32.2024.60
Nessun diritto alla rendita ad un'assicurata ritenuta persona senza attività lucrativa. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze tenendo conto che l'assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato un'attività lucrativa
5 novembre 2024Italiano16 min
dell’economia domestica, come del resto riportato nel suo curriculum vitae. Precedentemente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.60
BS
Lugano
5 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 giugno 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1965, nel marzo 2023
ha presentato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute
un’incipiente malattia del morbo di Parkinson (doc. 4, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
1.2. Dichiaratasi persona senza attività
lucrativa (doc. 11), esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in
particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica datata 24 gennaio 2024 (doc. 22) –, con decisione del 18 giugno 2024,
debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni
presentando l’assicurato una limitazione quale casalinga del 14%.
1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,
rappresentata dall’avv. ARA 1, ha contestato suddetta decisione, postulando in
via principale il riconoscimento di un grado d’invalidità del 53% con diritto
ad una mezza rendita o eventualmente del 42% per un quarto di rendita. In via subordinata
ha chiesto la retrocessione all’amministrazione per ulteriori accertamenti e
per la valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI
ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della
valutazione medica e dell’inchiesta domiciliare poste alla base del
provvedimento impugnato. L’amministrazione ha allegato una presa di posizione
del consulente AI in merito all’inchiesta domiciliare.
1.5. In data 10 settembre 2024 e 2 ottobre
2024 la ricorrente ha prodotto delle osservazioni (VI e X), alle quali
l’Ufficio AI ha preso posizione il 25 settembre 2024 (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre
2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato alla
ricorrente, considerata quale casalinga a tempo pieno, il diritto alla rendita,
non presentando delle limitazioni di grado pensionabile.
La Circolare sull’invalidità e sulla
rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022
(stato al 1° luglio 2023), prevede alla cifra 9101 che “Se la decisione
sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il
diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le
disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le cifre 1007 e seg. della Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo
dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida
dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022) prevedono che:
Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per
le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
in
caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più
tardi il 31 dicembre 2021:
-
prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31
dicembre 2021,
-
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in
caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
-
prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
Nel
caso in esame, il 23 marzo 2022 l’assicurata ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI, ritenuto poi con nel rapporto 11 aprile 2024 il SMR ha indicato
un’inabilità nelle mansioni casalinghe dal 29 settembre 2022, ragione per cui
il diritto alla rendita sarebbe sorto dopo il 1° gennaio 2022 (cfr. art. 28
cpv. 1 LAI).
Visto
quanto precede, nel caso concreto è applicabile il nuovo diritto in vigore dal
1° gennaio 2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un
danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia
o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita
all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità
di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli
artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado
d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del
40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)
e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.
4).
In virtù dell'art. 28a cpv.
1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito
lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;
Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava
un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi
confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché – in
simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita
di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio
di un’attività lucrativa.
Per questo motivo l'art.
8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;
DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art.
28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita
un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può
ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in
deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le
mansioni consuete.
L’art. 27 cpv. 1 prima
frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che
per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali
lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo la prassi
amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili
a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,
attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base
di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta
domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si
paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances
sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di regola si presume che
non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo
nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.
Va qui segnalato che
dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la
modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle
mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.
R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité
sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
2.5. Nella fattispecie concreta la
ricorrente contesta di essere considerata persona senza attività lucrativa.
Al fine
di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si
deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno un’attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se
l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio
nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato
esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di
una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V
195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e
la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Forster, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 67 e seg. ad art. 16 LPGA con
riferimenti; Kieser, Gemischte Methode – ein Blick auf die bisherige
Rechtsprechung, in: HAVE 2016, pag. 472; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
Fatti
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va ancora
rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve
infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se
non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120
V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag.
190-191).
Ritornando
alla fattispecie concreta, va rilevato che durante l’inchiesta economica del 24
gennaio 2024, presente il marito, l’assicurata aveva risposto negativamente
alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute avesse svolto
un’attività lucrativa. Inoltre, essa aveva risposto che dal 1996 si occupa
dell’economia domestica, come del resto riportato nel suo curriculum vitae. Precedentemente
è stata professionalmente attiva quale barista (risposta no. 2b pag. 106).
Dopo il progetto di
decisione negativo datato 29 gennaio 2024 (doc. 21), il 23 febbraio 2024 il
marito dell’assicurata, documentata la drastica riduzione del proprio stipendio
avvenuta nel gennaio 2024 e dopo lo svolgimento dell’inchiesta economica, ha
sostenuto che senza il danno alla salute sua moglie avrebbe contribuito alla
comunione domestica iniziando un’attività lavorativa quale cameriera (doc. 30).
In risposta ai
chiarimenti richiesti dall’Ufficio AI, con scritto 2 aprile 2024 l’assicurata,
per il tramite di suo marito, ha confermato l’intenzione di riprendere al 100%
un’attività lavorativa, ritenuto inoltre che i figli (nati nel 1997 e 2008)
sono autonomi. Essa ha poi fatto presente che avrebbe cercato un lavoro nel
settore della ristorazione – dove aveva lavorato sino al 1996 – oppure quale
addetta alle pulizie, badante o cassiera presso una delle filiali di __________
Considerandi
del __________, con il cui direttore, suo conoscente, avrebbe parlato della
possibilità d’impiego.
Visto quanto sopra, a
mente di questo Giudice, lo statuto di persona senza attività lucrativa non
corrisponde più alla situazione economica creatasi a seguito della riduzione
dello stipendio del marito dell’assicurata. Certo, come rilevato
dall’amministrazione, l’assicurata, classe 1965, è oramai prossima al
pensionamento. Ma è anche vero che per le donne nate dopo il 1964 l’età
pensionabile è fissata a 65 anni (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS e che quindi
all’assicurata resterebbero comunque ancora 5 anni prima della quiescenza.
Pertanto,
visto quanto sopra, si può concludere con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), che al momento della resa della decisione contestata – che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) –, vale a
dire il 18 giugno 2024, senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe esercitato
un’attività lucrativa a tempo pieno.
Ne
segue che la qualifica di casalinga dell’assicurata non può essere confermata.
2.6
Alla
luce di quanto sopra, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché completi l’istruttoria considerando la ricorrente quale
salariata.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso
(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V
281.
consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per
complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da
un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché
proceda come ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti