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Decisione

32.2024.69

Ricorso (respinto) contro decisione di riduzione della rendita corrente. Confermata la valutazione peritale, i referti dei curanti non essendo idonei a smentire le conclusioni degli esperti esterni in

10 dicembre 2024Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una diversa

valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità,

l’art. 88bis cpv. 1 OAI stabilisce che l’aumento della rendita,

dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al

più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui

la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a

partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la

decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente

errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).

L’art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la

soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo

per l’assistenza è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo

mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2

lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in

cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta

una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche

nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella

STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi

vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità

(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso

dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio

essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la

Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita

in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di

una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione

influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo

di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 21 novembre 2024).

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico

o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel

porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e

che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti

disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per

l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro

esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V

124 consid. 6.2.). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo

2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

Considerandi

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

In

concreto, nell’ambito della revisione avviata nel gennaio 2023 l’Ufficio AI ha

fatto esperire una perizia pluridisciplinare, confluita nel rapporto peritale

del 15 dicembre 2023, fatto proprio dal medico SMR. Fondandosi su tali referti

attestanti un miglioramento dello stato valetudinario ed un parziale ripristino

della capacità lavorativa in attività adeguata dal 7 luglio 2023 (cfr. supra

consid. 1.2.), l’Ufficio AI ha emanato la decisione contestata (cfr. supra

consid. 1.4.).

Il

ricorrente, prevalendosi delle refertazioni prodotte in sede ricorsuale, contesta

la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo che

non vi sia stato alcun miglioramento dello stato valetudinario (cfr. infra

consid. 2.7.1.). Sostiene inoltre che gli accertamenti peritali non siano più

attuali, poiché la perizia è datata 15 dicembre 2023 ma i periti sono stati

incaricati tra maggio e luglio 2023, circostanza che non permetterebbe di tener

conto di “possibili cambiamenti avvenuti nel corso dell’ultimo anno”

(cfr. infra consid. 2.7.2.).

Critica

l’accertamento della dr.ssa __________, rimproverandole di non aver spiegato “in

maniera plausibile, chiara e comprensibile la ragione per cui l’incapacità

lavorativa […] in attività adeguate sarebbe passata dal 100% al 40% dal

7.

luglio 2023” (I, p.ti 5. e 6.; VIII) (cfr. infra consid. 2.7.3.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato (prima dell’emanazione della decisione impugnata)

dall’amministrazione, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa motivi per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7.1

Il

ricorrente si prevale del certificato della curante dr.ssa __________,

specialista in medicina interna generale, del 1. marzo 2024 e che presenta il

seguente tenore (doc. D):

"

[…] Con il presente si certifica

che il paziente sopraccitato, a causa delle sue malattie, è inabile al lavoro

al 100% dal giugno 2019.”

Di

tutta evidenza, lo scarno e vago certificato della curante generalista non è

idoneo a mettere in dubbio quanto accertato dai periti esterni indipendenti, la

dr.ssa __________ non essendosi neppure confrontata con gli accertamenti

peritali, non avendo differenziato tra incapacità lavorativa in attività

abituale e quella in attività adeguata e non avendo neppure indicato a quali

affezioni sarebbe riconducibile l’asserita inabilità lavorativa completa. Va

peraltro sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare

sulla posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.6.),

considerato peraltro che in casu il parere discordante è stato espresso da un

medico generalista. La “Storia clinica” dell’insorgente allegata

al certificato, è irrilevante, trattandosi di una sintesi delle diagnosi

formulate e dei farmaci prescritti.

Il

ricorrente si prevale del rapporto del 5 novembre 2024 del dr. __________ e del

dr. __________ (entrambi specialisti in chirurgia della colonna vertebrale), i

quali a fronte delle note diagnosi, hanno accertato quanto segue (doc. H):

"

[…]

Anamnese/Verlauf

Ungeplante Verlaufskontrolle von Herrn RI 1 in

Begleitung der Tochter. Diese berichten von einer nun sei einigen Monaten

bestehenden progredienten Rückenschmerzsymptomatik ubiquitär in der Lenden

wirbelsäule. Der Patient würde

hier unter physiotherapeutische Betreuung nur eine leichte Besserung erzielen.

Zudem bemerkte der Patient ein Brennen am Fuss links seit April, wobei das

Brennen alle Zehen und auch die Fusssohle betrifft. Eine klare radikuläre

Schmerzkomponente lässt sich aktuell nicht darstellen. In Bezug auf den

Rückenschmerz wird eine relative Schmerzkompensation erreicht. Der Patient ist

aktuell arbeissuchend.

Untersuchungsbefunde

Druckdolenz der gesamten Lendenwirbelsäule

supraspinös. Punctum maximum paravertebral linksseitig tieflumbal (L3-L5).

Narbe trocken und reizlos. Lasègue beiseits negativ. Trendelenburg-Zeichen

rechts diskret positiv, links negativ. Flüssiges Gangbild mit Fussheberschäche

rechts mit Kraftgrad M2-3 (vor der ersten Operation bereits bestehend). Keine

neuen sensomotorischen Defizite der unteren Extremität.

Radiologiebefunde

Röntgen der LWS a.p./lat. inkl.

Funktionsaufnahmen vom 01.11.2024:

Unveränderte Implantatlage, keine

Anschlussdegeneration, kein PJK. Sehr gute ossäre Fusion S2-L3.

MRI LWS vom 10.09.2024:

keine Neurokompression: keine

Anschluss-Degeneration

Beurteilung und Prozedere

Rein bildmorphologisch lässt sich keine

klare lumbospondylogener Ursache der brennenden Fusschmerzen detektieren,

insbesondere zeigt sich das Neuroforamen L5 beidseits suffizient dekomprimiert.

Auch in Bezug auf die knöcherne Heilung lässt siche in sehr erfreulicher

Verlauf detektieren.

Für die Fusschmerzen bitten wir die Kollegen

der Neurologie um entsprechenden Evaluation und gegebenenfalls Durchführung

eines MEP/SSEP nach eigenem Ermessen. Sollte dies keine konkusiven Resultate

bringen oder in Zukunft die Schmerzen weiter zunehmen, respektive es zu einer

progredienten lumbalen Schmerzsymptomatik kommen, kann die Diagnostik mittels

CT LWS erweitert werden. Aktuell ergibt

sich kein spezifisches wirbelsäulenchirurgisches Procedere.”

Il

surriferito rapporto non soccorre il ricorrente. Infatti, gli specialisti della

__________ non hanno neppure preso posizione sulle conclusioni peritali, non

hanno accertato alcuna incapacità lavorativa (mettendo peraltro a verbale che

il ricorrente aveva riferito di essere in cerca di lavoro) e hanno rilevato che

nonostante una dolenza alla pressione della colonna lombare all’altezza del

sovraspinato, l’evoluzione dello stato di salute evidenziato dagli esami era

oggettivamente positivo, escludendo per il momento un’intervento chirurgico. A

proposito dei dolori alla schiena riferiti dall’insorgente e rilevati dal dr. __________

e dal dr. __________, si rileva che essi sono stati debitamente considerati dai

periti (doc. 55, pag. 281 e seg. incarto AI) ma non sono stati ritenuti tali da

precludergli un’attività lavorativa adeguata ai limiti funzionali, conclusione,

questa, che non viene confutata dal rapporto della __________.

Per

quanto concerne le convocazioni del 29 ottobre e del 16 dicembre 2024 presso la

__________ (doc. E; X), vale quanto segue.

Per

costante giurisprudenza il potere

cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione

deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento

dell’emanazione di tale decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V

445.

consid. 1.2. con rinvii), in concreto il 27 agosto 2024. Fatti verificatisi

ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.

2.

). Inoltre, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF

9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Tornando

alla fattispecie in disamina, si rileva che la convocazione del 29 ottobre era

riferita alla visita del 5 novembre 2024 di cui già si è detto sopra e che non

è confluita in un rapporto medico atto ad inficiare le conclusioni peritali,

neppure operando una valutazione retrospettiva. Quo alla visita prevista per il

16.

dicembre 2024, questo Giudice, operando una coscienziosa valutazione

anticipata delle prove conformemente alla surriferita giurisprudenza, ritiene

che le conclusioni peritali della dr.ssa __________ siano esaustive e

fedefacenti della situazione valetudinaria dell’insorgente fino al momento

dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. infra consid. 2.7.2. e seg.) e

che gli esiti della prospettata visita non possono modificare quanto accertato

dall’esperta esterna indipendente, la cui perizia ha valenza probatoria

accresciuta (cfr. supra consid. 2.6.).

Ne

consegue che le refertazioni prodotte dall’insorgente non inficiano la

valutazione dei periti esterni indipendenti.

2.7.2

Per

quanto concerne l’asserita inutilizzabilità delle conclusioni peritali, a dire

del ricorrente non più attuali in quanto tra le visite peritali avvenute tra

maggio e luglio 2023 ed il rapporto peritale del 15 dicembre 2023,

rispettivamente la decisione impugnata del 27 agosto 2024 è trascorso troppo

tempo, si rileva che con pertinenza l’Ufficio AI ha evidenziato che “Il

fatto che la perizia sia stata resa a dicembre 2023 con accertamenti precedenti

non è sufficiente per ritenere non attuali le conclusioni rese. Si rammenta che

dopo la perizia del __________ non sono emersi nuovi dati clinici determinanti

una diversa valutazione del caso. Pertanto le conclusioni emerse dalla perizia

pluridisciplinare continuano ad avere pieno valore probatorio.” (V, p.to

4.

).

In

effetti, non vi sono elementi che permettono di ipotizzare una modifica dello

stato valetudinario tra luglio e dicembre 2023 e neppure tra dicembre 2023 ed

il 27 agosto 2024 (data determinante, cfr. supra consid. 1.4. e 2.7.1.).

2.7.3

L’insorgente

rimprovera alla dr.ssa __________ di non avere spiegato “in maniera

plausibile, chiara e comprensibile la ragione per cui l’incapacità lavorativa

[…] in attività adeguate sarebbe passata dal 100% al 40% dal 7 luglio 2023”

(I, p.ti 5. e 6.; VIII).

A

torto.

La

dr.ssa __________, dopo aver fatto il punto della situazione iniziale e degli

aspetti formali (doc. 55, pag. 299 e seg. incarto AI), riportato le fonti

impiegate (doc. 55, pagg. 300-306 incarto AI), svolta l’anamnesi (doc. 55,

pagg. 307-313 incarto AI), reso il reperto (doc. 55, pagg. 313-315 incarto AI)

ed effettuata la valutazione medico-assicurativa (doc. 55, pag. 315-319 incarto

AI), ha accertato un’incapacità lavorativa del 40%, illustrando come segue

l’evoluzione della stessa (doc. 55, pagg. 321, sottolineature del redattore):

"

In base agli atti è stato documentato

un miglioramento progressivo della sintomatologia e del deficit neurologico

dopo l’ultimo intervento chirurgico, che dovrebbe trovare un correlato in un

miglioramento della capacità lavorativa. Al controllo neurochirurgico nel mese

di agosto 2022 si descriveva un miglioramento significativo della

sintomatologia dolorosa stimato al 70%, ma non del deficit di forza nel

territorio radicolare L5 dx. Nel suo rapporto del 23.01.2023 la dr.ssa __________,

medico curante, confermava un miglioramento clinico dopo l’ultimo intervento

chirurgico, ritenendo possibile un inserimento professionale, con

limitazione in attività che richiederebbero svolgimento di sforzi fisici e

mantenimento prolungato di postura seduta. I medici non hanno giudicato la

capacità lavorativa; pertanto, ritengo che il giudizio da me espresso sopra

in merito alla capacità lavorativa in un’attività adatta [capacità

lavorativa del 40% in attività adeguata, n.d.r.] sia valevole dal momento

della presente perizia [la valutazione peritale della dr.ssa __________ è

del 7 luglio 2023, cfr. doc. 55, pag. 299 incarto AI, n.d.r.], pur ritenendo

possibile anche nei mesi precedenti vi sia stato già un miglioramento

sufficiente ad affrontare le misure di reinserimento professionale.”

Dal

surriferito frammento del rapporto peritale si evince che la perita neurologa

ha rilevato che dopo l’intervento chirurgico è occorso un importante

miglioramento della situazione valetudinaria comportante il (parziale)

riacquisto della capacità lavorativa in attività adeguata e, fondandosi sulla

refertazione agli atti, ha ritenuto tale modifica essere intervenuta al più

tardi al momento della perizia, ossia il 7 luglio 2023. Quanto accertato dalla

dr.ssa __________ non presta il fianco a critiche.

Pertanto,

le valutazioni dei periti – rispettose degli indicatori sanciti dalla

giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5.) – e del medico SMR vanno

confermate.

2.8

Il

ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il

TCA non ha motivo per discostarsene.

2.9

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

2.11

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5. e 1.7.), il ricorrente chiede

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

Giusta

l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura

giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se

le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno,

se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nella

presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti ai considerandi 2.7.1. e 2.7.2., la presente impugnativa appariva sin

dall’inizio destinata all'insuccesso. A mero titolo abbondanziale e con riferimento

all’asserita indigenza, si rileva che sul certificato municipale (che per il

Giudice ha soltanto valore indicativo, cfr. pro multis STCA 32.2020.129 del 22

febbraio 2021 consid. 2.11. con riferimenti) l’autorità competente ha apposto

l’indicazione “PREAVVISO NEGATIVO” (VII, allegato G, pag. 3).

In

tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti