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Decisione

32.2024.67

Richiesta di revisione della rendita per peggioramento dello stato di salute. Conferma dell'esito della perizia psichiatrica in ambito amministrativo e del raffronto dei redditi eseguito dall'Ufficio AI

18 novembre 2024Italiano53 min

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.67

cs

Lugano

18 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 agosto 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 10 novembre 2021 RI

1, nato nel 1968, agricoltore e autista indipendente, in seguito ad

un’endocardite della valvola mitrale e conseguente episodio depressivo grave

senza sintomi psicotici, è stato messo al beneficio di una rendita d’invalidità

intera con effetto dal 1° febbraio 2020 e diritto al versamento delle

prestazioni dal 1° aprile 2020.

1.2. Nel corso del mese di settembre

2022 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio del diritto alla rendita

dell’assicurato, giacché nella perizia psichiatrica che aveva condotto al

riconoscimento della rendita il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, aveva indicato che l’inabilità lavorativa dell’85% avrebbe potuto

essere notevolmente migliorata dopo 6 mesi – 1 anno grazie all’incremento della

terapia antidepressiva.

1.3. Dopo aver acquisito la valutazione

neuropsicologica del 10 giugno 2023 del dott. __________, il rapporto del

medico SMR dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la valutazione

dell’ispettore __________ del 17 agosto 2023 ed il rapporto del 5 settembre

2023 del Servizio integrazione professionale, accertato un miglioramento dello

stato di salute dell’assicurato, con progetto di decisione del 12 ottobre 2023

(pag. 512 e seguenti incarto AI), confermata dalla decisione del 5 dicembre

2023 (cfr. pag. 558 e seguenti incarto AI) l’amministrazione ha ridotto al 41%

il grado d’invalidità con effetto dal 1° febbraio 2024.

1.4. Il 20 febbraio 2024 l’assicurato ha

inoltrato una domanda di revisione della decisione facendo valere un

peggioramento del suo stato di salute (cfr. pag. 597, 608 e 611 incarto AI).

1.5. Dopo aver acquisito una perizia

psichiatrica allestita l’11 giugno 2024 dal dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, e la presa di posizione del 12 giugno 2024 del

medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, l’Ufficio AI

non ha rilevato alcuna modifica dello stato di salute dell’assicurato ma ha

aumentato il grado d’invalidità al 51%, dal 1° febbraio 2024, sulla base del

nuovo calcolo fondato sull’art. 26bis cpv. 3 OAI entrato in vigore

il 1° gennaio 2024.

1.6. RI 1, rappresentato da sua moglie,

è insorto al TCA contro la predetta decisione formale, contestando l’aspetto

medico (doc. I). Egli non comprende per quale motivo ci si fonda sui dati del

suo curante, dr. med. __________ che lo ha visitato l’ultima volta il 21

febbraio 2022, per stabilire il miglioramento del suo stato di salute, e non su

quelli dei medici dell’__________ e del dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, che attesta una completa incapacità lavorativa e lo visita regolarmente.

Per il ricorrente, tenendo conto dell’inabilità del 60% attestata dal dr. med. __________

e del 100% attestata dal dr. med. __________, si ottiene una media dell’80% che

dà diritto ad una rendita intera.

1.7. Con risposta del 22 ottobre 2024 l’Ufficio

AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.8. Il 28 ottobre 2024 l’insorgente ha

chiesto una proroga del termine per produrre eventuali nuove prove, negata

poiché un termine legale non può essere prorogato (doc. VIII e IX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

Occorre ricordare che per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Il calcolo delle rendite, il cui

diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato

secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità

subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%

o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in

vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55

anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020

(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der

Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,

vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der

beruflichen Vorsorge, pag. 7).

In tal senso il marg. 9201 CIRAI

(Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità,

valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone

nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite

lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17

LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Secondo il marg. no. 9102 CIRAI

in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima

concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di

revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1°

gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31

dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

Ai sensi della cifra marginale

9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022

hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate

negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in

caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto

applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Secondo il marg. no. 9103 CIRAI,

nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1° gennaio

2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida fino al

31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione del

diritto alla rendita.

Inoltre, va rammentato che la

Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2023 prevede al cpv. 1

che le rendite correnti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18

ottobre 2023 per un grado d’invalidità inferiore al 70 per cento per le quali

il reddito con invalidità è stato determinato in base a valori statistici senza

applicarvi già una deduzione del 20 per cento sono sottoposte a revisione entro

tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Nei casi in cui la

revisione determinerebbe una riduzione o soppressione della rendita, vi si

rinuncia. Un aumento della rendita ha effetto dal momento dell’entrata in

vigore della presente modifica.

Per il cpv. 2, in caso di

presentazione di una nuova richiesta di prestazioni da parte di un assicurato

cui prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2023 è stata

negata una rendita o una riformazione professionale perché il suo grado

d’invalidità era insufficiente, si entra nel merito della richiesta qualora sia

reso verosimile che l’applicazione della nuova regolamentazione di cui

all’articolo 26bis capoverso 3 al calcolo del grado d’invalidità potrebbe

determinare il diritto a una rendita o a una riformazione professionale.

Nel caso di specie con decisione

del 10 novembre 2021 l’assicurato, nato nel 1968, è stato messo al beneficio di

una rendita d’invalidità intera con effetto dal 1° febbraio 2020 e diritto al

versamento delle prestazioni dal 1° aprile 2020.

Nel corso del mese di settembre

2022 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio del diritto alla rendita

dell’assicurato e con decisione del 5 dicembre 2023 l’amministrazione ha ridotto

al 41% il grado d’invalidità dal 1° febbraio 2024.

Il 23 febbraio 2024, su richiesta

dell’assicurato, che ha fatto valere un peggioramento del suo stato di salute,

è stata avviata una nuova procedura di revisione.

In queste condizioni al caso di

specie trovano applicazione le nuove norme in vigore dal 1° gennaio 2022.

nel

merito

2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di

rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado

d’invalidità è uguale o superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e

il 49%, si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25%

di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità

supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario

della rendita subisce una notevole modifica, la rendita sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere

sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

La revisione avviene d'ufficio quando, in

previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato

stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art.

87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano

provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità

(art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1;

RCC 1984 pag. 137).

L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.

88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,

al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione (lett. a).

L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma

anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame

(riconsiderazione) (Meyer,

Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17

ATSG), pag. 395; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

2003, pag. 95).

Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che

l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico

dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di

riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.

a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato

ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex

tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA

ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc

della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI (DTF 111 V 197).

2.4. La costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante

(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e

390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).

Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;

DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,

da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti

al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109

V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità

quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133

V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione

invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante

può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per

eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

La revisione si occupa di modifiche nella situazione

personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una

revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche

il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha

rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le

circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il

diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343

consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la

situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della

fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante

(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza

9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013,

l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17

cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige

in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole

dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.

Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia

in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012

consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di

salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro

clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e

6).

2.5. Nel caso di

specie con decisione del 5 dicembre 2023 l’Ufficio AI ha stabilito che

l’insorgente era inabile al lavoro al 60% dal 26 settembre 2022 in qualsiasi

attività (pag. 547 incarto AI). Effettuato il raffronto dei redditi

l’amministrazione ha ridotto al 41% il grado d’invalidità del ricorrente.

L’Ufficio

AI si era fondato sul rapporto finale SMR del dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, del 26 luglio 2023 (cfr. pag. 469 e 511 incarto

AI), il quale a sua volta si è basato sulla numerosa documentazione medica agli

atti, segnatamente sul rapporto del 26 settembre 2022 del curante, dr. med. __________,

che ha attestato un’incapacità lavorativa stimabile tra il 50-60% (pag. 407

incarto AI) e sul referto neuropsicologico allestito dal dr. med. __________ il

13 giugno 2023 (pag. 459 incarto AI).

Il

dr. med. __________, posta la diagnosi di episodio depressivo grave senza

sintomi psicotici in riduzione, ICD 10 F32.2, e stato dopo endocardite della

valvola mitrale necessitante di successivo intervento di ricostruzione

valvolare chirurgica di corda tendinea, ha accertato una incapacità lavorativa

dell’85% dal 1° settembre 2020 e del 60% dal 26 settembre 2022 in qualsiasi

attività (pag. 470 incarto AI).

In

seguito alla produzione di nuova documentazione medica, l’Ufficio AI ha

sottoposto gli atti al medico SMR, che ha confermato la sua valutazione (pag.

598 incarto AI). L’amministrazione ha quindi chiesto al ricorrente se quanto

prodotto andava inteso quale ricorso contro la decisione del 5 dicembre 2023

oppure quale richiesta di revisione del grado AI (pag. 597 incarto AI). Il 20

febbraio 2024 il ricorrente ha risposto che intendeva chiedere una revisione

del grado AI (pag. 608 incarto AI).

L’Ufficio

AI ha conseguentemente fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

Nel

referto dell’11 giugno 2024 lo specialista ha evidenziato di aver visitato

l’insorgente il 23 maggio 2024 ed il 10 giugno 2024. Riassunti gli atti,

descritta l’anamnesi e la terapia, il perito ha affermato:

" (…) Rispetto

all’entità dei deficit, sono emerse tuttavia notevoli incoerenze.

In primo luogo, si segnala che già il

perito precedente, Dr. med. __________, reputava che dopo 12 mesi di cure

adeguate la depressione potesse andare incontro a un ragionevole miglioramento.

Agli atti si continua a parlare di

depressione maggiore grave, anche dopo il 2022, ma l’entità della presa a

carico psichiatrica non è né conseguente né congruente.

Dall’estratto delle spese di cassa malati,

nel 2022 la frequenza delle visite psichiatriche era di un colloquio di 40

minuti al mese, tranne per il mese di febbraio, ove si erano svolti due

colloqui. Nel primo trimestre del 2023 risultavano solo due colloqui

psichiatrici in presenza di 40 minuti.

Il periziando non è mai stato ricoverato in

psichiatria per una ridefinizione della sua terapia farmacologica e monitoraggio

costante.

Manca una presa a carico infermieristica

specializzata, che possa favorire un recupero e una conservazione della

funzionalità quotidiana.

Mancano attività occupazionali o con scopo

riabilitativo.

Manca una psicoterapia intensa, continuativa

e specifica per la depressione, che possa favorire un’evoluzione del quadro

clinico e che lavori in sinergia con la terapia farmacologica prescritta.

Già la valutazione neuropsicologica del Dr.

__________ e la successiva presa di posizione, mettevano in luce dei deficit,

ma anche una sicura tendenza all’amplificazione degli stessi.

Anche il test svolto dal perito conferma in

maniera netta e univoca un’amplificazione, almeno di alcuni sintomi

psichiatrici.

D’altra parte non si può dimenticare, come

già detto in passato, che se i deficit fossero tutti reali, il periziando non

sarebbe in grado di usare la propria vettura, di trasportare in sicurezza la

figlia, di muoversi da solo con la bici elettrica, di fare la spesa con la

moglie o di fare i cosiddetti “lavoretti” quotidiani nell’azienda agricola di

famiglia e anche in casa.

Molto strano risulta anche il fatto che, un

soggetto che si vorrebbe affetto da una grave depressione maggiore, riesca

quotidianamente ad alzarsi presto alla mattina, per accompagnare in stalla i

familiari e fare qualche lavoretto con loro.” (pag. 688-689)

Il perito ha posto la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di ICD 10 F32.2-1 pregresso

episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici, attualmente depressione di

media gravità. Secondo la specialista la depressione ha una verosimile genesi

multifattoriale, sia funzionale che organica e un andamento cronico, in uno

stato dopo endocardite della valvola mitrale, necessitante un intervento di

ricostruzione valvolare chirurgica e di un trattamento chirurgico urgente delle

complicazioni occorse.

Il dr. med. __________ ha

poi aggiunto:

" (…) Nonostante

l’esito dei test effettuati e nonostante le incoerenze elencate, il perito

trova giusto essere prudente nel suo giudizio per le seguenti ragioni:

- L’assicurato

potrebbe aver effettivamente riportato delle conseguenze sul piano organico a

causa dell’endocardite e delle successive complicanze post intervento

chirurgico. È infatti evidente che prima di essa non erano note problematiche

di salute.

- Tra i danni

alla salute vi potrebbero essere stati sia problemi cognitivi, che una tendenza

depressiva del tono dell’umore, a genesi mista (organica e funzionale).

- A fronte di

quanto è successo nel 2019, è dunque prudente evitare di qualificare

l’assicurato come un simulante, ma è ragionevole continuare a riconoscere

l’inabilità lavorativa che già l’SMR aveva riconosciuto nel 2023 e che aveva

portato alla decisione AI del 12.10.2023, la quale si era allineata peraltro al

giudizio del medico di famiglia, il quale conosce da anni l’assicurato e la sua

situazione.

- L’atteggiamento

amplificatorio dell’assicurato e la sua incoerente passività “a macchia di

leopardo”, nonché la dipendenza delle figure di attaccamento, in particolare

dalla moglie, potrebbero trovare una spiegazione plausibile in antiche

esperienze infantili abbandoniche, che potrebbero, almeno teoricamente,

giustificare le tendenze pseudo-regressive insorte dopo il danno del 2019.

- La moglie mi ha

informato infatti che, tre anni fa, è stato appurato con sicurezza che, dopo la

nascita, il marito era stato collocato alla __________ per motivi non noti e,

dopo un anno e mezzo, egli era stato in affidamento a una donna di __________,

presso la quale era rimasto fino ai cinque anni di età.” (pag. 694 incarto AI)

Il perito ha infine stabilito che

l’insorgente è inabile al lavoro al 60% (riduzione del rendimento) in qualsiasi

attività e questo dal 12 ottobre 2023 (pag. 697-698 incarto AI).

La valutazione è stata confermata

il 12 giugno 2024 dal medico SMR, dr. med. __________ (pag. 674 e seguenti

incarto AI).

In sede di ricorso il ricorrente,

oltre ai referti del 28 maggio 2022, del 22 ottobre 2022 e del 7 dicembre 2023

del __________, già agli atti, ha prodotto un certificato del 6 settembre 2024

del curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ed un certificato del

14 maggio 2024 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

Il dr. med. __________ ha

affermato:

" (…) Dal

mio rapporto di decorso del 26.09.2022, inviato all’assicurazione invalidità,

scrissi che l’inabilità lavorativa era stimabile nell’ordine del 50-60%.

A tale proposito ricordo che, da parte mia

visitai il Signor RI 1 durante l’anno 2022 unicamente il 21.02.2022 (paziente

seguito da più medici specialisti e sottoposto ad approfondite valutazioni) e

perciò l’incapacità lavorativa era, come scritto, solo stimata e non teneva

conto del parere di altri medici coinvolti nelle cure del paziente.

Inoltre il grado di inabilità collide con

quanto da me certificato il 12.01.2021 (__________) che attestava una

incapacità lavorativa al 75% continua, dal 29.09.2020.

Di queste incongruenze me ne scuso.

Ricordo inoltre che il Signor RI 1 a

partire dal 29.09.2020 è seguito dal Dr. __________, psichiatra, __________,

che ha verosimilmente fornito alle assicurazioni coinvolte, indicazioni precise

riguardo l’incapacità lavorativa, indicazioni che sono aggiornate e che hanno

prevalenza sulle mie valutazioni (purtroppo incongruenti) concernenti la

problematica medico-assicurativa.” (doc. A2)

Da parte sua il dr. med. __________

il 14 maggio 2024 ha affermato di avere in cura l’insorgente, su indicazione

del dr. med. __________, dal 29 settembre 2020 e di averlo visitato “in data

odierna”. Lo specialista ha sostenuto che da un punto di vista

medico-psichiatrico l’insorgente presenta un’inabilità lavorativa del 100% “sin

dalla prima visita e che perdura fino a tuttora” (doc. A4).

2.6. Per costante giurisprudenza

(cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare

l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Rimangono riservati i casi in cui questi

evidenzino elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia e

sufficientemente pertinenti per imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta (cfr. fra tante, sentenza

8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid. 5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile

2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023 del 17 novembre 2023 consid.

3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid. 3.2).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto

a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento

probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto.

La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità

probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere

essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame

complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa

in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare

conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della

capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della

persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.8. In

concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emanazione della decisione impugnata del 28 agosto 2024, dopo attento

esame della documentazione medica agli atti, deve confermare le conclusioni

della perizia del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, dell’11

giugno 2024 (pag. 678 e seguenti dell’incarto AI), le cui conclusioni sono

state avvallate dal medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, il 12 giugno 2024 (pag. 674-676 incarto AI) e che concludono per

un’incapacità lavorativa (riduzione del rendimento) del 60% in qualsiasi

attività dal 12 ottobre 2023.

Il referto, allestito dopo una

procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti.

Il perito si è espresso su tutte

le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa

del ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.

Al referto va attribuita piena

forza probante.

Il dr. med. __________, descritti

gli atti rilevanti, riportata l’anamnesi e l’esame obbiettivo e posta la

diagnosi di con ripercussioni sulla capacità lavorativa di ICD 10 F32.2-1

pregresso episodio depressivo grave, senza sintomi psicotici, attualmente

depressione di media gravità, ha spiegato nel dettaglio i motivi per i quali

l’insorgente va ritenuto inabile al lavoro al 60%, inteso come riduzione del

rendimento, in qualsiasi attività, e questo dal 12 ottobre 2023.

Lo specialista, effettuati il

test Sirs-2 per valutare la simulazione dei disturbi mentali ed il Mini-ICF

App, ha indicato le ragioni per le quali, malgrado le, notevoli, incoerenze

rilevate nel corso dell’esame peritale ha ritenuto comunque di essere prudente

nel suo giudizio.

Nello specifico, il dr. med. __________

ha confermato il miglioramento dello stato di salute del ricorrente sulla base

di elementi oggettivi. Lo specialista ha sottolineato come “già il perito

precedente, Dr. med. __________, reputava che dopo 12 mesi di cure adeguate la

depressione potesse andare incontro a un ragionevole miglioramento”, ha

evidenziato che “si continua a parlare di depressione maggiore grave, anche

dopo il 2022, ma l’entità della presa a carico psichiatrica non è né

conseguente né congruente”, poiché dall’estratto “delle spese di cassa

malati, nel 2022 la frequenza delle visite psichiatriche era di un colloquio di

40 minuti al mese, tranne per il mese di febbraio, ove si erano svolti due

colloqui. Nel primo trimestre del 2023 risultavano solo due colloqui

psichiatrici in presenza di 40 minuti”. Il dr. med. __________ ha poi

aggiunto che il ricorrente “non è mai stato ricoverato in psichiatria per

una ridefinizione della sua terapia farmacologica e monitoraggio costante”,

che manca “una presa a carico infermieristica specializzata, che possa

favorire un recupero e una conservazione della funzionalità quotidiana” che

non sono presenti “attività occupazionali o con scopo riabilitativo” e “una

psicoterapia intensa, continuativa e specifica per la depressione, che possa

favorire un’evoluzione del quadro clinico e che lavori in sinergia con la

terapia farmacologica prescritta”. Lo psichiatra ha poi evidenziato che “la

valutazione neuropsicologica del Dr. __________ e la successiva presa di

posizione, mettevano in luce dei deficit, ma anche una sicura tendenza

all’amplificazione degli stessi” ed anche “il test svolto dal perito

conferma in maniera netta e univoca un’amplificazione, almeno di alcuni sintomi

psichiatrici”. Secondo il perito “D’altra parte non si può dimenticare,

come già detto in passato, che se i deficit fossero tutti reali, il periziando

non sarebbe in grado di usare la propria vettura, di trasportare in sicurezza

la figlia, di muoversi da solo con la bici elettrica, di fare la spesa con la

moglie o di fare i cosiddetti “lavoretti” quotidiani nell’azienda agricola di

famiglia e anche in casa” e che “Molto strano risulta anche il fatto

che, un soggetto che si vorrebbe affetto da una grave depressione maggiore,

riesca quotidianamente ad alzarsi presto alla mattina, per accompagnare in

stalla i familiari e fare qualche lavoretto con loro”.

Da cui la conferma del

miglioramento dello stato di salute del ricorrente.

D’altra parte il dr. med. __________,

pur non misconoscendo le notevoli incoerenze rilevate nel corso dell’esame

peritale ha comunque ritenuto di essere prudente nel suo giudizio, spiegando

partitamente i motivi (“L’assicurato potrebbe aver effettivamente riportato

delle conseguenze sul piano organico a causa dell’endocardite e delle

successive complicanze post intervento chirurgico. È infatti evidente che prima

di essa non erano note problematiche di salute”; “Tra i danni alla

salute vi potrebbero essere stati sia problemi cognitivi, che una tendenza

depressiva del tono dell’umore, a genesi mista (organica e funzionale)”; “A

fronte di quanto è successo nel 2019, è dunque prudente evitare di qualificare

l’assicurato come un simulante, ma è ragionevole continuare a riconoscere

l’inabilità lavorativa che già l’SMR aveva riconosciuto nel 2023 e che aveva

portato alla decisione AI del 12.10.2023, la quale si era allineata peraltro al

giudizio del medico di famiglia, il quale conosce da anni l’assicurato e la sua

situazione”; “L’atteggiamento amplificatorio dell’assicurato e la sua

incoerente passività “a macchia di leopardo”, nonché la dipendenza delle figure

di attaccamento, in particolare dalla moglie, potrebbero trovare una

spiegazione plausibile in antiche esperienze infantili abbandoniche, che

potrebbero, almeno teoricamente, giustificare le tendenze pseudo-regressive

insorte dopo il danno del 2019”; “La moglie mi ha informato infatti che,

tre anni fa, è stato appurato con sicurezza che, dopo la nascita, il marito era

stato collocato alla __________ per motivi non noti e, dopo un anno e mezzo,

egli era stato in affidamento a una donna di __________, presso la quale era

rimasto fono ai cinque anni di età”).

Il dr. med. __________ ha infine

verificato che le condizioni oggettive, escluse le amplificazioni che sono

state osservate, “giustificano le conclusioni alle quali era giunto nel 2023

il Servizio Medico Regionale dell’Ufficio assicurazione invalidità”, ossia

un’incapacità lavorativa del 60%.

La documentazione prodotta dal

ricorrente non scalfisce l’approfondita e motivata valutazione peritale.

Nel certificato del 14 maggio

2024 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, si limita ad

affermare che l’assicurato è inabile al lavoro al 100% sin dalla prima visita

del 29 settembre 2020, tesi peraltro già smentita nell’ambito della precedente

procedura, senza apportare alcun elemento medico oggettivo verificabile e che

sarebbe stato ignorato dalla perizia, per poterne imporre un complemento al fine di chiarire alcuni suoi

aspetti o per arrivare direttamente ad una conclusione opposta (cfr. fra tante,

sentenza 9C_418/2023 del 4 settembre 2024, consid. 5.2.1; sentenza 8C_21/2024 del 24 giugno 2024, consid.

5.2; sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 con riferimenti alle sentenze 8C_267/2023

del 17 novembre 2023 consid. 3.2; 8C_33/2023 del 12 settembre 2023 consid.

3.2).

A questo proposito va ricordato che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente

a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_418/2023 del 4

settembre 2024, consid. 5.2.2; STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio

alla STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid.

4.4 con riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla

prudenza dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha

con il paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto

2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti evidenziano

elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (STF 9C_418/2023

del 4 settembre 2024, consid. 5.2.2; STF 8C_365/2023 del 23 aprile 2024,

consid. 4), che però non sono dati nel caso in rassegna (cfr. STF 9C_418/2023

del 4 settembre 2024, consid. 5.2.2).

Inoltre,

relativamente alla differente valutazione della capacità lavorativa del curante,

essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo

di trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche

sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010). Anche perché il medico curante, che vede

il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a

farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il

cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento

(sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag.

43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Neppure

il referto del 6 settembre 2024 del dr. med. __________, FMH medicina interna,

è atto a modificare la valutazione peritale. Il curante afferma che la sua

valutazione dell’incapacità lavorativa contenuta nel rapporto di decorso del 26

settembre 2022 era una stima poiché aveva visitato l’insorgente solo in

un’occasione il 21 febbraio 2022 e non teneva conto dei pareri di altri medici

coinvolti né dell’incapacità lavorativa attestata da lui medesimo per la __________

il 12 gennaio 2021, ossia oltre un anno e mezzo prima, e pari al 75%.

Egli tuttavia non spiega per quale

motivo la sua valutazione, effettuata in tempi non sospetti, non sarebbe stata

conforme allo stato valetudinario da lui accertato, e non si confronta con le

spiegazioni del dr. med. __________ che nel suo referto ha in ogni caso confermato,

sulla base di elementi medici oggettivi rilevati al momento dell’esame peritale

e dopo un esame approfondito dello stato valetudinario dell’insorgente, che anche

dal 12 ottobre 2023 (data del precedente progetto di decisione) il ricorrente

presentava, dal lato psichico, come al momento dell’esame peritale del mese di

giugno 2024, un’incapacità lavorativa del 60%, intesa come riduzione del

rendimento.

Non va poi dimenticato che in un

referto del 12 marzo 2024, antecedente alla decisione qui impugnata, lo stesso

dr. med. __________, interpellato dall’Ufficio AI, in relazione con la

valutazione dell’incapacità lavorativa del ricorrente aveva rinviato “ai

miei rapporti precedenti (31.08.2020 e 26.02 [recte: 09.].2022), informandovi

che ho rivisto il signor RI 1 per l’ultima volta il 20.02.2024 e che valuto il

paziente ogni 3-4 mesi. (…)” e precisando che “L’incapacità lavorativa

non è stata da me modificata negli anni” (pag. 634 incarto AI).

Ora, nel referto del 26 settembre

2022 il curante aveva attestato che “l’attuale inabilità lavorativa, è

stimabile nell’ordine del 50-60%” (pag. 407 incarto AI).

Infine, i tre referti del 28

maggio 2022, del 22 ottobre 2022 e del 7 dicembre 2023 del __________, prodotti

con il ricorso, sono già agli atti (cfr. pag. 405-406, 430-431 e 575-578

incarto AI) e sono quindi stati presi in considerazione sia nell’ambito della

precedente che della presente procedura (cfr. la perizia del 10 giugno 2023 del

dott. __________ e la presa di posizione del 4 febbraio 2024 del medesimo

perito sul referto del 7 dicembre 2023; pag. 599-600 incarto AI e la perizia

del dr. med. __________, pag. 681-682 incarto AI).

Non vi è pertanto alcun motivo

per scostarsi dalla perizia del dr. med. __________, il cui esito è peraltro stato

confermato dal medico SMR, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

A

questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.

1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle

istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi

di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

Considerandi

2.

OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

Ne

segue che a ragione l’Ufficio AI ha considerato che l’insorgente è incapace al

lavoro al 60%, inteso come riduzione del rendimento.

2.9

Va

ora esaminato il raffronto dei redditi effettuato dall’Ufficio AI.

L’art.

25.

OAI (principi per il confronto dei redditi), nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2022, al cpv. 1 prevede che sono considerati redditi lavorativi secondo

l’articolo 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS, escluse tuttavia:

a.

le prestazioni del datore di lavoro per perdita di salario cagionata da

infortunio o malattia, se l’incapacità lavorativa è debitamente comprovata;

b.

le indennità di disoccupazione, le indennità di perdita di guadagno secondo la

LIPG e le indennità giornaliere dell’assicurazione invalidità.

Secondo

l’art. 25 cpv. 2 OAI i redditi lavorativi determinanti secondo l’articolo 16

LPGA vanno stabiliti su una base temporale identica e tenendo conto del mercato

del lavoro in Svizzera.

Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 3 OAI se per la determinazione dei redditi lavorativi

determinanti si impiegano valori statistici, vanno presi come riferimento i

valori centrali della Rilevazione della struttura dei salari (RSS) dell’Ufficio

federale di statistica. Possono essere impiegati altri valori statistici, se

nel singolo caso il reddito non figura nella RSS. Vanno utilizzati valori

indipendenti dall’età e differenziati a seconda del sesso.

Per

l’art. 25 cpv. 4 OAI i valori statistici di cui al capoverso 3 vanno adeguati

in funzione della durata di lavoro normale nelle aziende secondo le divisioni

economiche e dell’evoluzione dei salari nominali.

2.10

In

concreto, per quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto

conseguire senza il danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in

vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16

LPGA) è determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente

conseguito prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo

conseguito negli ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto

a forti variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per

il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’articolo 25 capoverso 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95

per cento di questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il capoverso 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito

con invalidità secondo l’articolo 26bis capoverso 1 è inferiore di almeno il 5

per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui

all’articolo 25 capoverso 3; o b. il reddito è stato conseguito con un’attività

lucrativa indipendente.

L’art.

26.

cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’articolo 25 capoverso 3 relativi alle persone con la medesima

formazione e condizioni professionali analoghe.

In

concreto, dall’esame effettuato dall’Ufficio AI, e meglio dal rapporto

d’inchiesta per l’attività professionale indipendente dell’8 giugno 2021, è emerso

che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe conseguito nella sua

originaria attività di indipendente fr. 42'350 lordi all’anno, aggiornati al

2022.

a fr. 43'606 (cfr. pag. 307 e 728 incarto AI). Questo importo non è stato

contestato dall’insorgente.

2.11

Circa

il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16.

LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile (cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui

all’articolo 25 capoverso 3. In deroga all’articolo 25 capoverso 3, per gli

assicurati di cui all’articolo 26 capoverso 6 vanno impiegati valori

indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per

cento, al valore determinato in base a valori statistici è applicata una

deduzione del dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso

1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per

cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale, antecedente

alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, destinata a pubblicazione (cfr. anche

sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito che

la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e in

vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado

d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è

parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del

salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto

dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se

necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale

federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 23 luglio 2024).

Come

indicato in sede di risposta dall’Ufficio AI, il 24 settembre 2024 il

consigliere nazionale Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro,

PEV, ha inoltrato l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se

non deve rivedere la sua posizione e riconsiderare i principi della

giurisprudenza del Tribunale federale sulla deduzione dovuta al danno alla

salute dal salario statistico della RSS (doc. VI/2).

In

concreto, l’Ufficio AI ha preso in considerazione il salario lordo mediamente percepito dagli uomini

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), evinto dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2020,

edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2020 tirage_skill_level (salario

mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di

competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178) ed aggiornato al 2022 a fr. 66'265.75.

Il

salario da invalido è poi stato ridotto del 60% (incapacità lavorativa) a fr.

26'506.30 ed in seguito complessivamente del 20% (riduzione del 10% legata al

mercato del lavoro e riduzione del 10% per attività a tempo parziale [cfr.

decisione impugnata, pag. 749 incarto AI]) per un importo complessivo di fr.

21'205.04.

Considerato

che nel caso di specie l’Ufficio AI ha applicato una riduzione complessiva del

20%, ossia una percentuale che rientra nei parametri della giurisprudenza

valida fino al 31 dicembre 2022 per casi simili a quello in esame e che nel

preciso caso concreto non andrebbe comunque applicata una riduzione maggiore

neppure se si applicasse la precedente giurisprudenza (il ricorrente è nato nel

1968.

ed è di nazionalità svizzera), non occorre qui esaminare se, alla luce

della sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 (cfr. anche sentenza

8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), in generale, sarebbe ancora teoricamente

applicabile una riduzione massima del 25% anche dopo il 1° gennaio 2024.

In

concreto, raffrontando il reddito da valido di fr. 43'606 con quello da

invalido di fr. 21'205.04,

si ottiene un grado d’invalidità del 51.37% arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130

V 121), al 51%, come calcolato dall’Ufficio AI.

Va

ancora evidenziato che il perito ha confermato il miglioramento dello stato di

salute dal 12 ottobre 2023 (data del precedente progetto di decisione, pag.

512-515 incarto AI) e che con la precedente decisione del 5 dicembre 2023 (pag.

570-571 incarto AI) l’Ufficio AI aveva ridotto la rendita da intera al 41% dal

1° febbraio 2024 in applicazione dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

per il quale la riduzione della rendita è messa in atto il più presto, il primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

Considerato

che la Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2023

prevede al cpv. 1 che ”le rendite correnti al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 18 ottobre 2023 per un grado d’invalidità inferiore al 70

per cento per le quali il reddito con invalidità è stato determinato in base a

valori statistici senza applicarvi già una deduzione del 20 per cento sono

sottoposte a revisione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente

modifica (…) un aumento della rendita ha effetto dal momento dell’entrata in

vigore della presente modifica”, a giusta ragione l’Ufficio AI ha

riconosciuto il diritto ad una rendita del 51% dal 1° febbraio 2024.

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti