32.2024.59
Nuova domanda AI.I periti si sono dettagliatamente pronunciati e i referti del curante non comprovano un diverso stato si salute.Nuove disposizioni da 01.01.2022 per calcolo grado AI.Grado AI (0%) del
7 ottobre 2024Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.59
TB
Lugano
7 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 giugno 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1972, tramite il suo
medico curante il 20 giugno 2022 (doc. 35) ha presentato una nuova domanda di
prestazioni all'assicurazione invalidità (doc. 44) lamentando un importante
peggioramento del suo stato di salute. Il 31 gennaio 2023 (doc. 55) il Servizio
Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre il richiedente a una perizia
pluridisciplinare e il 12 febbraio 2024 (doc. 79) ha avallato il rapporto
peritale del 7 febbraio 2024 (doc. 78), valutandolo dal 15 dicembre 2020 abile al
90% nella sua attività e al 100% in altre adeguate.
1.2. Sentito il consulente in integrazione
professionale sulla reintegrabilità dell'assicurato (doc. 89), con progetto di
decisione del 12 aprile 2024 (doc. 90) l'Ufficio assicurazione invalidità ha
proposto di respingere la richiesta di prestazioni stante un grado di
invalidità nullo. Sul certificato del dr. med. __________ allegato alle osservazioni
del 23 maggio 2024 (doc. 95) al progetto di decisione, in cui l'interessato ha lamentato
la necessità di effettuare delle pause che dimezzano i tempi lavorativi, si è
pronunciato l'SMR il 25 maggio 2024 (doc. 97), affermando che il perito
neurologo ha riconosciuto un rendimento ridotto del 10% proprio per la
necessità di pause supplementari. Ne è seguita la decisione del 3 giugno 2024
(doc. A), che ha confermato il rifiuto delle prestazioni visto un grado AI
dello 0% sia dal 1° dicembre 2021 (alla scadenza dell'anno d'attesa) sia dal 1°
gennaio 2024.
1.3. Con ricorso del 4 luglio 2024 (doc.
I) RI 1, sempre assistito dallo RA 1, ha chiesto di annullare la decisione dell'Ufficio
AI e di riconoscergli una rendita di invalidità sulla base di un grado di
invalidità del 50%. Il ricorrente ha affermato che la documentazione medica
prodotta ammette che egli può riprendere il suo originario lavoro di addetto
alla ristorazione, ma soltanto in modo parziale, necessitando di effettuare
delle pause. Pertanto, su 40 ore settimanali di lavoro, le pause che gli sono
necessarie incidono per metà, perciò le ore di lavoro si riducono a 20,
cosicché il suo grado di invalidità risulta essere del 50%. L'avanzata
discopatia a livello L4-L5 associata a ernia discale rilevata nella RM colonna
lombare del 1° settembre 2023 (doc. B) comprova questa necessità e quindi
giustifica la permanente inabilità al lavoro riscontrata dal medico curante, il
quale l'ha valutata nel 50% vista l'assoluta necessità di riduzione delle ore
lavorative da otto a quattro (doc. C).
Per questi motivi, il ricorrente ha contestato il rapporto
peritale del 7 febbraio 2024, confermato dall'SMR, che ha riconosciuto soltanto
un 10% di riduzione nell'attività abituale di addetto alla ristorazione.
Inoltre, egli ha contestato il reddito annuo statistico con invalidità di Fr.
59'639,18 contro un reddito senza invalidità di Fr. 51'734,79, evidenziando che
"In questo modo il subito infortunio è
riuscito miracolosamente a migliorare la capacità finanziaria dell'assicurato
nel suo campo lavorativo.".
1.4. Nella risposta del 27 agosto 2024
(doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il
ricorso, rilevando che l'istruttoria medico-funzionale che ha effettuato
tramite perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica)
ha adeguatamente vagliato tutti i disturbi dell'assicurato.
Alle conclusioni peritali rese l'amministrazione ha riconosciuto
pieno valore probatorio essendo complete, dettagliate e coerenti.
Essa ha poi osservato che il referto radiologico prodotto con il
ricorso era già stato verificato dal Servizio Accertamento Medico e in
particolare dalla perita dr.ssa med. __________, reumatologa, osservando nel
suo complemento del 25 settembre 2023 che tale referto non apportava una
modifica delle valutazioni peritali.
Quanto allo scritto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. __________,
l'Ufficio AI ha rilevato che non propone elementi clinici e ribadisce la
riduzione dell'abilità lavorativa dell'assicurato a causa della necessità di
effettuare delle pause, perciò non modifica la valutazione resa.
Infine, in assenza di specifiche critiche, l'Ufficio AI ha
confermato le valutazioni espresse in ambito reintegrativo ed economico.
1.5. L'insorgente non ha prodotto nuovi
mezzi di prova (doc. V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto alla rendita
di invalidità dopo aver determinato un grado d'invalidità non pensionabile.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI
denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,
prevede al marginale 9101 che "Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma
Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita
dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in
particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente
alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1
e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
- in caso di
insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al
31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031
→ C DT US AI;
- in caso di
nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio
2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad
una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto
alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile
il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2024. Per
contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o
successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'invalidità (teorica) giusta l'art. 28 LAI sarebbe
insorta al più presto il 15 dicembre 2021, ossia un anno dopo l'ultima
decisione dell'Ufficio AI cresciuta in giudicato.
L'assicurato ha presentato la nuova
domanda di prestazioni il 20 giugno 2022 (cfr. consid. 1.1), ragion per cui, trattandosi
di una domanda tardiva ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, l'eventuale diritto a
una rendita sorgerebbe al più presto sei mesi dopo la rivendicazione del
diritto alle prestazioni, e meglio il 1° dicembre 2022 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne
consegue che è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4
ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi
dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni
conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese
seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Trattandosi
di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv.
3 OAI, qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era
insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte
le condizioni previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è
soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata
ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3;
DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,
pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche
in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto
di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117
V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3b, 105 V 30; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a).
Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,
posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione
invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,
rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.
38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella DTF 141 V
9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1;
9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre
2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.5. A seguito della nuova domanda di
prestazioni del 20 giugno 2022 formulata dal dr. med. __________, suo medico
curante, il quale ha segnalato un importante peggioramento delle condizioni di
salute dell'assicurato, l'Ufficio AI ha raccolto presso il medesimo un rapporto
medico (doc. 47), a seguito del quale il 31 gennaio 2023 (doc. 55) il Servizio
Medico Regionale (dr. med. __________ e dr. med. __________) ha disposto una
perizia pluridisciplinare per valutare il suo stato di salute dal 1° ottobre 2020,
affidando tale incarico al __________.
L'assicurato è stato quindi visitato il 12 maggio 2023 durante tre
ore dalla dr.ssa __________, specialista in medicina interna generale FMH, la
quale ha riassunto nel rapporto peritale del 7 febbraio 2024 (doc. 78) gli atti
medici a sua disposizione, l'anamnesi (familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni
attuali, la descrizione della giornata, i trattamenti seguiti fino a quel
momento, le constatazioni obiettive quali lo status, gli esami di laboratorio, neurologici
e psicologici effettuati.
Dopo avere sintetizzato la storia personale, professionale e
sanitaria dell'assicurato, il medico internista non ha rilevato delle diagnosi
aventi influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma soltanto senza
conseguenze (Atopia con pollinosi, neurodermite atopica predominante a livello
delle pieghe; Stato dopo colica renale con posa di pigtail (2020); Stato dopo
intervento per periartrite della spalla destra (2020); Stato dopo epicondilite
bilaterale prevalentemente a sinistra).
La perita ha pertanto ritenuto l'interessato totalmente abile al
lavoro sia nell'attività precedente di barista e amministratore di società sia
in altre professioni adeguate alle inclinazioni, conoscenze professionali e
scolastiche dell'assicurato.
L'assicurato è stato poi visitato il 6 e il 20 giugno 2023 dal dr.
med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, il 22 giugno
2023 dalla dr.ssa med. __________, specialista FMH in reumatologia e il 4
luglio 2023 dal neurologo dr. med. __________, le cui conclusioni, riassunte,
sono state riportate nel medesimo rapporto peritale del 7 febbraio 2024 da
pagina 45.
Esposta la valutazione globale interdisciplinare, sono stati
riassunti dal __________ gli esiti delle valutazioni internistica, reumatologica,
neurologica e psichiatrica rese dagli specialisti, le cui relative perizie sono
allegate in calce al rapporto della perizia pluridisciplinare.
Per l'aspetto somatico, la dr.ssa __________ ha valutato dal
profilo reumatologico l'assicurato non ponendo una diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa, ma soltanto rilevando dei disturbi non aventi conseguenze
sulla capacità lavorativa, quali Mialgie degli arti superiori con facile
affaticabilità e debolezza soggettiva, senza attuali segni di deficit di forza,
con attuale negatività del pannello autoanticorpale; Stato dopo intervento di
riparazione di SLAP lesion e debridement del sovraspinoso della spalla destra
il 13 febbraio 2020; Sindrome lombo-vertebrale cronica in artropatia
faccettaria diffusa e discopatia del disco compreso nell'ultimo spazio a
configurazione lombare e una vertebra di transizione lombosacrale, con sofferenza
Modic 1 associata ad ernia discale paramediana destra in conflitto con la
radice nervosa nel recesso epidurale antero-laterale destro; Obesità (peso 95kg
/ statura 169cm); Alterazioni degenerative del rachide cervicale con
protrusione discale C4-C5 e contatto neuroforaminale C5 destra, tenue ernia
foraminale D1-D2 sinistra senza attuale corrispettivo clinico; Gonalgia destra
intermittente in riscontro MRI di plica medio-patellare con imbibizione
flogistica, peritendinite della zampa d'oca ed inserzionale quadricipitale sul
versante mediale.
La specialista ha riportato nel referto del 9 agosto 2023 quanto
individuato dall'immunologo e meglio che l'assicurato lamentava mialgie senza
diminuzione della forza agli arti superiori, ma che malgrado i test effettuati
non era stata rilevata una malattia autoimmune a carattere sistemico. Il
trattamento farmacologico analgesico in corso assunto in riserva copriva in
modo soddisfacente la sintomatologia riferita a livello lombare, mentre non era
efficace sui disturbi presenti a livello muscolare che erano ancora poco
inquadrabili. Era auspicabile un calo ponderale che sarebbe andato ad agire
positivamente sia sul carico vertebrale sia sulle articolazioni periferiche
degli arti inferiori. Unitamente alla regolare fisioterapia mirata a
stabilizzare la colonna vertebrale, avrebbe consentito il mantenimento nel
tempo di una adeguata forma e mobilità fisica.
La consulente ha poi indicato le risorse fisiche dell'assicurato,
quali sollevare talvolta pesi tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, spesso
fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, molto spesso maneggiare attrezzi di
precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, la rotazione manuale
era normale, l'assicurato poteva talvolta effettuare lavori al di sopra della
testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la
posizione seduta e inclinata in avanti, spesso in piedi e inclinata in avanti,
talvolta la posizione inginocchiata, spesso effettuare la flessione delle
ginocchia, talvolta assumere la posizione accovacciata, spesso assumere la
posizione seduta di lunga durata e in piedi di lunga durata, dovendo però avere
la possibilità di alternare le posizioni al bisogno. L'assicurato poteva spesso
camminare per lunghi tragitti, talvolta su terreno accidentato, spesso salire
le scale, ma talvolta su scale a pioli.
Per la perita, dal 1° ottobre 2020 la capacità lavorativa era
piena nelle attività precedentemente svolte, che essa ha ritenuto adeguate, così
come adeguate erano attività sia di tipo sedentario sia leggero e
medio-leggero, senza sovraccarico eccessivo delle spalle e del rachide.
Il 25 settembre 2023 la reumatologa ha preso ulteriormente
posizione sul rapporto MRI del rachide lombosacrale del 1° settembre 2023 refertato
dal dr. med. __________, rilevando che non apportava alcuna modifica alle sue
valutazioni peritali, non essendo presenti segni di progressione delle
alterazioni a carico del rachide lombare rispetto alla precedente valutazione
dell'ottobre 2019. La stessa ha ricordato di avere già espresso il suo parere
il 9 agosto 2023 sulla MRI della colonna cervicale del 14 luglio 2023 allegata
al certificato del 29 agosto 2023 del dr. med. __________ ed eseguita tre
settimane dopo la sua valutazione clinica, momento in cui non aveva
clinicamente obiettivato segni suggestivi di radicolopatia C4-C5 con contatto
neuroforaminale C5 a destra. Questi ulteriori rapporti ricevuti non
comportavano dunque a quel momento alcuna modifica delle sue valutazioni per
quanto riguarda le diagnosi, le limitazioni funzionali e le capacità lavorative
espresse nella perizia del 9 agosto 2023.
Il dr. med. __________, specialista FMH in neurologia, ha visitato
l'assicurato il 4 luglio 2023 sia dal punto di vista clinico, con esame
neurologico, sia con esame elettroneurografico. Il perito ha esposto l'anamnesi
familiare, personale-sociale, professionale, patologica, sistemica, i disturbi
soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della giornata, i trattamenti
in atto, le constatazioni obiettive, l'esito dell'esame neurologico e
dell'esame elettroneurografico.
Il neurologo ha sintetizzato la storia personale, professionale e
sanitaria dell'assicurato, ha ritenuto che i disturbi lamentati erano
compatibili con il quadro clinico e che erano assenti una sindrome
lombo-vertebrale o cervico-vertebrale o evidenti segni radicolari irritativi.
Egli ha quindi posto le diagnosi aventi influsso sulla capacità
lavorativa di leggera compressione cronica dei due nervi mediani nei canali
carpali, meralgia parestetica destra, su irritazione del nervo cutaneo laterale
del femore sotto la spina iliaca anterior superior, in presenza di un ventre
prominente, indumenti elastici stretti locali.
Per lo specialista, le brachialgie parestetiche che da anni
l'assicurato accusava erano in parte sicuramente in relazione con una
sofferenza dei due nervi mediani nei canali carpali e in parte anche su
problemi periarticolari alle spalle. Egli accusava pure disestesie a livello
della coscia destra associate a parestesie e ipoestesia su irritazione del
nervo cutaneo laterale del femore. Entrambe queste patologie potevano provocare
disturbi, soprattutto lavorando in attività ripetitive e pesanti con i membri
superiori o rimanendo a lungo in posizione eretta o seduta, per quel che
concerne la meralgia parestetica.
Nel valutare le capacità e le risorse, l'esperto ha indicato che a
livello dei polsi la sintomatologia non era maggiore, provocabile, avrebbe
potuto essere risolta con il portare delle stecche, in parte anche con il
riposo, che avrebbero potuto essere di fastidio durante le attività manuali
intense come quella di barista. Per la meralgia parestetica, delle posizioni
obbligate in posizione eretta, seduta o anche da sdraiato avrebbero potuto
aumentare i fastidi. Era sicuramente indicata una perdita di peso, evitare di
portare indumenti stretti a livello della cresta iliaca, eseguire eventualmente
infiltrazioni locali se le disestesie fossero diventate importanti.
Nell'attività di consulente e di barista, dal profilo neurologico
non v'era alcun grado di incapacità lavorativa e quindi avrebbe potuto lavorare
8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Tuttavia, per la sindrome ancora
piuttosto irritativa dei due nervi mediani nei canali carpali e per la sindrome
irritativa del nervo cutaneo laterale del femore, l'assicurato avrebbe potuto
presentare un grado massimo di incapacità lavorativa del 10% per riduzione del
rendimento per potersi soprattutto assicurare delle pause. Di conseguenza, la
capacità lavorativa era del 90% dal 30 agosto 2019, data dell'infortunio alla
spalla destra, dal momento che non ha più lavorato con gli arti superiori. Per
Fatti
i problemi del nervo cutaneo laterale del femore destro, la sintomatologia
sarebbe stata presente solo negli ultimi due anni, ma la data esatta non era
valutabile. Come consulente, non v'era nessun grado di incapacità lavorativa. In
un'attività adeguata in cui era limitato l'uso dei membri superiori in attività
pesanti e ripetitive, con la possibilità di cambiare posizione, da seduto e in
posizione eretta o sdraiata, secondo la presenza di parestesie a livello della
coscia destra, la capacità lavorativa era totale. Considerata l'età, per il
neurologo l'assicurato avrebbe potuto riprendere senza problemi, a parte una
leggera limitazione per l'uso degli arti superiori, legati all'incipiente
compressione dei due nervi mediani nei canali carpali, la sua attività professionale
interrotta dopo l'infortunio alla spalla destra e in concomitanza con
l'apparizione anche di problemi psichiatrici ed economici.
Infine, al momento della valutazione peritale non era indicato
nessun intervento decompressivo; in caso di peggioramento della sintomatologia
avrebbero potuto essere indicate delle infiltrazioni locali.
Per quanto concerne la patologia psichiatrica, il dr. __________
ha visitato l'interessato il 6 e il 20 giugno 2023 durante 45 minuti ogni volta
e nel referto del 4 luglio 2023 ha esposto l'anamnesi, le constatazioni
obiettive e gli esiti degli esami psicologici effettuati dallo psicologo __________.
Quale diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, ha posto
una probabile evoluzione in una sindrome da dolore persistente (F45.4) derivante
dai dolori lombari con ripercussione agli arti inferiori, che a causa della non
corrispondenza chiara e definita con le risultanze clinico diagnostiche
lasciavano intravvedere un'evoluzione verso una tale sindrome.
Il perito ha osservato una scarsa capacità di mentalizzazione,
introspettive e psicologiche in generale, che non gli ha consentito di
elaborare l'esperienza del cambiamento funzionale che ha subìto a seguito dei
problemi di salute somatica. Ha pure riscontrato una tendenza a identificarsi
nei deficit della patologia somatica e una certa tendenza a enfatizzare
l'esposizione dei sintomi somatici, che favoriva la tendenza a cronicizzare la
sintomatologia, con influenza negativa anche sull'elaborazione dell'esperienza
dolorosa e probabile sviluppo di una F45.4.
Lo specialista ha perciò valutato non sussistere alcuna
sintomatologia sul piano psicopatologico che avesse un'influenza sulle sue
capacità lavorative, che erano quindi totali nelle attività precedenti e
adeguate. Ha comunque ritenuto indicato per l'assicurato proseguire con la
presa a carico psichiatrica integrata al fine di prevenire eventuali
peggioramenti.
Il rapporto della perizia pluridisciplinare riporta poi le
diagnosi e i limiti funzionali posti da ciascun esperto che ha visitato
l'assicurato, come pure le motivazioni che hanno portato i periti a stabilire
nel 90% dal 1° ottobre 2020 la capacità lavorativa complessiva nell'attività da
ultimo svolta, intesa come riduzione del 10% nell'attività di cameriere e
barista dovuta unicamente alla patologia neurologica. La capacità in attività
adeguate che rispettino i limiti funzionali stabiliti in ambito reumatologico
e, per gli aspetti neurologici, limitino l'uso dei membri superiori in attività
pesanti e ripetitive, con la possibilità di cambiare posizione da seduto in
posizione eretta o sdraiata, secondo la presenza di parestesie a livello della
coscia destra, era invece del 100%. Non v'era invece nessuna limitazione del
rendimento in attività adatta e in attività di consulente amministrativo, per
le quali l'assicurato era dunque complessivamente abile al 100%.
Sulla scorta di questa perizia, il 12 febbraio 2024 (doc. 79) il
dr. med. __________, specialista in medicina interna generale, ha allestito il
rapporto finale SMR, in cui ha riassunto la situazione medica relativa alla
prima domanda AI del 2020 (inabilità lavorativa da agosto 2019 a settembre
2020, ma decisione del 14 dicembre 2020 di rifiuto delle prestazioni a causa
della domanda tardiva) e all'attuale del 2022, indicando i contenuti dei certificati
medici dei curanti e della perizia pluridisciplinare del 7 febbraio 2024, le
diagnosi con e senza conseguenze sulla capacità lavorativa, i limiti funzionali
(carico massimo di 5 kg, alternanza della postura) e i gradi di incapacità
lavorativa nell'abituale attività di ristoratore/cameriere/barista (10%) e in
attività adeguate (0%).
Ritenuto che la decisione precedente era del 14 dicembre 2020, il
medico SMR ha valutato che il grado di inabilità lavorativa del 10% andava
fatto decorrere dal 15 dicembre 2020.
Con il progetto di decisione del 12 aprile 2024 (doc. 90) l'Ufficio
AI ha rifiutato le prestazioni, poiché dal calcolo economico è risultato un
grado di invalidità nullo dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2023, così come
dal 1° gennaio 2024 applicando la deduzione forfettaria del 10% in virtù
dell'art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in essere da quest'anno.
Nelle osservazioni del 23 maggio 2024 il rappresentante
dell'assicurato ha affermato che pur ammettendo la ripresa dell'attività
lavorativa, il curante la limitava, in quanto nel corso della giornata
necessitava di intervalli che riducevano i tempi lavorativi in pratica della
metà. Per questo motivo, l'assicurato ha chiesto l'attribuzione di almeno un
quarto di rendita (doc. 95) e ha allegato il referto del 14 maggio 2024 del dr.
med. __________, secondo cui "il paziente
può mantenere un'attività lavorativa ma non può essere concessa al 100%.
Infatti, durante il lavoro, il paziente pur lavorando al 100%, necessita di
intervalli di tempo per recuperare. Il tutto si spiega benissimo con la
diagnosi già esposte a suo tempo negl'incarti inviati alla assicurazione
invalidità (diagnosi: già in vostro possesso).".
Il dr. __________, riassunte le valutazioni specialistiche
peritali per quanto concerne la capacità lavorativa dell'assicurato e le
diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa, nelle annotazioni del
25 maggio 2024 (doc. 97) si è pronunciato come segue su quest'ultimo referto:
" Valutazione:
dall'attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute.
Faccio presente che il __________ ha riconosciuto un rendimento ridotto del 10%
per necessità di pause supplementari per motivi neurologici: "…un grado
massimo di incapacità del 10% per diminuzione del rendimento per assicurarsi
pause sul lavoro…".
Ne è quindi seguita la decisione del 3 giugno 2024 (doc. A), che
ha confermato integralmente il progetto di decisione di rifiuto delle
prestazioni per assenza di un grado AI pensionabile.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto il referto radiologico del
1° settembre 2023 (doc. B) del dr. med. __________, già agli atti
dell'amministrazione, e il nuovo referto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. __________,
il quale ha sottolineato "che sì, il
paziente può mantenere un'attività lavorativa ma non può essere concessa al
100%. Infatti, durante il lavoro, il paziente pur lavorando al 100%, necessita
di intervalli di tempo, che stimo al 50%, per recuperare. Le pause riducono
l'attività lavorativa da 8 a 4 ore lavorative. Il tutto si spiega benissimo con
la diagnosi già esposte a suo tempo negl'incarti inviati alla assicurazione
invalidità (diagnosi già in vostro possesso).".
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.
2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi
precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022
del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,
consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020
del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr.8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione
l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso concreto, chiamato a
verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute
del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non
ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.
Preso atto dei certificati dei curanti, il Servizio
Medico Regionale ha ritenuto opportuno che dei periti valutassero lo stato di
salute dell'interessato, affidando tale compito al __________.
Le esperte in medicina interna generale (dr.ssa __________)
e in reumatologia (dr.ssa med. __________), lo specialista in neurologia (dr.
med. __________) e quello in psichiatria e psicoterapia (dr. med. __________) hanno
avuto modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica
raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di
persona e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche
a mezzo di specifici esami (sangue, urine, psicologici).
I quattro periti si sono dettagliatamente
pronunciati, ciascuno nel suo specifico campo di competenza, sulle condizioni
di salute del ricorrente retroattivamente al 2020, ponendo delle diagnosi con e
senza ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e definendo il grado di
incapacità lavorativa sia nell'attività precedentemente esercitata di
barista/cameriere e di consulente sia in attività adeguate, fermo restando i
limiti funzionali individuati dai vari consulenti. Le argomentazioni esposte
dagli esperti intervenuti sono chiare, complete e non contraddittorie, perciò
non prestano il fianco ad alcuna critica.
Non va inoltre dimenticato che per quanto concerne il
referto radiologico del 1° settembre 2023 del dr. med. __________
prodotto con il ricorso, era già presente agli atti dell'amministrazione e al
riguardo aveva preso posizione il dr. med. __________ nel rapporto peritale del
30 ottobre 2023, anche se aveva visitato di persona l'assicurato antecedentemente
(il 4 luglio 2023). Infatti, fra i documenti che gli sono stati messi a
disposizione, in calce all'elenco di questi referti datati dal 2018 a gennaio
2023, egli ha indicato che "Ulteriori
controlli del rachide lombo-sacrale e cervicale eseguiti anche in luglio 2023 e
in settembre 2023, non hanno portato ulteriori informazioni: del rachide
lombo-sacrale, a livello L4-L5 il Dott. Med. __________, parla di un quadro di
spondilosclerosi emisferica di Dihlmann in via di guarigione (osteosclerosi).
Associata un'ernia discale di lieve entità, trattenuta, ad ampio raggio
con tendenzialmente più estensione sottopeduncolare dal lato sinistro, senza
conflitti col ganglio dorsale. Nessuna modifica rispetto all'esame del 2019.".
Lo stesso radiologo, quindi, non ha rilevato un peggioramento
della situazione in essere nel 2023 rispetto a quella riscontrata quattro anni
prima. Inoltre, l'ernia discale era di lieve entità, come ha sottolineato il
consulente nominato dall'Ufficio AI, perciò non era tale da dare luogo a
particolari impedimenti nell'esercitare un'attività lucrativa. Al riguardo, il perito
neurologo ha osservato che "Nei rapporti
Considerandi
radiologici non si parla mai di "voluminosa" ernia discale, né a
livello cervicale, né lombo-sacrale. Non sono mai stati descritti particolari
deficit neurologici, né a livello dei membri superiori, né a livello dei membri
inferiori." (cfr. rapporto peritale del 30 ottobre 2023 pag. 6
punto 3.2.9).
Inoltre, l'esperto ha evidenziato che dal punto di vista
strettamente neurologico i disturbi lamentati dall'assicurato erano compatibili
con il quadro clinico, si trattava di una sofferenza dei tronchi nervosi
periferici, non importante, sia a livello dei due polsi che per il nervo
cutaneo laterale del femore. Le brachialgie parestetiche alle due mani che il
ricorrente accusava da tempo, soprattutto quando lavorava, in presenza di un
incipiente rallentamento, soprattutto a destra, della conduzione
sensitivo-motoria del nervo mediano nel tunnel carpale, erano tuttavia di lieve
entità, senza deficit sensitivo-motori maggiori.
Non avendo riscontrato altri elementi patologici, e osservato che
la sintomatologia a livello dei polsi non era maggiore e che avrebbe potuto
essere risolta col porto di stecche o con il riposo o con infiltrazioni locali
qualora le disestesie fossero diventate importanti, il perito ha concluso che l'assicurato
era pienamente abile nell'attività di consulente, ma poteva presentare un grado
massimo di incapacità lavorativa del 10% per diminuzione del rendimento per
assicurarsi delle pause sul lavoro.
L'insorgente ha evidenziato che la necessità di effettuare delle
pause porta la sua capacità lavorativa a dimezzarsi, ritenuto come il medico
curante ha stimato nel 50% la riduzione dell'attività lavorativa, indicando che
le diagnosi poste in precedenza spiegavano le ragioni di questi intervalli di
tempo.
Nel rapporto medico del 18 novembre 2022 (doc. 47), compilato a
richiesta dell'Ufficio AI, il dr. med. __________, specialista FMH in medicina
interna, che ha in cura l'assicurato da diversi anni, aveva indicato la
presenza di dolori alla schiena poi peggiorati nel tempo, sindrome del dolore
cronico, radicolopatia destra, periartropatia alla spalla destra (operata nel
2020) e sinistra, epicondiliti bilaterali, insonnia cronica, stato depressivo,
che dal 1° agosto 2020 al 30 aprile 2022 l'avevano reso inabile al 100%, dal 1°
maggio al 30 novembre 2022 al 50% e nuovamente al 100% dal 1° dicembre 2022 al
31.
marzo 2023.
Il curante aveva definito come "caso
cronico stazionario" la prognosi sulla capacità lavorativa
dell'assicurato e ritenuto che per i dolori alle mani e alla spalla a quel
momento egli non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa.
Nel referto del 29 agosto 2023 (doc. 71) il dr. med. __________ ha
aggiornato direttamente l'Ufficio AI sugli ultimi sviluppi:
" Il
paziente ha avuto nuovi episodi di coliche renali con ureterolitiasi già note
al Dr. med. __________ (urologo) con degenza già l'anno scorso (luglio 2022),
ma questa volta è stato trattato ambulatorialmente. Il paziente lamenta dolori
ad entrambe le braccia e per le quali l'ergoterapia viene applicata
regolarmente, in particolare al polso ed alla mano sinistra dove i dolori sono
maggiori. Oltre all'entesopatie croniche delle braccia per le quali era stato
anche valutato dal Dr. med. __________ (chirurgo della mano nell'arco del
2022), il paziente lamenta probabili dolori di origine radicolari e per questo
è stata richiesta una RM della colonna cervicale avvenuta nel luglio 2023 ed
accludo come documentazione a questa lettera. Nell'esame si riscontra
un'irritazione radicolare in particolare C4 e C5 bilateralmente ma maggiore a
destra.
È prevista una nuova RM della colonna lombare che avverrà nei
prossimi giorni a causa di un accentuarsi del dolore alla gamba destra ed in
particolare alla probabile radicolopatia L4. Infine rammento, come già nel 2022
che il paziente soffre di insonnia e di problematiche psichiatriche per le
quali è regolarmente seguito dal Dr. med. __________ (psichiatra).
Tutto quanto sopra esposto porta il paziente ad un'impossibilità
di una qualsiasi attività lavorativa ed è fortemente limitato sia per dolori ma
anche per movimenti ridotti in funzione antalgica.
Inoltre l'insonnia e la difficoltà di concentrazione non aiuta una
qualsiasi attività.
Ritengo quindi inabile il paziente ad una riqualifica
professionale e credo sia più indicata una rendita.".
L'allegato certificato radiologico del 14 luglio 2023 allestito
dal dr. med. __________ , FMh radiologia medica, riferisce della risonanza
magnetica alla colonna cervicale eseguita quel giorno, a grandi linee
sovrapponibile a quella precedente dell'ottobre 2019, ma con discopatia con
protrusione discale a livello C4-C5 questa volta più sporgente dal lato destro.
Inoltre, è stata rilevata una tenue ernia foraminale a livello TH1-TH2 dal lato
sinistro, che lo specialista ha osservato essere magari di nuova insorgenza.
Il TCA rileva che quest'ultimo referto, sebbene la visita clinica
dell'assicurato sia avvenuta il 22 giugno 2023, è stato comunque preso in
considerazione dalla perita reumatologa già nella stesura della sua valutazione
del 9 agosto 2023, avendolo essa citato fra gli esami radiologici messi a sua
disposizione.
La stessa si è altresì pronunciata al riguardo nel complemento del
25.
settembre 2023, ricordando di essersi già determinata su questo esame nelle
conclusioni diagnostiche peritali del 9 agosto 2023, in cui ha menzionato
l'esito della risonanza magnetica della colonna cervicale del 14 luglio 2023,
eseguita quindi poche settimane dopo la sua valutazione clinica, momento in cui
clinicamente non aveva obiettivato segni suggestivi di radicolopatia C4-C5 con
contatto neuroforaminale C5 destra.
Sempre nel suo complemento, la dr.ssa __________ ha inoltre
analizzato l'esposto rapporto del 29 agosto 2023 del dr. med. __________,
rilevando che "riporta la sintomatologia
riferita dall'A. di "probabile" origine radicolare allegando l'esito
della MRI della colonna cervicale del 14.7.2023 di cui avevo già preso visione,
senza riportare esame clinico aggiornato. Ritengo che qualora fossero comparsi
segni suggestivi di contatto di C5 ds., non presenti al momento della visita
peritale effettuata dalla sottoscritta, sarebbe utile approfondire gli
accertamenti con una visita neurologica ed una eventuale esecuzione di ENMG
mirata, qualora indicato. Questi ulteriori rapporti ricevuti non comportano
attualmente nessuna modifica delle mie valutazioni per quanto riguarda le
diagnosi, le limitazioni funzionali, come pure per le capacità lavorative da me
espresse nella mia perizia del 9.8.2023.".
Inoltre, in merito al referto della risonanza magnetica del 1°
settembre 2023, la reumatologa ha espressamente indicato il 25 settembre 2023
che non apportava alcuna modifica alle sue valutazioni peritali, non essendo
presenti segni di progressione delle alterazioni a carico del rachide lombare
rispetto alla precedente valutazione dell'ottobre 2019.
Anche il neurologo ha potuto esprimersi su questi referti, citandoli
nel suo rapporto peritale del 30 ottobre 2023 laddove il dr. med. __________,
che ha visitato l'interessato il 4 luglio 2023, ha riassunto gli esiti dei
controlli radiografici del rachide lombo-sacrale e cervicale eseguiti nel
luglio 2023 e, come visto, nel mese di settembre 2023. Egli ne ha quindi tenuto
conto nella sua valutazione specialistica, mentre non si è specificatamente pronunciato
sul parere del medico curante dell'agosto 2023.
Infine, per quanto concerne l'aspetto psichico, sebbene il dr. __________
abbia indicato ancora il 29 agosto 2023 che l'assicurato era regolarmente
seguito dal dr. __________ per problematiche psichiatriche, tuttavia nessun
documento specialistico è stato prodotto agli atti, né in sede amministrativa
né ricorsuale, perciò non v'è motivo di scostarsi dalle valutazioni del dr.
med. __________ nell'ambito del mandato peritale ricevuto, secondo cui v'era
soltanto una probabile evoluzione in una sindrome da dolore persistente (F45.4)
non avente influsso sulla capacità lavorativa.
2.8
Da quanto precede la scrivente
Corte rileva che dai due referti medici prodotti dal ricorrente non è possibile
trarre una conclusione diversa da quella accertata dai periti del __________ e avallata
dal Servizio Medico Regionale, i quali, ciascuno nel suo specifico ambito di
competenza, si sono pronunciati sullo stato di salute del ricorrente argomentando
chiaramente e in modo convincente le loro valutazioni. Alle stesse va pertanto fatto
affidamento tanto nella definizione delle diagnosi quanto nella determinazione
del grado di incapacità lavorativa dell'assicurato.
L'intera documentazione agli atti è dunque stata
attentamente analizzata e valutata da persone esperte in materia, le quali
hanno tratto delle conclusioni affidabili, solide e condivisibili. Non è dunque
necessario procedere a ulteriori accertamenti medici come ipotizzato, laddove
necessario, dal ricorrente.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,
119.
V 344 consid. 3c).
Non va dimenticato che, contrariamente a quanto
sostenuto nel suo memoriale, il ricorrente non è riuscito, nemmeno in sede
ricorsuale, a mettere validamente in discussione le convincenti conclusioni
peritali rese da specialisti in materia.
L'unico nuovo atto medico consiste, infatti, nel
citato referto del 3 luglio 2024 (doc. C) del dr. med. __________, che però non
si è affatto confrontato né con le valide conclusioni peritali né con il
rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 12 febbraio 2024, perciò non
è in grado di comprovare un diverso stato di salute da quello compiutamente
valutato dagli specialisti nominati dall'Ufficio AI e neppure una diversa
capacità lavorativa dell'assicurato nell'esercitare la precedente attività
lavorativa di barista così come altre adeguate alle sue condizioni di salute.
Le rimostranze del ricorrente non possono dunque
essere seguite né per quanto concerne la valutazione medica del suo stato di
salute né per le conseguenze del danno alla salute sulla sua capacità
lavorativa, come pure sulla necessità di indagarle ulteriormente, essendo il
quadro medico chiaro ed esaustivo.
L'operato dell'amministrazione deve pertanto essere
condiviso e confermato, così come i periodi e i gradi di inabilità lavorativa
stabiliti dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 12 febbraio
2024.
Di conseguenza, per la riconosciuta necessità di effettuare delle pause
durante l'attività lavorativa, la capacità lavorativa del ricorrente deve
essere ridotta del 10% e quindi va stabilita nel 90% nell'attività
precedentemente esercitata di barista/cameriere. Nell'attività di consulente
amministrativo e in altre attività adeguate, che rispettino i limiti funzionali
individuati dalla dr.ssa __________ e dal dr. med. __________, oltre all'alternanza
della postura e a un carico massimo di 5 kg indicati dal medico SMR, la
capacità residua è del 100%.
2.9
Per quanto concerne
l'aspetto economico, e meglio l'incidenza del danno alla salute sulla capacità
lavorativa residua del ricorrente, quest'ultimo ha contestato "il
calcolo dei redditi che secondo tabelle nazionali indica un reddito con
invalidità di CHF 59'639.18 contro un reddito senza invalidità di CHF
51'734.79. In questo modo il subito infortunio è riuscito miracolosamente a
migliorare la capacità finale dell'assicurato nel suo campo lavorativo." (doc. I pag. 2).
La critica
formulata dall'insorgente è generica, non contesta specificatamente né il
reddito da valido né quello da invalido e va evasa sulla base del principio del
calcolo del grado di invalidità ai sensi dell'art. 16 LPGA, a cui rinvia
l'art. 28a cpv. 1 LAI.
Gli artt. 25, 26 e 26bis OAI,
nel nuovo tenore dal 1° gennaio 2022, hanno concretizzato i principi
giurisprudenziali in materia e ora definiscono i principi per il confronto dei
redditi e come si determina il reddito con e senza invalidità.
L'art. 25 OAI riguarda i
principi per il confronto dei redditi:
" 1 Sono considerati redditi lavorativi
secondo l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero
riscossi i contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a. le
prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da infortunio
o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b. le indennità
di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la LIPG e le
indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
2.
I redditi
lavorativi determinanti secondo l’articolo 16 LPGA vanno stabiliti su una base
temporale identica e tenendo conto del mercato del lavoro in Svizzera.
3.
Se per la
determinazione dei redditi lavorativi determinanti si impiegano valori
statistici, vanno presi come riferimento i valori centrali della Rilevazione
della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio federale di statistica. Possono
essere impiegati altri valori statistici, se nel singolo caso il reddito non
figura nella RSS. Vanno utilizzati valori indipendenti dall’età e differenziati
a seconda del sesso.
4.
I valori
statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati in funzione della durata di
lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni economiche e dell’evoluzione
dei salari nominali.
L'art. 26 OAI concerne la
determinazione del reddito senza invalidità e prevede che:
" 1 Il reddito senza invalidità (art. 16
LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente
conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo
conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto
a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato.
2.
Se il
reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di almeno il 5 per
cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’articolo 25
capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento di questo
valore centrale.
3.
Il
capoverso 2 non è applicabile, se:
a. anche il
reddito con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è
inferiore di almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore
secondo la RSS di cui all’articolo 25 capoverso 3; o
b. il reddito è
stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.
4.
Se il
reddito lavorativo effettivamente conseguito non può essere determinato o non
può esserlo in misura sufficientemente precisa, il reddito senza invalidità è
fissato sulla base dei valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3
relativi alle persone con la medesima formazione e condizioni professionali
analoghe.".
Infine, l'art. 26bis OAI
definisce come determinare il reddito con invalidità:
" 1 Se dopo l’insorgere dell’invalidità
l’assicurato consegue un reddito lavorativo, quest’ultimo gli viene computato
quale reddito con invalidità (art.16 LPGA), sempre che gli permetta di
valorizzare al meglio la sua capacità funzionale residua in relazione a
un’attività lucrativa da lui ragionevolmente esigibile.
2.
Se non vi è
alcun reddito lavorativo computabile, il reddito con invalidità è determinato
in base ai valori statistici di cui all’articolo 25 capoverso 3. In deroga
all’articolo 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui all’articolo 26
capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
3.
Al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è
applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori
deduzioni.".
Fino al 31 dicembre 2023, il
tenore del capoverso 3 di questa disposizione, già modificato dal 1° gennaio
2022, era il seguente:
" 3 Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con
una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al valore
determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del dieci per
cento per attività lucrativa a tempo parziale.".
2.10
Nell'evenienza concreta, il calcolo
effettuato dall'Ufficio AI si confà agli esposti principi legali (doc. 91). Se
l'assicurato avesse continuato a lavorare nella ristorazione come
cameriere/barista avrebbe potuto conseguire, basandosi sui dati statistici
della Tabella TA1 RSS 2020, livello 1 di qualifica, aggiornando i dati al 2022,
un reddito da valido di Fr. 51'734,79, non contestato come tale
dall'insorgente. Non avendo l'insorgente messo a frutto la sua residua capacità
lavorativa del 100% in attività confacenti al suo stato di salute, per
determinare il reddito da invalido l'Ufficio AI ha fatto capo ai dati
statistici (art. 26bis cpv. 2 OAI), valori centrali - e non a uno specifico
ramo economico, essendo egli abile in qualsiasi attività lavorativa - e li ha
adeguati in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende (art. 25 cpv.
4.
OAI).
Dovendosi poi porre al 1° dicembre 2021, ovvero dopo un anno
dall'insorgenza dell'inabilità lavorativa secondo i periti e il medico SMR, il
calcolo del grado AI è stato effettuato fino al 31 dicembre 2023 in
applicazione dell'art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore fino a
quest'ultima data e quindi non applicando alcuna deduzione forfettaria al
reddito statistico con invalidità, che è pertanto stato fissato per il 2022 in
Fr. 66'265,75.
Per contro, dal 1° gennaio 2024, in virtù del nuovo cpv. 3
dell'art. 26bis OAI, l'Ufficio AI ha applicato la deduzione prevista del 10%,
per giungere a un reddito da invalido di Fr. 59'639,18.
Ecco spiegato il motivo per cui, se mettesse a frutto la sua
capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate al suo stato di
salute, il ricorrente potrebbe guadagnare più di quanto percepiva -
teoricamente, trattandosi di un dato statistico - in precedenza nel suo ramo di
attività (ristorazione).
Confrontando perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi),
l'amministrazione ha ottenuto per entrambi i periodi di confronto un grado di
invalidità nullo, visto che il reddito da invalido è superiore al reddito da
valido e quindi non v'è alcuna perdita di guadagno subita dall'insorgente.
Il TCA osserva che di fronte alla capacità lavorativa residua del ricorrente
del 90% nella propria occupazione di cameriere/ barista, quand'anche per
stabilire la perdita di guadagno si volesse applicare il metodo di confronto
percentuale ("Prozentvergleich"; DTF 114
V 310 consid. 3), in queste condizioni non si giustifica il
versamento di una rendita di invalidità non essendo raggiunto il grado minimo
pensionabile del 40% (STF 9C_18/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.5; STCA
32.2021.53
del 18 ottobre 2021, consid. 2.5), visto che la perdita di guadagno
sarebbe soltanto del 10%.
Riguardo a questo metodo di calcolo del grado di invalidità va
segnalata la STF 8C_130/2023 dell'8 agosto 2023 (pubblicata in SVR 2023 IV Nr.
55), in cui dal 2020 in poi la ricorrente era pienamente in grado di lavorare
in un'attività adattata e aveva una riduzione del 10% del rendimento nella sua
precedente attività con presenza a tempo pieno.
Il Tribunale federale ha concluso che in questa situazione, in cui
l'attività adattata corrisponde in gran parte all'occupazione precedente - a
parte la leggera riduzione del rendimento -, secondo la prassi è necessario un
confronto percentuale, che è una variante ammissibile del confronto dei redditi.
Va infine evidenziato che anche applicando, per determinare il
grado di invalidità fino al 31 dicembre 2023, e meglio fino all'entrata in
vigore del nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, la possibilità di una decurtazione
("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25%
dal salario tabellare prevista dalla giurisprudenza previgente per tener conto
del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua
capacità lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in
un mercato del lavoro equilibrato - deduzione che nella DTF 148 V 174 il
Tribunale federale ha ricordato di fondamentale importanza come strumento di
correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto
possibile, unitamente a un altro strumento di correzione che è il parallelismo
dei redditi (cfr. Comunicato stampa del TF: https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/
it/8c_0256_2021_yyyy_mm_dd_T_i_13_37_00.pdf) -, il risultato finale non
cambierebbe. Il grado di invalidità non raggiungerebbe infatti comunque il
minimo del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
2.11
Da quanto precede discende che deve
essere respinta la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata
e di attribuirgli una rendita di invalidità con grado AI del 50%.
La decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità di rifiuto delle
prestazioni deve invece essere confermata.
2.12
L'art. 61 lett. a LPGA prevede che
la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Le spese sono addebitate all'insorgente,
poiché è soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di Fr. 500.-
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è
chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti