Lexipedia

Decisione

32.2024.58

Correttamente l'UAI ha determinato il reddito da valido applicando i dati salariali. Contestazione in merito al livello di competenze 2 applicato dall'amministrazione. All'assicurato, titolare di un diploma da ragioniere italiano, con esperienza professionale, va applicato il livello 3

27 febbraio 2025Italiano33 min

internazionali e delle politiche di bilancio intercompany, nonché delle relative

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.58

BS/sc

Lugano

27 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 4 giugno 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, classe 1967, nel febbraio 2023 ha inoltrato una richiesta di prestazioni

(doc. 107, se non indicato diversamente i documenti citati si

riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

In precedenza egli era stato posto al beneficio di una rendita intera

d’invalidità dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2015 (cfr. decisione 15 febbraio

2017; doc. 101).

1.2. Acquisiti

dall’assicuratore infortuni (__________) gli atti riguardanti l’assicurato (il

10 novembre 2022 egli è stato vittima di un infortunio causante un trauma

cranio-cervicale con contusione nella regione occipitale) (doc. 190 – 25),

tenuto conto del rapporto SMR 18 marzo 2024 (doc. 170) e del rapporto

10

aprile 2024 del consulente in integrazione professionale (doc. 174), con

decisione 4 giugno 2024, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 53% dal

1° novembre 2023, aumentata al 57% con effetto dal 1° gennaio 2024 a seguito

della modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI.

1.3. L’assicurato

è tempestivamente insorto contro la suddetta decisione, postulandone

l’annullamento e il riconoscimento di una rendita maggiore. Contesta la valutazione

economica operata dall’Ufficio AI, in particolare la determinazione del reddito

da valido. Chiede inoltre la sospensione della procedura fino all’evasione da

parte del TCA di un suo ricorso in ambito di assicurazione contro gli infortuni

avente, a sua detta, quale oggetto l’entità del reddito da valido.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma

della decisione contestata. Ritiene corretto l’utilizzo, quale base di calcolo

del reddito da valido, il reddito statistico e non quello effettivamente

percepito poiché al momento dell’insorgenza del danno alla salute

(corrispondente all’infortunio occorsogli il 10 novembre 2022) il datore di

lavoro aveva in data 9 novembre 2022 disdetto il contratto di lavoro. Inoltre,

l’amministrazione sostiene corretto l’utilizzo del livello di competenze 2 e

non il 4 come da richiesta ricorsuale.

1.5. Con

scritto 16 settembre 2024 l’insorgente ribadisce la propria posizione (VIII).

1.6.

Con osservazioni 1° ottobre 2024 l’amministrazione ripropone la reiezione del

ricorso allegando una presa di posizione del consulente in integrazione

professionale in merito alle censure sollevate dall’insorgente (X).

1.7. In

data 27 gennaio 2025, il TCA ha emesso la sua sentenza in ambito di

assicurazione contro gli infortuni (inc. 35.2024.44).

In

quell’occasione, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi a

proposito della restituzione d’indennità giornaliere chiesta dall’assicuratore

LAINF all’assicurato, essendo controverso l’effettivo versamento dei salari

sulla cui base è stato calcolato l’importo delle indennità versate.

Questa Corte ha finalmente rinviato

atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti volti a determinare “…

se nel periodo dicembre 2021-giugno 2022 gli stipendi siano stati

effettivamente pagati al ricorrente (e, nell’affermativa, mediante quale

liquidità), rispettivamente con quale liquidità il datore di lavoro sia

riuscito a farlo nel periodo luglio-settembre 2022.”.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a una rendita maggiore di

quella assegnata con la decisione contestata, oppure no.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e

dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della

modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" (…) le

rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022.”

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una richiesta di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, siccome l’assicurato ha diritto alla rendita con effetto dal 1°

novembre 2023, applicabile è il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art.

28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota

percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado

d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale

corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a

una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è

inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto

dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene

conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC

1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1.

gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5;

Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Il nuovo art. 28a LAI (valutazione del grado d’invalidità), in

vigore dal 1. gennaio 2022, dispone quanto segue:

" 1Per

valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività

lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i

redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i

fattori di correzione applicabili.

2Il grado

d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge

le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’artico­lo 16

LPGA, in funzione dell’in­capacità di svolgere le mansioni consuete.

3Se

l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora

gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa

attività è valutato se­condo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le

mansioni consuete, il grado d’invali­dità per questa attività è valutato

secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d’invalidità nei due ambiti.”

In

merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal

1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi

determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base

temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera”

(cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si

impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali

della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di

statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo

caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti

dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre

adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro normale

nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari

nominali” (cpv. 4).

2.4. Nel

caso in esame, incontestata è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI.

Sulla base del rapporto 18 marzo 2024, tenuto conto della documentazione

medica, il SMR ha ritenuto l’assicurato inabile nella propria attività ed in

quelle adeguate nella misura del 100% dal 10 novembre 2022, 50% dal 1° gennaio

2023, 100% dal 1° febbraio 2023 e nuovamente del 50% dal 1° aprile 2023 (doc.

170).

Il

ricorrente contesta invece la valutazione economica, in particolare il reddito

da valido determinato in base ai salari statistici, più concretamente il livello

di competenze applicabile.

2.5. Secondo

la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14

settembre 2020 consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere

determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio

2020, consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune,

la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del

danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V

28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato

principio dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio –

assoggettate al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014,

consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168,

pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).

Qualora

l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso

come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado

di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe

percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF

8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25

febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con

rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare

tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3

febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e

segg.).

Inoltre,

qualora l’ultimo salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco

temporale relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito

su una forchetta temporale più estesa (STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019,

consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30

gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).

Per

costante giurisprudenza federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non

sarebbe stato più attivo presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito

da valido va determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e

8C_585/2020 succitata).

L’utilizzo

dei valori salariali statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali

dati avverrà solo se non è possibile determinare il reddito da valido e/o da

invalido sulla base e in conformità alle circostanze specifiche del singolo

caso (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7 con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA

35.2020.49 del 25 gennaio 2021 consid. 1.6.).

Il

TF ha stabilito che per la determinazione del salario statistico sono di

principio applicabili i dati salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (cfr.

STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.6.

2.6.1. Nella

presente fattispecie, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido

fondandosi sui dati statistici. Infatti, il 9 novembre 2022, ossia il giorno precedente

a quello in cui è insorto il danno alla salute (che coincide con l’infortunio

occorsogli il 10 novembre 2022), egli è stato licenziato dalla __________, con

effetto al 31 dicembre 2022, per motivi economici (cfr. scritto 9 novembre 2022

del datore di lavoro in doc. 158).

Il

ricorrente sostiene invece che per il calcolo del reddito da valido l’Ufficio

AI avrebbe dovuto basarsi sul salario medio percepito prima dell’infortunio,

quando era da ultimo attivo quale direttore della succitata società.

Secondo la giurisprudenza, in generale per valutare il reddito senza

invalidità è determinante l'ultimo salario percepito dall'assicurato prima del

danno alla salute (DTF 135 V 59). Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che

quando l'assicurato ha perso il lavoro per motivi non legati alla sua

invalidità, non si può presumere che avrebbe continuato a lavorare con lo

stesso datore di lavoro, ed è quindi giustificato applicare valori statistici

medi (STF 8C_636/2021 del 10 novembre 2021 consid. 3.2. con riferimenti).

Per la determinazione del valore

statistico ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 OAI, come visto sopra, va fatto

riferimento all’art. 25 cpv. 3 OAI [cfr., al riguardo, Rapporto

esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) in merito alle

Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), edito

dall'UFAS il 3 novembre 2021 (in seguito: Rapporto OAI), pag. 50].

Inoltre, va ricordato che, in

caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità,

va preso in considerazione il salario statistico conseguibile

nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione

dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il

salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (STCA

32.2023.30 del 19 giugno 2023 consid. 2.6.1; 32.2019.219 del 15 luglio 2020

consid. 2.9).

Nel

caso concreto, tenuto conto che il rapporto lavorativo era stato disdetto già

prima dell’infortunio, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF

139 V 218 consid. 5.3), è da ritenere che l’assicurato, senza il danno alla

salute, non avrebbe (più) svolto l’attività alle dipendenze della __________.

Di conseguenza, l’Ufficio AI si è correttamente distanziato dal salario

concretamente conseguito, in applicazione dell’art. 26

cpv. 4 OAI (“Se il reddito lavorativo effettivamente

conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura

sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei

valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con

la medesima formazione e condizioni professionali analoghe”).

2.6.2. L’amministrazione

ha tenuto conto dei dati salariali statistici relativi alla divisione economica

“77, 79-82 attività amministrative e di servizio di supporto (senza 78)” delle

citate tabelle RSS, stato 2022, livello di competenze 2, uomini (cfr. rapporto

9 aprile 2024 del consulente in integrazione professionale in doc. 172 e

tabella di calcolo in doc. 173) per complessivi fr. 65'406,50.

L’assicurato

sostiene invece l’applicazione del livello di competenze (più elevato) 4.

Elencando le sue passate esperienze lavorative corredate da attestati di

lavoro, egli ritiene che, seppur senza aver conseguito il diploma di contabile

federale, per diversi anni si è occupato di gestire amministrativamente e

contabilmente diverse società, compresa la gestione del personale.

A

proposito della questione di sapere se, ai fini della determinazione del

reddito da valido, vada applicato il livello di competenze 2 (come lo sostiene

l’Ufficio AI) oppure il livello di competenze 4 (come lo pretende

l’insorgente), giova ricordare che a partire dalla 10.a edizione della RSS (RSS

2012) gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di

lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di

attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle

sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in

quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in

funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione

necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale

(tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178, consid. 2.5.3. e

segg.). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche

e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le

attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di

decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica

in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di

direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).

Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli di

competenza 2 e 3). Il livello 3 implica

delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito

specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il

personale infermieristico).

Il livello 2

si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,

l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di

apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli.

L’applicazione del livello 2 si giustifica soltanto se la persona assicurata

dispone di competenze o di conoscenze particolari.

L’accento è pertanto

posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere

in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle

qualifiche in quanto tali (cfr. STF 8C_657/2023 del 14 giugno 2024

consid. 6.1 e i riferimenti ivi menzionati, pubblicata in: DTF 150 V 354 e in: SVR

2024 UV n. 39; da ultimo ancora ripresa nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre

2024 consid. 4.4.1).

2.6.3. Nel caso concreto, l’Ufficio AI non ha

applicato il livello di competenze 4. In particolare, nelle sue annotazioni del

30 settembre 2024, il consulente in integrazione professionale ha rilevato,

come del resto risulta dal curriculum vitae 15 febbraio 2023 (doc. 115), che

l’assicurato “ha seguito il corso di contabile federale, ma agli atti non

risulta che abbia ottenuto il corrispondente diploma, pertanto fa stato il

diploma di ragioneria commerciale ottenuto in Italia” (doc. X/1).

Che l’assicurato

non ha conseguito il diploma di contabile federale si evince, come riportato

sopra, anche dalla STCA 35.2024.44 consid. 2.4., precedentemente citata.

Pertanto, correttamente

l’amministrazione non ha riconosciuto il livello di competenze (più elevato) 4.

L’assicurato non dispone infatti di un’alta formazione, con conseguente titolo

ottenuto, necessaria per svolgere attività che “richiedono la

risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che

presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico”

(DTF 150 V 360 consid. 6.1).

Secondo il TCA, occorre piuttosto chiedersi

se all’assicurato può essere riconosciuto il livello di competenze 3, invece

del livello 2 applicato dall’Ufficio AI.

In questo contesto, va innanzitutto segnalata la DTF 150 V 354 in cui la Corte federale

ha ricordato che per quanto concerne la determinazione del livello di

competenza 2 o 3, l'accento è messo soprattutto sul tipo di compiti da assumere

in funzione delle qualifiche della persona interessata.

In

quella fattispecie, il TF ha stabilito che il reddito da invalido doveva

essere determinato utilizzando il livello di competenze 2 (anziché il 3), in

quanto per le professioni ritenute dall’assicuratore convenuto (segretario

giuridico, fotografo o dirigente d'azienda) l’assicurato non disponeva di vaste

conoscenze che gli permettessero di assumersi i relativi compiti, posto che in

quegli ambiti egli non aveva conseguito alcun diploma e che mancava per di più

d’esperienza (trattandosi in particolare delle attività di fotografo e di dirigente

d’azienda, l’Alta Corte ha rilevato che l’assicurato le aveva sviluppate

durante il suo tempo libero, parallelamente alla professione di doganiere).

In un’altra pronunzia 9C_49/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4.2 e 4.3.2, la Corte

federale ha ritenuto giustificata l’applicazione del livello di competenze 3

per la determinazione del reddito statistico da valido, trattandosi di

un’assicurata che disponeva di un AFC nel commercio al dettaglio, che aveva in

seguito assolto dei perfezionamenti specifici e che, al momento dell’insorgenza

del danno alla salute, lavorava nel campo del commercio al dettaglio.

Inoltre, in una sentenza

35.2024.82 del 3 febbraio 2025, questo Tribunale ha riconosciuto il livello di

competenze 3 a un’assicurata che, antecedentemente all’infortunio, era prima stata

attiva per diversi anni presso una struttura alberghiera e poi in una casa

anziani quale impiegata di economia domestica, professione di cui aveva

conseguito il relativo attestato federale di capacità (AFC). Parallelamente, ella

aveva portato a termine una formazione di due anni sfociata nel conseguimento

dell’attestato professionale federale (APF) di responsabile del settore

alberghiero – economia domestica. Il TCA ha ritenuto giustificato riconoscere

il livello di competenze 3, più elevato di quello applicato dall’assicuratore

contro gli infortuni.

Infine,

in una pronunzia 8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 6.7, l’Alta Corte ha

approvato l’agire del tribunale cantonale, il quale per determinare il reddito

da valido aveva applicato il livello di competenze 2 a un assicurato incaricato

della gestione e della direzione di diversi cantieri da pulire (il suo

mansionario comprendeva la pulizia di piccoli immobili in misura del 50% ma

pure la supervisione dei collaboratori in misura del 30%), perché egli svolgeva

principalmente l’attività di addetto alle pulizie, quindi una mansione

pratica, e eseguiva la supervisione dei collaboratori sui cantieri soltanto accessoriamente.

Nel

caso in esame, per quel che concerne le esperienze professionali di RI 1, dalle

annotazioni 8 marzo 2024 del consulente in integrazione professionale si evince

che egli è stato “… attivo dal 1995 al 2012 quale direttore

amministrativo della __________ (licenziato per ristrutturazione aziendale) e

da febbraio ad agosto 2014 quale financial controllore presso __________

(contratto a tempo determinato). Ha inoltre beneficiato di indennità

disoccupazione” (doc. 169/pag. 576 inc. AI).

Dal

suo curriculum vitae si evince che il ricorrente dal marzo 2013 al dicembre

2015 ha lavorato presso la __________ come direttore e da novembre 2013 sino a

ottobre 2019 alla __________ quale responsabile amministrativo (pag. 407 inc.

AI).

Al

momento dell’infortunio del 10 novembre 2022, egli si trovava alle dipendenze della

__________, in qualità di direttore. A tal riguardo, nella sentenza 35.2024.44

(cfr. supra, consid. 1.7.) si legge quanto segue:

" In

relazione alla sua formazione professionale ed esperienza lavorativa, durante

il colloquio del 20 marzo 2023, egli ha spiegato all’amministrazione

(l’assicuratore contro gli infortuni; n.d.r.) che lui gestisce aziende e fa

consulenza aziendale, dalla contabilità all'amministrazione, agli acquisti, all'introduzione

in nuove società, analisi dei progetti, questioni fiscali, bilanci consolidati,

eccetera. In pratica, che si occupa di gestione e di contabilità, avendo pure

fatto il corso di contabile federale, senza però avere potuto dare gli esami

(cfr. doc. 6, pag. 4).

(…).

A far tempo dal 16 dicembre 2021, RI 1 è stato assunto

dalla ditta __________ (…).

Con riferimento all’attività lavorativa svolta in seno

a tale ditta, durante il colloquio del 20 marzo 2023, RI 1 ha spiegato

all’assicuratore che si occupava della gestione e della contabilità della

stessa.”

L’assicurato ha dunque

maturato una lunga esperienza professionale nell’ambito amministrativo – contabile,

e non solo.

In tal senso, dagli

attestati di lavoro prodotti in sede giudiziaria si evince che:

·

in seno alla __________ (in seguito divenuta __________)

egli “gestiva un team di sette collaboratori come responsabile della

contabilità generale ed analitica. Rientravano in tali mansioni i rapporti con

Fatti

i rappresentanti fiscali U.E., la gestione dei fornitori di servizi e degli

spedizionieri “(lettera 25 marzo 2011 in doc. B3);

·

in seno alla __________, oltre ad essersi occupato

della costituzione di tale società, l’insorgente si “è pure occupato di tutti i

processi di aziende medio piccole e gestione degli interinali” (attestato di

servizio 28 dicembre 2017 in doc. B4);

·

in seno alla __________, l’assicurato gestiva un

team di collaboratori e nel settore Commerciali e Acquisti “ha sempre ottenuto

ottimi risultati nelle trattative commerciali con case di cure, ospedali, Hotel

e Ristoranti, dove ha dimostrato grande capacità nel raggiungere le richieste

dei clienti” (scritto 10 gennaio 2018 in doc. B5). La Cassa __________ l’ha

ritenuto amministratore di fatto della ditta __________ (decisione di

risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS del 13 settembre 2019, doc. B1);

·

in seno alla __________, il ricorrente ha seguito

con piena soddisfazione “l’aspetto Contabile, Finanziario e Fiscale dei bilanci

intermedi e finali delle nostre società del gruppo. Si è occupato delle norme

internazionali e delle politiche di bilancio intercompany, nonché delle relative

revisioni di bilancio finale consolidato” (certificato di lavoro 31

ottobre 2019 in doc. B6);

·

infine, ritornato alla __________, l’assicurato era

attivo “… nelle attività commerciali e di consulenza di ricercare e gestire

nuovi clienti. (…) si è occupato della contabilità ordinaria, contabilità

analitica e gestioni e Iva; si è occupato delle buste paga, dichiarazioni,

assunzioni (…)” (certificato di lavoro 28 febbraio 2023 in doc. B7).

Del resto, anche i salari

(importanti) percepiti dall’assicurato - ad esempio, presso la __________ la

sua retribuzione mensile era di fr. 12'150, di fr. 9'300 quella presso la __________

-, importi che risultano peraltro iscritti nel suo conto individuale (cfr. STCA

35.2024.44 succitata consid. 2.3.), vanno nella direzione di retribuzioni

corrisposte in ragione di “attività complesse che necessitano ampie conoscenze

acquisite sul campo”.

È vero che nella DTF

150 V 360 consid. 6.1 in fine, la Corte federale ha ricordato che l’esperienza

professionale di cui può prevalersi un assicurato – senza formazione

commerciale né altra qualifica particolare acquisita durante l’esercizio della

professione – non giustifica di per sé una classificazione superiore al livello

di competenze 2, posto che nella più parte dei settori professionali un diploma

o perlomeno delle formazioni e dei perfezionamenti sono richiesti, tuttavia le pronunzie

ivi citate trattano di fattispecie non paragonabili a quella sub

judice, in cui era stato ritenuto il livello di competenze 2.

In effetti, nella

sentenza 9C_486/2022 del 17 agosto 2023

consid. 7.3.3, si tratta di un assicurato, da ultimo attivo quale montatore

d’attrezzatura tecnica e d’installazione sanitaria, che non era titolare di

diplomi né di formazioni necessari per applicare il livello di competenze 3.

La pronunzia 8C_444/2021 del 29

aprile 2022 consid. 4.2.4 riguarda un assicurato, di formazione casaro, che

aveva lavorato per anni nel settore della vendita di automobili nuove e

d’occasione, da ultimo incaricato di gestire la vendita/ripresa di veicoli

d’occasione.

La sentenza 8C_581/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 4.4 concerne un

assicurato, di formazione intonacatore, da ultimo occupato quale consulente del

servizio esterno della ditta per cui lavorava, che non beneficiava né di una

formazione commerciale né di perfezionamenti formali.

Infine, la pronunzia 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2 riguarda

un assicurato, formatosi quale meccanico d’automobili, che nei 4 anni

precedenti l’insorgenza del danno alla salute aveva gestito un proprio garage.

Nel caso concreto, invece,

l’assicurato ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso

l’Istituto __________ (cfr. curriculum vitae pag. 406 e pag. 431), terminando quindi

una formazione professionale che in Italia – oltre a dare accesso a diverse

attività nel settore amministrazione, finanza e marketing – consente d’iniziare

un percorso accademico (cfr. la relativa scheda informativa nel sito del

Ministero dell’Istruzione: __________). In Ticino, il

diploma di istruzione secondaria superiore

nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" (nuova

denominazione del diploma di ragioniere e perito commerciale) conferito in

Italia da un istituto tecnico del settore economico, consente di accedere

all’Università della Svizzera italiana limitatamente ai programmi di Bachelor

in Scienze economiche, Bachelor in Comunicazione e Bachelor in Scienze informatiche

(__________).

L’insorgente

ha quindi concluso una formazione in ambito commerciale, la quale risulta

peraltro essere senz’altro superiore a quella di cui alla fattispecie oggetto

Considerandi

della STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 consid. 4.4.2. Infatti, in quel caso,

l’assicurata ricopriva una posizione corrispondente al suo AFC come impiegata

commerciale svolgendo mansioni amministrative e di elaborazione dati, motivo

per cui l’Alto Tribunale ha confermato il livello di competenze 2 riconosciuto

dall’istanza inferiore.

In conclusione, sulla

scorta delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene

che per determinare il reddito statistico da valido si debba applicare il

livello di competenze 3 (anziché il 2 utilizzato dall’amministrazione).

Pertanto, applicando la tabella

RSS TA1_tirage_skill_level, settore

economico 77, 79-82 (senza 78), uomini, livello di competenze 3, nel 2022 l’assicurato

avrebbe potuto conseguire un reddito lordo mensile di fr. 6'415. Riportando questo dato su 42.1 ore, esso

ammonta a fr. 6'754.75 mensili oppure a fr. 81’057 per l’intero anno

(fr. 6'754.75 x 12 mesi).

2.7

Per

quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI

prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue una

retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da invalido, a

patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità lavorativa

residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile

(cpv. 1).

Ai

sensi dell’art. 26bis cpv. 2 OAI, in mancanza di una retribuzione

lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essere computata quale

reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25

cpv. 3 OAI. In deroga all’art. 25 cpv. 3 OAI, per gli assicurati di cui

all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci)

vanno impiegati valori indipendentemente dal sesso. Va qui fatto presente che,

come già detto (cfr. consid. 2.6.1), l’art. 25 cpv. 3 OAI prevede che se per la

determinazione dei redditi lavorativi si impiegano valori statistici, vanno

presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei

salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica e possono essere impiegati

altri valori statistici se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS e

vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del

sesso.

Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino

al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare

soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari

o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici

è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo

parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis

pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.

Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, destinata alla

pubblicazione, al momento pubblicata in: SVR 1/2025 IV n. 1, p. 1 ss. (cfr.

anche sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha

stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio

del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardante la determinazione del

grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS,

è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del

salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto

dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se

necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale

federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 23 luglio 2024).

Nella

presente fattispecie, come si evince dalla decisione impugnata, per la

determinazione del reddito da invalido – rimasto peraltro incontestato –

l’Ufficio AI ha preso in considerazione le tabelle RSS 2022, attività semplici

e ripetitive, uomini, con una riduzione per attività a tempo parziale del 10%,

per un totale di fr. 29’820 (cfr. anche annotazioni 9 aprile 2024 del

consulente in integrazione professionale e la tabella di calcolo in docc. 172 e

173). Tenuto conto, in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2024), di un ulteriore 10% di riduzione (per

complessivi 20%), il reddito da invalido è stato fissato in fr. 26’506.

2.8

Raffrontando

un reddito da valido di fr. 81'057

con un reddito da invalido di fr. 29'820, alla scadenza dell’anno di attesa

(10.11.2023), il grado d’invalidità risulta essere del 63.21%, arrotondato al

63% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.

Dal

1° gennaio 2024, il grado d’invalidità è del 67.3% (fr. 81'057

di reddito da valido e fr. 26’506

di reddito da invalido), arrotondato al 67%.

Ne

discende che, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto ad una

rendita del 63% dal 1° novembre 2023 e del 67% dal 1° gennaio 2024.

Il

ricorso è pertanto accolto ai sensi dei considerandi.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi .

§ La decisione impugnata è

annullata.

§§

L’assicurato ha diritto a una rendita del 63% dal

1° novembre 2023 e del 67% dal 1° gennaio 2024.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti