Lexipedia

Decisione

32.2024.7

Ricorso per ritardata/denegata giustizia dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale, non avendo il curatore dell’insorgente ratificato il gravame

19 aprile 2024Italiano4 min

Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI in relazione a tre

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2024.7

FS

Lugano

19 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2024 di

RI 1

contro

le decisioni del 17 gennaio 2024 emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato

che - con

scritto 29 gennaio 2024 denominato “ricorso art. 56-60 per ritardata e

denegata giustizia”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente

Tribunale, contestando in particolare l’operato dell’Ufficio AI in relazione a tre

decisioni del 17 gennaio 2024 - con cui l’amministrazione ha garantito

l’assunzione dei costi per le modifiche architettoniche nel locale bagno giusta

il n. 14.04* dell’allegato OMAI, rispettivamente ha negato tale garanzia per

l’acquisto di un’automobile secondo i nn. 10.04* e 10.05 del medesimo allegato –

di cui ha chiesto l’annullamento, formulando inoltre diverse richieste tra cui

il riconoscimento di prestazioni assicurative più estese;

-

con scritto 11 aprile 2024, interpellato dal Tribunale l’avv. RA 1, in

qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso (doc.

VII);

- secondo

Considerandi

l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad

evaderlo se è tardivo o irricevibile;

- con

risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con

sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a

favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso

che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi

di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e

penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e

soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali

ambiti”;

- il

9.

dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un co-curatore

nella persona dell’avv. RA 1 quale sostegno giuridico al curatore;

- per

decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via

definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale

curatore di rappresentanza l’avv. RA 1;

- l’autorità

giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali

condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la

capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da

ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il

processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si

determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p. 861;

Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons

Zürich, § 13 n. 44, p. 113);

- RI

1.

è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito

giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. RA 1, non ha ratificato

il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile per carenza

di capacità processuale;

- giusta l'art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- considerata la particolare situazione, si

prescinde dal prelievo delle spese di procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile per carenza di capacità processuale.

2. Non si prelevano

spese di procedura.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti