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Decisione

32.2024.66

Assegno grandi invalidi negato. Censurata una violazione del diritto di essere sentito, TCA dispone il rinvio degli atti per ulteriori accertamenti

17 febbraio 2025Italiano84 min

viene quindi ammessa solo con molta cautela (DTF 134 V 97 E. 2.9.2 con riferimenti;

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.66

FC

Lugano

17 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 agosto 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato nel 1965, di professione impiegato di commercio e ispettore fiscale, ha

presentato una domanda di prestazioni all’assicurazione invalidità nel mese di

agosto 2018. Esperiti gli accertamenti del caso, inclusivi di una perizia

psichiatrica a cura del __________, mediante decisione del 27 maggio 2019

l’Ufficio AI gli ha accordato il diritto ad una rendita intera d’invalidità

(grado dell’80%) dal 1° aprile 2016 (cfr. doc. AI pag. 125).

1.2. Il

22 settembre 2023 l’assicurato ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di

erogazione di un assegno per grandi invalidi (di seguito AGI), indicando la

necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario del vestirsi

e svestirsi, lavarsi e lo spostarsi/mantenimento dei contatti sociali, con

richiesta di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI

pag. 142).

Effettuati

gli accertamenti del caso, con progetto di decisione del 4 giugno 2024 dapprima

e decisione del 20 agosto 2024 poi, l’Ufficio AI ha negato l’assolvimento delle

condizioni per il versamento di un AGI, considerato come dalla documentazione

agli atti e dall’inchiesta al domicilio effettuata il 29 maggio 2024, risultava

che egli necessitava dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere un

solo atto della vita quotidiana (vestirsi/svestirsi), mentre che non abbisognava

di sorveglianza personale continua e nemmeno di accompagnamento

dell’organizzazione della realtà quotidiana (doc. AI pag. 205).

1.3. Con

tempestivo ricorso l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, il

riconoscimento di un AGI di grado medio e, in via subordinata, la retrocessione

degli atti all’amministrazione per completamento dell’istruttoria.

Allegata

nuova documentazione medica, il ricorrente reputa realizzate le condizioni per ammettere

la necessità di aiuto di terzi oltre per l’atto ordinario della vita di vestirsi/svestirsi

anche per quello dell’igiene personale, abbisognando della sorveglianza del

fratello per fare la doccia, ciò che determinerebbe il diritto almeno all'AGI

di grado lieve. Ritiene inoltre di necessitare anche dell’accompagnamento

costante nell’organizzazione della realtà quotidiana, con conseguente diritto

ad un AGI di grado medio. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto

necessario, nei considerandi di diritto.

1.4 Con la risposta di causa l’Ufficio

AI, sulla base anche delle allegate prese di posizione del SMR e dell’estensore

del rapporto di inchiesta al domicilio, ribadisce che non sarebbero realizzate

le condizioni per riconoscere un AGI all’assicurato. Chiede quindi la reiezione

del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nel

prosieguo.

1.5. Con

scritto del 25 novembre 2024 il ricorrente, tramite la sua patrocinatrice, si è

ribadito nelle sue richieste e allegazioni, producendo altresì un’ulteriore certificazione

della psichiatra curante (X).

1.6. Prendendo

posizione in merito alla nuova documentazione prodotta, con osservazioni del 10

dicembre 2024 l’Ufficio AI, riferendosi all’allegata presa di posizione del

SMR, ha confermato la correttezza della decisione contestata (XII).

considerato

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad un assegno

per grandi invalidi.

2.2. Preliminarmente il ricorrente

censura una violazione procedurale rimproverando all’amministrazione di aver “disatteso

la procedura di opposizione” e essere così caduta in una violazione del

diritto di essere sentito. In particolare ritiene in sostanza che, ricevuto lo

scritto 12 giugno 2024 dell’assicurato (con il quale egli affermava di

inoltrare “ricorso al vostro progetto di decisione del 4 giugno 2014”; doc.

AI pag. 208), l’Ufficio AI avrebbe dovuto chiedergli di motivare le proprie

osservazioni.

A torto.

Ai sensi dell'art. 57a cpv. 1

LAI (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2021):

"

1 L’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un

preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla

soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione

prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato

ha il diritto di essere sentito conformemente all’articolo 42 LPGA.

2 Se la decisione prevista concerne l’obbligo di

prestazione di un altro assicuratore, l’ufficio AI sente quest’altro

assicuratore prima di emanare la decisione.

3 Le parti possono presentare le loro obiezioni in

merito al preavviso entro 30 giorni.”

L’art. 73 ter OAI precisa che

l’assicurato può presentare le sue obiezioni all’ufficio AI per scritto oppure

oralmente, ritenuto che in quest’ultimo caso l’ufficio AI redige un verbale

sommario che deve essere firmato dall’assicurato. Giusta l’art. 74 OAI infine

“terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di

prestazioni” con la precisazione che “la motivazione della deliberazione tiene

conto delle obiezioni formulate dalle parti sul preavviso, in quanto siano

rilevanti per la deliberazione”.

Lo scopo della procedura di

decisione preliminare è quello di consentire una discussione non complicata dei

fatti del caso e quindi migliorare l'accettazione della decisione da parte

degli assicurati (DTF 134 V 97 consid. 2.7 con riferimenti; STF 8C_25/2020 del

22 aprile 2020 consid. 3.1.1). Sebbene la procedura di decisione preliminare

serva anche a esercitare il diritto al contraddittorio, essa va oltre il

requisito minimo costituzionale (art. 29 cpv. 2 CF) in quanto offre

l'opportunità di esprimersi sulla prevista applicazione della legge e la prospettata

decisione finale (STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 3a, I 302/99 del 21 febbraio 2000 consid. 2c; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

BGerichts zum sozialversicherungsrecht, IVG, 4a ed. 2022, n. 4 all’art. 57a LAI).

L'inosservanza dell'obbligo legale di emettere la decisione preliminare

entro il quadro definito, così come le violazioni in generale dei principi sul

diritto di essere sentiti e sul diritto di prendere visione degli atti che

vanno osservati nello svolgimento della procedura di decisione preliminare, nella

misura in cui non si tratti di semplici prescrizioni d’ordine, devono essere

sanzionate in conformità ai principi sulla violazione del diritto di essere sentiti

(DTF 116 V 182; Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 4 all’art. 57a LAI).

D’altra parte, per l'art.

29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale

diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima,

indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento

del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (STF 9C_551/2022 del 4

marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Secondo la giurisprudenza una

violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere

eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura

presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può

esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione

del diritto (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; 9C_401/2023 del 5

gennaio 2024, consid. 3.1.2, 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

Si può nondimeno prescindere da

un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave

violazione del diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024,

consid. 4.3.1): una tale eventualità si realizza se l’annullamento della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024

consid. 4.3.1; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 133 I 201 consid. 2.2; STF

8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque

ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA),

caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale

da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire

Fatti

i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid.

5.1 e 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

Va ancora precisato che si può

rinunciare al preavviso previsto dall’art. 57a LAI solo in casi particolari ed

eccezionali (DTF 134 V 97 consid. 2.8.2 e 2.9.1 con rinvii; STF 9C_356/2011 del

3 febbraio 2012 consid. 3.4; cfr. l'art. 74ter OAI che elenca i casi in cui vi

può essere l’assegnazione di prestazioni senza decisione, “se le condizioni

per l’assegnazione di una prestazione sono manifestamente adempiute e tutte le

richieste dell’assicurato sono accolte”, menzionando in particolare

provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento per preparare

all’integrazione professionale e d’ordine professionale, mezzi ausiliari,

rimborso delle spese di viaggio, conferma dopo revisione di rendite e assegni

per grandi invalidi, prestazione transitoria).

La possibilità di rimediare a

un'omissione corrispondente nell'ambito del successivo processo di ricorso

viene quindi ammessa solo con molta cautela (DTF 134 V 97 E. 2.9.2 con riferimenti;

STF 9C_555/2020 del 3 marzo 2021 consid. 4.4.2).

Ora, come a ragione fatto

rilevare dall’Ufficio AI, nella fattispecie il 4 giugno 2024 non è stata resa

una decisione ai sensi dell’art. 49 LPGA e non si è trattato di procedura di

opposizione ex art. 52 LPGA e 10 cpv. 5 OPGA. Trattavasi per contro di un preavviso

di decisione nei confronti del quale l’interessato aveva la facoltà di

presentare nei 30 giorni successivi le proprie obiezioni e osservazioni ai

sensi dei citati art. 57a cpv. 1 LAI e art. 73ter cpv. 2 OAI. LPGA.

Il fatto che l’assicurato abbia

provveduto unicamente a manifestare la propria contrarietà mediante lo scritto

del 12 giugno 2024 non comporta che l’amministrazione dovesse in qualche modo

sollecitare l’interessato ad un’ulteriore e più completa presa di posizione in

merito al progetto di decisione.

In proposito nemmeno giova al

ricorrente il rinvio alla STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.2,

pubblicata in SVR 2024, IV n. 24. In tale pronuncia il Tribunale federale ha

rammentato che vi è una grave violazione del diritto

di essere sentito se dopo l’emanazione del progetto di decisione una richiesta

di edizione di documenti o una presa di posizione sul progetto non vengono

considerati dall’Ufficio AI che non prende posizione in merito (“[…] Nach der Rechtsprechung erweist sich die

Verletzung der Anhörungspflicht schon dann als schwerwiegend, wenn ein nach

Erlass des Vorbescheids ergangenes Begehren um Aktenedition oder eine

Stellungnahme zum Vorbescheid

unberücksichtigt geblieben ist, indem auf die vorgebrachten

Einwendungen nicht eingegangen wurde […]”).

In quel caso ha

ritenuto lesivo del principio del diritto di essere sentito il fatto che l’Ufficio

AI, dopo aver reso il progetto di decisione (che prospettava il rifiuto della

richiesta di prestazioni) il 24 febbraio 2022 (notificato all’assicurato il 1°

marzo 2022), avesse emanato la decisione di rifiuto “già” il 30 marzo 2022

senza considerare le osservazioni dell’assicurato inoltrate, tempestivamente, il

31 marzo 2022.

Ora, nella fattispecie con lo

scritto del 12 giugno 2024 il ricorrente ha semplicemente manifestato il suo

dissenso nei confronti del progetto di decisione del 4 giugno 2024, senza

tuttavia prospettare l’ulteriore invio di mezzi di prova o chiedere l’edizione

di documentazione medica. Inoltre l’amministrazione ha pronunciato la sua

decisione di rifiuto, nella quale ha esplicitamente evidenziato di aver

ricevuto lo scritto del 12 giugno 2024, il 20 agosto 2024, ovvero ampiamente

dopo la scadenza del termine di 30 giorni per prendere posizione in merito al

progetto. Non vi è quindi stata alcuna violazione del principio inquisitorio.

Nemmeno può giovare al ricorrente

il richiamo della giurisprudenza per la quale, nell’ambito di una nuova domanda

di prestazioni, se l’assicurato fa riferimento a mezzi di prova, segnatamente

rapporti medici non ancora prodotti o da richiedere, l’amministrazione deve impartirgli un termine per produrre il

mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà

nel merito della domanda (DTF 130 V 63 consid. 5.2.5). Inoltre, come ricordato

dal TF nella citata STF 9C_551/2022, nell’ambito di una nuova domanda spetta in

ogni caso in primo luogo all’amministrazione l’obbligo di impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova richiamato con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

In questo senso, nella

sua pronuncia del 15 luglio 2024 citata dal ricorrente (inc. 32.2024.16), il

TCA ha ammesso la presenza di una grave ed insanabile violazione del diritto di

essere sentito (con conseguente annullamento della decisione impugnata e rinvio

dell’incarto all’amministrazione per applicazione corretta della procedura)

poiché l’Ufficio AI aveva reso la decisione di non entrata nel merito senza

ulteriore richiamo di documentazione medica malgrado la certificazione prodotta

dall’assicurato con le osservazioni al progetto di decisione evidenziasse, a

mente dello stesso SMR, una possibile modifica della valutazione medica.

Nella specie infatti non si

tratta di una decisione di non entrata nel merito, ragione per

cui tale giurisprudenza non trova comunque applicazione, nemmeno per analogia.

E questo a prescindere dal fatto che con il suo scritto del 12 giugno 2024

l’assicurato non ha prodotto alcun documento medico dal quale potessero essere

dedotti elementi rilevanti né ha menzionato circostanze che in qualche modo

dovessero suggerire la necessità per l’amministrazione di impartirgli un

termine per produrre eventuali mezzi di prova.

2.3. Secondo l'art. 9 LPGA è considerato

grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i

seguenti [DTF 133 V 450 consid. 7.2, 127 V 97 consid. 3c, 125 V 303 consid. 4°,

117 V 146 consid. 2; cifre marginali 2020segg della Circolare sulla grande

invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024]:

-

vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

-

alzarsi, sedersi, sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

cambiare posizione;

- mangiare

(portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo in purè,

alimentazione tramite sonda);

- igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

-

espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi / verificare

la pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

- spostarsi

(nell'abitazione, all'aperto, intrattenere rapporti sociali).

La cifra 2022 CGI precisa che non sono considerate atti ordinari

della vita le attività connesse all'esercizio della professione,

all'adempimento di mansioni a essa equiparabili (economia domestica, studio,

comunità religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al

lavoro).

Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire

al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (cifra

2023 CGI).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127). Affinché vi sia necessità di aiuto per compiere un atto ordinario della vita

comportante più funzioni parziali, non è obbligatorio che la persona assicurata

richieda l’aiuto di terzi per tutte o per la più parte delle funzioni parziali;

è per contro sufficiente che essa necessiti dell’aiuto di terzi per una sola di

queste funzioni parziali [DTF 117 V 146 consid. 2; cfr. anche le cifre

marginali 8011 e 8013 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) dell’UFAS, nella sua versione valida

dal 1° gennaio 2015, stato 1° gennaio 2021].

Le funzioni parziali di

un atto ordinario della vita possono tuttavia essere prese in considerazione

soltanto una volta in tutto laddove l’assicurato necessita dell’aiuto di terzi

per compiere queste funzioni in più atti ordinari (cfr. STF 9C_688/2014

del 1. giugno 2015 consid. 3.4; 9C_360/2014 del 14 ottobre 2014 consid. 4.4).

Infine, il bisogno di aiuto deve essere ammesso anche se l’assicurato è ancora

in grado di compiere una funzione parziale, allorquando quest’ultima non gli

serve più a nulla (DTF 117 V 146 consid.

3b).

È ancora utile ricordare che

secondo la cifra 8025 CIGI (cfr. parimenti la cifra 2010 CGI) l'aiuto di terzi

è considerato regolare se l'assicurato lo necessita o potrebbe

necessitare quotidianamente (STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Giusta la

cifra 2011 CGI anche se l’aiuto è necessario tra quattro e sei giorni a

settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della settimana), non si è di

fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è necessario quotidianamente. Ciò

accade per esempio se egli è soggetto ad attacchi che possono manifestarsi

soltanto ogni due o tre giorni, ma improvvisamente e spesso anche ogni giorno o

più volte al giorno (RCC 1986 pag. 510).

Per la cifra 8026 CIGI (e la 2013

CGI) l'aiuto è considerato notevole quando almeno una funzione parziale

di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi» quale parte della «pulizia

personale» [DTF 107 V 136]): – non può più essere compiuta dall'assicurato,

oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente

o in modo difforme dall'usuale (DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta

spontaneamente a causa dello stato psichico; – non può essere compiuta

dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di terzi perché per lui è priva di senso

(p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi lesioni

cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto; DTF 117 V

146).

L’aiuto

necessario può consistere non soltanto nell’aiuto diretto di un terzo,

ma anche semplicemente nella forma di una sorveglianza della persona assicurata

durante il compimento dei rilevanti atti della vita, ad esempio quando il terzo

lo esorta a compiere un atto della vita che altrimenti rimarrebbe incompiuto a

causa del suo stato di salute psichica (cosiddetto aiuto indiretto)

(cfr. DTF 133 V 450 consid. 7.2 e riferimenti).

La cifra 2015 CGI definisce l'aiuto diretto di terzi quando

l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di compiere da solo gli

atti ordinari della vita. Secondo la cifra 2016 CGI, l'aiuto indiretto

di terzi significa che l'assicurato è in grado, sul piano funzionale, di

compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe

solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciato solo (DTF 133 V

450).

Nel valutare la grande invalidità delle persone adulte, l'ufficio

AI si basa oggettivamente sullo stato dell'assicurato (cfr. STF 8C_724/ 2022

del 21 aprile 2023, consid. 4.1 in SVR 2023 IV Nr. 45). È irrilevante

l'ambiente in cui l'assicurato si trova, ossia che viva da solo, in famiglia,

nella società o in un istituto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010 e cifra 279

CGI), ed è indifferente se per gli atti ordinari della vita l'assicurato può

contare sull'aiuto dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori) o viene

invece aiutato da una persona estranea alla famiglia. Inoltre, nell'ambito

dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana si considera

l'aiuto esigibile dai familiari (v. cifra 2100 CGI).

Va ancora ricordato che per la

cifra 8085 CIGI, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è

tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o

ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe

con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari,

attrezzi, ecc.; cfr. DTF 139 V 9 consid. 7.3.1). In caso contrario l'aiuto cui

deve far ricorso non è preso in considerazione nel calcolo della grande

invalidità (RCC 1989 pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo

ausiliario escluda la grande invalidità. Tuttavia un'automobile fornita dall'AI

per scopi professionali non esclude anche una grande invalidità per spostamenti

privati (DTF 117 V 146). Occorre considerare in particolare anche l'aiuto

prestato dai familiari, che va ben oltre quello fornito solitamente e che si

potrebbe aspettare se l'assicurato non avesse alcun danno alla salute (STF

9C_410/2009 del 1° aprile 2010).

2.4. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale

(art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere

di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è

considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a

casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell'organizzazione

della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere

accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è

considerato grande invalido di grado lieve.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce

che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è

totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare

e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo

stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2

dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato,

pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte

degli atti ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37

cpv. 3 OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è costretto a

ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere

almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di

una sorveglianza personale permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI,

esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 3 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Secondo l’art. 42

cpv. 4 LAI (nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2023), l’assegno

per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino

alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento

anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui

raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal

compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Nella

STF 9C_286/2011 dell’11 agosto 2011, pubblicata in DTF 137 V 351, il TF ha

precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI,

l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato

dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia,

l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Alla

questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 – ossia se il

diritto a un AGI presupponga in ogni caso la decorrenza del termine annuale di

carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – l’Alta

Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la quale ha concluso che la nascita

del diritto ad un AGI presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale

di carenza in applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI (DTF 144 V

367 consid. 6.2.9).

Ciò ha portato alla modifica, dal 1° gennaio 2024,

del cpv. 4 dell'art. 42 LAI, che ora prevede che l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato

ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza

notevoli interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis cpv. 3 LAI.

Giusta l’art.

42ter cpv. 1 LAI infine il grado personale di grande

invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi

invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato

ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in

caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma

di importo giornaliero.

2.5. Riguardo ai singoli aspetti della

grande invalidità, per la cifra 8014 CIGI (atto ordinario di vestirsi e

svestirsi), la grande invalidità è data se assicurato non è in grado di

mettersi e togliersi da solo un capo d'abbigliamento indispensabile, un mezzo

ausiliario o le calze sanitarie. È data anche quando l'assicurato riesce a

vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi

adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per

il verso giusto.

Secondo la cifra 8018 CIGI (atto

ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando

un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo solo in modo

difforme dall'usuale (DTF 106 V 158; p. es. quando non è in grado di sminuzzare

i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo

con le dita, DTF 121 V 88). Se ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi

duri, non sussiste una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non

viene consumato ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e

in misura indispensabile dell’aiuto di terzi (STF 8C 30/2010). Si è invece in

presenza di una grande invalidità se l'assicurato non può utilizzare in alcun

modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette di pane, STF 9C

346/2011). In caso di mancanza di un braccio si è in presenza di una grande

invalidità e ciò vale anche in caso di incapacità funzionale del medesimo

(paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non possa essere

impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto con la mano;

marg. 8018.1 CIGI).

Quanto all’atto “pulizia

personale”, giusta la cifra 8020 CIGI, l'assicurato è considerato grande

invalido se non è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita

indispensabile quotidianamente per la pulizia personale (lavarsi, pettinarsi,

radersi, fare il bagno e la doccia). Non è data grande invalidità, se

l'assicurato ha bisogno d'aiuto per acconciare i capelli o pitturarsi le unghie

(STF 9C 562/2016 del 13 gennaio 2017).

L’assicurato è invece considerato

grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali” se

necessita dell'aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per

risistemare i vestiti o per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi

accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6) o anche quando i bisogni vengono

espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e andare a

svuotarlo, tendere il pappagallo, aiuto regolare nell’urinare ecc.; Pratique

VSI 1996 pag. 182). Non vi è per contro grande invalidità se l'assicurato non

ha bisogno di un aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l'atto

di espletare i bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (STF 9C

604/2013; cifre 8021 e 8021.1 CIGI).

Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi

(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”,

l'assicurato è considerato grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari,

non è più in grado di spostarsi da solo in casa o al di fuori di essa e di

intrattenere contatti sociali, ove per contatti sociali si intendono le

relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere,

scrivere, frequentare concerti, manifestazioni politiche o religiose ecc., RCC

1982 pagg. 119 e 126), mentre che la necessità dell'aiuto nei contatti sociali

allo scopo di prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone

psichicamente disabili) va considerata unicamente sotto la voce

«accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana», ma non

nell'ambito della funzione parziale “intrattenere contatti sociali” (cifre

8022-8024 CIGI).

Quanto infine alla “necessità

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” e ai

presupposti, esaustivi, elencati dall’art. 38 cpv. 1 OAI, tale accompagnamento non

comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per compiere i sei atti

ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce piuttosto un

elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450; cfr. anche le cifre

marginali 2084segg CGI). Esso ha lo scopo di impedire che una persona cada in

uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un istituto o in

una clinica (per le nozioni, v. cifre 8005 segg. e 8109, cfr. anche le cifre

2084segg CGI). Le prestazioni di aiuto da prendere in considerazione devono

perseguire quest'obiettivo (cifra 8040 CIGI). L'aiuto fornito deve essere

l'elemento che permette all'assicurato di vivere autonomamente a casa. È considerato

solo l'accompagnamento che è regolare e necessario in relazione a una delle

situazioni di cui al cpv. 1: fra queste non rientrano in particolare le

attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di

protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 CCS.

L’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana è necessario quando, nel rispetto dell’obbligo di

collaborare e dell’obbligo di ridurre il danno, un assicurato non è in grado di

compiere attività di base della vita come mangiare, provvedere alla cura del

proprio corpo, vestirsi in modo adeguato, eseguire una minima pulizia

dell’abitazione ecc. L’incapacità di provvedere a queste attività di base

renderebbe necessario il ricovero in un istituto (cifra 2086 CGI).

Il fatto che svolga alcuni

compiti più lentamente o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non

significa che in mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere

ricoverato in un istituto o in una clinica; questo aiuto non va quindi considerato.

(cifra 8040 CIGI).

Per quanto riguarda la prima

delle tre funzioni parziali menzionate dall’art. 38 OAI, ossia l’accompagnamento

finalizzato a rendere possibile una vita autonoma (art. 38 cpv. 1 lett.

a OAI), la cifra 8050 CGI dispone:

"

L'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività

quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è

dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno

dei seguenti bisogni:

- aiuto nella strutturazione

della giornata;

- sostegno nell'affrontare situazioni della realtà

quotidiana (p. es. questioni legate alla salute, all’alimentazione e

all'igiene, semplici attività amministrative ecc.);

- conduzione della propria

economia domestica.

L'aiuto nella strutturazione della

giornata comprende per esempio l'esortazione ad alzarsi, l'aiuto nel stabilire

e rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo giorno/notte, nel

dedicarsi a un'attività ecc. Anche il sostegno nell’affrontare situazioni della

realtà quotidiana comprende aspetti quali l'esortare o l'impartire istruzioni

ecc.

Nell'ambito dell'igiene si deve per

esempio ricordare all'assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di

aiuto diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto

ordinario della vita sotto la categoria «pulizia personale» e non come

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.”

Anche la CGI precisa:

"

2098 Nella conduzione

dell’economia domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il

bucato e preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però

considerate nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di

abbandono. Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza di aiuto per questi

compiti, l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una

clinica. Per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica e i pasti ci

si deve dunque basare su requisiti minimi e non su una pulizia perfetta e pasti

elaborati. Non ci si può quindi basare sul tempo impiegato per i lavori

domestici secondo la rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) o il

FAKT. Se ad esempio non può stirare o pulire le finestre, questo non significa

che debba andare in un istituto o in una clinica. Anche se non può passare

l’aspirapolvere o riordinare regolarmente, non è ancora in uno stato di

abbandono. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere

riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

Anche il fatto che debba fare delle pause durante i lavori domestici o che

possa svolgere attività concrete solamente in determinati momenti/giorni non

basta a riconoscere l’accompagnamento

2098.1 Sono considerati come

requisiti minimi il fatto di essere in grado di fare il bucato due volte al

mese (cioè utilizzare la lavatrice, riempirla e svuotarla, piegare e riporre il

bucato, ma non stirare o rammendare), di pulire l’abitazione ogni due settimane

(cioè passare l’aspirapolvere e/o spazzare con la scopa, passare lo

strofinaccio, pulire il bagno) e di preparare pasti semplici. Per quanto

riguarda la preparazione dei pasti, questa include i lavori preliminari e

successivi (pulire il piano di lavoro, i fornelli e il tavolo, lavare le

stoviglie e sistemare il cibo). È considerato un pasto semplice un pasto la cui

preparazione non richiede molto tempo (p. es. piatti semilavorati o pronti,

prodotti surgelati, ingredienti semplici). Il fatto di riscaldare resti

(precotti/preparati p. es. il giorno prima) o di utilizzare un prodotto finito

e di preparare soltanto un pasto caldo al giorno è ritenuto accettabile.

2098.2 Per valutare il bisogno di

aiuto per la conduzione dell’economia domestica (compresa la preparazione dei

pasti) ci si deve basare su un’economia domestica composta da una sola

persona.”

L’accompagnamento può essere

inteso sia come aiuto indiretto che diretto da parte di terzi. Di conseguenza,

l'accompagnatore può svolgere anche da solo le attività necessarie, se

l’assicurato non ne è in grado per motivi di salute nonostante le istruzioni

impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V 450, l 661/05).

L'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che,

per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l'assistenza

di una terza persona (STF 9C 28/2008 del 21 luglio 2008). La somma di tutte le

prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno,

deve far sì che, in mancanza dell'aiuto di terzi, l'assicurato sarebbe

costretto andare a vivere in un istituto (cifra 8050.2 CIGI).

Per quanto concerne l'obbligo di

ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a

corsi o a terapie per imparare ad utilizzare mezzi ausiliari adeguati per

svolgere le faccende domestiche (STF 9C_ 410/2009 del 1. aprile 2010). Va

prestata particolare attenzione all'aiuto dei familiari (v. anche la cifra 8085

CIGI), soprattutto per quanto riguarda i lavori domestici. Al riguardo, ci si

deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse

contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504). Questo aiuto va

oltre il sostegno che ci si può aspettare nel caso in cui l'assicurato non

presenti alcun danno alla salute.

Per quanto concerne la seconda

delle tre funzioni parziali menzionate dagli art. 37 e 38 OAI, ossia l’accompagnamento

per compiere attività della vita quotidiana fuori casa (art. 38 cpv. 1

lett. b OAI), per il marginale 8051 CGI l’accompagnamento è necessario

affinché l'assicurato sia in grado di uscire di casa per compiere determinate

attività della vita quotidiana e intrattenere contatti (fare gli acquisti,

attività del tempo libero, contatti con uffici amministrativi o personale

medico, recarsi dal parrucchiere ecc.; STF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). In

caso di limitazioni prettamente o prevalentemente funzionali, l’aiuto va

attribuito all’atto di spostarsi.

Infine, sulla terza funzione

parziale, ossia l’accompagnamento destinato a evitare un

isolamento permanente (art. 38 cpv. 1 lett. c OAI), le cifre

8052segg CIGI stabiliscono:

"

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio

che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò

implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute.

Il rischio puramente ipotetico di

un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e il

conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi

manifestati nell’assicurato (sentenza del TF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008). Il

necessario accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana consiste

in colloqui di consulenza e nell’incitamento a stringere contatti (p. es.

portare l’assicurato a manifestazioni).

8052.1 Se, nell’ambito del caso

speciale secondo l’articolo 37 capoverso 3 lettera d OAI, è concesso un AGI per

una grande invalidità di grado lieve, non si può riconoscere un accompagnamento

per evitare l’isolamento permanente. Tuttavia, un eventuale accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana per permettere all’assicurato di

vivere a casa è possibile e, se del caso, deve essere esaminato (sentenza del

TF I 317/06 del 23 ottobre 2007).

8052.2 Non vi è isolamento se

l’assicurato vive con un partner o un altro membro della famiglia, lavora

(anche in un laboratorio) o è accolto in una struttura diurna.”

Infine, con riferimento agli assicurati

che soffrono solo di un danno alla salute psichica, la cifra 2093.1 CGI

dispone quale condizione supplementare che il richiedente, per poter

beneficiare di un AGI, deve avere diritto a una rendita e il diritto all’AGI

può nascere soltanto con l’inizio del diritto alla rendita AI.

2.6. Per potersi determinare

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,

ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone

poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79 consid.

2b).

Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI

l'Ufficio AI esamina le condizioni assicurative mediante

l'esecuzione di sopralluoghi. In effetti, giusta la cifra 1058 CIGI, l'ufficio

effettua accertamenti sul posto (a domicilio, nella casa di cura, sul posto di

lavoro), fra l’altro, in particolare quando deve verificare il diritto agli

assegni per grandi invalidi. È possibile rinunciare a questo accertamento se le

condizioni personali dell'assicurato gli sono sufficientemente note e se il

caso è debitamente documentato.

Secondo la cifra 8131 CIGI (Procedura

in materia di accertamento dell’assegno grandi invalidi dell’AI), “in linea

di principio, l'ufficio Al procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno

accertati la grande invalidità, un eventuale onere d'assistenza supplementare

(per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N.

8003 segg.). Le indicazioni fornite dall'assicurato, dai genitori o dal

rappresentante legale vanno valutate criticamente. L'inizio della grande

invalidità ed eventualmente dell’onere d'assistenza supplementare deve essere

stabilito con la massima precisione possibile”. Inoltre, “nei casi di

cui al N. 8130 (nb: fra i quali nel caso della “prima domanda per

l'ottenimento di un AGI”) occorre sempre eseguire un accertamento sul

posto. Negli altri casi l'ufficio Al decide se si possa rinunciare a un

accertamento sul posto”. Infine, secondo la cifra 8133 CIGI, “in caso di

divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d'accertamento,

l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante

domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI”. Le

cifre 8013 e 8014 CGI prevedono:

"

8013 Se i rapporti e/o i dati

medici sono insufficienti o incompleti, si prende contatto con il medico

curante. Quest’ultimo verifica se i dati riportati sul modulo corrispondano al

suo referto. In base a questi dati si può chiedere, se necessario, il parere

del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio AI un rapporto scritto con i risultati

dell’esame medico e una raccomandazione circa l’ulteriore trattamento della

richiesta di prestazioni dal punto di vista medico. Sulla base di tali

indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali accertamenti medici supplementari

(p. es. un rapporto medico complementare).

8014 In caso di divergenze

sostanziali tra il medico curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI

deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e

coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPA.”

La cifra 8016 CGI dispone delle

particolarità procedurali per il caso di persone con una disabilità psichica

che necessitano di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana, stabilendo che per accertare il diritto all’AGI occorre procedere

come segue:

"

- l’ufficio AI chiede un

rapporto al medico curante (diagnosi medica);

- se un servizio specializzato (p. es. un servizio

sociopsichiatrico o un consultorio) si è già occupato dell’assicurato,

l’ufficio AI gli chiede un rapporto;

- la grande invalidità e la necessità di un

accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana vengono accertate

sistematicamente sul posto, salvo se un accertamento non è efficace e il quadro

clinico impone una valutazione medica. In tal caso, il SMR esprime in forma

adeguata il suo parere in merito, mettendolo agli atti;

- il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento

nella valutazione (verifica della plausibilità).”

Secondo la

giurisprudenza, ribadita con le STF 9C_98/2020 dell’8 aprile 2020 al consid.

2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile 2023 al consid. 5.1, un rapporto

d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una

persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.7. Va infine ricordato che, al pari di

ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono

comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità

amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire

un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento

(DTF 144 V 361, consid. 6.2.8 pagg. 366-367; 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL

Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza

all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le

loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle

prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno

valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4; 133 V 257

consid. 3.2; 131 V 45 consid. 2.3; 130 V 172 consid.

4.3.1, 232 consid. 2.1; 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68

consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.8. Nella fattispecie concreta all’assicurato,

di professione impiegato di commercio e esperto fiscale, era all’epoca stata

diagnosticata una “sindrome residuale (o stato difettuale) di disturbo

bipolare F31.9” comportante un’inabilità completa nell’attività abituale e

del 70% in attività adeguate dal mese di aprile 2018 (doc. AI pag. 111) ed era

stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2019

(grado d’invalidità dell’80%).

Nel

settembre 2023 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di AGI, indicando nel

relativo formulario la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto

ordinario del vestirsi e svestirsi (“stimolazione e cura psichiche”) dal

2000, spostarsi e mantenimento dei contatti sociali (“relazioni personali”)

dal 2000 e per l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana (“pulizie,

relazioni personali, sostegno pratiche amministrative, relazioni personali”)

dal 2010 (doc. AI pag. 157).

Tali limitazioni sono state

confermate dalla curante dr.ssa __________, internista, nello scritto del 25

ottobre 2023 segnalante pure affezioni somatiche che avevano necessitato degenze

stazionarie nell’aprile e maggio 2023 (doc. AI pag. 166).

Anche la dr.ssa __________,

psichiatra curante dell’assicurato dal 2020, il 7 dicembre 2023 ha posto la

diagnosi invalidante di “Disturbo schizoaffettivo di tipo misto ICD F 25.2”

e ha confermato le indicazioni sulla grande invalidità fornite dall’assicurato

e segnalato degenze presso la Clinica psichiatrica cantonale e la clinica __________

nell’aprile 2023 (doc. AI pag. 177). Interpellata dall’amministrazione, in data

15 aprile 2024 la medesima ha riferito che in data 8 aprile 2023 il paziente

era anche stato vittima di un incidente automobilistico (quale passeggero)

"(...) riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC

lieve necessitante di intervento neurochirurgico al rachide cervicale”, ed

era poi stato ricoverato presso la __________ dal 28 aprile all’8 maggio 2023

per uno scompenso maniacale con agitazione psicomotoria e presso la clinica __________.

Ha concluso affermando che “i sintomi sono totalmente pervasivi e prolungati

durante la giornata e pure la capacità di applicazione ai compiti di casalingo

risulta precaria”, osservando che il paziente da anni presentava una

necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di

un aiuto per vestirsi e svestirsi, dal 2010 necessitava inoltre di un aiuto per

il mantenimento dei contatti sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana (pulizie, pasti). Tali necessità di aiuto erano dovute

all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo, con plurimi ricoveri in ambito

psichiatrico, e al decesso nel 2019 della madre che sino ad allora provvedeva

alla cura del paziente (doc. AI pag. 192).

La

dr.ssa __________ del SMR, nell’annotazione del 16 aprile 2024, ha concluso che

in base alla documentazione agli atti era “medicalmente giustificata la

necessità di aiuto di terzi per gli atti dell'igiene personale, per

vestirsi/svestirsi e per lo spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali;

necessita inoltre di accompagnamento per l’organizzazione della realtà

quotidiana, a partire dal 2019” (doc. AI pag. 190).

In data 29

maggio 2024 è stata esperita l’inchiesta domiciliare a cura dell’assistente

sociale __________, il quale con rapporto del 31 maggio 2024 ha concluso che l’assicurato

era autonomo nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita all’infuori

di quello relativo a “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o

togliere una protesi”. A suo avviso egli non necessitava, a causa di un

danno alla salute, in modo regolare e duraturo né di una sorveglianza personale

continua né di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana

(doc. AI pag. 200).

Considerato

come il SMR aveva indicato la necessità di aiuto anche in riferimento agli atti

"igiene personale", "spostarsi" e

all'"accompagnamento", ha suggerito di sottoporgli le sue conclusioni

per presa di posizione (doc. AI pag. 201).

Richiesta

in merito, la dr.ssa __________ del SMR con annotazione del 3 giugno 2024, ha confermato

la valutazione dell’inchiesta a domicilio (doc. AI pag. 202).

Avendo

riconosciuto la necessità di aiuto regolare e notevole da parti di terzi solo

per un atto quotidiano della vita, quello del vestirsi e svestirsi, con

progetto di decisione del 4 giugno 2024 e decisione del 20 agosto 2024, l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di AGI (doc. AI pag. 203 e 215).

Con il

ricorso – con il quale l’assicurato reputa realizzate le condizioni per

riconoscere la necessità di aiuto anche per l’atto dell’“igiene personale”

nella sotto categoria “farsi la doccia” e dell’“accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana” – è stata prodotta nuova documentazione.

Innanzitutto

il rapporto d’uscita della clinica __________ del 14 luglio 2023, a seguito

della degenza dal 22 maggio all’8 giugno 2023 successiva all’incidente

automobilistico subito l’8 aprile 2023 e la conseguente lesione alla schiena

operata il 18 aprile 2023, nel quale i sanitari hanno

concluso che l’intervento riabilitativo aveva consentito il rientro al

domicilio con la necessità di organizzare degli aiuti formali per

somministrazione della terapia farmacologica e l’aiuto nelle B-ADL (doc. A/5).

Ha inoltre prodotto una nuova certificazione

della dr.ssa __________ del 16 settembre 2024 che ha ribadito che l’assicurato,

affetto da “un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2”,

presentava “fasi depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e

l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi

in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali”. Egli ravvisava

dunque “deficit delle funzioni dell'lo percettive e previsionali su base

psicotica”, e pur non evidenziando “deficit delle competenze, del

rispetto delle regole, del giudizio e della mobilità”, egli manifestava invece

“un deficit grave dell'assertività, della persistenza, della flessibilità e

della relazione con gli altri”. Sottolineava quindi che “i sintomi

depressivi attualmente sono totalmente pervasivi e prolungati durante la

giornata che la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risulta

compromessa”, ragione per cui a suo avviso si imponeva una revisione della

decisione impugnata (doc. A/4).

Ha

quindi prodotto anche una certificazione dei sanitari della clinica __________

in relazione ad un ricovero dal 13 al 17 aprile 2023, con la quale essi hanno,

tra l’altro, riferito che il paziente era affetto da ICD-10 F25:0

Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale, e che appariva “trascurato

nell'igiene personale, abbigliamento eccentrico. Ha degli adesivi sulle unghie”,

con mimica iperespressiva, comportamento a tratti inadeguato e bizzarro

divenendo improvvisamente agitato e rabbioso e “flusso del pensiero accelerato,

nessi associativi labili; discorso incoerente, caratterizzato da contenuti deliranti

grandiosi, umore euforico, a tratti disforico; affettività espansa. (…), critica

di malattia scarsa, esame di realtà compromesso” (doc. A/6).

In

merito a tale documentazione lo psichiatra del SMR dr. __________ il 22 ottobre

2024 ha concluso non riscontrando “elementi oggettivi che giustificano una

diversa valutazione del caso esaminato” (VI/2; cfr. in esteso al consid.

2.9).

Dal

canto suo l’ispettore __________, riguardo a quanto sostenuto nel ricorso, il

14 ottobre 2024 ha confermato quanto concluso nella sua inchiesta al domicilio,

osservando quanto segue:

"

(…)

1.

In riferimento all'atto

"igiene personale", si ricorda quanto rilevato in sede d'inchiesta: (…)

Quanto dichiarato in sede

d'inchiesta conferma l'autonomia dell'assicurato, tanto più che come ricordato

al punto 1.2.3. del ricorso inoltrato dalla controparte, gli eventuali problemi

di equilibrio sono stati esclusi anche in altri atti ordinari delta vita, in

particolare quelli di Alzarsi, sedersi, coricarsi e Spostarsi. Nella

fattispecie, in ogni atto considerato dove l'equilibrio è fondamentale, non

emerge alcun bisogno di aiuto da parte di terzi sia a livello diretto che

indiretto.

In merito alla visione falsata di

sé di cui si specifica al punto 2.2.3 e alla valutazione che "Per di più,

considerato che, per l’assicurato (ma anche per qualsiasi altra persona)

ammettere, ad uno sconosciuto, di necessitare di una sorveglianza costante

durante la doccia è evidentemente spiacevole e imbarazzante e non può di certo

essere paragonato al confidare di aver bisogno di aiuto per

vestirsi/svestirsi", e ancora "Inoltre, sempre per la sua patologia

psichiatrica e per la "visione di sé grandiosa" confidare il bisogno

in un ulteriore atto non gli sarebbe stato possibile", in qualità di

consulente ispettore svolgo le inchieste affidandomi a quanto l’assicurato

riferisce in risposta alle mie domande, sincerandomi che siano state chiare e

ben comprese, cosa che confermo essere stata svolta. Per quanto attiene alle

reticenze delle risposte fornite dall'assicurato, ricordo che agli atti non

figurano elementi tali per cui l’assicurato non sarebbe stato in grado di

sostenere l'inchiesta o parte di essa, tanto è che non gli è stata attribuita

alcuna curatela che lo rappresenti e non di dispone di una rete sociosanitaria

o psichiatrica di sostegno al domicilio.

Cito infine che sono stato accolto

sull'uscio delta porta di casa dall'assicurato, ci siamo spostati in casa per

prendere posto a sedere, è rimasto per oltre un'ora seduto stabilmente e infine

mi ha riaccompagnato alla porta senza manifestare difficoltà di equilibrio, sia

da fermo, in posizione eretta e seduta, che in movimento. Egli stesso tra

l'altro al punto 3.1.2 e 3.1.6 dell'inchiesta, precisa di muoversi

autonomamente, sia a piedi che in macchina, confermando un totale equilibrio in

qualsiasi luogo o situazione. Ricordo infine che l’assicurato in nessun locale

dell'appartamento e quindi neppure in bagno utilizza mezzi ausiliari quali per

esempio uno sgabello o maniglie (punto 3.5 dell'inchiesta).

2.

In riferimento all' accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana:

si ritiene di aver esaurientemente

indagato le diverse aree relative alla valutazione della computabilità di

questo aiuto al punto 3.2 del rapporto d'inchiesta, ivi compresi gli aspetti

come la cura della persona e quella dell'ambiente domestico, dove l’assicurato

ha precisato che non solo le azioni parziali che non esegue sono da

contestualizzare in una routine abituale consolidata tra i due fratelli, ma

anche che sarebbero comunque svolti in modo autonomo da parte sua senza l'aiuto

di terzi. Il signor RI 1 ha anche precisato di recarsi dalla psichiatra ogni

due o tre mesi

circa e che è lui ad aiutare il

fratello __________ nell'accompagnarlo all'esterno con il proprio veicolo. Non

corrisponde dunque al vero che il fratello __________ abbia assunto il ruolo di

care-giver in sostituzione della madre venuta a mancare come si lascia

intendere in sede di ricorso e i soli aiuti esterni proferiti

nell'organizzazione della realtà quotidiana sono oggettivamente quelli forniti

da un'amica che ogni dieci giorni provvede ad una pulizia più approfondita dei

locali. L'assicurato al punto 3.2 del rapporto d'inchiesta riferisce piuttosto

che è il fratello __________ ad usufruire di un sostegno amministrativo da

parte di terzi nella figura di una curatrice.

Si ritiene pertanto che le risposte

fornite dall'assicurato nei vari ambiti permettano di considerare

esaurientemente indagato l'ambito dell'Accompagnamento e si mantengono le

posizioni espresse nel corso dell'inchiesta.” (VI/1)

Il 15 novembre 2024 la dr.ssa __________,

ha ulteriormente contestato le conclusioni dell'inchiesta al domicilio e del rapporto

del dr. __________ “perché non basate su dati oggettivi” e chiesto una

revisione del caso (X/8, cfr. in esteso al consid. 2.9). Il dr. __________ del

SMR il 9 dicembre 2024 ha affermato in merito quanto segue:

"

Presa visione dell'attuale referto

della Dr.ssa __________ con data 15.11.2024, rilevo, al di là della diagnosi

che sembra ora propendere per un disturbo bipolare anziché schizoaffettivo come

certificato il 16.09.2024 dalla stessa curante, un apprezzamento nei fatti

invariato nei due certificati da parte della psichiatra curante.

Mi ero già espresso sul documento

del 16.09.2024 lo scorso 22 ottobre e confermo la mia presa di posizione.”

(XII/1)

2.9. Litigiosa è la questione a sapere

se il ricorrente abbia diritto ad un AGI. A tal proposito le parti convengono che

egli necessita di un aiuto regolare e notevole di terzi per compiere l’atto

ordinario del “vestirsi/svestirsi”. Tuttavia l’assicurato sostiene di

necessitare pure di aiuto per compiere anche un ulteriore atto ordinario quale

quello dell’“igiene personale” nella sotto categoria “farsi la doccia”,

circostanze che determinerebbero il diritto ad un AGI di grado lieve. Reputa

altresì di necessitare dell’“accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana” (artt. 38 OAI e 42 LAI), ciò che gli darebbe diritto ad

un AGI di grado medio, tesi avversata dall’amministrazione

Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale non può, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti,

concordare con le conclusioni dell’amministrazione e in particolare con

riferimento al pieno valore probante attribuito alla valutazione del consulente

ispettore dell’Ufficio AI nel rapporto d’inchiesta domiciliare redatto il 31

maggio 2024 – poi da lui confermata il 14 ottobre 2024 (VI/1) – posta a

fondamento della decisione impugnata.

Dagli atti, infatti, emergono

dubbi riguardo quanto valutato dal consulente ispettore nel citato rapporto

d’inchiesta rispetto ad altri atti ordinari della vita oltre a quello della

vestizione, in particolare per quanto riferito all’igiene personale e per l’aiuto

necessario per l’organizzazione della realtà quotidiana.

Se è vero infatti che nel

rapporto in parola egli sembra aver indicato fedelmente quanto constatato al

domicilio dell’assicurato e quanto da lui personalmente riferito, le

conclusioni del rapporto d’inchiesta appaiono difficilmente conciliabili con

quanto descritto puntualmente e ribadito più volte dalla psichiatra curante.

Considerato poi come

l’amministrazione, alla luce di tali evidenze contraddittorie – che ben

potevano far apparire l’accertamento sul posto “non efficace” ai sensi della

citata cifra 8016 CGI (cfr. al consid. 2.6) –, prima di rendere la decisione

impugnata non abbia comunque reputato opportuno predisporre ulteriori

accertamenti medici, quantomeno interpellando nuovamente le curanti, questo

Tribunale, per i motivi ulteriormente esposti di seguito, ritiene imprescindibile

lo svolgimento di ulteriori approfondimenti al fine di chiarire l’effettivo

quadro clinico dell’assicurato con particolare riferimento all’adempimento dei

presupposti per la concessione di un AGI.

Deve essere avantutto

sottolineato che la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto

ordinario del vestirsi e svestirsi (“stimolazione e cura psichiche”),

per quello dello spostarsi e il mantenimento dei contatti sociali (“relazioni

personali”) così come per l’accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana indicata nella richiesta di AGI del settembre 2023 è stata integralmente

confermata non solo dalla curante dr.ssa __________, internista (doc. AI pag. 150

e 166) – la quale aveva rimandato alla diagnosi psichiatrica e, per quanto di

sua competenza, aveva sottolineato la presenza di “disturbi d’equilibrio,

rischio cadute, residua difficoltà arti superiori nella manipolazione piccoli

oggetti” (doc. AI pag. 149) –, ma anche e soprattutto dalla psichiatra

curante dr.ssa __________. Quest’ultima, posta la diagnosi invalidante di “Disturbo

schizoaffettivo di tipo misto ICD F 25.2”, in data 15 aprile 2024 aveva

riferito dell’infortunio patito dall’assicurato in data 8 aprile 2023, con

successivi ricoveri ospedalieri, e pure che dal 28 aprile all’8 maggio 2023 era

stato ricoverato presso la __________ per uno scompenso maniacale con

agitazione psicomotoria. Nella sua certificazione aveva descritto le

limitazioni evidenziate da un paziente poco curato nella persona e nell'abbigliamento,

presentante, tra l’altro, ideazioni persecutorie, tono dell'umore deflesso, apatia

e anergia. Egli era a suo avviso da considerarsi totalmente inabile al lavoro e

pure la capacità di applicazione ai compiti di casalingo risultava precaria,

sottolineando che l’assicurato “da anni presenta una necessità di

stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di un aiuto per

vestirsi e svestirsi per problemi alla spalla dx (protesi)”. Inoltre, a suo

avviso egli necessitava “di un aiuto per il mantenimento dei contatti

sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana

(pulizie, pasti). Tali necessità di aiuto sono dovute all'aggravamento del

disturbo schizoaffettivo di cui è affetto con plurimi ricoveri in ambito

psichiatrico”. La curante aveva in effetti sottolineato che nel 2019 era

deceduta la madre con cui l’assicurato viveva dal 2009 e che sino ad allora

provvedeva per le necessità di cui sopra (doc. AI pag. 192).

Tali

dettagliate conclusioni erano state valutate dalla dr.ssa __________ del SMR, la

quale nell’annotazione del 16 aprile 2024 aveva osservato che la psichiatra

curante aveva indicato un aggravamento del disturbo schizoaffettivo con plurimi

ricoveri in ambito psichiatrico ed il decesso della madre nel 2019 e concluso

che era “medicalmente giustificata la necessità di aiuto di terzi per gli

atti dell'igiene personale, per vestirsi/svestirsi e per lo

spostarsi/mantenimento dei contatti sociali; necessita inoltre di

accompagnamento per l’organizzazione della realtà quotidiana, a partire dal

2019” (doc. AI pag. 190).

L’inchiesta

domiciliare svolta il 29 maggio 2024 ha tuttavia concluso che l’assicurato era autonomo

nel compimento di tutti gli atti ordinari della vita all’infuori di quello

relativo a “vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o togliere una

protesi”.

In

merito all’atto “igiene personale” ha riportato quanto segue:

"

3.1.4 Igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia)

Dal punto di vista fisico

l’assicurato è in grado di lavarsi e preparare i prodotti necessari alla cura

del corpo, così come dal punto di vista cognitivo è in grado di comprendere i

vari passaggi della cura del corpo (insaponarsi, risciacquarsi, asciugarsi e

radersi). L'assicurato spiega di essere fisicamente in grado di provvedere ad

una corretta igiene del viso, delle mani e del cavo orale.

A causa della fluttuazione ciclica

del tono dell'umore, spiega che tende talvolta a trascurarsi nel fare la

doccia, cosa che abitualmente svolge quotidianamente. Riferisce che nell'ultimo

anno è capitato almeno una decina di volte che non facesse la doccia per una

settimana intera. Queste parziali limitazioni non giustificano di per sé

l'incapacità nella cura dell'igiene personale, essendo l’assicurato in grado di

lavarsi e procedere all'igiene orale e al lavandino senza bisogno di aiuti notevoli

e regolari. Si ricorda infine che atti parziali come la rasatura o il taglio

delle unghie non sarebbero inoltre computabili in riferimento alla cfr.

marginale 2011 CGI: "Anche se l'aiuto è necessario tra quattro e sei

giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della settimana), non

si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è necessario

quotidianamente. Per l'autonomia riferita in sede di colloquio, l'atto non

viene conteggiato.”

Quanto

alla necessità di accompagnamento dell’organizzazione della realtà quotidiana, il

consulente ispettore osservava:

"

3.2 La persona assicurata

necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare duraturo di un

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana?

(…) Attualmente chi compone la rete

di sostegno, come interagiscono queste persone e con quale frequenza?

Il signor RI 1 vive nel proprio

appartamento, col fratello __________. Non ha alcuna figura di riferimento che

interviene in loco per proferire aiuti personali o monitoraggio, ad eccezione

di un'amica di famiglia che circa tre volte al mese interviene aiutando a

riordinare o pulire in maniera approfondita l'appartamento, che comunque viene

regolarmente tenuto ordinato in modo sufficiente dai due fratelli. Non

usufruisce di un servizio spitex; non ha alcuna curatela.

1. Accompagnamento finalizzato a

rendere possibile una vita autonoma

a. La persona assicurata ha bisogno

di aiuto per strutturare la giornata senza l'accompagnamento di una terza

persona? Per esempio pianifica e tiene fede agli appuntamenti privati? È

puntuale sul lavoro o nelle sue occupazioni? Si alza da sola? Rispetta il ritmo

giorno/notte? ha hobby? fa sport? cura animali?

Il signor RI 1 gestisce

autonomamente i propri appuntamenti privati. Riesce ad essere puntuale agli

impegni prefissati. Ha l'hobby della meccanica per i motori di auto e scooter e

quando va a __________ vi si dedica presso il suo piccolo garage hobbistico. 5

o 6 volte all'anno collabora anche presso lo __________ di __________ nel

segnare i punti. Il ritmo circadiano è regolare. Non ha animali domestici a

casa.

b. La persona assicurata riesce a

gestire personalmente il suo quotidiano come per esempio pianificare e

organizzare la rete di aiuto e l'impiego di assistenti nell'ambito della salute

senza l'accompagnamento di una terza persona? (Cercare persone assistenti, dare

loro le indicazioni necessarie, fissare visite mediche, fissare appuntamenti

per tè terapie)

Non dispone di una rete di aiuto

intesa come servizio spitex o altro. Se occorre fissare un appuntamento o

disdirlo (ad esempio dal medico), se ne occupa personalmente usando il

telefonino. Lo stesso avviene nel dare indicazioni necessarie, senza l'utilizzo

di intermediari.

c. La persona assicurata ha bisogno

di sostegno nell'affrontare attività amministrative semplici, ad esempio

corrispondenza, pagamenti, suddivisione del denaro, mansioni amministrative

generali senza l'accompagnamento di una terza persona?

La lettura della corrispondenza

avviene in modo autonomo e i pagamenti avvengono presso gli sportelli postali o

bancari. Alcune operazioni vengono eseguite in automatico tramite addebito

bancario. L'assicurato conferma di non ricevere aiuti esterni. Precisa che il

fratello è invece gestito in toto dalla curatrice a livello amministrativo.

d. La persona assicurata conosce il

valore del denaro?

Sì, conosce il valore del

denaro, che gestisce in autonomia. (…)

e. La persona assicurata riesce a

pianificare i pasti e gli acquisti senza l'accompagnamento di una terza

persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo per comporre e pianificare i

menu, conoscere le ricette, verificare le scorte, fare la lista della spesa).

La verifica delle scorte viene

fatta dal fratello __________, la spesa viene fatta da entrambi all'occorrenza

in base alle esigenze, sia da soli che insieme. In assenza di __________,

l’assicurato conferma che sarebbe pienamente in grado di verificare le scorte,

provvedere a redigere la lista spesa e compiere gli acquisti dovuti.

f. La persona assicurata ha bisogno

di aiuto e supervisione per sbrigare i lavori domestici legati

all'alimentazione (istruzioni e sorveglianza/controllo per preparare i pasti

quotidiani, pelare, affettare, mescolare ecc., cuocere, utilizzare elettrodomestici)?

Il cuoco di casa è il fratello __________.

In sua assenza l’assicurato spiega che si reca al ristorante poiché non gli è

mai piaciuto cucinare. Si tratta di una scelta condizionata da preferenze e

abitudine alla poca propensione per la cucina. Egli dichiara che qualora fosse

da solo sarebbe capace anche di cucinare pasti semplici, oppure da scaldare o

pasti freddi variegati.

g. La persona assicurata ha bisogno

di sostegno nel tenere la cucina pulita e in ordine? (istruzioni e

sorveglianza/controllo per lavare i piatti e gli elettrodomestici, pulizia

superficiale dei fornelli e del frigorifero, pulire la tavola e il piano di lavoro,

igiene generale degli alimenti)

Un ordine sommario quotidiano

viene svolto sia dall'assicurato che dal fratello __________. L'assicurato non

presenta limitazioni funzionali o cognitive che lo impediscano nell'uso degli

elettrodomestici o nel lavaggio delle stoviglie. Una pulizia più approfondita

viene invece svolta dall'amica di famiglia, che si reca al domicilio circa ogni

10 giorni.

h. La persona assicurata ha bisogno

di sostegno nell'effettuare un minimo di pulizia quotidiana? (istruzioni e

sorveglianza/controllo per tenere in ordine in generale, arieggiare, fare i

letti, pulire rapidamente il bagno, piccoli lavori manuali).

Le pulizie quotidiane sommarie

qui indicate sono svolte dall'assicurato e/o dal fratello.

i. La persona assicurata riesce a

pianificare ed eseguire una minima pulizia settimanale senza l'accompagnamento

di una terza persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo per passare

l'aspirapolvere, spolverare, occuparsi dei rifiuti, cambiare le lenzuola,

manutenzione dei mezzi ausiliari tecnici)

La pulizia settimanale

approfondita viene svolta dall'amica.

I rifiuti vengono gettati circa

settimanalmente dall'assicurato e/o dal fratello, senza aiuti o mediazioni di

terze persone.

j. Gestisce il bucato senza

l'accompagnamento di una terza persona? (istruzioni e sorveglianza/controllo)

Bucato: viene svolto al lunedì

pomeriggio, di norma dal fratello __________. Si tratta di abitudini

conclamante nel tempo. In assenza di quest'ultimo l’assicurato riferisce che

sarebbe comunque in grado di adempiervi appieno, sia nello smistamento,

programmazione, carico, scarico e nella stesura dei panni.

2. Accompagnamento per compiere

attività della vita quotidiana fuori casa

(…)

a. La persona assicurata segue la

burocrazia o gli acquisti personalmente? (istruzioni e sorveglianza/controllo

per recarsi in posta, agli sportelli pubblici, nei negozi per acquisti

personali di vestiti, apparecchi elettronici, scarpe)

La burocrazia è eseguita in modo

autonomo e condivisa col fratello all'occorrenza.

Gli acquisti di vestiario e

scarpe sono svolti in piena autonomia dall'assicurato.

b. La persona assicurata riesce a

recarsi in autonomia da autorità, medici, terapeuti, parrucchiere, ...?

Sì, con la propria automobile,

oppure a piedi e all'occorrenza con l'autobus.

c. La persona assicurata è in grado

di dedicarsi ad attività del tempo libero?

Sì, come espresso

precedentemente.

3. Accompagnamento destinato ad

evitare un isolamento permanente

(…).

a. La persona assicurata abita con

un partner o con un familiare?

L'assicurato vive col fratello __________.

b. La persona assicurata ha

un'attività lavorativa (anche in un laboratorio o struttura diurna)?

No.

c. La persona assicurata vive sola,

non lavora e viene sostenuta attraverso colloqui regolari o motivata da terze

persone a sviluppare e/o mantenere contatti sociali?

No, vive col fratello. Ogni due

o tre mesi incontra la dottoressa __________ per la psicoterapia. Incontra la

Dr.ssa __________ ogni tre o quattro mesi per il controllo del livello del

litio nel sangue ed eventuale adattamento della posologia farmacologica.

L'impegno di terzi raggiunge le 2

ore settimanali?

No.

(…)

Conclusione:

Come s/ evince dalle informazioni

dettagliate raccolte in sede d'inchiesta, si può concludere che la persona

assicurata non necessita, a causa di un danno alla salute, in modo regolare e

duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.”

(doc. AI pag. 200)

Ora,

tali conclusioni, alla luce di quanto attestato dalla psichiatra curante e del

quadro psichiatrico comunque emerso almeno parzialmente già in sede della

perizia del __________ eseguita nel novembre 2018, ovvero prima del

peggioramento denunciato dalla curante, a mente di questo TCA appaiono

contraddistinte quantomeno da eccessivo ottimismo.

Deve

essere ricordato nuovamente (cfr. al consid. 2.6) che per potersi

determinare sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre

di informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori

specializzati. Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato

nelle sue funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede

invece a un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità

del caso, ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici.

Sottopone poi i risultati dell'inchiesta al parere del SMR (SVR 2019 IV Nr. 79

consid. 2b). Proprio per il caso dell’accompagnamento nella realtà quotidiana,

la dianzi citata cifra 8016 CGI dispone, tra l’altro, che nel caso delle

persone con una disabilità psichica che necessitano di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, per accertare il diritto all’AGI l’amministrazione

deve chiedere un rapporto al medico curante (o a eventuali servizi specializzati

che si sono occupati dell’assicurato), effettuare un accertamento sul posto “salvo

se un accertamento non è efficace e il quadro clinico impone una valutazione

medica”, nel qual caso il SMR dovrà esprimere “in forma adeguata il suo

parere in merito, mettendolo agli atti”, ritenuto che ai fini della “verifica

della plausibilità” il SMR può essere coinvolto in qualsiasi momento (cfr.

in esteso al consid. 2.6).

Inoltre,

come stabilito dalla cifra 8131 CGI, nell’ambito dell’accertamento sul posto al

fine dell’esame del diritto ad un AGI, “le indicazioni fornite

dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente”

(l’evidenziatura è della redattrice), ritenuto che le condizioni vanno stabilite

“con la massima precisione possibile”. Inoltre, secondo la cifra 8133

CIGI, “in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto

d'accertamento, l'ufficio Al deve chiarire la situazione svolgendo una verifica

mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI”.

Nella

fattispecie, aperto il tema di sapere se il rapporto d’inchiesta del 31 maggio

2024 soddisfi pienamente i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per i

rapporti d’inchiesta circa la grande invalidità (cfr. in merito le

STF 9C_98/2020 dell’8 aprile 2020 al consid. 2.3 e 8C_724/2022 del 21 aprile

2023 al consid. 5.1; cfr. al consid. 2.6 in esteso), l’amministrazione,

malgrado le costatazioni e conclusioni di tale rapporto fossero in contrasto

con le indicazioni fornite non solo dai medici curanti, ma anche dal SMR (cfr.

Annotazione del 16 aprile 2024, doc. AI pag. 190) e, quindi, l’accertamento al

domicilio potesse apparire non “efficace” ai sensi della citata cifra 8016 CGI,

non ha ritenuto di dover meglio chiarire l’effettiva situazione procedendo ad

un più approfondito esame medico, ma nemmeno ha posto “domande mirate”

al SMR, come previsto dalla citata cifra marginale 8133 CIGI. L’Ufficio AI si è

invece limitato a sottoporre acriticamente il rapporto d’inchiesta alla dr.ssa __________

del SMR, che non è specialista in psichiatria, e che, con annotazione del 3

giugno 2024, ha semplicemente affermato che “si conferma la valutazione

dell’inchiesta a domicilio del 29.05.2024”, senza nemmeno prendere

posizione sul risultato dell’inchiesta (doc. AI pag. 202). Inchiesta che

tuttavia, come detto, appariva in contrasto anche con quanto da lei medesima

concluso nella precedente annotazione del

16 aprile 2024, con la quale concludeva per la necessità di aiuto non

solo per l’atto della vestizione, ma anche per quelli dell’igiene personale e dello

spostarsi e pure con riferimento all’accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana (doc. AI pag. 190).

Ora,

considerato anche come nella fattispecie si tratta di valutare l’aiuto

necessario per un assicurato affetto, tra l’altro, da un’importante diagnosi

psichiatrica (e meglio un “disturbo schizoaffettivo di tipo misto, ICD F

25.2”, doc. AI pag. 177) che potenzialmente può anche compromettere il

temperamento del paziente provocando a tratti eccessiva disinibizione,

loquacità ed eccessi di autostima (cfr. le attestazioni della curante e anche in

merito https://www.msdmanuals.com/it/professionale/disturbi-psichiatrici/schizofrenia-e-disturbi-correlati/disturbo-schizoaffettivo),

a mente di questo TCA la conclusione contenuta nella decisione contestata,

tratta sostanzialmente sulla base del rapporto d’inchiesta al domicilio e senza

un’ulteriore e più approfondita valutazione psichiatrica, non può essere

condivisa. Non è in effetti possibile escludere, quantomeno senza effettuare

un’ulteriore verifica specialistica, che, come sostenuto dal ricorrente e dalla

curante, egli abbia risposto ai quesiti postigli in sede di inchiesta al

domicilio mostrando una migliore visione di sé e amplificando le sue effettive capacità

nella gestione degli atti ordinari della vita. Sia peraltro osservato che

contrariamente a quanto stabilito dalla citata cifra 8131 CGI l’estensore del

rapporto d’inchiesta non ha valutato “criticamente” le indicazioni

fornite dall’assicurato né ha ritenuto di doverle quantomeno verificare

interpellando per esempio il fratello che con l’assicurato convive, ma si è

limitato a trascriverne il contenuto senza approfondimento.

Tale

conclusione appare a maggior ragione confortata dalle certificazioni prodotte

in questa sede.

Innanzitutto,

già dai rapporti d’uscita relativi alle degenze subite dal ricorrente nel

periodo aprile-giugno 2023, risulta un quadro che mal sembra conciliarsi con le

conclusioni dell’inchiesta a domicilio.

In

effetti, i sanitari della clinica __________, presso la quale egli era stato

ospedalizzato dal 13 al 17 aprile 2023 (degenza poi interrotta per il trasferimento

all’Ospedale __________ in neurologia a causa di “una sintomatologia

ingravescente caratterizzata da algie a livello cervicale con limitazione al

movimento e dolore ad entrambe le mani con deficit di forza”), per “un

quadro maniacale nell'ambito di un noto disturbo schizoaffettivo”, posta la

diagnosi di “F 25:0 - Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale”, hanno

descritto un paziente “trascurato nell'igiene personale”, con

abbigliamento eccentrico e adesivi sulle unghie, con “comportamento a tratti

inadeguato e bizzarro divenendo improvvisamente agitato e rabbioso”.

Malgrado non fossero oggettivabili grossolani deficit a carico delle principali

funzioni cognitive, i sanitari evidenziavano “flusso del pensiero

accelerato, nessi associativi labili; discorso incoerente, caratterizzato da

contenuti deliranti grandiosi. Umore euforico, a tratti disforico; affettività

espansa” (doc. A/6).

Nel rapporto d’uscita della clinica __________ del 14 luglio 2023,

a seguito della degenza dal 22 maggio all’8 giugno 2023, i sanitari, ricordato

come l’assicurato soffriva anche di “sindrome schizo-affettiva di

tipo maniacale con recente scompenso dì tipo maniacale (05.2023)“, hanno

evidenziato che egli era “parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con

preparazione dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non

modificati in consistenza” e “non era autonomo nella gestione della

terapia farmacologica prescritta”, ricordando che alla dimissione con la

psichiatra curante era “stato possibile organizzare un rientro a domicilio

in sicurezza con attivazione degli aiuti necessari”, segnatamente per la “somministrazione

della terapia farmacologica e per aiuto nelle B-ADL”. E questo malgrado

egli fosse all’esame obiettivo lucido e collaborante e autonomo nella “deambulazione

e nelle attività di vita quotidiana” e abile alla guida (doc. A/5).

Se

già da queste certificazioni si possono desumere elementi che paiono suggerire

la necessità di un maggiore aiuto nel gestire la quotidianità rispettivamente

indiziare quantomeno la possibilità che quanto indicato dall’interessato in

occasione dell’inchiesta a domicilio apparisse improntato ad eccessivo ottimismo

(per i sanitari della clinica __________ egli, a dipendenza della diagnosi

psichiatrica di cui era portatore, aveva manifestato, tra l’altro, “un

discorso

incoerente, caratterizzato da contenuti deliranti grandiosi”,

doc. A/6; la sottolineatura è della redattrice), tali indicazioni paiono a

maggior ragione confermate dalla psichiatra curante.

La dr.ssa __________, il 16 settembre 2024, si è in effetti espressa,

tra l’altro, come segue:

"

Seguo il paziente dal 03.10.2020

per un disturbo schizoaffettivo, tipo misto ICD 10 F25.2: diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa con certificata IL 100% dal 14.05.2018

a tempo indeterminato.

Lo stesso è stato posto a beneficio

(come a voi noto) di una rendita Al intera dopo perizia psichiatrica effettuata

presso il __________ dallo psichiatra Dr. Med. __________.

Il paziente da anni presenta una

necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di

un aiuto per vestirsi e svestirsi per problemi alla spalla dx (protesi)

(infortunio militare 23.12.1987).

Dal 2010 necessita di un aiuto per

il mantenimento dei contatti sociali ed un accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana (pulizie, pasti, cura di sé adeguata). Tali necessità

di aiuto sono dovute all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo di cui è

affetto con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico.

Nel 2019 inoltre è deceduta la

madre con cui viveva dal 2009, dopo il 2° divorzio che sino ad allora

provvedeva alla cura del paziente per le necessità di cui sopra. Da anni

nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto presenta fasi in cui

sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e nelle quali la

visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i limiti

presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono

alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore

di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste fasi è compromessa la sua

possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro.

Il paziente presente inoltre sempre

nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con

episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli

atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e

stabilire contatti sociali.

Si segnala che il paziente il

08.04.2023 è stato vittima di un incidente automobilistico come passeggero

riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC lieve necessitante

di intervento neurochirurgico al rachide cervicale. Fu ricoverato dal 08.04.2023

presso le cure intense dell'__________ ed in seguito in neurochirurgia e poi

ricoverato presso la __________ dal 28.04.2023 al 08.05.2023 per uno scompenso

maniacale con agitazione psicomotoria. Successivamente fu degente per 3

settimane presso la Clinica __________ per il prosieguo della riabilitazione

neurologica.

Da allora il suo stato

psicopatologico è peggiorato.

Terapia: trattamento psichiatrico

integrato. Attualmente assume Olanzapina 20 mg cp 0-0-1, Quitonorm R mg cp

1-0-1/2, Pregabalin 75 cp 0-0-1, Metfin 500 1-0-1 e segue una psicoterapia

supportiva.

Esame clinico secondo AMDP-System

odierno: paziente vigile lucido e orientato nei 3 domini. Mimica e gestica

esprimono lieve ansietà e depressione. E poco curato nella persona e

nell'abbigliamento. Presenta ideazioni persecutorie. Negate allucinazioni. Il

tono dell'umore è deflesso, con ideazione negativa.

Disturbi soggettivi attuali:

soggettivamente lamenta tristezza, apatia, labilità emotiva, ansia, astenia,

anergia, dolori al rachide cervicale e alle spalle.

Considerandi

II paziente presenta deficit delle

funzioni dell'lo percettive e previsionali su base psicotica.

Secondo il Mini ICF-APP non

presenta deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio e

della mobilità. Presenta un deficit grave dell'assertività, della persistenza,

della flessibilità e della relazione con gli altri.

La sua resilienza allo stress è

assente.

l sintomi depressivi attualmente

sono totalmente pervasivi e prolungati durante la giornata che la capacità di

applicazione ai compiti di casalingo risulta compromessa.

Dal lato medico psichiatrico

ritengo giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali presentati la

revisione della vostra decisione per la messa a beneficio di un assegno per

grandi invalidi.” (doc. A/4)

Di

rilievo appare non solo l’insistenza con la quale la curante ribadisce la necessità

di aiuto per l’assicurato nella gestione dei compiti di casalingo e

nell’accompagnamento nella vita di ogni giorno, ma anche e soprattutto la

descrizione delle diverse “fasi” che la patologia schizoaffettiva porta con sé. L’assicurato presenta in effetti “fasi

in cui sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi presenti e

nelle quali la visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere le

difficoltà e i limiti presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in

modo adeguato, consono alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in

modo adeguato (è portatore di diabete mellito tipo II). Soprattutto in queste

fasi è compromessa la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con

l'altro. Il paziente presente inoltre sempre nell'ambito del disturbo

schizoaffettivo di cui è affetto fasi depressive con episodi depressivi in cui

per l'apatia e l'abulia non riesce ad occuparsi degli atti ordinari della vita

quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi, mangiare e stabilire contatti sociali”.

Tale

circostanza patologica, che peraltro, come detto, sembra confermata anche dai

sanitari della clinica __________ malgrado il breve ricovero subito, necessita

di ulteriore chiarimento e approfondimento. In effetti la stessa potrebbe

quantomeno mettere in dubbio la fedefacenza delle dichiarazioni fatte

dall’interessato in occasione dell’accertamento al domicilio, non potendosi

invero escludere che in quel momento egli si trovasse effettivamente in una

fase di negazione delle proprie difficoltà e di percezione “grandiosa” delle

proprie capacità. Anzi, la curante sembra proprio non avere dubbi al riguardo

(cfr. anche di seguito la certificazione del 15 novembre 2024, con la quale la psichiatra

curante ha indicato che al momento dell’inchiesta del 29 maggio 2024 il

paziente si trovava proprio in una fase ipomaniacale con conseguente visione

grandiosa di sé; X/8).

Tali

interrogativi non sembrano del resto essere stati chiarificati nemmeno dal SMR,

il quale, nell’annotazione del 22 ottobre 2024, ha semplicemente negato che

fossero riscontrabili “elementi oggettivi che giustificano una diversa

valutazione del caso esaminato” esprimendosi, tra l’altro, come segue:

"

(…) In pratica, la psichiatra

curante afferma che l’assicurato si presenta con aspetti di grandiosità che

impedirebbero di evidenziare le reali limitazioni e necessità. Tuttavia, il

referto della Clinica __________, basato su fatti e test appropriati ed

oggettivi, afferma l'assenza di aiuto nelle normali attività della vita

quotidiana rispettivamente conferma l'idoneità alla guida di veicoli a motore.

Il fatto che fossero stati dati alle dimissioni consigli sulla somministrazione

della terapia farmacologica rispettivamente nell'espletamento delle attività

della vita quotidiana non implica che siano stati messi in atto provvedimenti

mirati all'aiuto regolare e notevole di terzi nell'esecuzione delle attività della vita quotidiana alla luce di totale

assenza di follow-up e dei risultati pressoché normali alle tre scale di

performance eseguite.

Non ritorno sul fatto che la

perizia __________ del 11.2018 a pag. 9 ("Descrizione della giornata")

non indicava la necessità di aiuti di terzi per l’assicurato.

Non vi sono agli atti altri

documenti che lascino anche solo intuire necessità di aiuto nel passato tanto

meno dall'infortunio del 1987.

Riguardo l'inchiesta a domicilio,

questa si è svolta il 29.05.2024, dunque è successiva agli eventi del 2023 che,

secondo la psichiatra curante, avrebbero causato un peggioramento anche ai fini

AGI. Dall'inchiesta, emerge una vita quotidiana routinaria e consolidata, molto

simile a quanta descritto nella perizia del 2018. Unico elemento che lascia

adito a necessità è il vestirsi, come indirettamente confermato dal rapporto

della Clinica __________.

Eventuali problemi di equilibrio

sarebbero stati senz'altro evidenziati durante l'inchiesta alla luce delle

modalità in cui si è svolta e della sua durata.

Anche ammettendo che l’assicurato

abbia presentato una migliore visione di sé e amplificato le sue capacità in

senso psicopatologico, ovvero dimostrando una scemata o nulla capacità di

discernimento, egli sarebbe in primo luogo non idoneo alla guida di veicoli a

motore in quanto la visione grandiosa di sé lo metterebbe verosimilmente a

rischio di atti non adeguati alla conduzione prudente di un veicolo, dall'altro

le limitazioni sarebbero state oggettivate e discusse nel rapporto della

Clinica __________, basato su un accertamento completo ed esaustivo. Più

recentemente, il rapporto d'inchiesta è esaustivo e da esso non emerge alcun segno

di disagio sociale o ambientale che rendano verosimili gli atti giustificati

dalla Dr.ssa __________.” (VI/2)

A mente del TCA le conclusioni

del medico del SMR, tratte peraltro senza aver mai visitato personalmente il

richiedente, non permettono di dissipare i dubbi circa l’effettiva obiettività

delle dichiarazioni fornite dall’assicurato in occasione dell’inchiesta al

domicilio rispettivamente di provare, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag.

221.

con riferimenti e 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati)

che quanto da lui riferito non fosse piuttosto frutto di una, foss’anche

momentanea, fase in cui egli presentava sintomi schizofrenici e maniacali

accompagnati da una visione di sé grandiosa e tale da impedirgli di riconoscere

le difficoltà e i limiti nella gestione di sé, come descritto dalla psichiatra

curante.

In effetti, il fatto che i

sanitari della Clinica __________ avessero giudicato l’assicurato capace di

gestirsi nelle normali attività della vita quotidiana e di guidare veicoli a

motore, non può essere ritenuto esaustivo e concludente. A prescindere dal

fatto che detti sanitari non sono specialisti in psichiatria e che la degenza

aveva una finalità riabilitativa somatica, essi hanno in ogni modo sottolineato

che l’assicurato aveva sofferto di recente di uno scompenso di tipo maniacale

ed era “parzialmente dipendente nelle B-ADL, doccia con preparazione

dell'ambiente, alimentazione con dieta diabetica, cibi non modificati in

consistenza” e non era autonomo nella gestione della terapia farmacologica.

E questo senza dimenticare che il ricovero era stato di durata ridotta e che,

come osservato dalla psichiatra curante, ben difficilmente essi avevano avuto

modo di verificare se e in che misura il paziente sapesse provvedere da solo

alla preparazione dei pasti, a fare la spesa e a mangiare in maniera adeguata e

al mantenimento dei contatti sociali (che in clinica avviene sempre con

l'ausilio dei terapeuti, X/8).

Quanto poi al riferimento del SMR

alla perizia eseguita dal __________ nel novembre 2018, esso appare

inconferente considerato come la stessa sia stata eseguita prima

dell’infortunio patito nell’aprile 2023 e, soprattutto, prima del decesso,

avvenuto nel 2019, della madre dell’assicurato, la quale si occupava di aiutare

il figlio nella gestione della vita quotidiana (“sino ad allora provvedeva

alla cura "in toto" del paziente compresa la dispensazione della

terapia psicofarmacologica vista la sua ben scarsa coscienza di malattia che

diventa poi nulla nelle fasi di scompenso ipomaniacale e maniacale”, X/8). In

ogni caso detta perizia era precedente agli eventi del 2023 che avrebbero

causato un peggioramento anche ai fini dei presupposti per un AGI, secondo

quanto ripetutamente evidenziato dalla psichiatra curante. E questo non senza comunque

evidenziare che nella sua perizia il dr. __________ del __________ aveva

nondimeno evidenziato la semplicità di pensiero del paziente al limite

dell'illogicità con spiegazioni semplici e concrete (doc. AI pag. 90). Resta semmai

in ogni modo da ribadire che alla luce della documentazione agli atti l’Ufficio

AI avrebbe potuto ordinare l’esecuzione di una perizia di decorso a cura del __________

o, quantomeno, ordinare al SMR di eseguire una valutazione psichiatrica con

visita clinica.

Quanto poi osservato dal

consulente ispettore __________ il 14 ottobre 2024 con riferimento alle

allegazioni ricorsuali, non permette di concludere diversamente (cfr. in esteso

al consid. 2.8). In effetti, già è stato detto che non si misconosce che quanto

da lui riportato nel suo rapporto d’inchiesta, in modo tuttavia decisamente

acritico, sia di principio completo e fedele alle indicazioni fornite

dall’assicurato. Tuttavia, come dianzi esposto, alla luce di quanto

ripetutamente e con insistenza indicato dalla psichiatra curante e delle

particolarità della patologia psichiatrica di cui l’assicurato è portatore – la

quale, come detto, lo rende vittima di fasi alterne con sintomi schizofrenici e

maniacali accompagnati da una visione di sé grandiosa che gli impedisce di

riconoscere i propri limiti – non è possibile escludere, con il già richiamato

grado della verosimiglianza preponderante, che il giorno dell’inchiesta a

domicilio egli si trovasse in una siffatta fase con la conseguenza di fornire

all’ispettore risposte non rappresentative della reale situazione. Del resto

già si è detto che tali risposte non sono state confermate da alcuno, nemmeno

dal fratello convivente. A tale eventualità non muta evidentemente la

circostanza che il signor __________ abbia sottolineato di svolgere le

inchieste “affidandomi a quanto l’assicurato riferisce in risposta alle mie

domande, sincerandomi che siano state chiare e ben comprese, cosa che confermo

essere stata svolta”, ricordato pure che neanche il fatto che

all’assicurato non sia (ancora) stata attribuita alcuna curatela permette di

escludere i dubbi menzionati circa la sua effettiva corretta visione dei suoi

limiti.

È quanto del resto ha con forza nuovamente

ribadito il 15 novembre 2024 la dr.ssa __________, sottolineando che il

paziente presentava plurime disabilità e disfunzionalità legate alla patologia

psichiatrica grave di cui è affetto e che al momento dell’inchiesta del 29

maggio 2024 egli si trovava in una fase ipomaniacale in presenza della quale

egli aveva una visione grandiosa di sé tale da impedirgli di riconoscere i

propri limiti personali (X/8). La psichiatra ha in effetti affermato:

"

(…) Premetto che non si tratta di un paziente affetto da demenza e che

pertanto i limiti che il paziente presenta nella cura di sé (compresa

alimentazione e igiene personale), spostamenti, mantenimento dei contatti

sociali, accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana non sono

dovuti a deficit neurocognitivi imputabili a patologia demenziale bensì a

patologia psichiatrica grave (disturbo schizoaffettivo) con ricorrenti fasi di

scompenso acuto.

Nelle fasi maniacali ed

ipomaniacali (al momento dell'inchiesta del 29.05.2024 effettuata al suo

domicilio dal Signor __________, il paziente presentava uno stato ipomaniacale)

la visione grandiosa di sé gli impedisce di riconoscere le difficoltà e i

limiti presentati con racconti deliranti megalomanici con contenuti di

iperefficienza e iperfunzionalità. Le risposte che il paziente ha fornito al

momento dell'inchiesta al domicilio del 29.05.2024 non rappresentano la realtà

dei fatti: le risposte sono state falsate dalla visione di sé in quel momento

del paziente.

Tra l'altro segnalo che il

paziente, regolarmente domiciliato a __________ nell'appartamento in cui ha

sempre vissuto con i genitori dal 2009 (dopo il 2° divorzio) fino al decesso

della madre (2019 che sino ad allora provvedeva alla cura "in tato"

del paziente compresa la dispensazione della terapia psicofarmacologica vista

la sua ben scarsa coscienza di malattia che diventa poi nulla nelle fasi di

scompenso ipomaniacale e maniacale) e poi con il padre sino al suo

trasferimento in Casa __________, risiede spesso in un appartamento a __________

sito sopra l'appartamento del fratello __________, non essendo in grado di

provvedere in maniera autonoma a sé stesso, appoggiandosi oltre che al fratello

agli anziani zii che risiedono nel piccolo paese e che conoscono la patologia

del paziente nelle sue diverse fasi e che contribuiscono a gestirlo.

Sino a quando i genitori si

occupavano di lui la mamma ed il papà verificavano giornalmente che si lavasse

e che uscisse di casa vestito in maniera consono alla stagione.

Da anni il paziente presenta una

necessità di stimolazione nella cura di sé e nell'igiene personale oltre che di

un aiuto per vestirsi e svestirsi per i problemi alla spalla dx (protesi)

(infortunio militare 23.12.1987).

Spesso trascurato nell'igiene

personale, sia nelle fasi maniacali che depressive, nelle fasi maniacali si

abbiglia in maniera "eccentrica" e non consona alla stagione, così

come evidenziato anche nel rapporto di degenza della Clinica __________ del

21.04.2023

Il paziente autonomamente non fa la doccia, la stessa, quando la

fa, è su costante insistenza del fratello che lo sollecita in tal senso.

In assenza di tali solleciti sta

interi giorni, anche nella stagione estiva, senza lavarsi.

Le preciso inoltre che il paziente

necessita di una sorveglianza costante da parte del fratello quando fa la

doccia anche a causa del rischio di cadute: ciò è da ricondurre alla

problematica psichiatrica e non somatica. Il paziente infatti durante la doccia,

ritenuto l'ambiente scivoloso, presenta disturbi di equilibrio su base

ansioso-psicotica con rischio di caduta.

La madre e poi il padre sino a

quando hanno vissuto con lui preparavano i pasti e verificavano che si

alimentasse regolarmente.

Significativo è che nel corso

dell'ultimo anno in pochi mesi il paziente ha perso più di 10Kg perché

improvvisamente si è ricordato di essere affetto da diabete mellito ed ha

eliminato in maniera acritica ogni alimento che non fosse verdura e carne.

Il pranzo, unico pasto da lui

consumato regolarmente, è dal 2020 preparato dal fratello o da qualche zia.

La spesa è effettuata dal fratello.

Il paziente si limita solo ad accompagnarlo in auto a fare le spese.

Come da me già attestato dal 2010

il paziente necessita di un aiuto per il mantenimento dei contatti sociali ed

un accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana. Tali necessità

di aiuto sono dovute all'aggravamento del disturbo schizoaffettivo di cui è

affetto con plurimi ricoveri in ambito psichiatrico.

Da anni nell'ambito del disturbo

schizoaffettivo di cui è affetto presenta fasi in cui sintomi schizofrenici e

maniacali sono entrambi presenti e nelle fasi maniacali ed ipomanicali la

visione di sé grandiosa gli impedisce di riconoscere tè difficoltà e i limiti

presentati anche nella gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono

alla stagione e all'ambiente, e lavarsi; mangiare in modo adeguato (è portatore

di diabete mellito tipo II) ed è compromessa la sua possibilità di stabilire

contatti adeguati con l'altro mentre nelle fasi depressive i contatti sociali

sono nulli.

Il paziente presenta inoltre

sempre nell'ambito del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto fasi

depressive con episodi depressivi in cui per l'apatia e l'abulia non riesce ad

occuparsi degli atti ordinari della vita quale vestirsi in modo adeguato, lavarsi,

mangiare e stabilire contatti sociali.

La sorveglianza del paziente è

attuata pur con i suoi limiti dal fratello che lo accompagna regolarmente in

tutte le attività fuori casa.

Si segnala che il paziente il

08.04.2023

è stato vittima di un incidente automobilistico come passeggero

riportando multiple lesioni con compressione midollare e TC lieve necessitante

di intervento neurochirurgico al rachide cervicale. Fu ricoverato dal 08.04.2023

presso le cure intense dell'__________ ed in seguito in neurochirurgia e poi

ricoverato presso la __________ dal 28.04.2023 al 08.05.2023 per uno scompenso

maniacale con agitazione psicomotoria. Successivamente fu degente per 3

settimane presso la Clinica __________ per il prosieguo della riabilitazione

neurologica.

Da allora il suo stato

psicopatologico è peggiorato. L'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana ha sinora impedito che cadesse in uno stato di abbandono o

dovesse essere serialmente ricoverato in Clinica __________.

Quanta alla messa in pericolo di

sé, basti ricordare che nell'incidente occorso il 08.04.2023 il paziente era

salito come passeggero a bordo di un auto guidata da un conoscente che non

vedeva da tempo che era ubriaco.

Ritengo che sia stato grave il

fatto che il consulente Al non abbia approfondito le risposte fomite dal

paziente ritenuto che le sue limitazioni erano da me già state descritte non

solo nei miei rapporti ma anche nella perizia del 2019 redatta dal Dr. Med. __________

che evidenziava la semplicità di pensiero del paziente al limite

dell'illogicità con spiegazioni semplice e concrete.

Rispetto al rapporto redatto il

22.10.2024

redatto dal Dr. Med. __________ ricordo che la degenza del paziente

presso la clinica __________ aveva una finalità riabilitativa somatica e mi

sembra evidente che durante il ricovero in qualunque nosocomio un paziente sia

"pulito e vestito" in maniera adeguata (altrimenti sarebbe grave)

perché stimolato, nel caso in cui non lo faccia, dai curanti.

Non credo che alla Clinica __________

abbiano appurato che il paziente sappia provvedere da solo alla preparazione

dei pasti in maniera adeguata, a fare la spesa in maniera adeguata, a mangiare

in maniera adeguata.

Il mantenimento dei contatti

sociali in clinica non va poi dimenticato che avviene sempre con l'ausilio dei

terapeuti.

Come si possa concludere che

dall'inchiesta a domicilio effettuata il 29.05.2024, senza che fossero attinte

altre informazioni se non quelle del paziente, sia completa ed esaustiva non mi

è chiaro.

Non mi è chiaro come si possa

affermare che dall'inchiesta emerge una vita quotidiana rutinaria e consolidata

molto simile a quanto scritto nella perizia del 2018.

Non condivido pertanto né i

risultati dell'inchiesta al domicilio effettuata dal Sig. __________ né il

rapporto dello psichiatra Dr. Med. __________ perché non basate su dati

aggettivi.

Dal lato medico psichiatrico

ritengo giustificata sulla base dei deficit psichici e funzionali presentati la

revisione della decisione Al per la messa a benefìcio di un assegno per grandi

invalidi.” (le sottolineature sono della redattrice; X/8)

Ora, da quanto precede sembra

quantomeno verosimile che al momento dell'inchiesta del 29 maggio 2024 l’assicurato,

a causa del disturbo schizoaffettivo di cui è affetto, presentasse uno stato

ipomaniacale, accompagnato da una visione grandiosa di sé tale da impedirgli di

riconoscere le difficoltà e i limiti presentati “con racconti deliranti megalomanici

con contenuti di iperefficienza e iperfunzionalità”.

A ragione quindi la curante mette

in dubbio che le risposte da lui fornite in quell’occasione rappresentassero la

realtà dei fatti, ribadendo che esse fossero piuttosto “falsate dalla

visione di sé in quel momento”. In particolare con riferimento alla

gestione di sé quale vestirsi in modo adeguato, consono alla stagione e

all'ambiente, e lavarsi, mangiare in modo adeguato (è portatore di diabete

mellito tipo II) a suo avviso egli avrebbe manifestato dei limiti. Pure compromessa

sarebbe la sua possibilità di stabilire contatti adeguati con l'altro. Del

resto l’assicurato presenterebbe tali limiti anche in occasione delle fasi

depressive nelle quali per l'apatia e l'abulia non riuscirebbe ad occuparsi

degli atti ordinari della vita e stabilire contatti sociali.

Ne discende che, alla luce di

quanto precede, considerata in particolare la “ben scarsa coscienza di

malattia che diventa poi nulla nelle fasi di scompenso ipomaniacale e maniacale”

(attestazione psichiatra curante del 15 novembre 2024, X/8), dal rapporto d’inchiesta

emergono, effettivamente, come evidenziato dal rappresentante dell’assicurato,

criticità nella valutazione dei diversi atti ordinari della vita e della

necessità dell’accompagnamento nella vita quotidiana che avrebbero dovuto meglio

essere chiarite e che nemmeno lo sono state nelle prese di posizione del SMR,

il quale si è peraltro espresso senza effettuare una valutazione di persona

dell’assicurato.

Il TCA non ritiene gli atti all’inserto esaustivi in proposito e

reputa, quindi, indispensabile che la questione controversa venga chiarita in

maniera approfondita e motivata.

Pertanto,

sulla base delle ragioni qui diffusamente esposte, trovandoci

di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli

atti all’amministrazione – alla quale compete accertare lo stato di salute

dell’interessato – affinché metta in atto le verifiche necessarie al fine di

chiarire le effettive condizioni psichiche dell’assicurato, con particolare

riferimento ai requisiti per l’ottenimento di un AGI, segnatamente acquisendo

una valutazione specialistica rispettivamente eventualmente una perizia di

decorso a cura del __________. Appare pure opportuno che vengano predisposti

più approfonditi chiarimenti per appurare le effettive condizioni somatiche

dell’assicurato, con particolare riferimento ai più volte evidenziati rischi di

caduta e problemi d’equilibrio (cfr. certificazione dr.ssa __________ il 15 settembre

2023, doc. AI pag. 149).

Alla

luce degli esiti di tali accertamenti l’Ufficio AI valuterà inoltre

l’opportunità di esperire una nuova inchiesta domiciliare.

Quindi in esito a tali

complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto ad un AGI.

2.10

Ne

discende che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti

rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti, si

pronunci nuovamente sul diritto all’AGI eventualmente spettante all’assicurato.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

2.11

Nel

caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, rappresentato

dalla RA1, ha diritto all’importo di fr. 2’000 a titolo di ripetibili da

mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g e 22 LPGA; cfr. STCA

35.2018.129

del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei

considerandi.

§ La

decisione del 20 agosto 2024 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.9. e si pronunci nuovamente sul diritto

dell’assicurato ad un AGI.

2. Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti