Lexipedia

Decisione

32.2024.6

Richiesta di rendita respinta in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. In accoglimento del ricorso, annullamento della decisione e rinvio per accertamenti ulteriori, su richiesta dell'amministrazione

13 maggio 2024Italiano12 min

Il vicepresidente Il

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.6

FC

Lugano

13 maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 dicembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 19 giugno 2017,

l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, aveva

respinto una prima domanda di prestazioni presentata nel mese di gennaio 2017

da RI 1, nata nel 1970, attiva da ultimo quale ausiliaria di pulizie a tempo

parziale, ritenuta un’incapacità al lavoro per un periodo di tempo inferiore ad

un anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (segnatamente inabilità del 100% dal 7

agosto 2016 al 10 gennaio 2017 e del 50% dall’11 gennaio al 28 febbraio 2017,

ritenuto che dal 1° marzo 2017 l’assicurata aveva ripreso in misura completa la

sua attività lavorativa di addetta alle pulizie con occupazione al 50% e che

non presentava alcuna limitazione come casalinga; doc. AI pag. 132);

- per decisione 6 dicembre 2023,

confermativa di un progetto del 26 ottobre 2023, l’Ufficio AI, esperiti gli

accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto la nuova domanda di

prestazioni presentata dall’assicurata nel mese di ottobre 2022. Ritenendo

l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%, l’amministrazione ha concluso

giudicandola totalmente inabile nell’attività abituale di addetta alle pulizie

e in ogni attività dall’11 maggio 2022, ma dal 27 gennaio 2023 nuovamente abile

in misura del 60% in attività adeguate allo stato di salute; quale casalinga

per contro l’assicurata era da considerare da sempre abile in misura completa.

Determinata tramite raffronto dei redditi e in applicazione del metodo misto per

il periodo successivo al gennaio 2023 una perdita di guadagno del 31%,

l’Ufficio AI, essendo tale grado d’invalidità inferiore al 40%, ha negato la

concessione di prestazioni (doc. B);

- contro

la succitata decisione l’assicurata, dapprima personalmente e quindi

rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta chiedendone

l’annullamento con concessione del gratuito patrocinio. Sulla base di nuove

certificazioni mediche, ella postula il riesame della sua richiesta di rendita,

la concessione di una rendita intera e in via subordinata il rinvio

dell’incarto all’Ufficio AI per l’effettuazione di ulteriori accertamenti

medici pluridisciplinari e un’inchiesta al domicilio (I e VIII);

- con la

risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione del 18

marzo 2024 del dr. __________del SMR (il quale ha osservato che, in

considerazione della documentazione medica prodotta dall’assicurata, appariva

necessario procedere ad “una rivalutazione del caso previo un nuovo

aggiornamento degli atti”; doc. XIII/1) – l’amministrazione ha postulato

la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (XIII);

- con scritto 16 aprile 2024 l’insorgente

ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione (XV);

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1° gennaio 2022 è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina

del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento

della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, l’assicurata ha

presentato la sua domanda di prestazioni AI nell’ottobre 2022, lamentando

un’inabilità lavorativa dal mese di giugno 2022. La richiesta è stata respinta

poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto, dal mese di maggio 2022, un

periodo di inabilità lavorativa completa, ha concluso che l’assicurata era

comunque nuovamente abile in misura del 60% dal gennaio 2023 in attività

adeguate, con un conseguente grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. B).

Siccome, quindi, sia l’ipotetica invalidità sia l’eventuale diritto alle

prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti dopo il 1. gennaio

2022, determinante è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022. Ogni riferimento

alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi

inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assi- curazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L’art. 28b LAI

stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo

della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.

1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota

percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una

rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento

le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al

47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della

medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato

stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;

- nel

caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di

causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il

ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e

completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada

ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso

il 18 marzo 2024 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione

versata agli atti – comprendente una certificazione del dr. med. __________

del 15 novembre 2023 secondo il quale l’assicurata sarebbe inabile in misura

completa in ogni attività “trattandosi di una patologia psichiatrica

disabilitante”, doc. III/2; un rapporto della dr.ssa med. __________, psichiatra,

del 22 gennaio 2024 che pone la diagnosi di “schizofrenia di tipo paranoideo

in fase residuale” e che espone che l’assicurata avrebbe “il valore del

funzionamento globale” molto basso facendo “fatica a curare la persona, infatti,

la cura del sé mostrava delle carenze. Fa fatica ad occuparsi dell'economia

domestica”, doc. III/1; un rapporto della Clinica __________ del 17 ottobre

2023 dopo una degenza dal 21 agosto all'11 settembre 2023, per le diagnosi di “Disturbo

di personalità paranoide F60.0, sindrome post infarto miocardico”, doc. D; uno

scritto della dr.ssa __________, psichiatra, del 13 novembre 2023, la quale

denuncia la presenza di “una diagnosi psichiatrica grave; Disturbo di

personalità paranoide, una malattia psichiatrica non curabile e quindi non

guaribile” con condizioni psichiche “importanti (blocco del pensiero,

diffidenza, insicurezza, ideazione che la gente le possa fare del male, che

tutti sono contro di lei)”, essendo una paziente “sovente stanca e fa il

minimo indispensabile per la casa, pulire, cucinare, confusa, persa” (doc. E)

– in considerazione anche della valutazione

psichiatrica del dr. __________ del SMR avvenuta il 23 gennaio 2023, si rendeva

necessaria “la rivalutazione del caso previo un nuovo aggiornamento degli

atti”, con la necessità di inviare un nuovo formulario medico alla dr.ssa __________

e al generalista dr. __________ e di richiamare “i rapporti delle eventuali

visite cardiologiche effettuate dal 2022 ad oggi” (XIII);

- sulla base di tali conclusioni del

SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta ha quindi concluso che “in

considerazione di quanto espresso lo scrivente UAI postula il ritorno degli

atti all'amministrazione per procedere all'approfondimento medico-funzionale. Al

termine dell'istruttoria medica l'UAI dovrà attuare le valutazioni necessarie

anche in ambito casalingo, in considerazione dell'applicazione del metodo misto

al caso concreto” (XIII);

- a tale

richiesta ha aderito, tramite il suo patrocinatore, la ricorrente in

data 16 aprile 2024, affermando che “(…) sono con la presente a comunicare l’accordo

della mia mandante all’annullamento della decisione impugnata con contestuale

ritorno degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti”, chiedendo di voler in

ogni modo considerare l’acquiescenza di controparte in relazione alla domanda

di assistenza giudiziaria e all’eventuale accollamento delle ripetibili

(XV);

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen mö-glich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a

ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo

preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni

censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a

quella economica;

- giusta l'art.

69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008

del 24 settembre 2008);

- visto l'esito della lite, le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà

pure alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA

inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

formulata in questa sede (DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30

settembre 2014 consid. 5).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 6 dicembre 2023

è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800

(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3.- Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Fatti

Il vicepresidente Il

Considerandi

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti