Lexipedia

Decisione

32.2024.62

Nuova domanda AI.Perizia reumatologica e psichiatrica.La valutazione dello stato di salute tiene conto di entrambe le limitazioni,psichiche e somatiche,che ne compromettono la capacità lavorativa.Aspetto economico:grado AI inferiore al 40% anche se riduzione 5% motivi personali o 10% nuovo 26bis OAI

18 novembre 2024Italiano71 min

i gradi di inabilità lavorativa per il precedente periodo e ha da ultimo ritenuto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.62

TB

Lugano

18 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 agosto 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 24 giugno 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Da sempre attiva come estetista,

nel maggio 2009 (doc. 9) RI 1, nata nel 1977, ha introdotto una prima domanda

di prestazioni all'assicurazione invalidità per depressione, stati d'ansia e di

panico che, stante la ripresa dell'attività lavorativa completa prevista per

settembre 2009 (doc. 27), è sfociata nella decisione di reiezione del 29

settembre 2009 (doc. 31) emessa dall'Ufficio assicurazione invalidità per

assenza di una malattia di lunga durata e dell'anno di attesa.

1.2. Il 10 dicembre 2018 (doc. 36)

l'assicurata ha formulato una nuova domanda AI per epicondilite destra e

sinistra presente da un paio d'anni, ma che dal 10 settembre precedente l'aveva

resa inabile all'80% nell'attività di estetista. Nel rapporto finale del 25

maggio 2020 (doc. 79), confermato il 9 dicembre 2020 (doc. 103) dopo aver

vagliato altra documentazione medica, la dr.ssa med. __________ del Servizio

Medico Regionale ha ritenuto l'interessata inabile come estetista al 50% dal 10

giugno 2019, al 60% dal 1° ottobre 2019 e all'80% dal 1° gennaio 2020 per

cervicalgia bilaterale ed epicondilite, mentre abile totalmente in altre attività

adeguate dall'11 giugno 2019.

Con decisione del 15 dicembre 2020 (doc. B) l'Ufficio AI ha

confermato il rifiuto dell'attribuzione di una rendita di invalidità e di

provvedimenti professionali poiché, ritenuta una totale abilità lavorativa in

attività adeguate e una riduzione del 10% del reddito statistico da invalida, il

grado di invalidità era nullo.

1.3. Il ricorso del 29 gennaio 2021

(doc. 115) di RI 1 al TCA è stato accolto il 26 aprile 2021 (doc. 123), la

decisione del 15 dicembre 2020 è stata annullata e gli atti rinviati

all'Ufficio assicurazione invalidità per indagare l'aspetto della capacità

lavorativa medico-teorica dell'assicurata in attività adeguata, se necessario

mediante ulteriori accertamenti medici o provvedimenti di integrazione, fermo

restando che gli aspetti psichiatrici erano già stati adeguatamente esaminati.

1.4. Il 3 febbraio 2022 (doc. 158) il

Servizio Medico Regionale ha quindi predisposto una perizia reumatologica, che il

dr. med. __________ ha reso il 17 aprile 2022 (doc. 170). A ciò ha fatto

seguito il rapporto finale SMR del 25 aprile 2022 (doc. 171), che ha confermato

Fatti

i gradi di inabilità lavorativa per il precedente periodo e ha da ultimo ritenuto

l'assicurata inabile all'80% come estetista dal 1° gennaio 2020 rispettivamente

abile al 100% in attività adeguate dall'11 giugno 2019.

Con progetto di decisione del 22 giugno 2022 (doc. 176) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha respinto la richiesta di prestazioni giacché, vista

la conferma dell'SMR della precedente valutazione clinica, ha ritenuto dati i

presupposti per mantenere la medesima valutazione economica presentata nella

decisione del 15 dicembre 2020 e quindi giungere a un grado di invalidità nullo.

1.5. A richiesta dell'allora

rappresentante legale dell'assicurata (doc. 183), l'Ufficio AI ha organizzato un

accertamento professionale per potere esaminare il diritto a provvedimenti di

integrazione.

Tuttavia, dopo il primo incontro avuto con i funzionari

dell'Ufficio AI, l'interessata non se l'è più sentita di partecipare (doc. 191).

Notate le contraddizioni sulla possibilità dell'assicurata di aderire

a questo accertamento e la valutazione dell'incapacità lavorativa del 40-50% espresse

dallo psichiatra curante il 26 luglio 2023 (doc. 206), il 12 settembre 2023

(doc. 209) il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia

attivo presso il Servizio Medico Regionale, ha ritenuto necessario un

accertamento peritale psichiatrico, confermato dalla dr.ssa __________ il 2

ottobre 2023 (doc. 211) e il 30 novembre 2023 (doc. 219).

La valutazione psichiatrica del 23 febbraio 2024 (doc. 221) resa

dal dr. med. __________ del __________, con cui è stata ritenuta un'inabilità

lavorativa del 30% in qualsiasi attività dal 12 luglio 2023, è stata fatta

propria nel rapporto finale SMR del 6 marzo 2024 (doc. 222), in cui sono stati mantenuti

i gradi di inabilità lavorativa precedentemente rilevati dal 10 settembre 2018

in poi.

1.6. Con progetto di decisione del 21

marzo 2024 (doc. 223), che annullava e sostituiva il precedente del 22 giugno

2022, l'Ufficio AI non ha concesso prestazioni all'assicurata, poiché dal

raffronto dei redditi è emerso un grado di invalidità nullo dal settembre 2019,

del 26,3% dal 12 luglio 2023 e del 33,68% dal 1° gennaio 2024.

Nelle osservazioni del 6 maggio 2024 (doc. 232) l'assicurata ha

contestato l'esito della valutazione peritale psichiatrica, ritenendo

insufficiente il grado del 30% di inabilità lavorativa in attività adeguata che

lo psichiatra curante ha invece quantificato nel 40-50% tenuto conto del quadro

complessivo, caratterizzato non solo da disagio psichico, ma anche da problemi

reumatologici, fortemente connessi tra di loro. A suo dire, ritenuta una

riduzione del 5% per motivi sociali e un'inabilità lavorativa del 40%, il grado

di invalidità è del 52,63% o del 42,10% se l'inabilità è del 30%.

Il Servizio Medico Regionale ha sottoposto al dr. med. __________

le osservazioni del nuovo legale dell'assicurata (doc. 235), insieme ai pareri

del 21 maggio 2024 del dr. med. __________ e del 23 maggio 2024 (doc. 238)

della dr.ssa med. __________ (doc. 240) e nel complemento del 20 giugno 2024

(doc. 247) il perito ha ribadito integralmente le conclusioni della perizia del

23 febbraio 2024.

A sua volta, il 21 giugno 2024 (doc. 246) la dr.ssa med. __________

ha ritenuto non esservi nuovi elementi clinici e quindi il rapporto finale del

25 aprile 2024 rimaneva invariato.

1.7. Con decisione del 24 giugno 2024

(doc. B) l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato il rifiuto del

diritto a prestazioni stante un grado di invalidità nullo alla scadenza

dell'anno d'attesa (settembre 2019), del 26,32% dal 12 luglio 2023 e del 33,68%

dal 1° gennaio 2024, non rilevando motivi per scostarsi da quanto appurato in

precedenza dal profilo medico ed economico.

1.8. Il 26 agosto 2024 (doc. I) RI 1 si

è rivolta al Tribunale assistita dall'avv. RA 1 postulando, in via principale, il

rinvio degli atti all'amministrazione per effettuare una perizia

pluridisciplinare che accerti la comorbidità tra disturbi fisici e psichici e,

in via secondaria, le riconosca il diritto a una rendita di invalidità.

La ricorrente ha rilevato come anche il perito reumatologo abbia

valutato un'incapacità lavorativa dell'80% nell'attività abituale di estetista,

individuando determinati limiti funzionali che lo stesso SMR ha ripreso nel

rapporto finale del 6 marzo 2024 (carico massimo di 5 kg, evitare movimenti

ripetitivi e/o monotoni di flesso-estensione dei gomiti, di prosupinazione

degli avambracci e di estensione dei polsi). Tuttavia, la decisione impugnata,

riconoscendo soltanto un'incapacità lavorativa del 30% in attività adeguata -

senza perlatro indicare quale -, non tiene conto che le limitazioni di cui

soffre non sono solo di ordine somatico, ma anche psichiatrico che, insieme,

hanno delle importanti ripercussioni sulla sua capacità lavorativa, come certificato

dai suoi medici curanti, dr.ssa __________ il 23 maggio 2024 (doc. C) e dr. __________

il 26 luglio 2023 (doc. D). Secondo l'insorgente, quindi, non è corretto

scindere e valutare separatamente i due aspetti, fisico e psichico, come

considerato nella decisione impugnata.

Per quanto attiene all'aspetto psichico, per la ricorrente la

perizia psichiatrica non ha considerato sufficientemente che da anni soffre di

diagnosi di personalità evitante-dipendente (ICD-10: F60.6/F60.7), sindrome

depressiva ricorrente (ICD-10: F33.1), sindrome agorafobica con attacchi di

panico (ICD-10: F40.1), ansietà generalizzata (ICD-10: F41.1), distimia

(ICD-10: F34.1) e disturbo di personalità ansioso-dipendente (ICD-10: F61.0)

(doc. E). Benché il dr. med. __________ abbia diagnosticato due di queste

patologie oltre a un disturbo somatoforme da dolorabilità persistente (ICD-10:

F45.4), che hanno un impatto sulla capacità di lavoro (cfr. punto 6.1 pag. 14 e

17 della perizia del 23 febbraio 2024), lo specialista è giunto a un'incapacità

lavorativa solo del 30% in un'attività adeguata. Per l'assicurata, questa sua

valutazione è stata resa sulla base di due semplici colloqui orali per una

durata totale di 2 ore e 25 minuti e non ha approfondito la situazione clinica

né mediante dei test né con un confronto diretto con il collega curante dr. __________.

La perizia del __________ risulta dunque inconcludente laddove non chiarisce

gli aspetti per cui è stata ordinata, ovvero i motivi clinico-personologici che

rendono impossibile riprendere un'attività lucrativa abituale e adeguata, come

occorso con l'accertamento professionale che non ha potuto avere luogo a fronte

della sua personalità evitante-dipendente e delle conseguenti situazioni di

forte stress e ansia che limitano in modo importante la capacità lavorativa.

Come rilevato dai suoi medici curanti, il problema reumatologico

di cui l'assicurata soffre è fortemente connesso con il disturbo psichiatrico

somatoforme, aspetto che dovrebbe essere approfondito con una perizia

pluridisciplinare anziché avere considerato gli aspetti fisici e psichici in

modo separato.

Anche volendo prescindere da tale accertamento, ci si può basare

su quanto certificato dal dr. med. __________ e ritenere che la sua capacità

lavorativa è ridotta in misura di almeno il 40%. Ritenuta inoltre un'adeguata

riduzione per fattori socio-personali del 5% (per limitazione dei carichi e

rendimento ridotto), il reddito da invalida deve ammontare a Fr. 24'236,56 che,

paragonato al reddito da valida di Fr. 51'166,08, dà un grado AI del 52,63%.

Anche qualora si considerasse un'incapacità lavorativa

medico-teorica del 30%, la ricorrente avrebbe comunque diritto a una rendita

stante un reddito da invalida di Fr. 29'622,47 che dà luogo a un grado di

invalidità del 42,10%.

1.9. Nella risposta di causa del 27

settembre 2024 (doc. VI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA

di respingere il ricorso, rilevando che il referto del 23 maggio 2024 della

dr.ssa med. __________ è già stato sottoposto all'esame sia dell'SMR, il quale

si è espresso al riguardo il 12 giugno 2024 (doc. 240), sia del perito del __________,

il quale nel suo complemento del 20 giugno 2024 (doc. 247) ha indicato non

esserci dati clinici nuovi con problematiche alla salute sollevate e già

vagliate nella sua perizia. Anche gli scritti del dr. __________ sono già stati

prodotti in precedenza e vagliati con la perizia psichiatrica (doc. 221 pag. 7)

e il suo complemento (doc. 247).

Ritenuto che dal profilo reumatologico la perizia ha concluso a

una piena abilità lavorativa in attività adeguate consone alle limitazioni

funzionali indicate, e vista la discussione globale effettuata all'interno

della perizia psichiatrica con valutazione di un'inabilità lavorativa globale e

finale del 30% in attività adeguate da luglio 2023, l'Ufficio AI ha ritenuto

assolte le condizioni per confermare le conclusioni peritali, che si fondano su

indagini approfondite da parte di specialisti e sono affidabili.

L'amministrazione ha rinviato a quanto indicato nella perizia del __________

del 23 febbraio 2024 in merito alla valutazione globale e in particolare alla

citazione degli atti, che riprende la perizia reumatologica, alla discussione

con il perito dr. __________ sull'esito delle due perizie e sulle relative

capacità lavorative e al complemento del __________ del 20 giugno 2024.

Entrambe le problematiche della salute sono state dunque approfondite e

discusse dai periti, i quali si sono espressi sulla valutazione globale come

risulta dagli atti, perciò le conclusioni peritali vanno confermate. Le

limitazioni funzionali indicate dal perito portano a un'abilità lavorativa in

attività adeguate del 70% dal luglio 2023. L'allegato rapporto del 23 settembre

2024 (doc. VI/1) reso dal Servizio integrazione professionale ha esaminato le

attività esigibili per la ricorrente.

Quanto al calcolo economico, l'Ufficio assicurazione invalidità ha

ricordato di avere determinato il grado di invalidità raffrontando i redditi

tenendo presente una riduzione per incapacità lavorativa del 30% e, a partire

dal 1° gennaio 2024, del 10% perché il reddito con invalidità è determinato

secondo i valori statistici. Inoltre, benché la recente STF 8C_823/2023 dell'8

luglio 2024 ha permesso di applicare al reddito con invalidità la precedente

prassi di riduzione del reddito anche per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31

dicembre 2023, l'amministrazione non ha riscontrato elementi determinanti

un'ulteriore riduzione.

La decisione impugnata andava perciò confermata.

1.10. Il 10 ottobre 2024 (doc. VIII)

l'insorgente ha evidenziato che l'Ufficio AI non ha apportato nuovi argomenti,

ma che ha insistito nel ritenerla abile al 70% in attività adeguate, senza però

considerare l'aspetto rilevante dell'esistenza di comorbidità tra disturbi

somatici e psichici più volte rilevata dal dr. __________. È infatti il suo

stato generale ad essere gravemente compromesso, perciò l'amministrazione era

tenuta a valutare approfonditamente l'intera sua situazione personale e sociale.

Anche il rapporto del Servizio integrazione professionale del 27 settembre 2024

si è accontentato, a torto, di riprendere i limiti funzionali del rapporto SMR

per concludere, a mero livello teorico, quali attività sarebbero esigibili. Gli

accertamenti esperiti dall'amministrazione sono stati pertanto lacunosi così

come le conclusioni mediche.

L'assicurata ha perciò ribadito le sue pretese ricorsuali.

1.11. Nelle osservazioni del 23 ottobre

2024 (doc. X) l'amministrazione ha rinviato alla propria risposta, confermando

che agli atti è contenuta la discussione tra i periti in ambito reumatologico e

psichiatrico con valutazione globale dello stato di salute dell'assicurata.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto alla rendita

di invalidità avendo determinato un grado d'invalidità non pensionabile (art. 28

LAI).

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI

denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (RU 2021 705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024,

prevede al marginale 9100 che "Le disposizioni

della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono applicabili

a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2022"

e il marginale 9101 che "Se la decisione

sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il

diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le

disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita

dall'UFAS, valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2024, prevede in

particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

" Conformemente

alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di

insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al

31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031

→ C DT US AI;

- in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".

In concreto, quindi, stante la modifica del grado di invalidità

dopo il 1° gennaio 2022 (dal 1° settembre 2019 il grado di invalidità sarebbe

nullo e dal 1° luglio 2023 pari a 26,32%), va applicata questa circolare sulle disposizioni

transitorie, che prevede alla marginale 2001 che i beneficiari di una rendita

AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le disposizioni transitorie

sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di nascita. Dallo schema ivi

riportato risulta che l'assicurata fa parte del cosiddetto “gruppo

mainstream”, che identifica i nati tra il 1967 e il 1991 e che all'entrata

in vigore della riforma (1° gennaio 2022) non avevano ancora quindi compiuto i

55 anni. Per questa categoria, la frazione di rendita viene adeguata in base

alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite

lineare, se il grado d'invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno

cinque punti percentuali o questa riduzione del grado d'invalidità comporta una

diminuzione della quota percentuale di rendita (N. 2004 e N. 2007 C DT US AI).

La modifica del grado d'invalidità

ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA (grado d'invalidità aumentato dallo

0% al 26,32%) è avvenuta a far tempo dal 12 luglio 2023 (cfr. consid. 1.7) ed è

di almeno il 5%. Ne consegue che, sulla scorta delle citate circolari, è

applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto

ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi

dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni

conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese

seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Trattandosi

di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv.

3 OAI, qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era

insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte

le condizioni previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.

Se tale condizione non è

soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen

der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg

Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,

pag. 270).

Se l'amministrazione entra nel

merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista

materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità

resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).

In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di

rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche

in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto

di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117

V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999

pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri,

Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen

Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).

In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.

3b, 105 V 30; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a).

Affinché sia possibile la

revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o

economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla

perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto

da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1

LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se,

posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione

invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione,

rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag.

38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.

4).

Nella DTF 141 V

9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti

determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da

lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da

giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito

nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza

rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1;

9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre

2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. A seguito della nuova domanda di

prestazioni del 10 dicembre 2018 inoltrata dall'assicurata per epicondilite

destra e sinistra che la rendeva inabile al lavoro di estetista in ragione

dell'80%, l'Ufficio AI ha raccolto la documentazione medica ed economica necessaria

e il 15 dicembre 2020, ritenuta una totale abilità lavorativa in attività

adeguate e una riduzione del 10% del reddito statistico da invalida per fattori

sociali, ha emesso una decisione di rifiuto dell'attribuzione di una rendita di

invalidità stante un grado di invalidità nullo. Questa decisione è stata annullata

dalla STCA 32.2021.13 del 26 aprile 2021, con cui la scrivente Corte ha

rinviato gli atti all'amministrazione per chiarire la capacità medico-teorica

della ricorrente in attività adeguate.

Il Servizio Medico Regionale ha quindi dato mandato il 7 febbraio

2022 (doc. 160) al dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, di valutare

la capacità lavorativa dell'assicurata in attività adeguate dal 18 settembre

2018 in avanti.

Lo specialista l'ha visitata durante un'ora il 12 aprile 2022 e ha

reso la sua valutazione il 17 seguente (doc. 170), esponendo l'anamnesi

(personale, sistematica somatica, familiare, sociale, i disturbi attuali) e i

reperti dell'esame clinico (della colonna vertebrale, delle articolazioni e

dell'esame neurologico cursorio).

Nella valutazione medica il reumatologo ha sintetizzato la storia

personale, professionale e sanitaria dell'assicurata, indicando le diagnosi

rilevate dall'esame clinico, le proposte mediche da adottare, le risorse

fisiche presenti e la capacità lavorativa nell'attività abituale e adeguata. In

particolare, egli ha potuto documentare una tendenza ad iperlassità legamentare

e confermare una sindrome fibromialgica generalizzata, con 13 su 18 punti

fibromialgici positivi che, come tali, erano in grado di generare dolori

cronici poco modulabili, non rispondenti alle cure farmacologiche-fisiatriche

improntate, trattandosi di un quadro algico strutturalmente non spiegabile, di

origine centrale. I disturbi accusati a quel momento erano in minima parte

spiegabili con alterazioni strutturali documentate fino ad allora; gli

specialisti in ortopedia e in reumatologia che l'avevano visitata in precedenza

avevano potuto confermare la diagnosi di epicondilopatia ai gomiti, vista in

chiara relazione con l'attività lavorativa svolta.

Nel valutare la coerenza e la plausibilità, il perito ha osservato

che i disturbi accusati dall'assicurata erano in minima parte spiegabili con le

alterazioni strutturali documentate.

Quali diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa egli ha

posto Poliartrosi delle dita (diagnosi clinica) ed Esiti da epicondilopatia

omeroradiale bilaterale e quali diagnosi senza influsso Minime alterazioni

degenerative del rachide cervicale; Disturbi statici della colonna vertebrale

(appiattimento della colonna dorsale con minima scoliosi sinistroconvessa,

iperlordosi lombare); Tendenza ad iperlassità legamentare; Decondizionamento e

sbilancio muscolare; Sindrome fibromialgica generalizzata;Sottopeso corporeo

(BMI 17,8kg/m2).

Nella valutazione delle capacità, delle risorse e dei problemi, il

perito ha ritenuto che l'assicurata poteva talvolta sollevare e portare pesi tra

5 e 10 kg fino all'altezza dei fianchi, fino a 5 kg sopra l'altezza del petto,

talvolta maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi

leggeri, di rado attrezzi di media entità, talvolta eseguire una rotazione

manuale. Doveva evitare movimenti ripetitivi e/o monotoni di flesso-estensione

dei gomiti, di prosupinazione degli avambracci come pure di estensione dei

polsi, in particolare contro resistenza. L'assicurata poteva talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, molto spesso ruotare il tronco,

assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, in piedi e inclinata in

avanti, inginocchiata, effettuare la flessione delle ginocchia, assumere la

posizione seduta e in piedi di lunga durata, camminare per lunghi tragitti e su

terreno accidentato, salire le scale, talvolta su scale a pioli. Questi limiti

di carico erano applicabili sia durante le ore lavorative sia durante il tempo

libero. V'erano dunque risorse fisiche che permettevano una reintegrazione

professionale.

Nel rispondere ai quesiti peritali, l'esperto ha ritenuto giustificati

un'inabilità lavorativa dell'80% come estetista a partire dal 1° gennaio 2020 e

i periodi di inabilità dell'80% dal 10 settembre 2018, del 50% dal 10 giugno

2019 e del 60% dal 1° ottobre 2019, trattandosi di un lavoro non adeguato alle

risorse fisiche dell'assicurata richiedendo un importante ingaggio contro

resistenza dei gomiti, dei polsi, con movimenti monotoni ripetitivi degli

stessi, portanti una riesacerbazione delle epicondilopatie ai gomiti descritte

sia dai medici curanti sia dallo specialista in reumatologia dr. __________, che

nel 2019 l'ha visitata per conto dell'assicuratore malattia. In un lavoro

adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato l'interessata abile al

lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale con rendimento massimo del

100% a partire dall'11 giugno 2019; precedentemente ha riconosciuto i periodi

di inabilità dell'80% dal 10 settembre 2018, del 50% dal 27 marzo 2019 e del

25% dal 13 maggio 2019.

A suo dire, non v'erano provvedimenti sanitari e terapie in grado

di ripercuotersi sulla capacità lavorativa.

Dal lato terapeutico, farmacologico, lo specialista ha infatti

proposto in prima istanza l'introduzione di una psico-farmacoterapia

algomodulatoria centrale, in grado di agire sull'arco delle 24 ore, per

innalzare la soglia del dolore nel contesto della sindrome fibromialgica

generalizzata; il peso corporeo andava normalizzato. Dal lato fisioterapico,

andava sostenuto un programma di ginnastica attiva per incrementare la massa

muscolare in grado di stabilizzare il rachide e le articolazioni periferiche in

tendenza ad iperlassità legamentare. Il perito ha specificato che queste misure

erano in grado di migliorare la qualità di vita dell'assicurata, ma non

garantivano una normalizzazione delle sue risorse fisiche.

Il rapporto finale SMR reso il 25 aprile 2022 (doc. 171) dalla

dr.ssa med. __________ ha fatto proprie le diagnosi, i limiti e le risorse come

pure i gradi di inabilità lavorativa posti dal perito, indicando per le

limitazioni funzionali che il carico massimo era di 5 kg, che non era

necessario alternare la postura al bisogno né effettuare pause supplementari e che

non v'erano difficoltà nello svolgere lavori di precisione.

Il progetto di decisione che è seguito il 22 giugno 2022 (doc.

176) ha rifiutato il diritto alle prestazioni stante un grado di invalidità

nullo come già determinato nella decisione del 15 dicembre 2020.

A richiesta dell'allora patrocinatore legale dell'assicurata (doc.

183), l'Ufficio AI ha programmato un accertamento professionale, che però non

ha potuto avere luogo a causa di un ripensamento della diretta interessata e

ciò malgrado dal profilo psichico non vi fossero, inizialmente, delle patologie

psichiatriche di gravità tale da giustificare la mancata partecipazione

dell'assicurata a un periodo di accertamento di quattro settimane (doc. 199).

In conseguenza di ciò, sulla scorta del referto del 26 luglio 2023

(doc. 206) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

che dal 2009 segue l'assicurata e che ha trovato una paziente fortemente

scossa, preoccupata, agitata e peggiorata dal profilo psichico dopo che il 4

luglio 2023 ha avuto un incontro con i funzionari dell'Ufficio AI per

verbalizzare la difficoltà emotiva e psicologica nel sottoporsi a tale

accertamento, il 12 settembre 2023 (doc. 209) il dottor __________ del Servizio

Medico Regionale ha ritenuto necessario esperire un accertamento peritale

psichiatrico per determinare in modo oggettivo la sua capacità lavorativa in

attività abituale e adeguata allo stato di salute.

Il dr. med. __________ del __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha avuto due colloqui con l'assicurata, il 30 novembre 2023 (1

ora e 45 minuti) e l'8 gennaio 2024 (40 minuti), per un totale di 145 minuti.

Il perito ha riassunto gli atti messi a sua disposizione, ha

esposto l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica,

psicopatologica pregressa e i disturbi attuali), la descrizione della giornata,

i sintomi soggettivi e il trattamento psichiatrico in atto. Egli ha poi ricapitolato

l'esame clinico secondo AMDP-System, non ha ritenuto necessario approfondire lo

stato dell'assicurata con una valutazione psicodiagnostica o psicometrica e ha

rilevato che non sono emerse particolari incoerenze tra quanto appreso

dall'analisi della documentazione agli atti e quanto obiettivato in perizia. Lo

specialista, dopo avere riportato la precisazione dell'SMR secondo cui il

perito psichiatra avrebbe dovuto prendere visione della perizia reumatologica e

confrontarsi con il collega, ha affermato che il 22 febbraio 2024 ha "dialogato al telefono (come da indicazione del medico

SMR con il dr. __________, autore il 17.04.2022 di una perizia reumatologica

per UAI, confrontandomi con lui sull'esito dei due iter peritali e sulle

relative CL dell'assicurata. Non sono invece riuscito a mettermi in contatto

con lo psichiatra curante l'assicurata, dr. __________." (doc.

221 punto 5 pag. 13).

Nella discussione diagnostica il perito ha riportato le

conclusioni del rapporto peritale del reumatologo dr. __________ e del collega

dr. __________ del 26 luglio 2023, rilevando che durante la sua valutazione è

emersa una lamentazione intensa e penosa di dolorabilità diffusa, in particolare

agli arti superiori, con impotenza funzionale e in particolare agli epicondili bilateralmente

che, a suo avviso, non poteva essere totalmente spiegata dalla componente

organica della malattia ed era pertanto possibile porre la diagnosi di sindrome

somatoforme da dolorabilità persistente, quale tratto psicopatologico

impattante negativamente sulla sua capacità lavorativa e integrabile con

l'inabilità lavorativa organica. Egli ha inoltre apprezzato un tono dell'umore

lievemente deflesso con sentimenti di perdita di sicurezza, ridotta autostima

oltre alla riferita presenza, obiettivata anche in sede peritale, di ansia

libera e riferito evitamento dei luoghi pubblici; al domicilio la condizione di

incremento della tensione endo-psichica sembrava essere presente soprattutto

nelle ore serali e notturne. Si consolidava, perciò, la diagnosi di persistente

quadro ansioso-depressivo, già evidenziato dal curante. Per contro, malgrado

l'assicurata fosse in cura psichiatrica da oltre un ventennio, non erano

soddisfatti i criteri per porre diagnosi di episodio depressivo maggiore e

nemmeno di sindrome depressiva ricorrente secondo i criteri ICD-10, ma

piuttosto di distimia. Peraltro, la terapia antidepressiva impostata dal

curante con l'introduzione di antidepressivi di tipo SNRI, che non avrebbero

avuto grande impatto sulla dolorabilità cronica, ad adeguati dosaggi avrebbero

però potuto impattare positivamente sul piano della ripresa del tono dell'umore

e della relativa componente ansiosa. Infine, anche se molto meno impattante

sulla capacità lavorativa, il perito ha segnalato la componente personologica

patologica, ben descritta dallo psichiatra curante, sin dal 2015 e ribadita nel

luglio 2023, obiettivata pure in perizia.

Le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa erano

dunque di Distimia (Depressione ansiosa persistente) (ICD-10: F34.1); Disturbo

somatoforme da dolorabilità persistente (ICD-10: F45.4) e Disturbo misto di

personalità con prevalenti tratti evitanti-dipendenti (ICD-10: F61.0).

Nella valutazione psichiatrica lo specialista ha evidenziato che

l'assicurata ha sviluppato una forma di patologia reumatologica, ad andamento

cronico, che aveva un forte influsso sul suo lavoro e gradualmente sul suo

psichismo, già minato da una forma ansioso-depressiva persistente, innestata su

di un disturbo di personalità con prevalenti aspetti evitanti-dipendenti. Il

peggioramento del quadro organico nell'estate 2018 ha di fatto riattivato la

problematica psichica di base, cui si è aggiunto un disturbo somatoforme da

dolorabilità persistente, impattante con le altre due patologie sulla sua

capacità lavorativa abituale e adeguata. Dopo avere attraversato dei periodi di

benessere, ora la componente ansiosa della forma depressiva e la dolorabilità

persistente condizionavano anche la socialità. Secondo il perito, con determinati

accorgimenti terapeutici la prognosi, dal punto di vista psichiatrico, appariva

favorevole, mentre dal profilo medico-teorico le possibilità di una riqualifica

apparivano condizionate negativamente dalla struttura personologica patologica.

L'esperto nominato dall'Ufficio AI ha rilevato un'analogia tra le

limitazioni dell'assicurata nello svolgimento delle attività in tutti gli

ambiti della vita e ha oggettivato un'effettiva sofferenza senza segni di

amplificazione. Il quadro clinico era coerente e le limitazioni funzionali

risultavano plausibili.

Nella valutazione della capacità, delle risorse e dei problemi,

egli ha descritto le risorse e i deficit secondo lo schema MINI ICF-APP, indicando

che il grado di disabilità era assente per quanto concerne la mobilità, assente

o lieve per la cura di sé, le attività spontanee e le competenze, lieve per

l'organizzazione dei compiti, la flessibilità, il giudizio, l'assertività e le

relazioni intime, lieve-moderato per il rispetto delle regole, la persistenza e

l'integrazione nel gruppo e moderato nel contatto con gli altri.

Lo psichiatra ha spiegato che l'assicurata presentava una sindrome

ansioso-depressiva persistente e un concomitante disturbo somatoforme, da

dolorabilità persistente, il tutto innestato su una strutturazione patologica

di personalità, comportante una riduzione della sua capacità lavorativa, già marcatamente

abbattuta in attività abituale per motivi organici. L'interessata ha mostrato,

negli anni, di avere buone capacità di adattamento nonostante alcune

problematiche psichiatriche l'accompagnassero da oltre un ventennio, ma tutto è

precipitato dopo l'esordio del problema agli epicondili nel 2018. Quando sono

peggiorati i problemi fisici, l'assicurata non è stata in grado di adattarsi ai

cambiamenti ed è insorta/risorta la problematica psichiatrica; mostrava

limitazioni funzionali in vari ambiti, peraltro prevalentemente di grado lieve

o al massimo lieve-moderato. Per la patologia depressiva emergente l'esperto ha

evidenziato un disinvestimento in generale nei confronti delle relazioni

interpersonali, ma non in quella terapeutica. Egli ha ritenuto probabile che con

un adeguamento della terapia farmacologica vi potesse essere un maggior

contenimento di questi aspetti di mal funzionamento.

Ai quesiti peritali sulla capacità lavorativa il dr. med. __________

ha risposto ritenendo che dal 10 settembre 2018 (data di inizio della inabilità

lavorativa dell'80% per motivi organici) al 12 luglio 2023 (data della visita

psichiatrica con il dr. __________) la sua capacità lavorativa in attività

abituale, per soli motivi psichiatrici, appariva totalmente conservata

(capacità lavorativa del 100%, inabilità lavorativa dello 0%). Dal 12 luglio

2023 in poi v'era invece una compromissione della capacità lavorativa, per

patologie psichiatriche, come estetista al 100% quantificabile in un 30%

(capacità lavorativa del 70%, inabilità lavorativa del 30%).

A suo avviso, non esisteva un'attività adeguata nella quale

l'assicurata potesse avere dal punto di vista psichiatrico una capacità

lavorativa diversa da quella presentata nell'attività lavorativa abituale

(capacità lavorativa 70%, inabilità 30%).

Lo psichiatra ha osservato che la compromissione della capacità

lavorativa dell'assicurata relativamente alla componente depressiva del tratto

psicopatologico era quantificabile in un 20% e doveva essere considerata

cumulabile alla compromissione della sua capacità lavorativa per motivi

organici; il quadro somatoforme, che impattava negativamente al 10% sulla

capacità lavorativa dell'assicurata, doveva essere considerato integrabile con

le limitazioni organiche, in tutte le attività e in relazione al tempo e al

rendimento.

Considerandi

Come casalinga la capacità lavorativa era del 100%.

Infine, con l'eventuale reintroduzione di un trattamento con un

SNRI, che avrebbe potuto dare benefici sulla ripresa del tono dell'umore, il

perito ha ipotizzato che nell'arco di 10-12 mesi si sarebbe potuto determinare

una ripresa della capacità lavorativa del 20% (capacità lavorativa del 90%),

raggiungendo un'inabilità lavorativa, per soli motivi psichici, del 10% in

tutte le attività.

Nel rapporto finale SMR del 6 marzo 2024 (doc. 222), la dr.ssa

med. __________ ha riportato le diagnosi con e senza influsso sulla capacità

lavorativa dell'assicurata poste dai due periti, i limiti funzionali

individuati dal reumatologo nel 2022 e i gradi di inabilità lavorativa valutati

da quest'ultimo (80% dal 1° gennaio 2020 come estetista e 0% dall'11 giugno

2019.

in attività adeguate), aggiornando il dato per l'attività adeguata con

un'inabilità lavorativa del 30% dal 12 luglio 2023 in avanti per motivi

psichiatrici.

Il nuovo progetto di decisione del 21 marzo 2024, che annullava e

sostituiva il precedente, ha respinto la domanda di prestazioni stante un grado

di invalidità nullo dal settembre 2019, del 26,32% dal 12 luglio 2023 e del

33,68% dal 1° gennaio 2024.

Nelle osservazioni che sono seguite l'assicurata ha contestato di

essere inabile al lavoro solo nella misura del 30%, visto che nel rapporto del

26.

luglio 2023 il dr. med. __________ ha determinato un impedimento di almeno

il 40-50% tenuto conto del quadro complessivo, caratterizzato non solo da

disagio psichico, ma anche da problemi reumatologici.

Nel certificato del 21 maggio 2024 (doc. 235) lo psichiatra

curante ha confermato le sue valutazioni cliniche contenute nei rapporti del 26

luglio 2023 e del 20 maggio 2015 e ha precisato che erano presenti anche i

criteri di Foerster-Mosimann (dolore somatoforme ingravescente, comorbidità con

affezione psichica importante, quadro cinico presente da anni e resistente alle

cure e il cosiddetto "krankenheitsgewinn"), criteri che, se

presenti, presuppongono un quadro clinico importante con difficoltà alle cure e

al reinserimento lavorativo.

Il 23 maggio 2024 (doc. 238) la dr.ssa med. __________,

specialista FMH in medicina interna, ha dichiarato che l'assicurata presentava

da tempo delle cervico-brachialgie bilaterali, un'epicondilite radiale

bilaterale, con dolori che si esacerbavano ogni volta che effettuava movimenti

ripetuti con le braccia. V'era una tendenza al reumatismo delle parti molli di

tipo fibromialgico che peggiorava ulteriormente il quadro clinico.

La curante ha inoltre ricordato che l'interessata era seguita dal

dr. med. __________, psichiatra, per problemi psichici severi che si

manifestavano in particolare con stati di ansia e attacchi di panico

quotidiani, peggiorati da ogni minima situazione di stress.

Questo quadro le ha reso impossibile, a varie riprese, presentarsi

agli accertamenti professionali previsti dall'Ufficio AI.

In conclusione, il medico curante dell'assicurata ha affermato che

la sua paziente lamentava dei disturbi sia somatici che psichici importanti,

presenti da anni e resistenti alle terapie finora intraprese con conseguenti

importanti difficoltà in ambito lavorativo.

Quest'ultima documentazione, unitamente al rapporto del 20 maggio

2015.

del dr. med. __________, è stata sottoposta al perito del __________, il

quale il 20 giugno 2024 (doc. 247) ha risposto alle critiche rivolte dal legale

dell'assicurata sulla durata complessiva di sole 2 ore e 25 minuti dei due

colloqui avuti e sul non avere approfondito la situazione psichiatrica e

diagnostica con dei test e dopo confronto con lo psichiatra curante. Riguardo

alle certificazioni di quest'ultimo, il perito ha osservato che il nuovo referto

del 21 maggio 2024 non apportava nuovi elementi a favore di una compromissione

più elevata della capacità lavorativa della ricorrente, in tutte le attività,

rispetto a quanto egli ha obiettivato e nemmeno ha individuato delle nuove

diagnosi. Nemmeno le considerazioni della dr.ssa med. __________ del 23 maggio

2024.

in ambito psichiatrico hanno aggiunto nuovi elementi clinici a quanto egli

ha oggettivato con la sua perizia o che ha certificato il dr. med. __________.

Per quanto concerne gli aspetti reumatologici, l'esperto ha evidenziato di

essersi confrontato con il dr. __________ e che non erano emersi nuovi elementi

utili nel suo campo.

Ciò stante, il 21 giugno 2024 (doc. 246) la dr.ssa __________,

viste le precedenti valutazioni del dr. med. __________ (reumatologo) e della

dr.ssa __________ (psichiatra) effettuate per conto dell'assicuratore malattia

rispettivamente le perizie dei dr. __________ (reumatologo) e __________ (psichiatra)

rese su mandato dell'Ufficio AI, come pure la presa di posizione di

quest'ultimo specialista del 20 giugno 2024, ha concluso che non v'erano nuovi

elementi clinici che cambiavano il suo precedente rapporto finale SMR del 25

aprile 2024, che rimaneva dunque invariato.

Di conseguenza, la decisione del 24 giugno 2024 ha confermato

integralmente il progetto e ha negato il diritto alla rendita.

2.6

Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114.

V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997.

U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17.

marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione

l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza

ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla

valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione

del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista

medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi

somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe

affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale

federale del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una

rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In

tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento

raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di

carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori

positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità

della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso

e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,

le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il

contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni

fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in

precedenza, la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato

stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni

lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le

malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su

indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si

accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica

sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni

adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà

prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse

inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve

essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14.

agosto 2018, consid. 2.6).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle

DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018,

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018, consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.8

Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

della ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale

non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

Come stabilito il 26 aprile 2021 da questa Corte con

STCA 32.2021.13, l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto la ricorrente

a una valutazione specialistica reumatologica, da cui è emerso che

nell'esercizio dell'attività lavorativa abituale di estetista l'assicurata era

impedita nella misura dell'80% dal 1° gennaio 2020. Il dr. med. __________, che

nell'aprile 2022 ha esaminato nel dettaglio lo stato di salute dell'insorgente

basandosi sulla documentazione fornitagli dall'amministrazione e sugli

accertamenti effettuati di persona, quali un esame clinico della colonna

vertebrale e delle articolazioni periferiche e un esame neurologico cursorio, ha

ripercorso le indagini cliniche a cui si è sottoposta l'interessata in

precedenza e ha riportato i risultati dei colleghi reumatologi e ortopedici

(pagine 15 e 16). Inoltre, egli ha descritto le sensazioni riferitele

dall'assicurata e quanto ha riscontrato di persona durante il suo esame clinico

(pagine 16 in fine e 17), concludendo di avere apprezzato un esame clinico

funzionale normale delle articolazioni agli arti inferiori e di avere

documentato una tendenza ad iperlassità legamentare. Inoltre, egli ha

confermato una sindrome fibromialgica generalizzata - già diagnosticata in

passato - con 13 su 18 punti fibromialgici positivi, ripartiti simmetricamente

alla parte superiore ed inferiore del corpo, che erano in grado di generare

dolori cronici poco modulabili, non rispondenti alle cure

farmacologiche-fisiatriche improntate, trattandosi di un quadro algico strutturalmente

non spiegabile, di origine centrale.

Il reumatologo ha perciò affermato che i disturbi

accusati dalla ricorrente erano solo in minima parte spiegabili con le

alterazioni strutturali documentate fino ad allora. Quali terapie atte a

migliorare la qualità di vita dell'assicurata, ma non a garantire una

normalizzazione delle sue risorse fisiche, egli ha proposto della ginnastica

attiva per aumentare la massa muscolare e una psicofarmacoterapia per innalzare

la soglia del dolore stante la sindrome fibromialgica generalizzata.

I limiti funzionali individuati dal perito, e meglio

le risorse fisiche dell'assicurata nel sollevare pesi, nel maneggiare attrezzi,

nello stare in piedi o seduta e nel camminare, applicabili durante sia le ore

lavorative sia il tempo libero, hanno portato l'esperto a concludere che

l'assicurata poteva essere professionalmente reintegrata. Pertanto, egli ha

ritenuto giustificata dall'11 giugno 2019 una piena capacità lavorativa in

attività adeguate che tenessero in considerazione queste capacità fisiche.

La ricorrente è d'accordo con l'inabilità dell'80%

nell'attività abituale di estetista, ma non con la capacità lavorativa del 100%

in attività adatte valutata dal perito reumatologo.

Tuttavia, di rapporti medici specialistici contrari

non ve ne sono.

In effetti, la semplice affermazione della dr.ssa __________

del 23 maggio 2024, secondo cui l'assicurata presentava da tempo delle

cervico-brachialgie bilaterali, un'epicondilite radiale bilaterale con dolori

che si esacerbavano ogni volta che effettuava dei movimenti ripetuti con le

braccia, non è sufficiente per contrastare la chiara e dettagliata analisi

fornita dal perito.

Inoltre, la curante nemmeno ha quantificato il grado

di inabilità lavorativa che queste patologie comporterebbero. Pertanto, come

tale, questa descrizione, in assenza di una più ampia spiegazione, non

giustifica di doversi scostare dal completo e affidabile esame effettuato dallo

specialista in reumatologia, che ha ben illustrato le sue conclusioni. Egli ha peraltro

saputo identificare una serie di risorse fisiche che, malgrado le diagnosi

reumatologiche che ha posto con conseguenze sulla capacità lavorativa, che si

sovrappongono a quelle indicate dal medico curante, permettevano comunque alla

ricorrente di potere esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno che tenesse

conto di questi limiti funzionali e quindi non è stata ritenuta un'inabilità

lavorativa in attività adatte allo stato di salute.

Anche il reumatologo ha individuato la sindrome

fibromialgica generalizzata indicata dalla dr.ssa __________, la quale ha affermato

il 23 maggio 2024 che "Vi

è una tendenza al reumatismo delle parti molli di tipo fibromialgico che

peggiora ulteriormente il quadro clinico" (doc.

238), ponendo però egli tale diagnosi fra quelle non aventi influsso sulla

capacità lavorativa.

Il dottor __________ ha osservato che i 13 su 18

punti rilevati erano in grado di generare dolori cronici poco modulabili, che

non rispondevano alle cure farmacologiche e fisiatriche adottate, poiché si

trattava di un quadro algico che non era strutturalmente spiegabile. Egli ha

quindi tenuto conto di questa patologia, tanto che ha suggerito, per migliorare

la qualità di vita dell'insorgente, di introdurre una terapia

psicofarmacologica algomodulatoria centrale in grado di agire sull'arco delle

24.

ore per innalzare la soglia del dolore nel contesto della sindrome

fibromialgica generalizzata.

Inoltre, l'esperto ha precisato che i limiti funzionali

che ha elencato tenevano unicamente conto degli impedimenti strutturali che

erano spiegabili e inerenti alla reumatologia e quindi non attinenti a

comorbidità psichiatriche.

2.9

Per quanto concerne

l'aspetto psichico, il perito che ha valutato la ricorrente a cavallo tra il

2023.

e il 2024 ha da parte sua considerato le problematiche organiche.

Nella sua valutazione del 23 febbraio 2024 il dr.

med. __________ ha infatti riportato l'annotazione del Servizio Medico

Regionale del 30 novembre 2023, in cui è stato spiegato il motivo per cui non

era necessario esperire una perizia bidisciplinare reumatologica e

psichiatrica, ma che "Si

richiede al perito psichiatrico di prendere visione della perizia Dr. __________,

reumatologo, con data 17.04.2022, e di confrontarsi con il collega.".

Dando seguito a questa avvertenza, l'esperto in

psichiatria che ha visitato la ricorrente a fine novembre 2023 e a inizio

gennaio 2024 ha preso contatto telefonico con il reumatologo che l'ha esaminata

il 14 aprile 2022, sempre per conto dell'Ufficio AI, e si è "confrontato con lui sull'esito dei due iter

peritali e sulle relative CL dell'assicurata."

(doc. 221 punto 5 pag. 13).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto

dall'insorgente, il dr. med. __________ ha tenuto conto dell'interazione tra le

patologie somatiche e quelle psichiche, tanto da avere diagnosticato un

Disturbo somatoforme da dolorabilità persistente (ICD-10:F45.4).

Pure nella sintesi della storia personale,

professionale e sanitaria dell'assicurata egli ha espressamente menzionato che

"ha sviluppato una forma

di patologia reumatologica, ad andamento cronico, marcatamente impattante sul

suo lavoro e gradualmente sul suo psichismo, peraltro già minato da una forma

ansioso-depressiva persistente, innestata su di un disturbo di personalità con

prevalenti aspetti evitanti-dipendenti; il peggioramento del quadro organico

(estate 2018) ha di fatto riattivato la problematica psichica di base, cui si è

aggiunto un disturbo somatoforme da dolorabilità persistente, impattante con le

altre due patologie sulla sua CL, abituale e adeguata."

(doc. 221 punto 7.1 pag. 15).

Un'ulteriore prova che i due specialisti si sono

parlati e hanno discusso del caso della ricorrente è data dalla spiegazione

fornita dal perito psichiatra sulla sua determinazione dei gradi di capacità

lavorativa dell'assicurata. Infatti, dopo avere valutato che in attività

abituale e adeguata la capacità lavorativa, per soli motivi psichiatrici, era

totalmente conservata dal 10 settembre 2018 all'11 luglio 2023, e che dal 12

luglio 2023 era ridotta del 30% per patologie psichiatriche, il dr. __________

ha specificato che:

" La compromissione della CL della perizianda relativamente alla

componente depressiva del tratto psicopatologico, è quantificabile in un 20% e

deve essere considerata cumulabile alla compromissione della sua CL per motivi

organici; il quadro somatoforme, che impatta negativamente al 10% sulla CL

dell'assicurata, deve essere considerato integrabile con le limitazioni

organiche, in tutte le attività ed in relazione al tempo e al rendimento."

(doc. 221 punto 8.1 pag. 18).

Infine, anche nel complemento peritale del 20 giugno

2024.

il dr. __________, in merito alle considerazioni del 23 maggio 2024 della

curante generalista sugli aspetti somatici, ha ricordato di avere ricevuto mandato

dall'SMR di prendere visione della perizia del dr. med. __________ e di confrontarsi

con il reumatologo, spiegando che il "confronto avvenuto telefonicamente in data 22.02.2024,

senza che dal colloquio siano emersi nuovi elementi, utili alla stesura della

mia perizia." (doc. 247 pag. 2 in fine).

A differenza di quanto sostenuto dall'insorgente,

dunque, la valutazione delle sue condizioni di salute tiene conto di entrambe

le limitazioni, psichiche e somatiche, che ne compromettono la sua capacità

lavorativa. Il perito psichiatra ha chiaramente spiegato in quale misura i

disturbi fisici impattano sulla psiche dell'assicurata. Da un lato, la

componente depressiva, che limita la capacità lavorativa dell'interessata in ragione

del 20%, deve essere cumulata alla limitazione della capacità lavorativa per

motivi fisici; d'altro lato, il quadro somatoforme, che riduce la capacità

lavorativa nella misura del 10%, è integrato nelle limitazioni somatiche.

La lamentela dell'insorgente di avere scisso e

quindi valutato separatamente questi due aspetti (doc. I punto 8 pag. 5),

sostenuta dal dr. __________ nel suo rapporto del 26 luglio 2023 (doc. D), va

pertanto respinta, avendo ciascuno specialista, sia il reumatologo sia lo

psichiatra, tenuto conto e diagnosticato delle problematiche psichiatriche e

somatiche nelle rispettive valutazioni.

Anche la conseguente affermazione secondo cui "la decisione impugnata non tiene conto che le

limitazioni di cui soffre la ricorrente non sono solo di ordine fisico e

reumatologico, ma altresì di tipo psichiatrico che, nell'insieme, impattano in

maniera importante sulla capacità lavorativa"

(doc. I punto 8 pag. 5), deve essere rigettata, visto che la capacità

lavorativa dell'assicurata, in attività adatte, è essenzialmente ridotta per

motivi psichici e non fisici.

La circostanza che i periti non abbiano esaminato l'assicurata

nel medesimo periodo - nell'ambito di una valutazione pluridisciplinare - non

porta, nel caso concreto, a potere concludere che le due valutazioni siano totalmente

separate e a sé stanti.

In effetti, non essendo intervenuto un peggioramento

dello stato di salute della ricorrente per quanto concerne l'aspetto somatico

tra la valutazione del dr. __________ (aprile 2022) e quella del dr. __________

(febbraio 2024), nel caso in esame non v'è alcun valido motivo per ritenere che

le loro conclusioni non siano corrette. Gli specialisti si sono infatti sentiti

telefonicamente, anche se a quasi due anni di distanza, ma non va dimenticato

che lo psichiatra aveva a disposizione il rapporto peritale del reumatologo e

che ne ha tenuto conto nella sua valutazione sia per porre le diagnosi sia per

determinare la capacità lavorativa.

Non va pertanto tutelata l'affermazione

dell'assicurata secondo cui l'aspetto della comorbidità tra i disturbi somatici

e quelli psichici non sarebbe stato considerato nella decisione impugnata (doc.

I punto 8 pag. 5 in fine).

Di conseguenza, non si dà seguito alla richiesta

ricorsuale di esperire ulteriori accertamenti medici e meglio una perizia pluridisciplinare

che accerti questa comorbidità.

2.10

Gli esperti in reumatologia

(dr. med. __________) e in psichiatria e psicoterapia (dr. med. __________) hanno

avuto modo di valutare l'assicurata analizzando la documentazione medica

raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandola di

persona e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive.

I due periti si sono dettagliatamente pronunciati,

ciascuno nel suo specifico campo di competenza, sulle condizioni di salute della

ricorrente retroattivamente al 2018, ponendo delle diagnosi con e senza

ripercussioni sulla sua capacità lavorativa e definendo il grado di incapacità

lavorativa sia nell'attività precedentemente esercitata di estetista sia in

attività adeguate, fermo restando i limiti funzionali individuati dai vari

consulenti. Le argomentazioni esposte dagli esperti intervenuti sono chiare,

complete e non contraddittorie, perciò non prestano il fianco ad alcuna

critica.

Va inoltre rilevato che il dr. __________ ha preso posizione sulla

contestazione della presunta brevità della sua valutazione peritale - sollevata

con le osservazioni al progetto di decisione e riproposta con il ricorso -,

spiegando nel suo complemento peritale che la durata, criticata, dei due

colloqui avuti (in totale 2 ore e 25 minuti) corrisponde alla durata media di

un iter peritale finalizzato, anzitutto, a creare un clima di serenità per

affrontare un'indagine. Deve poi, in una tempistica ragionevole, definire il

disagio e il suo riverbero sulla capacità lavorativa, tenendo conto delle

cornici familiari, culturali, fisiche, psichiche e sociali in cui si deve

leggere il tratto psicopatologico.

La ricorrente ha inoltre criticato il perito laddove non ha fatto

capo a dei test e non ha contattato il suo psichiatra curante per approfondire

la sua situazione clinica, ma si è limitata a dei colloqui verbali.

L'assicurata ha rilevato come lo stesso esperto abbia ammesso questa circostanza

nel suo complemento peritale.

Lo psichiatra designato dall'UAI ha debitamente spiegato

all'interessata la natura e lo scopo dell'utilizzo della testistica e ha

concluso che "il colloquio clinico superi

le risposte probabilistiche, date dalla testistica psicodiagnostica e/o

neuropsicologica", non senza sottolineare poi che "uno strumento di valutazione integrato (emergenza

clinica-valutazione obiettiva) è cioè il Mini-ICF -APP è stato utilizzato in

perizia e fa parte dell'iter peritale standardizzato (…).".

In altre parole, laddove l'ha ritenuto necessario, fermo restando

che ogni caso è a sé stante e che le esigenze sono differenti per ogni

assicurato, il perito ha fatto capo a specifici test per valutare lo stato di

salute dell'insorgente.

La ricorrente non rende poi verosimile che la pretesa carenza

infici nelle sue conclusioni la valutazione peritale.

Il perito, come indicato nel rapporto peritale del 23 febbraio

2024.

"Informazioni da terzi", non è riuscito a mettersi in

contatto con il curante dr. med. __________. A seguito delle critiche mosse con

le osservazioni al progetto di decisione, nel complemento del 20 giugno 2024 il

dr. __________ ha precisato di avere "cercato

telefonicamente il medico curante l'assicurata, ma lo stesso non era raggiungibile;

pertanto, non si è reso possibile un confronto (che è routine della mia

attività peritale), con lo psichiatra di riferimento della sua assistita."

(doc. 247 pag. 2).

Ad ogni modo, il perito aveva a disposizione due dettagliati

referti dello psichiatra curante, il primo del 20 maggio 2015 (doc. E) e il

secondo del 26 luglio 2023 (doc. D), a cui si è aggiunto quello, più stringato,

del 21 maggio 2024.

Riguardo alla più recente certificazione, il perito ha osservato

che rinvia alle precedenti del 2023 e del 2015 e che già in quella prima

occasione il curante poneva la diagnosi differenziale di sindrome depressiva

ricorrente con distimia, cioè il quadro affettivo depressivo che egli ha

diagnosticato. Inoltre, nel rapporto del 21 maggio 2024 il suo collega ha posto

la diagnosi di dolore somatoforme e anche questa diagnosi corrisponde a quanto

l'esperto ha obiettivato nella sua valutazione.

Pertanto, il nuovo certificato del dottor __________ non ha

apportato nuovi elementi a favore di una compromissione più elevata della

capacità lavorativa della ricorrente, in tutte le attività, rispetto a quanto

il perito ha obiettivato e nemmeno ha individuato delle nuove diagnosi.

Quanto al rapporto del 26 luglio 2023, va rilevato che il curante

ha in particolare ricordato come i reumatologi che hanno visitato in passato

l'assicurata hanno evidenziato che il problema ortopedico-reumatologico era

fortemente connesso a una componente psichica (disturbo somatoforme), perciò

non era corretto scindere e valutare separatamente questa patologia.

Su questa osservazione già si è detto in precedenza che la perizia

psichiatrica ha tenuto in considerazione l'aspetto somatico, perciò non v'è

alcunché da rimproverare al dr. __________.

In merito all’affermazione del dr. med. __________ "Penso che il problema di salute della signora RI 1 e

la relativa perdita di guadagno vada quantificato (40-50%), visto che dal

profilo medico-psichiatrico, pur dimostrando la paziente la volontà di esserci

(__________), l'accertamento professionale non è attuale per il peggioramento

dell'equilibrio psichico della stessa" (doc. D pag. 2), la

stessa non è d’aiuto alla ricorrente siccome non può essere condivisa.

Dal test che il perito psichiatra ha eseguito (Mini ICF-APP) non è

infatti risultato un quadro molto compromesso ma, anzi, le disabilità e quindi

i deficit riscontrati erano sostanzialmente di poco conto. Non va poi dimenticato

che per un ventennio la ricorrente ha convissuto con queste patologie

psichiatriche, riuscendo sempre e comunque a portare avanti la sua attività di

estetista con successo e gratificazione. Certo, anche il dr. med. __________ ha

riconosciuto che dal 2018, con l'esordio dei problemi agli epicondili,

l'equilibrio psichico che si era instaurato nei decenni precedenti è stato scombussolato,

l'assicurata non è riuscita ad adattarsi ai cambiamenti fisici e il quadro

psichico è peggiorato, tanto che sono apparsi dei limiti funzionali, ma

comunque di grado lieve o, semmai, lieve-moderato. Pertanto, giungere a

un'inabilità lavorativa del 40-50% - peraltro non è ammissibile riconoscere una

forchetta come grado di inabilità lavorativa, essendo troppo vaga come

valutazione, ma la stessa deve essere cifrata con un unico dato - riconoscerebbe

una situazione a tal punto grave che, invece, il perito non ha riscontrato durante

la sua valutazione.

In assenza di validi motivi medici a supporto, non è dunque

possibile ammettere tale grado di incapacità lavorativa.

Infine, il certificato della dr.ssa med. __________

(doc. C), a cui fa riferimento l'assicurata nel suo ricorso (docc. I punto 8

pag. 5), è già stato sottoposto all’esame sia del Servizio Medico Regionale sia

del __________ nel corso della procedura amministrativa e, in quanto tale, come

è già stato osservato, non apporta elementi tali da mettere validamente in

discussione le conclusioni di entrambi i periti, essendo vago e non contenendo

una valutazione sulla capacità lavorativa dell'interessata né in ambito

psichico né somatico.

2.11

Da quanto precede la scrivente Corte

ritiene pertanto che i referti peritali siano sufficientemente dettagliati per

l'evasione della causa e quindi per definire lo stato di salute della

ricorrente e la sua capacità lavorativa tanto nella attività abituale di estetista

quanto in attività adeguate alle sue condizioni di salute, tenuto conto dei

limiti funzionali e delle risorse stabiliti da ciascun esperto nominato

dall'Ufficio AI.

Dai tre referti medici prodotti dalla ricorrente - già esaminati

dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ in fase amministrativa - non è infatti

possibile trarre una conclusione diversa da quella accertata dal dr. __________

e dal perito del __________ e avallata dal Servizio Medico Regionale, i quali,

ciascuno nel suo specifico ambito di competenza, si sono pronunciati sullo

stato di salute della ricorrente argomentando chiaramente e in modo convincente

le loro valutazioni.

L'intera documentazione agli atti è dunque stata

attentamente analizzata e valutata da persone esperte in materia, le quali

hanno tratto delle conclusioni affidabili, solide e condivisibili. Non è dunque

necessario procedere a ulteriori accertamenti medici e neppure fare

erigere una nuova perizia, neppure a livello giudiziario, così come richiesto

dall'insorgente.

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad

assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d,

119.

V 344 consid. 3c).

L'operato dell'amministrazione deve pertanto essere

condiviso e confermato, così come i periodi e i gradi di inabilità lavorativa

stabiliti dal Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 6 marzo

2024.

Di conseguenza, per la riconosciuta patologia ai gomiti, la capacità

lavorativa della ricorrente come estetista va stabilita nel 20% dal 10

settembre 2018, nel 50% dal 10 giugno 2019, nel 40% dal 1° ottobre 2019 e

nuovamente nel 20% dal 1° gennaio 2020 in poi (inabilità lavorativa dell'80%). In

altre attività adeguate, che rispettino i limiti funzionali individuati dal dr.

med. __________, oltre a un carico massimo di 5 kg indicato dal medico SMR, la

capacità lavorativa residua dell'assicurata è del 20% dal 10 settembre 2018,

del 50% dal 27 marzo 2019, del 75% dal 13 maggio 2019, del 100% dall'11 giugno

2019.

e del 70% dal 12 luglio 2023 (inabilità lavorativa del 30%).

2.12

Per quanto concerne

l'aspetto economico, e meglio l'incidenza del danno alla salute sulla capacità

lavorativa residua della ricorrente, quest'ultima ha contestato il calcolo alla base del rifiuto delle

prestazioni, nella misura in cui ha applicato una riduzione della capacità

lavorativa residua, dal profilo medico, del 40%, a cui ha aggiunto un'ulteriore

riduzione, per fattori socio-personali, del 5%. Con questi parametri di

calcolo, l'assicurata è giunta a un grado di invalidità del 52,63% dal 1°

gennaio 2024 (reddito da valida di Fr. 51'166,08 e reddito da invalida di Fr.

24'236,56).

La ricorrente ha sostenuto che "Anche nella denegata ipotesi in cui si dovesse comunque considerare un'incapacità

lavorativa medico teorica del 30%, come erroneamente fatto dall'Ufficio AI

nella decisione impugnata, la ricorrente avrebbe pure sempre diritto ad una

rendita di invalidità.", stante un grado AI del 42,10% (reddito

da invalida pari a Fr. 29'622,47).

Posto che per motivi medici l'inabilità lavorativa dell'assicurata

deve invece, come concluso al considerando precedente, essere ridotta del 30% dal

12.

luglio 2023, quand'anche si volesse, per pura ipotesi di lavoro, considerare

anche la riduzione del 5% per motivi personali proposta dall'insorgente, non si

giungerebbe comunque a un grado di invalidità pensionabile.

Dal luglio 2023 il grado AI è stato infatti stabilito dall'Ufficio

assicurazione invalidità nel 26,32% e dal 1° gennaio 2024, in virtù del nuovo

art. 26bis cpv. 3 OAI, nel 33,68%, partendo dai redditi da valida e da invalida

ritenuti pure dalla ricorrente nei suoi calcoli e considerando il dato

statistico del reddito da invalida ridotto del 30% per motivi medici. Nessuna

deduzione è stata invece applicata dall'amministrazione per fattori personali

per la determinazione del diritto dell'assicurata per gli anni 2023 e 2024.

Pertanto, senza che occorra analizzare più approfonditamente

questa censura, anche volendo adottare un'ulteriore riduzione del 5% dal

reddito statistico da invalida per i motivi personali invocati dall'insorgente,

non si giungerebbe comunque a un grado di invalidità minimo del 40%, necessario

per avere diritto a una rendita di invalidità secondo l'art. 28b LAI.

Infatti, per l'anno 2023 occorre paragonare il reddito da valida di

Fr. 51'166,08 stabilito dall'Ufficio AI al reddito statistico mediano da invalida

per attività semplici di tipo fisico o manuale di Fr. 53'859,03 determinato sulla

base dei dati RSS 2020 aggiornati al 2022, preso al 70% stante la capacità

lavorativa residua ridotta del 30% per problemi psichici (Fr. 37'701,32) e

ritenuta poi la riduzione del 5% (Fr. 35'815,95), per ottenere un grado di

invalidità del 30% ([Fr. 51'166,08 - Fr. 35'816,08] : Fr. 51'166,08 x

100).

Per l'anno 2024, tenuto conto dell'ulteriore riduzione del 10% del

reddito statistico da invalida prevista dal nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI stante

una capacità lavorativa residua sempre del 70% (Fr. 37'701,32 - 10% = Fr.

33'931,19) e della riduzione del 5% richiesta dalla ricorrente per fattori personali

(Fr. 33'931,19 - 5% = Fr. 32'234,63), si ottiene una perdita di guadagno del 37%

(Fr. 51'166,08 - Fr. 32'234,63] : Fr. 51'166,08 x 100).

2.13

Da quanto precede discende che deve

essere respinta la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata

e di attribuirle una rendita di invalidità con grado AI del 42,10% o del 52,63%.

La decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità di rifiuto

delle prestazioni deve invece essere confermata.

2.14

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Le spese sono addebitate

all'insorgente, poiché è soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di Fr. 500.-

sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti