32.2024.63
Rendita assegnata solo per tempo limitato. Ricorso respinto, accolta la domanda di assistenza giudiziaria,
17 marzo 2025Italiano75 min
domanda di prestazioni dell’assicurata, presentata nel marzo 2023 è stata accolta
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2024.63
FC
Lugano
17 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 luglio 2024 emanata
da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1971, già attiva come contadina nel paese di origine, è entrata in Svizzera,
proveniente dalla __________, il 6 ottobre 2016 ed è stata riconosciuta quale
rifugiata il 21 novembre 2017. Il 15 marzo 2023 ha presentato una domanda volta
al riconoscimento di prestazioni dell’assicurazione invalidità.
1.2. Dopo aver
esperito gli accertamenti ritenuti necessari, in particolare fatta eseguire una
perizia bidisciplinare a cura di due specialisti esterni (psichiatrica a cura
del dr. __________ e reumatologica a cura del dr. __________), sentito il Servizio
medico regionale (SMR) e la consulente professionale, con decisione 5 luglio
2024, preavvisata il 23 febbraio 2024, l’Ufficio AI ha accolto la richiesta e
assegnato all’assicurata una rendita intera dal 1° gennaio al 30 settembre 2023
(versata solo dal 1°settembre 2023 vista la tardività della domanda). Ammesse dal
4 ottobre 2016 inabilità lavorative del 50% nell’attività abituale di contadina
e del 20% in attività leggere adeguate, fatta eccezione per un periodo di
inabilità completa in ogni attività dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, ha
determinato un conseguente grado d’invalidità al 4 ottobre 2017 del 20% e al 1°
gennaio 2024 del 28%.
1.3. Contro la decisione
è insorta al TCA l’assicurata, assistita da RA 1, postulandone l’annullamento e
l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria, oltre alla concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Sulla base di nuovi certificati
della psichiatra curante, contesta la valutazione effettuata dal perito
psichiatra il quale non avrebbe sufficientemente approfondito gli aspetti
essenziali dell'anamnesi e sarebbe stato incoerente, determinando un deciso miglioramento
dello stato di salute dell'assicurata. Inoltre, egli non avrebbe preso a
sufficienza in considerazione gli episodi depressivi precedenti dell'assicurata
e non avrebbe riconosciuto che la sindrome posttraumatica da stress sarebbe
ancora attiva (I).
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base anche di un’annotazione del SMR, ha chiesto
la reiezione del ricorso, sostenendo che la valutazione peritale psichiatrica (e
anche quella reumatologica) sia stata emessa in esito ad una procedura
probatoria strutturata senza che vi siano elementi atti a far dubitare della
sua attendibilità. Postula di conseguenza la conferma della decisione
contestata.
1.5. Con scritto
del 24 ottobre 2024 la ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, si è
sostanzialmente confermata nelle allegazioni ricorsuali (X).
1.6. Mediante
osservazioni dell’8 novembre 2024 l’Ufficio AI, sottoposte le considerazioni
ricorsuali e la nuova refertazione medica al vaglio del perito psichiatra e del
SMR – i quali hanno confermato la validità delle loro conclusioni (XII/2 e 3) –
ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (XII).
1.7. Con
scritto 16 dicembre 2024 l’insorgente ha ulteriormente contestato le
osservazioni dell’Ufficio AI e ha prodotto una nuova certificazione della
curante (XVI e doc. A/10).
considerato in diritto
2.1. Tema del contendere è la decisione
con cui l’amministrazione ha attribuito una rendita d’invalidità limitatamente
al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2023 (per un grado d’invalidità al 4
ottobre 2017 del 20% e al 1° gennaio 2024 del 28%), e meglio il tema di sapere
se l’amministrazione abbia correttamente valutato lo stato di salute
dell’assicurata, in particolare dal profilo psichiatrico.
2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida
dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se
la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°
gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono
applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali
1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino
al 31 dicembre 2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo le citate
circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita,
l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti il 1.
gennaio 2022 o dopo, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto la (prima)
domanda di prestazioni dell’assicurata, presentata nel marzo 2023 è stata accolta
con la decisione impugnata che le ha attribuito una rendita intera dal 1°
gennaio al 30 settembre 2023, stante un’accertata inabilità lavorativa completa
in ogni attività nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. Conseguentemente,
sia il diritto alle prestazioni che l’invalidità (teorica), sono insorti
successivamente al 31 dicembre 2021.
Visto quanto precede, ogni
riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo
indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che
perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA)
almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI
il legislatore ha introdotto un sistema di rendite (relativamente) lineare per
la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado
d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del
40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)
e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.
4).
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
In virtù dell’art. 28a cpv. 1
LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività
lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce i redditi
lavorativi determinanti per la valutazione del grado d’invalidità e i fattori
di correzione applicabili. Ai sensi dell'art.
16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il
reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
Inoltre, nel confronto dei
redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di
fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;
DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]
con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op.
cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative e
la situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310).
2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si
deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno
stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR
2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.5. Sia ancora ricordato che giusta l'art. 36 cpv. 1 LAI per il diritto a una rendita ordinaria
dell'AI è richiesto che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano
stati pagati i contributi per almeno tre anni. Per
determinare ciò occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (cfr. STF
9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1; SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid.
1.1).
Secondo
l'art. 4 cpv. 2 LAI l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e
gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da
considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute
dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149;
DTF 118 V 82, 112 V 275). Trattandosi del diritto alla rendita,
l’invalidità insorge quando la
capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, quando egli ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art.
8 LPGA) almeno al 40% (art. 28 LAI).
Per quanto
riguarda il diritto di un cittadino straniero a una prestazione dell’AI, giusta
l'art. 6 cpv. 2 LAI esso è subordinato al fatto che,
all'insorgere dell’invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per un
anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI)
oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per
dieci anni.
Se una persona è
già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata
in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto
alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni
potessero realizzarsi (STF 9C_369/2010 del 25 ottobre 2010 consid. 1).
Se dopo l'entrata
in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa,
essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi.
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano,
si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare
valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid.
3.2).
Secondo
giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è
riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In
questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (cfr. STFA citata
I 76/05, consid. 2, con riferimento). Ha per contro lasciato aperta la
questione di sapere se l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un
danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico
parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente
che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento
assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05,
consid. 2 e 5, e I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento
assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla
rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della
LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il TFA ha stabilito che
l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita
più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non
un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la
conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
2.6. Nel caso in esame, a seguito della
domanda di prestazioni del marzo 2023, l’amministrazione ha fatto allestire una
perizia bidisciplinare in ambito reumatologico e psichiatrico.
La
valutazione psichiatrica è stata affidata al dr. __________, FMH in psichiatria
e psicoterapia il quale, dopo aver visitato la paziente in due occasioni, alla presenza
di un’interprete qualificata, nella sua valutazione peritale del 10 novembre
2023, elencati gli atti di pertinenza psichiatrica, riassunta l’anamnesi, i
disturbi attuali, ha risposto alle domande del questionario dell’Ufficio AI e ha
posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “F43.1
Sindrome post traumatica da stress”. Ha descritto che l’assicurata presentava
evidenti traumi esistenziali per violenze alle quali aveva assistito e che aveva
patito in __________, maltrattamenti domestici e lutti complicati. Il perito ha
inoltre osservato che era presente una reazione ansiosa di allarme
generalizzata e persistevano difficoltà di concentrazione residue. Quanto alla diagnosi
“F43.2, Reazione mista ansioso depressiva”, la stessa era attualmente in
remissione ed erano presenti solo i residui sintomi post traumatici. Circa lo sviluppo
della malattia e i dati soggettivi il dr. __________ ha, tra l’altro, affermato:
" __________
”
Quanto al “quadro clinico dei
disturbi legati al lavoro” il perito ha esposto:
" __________
”
Riportata un’esposizione
dettagliata dello svolgimento di una giornata tipo e indicato il trattamento
farmacologico somministrato, accompagnato da sedute periodiche con la
psichiatra curante, il perito ha indicato che l’assicurata sperava di far
crescere bene i suoi figli, di permettere loro di diventare degli adulti sani e
forti, liberi dalle paure che hanno invece sempre attanagliato tutti gli altri membri
della sua famiglia.
Negate eventuali incoerenze
emerse o dubbi sulla plausibilità, ha esposto la sua “Valutazione medica e
medico-assicurativa” (cfr. in esteso al consid. 2.9.1.1) e come segue la “Valutazione
di capacità, risorse e problemi”:
" In
un'attività semplice e ripetitiva, le difficoltà di concentrazione residuali
comportano una riduzione del rendimento del 20%.
Per il resto non ci sono dei motivi per sancire dei limiti
maggiori sotto il profilo strettamente psichiatrico, almeno fintanto che la
signora permane in Svizzera, mentre prevale con evidenza assoluta l'influenza
di fattori sociali altamente limitanti.
Durante il periodo dello scompenso depressivo si ammette
l'inabilità lavorativa al 100%, secondo certificazione della psichiatra
curante, ovvero nel periodo compreso da gennaio 2023 fino a fine giugno 2023,
ovvero fino a circa tre mesi dopo il riferito miglioramento dello stato di
salute.”
Ha quindi concluso per una
limitazione della capacità lavorativa del 20% (rendimento ridotto), dal mese di
ottobre 2016 e continua, con sintomi residuali con andamento cronico e
stazionario, “tranne nei mesi compresi da gennaio a giugno 2023,
durante i quali è ammissibile l'IL 100% certificata dalla psichiatra curante,
poi stabilmente migliorata” (doc. AI pag. 159).
Il dr. __________ dal canto suo,
esprimendosi sulle affezioni reumatologiche, ha concluso ponendo quali
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa “sindrome lombospondilogena
cronica bilaterale, in discopatie L4/L5 ed L5/S1 con spondilartrosi L3-S1
bilateralmente e periartropatia omeroscapolare a sinistra” attestando
dall’ottobre 2016 un’inabilità del 10% come casalinga e del 50% come contadina.
Ne è derivata quindi la
valutazione bidisciplinare dell’11 novembre 2023 concludente per
un’inabilità lavorativa come contadina del 50%, come casalinga del 10% e in
un’attività adeguata del 20%, dall’ottobre 2016, fatto salvo il periodo dal
gennaio a giugno 2023 nel quale l’assicurata aveva presentato un’inabilità del
100% per motivi psichiatrici (doc. AI pag. 145).
Le conclusioni peritali sono
state integralmente confermate dal medico SMR, il quale, nel rapporto del 21
novembre 2023, poste le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
“F43.1 Sindrome post traumatica da stress. F43.2 Reazione mista ansioso
depressiva attualmente in remissione, Sindrome lombospondilogena cronica
bilaterale, in - Discopatie L4/L5 e L5/S1 con spondilartrosi L3-S1
bilateralmente Periartropatia omeroscapolare a sinistra” ha ammesso dal 4 ottobre 2016 un’inabilità del 50%
nell’attività abituale di contadina, del 20% in attività adeguate semplici e
ripetitive e del 10% come casalinga, fatto salvo un periodo di inabilità
completa in ogni attività nel periodo da gennaio al giugno 2023 secondo la
certificazione della psichiatra curante (doc. AI pag. 180).
Di conseguenza, interpellata la
consulente professionale (doc. AI pag. 196), con progetto del 23 febbraio 2024
e decisione del 5 luglio 2024 l’amministrazione ha statuito:
" Esito
degli accertamenti
Dagli accertamenti medici effettuati e dal rapporto peritale
dell'11.11.2023, avallato dal Servizio Medico Regionale dell'AI (SMR), risulta
che la Signora RI 1 presenta i seguenti periodi di incapacità lavorativa:
in attività abituale di contadina
50% dal 04.10.2016 al 31.12.2022
100% dal 01.01.2023 al 30.06.2023
50% dal 01.07.2023 e continua
in attività adeguate allo stato di salute
20% dal 04.10.2016 al 31.12.2022
100% dal 01.01.2023 al 30.06.2023
20% dal 01.07.2023 e continua
Per quanto attiene alla valutazione economica si osserva quanto
segue.
La giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono
esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i
dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica (tabelle RSS).
I dati RSS relativi all'anno 2024 non sono ancora a disposizione;
gli attuali valori di riferimento sono quindi quelli del 2022.
Per quanto attiene al reddito con invalidità, si precisa che se il
valore è stabilito in applicazione dei dati statistici federali, dal 01.01.2022
viene applicata una riduzione del 10% se l’assicurato dispone di una capacità
lavorativa residua pari al 50% o meno. Dal 01.01.2024 è inoltre stata
introdotta un'ulteriore riduzione del 10% applicabile ogniqualvolta il reddito
da invalido è stabilito in applicazione dei parametri federali.
Calcolo del grado d'invalidità alla scadenza dell'anno di
attesa (04.10.2017)
Considerato che la domanda di prestazioni d'invalidità è stata
presentata il 15.03.2023, il calcolo viene effettuato secondo la giurisprudenza
in vigore dal 01.01.2022 (nuovo sistema di rendite lineari).
Il reddito da valida è stabilito secondo i salari statistici
svizzeri, tabelle RSS, valore mediano del 2022 in attività semplici e
ripetitive, ossia CHF 53'859.03, in quanto la Signora RI 1 non ha mai
esercitato attività lavorativa in Svizzera.
Malgrado il danno alla salute, in un'attività adeguata
l’assicurata avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 43'087.22
(tabelle RSS, valori federali, settore femminile, attività semplici e
ripetitive, da considerare l'incapacità lavorativa del 20%).
Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di
guadagno, e quindi un grado Al, pari al 20%.
Confronto dei redditi:
Reddito senza invalidità CHF 53'859.03
Reddito con invalidità CHF 43'087.22
Perdita di guadagno CHF 10’771.81
Grado d'invalidità 20%
Dal 01.01.2023 al 30.06.2023, la Signora RI 1 è stata
completamente inabile al lavoro. Perciò il grado d'invalidità è del 100%.
Calcolo del grado d'invalidità dal 01.01.2024 (modifica
dell'art. 26bis cpv. 3 OAI )
Il reddito da valida è stabilito secondo i salari statistici
svizzeri, tabelle RSS, valore mediano del 2022 in attività semplici e
ripetitive, ossia CHF 53'859.03, in quanto la Signora RI 1 non ha mai
esercitato attività lavorativa in Svizzera.
Malgrado il danno alla salute, in un'attività adeguata
l’assicurata potrebbe invece teoricamente conseguire CHF 38778.50 (tabelle RSS,
valori federali, settore femminile, attività semplici e ripetitive, riduzione
del 10% legata al mercato del lavoro, da considerare l'incapacità lavorativa
del 20%).
Il confronto dei redditi permette di determinare una perdita di
guadagno, e quindi un grado Al, pari al 28%.
Confronto dei redditi:
Reddito senza invalidità CHF 53'859.03
Reddito con invalidità CHF 38778.50
Perdita di guadagno CHF 15'080.53
Grado d'invalidità 28%
Il grado d'invalidità del 28%, essendo inferiore al 40%, non è
suscettibile di far nascere il diritto ad una rendita.
Provvedimenti professionali non entrano in linea di conto.
Decidiamo pertanto
Dal 01.01.2023, ovvero quando sono assolte entrambe le condizioni
dettate dall'art. 28 LAI (anno d'attesa e grado minimo del 40%), sorge il
diritto ad una rendita intera d'invalidità con un grado del 100%.
Questo diritto è limitato al 30.09.2023, ossia tre mesi dal
miglioramento dello stato di salute. Tuttavia il versamento della prestazione
decorre unicamente dal 01.09.2023, cioè sei mesi dopo l'inoltro della richiesta
di prestazioni.
Dal 01.01.2022 è in vigore il nuovo sistema di rendite lineari.
Questo è applicabile a tutti i diritti a rendita che sorgono dopo il
01.01.2022. Il vecchio sistema di rendite si applica a tutti i diritti a
rendita sorti prima dell’01.01.2022.”
Con il ricorso la ricorrente
contesta tali conclusioni e produce due prese di posizione della psichiatra
curante dr.ssa __________, la quale il 15 marzo 2024 ha esposto:
" __________
” (doc. A/3)
Il 12 agosto 2024 la curante si è
ribadita nelle sue allegazioni (doc. A/4). In merito il dr. __________,
psichiatra del SMR, ha osservato che i referti della dr.ssa __________ riportavano
lo stesso apprezzamento clinico, anamnestico e diagnostico di quanto da lei espresso
nel precedente rapporto medico del 22 giugno 2023 già valutato dal perito
psichiatrico (doc. VI/1.)
Il 1° novembre 2024 il dr. __________
si è confrontato in modo puntuale con le osservazioni della psichiatra curante
e ha confermato integralmente la sua perizia (doc. XII/2; nel dettaglio cfr. al
consid. 2.9.1.3). Alle sue considerazioni ha pure aderito il SMR il 6 novembre
2024 (doc. XII/3).
La dr.ssa __________ ha
ritenuto di doversi ulteriormente esprimere in merito con uno scritto del 10
dicembre 2024, con il quale ha, tra l’altro, osservato:
" ____________________”
(doc. A/10)
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4,
pag. 261; 115 V 133 consid.
2, pag. 134; 114 V 310 consid.
3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato - determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA - di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi
evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158; DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa
con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,
ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten,
in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento
ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
La giurisprudenza federale ha
dichiarato applicabile la giurisprudenza di cui alla DTF 141 V 281 anche alla
diagnosi di Disturbo post traumatico da stress (DPTS; cfr. DTF 142 V 342
consid. 5.2). In proposito in un giudizio del 16 gennaio 2010 (STF
9C_548/2019), il TF ha ulteriormente precisato che l’ammissione e la
motivazione di una DPTS necessita di un’attenzione particolare e di una
valutazione particolarmente approfondita, innanzitutto per quanto riguarda il
trauma che avrebbe scatenato detto disturbo.
Infine, il TF ha confermato la
giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF
9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, 8C_6/2018 del 2
agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al
consid. 3.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.9.
2.9.1. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione agli atti, deve innanzitutto
confermare le conclusioni della perizia psichiatrica resa il 10/11
novembre 2023 del dr. __________.
2.9.1.1 Come esposto al consid. 2.6, il dr. __________,
effettuata una visita accurata in due occasioni e con l’ausilio anche di un
interprete qualificato, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità
lavorativa di “F43.1 Sindrome post traumatica da stress” , ritenendo per
contro la diagnosi “F43.2, Reazione mista ansioso depressiva” in
remissione, e ha ben descritto lo sviluppo della malattia descrivendo i dati
soggettivi riportati dall’assicurata, la quale presentava evidenti traumi
esistenziali per le gravi violenze alle quali aveva assistito e che aveva
patito in __________ e successivamente, anche dal marito violento. Il culmine
della malattia sarebbe stato raggiunto dall’assicurata nel 2020, dopo aver
perso la figlia, uccisa in un conflitto con __________. Vi era poi stato un
miglioramento emotivo dopo la separazione, con un certo rafforzamento della
fiducia in sé stessa, motivo per cui ella aveva quindi interrotto
temporaneamente la presa a carico presso il Servizio psicosociale, per poi
Considerandi
riprenderla in seguito, con la presa a carico della dr.ssa __________, a
seguito di un nuovo peggioramento dell'ansia, dell'insonnia e del tono
dell'umore. L’assicurata aveva quindi riferito che la terapia farmacologica le aveva
consentito di controllare l'ansia, di ridurre le preoccupazioni per i suoi
figli, di farla sentire più rilassata, di ridurre la quantità e l'intensità
degli incubi, di permettere un riposo notturno continuativo, di avere un umore
molto più stabile.
Dopo aver riportato la
dettagliata descrizione fatta dall’assicurata circa la sua giornata tipo e riferito
come ella avesse avuto una pesante crisi emotiva dopo che nel colloquio erano
stati toccati gli argomenti dolorosi dei lutti e dei traumi subiti, il perito ha
illustrato i reperti dell'esame Status AMDP. Dallo stesso emergeva una
situazione non patologica riguardo allo stato di coscienza, l’orientamento, la
forma e il contenuto del pensiero, la percezione, la carica vitale e
psicomotricità, eventuali variazioni circadiane (assenti), sonno e vigilanza, impulsi,
disturbi vegetativi e neurologici, altri sintomi somatici (assenti), mentre che
erano risultati rilevanti gli aspetti dell’attenzione e memoria (“interferenza
delle tensioni emotive con la capacità di concentrazione, in presenza di un
soggetto che riesce comunque a dare coerenza logica e temporale alla narrazione
e a rispondere in maniera precisa e sostenuta alle domande poste, come si
evince dalla ricostruzione anamnestica che è stata possibile e dettagliata”,
coscienza dell'io (“tendenze dissociative quando si toccano ricordi
traumatici”), affettività (“sentimento di perdita della vitalità, ansia
psichica soggettiva e generalizzata, labilità affettiva”) oltre che la
presenza di “evitamento post traumatico massiccio” quando vengono
toccati i ricordi più dolorosi. Esponendo la sua valutazione medica e
medico-assicurativa, il perito ha ribadito quindi quanto segue:
" __________
”
Ritenendo efficace la terapia
farmacologica, accompagnata da consulti periodici con la psichiatra, ha concluso
che dal mese di ottobre 2016 la capacità lavorativa in un’attività semplice e
ripetitiva era dell’80% (riduzione del rendimento a motivo delle difficoltà di
concentrazione residuale). A suo avviso almeno fino a quando l’assicurata
restava in Svizzera non vi erano “dei motivi per sancire dei limiti maggiori
sotto il profilo strettamente psichiatrico (…) mentre prevale con evidenza
assoluta l'influenza di fattori sociali altamente limitanti”. Durante lo scompenso
depressivo da gennaio a fine giugno 2023 (ovvero fino a circa tre mesi dopo il
riferito miglioramento dello stato di salute) si ammetteva invece un'inabilità
lavorativa al 100%.
2.9.1.2
Ora, innanzitutto il referto peritale,
di 14 pagine (con il relativo complemento del 1° novembre 2024, di ulteriori 7
pagine) è da considerarsi dettagliato, completo e approfondito e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali dianzi ricordati. Il perito si è
espresso sulle patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta
la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità
lavorativa della ricorrente sulla base dell’osservazione clinica durante le
visite presso di lui.
Questo
Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo di rimettere
in discussione l’operato del perito e scostarsi dalle considerazioni da lui espresse
– confermate peraltro dal medico SMR – avendo egli proceduto ad una visita
personale accurata, essendo specialista della materia che qui ci occupa
(psichiatria) e vantando pure un’ampia esperienza in materia di medicina
assicurativa.
Alla perizia va quindi attribuita
piena forza probante.
Occorre
qui pure rilevare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in
presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in
considerazione nell’ambito
dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le
conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che,
come si vedrà nel seguito, non si avvera nel caso di specie.
Quanto anzitutto alla – velata –
censura della ricorrente secondo cui le conclusioni peritali non possano essere
considerate affidabili poiché non poggerebbero su una procedura probatoria
strutturata, sulla scorta di un catalogo di indicatori definiti nella DTF 141 V
281, va osservato che, per contro, il referto del dr. __________ corrisponde
alla necessità di stabilire i fatti in maniera strutturata, alla luce delle
circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.
Lo specialista ha infatti
riassunto i documenti medici che ha preso in considerazione per la sua
valutazione, ha indicato nel dettaglio i disturbi soggettivi lamentati e le
constatazioni oggettive relative al danno della salute, ha esposto l’anamnesi,
ha descritto le attività e le abitudini dell’interessata, ha posto la diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa, ha suggerito quale terapia –
farmacologica e non – sarebbe più adatta spiegandone i motivi, e ha valutato
la capacità lavorativa della ricorrente nella sua e in altre attività
lavorative.
Nel complesso, quindi, gli
indicatori standard stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza, e ripresi
dall’Ufficio AI nel suo “Mandato di accertamento bidisciplinare” (doc. AI
pag. 125) trasmesso ai periti ai fini dell’allestimento della perizia, sono
stati in concreto rispettati dallo psichiatra.
Ne discende che questo Tribunale
non può che confermare la valutazione psichiatrica del dr. med. __________ che va
considerata chiara, completa, dettagliata e rispettosa dei più recenti dettami
giurisprudenziali e perciò come tale va posta alla base della determinazione
della capacità lavorativa della ricorrente.
Sia quindi nuovamente
sottolineato che tale perizia va ritenuta sia conforme agli indicatori che alle
linee guida, ove peraltro sia a titolo abbondanziale sottolineato che ad ogni
modo una perizia non perde automaticamente la sua forza probante se non si
ispira ad eventuali direttive in materia di qualità (STF 9C_273/2018 consid.
5.4, pubblicata in SVR 2018 IV 76, ove è stato pure precisato che la scelta del
contatto con il medico curante sull'anamnesi è questione di apprezzamento
medico).
2.9.1.3
Questo Tribunale non ignora le allegazioni
ricorsuali e le certificazioni mediche prodotte, in particolare quelle della
dr.ssa __________ del 15 marzo e 12 agosto 2024 (doc. A/3 e A/4; cfr. in esteso
al consid. 2.6). L’insorgente, sulla base dei citati rapporti medici, contesta
la valutazione effettuata dal perito psichiatra, al quale rimprovera in
sostanza di non aver sufficientemente approfondito gli aspetti essenziali dell’anamnesi
e non aver preso adeguatamente in considerazione la portata degli episodi depressivi
precedenti, così come di non aver riconosciuto che la sindrome posttraumatica da
stress è ancora attiva e ancora tale da originare un’inabilità lavorativa
completa. Secondo la ricorrente la perizia avrebbe in sostanza insufficiente
valore probante in quanto frutto di una raccolta anamnestica materialmente
troppo limitata, di un'insufficiente possibilità di espressione da parte dell'assicurata
e di conclusioni incoerenti.
Ora, contrariamente alla tesi
ricorsuale, le considerazioni dell’assicurata e della curante riguardo alle
emergenze rilevate in sede di colloquio – peraltro non validamente confutate da
elementi di senso contrario – non permettono di considerare inammissibile il
modo in cui è stata condotta la perizia. Le conclusioni del dr. __________
poggiano infatti in primo luogo su un’anamnesi dettagliata, su una valutazione
completa del dossier e sulla propria osservazione clinica, e le sue
considerazioni costituiscono degli indizi corroboranti le sue constatazioni
oggettive.
Come meglio verrà esposto nel
prosieguo, i referti prodotti non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati
dal perito tali da mettere in discussione la sua valutazione (STF 9C_418/2023
consid. 5.2).
Inoltre, come meglio di seguito
verrà esposto, il dr. __________, nel suo dettagliato esposto del 1° novembre
2024, ha confermato la propria valutazione prendendo puntualmente posizione sulle
svariate asserzioni della ricorrente e della sua curante, confutandole in modo
preciso e motivato (doc. XII/2).
A titolo generale egli ha
osservato che a suo avviso gli argomenti della ricorrente e della psichiatra
curante apparissero “confezionati a posteriori sulla base del risultato che
si vuole ottenere, sottolineando in maniera eclatante i traumi patiti e i
presunti deficit attuali, mentre non rispecchiano la completezza delle
informazioni esposte dal perito in una visione di insieme, la quale fa
astrazione dai fattori sociali non assicurati”. Ha quindi sottolineato di
aver ricostruito quanto era emerso dai colloqui peritali, trovando una signora
che, quando non viene confrontata insistentemente con i suoi temi traumatici, “funziona
bene a livello cognitivo”. Ha in particolare rilevato di aver dato uno
spazio adeguato alle lamentele soggettive (le quali sono dettagliatamente
descritte sia nell’anamnesi che nella discussione dei disturbi attuali, così
come nell’esposizione dello svolgimento di una giornata tipo e delle
aspettative per il futuro) valutandone poi la coerenza con i dati oggettivi e
constatando una discrepanza. A suo avviso, le contraddizioni riscontrate,
unitamente ai risultati dei test psicodiagnostici, indicano che l’assicurata,
pur presentando una storia di gravi traumatismi complessi e ripetuti, appare
capace di esercitare un’attività lavorativa adeguata semplice e ripetitiva e con
un basso rischio di conflittualità interpersonale nella misura dell’80%.
In particolare, quanto
innanzitutto alla censura per cui la perizia sarebbe frutto di una raccolta
anamnestica materialmente troppo limitata considerato come la perizianda
avrebbe avuto un'insufficiente possibilità di espressione, giacché al primo
colloquio ella avrebbe temuto che, confidando a un medico "dello
Stato" la sua reale condizione mentale, avrebbe rischiato di perdere i
suoi figli, il perito ha compiutamente affrontato tale allegazione confutandola,
sottolineando quanto segue:
" __________
”
Egli ha pure con pertinenza sottolineato
che l’assicurata in Svizzera ha trovato un ambiente in cui si sente protetta e ha
quindi “trovato forza e maggior capacità di agire in maniera assertiva”,
riuscendo in particolare a separarsi dal marito. A suo avviso, “anche questa
fiducia dimostrata nelle istituzioni, dalle quali si è sentita accolta e
protetta, contraddice la sfiducia profonda che, secondo il rappresentante
legale, dovrebbe aver inficiato i colloqui della signora con il sottoscritto”.
Inoltre il perito ha con pertinenza aggiunto che “nemmeno allora,
quando i conflitti con l'ex marito erano maggiori, l’assicurata era contraria
ad aprirsi con i professionisti della salute mentale, anche con quelli
appartenenti "allo Stato", visto che per ben un anno intero ha
proseguito una presa a carico psicologica continuativa, senza assunzione di
farmaci, presso una psicologa (sig.ra __________) professionista del Servizio __________”
(doc. XII/2 pag. 4).
Quanto alla differenza tra le
diagnosi poste, ritenuto che per la curante l’assicurata soffrirebbe di “una
grave sindrome post-traumatica da stress ICD10 F43.1” e una “sindrome
depressiva ricorrente ICD 10 F33”, mentre per il dr. __________ ella
sarebbe affetta “solo” da “F43.1 sindrome post traumatica da stress” e
la precedente reazione misto ansioso depressiva sarebbe in remissione, il
perito si è, tra l’altro, così espresso:
" __________
”
Ha quindi anche precisato che la
paura dell'ex marito era ancora presente, ma “non appariva così estesa”,
se si considera ad esempio che l’assicurata era stata capace di raggiungere da
sola lo studio del perito in due occasioni, senza farsi accompagnare da nessuno
e usando semplicemente i mezzi pubblici. Reputando quanto da lui rilevato e
descritto in perizia congruente con quanto obiettivabile, il perito ha
sottolineato di non aver trovato all’osservazione clinica dei segni certi per
una sindrome depressiva ricorrente con episodi gravi. Nemmeno aveva rilevato
segni gravi di un disturbo post traumatico da stress ampiamente invalidante in
tutti gli ambiti della vita.
Del resto a suo avviso anche l'anedonia,
l'apatia, l'abulia e le idee di rovina citate dalla curante dovevano essere
riconsiderate, se si tiene conto per esempio del fatto che l’assicurata
nell'estate 2023 aveva fatto una vacanza in __________ di due settimane, con i
due figli e un’amica e i di lei figli, dimostrando delle buone capacità di
interazione con le persone e sostenendo un viaggio aereo e, quindi, una
permanenza prolungata tra sei persone in un appartamento in affitto e quindi lontano
dalla propria zona di comfort e peraltro in un paese confinante con la __________.
A quest’ultimo proposito del
resto a nulla muta il fatto, addotto dalla ricorrente (XVI pag. 4), che tali
vacanze in __________ non sarebbero di fatto andate bene giacché l’assicurata
le avrebbe ad un certo punto proseguite separatamente a causa di incomprensioni
tra le partecipanti, se si considera che in ogni modo anche l’aver gestito tale
“separazione” dall’amica e i di lei figli e aver proseguito da sola le ferie
dimostra comunque una considerevole capacità di gestire emergenze e situazioni
problematiche in modo indipendente.
Il dr. __________ ha pure con
pertinenza osservato che la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente appariva
attualmente anche smentita dal fatto che non era stata “avviata una
parallela psicoterapia psicologica”, né erano stati predisposti dei “ricoveri
per una rivalutazione terapeutica” e nemmeno vi era “un supporto
infermieristico specializzato”. Inoltre, la stessa terapia antidepressiva, che
aveva portato al miglioramento attestato dal perito, non risultava essere stata
nel frattempo cambiata, ciò che dimostrava che non era stata giudicata
scarsamente efficace.
In altre parole non era a suo
avviso presente “un intervento terapeutico congruente con tutta la gravità
dei sintomi che viene elencata dal curante”. Il perito ha altresì precisato
che per esempio mancava pure “una psicoterapia psicologica focalizzata
sull'elaborazione del trauma complesso secondo EMDR, tecnica che si dimostra
efficace secondo le evidenze scientifiche e che ormai viene intrapresa senza
alcuna difficoltà in caso di necessità, posta l'ampissima diffusione dei
terapeuti formati sul territorio ticinese”.
Tutto ben considerato quindi il
perito ha sottolineato che “quanto ho osservato sia giusto, ovvero che i
sintomi residuali del PTSD, discretamente compensati, non richiedano un
intervento psicoterapico tecnico per dover essere ulteriormente mitigati,
ammesso che un certo effetto negativo sulla psiche, un trauma complesso lo
manterrà verosimilmente per tutta la vita”.
Con riferimento d’altra parte
alla capacità dell’assicurata di gestire le incombenze domestiche, il perito ha
sottolineato che l’assicurata sembrava riuscire a gestirle senza un particolare
sostegno ed era capace di un elevato impegno di accudimento dei figli e nella
conduzione dell’economia domestica, mantenendo dei validi rapporti sociali. E questo
malgrado esse fossero particolarmente onerose, a causa del carico di lavoro
causato dai figli che peraltro poteva “giustificare ampiamente dei momenti
di fatica, di rallentamento, delle sensazioni di esaurimento, soprattutto in
presenza di un certo deficit di performance dovuto al PTSD, riconosciuto in
sede peritale”.
Alla luce di questa
considerazione il perito ha osservato che “non era possibile asserire che
un'attività semplice e ripetitiva, una volta appresa, sia realmente più onerosa
a livello psichico per l’assicurata”.
Quanto all’addotto problema di
insonnia, il perito ha ricordato che in sede peritale l’assicurata aveva indicato
di coricarsi abitualmente attorno alle ore 23:00, ma di venir svegliata durante
la notte due o tre volte dal figlio maggiore, il quale ha problemi di
continuità del sonno e richiede la madre, sia per andare in bagno che per
lavarsi le mani. In merito ha quindi osservato:
" Se l’assicurata
dormisse, ormai da anni, soltanto 3-4 ore per notte, non saremmo certamente
confrontati con questa situazione psichiatrica, ma si sarebbe giunti a un grave
scompenso, verosimilmente meritevole di un ricovero in una struttura
qualificata. Anche la terapia farmacologica, se fosse vero un disturbo del
sonno di tale portata, sarebbe già stata ripetutamente adeguata e modificata di
conseguenza, eventualmente facendo ricorso a un centro di medicina del sonno
specializzato, per procedere con una presa a carico multidisciplinare di un problema
così complesso.
A fronte di una tale gravita, con sole 3-4 ore di sonno per notte,
per Io più funestate da incubi quotidiani (non riferito così in perizia)
deontologicamente non ci si sarebbe potuti accontentare di mantenere una
terapia invariata e mandare avanti soltanto la richiesta di invalidità.”
Esposte quindi tali puntuali e
precise osservazioni in merito alle allegazioni della curante, il perito ha
concluso quanto segue:
" __________
” (XII/2)
A tale analisi specialistica del
caso e alle stesse conclusioni, esposte in modo dettagliato e competente dal
perito, e che sono state confermate anche dallo psichiatra del SMR (doc. XII/3),
questo TCA, tutto bene considerato, deve aderire e rinviare.
2.9.1.4
Del resto dette conclusioni nemmeno
possono venir modificate da quanto ulteriormente ribadito dalla curante nello
scritto 10 dicembre 2024 (doc. A/10, cfr. in esteso al consid. 2.6). In tale
scritto la psichiatra curante si riconferma in effetti sostanzialmente in
quanto già affermato nelle precedenti certificazioni, ripercorrendo nuovamente
i tragici eventi che hanno costellato la vita dell’assicurata, ribadendo la sua
conclusione di inabilità lavorativa totale in ogni attività.
In particolare per quanto
riguarda la sua censura riguardo alla completezza della raccolta dell’anamnesi
fatta dal perito, si rimanda a quanto osservato dal medesimo nel complemento
peritale del 1° novembre 2024 e, quindi, circa la conoscenza e presa in
considerazione dei gravi traumi avuti nella vita dall’assicurata. In proposito
egli ha in effetti ben sottolineato che non si trattava di creare un'equazione
tra la tragicità degli eventi patiti e la pretesa completa inabilità lavorativa,
ma piuttosto di “raccogliere per completezza dell'indagine anche gli
elementi di funzionamento attuali, che non rientrano nel nucleo traumatico e
che permettono una visione più ampia”. In effetti, egli non ha negato la
diagnosi di sindrome post traumatica da stress e ha ampiamente riferito dei
gravi traumatismi sofferti dall’assicurata. In sede di colloquio egli ha
nondimeno ritenuto opportuno rispettare la paziente e, quindi, evitare di
essere troppo invadente “trasformare il colloquio peritale in un'esperienza
dolorosa e psichicamente lacerante” (XII/2 pag. 2).
Anche riguardo alla descrizione
circa l’attuale esame psichico (secondo AMDP System) fatta dalla curante – in
base al quale la paziente presenta “un tono dell'umore mediamente deflesso
con idee di rovina, perdita e fallimento; tensione endopsichica, segni di
ansia, depressione e astenia psicofisica. Il pensiero è perseverante sulla tema
della perdita traumatica della secondogenita, sui postumi fisici e mentali
presentati dalla primogenita dopo essere stata gravemente ferita per mano
militare, sul figlio 11enne e sulla sua condizione di salute psichica. La
spinta vitale e i contatti sociali sono ridotti. Presenta segni di anedonia. È
poco rassicurabile durante il colloquio”, doc. A/10 – occorre rimandare a
quanto rilevato (e confermato nel complemento peritale del 1° novembre 2024) dal
perito in sede delle visite peritali del 23 ottobre e 9 novembre 2023 e meglio
uno stato AMDP descritto come segue:
" __________
” (doc. AI pag. 156)
Questo Tribunale non ha motivo di
dubitare della correttezza delle costatazioni riportate dal perito, specialista
in psichiatria e con alle spalle una notevole esperienza anche in materia di
valutazioni peritali, considerando pure come né l’assicurata né la curante abbiano
apportato elementi che permettano di farle apparire errate o incomplete. Val la
pena ancora ricordare che riguardo allo stato psicopatologico il dr. __________
aveva riconosciuto unicamente un limite nella persistenza, rilevando che
l’interessata si era dimostrata comunque “una donna capace di un
elevato impegno di accudimento dei figli” oltre che capace nella conduzione
della propria economia domestica e nel mantenimento di validi rapporti sociali.
Sottolineata pure la sua capacità di muoversi liberamente da sola con i mezzi
pubblici, egli aveva, con motivazioni convincenti, negato che presentasse limiti
di assertività, ricordato pure come la medesima fosse pure stata capace di
separarsi dal proprio marito e che presentasse in ogni modo capacità di
procedere ad “un esame di realtà integro, per cui risulta pienamente capace
di distinguere un eventuale conflitto professionale da un'esperienza traumatica”
(doc. XII/2).
2.9.1.5
Alla valutazione del dr. __________,
tratta sulla base di un approfondito esame clinico e della documentazione agli
atti, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, ha descritto nei
particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste
dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal TF nella
sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa
con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche, inclusa la DPTS, si deve
quindi aderire senza riserve. Del resto la stessa è pure stata a più riprese
confermata dallo psichiatra del SMR.
A tale riguardo, questo Tribunale
ribadisce che lo specialista ha in maniera ben motivata spiegato le ragioni per
le quali al momento dell’esame peritale non fossero (più) soddisfatti i criteri
per poter porre la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente.
La perizia è dettagliata e
completa, ha esaminato accuratamente gli aspetti oggettivi e soggettivi, le
affermazioni dell'interessata durante i due colloqui di valutazione e si è
confrontata con le certificazioni della curante. Nel complemento peritale del
1° novembre 2024 si è pure confrontato in modo dettagliato con le censure e
critiche della curante.
Né del resto da quanto
affermato dalla ricorrente si possono desumere altre allegazioni o elementi di
rilievo che possano in qualche modo far sembrare incompleta o non conforme la
valutazione peritale.
In definitiva, come osservato
dall’Ufficio AI, quanto affermato dalla ricorrente, si traduce in una critica
soggettiva delle valutazioni peritali che per contro si basano su un attento e
approfondito esame della situazione.
Richiamato anche il principio
giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4), le
differenti conclusioni della psichiatra curante non consentono, alla luce delle
coerenti argomentazioni del perito e del SMR, di scostarsi dalle conclusioni
tratte da questi ultimi.
Va infine ancora osservato che il
perito ha sottolineato che nella fattispecie sono presenti fattori sociali (e
quindi estranei all’invalidità) altamente limitanti che fanno sentire
l’assicurata soggettivamente incapace al lavoro. Gli stessi sono stati
individuati dal dr. __________ nell'assenza di una formazione, nel fatto che
essa non abbia mai lavorato, non padroneggi la lingua, abbia un basso livello
culturale oltre che difficoltà ad assimilare lo stile di vita e la cultura
locali, e manifesti una focalizzazione compensatoria sui due figli minori (cfr.
perizia, pt. 7.1, doc. AI pag. 158; sul tema della presenza di fattori esterni,
non medici, che non determinano un'invalidità ai sensi di legge in assenza di reperti
psichiatrici da essi distinguibili, cfr. STF 8C_544/2022 consid. 2.4; cfr.
anche STF 8C_14/2017 del 15 marzo 2017 consid. 5.3, pubblicata in SVR 20171V
63).
Il TCA ritiene quindi dimostrato
con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V
360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che i disturbi
psichiatrici accusati dall’assicurata non siano di entità tale da provocare
limitazioni maggiori di quelle stabilite dalla perizia.
2.9.2
La ricorrente non ha contestato la
valutazione delle affezioni somatiche eseguita dal dr. __________, il
quale ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome
lombospondilogena cronica bilaterale, in discopatie L4/L5 ed L5/S1 con
spondilartrosi L3-S1 bilateralmente, e periartropatia omeroscapolare a sinistra”
e ha elencato i limiti funzionali e di carico da osservare, sia durante le ore
lavorative, sia durante il tempo libero (doc. AI pag. 174).
Quanto alla capacità lavorativa,
per l'aspetto reumatologico, come casalinga l’assicurata era da considerare
abile nella misura del 90% (diminuzione del rendimento del 10%), come contadina
del 50 % e in un’attività leggera adeguata in misura completa.
Il perito ha pure osservato che i
limiti funzionali elencati tenevano unicamente conto degli handicap
strutturalmente spiegabili, inerenti al suo campo di specialità, ma non di
fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, fattori socioculturali, la
disoccupazione, difficoltà economiche, la disponibilità sul mercato del lavoro
locale di un'attività perfettamente adatta allo stato di salute attuale,
rispecchiante le aspettative dell'assicurata, la sua disponibilità a
reinserirsi nel processo lavorativo, eccetera (doc. AI pag. 173).
Il perito ha pure sottolineato
che appariva esserci una discrepanza tra il grado di sofferenza descritto e
l’entità della farmacoterapia assunta (cfr. doc. AI pag. 174)
Ne discendeva quindi la valutazione
bidisciplinare dell’11 novembre 2023 che, ammesse le diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa di “F43.1 Sindrome post traumatica
da stress. F43.2 Reazione mista ansioso depressiva attualmente in remissione,
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale, in - Discopatie L4/L5 e L5/S1
con spondilartrosi L3-S1 bilateralmente Periartropatia omeroscapolare a
sinistra, ha concluso per un’inabilità lavorativa dal mese di ottobre 2016
come contadina del 50%, come casalinga del 10% e in un’attività adeguata del
20%, fatto salvo il periodo dal gennaio a giugno 2023 nel quale l’assicurata
aveva presentato un’inabilità del 100% per motivi psichiatrici (doc. AI pag.
145). Detta valutazione è stata confermata dal SMR il 21 novembre 2023 (doc. AI
pag. 179).
Tutto ben considerato e richiamato
quanto dianzi esposto, rilevato in particolare come la perizia bidisciplinare
sia stata realizzata nel rispetto dei dettami di cui all’art. 44 LPGA e goda
pertanto di piena forza probatoria, questo Tribunale ritiene che dai referti
medici prodotti dall’insorgente non emergano indizi concreti – dei
semplici dubbi non sono sufficienti – suscettibili di metterne in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e
riferimenti ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1. febbraio 2021, consid. 2.2.4,
35.2021.57
del 20 settembre 2021, consid. 2.8).
2.10
Va ancora detto che con la risposta di
causa l’amministrazione ha pure sollevato per la prima volta e “a titolo
abbondanziale” il tema di sapere se, alla luce delle dichiarazioni della psichiatra
curante (per la quale l’assicurata è affetta da molti anni da una sindrome
depressiva ricorrente causata da eventi stressanti gravi), non ci si trovi “nella
situazione di dover analizzare se la signora RI 1 è già entrata in Svizzera con
un danno alla salute di ordine psichico invalidante. Situazione che renderebbe
necessario rivalutare anche il momento dell'insorgenza (e la contestuale entità
a livello di inabilità lavorativa) del disturbo post-traumatico da stress”
(risposta, VI pag. 3).
Richiamato il
principio per cui decisivo per il diritto a una rendita ordinaria
dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI,
che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i
contributi per almeno tre anni e, dall’altro, che, secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI
l'invalidità è considerata insorta quando, per natura e gravità, motiva il
diritto alla singola prestazione – ricordato come ciò non dipende né
dalla data in cui è stata presenta la domanda di prestazioni, né da quando tale
prestazioni è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui
l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprigli
un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V
60, 103 V 130) – nel caso concreto essendo la ricorrente entrata in Svizzera nell’ottobre
2016, proveniente dalla __________, ella non potrebbe pretendere
prestazioni per quelle patologie che hanno causato un’invalidità prima
dell’arrivo in Svizzera (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009).
Decisivo è in altre parole stabilire
il momento in cui l’assicurata ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione e al termine di questo anno è invalida (art. 8 LPGA) almeno
al 40% (art. 28 LAI) e se giusta l'art. 6 cpv. 2 LAI all'insorgere
dell’invalidità, siano stati pagati i contributi almeno per tre anni (per una
rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI).
Ora, nella fattispecie gli atti
all’inserto e le informazioni a disposizione sono assai ridotti e carenti
quanto alle condizioni valetudinarie dell’assicurata nel periodo precedente
alla sua entrata in Svizzera e a quello immediatamente successivo. In effetti l’assicurata
successivamente al 1992 non ha più esercitato alcuna attività lavorativa
prendendosi cura dei figli (doc. AI pag. 77) e sembra non essere stata in cura
presso alcun specialista prima del crollo emotivo nel 2020 quando la figlia è
stata uccisa. Del resto, nella domanda di prestazioni presentata nel marzo
2023, vale a dire quasi 7 anni dopo il suo arrivo in Svizzera, l’assicurata ha
indicato di essere affetta da depressione, ansia e attacchi di panico dalla “morte
della figlia uccisa in Patria il __________ 2020” (doc. AI pag. 25).
Se è vero che la psichiatra curante
(che ha in cura l’assicurata dal 25 gennaio 2023) fa riferimento nei suoi
certificati ad un disturbo psichico presente da 24 anni (cfr. doc. A/3), vale a
dire da prima dell’arrivo in Svizzera, è anche vero che la medesima ha
sottolineato che la sindrome post traumatica da stress di cui soffre la
paziente sarebbe insorta dopo l’uccisione della secondogenita nel 2020 e il
ferimento della primogenita. Evento, quello dell’uccisione della figlia, che
avrebbe portato l’assicurata ad un tentativo di suicidio ed ad un ricovero
presso la __________ di __________ e il conseguente inizio del supporto psichico
presso la __________ di __________ (psicologa dr.ssa __________) dapprima e,
quindi, da inizio 2023, tramite la dr.ssa __________ (X pag. 4).
D’altra parte il dr. __________,
nella sua dettagliata perizia e di cui si è diffusamente detto al considerando
che precede, ha ribadito più volte che al momento dell’entrata in Svizzera
l’assicurata era da considerarsi affetta da “F43.1 Sindrome post traumatica
da stress, F43.2 Reazione mista ansioso depressiva attualmente in remissione” e
che a dipendenza di tali affezioni era da considerare abile in attività
adeguate nella misura dell’80%.
Parimenti vale per le
conclusioni del perito reumatologo
per il quale a dipendenza delle
diagnosi reumatologiche da lui poste l’assicurata, che “da molti anni”
lamentava dolori al rachide, al momento dell’entrata in Svizzera (e tuttora)
era inabile come contadina, ma abile al 90% come casalinga e al 100% in attività
leggere adeguate (doc. AI pag. 176).
Nella sua Annotazione del 20
settembre 2024 il dr. __________ ha quindi con pertinenza osservato che le
conclusioni sull’inabilità lavorativa tratte nella decisione contestata (sulla
base della perizia bidisciplinare e i successivi rapporti del SMR), “in assenza
di nuove informazioni o di modifiche di fatti medici noti nei referti
pervenuti” dovevano essere confermate malgrado il riferimento della curante
ad “un disturbo psichico significativo presente da 24 anni”,
considerato come tale aspetto non era “verificabile in modo oggettivo” (doc.
VI/1).
Anche il dr. __________,
richiesto al riguardo nuovamente in questa sede, nella sua precisazione del 1°
novembre 2024 ha confermato che dall’arrivo in Svizzera l’assicurata aveva
avuto probabilmente un miglioramento delle fasi depressive reattive per poi
accusare il peggioramento successivo all’evento traumatico legato all’uccisione
della figlia. Se quindi la malattia dell'assicurata era verosimilmente “esordita
prima dell'arrivo in Svizzera”, per il perito era “impossibile dire
quanto sia stato il limite all'epoca, perché questo dato non è desumibile con
verosimiglianza preponderante, mancando anche l'evidenza di consistenti e
documentate prese a carico. Da quando l'assicurata si sente più al sicuro e la
sua capacità di muoversi liberamente da sola con mezzi pubblici lo conferma,
allora la sua capacità lavorativa è ammissibile nella misura del 80%, secondo
il decorso descritto in perizia” (doc. XII/2).
A questa conclusione, ripresa e
condivisa integralmente dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 6
novembre 2024 (doc. XII/3), ha quindi aderito anche l’Ufficio AI nelle sue osservazioni
dell’8 novembre 2024 (XII), laddove ha concluso postulando nuovamente la reiezione
del ricorso e la conferma della decisione impugnata e ammettendo quindi di
fatto che alla concessione della rendita d’invalidità non ostasse
l’assolvimento del presupposto assicurativo di cui ai citati art. 6 e 36 LAI
Considerato quanto sopra e
l’impossibilità oggettiva di meglio chiarire, con il necessario grado di
verosimiglianza preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti e 126 V 360), le effettive
condizioni di salute al momento della sua entrata in Svizzera e i suoi effetti
sull’abilità lavorativa, ossia stabilire retroattivamente se e del caso in che
misura la ricorrente nell’ottobre 2016 fosse portatrice di patologie che già
causavano un’invalidità prima dell’arrivo in Svizzera (cfr. STF
9C_658/2008 del 10 giugno 2009) – fatto questo che escluderebbe il suo diritto
a prestazioni – il TCA prescinde dall’ordinare accertamenti ulteriori su questo
punto. L’impraticabilità di verifiche aggiuntive è
peraltro accresciuta dal fatto che si tratta soprattutto di affezioni
psichiche, di un’assicurata che da anni non esercita un’attività lavorativa e
che ha l’impossibilità pratica dovuta a motivi di forza maggiore (che l’hanno
portata nel 2019 anche a cambiare nome e cognome per ragioni di sicurezza,
viste le da lei addotte persecuzioni che avrebbero vissuto diversi membri della
famiglia ad opera del governo __________; doc. AI pag. 7, I pag. 11) di
ristabilire contatti con il paese di provenienza.
Da quanto precede non resta che
concludere che con verosimiglianza preponderante lo stato psichico
dell'assicurata era effettivamente già compromesso prima dell'entrata in
Svizzera, e questo a motivo degli eventi traumatici vissuti in Patria, ma che
la situazione sia peggiorata, portando ad un’inabilità lavorativa invalidante,
quando ella già si trovava in Svizzera e meglio a seguito del decesso della
figlia nell’agosto 2020 e la residuale conflittualità con il marito, dal quale
si è separata nel febbraio 2021 (doc. AI pag. 6).
2.11
Va infine ricordato che se da una
parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio
dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,
atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare
all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Conformemente alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il
risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre
prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; 8C_611/2019 dell’11
maggio 2020 consid. 5.2.; 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3), senza
che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza
ivi citata).
Così
stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti
contiene, sia dal profilo psichiatrico che da quello somatico elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla
resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento
di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, cfr. DTF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). In questo senso la
domanda ricorsuale di allestimento di una perizia giudiziaria rispettivamente
la richiesta di audizione della ricorrente e dell’amica quale teste (XVI) va
disattesa.
Pertanto, visto quanto sopra,
ritenuto il referto peritale bidisciplinare dell’11 novembre 2023 – il quale
rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.7 e 2.8) e al quale va quindi attribuita
piena forza probante – e il complemento peritale del dr. __________ del 1°
novembre 2024, oltre agli affidabili pareri del medico SMR (sul valore
probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24
agosto 2006 e consid. 2.7) e richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla
persona assicurata di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pag. 57, 551 e 572), non essendo provato un
peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa intervenuto prima
della decisione contestata del 5 luglio 2024 (la quale delimita il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 132 V 220
consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante che la refertazione medica all’inserto e quella
prodotta in sede di ricorso non siano idonee a mettere in dubbio la correttezza
delle conclusioni peritali.
Sulle medesime l’amministrazione
ha quindi legittimamente fondato la propria decisione di rifiuto della rendita oltre
il 30 settembre 2023, ritenendo che dal mese di ottobre 2016 l’assicurata fosse
da considerare inabile al 50% nell’attività abituale di contadina ma “solo”
nella misura del 20% in un’attività leggera adeguata, fatta eccezione per
un’inabilità completa in ogni attività dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.
Le conclusioni in merito
alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.
2.12
Per quel che concerne la
determinazione del grado d’invalidità, rimasto incontestato, va fatto
riferimento al relativo calcolo esposto nella decisione contestata (cfr. in
esteso al consid. 2.6).
In sintesi, per quanto riguarda
il grado d’invalidità alla scadenza dell’anno di attesa (4 ottobre 2017), conformemente
alla giurisprudenza, per determinare il reddito da valida, non avendo
l’assicurata più svolto da anni alcuna attività lucrativa, l’amministrazione ha
correttamente utilizzato i dati statistici (anno 2022) forniti dalla tabella
TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad attività
semplici di tipo fisico o manuale che presuppongono qualifiche inferiori nel
settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV
15, pagg. 47ss.) per un importo complessivo di fr. 53'859.03 (cfr. tabella di
calcolo doc. AI pag. 198).
Considerata la sua residua
capacità lavorativa dell’80% in attività confacenti al suo stato di salute, per
fissare il reddito da invalida l'Ufficio AI ha pure giustamente fatto
capo ai dati statistici (art. 26bis cpv. 2 OAI), e ha stabilito un
importo di fr. 43'087.22 (80% di fr. 53'859.03).
Dal confronto dei due redditi, è
risultato un grado d’invalidità del 20%, insufficiente per la
concessione di una rendita.
Per quanto riguarda il periodo
successivo al 1° gennaio 2024, in virtù del nuovo cpv. 3 dell'art. 26bis
OAI, per determinare il reddito da invalida l'Ufficio AI ha giustamente
applicato, oltre alla deduzione del 20% per considerare l’incapacità
lavorativa, anche la deduzione del 10% per giungere a un reddito di fr.
38'778.50.
Dal
confronto dei redditi è risultata una perdita di guadagno del 28%, pure
insufficiente per la concessione di una rendita.
Tale calcolo risulta conforme a
legge e giurisprudenza e va confermato, ove peraltro sia ribadito che per la
giurisprudenza nel confronto dei redditi di regola non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata in STFA
U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
Va ancora rilevato che nel
rapporto finale del 5 febbraio 2024 la consulente professionale dell’AI ha esposto
la formazione scolastica e l’esperienza professionale dell’assicurata e i
limiti funzionali evincibili dagli accertamenti peritali (“Carico massimo 5
kg, alternanza della postura, necessità di pause supplementari, assenza di una
formazione, il fatto che la signora non abbia mai lavorato, la scarsa
padronanza linguistica, il basso livello culturale, la difficoltà ad assimilare
lo stile id vita e la cultura locali, la focalizzazione compensatoria sui due
figli minori, il cui accudimento e protezione, dopo quello che è successo alle
figlie femmine, rappresenta la massima priorità di questa donna e l'assorbe totalmente,
anche in considerazione dei gravi problemi evolutivi del figlio maggiore.
Fattori sociali altamente limitanti. Debole concentrazione”). Esprimendosi
quindi sull’”Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili
adeguate senza (ri)formazione specifica”, ha rilevato che l’assicurata era
da considerare abile all'80% in attività adeguate e che come limiti funzionali
si tenevano in considerazione quelli legati ad un contesto lavorativo. Secondo la
consulente, “a titolo di esempio si possono definire le seguenti attività,
non qualificate, semplici e ripetitive definite nelle tabelle RSS: -
Operaia (in mansioni di imballaggio merce leggera, etichettatura, etc), -
Addetta alle pulizie, - in misura parziale può ancora svolgere la contadina, -
Etc” (doc. AI pag. 186). Ha poi esposto che non erano attuabili
provvedimenti AI (aiuto al collocamento), considerando che l’assicurata, di 52
anni e abile all'80% in attività adeguate, aveva dichiarato in sede peritale di
“non essere in grado di lavorare in alcuna percentuale, spiega che vive da
sola con i due figli ed è responsabile del loro accudimento; la sua priorità è
quella di dare il dovuto sostegno a loro. Sarebbe tenuta a fare delle ricerche
di lavoro per la disoccupazione, ma non riuscirebbe a impegnarsi, avendo sempre
delle altre priorità famigliari delle quale deve occuparsi” (doc. AI pag.
186).
Riguardo alla possibilità per
l’insorgente di esercitare un'attività adeguata alle sue condizioni di salute –
ribadito che spetta al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni mediche, valutare quali attività professionali siano ipotizzabili concretamente
(in argomento vedi anche le STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3;
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011
consid. 3.5 e 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) – va ricordato che la
giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire
che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive
contemplate dai settori della produzione e dei servizi, vi è un numero
significativo di attività di natura leggera e che sono adatte al danno alla salute
presentato dall'assicurata. Come ripetutamente statuito dall’Alta Corte in casi
con limitazioni funzionali analoghe, esiste un mercato del lavoro sufficiente
in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato, in cui vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in
particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di imballaggio,
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, la STF 8C_563/2012 del 23
agosto 2012 consid. 3.3., che ha confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno
2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008
consid. 4.6.3).
È peraltro utile aggiungere che
se è vero che, secondo la giurisprudenza, vanno indicate possibilità di lavoro
concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste
esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti
permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In
proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano
aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non
richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di
reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di
confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. le succitate STF 8C_563/2012 del
23.
agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti; 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid.
4.6.3).
Si può, quindi, senz'altro
ipotizzare – senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di
posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene
assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dalla LAI (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) – che la ricorrente
sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa dell’80% in
attività professionali leggere da un profilo dell'impegno fisico.
Del resto deve essere ricordato
che il principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità, il quale, secondo la dottrina, permette di pretendere da una
persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti
(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 pag. 71 e dottrina
ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.
2.13
Questo Tribunale, viste le suesposte
risultanze mediche e economiche, deve pertanto concludere che dal gennaio 2023
(dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e ritenuta in quel
momento un’incapacità lavorativa totale) al 30 settembre 2023 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute situato al 1° luglio 2023 ex art. 88a cpv.
1.
OAI) l’assicurata ha diritto ad una rendita intera per un grado d’invalidità
del 100%.
In seguito, visto il grado
d’invalidità del 20% rispettivamente, dal 1° gennaio 2024, del 28% che non
raggiungono la soglia pensionabile del 40% (cfr. consid. 2.3), a ragione
l’amministrazione non ha più riconosciuto alcun diritto ad una rendita
d’invalidità.
Parimenti, trattandosi di una
domanda tardiva, a ragione l’Ufficio AI ha fissato il versamento della
prestazione dal 1. settembre 2023, ossia 6 mesi dall’inoltro della domanda di
prestazioni ex art. 29 cpv. 1 LAI.
In conclusione, visto quanto
sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.14
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha
tuttavia chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
2.15
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA
nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi
patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto
al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina
della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]. I presupposti
(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
fattispecie, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente, nata il __________
1971, è divorziata con a carico due figli minorenni (nati nel 2012 e 2017) e
una figlia maggiorenne agli studi (nata nel 2000). Non ha reddito da lavoro, è
a carico della pubblica assistenza e ha dichiarato di non possedere
risparmi (cfr. certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dall’agenzia comunale AVS di __________, doc. A/5).
L’assicurata
deve quindi essere considerata indigente.
Visto
che anche le altre due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono
adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria con
il gratuito patrocinio va accolta, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (art. 61 lett. f LPGA; Kieser,
Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al
gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA, cfr. art. 152 cpv. 3 OG;
STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002.
nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V
174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la ricorrente è
per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (art. 69 cpv.
1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
§ Di
conseguenza RI 1 è ammessa all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio da
parte della RA 1.
3. Le spese,
per complessivi fr. 500.--, sono a carico della ricorrente. In seguito alla
concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti