32.2024.66
Assegno grandi invalidi negato. Censurata una violazione del diritto di essere sentito, TCA dispone il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti
17 febbraio 2025Italiano84 min
viene quindi ammessa solo con molta cautela (DTF 134 V 97 E. 2.9.2 con riferimenti;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.66
FC
Lugano
17 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato nel 1965, di professione impiegato di commercio e ispettore fiscale, ha
presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità nel mese di
agosto 2018. Esperiti gli accertamenti del caso, inclusivi di una perizia
psichiatrica a cura del __________, mediante decisione del 27 maggio 2019
l’Ufficio AI gli ha accordato il diritto ad una rendita intera d’invalidità
(grado dell’80%) dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. AI pag. 125).
1.2. Il
22 settembre 2023 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di
erogazione di un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), indicando la
necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario del vestirsi
e svestirsi, lavarsi e lo spostarsi/mantenimento dei contatti sociali, con
richiesta di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI
pag. 142).
Effettuati
gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 4 giugno 2024 dapprima
e decisione del 20 agosto 2024 poi, l’Ufficio AI ha negato l’assolvimento delle
condizioni per il versamento di un AGI, considerato come dalla documentazione
agli atti e dall’inchiesta al domicilio effettuata il 29 maggio 2024, risultava
che egli necessitava dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere un
solo atto della vita quotidiana (vestirsi/svestirsi), mentre che non abbisognava
di sorveglianza personale continua e nemmeno di accompagnamento
dell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 205).
1.3. Con
tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il
riconoscimento di un AGI di grado medio e, in via subordinata, la retrocessione
degli atti all’amministrazione per completamento dell’istruttoria.
Allegata
nuova documentazione medica, il ricorrente reputa realizzate le condizioni per ammettere
la necessità di aiuto di terzi oltre per l’atto ordinario della vita di vestirsi/svestirsi
anche per quello dell’igiene personale, abbisognando della sorveglianza del
fratello per fare la doccia, ciò che determinerebbe il diritto almeno all'AGI
di grado lieve. Ritiene inoltre di necessitare anche dell’accompagnamento
costante nell’organizzazione della realtà quotidiana, con conseguente diritto
ad un AGI di grado medio. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto
necessario, nei considerandi di diritto.
1.4 Con la risposta di causa l’Ufficio
AI, sulla base anche delle allegate prese di posizione del SMR e dell’estensore
del rapporto di inchiesta al domicilio, ribadisce che non sarebbero realizzate
le condizioni per riconoscere un AGI all’assicurato. Chiede quindi la reiezione
del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nel
prosieguo.
1.5. Con
scritto del 25 novembre 2024 il ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, si è
ribadito nelle sue richieste e allegazioni, producendo altresì un’ulteriore certificazione
della psichiatra curante (X).
1.6. Prendendo
posizione in merito alla nuova documentazione prodotta, con osservazioni del 10
dicembre 2024 l’Ufficio AI, riferendosi all’allegata presa di posizione del
SMR, ha confermato la correttezza della decisione contestata (XII).
considerato
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un assegno
per grandi invalidi.
2.2. Preliminarmente il ricorrente
censura una violazione procedurale rimproverando all’amministrazione di aver “disatteso
la procedura di opposizione” e essere così caduta in una violazione del
diritto di essere sentito. In particolare ritiene in sostanza che, ricevuto lo
scritto 12 giugno 2024 dell’assicurato (con il quale egli affermava di
inoltrare “ricorso al vostro progetto di decisione del 4 giugno 2014”; doc.
AI pag. 208), l’Ufficio AI avrebbe dovuto chiedergli di motivare le proprie
osservazioni.
A torto.
Ai sensi dell'art. 57a cpv. 1
LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021):
"
1 L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un
preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla
soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione
prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato
ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA.
2 Se la decisione prevista concerne l’obbligo di
prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro
assicuratore prima di emanare la decisione.
3 Le parti possono presentare le loro obiezioni in
merito al preavviso entro 30 giorni.”
L’art. 73 ter OAI precisa che
l’assicurato può presentare le sue obiezioni all’ufficio AI per scritto oppure
oralmente, ritenuto che in quest’ultimo caso l’ufficio AI redige un verbale
sommario che deve essere firmato dall’assicurato. Giusta l’art. 74 OAI infine
“terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di
prestazioni” con la precisazione che “la motivazione della deliberazione tiene
conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano
rilevanti per la deliberazione”.
Lo scopo della procedura di
decisione preliminare è quello di consentire una discussione non complicata dei
fatti del caso e quindi migliorare l'accettazione della decisione da parte
degli assicurati (DTF 134 V 97 consid. 2.7 con riferimenti; STF 8C_25/2020 del
22 aprile 2020 consid. 3.1.1). Sebbene la procedura di decisione preliminare
serva anche a esercitare il diritto al contraddittorio, essa va oltre il
requisito minimo costituzionale (art. 29 cpv. 2 CF) in quanto offre
l'opportunità di esprimersi sulla prevista applicazione della legge e la prospettata
decisione finale (STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 3a, I 302/99 del 21 febbraio 2000 consid. 2c; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
BGerichts zum sozialversicherungsrecht, IVG, 4a ed. 2022, n. 4 all’art. 57a LAI).
L'inosservanza dell'obbligo legale di emettere la decisione preliminare
entro il quadro definito, così come le violazioni in generale dei principi sul
diritto di essere sentiti e sul diritto di prendere visione degli atti che
vanno osservati nello svolgimento della procedura di decisione preliminare, nella
misura in cui non si tratti di semplici prescrizioni d’ordine, devono essere
sanzionate in conformità ai principi sulla violazione del diritto di essere sentiti
(DTF 116 V 182; Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 4 all’art. 57a LAI).
D’altra parte, per l'art.
29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale
diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,
indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento
del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (STF 9C_551/2022 del 4
marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF
137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Secondo la giurisprudenza una
violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere
eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura
presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può
esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione
del diritto (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; 9C_401/2023 del 5
gennaio 2024, consid. 3.1.2, 8C_482/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.4.2; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).
Si può nondimeno prescindere da
un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave
violazione del diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024,
consid. 4.3.1): una tale eventualità si realizza se l’annullamento della
decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale
soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili
con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una
celere trattazione della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024
consid. 4.3.1; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 133 I 201 consid. 2.2; STF
8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque
ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),
caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale
da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire
Fatti
i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.
5.1 e 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Va ancora precisato che si può
rinunciare al preavviso previsto dall’art. 57a LAI solo in casi particolari ed
eccezionali (DTF 134 V 97 consid. 2.8.2 e 2.9.1 con rinvii; STF 9C_356/2011 del
3 febbraio 2012 consid. 3.4; cfr. l'art. 74ter OAI che elenca i casi in cui vi
può essere l’assegnazione di prestazioni senza decisione, “se le condizioni
per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e tutte le
richieste dell’assicurato sono accolte”, menzionando in particolare
provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento per preparare
all’integrazione professionale e d’ordine professionale, mezzi ausiliari,
rimborso delle spese di viaggio, conferma dopo revisione di rendite e assegni
per grandi invalidi, prestazione transitoria).
La possibilità di rimediare a
un'omissione corrispondente nell'ambito del successivo processo di ricorso
viene quindi ammessa solo con molta cautela (DTF 134 V 97 E. 2.9.2 con riferimenti;
STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.2).
Ora, come a ragione fatto
rilevare dall’Ufficio AI, nella fattispecie il 4 giugno 2024 non è stata resa
una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA e non si è trattato di procedura di
opposizione ex art. 52 LPGA e 10 cpv. 5 OPGA. Trattavasi per contro di un preavviso
di decisione nei confronti del quale l’interessato aveva la facoltà di
presentare nei 30 giorni successivi le proprie obiezioni e osservazioni ai
sensi dei citati art. 57a cpv. 1 LAI e art. 73ter cpv. 2 OAI. LPGA.
Il fatto che l’assicurato abbia
provveduto unicamente a manifestare la propria contrarietà mediante lo scritto
del 12 giugno 2024 non comporta che l’amministrazione dovesse in qualche modo
sollecitare l’interessato ad un’ulteriore e più completa presa di posizione in
merito al progetto di decisione.
In proposito nemmeno giova al
ricorrente il rinvio alla STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.2,
pubblicata in SVR 2024, IV n. 24. In tale pronuncia il Tribunale federale ha
rammentato che vi è una grave violazione del diritto
di essere sentito se dopo l’emanazione del progetto di decisione una richiesta
di edizione di documenti o una presa di posizione sul progetto non vengono
considerati dall’Ufficio AI che non prende posizione in merito (“[…] Nach der Rechtsprechung erweist sich die
Verletzung der Anhörungspflicht schon dann als schwerwiegend, wenn ein nach
Erlass des Vorbescheids ergangenes Begehren um Aktenedition oder eine
Stellungnahme zum Vorbescheid
unberücksichtigt geblieben ist, indem auf die vorgebrachten
Einwendungen nicht eingegangen wurde […]”).
In quel caso ha
ritenuto lesivo del principio del diritto di essere sentito il fatto che l’Ufficio
AI, dopo aver reso il progetto di decisione (che prospettava il rifiuto della
richiesta di prestazioni) il 24 febbraio 2022 (notificato all’assicurato il 1°
marzo 2022), avesse emanato la decisione di rifiuto “già” il 30 marzo 2022
senza considerare le osservazioni dell’assicurato inoltrate, tempestivamente, il
31 marzo 2022.
Ora, nella fattispecie con lo
scritto del 12 giugno 2024 il ricorrente ha semplicemente manifestato il suo
dissenso nei confronti del progetto di decisione del 4 giugno 2024, senza
tuttavia prospettare l’ulteriore invio di mezzi di prova o chiedere l’edizione
di documentazione medica. Inoltre l’amministrazione ha pronunciato la sua
decisione di rifiuto, nella quale ha esplicitamente evidenziato di aver
ricevuto lo scritto del 12 giugno 2024, il 20 agosto 2024, ovvero ampiamente
dopo la scadenza del termine di 30 giorni per prendere posizione in merito al
progetto. Non vi è quindi stata alcuna violazione del principio inquisitorio.
Nemmeno può giovare al ricorrente
il richiamo della giurisprudenza per la quale, nell’ambito di una nuova domanda
di prestazioni, se l’assicurato fa riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici non ancora prodotti o da richiedere, l’amministrazione deve impartirgli un termine per produrre il
mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà
nel merito della domanda (DTF 130 V 63 consid. 5.2.5). Inoltre, come ricordato
dal TF nella citata STF 9C_551/2022, nell’ambito di una nuova domanda spetta in
ogni caso in primo luogo all’amministrazione l’obbligo di impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova richiamato con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.
In questo senso, nella
sua pronuncia del 15 luglio 2024 citata dal ricorrente (inc. 32.2024.16), il
TCA ha ammesso la presenza di una grave ed insanabile violazione del diritto di
essere sentito (con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio
dell’incarto all’amministrazione per applicazione corretta della procedura)
poiché l’Ufficio AI aveva reso la decisione di non entrata nel merito senza
ulteriore richiamo di documentazione medica malgrado la certificazione prodotta
dall’assicurato con le osservazioni al progetto di decisione evidenziasse, a
mente dello stesso SMR, una possibile modifica della valutazione medica.
Nella specie infatti non si
tratta di una decisione di non entrata nel merito, ragione per
cui tale giurisprudenza non trova comunque applicazione, nemmeno per analogia.
E questo a prescindere dal fatto che con il suo scritto del 12 giugno 2024
l’assicurato non ha prodotto alcun documento medico dal quale potessero essere
dedotti elementi rilevanti né ha menzionato circostanze che in qualche modo
dovessero suggerire la necessità per l’amministrazione di impartirgli un
termine per produrre eventuali mezzi di prova.
2.3. Secondo l'art. 9 LPGA è considerato
grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i
seguenti [DTF 133 V 450 consid. 7.2, 127 V 97 consid. 3c, 125 V 303 consid. 4°,
117 V 146 consid. 2; cifre marginali 2020segg della Circolare sulla grande
invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024]:
-
vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,
se questo non ha scopi di cura o terapia);
-
alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
cambiare posizione;
- mangiare
(portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè,
alimentazione tramite sonda);
- igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
-
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi / verificare
la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
- spostarsi
(nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).
La cifra 2022 CGI precisa che non sono considerate atti ordinari
della vita le attività connesse all'esercizio della professione,
all'adempimento di mansioni a essa equiparabili (economia domestica, studio,
comunità religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al
lavoro).
Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire
al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il
compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti
ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (cifra
2023 CGI).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente
la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita
comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata
richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali;
è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una sola di
queste funzioni parziali [DTF 117 V 146 consid. 2; cfr. anche le cifre
marginali 8011 e 8013 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) dell’UFAS, nella sua versione valida
dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2021].
Le funzioni parziali di
un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione
soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi
per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014
del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4).
Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora
in grado di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli
serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid.
3b).
È ancora utile ricordare che
secondo la cifra 8025 CIGI (cfr. parimenti la cifra 2010 CGI) l'aiuto di terzi
è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe
necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Giusta la
cifra 2011 CGI anche se l’aiuto è necessario tra quattro e sei giorni a
settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della settimana), non si è di
fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è necessario quotidianamente. Ciò
accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi
soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o
più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).
Per la cifra 8026 CIGI (e la 2013
CGI) l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale
di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia
personale» [DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato,
oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente
o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta
spontaneamente a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta
dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso
(p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni
cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto; DTF 117 V
146).
L’aiuto
necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto di un terzo,
ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata
durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo
lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a
causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto indiretto)
(cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).
La cifra 2015 CGI definisce l'aiuto diretto di terzi quando
l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da solo gli
atti ordinari della vita. Secondo la cifra 2016 CGI, l'aiuto indiretto
di terzi significa che l'assicurato è in grado, sul piano funzionale, di
compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe
solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciato solo (DTF 133 V
450).
Nel valutare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio
AI si basa oggettivamente sullo stato dell'assicurato (cfr. STF 8C_724/ 2022
del 21 aprile 2023, consid. 4.1 in SVR 2023 IV Nr. 45). È irrilevante
l'ambiente in cui l'assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia,
nella società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010 e cifra 279
CGI), ed è indifferente se per gli atti ordinari della vita l'assicurato può
contare sull'aiuto dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori) o viene
invece aiutato da una persona estranea alla famiglia. Inoltre, nell'ambito
dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana si considera
l'aiuto esigibile dai familiari (v. cifra 2100 CGI).
Va ancora ricordato che per la
cifra 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è
tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o
ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe
con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari,
attrezzi, ecc.; cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui
deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande
invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo
ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI
per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti
privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto
prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si
potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF
9C_410/2009 del 1° aprile 2010).
2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale
(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere
di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce
che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è
totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare
e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo
stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2
dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato,
pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte
degli atti ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37
cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è costretto a
ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere
almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di
una sorveglianza personale permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI,
esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 LAI quando un assicurato maggiorenne
non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Secondo l’art. 42
cpv. 4 LAI (nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2023), l’assegno
per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino
alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento
anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui
raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal
compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Nella
STF 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il TF ha
precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI,
l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato
dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,
l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Alla
questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 – ossia se il
diritto a un AGI presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di
carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – l’Alta
Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la quale ha concluso che la nascita
del diritto ad un AGI presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale
di carenza in applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 144 V
367 consid. 6.2.9).
Ciò ha portato alla modifica, dal 1° gennaio 2024,
del cpv. 4 dell'art. 42 LAI, che ora prevede che l'assegno per grandi
invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato
ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza
notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis cpv. 3 LAI.
Giusta l’art.
42ter cpv. 1 LAI infine il grado personale di grande
invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi
invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato
ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in
caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo
della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma
di importo giornaliero.
2.5. Riguardo ai singoli aspetti della
grande invalidità, per la cifra 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e
svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di
mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo
ausiliario o le calze sanitarie. È data anche quando l'assicurato riesce a
vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi
adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per
il verso giusto.
Secondo la cifra 8018 CIGI (atto
ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando
un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo
difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare
i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo
con le dita, DTF 121 V 88). Se ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi
duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non
viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e
in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C 30/2010). Si è invece in
presenza di una grande invalidità se l'assicurato non può utilizzare in alcun
modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette di pane, STF 9C
346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in presenza di una grande
invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità funzionale del medesimo
(paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non possa essere
impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto con la mano;
marg. 8018.1 CIGI).
Quanto all’atto “pulizia
personale”, giusta la cifra 8020 CIGI, l'assicurato è considerato grande
invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita
indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi,
radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se
l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie
(STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).
L’assicurato è invece considerato
grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se
necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per
risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi
accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono
espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a
svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique
VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non
ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto
di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C
604/2013; cifre 8021 e 8021.1 CIGI).
Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi
(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”,
l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari,
non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori di essa e di
intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si intendono le
relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere,
scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC
1982 pagg. 119 e 126), mentre che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali
allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone
psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce
«accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana», ma non
nell'ambito della funzione parziale “intrattenere contatti sociali” (cifre
8022-8024 CIGI).
Quanto infine alla “necessità
di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” e ai
presupposti, esaustivi, elencati dall’art. 38 cpv. 1 OAI, tale accompagnamento non
comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti
ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un
elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450; cfr. anche le cifre
marginali 2084segg CGI). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in
uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in
una clinica (per le nozioni, v. cifre 8005 segg. e 8109, cfr. anche le cifre
2084segg CGI). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono
perseguire quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere
l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. È considerato
solo l'accompagnamento che è regolare e necessario in relazione a una delle
situazioni di cui al cpv. 1: fra queste non rientrano in particolare le
attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di
protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 CCS.
L’accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana è necessario quando, nel rispetto dell’obbligo di
collaborare e dell’obbligo di ridurre il danno, un assicurato non è in grado di
compiere attività di base della vita come mangiare, provvedere alla cura del
proprio corpo, vestirsi in modo adeguato, eseguire una minima pulizia
dell’abitazione ecc. L’incapacità di provvedere a queste attività di base
renderebbe necessario il ricovero in un istituto (cifra 2086 CGI).
Il fatto che svolga alcuni
compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non
significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere
ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi considerato.
(cifra 8040 CIGI).
Per quanto riguarda la prima
delle tre funzioni parziali menzionate dall’art. 38 OAI, ossia l’accompagnamento
finalizzato a rendere possibile una vita autonoma (art. 38 cpv. 1 lett.
a OAI), la cifra 8050 CGI dispone:
"
L'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività
quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è
dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno
dei seguenti bisogni:
- aiuto nella strutturazione
della giornata;
- sostegno nell'affrontare situazioni della realtà
quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e
all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);
- conduzione della propria
economia domestica.
L'aiuto nella strutturazione della
giornata comprende per esempio l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire
e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel
dedicarsi a un'attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della
realtà quotidiana comprende aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni
ecc.
Nell'ambito dell'igiene si deve per
esempio ricordare all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di
aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto
ordinario della vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.”
Anche la CGI precisa:
"
2098 Nella conduzione
dell’economia domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il
bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però
considerate nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di
abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza di aiuto per questi
compiti, l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una
clinica. Per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica e i pasti ci
si deve dunque basare su requisiti minimi e non su una pulizia perfetta e pasti
elaborati. Non ci si può quindi basare sul tempo impiegato per i lavori
domestici secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) o il
FAKT. Se ad esempio non può stirare o pulire le finestre, questo non significa
che debba andare in un istituto o in una clinica. Anche se non può passare
l’aspirapolvere o riordinare regolarmente, non è ancora in uno stato di
abbandono. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere
riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.
Anche il fatto che debba fare delle pause durante i lavori domestici o che
possa svolgere attività concrete solamente in determinati momenti/giorni non
basta a riconoscere l’accompagnamento
2098.1 Sono considerati come
requisiti minimi il fatto di essere in grado di fare il bucato due volte al
mese (cioè utilizzare la lavatrice, riempirla e svuotarla, piegare e riporre il
bucato, ma non stirare o rammendare), di pulire l’abitazione ogni due settimane
(cioè passare l’aspirapolvere e/o spazzare con la scopa, passare lo
strofinaccio, pulire il bagno) e di preparare pasti semplici. Per quanto
riguarda la preparazione dei pasti, questa include i lavori preliminari e
successivi (pulire il piano di lavoro, i fornelli e il tavolo, lavare le
stoviglie e sistemare il cibo). È considerato un pasto semplice un pasto la cui
preparazione non richiede molto tempo (p. es. piatti semilavorati o pronti,
prodotti surgelati, ingredienti semplici). Il fatto di riscaldare resti
(precotti/preparati p. es. il giorno prima) o di utilizzare un prodotto finito
e di preparare soltanto un pasto caldo al giorno è ritenuto accettabile.
2098.2 Per valutare il bisogno di
aiuto per la conduzione dell’economia domestica (compresa la preparazione dei
pasti) ci si deve basare su un’economia domestica composta da una sola
persona.”
L’accompagnamento può essere
inteso sia come aiuto indiretto che diretto da parte di terzi. Di conseguenza,
l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se
l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni
impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).
L'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che,
per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l'assistenza
di una terza persona (STF 9C 28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le
prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno,
deve far sì che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe
costretto andare a vivere in un istituto (cifra 8050.2 CIGI).
Per quanto concerne l'obbligo di
ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a
corsi o a terapie per imparare ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per
svolgere le faccende domestiche (STF 9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va
prestata particolare attenzione all'aiuto dei familiari (v. anche la cifra 8085
CIGI), soprattutto per quanto riguarda i lavori domestici. Al riguardo, ci si
deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse
contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504). Questo aiuto va
oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l'assicurato non
presenti alcun danno alla salute.
Per quanto concerne la seconda
delle tre funzioni parziali menzionate dagli art. 37 e 38 OAI, ossia l’accompagnamento
per compiere attività della vita quotidiana fuori casa (art. 38 cpv. 1
lett. b OAI), per il marginale 8051 CGI l’accompagnamento è necessario
affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate
attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti,
attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale
medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In
caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali, l’aiuto va
attribuito all’atto di spostarsi.
Infine, sulla terza funzione
parziale, ossia l’accompagnamento destinato a evitare un
isolamento permanente (art. 38 cpv. 1 lett. c OAI), le cifre
8052segg CIGI stabiliscono:
"
L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio
che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò
implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute.
Il rischio puramente ipotetico di
un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e il
conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi
manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008). Il
necessario accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana consiste
in colloqui di consulenza e nell’incitamento a stringere contatti (p. es.
portare l’assicurato a manifestazioni).
8052.1 Se, nell’ambito del caso
speciale secondo l’articolo 37 capoverso 3 lettera d OAI, è concesso un AGI per
una grande invalidità di grado lieve, non si può riconoscere un accompagnamento
per evitare l’isolamento permanente. Tuttavia, un eventuale accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana per permettere all’assicurato di
vivere a casa è possibile e, se del caso, deve essere esaminato (sentenza del
TF I 317/06 del 23 ottobre 2007).
8052.2 Non vi è isolamento se
l’assicurato vive con un partner o un altro membro della famiglia, lavora
(anche in un laboratorio) o è accolto in una struttura diurna.”
Infine, con riferimento agli assicurati
che soffrono solo di un danno alla salute psichica, la cifra 2093.1 CGI
dispone quale condizione supplementare che il richiedente, per poter
beneficiare di un AGI, deve avere diritto a una rendita e il diritto all’AGI
può nascere soltanto con l’inizio del diritto alla rendita AI.
2.6. Per potersi determinare
sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di
informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.
Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue
funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a
un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,
ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone
poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79 consid.
2b).
Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI
l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative mediante
l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra 1058 CIGI, l'ufficio
effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di
lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare il diritto agli
assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo accertamento se le
condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il
caso è debitamente documentato.
Secondo la cifra 8131 CIGI (Procedura
in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI), “in linea
di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno
accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare
(per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N.
8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal
rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande
invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere
stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di
cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per
l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul
posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un
accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di
divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento,
l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante
domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI”. Le
cifre 8013 e 8014 CGI prevedono:
"
8013 Se i rapporti e/o i dati
medici sono insufficienti o incompleti, si prende contatto con il medico
curante. Quest’ultimo verifica se i dati riportati sul modulo corrispondano al
suo referto. In base a questi dati si può chiedere, se necessario, il parere
del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio AI un rapporto scritto con i risultati
dell’esame medico e una raccomandazione circa l’ulteriore trattamento della
richiesta di prestazioni dal punto di vista medico. Sulla base di tali
indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali accertamenti medici supplementari
(p. es. un rapporto medico complementare).
8014 In caso di divergenze
sostanziali tra il medico curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI
deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e
coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPA.”
La cifra 8016 CGI dispone delle
particolarità procedurali per il caso di persone con una disabilità psichica
che necessitano di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana, stabilendo che per accertare il diritto all’AGI occorre procedere
come segue:
"
- l’ufficio AI chiede un
rapporto al medico curante (diagnosi medica);
- se un servizio specializzato (p. es. un servizio
sociopsichiatrico o un consultorio) si è già occupato dell’assicurato,
l’ufficio AI gli chiede un rapporto;
- la grande invalidità e la necessità di un
accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana vengono accertate
sistematicamente sul posto, salvo se un accertamento non è efficace e il quadro
clinico impone una valutazione medica. In tal caso, il SMR esprime in forma
adeguata il suo parere in merito, mettendolo agli atti;
- il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento
nella valutazione (verifica della plausibilità).”
Secondo la
giurisprudenza, ribadita con le STF 9C_98/2020 dell’8 aprile 2020 al consid.
2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile 2023 al consid. 5.1, un rapporto
d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure
deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una
persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di
cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità
di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni
acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce
valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.7. Va infine ricordato che, al pari di
ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono
comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità
amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire
un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento
(DTF 144 V 361, consid. 6.2.8 pagg. 366-367; 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL
Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza
all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le
loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle
prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno
valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4; 133 V 257
consid. 3.2; 131 V 45 consid. 2.3; 130 V 172 consid.
4.3.1, 232 consid. 2.1; 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68
consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.8. Nella fattispecie concreta all’assicurato,
di professione impiegato di commercio e esperto fiscale, era all’epoca stata
diagnosticata una “sindrome residuale (o stato difettuale) di disturbo
bipolare F31.9” comportante un’inabilità completa nell’attività abituale e
del 70% in attività adeguate dal mese di aprile 2018 (doc. AI pag. 111) ed era
stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2019
(grado d’invalidità dell’80%).
Nel
settembre 2023 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di AGI, indicando nel
relativo formulario la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto
ordinario del vestirsi e svestirsi (“stimolazione e cura psichiche”) dal
2000, spostarsi e mantenimento dei contatti sociali (“relazioni personali”)
dal 2000 e per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (“pulizie,
relazioni personali, sostegno pratiche amministrative, relazioni personali”)
dal 2010 (doc. AI pag. 157).
Tali limitazioni sono state
confermate dalla curante dr.ssa __________, internista, nello scritto del 25
ottobre 2023 segnalante pure affezioni somatiche che avevano necessitato degenze
stazionarie nell’aprile e maggio 2023 (doc. AI pag. 166).
Anche la dr.ssa __________,
psichiatra curante dell’assicurato dal 2020, il 7 dicembre 2023 ha posto la
diagnosi invalidante di “Disturbo schizoaffettivo di tipo misto ICD F 25.2”
e ha confermato le indicazioni sulla grande invalidità fornite dall’assicurato
e segnalato degenze presso la Clinica psichiatrica cantonale e la clinica __________
nell’aprile 2023 (doc. AI pag. 177). Interpellata dall’amministrazione, in data
15 aprile 2024 la medesima ha riferito che in data 8 aprile 2023 il paziente
era anche stato vittima di un incidente automobilistico (quale passeggero)
"(...) riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC
lieve necessitante di intervento neurochirurgico al rachide cervicale”, ed
era poi stato ricoverato presso la __________ dal 28 aprile all’8 maggio 2023
per uno scompenso maniacale con agitazione psicomotoria e presso la clinica __________.
Ha concluso affermando che “i sintomi sono totalmente pervasivi e prolungati
durante la giornata e pure la capacità di applicazione ai compiti di casalingo
risulta precaria”, osservando che il paziente da anni presentava una
necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di
un aiuto per vestirsi e svestirsi, dal 2010 necessitava inoltre di un aiuto per
il mantenimento dei contatti sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana (pulizie, pasti). Tali necessità di aiuto erano dovute
all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo, con plurimi ricoveri in ambito
psichiatrico, e al decesso nel 2019 della madre che sino ad allora provvedeva
alla cura del paziente (doc. AI pag. 192).
La
dr.ssa __________ del SMR, nell’annotazione del 16 aprile 2024, ha concluso che
in base alla documentazione agli atti era “medicalmente giustificata la
necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per
vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali;
necessita inoltre di accompagnamento per l’organizzazione della realtà
quotidiana, a partire dal 2019” (doc. AI pag. 190).
In data 29
maggio 2024 è stata esperita l’inchiesta domiciliare a cura dell’assistente
sociale __________, il quale con rapporto del 31 maggio 2024 ha concluso che l’assicurato
era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita all’infuori
di quello relativo a “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o
togliere una protesi”. A suo avviso egli non necessitava, a causa di un
danno alla salute, in modo regolare e duraturo né di una sorveglianza personale
continua né di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana
(doc. AI pag. 200).
Considerato
come il SMR aveva indicato la necessità di aiuto anche in riferimento agli atti
"igiene personale", "spostarsi" e
all'"accompagnamento", ha suggerito di sottoporgli le sue conclusioni
per presa di posizione (doc. AI pag. 201).
Richiesta
in merito, la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del 3 giugno 2024, ha confermato
la valutazione dell’inchiesta a domicilio (doc. AI pag. 202).
Avendo
riconosciuto la necessità di aiuto regolare e notevole da parti di terzi solo
per un atto quotidiano della vita, quello del vestirsi e svestirsi, con
progetto di decisione del 4 giugno 2024 e decisione del 20 agosto 2024, l’Ufficio
AI ha respinto la domanda di AGI (doc. AI pag. 203 e 215).
Con il
ricorso – con il quale l’assicurato reputa realizzate le condizioni per
riconoscere la necessità di aiuto anche per l’atto dell’“igiene personale”
nella sotto categoria “farsi la doccia” e dell’“accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana” – è stata prodotta nuova documentazione.
Innanzitutto
il rapporto d’uscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito
della degenza dal 22 maggio all’8 giugno 2023 successiva all’incidente
automobilistico subito l’8 aprile 2023 e la conseguente lesione alla schiena
operata il 18 aprile 2023, nel quale i sanitari hanno
concluso che l’intervento riabilitativo aveva consentito il rientro al
domicilio con la necessità di organizzare degli aiuti formali per
somministrazione della terapia farmacologica e l’aiuto nelle B-ADL (doc. A/5).
Ha inoltre prodotto una nuova certificazione
della dr.ssa __________ del 16 settembre 2024 che ha ribadito che l’assicurato,
affetto da “un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2”,
presentava “fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e
l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi
in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali”. Egli ravvisava
dunque “deficit delle funzioni dell'lo percettive e previsionali su base
psicotica”, e pur non evidenziando “deficit delle competenze, del
rispetto delle regole, del giudizio e della mobilità”, egli manifestava invece
“un deficit grave dell'assertività, della persistenza, della flessibilità e
della relazione con gli altri”. Sottolineava quindi che “i sintomi
depressivi attualmente sono totalmente pervasivi e prolungati durante la
giornata che la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risulta
compromessa”, ragione per cui a suo avviso si imponeva una revisione della
decisione impugnata (doc. A/4).
Ha
quindi prodotto anche una certificazione dei sanitari della clinica __________
in relazione ad un ricovero dal 13 al 17 aprile 2023, con la quale essi hanno,
tra l’altro, riferito che il paziente era affetto da ICD-10 F25:0
Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale, e che appariva “trascurato
nell'igiene personale, abbigliamento eccentrico. Ha degli adesivi sulle unghie”,
con mimica iperespressiva, comportamento a tratti inadeguato e bizzarro
divenendo improvvisamente agitato e rabbioso e “flusso del pensiero accelerato,
nessi associativi labili; discorso incoerente, caratterizzato da contenuti deliranti
grandiosi, umore euforico, a tratti disforico; affettività espansa. (…), critica
di malattia scarsa, esame di realtà compromesso” (doc. A/6).
In
merito a tale documentazione lo psichiatra del SMR dr. __________ il 22 ottobre
2024 ha concluso non riscontrando “elementi oggettivi che giustificano una
diversa valutazione del caso esaminato” (VI/2; cfr. in esteso al consid.
2.9).
Dal
canto suo l’ispettore __________, riguardo a quanto sostenuto nel ricorso, il
14 ottobre 2024 ha confermato quanto concluso nella sua inchiesta al domicilio,
osservando quanto segue:
"
(…)
1.
In riferimento all'atto
"igiene personale", si ricorda quanto rilevato in sede d'inchiesta: (…)
Quanto dichiarato in sede
d'inchiesta conferma l'autonomia dell'assicurato, tanto più che come ricordato
al punto 1.2.3. del ricorso inoltrato dalla controparte, gli eventuali problemi
di equilibrio sono stati esclusi anche in altri atti ordinari delta vita, in
particolare quelli di Alzarsi, sedersi, coricarsi e Spostarsi. Nella
fattispecie, in ogni atto considerato dove l'equilibrio è fondamentale, non
emerge alcun bisogno di aiuto da parte di terzi sia a livello diretto che
indiretto.
In merito alla visione falsata di
sé di cui si specifica al punto 2.2.3 e alla valutazione che "Per di più,
considerato che, per l’assicurato (ma anche per qualsiasi altra persona)
ammettere, ad uno sconosciuto, di necessitare di una sorveglianza costante
durante la doccia è evidentemente spiacevole e imbarazzante e non può di certo
essere paragonato al confidare di aver bisogno di aiuto per
vestirsi/svestirsi", e ancora "Inoltre, sempre per la sua patologia
psichiatrica e per la "visione di sé grandiosa" confidare il bisogno
in un ulteriore atto non gli sarebbe stato possibile", in qualità di
consulente ispettore svolgo le inchieste affidandomi a quanto l’assicurato
riferisce in risposta alle mie domande, sincerandomi che siano state chiare e
ben comprese, cosa che confermo essere stata svolta. Per quanto attiene alle
reticenze delle risposte fornite dall'assicurato, ricordo che agli atti non
figurano elementi tali per cui l’assicurato non sarebbe stato in grado di
sostenere l'inchiesta o parte di essa, tanto è che non gli è stata attribuita
alcuna curatela che lo rappresenti e non di dispone di una rete sociosanitaria
o psichiatrica di sostegno al domicilio.
Cito infine che sono stato accolto
sull'uscio delta porta di casa dall'assicurato, ci siamo spostati in casa per
prendere posto a sedere, è rimasto per oltre un'ora seduto stabilmente e infine
mi ha riaccompagnato alla porta senza manifestare difficoltà di equilibrio, sia
da fermo, in posizione eretta e seduta, che in movimento. Egli stesso tra
l'altro al punto 3.1.2 e 3.1.6 dell'inchiesta, precisa di muoversi
autonomamente, sia a piedi che in macchina, confermando un totale equilibrio in
qualsiasi luogo o situazione. Ricordo infine che l’assicurato in nessun locale
dell'appartamento e quindi neppure in bagno utilizza mezzi ausiliari quali per
esempio uno sgabello o maniglie (punto 3.5 dell'inchiesta).
2.
In riferimento all' accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana:
si ritiene di aver esaurientemente
indagato le diverse aree relative alla valutazione della computabilità di
questo aiuto al punto 3.2 del rapporto d'inchiesta, ivi compresi gli aspetti
come la cura della persona e quella dell'ambiente domestico, dove l’assicurato
ha precisato che non solo le azioni parziali che non esegue sono da
contestualizzare in una routine abituale consolidata tra i due fratelli, ma
anche che sarebbero comunque svolti in modo autonomo da parte sua senza l'aiuto
di terzi. Il signor RI 1 ha anche precisato di recarsi dalla psichiatra ogni
due o tre mesi
circa e che è lui ad aiutare il
fratello __________ nell'accompagnarlo all'esterno con il proprio veicolo. Non
corrisponde dunque al vero che il fratello __________ abbia assunto il ruolo di
care-giver in sostituzione della madre venuta a mancare come si lascia
intendere in sede di ricorso e i soli aiuti esterni proferiti
nell'organizzazione della realtà quotidiana sono oggettivamente quelli forniti
da un'amica che ogni dieci giorni provvede ad una pulizia più approfondita dei
locali. L'assicurato al punto 3.2 del rapporto d'inchiesta riferisce piuttosto
che è il fratello __________ ad usufruire di un sostegno amministrativo da
parte di terzi nella figura di una curatrice.
Si ritiene pertanto che le risposte
fornite dall'assicurato nei vari ambiti permettano di considerare
esaurientemente indagato l'ambito dell'Accompagnamento e si mantengono le
posizioni espresse nel corso dell'inchiesta.” (VI/1)
Il 15 novembre 2024 la dr.ssa __________,
ha ulteriormente contestato le conclusioni dell'inchiesta al domicilio e del rapporto
del dr. __________ “perché non basate su dati oggettivi” e chiesto una
revisione del caso (X/8, cfr. in esteso al consid. 2.9). Il dr. __________ del
SMR il 9 dicembre 2024 ha affermato in merito quanto segue:
"
Presa visione dell'attuale referto
della Dr.ssa __________ con data 15.11.2024, rilevo, al di là della diagnosi
che sembra ora propendere per un disturbo bipolare anziché schizoaffettivo come
certificato il 16.09.2024 dalla stessa curante, un apprezzamento nei fatti
invariato nei due certificati da parte della psichiatra curante.
Mi ero già espresso sul documento
del 16.09.2024 lo scorso 22 ottobre e confermo la mia presa di posizione.”
(XII/1)
2.9. Litigiosa è la questione a sapere
se il ricorrente abbia diritto ad un AGI. A tal proposito le parti convengono che
egli necessita di un aiuto regolare e notevole di terzi per compiere l’atto
ordinario del “vestirsi/svestirsi”. Tuttavia l’assicurato sostiene di
necessitare pure di aiuto per compiere anche un ulteriore atto ordinario quale
quello dell’“igiene personale” nella sotto categoria “farsi la doccia”,
circostanze che determinerebbero il diritto ad un AGI di grado lieve. Reputa
altresì di necessitare dell’“accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana” (artt. 38 OAI e 42 LAI), ciò che gli darebbe diritto ad
un AGI di grado medio, tesi avversata dall’amministrazione
Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti,
concordare con le conclusioni dell’amministrazione e in particolare con
riferimento al pieno valore probante attribuito alla valutazione del consulente
ispettore dell’Ufficio AI nel rapporto d’inchiesta domiciliare redatto il 31
maggio 2024 – poi da lui confermata il 14 ottobre 2024 (VI/1) – posta a
fondamento della decisione impugnata.
Dagli atti, infatti, emergono
dubbi riguardo quanto valutato dal consulente ispettore nel citato rapporto
d’inchiesta rispetto ad altri atti ordinari della vita oltre a quello della
vestizione, in particolare per quanto riferito all’igiene personale e per l’aiuto
necessario per l’organizzazione della realtà quotidiana.
Se è vero infatti che nel
rapporto in parola egli sembra aver indicato fedelmente quanto constatato al
domicilio dell’assicurato e quanto da lui personalmente riferito, le
conclusioni del rapporto d’inchiesta appaiono difficilmente conciliabili con
quanto descritto puntualmente e ribadito più volte dalla psichiatra curante.
Considerato poi come
l’amministrazione, alla luce di tali evidenze contraddittorie – che ben
potevano far apparire l’accertamento sul posto “non efficace” ai sensi della
citata cifra 8016 CGI (cfr. al consid. 2.6) –, prima di rendere la decisione
impugnata non abbia comunque reputato opportuno predisporre ulteriori
accertamenti medici, quantomeno interpellando nuovamente le curanti, questo
Tribunale, per i motivi ulteriormente esposti di seguito, ritiene imprescindibile
lo svolgimento di ulteriori approfondimenti al fine di chiarire l’effettivo
quadro clinico dell’assicurato con particolare riferimento all’adempimento dei
presupposti per la concessione di un AGI.
Deve essere avantutto
sottolineato che la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto
ordinario del vestirsi e svestirsi (“stimolazione e cura psichiche”),
per quello dello spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali (“relazioni
personali”) così come per l’accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana indicata nella richiesta di AGI del settembre 2023 è stata integralmente
confermata non solo dalla curante dr.ssa __________, internista (doc. AI pag. 150
e 166) – la quale aveva rimandato alla diagnosi psichiatrica e, per quanto di
sua competenza, aveva sottolineato la presenza di “disturbi d’equilibrio,
rischio cadute, residua difficoltà arti superiori nella manipolazione piccoli
oggetti” (doc. AI pag. 149) –, ma anche e soprattutto dalla psichiatra
curante dr.ssa __________. Quest’ultima, posta la diagnosi invalidante di “Disturbo
schizoaffettivo di tipo misto ICD F 25.2”, in data 15 aprile 2024 aveva
riferito dell’infortunio patito dall’assicurato in data 8 aprile 2023, con
successivi ricoveri ospedalieri, e pure che dal 28 aprile all’8 maggio 2023 era
stato ricoverato presso la __________ per uno scompenso maniacale con
agitazione psicomotoria. Nella sua certificazione aveva descritto le
limitazioni evidenziate da un paziente poco curato nella persona e nell'abbigliamento,
presentante, tra l’altro, ideazioni persecutorie, tono dell'umore deflesso, apatia
e anergia. Egli era a suo avviso da considerarsi totalmente inabile al lavoro e
pure la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risultava precaria,
sottolineando che l’assicurato “da anni presenta una necessità di
stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di un aiuto per
vestirsi e svestirsi per problemi alla spalla dx (protesi)”. Inoltre, a suo
avviso egli necessitava “di un aiuto per il mantenimento dei contatti
sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana
(pulizie, pasti). Tali necessità di aiuto sono dovute all'aggravamento del
disturbo schizoaffettivo di cui è affetto con plurimi ricoveri in ambito
psichiatrico”. La curante aveva in effetti sottolineato che nel 2019 era
deceduta la madre con cui l’assicurato viveva dal 2009 e che sino ad allora
provvedeva per le necessità di cui sopra (doc. AI pag. 192).
Tali
dettagliate conclusioni erano state valutate dalla dr.ssa __________ del SMR, la
quale nell’annotazione del 16 aprile 2024 aveva osservato che la psichiatra
curante aveva indicato un aggravamento del disturbo schizoaffettivo con plurimi
ricoveri in ambito psichiatrico ed il decesso della madre nel 2019 e concluso
che era “medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli
atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo
spostarsi/mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di
accompagnamento per l’organizzazione della realtà quotidiana, a partire dal
2019” (doc. AI pag. 190).
L’inchiesta
domiciliare svolta il 29 maggio 2024 ha tuttavia concluso che l’assicurato era autonomo
nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita all’infuori di quello
relativo a “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una
protesi”.
In
merito all’atto “igiene personale” ha riportato quanto segue:
"
3.1.4 Igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)
Dal punto di vista fisico
l’assicurato è in grado di lavarsi e preparare i prodotti necessari alla cura
del corpo, così come dal punto di vista cognitivo è in grado di comprendere i
vari passaggi della cura del corpo (insaponarsi, risciacquarsi, asciugarsi e
radersi). L'assicurato spiega di essere fisicamente in grado di provvedere ad
una corretta igiene del viso, delle mani e del cavo orale.
A causa della fluttuazione ciclica
del tono dell'umore, spiega che tende talvolta a trascurarsi nel fare la
doccia, cosa che abitualmente svolge quotidianamente. Riferisce che nell'ultimo
anno è capitato almeno una decina di volte che non facesse la doccia per una
settimana intera. Queste parziali limitazioni non giustificano di per sé
l'incapacità nella cura dell'igiene personale, essendo l’assicurato in grado di
lavarsi e procedere all'igiene orale e al lavandino senza bisogno di aiuti notevoli
e regolari. Si ricorda infine che atti parziali come la rasatura o il taglio
delle unghie non sarebbero inoltre computabili in riferimento alla cfr.
marginale 2011 CGI: "Anche se l'aiuto è necessario tra quattro e sei
giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della settimana), non
si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è necessario
quotidianamente. Per l'autonomia riferita in sede di colloquio, l'atto non
viene conteggiato.”
Quanto
alla necessità di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana, il
consulente ispettore osservava:
"
3.2 La persona assicurata
necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare duraturo di un
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana?
(…) Attualmente chi compone la rete
di sostegno, come interagiscono queste persone e con quale frequenza?
Il signor RI 1 vive nel proprio
appartamento, col fratello __________. Non ha alcuna figura di riferimento che
interviene in loco per proferire aiuti personali o monitoraggio, ad eccezione
di un'amica di famiglia che circa tre volte al mese interviene aiutando a
riordinare o pulire in maniera approfondita l'appartamento, che comunque viene
regolarmente tenuto ordinato in modo sufficiente dai due fratelli. Non
usufruisce di un servizio spitex; non ha alcuna curatela.
1. Accompagnamento finalizzato a
rendere possibile una vita autonoma
a. La persona assicurata ha bisogno
di aiuto per strutturare la giornata senza l'accompagnamento di una terza
persona? Per esempio pianifica e tiene fede agli appuntamenti privati? È
puntuale sul lavoro o nelle sue occupazioni? Si alza da sola? Rispetta il ritmo
giorno/notte? ha hobby? fa sport? cura animali?
Il signor RI 1 gestisce
autonomamente i propri appuntamenti privati. Riesce ad essere puntuale agli
impegni prefissati. Ha l'hobby della meccanica per i motori di auto e scooter e
quando va a __________ vi si dedica presso il suo piccolo garage hobbistico. 5
o 6 volte all'anno collabora anche presso lo __________ di __________ nel
segnare i punti. Il ritmo circadiano è regolare. Non ha animali domestici a
casa.
b. La persona assicurata riesce a
gestire personalmente il suo quotidiano come per esempio pianificare e
organizzare la rete di aiuto e l'impiego di assistenti nell'ambito della salute
senza l'accompagnamento di una terza persona? (Cercare persone assistenti, dare
loro le indicazioni necessarie, fissare visite mediche, fissare appuntamenti
per tè terapie)
Non dispone di una rete di aiuto
intesa come servizio spitex o altro. Se occorre fissare un appuntamento o
disdirlo (ad esempio dal medico), se ne occupa personalmente usando il
telefonino. Lo stesso avviene nel dare indicazioni necessarie, senza l'utilizzo
di intermediari.
c. La persona assicurata ha bisogno
di sostegno nell'affrontare attività amministrative semplici, ad esempio
corrispondenza, pagamenti, suddivisione del denaro, mansioni amministrative
generali senza l'accompagnamento di una terza persona?
La lettura della corrispondenza
avviene in modo autonomo e i pagamenti avvengono presso gli sportelli postali o
bancari. Alcune operazioni vengono eseguite in automatico tramite addebito
bancario. L'assicurato conferma di non ricevere aiuti esterni. Precisa che il
fratello è invece gestito in toto dalla curatrice a livello amministrativo.
d. La persona assicurata conosce il
valore del denaro?
Sì, conosce il valore del
denaro, che gestisce in autonomia. (…)
e. La persona assicurata riesce a
pianificare i pasti e gli acquisti senza l'accompagnamento di una terza
persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo per comporre e pianificare i
menu, conoscere le ricette, verificare le scorte, fare la lista della spesa).
La verifica delle scorte viene
fatta dal fratello __________, la spesa viene fatta da entrambi all'occorrenza
in base alle esigenze, sia da soli che insieme. In assenza di __________,
l’assicurato conferma che sarebbe pienamente in grado di verificare le scorte,
provvedere a redigere la lista spesa e compiere gli acquisti dovuti.
f. La persona assicurata ha bisogno
di aiuto e supervisione per sbrigare i lavori domestici legati
all'alimentazione (istruzioni e sorveglianza/controllo per preparare i pasti
quotidiani, pelare, affettare, mescolare ecc., cuocere, utilizzare elettrodomestici)?
Il cuoco di casa è il fratello __________.
In sua assenza l’assicurato spiega che si reca al ristorante poiché non gli è
mai piaciuto cucinare. Si tratta di una scelta condizionata da preferenze e
abitudine alla poca propensione per la cucina. Egli dichiara che qualora fosse
da solo sarebbe capace anche di cucinare pasti semplici, oppure da scaldare o
pasti freddi variegati.
g. La persona assicurata ha bisogno
di sostegno nel tenere la cucina pulita e in ordine? (istruzioni e
sorveglianza/controllo per lavare i piatti e gli elettrodomestici, pulizia
superficiale dei fornelli e del frigorifero, pulire la tavola e il piano di lavoro,
igiene generale degli alimenti)
Un ordine sommario quotidiano
viene svolto sia dall'assicurato che dal fratello __________. L'assicurato non
presenta limitazioni funzionali o cognitive che lo impediscano nell'uso degli
elettrodomestici o nel lavaggio delle stoviglie. Una pulizia più approfondita
viene invece svolta dall'amica di famiglia, che si reca al domicilio circa ogni
10 giorni.
h. La persona assicurata ha bisogno
di sostegno nell'effettuare un minimo di pulizia quotidiana? (istruzioni e
sorveglianza/controllo per tenere in ordine in generale, arieggiare, fare i
letti, pulire rapidamente il bagno, piccoli lavori manuali).
Le pulizie quotidiane sommarie
qui indicate sono svolte dall'assicurato e/o dal fratello.
i. La persona assicurata riesce a
pianificare ed eseguire una minima pulizia settimanale senza l'accompagnamento
di una terza persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo per passare
l'aspirapolvere, spolverare, occuparsi dei rifiuti, cambiare le lenzuola,
manutenzione dei mezzi ausiliari tecnici)
La pulizia settimanale
approfondita viene svolta dall'amica.
I rifiuti vengono gettati circa
settimanalmente dall'assicurato e/o dal fratello, senza aiuti o mediazioni di
terze persone.
j. Gestisce il bucato senza
l'accompagnamento di una terza persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo)
Bucato: viene svolto al lunedì
pomeriggio, di norma dal fratello __________. Si tratta di abitudini
conclamante nel tempo. In assenza di quest'ultimo l’assicurato riferisce che
sarebbe comunque in grado di adempiervi appieno, sia nello smistamento,
programmazione, carico, scarico e nella stesura dei panni.
2. Accompagnamento per compiere
attività della vita quotidiana fuori casa
(…)
a. La persona assicurata segue la
burocrazia o gli acquisti personalmente? (istruzioni e sorveglianza/controllo
per recarsi in posta, agli sportelli pubblici, nei negozi per acquisti
personali di vestiti, apparecchi elettronici, scarpe)
La burocrazia è eseguita in modo
autonomo e condivisa col fratello all'occorrenza.
Gli acquisti di vestiario e
scarpe sono svolti in piena autonomia dall'assicurato.
b. La persona assicurata riesce a
recarsi in autonomia da autorità, medici, terapeuti, parrucchiere, ...?
Sì, con la propria automobile,
oppure a piedi e all'occorrenza con l'autobus.
c. La persona assicurata è in grado
di dedicarsi ad attività del tempo libero?
Sì, come espresso
precedentemente.
3. Accompagnamento destinato ad
evitare un isolamento permanente
(…).
a. La persona assicurata abita con
un partner o con un familiare?
L'assicurato vive col fratello __________.
b. La persona assicurata ha
un'attività lavorativa (anche in un laboratorio o struttura diurna)?
No.
c. La persona assicurata vive sola,
non lavora e viene sostenuta attraverso colloqui regolari o motivata da terze
persone a sviluppare e/o mantenere contatti sociali?
No, vive col fratello. Ogni due
o tre mesi incontra la dottoressa __________ per la psicoterapia. Incontra la
Dr.ssa __________ ogni tre o quattro mesi per il controllo del livello del
litio nel sangue ed eventuale adattamento della posologia farmacologica.
L'impegno di terzi raggiunge le 2
ore settimanali?
No.
(…)
Conclusione:
Come s/ evince dalle informazioni
dettagliate raccolte in sede d'inchiesta, si può concludere che la persona
assicurata non necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e
duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.”
(doc. AI pag. 200)
Ora,
tali conclusioni, alla luce di quanto attestato dalla psichiatra curante e del
quadro psichiatrico comunque emerso almeno parzialmente già in sede della
perizia del __________ eseguita nel novembre 2018, ovvero prima del
peggioramento denunciato dalla curante, a mente di questo TCA appaiono
contraddistinte quantomeno da eccessivo ottimismo.
Deve
essere ricordato nuovamente (cfr. al consid. 2.6) che per potersi
determinare sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre
di informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori
specializzati. Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato
nelle sue funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede
invece a un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità
del caso, ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici.
Sottopone poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79
consid. 2b). Proprio per il caso dell’accompagnamento nella realtà quotidiana,
la dianzi citata cifra 8016 CGI dispone, tra l’altro, che nel caso delle
persone con una disabilità psichica che necessitano di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto all’AGI l’amministrazione
deve chiedere un rapporto al medico curante (o a eventuali servizi specializzati
che si sono occupati dell’assicurato), effettuare un accertamento sul posto “salvo
se un accertamento non è efficace e il quadro clinico impone una valutazione
medica”, nel qual caso il SMR dovrà esprimere “in forma adeguata il suo
parere in merito, mettendolo agli atti”, ritenuto che ai fini della “verifica
della plausibilità” il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento (cfr.
in esteso al consid. 2.6).
Inoltre,
come stabilito dalla cifra 8131 CGI, nell’ambito dell’accertamento sul posto al
fine dell’esame del diritto ad un AGI, “le indicazioni fornite
dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente”
(l’evidenziatura è della redattrice), ritenuto che le condizioni vanno stabilite
“con la massima precisione possibile”. Inoltre, secondo la cifra 8133
CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto
d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica
mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI”.
Nella
fattispecie, aperto il tema di sapere se il rapporto d’inchiesta del 31 maggio
2024 soddisfi pienamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per i
rapporti d’inchiesta circa la grande invalidità (cfr. in merito le
STF 9C_98/2020 dell’8 aprile 2020 al consid. 2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile
2023 al consid. 5.1; cfr. al consid. 2.6 in esteso), l’amministrazione,
malgrado le costatazioni e conclusioni di tale rapporto fossero in contrasto
con le indicazioni fornite non solo dai medici curanti, ma anche dal SMR (cfr.
Annotazione del 16 aprile 2024, doc. AI pag. 190) e, quindi, l’accertamento al
domicilio potesse apparire non “efficace” ai sensi della citata cifra 8016 CGI,
non ha ritenuto di dover meglio chiarire l’effettiva situazione procedendo ad
un più approfondito esame medico, ma nemmeno ha posto “domande mirate”
al SMR, come previsto dalla citata cifra marginale 8133 CIGI. L’Ufficio AI si è
invece limitato a sottoporre acriticamente il rapporto d’inchiesta alla dr.ssa __________
del SMR, che non è specialista in psichiatria, e che, con annotazione del 3
giugno 2024, ha semplicemente affermato che “si conferma la valutazione
dell’inchiesta a domicilio del 29.05.2024”, senza nemmeno prendere
posizione sul risultato dell’inchiesta (doc. AI pag. 202). Inchiesta che
tuttavia, come detto, appariva in contrasto anche con quanto da lei medesima
concluso nella precedente annotazione del
16 aprile 2024, con la quale concludeva per la necessità di aiuto non
solo per l’atto della vestizione, ma anche per quelli dell’igiene personale e dello
spostarsi e pure con riferimento all’accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana (doc. AI pag. 190).
Ora,
considerato anche come nella fattispecie si tratta di valutare l’aiuto
necessario per un assicurato affetto, tra l’altro, da un’importante diagnosi
psichiatrica (e meglio un “disturbo schizoaffettivo di tipo misto, ICD F
25.2”, doc. AI pag. 177) che potenzialmente può anche compromettere il
temperamento del paziente provocando a tratti eccessiva disinibizione,
loquacità ed eccessi di autostima (cfr. le attestazioni della curante e anche in
merito https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-correlati/disturbo-schizoaffettivo),
a mente di questo TCA la conclusione contenuta nella decisione contestata,
tratta sostanzialmente sulla base del rapporto d’inchiesta al domicilio e senza
un’ulteriore e più approfondita valutazione psichiatrica, non può essere
condivisa. Non è in effetti possibile escludere, quantomeno senza effettuare
un’ulteriore verifica specialistica, che, come sostenuto dal ricorrente e dalla
curante, egli abbia risposto ai quesiti postigli in sede di inchiesta al
domicilio mostrando una migliore visione di sé e amplificando le sue effettive capacità
nella gestione degli atti ordinari della vita. Sia peraltro osservato che
contrariamente a quanto stabilito dalla citata cifra 8131 CGI l’estensore del
rapporto d’inchiesta non ha valutato “criticamente” le indicazioni
fornite dall’assicurato né ha ritenuto di doverle quantomeno verificare
interpellando per esempio il fratello che con l’assicurato convive, ma si è
limitato a trascriverne il contenuto senza approfondimento.
Tale
conclusione appare a maggior ragione confortata dalle certificazioni prodotte
in questa sede.
Innanzitutto,
già dai rapporti d’uscita relativi alle degenze subite dal ricorrente nel
periodo aprile-giugno 2023, risulta un quadro che mal sembra conciliarsi con le
conclusioni dell’inchiesta a domicilio.
In
effetti, i sanitari della clinica __________, presso la quale egli era stato
ospedalizzato dal 13 al 17 aprile 2023 (degenza poi interrotta per il trasferimento
all’Ospedale __________ in neurologia a causa di “una sintomatologia
ingravescente caratterizzata da algie a livello cervicale con limitazione al
movimento e dolore ad entrambe le mani con deficit di forza”), per “un
quadro maniacale nell'ambito di un noto disturbo schizoaffettivo”, posta la
diagnosi di “F 25:0 - Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale”, hanno
descritto un paziente “trascurato nell'igiene personale”, con
abbigliamento eccentrico e adesivi sulle unghie, con “comportamento a tratti
inadeguato e bizzarro divenendo improvvisamente agitato e rabbioso”.
Malgrado non fossero oggettivabili grossolani deficit a carico delle principali
funzioni cognitive, i sanitari evidenziavano “flusso del pensiero
accelerato, nessi associativi labili; discorso incoerente, caratterizzato da
contenuti deliranti grandiosi. Umore euforico, a tratti disforico; affettività
espansa” (doc. A/6).
Nel rapporto d’uscita della clinica __________ del 14 luglio 2023,
a seguito della degenza dal 22 maggio all’8 giugno 2023, i sanitari, ricordato
come l’assicurato soffriva anche di “sindrome schizo-affettiva di
tipo maniacale con recente scompenso dì tipo maniacale (05.2023)“, hanno
evidenziato che egli era “parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con
preparazione dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non
modificati in consistenza” e “non era autonomo nella gestione della
terapia farmacologica prescritta”, ricordando che alla dimissione con la
psichiatra curante era “stato possibile organizzare un rientro a domicilio
in sicurezza con attivazione degli aiuti necessari”, segnatamente per la “somministrazione
della terapia farmacologica e per aiuto nelle B-ADL”. E questo malgrado
egli fosse all’esame obiettivo lucido e collaborante e autonomo nella “deambulazione
e nelle attività di vita quotidiana” e abile alla guida (doc. A/5).
Se
già da queste certificazioni si possono desumere elementi che paiono suggerire
la necessità di un maggiore aiuto nel gestire la quotidianità rispettivamente
indiziare quantomeno la possibilità che quanto indicato dall’interessato in
occasione dell’inchiesta a domicilio apparisse improntato ad eccessivo ottimismo
(per i sanitari della clinica __________ egli, a dipendenza della diagnosi
psichiatrica di cui era portatore, aveva manifestato, tra l’altro, “un
discorso
incoerente, caratterizzato da contenuti deliranti grandiosi”,
doc. A/6; la sottolineatura è della redattrice), tali indicazioni paiono a
maggior ragione confermate dalla psichiatra curante.
La dr.ssa __________, il 16 settembre 2024, si è in effetti espressa,
tra l’altro, come segue:
"
Seguo il paziente dal 03.10.2020
per un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2: diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa con certificata IL 100% dal 14.05.2018
a tempo indeterminato.
Lo stesso è stato posto a beneficio
(come a voi noto) di una rendita Al intera dopo perizia psichiatrica effettuata
presso il __________ dallo psichiatra Dr. Med. __________.
Il paziente da anni presenta una
necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di
un aiuto per vestirsi e svestirsi per problemi alla spalla dx (protesi)
(infortunio militare 23.12.1987).
Dal 2010 necessita di un aiuto per
il mantenimento dei contatti sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana (pulizie, pasti, cura di sé adeguata). Tali necessità
di aiuto sono dovute all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo di cui è
affetto con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico.
Nel 2019 inoltre è deceduta la
madre con cui viveva dal 2009, dopo il 2° divorzio che sino ad allora
provvedeva alla cura del paziente per le necessità di cui sopra. Da anni
nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto presenta fasi in cui
sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e nelle quali la
visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i limiti
presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono
alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore
di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste fasi è compromessa la sua
possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro.
Il paziente presente inoltre sempre
nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con
episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli
atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e
stabilire contatti sociali.
Si segnala che il paziente il
08.04.2023 è stato vittima di un incidente automobilistico come passeggero
riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC lieve necessitante
di intervento neurochirurgico al rachide cervicale. Fu ricoverato dal 08.04.2023
presso le cure intense dell'__________ ed in seguito in neurochirurgia e poi
ricoverato presso la __________ dal 28.04.2023 al 08.05.2023 per uno scompenso
maniacale con agitazione psicomotoria. Successivamente fu degente per 3
settimane presso la Clinica __________ per il prosieguo della riabilitazione
neurologica.
Da allora il suo stato
psicopatologico è peggiorato.
Terapia: trattamento psichiatrico
integrato. Attualmente assume Olanzapina 20 mg cp 0-0-1, Quitonorm R mg cp
1-0-1/2, Pregabalin 75 cp 0-0-1, Metfin 500 1-0-1 e segue una psicoterapia
supportiva.
Esame clinico secondo AMDP-System
odierno: paziente vigile lucido e orientato nei 3 domini. Mimica e gestica
esprimono lieve ansietà e depressione. E poco curato nella persona e
nell'abbigliamento. Presenta ideazioni persecutorie. Negate allucinazioni. Il
tono dell'umore è deflesso, con ideazione negativa.
Disturbi soggettivi attuali:
soggettivamente lamenta tristezza, apatia, labilità emotiva, ansia, astenia,
anergia, dolori al rachide cervicale e alle spalle.
Considerandi
II paziente presenta deficit delle
funzioni dell'lo percettive e previsionali su base psicotica.
Secondo il Mini ICF-APP non
presenta deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio e
della mobilità. Presenta un deficit grave dell'assertività, della persistenza,
della flessibilità e della relazione con gli altri.
La sua resilienza allo stress è
assente.
l sintomi depressivi attualmente
sono totalmente pervasivi e prolungati durante la giornata che la capacità di
applicazione ai compiti di casalingo risulta compromessa.
Dal lato medico psichiatrico
ritengo giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali presentati la
revisione della vostra decisione per la messa a beneficio di un assegno per
grandi invalidi.” (doc. A/4)
Di
rilievo appare non solo l’insistenza con la quale la curante ribadisce la necessità
di aiuto per l’assicurato nella gestione dei compiti di casalingo e
nell’accompagnamento nella vita di ogni giorno, ma anche e soprattutto la
descrizione delle diverse “fasi” che la patologia schizoaffettiva porta con sé. L’assicurato presenta in effetti “fasi
in cui sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e
nelle quali la visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le
difficoltà e i limiti presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in
modo adeguato, consono alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in
modo adeguato (è portatore di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste
fasi è compromessa la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con
l'altro. Il paziente presente inoltre sempre nell'ambito del disturbo
schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con episodi depressivi in cui
per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita
quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali”.
Tale
circostanza patologica, che peraltro, come detto, sembra confermata anche dai
sanitari della clinica __________ malgrado il breve ricovero subito, necessita
di ulteriore chiarimento e approfondimento. In effetti la stessa potrebbe
quantomeno mettere in dubbio la fedefacenza delle dichiarazioni fatte
dall’interessato in occasione dell’accertamento al domicilio, non potendosi
invero escludere che in quel momento egli si trovasse effettivamente in una
fase di negazione delle proprie difficoltà e di percezione “grandiosa” delle
proprie capacità. Anzi, la curante sembra proprio non avere dubbi al riguardo
(cfr. anche di seguito la certificazione del 15 novembre 2024, con la quale la psichiatra
curante ha indicato che al momento dell’inchiesta del 29 maggio 2024 il
paziente si trovava proprio in una fase ipomaniacale con conseguente visione
grandiosa di sé; X/8).
Tali
interrogativi non sembrano del resto essere stati chiarificati nemmeno dal SMR,
il quale, nell’annotazione del 22 ottobre 2024, ha semplicemente negato che
fossero riscontrabili “elementi oggettivi che giustificano una diversa
valutazione del caso esaminato” esprimendosi, tra l’altro, come segue:
"
(…) In pratica, la psichiatra
curante afferma che l’assicurato si presenta con aspetti di grandiosità che
impedirebbero di evidenziare le reali limitazioni e necessità. Tuttavia, il
referto della Clinica __________, basato su fatti e test appropriati ed
oggettivi, afferma l'assenza di aiuto nelle normali attività della vita
quotidiana rispettivamente conferma l'idoneità alla guida di veicoli a motore.
Il fatto che fossero stati dati alle dimissioni consigli sulla somministrazione
della terapia farmacologica rispettivamente nell'espletamento delle attività
della vita quotidiana non implica che siano stati messi in atto provvedimenti
mirati all'aiuto regolare e notevole di terzi nell'esecuzione delle attività della vita quotidiana alla luce di totale
assenza di follow-up e dei risultati pressoché normali alle tre scale di
performance eseguite.
Non ritorno sul fatto che la
perizia __________ del 11.2018 a pag. 9 ("Descrizione della giornata")
non indicava la necessità di aiuti di terzi per l’assicurato.
Non vi sono agli atti altri
documenti che lascino anche solo intuire necessità di aiuto nel passato tanto
meno dall'infortunio del 1987.
Riguardo l'inchiesta a domicilio,
questa si è svolta il 29.05.2024, dunque è successiva agli eventi del 2023 che,
secondo la psichiatra curante, avrebbero causato un peggioramento anche ai fini
AGI. Dall'inchiesta, emerge una vita quotidiana routinaria e consolidata, molto
simile a quanta descritto nella perizia del 2018. Unico elemento che lascia
adito a necessità è il vestirsi, come indirettamente confermato dal rapporto
della Clinica __________.
Eventuali problemi di equilibrio
sarebbero stati senz'altro evidenziati durante l'inchiesta alla luce delle
modalità in cui si è svolta e della sua durata.
Anche ammettendo che l’assicurato
abbia presentato una migliore visione di sé e amplificato le sue capacità in
senso psicopatologico, ovvero dimostrando una scemata o nulla capacità di
discernimento, egli sarebbe in primo luogo non idoneo alla guida di veicoli a
motore in quanto la visione grandiosa di sé lo metterebbe verosimilmente a
rischio di atti non adeguati alla conduzione prudente di un veicolo, dall'altro
le limitazioni sarebbero state oggettivate e discusse nel rapporto della
Clinica __________, basato su un accertamento completo ed esaustivo. Più
recentemente, il rapporto d'inchiesta è esaustivo e da esso non emerge alcun segno
di disagio sociale o ambientale che rendano verosimili gli atti giustificati
dalla Dr.ssa __________.” (VI/2)
A mente del TCA le conclusioni
del medico del SMR, tratte peraltro senza aver mai visitato personalmente il
richiedente, non permettono di dissipare i dubbi circa l’effettiva obiettività
delle dichiarazioni fornite dall’assicurato in occasione dell’inchiesta al
domicilio rispettivamente di provare, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido
nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.
221.
con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati)
che quanto da lui riferito non fosse piuttosto frutto di una, foss’anche
momentanea, fase in cui egli presentava sintomi schizofrenici e maniacali
accompagnati da una visione di sé grandiosa e tale da impedirgli di riconoscere
le difficoltà e i limiti nella gestione di sé, come descritto dalla psichiatra
curante.
In effetti, il fatto che i
sanitari della Clinica __________ avessero giudicato l’assicurato capace di
gestirsi nelle normali attività della vita quotidiana e di guidare veicoli a
motore, non può essere ritenuto esaustivo e concludente. A prescindere dal
fatto che detti sanitari non sono specialisti in psichiatria e che la degenza
aveva una finalità riabilitativa somatica, essi hanno in ogni modo sottolineato
che l’assicurato aveva sofferto di recente di uno scompenso di tipo maniacale
ed era “parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con preparazione
dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non modificati in
consistenza” e non era autonomo nella gestione della terapia farmacologica.
E questo senza dimenticare che il ricovero era stato di durata ridotta e che,
come osservato dalla psichiatra curante, ben difficilmente essi avevano avuto
modo di verificare se e in che misura il paziente sapesse provvedere da solo
alla preparazione dei pasti, a fare la spesa e a mangiare in maniera adeguata e
al mantenimento dei contatti sociali (che in clinica avviene sempre con
l'ausilio dei terapeuti, X/8).
Quanto poi al riferimento del SMR
alla perizia eseguita dal __________ nel novembre 2018, esso appare
inconferente considerato come la stessa sia stata eseguita prima
dell’infortunio patito nell’aprile 2023 e, soprattutto, prima del decesso,
avvenuto nel 2019, della madre dell’assicurato, la quale si occupava di aiutare
il figlio nella gestione della vita quotidiana (“sino ad allora provvedeva
alla cura "in toto" del paziente compresa la dispensazione della
terapia psicofarmacologica vista la sua ben scarsa coscienza di malattia che
diventa poi nulla nelle fasi di scompenso ipomaniacale e maniacale”, X/8). In
ogni caso detta perizia era precedente agli eventi del 2023 che avrebbero
causato un peggioramento anche ai fini dei presupposti per un AGI, secondo
quanto ripetutamente evidenziato dalla psichiatra curante. E questo non senza comunque
evidenziare che nella sua perizia il dr. __________ del __________ aveva
nondimeno evidenziato la semplicità di pensiero del paziente al limite
dell'illogicità con spiegazioni semplici e concrete (doc. AI pag. 90). Resta semmai
in ogni modo da ribadire che alla luce della documentazione agli atti l’Ufficio
AI avrebbe potuto ordinare l’esecuzione di una perizia di decorso a cura del __________
o, quantomeno, ordinare al SMR di eseguire una valutazione psichiatrica con
visita clinica.
Quanto poi osservato dal
consulente ispettore __________ il 14 ottobre 2024 con riferimento alle
allegazioni ricorsuali, non permette di concludere diversamente (cfr. in esteso
al consid. 2.8). In effetti, già è stato detto che non si misconosce che quanto
da lui riportato nel suo rapporto d’inchiesta, in modo tuttavia decisamente
acritico, sia di principio completo e fedele alle indicazioni fornite
dall’assicurato. Tuttavia, come dianzi esposto, alla luce di quanto
ripetutamente e con insistenza indicato dalla psichiatra curante e delle
particolarità della patologia psichiatrica di cui l’assicurato è portatore – la
quale, come detto, lo rende vittima di fasi alterne con sintomi schizofrenici e
maniacali accompagnati da una visione di sé grandiosa che gli impedisce di
riconoscere i propri limiti – non è possibile escludere, con il già richiamato
grado della verosimiglianza preponderante, che il giorno dell’inchiesta a
domicilio egli si trovasse in una siffatta fase con la conseguenza di fornire
all’ispettore risposte non rappresentative della reale situazione. Del resto
già si è detto che tali risposte non sono state confermate da alcuno, nemmeno
dal fratello convivente. A tale eventualità non muta evidentemente la
circostanza che il signor __________ abbia sottolineato di svolgere le
inchieste “affidandomi a quanto l’assicurato riferisce in risposta alle mie
domande, sincerandomi che siano state chiare e ben comprese, cosa che confermo
essere stata svolta”, ricordato pure che neanche il fatto che
all’assicurato non sia (ancora) stata attribuita alcuna curatela permette di
escludere i dubbi menzionati circa la sua effettiva corretta visione dei suoi
limiti.
È quanto del resto ha con forza nuovamente
ribadito il 15 novembre 2024 la dr.ssa __________, sottolineando che il
paziente presentava plurime disabilità e disfunzionalità legate alla patologia
psichiatrica grave di cui è affetto e che al momento dell’inchiesta del 29
maggio 2024 egli si trovava in una fase ipomaniacale in presenza della quale
egli aveva una visione grandiosa di sé tale da impedirgli di riconoscere i
propri limiti personali (X/8). La psichiatra ha in effetti affermato:
"
(…) Premetto che non si tratta di un paziente affetto da demenza e che
pertanto i limiti che il paziente presenta nella cura di sé (compresa
alimentazione e igiene personale), spostamenti, mantenimento dei contatti
sociali, accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non sono
dovuti a deficit neurocognitivi imputabili a patologia demenziale bensì a
patologia psichiatrica grave (disturbo schizoaffettivo) con ricorrenti fasi di
scompenso acuto.
Nelle fasi maniacali ed
ipomaniacali (al momento dell'inchiesta del 29.05.2024 effettuata al suo
domicilio dal Signor __________, il paziente presentava uno stato ipomaniacale)
la visione grandiosa di sé gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i
limiti presentati con racconti deliranti megalomanici con contenuti di
iperefficienza e iperfunzionalità. Le risposte che il paziente ha fornito al
momento dell'inchiesta al domicilio del 29.05.2024 non rappresentano la realtà
dei fatti: le risposte sono state falsate dalla visione di sé in quel momento
del paziente.
Tra l'altro segnalo che il
paziente, regolarmente domiciliato a __________ nell'appartamento in cui ha
sempre vissuto con i genitori dal 2009 (dopo il 2° divorzio) fino al decesso
della madre (2019 che sino ad allora provvedeva alla cura "in tato"
del paziente compresa la dispensazione della terapia psicofarmacologica vista
la sua ben scarsa coscienza di malattia che diventa poi nulla nelle fasi di
scompenso ipomaniacale e maniacale) e poi con il padre sino al suo
trasferimento in Casa __________, risiede spesso in un appartamento a __________
sito sopra l'appartamento del fratello __________, non essendo in grado di
provvedere in maniera autonoma a sé stesso, appoggiandosi oltre che al fratello
agli anziani zii che risiedono nel piccolo paese e che conoscono la patologia
del paziente nelle sue diverse fasi e che contribuiscono a gestirlo.
Sino a quando i genitori si
occupavano di lui la mamma ed il papà verificavano giornalmente che si lavasse
e che uscisse di casa vestito in maniera consono alla stagione.
Da anni il paziente presenta una
necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di
un aiuto per vestirsi e svestirsi per i problemi alla spalla dx (protesi)
(infortunio militare 23.12.1987).
Spesso trascurato nell'igiene
personale, sia nelle fasi maniacali che depressive, nelle fasi maniacali si
abbiglia in maniera "eccentrica" e non consona alla stagione, così
come evidenziato anche nel rapporto di degenza della Clinica __________ del
21.04.2023
Il paziente autonomamente non fa la doccia, la stessa, quando la
fa, è su costante insistenza del fratello che lo sollecita in tal senso.
In assenza di tali solleciti sta
interi giorni, anche nella stagione estiva, senza lavarsi.
Le preciso inoltre che il paziente
necessita di una sorveglianza costante da parte del fratello quando fa la
doccia anche a causa del rischio di cadute: ciò è da ricondurre alla
problematica psichiatrica e non somatica. Il paziente infatti durante la doccia,
ritenuto l'ambiente scivoloso, presenta disturbi di equilibrio su base
ansioso-psicotica con rischio di caduta.
La madre e poi il padre sino a
quando hanno vissuto con lui preparavano i pasti e verificavano che si
alimentasse regolarmente.
Significativo è che nel corso
dell'ultimo anno in pochi mesi il paziente ha perso più di 10Kg perché
improvvisamente si è ricordato di essere affetto da diabete mellito ed ha
eliminato in maniera acritica ogni alimento che non fosse verdura e carne.
Il pranzo, unico pasto da lui
consumato regolarmente, è dal 2020 preparato dal fratello o da qualche zia.
La spesa è effettuata dal fratello.
Il paziente si limita solo ad accompagnarlo in auto a fare le spese.
Come da me già attestato dal 2010
il paziente necessita di un aiuto per il mantenimento dei contatti sociali ed
un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Tali necessità
di aiuto sono dovute all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo di cui è
affetto con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico.
Da anni nell'ambito del disturbo
schizoaffettivo di cui è affetto presenta fasi in cui sintomi schizofrenici e
maniacali sono entrambi presenti e nelle fasi maniacali ed ipomanicali la
visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere tè difficoltà e i limiti
presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono
alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore
di diabete mellito tipo II) ed è compromessa la sua possibilità di stabilire
contatti adeguati con l'altro mentre nelle fasi depressive i contatti sociali
sono nulli.
Il paziente presenta inoltre
sempre nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi
depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad
occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi,
mangiare e stabilire contatti sociali.
La sorveglianza del paziente è
attuata pur con i suoi limiti dal fratello che lo accompagna regolarmente in
tutte le attività fuori casa.
Si segnala che il paziente il
08.04.2023
è stato vittima di un incidente automobilistico come passeggero
riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC lieve necessitante
di intervento neurochirurgico al rachide cervicale. Fu ricoverato dal 08.04.2023
presso le cure intense dell'__________ ed in seguito in neurochirurgia e poi
ricoverato presso la __________ dal 28.04.2023 al 08.05.2023 per uno scompenso
maniacale con agitazione psicomotoria. Successivamente fu degente per 3
settimane presso la Clinica __________ per il prosieguo della riabilitazione
neurologica.
Da allora il suo stato
psicopatologico è peggiorato. L'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana ha sinora impedito che cadesse in uno stato di abbandono o
dovesse essere serialmente ricoverato in Clinica __________.
Quanta alla messa in pericolo di
sé, basti ricordare che nell'incidente occorso il 08.04.2023 il paziente era
salito come passeggero a bordo di un auto guidata da un conoscente che non
vedeva da tempo che era ubriaco.
Ritengo che sia stato grave il
fatto che il consulente Al non abbia approfondito le risposte fomite dal
paziente ritenuto che le sue limitazioni erano da me già state descritte non
solo nei miei rapporti ma anche nella perizia del 2019 redatta dal Dr. Med. __________
che evidenziava la semplicità di pensiero del paziente al limite
dell'illogicità con spiegazioni semplice e concrete.
Rispetto al rapporto redatto il
22.10.2024
redatto dal Dr. Med. __________ ricordo che la degenza del paziente
presso la clinica __________ aveva una finalità riabilitativa somatica e mi
sembra evidente che durante il ricovero in qualunque nosocomio un paziente sia
"pulito e vestito" in maniera adeguata (altrimenti sarebbe grave)
perché stimolato, nel caso in cui non lo faccia, dai curanti.
Non credo che alla Clinica __________
abbiano appurato che il paziente sappia provvedere da solo alla preparazione
dei pasti in maniera adeguata, a fare la spesa in maniera adeguata, a mangiare
in maniera adeguata.
Il mantenimento dei contatti
sociali in clinica non va poi dimenticato che avviene sempre con l'ausilio dei
terapeuti.
Come si possa concludere che
dall'inchiesta a domicilio effettuata il 29.05.2024, senza che fossero attinte
altre informazioni se non quelle del paziente, sia completa ed esaustiva non mi
è chiaro.
Non mi è chiaro come si possa
affermare che dall'inchiesta emerge una vita quotidiana rutinaria e consolidata
molto simile a quanto scritto nella perizia del 2018.
Non condivido pertanto né i
risultati dell'inchiesta al domicilio effettuata dal Sig. __________ né il
rapporto dello psichiatra Dr. Med. __________ perché non basate su dati
aggettivi.
Dal lato medico psichiatrico
ritengo giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali presentati la
revisione della decisione Al per la messa a benefìcio di un assegno per grandi
invalidi.” (le sottolineature sono della redattrice; X/8)
Ora, da quanto precede sembra
quantomeno verosimile che al momento dell'inchiesta del 29 maggio 2024 l’assicurato,
a causa del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto, presentasse uno stato
ipomaniacale, accompagnato da una visione grandiosa di sé tale da impedirgli di
riconoscere le difficoltà e i limiti presentati “con racconti deliranti megalomanici
con contenuti di iperefficienza e iperfunzionalità”.
A ragione quindi la curante mette
in dubbio che le risposte da lui fornite in quell’occasione rappresentassero la
realtà dei fatti, ribadendo che esse fossero piuttosto “falsate dalla
visione di sé in quel momento”. In particolare con riferimento alla
gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono alla stagione e
all'ambiente, e lavarsi, mangiare in modo adeguato (è portatore di diabete
mellito tipo II) a suo avviso egli avrebbe manifestato dei limiti. Pure compromessa
sarebbe la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro. Del
resto l’assicurato presenterebbe tali limiti anche in occasione delle fasi
depressive nelle quali per l'apatia e l'abulia non riuscirebbe ad occuparsi
degli atti ordinari della vita e stabilire contatti sociali.
Ne discende che, alla luce di
quanto precede, considerata in particolare la “ben scarsa coscienza di
malattia che diventa poi nulla nelle fasi di scompenso ipomaniacale e maniacale”
(attestazione psichiatra curante del 15 novembre 2024, X/8), dal rapporto d’inchiesta
emergono, effettivamente, come evidenziato dal rappresentante dell’assicurato,
criticità nella valutazione dei diversi atti ordinari della vita e della
necessità dell’accompagnamento nella vita quotidiana che avrebbero dovuto meglio
essere chiarite e che nemmeno lo sono state nelle prese di posizione del SMR,
il quale si è peraltro espresso senza effettuare una valutazione di persona
dell’assicurato.
Il TCA non ritiene gli atti all’inserto esaustivi in proposito e
reputa, quindi, indispensabile che la questione controversa venga chiarita in
maniera approfondita e motivata.
Pertanto,
sulla base delle ragioni qui diffusamente esposte, trovandoci
di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli
atti all’amministrazione – alla quale compete accertare lo stato di salute
dell’interessato – affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di
chiarire le effettive condizioni psichiche dell’assicurato, con particolare
riferimento ai requisiti per l’ottenimento di un AGI, segnatamente acquisendo
una valutazione specialistica rispettivamente eventualmente una perizia di
decorso a cura del __________. Appare pure opportuno che vengano predisposti
più approfonditi chiarimenti per appurare le effettive condizioni somatiche
dell’assicurato, con particolare riferimento ai più volte evidenziati rischi di
caduta e problemi d’equilibrio (cfr. certificazione dr.ssa __________ il 15 settembre
2023, doc. AI pag. 149).
Alla
luce degli esiti di tali accertamenti l’Ufficio AI valuterà inoltre
l’opportunità di esperire una nuova inchiesta domiciliare.
Quindi in esito a tali
complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto ad un AGI.
2.10
Ne
discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si
pronunci nuovamente sul diritto all’AGI eventualmente spettante all’assicurato.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
2.11
Nel
caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato
dalla RA1, ha diritto all’importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da
mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g e 22 LPGA; cfr. STCA
35.2018.129
del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei
considerandi.
§ La
decisione del 20 agosto 2024 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.9. e si pronunci nuovamente sul diritto
dell’assicurato ad un AGI.
2. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000 a titolo di
ripetibili (IVA inclusa se dovuta).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti