32.2024.70
Prima domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo economico. Non presentando l'assicurata un grado d'invalidità pensionabile, la decisione di rifiuto di prestazioni è corretta
3 febbraio 2025Italiano45 min
ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.70
BS/sc
Lugano
3 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 agosto 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1957 e da ultimo
professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizia, nell’ottobre 2012 ha
inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI a seguito dei postumi
(in particolare alla spalla destra) di un infortunio sul posto di lavoro
occorsole il 2 dicembre 2011 (doc. 4, se non indicato
diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI
prodotti con la risposta di causa).
Per gli esiti del succitato
infortunio l’assicurata ha percepito dalla __________ indennità giornaliere
sino al 30 novembre 2013, senza successivo diritto alla rendita, con versamento
di un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (cfr. decisione su
opposizione del 14 dicembre 2014, cresciuta in giudicato, confermata, a seguito
di una domanda di revisione processuale/riconsiderazione, il 20 aprile 2017
dalla __________, a sua volta confermata con STCA 35.2017.53 del 5 ottobre
2017).
1.2. Esperiti gli accertamenti del caso
con decisioni del 9 agosto 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio
di una rendita intera dal 1° dicembre 2012, riservandosi il diritto di
procedere ad una revisione in attesa della stabilizzazione dello stato di
salute (doc. 24).
Avviata una revisione d’ufficio
della rendita, l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a
cura del __________ (__________), i cui periti nel rapporto 25 luglio 2014
hanno valutato un’inabilità del 20% nell’abituale professione e dello 0% in
attività adeguate dal 14 agosto 2013 (doc. 51).
Siccome dal raffronto dei redditi
è risultato un grado d’invalidità nullo (doc. 59), con decisione del 5 novembre
2014, preavvisata il 26 settembre 2014, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita
(doc. 64).
1.3. Nel dicembre 2017 l’assicurata ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 74). Dopo un iniziale progetto
di decisione di non entrata in materia (doc. AI 75) – in seguito annullato
avendo l’interessata inviato documentazione medica (doc. AI 80) - con
annotazione 3 maggio 2018 il dr. med. __________ del SMR (Servizio medico
regionale dell’AI) ha valutato tali atti (doc. 105).
Accertato che l’assicurata è stata
ricoverata presso l’Ospedale __________ dal 3 maggio al 23 maggio 2018 con
successivo miglioramento del quadro psicopatologico, mediante annotazione 14
agosto 2018 il SMR ha ritenuto lo stato di salute sovrapponibile a quello
presente al momento della precedente decisione eccetto il periodo di degenza in
cui l’interessata presentava una totale incapacità lavorativa (doc. 110).
Di conseguenza, con decisione del
22 ottobre 2018, preavvisata il 28 agosto 2018, l’Ufficio AI ha respinto la
nuova domanda di prestazioni (doc. 114).
Con STCA 32.2018.205 del 26
febbraio 2019, in accoglimento del ricorso dell’assicurata, il vicepresidente
del TCA ha annullato la citata decisione e rinviato gli atti all’Ufficio AI “affinché
proceda almeno all’allestimento di una perizia psichiatrica e reumatologica di
decorso volta ad accertare globalmente le condizioni dell’assicurata, nonché in
merito alla residua capacità lavorativa nell’originaria professione di
ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate. Una volta effettuata la perizia,
l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova
decisione, debitamente preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI, sull’eventuale
diritto alla rendita”.
1.4. A seguito della succitata sentenza
di rinvio, l’Ufficio AI ha predisposto una perizia pluridisciplinare (di ordine
internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico) a cura del __________,
conclusa con rapporto del 27 aprile 2020 (doc. 167). Sulla scorta della perizia
del __________, con decisione 12 ottobre 2020 (doc. 167), preavvisata il 1°
settembre 2020 (doc. 164), l’amministrazione ha (nuovamente) respinto la
richiesta di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità
pensionabile.
Durante la procedura di ricorso
contro la decisione del 12 ottobre 2020, l’assicurata ha trasmesso al TCA a due
riprese diversa documentazione medica. Prendendo posizione sull’ultima tornata
di documenti, facendo proprie le valutazioni del perito psichiatra __________
(dr. med. __________) e del medico psichiatra SMR (dr. med. __________), l’Ufficio
AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere ad un aggiornamento
delle condizioni dell’assicurata. Con STCA 32.2020.149 del 21 settembre 2021 il
vicepresidente di questa Corte ha omologato la proposta dell’amministrazione,
rinviandole gli atti alfine di procedere ad “un aggiornamento
dettagliato del decorso dello stato valetudinario (psichico e reumatologico) e
successiva perizia psichiatrica”.
1.5. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha
ordinato al __________ una perizia pluridisciplinare (di ordine internistico,
psichiatrico e reumatologico) di decorso. Con rapporto del 14 giugno 2023, a
conferma della precedente perizia del 2020, i periti hanno valutato
l’assicurata abile al 70% nella propria attività ed all’80% in attività
adeguate dal 12 dicembre 2019, ad eccezione di una totale inabilità lavorativa
durante la degenza dal 25 gennaio all’8 aprile 2021 presso la Clinica __________
(doc. 241). A seguito della produzione di ulteriori atti medici, con
complemento peritale del 4 luglio 2024 il __________ ha ritenuto che “la
nuova documentazione sottopostaci non è in grado di modificare le conclusioni
peritale __________ del 14.6.2023 che confermiamo integralmente” (pag.
1148).
Tenuto inoltre conto, dal punto
di vista economico, del rapporto del 12 febbraio 2024 del Servizio di
integrazione professionale (doc. 244) e delle relative tabelle di calcolo dell’incapacità
al guadagno (docc. 246- 254), con decisione del 30 agosto 2024, preavvisata il
14 marzo 2024 (doc. 247), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni,
non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (7% dal 1°
giugno 2016, 13% negli anni 2018 e 2019, 16% negli anni 2020 – 2023 e 18% dal
1° gennaio 2024; doc. 266).
1.6. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la suddetta
decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita
intera dal 1° dicembre 2015.
Ripercorrendo
l’iter procedurale, l’insorgente contesta la valutazione medico-teorica operata
dall’Ufficio AI che da ultimo si è fondato sulla perizia __________ del 14
giugno 2023. In particolare contestata è la perizia psichiatrica, non avendo il
perito dr. med. __________ debitamente tenuto conto delle valutazioni dello psichiatra
curante dr. med. __________ e dei ricoveri clinici effettuati, ricordando
inoltre come nelle sentenze di rinvio il TCA aveva ritenuto gli accertamenti
medici operati dall’amministrazione lacunosi. L’assicurata sostiene inoltre che
dal punto di vista somatico i periti non si siano confrontati con
l’aggravamento delle patologie alla spalla ed alla colonna vertebrale, come
pure dei dolori cronici associati ad una periartrite omero-scapolare, ad
un’ernia lombare e ad una psoriasi cutanea.
Contesta
infine la mancata cumulabilità dell’incapacità lavorativa per motivi
reumatologici (20%) a quella per motivi psichiatrici (20%).
1.7. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione contestata. Ritiene che l’assicurata non abbia
apportato nuovi elementi oggettivi atti a sconfessare le valutazioni peritali del
27 aprile 2020 e del 14 giugno 2023. Inoltre, l’amministrazione ha prodotto la
valutazione del 7 novembre 2024 dei medici SMR dr.ssa med. __________ (per quel
che concerne agli aspetti somatici) e dr. med. __________ (per quelli
psichiatrici) in merito alla nuova documentazione prodotta dall’assicurata con
il ricorso e con le osservazioni del 22 ottobre 2024.
1.8. Con
scritto 25 novembre 2024 l’insorgente, confermando le argomentazioni di fatto e
di diritto del ricorso, propone all’Ufficio AI di sottoporla ad un centro
reintegrativo per invalidi con lo scopo di accertare la sua inabilità
lavorativa (VIII).
1.9.
Con osservazioni 3 dicembre 2024 l’amministrazione, sollevando dubbi sulla
ricevibilità della succinta richiesta, postula nuovamente la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione contestata (X).
1.10. In
data 4 dicembre 2024 la ricorrente ha trasmesso due nuovi rapporti medici (XI).
considerato in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita.
Va anzitutto ricordato che il 1°
gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)
prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
Nel caso in esame, nel dicembre
2017 la ricorrente ha inoltrato la seconda domanda di prestazioni (cfr. consid.
1.3), oggetto del presente ricorso. L’eventuale diritto alla rendita sarebbe
sorto al più presto nel luglio 2018, sei mesi dopo la succitata richiesta di
prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Vanno pertanto applicate le norme
in vigore fino al 31 dicembre 2021, sebbene la decisione qui impugnata sia
stata emanata dopo il mese di gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che
l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la
sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,
mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente
esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in
media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo
anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.
84).
Secondo la giurisprudenza per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso in esame dopo la STCA
32.2020.149 del 21 settembre 2021 l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il __________
di eseguire una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico (dr. med. __________)
psichiatrico (dr. med. __________) ed internistico (dr. med. __________).
Dal relativo rapporto 14 giugno
2023 risulta che i periti, tenuto conto delle precedenti perizie, visitata
l’assicurata, dopo aver proceduto al consueto riassunto degli atti, esposta
l’anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e
sistemica), elencati i disturbi soggettivi, le affezioni attuali, riportata la
descrizione della giornata e le constatazioni obiettive, fondandosi su
un'esauriente discussione tra di loro, hanno posto le seguenti diagnosi:
" (…)
4.3 Diagnosi
rilevanti con breve esposizione delle limitazioni funzionali emerse dai
reperti. senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
4.3.1 Diagnosi
rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Periartropatia omeroscapolare a ds., in:
- esiti
da tenotomia, tenodesi del capolungo del bicipite, ricostruzione del tendine
sovraspinato e decompressione sottoacromiale, il 10.9.2012.
- esiti
da intervento di ricostruzione del sovraspinato, decompressione sottoacromiale
per recidiva di rottura della cuffia rotatoria, il 26.2.2025.
Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4).
Sindrome mista ansioso depressiva (F41.2).
4.3.2 Diagnosi
rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Sindrome lombovertebrale cronica, in
- note
alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare,
- disturbi
statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale, accentuazione della
lordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare),
- decondizionamento e sbilancio muscolare.
- tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti
molli.
Stato dopo colecistectomia laparoscopica per colecistolitiasi nel
1997-1998.
Tabagismo cronico.
Psoriasi volgare cutaneo. (…)” (inc. AI pag. 992)
In merito alle ripercussioni
funzionali dei reperti/delle diagnosi i periti, dopo discussione, hanno
rilevato:
" (…)
4.3.3 Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi
L’A. presenza le capacità, le risorse ed i problemi seguenti ella
può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei
fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi
oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto spesso
sollevare pesi fino a 1 kg sopra l’altezza del petto con la mano sin., talvolta
tra 2-5 kg sopra l’altezza del petto con la mano sin., mai pesi oltrepassanti 5
kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di
precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare
attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi d media entità, mai maneggiare
attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale.
L’A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, può
talvolta effettuare la rotazione del tronco, può molto spesso assumere la
posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed
inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può talvolta assumere la
posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga
durata.
L’A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso
oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, talvolta camminare
su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, mai salire su scale a
pioli. (…)” (inc. AI pag. 993)
Riguardo agli aspetti della
personalità, hanno precisato:
" (…)
4.4 Discussioni di aspetti della personalità
Per lo psichiatra in occasione dell’attuale perizia si conferma
quanto già appurato nelle precedenti valutazioni: le scarse risorse di
mentalizzazione dell’A. e uno stile comportamentale passivo/rivendicativo,
ostacolano la capacità di elaborare e superare quanto accaduto, favorendo lo
sviluppo e il perpetrarsi del processo di somatizzazione.
Lo stile comunicativo della perizianda, che è influenzato dal noto
tratto caratteriale istrionico, giustifica l’enfasi che ella pone
soggettivamente sui propri limiti, in assenza di una volontà calcolata di
amplificazione o di simulazione. (…)” (inc. AI pag. 993)
Sui fattori di stress e di
risorse gli specialisti hanno rilevato:
" (…)
4.5 Discussione di fattori di stress e risorse
Per lo psichiatra l’A. mantiene buone risorse oggettive, elencate
nella valutazione funzionale. Le algie croniche unite e preoccupazioni sociale
ed economiche sono fattori di stress già evidenziati anche nei ricoveri.
L’A. mantiene una buona rete sociale e famigliare quale risorsa.
(…)” (inc. AI pag. 993).
Riguardo alle incapacità
lavorativa, i periti hanno concluso:
" (…)
4.6 Motivazione della capacità lavorativa complessiva.
Nell’ultima attività svolta l’incapacità lavorativa per motivi
reumatologici (del 20%) e per motivi psichiatrici (del 20%) si sommano in
minima parte in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico.
Pertanto si conferma quanto stabilito nella precedente perizia __________ del
27.4.2020 di una capacità lavorativa del 70% in attività svolta. In attività
adatta l’A. presenta inabilità lavorativa unicamente dal lato psichiatrico con
inabilità lavorativa del 20% (riduzione del rendimento). Anche in attività
adatta si conferma la valutazione __________ precedente del 27.4.2020 con
capacità lavorativa dell’80% in attività adatta dal 12.12.2019 in poi. Fa
eccezione il periodo di degenza a __________ dal 25.1 al 08.3.2021. Pertanto
viene integralmente confermato quanto statuito nella precedente perizia __________
del 2020 con capacità lavorativa del 70% in attività svolta e capacità
lavorativa dell’80% in attività adatta dal 12.12.2019. (…)” (inc AI pagg.
993-994)
A seguito delle osservazioni del 27
ottobre 2023 dell’assicurata, con annotazioni del 31 ottobre 2023 il dr. med. __________
del SMR ha avallato la perizia pluridisciplinare (pag. 120).
Con il ricorso l’assicurata,
fondandosi sulla documentazione da lei prodotta, contesta la valutazione
pluridisciplinare del __________, ritenendo data un’inabilità globale del 60%.
2.4. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Per quanto riguarda in particolare
l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale
ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la
società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI
1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte
ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri
summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a
sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winckler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha
modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in
presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori
somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato
stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione
sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria
strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di
rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i
fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva
commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro
l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una
terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre
2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la
giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la
reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per
depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza
alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita
AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in
parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere
applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza
Fatti
di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di
depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha
infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha
confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle
STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del
2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al
consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12
del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
Nella STF 8C_104/2024 del 22
ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la
vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere
superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità
era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità
fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.
Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per
considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto
che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad
una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche
l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato
tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria
strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità
lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre
il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).
2.6. Ritornando al caso in esame, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato
accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in dubbio le
valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 14 giugno 2023 poiché
la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.4.
In effetti, i periti hanno
considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha
prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a
cui essi sono giunti.
2.6.1. Nell’ambito della perizia del __________,
dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è stata valutata dal dr.
med. __________. Nel suo rapporto del 10 agosto 2022 (inc. AI pagg. 1046-1072) lo
specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata ha
proceduto al consueto elenco degli atti, all’anamnesi, alle costatazioni
obbiettive.
In particolare, egli ha rilevato:
" (…) L’assicurata
non presenta famigliarità per disturbi psichiatrici, non sono ravvisabili
traumi psichici durante l’età evolutiva e la vita adulta e non sono documentati
antecedenti psichiatrici prima dell’infortunio.
A decorrere da dicembre 1994 l’assicurata viene assunta dalla
ditta di pulizie __________ inizialmente solo per delle ore serali mentre, a
decorrere dall’1.4.2000, ottiene un contratto al 100%. Ricorda di essere stata
sempre una grande lavoratrice, riuscendo a conciliare l’impiego a tempo pieno
con l’impegno di madre e moglie.
Dopo l’evento traumatico, subito in data 2.12.2011 (trauma
distrattivo e distorsivo della spalla ds. nonché trauma distorsivo della
caviglia e del piede destri) però, l’assicurata non è più riuscita a riprendere
l’attività sino ad allora svolta e a decorrere dal 31.1.2012, il contratto di
lavoro è stato sciolto.
L’adattamento alle limitazioni fisiche è stato disfunzionale nel
corso degli anni, con sviluppo progressivo di una sindrome somatoforme e di una
sindrome da disadattamento, poi cronicizzatasi quale sindrome mista ansioso
depressiva. La sofferenza psichica ha portato la signora a chiedere aiuto a uno
psichiatra a partire dal 2016.
La condizione di disadattamento, secondaria alle algie croniche, è
confermata agli atti anche nei diversi ricoveri, salvo l’ultimo a __________
che sembrerebbe essersi allineato alla diagnosi di depressione maggiore
formulata dallo psichiatra curante Dr. __________. (…)” (inc. AI pag. 1067)
Per quel che concerne la
valutazione della coerenza e della plausibilità il perito ha evidenziato (sottolineature
del redattore):
" (…) Non ci
sono particolari incoerenze da segnalare rispetto all’assicurata. Anche dai
test non emerge una tendenza sistematica ad amplificare o simulare una qualche
forma di psicopatologia.
Il tratto caratteriale istrionico, che era stato osservato in
occasione della prima perizia __________ del 2014 e che può essere confermato
dal perito, influenza sicuramente di stile comunicativo della signora ma, anche
alla luce dei testi effettuati, esso non raggiunge l’intensità e la
Considerandi
pervasività che sono necessarie per formulare la diagnosi di un vero e proprio disturbo
della personalità.
Dalla testistica, d’altra parte, emerge coerentemente con quanto è
osservabile durante i colloqui clinici e soprattutto nelle molteplici
affermazioni dell’assicurata circa il suo nervosismo: preoccupazione,
sensazione di stress, apprensione e ansia.
Il tutto è coerente con la diagnosi di sindrome mista ansioso
depressiva precedentemente formulata dal Dr. __________. Anche la terapia
psichiatrica antidepressiva, sostanzialmente stabile da anni e l’esito dei
ricoveri ospedalieri sono coerenti con questa diagnosi.
Si precisa che i ricoveri in psichiatria sono sempre stati
pianificati in dei periodi molto sensibili dell’iter assicurativo della
perizianda. Ciò nonostante, l’obiettività del comportamento dell’assicurata
durante l’ultima degenza a __________ non depone per un disturbo depressivo
maggiore di media gravità il quale, in ogni caso, sarebbe stato giudicato
migliorato dopo la fase transitoria del ricovero. (…)” (inc. AI pagg.
1068-1069)
In merito alla diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa, il perito, allineandosi alle
precedenti valutazioni psichiatriche, ha evidenziato (sottolineature del
redattore):
" (…) Una
prima diagnosi confermabile, alla luce di lamentele algiche persistenti, non
obiettivabili e non completamente spiegabili da alterazioni organiche, è quella
di:
- F45.4
Sindrome somatoforme da dolore persistente.
In occasione dell’attuale perizia si conferma quanto già appurato
nelle precedenti valutazioni: le scarse risorse di mentalizzazione della
signora o uno stile comportamentale passivo/rivendicativo, ostacolano la
capacità di elaborare e superare quanto è accaduto, favorendo lo sviluppo e il
perpetrarsi del processo di somatizzazione.
Lo stile comunicativo della perizianda, che è influenzato dal noto
tratto caratteriale istrionico, giustifica l’enfasi che ella pone
soggettivamente sui propri limiti, in assenza di una volontà calcolata di amplificazione
o di simulazione.
Lo scarso adattamento alla condizione algica cronica, la
percezione di danno permanente, la rabbia per quanto accaduto, la percezione di
perdita di ruolo e di risorse individuali, causano e mantengono la diagnosi
seguente:
- F41.2
Sindrome mista ansioso depressiva.
La lieve flessione del tono dell’umore, frammista a
un’elevazione delle quote di ansia, con preoccupazioni generali per il proprio
futuro, legittima la suddetta diagnosi con andamento cronico, che è
l’evoluzione di una primaria sindrome da disadattamento.
Non ci sono degli elementi convincenti di alcun genere, nè
nelle dichiarazioni della perizianda, nè nell’obiettività clinica osservata, nè
nei testi, nè nelle terapie proposte nel corso degli anni, né nei dai oggettivi
presenti agli atti, per sostenere la presenza di una depressione maggiore.
La condizione diagnostica e funzionale attuale è quindi del tutto sovrapponibile
a quello che aveva osservato il Dr. __________. (…)” (inc. AI pag. 1066)
Pertanto, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, il perito si è confrontato con la diagnosi di
sindrome ansioso -depressiva di entità medio grave posta dallo psichiatra
curante dr. med. __________. Inoltre, per la sua valutazione il perito si è
fondato anche su un test psicologico eseguito il 22 luglio 2022.
Certo, in occasione dell’ultimo
ricovero presso la Clinica __________ (25 gennaio - 8 marzo 2021)
all’assicurata è stata diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, in
attuale episodio di grado medio (ICD-10 F33.1). A tal riguardo il perito ha
comunque pertinentemente evidenziato che:
" (…) Tuttavia,
l’ultimo ricovero a __________ non è per nulla convincente rispetto a questa
diagnosi, perché contiene delle incongruenze macroscopiche, che vengono date
per scontate in modo acritico.
A titolo esemplificativo:
- Si
afferma che l’assicurata non era precedentemente nota alla struttura, mentre
era abbondantemente conosciuta da un precedente ricovero del 2018.
- Si
descrive il fatto che la signora abbia sviluppato una forte conflittualità con
alcuni altri pazienti, e in particolare con la compagna di stanza, poiché non
tollerava il disordine, la sua scarsa igiene personale e dell’ambiente. In caso
di depressione maggiore, che abbia un impatto significativo sul funzionamento
individuale, non ci si aspetta una simile attenzione per questi aspetti, poiché
di solito è già compromessa la cura di sè stessi e vi è ancor meno attenzione a
ciò che riguarda gli altri.
- Suggestivo
inoltre, che l’assicurata si sia lamentata abbondantemente, sia per questo
fatto, ottenendo il cambio di stanza, sia per il cibo, che non era conforme ai
suoi gusti alimentari, denotando un alto livello di capacità assertiva, che non
è presente nelle depressioni importanti, le quali sono contraddistinte semmai
da un’estrema remissività.
- Ancora,
non è stato fatto alcun significativo cambiamento a livello di antidepressivo,
aggiungendo il Gabapentin che, a questo dosaggio, ha una chiara indicazione per
contenere l’ansia, mentre non ha l’indicazione per la cura della depressione.
- Non
vanno infine trascurati gli aspetti socio economici che vengono citati nel
rapporto.
- Infine,
bisogna tenere conto; dei miglioramenti ottenuti grazie alla delega delle
controversie, del miglioramento del sonno, del miglioramento comunicativo,
della stabilizzazione dell’umore e del fatto che la perizianda sia stata
dimessa in una condizione di buon compenso psichico. (…)” (inc. AI pagg.
1067-1068)
Va poi ricordato che secondo la
giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la
diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF
9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla
giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche
scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle
prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF
8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.
5.3
pag. 234).
Dispositivo
Per questi motivi, le differenze
diagnostiche non sono rilevanti. Determinate sono invece le conseguenze sulla
capacità lavorativa provocate dall’affezione psichiatrica, valutazione operata nel
presente caso dal perito nel rispetto della procedura probatoria strutturata
secondo gli indicatori (cfr. consid. 2.5).
Infine, per quel che concerne la
valutazione della capacità lavorativa, le risorse e le problematicità, il dr.
med. ___________ ha ritenuto:
" (…) La
condizione psicopatologica è del tutto sovrapponibile a quanto aveva già
rilevato il Dr. __________.
Non ci sono delle differenze da segnalare.
Sebbene ansia e depressione siano di lieve entità, configurando
una sindrome mista con andamento cronico, mi sembra ragionevole riconoscere
comunque un limite del funzionamento lavorativo, nella misura globale del 20%
per ogni attività, inteso come calo del rendimento.
La lieve sindrome ansioso depressiva si inserisce infatti
su un problema di dolore somatoforme, così che le due condizioni interagiscono
tra loro e provocano una riduzione parziale della capacità di tenuta della
signora.
A livello funzionale, in base all’obiettività osservata in sede
peritale, la perizianda non presenta alcuna disabilità per ciò che
concerne: rispetto delle regole, competenze, relazioni intime, assertività,
cura del sè e dei propri spazi, mobilità, attività spontanee, capacità di
giudizio, contatto con gli altri e integrazione nel gruppo.
Una lieve disabilità si può ammettere invece per ciò che
concerne: l’organizzazione dei compiti, con una lieve tendenza alla passività,
la flessibilità, con fatica ad adattarsi ai cambiamenti di routine, la
persistenza, con necessità di pause aggiuntive a causa del disturbo emozionale
e dei dolori cronici non oggettivabili (le ripercussioni dei dolori che sono
spiegabili su base organica vengono invece quantificate dal perito della
specialità competente). (…)” (inc. AI pag. 1069)
L’assicurata stigmatizza il fatto
che il perito l’abbia vista solo in due occasioni, ossia, come si evince dalla
perizia, il 21 luglio 2022 dalle 10:03 alle 11:06 ed il 9 agosto 2022 dalle 14:32
alle 15:01.
Al riguardo va ricordato che il
Tribunale federale ha già più volte ricordato che il tempo impiegato per una
visita psichiatrica deve essere adeguato all’interrogativo e alla
psicopatologia da valutare (STF 44/2017 del 9 maggio 2017, consid. 4.3.,
pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75; 8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid.
3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35 con riferimenti) e che il
valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata
della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (STF
9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS
2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14
giugno 2018).
Nel caso concreto, lo specialista
ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto,
inclusi i rapporti dello psichiatra curante, allestendo quindi un rapporto
peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status
psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle
diagnosi come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa.
La critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica,
non modifica quindi la portata probatoria della valutazione specialistica.
Certo, la valutazione dello
psichiatra curante, dr. med. __________, che ha in cura l’assicurata dal 2016,
diverge da quella dei periti dr. med. __________ e dr. med. __________,
specialisti in psichiatria e psicoterapia.
Va qui rammentato che
il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente
valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità
degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.
sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del
27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Il giudice deve inoltre tenere conto del fatto che, in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
Inoltre,
come visto, il perito dr. med. __________, confermando la precedente
valutazione del suo collega dr. med. __________, ha convincentemente spiegato i
motivi per cui si è distanziato dalla valutazione dello psichiatra curante, dr.
med. __________, il quale ritiene come il suo paziente sia affetto da una
sindrome depressiva di media gravità.
2.6.2. Dal punto di vista somatico, l’assicurata
è stata peritata in ambito internistico e reumatologico.
Nel rapporto 14 giugno 2023 la dr.
med. __________ del __________, specialista in medicina interna, ha ritenuto l’assicurata
totalmente abile al lavoro (cfr. pagg. 980 e 981).
La ricorrente è stata poi peritata
dal dr. med. __________. Nel rapporto 30 giugno 2022 (pagg. 1022-1045) lo
specialista in reumatologia, dopo aver riportato il riassunto degli atti,
riferite le anamnesi, descritto lo status neurologico, preso visione della
documentazione radiologica, poste le diagnosi reumatologiche di cui al consid.
2.3, elencati i limiti funzionali, confermando le precedenti perizie ha ritenuto
l’assicurata inabile al 20% nell’originaria attività di ausiliaria delle
pulizie, ma abile al 100% in attività adeguate (pagg. 1044 e 1045).
La valutazione del __________ non
è stata del resto smentita dalla copiosa documentazione medica successiva alle
visite peritali, l’ultima risalente al 9 agosto 2022, allegata al ricorso.
A tal riguardo va fatto
riferimento alle dettagliate e convincenti annotazioni 7 novembre 2024 dei
medici SMR dr.ssa med. __________ (per gli aspetti internistici) e dr. med. __________
(per quelli di natura psichiatrica). Vagliando i nuovi atti medici, i suddetti sanitari
hanno concluso:
" (…)
1) Non sono state
presentate delle nuove diagnosi con un'influenza superiore ai tre mesi sulla
capacità lavorativa sino ad ora attestata;
2) II Dr. med. __________,
nel rapporto del 1° ottobre 2024, ha presentato un diverso apprezzamento del
quadro clinico debitamente analizzato dal perito psichiatra Dr. med. __________.
Per il restante, si rinvia alla presa di posizione di cui al complemento
peritale del 4 luglio 2024;
3) l reperti
clinici e radiologici in questa sede prodotti non sono idonei a dimostrare resistenza
di limiti funzionali nello svolgimento di attività adeguate non considerati dai
periti nella perizia __________ del 14 giugno 2023;
4) La completa
inattività dell'A, con mancata sottoposizione agli accertamenti suggeriti dal
Dr. __________ in data 23.05.2024 e consistenti in un'artroscopia e biopsia
articolare, in assenza della documentazione relativa alle visite effettuate
oltralpe (__________ e __________) nota allo stesso Dr. __________ per
escludere o meno una low grade infection che potrebbe spiegare la mancata
cicatrizzazione e i dolori attualmente ancora presenti, appare alquanto
singolare.
La stessa A, in data 26.06.2024, avendo
appuntamento per l'esecuzione della RMN nativa spalla Ds contestualmente passa
in PS per una valutazione del piede destro al quale si era procurata una
lesione cutanea dopo aver rimosso un durone ed applicato polvere di salicilato.
In tale occasione l'A appare oltremodo attiva nella cura della sua persona
mentre non risulta dagli atti un analogo comportamento nei confronti
dell'affezione alla spalla ben più severa.
5) A nostro avviso
appare prudenziale la posizione del Dr. __________ del 09.10.2024 che non si
auspica un terzo tentativo di ricostruzione diretto ma bensì la possibilità di
effettuare delle biopsie con la possibilità di cercare di asportare il
materiale (ancore) e di analizzare sotto il profilo batteriologico, attraverso
la sanificazione sia il tessuto peri tendineo con esame culturale.” (doc.
VI/1)
Infine, i rapporti 20 novembre
2024 del Pronto soccorso oftalmologico dell’Ospedale __________ e quello datato
22 novembre 2024 dell’__________, prodotti il 4 dicembre 2024, non apportano
nuovi elementi che possano mettere in dubbio la succitata valutazione della
capacità lavorativa. Entrambi i rapporti concernono il distacco posteriore del
corpo vitreo all’occhio destro occorso il 20 ottobre 2024, quindi dopo l’emanazione
della decisione impugnata (per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della resa della decisione contestata: DTF 144 V 210
consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Non è
stata per altro attestata alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa.
Del resto, anche volendo ipotizzare
una perdita del visus all’occhio destro, va ricordato che, secondo
giurisprudenza, gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di
un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della attività
professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con
riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b pag. 260 seg). Va poi
ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita
dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura
grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente
causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In
circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà
da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un
periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei
mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, pag. 258ss.). Tale
giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze
visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in
situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi
o l’esecuzione di movimenti di precisione (STFA 27.07.1999 in re M. D. c. INSAI
consid. 3b).
2.6.3. Da ultimo, in merito alla capacità
lavorativa complessiva, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale,
per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di
diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,
bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata
discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7
settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).
Nel caso concreto, nella perizia 14
giugno 2023 i periti del SAM hanno ritenuto che “nell’ultima attività svolta
l’incapacità lavorativa per motivi reumatologici (del 20%) e per motivi
psichiatrici (del 20%) si sommano in minima parte in quanto entrambe
considerano una sindrome del dolore somatoforme”, per concludere che “pertanto
viene integralmente confermato quanto statuito nella precedenza perizia __________
dell’aprile 2020 con capacità lavorativa del 70% in attività svolta dal
12.12.2019 e capacità lavorativa dell’80% in attività adatta dal 12.12. 2019 in
poi. Fa eccezione il periodo di degenza a __________” (pag. 996)”.
2.6.4. In
conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia
pluridisciplinare del __________ datata 14 giugno 2023, del complemento
peritale dell’8 luglio 2024 e della valutazione SMR del 7 novembre 2024, ai
quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati) che l’assicurata risulta abile al 70% nella propria attività
ed all’80% in attività adeguate dal 12 dicembre 2019, ad eccezione di una
totale inabilità lavorativa durante la degenza dal 25 gennaio all’8 aprile 2021
presso la Clinica __________.
2.7. Con
scritto 25 novembre 2024 l’assicurata, facendo riferimento all’allegata lettera
18 novembre 2024 dello psichiatra curante, ritiene necessario “un passaggio
in un centro specializzato per reintegrazione tipo __________, al fine di
stabilire una volta per tutte le sue reali capacità lavorative”.
Il
“passaggio” presso un centro professionale non è necessario. Difatti, nei
rapporti 30 luglio 2020 e 12 febbraio 2024 le consulenti in integrazione
professionale, tenuto conto delle limitazioni funzionali, hanno ritenuto
esigibili diverse attività leggere che non necessitano di una specifica
formazione (doc. 163 e 244).
Al
riguardo va ricordato che il consulente in integrazione professionale, sulla
scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente
al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di
emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in
linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF
9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3).
2.8. Per
quel che concerne la valutazione economica, rimasta incontestata, va fatto
riferimento alla decisione impugnata, come pure alle tabelle di calcolo (docc.
246- 254).
Ritenuto
che dal 1° giugno 2016 e nel 2017 il grado d’invalidità era del 7%, nel 2018 e
2019 del 13%, dal 2020 al 2023 del 16% e dal 1° gennaio 2024 del 18% (cfr.
consid. 1.5), la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.9. Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti