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32.2024.60

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 novembre 2024Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora

rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve

infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se

non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag.

190-191).

Ritornando

alla fattispecie concreta, va rilevato che durante l’inchiesta economica del 24

gennaio 2024, presente il marito, l’assicurata aveva risposto negativamente

alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute avesse svolto

un’attività lucrativa. Inoltre, essa aveva risposto che dal 1996 si occupa

dell’economia domestica, come del resto riportato nel suo curriculum vitae. Precedentemente

è stata professionalmente attiva quale barista (risposta no. 2b pag. 106).

Dopo il progetto di

decisione negativo datato 29 gennaio 2024 (doc. 21), il 23 febbraio 2024 il

marito dell’assicurata, documentata la drastica riduzione del proprio stipendio

avvenuta nel gennaio 2024 e dopo lo svolgimento dell’inchiesta economica, ha

sostenuto che senza il danno alla salute sua moglie avrebbe contribuito alla

comunione domestica iniziando un’attività lavorativa quale cameriera (doc. 30).

In risposta ai

chiarimenti richiesti dall’Ufficio AI, con scritto 2 aprile 2024 l’assicurata,

per il tramite di suo marito, ha confermato l’intenzione di riprendere al 100%

un’attività lavorativa, ritenuto inoltre che i figli (nati nel 1997 e 2008)

sono autonomi. Essa ha poi fatto presente che avrebbe cercato un lavoro nel

settore della ristorazione – dove aveva lavorato sino al 1996 – oppure quale

addetta alle pulizie, badante o cassiera presso una delle filiali di __________

Considerandi

del __________, con il cui direttore, suo conoscente, avrebbe parlato della

possibilità d’impiego.

Visto quanto sopra, a

mente di questo Giudice, lo statuto di persona senza attività lucrativa non

corrisponde più alla situazione economica creatasi a seguito della riduzione

dello stipendio del marito dell’assicurata. Certo, come rilevato

dall’amministrazione, l’assicurata, classe 1965, è oramai prossima al

pensionamento. Ma è anche vero che per le donne nate dopo il 1964 l’età

pensionabile è fissata a 65 anni (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS e che quindi

all’assicurata resterebbero comunque ancora 5 anni prima della quiescenza.

Pertanto,

visto quanto sopra, si può concludere con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), che al momento della resa della decisione contestata – che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) –, vale a

dire il 18 giugno 2024, senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe esercitato

un’attività lucrativa a tempo pieno.

Ne

segue che la qualifica di casalinga dell’assicurata non può essere confermata.

2.6

Alla

luce di quanto sopra, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché completi l’istruttoria considerando la ricorrente quale

salariata.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V

281.

consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per

complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da

un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché

proceda come ai considerandi.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti