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Decisione

32.2024.73

Respinto il ricorso contra la decisione di non concedere ulteriori provvedimenti professionali a causa del mancato raggiungimento del grado minimo d'invalidità del 20%, sebbene inizialmente fosse stata concessa una riformazione professionale (poi interrotta)

12 febbraio 2025Italiano32 min

all’assicurato l’interruzione del provvedimento professionale con effetto dal 15

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.73

MP/gm

Lugano

12 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione

del 6 settembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1994 e già attivo come meccanico, il 21 febbraio 2020 ha subito un

infortunio alla mano sinistra, che ha notificato all’__________ il successivo 2

marzo (doc. 145 incarto LAINF). Quest’ultimo ha immediatamente assunto il caso.

1.2. L’assicurato

ha poi presentato anche una domanda di prestazioni all’Ufficio AI, pervenuta il

16 ottobre 2020 (doc. 3 incarto AI).

1.3. Con

decisione su opposizione del 4 marzo 2022 (doc. 40 incarto AI) la __________ ha

respinto, dichiarandola irricevibile, l’opposizione inoltrata dall’assicurato contro

la decisione del 17 dicembre 2021 (doc. 334 incarto LAINF). Con quest’ultima la

__________ aveva respinto la concessione di una rendita d’invalidità,

considerando che i postumi infortunistici non influissero in modo apprezzabile

sull’incapacità al guadagno. L’assicuratore in questione aveva basato la sua

decisione sull’apprezzamento medico del 22 novembre 2021 del proprio medico di

circondario (doc. 329 incarto LAINF).

1.4. Con comunicazione

del 24 agosto 2022 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una

riformazione professionale in qualità di impiegato di commercio AFC, da

svolgersi presso il __________ e la Scuola __________ dal 1. settembre 2022 al

31 agosto 2025 (doc. 53 incarto AI).

1.5. A seguito di alcune problematiche sia

sul posto di lavoro sia a scuola, con diffida emanata il 4 ottobre 2023

l’Ufficio AI, richiamate le sanzioni di cui all’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha

intimato all’assicurato di:

"

Mantenere un comportamento

adeguato;

Avvisare tempestivamente in caso di

assenze;

Evitare assenze ingiustificate;

Essere puntuale;

Rispettare le regole, sia a scuola

che al lavoro;

Dare il massimo impegno e

applicazione sia nella formazione teorica che pratica” (cfr. doc. 86 incarto

AI, pag. 1).

Contestualmente l’Ufficio AI gli ha

assegnato un termine di 10 giorni per dichiarare se intendeva sottoporsi al provvedimento

ordinato, ritornando debitamente firmata la dichiarazione allegata contenente

le summenzionate diffide. L’amministrazione lo ha anche invitato, qualora non

avesse voluto sottoporsi al citato provvedimento, a indicarne in modo esaustivo

Fatti

i motivi.

In data 9 ottobre 2023 l’assicurato

ha firmato, per accettazione, la dichiarazione (doc. 86 incarto AI, pag. 3).

1.6. Constatato come il datore di lavoro

avesse disdetto il contratto di tirocinio per il 14 giugno 2024 (doc. 107

incarto AI), durante il colloquio del 10 giugno 2024 l’Ufficio AI ha comunicato

all’assicurato l’interruzione del provvedimento professionale con effetto dal 15

giugno 2024, con la precisazione che in seguito egli avrebbe dovuto “valutare

se proseguire o meno con la formazione” (doc. 108 incarto AI).

1.7. Con decisione del 6 settembre 2024,

preavvisata il 12 giugno 2024 (doc. 115 incarto AI), l’Ufficio AI ha negato

l’assunzione di prestazioni AI. I provvedimenti professionali accordati

sarebbero infatti stati interrotti a causa del comportamento dell’assicurato e

il grado d’invalidità (del 14.5%) sarebbe inferiore al 40%, perciò egli non

avrebbe diritto né a ulteriori provvedimenti professionali né a una rendita

(doc. 126 incarto AI).

1.8. Contro la suddetta decisione l’assicurato

è tempestivamente insorto, chiedendo – con protesta di tasse, spese e

ripetibili – di poter portare a termine la propria riqualifica professionale.

Egli, infatti, ritiene arbitraria la decisione impugnata.

1.9. Il 10 ottobre 2024 il ricorrente ha poi

trasmesso al TCA il contratto di tirocinio quale impiegato di commercio che lo

lega, dall’8 ottobre precedente al 31 agosto 2025, alla __________.

1.10. Con la risposta di causa l’Ufficio AI,

sulla base dell’allegata valutazione del consulente in integrazione professionale

che aveva seguito il ricorrente, ha chiesto la conferma della decisione

impugnata. Il consulente ha sostenuto che a suo tempo la riformazione professionale

sarebbe stata concessa benché il ricorrente avesse un grado d’invalidità nullo,

ma la motivazione da questi espressa inizialmente non avrebbe trovato poi

riscontro nella pratica. Il ricorrente, senza una riformazione, potrebbe inoltre

svolgere delle attività leggere nella misura del 100%; a ciò nulla muterebbe il

fatto che il ricorrente ha trovato un nuovo posto di tirocinio, in quanto egli potrebbe

reinserirsi nel mercato del lavoro per il tramite dei normali canali di

collocamento o terminare autonomamente la formazione quale impiegato di

commercio.

1.11. Alle proprie osservazioni del 13

novembre 2024 alla risposta di causa il ricorrente ha allegato, a comprova del

suo impegno nel portare a termine la riqualifica, le dichiarazioni

dell’ispettrice di tirocinio e del datore di lavoro. Ha inoltre specificato che

la decisione impugnata violerebbe il principio della buona fede.

1.12. Infine, con osservazioni del 25

novembre 2024 l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione. Il consulente in

integrazione nell’allegata annotazione ha confermato quanto espresso nella

propria valutazione precedente, aggiungendo unicamente che il ricorrente non

disporrebbe del grado minimo d’invalidità del 20% per aver diritto a una

riformazione professionale.

considerato in diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. La riformazione professionale

concessa con decisione del 24 agosto 2022 essendo stata interrotta a seguito

della disdetta del contratto di tirocinio da parte del datore di lavoro, oggetto

del contendere è la questione a sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno negato

l’adozione di ulteriori provvedimenti professionali e il diritto a una rendita

d’invalidità.

2.3. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli

assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto

ai provvedimenti d’integrazione per quanto:

a.

essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare

la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni

consuete; e

b.

le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

Il diritto

ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività

lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi

provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti

l’assicurato (art. 8 cpv. 1bis LAI):

a.

la sua età;

b.

il suo grado di sviluppo;

c.

le sue capacità; e

d.

la durata probabile della sua vita professionale.

Fra i provvedimenti d’integrazione

concessi in virtù della LAI sono previsti, tra gli altri, i provvedimenti

professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono, per quanto qui

d’interesse, la riformazione professionale di cui all’art. 17 LAI.

Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI

l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa se la

sua invalidità esige una riconversione professionale e grazie ad essa la

capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o migliorata.

Invalido ai sensi di questa

disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno

alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una

perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “von

rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt”;

DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b; STFA I 164/05 del 22

dicembre 2006 consid. 7; SVR 2010 IV Nr. 24; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid.

1b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente

diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per

riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari

a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima

formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa

formazione professionale a causa dell'invalidità.

Con riformazione professionale la

giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative

necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno

approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e

meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la

capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110

consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).

La Circolare sui provvedimenti

d’integrazione professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr) prevede:

" (Condizioni) Oltre alle condizioni di base di cui

all’art. 8 o 8a LAI, per avere diritto alla riformazione professionale devono

essere adempiute cumulativamente le condizioni seguenti.

Gli

assicurati devono:

-

non poter più esercitare la loro

professione precedente o non poter continuare a svolgere l’attività lucrativa o

le mansioni consuete a causa di un’invalidità o di una minaccia d’invalidità; e

-

essere idonei all’integrazione,

ovvero essere oggettivamente e soggettivamente in grado di partecipare con

successo a provvedimenti di formazione professionale.

La

riformazione professionale deve:

-

rispettare i criteri di semplicità

e appropriatezza ed essere consona alle capacità dell’assicurato;

-

essere adeguata al danno alla

salute e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle

dell’attività precedente; e

-

essere idonea a ripristinare,

mantenere o migliorare la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le

mansioni consuete degli assicurati” (n. 1702)

e

" (Perdita di guadagno) Il diritto alla riformazione

professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno

alla salute, gli assicurati subiscano una perdita di guadagno permanente o di

lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima

dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente

esigibili che potrebbero esercitare senza una formazione professionale

supplementare (confronto dei redditi). Si tratta di un valore indicativo, per

la cui determinazione vanno considerate la durata residua del periodo di

attività nonché le possibilità di avanzamento professionale e di guadagno nella

professione imparata” (n. 1704).

2.4. Nel caso in esame, nella decisione

impugnata l’Ufficio AI ha stabilito che il grado d’invalidità del ricorrente è

del 14.5%. Nella valutazione allegata alla risposta di causa, il consulente AI

ha poi aggiunto che la riformazione professionale era a suo tempo stata

concessa benché il ricorrente avesse un grado d’invalidità nullo e, in quella

allegata alle osservazioni dell’Ufficio AI del 25 novembre 2024, che il

ricorrente non dispone del grado minimo d’invalidità del 20% per aver diritto a

una riformazione professionale.

Innanzitutto, va detto che la

determinazione del grado d’invalidità, come si vedrà in seguito (cfr. consid.

2.10), è corretta. Quanto poi al mancato raggiungimento della soglia del 20%,

il ricorrente nel ricorso e nelle successive prese di posizione non ha

osservato nulla. Ma nemmeno potrebbe, poiché effettivamente il mancato adempimento

di detto presupposto rappresenta un problema insormontabile che osta alla

concessione di ulteriori provvedimenti professionali. Se infatti, in presenza anche

di ulteriori presupposti, è eccezionalmente possibile derogare di 1 o 2 punti percentuali

al presupposto del raggiungimento della soglia del 20% (cfr. Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, 4a ed., Zurigo/Ginevra 2022, art. 17 N. 5), con un così

basso grado d’invalidità non è invece possibile farlo.

L’Ufficio AI ha pertanto

correttamente rifiutato l’adozione di ulteriori provvedimenti professionali,

con la motivazione che il ricorrente non raggiunge il grado minimo d’invalidità

del 20%. La decisione impugnata, così, non si rivela arbitraria, come invece

addotto dal ricorrente, ma rispettosa della giurisprudenza e della dottrina

applicabili alla fattispecie.

2.5. Come detto (cfr. consid. 1.11) il

ricorrente fa altresì valere una violazione del principio della buona fede,

sostenendo al riguardo che l’Ufficio AI avrebbe dovuto valutare/soppesare l’intera

situazione e gli interessi in gioco.

Il diritto alla protezione della

buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che

l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti

presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono

cumulativamente adempiuti (STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2; STF

8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio

2022 consid. 3.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10

pag. 316; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1; STF 9C_296/2020 del 4

settembre 2020 consid. 2.2; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in

DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2; STF 9C_753/201 del 3 aprile

2017 consid. 6.1; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2; STF 9C_5/2015

del 31 luglio 2015 consid. 3; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1;

STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1; STF C 270/04 del 4 luglio 2005

consid. 3.3.1; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29

agosto 2002; DTF 121 V 65 consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata):

1. si tratta di un’informazione senza riserve da parte

dell’autorità;

Considerandi

2.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei

riguardi di persone determinate;

3.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie

competenze;

4.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente

dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

5.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un

comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

6.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione

è stata data;

7.

l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non

prevale su quello alla tutela della buona fede.

Esaminando, in particolare, la

condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad

adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio,

occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento

dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e

l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale

informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (STF

8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 5.3.1, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

26.

pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_804/2010 del 7 febbraio 2011

consid. 7.1; STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4; STFA C 177/04 del

25.

ottobre 2005; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; STFA C 344/00 del 6 settembre

2001.

consid. 3.bb).

In concreto, non può essere

ammesso, secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, un nesso

causale tra la decisione del 24 agosto 2022, con cui il ricorrente è stato

posto al beneficio di una riformazione professionale, e l’adozione da parte di

quest’ultimo di un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

Non è infatti dato di sapere quali disposizioni irreversibili senza pregiudizio

avrebbe preso il ricorrente, a questo riguardo egli nulla adducendo nel ricorso

e nelle successive prese di posizione. In ogni caso, non può esservi un nesso

causale tra la decisione del 24 agosto 2022 e la firma, l’8 ottobre 2024, di un

contratto di apprendistato da parte del ricorrente. Visto che l’insorgente già

durante il colloquio del 10 giugno 2024 era stato informato dall’Ufficio AI

dell’interruzione del provvedimento professionale (cfr. consid. 1.6),

successivamente a tale data la decisione del 24 agosto 2022 non può infatti più

aver condizionato il comportamento, in buona fede, del ricorrente. Nulla questi

può quindi dedurre dal fatto di essere inizialmente stato posto al beneficio di

una riformazione professionale.

Il diritto a ulteriori

provvedimenti professionali non può pertanto nemmeno essere riconosciuto in

virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito

dall’art. 9 Cost., mancando almeno uno dei summenzionati requisiti per poterla

ritenere.

2.6

Passando all’esame del diritto alla

rendita, va innanzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima

dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI"

e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).

La Circolare sull'invalidità e

sulla rendita nell'assicurazione per l’invalidità (CIRAI), valida dal 1.

gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2024, prevede al marginale 9101 che "Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono

applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al

31.

dicembre 2021".

La Circolare concernente le

disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema

di rendite lineare (C DT US AI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio

2024, prevede in particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

" Conformemente alle DT LAI [Disposizioni transitorie,

n.d.r.], le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021.

Poiché il

momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI)

e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente

identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1 LAI), una

rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1°

gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta prima di questa

data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui

diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all'articolo

29.

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

- in caso di insorgenza dell'invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione

della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

- in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione

della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le

citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto alla rendita siano insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l'eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022, o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di prestazioni presentando il ricorrente dal 16 giugno 2024

(il giorno dopo la conclusione della riformazione professionale) un grado

d’invalidità del 14.5%. Ne consegue che un’eventuale diritto alla rendita

sorgerebbe dopo il 1. gennaio 2022, motivo per cui, sulla scorta di quanto

sopra, in specie è applicabile il nuovo diritto.

2.7

2.7.1

Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al

guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla

salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita

all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità

di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,

provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo

aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui agli

artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che

l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la sua capacità al guadagno o

la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita,

mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente

esigibili;

b. ha avuto un'incapacità al

lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e

c. al termine di questo anno è

invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado

d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70%,

gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3); mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado d'invalidità del

40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita)

e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv.

4).

In virtù dell'art. 28a cpv.

1.

LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività

lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito

lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b;

Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la giurisprudenza per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.7.2

Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag.

134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in

seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/

Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, art. 28a, n. 207).

Quanto alla valenza probante di un

rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

2.8

Il ricorrente non ha contestato le

conclusioni a cui l’amministrazione è pervenuta riguardo al suo stato di salute

e, valutata la documentazione medica agli atti, questo Giudice non ha motivo di

metterle in dubbio. Va infatti condivisa l'analisi effettuata dal dr. med. __________

(specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore) nel

suo apprezzamento medico, in cui lo specialista si è chinato sullo stato di

salute del ricorrente, giungendo alla conclusione che l’attività di quest’ultimo

non è più esigibile, mentre che:

" Per attività adatte sul mercato generale del lavoro

sussiste un’abilità completa.

Sollevamento

di pesi oltre 10 kg, attività ripetitive con la mano, soprattutto attività che

necessitano una chiusura del pugno, la presa di pinza o attività in cui

l’assicurato deve aggrapparsi sono escluse da questo profilo.

La mano

sinistra è quindi utilizzabile solo per attività leggere” (cfr. doc. 329

incarto LAINF, pag. 1).

2.9

2.9.1

Riguardo alle conseguenze economiche

del danno alla salute del ricorrente, va innanzitutto rilevato che il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute,

altrimenti detto reddito da valido, come ricordato nella recente STF

9C_445/2022 del 27 settembre 2023 al considerando 4.2.1, non è il guadagno

realizzato nell'ultima attività svolta, ma il reddito che la persona assicurata

conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non

fosse diventata invalida. Di regola, ci si fonda sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute,

adeguandolo all'evoluzione reale dei salari. Questo perché normalmente, in base

all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente

attività in assenza del danno alla salute (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1).

Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la verosimiglianza

preponderante (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1).

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute,

dunque, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe

secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto

conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale

reddito dev'essere determinato nel modo più concreto possibile (STF 8C_234/2022

del 27 gennaio 2023, consid. 6.1). In tale contesto la normale evoluzione

professionale va senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato

avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono

essere reali (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]). Se la perdita del lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità,

il valore del salario da valido va determinato sulla base dei valori statistici

(STF 8C_561/2022 del 4 agosto 2023, consid. 5.3.1).

Come ricordato nella STF

9C_104/2022 del 7 settembre 2022 al considerando 4, nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze

particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici

risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita

dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora

dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale

dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde

manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni

verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato,

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in

disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del

deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020, consid.

6.1), come nel recente caso ticinese giudicato dall'Alta Corte (STF 9C_445/2022

del 27 settembre 2023).

2.9.2

Riguardo al reddito da invalido,

l'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità

lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione

alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio

secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze

economiche negative del danno alla salute. In virtù di tale obbligo,

l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per

ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità,

segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario,

in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad

una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale

da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

Dalla persona assicurata possono

tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto

delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua

capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la

situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del

lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V

22.

consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb). La

capacità di una persona assicurata di sfruttare la propria capacità residua sul

mercato del lavoro generale equilibrato dipende dalle circostanze concrete del singolo

caso. Secondo la giurisprudenza, sono fattori decisivi il tipo e la natura del

danno alla salute e le sue conseguenze, lo sforzo prevedibile di adattamento e

di riconversione e, in questo contesto, anche la struttura della personalità,

le attitudini e le capacità esistenti, la formazione, la carriera professionale

o l'applicabilità di esperienza professionale proveniente dal settore

tradizionale (STF 8C_452/2023 del 19 dicembre 2023, consid. 2.4.1; STF

8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/ 2023 dell'11 maggio

2023, consid. 3.2).

Occorre anche ricordare che il

concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione

quest'ultima teorica ed astratta, implicante da una parte un certo equilibrio

tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro

strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati.

Il mercato del lavoro equilibrato è una misura teorica, per cui non si può

facilmente presumere che la capacità residua sia inutilizzabile (STF

8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio

2023, consid. 3.2). Il mercato del lavoro equilibrato include anche i

cosiddetti posti di lavoro di nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui

le persone con disabilità possono aspettarsi un venire incontro di stampo

sociale ("sozial Entgegenkommen" = "accondiscendenza

sociale") da parte del datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio

2023, consid. 3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo questi

criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se l'invalido possa mettere a

profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da

escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile

opportunità dovrà essere negata, e quindi si può presumere che la capacità

lavorativa residua sia inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile

solo in una forma così limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato

del lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni

irrealistiche da parte di un datore di lavoro medio e trovare un posto di

lavoro adeguato appare quindi impossibile sin dall'inizio (STF 8C_346/2023 del

21.

dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2;

STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile

2009, consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276). Al riguardo, come è

stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il

Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione

dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori

della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1_tirage_skill_level edita

dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato ora

livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste attività sono

infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto

adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata – esiste

un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità

lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per

personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in

cui possono venire eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non

comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di

posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2 (per es. attività d'incasso,

d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.; STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17

del 18 giugno 2012; STF 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007

del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Va ancora rilevato che, per

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado d’invalidità. In proposito va rilevato

che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto da lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique

VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).

Va poi ricordato che la

determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che

spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni

e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto

riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità

per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del

lavoro (a proposito degli elementi da prendere in considerazione cfr. DTF 125 V

256.

consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Occorre

infine rilevare che la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha

stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante

la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali

ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

2.10

Il ricorrente non ha contestato le

conclusioni a cui l’amministrazione è pervenuta riguardo alla sua capacità

lavorativa residua e, esaminata la documentazione agli atti, questo Giudice non

ha motivo di metterle in dubbio. Va infatti condivisa la valutazione

dell’Ufficio AI, secondo cui il ricorrente è in grado di svolgere al 100%, in

un mercato del lavoro generale equilibrato, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni stabilite dal perito e derivanti dal danno alla salute (doc.

109.

incarto AI).

Su queste basi, non presta il

fianco a critiche – peraltro non espresse dal ricorrente – nemmeno il confronto

dei redditi che porta a un grado d’invalidità del 14.5%. Inferiore al 40%,

questo grado d’invalidità – oltre a non permettere l’adozione di ulteriori

provvedimenti professionali (cfr. consid. 2.4) – non dà diritto a una rendita.

2.11

L’Ufficio AI ha pertanto correttamente

negato al ricorrente il diritto a ulteriori provvedimenti professionali e a una

rendita.

Il ricorso va di conseguenza respinto

e la decisione impugnata confermata.

2.12

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata

fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le

spese di fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti