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Decisione

32.2024.63

Rendita assegnata solo per tempo limitato. Ricorso respinto, accolta la domanda di assistenza giudiziaria,

17 marzo 2025Italiano75 min

domanda di prestazioni dell’assicurata, presentata nel marzo 2023 è stata accolta

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2024.63

FC

Lugano

17 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 5 luglio 2024 emanata

da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1971, già attiva come contadina nel paese di origine, è entrata in Svizzera,

proveniente dalla __________, il 6 ottobre 2016 ed è stata riconosciuta quale

rifugiata il 21 novembre 2017. Il 15 marzo 2023 ha presentato una domanda volta

al riconoscimento di prestazioni dell’assicurazione invalidità.

1.2. Dopo aver

esperito gli accertamenti ritenuti necessari, in particolare fatta eseguire una

perizia bidisciplinare a cura di due specialisti esterni (psichiatrica a cura

del dr. __________ e reumatologica a cura del dr. __________), sentito il Servizio

medico regionale (SMR) e la consulente professionale, con decisione 5 luglio

2024, preavvisata il 23 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha accolto la richiesta e

assegnato all’assicurata una rendita intera dal 1° gennaio al 30 settembre 2023

(versata solo dal 1°settembre 2023 vista la tardività della domanda). Ammesse dal

4 ottobre 2016 inabilità lavorative del 50% nell’attività abituale di contadina

e del 20% in attività leggere adeguate, fatta eccezione per un periodo di

inabilità completa in ogni attività dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, ha

determinato un conseguente grado d’invalidità al 4 ottobre 2017 del 20% e al 1°

gennaio 2024 del 28%.

1.3. Contro la decisione

è insorta al TCA l’assicurata, assistita da RA 1, postulandone l’annullamento e

l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria, oltre alla concessione

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Sulla base di nuovi certificati

della psichiatra curante, contesta la valutazione effettuata dal perito

psichiatra il quale non avrebbe sufficientemente approfondito gli aspetti

essenziali dell'anamnesi e sarebbe stato incoerente, determinando un deciso miglioramento

dello stato di salute dell'assicurata. Inoltre, egli non avrebbe preso a

sufficienza in considerazione gli episodi depressivi precedenti dell'assicurata

e non avrebbe riconosciuto che la sindrome posttraumatica da stress sarebbe

ancora attiva (I).

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base anche di un’annotazione del SMR, ha chiesto

la reiezione del ricorso, sostenendo che la valutazione peritale psichiatrica (e

anche quella reumatologica) sia stata emessa in esito ad una procedura

probatoria strutturata senza che vi siano elementi atti a far dubitare della

sua attendibilità. Postula di conseguenza la conferma della decisione

contestata.

1.5. Con scritto

del 24 ottobre 2024 la ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, si è

sostanzialmente confermata nelle allegazioni ricorsuali (X).

1.6. Mediante

osservazioni dell’8 novembre 2024 l’Ufficio AI, sottoposte le considerazioni

ricorsuali e la nuova refertazione medica al vaglio del perito psichiatra e del

SMR – i quali hanno confermato la validità delle loro conclusioni (XII/2 e 3) –

ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (XII).

1.7. Con

scritto 16 dicembre 2024 l’insorgente ha ulteriormente contestato le

osservazioni dell’Ufficio AI e ha prodotto una nuova certificazione della

curante (XVI e doc. A/10).

considerato in diritto

2.1. Tema del contendere è la decisione

con cui l’amministrazione ha attribuito una rendita d’invalidità limitatamente

al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 (per un grado d’invalidità al 4

ottobre 2017 del 20% e al 1° gennaio 2024 del 28%), e meglio il tema di sapere

se l’amministrazione abbia correttamente valutato lo stato di salute

dell’assicurata, in particolare dal profilo psichiatrico.

2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida

dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono

applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021”.

Fatti

I marginali

1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino

al 31 dicembre 2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo le citate

circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita,

l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti il 1.

gennaio 2022 o dopo, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto la (prima)

domanda di prestazioni dell’assicurata, presentata nel marzo 2023 è stata accolta

con la decisione impugnata che le ha attribuito una rendita intera dal 1°

gennaio al 30 settembre 2023, stante un’accertata inabilità lavorativa completa

in ogni attività nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Conseguentemente,

sia il diritto alle prestazioni che l’invalidità (teorica), sono insorti

successivamente al 31 dicembre 2021.

Visto quanto precede, ogni

riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che

perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)

almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI

il legislatore ha introdotto un sistema di rendite (relativamente) lineare per

la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

In virtù dell’art. 28a cpv. 1

LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività

lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi

lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori

di correzione applicabili. Ai sensi dell'art.

16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il

reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op.

cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative e

la situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310).

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si

deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. Sia ancora ricordato che giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI per il diritto a una rendita ordinaria

dell'AI è richiesto che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano

stati pagati i contributi per almeno tre anni. Per

determinare ciò occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (cfr. STF

9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1; SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid.

1.1).

Secondo

l'art. 4 cpv. 2 LAI l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e

gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da

considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute

dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;

DTF 118 V 82, 112 V 275). Trattandosi del diritto alla rendita,

l’invalidità insorge quando la

capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, quando egli ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art.

8 LPGA) almeno al 40% (art. 28 LAI).

Per quanto

riguarda il diritto di un cittadino straniero a una prestazione dell’AI, giusta

l'art. 6 cpv. 2 LAI esso è subordinato al fatto che,

all'insorgere dell’invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un

anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI)

oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per

dieci anni.

Se una persona è

già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata

in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto

alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni

potessero realizzarsi (STF 9C_369/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 1).

Se dopo l'entrata

in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa,

essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi.

Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano,

si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare

valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid.

3.2).

Secondo

giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è

riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In

questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. STFA citata

I 76/05, consid. 2, con riferimento). Ha per contro lasciato aperta la

questione di sapere se l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un

danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico

parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente

che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento

assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05,

consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento

assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla

rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della

LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il TFA ha stabilito che

l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita

più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non

un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la

conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).

2.6. Nel caso in esame, a seguito della

domanda di prestazioni del marzo 2023, l’amministrazione ha fatto allestire una

perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico.

La

valutazione psichiatrica è stata affidata al dr. __________, FMH in psichiatria

e psicoterapia il quale, dopo aver visitato la paziente in due occasioni, alla presenza

di un’interprete qualificata, nella sua valutazione peritale del 10 novembre

2023, elencati gli atti di pertinenza psichiatrica, riassunta l’anamnesi, i

disturbi attuali, ha risposto alle domande del questionario dell’Ufficio AI e ha

posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “F43.1

Sindrome post traumatica da stress”. Ha descritto che l’assicurata presentava

evidenti traumi esistenziali per violenze alle quali aveva assistito e che aveva

patito in __________, maltrattamenti domestici e lutti complicati. Il perito ha

inoltre osservato che era presente una reazione ansiosa di allarme

generalizzata e persistevano difficoltà di concentrazione residue. Quanto alla diagnosi

“F43.2, Reazione mista ansioso depressiva”, la stessa era attualmente in

remissione ed erano presenti solo i residui sintomi post traumatici. Circa lo sviluppo

della malattia e i dati soggettivi il dr. __________ ha, tra l’altro, affermato:

" __________

Quanto al “quadro clinico dei

disturbi legati al lavoro” il perito ha esposto:

" __________

Riportata un’esposizione

dettagliata dello svolgimento di una giornata tipo e indicato il trattamento

farmacologico somministrato, accompagnato da sedute periodiche con la

psichiatra curante, il perito ha indicato che l’assicurata sperava di far

crescere bene i suoi figli, di permettere loro di diventare degli adulti sani e

forti, liberi dalle paure che hanno invece sempre attanagliato tutti gli altri membri

della sua famiglia.

Negate eventuali incoerenze

emerse o dubbi sulla plausibilità, ha esposto la sua “Valutazione medica e

medico-assicurativa” (cfr. in esteso al consid. 2.9.1.1) e come segue la “Valutazione

di capacità, risorse e problemi”:

" In

un'attività semplice e ripetitiva, le difficoltà di concentrazione residuali

comportano una riduzione del rendimento del 20%.

Per il resto non ci sono dei motivi per sancire dei limiti

maggiori sotto il profilo strettamente psichiatrico, almeno fintanto che la

signora permane in Svizzera, mentre prevale con evidenza assoluta l'influenza

di fattori sociali altamente limitanti.

Durante il periodo dello scompenso depressivo si ammette

l'inabilità lavorativa al 100%, secondo certificazione della psichiatra

curante, ovvero nel periodo compreso da gennaio 2023 fino a fine giugno 2023,

ovvero fino a circa tre mesi dopo il riferito miglioramento dello stato di

salute.”

Ha quindi concluso per una

limitazione della capacità lavorativa del 20% (rendimento ridotto), dal mese di

ottobre 2016 e continua, con sintomi residuali con andamento cronico e

stazionario, “tranne nei mesi compresi da gennaio a giugno 2023,

durante i quali è ammissibile l'IL 100% certificata dalla psichiatra curante,

poi stabilmente migliorata” (doc. AI pag. 159).

Il dr. __________ dal canto suo,

esprimendosi sulle affezioni reumatologiche, ha concluso ponendo quali

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “sindrome lombospondilogena

cronica bilaterale, in discopatie L4/L5 ed L5/S1 con spondilartrosi L3-S1

bilateralmente e periartropatia omeroscapolare a sinistra” attestando

dall’ottobre 2016 un’inabilità del 10% come casalinga e del 50% come contadina.

Ne è derivata quindi la

valutazione bidisciplinare dell’11 novembre 2023 concludente per

un’inabilità lavorativa come contadina del 50%, come casalinga del 10% e in

un’attività adeguata del 20%, dall’ottobre 2016, fatto salvo il periodo dal

gennaio a giugno 2023 nel quale l’assicurata aveva presentato un’inabilità del

100% per motivi psichiatrici (doc. AI pag. 145).

Le conclusioni peritali sono

state integralmente confermate dal medico SMR, il quale, nel rapporto del 21

novembre 2023, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

“F43.1 Sindrome post traumatica da stress. F43.2 Reazione mista ansioso

depressiva attualmente in remissione, Sindrome lombospondilogena cronica

bilaterale, in - Discopatie L4/L5 e L5/S1 con spondilartrosi L3-S1

bilateralmente Periartropatia omeroscapolare a sinistra” ha ammesso dal 4 ottobre 2016 un’inabilità del 50%

nell’attività abituale di contadina, del 20% in attività adeguate semplici e

ripetitive e del 10% come casalinga, fatto salvo un periodo di inabilità

completa in ogni attività nel periodo da gennaio al giugno 2023 secondo la

certificazione della psichiatra curante (doc. AI pag. 180).

Di conseguenza, interpellata la

consulente professionale (doc. AI pag. 196), con progetto del 23 febbraio 2024

e decisione del 5 luglio 2024 l’amministrazione ha statuito:

" Esito

degli accertamenti

Dagli accertamenti medici effettuati e dal rapporto peritale

dell'11.11.2023, avallato dal Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR), risulta

che la Signora RI 1 presenta i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

in attività abituale di contadina

50% dal 04.10.2016 al 31.12.2022

100% dal 01.01.2023 al 30.06.2023

50% dal 01.07.2023 e continua

in attività adeguate allo stato di salute

20% dal 04.10.2016 al 31.12.2022

100% dal 01.01.2023 al 30.06.2023

20% dal 01.07.2023 e continua

Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto

segue.

La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di

statistica (tabelle RSS).

I dati RSS relativi all'anno 2024 non sono ancora a disposizione;

gli attuali valori di riferimento sono quindi quelli del 2022.

Per quanto attiene al reddito con invalidità, si precisa che se il

valore è stabilito in applicazione dei dati statistici federali, dal 01.01.2022

viene applicata una riduzione del 10% se l’assicurato dispone di una capacità

lavorativa residua pari al 50% o meno. Dal 01.01.2024 è inoltre stata

introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il reddito

da invalido è stabilito in applicazione dei parametri federali.

Calcolo del grado d'invalidità alla scadenza dell'anno di

attesa (04.10.2017)

Considerato che la domanda di prestazioni d'invalidità è stata

presentata il 15.03.2023, il calcolo viene effettuato secondo la giurisprudenza

in vigore dal 01.01.2022 (nuovo sistema di rendite lineari).

Il reddito da valida è stabilito secondo i salari statistici

svizzeri, tabelle RSS, valore mediano del 2022 in attività semplici e

ripetitive, ossia CHF 53'859.03, in quanto la Signora RI 1 non ha mai

esercitato attività lavorativa in Svizzera.

Malgrado il danno alla salute, in un'attività adeguata

l’assicurata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 43'087.22

(tabelle RSS, valori federali, settore femminile, attività semplici e

ripetitive, da considerare l'incapacità lavorativa del 20%).

Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di

guadagno, e quindi un grado Al, pari al 20%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF 53'859.03

Reddito con invalidità CHF 43'087.22

Perdita di guadagno CHF 10’771.81

Grado d'invalidità 20%

Dal 01.01.2023 al 30.06.2023, la Signora RI 1 è stata

completamente inabile al lavoro. Perciò il grado d'invalidità è del 100%.

Calcolo del grado d'invalidità dal 01.01.2024 (modifica

dell'art. 26bis cpv. 3 OAI )

Il reddito da valida è stabilito secondo i salari statistici

svizzeri, tabelle RSS, valore mediano del 2022 in attività semplici e

ripetitive, ossia CHF 53'859.03, in quanto la Signora RI 1 non ha mai

esercitato attività lavorativa in Svizzera.

Malgrado il danno alla salute, in un'attività adeguata

l’assicurata potrebbe invece teoricamente conseguire CHF 38778.50 (tabelle RSS,

valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, riduzione

del 10% legata al mercato del lavoro, da considerare l'incapacità lavorativa

del 20%).

Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di

guadagno, e quindi un grado Al, pari al 28%.

Confronto dei redditi:

Reddito senza invalidità CHF 53'859.03

Reddito con invalidità CHF 38778.50

Perdita di guadagno CHF 15'080.53

Grado d'invalidità 28%

Il grado d'invalidità del 28%, essendo inferiore al 40%, non è

suscettibile di far nascere il diritto ad una rendita.

Provvedimenti professionali non entrano in linea di conto.

Decidiamo pertanto

Dal 01.01.2023, ovvero quando sono assolte entrambe le condizioni

dettate dall'art. 28 LAI (anno d'attesa e grado minimo del 40%), sorge il

diritto ad una rendita intera d'invalidità con un grado del 100%.

Questo diritto è limitato al 30.09.2023, ossia tre mesi dal

miglioramento dello stato di salute. Tuttavia il versamento della prestazione

decorre unicamente dal 01.09.2023, cioè sei mesi dopo l'inoltro della richiesta

di prestazioni.

Dal 01.01.2022 è in vigore il nuovo sistema di rendite lineari.

Questo è applicabile a tutti i diritti a rendita che sorgono dopo il

01.01.2022. Il vecchio sistema di rendite si applica a tutti i diritti a

rendita sorti prima dell’01.01.2022.”

Con il ricorso la ricorrente

contesta tali conclusioni e produce due prese di posizione della psichiatra

curante dr.ssa __________, la quale il 15 marzo 2024 ha esposto:

" __________

” (doc. A/3)

Il 12 agosto 2024 la curante si è

ribadita nelle sue allegazioni (doc. A/4). In merito il dr. __________,

psichiatra del SMR, ha osservato che i referti della dr.ssa __________ riportavano

lo stesso apprezzamento clinico, anamnestico e diagnostico di quanto da lei espresso

nel precedente rapporto medico del 22 giugno 2023 già valutato dal perito

psichiatrico (doc. VI/1.)

Il 1° novembre 2024 il dr. __________

si è confrontato in modo puntuale con le osservazioni della psichiatra curante

e ha confermato integralmente la sua perizia (doc. XII/2; nel dettaglio cfr. al

consid. 2.9.1.3). Alle sue considerazioni ha pure aderito il SMR il 6 novembre

2024 (doc. XII/3).

La dr.ssa __________ ha

ritenuto di doversi ulteriormente esprimere in merito con uno scritto del 10

dicembre 2024, con il quale ha, tra l’altro, osservato:

" ____________________”

(doc. A/10)

2.7. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4,

pag. 261; 115 V 133 consid.

2, pag. 134; 114 V 310 consid.

3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato - determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA - di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi

evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158; DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa

con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,

in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento

ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In

due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

La giurisprudenza federale ha

dichiarato applicabile la giurisprudenza di cui alla DTF 141 V 281 anche alla

diagnosi di Disturbo post traumatico da stress (DPTS; cfr. DTF 142 V 342

consid. 5.2). In proposito in un giudizio del 16 gennaio 2010 (STF

9C_548/2019), il TF ha ulteriormente precisato che l’ammissione e la

motivazione di una DPTS necessita di un’attenzione particolare e di una

valutazione particolarmente approfondita, innanzitutto per quanto riguarda il

trauma che avrebbe scatenato detto disturbo.

Infine, il TF ha confermato la

giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF

9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, 8C_6/2018 del 2

agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.9.

2.9.1. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione agli atti, deve innanzitutto

confermare le conclusioni della perizia psichiatrica resa il 10/11

novembre 2023 del dr. __________.

2.9.1.1 Come esposto al consid. 2.6, il dr. __________,

effettuata una visita accurata in due occasioni e con l’ausilio anche di un

interprete qualificato, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di “F43.1 Sindrome post traumatica da stress” , ritenendo per

contro la diagnosi “F43.2, Reazione mista ansioso depressiva” in

remissione, e ha ben descritto lo sviluppo della malattia descrivendo i dati

soggettivi riportati dall’assicurata, la quale presentava evidenti traumi

esistenziali per le gravi violenze alle quali aveva assistito e che aveva

patito in __________ e successivamente, anche dal marito violento. Il culmine

della malattia sarebbe stato raggiunto dall’assicurata nel 2020, dopo aver

perso la figlia, uccisa in un conflitto con __________. Vi era poi stato un

miglioramento emotivo dopo la separazione, con un certo rafforzamento della

fiducia in sé stessa, motivo per cui ella aveva quindi interrotto

temporaneamente la presa a carico presso il Servizio psicosociale, per poi

Considerandi

riprenderla in seguito, con la presa a carico della dr.ssa __________, a

seguito di un nuovo peggioramento dell'ansia, dell'insonnia e del tono

dell'umore. L’assicurata aveva quindi riferito che la terapia farmacologica le aveva

consentito di controllare l'ansia, di ridurre le preoccupazioni per i suoi

figli, di farla sentire più rilassata, di ridurre la quantità e l'intensità

degli incubi, di permettere un riposo notturno continuativo, di avere un umore

molto più stabile.

Dopo aver riportato la

dettagliata descrizione fatta dall’assicurata circa la sua giornata tipo e riferito

come ella avesse avuto una pesante crisi emotiva dopo che nel colloquio erano

stati toccati gli argomenti dolorosi dei lutti e dei traumi subiti, il perito ha

illustrato i reperti dell'esame Status AMDP. Dallo stesso emergeva una

situazione non patologica riguardo allo stato di coscienza, l’orientamento, la

forma e il contenuto del pensiero, la percezione, la carica vitale e

psicomotricità, eventuali variazioni circadiane (assenti), sonno e vigilanza, impulsi,

disturbi vegetativi e neurologici, altri sintomi somatici (assenti), mentre che

erano risultati rilevanti gli aspetti dell’attenzione e memoria (“interferenza

delle tensioni emotive con la capacità di concentrazione, in presenza di un

soggetto che riesce comunque a dare coerenza logica e temporale alla narrazione

e a rispondere in maniera precisa e sostenuta alle domande poste, come si

evince dalla ricostruzione anamnestica che è stata possibile e dettagliata”,

coscienza dell'io (“tendenze dissociative quando si toccano ricordi

traumatici”), affettività (“sentimento di perdita della vitalità, ansia

psichica soggettiva e generalizzata, labilità affettiva”) oltre che la

presenza di “evitamento post traumatico massiccio” quando vengono

toccati i ricordi più dolorosi. Esponendo la sua valutazione medica e

medico-assicurativa, il perito ha ribadito quindi quanto segue:

" __________

Ritenendo efficace la terapia

farmacologica, accompagnata da consulti periodici con la psichiatra, ha concluso

che dal mese di ottobre 2016 la capacità lavorativa in un’attività semplice e

ripetitiva era dell’80% (riduzione del rendimento a motivo delle difficoltà di

concentrazione residuale). A suo avviso almeno fino a quando l’assicurata

restava in Svizzera non vi erano “dei motivi per sancire dei limiti maggiori

sotto il profilo strettamente psichiatrico (…) mentre prevale con evidenza

assoluta l'influenza di fattori sociali altamente limitanti”. Durante lo scompenso

depressivo da gennaio a fine giugno 2023 (ovvero fino a circa tre mesi dopo il

riferito miglioramento dello stato di salute) si ammetteva invece un'inabilità

lavorativa al 100%.

2.9.1.2

Ora, innanzitutto il referto peritale,

di 14 pagine (con il relativo complemento del 1° novembre 2024, di ulteriori 7

pagine) è da considerarsi dettagliato, completo e approfondito e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali dianzi ricordati. Il perito si è

espresso sulle patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta

la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità

lavorativa della ricorrente sulla base dell’osservazione clinica durante le

visite presso di lui.

Questo

Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo di rimettere

in discussione l’operato del perito e scostarsi dalle considerazioni da lui espresse

– confermate peraltro dal medico SMR – avendo egli proceduto ad una visita

personale accurata, essendo specialista della materia che qui ci occupa

(psichiatria) e vantando pure un’ampia esperienza in materia di medicina

assicurativa.

Alla perizia va quindi attribuita

piena forza probante.

Occorre

qui pure rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in

presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in

considerazione nell’ambito

dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le

conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che,

come si vedrà nel seguito, non si avvera nel caso di specie.

Quanto anzitutto alla – velata –

censura della ricorrente secondo cui le conclusioni peritali non possano essere

considerate affidabili poiché non poggerebbero su una procedura probatoria

strutturata, sulla scorta di un catalogo di indicatori definiti nella DTF 141 V

281, va osservato che, per contro, il referto del dr. __________ corrisponde

alla necessità di stabilire i fatti in maniera strutturata, alla luce delle

circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.

Lo specialista ha infatti

riassunto i documenti medici che ha preso in considerazione per la sua

valutazione, ha indicato nel dettaglio i disturbi soggettivi lamentati e le

constatazioni oggettive relative al danno della salute, ha esposto l’anamnesi,

ha descritto le attività e le abitudini dell’interessata, ha posto la diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa, ha suggerito quale terapia –

farmacologica e non – sarebbe più adatta spiegandone i motivi, e ha valutato

la capacità lavorativa della ricorrente nella sua e in altre attività

lavorative.

Nel complesso, quindi, gli

indicatori standard stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza, e ripresi

dall’Ufficio AI nel suo “Mandato di accertamento bidisciplinare” (doc. AI

pag. 125) trasmesso ai periti ai fini dell’allestimento della perizia, sono

stati in concreto rispettati dallo psichiatra.

Ne discende che questo Tribunale

non può che confermare la valutazione psichiatrica del dr. med. __________ che va

considerata chiara, completa, dettagliata e rispettosa dei più recenti dettami

giurisprudenziali e perciò come tale va posta alla base della determinazione

della capacità lavorativa della ricorrente.

Sia quindi nuovamente

sottolineato che tale perizia va ritenuta sia conforme agli indicatori che alle

linee guida, ove peraltro sia a titolo abbondanziale sottolineato che ad ogni

modo una perizia non perde automaticamente la sua forza probante se non si

ispira ad eventuali direttive in materia di qualità (STF 9C_273/2018 consid.

5.4, pubblicata in SVR 2018 IV 76, ove è stato pure precisato che la scelta del

contatto con il medico curante sull'anamnesi è questione di apprezzamento

medico).

2.9.1.3

Questo Tribunale non ignora le allegazioni

ricorsuali e le certificazioni mediche prodotte, in particolare quelle della

dr.ssa __________ del 15 marzo e 12 agosto 2024 (doc. A/3 e A/4; cfr. in esteso

al consid. 2.6). L’insorgente, sulla base dei citati rapporti medici, contesta

la valutazione effettuata dal perito psichiatra, al quale rimprovera in

sostanza di non aver sufficientemente approfondito gli aspetti essenziali dell’anamnesi

e non aver preso adeguatamente in considerazione la portata degli episodi depressivi

precedenti, così come di non aver riconosciuto che la sindrome posttraumatica da

stress è ancora attiva e ancora tale da originare un’inabilità lavorativa

completa. Secondo la ricorrente la perizia avrebbe in sostanza insufficiente

valore probante in quanto frutto di una raccolta anamnestica materialmente

troppo limitata, di un'insufficiente possibilità di espressione da parte dell'assicurata

e di conclusioni incoerenti.

Ora, contrariamente alla tesi

ricorsuale, le considerazioni dell’assicurata e della curante riguardo alle

emergenze rilevate in sede di colloquio – peraltro non validamente confutate da

elementi di senso contrario – non permettono di considerare inammissibile il

modo in cui è stata condotta la perizia. Le conclusioni del dr. __________

poggiano infatti in primo luogo su un’anamnesi dettagliata, su una valutazione

completa del dossier e sulla propria osservazione clinica, e le sue

considerazioni costituiscono degli indizi corroboranti le sue constatazioni

oggettive.

Come meglio verrà esposto nel

prosieguo, i referti prodotti non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati

dal perito tali da mettere in discussione la sua valutazione (STF 9C_418/2023

consid. 5.2).

Inoltre, come meglio di seguito

verrà esposto, il dr. __________, nel suo dettagliato esposto del 1° novembre

2024, ha confermato la propria valutazione prendendo puntualmente posizione sulle

svariate asserzioni della ricorrente e della sua curante, confutandole in modo

preciso e motivato (doc. XII/2).

A titolo generale egli ha

osservato che a suo avviso gli argomenti della ricorrente e della psichiatra

curante apparissero “confezionati a posteriori sulla base del risultato che

si vuole ottenere, sottolineando in maniera eclatante i traumi patiti e i

presunti deficit attuali, mentre non rispecchiano la completezza delle

informazioni esposte dal perito in una visione di insieme, la quale fa

astrazione dai fattori sociali non assicurati”. Ha quindi sottolineato di

aver ricostruito quanto era emerso dai colloqui peritali, trovando una signora

che, quando non viene confrontata insistentemente con i suoi temi traumatici, “funziona

bene a livello cognitivo”. Ha in particolare rilevato di aver dato uno

spazio adeguato alle lamentele soggettive (le quali sono dettagliatamente

descritte sia nell’anamnesi che nella discussione dei disturbi attuali, così

come nell’esposizione dello svolgimento di una giornata tipo e delle

aspettative per il futuro) valutandone poi la coerenza con i dati oggettivi e

constatando una discrepanza. A suo avviso, le contraddizioni riscontrate,

unitamente ai risultati dei test psicodiagnostici, indicano che l’assicurata,

pur presentando una storia di gravi traumatismi complessi e ripetuti, appare

capace di esercitare un’attività lavorativa adeguata semplice e ripetitiva e con

un basso rischio di conflittualità interpersonale nella misura dell’80%.

In particolare, quanto

innanzitutto alla censura per cui la perizia sarebbe frutto di una raccolta

anamnestica materialmente troppo limitata considerato come la perizianda

avrebbe avuto un'insufficiente possibilità di espressione, giacché al primo

colloquio ella avrebbe temuto che, confidando a un medico "dello

Stato" la sua reale condizione mentale, avrebbe rischiato di perdere i

suoi figli, il perito ha compiutamente affrontato tale allegazione confutandola,

sottolineando quanto segue:

" __________

Egli ha pure con pertinenza sottolineato

che l’assicurata in Svizzera ha trovato un ambiente in cui si sente protetta e ha

quindi “trovato forza e maggior capacità di agire in maniera assertiva”,

riuscendo in particolare a separarsi dal marito. A suo avviso, “anche questa

fiducia dimostrata nelle istituzioni, dalle quali si è sentita accolta e

protetta, contraddice la sfiducia profonda che, secondo il rappresentante

legale, dovrebbe aver inficiato i colloqui della signora con il sottoscritto”.

Inoltre il perito ha con pertinenza aggiunto che “nemmeno allora,

quando i conflitti con l'ex marito erano maggiori, l’assicurata era contraria

ad aprirsi con i professionisti della salute mentale, anche con quelli

appartenenti "allo Stato", visto che per ben un anno intero ha

proseguito una presa a carico psicologica continuativa, senza assunzione di

farmaci, presso una psicologa (sig.ra __________) professionista del Servizio __________”

(doc. XII/2 pag. 4).

Quanto alla differenza tra le

diagnosi poste, ritenuto che per la curante l’assicurata soffrirebbe di “una

grave sindrome post-traumatica da stress ICD10 F43.1” e una “sindrome

depressiva ricorrente ICD 10 F33”, mentre per il dr. __________ ella

sarebbe affetta “solo” da “F43.1 sindrome post traumatica da stress” e

la precedente reazione misto ansioso depressiva sarebbe in remissione, il

perito si è, tra l’altro, così espresso:

" __________

Ha quindi anche precisato che la

paura dell'ex marito era ancora presente, ma “non appariva così estesa”,

se si considera ad esempio che l’assicurata era stata capace di raggiungere da

sola lo studio del perito in due occasioni, senza farsi accompagnare da nessuno

e usando semplicemente i mezzi pubblici. Reputando quanto da lui rilevato e

descritto in perizia congruente con quanto obiettivabile, il perito ha

sottolineato di non aver trovato all’osservazione clinica dei segni certi per

una sindrome depressiva ricorrente con episodi gravi. Nemmeno aveva rilevato

segni gravi di un disturbo post traumatico da stress ampiamente invalidante in

tutti gli ambiti della vita.

Del resto a suo avviso anche l'anedonia,

l'apatia, l'abulia e le idee di rovina citate dalla curante dovevano essere

riconsiderate, se si tiene conto per esempio del fatto che l’assicurata

nell'estate 2023 aveva fatto una vacanza in __________ di due settimane, con i

due figli e un’amica e i di lei figli, dimostrando delle buone capacità di

interazione con le persone e sostenendo un viaggio aereo e, quindi, una

permanenza prolungata tra sei persone in un appartamento in affitto e quindi lontano

dalla propria zona di comfort e peraltro in un paese confinante con la __________.

A quest’ultimo proposito del

resto a nulla muta il fatto, addotto dalla ricorrente (XVI pag. 4), che tali

vacanze in __________ non sarebbero di fatto andate bene giacché l’assicurata

le avrebbe ad un certo punto proseguite separatamente a causa di incomprensioni

tra le partecipanti, se si considera che in ogni modo anche l’aver gestito tale

“separazione” dall’amica e i di lei figli e aver proseguito da sola le ferie

dimostra comunque una considerevole capacità di gestire emergenze e situazioni

problematiche in modo indipendente.

Il dr. __________ ha pure con

pertinenza osservato che la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente appariva

attualmente anche smentita dal fatto che non era stata “avviata una

parallela psicoterapia psicologica”, né erano stati predisposti dei “ricoveri

per una rivalutazione terapeutica” e nemmeno vi era “un supporto

infermieristico specializzato”. Inoltre, la stessa terapia antidepressiva, che

aveva portato al miglioramento attestato dal perito, non risultava essere stata

nel frattempo cambiata, ciò che dimostrava che non era stata giudicata

scarsamente efficace.

In altre parole non era a suo

avviso presente “un intervento terapeutico congruente con tutta la gravità

dei sintomi che viene elencata dal curante”. Il perito ha altresì precisato

che per esempio mancava pure “una psicoterapia psicologica focalizzata

sull'elaborazione del trauma complesso secondo EMDR, tecnica che si dimostra

efficace secondo le evidenze scientifiche e che ormai viene intrapresa senza

alcuna difficoltà in caso di necessità, posta l'ampissima diffusione dei

terapeuti formati sul territorio ticinese”.

Tutto ben considerato quindi il

perito ha sottolineato che “quanto ho osservato sia giusto, ovvero che i

sintomi residuali del PTSD, discretamente compensati, non richiedano un

intervento psicoterapico tecnico per dover essere ulteriormente mitigati,

ammesso che un certo effetto negativo sulla psiche, un trauma complesso lo

manterrà verosimilmente per tutta la vita”.

Con riferimento d’altra parte

alla capacità dell’assicurata di gestire le incombenze domestiche, il perito ha

sottolineato che l’assicurata sembrava riuscire a gestirle senza un particolare

sostegno ed era capace di un elevato impegno di accudimento dei figli e nella

conduzione dell’economia domestica, mantenendo dei validi rapporti sociali. E questo

malgrado esse fossero particolarmente onerose, a causa del carico di lavoro

causato dai figli che peraltro poteva “giustificare ampiamente dei momenti

di fatica, di rallentamento, delle sensazioni di esaurimento, soprattutto in

presenza di un certo deficit di performance dovuto al PTSD, riconosciuto in

sede peritale”.

Alla luce di questa

considerazione il perito ha osservato che “non era possibile asserire che

un'attività semplice e ripetitiva, una volta appresa, sia realmente più onerosa

a livello psichico per l’assicurata”.

Quanto all’addotto problema di

insonnia, il perito ha ricordato che in sede peritale l’assicurata aveva indicato

di coricarsi abitualmente attorno alle ore 23:00, ma di venir svegliata durante

la notte due o tre volte dal figlio maggiore, il quale ha problemi di

continuità del sonno e richiede la madre, sia per andare in bagno che per

lavarsi le mani. In merito ha quindi osservato:

" Se l’assicurata

dormisse, ormai da anni, soltanto 3-4 ore per notte, non saremmo certamente

confrontati con questa situazione psichiatrica, ma si sarebbe giunti a un grave

scompenso, verosimilmente meritevole di un ricovero in una struttura

qualificata. Anche la terapia farmacologica, se fosse vero un disturbo del

sonno di tale portata, sarebbe già stata ripetutamente adeguata e modificata di

conseguenza, eventualmente facendo ricorso a un centro di medicina del sonno

specializzato, per procedere con una presa a carico multidisciplinare di un problema

così complesso.

A fronte di una tale gravita, con sole 3-4 ore di sonno per notte,

per Io più funestate da incubi quotidiani (non riferito così in perizia)

deontologicamente non ci si sarebbe potuti accontentare di mantenere una

terapia invariata e mandare avanti soltanto la richiesta di invalidità.”

Esposte quindi tali puntuali e

precise osservazioni in merito alle allegazioni della curante, il perito ha

concluso quanto segue:

" __________

” (XII/2)

A tale analisi specialistica del

caso e alle stesse conclusioni, esposte in modo dettagliato e competente dal

perito, e che sono state confermate anche dallo psichiatra del SMR (doc. XII/3),

questo TCA, tutto bene considerato, deve aderire e rinviare.

2.9.1.4

Del resto dette conclusioni nemmeno

possono venir modificate da quanto ulteriormente ribadito dalla curante nello

scritto 10 dicembre 2024 (doc. A/10, cfr. in esteso al consid. 2.6). In tale

scritto la psichiatra curante si riconferma in effetti sostanzialmente in

quanto già affermato nelle precedenti certificazioni, ripercorrendo nuovamente

i tragici eventi che hanno costellato la vita dell’assicurata, ribadendo la sua

conclusione di inabilità lavorativa totale in ogni attività.

In particolare per quanto

riguarda la sua censura riguardo alla completezza della raccolta dell’anamnesi

fatta dal perito, si rimanda a quanto osservato dal medesimo nel complemento

peritale del 1° novembre 2024 e, quindi, circa la conoscenza e presa in

considerazione dei gravi traumi avuti nella vita dall’assicurata. In proposito

egli ha in effetti ben sottolineato che non si trattava di creare un'equazione

tra la tragicità degli eventi patiti e la pretesa completa inabilità lavorativa,

ma piuttosto di “raccogliere per completezza dell'indagine anche gli

elementi di funzionamento attuali, che non rientrano nel nucleo traumatico e

che permettono una visione più ampia”. In effetti, egli non ha negato la

diagnosi di sindrome post traumatica da stress e ha ampiamente riferito dei

gravi traumatismi sofferti dall’assicurata. In sede di colloquio egli ha

nondimeno ritenuto opportuno rispettare la paziente e, quindi, evitare di

essere troppo invadente “trasformare il colloquio peritale in un'esperienza

dolorosa e psichicamente lacerante” (XII/2 pag. 2).

Anche riguardo alla descrizione

circa l’attuale esame psichico (secondo AMDP System) fatta dalla curante – in

base al quale la paziente presenta “un tono dell'umore mediamente deflesso

con idee di rovina, perdita e fallimento; tensione endopsichica, segni di

ansia, depressione e astenia psicofisica. Il pensiero è perseverante sulla tema

della perdita traumatica della secondogenita, sui postumi fisici e mentali

presentati dalla primogenita dopo essere stata gravemente ferita per mano

militare, sul figlio 11enne e sulla sua condizione di salute psichica. La

spinta vitale e i contatti sociali sono ridotti. Presenta segni di anedonia. È

poco rassicurabile durante il colloquio”, doc. A/10 – occorre rimandare a

quanto rilevato (e confermato nel complemento peritale del 1° novembre 2024) dal

perito in sede delle visite peritali del 23 ottobre e 9 novembre 2023 e meglio

uno stato AMDP descritto come segue:

" __________

” (doc. AI pag. 156)

Questo Tribunale non ha motivo di

dubitare della correttezza delle costatazioni riportate dal perito, specialista

in psichiatria e con alle spalle una notevole esperienza anche in materia di

valutazioni peritali, considerando pure come né l’assicurata né la curante abbiano

apportato elementi che permettano di farle apparire errate o incomplete. Val la

pena ancora ricordare che riguardo allo stato psicopatologico il dr. __________

aveva riconosciuto unicamente un limite nella persistenza, rilevando che

l’interessata si era dimostrata comunque “una donna capace di un

elevato impegno di accudimento dei figli” oltre che capace nella conduzione

della propria economia domestica e nel mantenimento di validi rapporti sociali.

Sottolineata pure la sua capacità di muoversi liberamente da sola con i mezzi

pubblici, egli aveva, con motivazioni convincenti, negato che presentasse limiti

di assertività, ricordato pure come la medesima fosse pure stata capace di

separarsi dal proprio marito e che presentasse in ogni modo capacità di

procedere ad “un esame di realtà integro, per cui risulta pienamente capace

di distinguere un eventuale conflitto professionale da un'esperienza traumatica”

(doc. XII/2).

2.9.1.5

Alla valutazione del dr. __________,

tratta sulla base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli

atti, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei

particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste

dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa

con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche, inclusa la DPTS, si deve

quindi aderire senza riserve. Del resto la stessa è pure stata a più riprese

confermata dallo psichiatra del SMR.

A tale riguardo, questo Tribunale

ribadisce che lo specialista ha in maniera ben motivata spiegato le ragioni per

le quali al momento dell’esame peritale non fossero (più) soddisfatti i criteri

per poter porre la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente.

La perizia è dettagliata e

completa, ha esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi e soggettivi, le

affermazioni dell'interessata durante i due colloqui di valutazione e si è

confrontata con le certificazioni della curante. Nel complemento peritale del

1° novembre 2024 si è pure confrontato in modo dettagliato con le censure e

critiche della curante.

Né del resto da quanto

affermato dalla ricorrente si possono desumere altre allegazioni o elementi di

rilievo che possano in qualche modo far sembrare incompleta o non conforme la

valutazione peritale.

In definitiva, come osservato

dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica

soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e

approfondito esame della situazione.

Richiamato anche il principio

giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),

poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4), le

differenti conclusioni della psichiatra curante non consentono, alla luce delle

coerenti argomentazioni del perito e del SMR, di scostarsi dalle conclusioni

tratte da questi ultimi.

Va infine ancora osservato che il

perito ha sottolineato che nella fattispecie sono presenti fattori sociali (e

quindi estranei all’invalidità) altamente limitanti che fanno sentire

l’assicurata soggettivamente incapace al lavoro. Gli stessi sono stati

individuati dal dr. __________ nell'assenza di una formazione, nel fatto che

essa non abbia mai lavorato, non padroneggi la lingua, abbia un basso livello

culturale oltre che difficoltà ad assimilare lo stile di vita e la cultura

locali, e manifesti una focalizzazione compensatoria sui due figli minori (cfr.

perizia, pt. 7.1, doc. AI pag. 158; sul tema della presenza di fattori esterni,

non medici, che non determinano un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti

psichiatrici da essi distinguibili, cfr. STF 8C_544/2022 consid. 2.4; cfr.

anche STF 8C_14/2017 del 15 marzo 2017 consid. 5.3, pubblicata in SVR 20171V

63).

Il TCA ritiene quindi dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V

360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi

psichiatrici accusati dall’assicurata non siano di entità tale da provocare

limitazioni maggiori di quelle stabilite dalla perizia.

2.9.2

La ricorrente non ha contestato la

valutazione delle affezioni somatiche eseguita dal dr. __________, il

quale ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome

lombospondilogena cronica bilaterale, in discopatie L4/L5 ed L5/S1 con

spondilartrosi L3-S1 bilateralmente, e periartropatia omeroscapolare a sinistra”

e ha elencato i limiti funzionali e di carico da osservare, sia durante le ore

lavorative, sia durante il tempo libero (doc. AI pag. 174).

Quanto alla capacità lavorativa,

per l'aspetto reumatologico, come casalinga l’assicurata era da considerare

abile nella misura del 90% (diminuzione del rendimento del 10%), come contadina

del 50 % e in un’attività leggera adeguata in misura completa.

Il perito ha pure osservato che i

limiti funzionali elencati tenevano unicamente conto degli handicap

strutturalmente spiegabili, inerenti al suo campo di specialità, ma non di

fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, fattori socioculturali, la

disoccupazione, difficoltà economiche, la disponibilità sul mercato del lavoro

locale di un'attività perfettamente adatta allo stato di salute attuale,

rispecchiante le aspettative dell'assicurata, la sua disponibilità a

reinserirsi nel processo lavorativo, eccetera (doc. AI pag. 173).

Il perito ha pure sottolineato

che appariva esserci una discrepanza tra il grado di sofferenza descritto e

l’entità della farmacoterapia assunta (cfr. doc. AI pag. 174)

Ne discendeva quindi la valutazione

bidisciplinare dell’11 novembre 2023 che, ammesse le diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di “F43.1 Sindrome post traumatica

da stress. F43.2 Reazione mista ansioso depressiva attualmente in remissione,

Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale, in - Discopatie L4/L5 e L5/S1

con spondilartrosi L3-S1 bilateralmente Periartropatia omeroscapolare a

sinistra, ha concluso per un’inabilità lavorativa dal mese di ottobre 2016

come contadina del 50%, come casalinga del 10% e in un’attività adeguata del

20%, fatto salvo il periodo dal gennaio a giugno 2023 nel quale l’assicurata

aveva presentato un’inabilità del 100% per motivi psichiatrici (doc. AI pag.

145). Detta valutazione è stata confermata dal SMR il 21 novembre 2023 (doc. AI

pag. 179).

Tutto ben considerato e richiamato

quanto dianzi esposto, rilevato in particolare come la perizia bidisciplinare

sia stata realizzata nel rispetto dei dettami di cui all’art. 44 LPGA e goda

pertanto di piena forza probatoria, questo Tribunale ritiene che dai referti

medici prodotti dall’insorgente non emergano indizi concreti – dei

semplici dubbi non sono sufficienti – suscettibili di metterne in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e

riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1. febbraio 2021, consid. 2.2.4,

35.2021.57

del 20 settembre 2021, consid. 2.8).

2.10

Va ancora detto che con la risposta di

causa l’amministrazione ha pure sollevato per la prima volta e “a titolo

abbondanziale” il tema di sapere se, alla luce delle dichiarazioni della psichiatra

curante (per la quale l’assicurata è affetta da molti anni da una sindrome

depressiva ricorrente causata da eventi stressanti gravi), non ci si trovi “nella

situazione di dover analizzare se la signora RI 1 è già entrata in Svizzera con

un danno alla salute di ordine psichico invalidante. Situazione che renderebbe

necessario rivalutare anche il momento dell'insorgenza (e la contestuale entità

a livello di inabilità lavorativa) del disturbo post-traumatico da stress”

(risposta, VI pag. 3).

Richiamato il

principio per cui decisivo per il diritto a una rendita ordinaria

dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI,

che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i

contributi per almeno tre anni e, dall’altro, che, secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI

l'invalidità è considerata insorta quando, per natura e gravità, motiva il

diritto alla singola prestazione – ricordato come ciò non dipende né

dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale

prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui

l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli

un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V

60, 103 V 130) – nel caso concreto essendo la ricorrente entrata in Svizzera nell’ottobre

2016, proveniente dalla __________, ella non potrebbe pretendere

prestazioni per quelle patologie che hanno causato un’invalidità prima

dell’arrivo in Svizzera (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009).

Decisivo è in altre parole stabilire

il momento in cui l’assicurata ha avuto un’incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione e al termine di questo anno è invalida (art. 8 LPGA) almeno

al 40% (art. 28 LAI) e se giusta l'art. 6 cpv. 2 LAI all'insorgere

dell’invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per tre anni (per una

rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI).

Ora, nella fattispecie gli atti

all’inserto e le informazioni a disposizione sono assai ridotti e carenti

quanto alle condizioni valetudinarie dell’assicurata nel periodo precedente

alla sua entrata in Svizzera e a quello immediatamente successivo. In effetti l’assicurata

successivamente al 1992 non ha più esercitato alcuna attività lavorativa

prendendosi cura dei figli (doc. AI pag. 77) e sembra non essere stata in cura

presso alcun specialista prima del crollo emotivo nel 2020 quando la figlia è

stata uccisa. Del resto, nella domanda di prestazioni presentata nel marzo

2023, vale a dire quasi 7 anni dopo il suo arrivo in Svizzera, l’assicurata ha

indicato di essere affetta da depressione, ansia e attacchi di panico dalla “morte

della figlia uccisa in Patria il __________ 2020” (doc. AI pag. 25).

Se è vero che la psichiatra curante

(che ha in cura l’assicurata dal 25 gennaio 2023) fa riferimento nei suoi

certificati ad un disturbo psichico presente da 24 anni (cfr. doc. A/3), vale a

dire da prima dell’arrivo in Svizzera, è anche vero che la medesima ha

sottolineato che la sindrome post traumatica da stress di cui soffre la

paziente sarebbe insorta dopo l’uccisione della secondogenita nel 2020 e il

ferimento della primogenita. Evento, quello dell’uccisione della figlia, che

avrebbe portato l’assicurata ad un tentativo di suicidio ed ad un ricovero

presso la __________ di __________ e il conseguente inizio del supporto psichico

presso la __________ di __________ (psicologa dr.ssa __________) dapprima e,

quindi, da inizio 2023, tramite la dr.ssa __________ (X pag. 4).

D’altra parte il dr. __________,

nella sua dettagliata perizia e di cui si è diffusamente detto al considerando

che precede, ha ribadito più volte che al momento dell’entrata in Svizzera

l’assicurata era da considerarsi affetta da “F43.1 Sindrome post traumatica

da stress, F43.2 Reazione mista ansioso depressiva attualmente in remissione” e

che a dipendenza di tali affezioni era da considerare abile in attività

adeguate nella misura dell’80%.

Parimenti vale per le

conclusioni del perito reumatologo

per il quale a dipendenza delle

diagnosi reumatologiche da lui poste l’assicurata, che “da molti anni”

lamentava dolori al rachide, al momento dell’entrata in Svizzera (e tuttora)

era inabile come contadina, ma abile al 90% come casalinga e al 100% in attività

leggere adeguate (doc. AI pag. 176).

Nella sua Annotazione del 20

settembre 2024 il dr. __________ ha quindi con pertinenza osservato che le

conclusioni sull’inabilità lavorativa tratte nella decisione contestata (sulla

base della perizia bidisciplinare e i successivi rapporti del SMR), “in assenza

di nuove informazioni o di modifiche di fatti medici noti nei referti

pervenuti” dovevano essere confermate malgrado il riferimento della curante

ad “un disturbo psichico significativo presente da 24 anni”,

considerato come tale aspetto non era “verificabile in modo oggettivo” (doc.

VI/1).

Anche il dr. __________,

richiesto al riguardo nuovamente in questa sede, nella sua precisazione del 1°

novembre 2024 ha confermato che dall’arrivo in Svizzera l’assicurata aveva

avuto probabilmente un miglioramento delle fasi depressive reattive per poi

accusare il peggioramento successivo all’evento traumatico legato all’uccisione

della figlia. Se quindi la malattia dell'assicurata era verosimilmente “esordita

prima dell'arrivo in Svizzera”, per il perito era “impossibile dire

quanto sia stato il limite all'epoca, perché questo dato non è desumibile con

verosimiglianza preponderante, mancando anche l'evidenza di consistenti e

documentate prese a carico. Da quando l'assicurata si sente più al sicuro e la

sua capacità di muoversi liberamente da sola con mezzi pubblici lo conferma,

allora la sua capacità lavorativa è ammissibile nella misura del 80%, secondo

il decorso descritto in perizia” (doc. XII/2).

A questa conclusione, ripresa e

condivisa integralmente dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 6

novembre 2024 (doc. XII/3), ha quindi aderito anche l’Ufficio AI nelle sue osservazioni

dell’8 novembre 2024 (XII), laddove ha concluso postulando nuovamente la reiezione

del ricorso e la conferma della decisione impugnata e ammettendo quindi di

fatto che alla concessione della rendita d’invalidità non ostasse

l’assolvimento del presupposto assicurativo di cui ai citati art. 6 e 36 LAI

Considerato quanto sopra e

l’impossibilità oggettiva di meglio chiarire, con il necessario grado di

verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360), le effettive

condizioni di salute al momento della sua entrata in Svizzera e i suoi effetti

sull’abilità lavorativa, ossia stabilire retroattivamente se e del caso in che

misura la ricorrente nell’ottobre 2016 fosse portatrice di patologie che già

causavano un’invalidità prima dell’arrivo in Svizzera (cfr. STF

9C_658/2008 del 10 giugno 2009) – fatto questo che escluderebbe il suo diritto

a prestazioni – il TCA prescinde dall’ordinare accertamenti ulteriori su questo

punto. L’impraticabilità di verifiche aggiuntive è

peraltro accresciuta dal fatto che si tratta soprattutto di affezioni

psichiche, di un’assicurata che da anni non esercita un’attività lavorativa e

che ha l’impossibilità pratica dovuta a motivi di forza maggiore (che l’hanno

portata nel 2019 anche a cambiare nome e cognome per ragioni di sicurezza,

viste le da lei addotte persecuzioni che avrebbero vissuto diversi membri della

famiglia ad opera del governo __________; doc. AI pag. 7, I pag. 11) di

ristabilire contatti con il paese di provenienza.

Da quanto precede non resta che

concludere che con verosimiglianza preponderante lo stato psichico

dell'assicurata era effettivamente già compromesso prima dell'entrata in

Svizzera, e questo a motivo degli eventi traumatici vissuti in Patria, ma che

la situazione sia peggiorata, portando ad un’inabilità lavorativa invalidante,

quando ella già si trovava in Svizzera e meglio a seguito del decesso della

figlia nell’agosto 2020 e la residuale conflittualità con il marito, dal quale

si è separata nel febbraio 2021 (doc. AI pag. 6).

2.11

Va infine ricordato che se da una

parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata

predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il

risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre

prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; 8C_611/2019 dell’11

maggio 2020 consid. 5.2.; 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3), senza

che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza

ivi citata).

Così

stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene, sia dal profilo psichiatrico che da quello somatico elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla

resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento

di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, cfr. DTF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). In questo senso la

domanda ricorsuale di allestimento di una perizia giudiziaria rispettivamente

la richiesta di audizione della ricorrente e dell’amica quale teste (XVI) va

disattesa.

Pertanto, visto quanto sopra,

ritenuto il referto peritale bidisciplinare dell’11 novembre 2023 – il quale

rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.7 e 2.8) e al quale va quindi attribuita

piena forza probante – e il complemento peritale del dr. __________ del 1°

novembre 2024, oltre agli affidabili pareri del medico SMR (sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24

agosto 2006 e consid. 2.7) e richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla

persona assicurata di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pag. 57, 551 e 572), non essendo provato un

peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto prima

della decisione contestata del 5 luglio 2024 (la quale delimita il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 220

consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante che la refertazione medica all’inserto e quella

prodotta in sede di ricorso non siano idonee a mettere in dubbio la correttezza

delle conclusioni peritali.

Sulle medesime l’amministrazione

ha quindi legittimamente fondato la propria decisione di rifiuto della rendita oltre

il 30 settembre 2023, ritenendo che dal mese di ottobre 2016 l’assicurata fosse

da considerare inabile al 50% nell’attività abituale di contadina ma “solo”

nella misura del 20% in un’attività leggera adeguata, fatta eccezione per

un’inabilità completa in ogni attività dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.

Le conclusioni in merito

alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.

2.12

Per quel che concerne la

determinazione del grado d’invalidità, rimasto incontestato, va fatto

riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione contestata (cfr. in

esteso al consid. 2.6).

In sintesi, per quanto riguarda

il grado d’invalidità alla scadenza dell’anno di attesa (4 ottobre 2017), conformemente

alla giurisprudenza, per determinare il reddito da valida, non avendo

l’assicurata più svolto da anni alcuna attività lucrativa, l’amministrazione ha

correttamente utilizzato i dati statistici (anno 2022) forniti dalla tabella

TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad attività

semplici di tipo fisico o manuale che presuppongono qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV

15, pagg. 47ss.) per un importo complessivo di fr. 53'859.03 (cfr. tabella di

calcolo doc. AI pag. 198).

Considerata la sua residua

capacità lavorativa dell’80% in attività confacenti al suo stato di salute, per

fissare il reddito da invalida l'Ufficio AI ha pure giustamente fatto

capo ai dati statistici (art. 26bis cpv. 2 OAI), e ha stabilito un

importo di fr. 43'087.22 (80% di fr. 53'859.03).

Dal confronto dei due redditi, è

risultato un grado d’invalidità del 20%, insufficiente per la

concessione di una rendita.

Per quanto riguarda il periodo

successivo al 1° gennaio 2024, in virtù del nuovo cpv. 3 dell'art. 26bis

OAI, per determinare il reddito da invalida l'Ufficio AI ha giustamente

applicato, oltre alla deduzione del 20% per considerare l’incapacità

lavorativa, anche la deduzione del 10% per giungere a un reddito di fr.

38'778.50.

Dal

confronto dei redditi è risultata una perdita di guadagno del 28%, pure

insufficiente per la concessione di una rendita.

Tale calcolo risulta conforme a

legge e giurisprudenza e va confermato, ove peraltro sia ribadito che per la

giurisprudenza nel confronto dei redditi di regola non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata in STFA

U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

Va ancora rilevato che nel

rapporto finale del 5 febbraio 2024 la consulente professionale dell’AI ha esposto

la formazione scolastica e l’esperienza professionale dell’assicurata e i

limiti funzionali evincibili dagli accertamenti peritali (“Carico massimo 5

kg, alternanza della postura, necessità di pause supplementari, assenza di una

formazione, il fatto che la signora non abbia mai lavorato, la scarsa

padronanza linguistica, il basso livello culturale, la difficoltà ad assimilare

lo stile id vita e la cultura locali, la focalizzazione compensatoria sui due

figli minori, il cui accudimento e protezione, dopo quello che è successo alle

figlie femmine, rappresenta la massima priorità di questa donna e l'assorbe totalmente,

anche in considerazione dei gravi problemi evolutivi del figlio maggiore.

Fattori sociali altamente limitanti. Debole concentrazione”). Esprimendosi

quindi sull’”Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili

adeguate senza (ri)formazione specifica”, ha rilevato che l’assicurata era

da considerare abile all'80% in attività adeguate e che come limiti funzionali

si tenevano in considerazione quelli legati ad un contesto lavorativo. Secondo la

consulente, “a titolo di esempio si possono definire le seguenti attività,

non qualificate, semplici e ripetitive definite nelle tabelle RSS: -

Operaia (in mansioni di imballaggio merce leggera, etichettatura, etc), -

Addetta alle pulizie, - in misura parziale può ancora svolgere la contadina, -

Etc” (doc. AI pag. 186). Ha poi esposto che non erano attuabili

provvedimenti AI (aiuto al collocamento), considerando che l’assicurata, di 52

anni e abile all'80% in attività adeguate, aveva dichiarato in sede peritale di

“non essere in grado di lavorare in alcuna percentuale, spiega che vive da

sola con i due figli ed è responsabile del loro accudimento; la sua priorità è

quella di dare il dovuto sostegno a loro. Sarebbe tenuta a fare delle ricerche

di lavoro per la disoccupazione, ma non riuscirebbe a impegnarsi, avendo sempre

delle altre priorità famigliari delle quale deve occuparsi” (doc. AI pag.

186).

Riguardo alla possibilità per

l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute –

ribadito che spetta al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni mediche, valutare quali attività professionali siano ipotizzabili concretamente

(in argomento vedi anche le STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3;

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011

consid. 3.5 e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) – va ricordato che la

giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire

che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive

contemplate dai settori della produzione e dei servizi, vi è un numero

significativo di attività di natura leggera e che sono adatte al danno alla salute

presentato dall'assicurata. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi

con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente

in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in

particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di imballaggio,

sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, la STF 8C_563/2012 del 23

agosto 2012 consid. 3.3., che ha confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno

2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008

consid. 4.6.3).

È peraltro utile aggiungere che

se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate possibilità di lavoro

concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste

esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti

permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In

proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori

leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano

aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. le succitate STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.

4.6.3).

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dalla LAI (DTF 110

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente

sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa dell’80% in

attività professionali leggere da un profilo dell'impegno fisico.

Del resto deve essere ricordato

che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità, il quale, secondo la dottrina, permette di pretendere da una

persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 pag. 71 e dottrina

ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

2.13

Questo Tribunale, viste le suesposte

risultanze mediche e economiche, deve pertanto concludere che dal gennaio 2023

(dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e ritenuta in quel

momento un’incapacità lavorativa totale) al 30 settembre 2023 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute situato al 1° luglio 2023 ex art. 88a cpv.

1.

OAI) l’assicurata ha diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità

del 100%.

In seguito, visto il grado

d’invalidità del 20% rispettivamente, dal 1° gennaio 2024, del 28% che non

raggiungono la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3), a ragione

l’amministrazione non ha più riconosciuto alcun diritto ad una rendita

d’invalidità.

Parimenti, trattandosi di una

domanda tardiva, a ragione l’Ufficio AI ha fissato il versamento della

prestazione dal 1. settembre 2023, ossia 6 mesi dall’inoltro della domanda di

prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI.

In conclusione, visto quanto

sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.14

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha

tuttavia chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

2.15

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA

nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi

patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto

al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina

della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]. I presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, nata il __________

1971, è divorziata con a carico due figli minorenni (nati nel 2012 e 2017) e

una figlia maggiorenne agli studi (nata nel 2000). Non ha reddito da lavoro, è

a carico della pubblica assistenza e ha dichiarato di non possedere

risparmi (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’agenzia comunale AVS di __________, doc. A/5).

L’assicurata

deve quindi essere considerata indigente.

Visto

che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,

Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al

gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG;

STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002.

nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V

174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la ricorrente è

per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (art. 69 cpv.

1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

§ Di

conseguenza RI 1 è ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio da

parte della RA 1.

3. Le spese,

per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. In seguito alla

concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti