32.2024.56
Non entrata nel merito di una nuova richiesta di prestazioni non avendo l'assicurata reso verosimile una rilevante modifica delle circostanze. TCA conferma
23 dicembre 2024Italiano42 min
periti del __________ hanno concluso per uno stato di salute leggermente migliorato,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.56
FC
Lugano
23 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 giugno 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1966, attiva a tempo parziale quale parrucchiera, nel mese di giugno 2011
aveva inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). Con
decisione 20 febbraio 2013 l’Ufficio AI aveva respinto la domanda di
prestazioni, presentando l’assicurata – considerata quale salariata nella
misura dell’80% e casalinga per il restante 20% – un grado d’invalidità non
pensionabile (doc. AI 59). Con sentenza 11 dicembre 2013 questo TCA, in
accoglimento del ricorso del 28 marzo 2013, aveva annullato la succitata decisione
rinviando gli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova
pronuncia. L’Ufficio AI, predisposta quindi una perizia multidisciplinare a
cura del __________, sulla base del rapporto peritale del 27 febbraio 2017, considerata
l’assicurata quale persona con attività salariata a tempo pieno dal 1°
settembre 2014, con decisione 16 agosto 2017 ha riconosciuto il diritto ad una
rendita intera dal 1° ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado
d’invalidità del 56%) dal 1° giugno 2015.
Questa
decisione è stata confermata dal TCA con pronuncia 7 maggio 2018 (32.2017.157).
Aperta
una revisione d’ufficio nel corso del 2020 l’Ufficio AI ha confermato la
prestazione in data 9 luglio 2020.
1.2. Nel
febbraio 2021 lo psichiatra curante dell’assicurata ha postulato una
rivalutazione del caso. Esperiti gli accertamenti del caso (compresa una nuova
valutazione pluridisciplinare del __________ del 7 dicembre 2022 e complementi
del 19 dicembre 2022 e 9 ottobre 2023), il 20 ottobre 2023 l’amministrazione ha
confermato la prestazione erogata in considerazione di un leggero miglioramento
delle condizioni di salute, ma un grado di invalidità del 53%.
1.3. Nell’aprile
2024 l’assicurata ha presentato domanda di revisione della prestazione
lamentando un peggioramento delle condizioni di salute. In assenza di
documentazione medica, con progetto di decisione del 2 maggio 2024 l’Ufficio AI
ha prospettato la non entrata nel merito della richiesta. Sottoposta la
documentazione medica presentata in fase di osservazioni dall’assicurata,
assistita dalla RA 1, al Servizio medico regionale dell’AI (SMR), mediante
decisione 11 giugno 2024 è stata confermata la non entrata nel merito, ritenuto
che la documentazione medica prodotta non rendeva verosimile una modifica della
situazione (doc. AI pag. 1324).
1.4. Con il
presente ricorso l’assicurata, sempre patrocinata dalla RA 1, ha contestato la
decisione di non entrata in materia postulandone l’annullamento. Censurando la
valutazione espressa in sede medica e sottolineando un peggioramento delle sue
condizioni di salute, chiede l’entrata nel merito della richiesta di revisione
e il ritorno agli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Allega
rapporti medici dello psichiatra curante.
1.5. Con la risposta
di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata,
evidenziando come l’assicurata non avesse reso plausibile una rilevante
modifica della sua situazione valetudinaria e, di conseguenza, della sua
capacità lavorativa.
1.6. Il 27
settembre 2024 l’interessata, tramite il suo patrocinatore, si è ribadita nelle
sue richieste e ha prodotto un ulteriore certificato del dr. __________,
psichiatra, oltre a certificazioni del 27 giugno e 13 agosto 2024 relative ad
accertamenti eseguiti per una problematica oftalmologica (VIII). L’ufficio AI,
sentito il SMR, il 10 ottobre 2024 ha confermato la bontà della decisione
contestata in quanto, al momento dell’emanazione della stessa, l’entrata in
materia non risultava giustificata (X).
Con
scritto 13 novembre 2024 la ricorrente, tramite il suo patrocinatore, ha fatto
pervenire un ulteriore certificato del curante oltre a referti radiologici
(XIV). In merito si è espressa l’amministrazione il 25 novembre 2024 (XVI).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non
entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito
della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa
ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;
RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Giusta
l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si
deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno
di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi
invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado
d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande
invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al
contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono
soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è
stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Se
una richiesta di prestazioni è stata
rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario
che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della
rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF
130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Nella
recente STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a
quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla
possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto
segue:
" 4.2 (…) La
jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en
effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour
rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2
et 3 RAI). Dans cette mesure,
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas
à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner
le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en
fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2).
Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les
22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17
octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu
compte dans le cadre de son examen."
Va ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e
3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Infine,
più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,
l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è
di principio tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123
consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1;
STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3).
2.4. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno
fare riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo
secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono
invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda
(cfr. consid. 3.2).
2.5. D’altra
parte, per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno
alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98). Al riguardo ha
inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA,
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato
nella DTF 137 V 64:
" (…) 4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E.
5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April
2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Nella DTF 141 V 281 il TF ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere
valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,
il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata
nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale
capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare
alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di
depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano
essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle
terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento
di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in
maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione
decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di
un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al
guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza
di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.6. Nella
fattispecie in esame, l’Ufficio AI, a seguito del rinvio statuito dal TCA con
la pronuncia dell’11 dicembre 2013, ha fatto allestire una perizia multidisciplinare
dal __________ e, sulla base delle conclusioni contenute nel rapporto peritale
del 27 febbraio 2017 – per le quali, dopo i periodi di inabilità lavorativa
variabili dopo il novembre 2010, dal marzo 2015 l’assicurata, stante le incapacità
attestate dagli specialisti in reumatologia, psichiatria, oncologia e chirurgia
plastica, era da considerare inabile nella misura dell’80% (riduzione
rendimento) quale parrucchiera, del 60% in attività adatte e del 16% in
mansioni consuete – le ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1°
ottobre 2014, ridotta a mezza rendita (pari ad un grado d’invalidità del 56%)
dal 1° giugno 2015 (cfr. decisione del 16 agosto 2017, confermata dal TCA il 7
maggio 2018, inc. 32.2017.157),
Aperta
una revisione d’ufficio nel corso del 2020, l’Ufficio AI ha confermato la
prestazione con comunicazione del 9 luglio 2020 (doc. AI pag. 813).
Nel
febbraio 2021 lo psichiatra curante dr. __________ ha postulato una
rivalutazione del caso, affermando:
" La Signora RI 1, nata il __________.1966, è attualmente
seguita dal sottoscritto per un disturbo inquadrabile da un punto di vista
nosografico come: Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente, attuale
episodio di gravita moderata (ICD-10 F33.1). Come descritto nel mio certificato
del 13.01.2021, di cui allego una copia, tale quadro psicopatologico, per la
sua natura intrinseca, si caratterizza dalla presenza di un andamento ciclico
degli episodi depressivi; e tali episodi depressivi influenzano negativamente
sulle capacità volitive e progettuali, peggiorando sia la qualità della vita
personale con riduzione delle normali attività quotidiane, che sulle capacità
lavorative, impedendo, infatti, di raggiungere una continuità lavorativa.
Per tale
motivo è stato necessario modificare la terapia farmacologica cambiando
l'antidepressivo non più efficace e inserendo uno stabilizzante del tono
dell'umore. Inoltre, ha iniziato un percorso di psicoterapia al fine di
aiutarla ad accettare le importanti limitazioni fisiche e di favorire l'uso di meccanismi di difesa psicologici più adattivi. L'aggravarsi del quadro clinico presente, deve essere
preso in considerazione come fattore influenzante
negativamente sulle capacità lavorative.”
(doc. AI pag. 815)
Con
successivo scritto 9 agosto 2021 lo psichiatra ha confermato tali conclusioni
precisando la terapia attuale della paziente che consisteva nell’assunzione di Anafranil
75 ER 1-0-0-0, Zoldorm 10mg 0-0-0-1, Olanzapine 2,5mg 0-0-0-1 (doc. AI pag.
879).
Su
incarico dell’amministrazione, il 7 dicembre 2022 il __________ ha allestito
una nuova valutazione pluridisciplinare (cfr. anche complementi del 19 dicembre
2022 e 9 ottobre 2023, doc. AI pag. 922, 1148 e 1253). Nella citata perizia
sono state poste quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
quelle di carcinoma duttale invasivo multicentrico della mammella sinistra, e
relative conseguenti cure e operazioni, sindrome fibromialgica di tipo primario,
dolore cronico a carico della parete toracica, del cinto scapolare in esiti di
svariati interventi chirurgici di chirurgia plastica ricostruttiva e sindrome
ansioso depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2) oltre
ad altre affezioni senza influenza sulla capacità lavorativa (iniziale
coxartrosi bilaterale, neuropatia del nervo intercostobrachiale sinistro
postoperatoria, sindrome lombovertebrale cronica, dolori alle anche non
spiegati da patologia neurologica, lesione del nervo intercostobrachiale sinistro,
pregressa sindrome del tunnel carpale, dolori pettorali non spiegabili
bilateralmente da patologia neurologica, deficit di Vitamina D e ipercolesterolemia,
doc. AI pag. 1018).
Fatti
I
periti del __________ hanno concluso per uno stato di salute leggermente migliorato,
valutando un'abilità lavorativa per l'attività abituale di parrucchiera del 30%
dal 20 luglio 2021 (precedentemente del 20%) e del 50% dal 20 luglio 2021 per
attività adeguate (precedentemente del 40%; doc. AI pag. 1022).
Con
riferimento alla valutazione psichiatrica della dr.ssa __________, il __________
ha esposto quanto segue:
" (…) La
sintomatologia emersa all'esame psichico e nel riferito è sovrapponibile ancora
ad oggi ai quadri sopra menzionati, descritti, a suo tempo, dai vari colleghi,
con disagio psichico legato alla
persistenza/periodica recrudescenza dei dolori. Per la copresenza di sintomi ansiosi
e depressivi all'interno dello stesso quadro la consulente ritiene più
rispondente ai criteri ICD 10 la diagnosi di sindrome ansioso depressiva
persistente (F 41.2). La Dr.ssa med. __________
ricorda che anche il precedente perito Dr.ssa med. __________, pur optando per
un differente orientamento diagnostico, riconosceva la copresenza di sintomi depressivi
non imputabili a depressione maggiore e di sintomi ansiosi senza specificazione dichiarando, di fatto, un quadro
sovrapponibile a quello già descritto dal Dr.
med. __________. La valutazione testistica con MMPI-2-RF è concorde nel rilevare
ansia, distimia e problemi somatici.
Differentemente dal curante Dr. med, __________, la consulente non ritiene concorrano in anamnesi remota elementi per
diagnosticare episodi depressivi, diagnosi mai formulate né dai precedenti
curanti né dai periti che l'hanno visitata in passato, mentre in anamnesi prossima non risultano sintomi indicativi di
un episodio depressivo maggiore giacché l'A. riferisce una sintomatologia ad
oggi qualitativamente non dissimile a quella del periodo di maggiore acuzie,
risalente alla fine estate-autunno 2020.
All'interno di un quadro persistente, come già in passato, la patomorfosi
evidenzia fluttuazioni corrispondenti a
transitori peggioramenti delle algie (per esempio nei mesi più freddi o in
periodi di surmenage). L'ultimo di tali periodi risale appunto al
settembre-ottobre 2020, periodo in cui vi era stato anche un incremento dei
suoi impegni sul fronte familiare.
Non si
tratta di una sintomatologia affettiva maggiore di tipo misto quanto di una sintomatologia
ansioso depressiva, la cui espressività è anche mediata da tratti temperamentali
specifici che, come osservato dal curante, impediscono l'adozione di idonee strategie
adattive. Per contro, salvo il calo di energie imputato alla condizione algica cronica,
non sono emersi altri disturbi della sfera depressiva maggiore quali anedonia,
apatia, disturbi della volizione, ridotta autostima, idee di colpa rovina o
suicidali. L'affettività è connotata da
tristezza ed incremento delle quote ansiose, come l'A. ha ben descritto, in conseguenza di frustrazione-esasperazione
perché la sua mente, a differenza del corpo afflitto dai dolori, continua ad
essere quella attiva di un tempo, Agli atti vi è una nozione di fibromialgia e spesso nella storia di questi
quadri è possibile identificare uno o più
eventi scatenanti, come ad esempio traumatismi od un intervento chirurgico (nel
caso specifico più di uno). In effetti, in
un contesto di algie croniche, è verosimile si sia sviluppata un'alterazione
della soglia nocicettiva ma, come già notava la Dr.ssa med. __________, nonostante la presenza del sintomo dolore, la storia
e le caratteristiche cliniche, non
depongono per un disturbo dell'area somatoforme.
La
consulente pone diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome
ansioso depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2). Non
pone diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa.
(…) La
presa in carico pare ben avviata sul piano dell'alleanza terapeutica e le
misure risultano idonee al quadro presentato, l dosaggi ematici dei farmaci
risultano però sotto range terapeutico per
cui vi è ancora un margine di implementazione che potrebbe portare ad un
miglioramento della qualità di vita. Per la presenza di dolori cronici di
origine multifattoriale difficilmente si prevede una remissione sintomatologica
con ripristino della capacità lavorativa; a livello prognostico la consulente
considera che il quadro si sia stabilizzato a questi livelli d' intensità. Sul
piano psichiatrico non sono indicate misure professionali.
La consulente stima una capacità
lavorativa paria al 70% in ogni attività lucrativa (riduzione del rendimento).” (doc. AI pag. 1014)
Tali
conclusioni sono state condivise sostanzialmente dal SMR, per il quale dal 20
luglio 2021 andava ammessa sempre un’abilità del 20% come parrucchiera e del
50% in attività adeguate (in luogo del 40% come nella decisione del 16 agosto
2017; annotazione del 20 dicembre 2022, doc. AI pag. 1152).
Dopo aver
sottoposto la nuova documentazione medica inoltrata dall’assicurata (vari
referti radiologici e rapporti dei curanti, doc. AI pag. 1231) al __________ (il
quale ha concluso che essa non era in grado di modificare la valutazione del 7
dicembre 2022, cfr. complemento del __________ del 9 ottobre 2023, doc. AI pag.
1253), e ammesse le censure sollevate con riferimento al reddito da valida, il 20
ottobre 2023 l’Ufficio AI ha quindi comunicato che, malgrado un leggero
miglioramento delle condizioni di salute, la rendita restava immutata (con un
grado d'invalidità del 53%, doc. Al pag.1268).
2.7. Nell’aprile
2024 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di revisione, adducendo un
peggioramento, senza produrre alcun certificato medico. In fase di osservazioni
al progetto di decisione di non entrata nel merito ha fatto pervenire una serie
di documenti, segnatamente un certificato del pronto soccorso dell’Ospedale __________
del 23 novembre 2023 attestante una recidiva algica multifattoriale, un
rapporto al curante della dr.ssa __________, neurologa del 19 dicembre 2023 (che
indicava la prescrizione della fisioterapia per ridurre la sintomatologia
algica cervicale e a livello pettorale sinistro), una valutazione del dr. __________,
dermatologo, per la diagnosi di “Sensibilizzazione di tipo tardo a nichelio,
amalgama, mercurio ammonio cloruro e tiosulfoaurato di sodio, clips usati in
passato di titanio senza reazione durante i test eseguiti” oltre a un nuovo
rapporto del dr. __________ del 26 marzo 2024 attestante un peggioramento del quadro clinico senza indicazione di diagnosi
psichiatrica codificata (doc. AI pag. 1296-1319).
Detti
certificati sono stati sottoposti al SMR per il quale dagli stessi non
risultava “una sostanziale modifica rispetto alla valutazione __________”
(Annotazione del 4 giugno 2024, doc. AI pag. 1293).
Da qui
la conferma del progetto di decisione di non entrata nel merito con la
decisione oggetto del presente ricorso:
" Esito degli accertamenti
Con
decisione 20.10.2023 è stato confermato ii diritto alla mezza rendita
d'invalidità con grado Al del 53%.
In data
30.04.2024 la Signora RI 1 ha inoltrato la richiesta di revisione.
Una
richiesta di revisione può essere esaminata unicamente se la situazione medica
o professionale si è modificata in modo
importante. Da quanto trasmessoci non abbiamo potuto constatare tali modifiche. Alla richiesta non è infatti
stato allegato alcun documento, né medico né economico, che attesti una
situazione diversa rispetto a quella riscontrata in occasione della precedente
decisione.
Decidiamo
pertanto
Non si
entra nel merito della richiesta di revisione.”
Con
il suo gravame l’assicurata ha prodotto due ulteriori certificati medici del dr.
__________ del 20 e 25 giugno 2024 (doc. C, D) e, in corso di procedura, altri
scritti del medesimo psichiatra del 27 settembre e 25 ottobre 2024 oltre che documentazione
relativa ad accertamenti per un tumore benigno all’occhio e a esami radiologici
al bacino e al rachide lombare (doc. G, H, I, L). Tali certificazioni sono
state sottoposte al medico SMR il quale nell’Annotazione dell’8 ottobre 2024 ha
escluso la presenza di una sostanziale modifica dello stato di salute (doc. X/1).
2.8. In
concreto, tutto ben considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite
valutazioni del medico SMR, questo Giudice deve concludere che, con la sua
nuova domanda di revisione l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento di una
modifica della sua situazione valetudinaria rilevante, ossia tale da incidere
sulla capacità lavorativa (art. 87 cpv. 2 OAI), rispetto all’ultima conferma formale
della mezza rendita d’invalidità (erogatale dal 1° ottobre 2014 sulla base
della decisione 16 agosto 2017) mediante comunicazione del 20 ottobre 2023 al
termine di una revisione e contestuale approfondita rivalutazione del caso (inclusiva
di perizia __________; cfr. consid. 1.1 e 1.2).
La nuova
richiesta di revisione dell’aprile 2024 si basa in effetti sostanzialmente su
documentazione attestante le già note affezioni, innanzitutto psichiche, le
quali erano state attentamente e approfonditamente vagliate dal __________ non
solo nella perizia del 7 dicembre 2022, ma anche nel complemento del 9 ottobre
2023 (doc. AI pag. 922 e 1253) e pure dal medico del SMR.
In
effetti, nel suo scritto del 26 marzo 2024 lo psichiatra curante dr. __________
afferma che la paziente presenta “elevate quote d’ansia libera e
somatizzata, episodi di angoscia, rimugino non ossessivo riguardante le
tematiche somatiche”, lamenta “sentimenti di inutilità e di sconforto
associato ad infuturazione”, e precisa che tale peggioramento era “secondario
alla situazione somatica (algie) cronicamente ingravescente”. Egli non fa
quindi altro che attestare un peggioramento delle condizioni dell’assicurata senza
tuttavia fornire alcuna diagnosi psichiatrica codificata, e nemmeno indicare in
che modo e in che misura vi sarebbe stato un cambiamento rilevante e influente
sulla capacità lavorativa rispetto alla precedente approfondita valutazione eseguita
dal __________ nell'ambito della procedura sfociata nel provvedimento formale
del 20 ottobre 2023, come con pertinenza concluso il 4 giugno 2024 dal medico
SMR (doc. AI pag. 1293).
Del
resto le – peraltro assai scarne - conclusioni addotte dallo psichiatra curante
sono essenzialmente le stesse di quelle da lui espresse nell’ambito della
precedente procedura di revisione (cfr. lo scritto del 9 agosto 2021, doc. AI
pag. 879) e già opportunamente vagliate dal __________ e dal SMR e non
sostanziano minimamente l’intervento di modificazioni significative nello stato
dell’assicurata.
Anche
per quanto riferito alle affezioni somatiche, a ragione il medico SMR,
sempre nell’Annotazione del 4 giugno 2024, ha concluso che la documentazione
prodotta non forniva elementi tali da modificare le conclusioni sulla capacità
lavorativa tratte dal __________ nella perizia del 7 dicembre 2022. In effetti,
ribadito come il __________ avesse sostanzialmente posto le diagnosi di “fibromialgia,
Dolori parete toracica, Sindrome ansioso-depressiva F 41.2, Ca seno sinistro
3.2012”, l’attestazione del Pronto soccorso dell’__________ del 23 novembre
2023 per una “recidiva di algie multifattoriali a livello articolare e in
sede di pregressi interventi chirurgici ed in contesto di nota fibromialgia”
– che peraltro non attesta alcuna inabilità lavorativa e conclude per la
dimissione dell’assicurata “in condizioni generali stabili”; doc. AI
pag. 1298) – non permette conclusioni differenti. Nemmeno lo scritto della dr.ssa
__________, neurologa, del 19 dicembre 2023 contiene elementi di rilievo, considerato
come la specialista si limiti in definitiva a riferire al medico curante dr. __________
della fisioterapia prescritta e della sintomatologia dolorosa lamentata alla
cervicale e a livello pettorale sinistro dalla paziente, la quale aveva
l’intenzione di effettuare un consulto a __________ (doc. AI pag. 1299). Quanto
infine alla documentazione relativa alle valutazioni del dr. __________,
dermatologo, egli pone la diagnosi di “Sensibilizzazione di tipo tardo a
nichelio, amalgama, mercurio ammonio cloruro e tiosulfoaurato di sodio, clips
usati in passato di titanio senza reazione durante i test eseguiti”, ma non
attesta alcuna inabilità lavorativa e nemmeno indica elementi che permettano di
anche solo ipotizzare una modifica delle conclusioni sulla capacità lavorativa tratte
dal __________ (doc. AI pag. 1301).
Ne
discende che alle complete e approfondite considerazioni del medico del SMR,
che ha escluso che sia stata resa verosimile una rilevante modifica della
situazione, questo giudice deve aderire. La documentazione prodotta
dall’assicurata con la richiesta di revisione non riportava in effetti alcun
fatto medico nuovo rilevante rispettivamente modificazioni significative di
fatti noti e già precedentemente valutati dal __________ e dai medici del SMR.
Non permetteva dunque nemmeno di ipotizzare l’intervento di un cambiamento
rilevante dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto a quanto
approfonditamente chiarito e deciso nell’ambito della precedente procedura di
revisione, sfociata nella resa del provvedimento del 20 ottobre 2023, con il
quale, sulla base di un’approfondita valutazione peritale di decorso del __________,
confermata dal SMR (doc. AI 982, 1148, 1150, 1253), era stata stabilita – in
modo vincolante – un’abilità lavorativa del 20% come parrucchiera e del 50% in
attività adeguate.
Giova
del resto ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
Considerandi
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Non va
del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla
nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico
curante, anche se specialista, hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione
del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V
161). In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STFA I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Appare
del resto quantomeno inverosimile che a distanza di pochi mesi dall’emanazione
del precedente provvedimento di conferma della prestazione (del 20 ottobre
2023) e dalle valutazioni mediche poste a suo fondamento (da ultimo il complemento
del __________ del 9 ottobre 2023, doc. AI pag. 1253), la situazione di fatto
possa essersi modificata in modo tale da influire sul diritto a prestazioni.
Ribadito
pure il principio per cui quanto più breve è il lasso di tempo
trascorso dalla decisione precedente (in concreto il provvedimento del 20
ottobre 2023), tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezza la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio
2012.
e riferimenti), in conclusione, non essendo stata resa verosimile,
prima della resa del querelato provvedimento dell’11 giugno 2024, una notevole
modifica nelle condizioni di salute dell’assicurata accertate nell’ambito della
precedente procedura di revisione avviata nel marzo 2020.
2.9
Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede,
quindi tardivamente (cfr. consid. 2.4), l’assicurata ha prodotto un nuovo
certificato medico del dr. __________ del 20 giugno 2024 con il quale il
curante ha affermato che “in relazione al certificato emesso il 26 marzo
2024.
vi comunico che a causa del peggioramento dello stato psicopatologico
della paziente è stata potenziata la terapia antidepressiva. Per questo motivo
la signora RI 1 è inabile al lavoro nella misura del 100%” (doc. C).
Inoltre con un'altra certificazione del 25 giugno 2024 sempre il dr. __________
ha dichiarato:
" nell'ultima visita ho constatato un peggioramento del
tono dell'umore e per tale motivo è stata potenziata la terapia antidepressiva.
Allo stato attuale la diagnosi può essere inquadrata dal punto di vista
nosografico come:
-
Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente moderato (ICD-1 0 F33.1)
Questa
diagnosi era già stata fatta sia dal mio predecessore che dal sottoscritto. Purtroppo,
dalla perizia psichiatrica svolta non è mai stata confermata. Il percorso terapeutico prevede un'implementazione
della terapia antidepressiva e colloqui
psicologici. Terapia farmacologica
attuale: Venlafaxine 75mg ER: 1-0-0-0.” (doc. D)
Il
27.
settembre 2024 il dr. __________ ha ancora affermato:
" confermo il peggioramento del tono dell'umore con
incremento delle quote d'ansia libera e somatizzata, angoscia pervasiva ed
insonnia. Allo stato attuale la diagnosi può essere inquadrata dal punto
di vista nosografico come:
-
Disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente moderato (ICD-10 F33.1)
ll
percorso terapeutico prevede terapia antidepressiva e colloqui psicologici.
Terapia
farmacologica attuale: Escitalopram gocce (10-0-0-0), Temesta 2,5 1-0-0-1 (max
3cp/giorno), Zoldorm 10mg 0-0-0-1” (doc.
G)
Infine, il 25 ottobre 2024 lo psichiatra
ha ancora ribadito:
" in merito alla terapia farmacologica riferisco quanto
segue:
Nel corso
della presa a carico, abbiamo dovuto cambiare molti farmaci a causa delle
comparse
di effetti collaterali. Ho iniziato con
Anafranil insieme all'Olanzapine per un perìodo di tempo, poi sospeso. Ho
quindi inserito l'Aripiprazole e successivamente la Venlafaxina 75mg. Purtroppo
però è stato necessario sospendere anche
questi farmaci e ritentare con l'Escitalopram. Il dosaggio è basso e la titolazione sarà più lenta. Inoltre
stiamo valutando la presenza o meno della diagnosi di ADHD.
Terapia
farmacologica attuale: Escitalopram gocce: 10-0-0-0, Temesta 2,5: 1-0-0-1 (max 3cp/giorno), Zoldorm 10mg: 0-0-0-1” (doc. H)
A tali
certificazioni l’assicurata ha fatto seguire anche documentazione relativa ad
accertamenti per un tumore benigno all’occhio – cfr. il rapporto 13 agosto 2024
del dr. __________ dell’Hopital __________ attestante “une petite pseudotumeur vasculaire acquise de l'adulte, ayant
compliqué d'une cicatrice choriorétinienne (hyperplasie de l'épithélium
pigmentaire) périphérique temporale d'origine idiopathique au niveau de l'OG “, doc. F e G) – e ad accertamenti radiologici eseguiti
il 4 ottobre 2024 al bacino e al rachide lombare (doc. I e L).
In
merito il medico SMR, l’8 ottobre 2024, ha concluso:
" (…) Valutazione:
L'attuale
rapporto del dr. __________ è insufficiente per comprovare una modifica della situazione
psichiatrica. Il trattamento antidepressivo risulta blando e complessivamente più
blando rispetto a quello in atto quando l'assicurata era stata vista al __________
(allora assunzione di Anafranil 75 e neurolettico Olanzapina). Intercorrente problematica oculare con emivitreo a
sinistra il 25.6.2024 con evoluzione favorevole
con ricupero acuità visiva completa in occasione del controllo del 1 3.8.2024. In conclusione confermo l'assenza di una sostanziale
modifica dello stato di salute con influsso
prolungato sulla CL.” (doc. X)
Ora,
come dianzi anticipato (consid. 2.4), e come evidenziato dall’Ufficio AI nella
risposta di causa e negli scritti del 10 ottobre e 25 novembre 2024 (X e XVI), secondo
la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in
materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in
considerazione in quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a
mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da
richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.
In
questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti
prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con
sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva all’ultimo esame
materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15.
aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva
accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per
rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove
l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle
prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti
medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede
all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una
nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione
deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito
della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano
successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre
prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di
revisione.
Nella
fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso o nel
corso della procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può quindi
modificare l’esito della presente vertenza (cfr. consid. 2.4). La stessa,
unitamente ad eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’eventuale effettivo
intervento di un peggioramento duraturo e tale da influire sulla capacità
lavorativa, potrà se del caso essere prodotta nell’ambito di una futura nuova
domanda di revisione che l’assicurata è libera di presentare.
A
titolo abbondanziale occorre sottolineare che anche volendo, per pura ipotesi
di lavoro, esaminare la documentazione versata agli atti in questa sede, la
stessa non permetterebbe comunque di concludere diversamente non apportando
elementi che oggettivamente descrivano o rendano verosimile uno stato di salute
peggiore rispetto a quello accertato con l’ultima valutazione di merito.
In
effetti, come con pertinenza osservato dall’Ufficio AI, nelle sue
certificazioni lo psichiatra curante ribadisce nuovamente, come in
passato, la diagnosi di “disturbo depressivo maggiore, episodio ricorrente
moderato (ICD-10 F33.1)” e adduce un potenziamento
della terapia antidepressiva con prescrizione di Venlafaxine 75mg ER 1-0-0-0.
Ora, in
proposito a ragione l’Ufficio AI evidenzia che la perizia del __________ si era
già confrontata con la diagnosi posta dallo specialista curante, ribadendo la
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso
depressiva persistente in dolore cronico multifattoriale (F41.2) (doc AI pag.
1015).
Quanto
alla farmacoterapia assunta precedentemente si rinvia pure alla perizia __________
citata (cfr. doc. AI pag. 992), laddove veniva sottolineato come essa fosse a
basso dosaggio. Che l’attuale trattamento antidepressivo risulti blando e
complessivamente addirittura più blando rispetto a quello in atto all’epoca
della valutazione del SAM è stato sottolineato anche dal dr. __________ del SMR
nell’Annotazione dell’’8 ottobre 2024 (doc. X) e dall’amministrazione nelle sue
osservazioni del 10 ottobre 2024 come segue:
" da notare che rispetto alla precedente terapia indicata
con referto 25 giugno 2024, prodotto in ricorso, di Venlafaxine 75mg ER 1-0-0-0
al posto del precedente medicamento Anafranil 75 mg SR (si rammenta che nella
perizia pluridisciplinare del 7 dicembre 2022 era indicato un trattamento
medicamentoso al 7 dicembre 2021, cfr. perizia a pag. 40/225 e a pag. 131/225,
di: “7. 12.2021: certificato medico del Dr. med. __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia, __________. Dichiara che l’A, attualmente assume la
seguente terapia farmacologica: Zoldorm 0-0-0-1; Olanzapine 2,5 mg 0-0-0-2 (l’A.
afferma durante la raccolta anamnestica di assumerne solo uno alla sera e non
più due); Anafranil 75 mg SR 2-0-0-0 (l’A. afferma di assumerne solo una pastiglia)"),
con scritto del 27 settembre 2024 il Dr. med. Cottone indica quale attuale
terapia farmacologica Escitalopram gocce (10-0-0-0), Temesta 2,5 1-0-0-1 (max
3cp/giorno), Zoldorm 10mg: 0-0-0-1. II SMR pone la seguente valutazione: "L'attuale
rapporto del dr. __________ è insufficiente per comprovare una modifica della
situazione psichiatrica. Il trattamento antidepressivo risulta blando e
complessivamente più blando rispetto a quello in atto quando l’assicurata era
stata vista al __________ (allora assunzione di Anafranil 75 e neurolettico
Olanzapina)." (X)
Quanto
ribadito dal curante si rileva in sostanza sovrapponibile a quanto da egli
fatto valere in occasione della precedente procedura di revisione che ha
portato a confermare la prestazione mediante provvedimento del 20 ottobre 2023
e già approfondito dai periti nel __________ in occasione della perizia del 7
dicembre 2022 e del complemento del 9 ottobre 2023 (doc. AI pag. 922 e 1253).
A
ragione quindi il medico SMR ha ribadito che da quanto attestato dal dr. __________
non risulta una sostanziale modifica rispetto alla valutazione __________.
Nemmeno
le certificazioni prodotte che attestano una problematica oftalmologica, ossia
un’intercorrente problematica oculare con emivitreo sinistro il 25 giugno 2024
(vale a dire in epoca successiva all’emanazione della decisione oggetto di
gravame, data che segna comunque il limite temporale del potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1), evidenziano
elementi rilevanti, vista la natura benigna dell’affezione, l’assenza di
attestazione di inabilità lavorativa e il recupero dell’acuità visiva completa
in occasione del controllo del 13 agosto 2024 (cfr. X). Parimenti vale per i
referti radiologici del 4 ottobre 2024 relativi a risonanze magnetiche al bacino
nativo e al rachide lombare nativo, i quali pure non attestano inabilità
lavorative (doc. E, F, G).
A
prescindere dalla tardività con la quale esse sono state prodotte in causa, tali
certificazioni non permettono quindi di formulare una valutazione differente
dello stato di salute e della capacità lavorativa rispetto a quanto
approfonditamente chiarito prima della resa del provvedimento del 20 ottobre
2023, ragione per cui a maggior ragione non si giustificava l’entrata in
materia.
2.10
In
conclusione, l'insorgente non ha reso verosimile che la sua situazione al
momento dell’inoltro della domanda di revisione dell’aprile 2024 (e sino
all’emanazione del qui impugnato provvedimento) fosse peggiore (e lo fosse in
maniera notevole) rispetto alle sue condizioni di salute su cui si è
basato l'Ufficio AI il 20 ottobre 2023, quando, dopo avere esperito anche una
perizia pluridisciplinare, le ha comunicato che la rendita di invalidità
percepita in precedenza (dall’ottobre 2014) rimaneva immutata (mezza rendita
con grado AI del 53%). È pertanto a ragione che l'amministrazione non è entrata
nel merito dell'istanza di revisione.
La
decisione impugnata deve dunque essere confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti