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Decisione

32.2024.64

Ricorso (respinto) contro decisione di soppressione della rendita corrente. Confermata la valutazione peritale attestante un miglioramento con riacquisto (parziale) della CL in att. adeguata. Confermata la valutazione economica, in particolare le conclusioni del consulente SIP

9 dicembre 2024Italiano74 min

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.64

jv/gm

Lugano

9 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 luglio 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1977, di formazione

falegname ed assistente di cura (con attestato estero) e da ultimo attivo quale

assistente di cura, il 30 settembre 2021 ha presentato una domanda di

prestazioni adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 16 maggio 2021 a

motivo di un infortunio occorsogli in tale data ed indicando quale danno alla

salute una “Frattura vertebra L5” (docc. 1 e 8 incarto AI).

1.2. Dopo aver fatto compilare il

questionario per il datore di lavoro (doc. 10 incarto AI), richiamati l’incarto

assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc. 17,

29 e 207-252 incarto AI), l’incarto assicurazione disoccupazione (docc. 27 e

206 incarto AI) e l’incarto assicurazione infortuni (docc. 38, 39, 117-205

incarto AI), terminato l’intervento tempestivo dopo la frequentazione di un

corso d’informatica (docc. 11, 12, 14, 22 e 23 incarto AI), il 5 maggio 2022

l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato l’impossibilità di attuare

provvedimenti integrativi a causa dello stato di salute (doc. 25 incarto AI) e

ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 40 incarto AI). Richiamati i rapporti

medici dai curanti dr. __________ (specialista in medicina interna generale)

(doc. 43 incarto AI), dr. __________ (specialista in medicina interna ed

ematologia-oncologica) (doc. 45 incarto AI) e dr. __________ (specialista in

psichiatria e psicoterapia) (docc. 50, 52 e 54 incarto AI), valutata la

documentazione agli atti, i medici SMR dr. __________ (specialista in psichiatria

e psicoterapia) e dr.ssa __________ (specialista in omeopatia) hanno richiesto

una perizia esterna bidisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico per

determinare l’incapacità lavorativa a partire dal 16 maggio 2021 (docc. 55 e 56

incarto AI), richiesta avallata dall’amministrazione (doc. 57 incarto AI) che

ha conferito mandato – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al dr. __________

(specialista in reumatologia) e al dr. __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia) (doc. 68 incarto AI). La valutazione bidisciplinare è confluita

nel rapporto peritale del 5 dicembre 2023 (doc. 75 incarto AI) ed è stata fatta

propria dal medico SMR nel rapporto finale del 12 dicembre 2023 (doc. 77

incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi:

"

B Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa

B.1 Diagnosi

rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi

reumatologiche

Sindrome panvertebrale

con componente prevalentemente lombospondilogena cronica a destra, in

-

Alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide dorsale (discopatie

plurisegmentali con protrusioni discali e spondiloartrosi) e lombare

(discopatie plurisegmentali con piccola protrusione discale L5/S1

mediana-paramediana destra, spondiloartrosi)

Diagnosi

psichiatriche

F45.4 Sindrome

somatoforme da dolore persistente

B.2 Diagnosi

rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi

reumatologiche

Tendenza fibromialgica

(6 su 18 punti fibromialgici positivi)

Disturbi statici della

colonna vertebrale (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo,

scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)

Diagnosi

psichiatriche

…”

e

rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa (globale):

% IL att. abituale*

% IL att. adeguata*

% IL mansioni consuete (casalinga)*

Periodi

100

100

100

16.05.2021-08.01.2023

100

10**

10

09.01.2023-continua

* riduzione del rendimento. ** riduzione del rendimento per

l’affezione psichiatrica.

1.3. Con rapporto del 5 febbraio 2024 il

consulente SIP ha chiuso il mandato, rilevando un ampio ventaglio di attività

esigibili ed evidenziando come in sede di colloquio l’assicurato abbia

affermato “che il suo stato di salute non gli permette di svolgere attività

lavorativa e che allo stato attuale pensa a curarsi” (doc. 86 incarto AI).

1.4. Con progetto di decisione del 5

febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato l’attribuzione di una rendita AI con

grado d’invalidità del 100% dal 1. giugno 2022 (scadenza dell’anno d’attesa,

art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2023 (tre mesi dopo il miglioramento,

art. 88a cpv. 1 OAI), avendo calcolato un grado d’invalidità nullo dal 1.

gennaio 2023 (miglioramento dello stato di salute) e del 4.11% dal 1. gennaio

2024 (art. 26bis cpv. 3 OAI).

Con osservazioni del 21 febbraio

e del 1. marzo 2024 l’assicurato ha contestato il progetto, dissentendo circa

l’asserito miglioramento della situazione valetudinaria (docc. 88 e 89 incarto

AI).

Con ulteriori osservazioni (non

datate) (doc. 103 incarto AI) l’assicurato, oltre a contestare nuovamente il

progetto di decisione chiedendo una rendita intera “dal 16 maggio 2021 e

continua”, ha prodotto la presa di posizione del dr. __________ del 10

aprile 2024 e del dr. __________ dell’8 aprile 2024 (docc. 100 e 101 incarto AI.

Sottoposte le osservazioni al dr.

__________ e al dr. __________, (docc. 104, 105 e 108 incarto AI), con scritto

del 20 aprile 2024 i periti hanno confermato le conclusioni di cui al rapporto

del 5 dicembre 2023 (doc. 109 incarto AI). Alla luce delle prese di posizione

dei periti, il medico SMR ha confermato il rapporto del 12 dicembre 2023 (doc.

111 incarto AI).

Con decisione del 30 luglio 2024

l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc. 110, 112 e 114 incarto AI).

1.5. L’assicurato, rappresentato

dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 30

luglio 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una “rendita

d’invalidità del 100% da gennaio 2023 e continua”, subordinatamente la

retrocessione degli atti all’Ufficio AI per “ulteriori accertamenti”.

Chiede l’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio, producendo il relativo certificato municipale.

Censura la valutazione medica operata

dall’amministrazione per quanto concerne le diagnosi formulate, i limiti

funzionali rilevati e l’incapacità lavorativa accertata, producendo

refertazione medica del dr. __________ e del dr. __________.

Contesta altresì la valutazione

economica, sostenendo che il suo stato di salute ed i limiti funzionali gli

precludono qualsivoglia attività lavorativa, ancorché adeguata.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI, allegando l’ulteriore presa di posizione dei periti del 19 rispettivamente

21 settembre 2024, ha confermato integralmente il proprio operato.

In ragione di quanto precede,

l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso,

la reiezione dell’impugnativa.

1.7. Con osservazioni del 21 ottobre

2024 il ricorrente ha ribadito la propria posizione, chiedendo “che questo

Tribunale valuti la nomina di un perito “terzo” che possa esprimersi sugli

ipotizzati disturbi psichici da cui potrebbe essere affetto l’assicurato”

(VI).

1.8. Con osservazioni del 29 ottobre

2024 l’Ufficio AI, rilevato come con scritto del 21 ottobre 2024 l’insorgente

si sia limitato a riproporre le medesime censure già trattate in sede di

risposta senza addurre ulteriori mezzi di prova, ha rinviato alla presa

diposizione del 30 luglio 2024, rispettivamente alla risposta di causa, delle

quali postula l’integrale conferma (VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio

AI ha considerato adempiuti i presupposti per il diritto ad una rendita intera

dal 1. giugno al 30 aprile 2023 o se, come richiesto dal ricorrente, egli

avrebbe diritto ad una rendita intera anche da aprile in avanti.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La cifra 9101 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024) prevede che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La cifra 9102 CIRAI, concernente,

tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite a tempo determinato,

prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022,

si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021,

si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo

l’articolo 88a OAI […]”.

La cifra 1007 e seg. della

Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore

sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI) (valida dal 1.

gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio

2022 valgono le regole seguenti:

- in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto

alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa successivamente.

In concreto, l’assicurato ha

presentato la domanda di prestazioni il 30 settembre 2021 adducendo

un’incapacità lavorativa completa dal 16 settembre 2021 (cfr. supra consid.

1.2.), ragione per cui l’eventuale diritto ad una rendita sarebbe insorto

successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto

che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv.

1 lett. b LAI).

Visto quanto precede, in casu

torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità

sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la

sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non

può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha

avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione; e

c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di

rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e

il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%

di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità

supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In

virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se

non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto

dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene

conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC

1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1.

gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini,

op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Per costante giurisprudenza, quando

l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.4. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie

psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura

probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Nella STF 8C_104/2024 del 22

ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la

vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere

superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità

era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse

causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la

recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per considerare

l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa

possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad una

rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche

l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato

tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria

strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre

il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e

che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti

disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per

l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro

esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V

124 consid. 6.2.). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo

2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una

rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001;

STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.

2.6.1. In concreto, ricevuta la domanda di

prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato

l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia bidisciplinare esterna in ambito

reumatologico e psichiatrico, confluita nel rapporto peritale del 5 dicembre 2023

(fatto proprio dal medico SMR) (cfr. supra consid. 1.2.), confermato in sede

amministrativa (cfr. supra consid. 1.4.) e con la risposta di causa (cfr. supra

consid. 1.6.).

Il ricorrente, prevalendosi delle

refertazioni dei curanti dr. __________ e dr. __________, contesta la

valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo di

essere inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi dal 16 maggio 2021 e

che i limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo siano inconciliabili

con qualsivoglia attività leggera, circostanze che gli conferirebbero il

diritto ad una rendita intera da tale data (cfr. supra consid. 1.4., 1.5. e

1.7.).

Questa Corte, chiamata a

verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata,

dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun

motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.2. Il ricorrente contesta la

valutazione del perito reumatologo in punto alla capacità lavorativa residua

accertata in attività adeguata, sostenendo che gli importanti limiti funzionali

rilevati dallo stesso perito rendano impossibile, allo stato attuale,

qualsivoglia attività lavorativa, ancorché adeguata. Critica altresì il fatto

che il perito reumatologo, con riferimento ai limiti funzionali rilevati

(sollevamento pesi, cambiamento postura, ecc.), non abbia esplicitato cosa intende

con gli avverbi di tempo usati (“può assumere talvolta la posizione

seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata,

dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee”. Non ci dice

però il perito che cosa intenda con “talvolta” […]”). Si prevale del

rapporto medico del dr. __________ dell’8 aprile 2024, prodotto nella procedura

amministrativa, che ritiene rispecchiare “l’effettiva situazione clinica”

(I, p.to 2.).

A torto.

Il perito reumatologo ha così

valutato le capacità, le risorse e i problemi dell’assicurato sotto il profilo

reumatologico (doc. 75, pag.264 incarto AI):

"

[…] può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei

fianchi, mai pesi oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; […] può di

rado sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, mai pesi

oltrepassanti 5 kg sopra l’altezza del petto. […] può molto spesso maneggiare

attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto

spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità,

mai maneggiare attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale. […] può di

rado effettuare lavori al di sopra della testa, mai effettuare la rotazione del

tronco, può spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può spesso assumere la

posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia.

[…] può assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la

posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare

le posizioni […]. […] può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso

oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta

camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, mai salire su

scale a pioli.”

Pacifico che l’attività abituale

non sia più esigibile.

Circa l’incapacità lavorativa in

attività adeguata, il dr. __________ – dopo aver fatto il punto della

situazione iniziale e degli aspetti formali (doc. 75, pagg. 242-244 incarto AI),

riportato le fonti impiegate (doc. 75, pagg. 244-253 incarto AI), svolta

l’anamnesi (doc. 75, pagg. 253-255 incarto AI), reso il reperto (doc. 75, pagg.

255-257 incarto AI) e preso atto del rapporto del dr. __________ pervenutogli

il 7 novembre 2023 (doc. 75, pag. 257 incarto AI) – ha valutato la situazione

medica dell’assicurato (doc. 75, pagg. 257-263 incarto AI), formulando le

diagnosi reumatologiche con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

(cfr. supra consid. 1.2.) e accertando, tra l’altro, una capacità lavorativa

del 100% in attività adeguata ai limiti funzionali a far tempo dal 9 gennaio

2023 (doc. 75, pagg. 265 incarto AI). Nella valutazione medica integrativa, il

perito reumatologo ha concluso che “le alterazioni strutturali riscontrate,

potenzialmente in grado di generare una parte dei sintomi lamentati

dall’assicurato, permettono una reintegrazione professionale” (doc. 75,

pag. 215 incarto AI).

Il ricorrente si prevale del certificato

del dr. __________, specialista in medicina interna ed ematologia-oncologica, dell’8

aprile 2024 che presenta il seguente tenore (doc. 101 incarto AI):

"

[…] il sig. RI 1 è entrato in mia cura in data 10.06.2022 nella mia

qualità di medico di base e consulente per la terapia del dolore. […]

operativo come assistente di cura, in data 16.5.2021 scaricando un paziente da

un furgone, subiva un trauma di sovraccarico e torsione della colonna, che

sarebbe stato ritenuto responsabile di dolori alla colonna e inabilità

funzionale. Per tali problemi è stato sottoposto a multiple consultazioni

radiologiche e neurochirurgiche, ma non è emersa una indicazione chirurgica. È

stato avviato a multipli tipi di trattamento farmacologico e fisico, ma

afferma di soffrire sempre di dolori intrattabili con limitazione funzionale.

Non disponiamo di ulteriori linee di trattamento. Il paziente è seguito da

specialisti in psichiatria, essendosi configurata una sindrome del dolore

cronico. L’esperto psichiatra fornirà la propria documentazione. Il paziente

stesso dispone di ricca documentazione. In base alle manifestazioni dolorose

del paziente che lamenta anche insufficienza funzionale, ho emesso per lui

certificazioni di IL 100% dal 22.6.2022 e questa inabilità permane con

certificato attuale. Non ho elementi per pronunciarmi sulla prognosi

funzionale definitiva. Ciò che posso riferire si esaurisce in quanto sopra. La

terapia farmacologica attuale consiste in:

·

Targin 5-2.5: 1 mattino, 1 sera: antidolorifico mordimi o

·

Aulin 100: 1 al mattino: antidolorifico antinfiammatorio

·

Xanax 0.5: 1 ½ al giorno: tranquillante benzodiazepinico

·

Cymbalta 90 mg al giorno – antidepressivo

·

Remeron, riserva per insonnia

·

Pantozol, riserva per disturbi gastrici […]”

Il rapporto del curante presenta

molteplici criticità. Innanzitutto, il dr. __________ non si è neppure

confrontato con le risultanze peritali. Inoltre, il curante ha preso per

fedefacente le manifestazioni dolorose ed i limiti funzionali riportati

dall’insorgente, prescindendo da un confronto critico e oggettivo e dallo

specificare quali sarebbero i limiti funzionali rilevati. Fondandosi sulle

affermazioni del ricorrente (la cui credibilità va relativizzata per i motivi

di sui dirà nel prosieguo, cfr. infra consid. 2.6.3.2.), il curante ha

accertato un’incapacità lavorativa completa dal 22 giugno 2022, senza neppure

indicare se si riferisse all’attività abituale e/o a quella adeguata. Non può

quindi essere fatto proprio dal TCA il rimprovero rivolto al perito di non aver

concretizzato in termini più espliciti gli avverbi di tempo riferiti ai limiti

funzionali, atteso che la quantificazione in percentuale, rispettivamente in

ore è direttamente desumibile dal questionario datore di lavoro (doc. 10, pag.

31 incarto AI), come ricordatogli dallo stesso perito in sede ricorsuale (IV 1,

pag. 2). A titolo esemplificativo, il datore di lavoro ha indicato che

l’assicurato svolgeva talvolta (“6-33% o fino a ½ a ca. 3 h”) “piccoli

lavori di economia domestica” nell’arco della giornata lavorativa. Va

inoltre evidenziato che il dr. __________, a differenza del dr. __________, non

è specialista in reumatologia (cfr. supra consid. 1.2.).

È quindi con pertinenza che il

dr. __________, prendendo posizione sul rapporto del curante, ha concluso che “nello

scritto […] del Dr. __________ non vengono fornite informazioni mediche

oggettive attinenti al mio campo di specialità non già note al momento della

valutazione peritale reumatologica in questione, di conseguenza non riconosco

nuovi elementi somatici muscolo-scheletrici atti a modificare la mia

valutazione delle risorse fisiche dell’assicurato e di conseguenza della sua

capacità lavorativa. In sintesi, vi confermo le conclusioni formulate nel mio

scritto peritale.” (doc. 109, pag. 364 incarto AI).

I successivi certificati del curante

nulla mutano, trattandosi di mere attestazioni di un’inabilità lavorativa “del

100%” quale “continuazione del certificato emesso dalla Clinica di

Riabilitazione [__________, n.d.r.] (I, allegati C1-12).

Visto quanto precede, le

conclusioni del dr. __________ vanno integralmente confermate.

2.6.3. L’insorgente contesta la valutazione

del perito psichiatra, ritenendo inconciliabile la valutazione peritale del dr.

__________ con i limiti funzionali rilevati dal dr. __________ (cfr. infra consid.

2.6.3.1.). Egli si prevale dei rapporti del 10 aprile 2024 (doc. 100, pagg.

327) e dell’11 settembre 2024 (I, allegato D) del dr. __________ (cfr. infra

consid. 2.6.3.2.).

2.6.3.1. Per quanto riguarda l’asserita

inconciliabilità dei limiti funzionali rilevati dal perito reumatologo (cfr.

supra consid. 2.6.2.) con la capacità lavorativa del 90% in attività adeguata

accertata dal perito psichiatra (cfr. doc. 75, pag. 218 e seg. incarto AI), il

TCA rileva quanto segue.

Dal rapporto peritale si evince che,

dopo aver valutato l’assicurato nelle rispettive discipline i periti hanno considerato

le diagnosi formulate, i limiti funzionali rilevati e le incapacità lavorative

accertate nei rispettivi ambiti e – dopo un’esauriente discussione avvenuta il

5 dicembre 2023 – hanno concluso che in un’attività adeguata ai limiti

funzionali l’assicurato è abile al lavoro al 90% (riduzione del rendimento del

10% a causa della patologia psichiatrica) dal 9 gennaio 2023 (conclusioni fatte

proprie anche dal medico SMR).

Il fatto che il (rappresentante

del) ricorrente ritenga inconciliabili i limiti funzionali rilevati dal dr. __________

con la capacità lavorativa in attività adeguata accertata dal dr. __________ è

irrilevante. Trattasi infatti di due discipline mediche ben distinte: la

reumatologia trattando le condizioni morbose che interessano l’apparato

muscolo-scheletrico e i tessuti connettivi dell’organismo, mentre la

psichiatria si occupa della salute mentale dell’individuo. Detto altrimenti,

dei limiti funzionali (anche importanti) rilevati in una disciplina, non si

ripercuotono automaticamente in un’altra. Determinare se ciò è il caso o anche

se le incapacità lavorative accertate nei diversi ambiti vadano sommate o

integrate è prerogativa medica, non giuridica. Peraltro, in casu lo stesso dr. __________

ha accertato come nonostante non sia più esigibile la ripresa dell’attività

abituale, l’assicurato, sotto il profilo strettamente reumatologico, è abile al

lavoro in misura completa in attività adeguata.

È quindi a ragione che il perito

psichiatra, prendendo posizione sulla medesima censura sollevata in sede

amministrativa, ha asserito che “Non ci sono divergenze di opinione tra i

due periti poiché gli ambiti di competenza, tra reumatologo e psichiatra, sono

distinti. Essi sono stati adeguatamente integrati nella valutazione di

consenso, dove i limiti delle singole specialità sono stati riconosciuti e

armonizzati tra le due distinte discipline.” (doc. 109, pag. 371 incarto

AI). Posizione che il dr. __________ ha ribadito in questa sede, comunicando di

aver “[…] fondato il proprio giudizio funzionale sulla base delle risorse

psichiche e [di non aver, n.d.r.] sovrapposto la propria conclusione a

quella del reumatologo. I giudizi dei due periti che hanno preso parte alla

valutazione pluridisciplinare [recte: bidisciplinare] sono stati poi

adeguatamente integrati e non si è esclusa nessuna quota di incapacità

lavorativa […]” (IV 2, pag. 4).

2.6.3.2. L’insorgente contesta la valutazione

del dr. __________ prevalendosi dei rapporti del dr. __________.

Il rapporto peritale del dr. __________

presenta il seguente tenore (doc. 75, pagg. 223-241 incarto AI, sottolineature

del redattore):

"

[…] in primo piano si evidenzia l’atteggiamento teatrale e

drammatizzato […]. Le lamentele soggettive paiono stereotipate e non

suscitano un coinvolgimento emotivo nell’interlocutore. […] colpisce la sproporzione

enorme […] tra le conseguenze oggettive dell’infortunio e lo sviluppo psicosomatico

successivo, con dei livelli di sofferenza dichiarati estremi e

insormontabili. […] Inoltre, […] l’assicurato non presenta degli antecedenti

psichiatrici. La condizione depressiva maggiore [diagnosi formulata

dal curante psichiatra e non condivisa dal perito, n.d.r.], […] non è in

realtà osservabile […]. Il periziando […] non assume neppure

adeguatamente gli antidepressivi, come è emerso dagli esami di laboratorio.

L’assicurato conduce una vita abbastanza strutturata e ha delle

caratteristiche che non corrispondono a un depresso melanconico. Egli tiene

molto alla propria igiene, conduce una giornata comunque organizzata, è

autonomo negli spostamenti (ha raggiunto lo studio con i mezzi pubblici, è

rientrato a casa, il pomeriggio ha raggiunto da solo il laboratorio dove è

giunto puntualmente). […] riconduce i suoi limiti ai dolori e non tanto alla

depressione. Le difficoltà di memoria vengono in realtà riferite già nel

passato, quando la [asserita, n.d.r.] depressione non era presente. Un

simile sviluppo depressivo si potrebbe ipotizzare se l’assicurato avesse già

sofferto di depressione maggiore severa prima dell’infortunio. Tuttavia

l’anamnesi […] e la perfetta funzionalità lavorativa precedente,

consentono di escludere […] l’ipotesi di una depressione precedente.

[…] ha inoltre rinunciato al ricovero in psichiatria proposto dallo

psichiatra curante […]. Tale comportamento è molto anomalo nei pazienti

depressi, i quali sono ben disposti ad accogliere le proposte terapeutiche

che possono alleviare la […] sofferenza. Tale comportamento è ancora più

strano nel periziando, il quale da una parte sostiene di sentirsi un peso per

la propria famiglia ma, dall’altra parte, al momento di prendere in mano la

situazione, non vuole assolutamente allontanarsi da casa per tentare una cura

ospedaliera più incisiva. Nel dialogo con l’assicurato si percepisce

chiaramente e in maniera preponderante un tratto rivendicativo marcato, con

una pressante e ridondante convinzione di essere vittima di diverse

ingiustizie. La questione dei riferiti individui che lo seguirebbero

per fargli del male è stata riferita soltanto al secondo colloquio, con una

modalità abbastanza teatrale. Tale sintomo risulta difficile da inquadrare,

anche perché è di natura alquanto differente rispetto alle diagnosi poste dai

curanti, si presenta isolato e per giunta incongruente rispetto al tema

somatoforme-depressivo che viene riferito predominante. Considerate le

molteplici incongruenze sopra elencate e l’attitudine rivendicativa marcata e

ripetuta, con verosimiglianza preponderante l’atteggiamento rassegnato e

apparentemente disperato […] risponde a dei bisogni di riconoscimento sociali e

non configura una malattia mentale in senso stretto.”

4.1 Osservazioni sul

comportamento e sull’aspetto esteriore

L’assicurato giunge puntuale

a entrambi i colloqui. Mezz’ora prima del primo incontro il perito,

uscito a prendere la posta, aveva già visto il periziando che si

aggirava attorno allo studio medico per localizzarlo, in modo da essere

sicuro di poter tonare “a colpo sicuro” poco più tardi. Il comportamento

è teatrale, le frasi e i modi sono drammatizzati, enfatizzati i toni e le

espressioni.

[…]

4.3 Reperti

dell’esame

Status AMDP

Aspetto generale e

mimica: curato nell’igiene e nell’abbigliamento. Età apparente in linea

con quella anagrafica, mimica iperespressiva, teatrale nei

comportamenti.

[…]

Attenzione e memoria:

disturbo selettivo dell’apprendimento anamnestico (dislessia), riferito e

antecedente all’infortunio.

[…]

Affettività: sentimento

di perdita della vitalità, irritabilità riferita, lamentosità (tendenza ad

autocompiangersi), rigidità affettiva.

Carica vitale e

psicomotricità: teatralità marcata.

Considerandi

[…] Altri disturbi

psichici: sospettosità, diffidenza, rifiuto delle cure stazionarie, rabbia

contro il datore di lavoro e le assicurazioni.

[…]

Altri sintomi somatici:

cefalea/peso alla testa riferiti, lombalgie e algie diffuse.

Esami complementari

-

Test

Il perito ha provato

a somministrare il test SIMS, ma l’assicurato non si è detto capace di

leggere il questionario […]. Il perito ha quindi fatto un tentativo ulteriore,

leggendo personalmente le domande […], ma già dopo il secondo quesito l’assicurato

ha rinunciato, dicendo che “queste sono domande forti” […]. Egli ha

preso le distanze, si è alzato dalla sedia e, sempre in modalità molto

teatrale, ha manifestato un’apparente crisi emotiva di pianto.

-

Dosaggio dei livelli dei farmaci psichiatrici nel siero

Il dosaggio effettuato

denota una scarsissima compliance terapeutica. In particolare, la

Duxoletina (Cymbalta), farmaco antidepressivo essenziale, è

praticamente assente, […]. Questo dato contraddice palesemente quanto

l’assicurato ha dichiarato in sede del primo colloquio peritale e solleva

dei dubbi non trascurabili sulla buona fede di questo individuo nel momento

in cui descrive dei sintomi invalidanti. Tale osservazione, unita alle

molteplici incoerenze elencate […], depone per una ricerca volontaria e

cosciente di vantaggi secondari […]. In occasione della seconda visita

l’assicurato ha peraltro dichiarato di essersi confrontato con la sua compagna

circa il dosaggio dei medicamenti richiesto dal perito. La donna gli

avrebbe spiegato che si trattava di un esame del sangue avente lo scopo di

verificare l’assunzione delle medicine. A questo punto, solo alla seconda

visita l’assicurato dice di avere dei problemi di alito cattivo, per i

quali il medico generico gli aveva prescritto dell’olio di menta (Colpermin).

Per questo motivo egli dichiara (ma solo dopo il dosaggio) che aveva sospeso

i farmaci psichiatrici 4-5 giorni prima del prelievo di laboratorio. Ciononostante,

li problema dell’alitosi non si sarebbe risolto.”

Il dr. __________ ha formulato la

diagnosi di “F45.4 Sindrome somatoforme da dolore persistente”,

escludendo una depressione maggiore: “l’atteggiamento assunto dal periziando

[…] non corrisponde a una depressione, ma all’assunzione del ruolo di

malato, nella ricerca di soddisfare degli eventuali bisogni sul piano sociale.

Non si trova quindi una malattia mentale in senso stretto, la quale possa

impedire un adattamento a eventuali dolori residui e il superamento dei limiti

somatici, in un soggetto che è ancora giovane e che non ha subito dei danni

organici rilevanti a seguito dell’infortunio.” (doc. 75, pag. 236 incarto

AI). Sulla base dei risultati del test MINI-ICF, il perito psichiatra ha

giustificato una riduzione di rendimento al massimo del 10% in ogni attività

(doc. 75, pag. 239 incarto AI).

Il ricorrente si prevale del

rapporto del dr. __________ del 10 aprile 2024 dal seguente tenore (doc. 100

incarto AI, sottolineature del redattore):

"

[…] da ottobre 2023, con l’approssimarsi degli incontri […] di

valutazione peritale […] il paziente ha ricominciato a manifestare pensieri

e vissuti a carattere persecutorio […] che si sono progressivamente

intensificati nei mesi successivi […]. […] nel corso di questi quasi due anni di

trattamento il paziente aveva già evidenziato aspetti complessi di

personalità che non ho potuto approfondire nel corso della terapia per un

suo atteggiamento spiccatamente difensivo, da me rispettato […]. Ho però più

volte avuto il sospetto che […] avrebbe potuto esprimere vissuti di

diffidenza, di allerta e di minaccia per sé che, qualora lo stress si fosse

protratto, avrebbero corso il rischio di evolvere in vere e proprie reazioni

paranoidi. Il paziente riferisce ora […] di essere seguito e

controllato da persone […] legate […] ad eventi della sua quotidianità. Sente

rumori in casa e pensa che qualcuno si sia introdotto […]. Si sente osservato e

minacciato. […] ricorda soltanto che gli era già capitato di vivere esperienze

simili […] in __________, ritenendo di essere visto con sospetto dalle autorità

del luogo. […] secondo il suo racconto, oggi i suoi persecutori potrebbero

essere operatori della AI […]. […] è suggestiva la concomitanza del

manifestarsi di questa sintomatologia e del suo progressivo incremento con gli

incontri di valutazione peritale […]. […] è significativamente aumentato il

suo disagio con aspetti di ansia, di preoccupazione, di irritabilità e di

logoramento […]. In qualche circostanza […] ha espresso desideri di morte

[…] ma […] ha prevalso la volontà di non arrecare ulteriore disagio ai suoi

familiari. Questi aspetti sintomatologici sono emersi anche nel corso delle

valutazioni peritali. […] il […] Dott. __________ li ha valutati come

fenomeni isolati, non chiari da inquadrare, e soprattutto di tipo teatrale,

volti […] ad impressionare l’interlocutore. L’evoluzione successiva

di questa sintomatologia ha però assunto caratteristiche diverse, pervasive e

di continuità, impattando significativamente sullo stato psichico […] e sulla

presunta capacità lavorativa […]. Dal profilo diagnostico, il quadro

clinico sopraccitato è riferibile […] ad una reazione paranoide (ICD

10.

F23.3 […]) […]. Si tratta di una condizione di aggravamento clinico

del caso, non riportata nel mio precedente rapporto, in quanto correlata ad

una dimensione psicopatologica latente e inespressa al momento della sua

stesura. Ad oggi l’ideazione paranoide non si è molto modificata.

[…] Contestazioni

relative al rapporto peritale psichiatrico […]

[…] non posso che

confermare da quasi due anni l’esistenza di uno stato depressivo […] di

media gravità (ICD 10 F32.1) e in fase di cronicizzazione. I sintomi

che lo caratterizzano sono una flessione del tono dell’umore, perdita di

interesse e della capacità di provare piacere, un’apprezzabile astenia con

rapida esauribilità psicofisica, pronunciata labilità emotiva associata a

disforia e forte irritabilità, marcato deficit attentivo e di concentrazione

con limitazioni significative della memoria recente, disturbi del sonno sia

nell’addormentamento che nel mantenimento, pensiero rimuginante persistente con

contenuti di fallimento, di vergogna e di inguaribilità. Sono presenti anche

ricorrenti idee di morte senza una progettazione suicidaria vera e propria.

Questo quadro clinico […] è stato osservato […] anche dalla collega che mi

inviò il paziente nel maggio 2022, Dottoressa __________ […] e dal medico

curante Dr. __________ […]. Il disturbo depressivo appena descritto è associato

attualmente ad altre due condizioni patologiche […] È presente un

marcato disturbo somatoforme da dolore persistente che scaturisce da una

sindrome algica lombare irriducibile e resistente alla terapia antalgica […].

di recente si è aggiunta una […] forma di disturbo psicotico ad espressione

paranoide […].

Il profilo di un

soggetto simulatore, nell’ipotesi meno giudicante, di malato immaginario,

esasperatamente rivendicativo, alla ricerca unicamente di un presunto

riconoscimento economico e sociale, non corrisponde al paziente che ho curato e

che sto continuando a curare. […] Relativamente alle incoerenze circa il

disturbo depressivo ravvisate dal collega Dr. __________ […], […] il

paziente non è un depresso melanconico […]. La nosografia comunemente

utilizzata attribuisce questa condizione ad uno stato depressivo grave con

aspetti psicotici congrui all’umore (delirio di rovina, di colpa). Il

paziente ha invece un disturbo depressivo di gravità media, con caratteristiche

cliniche meno compromesse. Il disturbo depressivo da me diagnosticato si

sviluppa verosimilmente da un’iniziale condizione reattiva, disadattativa di

tipo ansioso depressivo, in seguito all’infortunio e alla sindrome dolorosa

[…]. Si aggrava progressivamente […] fino ad acquisire le caratteristiche di un

disturbo depressivo maggiore, non più reattivo. Non è richiesto un antecedente

episodio depressivo maggiore per validare questa diagnosi. […] Una gravità

media della condizione depressiva non priva il paziente della capacità di

mantenere un’igiene corretta […], così come di spostarsi autonomamente quando

necessario. Non comprendo invece il senso di giornata ben strutturata […]

descritta dal perito. Di fatto il paziente esce di casa quando è

strettamente necessario, se ci riesce. A parte brevi passeggiate, sempre se i

dolori lo consentono, il resto del tempo il paziente lo trascorre a casa […]. I

disturbi del sonno per lungo tempo sono stati ben presenti […]. L’uso

della terapia (quando assunta) li ha attenuati, ma siamo ben lontani […]

dall’aver risolto il problema.

Il fatto che il

paziente avesse già problemi di attenzione e di concentrazione in

passato […] non contraddice il fatto che in questi due ultimi anni gli

stessi sintomi si siano notevolmente aggravati. […] Il non

coinvolgimento emotivo del perito, confrontato con l’atteggiamento

“drammatizzante” e “teatrale” del paziente […] sembrerebbe essere più un

problema empatico del collega […]. In realtà il paziente ha un’attitudine di

amplificazione dei sintomi che deriva dalla sua condizione dolorosa cronica

e che ha finito per pervadere tutto il suo vissuto affettivo. […] Non è

comunque un comportamento finalizzato ad impressionare o a manipolare

l’interlocutore e, in tal senso, non contraddice la presenza di un disturbo

depressivo. L’atteggiamento “esasperatamente rivendicativo” del

paziente va contestualizzato. È riduttivo considerarlo solo in funzione di

ottenere dei presunti vantaggi in sede di valutazione peritale. […] Anche

questo atteggiamento non è tanto volto ad impressionare l’interlocutore, come

interpretato dal perito, ma espressione di un vissuto più complesso e profondo

e, ancora una volta, non contraddice una condizione depressiva. La

“sproporzione enorme […] fra l’oggettività nell’infortunio e sviluppo

psicosomatico successivo” è parte integrante del disturbo somatoforme e di

un costrutto di catastrofizzazione del dolore derivante da una sindrome algica

cronica. […] Il rifiuto dell’ospedalizzazione in ambito psichiatrico e

l’assunzione discontinua delle terapie vanno considerate in un contesto più

ampio. […] l’avere evidenziato che il soggetto non assume in questo periodo

correttamente i farmaci, non vuole dire che l’abbia sempre fatto

necessariamente per tutto il tempo […]. Il paziente nega fermamente questo

aspetto ed è […] credibile. Gli aspetti di discontinuità nell’assunzione della

terapia non mi sorprendono, perché il paziente è spesso confrontato con la sua

paura di ammettere e riconoscere un psichico. C’è il terrore di non più

controllare un’altra condizione della propria vita, oltre al dolore. C’è probabilmente

il confronto con le patologie psichiatriche familiari […]. C’è la diffidenza

nei confronti dei farmaci e in generale verso tutto ciò che non può

controllare direttamente. […] questi aspetti […] non contraddicono

necessariamente una condizione depressiva […].

In relazione al

disturbo somatoforme da dolore persistente […]

[…] il Dr. __________

ha riconosciuto […] una sindrome panvertebrale […]. Questa patologia è stata

riconosciuta come invalidante […] dal momento dell’infortunio […] ad oggi, con

prospettive di lunga durata in relazione all’abituale attività […]. […] dal 9

gennaio 2023 […] viene riconosciuto, sempre dal punto di vista reumatologico,

un miglioramento […] che comporta un recupero della capacità lavorativa in

attività adeguata al 100%. Questa sindrome dolorosa cronica promuove e

mantiene dal profilo psichiatrico una sindrome somatoforme da dolore

persistente che, secondo la valutazione peritale psichiatrica del Dr. __________,

sosterrebbe unicamente un’incapacità lavorativa del 10% nell’attività abituale

di assistente di cura, […] per cui non si entra nemmeno nel merito di definire

una capacità lavorativa in relazione ad un’attività adeguata. Sorprende la

disparità di giudizio di queste due valutazioni, perché […] le due

condizioni patologiche sono strettamente correlate. Non si riesce a comprendere

come […] venga ritenuto invalido definitivamente dal profilo reumatologico per

la sindrome dolorosa cronica nel suo abituale lavoro e nel contempo le

conseguenze psichiche di tale patologia siano ritenute talmente irrilevanti, da

comportare […] un rendimento diminuito del 10%. È evidente che il Dr. __________

trascuri e sottovaluti ampiamente la ricaduta psichica e affettiva che

comporta una grave sindrome dolorosa e resistente ai vari trattamenti […].

La discrepanza fra quanto obiettivabile del danno organico e la gravità della

sindrome algica e del disturbo psichico […] è un aspetto noto […]. Non ci

troviamo […] di fronte ad un soggetto che drammatizza e recita la parte del

malato per ottenere presunti vantaggi secondari, ma ci confrontiamo con un

paziente che esprime il proprio genuino disagio attraverso le dinamiche sopra

riportate. Questa condizione è stata colta praticamente da tutti i colleghi

“somatici” [curanti, n.d.r.] intervenuti sul caso […] e nessuno […] ha avanzato

l’ipotesi di simulazione, né ha pensato di trovarsi di fronte ad un malato

immaginario. Anzi […]. […] è stato somministrato […] all’inizio di questo trattamento

un test noto come PAIN CATASTROPHIZING SCALE […]. Il paziente ottiene un

punteggio di 36/52, dove > di 30 risulta significativamente patologico. […]

Lo stato di salute del paziente viene segnalato nel complesso come compromesso

da questa condizione […], a circa due anni dall’infortunio. […] Dal profilo

psichiatrico, posso attestare […] una incapacità lavorativa totale […] dal

17.5.2022

[…] presente tutt’ora […]. Riguarda sia l’abituale attività […] che

qualsiasi altra attività ragionevolmente esigibile. […]”.

Con scritto del 20 aprile 2024 il

perito psichiatra si è così determinato sul rapporto del dr. __________ (doc.

109, pagg. 366-372 incarto AI, sottolineature del redattore):

"

[…] La frequenza delle sedute […] (un incontro ogni due, oppure

addirittura ogni tre settimane) è incoerente, se viene paragonata con la

presunta gravità delle ben tre diagnosi psichiatriche [formulate dal curante,

n.d.r.] stratificate, in una condizione psicopatologica che si vorrebbe

dichiarare straordinariamente complessa e addirittura al di fuori degli schemi

ordinari di apprezzamento clinico. Non risultano ancora […] cure

stazionarie in clinica psichiatrica […] nonostante l’ipotetico aggravamento

dei sintomi psicotici che vengono descritti, i quali metterebbero in

allarme la famiglia e sarebbero pure accompagnati da idee di morte. […] non

risulta neppure una presa a carico infermieristica psichiatrica al domicilio,

che sia intensa e continuativa, con lo scopo di monitorare da vicino un caso di

tale gravità e di attivare le risorse. La gravità viene fatta valere solo

nei confronti dell’Assicurazione invalidità con lo scopo di ottenere il

riconoscimento della rendita. La connessione tra i sintomi psicotici, l’evento

della perizia medica e i presunti persecutori […] è molto atipica,

anche perché il periziando non aveva esposto in questi termini i presunti

sintomi psicotici con il perito. […] aveva piuttosto detto […] che persone

non meglio specificate lo stessero seguendo per delle questioni legate alla sua

etnia e alle origini del padre, ma non si sarebbe trattato di funzionari

dell’AI e tantomeno di un controllo da parte loro. Il rapido polimorfismo di

questo presunto delirio è alquanto atipico. I presunti sintomi psicotici

erano comunque già presenti e sono stati valutati […], per cui non

rappresentano un aggravamento successivo alla perizia […]. La contestazione

del curante circa la depressione riporta poi delle argomentazioni generiche e

non sufficientemente critiche. A livello diagnostico, si parla di

“complessità” a livello della personalità, senza chiarire se si ipotizzi anche

un disturbo ella personalità (quarta diagnosi?), depressione di media gravità e

cronica, disturbo somatoforme e infine di sindrome psicotica. I casi nei quali

i pazienti riportano dei sintomi che afferiscono a diverse categorie

diagnostiche, andando dalla “complessità” personologica, alle sindromi

somatoformi, per passare ai sintomi depressivi solo di media gravità, ma con

associati dei deliri psicotici, i quali peraltro non sono nemmeno congrui con

l’umore, sono di per sé suggestivi di aspetti di amplificazione, che

devono venire criticamente analizzati. Infatti, normalmente i pazienti

genuini riportano pochi sintomi specifici, coerenti e invalidanti; le loro

manifestazioni non si estendono in maniera così massiccia e svincolata,

ricadendo nei vari ambiti della psicopatologia generale. Gli elementi

anamnestici […] erano noti al perito, che li ha considerati, così

come le patologie psichiatriche dei famigliari […]. Essi non hanno avuto un

impatto sulla continuità lavorativa precedente e un’eventuale correlazione con

la condizione attuale dovrebbe essere ben chiarita nella genesi della

patologia; […] un nesso di causa non può essere solo accennato in termini

generici e puramente ipotetici. […] resta il fatto che essere riconosciuto

come invalido avrebbe […] vantaggi per il soggetto, in primis a livello

economico […]. Il fatto che il periziando non volesse fare una domanda di

invalidità sarebbe semmai tutto da dimostrare, in una persona che ho visto

molto rivendicativa, molto attenta a convincere l’interlocutore, parecchio

focalizzata a essere riconosciuta dall’assicurazione. Il senso di

responsabilità verso le figlie e il desiderio di assecondare le

preoccupazioni economiche della moglie, è ancora in contraddizione con una

presunta sindrome psicotica delirante e, semmai, depone invece verso una

buona aderenza all’esame di realtà e ai vantaggi tangibili che il proprio agire

può apportare alla famiglia. Il curante tende inoltre a giustificare molto

il suo paziente. La depressione secondo lui è presente, contribuisce

all’inabilità lavorativa, ma non è così grave da impattare sull’igiene e la

cura della persona, alla quale l’assicurato specifica di tenere molto. Il

periziando si dice depresso, ma poi non prende i farmaci antidepressivi e

viene facilmente giustificato.

Stando al dosaggio

ematico […], la presunta diffidenza […] rispetto ai farmaci non

esiste quando si tratta di prendere […] tranquillanti […], ma ci sarebbe

[…] selettivamente solo per gli antidepressivi. La depressione e i

deliri non impattano sulla possibilità di uscire e spostarsi in autonomia,

finanche di sostenere il colloquio peritale adeguatamente, senza dei segni di

compromissione oggettiva. I sintomi psicotici sono dichiarati in

aggravamento, ma la presa a carico non è particolarmente intensa rispetto al

passato. […] il curante sostiene che il […] paziente vada in giro con

[…] block notes sui quali prendere appunti per non dimenticare le

cose, ma […] non si è presentato dal perito con […] block notes con

annotate sopra le informazioni più importanti da non dimenticare e ha saputo

comunque riferire tutto adeguatamente e puntualmente. Il […] curante

ammette […] che vi sia un’amplificazione dei sintomi. Proprio questa

amplificazione […], contraddice la narrazione […] di un assicurato

che non cercherebbe alcun riconoscimento in ambito AI […]. […] il […] curante

riconosce infine anche l’atteggiamento esasperatamente rivendicativo […],

dicendo però che esso va contestualizzato. Anche questa ammissione depone per

la correttezza dell’osservazione del perito e non per un soggetto che

preferirebbe togliersi la vita piuttosto che chiedere l’invalidità, come invece

sostiene […] il curante. Il curante riconosce anche la sproporzione enorme

tra l’infortunio […] e lo sviluppo psicosomatico […]. Egli lo

interpreta però come una normale conseguenza del disturbo somatoforme, come

espressione del bisogno del periziando di contestare un “destino avverso”.

Scendendo con i piedi per terra, la sensazione reale che si ottiene è quella

che il periziando contesti semplicemente le decisioni assicurative. Rispetto

ai farmaci e all’ospedalizzazione, la solida alleanza del curante con il

paziente è ancora più evidente. Egli lo giustifica sotto ogni punto di

vista, c’è sempre una buona ragione per scusarlo. Ma resta il fatto

incontestabile

che, in sede peritale, il periziando ha prima detto di

assumere tutti i medicamenti, ma poi le prove hanno dimostrato che non stava

dicendo il vero. […] Il pretesto per la mancata assunzione

dell’antidepressivo è molto suggestivo; il periziando […] non ha espresso

[…] paura nei confronti degli psicofarmaci o di ciò che egli non può

controllare. Neppure ha manifestato il timore di essere affetto da disturbi

analoghi a quelli dei suoi famigliari, come invece ipotizza il curante.

Inoltre, la scusa portata dall’assicurato al secondo colloquio e la lucidità

del confronto che egli ha avuto con la sua compagna [in relazione al test

ematico che avrebbe rivelato la mancata compliance farmaceutica, n.d.r.], sono

molto interessanti. Essi denotano un’ottima lucidità mentale, una valida

aderenza al piano di realtà, un’elevata attenzione all’ottenimento del

risultato di essere riconosciuto dal perito come ammalato e anche come

individuo in buona fede. Tutto questo non è coerente, rispetto a un paziente

che dovrebbe essere immerso in sintomi psicotici deliranti e significativamente

depresso, con deficit cognitivi secondari alla depressione. Tra l’altro, […] il

periziando si è ben ricordato di far valere tempestivamente la sua

giustificazione alle risposte false che aveva inizialmente dato sui farmaci,

ancora senza l’ausilio di alcun block notes […]. Non si comprende perché il

collega […] sia […] così convinto che nei due anni precedenti l’assicurato,

senza mentire anche a lui, abbia assunto la terapia e abbia avuto soltanto una

transitoria “discontinuità”. La critica rispetto al mancato confronto

telefonico tra perito e curante, dovrebbe quindi trovare sufficienti motivi

in tutte le osservazioni che ho fatto in precedenza. […] Lo scrivente è sicuro

della valutazione che ha effettuato; non c’erano delle zone d’ombra che

dovevano ancora essere chiarite […]. In merito ai dolori […], il

[perito, n.d.r.] reumatologo si è espresso sulla base dei limiti somatici che

[…] ha potuto appurare ed […] ammettere secondo la sua disciplina, senza che vi

fosse alcuna interferenza da parte dello psichiatra rispetto a tale giudizio.

Il perito psichiatra ha espresso parallelamente una valutazione soltanto sulla

parte di sintomi psicologici che non son giustificabili a livello fisico e che

sono […] ampiamente superabili, proprio alla luce delle incoerenze segnalate,

le quali impongono di ridimensionare la gravità delle lamentele non

obiettivabili. Non ci sono delle divergenze di opinione tra i due periti,

poiché gli ambiti di competenza […] sono distinti. Essi sono stati integrati

nella valutazione di consenso, dove i limiti delle singole specialità sono

stati riconosciuti e armonizzati tra le due distinte discipline. Segnalo […]

che il test per il disturbo somatoforme somministrato dal collega

Armiraglio […] si basa solo su quanto viene soggettivamente riferito

dall’individuo, in un setting di solida alleanza tra medico e paziente. Il test

[…] non ha alcuna utilità per discriminare se i punteggi elevati dipendano: da

una simulazione, oppure dall’amplificazione volontaria dei sintomi, oppure da

una forma di amplificazione involontaria, oppure da una modalità genuina di

risposta. […] il sottoscritto non reputa che le risposte fornite al test fatto

dal curante siano genuine. Sorprende persino che il periziando sia riuscito

a fare un test insieme con il suo curante, mentre si sia rifiutato […] di

provare anche soltanto a rispondere al test proposto dal perito. Ponderati

tutti i fattori, il perito non trova delle valide e convincenti ragioni per

discostarsi dalle conclusioni peritali […].

Con il ricorso l’insorgente ha

prodotto il rapporto dell’11 settembre 2024 del dr. __________ (I, allegato D,

sottolineature del redattore):

"

[…] Dal 10.04.2024 […] le condizioni psichiche del paziente […] sono

rimaste invariate […]. Il trattamento psichiatrico ambulatoriale […] è tuttora

in corso […] con sedute ogni 2-3 settimane […]. […] Il Dr. __________

considera incongruo l’assetto terapeutico attuale […], sostenendo che la

gravità dei disturbi […] da me descritta […] necessiterebbe di sedute più

ravvicinate […], di un intervento infermieristico specializzato domiciliare e

probabilmente anche di un ricovero in ambito psichiatrico. […] se fossimo

confrontati con una depressione scompensata o melanconica, se la condizione

delirante fosse florida e persistente con agiti incontrollati correlati ai

contenuti deliranti, oppure se la sindrome somatoforme da dolore persistente

comportasse reiterati interventi o accertamenti […] e il paziente fosse

stabilmente allettato a casa, mi troverei d’accordo […]. Ma i disturbi da me

riportati non hanno mai avuto questa urgenza e questa gravità. Grazie al

trattamento mirato in corso, si è riusciti gradualmente a gestire meglio il

disagio del paziente […]. Ritengo che l’attuale assetto di cura sia del tutto

coerente con il quadro clinico. Per il Dr. __________ la complessità clinica da

me evidenziata […] è “di per sé suggestiva di aspetti di amplificazione

(manipolatori? rivendicativi?) che devono essere criticamente evidenziati”. La

complessità clinica osservata è invece a mio avviso coerente con la storia

clinica a partire dall’infortunio e con la storia del paziente. […] prima

dell’infortunio […] non aveva mai avuto bisogno di cure […]. Esiste quindi […]

un punto di rottura del suo equilibrio psicoemotivo corrispondente

all’infortunio […]. Non si capisce perché il comprensibile disagio che ne

deriva non debba avere caratteristiche di genuinità, anche nella sua

complessità. Ma il perito […] è focalizzato nell’interpretare i vari aspetti

sintomatici riscontrati in un’unica direzione a sostegno di un’ipotesi di

simulazione [recte: amplificazione dei sintomi]. […] le divergenze sulle

condizioni di salute […] si confermano […] inconciliabili […]. Per me risulta

[…] doveroso cercare di assicurare al paziente la possibilità di un giudizio

più equo dei disturbi attraverso una nuova perizia “super partes”, dove il

perito non risulti un abituale collaboratore dell’Ufficio AI. […]”.

Con scritto del 21 settembre 2024

il Dr. __________ ha nuovamente preso posizione (IV 2, sottolineature del

redattore):

"

[…] La frequenza delle sedute […] prosegue in maniera blanda […].

Le diagnosi vengono mantenute. Solo la terapia farmacologica viene

dichiarata aumentata. Già in passato il periziando ha dimostrato di non

assumere i medicamenti antidepressivi, anche a un dosaggio inferiore,

allorquando il curante dichiarava invece una perfetta aderenza terapeutica. […]

non vengono riportati i motivi per cui un soggetto con scarsa aderenza

terapeutica, che ha sempre rifiutato un ricovero, adesso avrebbe invece

accettato dosaggi cospicui di medicamenti, che il perito, in base al

proprio inquadramento del caso, peraltro non trova indicati. […] Non è esattamente

vero che l’individuo sia stato valutato dal perito come simulatore. Il

sottoscritto ha evidenziato dei deficit che però vengono nettamente amplificati

dal soggetto, al di fuori di uno schema congruente di malattia mentale ed in

presenza di molteplici incoerenze generali, documentate […]. […] la

presa a carico globale non rispecchia la gravità e la complessità dei sintomi

che vengono dichiarati. Inoltre, circa la mancata assunzione degli

antidepressivi, lo psichiatra curante dichiarava nel rapporto precedente

che questo fosse un aspetto sul quale sarebbe stato necessario lavorare. Il

perito si domanda su quali basi di onestà e di fiducia sarebbe proseguito il

rapporto terapeutico, se non fosse emerso il problema della mancata assunzione

dell’antidepressivo in sede peritale? Su cosa si sarebbe lavorato? […] sarebbe

proseguita una finzione, con un soggetto che dichiara formalmente di aderire

alla cura, ma che […] non lo fa; questo avvicina il caso molto di più a un

problema di amplificazione volontaria che a un discorso di nevrosi da rendita.

Viene detto dal collega che la complessità clinica sia coerente con la storia

clinica, a partire dall’infortunio e dalla storia di vita. Il perito sottolinea

che nella storia di vita non sono identificabili dei problemi psichici

precedenti, né dei segni di personalità con tratti paranoidi, in un soggetto

che lavora efficacemente a contatto con delle persone fragili. A proposito

dell’entità dell’infortunio, si rimanda alla decisione __________ del novembre

2021.

che ha sospeso le prestazioni accordate a partire dal 19 novembre 2021. Il

periziando ha inoltrato opposizione contro la decisione __________ […],

sostenendo di avere ancora male e che la chiusura del caso di infortunio fosse

ingiusta. Fino ad allora non era sopraggiunto alcuno scompenso psichiatrico

secondario alla “catastrofizzazione” del dolore, dichiarata dallo psichiatra

curante. La __________ ha mantenuto la sua posizione. […] nel 2022 è insorta la

presunta e complessa patologia psichiatrica e vi è stato l’incontro con lo

psichiatra curante. Giova peraltro ricordare l’entità dell’infortunio […], dove

la minima frattura della vertebra lombare […] non è per nulla sicura e

comunque, anche se fosse avvenuta, si è risolta entro tempi brevissimi. Gli

accertamenti RM hanno peraltro dimostrato che, alla base di un eventuale dolore

lombare, vi sarebbero semmai delle alterazioni degenerative di vecchia data

(che quindi avrebbero provocato dolore anche prima) non riconducibili

all’infortunio. […]”

Secondo la giurisprudenza

federale in materia di assicurazioni

sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o

infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012

consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e

che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su

divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni

secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011

del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA

32.2017.24

del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno

2019.

consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA

32.2019.47

del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).

Tornando al caso in disamina, si

rileva innanzitutto che l’insorgente non presentava alcun antecedente psichiatrico

o affezioni di sorta prima dell’infortunio (doc. 158, pag. 515 incarto AI: “prima

dell’infortunio del 16.5.21 non avevo mai avuto dolori a disturbi alla schiena.

Lo prova il fatto che non avevo neppure un medico di famiglia. Nessun

infortunio o malattia particolare da segnalare”; cfr. anche doc. 52, pag.

140.

incarto AI). E neppure vi sono sufficienti elementi che depongono a favore

di una patologia psichiatrica ereditaria, le informazioni concernenti

l’asserita patologia psichiatrica della madre e del fratello essendo troppo

vaghe (doc. 75, pag. 227 incarto AI). Inoltre, nel formulario per la domanda di

rendita egli ha indicato quale danno alla salute solo l’affezione reumatologica

(cfr. supra consid. 1.1.). Significativa è anche la tempistica della presa a

carico psichiatrica: con decisione su opposizione dell’8 marzo 2022 la __________

aveva messo fine alle prestazioni (cfr. doc. 198 incarto AI) e – su

segnalazione dalla curante dr.ssa __________ (specialista in fisiatria,

medicina tradizionale cinese e agopuntura) che aveva in cura RI 1 dal 26

gennaio 2022 per un piano trimestrale (doc. 75, pag. 247 incarto AI) – il

ricorrente è stato preso a carico dal dr. __________ il 17 maggio 2022 (doc. 50

incarto AI). A questo proposito e come rettamente rilevato dal perito

psichiatra (IV, pag. 2 e seg.), risulta inverosimile che l’asserito scompenso

psichiatrico secondario alla “catastrofizzazione” del dolore dichiarata

dal curante si sia manifestata all’improvviso, proprio successivamente alla

decisione negativa dell’assicuratore infortuni, al termine del piano di cura

della dr.ssa __________ e a circa un anno di distanza dall’infortunio (cfr.

supra consid. 1.1.). Per quanto concerne l’asserito peggioramento del quadro

psicopatologico con sintomi psicotici (persecuzioni) in concomitanza con

l’avvicinarsi delle visite peritali del dr. __________ e del dr. __________,

mal si comprende per quale motivo tale situazione non si sia instaurata già in

concomitanza con la visita peritale dell’assicuratore infortuni. Il quadro

clinico prima dell’evento infortunistico e le tempistiche dell’asserito

complesso quadro psichiatrico sollevano notevoli dubbi sulla credibilità delle

asserzioni del ricorrente.

La credibilità dell’insorgente è ancor

più compromessa dal fatto – incontestato ed incontestabile – che egli ha

mentito circa la compliance farmaceutica, venendo smentito dai risultati di

laboratorio. A tal proposito, va evidenziata la lucidità con cui il ricorrente

ha rilevato la possibilità di venire smascherato dai test di laboratorio, informandosi

presso la compagna per capire lo svolgimento degli esami e, resosi conto che essi

avrebbero smentito quanto inizialmente dichiarato, adducendo un recentissimo problema

di alitosi quale giustificazione per la mancata assunzione dell’antidepressivo.

In questo senso, è condivisibile la domanda del dr. __________ a sapere come si

sarebbe sviluppata la presa a carico psichiatrica del curante se non si fossero

svolti i testi di laboratorio. Mal si comprende poi per quale motivo un’asserita

diffidenza nei confronti dell’assunzione di farmaci sia limitata agli

antidepressivi ma non ai tranquillanti. Inoltre, né il ricorrente, né il dr. ____________

sono stati in grado di spiegare perché, nonostante l’asserita perenne necessità

di un taccuino per annotare e ricordarsi le informazioni più importanti a

motivo di difficoltà di memoria e di concentrazione, alle due visite peritali

il ricorrente ha saputo comunque riportare adeguatamente ogni informazione

pertinente senza l’ausilio di alcun supporto.

Per quanto concerne

l’incontestata “amplificazione dei sintomi”, “l’attitudine

rivendicativa marcata e ripetuta”, “il comportamento teatrale”, “i

modi drammatizzati” ed “i toni e le espressioni enfatizzati” (doc.

75, pagg. 232-234 e 237 e seg.; doc. 109 incarto AI), non vi è alcun motivo per

dubitare della fedefacenza di quanto messo a verbale dal dr. __________,

trattandosi di riscontri diretti del perito esterno indipendente.

L’asserzione secondo cui il

ricorrente non sia interessato ad un vantaggio economico dalla presente

procedura e che “non avrebbe nemmeno voluto essere segnalato alla AI”

(doc. 75, pag. 253 incarto AI) lascia perplessi. Già nella procedura LAINF,

preavvisata la chiusura del caso da parte della __________ con la fine

dell’erogazione delle prestazioni, il ricorrente ha chiesto all’assicuratore

infortuni “chi lo pagherà se noi chiudiamo [il caso, n.d.r.] visto

che lui ha famiglia […]” (doc. 177 incarto AI). Del resto l’assicurato è un

(ex) impiegato a tempo parziale (percentuale lavorativa dell’81%), con modeste

entrate (docc. 1, 10 e 26 incarto AI), convivente con una donna prevalentemente

casalinga (doc. 12, pag. 46 incarto AI) “occupata per qualche ora alla

settimana come operatrice presso il __________ […]” (doc. 75, pag. 228

incarto AI) e le tre figlie minorenni in un appartamento in locazione e che ha

chiesto l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. supra consid. 1.5.).

Alla luce di quanto qui sopra

esposto e accertato in particolare che la valutazione peritale rispetta gli

indicatori sanciti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.4.), questa Corte

ha maturato il convincimento che la refertazione del curante psichiatra non contiene

indizi concreti atti a mettere in dubbio la correttezza delle conclusioni

dell’esperto esterno indipendente, che vanno integralmente confermate.

Visto quanto precede, le

conclusioni dei periti e del medico SMR vanno confermate.

2.7

Il ricorrente critica la

valutazione economica operata dall’Ufficio AI per quanto concerne l’effettiva

possibilità di reintegrazione nel circuito lavorativo, sostenendo che i limiti

funzionali rilevati dal perito reumatologo escludono al momento qualsivoglia

attività lavorativa, ancorché adeguata, non tenendo peraltro conto di numerosi

altri fattori quali “la disponibilità sul mercato di un lavoro consono al

proprio stato di salute, rispettivamente le aspettative e le ambizioni di

ciascuno”, “senza contare che tale attività deve essere anche

compatibile con la formazione dal medesimo seguita”. Asserisce inoltre che

“nessuno abbia mai nemmeno indicato quale possa essere un’attività adeguata ai

dichiarati limiti” (VI. p.to 3.) e che non è dato a sapere cosa intende il

perito con “talvolta” in riferimento alla frequenza di determinati atti

elencati tra i limiti funzionali. A sostegno di quanto precede, l’insorgente

rinvia al rapporto medico del dr. __________ dell’8 aprile 2024 (I, p.to 2.).

Invano.

Pacifico che i limiti funzionali

rilevati dal perito reumatologo (cfr. supra consid. 2.6.2.) escludono la

ripresa dell’attività abituale di assistente di cura, essendo inconciliabili

con il mansionario descritto dal datore di lavoro (cfr. doc. 10, pag. 31 e doc.

40, pag. 88 incarto AI). Per quanto concerne la critica secondo cui il perito non

ha sufficientemente specificato cosa intende con “talvolta” ed altri avverbi

di tempo con riferimento alla frequenza delle attività descritte, vale quanto

detto al consid. 2.6.2 a cui si rinvia.

Infondata risulta altresì

l’asserzione secondo cui nessuno abbia descritto quali siano le attività

adeguate alle limitazioni rilevate dal perito. Infatti, nel rapporto del 5

febbraio 2024 il consulente in integrazione, fondandosi sulle limitazioni e

sulle indicazioni mediche (confermate in questa sede, cfr. supra consid. 2.6.3.2.

in fine), ha valutato la reintegrabilità del ricorrente nel circuito

lavorativo, individuando un ampio ventaglio di attività semplici, leggere e

ripetitive che non presuppongono qualifiche pregresse e che possono essere

svolte dopo una breve introduzione, menzionando a titolo esemplificativo “Operaio

addetto alla raccolta, pulizia, rifinitura di pezzi di seconda lavorazione in

officine o industrie di trasformazione di metalli o legno […]”, “Addetto

alla logistica (magazziniere, con l’ausilio del muletto)”, “Autista,

fattorino addetto alla distribuzione e consegna a domicilio di merce non troppo

pesante di beni voluttuari”, “Personale ausiliario addetto ad attività

collaterali semplici, per lo più di tipo manuale (archivio, servizio

meccanografici, di duplicazione, economato e similari)”, “Operaio

ausiliario in lavori leggeri non qualificati (addetti al controllo,

imballaggio, etichettatura, spedizioni, ausiliari) nelle cinque categorie

presenti nel campo dell’abbigliamento, della confezione, della maglieria e

simili”, “Operaio assemblatore nel campo della componentistica elettromeccanica

ed elettronica”, “Operaio generico nell’orologeria industriale”, “Impacchettatore,

imballatore e simili (MM)”, “addetto alla vendita di carburanti e altri

prodotti in stazioni combinate del tipo servisol, con compiti essenzialmente

d’incasso”, “operaio nell’industria farmaceutica (controlli,

condizionamento)” (doc. 86 incarto AI). L’agire del consulente in

integrazione risulta pertanto conforme alla giurisprudenza in concreto

applicabile (cfr. supra consid. 2.5.).

Per quanto attiene al profilo,

alle ambizioni e alla formazione del ricorrente per rapporto al mercato di

lavoro – posto che il consulente in integrazione ha considerato gli aspetti

socioprofessionali indicando che le surriferite attività “sono ben presenti

sul territorio […]” e ritenendo che “l’A. possa reintegrarsi in maniera

autonoma iscrivendosi all’URC o tramite i normali canali di reclutamento” (doc.

86, pag. 302 incarto AI) – a far stato è la reintegrazione professionale in

attività adeguata sul mercato del lavoro equilibrato (cfr. supra consid.

2.2.), nozione teorica e astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall’altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

A questo proposito, la giurisprudenza federale ha ammesso che nel mercato del

lavoro equilibrato vi sono anche cosiddetti posti di lavoro di nicchia “bei

welchen behinderte Personen mit einem sozialen Entgegenkommen des Arbeitgebers

rechnen können” (pro multis STF 8C_369/2021 del 28 ottobre 2021 consid.

6.4

con rinvio alla STF 8C_783/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 7.3.2; STCA

32.2021.89

del 7 marzo 2022 consid. 2.6.3. in fine).

Pertanto, la censura del

ricorrente cade nel vuoto.

2.8

Come accennato (cfr. supra consid.

1.7

e 2.6.3.2.), il (rappresentante del) ricorrente ed il curante psichiatra chiedono

una perizia giudiziaria.

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

A fronte di una situazione

valetudinaria ritenuta sufficientemente chiarita (cfr. supra consid. 2.7.3.2.

in fine), il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove.

2.9

Visto tutto quanto precede, la

decisione impugnata deve essere confermata.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in

vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

2.11

Come accennato in narrativa (cfr.

supra consid. 1.5.), il ricorrente chiede di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti ai considerandi 2.7.1.-2.8., la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso.

In tali

condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti