32.2024.6
Richiesta di rendita respinta in assenza di un grado d'invalidità sufficiente. In accoglimento del ricorso, annullamento della decisione e rinvio per accertamenti ulteriori, su richiesta dell'amministrazione
13 maggio 2024Italiano12 min
Il vicepresidente Il
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.6
FC
Lugano
13 maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 dicembre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 19 giugno 2017,
l’Ufficio AI, esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, aveva
respinto una prima domanda di prestazioni presentata nel mese di gennaio 2017
da RI 1, nata nel 1970, attiva da ultimo quale ausiliaria di pulizie a tempo
parziale, ritenuta un’incapacità al lavoro per un periodo di tempo inferiore ad
un anno ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (segnatamente inabilità del 100% dal 7
agosto 2016 al 10 gennaio 2017 e del 50% dall’11 gennaio al 28 febbraio 2017,
ritenuto che dal 1° marzo 2017 l’assicurata aveva ripreso in misura completa la
sua attività lavorativa di addetta alle pulizie con occupazione al 50% e che
non presentava alcuna limitazione come casalinga; doc. AI pag. 132);
- per decisione 6 dicembre 2023,
confermativa di un progetto del 26 ottobre 2023, l’Ufficio AI, esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, ha respinto la nuova domanda di
prestazioni presentata dall’assicurata nel mese di ottobre 2022. Ritenendo
l’assicurata salariata al 50% e casalinga al 50%, l’amministrazione ha concluso
giudicandola totalmente inabile nell’attività abituale di addetta alle pulizie
e in ogni attività dall’11 maggio 2022, ma dal 27 gennaio 2023 nuovamente abile
in misura del 60% in attività adeguate allo stato di salute; quale casalinga
per contro l’assicurata era da considerare da sempre abile in misura completa.
Determinata tramite raffronto dei redditi e in applicazione del metodo misto per
il periodo successivo al gennaio 2023 una perdita di guadagno del 31%,
l’Ufficio AI, essendo tale grado d’invalidità inferiore al 40%, ha negato la
concessione di prestazioni (doc. B);
- contro
la succitata decisione l’assicurata, dapprima personalmente e quindi
rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta chiedendone
l’annullamento con concessione del gratuito patrocinio. Sulla base di nuove
certificazioni mediche, ella postula il riesame della sua richiesta di rendita,
la concessione di una rendita intera e in via subordinata il rinvio
dell’incarto all’Ufficio AI per l’effettuazione di ulteriori accertamenti
medici pluridisciplinari e un’inchiesta al domicilio (I e VIII);
- con la
risposta di causa – facendo riferimento alla presa di posizione del 18
marzo 2024 del dr. __________del SMR (il quale ha osservato che, in
considerazione della documentazione medica prodotta dall’assicurata, appariva
necessario procedere ad “una rivalutazione del caso previo un nuovo
aggiornamento degli atti”; doc. XIII/1) – l’amministrazione ha postulato
la retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici (XIII);
- con scritto 16 aprile 2024 l’insorgente
ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione (XV);
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- il 1° gennaio 2022 è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre ricordare che per la disamina
del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento
della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, l’assicurata ha
presentato la sua domanda di prestazioni AI nell’ottobre 2022, lamentando
un’inabilità lavorativa dal mese di giugno 2022. La richiesta è stata respinta
poiché l’Ufficio AI, pur avendo riconosciuto, dal mese di maggio 2022, un
periodo di inabilità lavorativa completa, ha concluso che l’assicurata era
comunque nuovamente abile in misura del 60% dal gennaio 2023 in attività
adeguate, con un conseguente grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. B).
Siccome, quindi, sia l’ipotetica invalidità sia l’eventuale diritto alle
prestazioni d’invalidità sarebbero in ogni caso sorti dopo il 1. gennaio
2022, determinante è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022. Ogni riferimento
alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va quindi
inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022;
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assi- curazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L’art. 28b LAI
stabilisce la determinazione dell’importo della rendita, ritenuto che l’importo
della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera (cpv.
1). Se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento la quota
percentuale corrisponde al grado d’invalidità (cpv. 2), se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento l’assicurato ha diritto a una
rendita intera (cpv. 3), e se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento
le quote percentuali variano dal 25% (grado d’invalidità del 40 per cento) al
47.5% (grado d’invalidità del 49 per cento) come stabilito dal cpv. 4 della
medesima norma. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato
il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel
caso concreto, come chiesto con il gravame e come indicato in risposta di
causa, alla luce degli atti medici all’inserto e di quelli prodotti con il
ricorso v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e
completo giudizio sulla situazione invalidante, la situazione medica vada
ulteriormente e nuovamente indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso
il 18 marzo 2024 dal SMR, per il quale, dopo aver visionato la documentazione
versata agli atti – comprendente una certificazione del dr. med. __________
del 15 novembre 2023 secondo il quale l’assicurata sarebbe inabile in misura
completa in ogni attività “trattandosi di una patologia psichiatrica
disabilitante”, doc. III/2; un rapporto della dr.ssa med. __________, psichiatra,
del 22 gennaio 2024 che pone la diagnosi di “schizofrenia di tipo paranoideo
in fase residuale” e che espone che l’assicurata avrebbe “il valore del
funzionamento globale” molto basso facendo “fatica a curare la persona, infatti,
la cura del sé mostrava delle carenze. Fa fatica ad occuparsi dell'economia
domestica”, doc. III/1; un rapporto della Clinica __________ del 17 ottobre
2023 dopo una degenza dal 21 agosto all'11 settembre 2023, per le diagnosi di “Disturbo
di personalità paranoide F60.0, sindrome post infarto miocardico”, doc. D; uno
scritto della dr.ssa __________, psichiatra, del 13 novembre 2023, la quale
denuncia la presenza di “una diagnosi psichiatrica grave; Disturbo di
personalità paranoide, una malattia psichiatrica non curabile e quindi non
guaribile” con condizioni psichiche “importanti (blocco del pensiero,
diffidenza, insicurezza, ideazione che la gente le possa fare del male, che
tutti sono contro di lei)”, essendo una paziente “sovente stanca e fa il
minimo indispensabile per la casa, pulire, cucinare, confusa, persa” (doc. E)
– in considerazione anche della valutazione
psichiatrica del dr. __________ del SMR avvenuta il 23 gennaio 2023, si rendeva
necessaria “la rivalutazione del caso previo un nuovo aggiornamento degli
atti”, con la necessità di inviare un nuovo formulario medico alla dr.ssa __________
e al generalista dr. __________ e di richiamare “i rapporti delle eventuali
visite cardiologiche effettuate dal 2022 ad oggi” (XIII);
- sulla base di tali conclusioni del
SMR, l’Ufficio AI nella sua risposta ha quindi concluso che “in
considerazione di quanto espresso lo scrivente UAI postula il ritorno degli
atti all'amministrazione per procedere all'approfondimento medico-funzionale. Al
termine dell'istruttoria medica l'UAI dovrà attuare le valutazioni necessarie
anche in ambito casalingo, in considerazione dell'applicazione del metodo misto
al caso concreto” (XIII);
- a tale
richiesta ha aderito, tramite il suo patrocinatore, la ricorrente in
data 16 aprile 2024, affermando che “(…) sono con la presente a comunicare l’accordo
della mia mandante all’annullamento della decisione impugnata con contestuale
ritorno degli atti all’UAI per ulteriori accertamenti”, chiedendo di voler in
ogni modo considerare l’acquiescenza di controparte in relazione alla domanda
di assistenza giudiziaria e all’eventuale accollamento delle ripetibili
(XV);
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Aus-führungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché
vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen mö-glich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel caso
concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono
incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa
proceda nel senso sopra indicato. In esito alla nuova
istruttoria dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a
ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo
preavviso ex art. 57a LAI), nel cui ambito l’assicurata potrà riproporre ogni
censura di fatto e di diritto, sia in relazione alla valutazione medica che a
quella economica;
- giusta l'art.
69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008
del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della lite, le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà
pure alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 1'800 (IVA
inclusa) a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
formulata in questa sede (DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30
settembre 2014 consid. 5).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 6 dicembre 2023
è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico dell’Uffi-cio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800
(IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3.- Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Fatti
Il vicepresidente Il
Considerandi
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti