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Decisione

32.2024.74

Assicurata contesta il grado d'invalidità fissato dall'Ufficio AI. Rinvio degli atti per determinazione del reddito da invalida come da proposta dell'amministrazione

3 aprile 2025Italiano31 min

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.74

BS

Lugano

3 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 settembre 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione 21 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata

da RI 1, classe 1976, poiché dal 1° novembre 2010 l’assicurata aveva iniziato

una nuova attività lucrativa presso un altro datore di lavoro con pieno

recupero della sua capacità lavorativa e di guadagno quale contabile (doc. 21, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli

atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

1.2. Nell’ottobre

2021 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. 25).

L’amministrazione

ha predisposto una perizia psichiatrica presso il __________. Con rapporto 23

maggio 2022 il perito del __________ ha valutato un’incapacità lavorativa del

50% dal 2017, nulla dall’agosto 2020, del 50% da dicembre 2020 e, infine del

40% dal mese di marzo 2021 in ogni attività (doc. 53). Le conclusioni peritali

sono state poi avallate e riprese dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI)

nel rapporto 1° giugno 2022 (doc. 54).

Ritenuto

che l’assicurata poteva sfruttare al massimo la sua residua capacità lavorativa

nella sua abituale professione di contabile (cfr. rapporto 22 novembre 2022 del

consulente in integrazione professionale in doc. 60), l’amministrazione ha accertato

che, tenuto conto dei succitati periodi d’incapacità lavorativa, l’assicurata

avrebbe avuto diritto ad una mezza rendita (50% d’invalidità) dal 1° giugno

2018 (scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI) sino al

31 maggio 2021 (tre mesi susseguenti il miglioramento dello stato di salute – riscontrato

il 1° marzo 2021 – ex art. 88a cpv. 1 OAI) poiché dal 1° giugno 2021 il grado

d’invalidità risultava essere del 36,84%.

Considerato

poi che l’assicurata aveva depositato la domanda di prestazioni in data 5

ottobre 2021, l’effettiva erogazione avrebbe avuto luogo il 1° aprile 2022 (sei

mesi dopo tale inoltro ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI). In quel momento non sussisteva

tuttavia il diritto ad una rendita d’invalidità presentando, come visto,

l’assicurata un grado d’invalidità non pensionabile del 36,84%.

Conformemente

al nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, al 1° gennaio 2024 l’Ufficio AI ha applicato una

deduzione forfettaria del 10% del reddito da invalido, ciò che ha comportato un

grado d’invalidità del 43%.

Di

conseguenza, con decisione 12 settembre 2024, debitamente preavvisata, l’amministrazione

ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita per un grado d’invalidità del

43% con effetto dal 1° gennaio 2024 (doc. 108).

1.3. L’assicurata è tempestivamente insorta

contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento

di una rendita con grado del 60% dal 1° aprile 2022 e del 65% dal 1° gennaio

2024. Contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI, in particolare

la determinazione del reddito da valido che, a suo dire, deve essere

determinato con riferimento al salario effettivamente percepito da contabile e

non sulla base dei dati statistici come applicato dall’amministrazione.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI

ha dapprima fatto presente che in data 29 ottobre 2024 sono state emesse decisioni

riguardanti il periodo 1° gennaio 2024 - 31 settembre 2024, sempre per un grado

d’invalidità del 43% (doc. IV/1-2). Quanto al merito della vertenza,

l’amministrazione chiede la restituzione degli atti per accertamenti di cui si

dirà nei considerandi di diritto.

Fatti

1.5. Con scritto 5 dicembre 2024

l’insorgente, ora rappresentata da RA 1, dichiara di essere d’accordo con la

proposta di rinvio degli atti all’amministrazione, fermo restando il diritto di

poter continuare a beneficiare dal 1° gennaio 2024 della rendita d’invalidità

con un grado almeno del 43% (VIII).

1.6. Con osservazioni 7 gennaio 2025

l’amministrazione conferma la richiesta di retrocessione degli atti, non

concordando tuttavia sulle modalità di fissazione del reddito da valido

sostenute dall’assicurata. Inoltre, ritiene il reddito senza invalidità

definito nella decisione contestata errato, ciò che comporterebbe, dal 1°

gennaio 2024, un grado d’invalidità del 42%.

considerato in

diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere la ricorrente ha diritto ad una rendita maggiore di

quella assegnata con la decisione contestata.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di

rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante

avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e

dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica

determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della

modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

(…) le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla

rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base

all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°

gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del

diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR

in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio

2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo

l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR

in vigore dal 1° gennaio 2022.”

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, visto che con la decisione contestata l’assicurata è stata posta al

beneficio del diritto alla rendita con effetto dal 1° gennaio 2024, applicabile

è il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità

sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007,

pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la

sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non

può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha

avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione; e

c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o

superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado

d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un

quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una

quota del 2,5% (cpv. 4).

In

virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato

che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio

federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione

dell'invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il

reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto

dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene

conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione

professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC

1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1.

gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini,

op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.3. Nel

caso in esame, incontestata è la valutazione medico – teorica operata

dall’Ufficio AI.

Con

rapporto 23 maggio 2022 il perito del __________ ha valutato un’incapacità

lavorativa in ogni attività del 50% dal 2017, dell’0% dall’agosto 2020, del 50%

da dicembre 2020 e del 40% dal mese di marzo 2021 (doc. 53). Le conclusioni

peritali sono state poi avallate e riprese dal SMR (Servizio medico regionale

dell’AI) nel rapporto 1° giugno 2022 (doc. 54).

La

ricorrente contesta invece la valutazione economica, in particolare il reddito

da valido calcolato sulla base dei salari statistici, nonché il livello di

competenze applicabile.

2.4. Nella

presente fattispecie, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha determinato il

reddito da valida fondandosi sui dati statistici, il cui calcolo è stato

esposto nella decisione contestata. Ritenendo l’assicurata reintegrabile nella

precedente attività di contabile presso la __________ (cfr. rapporto 22

novembre 2022 del consulente in integrazione professionale in doc. 60), l’amministrazione

ha preso in considerazione il reddito ai valori statistici RSS, tabella TA1

skill-level (stato 2020), settore femminile, livello di competenza 1 (attività

semplici e ripetitive), divisione economica 77-82 (attività amministrative e di

servizi di supporto) per giungere a complessivi fr. 50'135,40. Siccome tale

reddito risulta essere inferiore di almeno il 5 per cento del valore usuale dei

redditi di riferimento, il reddito da valida è stato definito in fr. 50'813,44.

L’assicurata,

invece, ritiene che senza il danno alla salute, avrebbe potuto lavorare in

misura completa presso la __________ quale contabile per un salario di fr.

6'133,10 mensili pari a fr. 79’730,30 (13a compresa) nel 2022 e fr. 83'607,35

nel 2023. Dal raffronto dei nuovi redditi da valida con quelli da invalida

stabiliti con la decisione contesta, il grado d’invalidità ammonterebbe al 60%

dal 2023 ed al 65% dal 2024.

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha concluso che (sottolineatura del

redattore):

"

In considerazione delle censure

sollevate dalla ricorrente a livello economico, considerata la documentazione

prodotta con riferimento ai motivi di disdetta enunciati dalla __________ (cfr.

scritto annesso al ricorso, doc. A3), contrastanti con quanto indicato nel

rapporto del consulente SIP del 22 novembre 2022 citato (inc. Al, doc. 60)

successivamente confermato dal SMR con annotazione del 23 ottobre 2023 (inc.

Al, doc. 82), ritenuto inoltre che non si comprende se l'attività di contabile

sia esigibile dal Iato medico-funzionale o se vi possa essere una necessita di

rallentamento in considerazione della lunga assenza dal mondo del lavoro, si

chiede cortesemente al Iodevole TCA di volere ritornare gli atti all'UAl per

verificare al meglio gli elementi rilevanti riferiti al reddito con e senza

invalidità dà adottare per definire correttamente il grado d'invalidità.

Terminata l'istruttoria l'UAl renderà un nuovo progetto di decisione seguito da

decisione”.

Con

scritto 5 dicembre 2024 l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha dichiarato di

essere d’accordo con la proposta di rinvio degli atti, fermo restando di

continuare a beneficiare di una rendita d’invalidità con un grado di almeno del

43%. Essa sostiene che oggetto della lite non è l’eventuale adozione di provvedimenti

integrativi ma la richiesta di una rendita d’invalidità. Contesta l’erroneità del

calcolo del reddito da valida, ritenendo applicabile il livello di competenza

no. 3. Contesta pure la determinazione del reddito con invalidità.

Conclude

che nel caso in cui l’amministrazione dovesse ritenerla reintegrata presso la __________,

risulterebbe un grado d’invalidità del 40% (raffronto percentuale) poiché sfrutterebbe

al massimo la sua residua capacità lavorativa presso il citato datore di lavoro,

il tutto dall’aprile 2022 trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’ar.

29 cpv. 1 LAI. Nel caso contrario, il reddito da invalida dovrebbe essere determinato

sulla base dei dati statistici relativi alla divisione economica 77-82, con il

livello di competenza 3, tenuto conto di un’esigibilità del 40%. Dal raffronto

dei redditi risulterebbe un grado d’invalidità del 46% dal 1° gennaio 2024 e

non del 65% come richiesto con il ricorso (cfr. consid. 1.5).

Da

ultimo, con osservazioni 7 gennaio 2025 l’Ufficio AI ribadisce la necessità del

chiesto accertamento, non concordando, per quel che concerne il reddito da

valida, con l’applicazione del livello di competenze 3, questione che dovrà

essere aggiornata e riesaminata dal Servizio d’integrazione professionale.

Inoltre, sostiene una correzione per quel che concerne il reddito da invalida, dal

cui raffronto dei redditi risulterebbe un grado d’invalidità del 42% (cfr.

consid. 1.6).

2.5. Reddito

Considerandi

da valida

2.5.1

Per

quanto concerne il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1°

gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è

determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito

prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli

ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti

variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).

Per

il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di

almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di

cui all’art. 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento

di questo valore centrale.

Secondo

l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con

invalidità secondo l’art. 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al

valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3; b.

il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.

L’art.

26.

cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito

non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente

precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici

di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima formazione

e condizioni professionali analoghe.

2.5.2

Con

riferimento alla fattispecie in esame, va innanzitutto ricordato che nell’ambito dell’assicurazione

invalidità vige il principio della precedenza delle misure

di reinserimento/integrazione rispetto al diritto alla rendita. Il

fatto che il diritto alla rendita possa sorgere solo dopo il completamento

delle misure di reintegrazione si applica anche se tali misure sono riuscite

solo parzialmente o sono fallite. La situazione è diversa nei casi in cui a

seguito di accertamenti volti a dimostrare se effettivamente l'assicurato è in

grado di integrarsi risulta che non lo è; in tale evenienza caso, la rendita

può essere concessa retroattivamente (DTF 148 V 406 consid. 6.2.4 con citazioni di giurisprudenza).

Dal rapporto finale 22 novembre

2022.

del Servizio d’integrazione professionale risulta che l’assicurata dal

1994.

al 1999 ha lavorato presso la __________ in qualità di funzionaria

amministrativa e dal 2000 al 2010, sempre nella medesima struttura, quale

contabile. Dopo una lunga pausa dal mondo del lavoro, dedicata alla cura dei

figli, nel marzo 2022 (cfr. verbale 2 novembre 2022 del consulente AI in doc.

59.

come pure il relativo contratto di lavoro prodotto con il ricorso) l’insorgente

ha ripreso un’attività lucrativa, nella misura del 60% presso la __________ “dove

si trova bene e riesce ad esercitare la propria attività di contabile”

(doc. 60 pag. 225). Secondo il consulente tale attività è da considerare “adeguata

e rispettosa del suo stato di salute. Possiamo pertanto ritenere

l’assicurata come reintegrata e rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc.

60.

pag. 225)”.

Questa valutazione, secondo

l’Ufficio AI, è stata smentita dalle motivazioni riguardanti la disdetta del 30

gennaio 2023 riportate nella lettera 13 febbraio 2023 della __________ (“mancato

adempimento alle mansioni assegnate richieste per il ruolo di Contabile;

mancato rispetto dei vari termini imposti per la consegna della documentazione;

il fatto di non essere riuscita, sin dall'inizio quindi dal 1 marzo 2022, ad

occuparsi di tutti gli incarichi richiesti dalla sua funzione; la necessità di

supporto di aiuti esterni (Fiduciaria) e necessità di maggior collaborazione

interna con aumento del grado di attività di una collaboratrice; l'accumulo

rilevante del numero di ore supplementari nonostante le carenze summenzionate”;

doc. A3). Dalla stessa risulta quindi, secondo l’amministrazione, come

l’assicurata non sia stata in grado di svolgere le mansioni a lei affidate.

Pertanto, l’Ufficio AI chiede la retrocessione per valutare “se l'attività

di contabile sia esigibile dal Iato medico-funzionale o se vi possa essere una

necessità di rallentamento in considerazione della lunga assenza dal mondo del

lavoro”, questo ai fini di “verificare al meglio gli elementi

rilevanti riferiti al reddito con e senza invalidità dà adottare per definire

correttamente il grado d'invalidità” (sottolineatura del

redattore).

Oggetto

del contendere non è la reintegrazione dell’assicurata nella sua originaria

attività lucrativa, rispettivamente l’eventuale adozione di provvedimenti

professionale, ma piuttosto, come detto, la determinazione del grado

d’invalidità.

Va

poi fatto presente che è fuori dubbio che l’abituale attività svolta

dall’assicurata, ossia quella esercitata precedentemente al danno della salute,

corrisponde alla professione di contabile, come del resto lo stesso consulente

aveva accertato nel menzionato rapporto 22 novembre 2022. Difatti, dallo stesso

rapporto risulta come l’assicurata, terminata la sua formazione di commercio ed

ottenuto l’attestato di contabile federale, dal 1994 al 1999 abbia lavorato

presso la __________ in qualità di funzionario amministrative e dal 2000 al

2010, sempre nella medesima struttura, quale contabile. Dopo una pausa di dieci

anni dedicata alla cura dei figli, dal mese di marzo 2022 essa ha ripreso la

professione di contabile presso la Fondazione terminata con disdetta del 30

gennaio 2023.

Pertanto,

prima del danno alla salute subentrato nel 2017, l’assicurata aveva smesso di

lavorare presso la __________ per poter accudire ai suoi figli e quindi non per

motivi legati al suo stato di salute.

Secondo

la giurisprudenza, come detto al consid. 2.5, in generale per valutare il

reddito senza invalidità è determinante l'ultimo salario percepito

dall'assicurato prima del danno alla salute (DTF 135 V 59). Tuttavia, la

giurisprudenza ritiene che quando l'assicurato ha perso il lavoro per motivi

non legati alla sua invalidità, non si può presumere che avrebbe continuato a

lavorare con lo stesso datore di lavoro, ed è quindi giustificato applicare

valori statistici medi (STF 8C_636/2021 del 10 novembre 2021 consid. 3.2. con

riferimenti).

Ritornando

al caso in esame, come visto sopra, non avendo l’assicurata interrotto

l’attività di contabile a causa del danno alla salute e non potendo quindi

presumere che, da sana, essa avrebbe continuato a lavorare quale contabile per

lo stesso datore di lavoro, nella decisione contestata rettamente l’amministrazione

ha utilizzato i dati statistici relativi alla divisione economica 77 - 82

(attività amministrative e di servizi di supporto). Tuttavia, alla ventilata

correzione del reddito da valida esposta dall’Uffico AI nelle citate

osservazioni 7 gennaio 2025 (cfr. consid. 1.6), ossia di utilizzare i dati

statistici relativi a tutti i settori economici con conseguente grado

d’invalidità del 42%, non va prestata adesione.

La

fattispecie necessita invece di una approfondita valutazione da parte del

consulente in integrazione professionale la problematica dei livelli di

competenze, tenuto conto, come detto sopra, della divisione economica 77 - 82

(attività amministrative e di servizi di supporto).

Nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha utilizzato il livello 1 senza alcuna

motivazione, mentre l’assicurata, nelle osservazioni 5 dicembre 2025, chiede il

livello no. 3 anche qui sprovvisto di motivi, richiesta che con scritto 7

gennaio 2025 l’Ufficio AI ha negato facendo comunque presente che la questione

sarà riesaminata dal Servizio d’integrazione professionale.

Al

riguardo giova ricordare che a partire dalla 10.a edizione della RSS (RSS 2012)

gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro

che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività

che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue

qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto

tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di

nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria

per praticare la professione e dell’esperienza professionale (tabella TA

1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178, consid. 2.5.3. e segg.). Il livello

1.

è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici,

mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che

richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni

complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un

ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di

direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).

Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli di

competenza 2 e 3). Il livello 3 implica

delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito

specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il

personale infermieristico).

Il livello 2

si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,

l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di

apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli.

L’applicazione del livello 2 si giustifica soltanto se la persona assicurata

dispone di competenze o di conoscenze particolari.

L’accento è pertanto

posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere

in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle

qualifiche in quanto tali (cfr. STF 8C_657/2023 del 14 giugno 2024

consid. 6.1 e i riferimenti ivi menzionati, pubblicata in: DTF 150 V 354 e in:

SVR 2024 UV n. 39; da ultimo ancora ripresa nella STF 9C_44/2024 del 23

settembre 2024 consid. 4.4.1).

Ne consegue che,

ferma restando l’applicazione dei dati statistici relativi alla divisione

economica 77 - 82 (attività amministrative e di servizi di supporto), gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché,

ritenuta la vita professionale dell’assicurata, si determini in merito al

livello di competenze. A tal riguardo occorre ricordare che l’insorgente,

con attestato federale di contabile federale, ha esercitato diversi anni la sua

professione appresa (cfr. al riguardo STCA 32.2024.58 del 27 febbraio 2025 non

ancora cresciuta in giudicato).

2.6

Reddito

da invalida

2.6.1

Circa

il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute

(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede

che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito

lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.

16.

LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità

funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente

esigibile (cpv. 1).

Per

l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il

reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’art.

25.

capoverso 3. In deroga all’art. 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui

all’art. 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.

Secondo

l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a

causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità

funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento,

al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del

dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.

L’art.

26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore

determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una

deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può

lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis

pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.

Non sono ammesse ulteriori deduzioni.

Secondo la giurisprudenza federale,

antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro.

Con

sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche

sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito

che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e

in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado

d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è

parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del

salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto

dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se

necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale

federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 23 luglio 2024).

In

seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale

Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato

l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere

la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale

federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico

della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha risposto affermando di

essere del parere che “Il Tribunale federale non si è espresso

sul tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 26bis capoverso 3

dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201). Con la

deduzione forfettaria, il Consiglio federale ha introdotto un correttivo, sotto

forma di deduzione dovuta al danno alla salute, che permette di compensare le

limitazioni che svantaggiano gli assicurati per ragioni di salute sul mercato

del lavoro. Il Consiglio federale è del parere che l’articolo in questione non

debba essere modificato a seguito della sentenza summenzionata”

(https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243980).

2.6.2

Nella

fattispecie concreta, per definire il reddito con invalidità occorre prima accertare

quale attività (quella abituale o in altre attività adeguate) l’assicurata

possa svolgere con il danno alla salute – subentrato il 21 giugno 2017 – mettendo

a maggior frutto la sua residua abituale capacità.

Ora,

come visto al consid. 2.4., l’amministrazione ha sostanzialmente chiesto la

retrocessione degli atti per valutare l’effettiva esigilità lavorativa, dopo il

danno alla salute, nell’attività di contabile.

Inoltre,

nelle citate osservazioni 7 gennaio 2025 l’amministrazione ha evidenziato (sottolineatura

del redattore):

" Con riferimento al punto 1 delle

osservazioni di controparte risulta dalle comunicazioni ricevute dalla signora RI

1.

via e-mail del 22 ottobre 2024 (cfr. annesso per conoscenza), che Ia stessa

sta procedendo in maniera autonoma alla sua auto-integrazione, svolgendo tre

attività a tempo parziale (due attività al 20% e una al 10%), indicando un

guadagno totale netto di fr. 2'100.-. Anche tale situazione di guadagno va

verificata in quanto potrebbe avere una possibile rilevanza per la definizione

dei redditi con influsso sulla perdita di guadagno (cfr. punto 1 delle

osservazioni di controparte). Va rilevato che, precedentemente, i contratti

riportavano attività svolte a tempo determinato (cfr. inc. Al, doc. 90, 102,

contratto con il segretariato del __________ nella funzione di aiuto segretaria,

attività iniziata dal 1 marzo 2024 al 31 luglio 2024, indi prolungata fino al: 31

dicembre 2024; inc. Al, doc. 87, contratto di missione con __________ nella

funzione di segretaria presso __________ per 2 giorni/settimana, iniziato dal 3

novembre 2023; inc. Al, doc. 92, 101, riassunto delle attività svolte e

assunzione al 10% presso il __________) e non sono state ritenute nella

definizione della perdita di guadagno (il salario effettivamente guadagnato non

è stato verificato).”

Pertanto,

visto quanto sopra, sarà compito dell’Ufficio AI, a cui vanno retrocessi gli

atti, accertare in quale attività ed in quale percentuale l’assicurata, tenuto

conto del danno alla salute, metta a maggior frutto la sua residua abilità

lavorativa per poi definire, previo riesame della questione concernente la

riduzione ex art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024

(cfr. 2.6.1. fine), il reddito da invalida.

2.7

Riassumendo,

richiamati i precedenti considerandi, gli atti vanno rinviati dall’Ufficio AI affinché,

in merito alla fissazione del reddito da valida, si determini riguardo l’applicazione

del livello di competenza, tenuto conto dei dati statistici relativi alla

divisione economica 77 - 82 (attività amministrative e di servizi di supporto)

(cfr. consid. 2.5.2.).

Per

quel che invece la determinazione reddito da invalida, l’amministrazione dovrà

preventivamente accertare quale attività (quella abituale o in altre attività

adeguate) l’assicurata possa svolgere con il danno alla salute – subentrato il

21.

giugno 2017 – mettendo a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa e

quantificare l’ammontare della riduzione ai sensi del nuovo art. 26bis cpv. 3

OAI (cfr. consid. 2.6.2.).

Terminati

gli accertamenti, spetterà poi all’Ufficio AI di determinare – mediante una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e

segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI) – sia il reddito

da valida che da invalida, nonché il grado d’invalidità.

Va

infine rammentato che nella DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria

giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa

la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le

riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la

causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti.

Molto

verosimilmente dagli accertamenti che verranno esperiti il nuovo reddito da

valida non risulterà inferiore ed il reddito da invalida superiore ai rispettivi

redditi determinati con la decisione contestata, motivo per cui dal 1° gennaio

2024.

l’assicurata ha diritto ad almeno una rendita del 43% e sino all’emissione

di una nuova decisione.

2.8

Ai

sensi dell'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

In concreto, visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25

agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con

riferimenti), le spese di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

2.9

Considerato

l’esito favorevole del ricorso, alla

ricorrente, patrocinata dal dicembre 2024 da RA 1, vanno riconosciute ripetibili per fr.

1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art.

30.

cpv. 1 Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 12 ottobre 2024 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente al consid.

2.7, fermo restando il diritto ad una rendita del 43% dal 1° gennaio 2024 e

sino all’emissione di una nuova decisione .

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti