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Decisione

32.2024.61

Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare e del grado d'invalidità non pensionabile

13 novembre 2024Italiano17 min

periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale e sociale,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.61

BS

Lugano

13 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 agosto 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 10 giugno 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1985, attivo nella manutenzione di strade, nel mese di marzo 2021 ha

inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 3, se

non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti

dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

Dopo aver

espletato i necessari accertamenti medici – tra cui una perizia reumatologica del

7 febbraio 2022 eseguita dal dr. med. __________ (doc. 49) ed una perizia

pluridisciplinare del __________ datata 26 ottobre 2023 (doc. 63) – ed

economici (cfr. rapporto finale della consulente in integrazione professionale

del 17 gennaio 2024 in doc. 66), con decisione del 10 giugno 2024, debitamente

preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando

l’assicurato dal 1° marzo 2022 un grado d’invalidità del 30%, aumentato a 37%

dal 1° gennaio 2024.

1.2.

Contro la suddetta decisione l’assicurato ha interposto il presente

tempestivo ricorso. Contesta il grado d’inabilità lavorativa definito

dall’amministrazione, sostenendo, sulla base di documentazione medica prodotta,

un’inabilità lavorativa del 50%. Chiede di attendere la prossima valutazione psichiatrica

del __________.

1.3.

Con la risposta di causa, l’Ufficio AI postula invece la reiezione del

ricorso. Conferma la validità della perizia pluridisciplinare, ritenendo non

rilevante la documentazione medica prodotta dal ricorrente.

1.4.

In data 24 settembre 2024 l’assicurato, rinnovando le argomentazioni

ricorsuali, ribadisce l’importanza di attendere la valutazione psichiatrica che

verrà rilasciata, dopo un periodo di osservazione, verso fine anno.

1.5.

Con osservazioni 27 settembre 2024 l’Ufficio AI segnatamente rileva che

la presa a carico specialistica presso il __________ è iniziata l’8 agosto

2024, quindi due mesi dopo l’emissione della decisione impugnata che delimita

il potere cognitivo del giudice.

1.6.

Il 6 ottobre 2024 l’assicurato rileva come la richiesta di una

valutazione psichiatra sia stata fatta dal suo curante il 29 marzo 2024, prima quindi

della decisione impugnata, e che gli accertamenti sono iniziati il 10 aprile

2024 poco dopo il provvedimento contestato. Questo a dimostrazione di un

peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare quelle

psichiatriche.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se correttamente o meno l'Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni inoltrata dal ricorrente nel marzo 2021.

2.3. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore

sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021

705).

La Circolare sull'invalidità

e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio

2022, stato al 1° luglio 2023, prevede al marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una rendita

è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021".

La Circolare

concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI

sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1°

gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai marginali 1007,

1008 e 1009 che:

"

Conformemente alle DT LAI

[Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore

sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato

al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.

28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°

gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del grado d'invalidità tra il 1°

gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in

vigore dal 1° gennaio 2022."

Secondo le citate circolare,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita

invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale diritto ad una

rendita è nato il 1° gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

In concreto, l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato dal 1° marzo

2022 un grado d’invalidità del 30%, aumentato al 1° gennaio 2024 del 37%. Ne

consegue che un’eventuale diritto alla rendita sorgerebbe dopo il gennaio 2022,

motivo per cui, sulla scorta di quanto sopra, in specie è applicabile nuovo

diritto.

2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer

(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,

2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività

(art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art.

8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o

parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità

di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico

economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

In virtù dell'art.

28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b; Duc, op. cit., pag.

1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. Nel

caso che ci occupa, come detto (cfr. consid. 1.1), l’Ufficio AI, dopo aver

incaricato il dr. med. __________ di allestire una perizia reumatologica (doc.

49), ha in seguito ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________.

Con rapporto 26 ottobre 2023 i periti hanno concluso per un’inabilità

lavorativa dell’80% nell’abituale attività e del 20% in attività adeguate,

inabilità dovuta a problematiche d’ordine neurologico e reumatologico, dal 30

luglio 2021 (doc. 63).

L’assicurato,

con riferimento alla documentazione medica prodotta, sostiene di presentare

un’inabilità del 50% anche per motivi psichiatrici.

2.6. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.7. Ritornando

al caso in esame, questo giudice, chiamato a verificare se, nel caso di specie,

lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato

dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti non ha motivo per scostarsi

dalla perizia pluridisciplinare del __________ (internistica: dr. med. __________;

psichiatrica: dr. med. __________; reumatologica: dr.ssa med. __________ e neurologica:

dr. med. __________) del 26 ottobre 2023 (doc. 63).

Fatti

I

periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale e sociale,

professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali,

l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi

reumatologiche e neurologico con influenza sulla capacità lavorativa (pag.

259), nonché quelle non invalidanti (tra cui quella di natura psichiatrica)

(pag. 260).

I

periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa dell’80% nell’abituale

attività e del 20% in qualsiasi attività adeguata, dal gennaio 2020. Al punto 4.9

del rapporto gli specialisti hanno poi descritto l’evoluzione della capacità

lavorativa nel corso del tempo nell’attività svolta ed in attività adatta, il

tutto dal 30 luglio 2021.

Il

referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli

specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,

hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione

ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle indicazioni

risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

I

medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute

prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurato

ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

Le

conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________

nel rapporto 30 ottobre 2023 (doc. 64).

La

documentazione medica prodotta dal ricorrente non è atta a mettere in dubbio la

validità della succitata perizia multidisciplinare.

In

particolare si tratta del rapporto 22 marzo 2024 del medico curante che chiede

una rivalutazione della decisione impugnata “prendendo in considerazione

fattori psico-clinici dal mio parere necessita almeno 50% dell’Assicurazione

invalidità …. (pag. 340) e del rapporto psicologico 31 maggio 2024 del SPS

in cui viene posta una diagnosi di reazione depressiva prolunga (IDC10-F43.21)

e fatto presente che l’assicurato segue una terapia a cadenza quindicinale

(pagg. 352/3).

La

suddetta documentazione è stata esaminata dal SMR, il quale con annotazioni 8

giugno 2024 conclude che dalla stessa “non risulta una sostanziale modifica

dello stato di salute rispetto alla valutazione __________. Preciso che non

viene presentato un rapporto medico psichiatrico ma unicamente una valutazione

psicologica” (pag. 355).

A

quanto sopra va prestata adesione, ritenuto inoltre le conclusioni del medico

curante non sono motivate.

Ai

referti del __________ e del SMR pertanto va attribuita piena forza probante.

2.8. Pendente

causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 23 settembre 2024 del __________ nel

quale viene indicato che in data 8 agosto 2024 il paziente aveva iniziato una

presa a carico medico-psichiatrica e che per permettere una valutazione è

necessario proseguire i colloqui sino a fine 2024 (doc. VI/4). Per questi

motivi l’assicurato ha chiesto la sospensione dalla procedura sino a fine anno

affinché possa essere acquisita una valutazione psichiatrica del __________.

Secondo

Considerandi

questo giudice una sospensione non è necessaria per i seguenti motivi. L’eventuale

peggioramento della componente psichiatrica, legato alla presa a carico

specialistica, non è rilevante ai fini della presente vertenza in quanto

avvenuto l’8 agosto 2024, dopo l’emissione della decisione contestata. Infatti, secondo costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa, in casu il 10 giugno 2024. I fatti accaduti posteriormente e che hanno

modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto

amministrativo (DTF 130 V 138 consid. 2). Inoltre, dal succitato rapporto

psicologico 31 maggio 2024 del __________ risulta che il 29 marzo 2024 – quindi

prima del provvedimento contestato – il medico curante aveva segnalato l’assicurato

al succitato servizio per una presa a carico psicologica. Nel citato rapporto è

stata posta una diagnosi di reazione depressiva prolungata (ICD 10: F.43.21). Tuttavia,

non si può concludere per una patologia psichiatrica invalidante, poiché non è

stata attestata alcuna incapacità al lavoro.

Del

resto volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, l’insorgenza di una patologia

psichiatrica invalidante il 29 marzo 2024 (giorno della segnalazione del

curante al __________), ciò non è rilevante. Infatti, affinché un peggioramento

sia rilevante, lo stesso deve perdurare almeno tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI), periodo

che al momento dell’emissione della decisione impugnata non era trascorso.

Tuttavia,

va ricordato che – ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4) – l’insorgente ha se del caso la facoltà

di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante

modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado di inabilità.

2.9

Per

quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, rimasto

incontestato, va fatto riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione

contestata, al quale va prestata adesione.

Riguardo

al reddito da valido, non avendo l’assicurato più svolto alcuna attività

lucrativa dal 2017, l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati

statistici (anno 2020) relativi ad attività semplici di tipo fisico o manuale,

adeguati al 2022, per un importo complessivo di fr. 66’265,75 (cfr. tabella di

calcolo in doc. 70).

Non

avendo l'insorgente messo a frutto la sua residua capacità lavorativa del 100%

in attività confacenti al suo stato di salute, per determinare il reddito da

invalido l'Ufficio AI ha giustamente fatto capo ai dati statistici (art.

26bis cpv. 2 OAI), valori centrali, e li ha adeguati in funzione della durata

di lavoro normale nelle aziende (art. 25 cpv. 4 OAI).

In

virtù del nuovo cpv. 3 dell'art. 26bis OAI, entrato in vigore il 1°

gennaio 2024, l'Ufficio AI ha applicato la deduzione prevista del 10%, per

giungere a un reddito da invalido di fr. 41’747,42.

Dal

confronto dei due redditi, è risultato un grado d’invalidità del 37% (cfr.

tabella di calcolo in doc. V/2).

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA

a

contrario in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA,

anch'essi nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie

relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è

determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono

poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti