32.2024.61
Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare e del grado d'invalidità non pensionabile
13 novembre 2024Italiano17 min
periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale e sociale,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.61
BS
Lugano
13 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 agosto 2024 di
RI 1
contro
la decisione del 10 giugno 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1985, attivo nella manutenzione di strade, nel mese di marzo 2021 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 3, se
non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti
dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
Dopo aver
espletato i necessari accertamenti medici – tra cui una perizia reumatologica del
7 febbraio 2022 eseguita dal dr. med. __________ (doc. 49) ed una perizia
pluridisciplinare del __________ datata 26 ottobre 2023 (doc. 63) – ed
economici (cfr. rapporto finale della consulente in integrazione professionale
del 17 gennaio 2024 in doc. 66), con decisione del 10 giugno 2024, debitamente
preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando
l’assicurato dal 1° marzo 2022 un grado d’invalidità del 30%, aumentato a 37%
dal 1° gennaio 2024.
1.2.
Contro la suddetta decisione l’assicurato ha interposto il presente
tempestivo ricorso. Contesta il grado d’inabilità lavorativa definito
dall’amministrazione, sostenendo, sulla base di documentazione medica prodotta,
un’inabilità lavorativa del 50%. Chiede di attendere la prossima valutazione psichiatrica
del __________.
1.3.
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI postula invece la reiezione del
ricorso. Conferma la validità della perizia pluridisciplinare, ritenendo non
rilevante la documentazione medica prodotta dal ricorrente.
1.4.
In data 24 settembre 2024 l’assicurato, rinnovando le argomentazioni
ricorsuali, ribadisce l’importanza di attendere la valutazione psichiatrica che
verrà rilasciata, dopo un periodo di osservazione, verso fine anno.
1.5.
Con osservazioni 27 settembre 2024 l’Ufficio AI segnatamente rileva che
la presa a carico specialistica presso il __________ è iniziata l’8 agosto
2024, quindi due mesi dopo l’emissione della decisione impugnata che delimita
il potere cognitivo del giudice.
1.6.
Il 6 ottobre 2024 l’assicurato rileva come la richiesta di una
valutazione psichiatra sia stata fatta dal suo curante il 29 marzo 2024, prima quindi
della decisione impugnata, e che gli accertamenti sono iniziati il 10 aprile
2024 poco dopo il provvedimento contestato. Questo a dimostrazione di un
peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare quelle
psichiatriche.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente o meno l'Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni inoltrata dal ricorrente nel marzo 2021.
2.3. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore
sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021
705).
La Circolare sull'invalidità
e sulla rendita nell'assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio
2022, stato al 1° luglio 2023, prevede al marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una rendita
è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021".
La Circolare
concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI
sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1°
gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai marginali 1007,
1008 e 1009 che:
"
Conformemente alle DT LAI
[Disposizioni transitorie, n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore
sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato
al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art.
28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del grado d'invalidità tra il 1°
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022."
Secondo le citate circolare,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l'asserita
invalidità e l'eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale diritto ad una
rendita è nato il 1° gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile il
diritto attualmente in vigore.
In concreto, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando l’assicurato dal 1° marzo
2022 un grado d’invalidità del 30%, aumentato al 1° gennaio 2024 del 37%. Ne
consegue che un’eventuale diritto alla rendita sorgerebbe dopo il gennaio 2022,
motivo per cui, sulla scorta di quanto sopra, in specie è applicabile nuovo
diritto.
2.4. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi
fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art.
8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o
parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità
di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico
economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado
d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del
40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)
e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.
4).
In virtù dell'art.
28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito
lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b; Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Nel
caso che ci occupa, come detto (cfr. consid. 1.1), l’Ufficio AI, dopo aver
incaricato il dr. med. __________ di allestire una perizia reumatologica (doc.
49), ha in seguito ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del __________.
Con rapporto 26 ottobre 2023 i periti hanno concluso per un’inabilità
lavorativa dell’80% nell’abituale attività e del 20% in attività adeguate,
inabilità dovuta a problematiche d’ordine neurologico e reumatologico, dal 30
luglio 2021 (doc. 63).
L’assicurato,
con riferimento alla documentazione medica prodotta, sostiene di presentare
un’inabilità del 50% anche per motivi psichiatrici.
2.6. Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a n. 227, pag. 375).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate
dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.7. Ritornando
al caso in esame, questo giudice, chiamato a verificare se, nel caso di specie,
lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo
attento esame della documentazione medica agli atti non ha motivo per scostarsi
dalla perizia pluridisciplinare del __________ (internistica: dr. med. __________;
psichiatrica: dr. med. __________; reumatologica: dr.ssa med. __________ e neurologica:
dr. med. __________) del 26 ottobre 2023 (doc. 63).
Fatti
I
periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale e sociale,
professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali,
l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto le diagnosi
reumatologiche e neurologico con influenza sulla capacità lavorativa (pag.
259), nonché quelle non invalidanti (tra cui quella di natura psichiatrica)
(pag. 260).
I
periti hanno concluso per un’incapacità lavorativa dell’80% nell’abituale
attività e del 20% in qualsiasi attività adeguata, dal gennaio 2020. Al punto 4.9
del rapporto gli specialisti hanno poi descritto l’evoluzione della capacità
lavorativa nel corso del tempo nell’attività svolta ed in attività adatta, il
tutto dal 30 luglio 2021.
Il
referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli
specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurato,
hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione
ed hanno valutato la capacità lavorativa sulla base delle indicazioni
risultanti dalle visite effettuate presso di loro.
I
medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute
prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurato
ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.
Le
conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________
nel rapporto 30 ottobre 2023 (doc. 64).
La
documentazione medica prodotta dal ricorrente non è atta a mettere in dubbio la
validità della succitata perizia multidisciplinare.
In
particolare si tratta del rapporto 22 marzo 2024 del medico curante che chiede
una rivalutazione della decisione impugnata “prendendo in considerazione
fattori psico-clinici dal mio parere necessita almeno 50% dell’Assicurazione
invalidità …. (pag. 340) e del rapporto psicologico 31 maggio 2024 del SPS
in cui viene posta una diagnosi di reazione depressiva prolunga (IDC10-F43.21)
e fatto presente che l’assicurato segue una terapia a cadenza quindicinale
(pagg. 352/3).
La
suddetta documentazione è stata esaminata dal SMR, il quale con annotazioni 8
giugno 2024 conclude che dalla stessa “non risulta una sostanziale modifica
dello stato di salute rispetto alla valutazione __________. Preciso che non
viene presentato un rapporto medico psichiatrico ma unicamente una valutazione
psicologica” (pag. 355).
A
quanto sopra va prestata adesione, ritenuto inoltre le conclusioni del medico
curante non sono motivate.
Ai
referti del __________ e del SMR pertanto va attribuita piena forza probante.
2.8. Pendente
causa il ricorrente ha prodotto lo scritto 23 settembre 2024 del __________ nel
quale viene indicato che in data 8 agosto 2024 il paziente aveva iniziato una
presa a carico medico-psichiatrica e che per permettere una valutazione è
necessario proseguire i colloqui sino a fine 2024 (doc. VI/4). Per questi
motivi l’assicurato ha chiesto la sospensione dalla procedura sino a fine anno
affinché possa essere acquisita una valutazione psichiatrica del __________.
Secondo
Considerandi
questo giudice una sospensione non è necessaria per i seguenti motivi. L’eventuale
peggioramento della componente psichiatrica, legato alla presa a carico
specialistica, non è rilevante ai fini della presente vertenza in quanto
avvenuto l’8 agosto 2024, dopo l’emissione della decisione contestata. Infatti, secondo costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa, in casu il 10 giugno 2024. I fatti accaduti posteriormente e che hanno
modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto
amministrativo (DTF 130 V 138 consid. 2). Inoltre, dal succitato rapporto
psicologico 31 maggio 2024 del __________ risulta che il 29 marzo 2024 – quindi
prima del provvedimento contestato – il medico curante aveva segnalato l’assicurato
al succitato servizio per una presa a carico psicologica. Nel citato rapporto è
stata posta una diagnosi di reazione depressiva prolungata (ICD 10: F.43.21). Tuttavia,
non si può concludere per una patologia psichiatrica invalidante, poiché non è
stata attestata alcuna incapacità al lavoro.
Del
resto volendo ammettere, per ipotesi di lavoro, l’insorgenza di una patologia
psichiatrica invalidante il 29 marzo 2024 (giorno della segnalazione del
curante al __________), ciò non è rilevante. Infatti, affinché un peggioramento
sia rilevante, lo stesso deve perdurare almeno tre mesi (art. 88a cpv. 2 OAI), periodo
che al momento dell’emissione della decisione impugnata non era trascorso.
Tuttavia,
va ricordato che – ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali
diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla
data del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del
giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4) – l’insorgente ha se del caso la facoltà
di presentare una nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante
modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente
documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che
potrebbero influire sul grado di inabilità.
2.9
Per
quel che concerne la determinazione del grado d’invalidità, rimasto
incontestato, va fatto riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione
contestata, al quale va prestata adesione.
Riguardo
al reddito da valido, non avendo l’assicurato più svolto alcuna attività
lucrativa dal 2017, l’amministrazione ha correttamente utilizzato i dati
statistici (anno 2020) relativi ad attività semplici di tipo fisico o manuale,
adeguati al 2022, per un importo complessivo di fr. 66’265,75 (cfr. tabella di
calcolo in doc. 70).
Non
avendo l'insorgente messo a frutto la sua residua capacità lavorativa del 100%
in attività confacenti al suo stato di salute, per determinare il reddito da
invalido l'Ufficio AI ha giustamente fatto capo ai dati statistici (art.
26bis cpv. 2 OAI), valori centrali, e li ha adeguati in funzione della durata
di lavoro normale nelle aziende (art. 25 cpv. 4 OAI).
In
virtù del nuovo cpv. 3 dell'art. 26bis OAI, entrato in vigore il 1°
gennaio 2024, l'Ufficio AI ha applicato la deduzione prevista del 10%, per
giungere a un reddito da invalido di fr. 41’747,42.
Dal
confronto dei due redditi, è risultato un grado d’invalidità del 37% (cfr.
tabella di calcolo in doc. V/2).
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha rettamente respinto la domanda di prestazioni.
Ne
consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.10
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA
a
contrario in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA,
anch'essi nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie
relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è
determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono
poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti