32.2024.69
Ricorso (respinto) contro decisione di riduzione della rendita corrente. Confermata la valutazione peritale, i referti dei curanti non essendo idonei a smentire le conclusioni degli esperti esterni indipendenti. Valutazione anticipata delle prove. Negata assist. giudiziaria con gratuito patrocinio
10 dicembre 2024Italiano41 min
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2024.69
jv/gm
Lugano
10 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 settembre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 agosto 2024
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1979, da ultimo attivo saltuariamente quale giardiniere, l’11/13
agosto 2021 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità
lavorativa completa dal 21 giugno 2019 a causa di una “ERNIA LUSSATA L4-L5
PARAMEDIANA DX CON RADICOLOPATIA L5 DEFICITARIA […]” (docc. 3 e 7-9 incarto
AI).
Esperita
l’istruttoria di rito, con decisione del 21 giugno 2022 l’assicurato è stato
posto al beneficio di una rendita intera dal 1. febbraio 2022 (docc. 29-31
incarto AI).
Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. Nell’ambito
della revisione d’ufficio avviata nel gennaio 2023 (doc. 32 incarto AI) e a
fronte della refertazione medica prodotta dal ricorrente (docc. 33 incarto AI),
il SMR ha richiesto una perizia pluridisciplinare in ambito internistico,
reumatologico, neurologico, psichiatrico e cardiologico (doc. 36 incarto AI),
richiesta avallata dall’amministrazione (doc. 37 incarto AI) che ha conferito
mandato peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al __________ nelle
persone della dr.ssa __________ (internista), del dr. __________ (reumatologo),
della dr.ssa __________ (neurologa), del dr. __________ (psichiatra e
psicoterapeuta) e del dr. __________ (cardiologo) (docc. 40-42 e 50 incarto
AI).
La
perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 15 dicembre
2023 (doc. 55 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 56 incarto AI).
"
4.3.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Diagnosi reumatologiche
Sindrome lombo-spondilogena cronica prevalentemente a
ds. con paresi dell’elevazione del piede ds., in
-
esiti da plurimi interventi
neurochirurgici al rachide lombare:
[…]
Discopatie plurisegmentali lombari.
Diagnosi neurologiche
Esiti di radicolopatia L5 ds. algica e deficitaria, con
attuale dolore neuropatico nel territorio L5 ds., persistente deficit
sensitivo-motorio e segni di sofferenza neurogena acuta e cronica all’esame EMG
in paziente con:
-
stato dopo intervento di
sequestrectomia L5-L5 per ernia discale L4-L5 lussata paramediana ds., con
radicolopatia ds. deficitaria e algica L5 ds. il 24.6.2019;
-
stato dopo intervento di
resequestrectomia e microdiscectomia L4-L5 a ds. per recidiva di ernia discale
il 1.8.2019;
-
stato dopo spondilodesi dorsale e
TLIF L4-L5 da ds. con decompressione e revisione L4-L5 ds. il 5.2.2021;
-
stato dopo intervento di
asportazione parziale dell’impianto dorsale, strumentalizzazione
transpedicolare L3, S1 fino a S2, fusione intersomatica transforaminale lombare
(TLIF) L3-L4 e L5-S1 con spongiosa autologa locale e innesto di cage T-Pal da
sin., decompressoine L3-L4 e L5-S1 bilaterale, fusione dorsale L3-L5 a ds. e
L5-S1 a ds. il 31.1.2022.
Malattia coronarica con esiti di angio-plastica e stent
ramo interventricolare anteriore 2017.
4.3.1 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa
Disturbi statici della colonna vertebrale […]
Decondizionamento a sbilancio muscolare.
Sindrome metabolica con/su:
-
iperglicemia […];
-
ipercolesterolemia in trattamento
con buon controllo; ipertrigliceridemia in trattamento con controllo non
soddisfacente;
-
obesità di I grado […]
-
ipertensione arteriosa in terapia
con buon controllo dei valori pressori;
-
steatosi epatica stadio II°/III° (2016).
Iperuricemia in terapia.
Tabagismo attivo.
Stato dopo intervento di settoplastica e
turbinoplastica (2.2015).”
e
rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL att. abituale*
% IL att. adeguata**
Periodi
100
100
24.6.2019-6.7.2023
100
40
7.7.2023-continua
* riduzione del rendimento (att. abituale considerata: autista/giardiniere).
** riduzione del rendimento e del tempo di lavoro.
1.3. Con
rapporto del 31 gennaio 2024 il consulente SIP ha rilevato un ampio ventaglio
di attività esigibili, proponendo “un percorso formativo di gestione del cambiamento
e di orientamento professionale volto a stimolare l’A.to a proiettarsi
nuovamente nel mercato del lavoro in attività confacente” (doc. 59 incarto
AI), percorso terminato il 7 aprile 2024 (docc. 62, 63 e 65 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 6 giugno 2024 l’Ufficio AI, considerato il
miglioramento della situazione valetudinaria da luglio 2023, ha prospettato la
riduzione della rendita da intera al 46% con effetto dal primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv.
2 lett. a OAI), comunicando all’assicurato che “ad un ricorso contro la
futura decisione verrà negato l’effetto sospensivo” (doc. 64 incarto AI).
Con
decisione del 27 agosto 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc.
69-71 incarto AI).
1.5. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 27 agosto 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
di “un grado d’invalidità al 100% anche successivamente al 07.07.2023”,
subordinatamente la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “per ulteriori
accertamenti medici”.
Chiede
l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Contesta
la valutazione medica operata dall’amministrazione in punto alla capacità
lavorativa accertata, sostenendo che il suo stato valetudinario è rimasto invariato
rispetto alla precedente valutazione, adducendo che le conclusioni peritali non
sono più attuali e che la valutazione della dr.ssa __________ non è
comprensibile. Produce della refertazione medica.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato,
ritenendo irrilevanti le refertazioni prodotte con il gravame.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.7. Con
scritto del 23 ottobre 2024 il ricorrente ha prodotto il certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria ed i relativi giustificativi.
1.8. Con
scritto dell’8 novembre 2024 l’insorgente ha prodotto il rapporto della __________
del 5 novembre 2024 (VIII).
1.9. Con
osservazioni del 20 novembre 2024 l’Ufficio AI ha ritenuto irrilevante il
rapporto del 5 novembre 2024 della __________ che, oltre a non oggettivare un
peggioramento della situazione clinica, confermerebbe l’evoluzione positiva
dello stato valetudinario a fronte delle diagnosi principali e secondarie già
note, come da allegata annotazione del medico SMR (XI+1).
1.10. Con
scritto del 22 novembre 2024 il ricorrente ha prodotto la lettera di
convocazione per una visita neurologica del 16 dicembre 2024 presso la __________
(X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG
(STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha ridotto la rendita
del ricorrente da intera ad una rendita corrispondente ad un grado d’invalidità
del 46% (da luglio 2023) con effetto dal primo giorno del secondo mese che
segue la notifica della decisione contestata.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della
modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato al 1. luglio 2024) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
In
casu il diritto alla rendita è nato successivamente alla modifica legislativa (cfr.
supra consid. 1.1.) e la contestata modifica rilevante sarebbe intervenuta dopo
il 31 dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.4.).
Visto
quanto precede, nel caso concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1.
gennaio 2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività
(art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la sua capacità al guadagno o
la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili;
b. ha avuto un'incapacità al
lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e
c. al termine di questo anno è
invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado
d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un
quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una
quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv.
1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività
lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito
lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;
Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid.
5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura
dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una diversa
valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità,
l’art. 88bis cpv. 1 OAI stabilisce che l’aumento della rendita,
dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza avviene al
più presto: se l’assicurato ha chiesto la revisione a partire dal mese in cui
la domanda è stata inoltrata (lett. a); se la revisione ha luogo d’ufficio, a
partire dal mese in cui è stata prevista (lett. b); se viene costatato che la
decisione dell’ufficio AI, sfavorevole all’assicurato, era manifestamente
errata, a partire dal momento in cui il vizio è stato scoperto (lett. c).
L’art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la
soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo
per l’assistenza è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo
mese che segue la notifica della decisione. L’art. 88bis cpv. 2
lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta
una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria,
come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di
principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella
STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi
vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità
(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul
convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di
volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se
l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla
salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha
rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso
dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio
essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la
Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita
in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di
una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione
influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo
di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 21 novembre 2024).
2.6. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico
o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel
porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).
Secondo la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e
limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (concetto astratto e teorico e
che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti
disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per
l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro
esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V
124 consid. 6.2.). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque
altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività
economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età
(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo
2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274
consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni
mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI
o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici
esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie
conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
Considerandi
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
In
concreto, nell’ambito della revisione avviata nel gennaio 2023 l’Ufficio AI ha
fatto esperire una perizia pluridisciplinare, confluita nel rapporto peritale
del 15 dicembre 2023, fatto proprio dal medico SMR. Fondandosi su tali referti
attestanti un miglioramento dello stato valetudinario ed un parziale ripristino
della capacità lavorativa in attività adeguata dal 7 luglio 2023 (cfr. supra
consid. 1.2.), l’Ufficio AI ha emanato la decisione contestata (cfr. supra
consid. 1.4.).
Il
ricorrente, prevalendosi delle refertazioni prodotte in sede ricorsuale, contesta
la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo che
non vi sia stato alcun miglioramento dello stato valetudinario (cfr. infra
consid. 2.7.1.). Sostiene inoltre che gli accertamenti peritali non siano più
attuali, poiché la perizia è datata 15 dicembre 2023 ma i periti sono stati
incaricati tra maggio e luglio 2023, circostanza che non permetterebbe di tener
conto di “possibili cambiamenti avvenuti nel corso dell’ultimo anno”
(cfr. infra consid. 2.7.2.).
Critica
l’accertamento della dr.ssa __________, rimproverandole di non aver spiegato “in
maniera plausibile, chiara e comprensibile la ragione per cui l’incapacità
lavorativa […] in attività adeguate sarebbe passata dal 100% al 40% dal
7.
luglio 2023” (I, p.ti 5. e 6.; VIII) (cfr. infra consid. 2.7.3.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato (prima dell’emanazione della decisione impugnata)
dall’amministrazione, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa motivi per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7.1
Il
ricorrente si prevale del certificato della curante dr.ssa __________,
specialista in medicina interna generale, del 1. marzo 2024 e che presenta il
seguente tenore (doc. D):
"
[…] Con il presente si certifica
che il paziente sopraccitato, a causa delle sue malattie, è inabile al lavoro
al 100% dal giugno 2019.”
Di
tutta evidenza, lo scarno e vago certificato della curante generalista non è
idoneo a mettere in dubbio quanto accertato dai periti esterni indipendenti, la
dr.ssa __________ non essendosi neppure confrontata con gli accertamenti
peritali, non avendo differenziato tra incapacità lavorativa in attività
abituale e quella in attività adeguata e non avendo neppure indicato a quali
affezioni sarebbe riconducibile l’asserita inabilità lavorativa completa. Va
peraltro sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare
sulla posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.6.),
considerato peraltro che in casu il parere discordante è stato espresso da un
medico generalista. La “Storia clinica” dell’insorgente allegata
al certificato, è irrilevante, trattandosi di una sintesi delle diagnosi
formulate e dei farmaci prescritti.
Il
ricorrente si prevale del rapporto del 5 novembre 2024 del dr. __________ e del
dr. __________ (entrambi specialisti in chirurgia della colonna vertebrale), i
quali a fronte delle note diagnosi, hanno accertato quanto segue (doc. H):
"
[…]
Anamnese/Verlauf
Ungeplante Verlaufskontrolle von Herrn RI 1 in
Begleitung der Tochter. Diese berichten von einer nun sei einigen Monaten
bestehenden progredienten Rückenschmerzsymptomatik ubiquitär in der Lenden
wirbelsäule. Der Patient würde
hier unter physiotherapeutische Betreuung nur eine leichte Besserung erzielen.
Zudem bemerkte der Patient ein Brennen am Fuss links seit April, wobei das
Brennen alle Zehen und auch die Fusssohle betrifft. Eine klare radikuläre
Schmerzkomponente lässt sich aktuell nicht darstellen. In Bezug auf den
Rückenschmerz wird eine relative Schmerzkompensation erreicht. Der Patient ist
aktuell arbeissuchend.
Untersuchungsbefunde
Druckdolenz der gesamten Lendenwirbelsäule
supraspinös. Punctum maximum paravertebral linksseitig tieflumbal (L3-L5).
Narbe trocken und reizlos. Lasègue beiseits negativ. Trendelenburg-Zeichen
rechts diskret positiv, links negativ. Flüssiges Gangbild mit Fussheberschäche
rechts mit Kraftgrad M2-3 (vor der ersten Operation bereits bestehend). Keine
neuen sensomotorischen Defizite der unteren Extremität.
Radiologiebefunde
Röntgen der LWS a.p./lat. inkl.
Funktionsaufnahmen vom 01.11.2024:
Unveränderte Implantatlage, keine
Anschlussdegeneration, kein PJK. Sehr gute ossäre Fusion S2-L3.
MRI LWS vom 10.09.2024:
keine Neurokompression: keine
Anschluss-Degeneration
Beurteilung und Prozedere
Rein bildmorphologisch lässt sich keine
klare lumbospondylogener Ursache der brennenden Fusschmerzen detektieren,
insbesondere zeigt sich das Neuroforamen L5 beidseits suffizient dekomprimiert.
Auch in Bezug auf die knöcherne Heilung lässt siche in sehr erfreulicher
Verlauf detektieren.
Für die Fusschmerzen bitten wir die Kollegen
der Neurologie um entsprechenden Evaluation und gegebenenfalls Durchführung
eines MEP/SSEP nach eigenem Ermessen. Sollte dies keine konkusiven Resultate
bringen oder in Zukunft die Schmerzen weiter zunehmen, respektive es zu einer
progredienten lumbalen Schmerzsymptomatik kommen, kann die Diagnostik mittels
CT LWS erweitert werden. Aktuell ergibt
sich kein spezifisches wirbelsäulenchirurgisches Procedere.”
Il
surriferito rapporto non soccorre il ricorrente. Infatti, gli specialisti della
__________ non hanno neppure preso posizione sulle conclusioni peritali, non
hanno accertato alcuna incapacità lavorativa (mettendo peraltro a verbale che
il ricorrente aveva riferito di essere in cerca di lavoro) e hanno rilevato che
nonostante una dolenza alla pressione della colonna lombare all’altezza del
sovraspinato, l’evoluzione dello stato di salute evidenziato dagli esami era
oggettivamente positivo, escludendo per il momento un’intervento chirurgico. A
proposito dei dolori alla schiena riferiti dall’insorgente e rilevati dal dr. __________
e dal dr. __________, si rileva che essi sono stati debitamente considerati dai
periti (doc. 55, pag. 281 e seg. incarto AI) ma non sono stati ritenuti tali da
precludergli un’attività lavorativa adeguata ai limiti funzionali, conclusione,
questa, che non viene confutata dal rapporto della __________.
Per
quanto concerne le convocazioni del 29 ottobre e del 16 dicembre 2024 presso la
__________ (doc. E; X), vale quanto segue.
Per
costante giurisprudenza il potere
cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione
deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento
dell’emanazione di tale decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V
445.
consid. 1.2. con rinvii), in concreto il 27 agosto 2024. Fatti verificatisi
ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un
accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR
2003.
IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467
consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.
2.11). Inoltre, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF
9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Tornando
alla fattispecie in disamina, si rileva che la convocazione del 29 ottobre era
riferita alla visita del 5 novembre 2024 di cui già si è detto sopra e che non
è confluita in un rapporto medico atto ad inficiare le conclusioni peritali,
neppure operando una valutazione retrospettiva. Quo alla visita prevista per il
16.
dicembre 2024, questo Giudice, operando una coscienziosa valutazione
anticipata delle prove conformemente alla surriferita giurisprudenza, ritiene
che le conclusioni peritali della dr.ssa __________ siano esaustive e
fedefacenti della situazione valetudinaria dell’insorgente fino al momento
dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. infra consid. 2.7.2. e seg.) e
che gli esiti della prospettata visita non possono modificare quanto accertato
dall’esperta esterna indipendente, la cui perizia ha valenza probatoria
accresciuta (cfr. supra consid. 2.6.).
Ne
consegue che le refertazioni prodotte dall’insorgente non inficiano la
valutazione dei periti esterni indipendenti.
2.7.2
Per
quanto concerne l’asserita inutilizzabilità delle conclusioni peritali, a dire
del ricorrente non più attuali in quanto tra le visite peritali avvenute tra
maggio e luglio 2023 ed il rapporto peritale del 15 dicembre 2023,
rispettivamente la decisione impugnata del 27 agosto 2024 è trascorso troppo
tempo, si rileva che con pertinenza l’Ufficio AI ha evidenziato che “Il
fatto che la perizia sia stata resa a dicembre 2023 con accertamenti precedenti
non è sufficiente per ritenere non attuali le conclusioni rese. Si rammenta che
dopo la perizia del __________ non sono emersi nuovi dati clinici determinanti
una diversa valutazione del caso. Pertanto le conclusioni emerse dalla perizia
pluridisciplinare continuano ad avere pieno valore probatorio.” (V, p.to
4.).
In
effetti, non vi sono elementi che permettono di ipotizzare una modifica dello
stato valetudinario tra luglio e dicembre 2023 e neppure tra dicembre 2023 ed
il 27 agosto 2024 (data determinante, cfr. supra consid. 1.4. e 2.7.1.).
2.7.3
L’insorgente
rimprovera alla dr.ssa __________ di non avere spiegato “in maniera
plausibile, chiara e comprensibile la ragione per cui l’incapacità lavorativa
[…] in attività adeguate sarebbe passata dal 100% al 40% dal 7 luglio 2023”
(I, p.ti 5. e 6.; VIII).
A
torto.
La
dr.ssa __________, dopo aver fatto il punto della situazione iniziale e degli
aspetti formali (doc. 55, pag. 299 e seg. incarto AI), riportato le fonti
impiegate (doc. 55, pagg. 300-306 incarto AI), svolta l’anamnesi (doc. 55,
pagg. 307-313 incarto AI), reso il reperto (doc. 55, pagg. 313-315 incarto AI)
ed effettuata la valutazione medico-assicurativa (doc. 55, pag. 315-319 incarto
AI), ha accertato un’incapacità lavorativa del 40%, illustrando come segue
l’evoluzione della stessa (doc. 55, pagg. 321, sottolineature del redattore):
"
In base agli atti è stato documentato
un miglioramento progressivo della sintomatologia e del deficit neurologico
dopo l’ultimo intervento chirurgico, che dovrebbe trovare un correlato in un
miglioramento della capacità lavorativa. Al controllo neurochirurgico nel mese
di agosto 2022 si descriveva un miglioramento significativo della
sintomatologia dolorosa stimato al 70%, ma non del deficit di forza nel
territorio radicolare L5 dx. Nel suo rapporto del 23.01.2023 la dr.ssa __________,
medico curante, confermava un miglioramento clinico dopo l’ultimo intervento
chirurgico, ritenendo possibile un inserimento professionale, con
limitazione in attività che richiederebbero svolgimento di sforzi fisici e
mantenimento prolungato di postura seduta. I medici non hanno giudicato la
capacità lavorativa; pertanto, ritengo che il giudizio da me espresso sopra
in merito alla capacità lavorativa in un’attività adatta [capacità
lavorativa del 40% in attività adeguata, n.d.r.] sia valevole dal momento
della presente perizia [la valutazione peritale della dr.ssa __________ è
del 7 luglio 2023, cfr. doc. 55, pag. 299 incarto AI, n.d.r.], pur ritenendo
possibile anche nei mesi precedenti vi sia stato già un miglioramento
sufficiente ad affrontare le misure di reinserimento professionale.”
Dal
surriferito frammento del rapporto peritale si evince che la perita neurologa
ha rilevato che dopo l’intervento chirurgico è occorso un importante
miglioramento della situazione valetudinaria comportante il (parziale)
riacquisto della capacità lavorativa in attività adeguata e, fondandosi sulla
refertazione agli atti, ha ritenuto tale modifica essere intervenuta al più
tardi al momento della perizia, ossia il 7 luglio 2023. Quanto accertato dalla
dr.ssa __________ non presta il fianco a critiche.
Pertanto,
le valutazioni dei periti – rispettose degli indicatori sanciti dalla
giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.5.) – e del medico SMR vanno
confermate.
2.8
Il
ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il
TCA non ha motivo per discostarsene.
2.9
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.10
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
2.11
Come
accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5. e 1.7.), il ricorrente chiede
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
Giusta
l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di
successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un
legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura
giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se
le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito
patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno,
se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (STFA U 102/04 del 20 settembre
2004).
Nella
presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi
esposti ai considerandi 2.7.1. e 2.7.2., la presente impugnativa appariva sin
dall’inizio destinata all'insuccesso. A mero titolo abbondanziale e con riferimento
all’asserita indigenza, si rileva che sul certificato municipale (che per il
Giudice ha soltanto valore indicativo, cfr. pro multis STCA 32.2020.129 del 22
febbraio 2021 consid. 2.11. con riferimenti) l’autorità competente ha apposto
l’indicazione “PREAVVISO NEGATIVO” (VII, allegato G, pag. 3).
In
tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti