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Decisione

32.2024.59

Nuova domanda AI.I periti si sono dettagliatamente pronunciati e i referti del curante non comprovano un diverso stato si salute.Nuove disposizioni da 01.01.2022 per calcolo grado AI.Grado AI (0%) del

7 ottobre 2024Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi del nervo cutaneo laterale del femore destro, la sintomatologia

sarebbe stata presente solo negli ultimi due anni, ma la data esatta non era

valutabile. Come consulente, non v'era nessun grado di incapacità lavorativa. In

un'attività adeguata in cui era limitato l'uso dei membri superiori in attività

pesanti e ripetitive, con la possibilità di cambiare posizione, da seduto e in

posizione eretta o sdraiata, secondo la presenza di parestesie a livello della

coscia destra, la capacità lavorativa era totale. Considerata l'età, per il

neurologo l'assicurato avrebbe potuto riprendere senza problemi, a parte una

leggera limitazione per l'uso degli arti superiori, legati all'incipiente

compressione dei due nervi mediani nei canali carpali, la sua attività professionale

interrotta dopo l'infortunio alla spalla destra e in concomitanza con

l'apparizione anche di problemi psichiatrici ed economici.

Infine, al momento della valutazione peritale non era indicato

nessun intervento decompressivo; in caso di peggioramento della sintomatologia

avrebbero potuto essere indicate delle infiltrazioni locali.

Per quanto concerne la patologia psichiatrica, il dr. __________

ha visitato l'interessato il 6 e il 20 giugno 2023 durante 45 minuti ogni volta

e nel referto del 4 luglio 2023 ha esposto l'anamnesi, le constatazioni

obiettive e gli esiti degli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________.

Quale diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, ha posto

una probabile evoluzione in una sindrome da dolore persistente (F45.4) derivante

dai dolori lombari con ripercussione agli arti inferiori, che a causa della non

corrispondenza chiara e definita con le risultanze clinico diagnostiche

lasciavano intravvedere un'evoluzione verso una tale sindrome.

Il perito ha osservato una scarsa capacità di mentalizzazione,

introspettive e psicologiche in generale, che non gli ha consentito di

elaborare l'esperienza del cambiamento funzionale che ha subìto a seguito dei

problemi di salute somatica. Ha pure riscontrato una tendenza a identificarsi

nei deficit della patologia somatica e una certa tendenza a enfatizzare

l'esposizione dei sintomi somatici, che favoriva la tendenza a cronicizzare la

sintomatologia, con influenza negativa anche sull'elaborazione dell'esperienza

dolorosa e probabile sviluppo di una F45.4.

Lo specialista ha perciò valutato non sussistere alcuna

sintomatologia sul piano psicopatologico che avesse un'influenza sulle sue

capacità lavorative, che erano quindi totali nelle attività precedenti e

adeguate. Ha comunque ritenuto indicato per l'assicurato proseguire con la

presa a carico psichiatrica integrata al fine di prevenire eventuali

peggioramenti.

Il rapporto della perizia pluridisciplinare riporta poi le

diagnosi e i limiti funzionali posti da ciascun esperto che ha visitato

l'assicurato, come pure le motivazioni che hanno portato i periti a stabilire

nel 90% dal 1° ottobre 2020 la capacità lavorativa complessiva nell'attività da

ultimo svolta, intesa come riduzione del 10% nell'attività di cameriere e

barista dovuta unicamente alla patologia neurologica. La capacità in attività

adeguate che rispettino i limiti funzionali stabiliti in ambito reumatologico

e, per gli aspetti neurologici, limitino l'uso dei membri superiori in attività

pesanti e ripetitive, con la possibilità di cambiare posizione da seduto in

posizione eretta o sdraiata, secondo la presenza di parestesie a livello della

coscia destra, era invece del 100%. Non v'era invece nessuna limitazione del

rendimento in attività adatta e in attività di consulente amministrativo, per

le quali l'assicurato era dunque complessivamente abile al 100%.

Sulla scorta di questa perizia, il 12 febbraio 2024 (doc. 79) il

dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, ha allestito il

rapporto finale SMR, in cui ha riassunto la situazione medica relativa alla

prima domanda AI del 2020 (inabilità lavorativa da agosto 2019 a settembre

2020, ma decisione del 14 dicembre 2020 di rifiuto delle prestazioni a causa

della domanda tardiva) e all'attuale del 2022, indicando i contenuti dei certificati

medici dei curanti e della perizia pluridisciplinare del 7 febbraio 2024, le

diagnosi con e senza conseguenze sulla capacità lavorativa, i limiti funzionali

(carico massimo di 5 kg, alternanza della postura) e i gradi di incapacità

lavorativa nell'abituale attività di ristoratore/cameriere/barista (10%) e in

attività adeguate (0%).

Ritenuto che la decisione precedente era del 14 dicembre 2020, il

medico SMR ha valutato che il grado di inabilità lavorativa del 10% andava

fatto decorrere dal 15 dicembre 2020.

Con il progetto di decisione del 12 aprile 2024 (doc. 90) l'Ufficio

AI ha rifiutato le prestazioni, poiché dal calcolo economico è risultato un

grado di invalidità nullo dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, così come

dal 1° gennaio 2024 applicando la deduzione forfettaria del 10% in virtù

dell'art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in essere da quest'anno.

Nelle osservazioni del 23 maggio 2024 il rappresentante

dell'assicurato ha affermato che pur ammettendo la ripresa dell'attività

lavorativa, il curante la limitava, in quanto nel corso della giornata

necessitava di intervalli che riducevano i tempi lavorativi in pratica della

metà. Per questo motivo, l'assicurato ha chiesto l'attribuzione di almeno un

quarto di rendita (doc. 95) e ha allegato il referto del 14 maggio 2024 del dr.

med. __________, secondo cui "il paziente

può mantenere un'attività lavorativa ma non può essere concessa al 100%.

Infatti, durante il lavoro, il paziente pur lavorando al 100%, necessita di

intervalli di tempo per recuperare. Il tutto si spiega benissimo con la

diagnosi già esposte a suo tempo negl'incarti inviati alla assicurazione

invalidità (diagnosi: già in vostro possesso).".

Il dr. __________, riassunte le valutazioni specialistiche

peritali per quanto concerne la capacità lavorativa dell'assicurato e le

diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, nelle annotazioni del

25 maggio 2024 (doc. 97) si è pronunciato come segue su quest'ultimo referto:

" Valutazione:

dall'attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute.

Faccio presente che il __________ ha riconosciuto un rendimento ridotto del 10%

per necessità di pause supplementari per motivi neurologici: "…un grado

massimo di incapacità del 10% per diminuzione del rendimento per assicurarsi

pause sul lavoro…".

Ne è quindi seguita la decisione del 3 giugno 2024 (doc. A), che

ha confermato integralmente il progetto di decisione di rifiuto delle

prestazioni per assenza di un grado AI pensionabile.

Con il ricorso l'assicurato ha prodotto il referto radiologico del

1° settembre 2023 (doc. B) del dr. med. __________, già agli atti

dell'amministrazione, e il nuovo referto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. __________,

il quale ha sottolineato "che sì, il

paziente può mantenere un'attività lavorativa ma non può essere concessa al

100%. Infatti, durante il lavoro, il paziente pur lavorando al 100%, necessita

di intervalli di tempo, che stimo al 50%, per recuperare. Le pause riducono

l'attività lavorativa da 8 a 4 ore lavorative. Il tutto si spiega benissimo con

la diagnosi già esposte a suo tempo negl'incarti inviati alla assicurazione

invalidità (diagnosi già in vostro possesso).".

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr.8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione

l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non

ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

Preso atto dei certificati dei curanti, il Servizio

Medico Regionale ha ritenuto opportuno che dei periti valutassero lo stato di

salute dell'interessato, affidando tale compito al __________.

Le esperte in medicina interna generale (dr.ssa __________)

e in reumatologia (dr.ssa med. __________), lo specialista in neurologia (dr.

med. __________) e quello in psichiatria e psicoterapia (dr. med. __________) hanno

avuto modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica

raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di

persona e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche

a mezzo di specifici esami (sangue, urine, psicologici).

I quattro periti si sono dettagliatamente

pronunciati, ciascuno nel suo specifico campo di competenza, sulle condizioni

di salute del ricorrente retroattivamente al 2020, ponendo delle diagnosi con e

senza ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e definendo il grado di

incapacità lavorativa sia nell'attività precedentemente esercitata di

barista/cameriere e di consulente sia in attività adeguate, fermo restando i

limiti funzionali individuati dai vari consulenti. Le argomentazioni esposte

dagli esperti intervenuti sono chiare, complete e non contraddittorie, perciò

non prestano il fianco ad alcuna critica.

Non va inoltre dimenticato che per quanto concerne il

referto radiologico del 1° settembre 2023 del dr. med. __________

prodotto con il ricorso, era già presente agli atti dell'amministrazione e al

riguardo aveva preso posizione il dr. med. __________ nel rapporto peritale del

30 ottobre 2023, anche se aveva visitato di persona l'assicurato antecedentemente

(il 4 luglio 2023). Infatti, fra i documenti che gli sono stati messi a

disposizione, in calce all'elenco di questi referti datati dal 2018 a gennaio

2023, egli ha indicato che "Ulteriori

controlli del rachide lombo-sacrale e cervicale eseguiti anche in luglio 2023 e

in settembre 2023, non hanno portato ulteriori informazioni: del rachide

lombo-sacrale, a livello L4-L5 il Dott. Med. __________, parla di un quadro di

spondilosclerosi emisferica di Dihlmann in via di guarigione (osteosclerosi).

Associata un'ernia discale di lieve entità, trattenuta, ad ampio raggio

con tendenzialmente più estensione sottopeduncolare dal lato sinistro, senza

conflitti col ganglio dorsale. Nessuna modifica rispetto all'esame del 2019.".

Lo stesso radiologo, quindi, non ha rilevato un peggioramento

della situazione in essere nel 2023 rispetto a quella riscontrata quattro anni

prima. Inoltre, l'ernia discale era di lieve entità, come ha sottolineato il

consulente nominato dall'Ufficio AI, perciò non era tale da dare luogo a

particolari impedimenti nell'esercitare un'attività lucrativa. Al riguardo, il perito

neurologo ha osservato che "Nei rapporti

Considerandi

radiologici non si parla mai di "voluminosa" ernia discale, né a

livello cervicale, né lombo-sacrale. Non sono mai stati descritti particolari

deficit neurologici, né a livello dei membri superiori, né a livello dei membri

inferiori." (cfr. rapporto peritale del 30 ottobre 2023 pag. 6

punto 3.2.9).

Inoltre, l'esperto ha evidenziato che dal punto di vista

strettamente neurologico i disturbi lamentati dall'assicurato erano compatibili

con il quadro clinico, si trattava di una sofferenza dei tronchi nervosi

periferici, non importante, sia a livello dei due polsi che per il nervo

cutaneo laterale del femore. Le brachialgie parestetiche alle due mani che il

ricorrente accusava da tempo, soprattutto quando lavorava, in presenza di un

incipiente rallentamento, soprattutto a destra, della conduzione

sensitivo-motoria del nervo mediano nel tunnel carpale, erano tuttavia di lieve

entità, senza deficit sensitivo-motori maggiori.

Non avendo riscontrato altri elementi patologici, e osservato che

la sintomatologia a livello dei polsi non era maggiore e che avrebbe potuto

essere risolta col porto di stecche o con il riposo o con infiltrazioni locali

qualora le disestesie fossero diventate importanti, il perito ha concluso che l'assicurato

era pienamente abile nell'attività di consulente, ma poteva presentare un grado

massimo di incapacità lavorativa del 10% per diminuzione del rendimento per

assicurarsi delle pause sul lavoro.

L'insorgente ha evidenziato che la necessità di effettuare delle

pause porta la sua capacità lavorativa a dimezzarsi, ritenuto come il medico

curante ha stimato nel 50% la riduzione dell'attività lavorativa, indicando che

le diagnosi poste in precedenza spiegavano le ragioni di questi intervalli di

tempo.

Nel rapporto medico del 18 novembre 2022 (doc. 47), compilato a

richiesta dell'Ufficio AI, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina

interna, che ha in cura l'assicurato da diversi anni, aveva indicato la

presenza di dolori alla schiena poi peggiorati nel tempo, sindrome del dolore

cronico, radicolopatia destra, periartropatia alla spalla destra (operata nel

2020) e sinistra, epicondiliti bilaterali, insonnia cronica, stato depressivo,

che dal 1° agosto 2020 al 30 aprile 2022 l'avevano reso inabile al 100%, dal 1°

maggio al 30 novembre 2022 al 50% e nuovamente al 100% dal 1° dicembre 2022 al

31.

marzo 2023.

Il curante aveva definito come "caso

cronico stazionario" la prognosi sulla capacità lavorativa

dell'assicurato e ritenuto che per i dolori alle mani e alla spalla a quel

momento egli non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.

Nel referto del 29 agosto 2023 (doc. 71) il dr. med. __________ ha

aggiornato direttamente l'Ufficio AI sugli ultimi sviluppi:

" Il

paziente ha avuto nuovi episodi di coliche renali con ureterolitiasi già note

al Dr. med. __________ (urologo) con degenza già l'anno scorso (luglio 2022),

ma questa volta è stato trattato ambulatorialmente. Il paziente lamenta dolori

ad entrambe le braccia e per le quali l'ergoterapia viene applicata

regolarmente, in particolare al polso ed alla mano sinistra dove i dolori sono

maggiori. Oltre all'entesopatie croniche delle braccia per le quali era stato

anche valutato dal Dr. med. __________ (chirurgo della mano nell'arco del

2022), il paziente lamenta probabili dolori di origine radicolari e per questo

è stata richiesta una RM della colonna cervicale avvenuta nel luglio 2023 ed

accludo come documentazione a questa lettera. Nell'esame si riscontra

un'irritazione radicolare in particolare C4 e C5 bilateralmente ma maggiore a

destra.

È prevista una nuova RM della colonna lombare che avverrà nei

prossimi giorni a causa di un accentuarsi del dolore alla gamba destra ed in

particolare alla probabile radicolopatia L4. Infine rammento, come già nel 2022

che il paziente soffre di insonnia e di problematiche psichiatriche per le

quali è regolarmente seguito dal Dr. med. __________ (psichiatra).

Tutto quanto sopra esposto porta il paziente ad un'impossibilità

di una qualsiasi attività lavorativa ed è fortemente limitato sia per dolori ma

anche per movimenti ridotti in funzione antalgica.

Inoltre l'insonnia e la difficoltà di concentrazione non aiuta una

qualsiasi attività.

Ritengo quindi inabile il paziente ad una riqualifica

professionale e credo sia più indicata una rendita.".

L'allegato certificato radiologico del 14 luglio 2023 allestito

dal dr. med. __________ , FMh radiologia medica, riferisce della risonanza

magnetica alla colonna cervicale eseguita quel giorno, a grandi linee

sovrapponibile a quella precedente dell'ottobre 2019, ma con discopatia con

protrusione discale a livello C4-C5 questa volta più sporgente dal lato destro.

Inoltre, è stata rilevata una tenue ernia foraminale a livello TH1-TH2 dal lato

sinistro, che lo specialista ha osservato essere magari di nuova insorgenza.

Il TCA rileva che quest'ultimo referto, sebbene la visita clinica

dell'assicurato sia avvenuta il 22 giugno 2023, è stato comunque preso in

considerazione dalla perita reumatologa già nella stesura della sua valutazione

del 9 agosto 2023, avendolo essa citato fra gli esami radiologici messi a sua

disposizione.

La stessa si è altresì pronunciata al riguardo nel complemento del

25.

settembre 2023, ricordando di essersi già determinata su questo esame nelle

conclusioni diagnostiche peritali del 9 agosto 2023, in cui ha menzionato

l'esito della risonanza magnetica della colonna cervicale del 14 luglio 2023,

eseguita quindi poche settimane dopo la sua valutazione clinica, momento in cui

clinicamente non aveva obiettivato segni suggestivi di radicolopatia C4-C5 con

contatto neuroforaminale C5 destra.

Sempre nel suo complemento, la dr.ssa __________ ha inoltre

analizzato l'esposto rapporto del 29 agosto 2023 del dr. med. __________,

rilevando che "riporta la sintomatologia

riferita dall'A. di "probabile" origine radicolare allegando l'esito

della MRI della colonna cervicale del 14.7.2023 di cui avevo già preso visione,

senza riportare esame clinico aggiornato. Ritengo che qualora fossero comparsi

segni suggestivi di contatto di C5 ds., non presenti al momento della visita

peritale effettuata dalla sottoscritta, sarebbe utile approfondire gli

accertamenti con una visita neurologica ed una eventuale esecuzione di ENMG

mirata, qualora indicato. Questi ulteriori rapporti ricevuti non comportano

attualmente nessuna modifica delle mie valutazioni per quanto riguarda le

diagnosi, le limitazioni funzionali, come pure per le capacità lavorative da me

espresse nella mia perizia del 9.8.2023.".

Inoltre, in merito al referto della risonanza magnetica del 1°

settembre 2023, la reumatologa ha espressamente indicato il 25 settembre 2023

che non apportava alcuna modifica alle sue valutazioni peritali, non essendo

presenti segni di progressione delle alterazioni a carico del rachide lombare

rispetto alla precedente valutazione dell'ottobre 2019.

Anche il neurologo ha potuto esprimersi su questi referti, citandoli

nel suo rapporto peritale del 30 ottobre 2023 laddove il dr. med. __________,

che ha visitato l'interessato il 4 luglio 2023, ha riassunto gli esiti dei

controlli radiografici del rachide lombo-sacrale e cervicale eseguiti nel

luglio 2023 e, come visto, nel mese di settembre 2023. Egli ne ha quindi tenuto

conto nella sua valutazione specialistica, mentre non si è specificatamente pronunciato

sul parere del medico curante dell'agosto 2023.

Infine, per quanto concerne l'aspetto psichico, sebbene il dr. __________

abbia indicato ancora il 29 agosto 2023 che l'assicurato era regolarmente

seguito dal dr. __________ per problematiche psichiatriche, tuttavia nessun

documento specialistico è stato prodotto agli atti, né in sede amministrativa

né ricorsuale, perciò non v'è motivo di scostarsi dalle valutazioni del dr.

med. __________ nell'ambito del mandato peritale ricevuto, secondo cui v'era

soltanto una probabile evoluzione in una sindrome da dolore persistente (F45.4)

non avente influsso sulla capacità lavorativa.

2.8

Da quanto precede la scrivente

Corte rileva che dai due referti medici prodotti dal ricorrente non è possibile

trarre una conclusione diversa da quella accertata dai periti del __________ e avallata

dal Servizio Medico Regionale, i quali, ciascuno nel suo specifico ambito di

competenza, si sono pronunciati sullo stato di salute del ricorrente argomentando

chiaramente e in modo convincente le loro valutazioni. Alle stesse va pertanto fatto

affidamento tanto nella definizione delle diagnosi quanto nella determinazione

del grado di incapacità lavorativa dell'assicurato.

L'intera documentazione agli atti è dunque stata

attentamente analizzata e valutata da persone esperte in materia, le quali

hanno tratto delle conclusioni affidabili, solide e condivisibili. Non è dunque

necessario procedere a ulteriori accertamenti medici come ipotizzato, laddove

necessario, dal ricorrente.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

Non va dimenticato che, contrariamente a quanto

sostenuto nel suo memoriale, il ricorrente non è riuscito, nemmeno in sede

ricorsuale, a mettere validamente in discussione le convincenti conclusioni

peritali rese da specialisti in materia.

L'unico nuovo atto medico consiste, infatti, nel

citato referto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. med. __________, che però non

si è affatto confrontato né con le valide conclusioni peritali né con il

rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 12 febbraio 2024, perciò non

è in grado di comprovare un diverso stato di salute da quello compiutamente

valutato dagli specialisti nominati dall'Ufficio AI e neppure una diversa

capacità lavorativa dell'assicurato nell'esercitare la precedente attività

lavorativa di barista così come altre adeguate alle sue condizioni di salute.

Le rimostranze del ricorrente non possono dunque

essere seguite né per quanto concerne la valutazione medica del suo stato di

salute né per le conseguenze del danno alla salute sulla sua capacità

lavorativa, come pure sulla necessità di indagarle ulteriormente, essendo il

quadro medico chiaro ed esaustivo.

L'operato dell'amministrazione deve pertanto essere

condiviso e confermato, così come i periodi e i gradi di inabilità lavorativa

stabiliti dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 12 febbraio

2024.

Di conseguenza, per la riconosciuta necessità di effettuare delle pause

durante l'attività lavorativa, la capacità lavorativa del ricorrente deve

essere ridotta del 10% e quindi va stabilita nel 90% nell'attività

precedentemente esercitata di barista/cameriere. Nell'attività di consulente

amministrativo e in altre attività adeguate, che rispettino i limiti funzionali

individuati dalla dr.ssa __________ e dal dr. med. __________, oltre all'alternanza

della postura e a un carico massimo di 5 kg indicati dal medico SMR, la

capacità residua è del 100%.

2.9

Per quanto concerne

l'aspetto economico, e meglio l'incidenza del danno alla salute sulla capacità

lavorativa residua del ricorrente, quest'ultimo ha contestato "il

calcolo dei redditi che secondo tabelle nazionali indica un reddito con

invalidità di CHF 59'639.18 contro un reddito senza invalidità di CHF

51'734.79. In questo modo il subito infortunio è riuscito miracolosamente a

migliorare la capacità finale dell'assicurato nel suo campo lavorativo." (doc. I pag. 2).

La critica

formulata dall'insorgente è generica, non contesta specificatamente né il

reddito da valido né quello da invalido e va evasa sulla base del principio del

calcolo del grado di invalidità ai sensi dell'art. 16 LPGA, a cui rinvia

l'art. 28a cpv. 1 LAI.

Gli artt. 25, 26 e 26bis OAI,

nel nuovo tenore dal 1° gennaio 2022, hanno concretizzato i principi

giurisprudenziali in materia e ora definiscono i principi per il confronto dei

redditi e come si determina il reddito con e senza invalidità.

L'art. 25 OAI riguarda i

principi per il confronto dei redditi:

" 1 Sono considerati redditi lavorativi

secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero

riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a. le

prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio

o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b. le indennità

di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le

indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

2.

I redditi

lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base

temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.

3.

Se per la

determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori

statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione

della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono

essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non

figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati

a seconda del sesso.

4.

I valori

statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di

lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione

dei salari nominali.

L'art. 26 OAI concerne la

determinazione del reddito senza invalidità e prevede che:

" 1 Il reddito senza invalidità (art. 16

LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente

conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo

conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto

a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.

2.

Se il

reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per

cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25

capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo

valore centrale.

3.

Il

capoverso 2 non è applicabile, se:

a. anche il

reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è

inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore

secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o

b. il reddito è

stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

4.

Se il

reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non

può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è

fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3

relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali

analoghe.".

Infine, l'art. 26bis OAI

definisce come determinare il reddito con invalidità:

" 1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità

l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato

quale reddito con invalidità (art.16 LPGA), sempre che gli permetta di

valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a

un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.

2.

Se non vi è

alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato

in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga

all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26

capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

3.

Al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è

applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori

deduzioni.".

Fino al 31 dicembre 2023, il

tenore del capoverso 3 di questa disposizione, già modificato dal 1° gennaio

2022, era il seguente:

" 3 Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con

una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore

determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per

cento per attività lucrativa a tempo parziale.".

2.10

Nell'evenienza concreta, il calcolo

effettuato dall'Ufficio AI si confà agli esposti principi legali (doc. 91). Se

l'assicurato avesse continuato a lavorare nella ristorazione come

cameriere/barista avrebbe potuto conseguire, basandosi sui dati statistici

della Tabella TA1 RSS 2020, livello 1 di qualifica, aggiornando i dati al 2022,

un reddito da valido di Fr. 51'734,79, non contestato come tale

dall'insorgente. Non avendo l'insorgente messo a frutto la sua residua capacità

lavorativa del 100% in attività confacenti al suo stato di salute, per

determinare il reddito da invalido l'Ufficio AI ha fatto capo ai dati

statistici (art. 26bis cpv. 2 OAI), valori centrali - e non a uno specifico

ramo economico, essendo egli abile in qualsiasi attività lavorativa - e li ha

adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende (art. 25 cpv.

4.

OAI).

Dovendosi poi porre al 1° dicembre 2021, ovvero dopo un anno

dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa secondo i periti e il medico SMR, il

calcolo del grado AI è stato effettuato fino al 31 dicembre 2023 in

applicazione dell'art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore fino a

quest'ultima data e quindi non applicando alcuna deduzione forfettaria al

reddito statistico con invalidità, che è pertanto stato fissato per il 2022 in

Fr. 66'265,75.

Per contro, dal 1° gennaio 2024, in virtù del nuovo cpv. 3

dell'art. 26bis OAI, l'Ufficio AI ha applicato la deduzione prevista del 10%,

per giungere a un reddito da invalido di Fr. 59'639,18.

Ecco spiegato il motivo per cui, se mettesse a frutto la sua

capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate al suo stato di

salute, il ricorrente potrebbe guadagnare più di quanto percepiva -

teoricamente, trattandosi di un dato statistico - in precedenza nel suo ramo di

attività (ristorazione).

Confrontando perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi),

l'amministrazione ha ottenuto per entrambi i periodi di confronto un grado di

invalidità nullo, visto che il reddito da invalido è superiore al reddito da

valido e quindi non v'è alcuna perdita di guadagno subita dall'insorgente.

Il TCA osserva che di fronte alla capacità lavorativa residua del ricorrente

del 90% nella propria occupazione di cameriere/ barista, quand'anche per

stabilire la perdita di guadagno si volesse applicare il metodo di confronto

percentuale ("Prozentvergleich"; DTF 114

V 310 consid. 3), in queste condizioni non si giustifica il

versamento di una rendita di invalidità non essendo raggiunto il grado minimo

pensionabile del 40% (STF 9C_18/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.5; STCA

32.2021.53

del 18 ottobre 2021, consid. 2.5), visto che la perdita di guadagno

sarebbe soltanto del 10%.

Riguardo a questo metodo di calcolo del grado di invalidità va

segnalata la STF 8C_130/2023 dell'8 agosto 2023 (pubblicata in SVR 2023 IV Nr.

55), in cui dal 2020 in poi la ricorrente era pienamente in grado di lavorare

in un'attività adattata e aveva una riduzione del 10% del rendimento nella sua

precedente attività con presenza a tempo pieno.

Il Tribunale federale ha concluso che in questa situazione, in cui

l'attività adattata corrisponde in gran parte all'occupazione precedente - a

parte la leggera riduzione del rendimento -, secondo la prassi è necessario un

confronto percentuale, che è una variante ammissibile del confronto dei redditi.

Va infine evidenziato che anche applicando, per determinare il

grado di invalidità fino al 31 dicembre 2023, e meglio fino all'entrata in

vigore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, la possibilità di una decurtazione

("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25%

dal salario tabellare prevista dalla giurisprudenza previgente per tener conto

del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua

capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in

un mercato del lavoro equilibrato - deduzione che nella DTF 148 V 174 il

Tribunale federale ha ricordato di fondamentale importanza come strumento di

correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto

possibile, unitamente a un altro strumento di correzione che è il parallelismo

dei redditi (cfr. Comunicato stampa del TF: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/

it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf) -, il risultato finale non

cambierebbe. Il grado di invalidità non raggiungerebbe infatti comunque il

minimo del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).

2.11

Da quanto precede discende che deve

essere respinta la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata

e di attribuirgli una rendita di invalidità con grado AI del 50%.

La decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità di rifiuto delle

prestazioni deve invece essere confermata.

2.12

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Le spese sono addebitate all'insorgente,

poiché è soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di Fr. 500.-

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è

chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti