32.2024.64
Ricorso (respinto) contro decisione di soppressione della rendita corrente. Confermata la valutazione peritale attestante un miglioramento con riacquisto (parziale) della CL in att. adeguata. Confermata la valutazione economica, in particolare le conclusioni del consulente SIP
9 dicembre 2024Italiano74 min
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.64
jv/gm
Lugano
9 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 luglio 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1977, di formazione
falegname ed assistente di cura (con attestato estero) e da ultimo attivo quale
assistente di cura, il 30 settembre 2021 ha presentato una domanda di
prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 16 maggio 2021 a
motivo di un infortunio occorsogli in tale data ed indicando quale danno alla
salute una “Frattura vertebra L5” (docc. 1 e 8 incarto AI).
1.2. Dopo aver fatto compilare il
questionario per il datore di lavoro (doc. 10 incarto AI), richiamati l’incarto
assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 17,
29 e 207-252 incarto AI), l’incarto assicurazione disoccupazione (docc. 27 e
206 incarto AI) e l’incarto assicurazione infortuni (docc. 38, 39, 117-205
incarto AI), terminato l’intervento tempestivo dopo la frequentazione di un
corso d’informatica (docc. 11, 12, 14, 22 e 23 incarto AI), il 5 maggio 2022
l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato l’impossibilità di attuare
provvedimenti integrativi a causa dello stato di salute (doc. 25 incarto AI) e
ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 40 incarto AI). Richiamati i rapporti
medici dai curanti dr. __________ (specialista in medicina interna generale)
(doc. 43 incarto AI), dr. __________ (specialista in medicina interna ed
ematologia-oncologica) (doc. 45 incarto AI) e dr. __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) (docc. 50, 52 e 54 incarto AI), valutata la
documentazione agli atti, i medici SMR dr. __________ (specialista in psichiatria
e psicoterapia) e dr.ssa __________ (specialista in omeopatia) hanno richiesto
una perizia esterna bidisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico per
determinare l’incapacità lavorativa a partire dal 16 maggio 2021 (docc. 55 e 56
incarto AI), richiesta avallata dall’amministrazione (doc. 57 incarto AI) che
ha conferito mandato – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al dr. __________
(specialista in reumatologia) e al dr. __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) (doc. 68 incarto AI). La valutazione bidisciplinare è confluita
nel rapporto peritale del 5 dicembre 2023 (doc. 75 incarto AI) ed è stata fatta
propria dal medico SMR nel rapporto finale del 12 dicembre 2023 (doc. 77
incarto AI).
Poste le seguenti diagnosi:
"
B Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa
B.1 Diagnosi
rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Diagnosi
reumatologiche
Sindrome panvertebrale
con componente prevalentemente lombospondilogena cronica a destra, in
-
Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide dorsale (discopatie
plurisegmentali con protrusioni discali e spondiloartrosi) e lombare
(discopatie plurisegmentali con piccola protrusione discale L5/S1
mediana-paramediana destra, spondiloartrosi)
Diagnosi
psichiatriche
F45.4 Sindrome
somatoforme da dolore persistente
B.2 Diagnosi
rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Diagnosi
reumatologiche
Tendenza fibromialgica
(6 su 18 punti fibromialgici positivi)
Disturbi statici della
colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,
scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)
Diagnosi
psichiatriche
…”
e
rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa (globale):
% IL att. abituale*
% IL att. adeguata*
% IL mansioni consuete (casalinga)*
Periodi
100
100
100
16.05.2021-08.01.2023
100
10**
10
09.01.2023-continua
* riduzione del rendimento. ** riduzione del rendimento per
l’affezione psichiatrica.
1.3. Con rapporto del 5 febbraio 2024 il
consulente SIP ha chiuso il mandato, rilevando un ampio ventaglio di attività
esigibili ed evidenziando come in sede di colloquio l’assicurato abbia
affermato “che il suo stato di salute non gli permette di svolgere attività
lavorativa e che allo stato attuale pensa a curarsi” (doc. 86 incarto AI).
1.4. Con progetto di decisione del 5
febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato l’attribuzione di una rendita AI con
grado d’invalidità del 100% dal 1. giugno 2022 (scadenza dell’anno d’attesa,
art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2023 (tre mesi dopo il miglioramento,
art. 88a cpv. 1 OAI), avendo calcolato un grado d’invalidità nullo dal 1.
gennaio 2023 (miglioramento dello stato di salute) e del 4.11% dal 1. gennaio
2024 (art. 26bis cpv. 3 OAI).
Con osservazioni del 21 febbraio
e del 1. marzo 2024 l’assicurato ha contestato il progetto, dissentendo circa
l’asserito miglioramento della situazione valetudinaria (docc. 88 e 89 incarto
AI).
Con ulteriori osservazioni (non
datate) (doc. 103 incarto AI) l’assicurato, oltre a contestare nuovamente il
progetto di decisione chiedendo una rendita intera “dal 16 maggio 2021 e
continua”, ha prodotto la presa di posizione del dr. __________ del 10
aprile 2024 e del dr. __________ dell’8 aprile 2024 (docc. 100 e 101 incarto AI.
Sottoposte le osservazioni al dr.
__________ e al dr. __________, (docc. 104, 105 e 108 incarto AI), con scritto
del 20 aprile 2024 i periti hanno confermato le conclusioni di cui al rapporto
del 5 dicembre 2023 (doc. 109 incarto AI). Alla luce delle prese di posizione
dei periti, il medico SMR ha confermato il rapporto del 12 dicembre 2023 (doc.
111 incarto AI).
Con decisione del 30 luglio 2024
l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 110, 112 e 114 incarto AI).
1.5. L’assicurato, rappresentato
dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 30
luglio 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una “rendita
d’invalidità del 100% da gennaio 2023 e continua”, subordinatamente la
retrocessione degli atti all’Ufficio AI per “ulteriori accertamenti”.
Chiede l’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio, producendo il relativo certificato municipale.
Censura la valutazione medica operata
dall’amministrazione per quanto concerne le diagnosi formulate, i limiti
funzionali rilevati e l’incapacità lavorativa accertata, producendo
refertazione medica del dr. __________ e del dr. __________.
Contesta altresì la valutazione
economica, sostenendo che il suo stato di salute ed i limiti funzionali gli
precludono qualsivoglia attività lavorativa, ancorché adeguata.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI, allegando l’ulteriore presa di posizione dei periti del 19 rispettivamente
21 settembre 2024, ha confermato integralmente il proprio operato.
In ragione di quanto precede,
l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,
la reiezione dell’impugnativa.
1.7. Con osservazioni del 21 ottobre
2024 il ricorrente ha ribadito la propria posizione, chiedendo “che questo
Tribunale valuti la nomina di un perito “terzo” che possa esprimersi sugli
ipotizzati disturbi psichici da cui potrebbe essere affetto l’assicurato”
(VI).
1.8. Con osservazioni del 29 ottobre
2024 l’Ufficio AI, rilevato come con scritto del 21 ottobre 2024 l’insorgente
si sia limitato a riproporre le medesime censure già trattate in sede di
risposta senza addurre ulteriori mezzi di prova, ha rinviato alla presa
diposizione del 30 luglio 2024, rispettivamente alla risposta di causa, delle
quali postula l’integrale conferma (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio
AI ha considerato adempiuti i presupposti per il diritto ad una rendita intera
dal 1. giugno al 30 aprile 2023 o se, come richiesto dal ricorrente, egli
avrebbe diritto ad una rendita intera anche da aprile in avanti.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La cifra 9101 della Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)
(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
La cifra 9102 CIRAI, concernente,
tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato,
prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022,
si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021,
si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l’articolo 88a OAI […]”.
La cifra 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1.
gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio
2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto
alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita →
DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita →
DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa successivamente.
In concreto, l’assicurato ha
presentato la domanda di prestazioni il 30 settembre 2021 adducendo
un’incapacità lavorativa completa dal 16 settembre 2021 (cfr. supra consid.
1.2.), ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto
successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto
che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv.
1 lett. b LAI).
Visto quanto precede, in casu
torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la
sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non
può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e
c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e
il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%
di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità
supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto
dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene
conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC
1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1.
gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini,
op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Per costante giurisprudenza, quando
l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce
che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343
consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013
dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984
pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la
rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e
l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado
di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per
incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno
stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato
non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR
2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti
per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire
una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,
il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18
aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF
9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.4. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,
ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie
psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura
probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Nella STF 8C_104/2024 del 22
ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la
vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere
superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità
era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse
causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la
recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare
l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa
possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una
rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche
l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato
tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria
strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre
il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.
STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e
limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e
che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti
disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per
l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro
esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V
124 consid. 6.2.). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque
altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età
(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo
2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274
consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni
mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis
LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare
le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione
e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e
9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta
Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo
questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere
premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita
d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una
rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze
tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei
dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,
le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;
STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6.
2.6.1. In concreto, ricevuta la domanda di
prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato
l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia bidisciplinare esterna in ambito
reumatologico e psichiatrico, confluita nel rapporto peritale del 5 dicembre 2023
(fatto proprio dal medico SMR) (cfr. supra consid. 1.2.), confermato in sede
amministrativa (cfr. supra consid. 1.4.) e con la risposta di causa (cfr. supra
consid. 1.6.).
Il ricorrente, prevalendosi delle
refertazioni dei curanti dr. __________ e dr. __________, contesta la
valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo di
essere inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi dal 16 maggio 2021 e
che i limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo siano inconciliabili
con qualsivoglia attività leggera, circostanze che gli conferirebbero il
diritto ad una rendita intera da tale data (cfr. supra consid. 1.4., 1.5. e
1.7.).
Questa Corte, chiamata a
verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,
dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun
motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.2. Il ricorrente contesta la
valutazione del perito reumatologo in punto alla capacità lavorativa residua
accertata in attività adeguata, sostenendo che gli importanti limiti funzionali
rilevati dallo stesso perito rendano impossibile, allo stato attuale,
qualsivoglia attività lavorativa, ancorché adeguata. Critica altresì il fatto
che il perito reumatologo, con riferimento ai limiti funzionali rilevati
(sollevamento pesi, cambiamento postura, ecc.), non abbia esplicitato cosa intende
con gli avverbi di tempo usati (“può assumere talvolta la posizione
seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata,
dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee”. Non ci dice
però il perito che cosa intenda con “talvolta” […]”). Si prevale del
rapporto medico del dr. __________ dell’8 aprile 2024, prodotto nella procedura
amministrativa, che ritiene rispecchiare “l’effettiva situazione clinica”
(I, p.to 2.).
A torto.
Il perito reumatologo ha così
valutato le capacità, le risorse e i problemi dell’assicurato sotto il profilo
reumatologico (doc. 75, pag.264 incarto AI):
"
[…] può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei
fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; […] può di
rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi
oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. […] può molto spesso maneggiare
attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto
spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità,
mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. […] può di
rado effettuare lavori al di sopra della testa, mai effettuare la rotazione del
tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,
talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la
posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.
[…] può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la
posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare
le posizioni […]. […] può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso
oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta
camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su
scale a pioli.”
Pacifico che l’attività abituale
non sia più esigibile.
Circa l’incapacità lavorativa in
attività adeguata, il dr. __________ – dopo aver fatto il punto della
situazione iniziale e degli aspetti formali (doc. 75, pagg. 242-244 incarto AI),
riportato le fonti impiegate (doc. 75, pagg. 244-253 incarto AI), svolta
l’anamnesi (doc. 75, pagg. 253-255 incarto AI), reso il reperto (doc. 75, pagg.
255-257 incarto AI) e preso atto del rapporto del dr. __________ pervenutogli
il 7 novembre 2023 (doc. 75, pag. 257 incarto AI) – ha valutato la situazione
medica dell’assicurato (doc. 75, pagg. 257-263 incarto AI), formulando le
diagnosi reumatologiche con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
(cfr. supra consid. 1.2.) e accertando, tra l’altro, una capacità lavorativa
del 100% in attività adeguata ai limiti funzionali a far tempo dal 9 gennaio
2023 (doc. 75, pagg. 265 incarto AI). Nella valutazione medica integrativa, il
perito reumatologo ha concluso che “le alterazioni strutturali riscontrate,
potenzialmente in grado di generare una parte dei sintomi lamentati
dall’assicurato, permettono una reintegrazione professionale” (doc. 75,
pag. 215 incarto AI).
Il ricorrente si prevale del certificato
del dr. __________, specialista in medicina interna ed ematologia-oncologica, dell’8
aprile 2024 che presenta il seguente tenore (doc. 101 incarto AI):
"
[…] il sig. RI 1 è entrato in mia cura in data 10.06.2022 nella mia
qualità di medico di base e consulente per la terapia del dolore. […]
operativo come assistente di cura, in data 16.5.2021 scaricando un paziente da
un furgone, subiva un trauma di sovraccarico e torsione della colonna, che
sarebbe stato ritenuto responsabile di dolori alla colonna e inabilità
funzionale. Per tali problemi è stato sottoposto a multiple consultazioni
radiologiche e neurochirurgiche, ma non è emersa una indicazione chirurgica. È
stato avviato a multipli tipi di trattamento farmacologico e fisico, ma
afferma di soffrire sempre di dolori intrattabili con limitazione funzionale.
Non disponiamo di ulteriori linee di trattamento. Il paziente è seguito da
specialisti in psichiatria, essendosi configurata una sindrome del dolore
cronico. L’esperto psichiatra fornirà la propria documentazione. Il paziente
stesso dispone di ricca documentazione. In base alle manifestazioni dolorose
del paziente che lamenta anche insufficienza funzionale, ho emesso per lui
certificazioni di IL 100% dal 22.6.2022 e questa inabilità permane con
certificato attuale. Non ho elementi per pronunciarmi sulla prognosi
funzionale definitiva. Ciò che posso riferire si esaurisce in quanto sopra. La
terapia farmacologica attuale consiste in:
·
Targin 5-2.5: 1 mattino, 1 sera: antidolorifico mordimi o
·
Aulin 100: 1 al mattino: antidolorifico antinfiammatorio
·
Xanax 0.5: 1 ½ al giorno: tranquillante benzodiazepinico
·
Cymbalta 90 mg al giorno – antidepressivo
·
Remeron, riserva per insonnia
·
Pantozol, riserva per disturbi gastrici […]”
Il rapporto del curante presenta
molteplici criticità. Innanzitutto, il dr. __________ non si è neppure
confrontato con le risultanze peritali. Inoltre, il curante ha preso per
fedefacente le manifestazioni dolorose ed i limiti funzionali riportati
dall’insorgente, prescindendo da un confronto critico e oggettivo e dallo
specificare quali sarebbero i limiti funzionali rilevati. Fondandosi sulle
affermazioni del ricorrente (la cui credibilità va relativizzata per i motivi
di sui dirà nel prosieguo, cfr. infra consid. 2.6.3.2.), il curante ha
accertato un’incapacità lavorativa completa dal 22 giugno 2022, senza neppure
indicare se si riferisse all’attività abituale e/o a quella adeguata. Non può
quindi essere fatto proprio dal TCA il rimprovero rivolto al perito di non aver
concretizzato in termini più espliciti gli avverbi di tempo riferiti ai limiti
funzionali, atteso che la quantificazione in percentuale, rispettivamente in
ore è direttamente desumibile dal questionario datore di lavoro (doc. 10, pag.
31 incarto AI), come ricordatogli dallo stesso perito in sede ricorsuale (IV 1,
pag. 2). A titolo esemplificativo, il datore di lavoro ha indicato che
l’assicurato svolgeva talvolta (“6-33% o fino a ½ a ca. 3 h”) “piccoli
lavori di economia domestica” nell’arco della giornata lavorativa. Va
inoltre evidenziato che il dr. __________, a differenza del dr. __________, non
è specialista in reumatologia (cfr. supra consid. 1.2.).
È quindi con pertinenza che il
dr. __________, prendendo posizione sul rapporto del curante, ha concluso che “nello
scritto […] del Dr. __________ non vengono fornite informazioni mediche
oggettive attinenti al mio campo di specialità non già note al momento della
valutazione peritale reumatologica in questione, di conseguenza non riconosco
nuovi elementi somatici muscolo-scheletrici atti a modificare la mia
valutazione delle risorse fisiche dell’assicurato e di conseguenza della sua
capacità lavorativa. In sintesi, vi confermo le conclusioni formulate nel mio
scritto peritale.” (doc. 109, pag. 364 incarto AI).
I successivi certificati del curante
nulla mutano, trattandosi di mere attestazioni di un’inabilità lavorativa “del
100%” quale “continuazione del certificato emesso dalla Clinica di
Riabilitazione [__________, n.d.r.] (I, allegati C1-12).
Visto quanto precede, le
conclusioni del dr. __________ vanno integralmente confermate.
2.6.3. L’insorgente contesta la valutazione
del perito psichiatra, ritenendo inconciliabile la valutazione peritale del dr.
__________ con i limiti funzionali rilevati dal dr. __________ (cfr. infra consid.
2.6.3.1.). Egli si prevale dei rapporti del 10 aprile 2024 (doc. 100, pagg.
327) e dell’11 settembre 2024 (I, allegato D) del dr. __________ (cfr. infra
consid. 2.6.3.2.).
2.6.3.1. Per quanto riguarda l’asserita
inconciliabilità dei limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo (cfr.
supra consid. 2.6.2.) con la capacità lavorativa del 90% in attività adeguata
accertata dal perito psichiatra (cfr. doc. 75, pag. 218 e seg. incarto AI), il
TCA rileva quanto segue.
Dal rapporto peritale si evince che,
dopo aver valutato l’assicurato nelle rispettive discipline i periti hanno considerato
le diagnosi formulate, i limiti funzionali rilevati e le incapacità lavorative
accertate nei rispettivi ambiti e – dopo un’esauriente discussione avvenuta il
5 dicembre 2023 – hanno concluso che in un’attività adeguata ai limiti
funzionali l’assicurato è abile al lavoro al 90% (riduzione del rendimento del
10% a causa della patologia psichiatrica) dal 9 gennaio 2023 (conclusioni fatte
proprie anche dal medico SMR).
Il fatto che il (rappresentante
del) ricorrente ritenga inconciliabili i limiti funzionali rilevati dal dr. __________
con la capacità lavorativa in attività adeguata accertata dal dr. __________ è
irrilevante. Trattasi infatti di due discipline mediche ben distinte: la
reumatologia trattando le condizioni morbose che interessano l’apparato
muscolo-scheletrico e i tessuti connettivi dell’organismo, mentre la
psichiatria si occupa della salute mentale dell’individuo. Detto altrimenti,
dei limiti funzionali (anche importanti) rilevati in una disciplina, non si
ripercuotono automaticamente in un’altra. Determinare se ciò è il caso o anche
se le incapacità lavorative accertate nei diversi ambiti vadano sommate o
integrate è prerogativa medica, non giuridica. Peraltro, in casu lo stesso dr. __________
ha accertato come nonostante non sia più esigibile la ripresa dell’attività
abituale, l’assicurato, sotto il profilo strettamente reumatologico, è abile al
lavoro in misura completa in attività adeguata.
È quindi a ragione che il perito
psichiatra, prendendo posizione sulla medesima censura sollevata in sede
amministrativa, ha asserito che “Non ci sono divergenze di opinione tra i
due periti poiché gli ambiti di competenza, tra reumatologo e psichiatra, sono
distinti. Essi sono stati adeguatamente integrati nella valutazione di
consenso, dove i limiti delle singole specialità sono stati riconosciuti e
armonizzati tra le due distinte discipline.” (doc. 109, pag. 371 incarto
AI). Posizione che il dr. __________ ha ribadito in questa sede, comunicando di
aver “[…] fondato il proprio giudizio funzionale sulla base delle risorse
psichiche e [di non aver, n.d.r.] sovrapposto la propria conclusione a
quella del reumatologo. I giudizi dei due periti che hanno preso parte alla
valutazione pluridisciplinare [recte: bidisciplinare] sono stati poi
adeguatamente integrati e non si è esclusa nessuna quota di incapacità
lavorativa […]” (IV 2, pag. 4).
2.6.3.2. L’insorgente contesta la valutazione
del dr. __________ prevalendosi dei rapporti del dr. __________.
Il rapporto peritale del dr. __________
presenta il seguente tenore (doc. 75, pagg. 223-241 incarto AI, sottolineature
del redattore):
"
[…] in primo piano si evidenzia l’atteggiamento teatrale e
drammatizzato […]. Le lamentele soggettive paiono stereotipate e non
suscitano un coinvolgimento emotivo nell’interlocutore. […] colpisce la sproporzione
enorme […] tra le conseguenze oggettive dell’infortunio e lo sviluppo psicosomatico
successivo, con dei livelli di sofferenza dichiarati estremi e
insormontabili. […] Inoltre, […] l’assicurato non presenta degli antecedenti
psichiatrici. La condizione depressiva maggiore [diagnosi formulata
dal curante psichiatra e non condivisa dal perito, n.d.r.], […] non è in
realtà osservabile […]. Il periziando […] non assume neppure
adeguatamente gli antidepressivi, come è emerso dagli esami di laboratorio.
L’assicurato conduce una vita abbastanza strutturata e ha delle
caratteristiche che non corrispondono a un depresso melanconico. Egli tiene
molto alla propria igiene, conduce una giornata comunque organizzata, è
autonomo negli spostamenti (ha raggiunto lo studio con i mezzi pubblici, è
rientrato a casa, il pomeriggio ha raggiunto da solo il laboratorio dove è
giunto puntualmente). […] riconduce i suoi limiti ai dolori e non tanto alla
depressione. Le difficoltà di memoria vengono in realtà riferite già nel
passato, quando la [asserita, n.d.r.] depressione non era presente. Un
simile sviluppo depressivo si potrebbe ipotizzare se l’assicurato avesse già
sofferto di depressione maggiore severa prima dell’infortunio. Tuttavia
l’anamnesi […] e la perfetta funzionalità lavorativa precedente,
consentono di escludere […] l’ipotesi di una depressione precedente.
[…] ha inoltre rinunciato al ricovero in psichiatria proposto dallo
psichiatra curante […]. Tale comportamento è molto anomalo nei pazienti
depressi, i quali sono ben disposti ad accogliere le proposte terapeutiche
che possono alleviare la […] sofferenza. Tale comportamento è ancora più
strano nel periziando, il quale da una parte sostiene di sentirsi un peso per
la propria famiglia ma, dall’altra parte, al momento di prendere in mano la
situazione, non vuole assolutamente allontanarsi da casa per tentare una cura
ospedaliera più incisiva. Nel dialogo con l’assicurato si percepisce
chiaramente e in maniera preponderante un tratto rivendicativo marcato, con
una pressante e ridondante convinzione di essere vittima di diverse
ingiustizie. La questione dei riferiti individui che lo seguirebbero
per fargli del male è stata riferita soltanto al secondo colloquio, con una
modalità abbastanza teatrale. Tale sintomo risulta difficile da inquadrare,
anche perché è di natura alquanto differente rispetto alle diagnosi poste dai
curanti, si presenta isolato e per giunta incongruente rispetto al tema
somatoforme-depressivo che viene riferito predominante. Considerate le
molteplici incongruenze sopra elencate e l’attitudine rivendicativa marcata e
ripetuta, con verosimiglianza preponderante l’atteggiamento rassegnato e
apparentemente disperato […] risponde a dei bisogni di riconoscimento sociali e
non configura una malattia mentale in senso stretto.”
4.1 Osservazioni sul
comportamento e sull’aspetto esteriore
L’assicurato giunge puntuale
a entrambi i colloqui. Mezz’ora prima del primo incontro il perito,
uscito a prendere la posta, aveva già visto il periziando che si
aggirava attorno allo studio medico per localizzarlo, in modo da essere
sicuro di poter tonare “a colpo sicuro” poco più tardi. Il comportamento
è teatrale, le frasi e i modi sono drammatizzati, enfatizzati i toni e le
espressioni.
[…]
4.3 Reperti
dell’esame
Status AMDP
Aspetto generale e
mimica: curato nell’igiene e nell’abbigliamento. Età apparente in linea
con quella anagrafica, mimica iperespressiva, teatrale nei
comportamenti.
[…]
Attenzione e memoria:
disturbo selettivo dell’apprendimento anamnestico (dislessia), riferito e
antecedente all’infortunio.
[…]
Affettività: sentimento
di perdita della vitalità, irritabilità riferita, lamentosità (tendenza ad
autocompiangersi), rigidità affettiva.
Carica vitale e
psicomotricità: teatralità marcata.
Considerandi
[…] Altri disturbi
psichici: sospettosità, diffidenza, rifiuto delle cure stazionarie, rabbia
contro il datore di lavoro e le assicurazioni.
[…]
Altri sintomi somatici:
cefalea/peso alla testa riferiti, lombalgie e algie diffuse.
Esami complementari
-
Test
Il perito ha provato
a somministrare il test SIMS, ma l’assicurato non si è detto capace di
leggere il questionario […]. Il perito ha quindi fatto un tentativo ulteriore,
leggendo personalmente le domande […], ma già dopo il secondo quesito l’assicurato
ha rinunciato, dicendo che “queste sono domande forti” […]. Egli ha
preso le distanze, si è alzato dalla sedia e, sempre in modalità molto
teatrale, ha manifestato un’apparente crisi emotiva di pianto.
-
Dosaggio dei livelli dei farmaci psichiatrici nel siero
Il dosaggio effettuato
denota una scarsissima compliance terapeutica. In particolare, la
Duxoletina (Cymbalta), farmaco antidepressivo essenziale, è
praticamente assente, […]. Questo dato contraddice palesemente quanto
l’assicurato ha dichiarato in sede del primo colloquio peritale e solleva
dei dubbi non trascurabili sulla buona fede di questo individuo nel momento
in cui descrive dei sintomi invalidanti. Tale osservazione, unita alle
molteplici incoerenze elencate […], depone per una ricerca volontaria e
cosciente di vantaggi secondari […]. In occasione della seconda visita
l’assicurato ha peraltro dichiarato di essersi confrontato con la sua compagna
circa il dosaggio dei medicamenti richiesto dal perito. La donna gli
avrebbe spiegato che si trattava di un esame del sangue avente lo scopo di
verificare l’assunzione delle medicine. A questo punto, solo alla seconda
visita l’assicurato dice di avere dei problemi di alito cattivo, per i
quali il medico generico gli aveva prescritto dell’olio di menta (Colpermin).
Per questo motivo egli dichiara (ma solo dopo il dosaggio) che aveva sospeso
i farmaci psichiatrici 4-5 giorni prima del prelievo di laboratorio. Ciononostante,
li problema dell’alitosi non si sarebbe risolto.”
Il dr. __________ ha formulato la
diagnosi di “F45.4 Sindrome somatoforme da dolore persistente”,
escludendo una depressione maggiore: “l’atteggiamento assunto dal periziando
[…] non corrisponde a una depressione, ma all’assunzione del ruolo di
malato, nella ricerca di soddisfare degli eventuali bisogni sul piano sociale.
Non si trova quindi una malattia mentale in senso stretto, la quale possa
impedire un adattamento a eventuali dolori residui e il superamento dei limiti
somatici, in un soggetto che è ancora giovane e che non ha subito dei danni
organici rilevanti a seguito dell’infortunio.” (doc. 75, pag. 236 incarto
AI). Sulla base dei risultati del test MINI-ICF, il perito psichiatra ha
giustificato una riduzione di rendimento al massimo del 10% in ogni attività
(doc. 75, pag. 239 incarto AI).
Il ricorrente si prevale del
rapporto del dr. __________ del 10 aprile 2024 dal seguente tenore (doc. 100
incarto AI, sottolineature del redattore):
"
[…] da ottobre 2023, con l’approssimarsi degli incontri […] di
valutazione peritale […] il paziente ha ricominciato a manifestare pensieri
e vissuti a carattere persecutorio […] che si sono progressivamente
intensificati nei mesi successivi […]. […] nel corso di questi quasi due anni di
trattamento il paziente aveva già evidenziato aspetti complessi di
personalità che non ho potuto approfondire nel corso della terapia per un
suo atteggiamento spiccatamente difensivo, da me rispettato […]. Ho però più
volte avuto il sospetto che […] avrebbe potuto esprimere vissuti di
diffidenza, di allerta e di minaccia per sé che, qualora lo stress si fosse
protratto, avrebbero corso il rischio di evolvere in vere e proprie reazioni
paranoidi. Il paziente riferisce ora […] di essere seguito e
controllato da persone […] legate […] ad eventi della sua quotidianità. Sente
rumori in casa e pensa che qualcuno si sia introdotto […]. Si sente osservato e
minacciato. […] ricorda soltanto che gli era già capitato di vivere esperienze
simili […] in __________, ritenendo di essere visto con sospetto dalle autorità
del luogo. […] secondo il suo racconto, oggi i suoi persecutori potrebbero
essere operatori della AI […]. […] è suggestiva la concomitanza del
manifestarsi di questa sintomatologia e del suo progressivo incremento con gli
incontri di valutazione peritale […]. […] è significativamente aumentato il
suo disagio con aspetti di ansia, di preoccupazione, di irritabilità e di
logoramento […]. In qualche circostanza […] ha espresso desideri di morte
[…] ma […] ha prevalso la volontà di non arrecare ulteriore disagio ai suoi
familiari. Questi aspetti sintomatologici sono emersi anche nel corso delle
valutazioni peritali. […] il […] Dott. __________ li ha valutati come
fenomeni isolati, non chiari da inquadrare, e soprattutto di tipo teatrale,
volti […] ad impressionare l’interlocutore. L’evoluzione successiva
di questa sintomatologia ha però assunto caratteristiche diverse, pervasive e
di continuità, impattando significativamente sullo stato psichico […] e sulla
presunta capacità lavorativa […]. Dal profilo diagnostico, il quadro
clinico sopraccitato è riferibile […] ad una reazione paranoide (ICD
10.
F23.3 […]) […]. Si tratta di una condizione di aggravamento clinico
del caso, non riportata nel mio precedente rapporto, in quanto correlata ad
una dimensione psicopatologica latente e inespressa al momento della sua
stesura. Ad oggi l’ideazione paranoide non si è molto modificata.
[…] Contestazioni
relative al rapporto peritale psichiatrico […]
[…] non posso che
confermare da quasi due anni l’esistenza di uno stato depressivo […] di
media gravità (ICD 10 F32.1) e in fase di cronicizzazione. I sintomi
che lo caratterizzano sono una flessione del tono dell’umore, perdita di
interesse e della capacità di provare piacere, un’apprezzabile astenia con
rapida esauribilità psicofisica, pronunciata labilità emotiva associata a
disforia e forte irritabilità, marcato deficit attentivo e di concentrazione
con limitazioni significative della memoria recente, disturbi del sonno sia
nell’addormentamento che nel mantenimento, pensiero rimuginante persistente con
contenuti di fallimento, di vergogna e di inguaribilità. Sono presenti anche
ricorrenti idee di morte senza una progettazione suicidaria vera e propria.
Questo quadro clinico […] è stato osservato […] anche dalla collega che mi
inviò il paziente nel maggio 2022, Dottoressa __________ […] e dal medico
curante Dr. __________ […]. Il disturbo depressivo appena descritto è associato
attualmente ad altre due condizioni patologiche […] È presente un
marcato disturbo somatoforme da dolore persistente che scaturisce da una
sindrome algica lombare irriducibile e resistente alla terapia antalgica […].
di recente si è aggiunta una […] forma di disturbo psicotico ad espressione
paranoide […].
Il profilo di un
soggetto simulatore, nell’ipotesi meno giudicante, di malato immaginario,
esasperatamente rivendicativo, alla ricerca unicamente di un presunto
riconoscimento economico e sociale, non corrisponde al paziente che ho curato e
che sto continuando a curare. […] Relativamente alle incoerenze circa il
disturbo depressivo ravvisate dal collega Dr. __________ […], […] il
paziente non è un depresso melanconico […]. La nosografia comunemente
utilizzata attribuisce questa condizione ad uno stato depressivo grave con
aspetti psicotici congrui all’umore (delirio di rovina, di colpa). Il
paziente ha invece un disturbo depressivo di gravità media, con caratteristiche
cliniche meno compromesse. Il disturbo depressivo da me diagnosticato si
sviluppa verosimilmente da un’iniziale condizione reattiva, disadattativa di
tipo ansioso depressivo, in seguito all’infortunio e alla sindrome dolorosa
[…]. Si aggrava progressivamente […] fino ad acquisire le caratteristiche di un
disturbo depressivo maggiore, non più reattivo. Non è richiesto un antecedente
episodio depressivo maggiore per validare questa diagnosi. […] Una gravità
media della condizione depressiva non priva il paziente della capacità di
mantenere un’igiene corretta […], così come di spostarsi autonomamente quando
necessario. Non comprendo invece il senso di giornata ben strutturata […]
descritta dal perito. Di fatto il paziente esce di casa quando è
strettamente necessario, se ci riesce. A parte brevi passeggiate, sempre se i
dolori lo consentono, il resto del tempo il paziente lo trascorre a casa […]. I
disturbi del sonno per lungo tempo sono stati ben presenti […]. L’uso
della terapia (quando assunta) li ha attenuati, ma siamo ben lontani […]
dall’aver risolto il problema.
Il fatto che il
paziente avesse già problemi di attenzione e di concentrazione in
passato […] non contraddice il fatto che in questi due ultimi anni gli
stessi sintomi si siano notevolmente aggravati. […] Il non
coinvolgimento emotivo del perito, confrontato con l’atteggiamento
“drammatizzante” e “teatrale” del paziente […] sembrerebbe essere più un
problema empatico del collega […]. In realtà il paziente ha un’attitudine di
amplificazione dei sintomi che deriva dalla sua condizione dolorosa cronica
e che ha finito per pervadere tutto il suo vissuto affettivo. […] Non è
comunque un comportamento finalizzato ad impressionare o a manipolare
l’interlocutore e, in tal senso, non contraddice la presenza di un disturbo
depressivo. L’atteggiamento “esasperatamente rivendicativo” del
paziente va contestualizzato. È riduttivo considerarlo solo in funzione di
ottenere dei presunti vantaggi in sede di valutazione peritale. […] Anche
questo atteggiamento non è tanto volto ad impressionare l’interlocutore, come
interpretato dal perito, ma espressione di un vissuto più complesso e profondo
e, ancora una volta, non contraddice una condizione depressiva. La
“sproporzione enorme […] fra l’oggettività nell’infortunio e sviluppo
psicosomatico successivo” è parte integrante del disturbo somatoforme e di
un costrutto di catastrofizzazione del dolore derivante da una sindrome algica
cronica. […] Il rifiuto dell’ospedalizzazione in ambito psichiatrico e
l’assunzione discontinua delle terapie vanno considerate in un contesto più
ampio. […] l’avere evidenziato che il soggetto non assume in questo periodo
correttamente i farmaci, non vuole dire che l’abbia sempre fatto
necessariamente per tutto il tempo […]. Il paziente nega fermamente questo
aspetto ed è […] credibile. Gli aspetti di discontinuità nell’assunzione della
terapia non mi sorprendono, perché il paziente è spesso confrontato con la sua
paura di ammettere e riconoscere un psichico. C’è il terrore di non più
controllare un’altra condizione della propria vita, oltre al dolore. C’è probabilmente
il confronto con le patologie psichiatriche familiari […]. C’è la diffidenza
nei confronti dei farmaci e in generale verso tutto ciò che non può
controllare direttamente. […] questi aspetti […] non contraddicono
necessariamente una condizione depressiva […].
In relazione al
disturbo somatoforme da dolore persistente […]
[…] il Dr. __________
ha riconosciuto […] una sindrome panvertebrale […]. Questa patologia è stata
riconosciuta come invalidante […] dal momento dell’infortunio […] ad oggi, con
prospettive di lunga durata in relazione all’abituale attività […]. […] dal 9
gennaio 2023 […] viene riconosciuto, sempre dal punto di vista reumatologico,
un miglioramento […] che comporta un recupero della capacità lavorativa in
attività adeguata al 100%. Questa sindrome dolorosa cronica promuove e
mantiene dal profilo psichiatrico una sindrome somatoforme da dolore
persistente che, secondo la valutazione peritale psichiatrica del Dr. __________,
sosterrebbe unicamente un’incapacità lavorativa del 10% nell’attività abituale
di assistente di cura, […] per cui non si entra nemmeno nel merito di definire
una capacità lavorativa in relazione ad un’attività adeguata. Sorprende la
disparità di giudizio di queste due valutazioni, perché […] le due
condizioni patologiche sono strettamente correlate. Non si riesce a comprendere
come […] venga ritenuto invalido definitivamente dal profilo reumatologico per
la sindrome dolorosa cronica nel suo abituale lavoro e nel contempo le
conseguenze psichiche di tale patologia siano ritenute talmente irrilevanti, da
comportare […] un rendimento diminuito del 10%. È evidente che il Dr. __________
trascuri e sottovaluti ampiamente la ricaduta psichica e affettiva che
comporta una grave sindrome dolorosa e resistente ai vari trattamenti […].
La discrepanza fra quanto obiettivabile del danno organico e la gravità della
sindrome algica e del disturbo psichico […] è un aspetto noto […]. Non ci
troviamo […] di fronte ad un soggetto che drammatizza e recita la parte del
malato per ottenere presunti vantaggi secondari, ma ci confrontiamo con un
paziente che esprime il proprio genuino disagio attraverso le dinamiche sopra
riportate. Questa condizione è stata colta praticamente da tutti i colleghi
“somatici” [curanti, n.d.r.] intervenuti sul caso […] e nessuno […] ha avanzato
l’ipotesi di simulazione, né ha pensato di trovarsi di fronte ad un malato
immaginario. Anzi […]. […] è stato somministrato […] all’inizio di questo trattamento
un test noto come PAIN CATASTROPHIZING SCALE […]. Il paziente ottiene un
punteggio di 36/52, dove > di 30 risulta significativamente patologico. […]
Lo stato di salute del paziente viene segnalato nel complesso come compromesso
da questa condizione […], a circa due anni dall’infortunio. […] Dal profilo
psichiatrico, posso attestare […] una incapacità lavorativa totale […] dal
17.5.2022
[…] presente tutt’ora […]. Riguarda sia l’abituale attività […] che
qualsiasi altra attività ragionevolmente esigibile. […]”.
Con scritto del 20 aprile 2024 il
perito psichiatra si è così determinato sul rapporto del dr. __________ (doc.
109, pagg. 366-372 incarto AI, sottolineature del redattore):
"
[…] La frequenza delle sedute […] (un incontro ogni due, oppure
addirittura ogni tre settimane) è incoerente, se viene paragonata con la
presunta gravità delle ben tre diagnosi psichiatriche [formulate dal curante,
n.d.r.] stratificate, in una condizione psicopatologica che si vorrebbe
dichiarare straordinariamente complessa e addirittura al di fuori degli schemi
ordinari di apprezzamento clinico. Non risultano ancora […] cure
stazionarie in clinica psichiatrica […] nonostante l’ipotetico aggravamento
dei sintomi psicotici che vengono descritti, i quali metterebbero in
allarme la famiglia e sarebbero pure accompagnati da idee di morte. […] non
risulta neppure una presa a carico infermieristica psichiatrica al domicilio,
che sia intensa e continuativa, con lo scopo di monitorare da vicino un caso di
tale gravità e di attivare le risorse. La gravità viene fatta valere solo
nei confronti dell’Assicurazione invalidità con lo scopo di ottenere il
riconoscimento della rendita. La connessione tra i sintomi psicotici, l’evento
della perizia medica e i presunti persecutori […] è molto atipica,
anche perché il periziando non aveva esposto in questi termini i presunti
sintomi psicotici con il perito. […] aveva piuttosto detto […] che persone
non meglio specificate lo stessero seguendo per delle questioni legate alla sua
etnia e alle origini del padre, ma non si sarebbe trattato di funzionari
dell’AI e tantomeno di un controllo da parte loro. Il rapido polimorfismo di
questo presunto delirio è alquanto atipico. I presunti sintomi psicotici
erano comunque già presenti e sono stati valutati […], per cui non
rappresentano un aggravamento successivo alla perizia […]. La contestazione
del curante circa la depressione riporta poi delle argomentazioni generiche e
non sufficientemente critiche. A livello diagnostico, si parla di
“complessità” a livello della personalità, senza chiarire se si ipotizzi anche
un disturbo ella personalità (quarta diagnosi?), depressione di media gravità e
cronica, disturbo somatoforme e infine di sindrome psicotica. I casi nei quali
i pazienti riportano dei sintomi che afferiscono a diverse categorie
diagnostiche, andando dalla “complessità” personologica, alle sindromi
somatoformi, per passare ai sintomi depressivi solo di media gravità, ma con
associati dei deliri psicotici, i quali peraltro non sono nemmeno congrui con
l’umore, sono di per sé suggestivi di aspetti di amplificazione, che
devono venire criticamente analizzati. Infatti, normalmente i pazienti
genuini riportano pochi sintomi specifici, coerenti e invalidanti; le loro
manifestazioni non si estendono in maniera così massiccia e svincolata,
ricadendo nei vari ambiti della psicopatologia generale. Gli elementi
anamnestici […] erano noti al perito, che li ha considerati, così
come le patologie psichiatriche dei famigliari […]. Essi non hanno avuto un
impatto sulla continuità lavorativa precedente e un’eventuale correlazione con
la condizione attuale dovrebbe essere ben chiarita nella genesi della
patologia; […] un nesso di causa non può essere solo accennato in termini
generici e puramente ipotetici. […] resta il fatto che essere riconosciuto
come invalido avrebbe […] vantaggi per il soggetto, in primis a livello
economico […]. Il fatto che il periziando non volesse fare una domanda di
invalidità sarebbe semmai tutto da dimostrare, in una persona che ho visto
molto rivendicativa, molto attenta a convincere l’interlocutore, parecchio
focalizzata a essere riconosciuta dall’assicurazione. Il senso di
responsabilità verso le figlie e il desiderio di assecondare le
preoccupazioni economiche della moglie, è ancora in contraddizione con una
presunta sindrome psicotica delirante e, semmai, depone invece verso una
buona aderenza all’esame di realtà e ai vantaggi tangibili che il proprio agire
può apportare alla famiglia. Il curante tende inoltre a giustificare molto
il suo paziente. La depressione secondo lui è presente, contribuisce
all’inabilità lavorativa, ma non è così grave da impattare sull’igiene e la
cura della persona, alla quale l’assicurato specifica di tenere molto. Il
periziando si dice depresso, ma poi non prende i farmaci antidepressivi e
viene facilmente giustificato.
Stando al dosaggio
ematico […], la presunta diffidenza […] rispetto ai farmaci non
esiste quando si tratta di prendere […] tranquillanti […], ma ci sarebbe
[…] selettivamente solo per gli antidepressivi. La depressione e i
deliri non impattano sulla possibilità di uscire e spostarsi in autonomia,
finanche di sostenere il colloquio peritale adeguatamente, senza dei segni di
compromissione oggettiva. I sintomi psicotici sono dichiarati in
aggravamento, ma la presa a carico non è particolarmente intensa rispetto al
passato. […] il curante sostiene che il […] paziente vada in giro con
[…] block notes sui quali prendere appunti per non dimenticare le
cose, ma […] non si è presentato dal perito con […] block notes con
annotate sopra le informazioni più importanti da non dimenticare e ha saputo
comunque riferire tutto adeguatamente e puntualmente. Il […] curante
ammette […] che vi sia un’amplificazione dei sintomi. Proprio questa
amplificazione […], contraddice la narrazione […] di un assicurato
che non cercherebbe alcun riconoscimento in ambito AI […]. […] il […] curante
riconosce infine anche l’atteggiamento esasperatamente rivendicativo […],
dicendo però che esso va contestualizzato. Anche questa ammissione depone per
la correttezza dell’osservazione del perito e non per un soggetto che
preferirebbe togliersi la vita piuttosto che chiedere l’invalidità, come invece
sostiene […] il curante. Il curante riconosce anche la sproporzione enorme
tra l’infortunio […] e lo sviluppo psicosomatico […]. Egli lo
interpreta però come una normale conseguenza del disturbo somatoforme, come
espressione del bisogno del periziando di contestare un “destino avverso”.
Scendendo con i piedi per terra, la sensazione reale che si ottiene è quella
che il periziando contesti semplicemente le decisioni assicurative. Rispetto
ai farmaci e all’ospedalizzazione, la solida alleanza del curante con il
paziente è ancora più evidente. Egli lo giustifica sotto ogni punto di
vista, c’è sempre una buona ragione per scusarlo. Ma resta il fatto
incontestabile
che, in sede peritale, il periziando ha prima detto di
assumere tutti i medicamenti, ma poi le prove hanno dimostrato che non stava
dicendo il vero. […] Il pretesto per la mancata assunzione
dell’antidepressivo è molto suggestivo; il periziando […] non ha espresso
[…] paura nei confronti degli psicofarmaci o di ciò che egli non può
controllare. Neppure ha manifestato il timore di essere affetto da disturbi
analoghi a quelli dei suoi famigliari, come invece ipotizza il curante.
Inoltre, la scusa portata dall’assicurato al secondo colloquio e la lucidità
del confronto che egli ha avuto con la sua compagna [in relazione al test
ematico che avrebbe rivelato la mancata compliance farmaceutica, n.d.r.], sono
molto interessanti. Essi denotano un’ottima lucidità mentale, una valida
aderenza al piano di realtà, un’elevata attenzione all’ottenimento del
risultato di essere riconosciuto dal perito come ammalato e anche come
individuo in buona fede. Tutto questo non è coerente, rispetto a un paziente
che dovrebbe essere immerso in sintomi psicotici deliranti e significativamente
depresso, con deficit cognitivi secondari alla depressione. Tra l’altro, […] il
periziando si è ben ricordato di far valere tempestivamente la sua
giustificazione alle risposte false che aveva inizialmente dato sui farmaci,
ancora senza l’ausilio di alcun block notes […]. Non si comprende perché il
collega […] sia […] così convinto che nei due anni precedenti l’assicurato,
senza mentire anche a lui, abbia assunto la terapia e abbia avuto soltanto una
transitoria “discontinuità”. La critica rispetto al mancato confronto
telefonico tra perito e curante, dovrebbe quindi trovare sufficienti motivi
in tutte le osservazioni che ho fatto in precedenza. […] Lo scrivente è sicuro
della valutazione che ha effettuato; non c’erano delle zone d’ombra che
dovevano ancora essere chiarite […]. In merito ai dolori […], il
[perito, n.d.r.] reumatologo si è espresso sulla base dei limiti somatici che
[…] ha potuto appurare ed […] ammettere secondo la sua disciplina, senza che vi
fosse alcuna interferenza da parte dello psichiatra rispetto a tale giudizio.
Il perito psichiatra ha espresso parallelamente una valutazione soltanto sulla
parte di sintomi psicologici che non son giustificabili a livello fisico e che
sono […] ampiamente superabili, proprio alla luce delle incoerenze segnalate,
le quali impongono di ridimensionare la gravità delle lamentele non
obiettivabili. Non ci sono delle divergenze di opinione tra i due periti,
poiché gli ambiti di competenza […] sono distinti. Essi sono stati integrati
nella valutazione di consenso, dove i limiti delle singole specialità sono
stati riconosciuti e armonizzati tra le due distinte discipline. Segnalo […]
che il test per il disturbo somatoforme somministrato dal collega
Armiraglio […] si basa solo su quanto viene soggettivamente riferito
dall’individuo, in un setting di solida alleanza tra medico e paziente. Il test
[…] non ha alcuna utilità per discriminare se i punteggi elevati dipendano: da
una simulazione, oppure dall’amplificazione volontaria dei sintomi, oppure da
una forma di amplificazione involontaria, oppure da una modalità genuina di
risposta. […] il sottoscritto non reputa che le risposte fornite al test fatto
dal curante siano genuine. Sorprende persino che il periziando sia riuscito
a fare un test insieme con il suo curante, mentre si sia rifiutato […] di
provare anche soltanto a rispondere al test proposto dal perito. Ponderati
tutti i fattori, il perito non trova delle valide e convincenti ragioni per
discostarsi dalle conclusioni peritali […].
Con il ricorso l’insorgente ha
prodotto il rapporto dell’11 settembre 2024 del dr. __________ (I, allegato D,
sottolineature del redattore):
"
[…] Dal 10.04.2024 […] le condizioni psichiche del paziente […] sono
rimaste invariate […]. Il trattamento psichiatrico ambulatoriale […] è tuttora
in corso […] con sedute ogni 2-3 settimane […]. […] Il Dr. __________
considera incongruo l’assetto terapeutico attuale […], sostenendo che la
gravità dei disturbi […] da me descritta […] necessiterebbe di sedute più
ravvicinate […], di un intervento infermieristico specializzato domiciliare e
probabilmente anche di un ricovero in ambito psichiatrico. […] se fossimo
confrontati con una depressione scompensata o melanconica, se la condizione
delirante fosse florida e persistente con agiti incontrollati correlati ai
contenuti deliranti, oppure se la sindrome somatoforme da dolore persistente
comportasse reiterati interventi o accertamenti […] e il paziente fosse
stabilmente allettato a casa, mi troverei d’accordo […]. Ma i disturbi da me
riportati non hanno mai avuto questa urgenza e questa gravità. Grazie al
trattamento mirato in corso, si è riusciti gradualmente a gestire meglio il
disagio del paziente […]. Ritengo che l’attuale assetto di cura sia del tutto
coerente con il quadro clinico. Per il Dr. __________ la complessità clinica da
me evidenziata […] è “di per sé suggestiva di aspetti di amplificazione
(manipolatori? rivendicativi?) che devono essere criticamente evidenziati”. La
complessità clinica osservata è invece a mio avviso coerente con la storia
clinica a partire dall’infortunio e con la storia del paziente. […] prima
dell’infortunio […] non aveva mai avuto bisogno di cure […]. Esiste quindi […]
un punto di rottura del suo equilibrio psicoemotivo corrispondente
all’infortunio […]. Non si capisce perché il comprensibile disagio che ne
deriva non debba avere caratteristiche di genuinità, anche nella sua
complessità. Ma il perito […] è focalizzato nell’interpretare i vari aspetti
sintomatici riscontrati in un’unica direzione a sostegno di un’ipotesi di
simulazione [recte: amplificazione dei sintomi]. […] le divergenze sulle
condizioni di salute […] si confermano […] inconciliabili […]. Per me risulta
[…] doveroso cercare di assicurare al paziente la possibilità di un giudizio
più equo dei disturbi attraverso una nuova perizia “super partes”, dove il
perito non risulti un abituale collaboratore dell’Ufficio AI. […]”.
Con scritto del 21 settembre 2024
il Dr. __________ ha nuovamente preso posizione (IV 2, sottolineature del
redattore):
"
[…] La frequenza delle sedute […] prosegue in maniera blanda […].
Le diagnosi vengono mantenute. Solo la terapia farmacologica viene
dichiarata aumentata. Già in passato il periziando ha dimostrato di non
assumere i medicamenti antidepressivi, anche a un dosaggio inferiore,
allorquando il curante dichiarava invece una perfetta aderenza terapeutica. […]
non vengono riportati i motivi per cui un soggetto con scarsa aderenza
terapeutica, che ha sempre rifiutato un ricovero, adesso avrebbe invece
accettato dosaggi cospicui di medicamenti, che il perito, in base al
proprio inquadramento del caso, peraltro non trova indicati. […] Non è esattamente
vero che l’individuo sia stato valutato dal perito come simulatore. Il
sottoscritto ha evidenziato dei deficit che però vengono nettamente amplificati
dal soggetto, al di fuori di uno schema congruente di malattia mentale ed in
presenza di molteplici incoerenze generali, documentate […]. […] la
presa a carico globale non rispecchia la gravità e la complessità dei sintomi
che vengono dichiarati. Inoltre, circa la mancata assunzione degli
antidepressivi, lo psichiatra curante dichiarava nel rapporto precedente
che questo fosse un aspetto sul quale sarebbe stato necessario lavorare. Il
perito si domanda su quali basi di onestà e di fiducia sarebbe proseguito il
rapporto terapeutico, se non fosse emerso il problema della mancata assunzione
dell’antidepressivo in sede peritale? Su cosa si sarebbe lavorato? […] sarebbe
proseguita una finzione, con un soggetto che dichiara formalmente di aderire
alla cura, ma che […] non lo fa; questo avvicina il caso molto di più a un
problema di amplificazione volontaria che a un discorso di nevrosi da rendita.
Viene detto dal collega che la complessità clinica sia coerente con la storia
clinica, a partire dall’infortunio e dalla storia di vita. Il perito sottolinea
che nella storia di vita non sono identificabili dei problemi psichici
precedenti, né dei segni di personalità con tratti paranoidi, in un soggetto
che lavora efficacemente a contatto con delle persone fragili. A proposito
dell’entità dell’infortunio, si rimanda alla decisione __________ del novembre
2021.
che ha sospeso le prestazioni accordate a partire dal 19 novembre 2021. Il
periziando ha inoltrato opposizione contro la decisione __________ […],
sostenendo di avere ancora male e che la chiusura del caso di infortunio fosse
ingiusta. Fino ad allora non era sopraggiunto alcuno scompenso psichiatrico
secondario alla “catastrofizzazione” del dolore, dichiarata dallo psichiatra
curante. La __________ ha mantenuto la sua posizione. […] nel 2022 è insorta la
presunta e complessa patologia psichiatrica e vi è stato l’incontro con lo
psichiatra curante. Giova peraltro ricordare l’entità dell’infortunio […], dove
la minima frattura della vertebra lombare […] non è per nulla sicura e
comunque, anche se fosse avvenuta, si è risolta entro tempi brevissimi. Gli
accertamenti RM hanno peraltro dimostrato che, alla base di un eventuale dolore
lombare, vi sarebbero semmai delle alterazioni degenerative di vecchia data
(che quindi avrebbero provocato dolore anche prima) non riconducibili
all’infortunio. […]”
Secondo la giurisprudenza
federale in materia di assicurazioni
sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o
infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e
che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni
secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011
del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA
32.2017.24
del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno
2019.
consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA
32.2019.47
del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).
Tornando al caso in disamina, si
rileva innanzitutto che l’insorgente non presentava alcun antecedente psichiatrico
o affezioni di sorta prima dell’infortunio (doc. 158, pag. 515 incarto AI: “prima
dell’infortunio del 16.5.21 non avevo mai avuto dolori a disturbi alla schiena.
Lo prova il fatto che non avevo neppure un medico di famiglia. Nessun
infortunio o malattia particolare da segnalare”; cfr. anche doc. 52, pag.
140.
incarto AI). E neppure vi sono sufficienti elementi che depongono a favore
di una patologia psichiatrica ereditaria, le informazioni concernenti
l’asserita patologia psichiatrica della madre e del fratello essendo troppo
vaghe (doc. 75, pag. 227 incarto AI). Inoltre, nel formulario per la domanda di
rendita egli ha indicato quale danno alla salute solo l’affezione reumatologica
(cfr. supra consid. 1.1.). Significativa è anche la tempistica della presa a
carico psichiatrica: con decisione su opposizione dell’8 marzo 2022 la __________
aveva messo fine alle prestazioni (cfr. doc. 198 incarto AI) e – su
segnalazione dalla curante dr.ssa __________ (specialista in fisiatria,
medicina tradizionale cinese e agopuntura) che aveva in cura RI 1 dal 26
gennaio 2022 per un piano trimestrale (doc. 75, pag. 247 incarto AI) – il
ricorrente è stato preso a carico dal dr. __________ il 17 maggio 2022 (doc. 50
incarto AI). A questo proposito e come rettamente rilevato dal perito
psichiatra (IV, pag. 2 e seg.), risulta inverosimile che l’asserito scompenso
psichiatrico secondario alla “catastrofizzazione” del dolore dichiarata
dal curante si sia manifestata all’improvviso, proprio successivamente alla
decisione negativa dell’assicuratore infortuni, al termine del piano di cura
della dr.ssa __________ e a circa un anno di distanza dall’infortunio (cfr.
supra consid. 1.1.). Per quanto concerne l’asserito peggioramento del quadro
psicopatologico con sintomi psicotici (persecuzioni) in concomitanza con
l’avvicinarsi delle visite peritali del dr. __________ e del dr. __________,
mal si comprende per quale motivo tale situazione non si sia instaurata già in
concomitanza con la visita peritale dell’assicuratore infortuni. Il quadro
clinico prima dell’evento infortunistico e le tempistiche dell’asserito
complesso quadro psichiatrico sollevano notevoli dubbi sulla credibilità delle
asserzioni del ricorrente.
La credibilità dell’insorgente è ancor
più compromessa dal fatto – incontestato ed incontestabile – che egli ha
mentito circa la compliance farmaceutica, venendo smentito dai risultati di
laboratorio. A tal proposito, va evidenziata la lucidità con cui il ricorrente
ha rilevato la possibilità di venire smascherato dai test di laboratorio, informandosi
presso la compagna per capire lo svolgimento degli esami e, resosi conto che essi
avrebbero smentito quanto inizialmente dichiarato, adducendo un recentissimo problema
di alitosi quale giustificazione per la mancata assunzione dell’antidepressivo.
In questo senso, è condivisibile la domanda del dr. __________ a sapere come si
sarebbe sviluppata la presa a carico psichiatrica del curante se non si fossero
svolti i testi di laboratorio. Mal si comprende poi per quale motivo un’asserita
diffidenza nei confronti dell’assunzione di farmaci sia limitata agli
antidepressivi ma non ai tranquillanti. Inoltre, né il ricorrente, né il dr. ____________
sono stati in grado di spiegare perché, nonostante l’asserita perenne necessità
di un taccuino per annotare e ricordarsi le informazioni più importanti a
motivo di difficoltà di memoria e di concentrazione, alle due visite peritali
il ricorrente ha saputo comunque riportare adeguatamente ogni informazione
pertinente senza l’ausilio di alcun supporto.
Per quanto concerne
l’incontestata “amplificazione dei sintomi”, “l’attitudine
rivendicativa marcata e ripetuta”, “il comportamento teatrale”, “i
modi drammatizzati” ed “i toni e le espressioni enfatizzati” (doc.
75, pagg. 232-234 e 237 e seg.; doc. 109 incarto AI), non vi è alcun motivo per
dubitare della fedefacenza di quanto messo a verbale dal dr. __________,
trattandosi di riscontri diretti del perito esterno indipendente.
L’asserzione secondo cui il
ricorrente non sia interessato ad un vantaggio economico dalla presente
procedura e che “non avrebbe nemmeno voluto essere segnalato alla AI”
(doc. 75, pag. 253 incarto AI) lascia perplessi. Già nella procedura LAINF,
preavvisata la chiusura del caso da parte della __________ con la fine
dell’erogazione delle prestazioni, il ricorrente ha chiesto all’assicuratore
infortuni “chi lo pagherà se noi chiudiamo [il caso, n.d.r.] visto
che lui ha famiglia […]” (doc. 177 incarto AI). Del resto l’assicurato è un
(ex) impiegato a tempo parziale (percentuale lavorativa dell’81%), con modeste
entrate (docc. 1, 10 e 26 incarto AI), convivente con una donna prevalentemente
casalinga (doc. 12, pag. 46 incarto AI) “occupata per qualche ora alla
settimana come operatrice presso il __________ […]” (doc. 75, pag. 228
incarto AI) e le tre figlie minorenni in un appartamento in locazione e che ha
chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. supra consid. 1.5.).
Alla luce di quanto qui sopra
esposto e accertato in particolare che la valutazione peritale rispetta gli
indicatori sanciti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.4.), questa Corte
ha maturato il convincimento che la refertazione del curante psichiatra non contiene
indizi concreti atti a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni
dell’esperto esterno indipendente, che vanno integralmente confermate.
Visto quanto precede, le
conclusioni dei periti e del medico SMR vanno confermate.
2.7
Il ricorrente critica la
valutazione economica operata dall’Ufficio AI per quanto concerne l’effettiva
possibilità di reintegrazione nel circuito lavorativo, sostenendo che i limiti
funzionali rilevati dal perito reumatologo escludono al momento qualsivoglia
attività lavorativa, ancorché adeguata, non tenendo peraltro conto di numerosi
altri fattori quali “la disponibilità sul mercato di un lavoro consono al
proprio stato di salute, rispettivamente le aspettative e le ambizioni di
ciascuno”, “senza contare che tale attività deve essere anche
compatibile con la formazione dal medesimo seguita”. Asserisce inoltre che
“nessuno abbia mai nemmeno indicato quale possa essere un’attività adeguata ai
dichiarati limiti” (VI. p.to 3.) e che non è dato a sapere cosa intende il
perito con “talvolta” in riferimento alla frequenza di determinati atti
elencati tra i limiti funzionali. A sostegno di quanto precede, l’insorgente
rinvia al rapporto medico del dr. __________ dell’8 aprile 2024 (I, p.to 2.).
Invano.
Pacifico che i limiti funzionali
rilevati dal perito reumatologo (cfr. supra consid. 2.6.2.) escludono la
ripresa dell’attività abituale di assistente di cura, essendo inconciliabili
con il mansionario descritto dal datore di lavoro (cfr. doc. 10, pag. 31 e doc.
40, pag. 88 incarto AI). Per quanto concerne la critica secondo cui il perito non
ha sufficientemente specificato cosa intende con “talvolta” ed altri avverbi
di tempo con riferimento alla frequenza delle attività descritte, vale quanto
detto al consid. 2.6.2 a cui si rinvia.
Infondata risulta altresì
l’asserzione secondo cui nessuno abbia descritto quali siano le attività
adeguate alle limitazioni rilevate dal perito. Infatti, nel rapporto del 5
febbraio 2024 il consulente in integrazione, fondandosi sulle limitazioni e
sulle indicazioni mediche (confermate in questa sede, cfr. supra consid. 2.6.3.2.
in fine), ha valutato la reintegrabilità del ricorrente nel circuito
lavorativo, individuando un ampio ventaglio di attività semplici, leggere e
ripetitive che non presuppongono qualifiche pregresse e che possono essere
svolte dopo una breve introduzione, menzionando a titolo esemplificativo “Operaio
addetto alla raccolta, pulizia, rifinitura di pezzi di seconda lavorazione in
officine o industrie di trasformazione di metalli o legno […]”, “Addetto
alla logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto)”, “Autista,
fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo
pesante di beni voluttuari”, “Personale ausiliario addetto ad attività
collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio
meccanografici, di duplicazione, economato e similari)”, “Operaio
ausiliario in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo,
imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie
presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e
simili”, “Operaio assemblatore nel campo della componentistica elettromeccanica
ed elettronica”, “Operaio generico nell’orologeria industriale”, “Impacchettatore,
imballatore e simili (MM)”, “addetto alla vendita di carburanti e altri
prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente
d’incasso”, “operaio nell’industria farmaceutica (controlli,
condizionamento)” (doc. 86 incarto AI). L’agire del consulente in
integrazione risulta pertanto conforme alla giurisprudenza in concreto
applicabile (cfr. supra consid. 2.5.).
Per quanto attiene al profilo,
alle ambizioni e alla formazione del ricorrente per rapporto al mercato di
lavoro – posto che il consulente in integrazione ha considerato gli aspetti
socioprofessionali indicando che le surriferite attività “sono ben presenti
sul territorio […]” e ritenendo che “l’A. possa reintegrarsi in maniera
autonoma iscrivendosi all’URC o tramite i normali canali di reclutamento” (doc.
86, pag. 302 incarto AI) – a far stato è la reintegrazione professionale in
attività adeguata sul mercato del lavoro equilibrato (cfr. supra consid.
2.2.), nozione teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio
tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro
strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.
A questo proposito, la giurisprudenza federale ha ammesso che nel mercato del
lavoro equilibrato vi sono anche cosiddetti posti di lavoro di nicchia “bei
welchen behinderte Personen mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers
rechnen können” (pro multis STF 8C_369/2021 del 28 ottobre 2021 consid.
6.4
con rinvio alla STF 8C_783/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 7.3.2; STCA
32.2021.89
del 7 marzo 2022 consid. 2.6.3. in fine).
Pertanto, la censura del
ricorrente cade nel vuoto.
2.8
Come accennato (cfr. supra consid.
1.7
e 2.6.3.2.), il (rappresentante del) ricorrente ed il curante psichiatra chiedono
una perizia giudiziaria.
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
A fronte di una situazione
valetudinaria ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. supra consid. 2.7.3.2.
in fine), il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.
2.9
Visto tutto quanto precede, la
decisione impugnata deve essere confermata.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
2.11
Come accennato in narrativa (cfr.
supra consid. 1.5.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi
esposti ai considerandi 2.7.1.-2.8., la presente vertenza appariva sin
dall’inizio destinata all'insuccesso.
In tali
condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti