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Decisione

32.2024.70

Prima domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo economico. Non presentando l'assicurata un grado d'invalidità pensionabile, la decisione di rifiuto di prestaz

3 febbraio 2025Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del

2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22

ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la

vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere

superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità

era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità

fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.

Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per

considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto

che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad

una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche

l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato

tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria

strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre

il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.6. Ritornando al caso in esame, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato

accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in dubbio le

valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 14 giugno 2023 poiché

la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.4.

In effetti, i periti hanno

considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha

prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a

cui essi sono giunti.

2.6.1. Nell’ambito della perizia del __________,

dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è stata valutata dal dr.

med. __________. Nel suo rapporto del 10 agosto 2022 (inc. AI pagg. 1046-1072) lo

specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata ha

proceduto al consueto elenco degli atti, all’anamnesi, alle costatazioni

obbiettive.

In particolare, egli ha rilevato:

" (…) L’assicurata

non presenta famigliarità per disturbi psichiatrici, non sono ravvisabili

traumi psichici durante l’età evolutiva e la vita adulta e non sono documentati

antecedenti psichiatrici prima dell’infortunio.

A decorrere da dicembre 1994 l’assicurata viene assunta dalla

ditta di pulizie __________ inizialmente solo per delle ore serali mentre, a

decorrere dall’1.4.2000, ottiene un contratto al 100%. Ricorda di essere stata

sempre una grande lavoratrice, riuscendo a conciliare l’impiego a tempo pieno

con l’impegno di madre e moglie.

Dopo l’evento traumatico, subito in data 2.12.2011 (trauma

distrattivo e distorsivo della spalla ds. nonché trauma distorsivo della

caviglia e del piede destri) però, l’assicurata non è più riuscita a riprendere

l’attività sino ad allora svolta e a decorrere dal 31.1.2012, il contratto di

lavoro è stato sciolto.

L’adattamento alle limitazioni fisiche è stato disfunzionale nel

corso degli anni, con sviluppo progressivo di una sindrome somatoforme e di una

sindrome da disadattamento, poi cronicizzatasi quale sindrome mista ansioso

depressiva. La sofferenza psichica ha portato la signora a chiedere aiuto a uno

psichiatra a partire dal 2016.

La condizione di disadattamento, secondaria alle algie croniche, è

confermata agli atti anche nei diversi ricoveri, salvo l’ultimo a __________

che sembrerebbe essersi allineato alla diagnosi di depressione maggiore

formulata dallo psichiatra curante Dr. __________. (…)” (inc. AI pag. 1067)

Per quel che concerne la

valutazione della coerenza e della plausibilità il perito ha evidenziato (sottolineature

del redattore):

" (…) Non ci

sono particolari incoerenze da segnalare rispetto all’assicurata. Anche dai

test non emerge una tendenza sistematica ad amplificare o simulare una qualche

forma di psicopatologia.

Il tratto caratteriale istrionico, che era stato osservato in

occasione della prima perizia __________ del 2014 e che può essere confermato

dal perito, influenza sicuramente di stile comunicativo della signora ma, anche

alla luce dei testi effettuati, esso non raggiunge l’intensità e la

Considerandi

pervasività che sono necessarie per formulare la diagnosi di un vero e proprio disturbo

della personalità.

Dalla testistica, d’altra parte, emerge coerentemente con quanto è

osservabile durante i colloqui clinici e soprattutto nelle molteplici

affermazioni dell’assicurata circa il suo nervosismo: preoccupazione,

sensazione di stress, apprensione e ansia.

Il tutto è coerente con la diagnosi di sindrome mista ansioso

depressiva precedentemente formulata dal Dr. __________. Anche la terapia

psichiatrica antidepressiva, sostanzialmente stabile da anni e l’esito dei

ricoveri ospedalieri sono coerenti con questa diagnosi.

Si precisa che i ricoveri in psichiatria sono sempre stati

pianificati in dei periodi molto sensibili dell’iter assicurativo della

perizianda. Ciò nonostante, l’obiettività del comportamento dell’assicurata

durante l’ultima degenza a __________ non depone per un disturbo depressivo

maggiore di media gravità il quale, in ogni caso, sarebbe stato giudicato

migliorato dopo la fase transitoria del ricovero. (…)” (inc. AI pagg.

1068-1069)

In merito alla diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa, il perito, allineandosi alle

precedenti valutazioni psichiatriche, ha evidenziato (sottolineature del

redattore):

" (…) Una

prima diagnosi confermabile, alla luce di lamentele algiche persistenti, non

obiettivabili e non completamente spiegabili da alterazioni organiche, è quella

di:

- F45.4

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

In occasione dell’attuale perizia si conferma quanto già appurato

nelle precedenti valutazioni: le scarse risorse di mentalizzazione della

signora o uno stile comportamentale passivo/rivendicativo, ostacolano la

capacità di elaborare e superare quanto è accaduto, favorendo lo sviluppo e il

perpetrarsi del processo di somatizzazione.

Lo stile comunicativo della perizianda, che è influenzato dal noto

tratto caratteriale istrionico, giustifica l’enfasi che ella pone

soggettivamente sui propri limiti, in assenza di una volontà calcolata di amplificazione

o di simulazione.

Lo scarso adattamento alla condizione algica cronica, la

percezione di danno permanente, la rabbia per quanto accaduto, la percezione di

perdita di ruolo e di risorse individuali, causano e mantengono la diagnosi

seguente:

- F41.2

Sindrome mista ansioso depressiva.

La lieve flessione del tono dell’umore, frammista a

un’elevazione delle quote di ansia, con preoccupazioni generali per il proprio

futuro, legittima la suddetta diagnosi con andamento cronico, che è

l’evoluzione di una primaria sindrome da disadattamento.

Non ci sono degli elementi convincenti di alcun genere, nè

nelle dichiarazioni della perizianda, nè nell’obiettività clinica osservata, nè

nei testi, nè nelle terapie proposte nel corso degli anni, né nei dai oggettivi

presenti agli atti, per sostenere la presenza di una depressione maggiore.

La condizione diagnostica e funzionale attuale è quindi del tutto sovrapponibile

a quello che aveva osservato il Dr. __________. (…)” (inc. AI pag. 1066)

Pertanto, contrariamente a quanto

sostenuto dalla ricorrente, il perito si è confrontato con la diagnosi di

sindrome ansioso -depressiva di entità medio grave posta dallo psichiatra

curante dr. med. __________. Inoltre, per la sua valutazione il perito si è

fondato anche su un test psicologico eseguito il 22 luglio 2022.

Certo, in occasione dell’ultimo

ricovero presso la Clinica __________ (25 gennaio - 8 marzo 2021)

all’assicurata è stata diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, in

attuale episodio di grado medio (ICD-10 F33.1). A tal riguardo il perito ha

comunque pertinentemente evidenziato che:

" (…) Tuttavia,

l’ultimo ricovero a __________ non è per nulla convincente rispetto a questa

diagnosi, perché contiene delle incongruenze macroscopiche, che vengono date

per scontate in modo acritico.

A titolo esemplificativo:

- Si

afferma che l’assicurata non era precedentemente nota alla struttura, mentre

era abbondantemente conosciuta da un precedente ricovero del 2018.

- Si

descrive il fatto che la signora abbia sviluppato una forte conflittualità con

alcuni altri pazienti, e in particolare con la compagna di stanza, poiché non

tollerava il disordine, la sua scarsa igiene personale e dell’ambiente. In caso

di depressione maggiore, che abbia un impatto significativo sul funzionamento

individuale, non ci si aspetta una simile attenzione per questi aspetti, poiché

di solito è già compromessa la cura di sè stessi e vi è ancor meno attenzione a

ciò che riguarda gli altri.

- Suggestivo

inoltre, che l’assicurata si sia lamentata abbondantemente, sia per questo

fatto, ottenendo il cambio di stanza, sia per il cibo, che non era conforme ai

suoi gusti alimentari, denotando un alto livello di capacità assertiva, che non

è presente nelle depressioni importanti, le quali sono contraddistinte semmai

da un’estrema remissività.

- Ancora,

non è stato fatto alcun significativo cambiamento a livello di antidepressivo,

aggiungendo il Gabapentin che, a questo dosaggio, ha una chiara indicazione per

contenere l’ansia, mentre non ha l’indicazione per la cura della depressione.

- Non

vanno infine trascurati gli aspetti socio economici che vengono citati nel

rapporto.

- Infine,

bisogna tenere conto; dei miglioramenti ottenuti grazie alla delega delle

controversie, del miglioramento del sonno, del miglioramento comunicativo,

della stabilizzazione dell’umore e del fatto che la perizianda sia stata

dimessa in una condizione di buon compenso psichico. (…)” (inc. AI pagg.

1067-1068)

Va poi ricordato che secondo la

giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la

diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF

9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF

8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.

5.3

pag. 234).

Dispositivo

Per questi motivi, le differenze

diagnostiche non sono rilevanti. Determinate sono invece le conseguenze sulla

capacità lavorativa provocate dall’affezione psichiatrica, valutazione operata nel

presente caso dal perito nel rispetto della procedura probatoria strutturata

secondo gli indicatori (cfr. consid. 2.5).

Infine, per quel che concerne la

valutazione della capacità lavorativa, le risorse e le problematicità, il dr.

med. ___________ ha ritenuto:

" (…) La

condizione psicopatologica è del tutto sovrapponibile a quanto aveva già

rilevato il Dr. __________.

Non ci sono delle differenze da segnalare.

Sebbene ansia e depressione siano di lieve entità, configurando

una sindrome mista con andamento cronico, mi sembra ragionevole riconoscere

comunque un limite del funzionamento lavorativo, nella misura globale del 20%

per ogni attività, inteso come calo del rendimento.

La lieve sindrome ansioso depressiva si inserisce infatti

su un problema di dolore somatoforme, così che le due condizioni interagiscono

tra loro e provocano una riduzione parziale della capacità di tenuta della

signora.

A livello funzionale, in base all’obiettività osservata in sede

peritale, la perizianda non presenta alcuna disabilità per ciò che

concerne: rispetto delle regole, competenze, relazioni intime, assertività,

cura del sè e dei propri spazi, mobilità, attività spontanee, capacità di

giudizio, contatto con gli altri e integrazione nel gruppo.

Una lieve disabilità si può ammettere invece per ciò che

concerne: l’organizzazione dei compiti, con una lieve tendenza alla passività,

la flessibilità, con fatica ad adattarsi ai cambiamenti di routine, la

persistenza, con necessità di pause aggiuntive a causa del disturbo emozionale

e dei dolori cronici non oggettivabili (le ripercussioni dei dolori che sono

spiegabili su base organica vengono invece quantificate dal perito della

specialità competente). (…)” (inc. AI pag. 1069)

L’assicurata stigmatizza il fatto

che il perito l’abbia vista solo in due occasioni, ossia, come si evince dalla

perizia, il 21 luglio 2022 dalle 10:03 alle 11:06 ed il 9 agosto 2022 dalle 14:32

alle 15:01.

Al riguardo va ricordato che il

Tribunale federale ha già più volte ricordato che il tempo impiegato per una

visita psichiatrica deve essere adeguato all’interrogativo e alla

psicopatologia da valutare (STF 44/2017 del 9 maggio 2017, consid. 4.3.,

pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75;8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid.

3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35 con riferimenti) e che il

valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata

della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (STF

9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS

2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14

giugno 2018).

Nel caso concreto, lo specialista

ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto,

inclusi i rapporti dello psichiatra curante, allestendo quindi un rapporto

peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status

psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle

diagnosi come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

La critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica,

non modifica quindi la portata probatoria della valutazione specialistica.

Certo, la valutazione dello

psichiatra curante, dr. med. __________, che ha in cura l’assicurata dal 2016,

diverge da quella dei periti dr. med. __________ e dr. med. __________,

specialisti in psichiatria e psicoterapia.

Va qui rammentato che

il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente

valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità

degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del

27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Il giudice deve inoltre tenere conto del fatto che, in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

Inoltre,

come visto, il perito dr. med. __________, confermando la precedente

valutazione del suo collega dr. med. __________, ha convincentemente spiegato i

motivi per cui si è distanziato dalla valutazione dello psichiatra curante, dr.

med. __________, il quale ritiene come il suo paziente sia affetto da una

sindrome depressiva di media gravità.

2.6.2. Dal punto di vista somatico, l’assicurata

è stata peritata in ambito internistico e reumatologico.

Nel rapporto 14 giugno 2023 la dr.

med. __________ del __________, specialista in medicina interna, ha ritenuto l’assicurata

totalmente abile al lavoro (cfr. pagg. 980 e 981).

La ricorrente è stata poi peritata

dal dr. med. __________. Nel rapporto 30 giugno 2022 (pagg. 1022-1045) lo

specialista in reumatologia, dopo aver riportato il riassunto degli atti,

riferite le anamnesi, descritto lo status neurologico, preso visione della

documentazione radiologica, poste le diagnosi reumatologiche di cui al consid.

2.3, elencati i limiti funzionali, confermando le precedenti perizie ha ritenuto

l’assicurata inabile al 20% nell’originaria attività di ausiliaria delle

pulizie, ma abile al 100% in attività adeguate (pagg. 1044 e 1045).

La valutazione del __________ non

è stata del resto smentita dalla copiosa documentazione medica successiva alle

visite peritali, l’ultima risalente al 9 agosto 2022, allegata al ricorso.

A tal riguardo va fatto

riferimento alle dettagliate e convincenti annotazioni 7 novembre 2024 dei

medici SMR dr.ssa med. __________ (per gli aspetti internistici) e dr. med. __________

(per quelli di natura psichiatrica). Vagliando i nuovi atti medici, i suddetti sanitari

hanno concluso:

" (…)

1) Non sono state

presentate delle nuove diagnosi con un'influenza superiore ai tre mesi sulla

capacità lavorativa sino ad ora attestata;

2) II Dr. med. __________,

nel rapporto del 1° ottobre 2024, ha presentato un diverso apprezzamento del

quadro clinico debitamente analizzato dal perito psichiatra Dr. med. __________.

Per il restante, si rinvia alla presa di posizione di cui al complemento

peritale del 4 luglio 2024;

3) l reperti

clinici e radiologici in questa sede prodotti non sono idonei a dimostrare resistenza

di limiti funzionali nello svolgimento di attività adeguate non considerati dai

periti nella perizia __________ del 14 giugno 2023;

4) La completa

inattività dell'A, con mancata sottoposizione agli accertamenti suggeriti dal

Dr. __________ in data 23.05.2024 e consistenti in un'artroscopia e biopsia

articolare, in assenza della documentazione relativa alle visite effettuate

oltralpe (__________ e __________) nota allo stesso Dr. __________ per

escludere o meno una low grade infection che potrebbe spiegare la mancata

cicatrizzazione e i dolori attualmente ancora presenti, appare alquanto

singolare.

La stessa A, in data 26.06.2024, avendo

appuntamento per l'esecuzione della RMN nativa spalla Ds contestualmente passa

in PS per una valutazione del piede destro al quale si era procurata una

lesione cutanea dopo aver rimosso un durone ed applicato polvere di salicilato.

In tale occasione l'A appare oltremodo attiva nella cura della sua persona

mentre non risulta dagli atti un analogo comportamento nei confronti

dell'affezione alla spalla ben più severa.

5) A nostro avviso

appare prudenziale la posizione del Dr. __________ del 09.10.2024 che non si

auspica un terzo tentativo di ricostruzione diretto ma bensì la possibilità di

effettuare delle biopsie con la possibilità di cercare di asportare il

materiale (ancore) e di analizzare sotto il profilo batteriologico, attraverso

la sanificazione sia il tessuto peri tendineo con esame culturale.” (doc.

VI/1)

Infine, i rapporti 20 novembre

2024 del Pronto soccorso oftalmologico dell’Ospedale __________ e quello datato

22 novembre 2024 dell’__________, prodotti il 4 dicembre 2024, non apportano

nuovi elementi che possano mettere in dubbio la succitata valutazione della

capacità lavorativa. Entrambi i rapporti concernono il distacco posteriore del

corpo vitreo all’occhio destro occorso il 20 ottobre 2024, quindi dopo l’emanazione

della decisione impugnata (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata: DTF 144 V 210

consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Non è

stata per altro attestata alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa.

Del resto, anche volendo ipotizzare

una perdita del visus all’occhio destro, va ricordato che, secondo

giurisprudenza, gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di

un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della attività

professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I

222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con

riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b pag. 260 seg). Va poi

ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita

dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura

grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente

causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In

circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà

da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un

periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei

mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, pag. 258ss.). Tale

giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze

visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in

situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi

o l’esecuzione di movimenti di precisione (STFA 27.07.1999 in re M. D. c. INSAI

consid. 3b).

2.6.3. Da ultimo, in merito alla capacità

lavorativa complessiva, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7

settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).

Nel caso concreto, nella perizia 14

giugno 2023 i periti del SAM hanno ritenuto che “nell’ultima attività svolta

l’incapacità lavorativa per motivi reumatologici (del 20%) e per motivi

psichiatrici (del 20%) si sommano in minima parte in quanto entrambe

considerano una sindrome del dolore somatoforme”, per concludere che “pertanto

viene integralmente confermato quanto statuito nella precedenza perizia __________

dell’aprile 2020 con capacità lavorativa del 70% in attività svolta dal

12.12.2019 e capacità lavorativa dell’80% in attività adatta dal 12.12. 2019 in

poi. Fa eccezione il periodo di degenza a __________” (pag. 996)”.

2.6.4. In

conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia

pluridisciplinare del __________ datata 14 giugno 2023, del complemento

peritale dell’8 luglio 2024 e della valutazione SMR del 7 novembre 2024, ai

quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che l’assicurata risulta abile al 70% nella propria attività

ed all’80% in attività adeguate dal 12 dicembre 2019, ad eccezione di una

totale inabilità lavorativa durante la degenza dal 25 gennaio all’8 aprile 2021

presso la Clinica __________.

2.7. Con

scritto 25 novembre 2024 l’assicurata, facendo riferimento all’allegata lettera

18 novembre 2024 dello psichiatra curante, ritiene necessario “un passaggio

in un centro specializzato per reintegrazione tipo __________, al fine di

stabilire una volta per tutte le sue reali capacità lavorative”.

Il

“passaggio” presso un centro professionale non è necessario. Difatti, nei

rapporti 30 luglio 2020 e 12 febbraio 2024 le consulenti in integrazione

professionale, tenuto conto delle limitazioni funzionali, hanno ritenuto

esigibili diverse attività leggere che non necessitano di una specifica

formazione (doc. 163 e 244).

Al

riguardo va ricordato che il consulente in integrazione professionale, sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3).

2.8. Per

quel che concerne la valutazione economica, rimasta incontestata, va fatto

riferimento alla decisione impugnata, come pure alle tabelle di calcolo (docc.

246- 254).

Ritenuto

che dal 1° giugno 2016 e nel 2017 il grado d’invalidità era del 7%, nel 2018 e

2019 del 13%, dal 2020 al 2023 del 16% e dal 1° gennaio 2024 del 18% (cfr.

consid. 1.5), la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti