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Decisione

32.2024.68

Il mancato adempimento dell'obbligo di collaborare non era ingiustificato ma dettato da un'affezione psichiatrica, il ricorso va quindi accolto e gli atti rinviati all'UAI perché fissi alla ricorrente un nuovo termine

15 novembre 2024Italiano10 min

2. Le

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n.

32.2024.68

MP/gm

Lugano

15 novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 settembre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 26 agosto 2024

emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto e in diritto

- RI 1,

nata nel marzo del 2006, nel febbraio del 2023 ha inoltrato una domanda di

prestazioni AI per minorenni (cfr. doc. 4 incarto AI). Nel suo rapporto finale

del 12 ottobre 2023, la consulente in integrazione professionale dell’Ufficio

AI ha concluso che “in considerazione del fatto che la giovane assicurata

non appare in grado di fornire neppure un minimo rendimento nel mercato del

lavoro, ma unicamente in ambito protetto, si propone l’assegnazione di una

rendita AI” (cfr. doc. 35 incarto AI, pag. 2);

- con

scritto del 20 febbraio 2024, quindi, l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurata di

compilare il formulario “Richiesta per adulti: Integrazione

professionale/Rendita” (cfr. doc. 41 incarto AI);

- non

avendo ricevuto risposta, con richiami del 13 marzo (cfr. doc. 42 incarto AI) e

3 aprile 2024 (cfr. doc. 43 incarto AI) l’Ufficio AI ha ribadito la suddetta richiesta

e, con scritto del 18 aprile 2024, ha assegnato un ultimo termine

all’assicurata, precisando che avrebbe deciso sulla base degli artt. 43 cpv. 3

LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI se ella non avesse prodotto la documentazione

richiesta (cfr. doc. 44 incarto AI, pag. 1);

- non avendo ricevuto risposta nemmeno

entro l’ultimo termine, con decisione del 26 agosto 2024, debitamente

preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda dell’assicurata (cfr. doc. 46

incarto AI, pag. 1);

- contro questa decisione l’assicurata,

rappresentata da RA 1 (sua curatrice), è tempestivamente insorta, producendo della

documentazione medica e chiedendo un’ulteriore possibilità di effettuare i

colloqui per valutare il diritto a prestazioni AI, in considerazione del fatto

che non avesse le risorse e le condizioni di salute per farlo in autonomia e

che la curatrice era appena subentrata;

- con la risposta di causa l’Ufficio

AI, esaminata la documentazione prodotta dalla ricorrente, ha chiesto al TCA il

rinvio degli atti perché fissi alla curatrice un nuovo termine per compilare il

formulario;

- con scritto del 22 ottobre 2024, la

ricorrente ha aderito alla proposta dell’Ufficio AI;

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- l’art. 1 cpv. 1 LAI prevede che le

disposizioni della LPGA sono applicabili all’assicurazione per l’invalidità

(artt. 1a-26bis e 28-70 LAI) sempre che la LAI non preveda

espressamente una deroga.

Per l’art. 28 LPGA, gli assicurati

e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione

delle varie leggi d’assicurazione sociale (cpv. 1); colui che rivendica

prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le informazioni

necessarie per accertare i suoi diritti, stabilire le prestazioni assicurative

e far valere il diritto di regresso (cpv. 2).

Ex art. 43 cpv. 3 LPGA – concernente

le conseguenze della violazione dell’obbligo di comunicazione e di

collaborazione dell’assicurato (Schiavi, BSK-ATSG, n. 28 ad art. 43 LPGA) – se

l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante

un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere

d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e

avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato

termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e

decidere di non entrare in materia.

Le sanzioni previste

dall’art. 43 cpv. 3 LPGA presuppongono che il mancato ossequio dell’obbligo di

comunicare e collaborare sia ingiustificato: deve trattarsi di una

violazione colpevole, nel senso che il comportamento della persona deve

apparire assolutamente incomprensibile. I criteri per ammettere una violazione

del suddetto obbligo sono più restrittivi rispetto a quelli di cui all’art. 13

cpv. 2 PA, nel senso che l’obbligo di comunicazione e collaborazione ex art. 43

cpv. 3 LPGA è molto meno esteso di quello dell’art. 13 cpv. 2 PA (Forster, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2021, n. 31 ad art. 43

LPGA; Schiavi, op. cit., n. 32 ad art. 43 LPGA con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).

Non vi è violazione dell’obbligo di collaborazione se viene comprovato dalla

refertazione medica che la persona non era in grado di adempierlo o se

l’approfondimento medico, rispettivamente la perizia non erano necessari o

ragionevoli (Forster, op. cit. n. 31 ad art. 43 LPGA con rinvio alla STF

8C_567/2007 del 2 luglio 2008 consid. 6.4 e alla STF 9C_994/2009 del 22 marzo

2010 consid. 5.2; Schiavi, op. cit. n. 33 ad art. 43 LPGA con rinvio alla

citata STF 9C_994/2009; vedasi anche STF 8C_743/2018 del 27 maggio 2019 consid.

5.3). L’assicurazione deve impartire la diffida ed assegnare il termine di

riflessione anche in presenza di un’ingiustificata violazione dell’obbligo di

collaborazione, in modo da orientare la persona circa le conseguenze giuridiche

del suo (in)agire (DTF 122 V 218 consid. 4b; Forster, op. cit., n. 36 ad art.

43 LPGA). Per quanto attiene alle conseguenze del rifiuto ingiustificato di

collaborare, ossia la non entrata in materia, rispettivamente l’emanazione di

una decisione in base agli atti, si rinvia alla giurisprudenza e dottrina

topica (vedasi in particolare DTF 131 V 42 consid. 3; STF 8C_417/2008 del 28

ottobre 2008 consid. 6.2 e 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3 con

rinvio alla DTF 139 V 585; STCA 32.2021.127 del 16 maggio 2022 consid. 2.5;

Forster, op. cit., n. 32-38 ad art. 43 LPGA; Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG

Kommentar, n. 12 ad art. 43 LPGA; Schiavi, op. cit., n. 34-36 ad art. 43 LPGA)

e alla Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità (CIGI), valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021 (cifre

1049, 7013, 7020 e 7021);

- in concreto, nella “Richiesta per

minorenni: Provvedimenti sanitari, provvedimenti di ordine professionale e

mezzi ausiliari” datata 17 febbraio 2023 la ricorrente aveva già affermato di

soffrire di “deficit intellettivo lieve, alterazioni comportamentali

disfunzionali rigide e resistenti ad un lavoro educativo su sviluppo della

personalità disarmonico con caratteristiche ossessive e borderline” (cfr.

doc. 4 incarto AI, p.to 6.1), che nel suo caso erano coinvolti l’ARP __________,

l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (cfr. ibidem, p.to 5.4) e il Servizio

medico-psicologico (SMP; cfr. ibidem, p.to 6.3) e di essere residente

all’istituto __________ (cfr. ibidem, p.to 2.2);

- nell’ulteriore “Richiesta per

minorenni: Provvedimenti sanitari, provvedimenti di ordine professionale e

mezzi ausiliari” pervenuta all’Ufficio AI il 3 maggio 2023 la ricorrente ha aggiornato

sul suo luogo di residenza (la Clinica __________; cfr. doc. 12 incarto AI,

p.to 2.2) e sulla nomina di una curatrice educativa (cfr. ibidem, p.to

5.4);

- nella valutazione psico-affettiva

del 5 dicembre 2022, “svolta con difficoltà a seguito della solo parziale

compliance della minore. Con difficoltà della stessa a recarsi ai colloqui se

non accompagnata” (cfr. doc. 29 incarto AI, pag. 3), il dr. med. __________

(FMH Psichiatria e psicoterapia infanzia e adolescenza) ha indicato, quale

diagnosi primaria, un ritardo cognitivo non specificato (F79) e, quale diagnosi

secondaria, un disturbo di personalità emotivamente instabile (Z61; cfr. ibidem,

pag. 9). Egli ha concluso, consigliando, tra gli altri interventi, l’”attivazione

di una curatela educativa che possa anche occuparsi degli aspetti finanziari”

(cfr. ibidem, pag. 11);

- nel rapporto di dimissione del 27

marzo 2023 dalla clinica __________, dove la ricorrente dal 17 gennaio al 7

marzo 2023 “veniva ricoverata in regime volontario ed in Reparto Protetto

per una sintomatologia caratterizzata da completo ritiro sociale, inversione

del ritmo sonno veglia, rigidi comportamenti di controllo su temi corporei,

alterazioni nel comportamento alimentare, agiti autolesivi di incerto

significato (tagli alle braccia)” (cfr. doc. 28 incarto AI, pag. 3),

venivano poste le diagnosi psichiatriche di (cfr. ibidem, pag. 2):

-

ritardo mentale lieve: disturbo del comportamento evidente, che

necessita di osservazione o terapia (F70.1);

-

altri disturbi dell’alimentazione (F50.8);

-

altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale (F92.8);

-

autolesionismo intenzionale (X84.9);

-

altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali (Z64.8);

-

altri problemi connessi allo stile di vita (Z72.8);

- nel rapporto medico del 4 aprile

2023, il SMP ha diagnosticato un disturbo di personalità emotivamente instabile

(F60.3) e un ritardo mentale lieve (F70; cfr. doc. 14 incarto AI, p.to 1.1) e

posto quali limitazioni funzionali, tra le altre, mancanza di controllo degli

impulsi, instabilità emotiva e relazioni interpersonali conflittuali (cfr. ibidem,

p.to 1.2);

- la tesi dell’insorgente secondo cui le

sue risorse e condizioni di salute non le permettevano di adempiere in

autonomia al proprio obbligo di collaborare, considerato che le richieste

dell’Ufficio AI spaziano dal 20 febbraio al 18 aprile 2024 e che la curatrice è

entrata in carica solo il 21 agosto 2024, risulta pertanto sufficientemente comprovata

dai documenti agli atti;

- è quindi accertato che il mancato

adempimento dell’obbligo di collaborare non era ingiustificato ex art. 43 cpv.

3 LPGA, bensì dettato dall’affezione psichiatrica, circostanza che osta

all’applicazione delle sanzioni previste dal citato disposto;

- visto quanto sopra, valutata la

documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa alcun motivo per non

accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di causa – e

condivisa dalla ricorrente – di annullare la decisione impugnata e rinviare gli

atti all’Ufficio AI perché fissi alla curatrice un nuovo termine per compilare

il formulario “Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita”;

- in esito alla nuova istruttoria

dovrà essere emessa una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt.

56 e segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI);

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto l’esito favorevole del ricorso

(il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del

25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1

con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 26

agosto 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

Fatti

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti