32.2024.71
Ricorso per denegata/ritardata giustizia respinto. Anche se dalla domanda di prestazioni sono trascorsi 10 anni, all'amministrazione non può essergli imputata alcuna negligenza nella conduzione dell'istruttoria, oggetto di due rinvii per accertamenti da parte del TCA
23 dicembre 2024Italiano21 min
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2024.71
BS/RG/sc
Lugano
23 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 4
ottobre 2024 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, titolare del diploma d’infermiera pediatrica, attiva a
tempo parziale quale infermeria presso una casa anziani, nonché formatrice
presso la __________ e collaboratrice di __________ e terapeuta/naturopata
indipendente con proprio studio, nel febbraio 2014 ha inoltrato una richiesta
di prestazioni AI per adulti a seguito di un danno alla salute di natura
oncologica (doc. 3, se non indicato diversamente i documenti
citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di
causa).
1.2. Nell’ambio degli accertamenti medici,
l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare presso il __________ le
cui conclusioni sono state riprese dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI),
il quale con rapporto 8 luglio 2016 ha stabilito una completa inabilità
lavorativa in ogni tipo di attività dal 7 ottobre 2013 e, in attività adeguate,
un’inabilità del 50% dal 1° giugno 2014 e dello 0% dal gennaio 2015 (doc. 113).
Sulla base delle risultanze
mediche, l’amministrazione ha quindi proceduto alla valutazione economica,
eseguendo tra l’altro un’”inchiesta per l’attività professionale” (doc. 121),
definendo le attività esigibili e determinando i gradi d’invalidità relativi ai
mesi di ottobre 2014 (scadenza dell’anno di attesa) e di gennaio 2015
(miglioramento valetudinario), giungendo in entrambi i casi ad un’invalidità
non pensionabile (cfr. rapporti 20 luglio 2017 e 11 agosto 2017 del Servizio
integrazione professionale in doc. 129 e 130, 133).
Di conseguenza con progetto di
decisione del 14 agosto 2017, poi confermato con decisione del 4 ottobre 2017,
l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni (doc. 144).
Con sentenza STCA 32.2017.189 del
25 luglio 2018, il TCA, ritenendo non completa l’istruzione della
causa eseguita dall’amministrazione, ha rinviato gli atti all’Ufficio AI al
fine di procedere ad ulteriori approfondimenti, fra i quali, dal profilo medico,
un accertamento peritale per accertare il grado di inabilità lavorativa quale
infermiera, rispettivamente l’evoluzione valetudinaria successiva
all’accertamento peritale __________ del giugno 2016 (cfr. doc. 150).
1.3. Dopo
avere sottoposto l’assicurata ad una nuova perizia presso il __________, con
progetto di decisione del 17 luglio 2020 poi confermato con decisione del 3
febbraio 2021, l’Ufficio AI ha assegnato all’interessata una mezza rendita di
invalidità limitatamente al periodo 1° ottobre 2014 - 31 marzo 2015 (doc. B).
Con
sentenza STCA 32.2021.33 dell’8 novembre 2021 questa Corte ha stabilito che:
"
Il rinvio degli atti appare
imprescindibile, inoltre, anche alla luce del mancato aggiornamento degli esami
strumentali da parte dei periti dell’__________ al momento della visita
peritale del 2020 rispetto a quelli già utilizzati in occasione della
precedente valutazione peritale del 2016. Visto il carattere ingravescente e
progressivo delle problematiche di salute che affliggono l’assicurata, i periti
non potevano – come invece accaduto - fondare il proprio apprezzamento sulle
medesime risultanze radiologiche e RM del 2015, ma avrebbero dovuto
necessariamente procedere all’attualizzazione delle stesse. Ciò è, del resto,
quanto effettuato dal dr. __________, come risulta dal referto del 28 aprile
2021, nel quale sono stati riportati gli esiti delle RM colonna cervicale e
lombare del 16 febbraio 2021 (cfr. doc. M).
Anche tali aspetti andranno tenuti in debita
considerazione nell’ambito dei nuovi accertamenti peritali che si impongono.
Per tutte queste ragioni appare indispensabile che gli
aspetti psichiatrici e somatici controversi vengano ulteriormente approfonditi
in ambito peritale, attraverso delle accurate valutazioni complementari che
tengano conto e si confrontino in maniera adeguata anche con il motivato parere
espresso dagli specialisti curanti (ricordata al riguardo la potenziale forza
probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto che quest’ultimo
ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato
(cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009 e riferimenti,
tuttora in vigore, come ricordato ad es. in STF 8C_168/2019 del 9 settembre
2019, mettendo comunque in rilievo anche la differenza esistente tra mandato di
cura e mandato peritale; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des
assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n°
44-2010 pag. 124)).”
1.4. Ritornati
gli atti, l’Ufficio AI ha proceduto a diversi accertamenti, di cui si dirà nei
considerandi di diritto.
Fatti
1.5. Con
il ricorso in oggetto l’assicurata, sostenendo una denegata/ritardata
giustizia, ha postulato “che l’Ufficio AI dovrà emanare un preavviso per il
periodo antecedente al gennaio 2021 entro 15 giorni dal ricevimento del referto
peritale e che dovrà emanare una decisione per il periodo successivo al gennaio
2021 entro 15 giorni dall’intimazione della sentenza”. Delle singole
motivazioni verrà detto, nella
misura del necessario, nei considerandi di diritto.
1.6. Con
la risposta di causa l’amministrazione ha postulato la reiezione del ricorso,
contestando che nella fattispecie vi siano gli estremi per riconoscere una
denegata/ritardata giustizia. Ripercorrendo in dettaglio l’iter procedurale
successivo alla STCA dell’8 novembre 2021, l’Ufficio AI sostiene di “…
sempre agito nell’ambito delle proprie competenze in maniera tempestiva
rispetto dalla necessità procedurali istruttorie senza prolungare la procedura
e dando puntuale seguito alle richieste espresse dall’assicurata”.
1.7. Con
scritto 7 novembre 2024 la ricorrente ha ribadito la propria posizione
ricorsuale e con osservazioni 15 novembre 2024 l’Ufficio AI ha, a sua volta,
confermato la richiesta di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se
l’Ufficio AI ha commesso o meno una ritardata/denegata giustizia.
2.3. Per l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può
essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre
secondo la giurisprudenza vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 9C_841/2008 del 28
novembre 2008 consid. 4.2 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 131 V
407 consid. 1.1 e 107 Ib 164 consid. 3b entrambe con i riferimenti ivi citati).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia (STFA I 57/02 del 24 ottobre 2002 consid.
3.2).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri
rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n.
1 CEDU è stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del
caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità
(sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza
del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, pag. 987;
vedi anche STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008 e 9C_624/2008 del 10 settembre
2008; DTF 130 I 332, 129 V 411 e 125 V 188; VPB 1983 n. 150 pag. 527 e EuGRZ
1983 pag. 483). Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente,
decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di
ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i
riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che
hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono
obiettivamente ingiustificati.
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e rapida (art. 15 cpv. 1 Lptca e art. 61
cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle
assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar,
2009, ad art. 61 n. 26, pag. 768).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungs-verbot
nach Art. 4 BV, 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
2.4. Nella
STFA I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, l’Alta
Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio
AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di
una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella
DTF 125 V 188, il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, pag. 339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pag. 92 segg.) oppure quella
datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton Nidwaldo, in cui
l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver lasciato trascorrere
più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo ricezione di una perizia
(Plädoyer 6/1998, pag. 67).
Nella
STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008,
in una fattispecie nella quale si trattava di valutare i redditi da valido e
invalido e in cui erano trascorsi 24 mesi dalla fine dello scambio degli
allegati alla pronuncia cantonale, il TF, rilevando che un tale periodo
rappresentava una situazione limite, ha concluso per un ritardo inammissibile
del giudizio.
Nella
STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009, ritenuta la necessità di un
apprezzamento minuzioso di numerosi rapporti medici o perizie, il TF non ha
ravvisato un ritardo ingiustificato nel periodo di 18 mesi trascorso dalla fine
dello scambio degli allegati davanti all’autorità giudiziaria cantonale e il
ricorso interposto per denegata giustizia al Tribunale federale.
Nella
STF 9C_414/2012 del 12 novembre 2012, tenuto conto del grado di complessità del
caso per quanto riguarda la natura dei danni alla salute e la loro incidenza
sulla capacità lavorativa, il TF non ha ritenuto eccessivo il periodo di 18
mesi trascorso dalla decisione incidentale di rifiuto ad eseguire una perizia
psichiatrica alla resa del giudizio.
Infine,
come già accennato (consid. 2.2.) se pendente una causa di denegata
giustizia/ritardata giustizia l’autorità amministrativa emana la chiesta
decisione, il relativo ricorso è divenuto privo di oggetto (DTF 125 V 373
consid. 1).
2.5. Nella
fattispecie in esame, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha esaurientemente
riassunto l’iter procedurale successivo alla STCA 32.2021.33:
"
… l'Ufficio Al, a seguito della
Sentenza di rinvio emanata da codesto lodevole Tribunale il 08.11.2021 (doc.
247 incarto Al), i cui atti sono stati ritornati all'UAI in data
14.01.2022 (v. doc. 252. incarto Al), il 17.01.2022 ha attribuito
il caso al SMR (doc. 253 incarto AI), il quale ha predisposto
dapprima l'aggiornamento degli atti medici (v. doc. 254, 267, 268 incarto
Al).
Quindi in data 07.02.2022 il Dr. __________ ha
predisposto l'allestimento di una perizia bidisciplinare (doc. 263
incarto Al), con comunicazione inviata all'assicurata in data
08.02.2022 (doc.264 incarto Al) per formulare le proprie domande
entro il termine fissato.
A seguito dello scritto dell'assicurata del 18.02.2022
Considerandi
(doc. 266 incarto Al), il 23.03.2022 è stata poi predisposta una
perizia pluridisciplinare (doc. 269 incarto Al) con relativa comunicazione
all'assicurata del 28.03.2022 (doc. 270 incarto Al) a cui ha
fatto seguito, nell'aprile 2022, uno scambio di corrispondenza poiché
rassicurata contestava la lingua del dossier inserita nel sistema SwissMED@p
(v. doc. 271, 272, 273 incarto Al), fissando un termine al 06.05.2022
per indicare se desiderava l'emanazione di una decisione incidentale.
Alla scadenza del termine precitato il nominativo della
signora RI 1, seguendo la prassi in materia di perizie pluridisciplinari, è
stato inserito nella piattaforma SuisseMED@p, come comunicatole poi con scritto
di data 12.07.2022 (doc. 275 incarto AI). In tale occasione ella
è pure stata informata che il termine di attesa era di svariati mesi ed era
indipendente dall'UAI.
Come si evince dalla e-mail trasmessa dal servizio
SuisseMED@p al segretariato SMR di cui al doc. 280 incarto Al, il mandato è
stato attribuito in data 09.11.2022 al __________ ed il giorno stesso è stata
trasmessa a quest'ultimo la relativa comunicazione (doc. 279 incarto Al).
Acquisita ulteriore documentazione peritale allestita
dall'assicuratore __________ (v. doc. 283, 284 incarto Al) e
visto lo scritto dell'assicurata del 11.01.2023 (doc. 285 incarto Al),
la pratica è stata nuovamente sottoposta al SMR (v. doc. 287, 288 incarto
Al) e l'UAI ha inviato all'assicurata lo scritto del 06.02.2023 (doc.
291.
incarto Al), a cui ha risposto in data 16.02.2023 (doc. 294
incarto Al). L'istruttoria con la riattivazione della procedura peritale
è quindi stata riavviata (v. doc. 299 incarto Al) come comunicato
all'assicurata in data 03.03.2023 (doc. 297 incarto Al).
In data 08.05.2023 il mandato è stato accettato dal __________
(v. doc. 302 incarto Al) e con scritto del 09.05.2023 sono stati
comunicati all'assicurata i nominativi dei periti designati dal __________ (doc.
301.
incarto Al). Il 22.05.2023 il SAM ha inviato alla signora RI 1 la convocazione
alla perizia (doc. 303 incarto Al).
Il rapporto peritale è stato allestito dal __________
in data 28.05.2024 (doc. 329 incarto Al) e ne è stata trasmessa
una copia all'assicurata in data 12.06.2024 (doc. 331, 332 incarto Al).
Nel frattempo, in data 02.06.2024 il Dr. __________ del
SMR ha redatto il proprio rapporto finale (doc. 330 incarto Al).
In data 20.06.2024 ['assicurata ha inviato uno scritto
alI'UAI contestando la valutazione del __________ relativa al periodo
precedente al 2021, chiedendo che l'UAI sottoponga la questione ai periti (doc.
333.
incarto Al). Ella ha inoltre ribadito la richiesta, già in precedenza
formulata e non accolta favorevolmente dall'UAI, di emanare una decisione separata
per il periodo dal 2021 in avanti.
Tale corrispondenza è stata sottoposta al vaglio del
SMR in data 24.06.2024 (doc. 334 incarto Al), il quale ha poi
trasmesso al __________ le contestazioni presentate dall'assicurata con scritto
dell'11.07.2024 (doc. 336 incarto Al), al quale il centro
peritale non ha ancora dato risposta.
In data 26.08.2024 la ricorrente ha trasmesso all'UAI,
all'attenzione della capoufficio __________, un ulteriore scritto con il quale,
oltre a criticare l'operato del __________, del SMR e dell'UAI, pretende
l'emanazione di una decisione formale per il periodo posteriore al 27.01.2021,
separata dalla decisione che poi dovrebbe seguire per il periodo antecedente (doc.
337.
incarto Al).
Con lettera del 23.09.2024, la capoufficio deII'UAI ha
informato la rappresentante della signora RI 1 che è stato richiesto un
complemento al __________ e che si rende necessario svolgere anche ulteriori
accertamenti a livello economico, segnatamente la raccolta di informazioni in
merito ai redditi realizzati dalla sua assistita nel corso degli anni, che sono
rilevanti per la determinazione del diritto alla prestazione richiesta (doc.
338.
incarto Al).
Vero è che l'amministrazione non ha inviato, per una
svista, all'assicurata copia di quanto richiesto al __________ l'11.07.2024, ma
questo ancora non significa che l'UAI sia rimasto immobile senza agire
tempestivamente per chiarire la situazione. Copia di questo scritto è poi stata
trasmessa alla rappresentante della signora RI 1 unitamente alla risposta
fornita dalla capoufficio deII'UAI il 23.09.2024. (…)”
(doc. IV)
2.6
Nel
caso concreto, come visto al
considerando precedente, l’Ufficio AI ha proceduto agli accertamenti ordinati
con la STCA 32.2021.33 senza che siano trascorsi lassi di tempo eccessivi,
dando puntuale risposta alle richieste espresse dall’assicurata.
L’assicurata rileva il fatto che ha
dovuto attendere più di anno tra il momento della comunicazione del 28 febbraio
2022.
da parte dell’Ufficio AI di attribuzione al __________ della perizia
pluridisciplinare (doc. 270) e l’accettazione in data 8 maggio 2023 del mandato
da parte del citato centro peritale (doc. 302). A suo dire, i tempi si
sarebbero accelerati se l’Ufficio AI avesse accettato la sua proposta di
svolgere la perizia in lingua tedesca, sua lingua madre, al posto
dell’italiano, proposta che l’amministrazione ha invece rifiutato. A
prescindere dalla rilevanza ai fini del giudizio di quanto sostenuto, va ad
ogni modo osservato che il 19 aprile 2022 l’Ufficio AI, fatto presente come non
fosse possibile inserire nella suddetta piattaforma una lingua diversa
dall’italiano, aveva chiesto alla ricorrente se a tal riguardo desiderasse una
decisione incidentale, impartendole un termine scadente il 6 maggio 2022 (doc.
273). L’assicurata non ha dato risposta. Il 27 giugno 2022 essa ha chiesto
ragguagli sul suo caso (doc. 274), ricevendo, come si evince dal riassunto dei
fatti di cui al considerando precedente, il 12 luglio 2022 dall’amministrazione
l’informazione di essere stata inserita a maggio nella piattaforma per
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare con l’avvertenza che i termini di
attesa di svariati mesi non dipendevano dall’Ufficio AI (doc. 275).
L’assicurata rileva inoltre che, a
seguito dell’invio in data 11 gennaio 2023 della perizia svolta
dall’assicuratore perdita di guadagno (doc. 285), con scritto 6 febbraio 2023
l’Ufficio AI, pur riconoscendo un’incapacità lavorativa completa in attività
adeguate dal 28 luglio 2021 in poi, aveva respinto la sua proposta di emettere
una decisione sul diritto alla rendita a partire dalla succitata data (doc.
291), rifiuto da ultimo ribadito dalla Capoufficio con scritto del 23 settembre
2024.
(doc. 338).
Ora, pur comprendendo l’intenzione dell’assicurata
di poter disporre almeno di una rendita dalla citata data, va fatto riferimento
al succitato scritto della Capoufficio, la quale ha spiegato il motivo del
rifiuto di emettere una decisione separata poiché “non è prassi dell’Ufficio
AI del Cantone Ticino e della Cassa cantonale di compensazione emanare
decisioni inerenti periodi parziali, essendo, oltretutto ancora aperta
l’istruttoria sia medica sia economica”.
Va ricordato che, ai sensi
dell’art. 74 cpv. 1 OAI, terminata l’istruttoria, l’ufficio AI si pronuncia
sulla richiesta di prestazioni. Pertanto, come riassunto da Meyer/Reichmut (IVG
Kommentar, 2022, art. 57 N. 19 pag. 542), in linea generale, una volta chiarite
le circostanze, l'ufficio AI decide in merito alla domanda di prestazioni
presentata (DTF 99 V 48) ed alle richieste non indicate nella domanda stessa,
se e nella misura in cui queste sono specificamente e attualmente rilevanti in
base alle circostanze. Nelle costellazioni di cui all'articolo 58 LAI combinato
con l'articolo 74ter OAI, è sufficiente una comunicazione di prestazione senza
decisione. Negli altri casi, ai quali si fa riferimento a diverse motivazioni,
deve essere emessa, dopo la procedura di preavviso (art. 57a IVG), una
decisione (art. 49 cpv. 1 LPGA, art. 74 OAI, DTF 130 V 388).
Quindi, nella fattispecie concreta,
fintanto che l’istruttoria non è terminata, l’amministrazione non può emettere
una decisione relativa ad un periodo di rendita parziale. Del resto, va
ricordato che secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia
pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve
interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,
ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.
Per
il restio, l’Ufficio AI ha dato risposta alla richiesta di emissione di una
decisione separata entro un tempo ragionevole.
L’assicurata
evidenzia infine che, seppur la perizia 28 maggio 2024 del __________ (doc.
329) abbia concluso per una totale inabilità in attività adeguate dal gennaio
2021, per quel che concerne il
periodo precedente, da marzo 2015, i periti si sono fondati sulla perizia __________
considerata dal TCA nella citata sentenza di rinvio non completa. Questa
incongruenza è stata fatta oggetto dello scritto 20 giugno 2024 con cui
l’assicurata ha chiesto all’Ufficio AI, fra l’altro, un complemento peritale affinché
gli specialisti si determinassero in merito alle incapacità lavorative
antecedenti il 2021 senza fondarsi sulla precedente decisione amministrativa
del 3 febbraio 2021 e sulla perizia __________ del 15 aprile 2020,
stigmatizzando inoltre in fatto che l’Ufficio AI non sia reso conto da solo di
tale “errore grave” (doc. 333). Essa rileva anche come solo l’11 luglio
2024.
il SMR abbia chiesto al __________ un complemento peritale in tal senso (cfr.
doc. 334). Evidenzia pertanto come il complemento peritale sia stato chiesto
dopo quasi due mesi dalla ricezione del referto peritale “insito
dell’evidente errore”, ritenendo tale ritardo ingiustificato.
Orbene,
il lasso di tempo intercorso tra la
perizia __________ e il momento in cui il SMR ha esaminato il relativo
rapporto, vale a dire il 2 giugno 2024, rispettivamente quando ha chiesto al __________
il citato complemento, ossia l’11 luglio 2024, non può essere considerato
eccessivo.
Certo,
nella fattispecie concreta, dall’inoltro della domanda di prestazioni in data
12.
febbraio 2014 sino al presente ricorso (7 novembre 2024) sono trascorsi poco
più di dieci anni. A tal riguardo nella menzionata DTF 129 V pag. 411, l’Alta
Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio
AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di
una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata). In quell’evenienza il ritardo ingiustificato era tuttavia dovuto
principalmente al fatto che l’amministrazione non aveva esperito una perizia
psichiatrica ordinata dall’autorità giudiziaria in una sentenza di rinvio.
Nel caso concreto, come visto sopra,
all’Ufficio AI non può invece essere imputato un ritardo ingiustificato.
Né, del
resto, riguardo alla procedura avviata a seguito della STCA 32.2017.189 di
rinvio e sfociata nella decisione 3 febbraio 2021 (cfr. consid. 1.3), vi è
motivo di ritenere che l’Ufficio AI non abbia agito in maniera tempestiva.
In simili circostanze, sulla
scorta dei dettami giurisprudenziali e dottrinali suevocati, questo Giudice
ritiene che l'autorità amministrativa convenuta non si è resa colpevole di un
ingiustificato ritardo nei confronti dell’assicurata.
Si
attira comunque l’attenzione dell’amministrazione sulla necessità di procedere il più celermente possibile all’approfondimento medico
– in particolare nel sollecitare (qualora non l’avesse nel frattempo già fatto)
il __________ ad una risposta allo scritto 11 luglio 2024 – e alla valutazione
economica ed emetta una decisione formale, debitamente preavvisata ai sensi
dell’art. 57a LAI, contro la quale l’insorgente potrà eventualmente inoltrare
un ricorso al TCA.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI
in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto. .
2. Le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerna, entro 30 giorni
dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale
decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve
motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti