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Decisione

32.2024.72

Ricorso (accolto per adesione): valutazione medica UAI è confermata, mentre le parti concordano sulla carenza istruttoria per la valutazione economica, l’amministrazione avendo determinato in modo errato il reddito da valido. Evtl. nuova presa di posizione della consulente SIP. Retrocessione atti

17 marzo 2025Italiano73 min

i limiti funzionali rilevati dal dr. __________ e dai periti del __________. Censura

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.72

jv/gm

Lugano

17 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 settembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1984 e da lungo tempo al beneficio della pubblica assistenza, il 17

dicembre 2019 ha presentato domanda di prestazioni AI.

1.2. Esperita

l’istruttoria di rito, inclusa una perizia psichiatrica del dr. __________

(specialista in psichiatria e psicoterapia) concludente per una capacità

lavorativa nulla nell’attività abituale e del 50% in attività adeguata

(riduzione del rendimento) dal 1. febbraio 2017 (cfr. rapporto peritale del 5

maggio 2021, doc. 41 incarto AI) e fatta propria dal medico SMR (doc. 43

incarto AI), con decisione del 23 agosto 2021 l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di rendita (doc. 58 incarto AI).

Con sentenza

del 18 febbraio 2022 il TCA ha accolto il ricorso del 23 settembre 2021 avverso

alla decisione dell’Ufficio AI del 23 agosto 2021, rinviando gli atti all’amministrazione

per un approfondimento medico (perizia pluridisciplinare) ed eventualmente economico

(STCA 32.2021.106 del 18 febbraio 2022).

La

suddetta pronunzia è stata oggetto di ricorso al Tribunale federale

limitatamente all’importo delle ripetibili riconosciute e l’Alta Corte ha

dichiarato il gravame inammissibile (STF 9C_163/2022 del 25 aprile 2022).

1.3. Conformemente

alla sentenza di rinvio, l’amministrazione ha fatto esperire una perizia

pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neuropsicologico,

neurologico, reumatologico e gastroenterologico, conferendo mandato peritale –

tramite la piattaforma SuisseMED@P – al __________, nelle persone della dr.ssa __________

(internista), della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta), della

dr.ssa __________ (reumatologa), del dr. __________ (neurologo+ENMG), del dr. __________

(neuropsicologo) e del signor __________ (psicologo) (docc. 80, 81, 86, 94, 97,

99, 103, 105-109 incarto AI).

La

perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale dell’8 settembre

2023 (doc. 119 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 120 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi

" 4.3. Diagnosi rilevanti con breve esposizione delle

limitazioni funzionali emerse dai reperti

4.3.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla

capacità lavorativa

Disturbo misto di personalità

emotivamente instabile, tipo impulsivo e antisociale (ICD-10 F61)

4.3.2 Diagnosi rilevanti senza

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Sospetta NASH (steato-epatite non

alcolica) con/su sindrome metabolica:

-

ipercolesterolemia […]

-

obesità di classe I (BMI 31,01 kg/m2).

Iperferritinemia nota […]

Tabagismo

Pregressa infezione da Helicobacter

pylori (gennaio 2014).

Cervicalgia intermittente in minime

alterazioni degenerative del rachide cervicale e protrusione erniaria C5-C6

pre- ed intra-foraminale ds. in assenza di effetti compressivi radicolari (MRI

del 21.7.2017).

Disturbi statici del rachide (lieve

scoliosi destro-convessa dorsale e sinistro-convessa lombare, lieve

appiattimento della cifosi dorsale e della lordosi lombare).

Piattismo dei piedi.

Parestesie formicolanti e sensazione

di torpore all’avambraccio ed alle dita delle mani, di eziologia indeterminata.

e

rilevati i limiti funzionali (doc. 119, pag. 554 incarto AI), i periti hanno

accertato un’incapacità lavorativa globale del 100% nell’attività abituale e

del 50% (riduzione del rendimento) in attività adeguata, esclusivamente a

motivo dell’affezione psichiatrica, “in continuità con la perizia

psichiatrica del 5.5.2021 del Dr. med. __________” e quindi dal 1. febbraio

2017 (cfr. doc. 119, pagg. 555 e 595 incarto AI e STCA 32.2021.106 consid.

1.7.).

1.4. Con

progetto di decisione del 30 ottobre 2023 (in annullamento e sostituzione della

decisione del 23 agosto 2021) l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di

prestazioni, non essendovi una perdita di guadagno. L’amministrazione ha

altresì respinto la domanda di gratuito patrocinio per la procedura

amministrativa, non ravvisando la necessità di assistenza di un legale (doc.

121 incarto AI).

Con

osservazioni del 30 novembre 2023 l’assicurato, tramite il proprio legale, ha contestato

il progetto di decisione del 30 ottobre 2023. Circa la valutazione medica,

adduce un’incapacità lavorativa completa in ogni attività producendo il rapporto

del curante dr. __________ (specialista in psichiatra e psicoterapia) del 24

novembre 2023. Per quanto concerne la valutazione economica, evidenzia il

mancato coinvolgimento del servizio in integrazione professionale nel

determinare l’eventuale (re)integrabilità nel circuito lavorativo, sostenendo

non esservi alcuna attività sul mercato equilibrato del lavoro conciliabile con

Fatti

i limiti funzionali rilevati dal dr. __________ e dai periti del __________. Censura

inoltre un errato calcolo del grado d’invalidità, sostenendo come il reddito

considerato dall’amministrazione quale salario da valido fosse in realtà un

salario da invalido, essendo stato conseguito allorquando “già soffriva dei

problemi di salute in questione”.

Contesta

inoltre la mancata concessione del gratuito patrocinio per la procedura

amministrativa “a far tempo dall’inoltro del ricorso del 23 settembre 2021

al TCA”, adducendo come in concreto i presupposti siano adempiuti (doc. 126

incarto AI).

Sollecitata

dall’Ufficio AI a prendere posizione circa le osservazioni dell’assicurato relative

alla valutazione della capacità lavorativa ed il referto del dr. __________

(doc. 128 incarto AI), con complemento peritale del 30 gennaio 2024 la dr.ssa __________

ha confermato le conclusioni peritali, il rapporto del curante psichiatra non

apportando “nuovi elementi di pertinenza medica oltre a quelli già analizzati

e valutati” (doc. 129 incarto AI). Questa presa di posizione della dr.ssa __________

è stata fatta propria dal medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria

e psicoterapia) nell’annotazione del 1. febbraio 2024 (doc. 130 incarto AI).

Con

rapporto finale del 14 agosto 2024 la consulente in integrazione ha chiuso il

caso, rilevando un ampio ventaglio di attività lavorative esigibili, non

ravvisando le condizioni per attuare provvedimenti professionali, osservando

come in concreto “non appaiono limitazioni tali da render problematica la

ricerca di un posto di lavoro adeguato nel mercato primario o secondario

tramite i classici canali di collocamento, circostanza che osta al

riconoscimento dell’aiuto al collocamento” e restando comunque a disposizione

per un sostegno al reinserimento nel circuito lavorativo (doc. 131 incarto AI).

Con

decisione del 4 settembre 2024 (anch’essa in annullamento e sostituzione della

decisione del 23 agosto 2021) l’Ufficio AI ha confermato integralmente il preavviso

(doc. 134 incarto AI).

1.5. L’assicurato,

sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 4 settembre 2024, postulandone l’annullamento e che venga “attribuita

una rendita d’invalidità intera a far tempo dal 1. giugno 2020”, istando altresì

per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con esenzione dagli anticipi, dalle

spese processuali e con il beneficio del gratuito patrocinio a far tempo dal 23

settembre 2021.

Sotto

il profilo formale, contesta la decisione dell’Ufficio AI di non averlo posto

al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa “a far

tempo dall’inoltro del ricorso del 23 settembre 2021 al TCA”, ritenendone adempiuti

i presupposti.

Dal

profilo materiale, contesta la valutazione medica in punto alla capacità

lavorativa accertata dai periti e dal medico SMR prevalendosi, tra l’altro, del

certificato medico del curante dr. Savi (psichiatra e psicoterapeuta) del 24

novembre 2023, della perizia privata del 2 ottobre 2024 della dr.ssa __________

(psichiatra e psicoterapeuta) e del decreto d’accusa del 2 ottobre 2024 emanato

nei suoi confronti per il reato di minaccia, a sostegno di un’inabilità

lavorativa completa ed in ogni attività a causa dell’affezione psichiatrica “presente

dall’adolescenza”.

Contesta

anche la valutazione economica, e meglio il calcolo del grado d’invalidità e

l’analisi della reintegrabilità a fronte di limiti funzionali che, a mente sua,

permetterebbero solo attività in ambiente protetto.

Chiede

infine “Audizione testimoniale della dr.ssa med. __________”.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver ricevuto due complementi

peritali (del 4 novembre e 2 dicembre 2024) dal __________ (docc. 8, 9, 18 e 19

incarto AI II), il secondo dei quali ha indotto il medico SMR a modificare il

suo precedente rapporto, accertando un’incapacità lavorativa del 50% (riduzione

del rendimento) in ogni attività dalla “Maggiore età” (docc. 20 e 21

incarto AI II). L’Ufficio AI ha inoltre comunicato che siccome all’entrata in

Svizzera (nel 2003, cfr. doc. 17 incarto AI II) l’assicurato era già portatore

del danno alla salute, i redditi conseguiti dalla maggiore età non possono

essere considerati quali redditi da valido, ragione per cui s’impone una nuova

valutazione economica.

In

ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti “al

fine di espletare i necessari accertamenti economici indispensabili per la

valutazione del grado AI del ricorrente”.

1.7. Con

osservazioni del 7 gennaio 2025 l’insorgente, pur aderendo di principio alla

proposta di rinvio formulata dall’amministrazione, ha chiesto al TCA di determinarsi

sulla valutazione medica e accertare se, come sostiene l’Ufficio AI, i limiti

funzionali rilevati siano conciliabili con una capacità lavorativa del 50% in

attività adeguata sul mercato del lavoro equilibrato, questione che a mente sua

può essere decisa sulla base degli atti all’inserto e che in caso di risposta

negativa renderebbe superfluo il rinvio degli atti all’amministrazione (X).

1.8. Con

osservazioni del 14 gennaio 2025 l’Ufficio AI ha comunicato che “permane una

divergenza […] sulle componenti del disturbo di personalità di cui è

affetto quest’ultimo e l’influsso della malattia sulla sua capacità lavorativa;

controversia che appare importante definire prima della retrocessione degli

atti […]” (XII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a

ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI

dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La cifra 9101 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI)

(valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022, stato al1. gennaio 2025) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto le parti sono concordi sul fatto che l’incapacità lavorativa di lunga

durata è insorta (al più tardi) nel febbraio 2017 (cfr. supra consid. 1.2.,

1.4. e 1.5.). L’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni a dicembre 2019

(cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui l’eventuale diritto alla rendita

sarebbe insorto prima della modifica legislativa, a prescindere dal fatto che

si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1

lett. b LAI).

Visto quanto precede, ogni riferimento

alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione

contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata

dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare

l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,

considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del

potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in

una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti

secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona

interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella

STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi

vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità

(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso

dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio

essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la

Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita

in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di

una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione

influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo

di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 21 novembre 2024).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante

per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità

e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è

possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015,

consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V

465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 segg.), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. Nella fattispecie in disamina, questo Giudice

non ravvisa alcun motivo che osti al procedere proposto dall’insorgente con le

osservazioni del 7 gennaio 2025 e condiviso dall’amministrazione con lo scritto

del 14 gennaio 2025, pur con la seguente precisazione.

La

censura dell’insorgente secondo cui le limitazioni funzionali rilevate dalla

dr.ssa __________ siano “a tal punto straordinarie da rientrare nel novero

delle attività protette” (X, pag. 3) e quindi che non vi siano sul mercato

equilibrato del lavoro attività adeguate ai limiti descritti, pertiene alla

valutazione economica (cfr. supra consid. 2.5.). Siccome le parti convengono,

ancorché per diversi motivi (cfr. supra consid. 1.6.), sul fatto che la

valutazione economica necessiti un complemento istruttorio, non occorre

(ancora) chinarsi su tale aspetto che sarà, se del caso, approfondito

dall’amministrazione per il tramite della consulente in integrazione alla luce

delle censure sollevate dall’avv. RA 1 (I, p.ti 29.-36.) e dalla dr.ssa __________

(I, allegato B).

Pertanto,

la disamina va limitata alla questione a sapere se la capacità lavorativa

residua del 50% in attività adeguata accertata dai periti esterni indipendenti

vada confermata o se, come sostenuto dall’insorgente, egli è inabile al lavoro

in misura completa ed in ogni attività.

2.7. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni del 17 dicembre 2019, al fine di

accertare lo stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha fatto esperire

una perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico, le cui conclusioni sono

state fatte proprie dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.1. e seg.).

Successivamente è stata esperita anche una perizia pluridisciplinare, in ambito

internistico, psichiatrico, reumatologico, neurologico e neuropsicologico,

confluita nel rapporto peritale dell’8 settembre 2023, anch’esso fatto proprio

dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.3.). Con la risposta di causa

l’amministrazione ha comunicato, tra l’altro, di aver ricevuto due complementi

peritali, del 5 novembre e 3 dicembre, dalla dr.ssa __________ ed un nuovo

rapporto finale del medico SMR (cfr. supra consid. 1.6.).

Il

ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione

impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dai periti e dal

medico SMR, egli presenti un’incapacità lavorativa del 100% in ogni attività fin

dall’adolescenza.

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7.1. Il

ricorrente sostiene di essere inabile al lavoro in misura completa ed in ogni

attività a far tempo dall’adolescenza, prevalendosi del certificato del 24

novembre 2023 del curante psichiatra dr. __________ (doc. 126, pag. 802 e seg.

incarto AI; cfr. infra consid. 2.7.1.1.) e della perizia privata del 2 ottobre

2024 esperita dalla dr.ssa Odone (I, allegato B; cfr. infra consid. 2.7.1.2.).

Refertazioni, queste, che a mente sua sono preferibili alle conclusioni a cui

sono addivenuti i periti esterni indipendenti, dr. __________ e dr.ssa __________.

2.7.1.1. Va innanzitutto rilevato che secondo la

giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante

la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III

671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in

argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti;

cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla

giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF

8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid.

5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016 consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6

giugno 2019 consid. 2.8.; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e

STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020 consid. 2.8.).

Il certificato

del dr. __________ presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore):

"

Egregio Signor Avvocato RA 1, su

richiesta del mio paziente le inoltro un mio rapporto ai fini

dell’intercorrente procedura inerente alla richiesta di una rendita di

invalidità. In data 18.08.2022 avevo inviato un ulteriore rapporto all’Ufficio

AI, Bellinzona. La presa a carico del Signor RI 1 è continuata a tutt’oggi;

egli sembra un poco più conscio del proprio disagio, per cui egli stesso tende

ad autoisolarsi per non incorrere nel rischio di un passaggio all’atto verso

terzi. Il quadro psicopatologico è rimasto invariato, caratterizzato da

una pervasiva onnipotenza narcisistica. Sussiste sempre un costante importante

eretismo con irritabilità e rischio di passaggio all’atto alla minima

contrarietà. Completa intolleranza allo stress, soprattutto conseguente

alle interazioni sociali. Completa dipendenza per le questioni

economico-amministrative dalla convivente __________; egli ha recentemente

avuto un figlio dalla convivente __________. Dal profilo psicodiagnostico

riconfermo:

ICD-10, F60.30 Disturbo di personalità emotivamente

instabile, tipo compulsivo.

ICD-10, F60.2 Disturbo di personalità antisociale.

Il paziente si presente puntualmente agli appuntamenti.

L’obiettivo terapeutico è costituito innanzitutto da un monitoraggio delle sue

condizioni psichiche, con l’intento di contenere possibili situazioni

esplosive. Ritenendola senza efficacia, egli ha invece sistematicamente interrotto

la medicazione psicoattiva instaurata con l’intento di attenuare gli

aspetti impulsivi (Tegretol rispettivamente Seroquel, Zyprexa, Abilify e da

ultimo Rexulti). Al momento egli assume Valium 5 mg per la correzione della

funzione ipnotica. In considerazione delle sue condizioni psichiche, in

particolare per i gravi aspetti antisociali, valuto il paziente completamente

inabile al lavoro, per qualsiasi attività adeguata alle sue competenze. Il

paziente mi comunica che ripetutamente egli ha problemi di interazione sociale

con passaggi all’atto in senso eteroclastico. La prognosi è schiettamente e

definitivamente negativa. Trattasi di un grave caso clinico. […].”

La

dr.ssa __________, chiamata a determinarsi circa il rapporto del curante, si è

così espressa (doc. 129, pag. 813 e seg. incarto AI, sottolineature del

redattore):

" […] La

nuova documentazione medica prodotta successivamente alla mia perizia non

apporta ulteriori nuovi elementi diagnostici: il curante, infatti, afferma

che il quadro clinico è rimasto invariato, quindi non vi sono state

variazioni rispetto alla mia precedente valutazione peritale. Le

limitazioni fatte valere dal curante sul piano relazionale sono state

considerate nella valutazione peritale secondo lo schema mini ICF e sono

state tenute in considerazione nella descrizione dei requisiti per un’attività

adeguata. Il curante si esprime per un quadro grave, ma di fatto come

descritto in perizia i suoi comportamenti (dichiarati) non hanno mai necessitato

di interventi di contenimento (ricoveri in ambito ospedaliero, né vi è in atto

una cura farmacologica nemmeno con provvedimenti coattivi). Il quadro

clinico non appare quindi così grave in quanto non vi è stata una perdita

completa rispetto alle sue competenze e all’ambiente dove mantiene delle

relazioni, lui stesso aveva cercato di costruire un centro ricreativo per i

suoi figli e per quelli degli amici, evidenziando quindi degli aspetti

relazionali ancora presenti (progetto naufragato per motivo non correlati allo

stato di salute), è in grado di mettere in atto comportamenti di evitamento da

situazioni che lo mettono a rischio. La documentazione medica quindi non

modifica la mia valutazione peritale.

Per quanto riguarda le censure dell’avvocato [osservazioni

del 30 novembre 2023, doc. 126 incarto AI, n.d.r.], preciso che il test SIMS

è una intervista strutturata che valuta l’amplificazione/simulazione di

disturbi psichici, basandosi su 5 scale che analizzano sintomi psicotici

inusuali o bizzarri non presenti in pazienti psichiatrici, sintomi neurologici

illogici o decisamente atipici, disturbi di memoria inconsistenti con il

pattern di danno o disfunzione cerebrale riscontrati, l’invenzione e/o

esagerazione di deficit intellettivi attraverso prestazioni deficitarie in item

di semplice conoscenza generale, sintomi atipici di depressione e ansia.

L’assicurato ha ottenuto un punteggio di 22, quindi un punteggio solo

leggermente superiore al cut-off (=> 14-16), insufficiente per dichiarare

che vi è stata auna simulazione in tali aree. Aggiungo che tale test non

contempla scale di valutazione rispetto alla simulazione di comportamenti

aggressivi […]. I sintomi descritti e oggettivati sono plausibili con la

diagnosi di un disturbo di personalità sebbene essi non appaiono così gravi da

avere perturbato in maniera importante il contesto socio-culturale in cui

egli vive. In conclusione, non trovo, dalla nuova documentazione, elementi

che mi portino a discostare rispetto alla mia valutazione peritale e sulla capacità

lavorativa che quindi riconfermo.”

Si

rileva che il curante non si è mai confrontato con le conclusioni (peritali) della

dr.ssa __________, limitandosi ad esprimere una propria valutazione “a

compartimento stagno”. Inoltre, il rapporto del curante attesta una situazione

clinica invariata rispetto a quella descritta nel rapporto del 18 agosto 2022

(doc. 95 pagg. 450-453 incarto AI), quest’ultimo essendo già stato considerato

dalla dr.ssa __________ in sede peritale (doc. 119 pag. 574 incarto AI). L’esperta

esterna indipendente ha accertato un quadro diagnostico sostanzialmente

sovrapponibile a quello formulato dal dr. Savi (cfr. supra consid. 1.3.), avendo

già considerato i limiti funzionali descritti dal curante (vedasi a titolo

esemplificativo doc. 119, pag. 591 incarto AI), giudicandoli tuttavia meno limitanti

per rapporto alla capacità lavorativa (residua). La blanda farmacoterapia (con

scarsa compliance stando a quanto asserito dallo stesso curante), la mancanza

di degenze presso istituti di cura e tantomeno di ricoveri coatti, assurgono ad

(ulteriori) elementi a supporto delle conclusioni peritali. Va peraltro

sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla

posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.).

2.7.1.2. Per quanto

concerne la perizia della dr.ssa __________, che ha visitato l’assicurato due

volte per complessive tre ore coinvolgendo la di lui compagna e ha visionato

l’intera documentazione relativa alla domanda di prestazioni AI (inclusi i

Considerandi

rapporti della dr.ssa __________ e del dr. __________), vale quanto segue.

Svolta

l’anamnesi, accertata la situazione lavorativa (pregressa e attuale) e

familiare con le relative criticità, la dr.ssa __________ ha fatto il punto

della situazione valetudinaria, concordando con il dr. __________ e la dr.ssa __________

circa la diagnosi di base, ossia un disturbo di personalità misto (ICD-10 F61),

differendo tuttavia sulle componenti prevalenti (sottolineature del redattore):

"

[…] le componenti prevalenti non

sono […] quella emotiva impulsiva e quella antisociale ma, come in parte

confermato anche dal test, quella paranoide/schizoide e quella narcisistica.

Il pensiero e gli atteggiamenti […] sono permeati dalla diffidenza e dall’idea

che gli altri […] funzionino seguendo regole contrarie ai suoi principi […]. […]

incapace di vere relazioni affettive, si descrive come disinteressato ai

rapporti con gli altri, se non per difenderli da presunte o reali ingiustizie

[…] sempre tramite la violenza […] come l’unico mezzo di difesa possibile. Teme

la debolezza e la fragilità […]. Si dichiara sfiduciato nei confronti della

possibilità di ricevere qualunque tipo di aiuto, mostra una sensibilità

eccessiva ai contrattempi e alle frustrazioni, porta rancore […], si mostra

sospettoso, focalizzato sulla necessità di difendere i diritti personali, in

modo però vago e allusivo […]. […] scarsa capacità di provare piacere […], […] freddezza

emozionale ad eccezione della rabbia, la tendenza a svolgere attività

solitarie, la mancanza di relazioni intime (disturbo schizoide). […].

Cruciali sono inoltre gli aspetti narcisistici, soprattutto perché

portano il paziente a descrivere in modo grandioso certi aspetti di sé, in

particolare quelli legati al funzionamento, e a sovrastimarli. […] il paziente

[…] non mente quanto enuncia le proprie qualità ed esperienze […]. […] crede

realmente ad una costruzione della realtà che però non sempre coincide con la

realtà stessa. […] il paziente non può essere considerato attendibile nel

valutare il proprio funzionamento e le proprie risorse. Basti pensare che

definisce le compagne […] dipendenti da lui, mentre è […] evidente che lui

risulta […] dipendente da loro […]. […] ritengo utile riflettere sul disturbo

di personalità presentato dal paziente […] anche in termini di livello di

funzionamento, come suggerito dal Modello alternativo del DSM-5 per i

disturbi di personalità. […] Ne emerge […] una grave compromissione del

funzionamento globale, come dimostrato tra l’altro dalla storia di vita,

durante la quale nonostante risorse cognitive potenzialmente integre il

paziente non è riuscito a portare a termina un progetto lavorativo ed ha

mostrato carenze e difficoltà anche a livello affettivo, vivendo in un assetto

caotico e disorganizzato, non privo di aggressività […].

Incapacità lavorativa 100% in qualsiasi attività lavorativa

A tal proposito, mi permetto di evidenziare che i

colleghi hanno certificato una capacità lavorativa parziale, specificando che

il paziente potrebbe lavorare in un particolare ambiente […]. […] non posso

che concordare con queste definizioni di un ambiente in cui il paziente

potrebbe svolgere qualche attività, ma quello descritto non è […] un

ambiente lavorativo, quanto piuttosto un ambiente di attività protetta […].

Prognosi sulla capacità lavorativa

Considerata la gravità e la cronicità del disturbo, la

prognosi sulla capacità lavorativa è […] sfavorevole. […].

Limitazioni funzionali determinate dallo stato clinico

[…] limitazione della capacità lavorativa legata a

diversi aspetti.

Rispetto alle regole: grado di disabilità moderato-grave: […] segue solo le regole che

corrispondono ad un suo modello interno, rigido e non modulabile. Non è in

grado di comprendere la prospettiva altrui e […] non è disposto a sottostare a

nessuna richiesta o indicazione che non lo trovi d’accordo. […] questo limita

qualunque tipo di attività che non preveda un grado di autonomia pressoché

completo, impensabile nel mondo del lavoro, o accompagnata da operatori che

fungano da mediatori con competenze terapeutiche specifiche e con la

possibilità di abbandonare un compito che non risponda a queste

caratteristiche.

Organizzazione dei compiti: grado di disabilità moderato-grave: […] è in grado di

organizzare solo le attività che lui predilige e anche in quel caso solo

secondo le sue esigenze. […] i progetti personali sono spesso poco concreti e

non sottoponibili a verifica. […] In un’attività professionale necessiterebbe

di qualcuno che lo guidi, senza però prevaricarlo, con competenze anche in

questo caso terapeutiche.

Flessibilità:

grado di disabilità grave: […] non ha risorse per adattarsi alle richieste

dell’ambiente, non è quindi in grado di gestire stress, nemmeno minimi, se non

mettendosi a rischio di agiti anche pericolosi.

Competenze:

grado di disabilità moderato. Verosimilmente l’intelligenza è nella norma, ma

la scolarità è molto bassa e, nonostante il paziente descriva prestazioni

elevate […] da autodidatta, queste non sono mai state verificate. […] presenta

evidenti deficit di memoria […]. I test neuropsicologici mettono in evidenza

[…] una lieve ipofunzionalità attentivo-esecutiva con elementi di scarso

monitoraggio e problem solving, riduzione della flessibilità ed un’accentuata

distraibilità.

Giudizio:

grado di disabilità moderato-grave (a seconda delle condizioni): […] è in grado

di valutare in modo sufficientemente adeguato situazioni semplici, che non

implichino […] giudizi relativi a stile di vita, morale, o che vengano

percepiti come minaccia o lesione della propria persona e individualità; […]

non è in grado di riflettere su quello che pensano gli altri, mettere in discussione

il proprio pensiero, cambiare idea, tutti aspetti che rendono difficile

qualsiasi interazione in qualunque ambiente professionale.

Persistenza:

grado di disabilità moderato: […] non gli è possibile adattarsi a ritmi imposti

da altri, per cui difficilmente potrebbe adattarsi ai ritmi di un lavoro per

quanto flessibili.

Assertività:

grado di disabilità grave: la modalità che […] utilizza per far valere i suoi

diritti passa attraverso gli agiti aggressivi, di cui egli non solo non si

pente, ma che addirittura […] considera un modo adeguato ed efficace per

gestire i conflitti. Questo lo rende evidentemente inadeguato all’interazione

con altre persone in un contesto lavorativo, cosa che […] egli almeno in parte

comprende ritirandosi.

Contatto con gli altri: grado di disabilità grave. […] Il paziente non

possiede le risorse per gestire rapporti al di fuori della cerchia familiare se

non gestiti da figure terapeutiche.

Integrazione nel gruppo: grado di disabilità grave: i limiti sovraesposti

tendono ad essere accentuati dalle dinamiche di gruppo, che quindi vanno

evitate.

Relazioni intime:

grado di disabilità grave. […] egli non sembra in grado di raggiungere una vera

intimità, il clima familiare viene descritto come spesso teso e caotico e le

frequentazioni sono frammentarie e non sempre caratterizzate da armonia.

Attività spontanee: grado di disabilità lieve-moderato: […] è possibile che l’immagine di

uomo attivo che il paziente si è costruito non corrisponda perfettamente alla

realtà.

Cura di sé:

grado di disabilità assente.

Mobilità:

grado di disabilità moderato: non guida in zone trafficate, non frequenta

luoghi affollati perché disturbato dalla gente, evita qualunque situazione

sociale.

Da questa descrizione mi sembra evidente che le

limitazioni […] conseguenti al grave disturbo psichico sono incompatibili

con qualsiasi attività lavorativa; […] il disturbo è presente

dall’adolescenza, quindi il danno alla salute è presente da allora ed ha sempre

influenzato la capacità lavorativa. Il percorso lavorativo […] testimoniano

l’estrema difficoltà del paziente; il fatto che per brevi periodi abbia

lavorato è probabilmente legato al fatto che per breve tempo è riuscito […] a

contenere alcuni aspetti del disturbo, ma i fallimenti dimostrano la presenza dei

deficit. […] Il paziente non presenta risorse per l’integrazione; potrebbe

beneficiare all’interno del progetto terapeutico di un lavoro protetto per

sfruttare la capacità residue ai fini di migliorare il benessere personale e la

qualità di vita.”

Sulla

scorta della perizia di parte, oltre ad evidenziare l’asserita inconciliabilità

di una professione sul mercato equilibrato del lavoro con i limiti funzionali

rilevati (I, p.ti 7.-15.), il (patrocinatore del) ricorrente mal comprende come

“A mente della perita __________, l’assicurato potrebbe essere presente 8

ore al giorno in un contesto adeguato, tuttavia con una riduzione del

rendimento del 50% poiché “le limitazioni presenti lo rendono meno caricabile e

resiliente anche in un contesto lavorativo rispettoso dei suoi limiti”” (I,

p.ti 16.-18.), rimproverando alla dr.ssa __________ di non aver adeguatamente

motivato tale accertamento.

In

merito a quanto precede, con complemento peritale del 4 novembre 2024 la dr.ssa

__________ ha così preso posizione (sottolineature del redattore):

" […]

ho preso visione […] del rapporto […] della Dr.ssa […] __________ […] del 2

ottobre 2024 […] oltre che il ricorso dell’avv. RA 1 […].

La Dr.ssa […] __________ […] si orienta verso la

diagnosi di un disturbo misto di personalità (F61), ritenendo che le componenti

principali siano quelle paranoide/schizoide e narcisistica a differenza della

mia valutazione nella quale ponevo l’accento sugli aspetti antisociali ed

emotivamente instabili, tipo compulsivo.

[segue disamina dei criteri e delle caratteristiche del

disturbo paranoide di personalità, del disturbo di personalità schizoide, del

disturbo narcisistico e del disturbo antisociale, n.d.r.].

[…] alcuni criteri del disturbo antisociale sono

sovrapponibili a quelli di un disturbo di personalità paranoide, schizoide e

narcisistico (ad esempio la ridotta capacità a tollerare le frustrazioni, i

rapporti interpersonali disfunzionali); […] ritengo che il disturbo

antisociale rispecchi maggiormente le caratteristiche personologiche dell’A.

in quanto egli non presenta le caratteristiche essenziali del disturbo

paranoide di personalità, ossia la sospettosità pervasiva e l’ostilità. Ad

esempio, se ci basiamo sui dati oggettivi, come le stesse osservazioni

[…] della Dr.ssa med __________ e non solo sulle informazioni riportate

dall’A., si può ben notare che nello status descritto dalla Dr.ssa […] (ma

anche in quello da me rilevato) vi è l’assenza di una relazione perturbata

con l’altro in senso paranoide: infatti egli era parso adeguato nella

relazione e nel complesso collaborante, l’espressione era tranquilla, non viene

minimamente accennata la presenza di sospettosità e diffidenza nonostante le

visite effettuate non fossero state da lui richieste e di cui lui non ne capiva

le motivazioni. L’assenza […] oggettiva di una relazione interpersonale

perturbata da tali aspetti mi fa discostare dal ritenere il disturbo paranoide

di personalità preponderante nel caso in esame. Non ho rilevato la presenza

di elementi schizoidi: il ritiro segnalato dall’A. è usato […] come […]

“difesa” rispetto a situazioni per lui rischiose a generare situazioni di

conflitto e non tanto per una assenza di capacità di provare piacere nelle

attività o nelle relazioni interpersonali (ad esempio i suoi progetti iniziati

negli ultimi anni […] presupponevano un contatto interpersonale significativo

come può essere quello di un centro di aggregazione o venditore ambulante di

panini). […] sono giunta alla conclusione di un disturbo misto

impulsivo-antisociale. Tale diagnosi si fonda sulla presenza sin

dall’infanzia-adolescenza, come riferito dall’A., di un’incapacità a

tollerare le frustrazioni con agiti aggressivi, sia verbali che fisici nei

confronti di terzi qualora fosse messo di fronte a frustrazioni (accuse,

critiche, ingiustizie, sia verso sé che verso altri). […] aveva riferito […] di

una paura di perdere il controllo, di cui appariva consapevole, che

l’hanno portato ad atteggiamenti di evitamento. Agiti aggressivi non si sono

accompagnati a condanne o a iter processuali o a detenzione. Con gli

anni la marcata tendenza ad agire in maniera imprevedibile senza considerare le

conseguenze sembrava essersi attenuata. Dall’anamnesi si evinceva la presenza

di un comportamento rissoso con conflitto nei confronti degli altri, una

tendenza ad eccessi di violenza, difficoltà a continuare un’attività

che non offrisse una gratificazione immediata, a questo si associavano che

dei tratti antisociali con negligenza delle norme, scarsa empatia nei

confronti […] degli altri, incapacità di provare sentimenti di colpa, tendenza

alla manipolazione, tendenza ad accusare gli altri di comportamenti che erano

poi fonte dei suoi atteggiamenti impulsivi. La valutazione di una personalità

di tipo borderline emergeva anche dalla valutazione testistica. La capacità

lavorativa secondo la Dr.ssa […] __________ deve essere considerata

nulla per qualsiasi attività lavorativa, pur concordando sulle limitazioni da

me espresse e anche su quelle del Dr. […] __________. Considera

possibile solo un’attività in un ambiente protetto. [Nel, n.d.r.] rapporto

della consulente in integrazione […] vengono riportate come possibili

attività in un mercato del lavoro in equilibrio quelle di

custode/portinaio, addetto alle pulizie, lavoro di archiviazione e

amministrativi semplici; esse appaiono rispettose dei limiti funzionali

psichiatrici evidenziati in corso della mia perizia. Pertanto, vi sono ancora

risorse spendibili nel mercato del lavoro. A riguardo delle osservazioni

dell’avv. RA 1 rispetto alla valutazione di una capacità lavorativa del

50%, le limitazioni funzionali descritte secondo lo schema mini-ICF in

particolare la ridotta flessibilità ed assertività, le difficoltà di contatto

con gli altri necessitano di pause di maggiore durata e di tempi maggiori

nello svolgimento dei suoi compiti rendendolo meno caricabile e resiliente.

Il quadro clinico osservato dalla Dr.ssa […] __________ è sovrapponibile

a quello descritto nel mio elaborato peritale ad eccezione di una certa

quota d’ansia presente; la stessa specialista definisce il quadro come cronico;

non vi sono quindi elementi che mi portino a considerare un peggioramento

[…] rispetto alla mia precedente valutazione. Noto […] una differenza rispetto

alla terapia medicamentosa […] ora meno importante; infatti

attualmente è a beneficio di Valium 10 mg (somministrazione solo serale) mentre

al momento delle mie visite il trattamento prescritto era più articolato e

consisteva non solo in un ansiolitico serale ma in una terapia diurna a base di

antipsicotico e antiepilettico con effetto sul quadro umorale e

comportamentale.

In ultimo, il decreto di accusa prodotto

dall’avv. RA 1 è posteriore alla mia valutazione e così anche i fatti in esso

contenuti. L’avv. RA 1 sostiene che il numero ridotto di condanne e […] di

passaggi all’atto, è spiegabile con il fatto che l’A. ha imparato ad evitare

situazioni potenzialmente esplosive come del resto avevo riportato in perizia;

tale aspetto è un ulteriore elemento che evidenzia capacità di adattamento

disponibili. In conclusione, non trovo, dalla nuova documentazione,

elementi che mi portino a discostare rispetto alla mia valutazione peritale e

sulla capacità lavorativa che quindi riconfermo.”

Con

ulteriore complemento peritale del 2 dicembre 2024, la dr.ssa __________ ha

comunicato che la documentazione agli atti non le permetteva di stabilire con

maggior precisione il momento dell’insorgenza del disturbo psichiatrico ed il

suo influsso nel tempo sulla capacità lavorativa, osservando circa il decreto

d’accusa del 2 ottobre 2024 quanto segue (sottolineature del redattore):

"

[…] Il documento […] non

modifica la diagnosi posta in perizia ma la riconferma

il fatto

contestatogli, infatti, rientra nel pattern comportamentale di un disturbo di

personalità antisociale. Come scritto in perizia, la diagnosi di un

disturbo misto impulsivo-antisociale di personalità si fonda sulla presenza sin

dall’infanzia-adolescenza, come riferito dall’assicurato, di un’incapacità a

tollerare le frustrazioni con agiti aggressivi, sia verbali che fisici […].

L’avere acquisito maggiore consapevolezza rispetto alla paura di perdere

il controllo, l’ha portato ad atteggiamenti di evitamento. Nel caso

specifico vi è una minaccia (= agito aggressivo, verbale), presumo a seguito di

una situazione di frustrazione (“… ti faccio vedere io cosa vuol dire uomini di

parola…”) senza passaggio all’atto (= evitamento).”

Il dr.

__________, avendo già avallato il complemento peritale del 4 novembre 2024

(doc. 7 incarto AI II), con annotazione del 5 dicembre 2024 (doc. 21 incarto AI

II) si è così espresso sul complemento peritale del 2 dicembre 2024

(sottolineature del redattore):

"

Ho preso visione del complemento

peritale […] La Dr.ssa __________ scrive che non è possibile stabilire con

maggiore precisione la data di insorgenza del disturbo psichiatrico […].

[…] per porre diagnosi di disturbo di personalità secondo ICD 10 si devono

rilevare condizioni e modalità di comportamento […] che emergono precocemente

nel corso dello sviluppo e rappresentano deviazioni significative dal modo in

cui l’individuo medio di una data cultura percepisce, pensa, sente e si pone in

relazione con gli altri. Propriamente […] sono condizioni evolutive che

compaiono nella tarda infanzia o nell’adolescenza e si prolungano nell’età

adulta ovvero dalla maggiore età. Nel caso specifico, l’assicurato presenta

un curriculum […] discontinuo […], il che rende verosimile una modalità

pervasiva e persistente di comportamento marcatamente deviante dal complesso

dalla gamma di comportamenti culturalmente attesi ed accettati, la cosiddetta

norma, con influsso in tutti gli aspetti funzionali a livello cognitivo,

affettivo, di controllo degli impulsi, modalità di porsi in relazione con gli altri,

tutti aspetti fondamentali e necessari nell’intraprendere e mantenere qualsiasi

esperienza lavorativa. Ne consegue, nel caso specifico – constatato che

l’assicurato al momento dell’arrivo in Svizzera presenta un curriculum lavorativo

oltremodo discontinuo rispettivamente anche il curriculum scolastico è

irregolare con aspetti ampiamente divergenti dai comportamenti di “norma”

attesi ed accettati, ad esempio la scrittura appresa tramite il correttore del

telefono, le lingue imparate solo attraverso la televisione, vanta importanti

nozioni informatiche ma non gli piace la corrente elettrica […] – che è

verosimile che l’assicurato al momento dell’arrivo in Svizzera nel 2003 fosse

portatore di un disturbo di personalità invalidante che ha condizionato il suo

percorso lavorativo. Per quanto concerne l’approfondimento richiesto

relativo al decreto d’accusa, avallo quanto redatto dai periti __________,

Dr.ssa __________ e Dr.ssa __________.”

Il

medico SMR ha di conseguenza sostituito il precedente rapporto con quello del 5

dicembre 2024 (doc. 20 incarto AI II), accertando un’incapacità lavorativa del

50% in ogni attività a far tempo dalla “maggiore età”, osservando circa

l’attività abituale che “non è definibile un’attività abituale con

differenti limitazioni rispetto ad un’attività adeguata medico-teorica”.

Ora,

si rileva che il quadro diagnostico descritto ed i limiti funzionali rilevati

dalla dr.ssa __________ e dalla dr.ssa __________ sono sostanzialmente

sovrapponibili, come del resto rilevato da entrambe le specialiste. Tali

aspetti, di natura medica, non sono di principio centrali, mentre determinanti

sono le ripercussioni funzionali dell’affezione psichiatrica (cfr. supra

consid. 2.4. e 2.7.1.1. in initio). A questo proposito, i pareri delle

specialiste divergono: la dr.ssa __________ ritiene che in attività adeguata ai

limiti funzionali l’assicurato potrebbe mettere a frutto una capacità

lavorativa del 50%, mentre la dr.ssa __________ ritiene che i limiti funzionali

rilevati permettano unicamente un’attività in un ambiente di lavoro protetto,

escludendo qualsivoglia attività professionale sul mercato equilibrato del

lavoro. Trattasi quindi di una diversa valutazione del medesimo quadro clinico.

Ora,

la dr.ssa __________, dopo aver fatto il punto della situazione iniziale e

degli aspetti formali (doc. 119, pagg. 565-567 incarto AI), riportato le fonti

impiegate (doc. 119, pagg. 568-578 incarto AI), svolta l’anamnesi (doc. 119,

pagg. 578-587 incarto AI), reso il reperto includendo gli esami di laboratorio

e quelli psicologici (doc. 119, pagg. 587-589 incarto AI) ed effettuata la

valutazione medico-assicurativa (doc. 119, pagg. 590-594 incarto AI) ha

accertato un’incapacità lavorativa del 100% in attività attuale e del 50% in

attività adeguata, descrivendone l’evoluzione come “continua dalla

precedente perizia del Dr. med __________”. La perizia della dr.ssa __________

risulta dunque rispettosa degli indicatori sanciti dalla giurisprudenza (cfr.

supra consid. 2.4.)

Con i

due complementi peritali del 4 novembre e 2 dicembre 2024 la specialista

esterna indipendente si è confrontata attivamente su ogni criticità evidenziata

dalla collega, sulle censure dell’avv. RA 1 afferenti alla valutazione medica e

sul decreto d’accusa, confermando integralmente le proprie conclusioni,

rilevando inoltre una terapia farmacologica attualmente più blanda rispetto a

quella precedente. Ella non ha lasciato nulla al caso, determinandosi su ogni

aspetto pertinente (anamnesi, attività professionale, diagnosi, limiti

funzionali, capacità lavorativa), evidenziando le criticità presenti nel

rapporto della collega (a titolo esemplificativo la farmacoterapia più blanda,

l’atteggiamento collaborante durante le visite peritali nonostante un susseguirsi

di domande personali incalzanti, ecc.).

Non si

può inoltre ignorare che nella misura in cui la dr.ssa __________ sostiene che RI

1.

sia inabile al lavoro al 100% in ogni attività a motivo di un’asserita

inconciliabilità con i limiti funzionali rilevati che gli permettono unicamente

un’attività in ambiente protetto, essa si determina su un aspetto che esula

dalla valutazione medica (cfr. supra consid. 2.6.), ciò che è censurabile.

Infatti,

secondo la giurisprudenza è il

consulente in integrazione professionale che, sulla scorta delle indicazioni e

limitazioni mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato

(concetto astratto e

teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i

posti disponibili durante congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per

l’individuo leso nel suo stato valetudinario di trovare un posto di lavoro

esigibile ed appropriato, cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V

124.

consid. 6.2.). Spetta difatti essenzialmente al consulente professionale,

che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito

delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla

salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011

del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008

pag. 274 consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e

limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).

È

quindi a ragione che nel complemento peritale del 4 novembre 2024 la perita

esterna ha rinviato, per tale aspetto, al rapporto del 14 agosto 2024 della

consulente in integrazione professionale (cfr. supra consid. 1.4.) indicante un

ampio ventaglio di attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica

(ad esempio quale custode/portinaio in edifici residenziali, addetto alle

pulizie, lavori di archiviazione e amministrativi semplici; doc. 131, pag. 817

e seg. incarto AI) sul mercato equilibrato del lavoro. Siccome la valutazione

economica dovrà essere oggetto di un complemento istruttorio (cfr. supra

consid. 2.6.), la domanda a sapere se i limiti funzionali rilevati sono

preclusivi di un’attività adeguata sul mercato equilibrato del lavoro sarà, se

l’amministrazione lo riterrà opportuno, oggetto di complemento istruttorio.

Oltre

a ciò, il rapporto della dr.ssa __________ presenta alcune criticità. A titolo

esemplificativo e con riferimento alla capacità di giudizio (elemento valutato

da parte di entrambe le specialiste nell’ambito dell’esame Mini-ICF-APP), questo

Giudice ritiene che essa non sia talmente compromessa da impedirgli “di

riflettere su quello che pensano gli altri”, come sostenuto dalla dr.ssa __________

(I, allegato B, pag. 8) e avversato dalla dr.ssa __________ (doc. 119, pag. 593

incarto AI). A questo proposito e sempre a titolo esemplificativo, l’assicurato

– per sua stessa ammissione – si è sposato con una donna svizzera esclusivamente

per adottarne il cognome locale, conscio dello stigma legato allo straniero al

beneficio dell’assistenza (doc. 119, pag. 580 incarto AI), dimostrando quindi

di essere in grado di “di riflettere su quello che pensano gli altri”,

ciò che non depone a favore di quanto attestato dalla perita di parte circa la

capacità di giudizio.

Va

rimarcato che la capacità lavorativa (residua) accertata dalla dr.ssa __________

è la stessa che è stata accertata dal dr. __________ nel maggio 2021 quale

perito esterno indipendente (cfr. supra consid. 1.2.). Giova rammentare che le

perizie allestite da specialisti esterni indipendenti (art. 44 LPGA) hanno una

valenza probatoria accresciuta anche per rapporto alle perizie di parte (per

una panoramica vedasi Séchaud, Expertises en assurances: point de situation, in

plaidoyer 2/2022, pagg. 29-37 con riferimenti).

Visto

quanto precede, le conclusioni peritali della dr.ssa __________ ed i relativi

complementi, peraltro più recenti rispetto al rapporto della dr.ssa __________,

non prestano il fianco a critiche e vanno integralmente confermate.

2.8

Per

quanto concerne la valutazione economica, per i motivi già diffusamente

illustrati in precedenza (cfr. supra consid. 1.6., 2.6. e 2.7.1.1.), essa

dev’essere oggetto di un complemento istruttorio con il quale l’Ufficio AI,

oltre a determinare i redditi di riferimento per il calcolo del grado

d’invalidità, potrà eventualmente determinarsi nuovamente sul rapporto del 14

agosto 2024 della consulente in integrazione professionale.

2.9

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5. in fine), con il ricorso

l’insorgente ha chiesto l’assunzione di mezzi di prova, e meglio l’audizione

testimoniale della dr.ssa __________.

Va

qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce

l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione

anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012

del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di

procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2

Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

A

fronte di una situazione giuridica e fattuale ritenuta sufficientemente

chiarita, questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove, ritenuto

peraltro che l’insorgente non ha neppure allegato in che modo l’audizione della

dr.ssa __________ possa fornire ulteriori elementi determinanti rispetto a

quanto attestato nella perizia di parte prodotta in sede ricorsuale.

2.10

Per

il che, la decisione impugnata va

annullata e gli atti vanno retrocessi all’amministrazione affinché proceda agli

approfondimenti necessari relativamente alla valutazione economica (cfr. supra

consid. 1.6., 2.6. e 2.7.1.2.), in esito ai quali l’Ufficio AI emanerà una

nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.11

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente contesta la

decisione con cui l’Ufficio AI gli ha negato il diritto al gratuito patrocinio

per la procedura amministrativa, chiedendone il riconoscimento “almeno

dall’inoltro del ricorso del 23 settembre 2021 al TCA contro la decisione 23

agosto 2021 dell’ufficio AI” (I, p.to 52. e petitum, p.to 3.). Inoltre, per

quel che è dato di capire, sotto il cappello del gratuito patrocinio per la

procedura amministrativa chiede che gli venga corrisposta la differenza tra le

ripetibili riconosciutegli nella STCA 32.2021.106 (fr. 1'800) e l’importo di

cui alla nota d’onorario per il periodo 12 agosto 2021-22 febbraio 2022 (fr.

3'398.60 IVA inclusa) (I, p.to 54. e allegato D).

Giusta

l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

L’art.

37.

cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e

che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1. in fine; DTF 144 V

97.

consid. 3.1.1; Betschart, BSK ATSG, n. 3 e seg. ad art. 37 LPGA con rinvii giurisprudenziali

e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il richiedente può

beneficiare del patrocinio gratuito.

Il

disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente

richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted. Unbeholfenheit)

di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione

di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di

concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art.

37.

LPGA).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché

quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore

ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito

patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36

ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

2010, pag. 397 e seg.).

Per

il resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la

giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200

consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7.; Ackermann,

Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in:

Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung 2010, pag. 154;

Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser,

Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in:

Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung,

1996, pagg. 211-217; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

2014, pag. 553).

Se

i presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con

effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit. n.

51.

ad art. 37 LPGA).

Con

l’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio solo i costi di

allestimento della domanda e quelli per i memoriali relativi all’oggetto del

contendere principale (ted. Hauptsache) possono essere accollati con

effetto retroattivo. È quindi irrilevante il fatto che un assicurato abbia

tardato a presentare la domanda a motivo di ignoranza o di una carente

consulenza legale (DTF 122 I 203 consid. 2e; Ackermann, op. cit., pag. 171 e

seg.).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i

corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA

(Kieser, op. cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative

per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora

l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il

richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover

avere esito sfavorevole (STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1,

8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid.

1; DTF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b con

riferimenti; STCA 32.2024.44 del 30 settembre 2024 consid. 2.9.).

A

tal proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della

particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle

specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre

menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le

circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di

orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è

necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera

particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata.

Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà

del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici,

alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 132 V 200 consid. 5.1.1 e

segg.,130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23

febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50; Ackermann, op. cit.,

pag. 160 e seg.; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7 consid. 5.2.2).

Il

criterio per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella

procedura amministrativa va verificato con particolare severità (STF

9C_786/2019 del 20 dicembre 2019 consid. 5.1., 8C_760/2016 del 3 marzo 2017

consid. 3.2. e seg., 8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; DTF 125 V 32

consid. 4b; Ackermann, op. cit., pag. 161; Betschart, n. 46 ad art. 37 LPGA;

Forster, op. cit., n. 13 ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der

schweizerischen Bundesverfassung, 1991, pag. 293 e seg.; Pratique VSI 2000 p.

164).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze

oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussista la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständigung grundsätzliche

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf siche alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125

V 35 consid. 4b con riferimenti e 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständigung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständigung durch Verbandsvertreter, Fürsorger

oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt”; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STFA

I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e

DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato

presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un

albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181;

giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI nella decisione impugnata ha negato

all’assicurato il diritto al gratuito patrocinio in sede amministrativa in

quanto ha ritenuto – rientrando la fattispecie nella casistica più consueta

delle pratiche AI – non necessario o perlomeno non indicato l’intervento di un

avvocato.

La

necessità o meno dell’assistenza di un avvocato per la procedura amministrativa

dipende dalle problematiche trattate e dalle peculiarità soggettive inerenti al

singolo caso.

Nella

STCA 32.2017.106 del 30 gennaio 2018 questa Corte aveva ritenuto complessa la

fattispecie in cui, trattandosi di una persona assicurata con molteplici

problemi di salute sia somatici che psichici, il patrocinatore aveva

evidenziato lacune istruttorie (in particolare l’esecuzione di una sola perizia

reumatologica e non in altre discipline mediche) e aveva chiesto l’esecuzione

di una perizia pluridisciplinare. A tale richiesta l’amministrazione ha poi

dato seguito.

Nella

sentenza del 28 febbraio 2019 il Tribunale cantonale amministrativo del Cantone

di Zugo (citata in Kieser, op. cit., art. 37 n. 41 pag. 704) ha stabilito che

se l'opposizione dell'avvocato al progetto di decisione porta l’Ufficio AI a

ritenere necessario un accertamento medico pluridisciplinare, per ulteriormente

chiarire fatti dal punto di vista medico, non si può argomentare che il

patrocinio dell'avvocato nella procedura di decisione preliminare non sia

necessaria. Nel caso trattato dal Tribunale di Zugo era stato raggiunto un

grado di complessità della fattispecie che giustificava la nomina di

un’assistenza legale gratuita (“Führt der Einwand von Anwältin bzw. Anwalt

zum IV-Vorbescheid dazu, dass die IV-Stelle eine polydisziplinäre medizinische

Untersuchung als notwendig erachtet, sie mithin den Sachverhalt ergänzend

medizinisch abklären lässt, kann nicht mehr gesagt werden, die anwaltliche Interessenwahrung

im Vorbescheidverfahren sei nicht notwendig. In diesem Fall ist ein Grad der

Komplexität der Sache erreicht, der die Bestellung eines unentgeltlichen

Rechtsbeistands rechtfertigt (so Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug

vom 28. Februar 2019, S 2018 138, E. 7.3)”.

Nella

STF 9C_440/2018 del 22 ottobre 2018, il Tribunale federale ha considerato

necessario il patrocinio da parte di un legale, ritenendo che la causa

presentasse una certa complessità sul piano assicurologico e considerate anche

le regole giurisprudenziali concernenti la valutazione dei disturbi psichici (“il

s'agissait ainsi d'une constellation présentant assurément une certaine

complexité sur le plan assécurologique (cf. arrêt 9C_55/2016 du 14 juillet

2016, consid. 5). On peut donc admettre que

l'assistance d'une personne disposant de connaissances juridiques, à l'instar

d'un avocat, était dès lors nécessaire pour conseiller utilement l'assurée, au

regard aussi des règles jurisprudentielles sur l'évaluation des troubles

psychiques (cf. ATF 141 V 281). On relèvera d'ailleurs que l'avocate de

l'intimée est précisément intervenue à ce stade afin que l'expertise

psychiatrique soit confiée à un expert disposant de connaissances spécifiques

dans le domaine de l'addictologie et des psycho-traumatismes (courrier du 16

juin 2016); elle a également soumis des questions supplémentaires à l'expert en

relation avec le diagnostic de trouble dépressif récurrent (courrier du 17 août

2016). Une telle intervention, qui se révèle d'autant plus adéquate qu'il

s'agissait en l'occurrence d'une expertise monodisciplinaire pour laquelle les

droits de participation de l'assurée au sens de l'ATF 137 V 210 acquièrent une importance certaine (cf. arrêt

9C_436/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.6.1), dépasse assurément

l'aide qu'est censé fournir un assistant social.”).

Nella

STF 9C_140/2020 del 18 gennaio 2021, il Tribunale federale, scostandosi da

quanto deciso dai primi giudici, ha considerato che nel caso di specie

l’assistenza di un legale già durante la procedura amministrativa fosse

giustificata. La nostra Massima Istanza ha rilevato che l’oggetto della

decisione di rinvio atti all’amministrazione per complemento istruttorio fosse

sì, in ultima analisi, la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata

e la relativa influenza sul diritto ad una rendita, come comunemente accade.

Nel caso di specie, tuttavia, il rinvio deciso dai primi giudici concerneva sia

gli aspetti medici, che quelli economici: dal profilo medico, grazie all’intervento

del legale – la cui pertinenza era stata ammessa dall’Ufficio Invalidità –

occorreva esperire due perizie; quanto agli aspetti economici, andava

determinata l’entità dei redditi realizzati, nonché stabilito il metodo di

valutazione dell’invalidità. Ciò a dimostrazione della complessità del caso da

esaminare, amplificata dalla durata della procedura (iniziata molti anni

prima), il che aveva favorito il deposito di numerosi rapporti medici, la cui

valutazione incombeva all’amministrazione. In queste circostanze particolari,

il TF ha ritenuto inopportuno che la difesa degli interessi dell’assicurata

venisse affidata ad un terzo (anche ad una persona designata da istituzioni

sociali) visto che il legale, attivo sin dall’inizio della procedura, ne aveva

una conoscenza approfondita.

Nella

STF 8C_149/2021 del 18 maggio 2021, pubblicata in SVR 2021 IV Nr. 65,

esprimendosi a proposito del gratuito patrocinio nella procedura

amministrativa, l’Alta Corte ne ha ammesso il diritto: trattandosi di una

procedura consistente nel rinvio per ulteriori accertamenti medici, in cui la

rappresentanza legale relativa alla procedura giudiziaria continua anche nella

successiva procedura amministrativa e la procedura AI è pendente da quasi otto

anni e se la giurisprudenza riguardante la valutazione delle sindromi da

dipendenza è nel frattempo cambiata, la situazione di partenza non può più

essere ritenuta semplice e nella media, cosicché è dato un diritto al gratuito

patrocinio.

Nella

STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato il

giudizio con il quale i primi giudici avevano considerato che la fattispecie

che erano chiamati a giudicare presentasse una certa complessità in fatto e in

diritto, giustificante l’assistenza eccezionale da parte di un legale già nel

corso della procedura amministrativa. L’Alta Corte ha sottolineato come in quel

caso gli infortuni subiti dall’assicurato, oltre a richiedere la messa in atto

di una perizia ortopedica, avessero richiesto pure il dover richiamare numerosi

atti medici dall’assicuratore infortuni, ciò che aveva contribuito a rendere

oltremodo voluminoso l’incarto dell’interessato. Inoltre, si era reso

necessario investigare anche una problematica neurologica, poi ritenuta

ininfluente da parte del Servizio medico regionale. Alla relativa complessità

presentata dagli aspetti medici si era poi aggiunta la non semplice valutazione

degli aspetti economici, tenuto conto delle numerose oscillazioni

dell’incapacità lavorativa verificatesi nel tempo a seguito di successivi miglioramenti

e peggioramenti, nonché la difficoltà di determinare il reddito senza

invalidità, a fronte dei due impieghi svolti dall’assicurato durante un certo

periodo.

Tornando

alla fattispecie in disamina, alla luce della suevocata giurisprudenza, questo

Giudice ritiene adempiuto il requisito della necessità di patrocinio da parte

di un legale e ciò dall’inoltro delle osservazioni del 30 novembre 2023 da

parte dell’avv. RA 1 al progetto di decisione del 30 ottobre 2023.

In

effetti, la domanda di prestazioni è pendente da oltre cinque anni ed è già

stata oggetto di un rinvio (cfr. supra consid. 1.1. e seg.). In secondo luogo,

dalla documentazione all’inserto si evince come l’insorgente non sia in grado

di gestire in maniera autonoma le questioni amministrative relative alla

domanda di prestazioni, nonostante il supporto della compagna, circostanza

riconducibile all’affezione psichiatrica, la quale, ancorché non completamente

invalidante, risulta notevolmente limitante. A proposito di quest’ultima, giova

rammentare che è solo successivamente alla perizia pluridisciplinare (in ben

sei discipline mediche), propiziata dall’intervento dell’avv. RA 1 nella

precedente procedura, che è stato possibile ridurre le potenziali diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa alla sola patologia psichiatrica. Il citato

legale, con le osservazioni del 30 novembre 2023, aveva censurato – come già

avvenuto nella precedente procedura – la valutazione economica, e meglio

l’errore dell’amministrazione nell’aver considerato quale reddito da valido un

reddito percepito allorquando l’assicurato era già affetto dalla patologia

psichiatrica, questione, questa, strettamente correlata con quella medica

relativa all’insorgenza dell’affezione psichiatrica, accertata essere presente

già nel 2003, ossia all’arrivo in Svizzera dell’assicurato.

Tutto

bene considerato, richiamata la giurisprudenza topica, visto il margine di apprezzamento

di cui il giudice delle assicurazioni gode, ponderati i sovraesposti elementi

soggettivi ed oggetti, è appurata la eccezionale necessità dell’assistenza di

un legale. Tenuto conto che l’agire dell’avv. RA 1 non era da ritenere di primo

acchito privo di esito favorevole – prova ne è l’esito della presente vertenza

– e visto il chiaro stato d’indigenza dell’assicurato (essendo lo stesso a

carico della pubblica assistenza, cfr. I, allegato E), questo Giudice considera

assolte le condizioni per il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede

amministrativa, non potendosi parlare di una fattispecie che rientra nella

casistica più consueta delle pratiche AI.

Il

diritto al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa va in ogni caso

temporalmente limitato. Infatti, successivamente all’accoglimento del gravame

nella precedente procedura (STCA 32.2021.106), l’iter amministrativo si è

esaurito nel richiamo della documentazione pertinente da parte dell’Ufficio AI,

dallo svolgimento della perizia pluridisciplinare da parte dei periti esterni

indipendenti, dall’allestimento del rapporto SMR del 22 settembre 2023 e

dall’invio del preavviso del 30 ottobre 2023, eventi che, di tutta evidenza,

non esigono l’assistenza di un legale poiché coordinati integralmente

dall’amministrazione e dal centro peritale designato. Il riconoscimento del

diritto al gratuito patrocinio per la procedura amministrativa è da fissare,

dunque, al momento delle osservazioni del 30 novembre 2023 (doc. 126 incarto

AI), giacché è in quest’occasione che, per i surriferiti motivi, l’attivazione

del legale risultava giustificata. Pertanto, la domanda di gratuito patrocinio

per la procedura amministrativa va accolta.

Considerato

che – come nella fattispecie in esame – la retrocessione degli atti

all’amministrazione per complemento istruttorio configura una decisione

incidentale che non mette fine alla procedura amministrativa (STF 9C_163/2022

del 25 aprile 2022 con riferimenti, 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 1.,

DTF 139 V 604 consid. 2.1. e segg., 133 V 645 consid. 1., 139 V 600;

Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 10 e 12 ad art. 37 LPGA),

l’ammontare delle ripetibili per la procedura amministrativa dovrà essere

determinato dall’Ufficio AI – a cui gli atti anche su questo punto vanno

rinviati – al termine dell’istruttoria, rispettivamente al termine del mandato

di patrocinio e sarà possibile contestarlo, se del caso, con ricorso contro la

decisione finale (Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS

2021, pagg. 349, 352 e seg.; in tema anche STF 9C_671/2020 del 17 gennaio 2022

consid. 5.2., DTF 140 V 116 consid. 4.; Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über

den Allgemeinen Teil des Sozialverischerungsrechts ATSG, 2020, n. 47-53 ad art.

37.

LPGA).

Alla

luce di quanto precede, la richiesta dell’avv. RA 1 di riconoscergli, sotto il

cappello del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, la differenza

tra le ripetibili riconosciute nella precedente procedura ricorsuale (fr.

1'800) e l’importo di cui alla nota d’onorario prodotta con il gravame (fr.

3'398.60) non entra in linea di conto.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

Il

ricorrente chiede “fr. 3'500 a titolo di ripetibili per la presente

procedura” (I, petitum, p.to 2.), producendo la nota d’onorario del 7

ottobre 2024 (I, allegato F).

Il

ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa, ha diritto a

un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla

complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61

lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1.; di seguito Regolamento) stabilisce

per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di

riferimento di fr. 280, rinviando per il resto all’applicazione per analogia

dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso

riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr.

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 76 numeri

71-75, pagg. 609 e 610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria,

come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e

archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio

secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo

forfettario in per cento dell’onorario.

Nel

caso in disamina, ritenuta la non complessità della causa (da non confondere

con l’esigenza di supporto di un legale relativa alla domanda di gratuito

patrocinio per la procedura amministrativa) conclusasi in sostanza con il primo

scambio di allegati, la familiarità del patrocinatore con la fattispecie in

esame, stante il principio inquisitorio vigente nel diritto delle assicurazioni

sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V

365.

consid. 3c), dovendo essere considerate unicamente le prestazioni

necessarie per lo svolgimento del patrocinio in ottica ricorsuale e considerato

che la valutazione del lavoro svolto dall’avvocato avviene prendendo quale

parametro un avvocato sperimentato nel diritto delle assicurazioni sociali

(Leuzinger-Näf, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend

Verfahrenskosten, Parteientschädigungund unentgeltlichen Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 186; DTF 110 V 362-365 consid. 3b),

appare giustificato riconoscere fr. 2’000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili

per la procedura ricorsuale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 7 ottobre 2024 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi 2.6. e 2.7.1.2. per quanto

riguarda la valutazione economica.

§§§ RI 1 è posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa ai sensi

del consid. 2.11.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti