32.2024.67
Richiesta di revisione della rendita per peggioramento dello stato di salute. Conferma dell'esito della perizia psichiatrica in ambito amministrativo e del raffronto dei redditi eseguito dall'Ufficio AI
18 novembre 2024Italiano53 min
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.67
cs
Lugano
18 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 agosto 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 novembre 2021 RI
1, nato nel 1968, agricoltore e autista indipendente, in seguito ad
un’endocardite della valvola mitrale e conseguente episodio depressivo grave
senza sintomi psicotici, è stato messo al beneficio di una rendita d’invalidità
intera con effetto dal 1° febbraio 2020 e diritto al versamento delle
prestazioni dal 1° aprile 2020.
1.2. Nel corso del mese di settembre
2022 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio del diritto alla rendita
dell’assicurato, giacché nella perizia psichiatrica che aveva condotto al
riconoscimento della rendita il dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, aveva indicato che l’inabilità lavorativa dell’85% avrebbe potuto
essere notevolmente migliorata dopo 6 mesi – 1 anno grazie all’incremento della
terapia antidepressiva.
1.3. Dopo aver acquisito la valutazione
neuropsicologica del 10 giugno 2023 del dott. __________, il rapporto del
medico SMR dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la valutazione
dell’ispettore __________ del 17 agosto 2023 ed il rapporto del 5 settembre
2023 del Servizio integrazione professionale, accertato un miglioramento dello
stato di salute dell’assicurato, con progetto di decisione del 12 ottobre 2023
(pag. 512 e seguenti incarto AI), confermata dalla decisione del 5 dicembre
2023 (cfr. pag. 558 e seguenti incarto AI) l’amministrazione ha ridotto al 41%
il grado d’invalidità con effetto dal 1° febbraio 2024.
1.4. Il 20 febbraio 2024 l’assicurato ha
inoltrato una domanda di revisione della decisione facendo valere un
peggioramento del suo stato di salute (cfr. pag. 597, 608 e 611 incarto AI).
1.5. Dopo aver acquisito una perizia
psichiatrica allestita l’11 giugno 2024 dal dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, e la presa di posizione del 12 giugno 2024 del
medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio AI
non ha rilevato alcuna modifica dello stato di salute dell’assicurato ma ha
aumentato il grado d’invalidità al 51%, dal 1° febbraio 2024, sulla base del
nuovo calcolo fondato sull’art. 26bis cpv. 3 OAI entrato in vigore
il 1° gennaio 2024.
1.6. RI 1, rappresentato da sua moglie,
è insorto al TCA contro la predetta decisione formale, contestando l’aspetto
medico (doc. I). Egli non comprende per quale motivo ci si fonda sui dati del
suo curante, dr. med. __________ che lo ha visitato l’ultima volta il 21
febbraio 2022, per stabilire il miglioramento del suo stato di salute, e non su
quelli dei medici dell’__________ e del dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, che attesta una completa incapacità lavorativa e lo visita regolarmente.
Per il ricorrente, tenendo conto dell’inabilità del 60% attestata dal dr. med. __________
e del 100% attestata dal dr. med. __________, si ottiene una media dell’80% che
dà diritto ad una rendita intera.
1.7. Con risposta del 22 ottobre 2024 l’Ufficio
AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.8. Il 28 ottobre 2024 l’insorgente ha
chiesto una proroga del termine per produrre eventuali nuove prove, negata
poiché un termine legale non può essere prorogato (doc. VIII e IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Il calcolo delle rendite, il cui
diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
In tal senso il marg. 9201 CIRAI
(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,
valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone
nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite
lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17
LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI
in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima
concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di
revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°
gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31
dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata
secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Ai sensi della cifra marginale
9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022
hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate
negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in
caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto
applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Secondo il marg. no. 9103 CIRAI,
nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1° gennaio
2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida fino al
31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione del
diritto alla rendita.
Inoltre, va rammentato che la
Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2023 prevede al cpv. 1
che le rendite correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18
ottobre 2023 per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento per le quali
il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici senza
applicarvi già una deduzione del 20 per cento sono sottoposte a revisione entro
tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Nei casi in cui la
revisione determinerebbe una riduzione o soppressione della rendita, vi si
rinuncia. Un aumento della rendita ha effetto dal momento dell’entrata in
vigore della presente modifica.
Per il cpv. 2, in caso di
presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato
cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 è stata
negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado
d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia
reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui
all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe
determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale.
Nel caso di specie con decisione
del 10 novembre 2021 l’assicurato, nato nel 1968, è stato messo al beneficio di
una rendita d’invalidità intera con effetto dal 1° febbraio 2020 e diritto al
versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2020.
Nel corso del mese di settembre
2022 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio del diritto alla rendita
dell’assicurato e con decisione del 5 dicembre 2023 l’amministrazione ha ridotto
al 41% il grado d’invalidità dal 1° febbraio 2024.
Il 23 febbraio 2024, su richiesta
dell’assicurato, che ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute,
è stata avviata una nuova procedura di revisione.
In queste condizioni al caso di
specie trovano applicazione le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2022.
nel
merito
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e
il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%
di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità
supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modifica, la rendita sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere
sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato
stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art.
87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità
(art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1;
RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.4. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità
quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133
V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione
invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante
può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per
eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343
consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,
l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17
cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige
in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.5. Nel caso di
specie con decisione del 5 dicembre 2023 l’Ufficio AI ha stabilito che
l’insorgente era inabile al lavoro al 60% dal 26 settembre 2022 in qualsiasi
attività (pag. 547 incarto AI). Effettuato il raffronto dei redditi
l’amministrazione ha ridotto al 41% il grado d’invalidità del ricorrente.
L’Ufficio
AI si era fondato sul rapporto finale SMR del dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, del 26 luglio 2023 (cfr. pag. 469 e 511 incarto
AI), il quale a sua volta si è basato sulla numerosa documentazione medica agli
atti, segnatamente sul rapporto del 26 settembre 2022 del curante, dr. med. __________,
che ha attestato un’incapacità lavorativa stimabile tra il 50-60% (pag. 407
incarto AI) e sul referto neuropsicologico allestito dal dr. med. __________ il
13 giugno 2023 (pag. 459 incarto AI).
Il
dr. med. __________, posta la diagnosi di episodio depressivo grave senza
sintomi psicotici in riduzione, ICD 10 F32.2, e stato dopo endocardite della
valvola mitrale necessitante di successivo intervento di ricostruzione
valvolare chirurgica di corda tendinea, ha accertato una incapacità lavorativa
dell’85% dal 1° settembre 2020 e del 60% dal 26 settembre 2022 in qualsiasi
attività (pag. 470 incarto AI).
In
seguito alla produzione di nuova documentazione medica, l’Ufficio AI ha
sottoposto gli atti al medico SMR, che ha confermato la sua valutazione (pag.
598 incarto AI). L’amministrazione ha quindi chiesto al ricorrente se quanto
prodotto andava inteso quale ricorso contro la decisione del 5 dicembre 2023
oppure quale richiesta di revisione del grado AI (pag. 597 incarto AI). Il 20
febbraio 2024 il ricorrente ha risposto che intendeva chiedere una revisione
del grado AI (pag. 608 incarto AI).
L’Ufficio
AI ha conseguentemente fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del
dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.
Nel
referto dell’11 giugno 2024 lo specialista ha evidenziato di aver visitato
l’insorgente il 23 maggio 2024 ed il 10 giugno 2024. Riassunti gli atti,
descritta l’anamnesi e la terapia, il perito ha affermato:
" (…) Rispetto
all’entità dei deficit, sono emerse tuttavia notevoli incoerenze.
In primo luogo, si segnala che già il
perito precedente, Dr. med. __________, reputava che dopo 12 mesi di cure
adeguate la depressione potesse andare incontro a un ragionevole miglioramento.
Agli atti si continua a parlare di
depressione maggiore grave, anche dopo il 2022, ma l’entità della presa a
carico psichiatrica non è né conseguente né congruente.
Dall’estratto delle spese di cassa malati,
nel 2022 la frequenza delle visite psichiatriche era di un colloquio di 40
minuti al mese, tranne per il mese di febbraio, ove si erano svolti due
colloqui. Nel primo trimestre del 2023 risultavano solo due colloqui
psichiatrici in presenza di 40 minuti.
Il periziando non è mai stato ricoverato in
psichiatria per una ridefinizione della sua terapia farmacologica e monitoraggio
costante.
Manca una presa a carico infermieristica
specializzata, che possa favorire un recupero e una conservazione della
funzionalità quotidiana.
Mancano attività occupazionali o con scopo
riabilitativo.
Manca una psicoterapia intensa, continuativa
e specifica per la depressione, che possa favorire un’evoluzione del quadro
clinico e che lavori in sinergia con la terapia farmacologica prescritta.
Già la valutazione neuropsicologica del Dr.
__________ e la successiva presa di posizione, mettevano in luce dei deficit,
ma anche una sicura tendenza all’amplificazione degli stessi.
Anche il test svolto dal perito conferma in
maniera netta e univoca un’amplificazione, almeno di alcuni sintomi
psichiatrici.
D’altra parte non si può dimenticare, come
già detto in passato, che se i deficit fossero tutti reali, il periziando non
sarebbe in grado di usare la propria vettura, di trasportare in sicurezza la
figlia, di muoversi da solo con la bici elettrica, di fare la spesa con la
moglie o di fare i cosiddetti “lavoretti” quotidiani nell’azienda agricola di
famiglia e anche in casa.
Molto strano risulta anche il fatto che, un
soggetto che si vorrebbe affetto da una grave depressione maggiore, riesca
quotidianamente ad alzarsi presto alla mattina, per accompagnare in stalla i
familiari e fare qualche lavoretto con loro.” (pag. 688-689)
Il perito ha posto la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di ICD 10 F32.2-1 pregresso
episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici, attualmente depressione di
media gravità. Secondo la specialista la depressione ha una verosimile genesi
multifattoriale, sia funzionale che organica e un andamento cronico, in uno
stato dopo endocardite della valvola mitrale, necessitante un intervento di
ricostruzione valvolare chirurgica e di un trattamento chirurgico urgente delle
complicazioni occorse.
Il dr. med. __________ ha
poi aggiunto:
" (…) Nonostante
l’esito dei test effettuati e nonostante le incoerenze elencate, il perito
trova giusto essere prudente nel suo giudizio per le seguenti ragioni:
- L’assicurato
potrebbe aver effettivamente riportato delle conseguenze sul piano organico a
causa dell’endocardite e delle successive complicanze post intervento
chirurgico. È infatti evidente che prima di essa non erano note problematiche
di salute.
- Tra i danni
alla salute vi potrebbero essere stati sia problemi cognitivi, che una tendenza
depressiva del tono dell’umore, a genesi mista (organica e funzionale).
- A fronte di
quanto è successo nel 2019, è dunque prudente evitare di qualificare
l’assicurato come un simulante, ma è ragionevole continuare a riconoscere
l’inabilità lavorativa che già l’SMR aveva riconosciuto nel 2023 e che aveva
portato alla decisione AI del 12.10.2023, la quale si era allineata peraltro al
giudizio del medico di famiglia, il quale conosce da anni l’assicurato e la sua
situazione.
- L’atteggiamento
amplificatorio dell’assicurato e la sua incoerente passività “a macchia di
leopardo”, nonché la dipendenza delle figure di attaccamento, in particolare
dalla moglie, potrebbero trovare una spiegazione plausibile in antiche
esperienze infantili abbandoniche, che potrebbero, almeno teoricamente,
giustificare le tendenze pseudo-regressive insorte dopo il danno del 2019.
- La moglie mi ha
informato infatti che, tre anni fa, è stato appurato con sicurezza che, dopo la
nascita, il marito era stato collocato alla __________ per motivi non noti e,
dopo un anno e mezzo, egli era stato in affidamento a una donna di __________,
presso la quale era rimasto fino ai cinque anni di età.” (pag. 694 incarto AI)
Il perito ha infine stabilito che
l’insorgente è inabile al lavoro al 60% (riduzione del rendimento) in qualsiasi
attività e questo dal 12 ottobre 2023 (pag. 697-698 incarto AI).
La valutazione è stata confermata
il 12 giugno 2024 dal medico SMR, dr. med. __________ (pag. 674 e seguenti
incarto AI).
In sede di ricorso il ricorrente,
oltre ai referti del 28 maggio 2022, del 22 ottobre 2022 e del 7 dicembre 2023
del __________, già agli atti, ha prodotto un certificato del 6 settembre 2024
del curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ed un certificato del
14 maggio 2024 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.
Il dr. med. __________ ha
affermato:
" (…) Dal
mio rapporto di decorso del 26.09.2022, inviato all’assicurazione invalidità,
scrissi che l’inabilità lavorativa era stimabile nell’ordine del 50-60%.
A tale proposito ricordo che, da parte mia
visitai il Signor RI 1 durante l’anno 2022 unicamente il 21.02.2022 (paziente
seguito da più medici specialisti e sottoposto ad approfondite valutazioni) e
perciò l’incapacità lavorativa era, come scritto, solo stimata e non teneva
conto del parere di altri medici coinvolti nelle cure del paziente.
Inoltre il grado di inabilità collide con
quanto da me certificato il 12.01.2021 (__________) che attestava una
incapacità lavorativa al 75% continua, dal 29.09.2020.
Di queste incongruenze me ne scuso.
Ricordo inoltre che il Signor RI 1 a
partire dal 29.09.2020 è seguito dal Dr. __________, psichiatra, __________,
che ha verosimilmente fornito alle assicurazioni coinvolte, indicazioni precise
riguardo l’incapacità lavorativa, indicazioni che sono aggiornate e che hanno
prevalenza sulle mie valutazioni (purtroppo incongruenti) concernenti la
problematica medico-assicurativa.” (doc. A2)
Da parte sua il dr. med. __________
il 14 maggio 2024 ha affermato di avere in cura l’insorgente, su indicazione
del dr. med. __________, dal 29 settembre 2020 e di averlo visitato “in data
odierna”. Lo specialista ha sostenuto che da un punto di vista
medico-psichiatrico l’insorgente presenta un’inabilità lavorativa del 100% “sin
dalla prima visita e che perdura fino a tuttora” (doc. A4).
2.6. Per costante giurisprudenza
(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare
l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Rimangono riservati i casi in cui questi
evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e
sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire
alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza
8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile
2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.
3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).
2.7. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno
sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto
a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie
associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della
persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi
ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona
assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14
dicembre 2017).
Inoltre,
in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),
pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”
come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato
stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF
è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata
all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di
disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione
lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e
dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri
oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la
scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto
da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative
della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie
psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,
soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per
problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella
valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi
scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento
probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.
La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità
probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere
essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame
complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa
in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare
conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della
capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della
persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le
depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere
considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle
terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale
più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle
altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata
riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di
un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,
in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad
ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle
prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con
sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha
ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non
perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel
contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche
caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi
esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio
2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine,
in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.8. In
concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emanazione della decisione impugnata del 28 agosto 2024, dopo attento
esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni
della perizia del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dell’11
giugno 2024 (pag. 678 e seguenti dell’incarto AI), le cui conclusioni sono
state avvallate dal medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e
psicoterapia, il 12 giugno 2024 (pag. 674-676 incarto AI) e che concludono per
un’incapacità lavorativa (riduzione del rendimento) del 60% in qualsiasi
attività dal 12 ottobre 2023.
Il referto, allestito dopo una
procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi
precedenti.
Il perito si è espresso su tutte
le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa
del ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.
Al referto va attribuita piena
forza probante.
Il dr. med. __________, descritti
gli atti rilevanti, riportata l’anamnesi e l’esame obbiettivo e posta la
diagnosi di con ripercussioni sulla capacità lavorativa di ICD 10 F32.2-1
pregresso episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici, attualmente
depressione di media gravità, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali
l’insorgente va ritenuto inabile al lavoro al 60%, inteso come riduzione del
rendimento, in qualsiasi attività, e questo dal 12 ottobre 2023.
Lo specialista, effettuati il
test Sirs-2 per valutare la simulazione dei disturbi mentali ed il Mini-ICF
App, ha indicato le ragioni per le quali, malgrado le, notevoli, incoerenze
rilevate nel corso dell’esame peritale ha ritenuto comunque di essere prudente
nel suo giudizio.
Nello specifico, il dr. med. __________
ha confermato il miglioramento dello stato di salute del ricorrente sulla base
di elementi oggettivi. Lo specialista ha sottolineato come “già il perito
precedente, Dr. med. __________, reputava che dopo 12 mesi di cure adeguate la
depressione potesse andare incontro a un ragionevole miglioramento”, ha
evidenziato che “si continua a parlare di depressione maggiore grave, anche
dopo il 2022, ma l’entità della presa a carico psichiatrica non è né
conseguente né congruente”, poiché dall’estratto “delle spese di cassa
malati, nel 2022 la frequenza delle visite psichiatriche era di un colloquio di
40 minuti al mese, tranne per il mese di febbraio, ove si erano svolti due
colloqui. Nel primo trimestre del 2023 risultavano solo due colloqui
psichiatrici in presenza di 40 minuti”. Il dr. med. __________ ha poi
aggiunto che il ricorrente “non è mai stato ricoverato in psichiatria per
una ridefinizione della sua terapia farmacologica e monitoraggio costante”,
che manca “una presa a carico infermieristica specializzata, che possa
favorire un recupero e una conservazione della funzionalità quotidiana” che
non sono presenti “attività occupazionali o con scopo riabilitativo” e “una
psicoterapia intensa, continuativa e specifica per la depressione, che possa
favorire un’evoluzione del quadro clinico e che lavori in sinergia con la
terapia farmacologica prescritta”. Lo psichiatra ha poi evidenziato che “la
valutazione neuropsicologica del Dr. __________ e la successiva presa di
posizione, mettevano in luce dei deficit, ma anche una sicura tendenza
all’amplificazione degli stessi” ed anche “il test svolto dal perito
conferma in maniera netta e univoca un’amplificazione, almeno di alcuni sintomi
psichiatrici”. Secondo il perito “D’altra parte non si può dimenticare,
come già detto in passato, che se i deficit fossero tutti reali, il periziando
non sarebbe in grado di usare la propria vettura, di trasportare in sicurezza
la figlia, di muoversi da solo con la bici elettrica, di fare la spesa con la
moglie o di fare i cosiddetti “lavoretti” quotidiani nell’azienda agricola di
famiglia e anche in casa” e che “Molto strano risulta anche il fatto
che, un soggetto che si vorrebbe affetto da una grave depressione maggiore,
riesca quotidianamente ad alzarsi presto alla mattina, per accompagnare in
stalla i familiari e fare qualche lavoretto con loro”.
Da cui la conferma del
miglioramento dello stato di salute del ricorrente.
D’altra parte il dr. med. __________,
pur non misconoscendo le notevoli incoerenze rilevate nel corso dell’esame
peritale ha comunque ritenuto di essere prudente nel suo giudizio, spiegando
partitamente i motivi (“L’assicurato potrebbe aver effettivamente riportato
delle conseguenze sul piano organico a causa dell’endocardite e delle
successive complicanze post intervento chirurgico. È infatti evidente che prima
di essa non erano note problematiche di salute”; “Tra i danni alla
salute vi potrebbero essere stati sia problemi cognitivi, che una tendenza
depressiva del tono dell’umore, a genesi mista (organica e funzionale)”; “A
fronte di quanto è successo nel 2019, è dunque prudente evitare di qualificare
l’assicurato come un simulante, ma è ragionevole continuare a riconoscere
l’inabilità lavorativa che già l’SMR aveva riconosciuto nel 2023 e che aveva
portato alla decisione AI del 12.10.2023, la quale si era allineata peraltro al
giudizio del medico di famiglia, il quale conosce da anni l’assicurato e la sua
situazione”; “L’atteggiamento amplificatorio dell’assicurato e la sua
incoerente passività “a macchia di leopardo”, nonché la dipendenza delle figure
di attaccamento, in particolare dalla moglie, potrebbero trovare una
spiegazione plausibile in antiche esperienze infantili abbandoniche, che
potrebbero, almeno teoricamente, giustificare le tendenze pseudo-regressive
insorte dopo il danno del 2019”; “La moglie mi ha informato infatti che,
tre anni fa, è stato appurato con sicurezza che, dopo la nascita, il marito era
stato collocato alla __________ per motivi non noti e, dopo un anno e mezzo,
egli era stato in affidamento a una donna di __________, presso la quale era
rimasto fono ai cinque anni di età”).
Il dr. med. __________ ha infine
verificato che le condizioni oggettive, escluse le amplificazioni che sono
state osservate, “giustificano le conclusioni alle quali era giunto nel 2023
il Servizio Medico Regionale dell’Ufficio assicurazione invalidità”, ossia
un’incapacità lavorativa del 60%.
La documentazione prodotta dal
ricorrente non scalfisce l’approfondita e motivata valutazione peritale.
Nel certificato del 14 maggio
2024 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si limita ad
affermare che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% sin dalla prima visita
del 29 settembre 2020, tesi peraltro già smentita nell’ambito della precedente
procedura, senza apportare alcun elemento medico oggettivo verificabile e che
sarebbe stato ignorato dalla perizia, per poterne imporre un complemento al fine di chiarire alcuni suoi
aspetti o per arrivare direttamente ad una conclusione opposta (cfr. fra tante,
sentenza 9C_418/2023 del 4 settembre 2024, consid. 5.2.1; sentenza 8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid.
5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023
del 17 novembre 2023 consid. 3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid.
3.2).
A questo proposito va ricordato che il solo fatto che uno o
più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente
a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_418/2023 del 4
settembre 2024, consid. 5.2.2; STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio
alla STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid.
4.4 con riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla
prudenza dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha
con il paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto
2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti evidenziano
elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (STF 9C_418/2023
del 4 settembre 2024, consid. 5.2.2; STF 8C_365/2023 del 23 aprile 2024,
consid. 4), che però non sono dati nel caso in rassegna (cfr. STF 9C_418/2023
del 4 settembre 2024, consid. 5.2.2).
Inoltre,
relativamente alla differente valutazione della capacità lavorativa del curante,
essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo
di trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche
sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010). Anche perché il medico curante, che vede
il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a
farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il
cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento
(sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag.
43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Neppure
il referto del 6 settembre 2024 del dr. med. __________, FMH medicina interna,
è atto a modificare la valutazione peritale. Il curante afferma che la sua
valutazione dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto di decorso del 26
settembre 2022 era una stima poiché aveva visitato l’insorgente solo in
un’occasione il 21 febbraio 2022 e non teneva conto dei pareri di altri medici
coinvolti né dell’incapacità lavorativa attestata da lui medesimo per la __________
il 12 gennaio 2021, ossia oltre un anno e mezzo prima, e pari al 75%.
Egli tuttavia non spiega per quale
motivo la sua valutazione, effettuata in tempi non sospetti, non sarebbe stata
conforme allo stato valetudinario da lui accertato, e non si confronta con le
spiegazioni del dr. med. __________ che nel suo referto ha in ogni caso confermato,
sulla base di elementi medici oggettivi rilevati al momento dell’esame peritale
e dopo un esame approfondito dello stato valetudinario dell’insorgente, che anche
dal 12 ottobre 2023 (data del precedente progetto di decisione) il ricorrente
presentava, dal lato psichico, come al momento dell’esame peritale del mese di
giugno 2024, un’incapacità lavorativa del 60%, intesa come riduzione del
rendimento.
Non va poi dimenticato che in un
referto del 12 marzo 2024, antecedente alla decisione qui impugnata, lo stesso
dr. med. __________, interpellato dall’Ufficio AI, in relazione con la
valutazione dell’incapacità lavorativa del ricorrente aveva rinviato “ai
miei rapporti precedenti (31.08.2020 e 26.02 [recte: 09.].2022), informandovi
che ho rivisto il signor RI 1 per l’ultima volta il 20.02.2024 e che valuto il
paziente ogni 3-4 mesi. (…)” e precisando che “L’incapacità lavorativa
non è stata da me modificata negli anni” (pag. 634 incarto AI).
Ora, nel referto del 26 settembre
2022 il curante aveva attestato che “l’attuale inabilità lavorativa, è
stimabile nell’ordine del 50-60%” (pag. 407 incarto AI).
Infine, i tre referti del 28
maggio 2022, del 22 ottobre 2022 e del 7 dicembre 2023 del __________, prodotti
con il ricorso, sono già agli atti (cfr. pag. 405-406, 430-431 e 575-578
incarto AI) e sono quindi stati presi in considerazione sia nell’ambito della
precedente che della presente procedura (cfr. la perizia del 10 giugno 2023 del
dott. __________ e la presa di posizione del 4 febbraio 2024 del medesimo
perito sul referto del 7 dicembre 2023; pag. 599-600 incarto AI e la perizia
del dr. med. __________, pag. 681-682 incarto AI).
Non vi è pertanto alcun motivo
per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________, il cui esito è peraltro stato
confermato dal medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.
A
questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.
1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle
istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi
di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis
OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.
54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a
livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,
tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
Considerandi
2.
OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione.
Ne
segue che a ragione l’Ufficio AI ha considerato che l’insorgente è incapace al
lavoro al 60%, inteso come riduzione del rendimento.
2.9
Va
ora esaminato il raffronto dei redditi effettuato dall’Ufficio AI.
L’art.
25.
OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo
l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i
contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:
a.
le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da
infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;
b.
le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la
LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16
LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato
del lavoro in Svizzera.
Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi
determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i
valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio
federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se
nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori
indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.
Per
l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati
in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni
economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.
2.10
In
concreto, per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto
conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in
vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16
LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente
conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo
conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto
a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95
per cento di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito
con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5
per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui
all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività
lucrativa indipendente.
L’art.
26.
cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima
formazione e condizioni professionali analoghe.
In
concreto, dall’esame effettuato dall’Ufficio AI, e meglio dal rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’8 giugno 2021, è emerso
che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe conseguito nella sua
originaria attività di indipendente fr. 42'350 lordi all’anno, aggiornati al
2022.
a fr. 43'606 (cfr. pag. 307 e 728 incarto AI). Questo importo non è stato
contestato dall’insorgente.
2.11
Circa
il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16.
LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile (cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui
all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli
assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori
indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per
cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una
deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso
1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per
cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale, antecedente
alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Con
sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, destinata a pubblicazione (cfr. anche
sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito che
la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in
vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado
d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è
parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del
salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto
dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se
necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale
federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 23 luglio 2024).
Come
indicato in sede di risposta dall’Ufficio AI, il 24 settembre 2024 il
consigliere nazionale Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro,
PEV, ha inoltrato l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se
non deve rivedere la sua posizione e riconsiderare i principi della
giurisprudenza del Tribunale federale sulla deduzione dovuta al danno alla
salute dal salario statistico della RSS (doc. VI/2).
In
concreto, l’Ufficio AI ha preso in considerazione il salario lordo mediamente percepito dagli uomini
per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia
il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016
pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2020,
edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario
mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di
competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4
aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178) ed aggiornato al 2022 a fr. 66'265.75.
Il
salario da invalido è poi stato ridotto del 60% (incapacità lavorativa) a fr.
26'506.30 ed in seguito complessivamente del 20% (riduzione del 10% legata al
mercato del lavoro e riduzione del 10% per attività a tempo parziale [cfr.
decisione impugnata, pag. 749 incarto AI]) per un importo complessivo di fr.
21'205.04.
Considerato
che nel caso di specie l’Ufficio AI ha applicato una riduzione complessiva del
20%, ossia una percentuale che rientra nei parametri della giurisprudenza
valida fino al 31 dicembre 2022 per casi simili a quello in esame e che nel
preciso caso concreto non andrebbe comunque applicata una riduzione maggiore
neppure se si applicasse la precedente giurisprudenza (il ricorrente è nato nel
1968.
ed è di nazionalità svizzera), non occorre qui esaminare se, alla luce
della sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 (cfr. anche sentenza
8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), in generale, sarebbe ancora teoricamente
applicabile una riduzione massima del 25% anche dopo il 1° gennaio 2024.
In
concreto, raffrontando il reddito da valido di fr. 43'606 con quello da
invalido di fr. 21'205.04,
si ottiene un grado d’invalidità del 51.37% arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130
V 121), al 51%, come calcolato dall’Ufficio AI.
Va
ancora evidenziato che il perito ha confermato il miglioramento dello stato di
salute dal 12 ottobre 2023 (data del precedente progetto di decisione, pag.
512-515 incarto AI) e che con la precedente decisione del 5 dicembre 2023 (pag.
570-571 incarto AI) l’Ufficio AI aveva ridotto la rendita da intera al 41% dal
1° febbraio 2024 in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
per il quale la riduzione della rendita è messa in atto il più presto, il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
Considerato
che la Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2023
prevede al cpv. 1 che ”le rendite correnti al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 18 ottobre 2023 per un grado d’invalidità inferiore al 70
per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a
valori statistici senza applicarvi già una deduzione del 20 per cento sono
sottoposte a revisione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente
modifica (…) un aumento della rendita ha effetto dal momento dell’entrata in
vigore della presente modifica”, a giusta ragione l’Ufficio AI ha
riconosciuto il diritto ad una rendita del 51% dal 1° febbraio 2024.
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
2.12
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti