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Decisione

32.2024.58

Correttamente l'UAI ha determinato il reddito da valido applicando i dati salariali. Contestazione in merito al livello di competenze 2 applicato dall'amministrazione. All'assicurato, titolare di un d

27 febbraio 2025Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i rappresentanti fiscali U.E., la gestione dei fornitori di servizi e degli

spedizionieri “(lettera 25 marzo 2011 in doc. B3);

·

in seno alla __________, oltre ad essersi occupato

della costituzione di tale società, l’insorgente si “è pure occupato di tutti i

processi di aziende medio piccole e gestione degli interinali” (attestato di

servizio 28 dicembre 2017 in doc. B4);

·

in seno alla __________, l’assicurato gestiva un

team di collaboratori e nel settore Commerciali e Acquisti “ha sempre ottenuto

ottimi risultati nelle trattative commerciali con case di cure, ospedali, Hotel

e Ristoranti, dove ha dimostrato grande capacità nel raggiungere le richieste

dei clienti” (scritto 10 gennaio 2018 in doc. B5). La Cassa __________ l’ha

ritenuto amministratore di fatto della ditta __________ (decisione di

risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS del 13 settembre 2019, doc. B1);

·

in seno alla __________, il ricorrente ha seguito

con piena soddisfazione “l’aspetto Contabile, Finanziario e Fiscale dei bilanci

intermedi e finali delle nostre società del gruppo. Si è occupato delle norme

internazionali e delle politiche di bilancio intercompany, nonché delle relative

revisioni di bilancio finale consolidato” (certificato di lavoro 31

ottobre 2019 in doc. B6);

·

infine, ritornato alla __________, l’assicurato era

attivo “… nelle attività commerciali e di consulenza di ricercare e gestire

nuovi clienti. (…) si è occupato della contabilità ordinaria, contabilità

analitica e gestioni e Iva; si è occupato delle buste paga, dichiarazioni,

assunzioni (…)” (certificato di lavoro 28 febbraio 2023 in doc. B7).

Del resto, anche i salari

(importanti) percepiti dall’assicurato - ad esempio, presso la __________ la

sua retribuzione mensile era di fr. 12'150, di fr. 9'300 quella presso la __________

-, importi che risultano peraltro iscritti nel suo conto individuale (cfr. STCA

35.2024.44 succitata consid. 2.3.), vanno nella direzione di retribuzioni

corrisposte in ragione di “attività complesse che necessitano ampie conoscenze

acquisite sul campo”.

È vero che nella DTF

150 V 360 consid. 6.1 in fine, la Corte federale ha ricordato che l’esperienza

professionale di cui può prevalersi un assicurato – senza formazione

commerciale né altra qualifica particolare acquisita durante l’esercizio della

professione – non giustifica di per sé una classificazione superiore al livello

di competenze 2, posto che nella più parte dei settori professionali un diploma

o perlomeno delle formazioni e dei perfezionamenti sono richiesti, tuttavia le pronunzie

ivi citate trattano di fattispecie non paragonabili a quella sub

judice, in cui era stato ritenuto il livello di competenze 2.

In effetti, nella

sentenza 9C_486/2022 del 17 agosto 2023

consid. 7.3.3, si tratta di un assicurato, da ultimo attivo quale montatore

d’attrezzatura tecnica e d’installazione sanitaria, che non era titolare di

diplomi né di formazioni necessari per applicare il livello di competenze 3.

La pronunzia 8C_444/2021 del 29

aprile 2022 consid. 4.2.4 riguarda un assicurato, di formazione casaro, che

aveva lavorato per anni nel settore della vendita di automobili nuove e

d’occasione, da ultimo incaricato di gestire la vendita/ripresa di veicoli

d’occasione.

La sentenza 8C_581/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 4.4 concerne un

assicurato, di formazione intonacatore, da ultimo occupato quale consulente del

servizio esterno della ditta per cui lavorava, che non beneficiava né di una

formazione commerciale né di perfezionamenti formali.

Infine, la pronunzia 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2 riguarda

un assicurato, formatosi quale meccanico d’automobili, che nei 4 anni

precedenti l’insorgenza del danno alla salute aveva gestito un proprio garage.

Nel caso concreto, invece,

l’assicurato ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso

l’Istituto __________ (cfr. curriculum vitae pag. 406 e pag. 431), terminando quindi

una formazione professionale che in Italia – oltre a dare accesso a diverse

attività nel settore amministrazione, finanza e marketing – consente d’iniziare

un percorso accademico (cfr. la relativa scheda informativa nel sito del

Ministero dell’Istruzione: __________). In Ticino, il

diploma di istruzione secondaria superiore

nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" (nuova

denominazione del diploma di ragioniere e perito commerciale) conferito in

Italia da un istituto tecnico del settore economico, consente di accedere

all’Università della Svizzera italiana limitatamente ai programmi di Bachelor

in Scienze economiche, Bachelor in Comunicazione e Bachelor in Scienze informatiche

(__________).

L’insorgente

ha quindi concluso una formazione in ambito commerciale, la quale risulta

peraltro essere senz’altro superiore a quella di cui alla fattispecie oggetto

Considerandi

della STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 consid. 4.4.2. Infatti, in quel caso,

l’assicurata ricopriva una posizione corrispondente al suo AFC come impiegata

commerciale svolgendo mansioni amministrative e di elaborazione dati, motivo

per cui l’Alto Tribunale ha confermato il livello di competenze 2 riconosciuto

dall’istanza inferiore.

In conclusione, sulla

scorta delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene

che per determinare il reddito statistico da valido si debba applicare il

livello di competenze 3 (anziché il 2 utilizzato dall’amministrazione).

Pertanto, applicando la tabella

RSS TA1_tirage_skill_level, settore

economico 77, 79-82 (senza 78), uomini, livello di competenze 3, nel 2022 l’assicurato

avrebbe potuto conseguire un reddito lordo mensile di fr. 6'415. Riportando questo dato su 42.1 ore, esso

ammonta a fr. 6'754.75 mensili oppure a fr. 81’057 per l’intero anno

(fr. 6'754.75 x 12 mesi).

2.7

Per

quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI

prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue una

retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da invalido, a

patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità lavorativa

residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile

(cpv. 1).

Ai

sensi dell’art. 26bis cpv. 2 OAI, in mancanza di una retribuzione

lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essere computata quale

reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25

cpv. 3 OAI. In deroga all’art. 25 cpv. 3 OAI, per gli assicurati di cui

all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci)

vanno impiegati valori indipendentemente dal sesso. Va qui fatto presente che,

come già detto (cfr. consid. 2.6.1), l’art. 25 cpv. 3 OAI prevede che se per la

determinazione dei redditi lavorativi si impiegano valori statistici, vanno

presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei

salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica e possono essere impiegati

altri valori statistici se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS e

vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del

sesso.

Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino

al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare

soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari

o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici

è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo

parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis

pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.

Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, destinata alla

pubblicazione, al momento pubblicata in: SVR 1/2025 IV n. 1, p. 1 ss. (cfr.

anche sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha

stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio

del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardante la determinazione del

grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS,

è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del

salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto

dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se

necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale

federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 23 luglio 2024).

Nella

presente fattispecie, come si evince dalla decisione impugnata, per la

determinazione del reddito da invalido – rimasto peraltro incontestato –

l’Ufficio AI ha preso in considerazione le tabelle RSS 2022, attività semplici

e ripetitive, uomini, con una riduzione per attività a tempo parziale del 10%,

per un totale di fr. 29’820 (cfr. anche annotazioni 9 aprile 2024 del

consulente in integrazione professionale e la tabella di calcolo in docc. 172 e

173). Tenuto conto, in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2024), di un ulteriore 10% di riduzione (per

complessivi 20%), il reddito da invalido è stato fissato in fr. 26’506.

2.8

Raffrontando

un reddito da valido di fr. 81'057

con un reddito da invalido di fr. 29'820, alla scadenza dell’anno di attesa

(10.11.2023), il grado d’invalidità risulta essere del 63.21%, arrotondato al

63% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

Dal

1° gennaio 2024, il grado d’invalidità è del 67.3% (fr. 81'057 di reddito da valido e fr. 26’506

di reddito da invalido), arrotondato al 67%.

Ne

discende che, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto ad una

rendita del 63% dal 1° novembre 2023 e del 67% dal 1° gennaio 2024.

Il

ricorso è pertanto accolto ai sensi dei considerandi.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi .

§ La decisione impugnata è

annullata.

§§

L’assicurato ha diritto a una rendita del 63% dal

1° novembre 2023 e del 67% dal 1° gennaio 2024.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti