32.2024.7
Ricorso per ritardata/denegata giustizia dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale, non avendo il curatore dell’insorgente ratificato il gravame
19 aprile 2024Italiano4 min
Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI in relazione a tre
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Incarto
n.
Fatti
32.2024.7
FS
Lugano
19 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2024 di
RI 1
contro
le decisioni del 17 gennaio 2024 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
che - con
scritto 29 gennaio 2024 denominato “ricorso art. 56-60 per ritardata e
denegata giustizia”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente
Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI in relazione a tre
decisioni del 17 gennaio 2024 - con cui l’amministrazione ha garantito
l’assunzione dei costi per le modifiche architettoniche nel locale bagno giusta
il n. 14.04* dell’allegato OMAI, rispettivamente ha negato tale garanzia per
l’acquisto di un’automobile secondo i nn. 10.04* e 10.05 del medesimo allegato –
di cui ha chiesto l’annullamento, formulando inoltre diverse richieste tra cui
il riconoscimento di prestazioni assicurative più estese;
-
con scritto 11 aprile 2024, interpellato dal Tribunale l’avv. RA 1, in
qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso (doc.
VII);
- secondo
Considerandi
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- con
risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con
sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a
favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso
che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi
di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e
penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e
soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali
ambiti”;
- il
9.
dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un co-curatore
nella persona dell’avv. RA 1 quale sostegno giuridico al curatore;
- per
decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via
definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale
curatore di rappresentanza l’avv. RA 1;
- l’autorità
giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali
condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la
capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da
ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il
processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si
determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861;
Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, § 13 n. 44, p. 113);
- RI
1.
è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito
giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. RA 1, non ha ratificato
il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile per carenza
di capacità processuale;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- considerata la particolare situazione, si
prescinde dal prelievo delle spese di procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile per carenza di capacità processuale.
2. Non si prelevano
spese di procedura.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti