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Decisione

32.2024.60

Nessun diritto alla rendita ad un'assicurata ritenuta persona senza attività lucrativa. Rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché proceda alle proprie incombenze tenendo conto che l'assicurata, senza il danno alla salute, avrebbe esercitato un'attività lucrativa

5 novembre 2024Italiano16 min

dell’economia domestica, come del resto riportato nel suo curriculum vitae. Precedentemente

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.60

BS

Lugano

5 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 luglio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 18 giugno 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1965, nel marzo 2023

ha presentato una domanda di prestazioni indicando quale danno alla salute

un’incipiente malattia del morbo di Parkinson (doc. 4, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

1.2. Dichiaratasi persona senza attività

lucrativa (doc. 11), esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso – in

particolare un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica datata 24 gennaio 2024 (doc. 22) –, con decisione del 18 giugno 2024,

debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni

presentando l’assicurato una limitazione quale casalinga del 14%.

1.3. Con ricorso al TCA l'assicurata,

rappresentata dall’avv. ARA 1, ha contestato suddetta decisione, postulando in

via principale il riconoscimento di un grado d’invalidità del 53% con diritto

ad una mezza rendita o eventualmente del 42% per un quarto di rendita. In via subordinata

ha chiesto la retrocessione all’amministrazione per ulteriori accertamenti e

per la valutazione del grado d’invalidità secondo il metodo ordinario.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI

ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la correttezza della

valutazione medica e dell’inchiesta domiciliare poste alla base del

provvedimento impugnato. L’amministrazione ha allegato una presa di posizione

del consulente AI in merito all’inchiesta domiciliare.

1.5. In data 10 settembre 2024 e 2 ottobre

2024 la ricorrente ha prodotto delle osservazioni (VI e X), alle quali

l’Ufficio AI ha preso posizione il 25 settembre 2024 (VIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato alla

ricorrente, considerata quale casalinga a tempo pieno, il diritto alla rendita,

non presentando delle limitazioni di grado pensionabile.

La Circolare sull’invalidità e sulla

rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022

(stato al 1° luglio 2023), prevede alla cifra 9101 che “Se la decisione

sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il

diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le

disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le cifre 1007 e seg. della Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo

dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida

dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022) prevedono che:

Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per

le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in

caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più

tardi il 31 dicembre 2021:

-

prima fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31

dicembre 2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in

caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

-

prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°

gennaio 2022.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

Nel

caso in esame, il 23 marzo 2022 l’assicurata ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI, ritenuto poi con nel rapporto 11 aprile 2024 il SMR ha indicato

un’inabilità nelle mansioni casalinghe dal 29 settembre 2022, ragione per cui

il diritto alla rendita sarebbe sorto dopo il 1° gennaio 2022 (cfr. art. 28

cpv. 1 LAI).

Visto

quanto precede, nel caso concreto è applicabile il nuovo diritto in vigore dal

1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un

danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli

artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c. al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

In virtù dell'art. 28a cpv.

1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava

un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi

confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché – in

simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita

di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio

di un’attività lucrativa.

Per questo motivo l'art.

8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b;

DTF 104 V 136).

In questo senso, l'art.

28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può

ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in

deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le

mansioni consuete.

L’art. 27 cpv. 1 prima

frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che

per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali

lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo la prassi

amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili

a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni,

attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base

di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta

domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si

paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di regola si presume che

non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo

nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Va qui segnalato che

dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la

modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle

mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr.

R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité

sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

2.5. Nella fattispecie concreta la

ricorrente contesta di essere considerata persona senza attività lucrativa.

Al fine

di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si

deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno un’attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,

in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno

un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se

l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una

in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve

essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del

danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non

hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da

considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le

condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione

professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di

questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio

nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato

esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di

una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V

195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e

la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Forster, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n. 67 e seg. ad art. 16 LPGA con

riferimenti; Kieser, Gemischte Methode – ein Blick auf die bisherige

Rechtsprechung, in: HAVE 2016, pag. 472; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va ancora

rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve

infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se

non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120

V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag.

190-191).

Ritornando

alla fattispecie concreta, va rilevato che durante l’inchiesta economica del 24

gennaio 2024, presente il marito, l’assicurata aveva risposto negativamente

alla domanda volta a sapere se senza il danno alla salute avesse svolto

un’attività lucrativa. Inoltre, essa aveva risposto che dal 1996 si occupa

dell’economia domestica, come del resto riportato nel suo curriculum vitae. Precedentemente

è stata professionalmente attiva quale barista (risposta no. 2b pag. 106).

Dopo il progetto di

decisione negativo datato 29 gennaio 2024 (doc. 21), il 23 febbraio 2024 il

marito dell’assicurata, documentata la drastica riduzione del proprio stipendio

avvenuta nel gennaio 2024 e dopo lo svolgimento dell’inchiesta economica, ha

sostenuto che senza il danno alla salute sua moglie avrebbe contribuito alla

comunione domestica iniziando un’attività lavorativa quale cameriera (doc. 30).

In risposta ai

chiarimenti richiesti dall’Ufficio AI, con scritto 2 aprile 2024 l’assicurata,

per il tramite di suo marito, ha confermato l’intenzione di riprendere al 100%

un’attività lavorativa, ritenuto inoltre che i figli (nati nel 1997 e 2008)

sono autonomi. Essa ha poi fatto presente che avrebbe cercato un lavoro nel

settore della ristorazione – dove aveva lavorato sino al 1996 – oppure quale

addetta alle pulizie, badante o cassiera presso una delle filiali di __________

Considerandi

del __________, con il cui direttore, suo conoscente, avrebbe parlato della

possibilità d’impiego.

Visto quanto sopra, a

mente di questo Giudice, lo statuto di persona senza attività lucrativa non

corrisponde più alla situazione economica creatasi a seguito della riduzione

dello stipendio del marito dell’assicurata. Certo, come rilevato

dall’amministrazione, l’assicurata, classe 1965, è oramai prossima al

pensionamento. Ma è anche vero che per le donne nate dopo il 1964 l’età

pensionabile è fissata a 65 anni (art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS e che quindi

all’assicurata resterebbero comunque ancora 5 anni prima della quiescenza.

Pertanto,

visto quanto sopra, si può concludere con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), che al momento della resa della decisione contestata – che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni (DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) –, vale a

dire il 18 giugno 2024, senza il danno alla salute l’insorgente avrebbe esercitato

un’attività lucrativa a tempo pieno.

Ne

segue che la qualifica di casalinga dell’assicurata non può essere confermata.

2.6

Alla

luce di quanto sopra, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché completi l’istruttoria considerando la ricorrente quale

salariata.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V

281.

consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per

complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da

un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché

proceda come ai considerandi.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti