del 100%” (doc. C).

Inoltre con un'altra certificazione del 25 giugno 2024 sempre il dr. __________

ha dichiarato:

" nell'ultima visita ho constatato un peggioramento del

tono dell'umore e per tale motivo è stata potenziata la terapia antidepressiva.

Allo stato attuale la diagnosi può essere inquadrata dal punto di vista

nosografico come:

-

Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente moderato (ICD-1 0 F33.1)

Questa

diagnosi era già stata fatta sia dal mio predecessore che dal sottoscritto. Purtroppo,

dalla perizia psichiatrica svolta non è mai stata confermata. Il percorso terapeutico prevede un'implementazione

della terapia antidepressiva e colloqui

psicologici. Terapia farmacologica

attuale: Venlafaxine 75mg ER: 1-0-0-0.” (doc. D)

Il

27.

settembre 2024 il dr. __________ ha ancora affermato:

" confermo il peggioramento del tono dell'umore con

incremento delle quote d'ansia libera e somatizzata, angoscia pervasiva ed

insonnia. Allo stato attuale la diagnosi può essere inquadrata dal punto

di vista nosografico come:

-

Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente moderato (ICD-10 F33.1)

ll

percorso terapeutico prevede terapia antidepressiva e colloqui psicologici.

Terapia

farmacologica attuale: Escitalopram gocce (10-0-0-0), Temesta 2,5 1-0-0-1 (max

3cp/giorno), Zoldorm 10mg 0-0-0-1” (doc.

G)

Infine, il 25 ottobre 2024 lo psichiatra

ha ancora ribadito:

" in merito alla terapia farmacologica riferisco quanto

segue:

Nel corso

della presa a carico, abbiamo dovuto cambiare molti farmaci a causa delle

comparse

di effetti collaterali. Ho iniziato con

Anafranil insieme all'Olanzapine per un perìodo di tempo, poi sospeso. Ho

quindi inserito l'Aripiprazole e successivamente la Venlafaxina 75mg. Purtroppo

però è stato necessario sospendere anche

questi farmaci e ritentare con l'Escitalopram. Il dosaggio è basso e la titolazione sarà più lenta. Inoltre

stiamo valutando la presenza o meno della diagnosi di ADHD.

Terapia

farmacologica attuale: Escitalopram gocce: 10-0-0-0, Temesta 2,5: 1-0-0-1 (max 3cp/giorno), Zoldorm 10mg: 0-0-0-1” (doc. H)

A tali

certificazioni l’assicurata ha fatto seguire anche documentazione relativa ad

accertamenti per un tumore benigno all’occhio – cfr. il rapporto 13 agosto 2024

del dr. __________ dell’Hopital __________ attestante “une petite pseudotumeur vasculaire acquise de l'adulte, ayant

compliqué d'une cicatrice choriorétinienne (hyperplasie de l'épithélium

pigmentaire) périphérique temporale d'origine idiopathique au niveau de l'OG “, doc. F e G) – e ad accertamenti radiologici eseguiti

il 4 ottobre 2024 al bacino e al rachide lombare (doc. I e L).

In

merito il medico SMR, l’8 ottobre 2024, ha concluso:

" (…) Valutazione:

L'attuale

rapporto del dr. __________ è insufficiente per comprovare una modifica della situazione

psichiatrica. Il trattamento antidepressivo risulta blando e complessivamente più

blando rispetto a quello in atto quando l'assicurata era stata vista al __________

(allora assunzione di Anafranil 75 e neurolettico Olanzapina). Intercorrente problematica oculare con emivitreo a

sinistra il 25.6.2024 con evoluzione favorevole

con ricupero acuità visiva completa in occasione del controllo del 1 3.8.2024. In conclusione confermo l'assenza di una sostanziale

modifica dello stato di salute con influsso

prolungato sulla CL.” (doc. X)

Ora,

come dianzi anticipato (consid. 2.4), e come evidenziato dall’Ufficio AI nella

risposta di causa e negli scritti del 10 ottobre e 25 novembre 2024 (X e XVI), secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in

considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a

mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da

richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In

questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti

prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata sufficientemente

comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame

materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15.

aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede

all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una

nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di

revisione.

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso o nel

corso della procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può quindi

modificare l’esito della presente vertenza (cfr. consid. 2.4). La stessa,

unitamente ad eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’eventuale effettivo

intervento di un peggioramento duraturo e tale da influire sulla capacità

lavorativa, potrà se del caso essere prodotta nell’ambito di una futura nuova

domanda di revisione che l’assicurata è libera di presentare.

A

titolo abbondanziale occorre sottolineare che anche volendo, per pura ipotesi

di lavoro, esaminare la documentazione versata agli atti in questa sede, la

stessa non permetterebbe comunque di concludere diversamente non apportando

elementi che oggettivamente descrivano o rendano verosimile uno stato di salute

peggiore rispetto a quello accertato con l’ultima valutazione di merito.

In

effetti, come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI, nelle sue

certificazioni lo psichiatra curante ribadisce nuovamente, come in

passato, la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente

moderato (ICD-10 F33.1)” e adduce un potenziamento

della terapia antidepressiva con prescrizione di Venlafaxine 75mg ER 1-0-0-0.

Ora, in

proposito a ragione l’Ufficio AI evidenzia che la perizia del __________ si era

già confrontata con la diagnosi posta dallo specialista curante, ribadendo la

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso

depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2) (doc AI pag.

1015).

Quanto

alla farmacoterapia assunta precedentemente si rinvia pure alla perizia __________

citata (cfr. doc. AI pag. 992), laddove veniva sottolineato come essa fosse a

basso dosaggio. Che l’attuale trattamento antidepressivo risulti blando e

complessivamente addirittura più blando rispetto a quello in atto all’epoca

della valutazione del SAM è stato sottolineato anche dal dr. __________ del SMR

nell’Annotazione dell’’8 ottobre 2024 (doc. X) e dall’amministrazione nelle sue

osservazioni del 10 ottobre 2024 come segue:

" da notare che rispetto alla precedente terapia indicata

con referto 25 giugno 2024, prodotto in ricorso, di Venlafaxine 75mg ER 1-0-0-0

al posto del precedente medicamento Anafranil 75 mg SR (si rammenta che nella

perizia pluridisciplinare del 7 dicembre 2022 era indicato un trattamento

medicamentoso al 7 dicembre 2021, cfr. perizia a pag. 40/225 e a pag. 131/225,

di: “7. 12.2021: certificato medico del Dr. med. __________, specialista in

psichiatria e psicoterapia, __________. Dichiara che l’A, attualmente assume la

seguente terapia farmacologica: Zoldorm 0-0-0-1; Olanzapine 2,5 mg 0-0-0-2 (l’A.

afferma durante la raccolta anamnestica di assumerne solo uno alla sera e non

più due); Anafranil 75 mg SR 2-0-0-0 (l’A. afferma di assumerne solo una pastiglia)"),

con scritto del 27 settembre 2024 il Dr. med. Cottone indica quale attuale

terapia farmacologica Escitalopram gocce (10-0-0-0), Temesta 2,5 1-0-0-1 (max

3cp/giorno), Zoldorm 10mg: 0-0-0-1. II SMR pone la seguente valutazione: "L'attuale

rapporto del dr. __________ è insufficiente per comprovare una modifica della

situazione psichiatrica. Il trattamento antidepressivo risulta blando e

complessivamente più blando rispetto a quello in atto quando l’assicurata era

stata vista al __________ (allora assunzione di Anafranil 75 e neurolettico

Olanzapina)." (X)

Quanto

ribadito dal curante si rileva in sostanza sovrapponibile a quanto da egli

fatto valere in occasione della precedente procedura di revisione che ha

portato a confermare la prestazione mediante provvedimento del 20 ottobre 2023

e già approfondito dai periti nel __________ in occasione della perizia del 7

dicembre 2022 e del complemento del 9 ottobre 2023 (doc. AI pag. 922 e 1253).

A

ragione quindi il medico SMR ha ribadito che da quanto attestato dal dr. __________

non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione __________.

Nemmeno

le certificazioni prodotte che attestano una problematica oftalmologica, ossia

un’intercorrente problematica oculare con emivitreo sinistro il 25 giugno 2024

(vale a dire in epoca successiva all’emanazione della decisione oggetto di

gravame, data che segna comunque il limite temporale del potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), evidenziano

elementi rilevanti, vista la natura benigna dell’affezione, l’assenza di

attestazione di inabilità lavorativa e il recupero dell’acuità visiva completa

in occasione del controllo del 13 agosto 2024 (cfr. X). Parimenti vale per i

referti radiologici del 4 ottobre 2024 relativi a risonanze magnetiche al bacino

nativo e al rachide lombare nativo, i quali pure non attestano inabilità

lavorative (doc. E, F, G).

A

prescindere dalla tardività con la quale esse sono state prodotte in causa, tali

certificazioni non permettono quindi di formulare una valutazione differente

dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto a quanto

approfonditamente chiarito prima della resa del provvedimento del 20 ottobre

2023, ragione per cui a maggior ragione non si giustificava l’entrata in

materia.

2.10

In

conclusione, l'insorgente non ha reso verosimile che la sua situazione al

momento dell’inoltro della domanda di revisione dell’aprile 2024 (e sino

all’emanazione del qui impugnato provvedimento) fosse peggiore (e lo fosse in

maniera notevole) rispetto alle sue condizioni di salute su cui si è

basato l'Ufficio AI il 20 ottobre 2023, quando, dopo avere esperito anche una

perizia pluridisciplinare, le ha comunicato che la rendita di invalidità

percepita in precedenza (dall’ottobre 2014) rimaneva immutata (mezza rendita

con grado AI del 53%). È pertanto a ragione che l'amministrazione non è entrata

nel merito dell'istanza di revisione.

La

decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti