32.2024.58
Correttamente l'UAI ha determinato il reddito da valido applicando i dati salariali. Contestazione in merito al livello di competenze 2 applicato dall'amministrazione. All'assicurato, titolare di un diploma da ragioniere italiano, con esperienza professionale, va applicato il livello 3
27 febbraio 2025Italiano33 min
internazionali e delle politiche di bilancio intercompany, nonché delle relative
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.58
BS/sc
Lugano
27 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 4 giugno 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1967, nel febbraio 2023 ha inoltrato una richiesta di prestazioni
(doc. 107, se non indicato diversamente i documenti citati si
riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
In precedenza egli era stato posto al beneficio di una rendita intera
d’invalidità dal 1° aprile 2015 al 31 agosto 2015 (cfr. decisione 15 febbraio
2017; doc. 101).
1.2. Acquisiti
dall’assicuratore infortuni (__________) gli atti riguardanti l’assicurato (il
10 novembre 2022 egli è stato vittima di un infortunio causante un trauma
cranio-cervicale con contusione nella regione occipitale) (doc. 190 – 25),
tenuto conto del rapporto SMR 18 marzo 2024 (doc. 170) e del rapporto
10
aprile 2024 del consulente in integrazione professionale (doc. 174), con
decisione 4 giugno 2024, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 53% dal
1° novembre 2023, aumentata al 57% con effetto dal 1° gennaio 2024 a seguito
della modifica dell’art. 26bis cpv. 3 OAI.
1.3. L’assicurato
è tempestivamente insorto contro la suddetta decisione, postulandone
l’annullamento e il riconoscimento di una rendita maggiore. Contesta la valutazione
economica operata dall’Ufficio AI, in particolare la determinazione del reddito
da valido. Chiede inoltre la sospensione della procedura fino all’evasione da
parte del TCA di un suo ricorso in ambito di assicurazione contro gli infortuni
avente, a sua detta, quale oggetto l’entità del reddito da valido.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma
della decisione contestata. Ritiene corretto l’utilizzo, quale base di calcolo
del reddito da valido, il reddito statistico e non quello effettivamente
percepito poiché al momento dell’insorgenza del danno alla salute
(corrispondente all’infortunio occorsogli il 10 novembre 2022) il datore di
lavoro aveva in data 9 novembre 2022 disdetto il contratto di lavoro. Inoltre,
l’amministrazione sostiene corretto l’utilizzo del livello di competenze 2 e
non il 4 come da richiesta ricorsuale.
1.5. Con
scritto 16 settembre 2024 l’insorgente ribadisce la propria posizione (VIII).
1.6.
Con osservazioni 1° ottobre 2024 l’amministrazione ripropone la reiezione del
ricorso allegando una presa di posizione del consulente in integrazione
professionale in merito alle censure sollevate dall’insorgente (X).
1.7. In
data 27 gennaio 2025, il TCA ha emesso la sua sentenza in ambito di
assicurazione contro gli infortuni (inc. 35.2024.44).
In
quell’occasione, il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi a
proposito della restituzione d’indennità giornaliere chiesta dall’assicuratore
LAINF all’assicurato, essendo controverso l’effettivo versamento dei salari
sulla cui base è stato calcolato l’importo delle indennità versate.
Questa Corte ha finalmente rinviato
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti volti a determinare “…
se nel periodo dicembre 2021-giugno 2022 gli stipendi siano stati
effettivamente pagati al ricorrente (e, nell’affermativa, mediante quale
liquidità), rispettivamente con quale liquidità il datore di lavoro sia
riuscito a farlo nel periodo luglio-settembre 2022.”.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha diritto a una rendita maggiore di
quella assegnata con la decisione contestata, oppure no.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della
modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" (…) le
rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo
l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e
quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici
(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è
retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022.”
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una richiesta di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, siccome l’assicurato ha diritto alla rendita con effetto dal 1°
novembre 2023, applicabile è il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art.
28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota
percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado
d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale
corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a
una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è
inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto
dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene
conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC
1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1.
gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5;
Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Il nuovo art. 28a LAI (valutazione del grado d’invalidità), in
vigore dal 1. gennaio 2022, dispone quanto segue:
" 1Per
valutare il grado d’invalidità di un assicurato che esercita un’attività
lucrativa si applica l’articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i
redditi lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i
fattori di correzione applicabili.
2Il grado
d’invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutato, in deroga all’articolo 16
LPGA, in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete.
3Se
l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell’azienda del coniuge, il grado d’invalidità per questa
attività è valutato secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le
mansioni consuete, il grado d’invalidità per questa attività è valutato
secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti.”
In
merito al confronto dei redditi, il nuovo art. 25 OAI, anch’esso in vigore dal
1. gennaio 2022, stabilisce tra l’altro che “i redditi lavorativi
determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base
temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera”
(cpv. 2) e che se per la determinazione dei redditi lavorativi determinanti si
impiegano valori statistici “vanno presi come riferimento i valori centrali
della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di
statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo
caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti
dall’età e differenziati a seconda del sesso” (cpv. 3), dovendosi inoltre
adeguare i valori statistici “in funzione della durata di lavoro normale
nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione dei salari
nominali” (cpv. 4).
2.4. Nel
caso in esame, incontestata è la valutazione medica operata dall’Ufficio AI.
Sulla base del rapporto 18 marzo 2024, tenuto conto della documentazione
medica, il SMR ha ritenuto l’assicurato inabile nella propria attività ed in
quelle adeguate nella misura del 100% dal 10 novembre 2022, 50% dal 1° gennaio
2023, 100% dal 1° febbraio 2023 e nuovamente del 50% dal 1° aprile 2023 (doc.
170).
Il
ricorrente contesta invece la valutazione economica, in particolare il reddito
da valido determinato in base ai salari statistici, più concretamente il livello
di competenze applicabile.
2.5. Secondo
la giurisprudenza federale, per determinare il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),
occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente
all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, cfr. STCA 35.2019.112 del 14
settembre 2020 consid. 2.2.2.), guadagnerebbe secondo il grado di
verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue
capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere
determinato nel modo più concreto possibile. Di regola, ci si baserà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari, o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile (cfr. STCA 32.2019.24 del 28 gennaio
2020, consid. 2.6.). Questo perché normalmente, in base all’esperienza comune,
la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del
danno alla salute (STF 9C_852/2018 del 5 marzo 2019, consid. 5.4.1.; DTF 139 V
28, consid. 3.3.2. e 129 V 222, consid. 4.3.1.). Le eccezioni al citato
principio dell’esperienza comune sono – dal profilo del grado probatorio –
assoggettate al grado di verosimiglianza preponderante (STF 8C_362/2014,
consid. 5.2.3. con ulteriori rinvii giurisprudenziali; RAMI 1993 no. U 168,
pag. 97 e segg., consid. 5b; 4a, b).
Qualora
l’ultimo salario percepito fosse superiore alla media, esso può essere preso
come base per determinare il reddito da valido solo se, sempre secondo il grado
di verosimiglianza preponderante, è accertato che l’assicurato lo avrebbe
percepito anche successivamente senza il danno alla salute (tra le altre: STF
8C_362/2014 del 25 giugno 2014, consid. 5.2.3 in fine, 8C_671/2010 del 25
febbraio 20211, consid. 4.5.1., 9C_5/2009 del 16 luglio 2009, consid. 2.3. con
rinvii). Per poter determinarsi su tale questione, i tribunali devono valutare
tutte le circostanze del caso concreto (STF 8C_581/2020 e 8C_585/2020 del 3
febbraio 2021 consid. 6.3., pubblicata in SVR 7/2021, UV Nr. 26, p. 123 e
segg.).
Inoltre,
qualora l’ultimo salario percepito presenti forti fluttuazioni in un arco
temporale relativamente breve, ci si dovrà basare sul reddito medio conseguito
su una forchetta temporale più estesa (STF 9C_14/2019 del 24 aprile 2019,
consid. 2.2.2. con ulteriori rinvii giurisprudenziali, 8C_443/2018 del 30
gennaio 2019, consid. 2.1. con ulteriori rinvii giurisprudenziali).
Per
costante giurisprudenza federale, qualora l’assicurato, come persona sana, non
sarebbe stato più attivo presso il suo precedente posto di lavoro, il reddito
da valido va determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_581/2020 e
8C_585/2020 succitata).
L’utilizzo
dei valori salariali statistici è quindi sussidiario, ovvero il ricorso a tali
dati avverrà solo se non è possibile determinare il reddito da valido e/o da
invalido sulla base e in conformità alle circostanze specifiche del singolo
caso (DTF 142 V 178, consid. 2.5.7 con ulteriori rinvii giurisprudenziali; STCA
35.2020.49 del 25 gennaio 2021 consid. 1.6.).
Il
TF ha stabilito che per la determinazione del salario statistico sono di
principio applicabili i dati salariali nazionali di cui alla tabella RSS TA1 (cfr.
STFA U 75/03 del 12 ottobre 2006 e I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.6.
2.6.1. Nella
presente fattispecie, l’Ufficio AI ha determinato il reddito da valido
fondandosi sui dati statistici. Infatti, il 9 novembre 2022, ossia il giorno precedente
a quello in cui è insorto il danno alla salute (che coincide con l’infortunio
occorsogli il 10 novembre 2022), egli è stato licenziato dalla __________, con
effetto al 31 dicembre 2022, per motivi economici (cfr. scritto 9 novembre 2022
del datore di lavoro in doc. 158).
Il
ricorrente sostiene invece che per il calcolo del reddito da valido l’Ufficio
AI avrebbe dovuto basarsi sul salario medio percepito prima dell’infortunio,
quando era da ultimo attivo quale direttore della succitata società.
Secondo la giurisprudenza, in generale per valutare il reddito senza
invalidità è determinante l'ultimo salario percepito dall'assicurato prima del
danno alla salute (DTF 135 V 59). Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che
quando l'assicurato ha perso il lavoro per motivi non legati alla sua
invalidità, non si può presumere che avrebbe continuato a lavorare con lo
stesso datore di lavoro, ed è quindi giustificato applicare valori statistici
medi (STF 8C_636/2021 del 10 novembre 2021 consid. 3.2. con riferimenti).
Per la determinazione del valore
statistico ai sensi dell’art. 26 cpv. 4 OAI, come visto sopra, va fatto
riferimento all’art. 25 cpv. 3 OAI [cfr., al riguardo, Rapporto
esplicativo (successivo alla procedura di consultazione) in merito alle
Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (Ulteriore sviluppo dell'Al), edito
dall'UFAS il 3 novembre 2021 (in seguito: Rapporto OAI), pag. 50].
Inoltre, va ricordato che, in
caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità,
va preso in considerazione il salario statistico conseguibile
nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione
dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il
salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (STCA
32.2023.30 del 19 giugno 2023 consid. 2.6.1; 32.2019.219 del 15 luglio 2020
consid. 2.9).
Nel
caso concreto, tenuto conto che il rapporto lavorativo era stato disdetto già
prima dell’infortunio, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF
139 V 218 consid. 5.3), è da ritenere che l’assicurato, senza il danno alla
salute, non avrebbe (più) svolto l’attività alle dipendenze della __________.
Di conseguenza, l’Ufficio AI si è correttamente distanziato dal salario
concretamente conseguito, in applicazione dell’art. 26
cpv. 4 OAI (“Se il reddito lavorativo effettivamente
conseguito non può essere determinato o non può esserlo in misura
sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei
valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con
la medesima formazione e condizioni professionali analoghe”).
2.6.2. L’amministrazione
ha tenuto conto dei dati salariali statistici relativi alla divisione economica
“77, 79-82 attività amministrative e di servizio di supporto (senza 78)” delle
citate tabelle RSS, stato 2022, livello di competenze 2, uomini (cfr. rapporto
9 aprile 2024 del consulente in integrazione professionale in doc. 172 e
tabella di calcolo in doc. 173) per complessivi fr. 65'406,50.
L’assicurato
sostiene invece l’applicazione del livello di competenze (più elevato) 4.
Elencando le sue passate esperienze lavorative corredate da attestati di
lavoro, egli ritiene che, seppur senza aver conseguito il diploma di contabile
federale, per diversi anni si è occupato di gestire amministrativamente e
contabilmente diverse società, compresa la gestione del personale.
A
proposito della questione di sapere se, ai fini della determinazione del
reddito da valido, vada applicato il livello di competenze 2 (come lo sostiene
l’Ufficio AI) oppure il livello di competenze 4 (come lo pretende
l’insorgente), giova ricordare che a partire dalla 10.a edizione della RSS (RSS
2012) gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di
lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di
attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle
sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in
quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in
funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione
necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale
(tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178, consid. 2.5.3. e
segg.). Il livello 1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche
e manuali semplici, mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le
attività che richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di
decisioni complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica
in un ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di
direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).
Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli di
competenza 2 e 3). Il livello 3 implica
delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito
specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il
personale infermieristico).
Il livello 2
si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,
l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di
apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli.
L’applicazione del livello 2 si giustifica soltanto se la persona assicurata
dispone di competenze o di conoscenze particolari.
L’accento è pertanto
posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere
in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle
qualifiche in quanto tali (cfr. STF 8C_657/2023 del 14 giugno 2024
consid. 6.1 e i riferimenti ivi menzionati, pubblicata in: DTF 150 V 354 e in: SVR
2024 UV n. 39; da ultimo ancora ripresa nella STF 9C_44/2024 del 23 settembre
2024 consid. 4.4.1).
2.6.3. Nel caso concreto, l’Ufficio AI non ha
applicato il livello di competenze 4. In particolare, nelle sue annotazioni del
30 settembre 2024, il consulente in integrazione professionale ha rilevato,
come del resto risulta dal curriculum vitae 15 febbraio 2023 (doc. 115), che
l’assicurato “ha seguito il corso di contabile federale, ma agli atti non
risulta che abbia ottenuto il corrispondente diploma, pertanto fa stato il
diploma di ragioneria commerciale ottenuto in Italia” (doc. X/1).
Che l’assicurato
non ha conseguito il diploma di contabile federale si evince, come riportato
sopra, anche dalla STCA 35.2024.44 consid. 2.4., precedentemente citata.
Pertanto, correttamente
l’amministrazione non ha riconosciuto il livello di competenze (più elevato) 4.
L’assicurato non dispone infatti di un’alta formazione, con conseguente titolo
ottenuto, necessaria per svolgere attività che “richiedono la
risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni complesse, che
presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un ambito specifico”
(DTF 150 V 360 consid. 6.1).
Secondo il TCA, occorre piuttosto chiedersi
se all’assicurato può essere riconosciuto il livello di competenze 3, invece
del livello 2 applicato dall’Ufficio AI.
In questo contesto, va innanzitutto segnalata la DTF 150 V 354 in cui la Corte federale
ha ricordato che per quanto concerne la determinazione del livello di
competenza 2 o 3, l'accento è messo soprattutto sul tipo di compiti da assumere
in funzione delle qualifiche della persona interessata.
In
quella fattispecie, il TF ha stabilito che il reddito da invalido doveva
essere determinato utilizzando il livello di competenze 2 (anziché il 3), in
quanto per le professioni ritenute dall’assicuratore convenuto (segretario
giuridico, fotografo o dirigente d'azienda) l’assicurato non disponeva di vaste
conoscenze che gli permettessero di assumersi i relativi compiti, posto che in
quegli ambiti egli non aveva conseguito alcun diploma e che mancava per di più
d’esperienza (trattandosi in particolare delle attività di fotografo e di dirigente
d’azienda, l’Alta Corte ha rilevato che l’assicurato le aveva sviluppate
durante il suo tempo libero, parallelamente alla professione di doganiere).
In un’altra pronunzia 9C_49/2024 del 25 marzo 2024 consid. 4.2 e 4.3.2, la Corte
federale ha ritenuto giustificata l’applicazione del livello di competenze 3
per la determinazione del reddito statistico da valido, trattandosi di
un’assicurata che disponeva di un AFC nel commercio al dettaglio, che aveva in
seguito assolto dei perfezionamenti specifici e che, al momento dell’insorgenza
del danno alla salute, lavorava nel campo del commercio al dettaglio.
Inoltre, in una sentenza
35.2024.82 del 3 febbraio 2025, questo Tribunale ha riconosciuto il livello di
competenze 3 a un’assicurata che, antecedentemente all’infortunio, era prima stata
attiva per diversi anni presso una struttura alberghiera e poi in una casa
anziani quale impiegata di economia domestica, professione di cui aveva
conseguito il relativo attestato federale di capacità (AFC). Parallelamente, ella
aveva portato a termine una formazione di due anni sfociata nel conseguimento
dell’attestato professionale federale (APF) di responsabile del settore
alberghiero – economia domestica. Il TCA ha ritenuto giustificato riconoscere
il livello di competenze 3, più elevato di quello applicato dall’assicuratore
contro gli infortuni.
Infine,
in una pronunzia 8C_375/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 6.7, l’Alta Corte ha
approvato l’agire del tribunale cantonale, il quale per determinare il reddito
da valido aveva applicato il livello di competenze 2 a un assicurato incaricato
della gestione e della direzione di diversi cantieri da pulire (il suo
mansionario comprendeva la pulizia di piccoli immobili in misura del 50% ma
pure la supervisione dei collaboratori in misura del 30%), perché egli svolgeva
principalmente l’attività di addetto alle pulizie, quindi una mansione
pratica, e eseguiva la supervisione dei collaboratori sui cantieri soltanto accessoriamente.
Nel
caso in esame, per quel che concerne le esperienze professionali di RI 1, dalle
annotazioni 8 marzo 2024 del consulente in integrazione professionale si evince
che egli è stato “… attivo dal 1995 al 2012 quale direttore
amministrativo della __________ (licenziato per ristrutturazione aziendale) e
da febbraio ad agosto 2014 quale financial controllore presso __________
(contratto a tempo determinato). Ha inoltre beneficiato di indennità
disoccupazione” (doc. 169/pag. 576 inc. AI).
Dal
suo curriculum vitae si evince che il ricorrente dal marzo 2013 al dicembre
2015 ha lavorato presso la __________ come direttore e da novembre 2013 sino a
ottobre 2019 alla __________ quale responsabile amministrativo (pag. 407 inc.
AI).
Al
momento dell’infortunio del 10 novembre 2022, egli si trovava alle dipendenze della
__________, in qualità di direttore. A tal riguardo, nella sentenza 35.2024.44
(cfr. supra, consid. 1.7.) si legge quanto segue:
" In
relazione alla sua formazione professionale ed esperienza lavorativa, durante
il colloquio del 20 marzo 2023, egli ha spiegato all’amministrazione
(l’assicuratore contro gli infortuni; n.d.r.) che lui gestisce aziende e fa
consulenza aziendale, dalla contabilità all'amministrazione, agli acquisti, all'introduzione
in nuove società, analisi dei progetti, questioni fiscali, bilanci consolidati,
eccetera. In pratica, che si occupa di gestione e di contabilità, avendo pure
fatto il corso di contabile federale, senza però avere potuto dare gli esami
(cfr. doc. 6, pag. 4).
(…).
A far tempo dal 16 dicembre 2021, RI 1 è stato assunto
dalla ditta __________ (…).
Con riferimento all’attività lavorativa svolta in seno
a tale ditta, durante il colloquio del 20 marzo 2023, RI 1 ha spiegato
all’assicuratore che si occupava della gestione e della contabilità della
stessa.”
L’assicurato ha dunque
maturato una lunga esperienza professionale nell’ambito amministrativo – contabile,
e non solo.
In tal senso, dagli
attestati di lavoro prodotti in sede giudiziaria si evince che:
·
in seno alla __________ (in seguito divenuta __________)
egli “gestiva un team di sette collaboratori come responsabile della
contabilità generale ed analitica. Rientravano in tali mansioni i rapporti con
Fatti
i rappresentanti fiscali U.E., la gestione dei fornitori di servizi e degli
spedizionieri “(lettera 25 marzo 2011 in doc. B3);
·
in seno alla __________, oltre ad essersi occupato
della costituzione di tale società, l’insorgente si “è pure occupato di tutti i
processi di aziende medio piccole e gestione degli interinali” (attestato di
servizio 28 dicembre 2017 in doc. B4);
·
in seno alla __________, l’assicurato gestiva un
team di collaboratori e nel settore Commerciali e Acquisti “ha sempre ottenuto
ottimi risultati nelle trattative commerciali con case di cure, ospedali, Hotel
e Ristoranti, dove ha dimostrato grande capacità nel raggiungere le richieste
dei clienti” (scritto 10 gennaio 2018 in doc. B5). La Cassa __________ l’ha
ritenuto amministratore di fatto della ditta __________ (decisione di
risarcimento dei danni ex art. 52 LAVS del 13 settembre 2019, doc. B1);
·
in seno alla __________, il ricorrente ha seguito
con piena soddisfazione “l’aspetto Contabile, Finanziario e Fiscale dei bilanci
intermedi e finali delle nostre società del gruppo. Si è occupato delle norme
internazionali e delle politiche di bilancio intercompany, nonché delle relative
revisioni di bilancio finale consolidato” (certificato di lavoro 31
ottobre 2019 in doc. B6);
·
infine, ritornato alla __________, l’assicurato era
attivo “… nelle attività commerciali e di consulenza di ricercare e gestire
nuovi clienti. (…) si è occupato della contabilità ordinaria, contabilità
analitica e gestioni e Iva; si è occupato delle buste paga, dichiarazioni,
assunzioni (…)” (certificato di lavoro 28 febbraio 2023 in doc. B7).
Del resto, anche i salari
(importanti) percepiti dall’assicurato - ad esempio, presso la __________ la
sua retribuzione mensile era di fr. 12'150, di fr. 9'300 quella presso la __________
-, importi che risultano peraltro iscritti nel suo conto individuale (cfr. STCA
35.2024.44 succitata consid. 2.3.), vanno nella direzione di retribuzioni
corrisposte in ragione di “attività complesse che necessitano ampie conoscenze
acquisite sul campo”.
È vero che nella DTF
150 V 360 consid. 6.1 in fine, la Corte federale ha ricordato che l’esperienza
professionale di cui può prevalersi un assicurato – senza formazione
commerciale né altra qualifica particolare acquisita durante l’esercizio della
professione – non giustifica di per sé una classificazione superiore al livello
di competenze 2, posto che nella più parte dei settori professionali un diploma
o perlomeno delle formazioni e dei perfezionamenti sono richiesti, tuttavia le pronunzie
ivi citate trattano di fattispecie non paragonabili a quella sub
judice, in cui era stato ritenuto il livello di competenze 2.
In effetti, nella
sentenza 9C_486/2022 del 17 agosto 2023
consid. 7.3.3, si tratta di un assicurato, da ultimo attivo quale montatore
d’attrezzatura tecnica e d’installazione sanitaria, che non era titolare di
diplomi né di formazioni necessari per applicare il livello di competenze 3.
La pronunzia 8C_444/2021 del 29
aprile 2022 consid. 4.2.4 riguarda un assicurato, di formazione casaro, che
aveva lavorato per anni nel settore della vendita di automobili nuove e
d’occasione, da ultimo incaricato di gestire la vendita/ripresa di veicoli
d’occasione.
La sentenza 8C_581/2021 del 19 gennaio 2022 consid. 4.4 concerne un
assicurato, di formazione intonacatore, da ultimo occupato quale consulente del
servizio esterno della ditta per cui lavorava, che non beneficiava né di una
formazione commerciale né di perfezionamenti formali.
Infine, la pronunzia 9C_148/2016 del 2 novembre 2016 consid. 2.2 riguarda
un assicurato, formatosi quale meccanico d’automobili, che nei 4 anni
precedenti l’insorgenza del danno alla salute aveva gestito un proprio garage.
Nel caso concreto, invece,
l’assicurato ha conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale presso
l’Istituto __________ (cfr. curriculum vitae pag. 406 e pag. 431), terminando quindi
una formazione professionale che in Italia – oltre a dare accesso a diverse
attività nel settore amministrazione, finanza e marketing – consente d’iniziare
un percorso accademico (cfr. la relativa scheda informativa nel sito del
Ministero dell’Istruzione: __________). In Ticino, il
diploma di istruzione secondaria superiore
nell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" (nuova
denominazione del diploma di ragioniere e perito commerciale) conferito in
Italia da un istituto tecnico del settore economico, consente di accedere
all’Università della Svizzera italiana limitatamente ai programmi di Bachelor
in Scienze economiche, Bachelor in Comunicazione e Bachelor in Scienze informatiche
(__________).
L’insorgente
ha quindi concluso una formazione in ambito commerciale, la quale risulta
peraltro essere senz’altro superiore a quella di cui alla fattispecie oggetto
Considerandi
della STF 9C_44/2024 del 23 settembre 2024 consid. 4.4.2. Infatti, in quel caso,
l’assicurata ricopriva una posizione corrispondente al suo AFC come impiegata
commerciale svolgendo mansioni amministrative e di elaborazione dati, motivo
per cui l’Alto Tribunale ha confermato il livello di competenze 2 riconosciuto
dall’istanza inferiore.
In conclusione, sulla
scorta delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene
che per determinare il reddito statistico da valido si debba applicare il
livello di competenze 3 (anziché il 2 utilizzato dall’amministrazione).
Pertanto, applicando la tabella
RSS TA1_tirage_skill_level, settore
economico 77, 79-82 (senza 78), uomini, livello di competenze 3, nel 2022 l’assicurato
avrebbe potuto conseguire un reddito lordo mensile di fr. 6'415. Riportando questo dato su 42.1 ore, esso
ammonta a fr. 6'754.75 mensili oppure a fr. 81’057 per l’intero anno
(fr. 6'754.75 x 12 mesi).
2.7
Per
quel che concerne il reddito da invalido, il nuovo art. 26bis cpv. 1 OAI
prevede che se dopo l'insorgere dell'invalidità l'assicurato consegue una
retribuzione lavorativa, quest'ultima rappresenta il reddito da invalido, a
patto che essa gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità lavorativa
residua in relazione ad un'attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile
(cpv. 1).
Ai
sensi dell’art. 26bis cpv. 2 OAI, in mancanza di una retribuzione
lavorativa o se la retribuzione lavorativa non può essere computata quale
reddito da invalido, quest'ultimo si determina su base statistica ex art. 25
cpv. 3 OAI. In deroga all’art. 25 cpv. 3 OAI, per gli assicurati di cui
all'art. 26 cpv. 6 OAI (ossia gli assicurati invalidi dalla nascita o precoci)
vanno impiegati valori indipendentemente dal sesso. Va qui fatto presente che,
come già detto (cfr. consid. 2.6.1), l’art. 25 cpv. 3 OAI prevede che se per la
determinazione dei redditi lavorativi si impiegano valori statistici, vanno
presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione della struttura dei
salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica e possono essere impiegati
altri valori statistici se nel singolo caso il reddito non figura nella RSS e
vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati a seconda del
sesso.
Secondo l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino
al 31 dicembre 2023, se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare
soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari
o inferiore al 50 per cento, al valore determinato in base a valori statistici
è applicata una deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo
parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis
pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.
Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Con sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, destinata alla
pubblicazione, al momento pubblicata in: SVR 1/2025 IV n. 1, p. 1 ss. (cfr.
anche sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha
stabilito che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio
del 2022 e in vigore fino alla fine del 2023, riguardante la determinazione del
grado d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS,
è parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del
salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto
dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se
necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale
federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 23 luglio 2024).
Nella
presente fattispecie, come si evince dalla decisione impugnata, per la
determinazione del reddito da invalido – rimasto peraltro incontestato –
l’Ufficio AI ha preso in considerazione le tabelle RSS 2022, attività semplici
e ripetitive, uomini, con una riduzione per attività a tempo parziale del 10%,
per un totale di fr. 29’820 (cfr. anche annotazioni 9 aprile 2024 del
consulente in integrazione professionale e la tabella di calcolo in docc. 172 e
173). Tenuto conto, in applicazione dell’art. 26bis cpv. 3 OAI (nella
versione in vigore dal 1° gennaio 2024), di un ulteriore 10% di riduzione (per
complessivi 20%), il reddito da invalido è stato fissato in fr. 26’506.
2.8
Raffrontando
un reddito da valido di fr. 81'057
con un reddito da invalido di fr. 29'820, alla scadenza dell’anno di attesa
(10.11.2023), il grado d’invalidità risulta essere del 63.21%, arrotondato al
63% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121.
Dal
1° gennaio 2024, il grado d’invalidità è del 67.3% (fr. 81'057
di reddito da valido e fr. 26’506
di reddito da invalido), arrotondato al 67%.
Ne
discende che, annullata la decisione contestata, l’assicurato ha diritto ad una
rendita del 63% dal 1° novembre 2023 e del 67% dal 1° gennaio 2024.
Il
ricorso è pertanto accolto ai sensi dei considerandi.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi .
§ La decisione impugnata è
annullata.
§§
L’assicurato ha diritto a una rendita del 63% dal
1° novembre 2023 e del 67% dal 1° gennaio 2024.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti