Lexipedia

Decisione

32.2024.71

Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto. Anche se dalla domanda di prestazioni sono trascorsi 10 anni, all'amministrazione non può essergli imputata alcuna negligenza nella conduzione dell'istruttoria, oggetto di due rinvii per accertamenti da parte del TCA

23 dicembre 2024Italiano21 min

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2024.71

BS/RG/sc

Lugano

23 dicembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 4

ottobre 2024 formulato da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI

1, nata nel __________, titolare del diploma d’infermiera pediatrica, attiva a

tempo parziale quale infermeria presso una casa anziani, nonché formatrice

presso la __________ e collaboratrice di __________ e terapeuta/naturopata

indipendente con proprio studio, nel febbraio 2014 ha inoltrato una richiesta

di prestazioni AI per adulti a seguito di un danno alla salute di natura

oncologica (doc. 3, se non indicato diversamente i documenti

citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di

causa).

1.2. Nell’ambio degli accertamenti medici,

l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il __________ le

cui conclusioni sono state riprese dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI),

il quale con rapporto 8 luglio 2016 ha stabilito una completa inabilità

lavorativa in ogni tipo di attività dal 7 ottobre 2013 e, in attività adeguate,

un’inabilità del 50% dal 1° giugno 2014 e dello 0% dal gennaio 2015 (doc. 113).

Sulla base delle risultanze

mediche, l’amministrazione ha quindi proceduto alla valutazione economica,

eseguendo tra l’altro un’”inchiesta per l’attività professionale” (doc. 121),

definendo le attività esigibili e determinando i gradi d’invalidità relativi ai

mesi di ottobre 2014 (scadenza dell’anno di attesa) e di gennaio 2015

(miglioramento valetudinario), giungendo in entrambi i casi ad un’invalidità

non pensionabile (cfr. rapporti 20 luglio 2017 e 11 agosto 2017 del Servizio

integrazione professionale in doc. 129 e 130, 133).

Di conseguenza con progetto di

decisione del 14 agosto 2017, poi confermato con decisione del 4 ottobre 2017,

l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 144).

Con sentenza STCA 32.2017.189 del

25 luglio 2018, il TCA, ritenendo non completa l’istruzione della

causa eseguita dall’amministrazione, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI al

fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, fra i quali, dal profilo medico,

un accertamento peritale per accertare il grado di inabilità lavorativa quale

infermiera, rispettivamente l’evoluzione valetudinaria successiva

all’accertamento peritale __________ del giugno 2016 (cfr. doc. 150).

1.3. Dopo

avere sottoposto l’assicurata ad una nuova perizia presso il __________, con

progetto di decisione del 17 luglio 2020 poi confermato con decisione del 3

febbraio 2021, l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata una mezza rendita di

invalidità limitatamente al periodo 1° ottobre 2014 - 31 marzo 2015 (doc. B).

Con

sentenza STCA 32.2021.33 dell’8 novembre 2021 questa Corte ha stabilito che:

"

Il rinvio degli atti appare

imprescindibile, inoltre, anche alla luce del mancato aggiornamento degli esami

strumentali da parte dei periti dell’__________ al momento della visita

peritale del 2020 rispetto a quelli già utilizzati in occasione della

precedente valutazione peritale del 2016. Visto il carattere ingravescente e

progressivo delle problematiche di salute che affliggono l’assicurata, i periti

non potevano – come invece accaduto - fondare il proprio apprezzamento sulle

medesime risultanze radiologiche e RM del 2015, ma avrebbero dovuto

necessariamente procedere all’attualizzazione delle stesse. Ciò è, del resto,

quanto effettuato dal dr. __________, come risulta dal referto del 28 aprile

2021, nel quale sono stati riportati gli esiti delle RM colonna cervicale e

lombare del 16 febbraio 2021 (cfr. doc. M).

Anche tali aspetti andranno tenuti in debita

considerazione nell’ambito dei nuovi accertamenti peritali che si impongono.

Per tutte queste ragioni appare indispensabile che gli

aspetti psichiatrici e somatici controversi vengano ulteriormente approfonditi

in ambito peritale, attraverso delle accurate valutazioni complementari che

tengano conto e si confrontino in maniera adeguata anche con il motivato parere

espresso dagli specialisti curanti (ricordata al riguardo la potenziale forza

probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo

ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti,

tuttora in vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre

2019, mettendo comunque in rilievo anche la differenza esistente tra mandato di

cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des

assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n°

44-2010 pag. 124)).”

1.4. Ritornati

gli atti, l’Ufficio AI ha proceduto a diversi accertamenti, di cui si dirà nei

considerandi di diritto.

Fatti

1.5. Con

il ricorso in oggetto l’assicurata, sostenendo una denegata/ritardata

giustizia, ha postulato “che l’Ufficio AI dovrà emanare un preavviso per il

periodo antecedente al gennaio 2021 entro 15 giorni dal ricevimento del referto

peritale e che dovrà emanare una decisione per il periodo successivo al gennaio

2021 entro 15 giorni dall’intimazione della sentenza”. Delle singole

motivazioni verrà detto, nella

misura del necessario, nei considerandi di diritto.

1.6. Con

la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso,

contestando che nella fattispecie vi siano gli estremi per riconoscere una

denegata/ritardata giustizia. Ripercorrendo in dettaglio l’iter procedurale

successivo alla STCA dell’8 novembre 2021, l’Ufficio AI sostiene di “…

sempre agito nell’ambito delle proprie competenze in maniera tempestiva

rispetto dalla necessità procedurali istruttorie senza prolungare la procedura

e dando puntuale seguito alle richieste espresse dall’assicurata”.

1.7. Con

scritto 7 novembre 2024 la ricorrente ha ribadito la propria posizione

ricorsuale e con osservazioni 15 novembre 2024 l’Ufficio AI ha, a sua volta,

confermato la richiesta di reiezione del ricorso.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se

l’Ufficio AI ha commesso o meno una ritardata/denegata giustizia.

2.3. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può

essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo

giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre

secondo la giurisprudenza vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 9C_841/2008 del 28

novembre 2008 consid. 4.2 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 131 V

407 consid. 1.1 e 107 Ib 164 consid. 3b entrambe con i riferimenti ivi citati).

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia (STFA I 57/02 del 24 ottobre 2002 consid.

3.2).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri

rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n.

1 CEDU è stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del

caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità

(sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza

del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, pag. 987;

vedi anche STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008 e 9C_624/2008 del 10 settembre

2008; DTF 130 I 332, 129 V 411 e 125 V 188; VPB 1983 n. 150 pag. 527 e EuGRZ

1983 pag. 483). Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente,

decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di

ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i

riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che

hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono

obiettivamente ingiustificati.

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e rapida (art. 15 cpv. 1 Lptca e art. 61

cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle

assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura

amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,

2009, ad art. 61 n. 26, pag. 768).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungs-verbot

nach Art. 4 BV, 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

2.4. Nella

STFA I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, l’Alta

Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio

AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di

una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella

DTF 125 V 188, il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In

RAMI 1997 U 286, pag. 339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pag. 92 segg.) oppure quella

datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui

l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere

più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia

(Plädoyer 6/1998, pag. 67).

Nella

STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008,

in una fattispecie nella quale si trattava di valutare i redditi da valido e

invalido e in cui erano trascorsi 24 mesi dalla fine dello scambio degli

allegati alla pronuncia cantonale, il TF, rilevando che un tale periodo

rappresentava una situazione limite, ha concluso per un ritardo inammissibile

del giudizio.

Nella

STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009, ritenuta la necessità di un

apprezzamento minuzioso di numerosi rapporti medici o perizie, il TF non ha

ravvisato un ritardo ingiustificato nel periodo di 18 mesi trascorso dalla fine

dello scambio degli allegati davanti all’autorità giudiziaria cantonale e il

ricorso interposto per denegata giustizia al Tribunale federale.

Nella

STF 9C_414/2012 del 12 novembre 2012, tenuto conto del grado di complessità del

caso per quanto riguarda la natura dei danni alla salute e la loro incidenza

sulla capacità lavorativa, il TF non ha ritenuto eccessivo il periodo di 18

mesi trascorso dalla decisione incidentale di rifiuto ad eseguire una perizia

psichiatrica alla resa del giudizio.

Infine,

come già accennato (consid. 2.2.) se pendente una causa di denegata

giustizia/ritardata giustizia l’autorità amministrativa emana la chiesta

decisione, il relativo ricorso è divenuto privo di oggetto (DTF 125 V 373

consid. 1).

2.5. Nella

fattispecie in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha esaurientemente

riassunto l’iter procedurale successivo alla STCA 32.2021.33:

"

… l'Ufficio Al, a seguito della

Sentenza di rinvio emanata da codesto lodevole Tribunale il 08.11.2021 (doc.

247 incarto Al), i cui atti sono stati ritornati all'UAI in data

14.01.2022 (v. doc. 252. incarto Al), il 17.01.2022 ha attribuito

il caso al SMR (doc. 253 incarto AI), il quale ha predisposto

dapprima l'aggiornamento degli atti medici (v. doc. 254, 267, 268 incarto

Al).

Quindi in data 07.02.2022 il Dr. __________ ha

predisposto l'allestimento di una perizia bidisciplinare (doc. 263

incarto Al), con comunicazione inviata all'assicurata in data

08.02.2022 (doc.264 incarto Al) per formulare le proprie domande

entro il termine fissato.

A seguito dello scritto dell'assicurata del 18.02.2022

Considerandi

(doc. 266 incarto Al), il 23.03.2022 è stata poi predisposta una

perizia pluridisciplinare (doc. 269 incarto Al) con relativa comunicazione

all'assicurata del 28.03.2022 (doc. 270 incarto Al) a cui ha

fatto seguito, nell'aprile 2022, uno scambio di corrispondenza poiché

rassicurata contestava la lingua del dossier inserita nel sistema SwissMED@p

(v. doc. 271, 272, 273 incarto Al), fissando un termine al 06.05.2022

per indicare se desiderava l'emanazione di una decisione incidentale.

Alla scadenza del termine precitato il nominativo della

signora RI 1, seguendo la prassi in materia di perizie pluridisciplinari, è

stato inserito nella piattaforma SuisseMED@p, come comunicatole poi con scritto

di data 12.07.2022 (doc. 275 incarto AI). In tale occasione ella

è pure stata informata che il termine di attesa era di svariati mesi ed era

indipendente dall'UAI.

Come si evince dalla e-mail trasmessa dal servizio

SuisseMED@p al segretariato SMR di cui al doc. 280 incarto Al, il mandato è

stato attribuito in data 09.11.2022 al __________ ed il giorno stesso è stata

trasmessa a quest'ultimo la relativa comunicazione (doc. 279 incarto Al).

Acquisita ulteriore documentazione peritale allestita

dall'assicuratore __________ (v. doc. 283, 284 incarto Al) e

visto lo scritto dell'assicurata del 11.01.2023 (doc. 285 incarto Al),

la pratica è stata nuovamente sottoposta al SMR (v. doc. 287, 288 incarto

Al) e l'UAI ha inviato all'assicurata lo scritto del 06.02.2023 (doc.

291.

incarto Al), a cui ha risposto in data 16.02.2023 (doc. 294

incarto Al). L'istruttoria con la riattivazione della procedura peritale

è quindi stata riavviata (v. doc. 299 incarto Al) come comunicato

all'assicurata in data 03.03.2023 (doc. 297 incarto Al).

In data 08.05.2023 il mandato è stato accettato dal __________

(v. doc. 302 incarto Al) e con scritto del 09.05.2023 sono stati

comunicati all'assicurata i nominativi dei periti designati dal __________ (doc.

301.

incarto Al). Il 22.05.2023 il SAM ha inviato alla signora RI 1 la convocazione

alla perizia (doc. 303 incarto Al).

Il rapporto peritale è stato allestito dal __________

in data 28.05.2024 (doc. 329 incarto Al) e ne è stata trasmessa

una copia all'assicurata in data 12.06.2024 (doc. 331, 332 incarto Al).

Nel frattempo, in data 02.06.2024 il Dr. __________ del

SMR ha redatto il proprio rapporto finale (doc. 330 incarto Al).

In data 20.06.2024 ['assicurata ha inviato uno scritto

alI'UAI contestando la valutazione del __________ relativa al periodo

precedente al 2021, chiedendo che l'UAI sottoponga la questione ai periti (doc.

333.

incarto Al). Ella ha inoltre ribadito la richiesta, già in precedenza

formulata e non accolta favorevolmente dall'UAI, di emanare una decisione separata

per il periodo dal 2021 in avanti.

Tale corrispondenza è stata sottoposta al vaglio del

SMR in data 24.06.2024 (doc. 334 incarto Al), il quale ha poi

trasmesso al __________ le contestazioni presentate dall'assicurata con scritto

dell'11.07.2024 (doc. 336 incarto Al), al quale il centro

peritale non ha ancora dato risposta.

In data 26.08.2024 la ricorrente ha trasmesso all'UAI,

all'attenzione della capoufficio __________, un ulteriore scritto con il quale,

oltre a criticare l'operato del __________, del SMR e dell'UAI, pretende

l'emanazione di una decisione formale per il periodo posteriore al 27.01.2021,

separata dalla decisione che poi dovrebbe seguire per il periodo antecedente (doc.

337.

incarto Al).

Con lettera del 23.09.2024, la capoufficio deII'UAI ha

informato la rappresentante della signora RI 1 che è stato richiesto un

complemento al __________ e che si rende necessario svolgere anche ulteriori

accertamenti a livello economico, segnatamente la raccolta di informazioni in

merito ai redditi realizzati dalla sua assistita nel corso degli anni, che sono

rilevanti per la determinazione del diritto alla prestazione richiesta (doc.

338.

incarto Al).

Vero è che l'amministrazione non ha inviato, per una

svista, all'assicurata copia di quanto richiesto al __________ l'11.07.2024, ma

questo ancora non significa che l'UAI sia rimasto immobile senza agire

tempestivamente per chiarire la situazione. Copia di questo scritto è poi stata

trasmessa alla rappresentante della signora RI 1 unitamente alla risposta

fornita dalla capoufficio deII'UAI il 23.09.2024. (…)”

(doc. IV)

2.6

Nel

caso concreto, come visto al

considerando precedente, l’Ufficio AI ha proceduto agli accertamenti ordinati

con la STCA 32.2021.33 senza che siano trascorsi lassi di tempo eccessivi,

dando puntuale risposta alle richieste espresse dall’assicurata.

L’assicurata rileva il fatto che ha

dovuto attendere più di anno tra il momento della comunicazione del 28 febbraio

2022.

da parte dell’Ufficio AI di attribuzione al __________ della perizia

pluridisciplinare (doc. 270) e l’accettazione in data 8 maggio 2023 del mandato

da parte del citato centro peritale (doc. 302). A suo dire, i tempi si

sarebbero accelerati se l’Ufficio AI avesse accettato la sua proposta di

svolgere la perizia in lingua tedesca, sua lingua madre, al posto

dell’italiano, proposta che l’amministrazione ha invece rifiutato. A

prescindere dalla rilevanza ai fini del giudizio di quanto sostenuto, va ad

ogni modo osservato che il 19 aprile 2022 l’Ufficio AI, fatto presente come non

fosse possibile inserire nella suddetta piattaforma una lingua diversa

dall’italiano, aveva chiesto alla ricorrente se a tal riguardo desiderasse una

decisione incidentale, impartendole un termine scadente il 6 maggio 2022 (doc.

273). L’assicurata non ha dato risposta. Il 27 giugno 2022 essa ha chiesto

ragguagli sul suo caso (doc. 274), ricevendo, come si evince dal riassunto dei

fatti di cui al considerando precedente, il 12 luglio 2022 dall’amministrazione

l’informazione di essere stata inserita a maggio nella piattaforma per

l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare con l’avvertenza che i termini di

attesa di svariati mesi non dipendevano dall’Ufficio AI (doc. 275).

L’assicurata rileva inoltre che, a

seguito dell’invio in data 11 gennaio 2023 della perizia svolta

dall’assicuratore perdita di guadagno (doc. 285), con scritto 6 febbraio 2023

l’Ufficio AI, pur riconoscendo un’incapacità lavorativa completa in attività

adeguate dal 28 luglio 2021 in poi, aveva respinto la sua proposta di emettere

una decisione sul diritto alla rendita a partire dalla succitata data (doc.

291), rifiuto da ultimo ribadito dalla Capoufficio con scritto del 23 settembre

2024.

(doc. 338).

Ora, pur comprendendo l’intenzione dell’assicurata

di poter disporre almeno di una rendita dalla citata data, va fatto riferimento

al succitato scritto della Capoufficio, la quale ha spiegato il motivo del

rifiuto di emettere una decisione separata poiché “non è prassi dell’Ufficio

AI del Cantone Ticino e della Cassa cantonale di compensazione emanare

decisioni inerenti periodi parziali, essendo, oltretutto ancora aperta

l’istruttoria sia medica sia economica”.

Va ricordato che, ai sensi

dell’art. 74 cpv. 1 OAI, terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia

sulla richiesta di prestazioni. Pertanto, come riassunto da Meyer/Reichmut (IVG

Kommentar, 2022, art. 57 N. 19 pag. 542), in linea generale, una volta chiarite

le circostanze, l'ufficio AI decide in merito alla domanda di prestazioni

presentata (DTF 99 V 48) ed alle richieste non indicate nella domanda stessa,

se e nella misura in cui queste sono specificamente e attualmente rilevanti in

base alle circostanze. Nelle costellazioni di cui all'articolo 58 LAI combinato

con l'articolo 74ter OAI, è sufficiente una comunicazione di prestazione senza

decisione. Negli altri casi, ai quali si fa riferimento a diverse motivazioni,

deve essere emessa, dopo la procedura di preavviso (art. 57a IVG), una

decisione (art. 49 cpv. 1 LPGA, art. 74 OAI, DTF 130 V 388).

Quindi, nella fattispecie concreta,

fintanto che l’istruttoria non è terminata, l’amministrazione non può emettere

una decisione relativa ad un periodo di rendita parziale. Del resto, va

ricordato che secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia

pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve

interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,

ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

Per

il restio, l’Ufficio AI ha dato risposta alla richiesta di emissione di una

decisione separata entro un tempo ragionevole.

L’assicurata

evidenzia infine che, seppur la perizia 28 maggio 2024 del __________ (doc.

329) abbia concluso per una totale inabilità in attività adeguate dal gennaio

2021, per quel che concerne il

periodo precedente, da marzo 2015, i periti si sono fondati sulla perizia __________

considerata dal TCA nella citata sentenza di rinvio non completa. Questa

incongruenza è stata fatta oggetto dello scritto 20 giugno 2024 con cui

l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI, fra l’altro, un complemento peritale affinché

gli specialisti si determinassero in merito alle incapacità lavorative

antecedenti il 2021 senza fondarsi sulla precedente decisione amministrativa

del 3 febbraio 2021 e sulla perizia __________ del 15 aprile 2020,

stigmatizzando inoltre in fatto che l’Ufficio AI non sia reso conto da solo di

tale “errore grave” (doc. 333). Essa rileva anche come solo l’11 luglio

2024.

il SMR abbia chiesto al __________ un complemento peritale in tal senso (cfr.

doc. 334). Evidenzia pertanto come il complemento peritale sia stato chiesto

dopo quasi due mesi dalla ricezione del referto peritale “insito

dell’evidente errore”, ritenendo tale ritardo ingiustificato.

Orbene,

il lasso di tempo intercorso tra la

perizia __________ e il momento in cui il SMR ha esaminato il relativo

rapporto, vale a dire il 2 giugno 2024, rispettivamente quando ha chiesto al __________

il citato complemento, ossia l’11 luglio 2024, non può essere considerato

eccessivo.

Certo,

nella fattispecie concreta, dall’inoltro della domanda di prestazioni in data

12.

febbraio 2014 sino al presente ricorso (7 novembre 2024) sono trascorsi poco

più di dieci anni. A tal riguardo nella menzionata DTF 129 V pag. 411, l’Alta

Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio

AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di

una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata). In quell’evenienza il ritardo ingiustificato era tuttavia dovuto

principalmente al fatto che l’amministrazione non aveva esperito una perizia

psichiatrica ordinata dall’autorità giudiziaria in una sentenza di rinvio.

Nel caso concreto, come visto sopra,

all’Ufficio AI non può invece essere imputato un ritardo ingiustificato.

Né, del

resto, riguardo alla procedura avviata a seguito della STCA 32.2017.189 di

rinvio e sfociata nella decisione 3 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.3), vi è

motivo di ritenere che l’Ufficio AI non abbia agito in maniera tempestiva.

In simili circostanze, sulla

scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Giudice

ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un

ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurata.

Si

attira comunque l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di procedere il più celermente possibile all’approfondimento medico

– in particolare nel sollecitare (qualora non l’avesse nel frattempo già fatto)

il __________ ad una risposta allo scritto 11 luglio 2024 – e alla valutazione

economica ed emetta una decisione formale, debitamente preavvisata ai sensi

dell’art. 57a LAI, contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare

un ricorso al TCA.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI

in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione

transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto. .

2. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale

decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve

motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti