32.2024.68
Il mancato adempimento dell'obbligo di collaborare non era ingiustificato ma dettato da un'affezione psichiatrica, il ricorso va quindi accolto e gli atti rinviati all'UAI perché fissi alla ricorrente un nuovo termine
15 novembre 2024Italiano10 min
2. Le
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.68
MP/gm
Lugano
15 novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 agosto 2024
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto e in diritto
- RI 1,
nata nel marzo del 2006, nel febbraio del 2023 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI per minorenni (cfr. doc. 4 incarto AI). Nel suo rapporto finale
del 12 ottobre 2023, la consulente in integrazione professionale dell’Ufficio
AI ha concluso che “in considerazione del fatto che la giovane assicurata
non appare in grado di fornire neppure un minimo rendimento nel mercato del
lavoro, ma unicamente in ambito protetto, si propone l’assegnazione di una
rendita AI” (cfr. doc. 35 incarto AI, pag. 2);
- con
scritto del 20 febbraio 2024, quindi, l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata di
compilare il formulario “Richiesta per adulti: Integrazione
professionale/Rendita” (cfr. doc. 41 incarto AI);
- non
avendo ricevuto risposta, con richiami del 13 marzo (cfr. doc. 42 incarto AI) e
3 aprile 2024 (cfr. doc. 43 incarto AI) l’Ufficio AI ha ribadito la suddetta richiesta
e, con scritto del 18 aprile 2024, ha assegnato un ultimo termine
all’assicurata, precisando che avrebbe deciso sulla base degli artt. 43 cpv. 3
LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI se ella non avesse prodotto la documentazione
richiesta (cfr. doc. 44 incarto AI, pag. 1);
- non avendo ricevuto risposta nemmeno
entro l’ultimo termine, con decisione del 26 agosto 2024, debitamente
preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda dell’assicurata (cfr. doc. 46
incarto AI, pag. 1);
- contro questa decisione l’assicurata,
rappresentata da RA 1 (sua curatrice), è tempestivamente insorta, producendo della
documentazione medica e chiedendo un’ulteriore possibilità di effettuare i
colloqui per valutare il diritto a prestazioni AI, in considerazione del fatto
che non avesse le risorse e le condizioni di salute per farlo in autonomia e
che la curatrice era appena subentrata;
- con la risposta di causa l’Ufficio
AI, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha chiesto al TCA il
rinvio degli atti perché fissi alla curatrice un nuovo termine per compilare il
formulario;
- con scritto del 22 ottobre 2024, la
ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI;
- la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49
cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio
2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- l’art. 1 cpv. 1 LAI prevede che le
disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità
(artt. 1a-26bis e 28-70 LAI) sempre che la LAI non preveda
espressamente una deroga.
Per l’art. 28 LPGA, gli assicurati
e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione
delle varie leggi d’assicurazione sociale (cpv. 1); colui che rivendica
prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni
necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative
e far valere il diritto di regresso (cpv. 2).
Ex art. 43 cpv. 3 LPGA – concernente
le conseguenze della violazione dell’obbligo di comunicazione e di
collaborazione dell’assicurato (Schiavi, BSK-ATSG, n. 28 ad art. 43 LPGA) – se
l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante
un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere
d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e
avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato
termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e
decidere di non entrare in materia.
Le sanzioni previste
dall’art. 43 cpv. 3 LPGA presuppongono che il mancato ossequio dell’obbligo di
comunicare e collaborare sia ingiustificato: deve trattarsi di una
violazione colpevole, nel senso che il comportamento della persona deve
apparire assolutamente incomprensibile. I criteri per ammettere una violazione
del suddetto obbligo sono più restrittivi rispetto a quelli di cui all’art. 13
cpv. 2 PA, nel senso che l’obbligo di comunicazione e collaborazione ex art. 43
cpv. 3 LPGA è molto meno esteso di quello dell’art. 13 cpv. 2 PA (Forster, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2021, n. 31 ad art. 43
LPGA; Schiavi, op. cit., n. 32 ad art. 43 LPGA con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).
Non vi è violazione dell’obbligo di collaborazione se viene comprovato dalla
refertazione medica che la persona non era in grado di adempierlo o se
l’approfondimento medico, rispettivamente la perizia non erano necessari o
ragionevoli (Forster, op. cit. n. 31 ad art. 43 LPGA con rinvio alla STF
8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.4 e alla STF 9C_994/2009 del 22 marzo
2010 consid. 5.2; Schiavi, op. cit. n. 33 ad art. 43 LPGA con rinvio alla
citata STF 9C_994/2009; vedasi anche STF 8C_743/2018 del 27 maggio 2019 consid.
5.3). L’assicurazione deve impartire la diffida ed assegnare il termine di
riflessione anche in presenza di un’ingiustificata violazione dell’obbligo di
collaborazione, in modo da orientare la persona circa le conseguenze giuridiche
del suo (in)agire (DTF 122 V 218 consid. 4b; Forster, op. cit., n. 36 ad art.
43 LPGA). Per quanto attiene alle conseguenze del rifiuto ingiustificato di
collaborare, ossia la non entrata in materia, rispettivamente l’emanazione di
una decisione in base agli atti, si rinvia alla giurisprudenza e dottrina
topica (vedasi in particolare DTF 131 V 42 consid. 3; STF 8C_417/2008 del 28
ottobre 2008 consid. 6.2 e 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3 con
rinvio alla DTF 139 V 585; STCA 32.2021.127 del 16 maggio 2022 consid. 2.5;
Forster, op. cit., n. 32-38 ad art. 43 LPGA; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG
Kommentar, n. 12 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., n. 34-36 ad art. 43 LPGA)
e alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per
l’invalidità (CIGI), valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021 (cifre
1049, 7013, 7020 e 7021);
- in concreto, nella “Richiesta per
minorenni: Provvedimenti sanitari, provvedimenti di ordine professionale e
mezzi ausiliari” datata 17 febbraio 2023 la ricorrente aveva già affermato di
soffrire di “deficit intellettivo lieve, alterazioni comportamentali
disfunzionali rigide e resistenti ad un lavoro educativo su sviluppo della
personalità disarmonico con caratteristiche ossessive e borderline” (cfr.
doc. 4 incarto AI, p.to 6.1), che nel suo caso erano coinvolti l’ARP __________,
l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (cfr. ibidem, p.to 5.4) e il Servizio
medico-psicologico (SMP; cfr. ibidem, p.to 6.3) e di essere residente
all’istituto __________ (cfr. ibidem, p.to 2.2);
- nell’ulteriore “Richiesta per
minorenni: Provvedimenti sanitari, provvedimenti di ordine professionale e
mezzi ausiliari” pervenuta all’Ufficio AI il 3 maggio 2023 la ricorrente ha aggiornato
sul suo luogo di residenza (la Clinica __________; cfr. doc. 12 incarto AI,
p.to 2.2) e sulla nomina di una curatrice educativa (cfr. ibidem, p.to
5.4);
- nella valutazione psico-affettiva
del 5 dicembre 2022, “svolta con difficoltà a seguito della solo parziale
compliance della minore. Con difficoltà della stessa a recarsi ai colloqui se
non accompagnata” (cfr. doc. 29 incarto AI, pag. 3), il dr. med. __________
(FMH Psichiatria e psicoterapia infanzia e adolescenza) ha indicato, quale
diagnosi primaria, un ritardo cognitivo non specificato (F79) e, quale diagnosi
secondaria, un disturbo di personalità emotivamente instabile (Z61; cfr. ibidem,
pag. 9). Egli ha concluso, consigliando, tra gli altri interventi, l’”attivazione
di una curatela educativa che possa anche occuparsi degli aspetti finanziari”
(cfr. ibidem, pag. 11);
- nel rapporto di dimissione del 27
marzo 2023 dalla clinica __________, dove la ricorrente dal 17 gennaio al 7
marzo 2023 “veniva ricoverata in regime volontario ed in Reparto Protetto
per una sintomatologia caratterizzata da completo ritiro sociale, inversione
del ritmo sonno veglia, rigidi comportamenti di controllo su temi corporei,
alterazioni nel comportamento alimentare, agiti autolesivi di incerto
significato (tagli alle braccia)” (cfr. doc. 28 incarto AI, pag. 3),
venivano poste le diagnosi psichiatriche di (cfr. ibidem, pag. 2):
-
ritardo mentale lieve: disturbo del comportamento evidente, che
necessita di osservazione o terapia (F70.1);
-
altri disturbi dell’alimentazione (F50.8);
-
altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale (F92.8);
-
autolesionismo intenzionale (X84.9);
-
altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali (Z64.8);
-
altri problemi connessi allo stile di vita (Z72.8);
- nel rapporto medico del 4 aprile
2023, il SMP ha diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile
(F60.3) e un ritardo mentale lieve (F70; cfr. doc. 14 incarto AI, p.to 1.1) e
posto quali limitazioni funzionali, tra le altre, mancanza di controllo degli
impulsi, instabilità emotiva e relazioni interpersonali conflittuali (cfr. ibidem,
p.to 1.2);
- la tesi dell’insorgente secondo cui le
sue risorse e condizioni di salute non le permettevano di adempiere in
autonomia al proprio obbligo di collaborare, considerato che le richieste
dell’Ufficio AI spaziano dal 20 febbraio al 18 aprile 2024 e che la curatrice è
entrata in carica solo il 21 agosto 2024, risulta pertanto sufficientemente comprovata
dai documenti agli atti;
- è quindi accertato che il mancato
adempimento dell’obbligo di collaborare non era ingiustificato ex art. 43 cpv.
3 LPGA, bensì dettato dall’affezione psichiatrica, circostanza che osta
all’applicazione delle sanzioni previste dal citato disposto;
- visto quanto sopra, valutata la
documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non
accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa – e
condivisa dalla ricorrente – di annullare la decisione impugnata e rinviare gli
atti all’Ufficio AI perché fissi alla curatrice un nuovo termine per compilare
il formulario “Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita”;
- in esito alla nuova istruttoria
dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt.
56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI);
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito favorevole del ricorso
(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del
25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1
con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 26
agosto 2024 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti