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Decisione

32.2024.70

Prima domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo economico. Non presentando l'assicurata un grado d'invalidità pensionabile, la decisione di rifiuto di prestazioni è corretta

3 febbraio 2025Italiano45 min

ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.70

BS/sc

Lugano

3 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 agosto 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 1957 e da ultimo

professionalmente attiva quale ausiliaria di pulizia, nell’ottobre 2012 ha

inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI a seguito dei postumi

(in particolare alla spalla destra) di un infortunio sul posto di lavoro

occorsole il 2 dicembre 2011 (doc. 4, se non indicato

diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI

prodotti con la risposta di causa).

Per gli esiti del succitato

infortunio l’assicurata ha percepito dalla __________ indennità giornaliere

sino al 30 novembre 2013, senza successivo diritto alla rendita, con versamento

di un’indennità per menomazione dell’integrità del 10% (cfr. decisione su

opposizione del 14 dicembre 2014, cresciuta in giudicato, confermata, a seguito

di una domanda di revisione processuale/riconsiderazione, il 20 aprile 2017

dalla __________, a sua volta confermata con STCA 35.2017.53 del 5 ottobre

2017).

1.2. Esperiti gli accertamenti del caso

con decisioni del 9 agosto 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio

di una rendita intera dal 1° dicembre 2012, riservandosi il diritto di

procedere ad una revisione in attesa della stabilizzazione dello stato di

salute (doc. 24).

Avviata una revisione d’ufficio

della rendita, l’amministrazione ha ordinato una perizia pluridisciplinare a

cura del __________ (__________), i cui periti nel rapporto 25 luglio 2014

hanno valutato un’inabilità del 20% nell’abituale professione e dello 0% in

attività adeguate dal 14 agosto 2013 (doc. 51).

Siccome dal raffronto dei redditi

è risultato un grado d’invalidità nullo (doc. 59), con decisione del 5 novembre

2014, preavvisata il 26 settembre 2014, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita

(doc. 64).

1.3. Nel dicembre 2017 l’assicurata ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 74). Dopo un iniziale progetto

di decisione di non entrata in materia (doc. AI 75) – in seguito annullato

avendo l’interessata inviato documentazione medica (doc. AI 80) - con

annotazione 3 maggio 2018 il dr. med. __________ del SMR (Servizio medico

regionale dell’AI) ha valutato tali atti (doc. 105).

Accertato che l’assicurata è stata

ricoverata presso l’Ospedale __________ dal 3 maggio al 23 maggio 2018 con

successivo miglioramento del quadro psicopatologico, mediante annotazione 14

agosto 2018 il SMR ha ritenuto lo stato di salute sovrapponibile a quello

presente al momento della precedente decisione eccetto il periodo di degenza in

cui l’interessata presentava una totale incapacità lavorativa (doc. 110).

Di conseguenza, con decisione del

22 ottobre 2018, preavvisata il 28 agosto 2018, l’Ufficio AI ha respinto la

nuova domanda di prestazioni (doc. 114).

Con STCA 32.2018.205 del 26

febbraio 2019, in accoglimento del ricorso dell’assicurata, il vicepresidente

del TCA ha annullato la citata decisione e rinviato gli atti all’Ufficio AI “affinché

proceda almeno all’allestimento di una perizia psichiatrica e reumatologica di

decorso volta ad accertare globalmente le condizioni dell’assicurata, nonché in

merito alla residua capacità lavorativa nell’originaria professione di

ausiliaria di pulizia ed in attività adeguate. Una volta effettuata la perizia,

l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante la resa di una nuova

decisione, debitamente preavvisata ai sensi dell’art. 57a LAI, sull’eventuale

diritto alla rendita”.

1.4. A seguito della succitata sentenza

di rinvio, l’Ufficio AI ha predisposto una perizia pluridisciplinare (di ordine

internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico) a cura del __________,

conclusa con rapporto del 27 aprile 2020 (doc. 167). Sulla scorta della perizia

del __________, con decisione 12 ottobre 2020 (doc. 167), preavvisata il 1°

settembre 2020 (doc. 164), l’amministrazione ha (nuovamente) respinto la

richiesta di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità

pensionabile.

Durante la procedura di ricorso

contro la decisione del 12 ottobre 2020, l’assicurata ha trasmesso al TCA a due

riprese diversa documentazione medica. Prendendo posizione sull’ultima tornata

di documenti, facendo proprie le valutazioni del perito psichiatra __________

(dr. med. __________) e del medico psichiatra SMR (dr. med. __________), l’Ufficio

AI ha proposto la retrocessione degli atti per procedere ad un aggiornamento

delle condizioni dell’assicurata. Con STCA 32.2020.149 del 21 settembre 2021 il

vicepresidente di questa Corte ha omologato la proposta dell’amministrazione,

rinviandole gli atti alfine di procedere ad “un aggiornamento

dettagliato del decorso dello stato valetudinario (psichico e reumatologico) e

successiva perizia psichiatrica”.

1.5. Ritornati gli atti, l’Ufficio AI ha

ordinato al __________ una perizia pluridisciplinare (di ordine internistico,

psichiatrico e reumatologico) di decorso. Con rapporto del 14 giugno 2023, a

conferma della precedente perizia del 2020, i periti hanno valutato

l’assicurata abile al 70% nella propria attività ed all’80% in attività

adeguate dal 12 dicembre 2019, ad eccezione di una totale inabilità lavorativa

durante la degenza dal 25 gennaio all’8 aprile 2021 presso la Clinica __________

(doc. 241). A seguito della produzione di ulteriori atti medici, con

complemento peritale del 4 luglio 2024 il __________ ha ritenuto che “la

nuova documentazione sottopostaci non è in grado di modificare le conclusioni

peritale __________ del 14.6.2023 che confermiamo integralmente” (pag.

1148).

Tenuto inoltre conto, dal punto

di vista economico, del rapporto del 12 febbraio 2024 del Servizio di

integrazione professionale (doc. 244) e delle relative tabelle di calcolo dell’incapacità

al guadagno (docc. 246- 254), con decisione del 30 agosto 2024, preavvisata il

14 marzo 2024 (doc. 247), l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni,

non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (7% dal 1°

giugno 2016, 13% negli anni 2018 e 2019, 16% negli anni 2020 – 2023 e 18% dal

1° gennaio 2024; doc. 266).

1.6. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la suddetta

decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita

intera dal 1° dicembre 2015.

Ripercorrendo

l’iter procedurale, l’insorgente contesta la valutazione medico-teorica operata

dall’Ufficio AI che da ultimo si è fondato sulla perizia __________ del 14

giugno 2023. In particolare contestata è la perizia psichiatrica, non avendo il

perito dr. med. __________ debitamente tenuto conto delle valutazioni dello psichiatra

curante dr. med. __________ e dei ricoveri clinici effettuati, ricordando

inoltre come nelle sentenze di rinvio il TCA aveva ritenuto gli accertamenti

medici operati dall’amministrazione lacunosi. L’assicurata sostiene inoltre che

dal punto di vista somatico i periti non si siano confrontati con

l’aggravamento delle patologie alla spalla ed alla colonna vertebrale, come

pure dei dolori cronici associati ad una periartrite omero-scapolare, ad

un’ernia lombare e ad una psoriasi cutanea.

Contesta

infine la mancata cumulabilità dell’incapacità lavorativa per motivi

reumatologici (20%) a quella per motivi psichiatrici (20%).

1.7. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la

conferma della decisione contestata. Ritiene che l’assicurata non abbia

apportato nuovi elementi oggettivi atti a sconfessare le valutazioni peritali del

27 aprile 2020 e del 14 giugno 2023. Inoltre, l’amministrazione ha prodotto la

valutazione del 7 novembre 2024 dei medici SMR dr.ssa med. __________ (per quel

che concerne agli aspetti somatici) e dr. med. __________ (per quelli

psichiatrici) in merito alla nuova documentazione prodotta dall’assicurata con

il ricorso e con le osservazioni del 22 ottobre 2024.

1.8. Con

scritto 25 novembre 2024 l’insorgente, confermando le argomentazioni di fatto e

di diritto del ricorso, propone all’Ufficio AI di sottoporla ad un centro

reintegrativo per invalidi con lo scopo di accertare la sua inabilità

lavorativa (VIII).

1.9.

Con osservazioni 3 dicembre 2024 l’amministrazione, sollevando dubbi sulla

ricevibilità della succinta richiesta, postula nuovamente la reiezione del

ricorso e la conferma della decisione contestata (X).

1.10. In

data 4 dicembre 2024 la ricorrente ha trasmesso due nuovi rapporti medici (XI).

considerato in

diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

l’assicurata ha diritto o meno ad una rendita.

Va anzitutto ricordato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)

prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

Nel caso in esame, nel dicembre

2017 la ricorrente ha inoltrato la seconda domanda di prestazioni (cfr. consid.

1.3), oggetto del presente ricorso. L’eventuale diritto alla rendita sarebbe

sorto al più presto nel luglio 2018, sei mesi dopo la succitata richiesta di

prestazioni (art. 29 cpv. 1 LAI).

Vanno pertanto applicate le norme

in vigore fino al 31 dicembre 2021, sebbene la decisione qui impugnata sia

stata emanata dopo il mese di gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la

sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in

media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo

anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.

84).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Nel caso in esame dopo la STCA

32.2020.149 del 21 settembre 2021 l’Ufficio AI ha nuovamente incaricato il __________

di eseguire una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico (dr. med. __________)

psichiatrico (dr. med. __________) ed internistico (dr. med. __________).

Dal relativo rapporto 14 giugno

2023 risulta che i periti, tenuto conto delle precedenti perizie, visitata

l’assicurata, dopo aver proceduto al consueto riassunto degli atti, esposta

l’anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e

sistemica), elencati i disturbi soggettivi, le affezioni attuali, riportata la

descrizione della giornata e le constatazioni obiettive, fondandosi su

un'esauriente discussione tra di loro, hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

4.3 Diagnosi

rilevanti con breve esposizione delle limitazioni funzionali emerse dai

reperti. senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

4.3.1 Diagnosi

rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Periartropatia omeroscapolare a ds., in:

- esiti

da tenotomia, tenodesi del capolungo del bicipite, ricostruzione del tendine

sovraspinato e decompressione sottoacromiale, il 10.9.2012.

- esiti

da intervento di ricostruzione del sovraspinato, decompressione sottoacromiale

per recidiva di rottura della cuffia rotatoria, il 26.2.2025.

Sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4).

Sindrome mista ansioso depressiva (F41.2).

4.3.2 Diagnosi

rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Sindrome lombovertebrale cronica, in

- note

alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare,

- disturbi

statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale, accentuazione della

lordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare),

- decondizionamento e sbilancio muscolare.

- tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti

molli.

Stato dopo colecistectomia laparoscopica per colecistolitiasi nel

1997-1998.

Tabagismo cronico.

Psoriasi volgare cutaneo. (…)” (inc. AI pag. 992)

In merito alle ripercussioni

funzionali dei reperti/delle diagnosi i periti, dopo discussione, hanno

rilevato:

" (…)

4.3.3 Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

L’A. presenza le capacità, le risorse ed i problemi seguenti ella

può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei

fianchi, talvolta pesi tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai pesi

oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto spesso

sollevare pesi fino a 1 kg sopra l’altezza del petto con la mano sin., talvolta

tra 2-5 kg sopra l’altezza del petto con la mano sin., mai pesi oltrepassanti 5

kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare

attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi d media entità, mai maneggiare

attrezzi pesanti. La rotazione manuale è normale.

L’A. può di rado effettuare lavori al di sopra della testa, può

talvolta effettuare la rotazione del tronco, può molto spesso assumere la

posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed

inclinata in avanti, può molto spesso assumere la posizione inginocchiata, molto

spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può talvolta assumere la

posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga

durata.

L’A. può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso

oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, talvolta camminare

su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, mai salire su scale a

pioli. (…)” (inc. AI pag. 993)

Riguardo agli aspetti della

personalità, hanno precisato:

" (…)

4.4 Discussioni di aspetti della personalità

Per lo psichiatra in occasione dell’attuale perizia si conferma

quanto già appurato nelle precedenti valutazioni: le scarse risorse di

mentalizzazione dell’A. e uno stile comportamentale passivo/rivendicativo,

ostacolano la capacità di elaborare e superare quanto accaduto, favorendo lo

sviluppo e il perpetrarsi del processo di somatizzazione.

Lo stile comunicativo della perizianda, che è influenzato dal noto

tratto caratteriale istrionico, giustifica l’enfasi che ella pone

soggettivamente sui propri limiti, in assenza di una volontà calcolata di

amplificazione o di simulazione. (…)” (inc. AI pag. 993)

Sui fattori di stress e di

risorse gli specialisti hanno rilevato:

" (…)

4.5 Discussione di fattori di stress e risorse

Per lo psichiatra l’A. mantiene buone risorse oggettive, elencate

nella valutazione funzionale. Le algie croniche unite e preoccupazioni sociale

ed economiche sono fattori di stress già evidenziati anche nei ricoveri.

L’A. mantiene una buona rete sociale e famigliare quale risorsa.

(…)” (inc. AI pag. 993).

Riguardo alle incapacità

lavorativa, i periti hanno concluso:

" (…)

4.6 Motivazione della capacità lavorativa complessiva.

Nell’ultima attività svolta l’incapacità lavorativa per motivi

reumatologici (del 20%) e per motivi psichiatrici (del 20%) si sommano in

minima parte in quanto entrambe considerano una sindrome del dolore cronico.

Pertanto si conferma quanto stabilito nella precedente perizia __________ del

27.4.2020 di una capacità lavorativa del 70% in attività svolta. In attività

adatta l’A. presenta inabilità lavorativa unicamente dal lato psichiatrico con

inabilità lavorativa del 20% (riduzione del rendimento). Anche in attività

adatta si conferma la valutazione __________ precedente del 27.4.2020 con

capacità lavorativa dell’80% in attività adatta dal 12.12.2019 in poi. Fa

eccezione il periodo di degenza a __________ dal 25.1 al 08.3.2021. Pertanto

viene integralmente confermato quanto statuito nella precedente perizia __________

del 2020 con capacità lavorativa del 70% in attività svolta e capacità

lavorativa dell’80% in attività adatta dal 12.12.2019. (…)” (inc AI pagg.

993-994)

A seguito delle osservazioni del 27

ottobre 2023 dell’assicurata, con annotazioni del 31 ottobre 2023 il dr. med. __________

del SMR ha avallato la perizia pluridisciplinare (pag. 120).

Con il ricorso l’assicurata,

fondandosi sulla documentazione da lei prodotta, contesta la valutazione

pluridisciplinare del __________, ritenendo data un’inabilità globale del 60%.

2.4. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winckler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in

parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

Fatti

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha

infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del

2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22

ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la

vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere

superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità

era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità

fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.

Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per

considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto

che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad

una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche

l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato

tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria

strutturata che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre

il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.6. Ritornando al caso in esame, questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato

accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in dubbio le

valutazioni formulate nella perizia pluridisciplinare del 14 giugno 2023 poiché

la stessa va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.4.

In effetti, i periti hanno

considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha

prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a

cui essi sono giunti.

2.6.1. Nell’ambito della perizia del __________,

dal punto di vista psichiatrico l’assicurata è stata valutata dal dr.

med. __________. Nel suo rapporto del 10 agosto 2022 (inc. AI pagg. 1046-1072) lo

specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo aver visitato l’assicurata ha

proceduto al consueto elenco degli atti, all’anamnesi, alle costatazioni

obbiettive.

In particolare, egli ha rilevato:

" (…) L’assicurata

non presenta famigliarità per disturbi psichiatrici, non sono ravvisabili

traumi psichici durante l’età evolutiva e la vita adulta e non sono documentati

antecedenti psichiatrici prima dell’infortunio.

A decorrere da dicembre 1994 l’assicurata viene assunta dalla

ditta di pulizie __________ inizialmente solo per delle ore serali mentre, a

decorrere dall’1.4.2000, ottiene un contratto al 100%. Ricorda di essere stata

sempre una grande lavoratrice, riuscendo a conciliare l’impiego a tempo pieno

con l’impegno di madre e moglie.

Dopo l’evento traumatico, subito in data 2.12.2011 (trauma

distrattivo e distorsivo della spalla ds. nonché trauma distorsivo della

caviglia e del piede destri) però, l’assicurata non è più riuscita a riprendere

l’attività sino ad allora svolta e a decorrere dal 31.1.2012, il contratto di

lavoro è stato sciolto.

L’adattamento alle limitazioni fisiche è stato disfunzionale nel

corso degli anni, con sviluppo progressivo di una sindrome somatoforme e di una

sindrome da disadattamento, poi cronicizzatasi quale sindrome mista ansioso

depressiva. La sofferenza psichica ha portato la signora a chiedere aiuto a uno

psichiatra a partire dal 2016.

La condizione di disadattamento, secondaria alle algie croniche, è

confermata agli atti anche nei diversi ricoveri, salvo l’ultimo a __________

che sembrerebbe essersi allineato alla diagnosi di depressione maggiore

formulata dallo psichiatra curante Dr. __________. (…)” (inc. AI pag. 1067)

Per quel che concerne la

valutazione della coerenza e della plausibilità il perito ha evidenziato (sottolineature

del redattore):

" (…) Non ci

sono particolari incoerenze da segnalare rispetto all’assicurata. Anche dai

test non emerge una tendenza sistematica ad amplificare o simulare una qualche

forma di psicopatologia.

Il tratto caratteriale istrionico, che era stato osservato in

occasione della prima perizia __________ del 2014 e che può essere confermato

dal perito, influenza sicuramente di stile comunicativo della signora ma, anche

alla luce dei testi effettuati, esso non raggiunge l’intensità e la

Considerandi

pervasività che sono necessarie per formulare la diagnosi di un vero e proprio disturbo

della personalità.

Dalla testistica, d’altra parte, emerge coerentemente con quanto è

osservabile durante i colloqui clinici e soprattutto nelle molteplici

affermazioni dell’assicurata circa il suo nervosismo: preoccupazione,

sensazione di stress, apprensione e ansia.

Il tutto è coerente con la diagnosi di sindrome mista ansioso

depressiva precedentemente formulata dal Dr. __________. Anche la terapia

psichiatrica antidepressiva, sostanzialmente stabile da anni e l’esito dei

ricoveri ospedalieri sono coerenti con questa diagnosi.

Si precisa che i ricoveri in psichiatria sono sempre stati

pianificati in dei periodi molto sensibili dell’iter assicurativo della

perizianda. Ciò nonostante, l’obiettività del comportamento dell’assicurata

durante l’ultima degenza a __________ non depone per un disturbo depressivo

maggiore di media gravità il quale, in ogni caso, sarebbe stato giudicato

migliorato dopo la fase transitoria del ricovero. (…)” (inc. AI pagg.

1068-1069)

In merito alla diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa, il perito, allineandosi alle

precedenti valutazioni psichiatriche, ha evidenziato (sottolineature del

redattore):

" (…) Una

prima diagnosi confermabile, alla luce di lamentele algiche persistenti, non

obiettivabili e non completamente spiegabili da alterazioni organiche, è quella

di:

- F45.4

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

In occasione dell’attuale perizia si conferma quanto già appurato

nelle precedenti valutazioni: le scarse risorse di mentalizzazione della

signora o uno stile comportamentale passivo/rivendicativo, ostacolano la

capacità di elaborare e superare quanto è accaduto, favorendo lo sviluppo e il

perpetrarsi del processo di somatizzazione.

Lo stile comunicativo della perizianda, che è influenzato dal noto

tratto caratteriale istrionico, giustifica l’enfasi che ella pone

soggettivamente sui propri limiti, in assenza di una volontà calcolata di amplificazione

o di simulazione.

Lo scarso adattamento alla condizione algica cronica, la

percezione di danno permanente, la rabbia per quanto accaduto, la percezione di

perdita di ruolo e di risorse individuali, causano e mantengono la diagnosi

seguente:

- F41.2

Sindrome mista ansioso depressiva.

La lieve flessione del tono dell’umore, frammista a

un’elevazione delle quote di ansia, con preoccupazioni generali per il proprio

futuro, legittima la suddetta diagnosi con andamento cronico, che è

l’evoluzione di una primaria sindrome da disadattamento.

Non ci sono degli elementi convincenti di alcun genere, nè

nelle dichiarazioni della perizianda, nè nell’obiettività clinica osservata, nè

nei testi, nè nelle terapie proposte nel corso degli anni, né nei dai oggettivi

presenti agli atti, per sostenere la presenza di una depressione maggiore.

La condizione diagnostica e funzionale attuale è quindi del tutto sovrapponibile

a quello che aveva osservato il Dr. __________. (…)” (inc. AI pag. 1066)

Pertanto, contrariamente a quanto

sostenuto dalla ricorrente, il perito si è confrontato con la diagnosi di

sindrome ansioso -depressiva di entità medio grave posta dallo psichiatra

curante dr. med. __________. Inoltre, per la sua valutazione il perito si è

fondato anche su un test psicologico eseguito il 22 luglio 2022.

Certo, in occasione dell’ultimo

ricovero presso la Clinica __________ (25 gennaio - 8 marzo 2021)

all’assicurata è stata diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, in

attuale episodio di grado medio (ICD-10 F33.1). A tal riguardo il perito ha

comunque pertinentemente evidenziato che:

" (…) Tuttavia,

l’ultimo ricovero a __________ non è per nulla convincente rispetto a questa

diagnosi, perché contiene delle incongruenze macroscopiche, che vengono date

per scontate in modo acritico.

A titolo esemplificativo:

- Si

afferma che l’assicurata non era precedentemente nota alla struttura, mentre

era abbondantemente conosciuta da un precedente ricovero del 2018.

- Si

descrive il fatto che la signora abbia sviluppato una forte conflittualità con

alcuni altri pazienti, e in particolare con la compagna di stanza, poiché non

tollerava il disordine, la sua scarsa igiene personale e dell’ambiente. In caso

di depressione maggiore, che abbia un impatto significativo sul funzionamento

individuale, non ci si aspetta una simile attenzione per questi aspetti, poiché

di solito è già compromessa la cura di sè stessi e vi è ancor meno attenzione a

ciò che riguarda gli altri.

- Suggestivo

inoltre, che l’assicurata si sia lamentata abbondantemente, sia per questo

fatto, ottenendo il cambio di stanza, sia per il cibo, che non era conforme ai

suoi gusti alimentari, denotando un alto livello di capacità assertiva, che non

è presente nelle depressioni importanti, le quali sono contraddistinte semmai

da un’estrema remissività.

- Ancora,

non è stato fatto alcun significativo cambiamento a livello di antidepressivo,

aggiungendo il Gabapentin che, a questo dosaggio, ha una chiara indicazione per

contenere l’ansia, mentre non ha l’indicazione per la cura della depressione.

- Non

vanno infine trascurati gli aspetti socio economici che vengono citati nel

rapporto.

- Infine,

bisogna tenere conto; dei miglioramenti ottenuti grazie alla delega delle

controversie, del miglioramento del sonno, del miglioramento comunicativo,

della stabilizzazione dell’umore e del fatto che la perizianda sia stata

dimessa in una condizione di buon compenso psichico. (…)” (inc. AI pagg.

1067-1068)

Va poi ricordato che secondo la

giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la

diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF

9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF

8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.

5.3

pag. 234).

Dispositivo

Per questi motivi, le differenze

diagnostiche non sono rilevanti. Determinate sono invece le conseguenze sulla

capacità lavorativa provocate dall’affezione psichiatrica, valutazione operata nel

presente caso dal perito nel rispetto della procedura probatoria strutturata

secondo gli indicatori (cfr. consid. 2.5).

Infine, per quel che concerne la

valutazione della capacità lavorativa, le risorse e le problematicità, il dr.

med. ___________ ha ritenuto:

" (…) La

condizione psicopatologica è del tutto sovrapponibile a quanto aveva già

rilevato il Dr. __________.

Non ci sono delle differenze da segnalare.

Sebbene ansia e depressione siano di lieve entità, configurando

una sindrome mista con andamento cronico, mi sembra ragionevole riconoscere

comunque un limite del funzionamento lavorativo, nella misura globale del 20%

per ogni attività, inteso come calo del rendimento.

La lieve sindrome ansioso depressiva si inserisce infatti

su un problema di dolore somatoforme, così che le due condizioni interagiscono

tra loro e provocano una riduzione parziale della capacità di tenuta della

signora.

A livello funzionale, in base all’obiettività osservata in sede

peritale, la perizianda non presenta alcuna disabilità per ciò che

concerne: rispetto delle regole, competenze, relazioni intime, assertività,

cura del sè e dei propri spazi, mobilità, attività spontanee, capacità di

giudizio, contatto con gli altri e integrazione nel gruppo.

Una lieve disabilità si può ammettere invece per ciò che

concerne: l’organizzazione dei compiti, con una lieve tendenza alla passività,

la flessibilità, con fatica ad adattarsi ai cambiamenti di routine, la

persistenza, con necessità di pause aggiuntive a causa del disturbo emozionale

e dei dolori cronici non oggettivabili (le ripercussioni dei dolori che sono

spiegabili su base organica vengono invece quantificate dal perito della

specialità competente). (…)” (inc. AI pag. 1069)

L’assicurata stigmatizza il fatto

che il perito l’abbia vista solo in due occasioni, ossia, come si evince dalla

perizia, il 21 luglio 2022 dalle 10:03 alle 11:06 ed il 9 agosto 2022 dalle 14:32

alle 15:01.

Al riguardo va ricordato che il

Tribunale federale ha già più volte ricordato che il tempo impiegato per una

visita psichiatrica deve essere adeguato all’interrogativo e alla

psicopatologia da valutare (STF 44/2017 del 9 maggio 2017, consid. 4.3.,

pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75; 8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid.

3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35 con riferimenti) e che il

valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata

della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (STF

9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, STF I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS

2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14

giugno 2018).

Nel caso concreto, lo specialista

ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto,

inclusi i rapporti dello psichiatra curante, allestendo quindi un rapporto

peritale comprendente una diffusa anamnesi e descrizione dello status

psichiatrico, dei dati soggettivi, delle constatazioni obiettive, delle

diagnosi come pure delle conseguenze sulla capacità lavorativa.

La critica della ricorrente relativa alla durata della visita medica,

non modifica quindi la portata probatoria della valutazione specialistica.

Certo, la valutazione dello

psichiatra curante, dr. med. __________, che ha in cura l’assicurata dal 2016,

diverge da quella dei periti dr. med. __________ e dr. med. __________,

specialisti in psichiatria e psicoterapia.

Va qui rammentato che

il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente

valutazione medica tra il curante ed il perito è spiegabile con la diversità

degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.

sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del

27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Il giudice deve inoltre tenere conto del fatto che, in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

Inoltre,

come visto, il perito dr. med. __________, confermando la precedente

valutazione del suo collega dr. med. __________, ha convincentemente spiegato i

motivi per cui si è distanziato dalla valutazione dello psichiatra curante, dr.

med. __________, il quale ritiene come il suo paziente sia affetto da una

sindrome depressiva di media gravità.

2.6.2. Dal punto di vista somatico, l’assicurata

è stata peritata in ambito internistico e reumatologico.

Nel rapporto 14 giugno 2023 la dr.

med. __________ del __________, specialista in medicina interna, ha ritenuto l’assicurata

totalmente abile al lavoro (cfr. pagg. 980 e 981).

La ricorrente è stata poi peritata

dal dr. med. __________. Nel rapporto 30 giugno 2022 (pagg. 1022-1045) lo

specialista in reumatologia, dopo aver riportato il riassunto degli atti,

riferite le anamnesi, descritto lo status neurologico, preso visione della

documentazione radiologica, poste le diagnosi reumatologiche di cui al consid.

2.3, elencati i limiti funzionali, confermando le precedenti perizie ha ritenuto

l’assicurata inabile al 20% nell’originaria attività di ausiliaria delle

pulizie, ma abile al 100% in attività adeguate (pagg. 1044 e 1045).

La valutazione del __________ non

è stata del resto smentita dalla copiosa documentazione medica successiva alle

visite peritali, l’ultima risalente al 9 agosto 2022, allegata al ricorso.

A tal riguardo va fatto

riferimento alle dettagliate e convincenti annotazioni 7 novembre 2024 dei

medici SMR dr.ssa med. __________ (per gli aspetti internistici) e dr. med. __________

(per quelli di natura psichiatrica). Vagliando i nuovi atti medici, i suddetti sanitari

hanno concluso:

" (…)

1) Non sono state

presentate delle nuove diagnosi con un'influenza superiore ai tre mesi sulla

capacità lavorativa sino ad ora attestata;

2) II Dr. med. __________,

nel rapporto del 1° ottobre 2024, ha presentato un diverso apprezzamento del

quadro clinico debitamente analizzato dal perito psichiatra Dr. med. __________.

Per il restante, si rinvia alla presa di posizione di cui al complemento

peritale del 4 luglio 2024;

3) l reperti

clinici e radiologici in questa sede prodotti non sono idonei a dimostrare resistenza

di limiti funzionali nello svolgimento di attività adeguate non considerati dai

periti nella perizia __________ del 14 giugno 2023;

4) La completa

inattività dell'A, con mancata sottoposizione agli accertamenti suggeriti dal

Dr. __________ in data 23.05.2024 e consistenti in un'artroscopia e biopsia

articolare, in assenza della documentazione relativa alle visite effettuate

oltralpe (__________ e __________) nota allo stesso Dr. __________ per

escludere o meno una low grade infection che potrebbe spiegare la mancata

cicatrizzazione e i dolori attualmente ancora presenti, appare alquanto

singolare.

La stessa A, in data 26.06.2024, avendo

appuntamento per l'esecuzione della RMN nativa spalla Ds contestualmente passa

in PS per una valutazione del piede destro al quale si era procurata una

lesione cutanea dopo aver rimosso un durone ed applicato polvere di salicilato.

In tale occasione l'A appare oltremodo attiva nella cura della sua persona

mentre non risulta dagli atti un analogo comportamento nei confronti

dell'affezione alla spalla ben più severa.

5) A nostro avviso

appare prudenziale la posizione del Dr. __________ del 09.10.2024 che non si

auspica un terzo tentativo di ricostruzione diretto ma bensì la possibilità di

effettuare delle biopsie con la possibilità di cercare di asportare il

materiale (ancore) e di analizzare sotto il profilo batteriologico, attraverso

la sanificazione sia il tessuto peri tendineo con esame culturale.” (doc.

VI/1)

Infine, i rapporti 20 novembre

2024 del Pronto soccorso oftalmologico dell’Ospedale __________ e quello datato

22 novembre 2024 dell’__________, prodotti il 4 dicembre 2024, non apportano

nuovi elementi che possano mettere in dubbio la succitata valutazione della

capacità lavorativa. Entrambi i rapporti concernono il distacco posteriore del

corpo vitreo all’occhio destro occorso il 20 ottobre 2024, quindi dopo l’emanazione

della decisione impugnata (per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata: DTF 144 V 210

consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Non è

stata per altro attestata alcuna conseguenza sulla capacità lavorativa.

Del resto, anche volendo ipotizzare

una perdita del visus all’occhio destro, va ricordato che, secondo

giurisprudenza, gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di

un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della attività

professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con

riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b pag. 260 seg). Va poi

ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita

dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura

grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente

causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In

circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà

da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un

periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei

mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, pag. 258ss.). Tale

giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze

visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in

situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi

o l’esecuzione di movimenti di precisione (STFA 27.07.1999 in re M. D. c. INSAI

consid. 3b).

2.6.3. Da ultimo, in merito alla capacità

lavorativa complessiva, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata

discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (STF 9C_330/2012 del 7

settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (STFA I 338/01 del 4 settembre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, pag.485).

Nel caso concreto, nella perizia 14

giugno 2023 i periti del SAM hanno ritenuto che “nell’ultima attività svolta

l’incapacità lavorativa per motivi reumatologici (del 20%) e per motivi

psichiatrici (del 20%) si sommano in minima parte in quanto entrambe

considerano una sindrome del dolore somatoforme”, per concludere che “pertanto

viene integralmente confermato quanto statuito nella precedenza perizia __________

dell’aprile 2020 con capacità lavorativa del 70% in attività svolta dal

12.12.2019 e capacità lavorativa dell’80% in attività adatta dal 12.12. 2019 in

poi. Fa eccezione il periodo di degenza a __________” (pag. 996)”.

2.6.4. In

conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze della perizia

pluridisciplinare del __________ datata 14 giugno 2023, del complemento

peritale dell’8 luglio 2024 e della valutazione SMR del 7 novembre 2024, ai

quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti

ivi citati) che l’assicurata risulta abile al 70% nella propria attività

ed all’80% in attività adeguate dal 12 dicembre 2019, ad eccezione di una

totale inabilità lavorativa durante la degenza dal 25 gennaio all’8 aprile 2021

presso la Clinica __________.

2.7. Con

scritto 25 novembre 2024 l’assicurata, facendo riferimento all’allegata lettera

18 novembre 2024 dello psichiatra curante, ritiene necessario “un passaggio

in un centro specializzato per reintegrazione tipo __________, al fine di

stabilire una volta per tutte le sue reali capacità lavorative”.

Il

“passaggio” presso un centro professionale non è necessario. Difatti, nei

rapporti 30 luglio 2020 e 12 febbraio 2024 le consulenti in integrazione

professionale, tenuto conto delle limitazioni funzionali, hanno ritenuto

esigibili diverse attività leggere che non necessitano di una specifica

formazione (doc. 163 e 244).

Al

riguardo va ricordato che il consulente in integrazione professionale, sulla

scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta difatti essenzialmente

al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di

emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in

linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3).

2.8. Per

quel che concerne la valutazione economica, rimasta incontestata, va fatto

riferimento alla decisione impugnata, come pure alle tabelle di calcolo (docc.

246- 254).

Ritenuto

che dal 1° giugno 2016 e nel 2017 il grado d’invalidità era del 7%, nel 2018 e

2019 del 13%, dal 2020 al 2023 del 16% e dal 1° gennaio 2024 del 18% (cfr.

consid. 1.5), la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti