32.2024.74
Assicurata contesta il grado d'invalidità fissato dall'Ufficio AI. Rinvio degli atti per determinazione del reddito da invalida come da proposta dell'amministrazione
3 aprile 2025Italiano31 min
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.74
BS
Lugano
3 aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 settembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 21 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata
da RI 1, classe 1976, poiché dal 1° novembre 2010 l’assicurata aveva iniziato
una nuova attività lucrativa presso un altro datore di lavoro con pieno
recupero della sua capacità lavorativa e di guadagno quale contabile (doc. 21, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli
atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Nell’ottobre
2021 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni (doc. 25).
L’amministrazione
ha predisposto una perizia psichiatrica presso il __________. Con rapporto 23
maggio 2022 il perito del __________ ha valutato un’incapacità lavorativa del
50% dal 2017, nulla dall’agosto 2020, del 50% da dicembre 2020 e, infine del
40% dal mese di marzo 2021 in ogni attività (doc. 53). Le conclusioni peritali
sono state poi avallate e riprese dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI)
nel rapporto 1° giugno 2022 (doc. 54).
Ritenuto
che l’assicurata poteva sfruttare al massimo la sua residua capacità lavorativa
nella sua abituale professione di contabile (cfr. rapporto 22 novembre 2022 del
consulente in integrazione professionale in doc. 60), l’amministrazione ha accertato
che, tenuto conto dei succitati periodi d’incapacità lavorativa, l’assicurata
avrebbe avuto diritto ad una mezza rendita (50% d’invalidità) dal 1° giugno
2018 (scadenza del termine di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b e c LAI) sino al
31 maggio 2021 (tre mesi susseguenti il miglioramento dello stato di salute – riscontrato
il 1° marzo 2021 – ex art. 88a cpv. 1 OAI) poiché dal 1° giugno 2021 il grado
d’invalidità risultava essere del 36,84%.
Considerato
poi che l’assicurata aveva depositato la domanda di prestazioni in data 5
ottobre 2021, l’effettiva erogazione avrebbe avuto luogo il 1° aprile 2022 (sei
mesi dopo tale inoltro ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI). In quel momento non sussisteva
tuttavia il diritto ad una rendita d’invalidità presentando, come visto,
l’assicurata un grado d’invalidità non pensionabile del 36,84%.
Conformemente
al nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI, al 1° gennaio 2024 l’Ufficio AI ha applicato una
deduzione forfettaria del 10% del reddito da invalido, ciò che ha comportato un
grado d’invalidità del 43%.
Di
conseguenza, con decisione 12 settembre 2024, debitamente preavvisata, l’amministrazione
ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita per un grado d’invalidità del
43% con effetto dal 1° gennaio 2024 (doc. 108).
1.3. L’assicurata è tempestivamente insorta
contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento
di una rendita con grado del 60% dal 1° aprile 2022 e del 65% dal 1° gennaio
2024. Contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI, in particolare
la determinazione del reddito da valido che, a suo dire, deve essere
determinato con riferimento al salario effettivamente percepito da contabile e
non sulla base dei dati statistici come applicato dall’amministrazione.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI
ha dapprima fatto presente che in data 29 ottobre 2024 sono state emesse decisioni
riguardanti il periodo 1° gennaio 2024 - 31 settembre 2024, sempre per un grado
d’invalidità del 43% (doc. IV/1-2). Quanto al merito della vertenza,
l’amministrazione chiede la restituzione degli atti per accertamenti di cui si
dirà nei considerandi di diritto.
Fatti
1.5. Con scritto 5 dicembre 2024
l’insorgente, ora rappresentata da RA 1, dichiara di essere d’accordo con la
proposta di rinvio degli atti all’amministrazione, fermo restando il diritto di
poter continuare a beneficiare dal 1° gennaio 2024 della rendita d’invalidità
con un grado almeno del 43% (VIII).
1.6. Con osservazioni 7 gennaio 2025
l’amministrazione conferma la richiesta di retrocessione degli atti, non
concordando tuttavia sulle modalità di fissazione del reddito da valido
sostenute dall’assicurata. Inoltre, ritiene il reddito senza invalidità
definito nella decisione contestata errato, ciò che comporterebbe, dal 1°
gennaio 2024, un grado d’invalidità del 42%.
considerato in
diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere la ricorrente ha diritto ad una rendita maggiore di
quella assegnata con la decisione contestata.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della
modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
(…) le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla
rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base
all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR
in vigore dal 1° gennaio 2022.”
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, visto che con la decisione contestata l’assicurata è stata posta al
beneficio del diritto alla rendita con effetto dal 1° gennaio 2024, applicabile
è il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007,
pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.
In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in
considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la
sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non
può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e
c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2); se il grado d’invalidità è uguale o
superiore al 70%, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3);
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, si ha che al grado
d'invalidità del 40% la quota percentuale è del 25% di una rendita intera (un
quarto di rendita) e per ogni grado d’invalidità supplementare si computa una
quota del 2,5% (cpv. 4).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato
che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio
federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione
dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il
reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto
dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene
conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC
1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1.
gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini,
op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.3. Nel
caso in esame, incontestata è la valutazione medico – teorica operata
dall’Ufficio AI.
Con
rapporto 23 maggio 2022 il perito del __________ ha valutato un’incapacità
lavorativa in ogni attività del 50% dal 2017, dell’0% dall’agosto 2020, del 50%
da dicembre 2020 e del 40% dal mese di marzo 2021 (doc. 53). Le conclusioni
peritali sono state poi avallate e riprese dal SMR (Servizio medico regionale
dell’AI) nel rapporto 1° giugno 2022 (doc. 54).
La
ricorrente contesta invece la valutazione economica, in particolare il reddito
da valido calcolato sulla base dei salari statistici, nonché il livello di
competenze applicabile.
2.4. Nella
presente fattispecie, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha determinato il
reddito da valida fondandosi sui dati statistici, il cui calcolo è stato
esposto nella decisione contestata. Ritenendo l’assicurata reintegrabile nella
precedente attività di contabile presso la __________ (cfr. rapporto 22
novembre 2022 del consulente in integrazione professionale in doc. 60), l’amministrazione
ha preso in considerazione il reddito ai valori statistici RSS, tabella TA1
skill-level (stato 2020), settore femminile, livello di competenza 1 (attività
semplici e ripetitive), divisione economica 77-82 (attività amministrative e di
servizi di supporto) per giungere a complessivi fr. 50'135,40. Siccome tale
reddito risulta essere inferiore di almeno il 5 per cento del valore usuale dei
redditi di riferimento, il reddito da valida è stato definito in fr. 50'813,44.
L’assicurata,
invece, ritiene che senza il danno alla salute, avrebbe potuto lavorare in
misura completa presso la __________ quale contabile per un salario di fr.
6'133,10 mensili pari a fr. 79’730,30 (13a compresa) nel 2022 e fr. 83'607,35
nel 2023. Dal raffronto dei nuovi redditi da valida con quelli da invalida
stabiliti con la decisione contesta, il grado d’invalidità ammonterebbe al 60%
dal 2023 ed al 65% dal 2024.
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha concluso che (sottolineatura del
redattore):
"
In considerazione delle censure
sollevate dalla ricorrente a livello economico, considerata la documentazione
prodotta con riferimento ai motivi di disdetta enunciati dalla __________ (cfr.
scritto annesso al ricorso, doc. A3), contrastanti con quanto indicato nel
rapporto del consulente SIP del 22 novembre 2022 citato (inc. Al, doc. 60)
successivamente confermato dal SMR con annotazione del 23 ottobre 2023 (inc.
Al, doc. 82), ritenuto inoltre che non si comprende se l'attività di contabile
sia esigibile dal Iato medico-funzionale o se vi possa essere una necessita di
rallentamento in considerazione della lunga assenza dal mondo del lavoro, si
chiede cortesemente al Iodevole TCA di volere ritornare gli atti all'UAl per
verificare al meglio gli elementi rilevanti riferiti al reddito con e senza
invalidità dà adottare per definire correttamente il grado d'invalidità.
Terminata l'istruttoria l'UAl renderà un nuovo progetto di decisione seguito da
decisione”.
Con
scritto 5 dicembre 2024 l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha dichiarato di
essere d’accordo con la proposta di rinvio degli atti, fermo restando di
continuare a beneficiare di una rendita d’invalidità con un grado di almeno del
43%. Essa sostiene che oggetto della lite non è l’eventuale adozione di provvedimenti
integrativi ma la richiesta di una rendita d’invalidità. Contesta l’erroneità del
calcolo del reddito da valida, ritenendo applicabile il livello di competenza
no. 3. Contesta pure la determinazione del reddito con invalidità.
Conclude
che nel caso in cui l’amministrazione dovesse ritenerla reintegrata presso la __________,
risulterebbe un grado d’invalidità del 40% (raffronto percentuale) poiché sfrutterebbe
al massimo la sua residua capacità lavorativa presso il citato datore di lavoro,
il tutto dall’aprile 2022 trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’ar.
29 cpv. 1 LAI. Nel caso contrario, il reddito da invalida dovrebbe essere determinato
sulla base dei dati statistici relativi alla divisione economica 77-82, con il
livello di competenza 3, tenuto conto di un’esigibilità del 40%. Dal raffronto
dei redditi risulterebbe un grado d’invalidità del 46% dal 1° gennaio 2024 e
non del 65% come richiesto con il ricorso (cfr. consid. 1.5).
Da
ultimo, con osservazioni 7 gennaio 2025 l’Ufficio AI ribadisce la necessità del
chiesto accertamento, non concordando, per quel che concerne il reddito da
valida, con l’applicazione del livello di competenze 3, questione che dovrà
essere aggiornata e riesaminata dal Servizio d’integrazione professionale.
Inoltre, sostiene una correzione per quel che concerne il reddito da invalida, dal
cui raffronto dei redditi risulterebbe un grado d’invalidità del 42% (cfr.
consid. 1.6).
2.5. Reddito
Considerandi
da valida
2.5.1
Per
quanto concerne il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1°
gennaio 2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è
determinato sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito
prima dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli
ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti
variazioni, ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’art. 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento
di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con
invalidità secondo l’art. 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al
valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3; b.
il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.
L’art.
26.
cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’art. 25 cpv. 3 OAI relativi alle persone con la medesima formazione
e condizioni professionali analoghe.
2.5.2
Con
riferimento alla fattispecie in esame, va innanzitutto ricordato che nell’ambito dell’assicurazione
invalidità vige il principio della precedenza delle misure
di reinserimento/integrazione rispetto al diritto alla rendita. Il
fatto che il diritto alla rendita possa sorgere solo dopo il completamento
delle misure di reintegrazione si applica anche se tali misure sono riuscite
solo parzialmente o sono fallite. La situazione è diversa nei casi in cui a
seguito di accertamenti volti a dimostrare se effettivamente l'assicurato è in
grado di integrarsi risulta che non lo è; in tale evenienza caso, la rendita
può essere concessa retroattivamente (DTF 148 V 406 consid. 6.2.4 con citazioni di giurisprudenza).
Dal rapporto finale 22 novembre
2022.
del Servizio d’integrazione professionale risulta che l’assicurata dal
1994.
al 1999 ha lavorato presso la __________ in qualità di funzionaria
amministrativa e dal 2000 al 2010, sempre nella medesima struttura, quale
contabile. Dopo una lunga pausa dal mondo del lavoro, dedicata alla cura dei
figli, nel marzo 2022 (cfr. verbale 2 novembre 2022 del consulente AI in doc.
59.
come pure il relativo contratto di lavoro prodotto con il ricorso) l’insorgente
ha ripreso un’attività lucrativa, nella misura del 60% presso la __________ “dove
si trova bene e riesce ad esercitare la propria attività di contabile”
(doc. 60 pag. 225). Secondo il consulente tale attività è da considerare “adeguata
e rispettosa del suo stato di salute. Possiamo pertanto ritenere
l’assicurata come reintegrata e rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc.
60.
pag. 225)”.
Questa valutazione, secondo
l’Ufficio AI, è stata smentita dalle motivazioni riguardanti la disdetta del 30
gennaio 2023 riportate nella lettera 13 febbraio 2023 della __________ (“mancato
adempimento alle mansioni assegnate richieste per il ruolo di Contabile;
mancato rispetto dei vari termini imposti per la consegna della documentazione;
il fatto di non essere riuscita, sin dall'inizio quindi dal 1 marzo 2022, ad
occuparsi di tutti gli incarichi richiesti dalla sua funzione; la necessità di
supporto di aiuti esterni (Fiduciaria) e necessità di maggior collaborazione
interna con aumento del grado di attività di una collaboratrice; l'accumulo
rilevante del numero di ore supplementari nonostante le carenze summenzionate”;
doc. A3). Dalla stessa risulta quindi, secondo l’amministrazione, come
l’assicurata non sia stata in grado di svolgere le mansioni a lei affidate.
Pertanto, l’Ufficio AI chiede la retrocessione per valutare “se l'attività
di contabile sia esigibile dal Iato medico-funzionale o se vi possa essere una
necessità di rallentamento in considerazione della lunga assenza dal mondo del
lavoro”, questo ai fini di “verificare al meglio gli elementi
rilevanti riferiti al reddito con e senza invalidità dà adottare per definire
correttamente il grado d'invalidità” (sottolineatura del
redattore).
Oggetto
del contendere non è la reintegrazione dell’assicurata nella sua originaria
attività lucrativa, rispettivamente l’eventuale adozione di provvedimenti
professionale, ma piuttosto, come detto, la determinazione del grado
d’invalidità.
Va
poi fatto presente che è fuori dubbio che l’abituale attività svolta
dall’assicurata, ossia quella esercitata precedentemente al danno della salute,
corrisponde alla professione di contabile, come del resto lo stesso consulente
aveva accertato nel menzionato rapporto 22 novembre 2022. Difatti, dallo stesso
rapporto risulta come l’assicurata, terminata la sua formazione di commercio ed
ottenuto l’attestato di contabile federale, dal 1994 al 1999 abbia lavorato
presso la __________ in qualità di funzionario amministrative e dal 2000 al
2010, sempre nella medesima struttura, quale contabile. Dopo una pausa di dieci
anni dedicata alla cura dei figli, dal mese di marzo 2022 essa ha ripreso la
professione di contabile presso la Fondazione terminata con disdetta del 30
gennaio 2023.
Pertanto,
prima del danno alla salute subentrato nel 2017, l’assicurata aveva smesso di
lavorare presso la __________ per poter accudire ai suoi figli e quindi non per
motivi legati al suo stato di salute.
Secondo
la giurisprudenza, come detto al consid. 2.5, in generale per valutare il
reddito senza invalidità è determinante l'ultimo salario percepito
dall'assicurato prima del danno alla salute (DTF 135 V 59). Tuttavia, la
giurisprudenza ritiene che quando l'assicurato ha perso il lavoro per motivi
non legati alla sua invalidità, non si può presumere che avrebbe continuato a
lavorare con lo stesso datore di lavoro, ed è quindi giustificato applicare
valori statistici medi (STF 8C_636/2021 del 10 novembre 2021 consid. 3.2. con
riferimenti).
Ritornando
al caso in esame, come visto sopra, non avendo l’assicurata interrotto
l’attività di contabile a causa del danno alla salute e non potendo quindi
presumere che, da sana, essa avrebbe continuato a lavorare quale contabile per
lo stesso datore di lavoro, nella decisione contestata rettamente l’amministrazione
ha utilizzato i dati statistici relativi alla divisione economica 77 - 82
(attività amministrative e di servizi di supporto). Tuttavia, alla ventilata
correzione del reddito da valida esposta dall’Uffico AI nelle citate
osservazioni 7 gennaio 2025 (cfr. consid. 1.6), ossia di utilizzare i dati
statistici relativi a tutti i settori economici con conseguente grado
d’invalidità del 42%, non va prestata adesione.
La
fattispecie necessita invece di una approfondita valutazione da parte del
consulente in integrazione professionale la problematica dei livelli di
competenze, tenuto conto, come detto sopra, della divisione economica 77 - 82
(attività amministrative e di servizi di supporto).
Nella
decisione impugnata l’Ufficio AI ha utilizzato il livello 1 senza alcuna
motivazione, mentre l’assicurata, nelle osservazioni 5 dicembre 2025, chiede il
livello no. 3 anche qui sprovvisto di motivi, richiesta che con scritto 7
gennaio 2025 l’Ufficio AI ha negato facendo comunque presente che la questione
sarà riesaminata dal Servizio d’integrazione professionale.
Al
riguardo giova ricordare che a partire dalla 10.a edizione della RSS (RSS 2012)
gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo di lavoro
che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di attività
che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle sue
qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in quanto
tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in funzione di
nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione necessaria
per praticare la professione e dell’esperienza professionale (tabella TA
1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178, consid. 2.5.3. e segg.). Il livello
1.
è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici,
mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che
richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni
complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un
ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di
direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).
Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli di
competenza 2 e 3). Il livello 3 implica
delle attività pratiche complesse che necessitano ampie conoscenze in un ambito
specifico (in particolare, i tecnici, i supervisori, gli intermediari o il
personale infermieristico).
Il livello 2
si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,
l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di
apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli.
L’applicazione del livello 2 si giustifica soltanto se la persona assicurata
dispone di competenze o di conoscenze particolari.
L’accento è pertanto
posto sul genere di attività che la persona interessata è in grado di svolgere
in funzione delle sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle
qualifiche in quanto tali (cfr. STF 8C_657/2023 del 14 giugno 2024
consid. 6.1 e i riferimenti ivi menzionati, pubblicata in: DTF 150 V 354 e in:
SVR 2024 UV n. 39; da ultimo ancora ripresa nella STF 9C_44/2024 del 23
settembre 2024 consid. 4.4.1).
Ne consegue che,
ferma restando l’applicazione dei dati statistici relativi alla divisione
economica 77 - 82 (attività amministrative e di servizi di supporto), gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché,
ritenuta la vita professionale dell’assicurata, si determini in merito al
livello di competenze. A tal riguardo occorre ricordare che l’insorgente,
con attestato federale di contabile federale, ha esercitato diversi anni la sua
professione appresa (cfr. al riguardo STCA 32.2024.58 del 27 febbraio 2025 non
ancora cresciuta in giudicato).
2.6
Reddito
da invalida
2.6.1
Circa
il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16.
LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile (cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’art.
25.
capoverso 3. In deroga all’art. 25 capoverso 3, per gli assicurati di cui
all’art. 26 capoverso 6 vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento,
al valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del
dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 capoverso 1bis
pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento.
Non sono ammesse ulteriori deduzioni.
Secondo la giurisprudenza federale,
antecedente alla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro.
Con
sentenza 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024 pubblicata in DTF 150 V 410 (cfr. anche
sentenza 8C_179/2024 del 16 ottobre 2024), il Tribunale federale ha stabilito
che la regolamentazione, introdotta per via di ordinanza all'inizio del 2022 e
in vigore fino alla fine del 2023, riguardo alla determinazione del grado
d'invalidità sulla base dei dati salariali risultanti dalle tabelle RSS è
parzialmente contraria al diritto federale. Le possibilità di correzione del
salario tabellare RSS determinante nel caso specifico, per tenere conto
dell'effettiva situazione della persona assicurata, sono insufficienti. Se
necessario, occorre pertanto appellarsi anche alla prassi del Tribunale
federale in materia applicata finora (cfr. comunicato stampa del Tribunale
federale del 23 luglio 2024).
In
seguito alla citata sentenza, il 24 settembre 2024 il consigliere nazionale
Christian Lohr, Gruppo del Centro, Alleanza del Centro, PEV, ha inoltrato
l’interpellanza 24.3980, chiedendo al Consiglio federale se non deve rivedere
la sua posizione e riconsiderare i principi della giurisprudenza del Tribunale
federale sulla deduzione dovuta al danno alla salute dal salario statistico
della RSS. Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale ha risposto affermando di
essere del parere che “Il Tribunale federale non si è espresso
sul tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 dell’articolo 26bis capoverso 3
dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201). Con la
deduzione forfettaria, il Consiglio federale ha introdotto un correttivo, sotto
forma di deduzione dovuta al danno alla salute, che permette di compensare le
limitazioni che svantaggiano gli assicurati per ragioni di salute sul mercato
del lavoro. Il Consiglio federale è del parere che l’articolo in questione non
debba essere modificato a seguito della sentenza summenzionata”
(https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20243980).
2.6.2
Nella
fattispecie concreta, per definire il reddito con invalidità occorre prima accertare
quale attività (quella abituale o in altre attività adeguate) l’assicurata
possa svolgere con il danno alla salute – subentrato il 21 giugno 2017 – mettendo
a maggior frutto la sua residua abituale capacità.
Ora,
come visto al consid. 2.4., l’amministrazione ha sostanzialmente chiesto la
retrocessione degli atti per valutare l’effettiva esigilità lavorativa, dopo il
danno alla salute, nell’attività di contabile.
Inoltre,
nelle citate osservazioni 7 gennaio 2025 l’amministrazione ha evidenziato (sottolineatura
del redattore):
" Con riferimento al punto 1 delle
osservazioni di controparte risulta dalle comunicazioni ricevute dalla signora RI
1.
via e-mail del 22 ottobre 2024 (cfr. annesso per conoscenza), che Ia stessa
sta procedendo in maniera autonoma alla sua auto-integrazione, svolgendo tre
attività a tempo parziale (due attività al 20% e una al 10%), indicando un
guadagno totale netto di fr. 2'100.-. Anche tale situazione di guadagno va
verificata in quanto potrebbe avere una possibile rilevanza per la definizione
dei redditi con influsso sulla perdita di guadagno (cfr. punto 1 delle
osservazioni di controparte). Va rilevato che, precedentemente, i contratti
riportavano attività svolte a tempo determinato (cfr. inc. Al, doc. 90, 102,
contratto con il segretariato del __________ nella funzione di aiuto segretaria,
attività iniziata dal 1 marzo 2024 al 31 luglio 2024, indi prolungata fino al: 31
dicembre 2024; inc. Al, doc. 87, contratto di missione con __________ nella
funzione di segretaria presso __________ per 2 giorni/settimana, iniziato dal 3
novembre 2023; inc. Al, doc. 92, 101, riassunto delle attività svolte e
assunzione al 10% presso il __________) e non sono state ritenute nella
definizione della perdita di guadagno (il salario effettivamente guadagnato non
è stato verificato).”
Pertanto,
visto quanto sopra, sarà compito dell’Ufficio AI, a cui vanno retrocessi gli
atti, accertare in quale attività ed in quale percentuale l’assicurata, tenuto
conto del danno alla salute, metta a maggior frutto la sua residua abilità
lavorativa per poi definire, previo riesame della questione concernente la
riduzione ex art. 26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024
(cfr. 2.6.1. fine), il reddito da invalida.
2.7
Riassumendo,
richiamati i precedenti considerandi, gli atti vanno rinviati dall’Ufficio AI affinché,
in merito alla fissazione del reddito da valida, si determini riguardo l’applicazione
del livello di competenza, tenuto conto dei dati statistici relativi alla
divisione economica 77 - 82 (attività amministrative e di servizi di supporto)
(cfr. consid. 2.5.2.).
Per
quel che invece la determinazione reddito da invalida, l’amministrazione dovrà
preventivamente accertare quale attività (quella abituale o in altre attività
adeguate) l’assicurata possa svolgere con il danno alla salute – subentrato il
21.
giugno 2017 – mettendo a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa e
quantificare l’ammontare della riduzione ai sensi del nuovo art. 26bis cpv. 3
OAI (cfr. consid. 2.6.2.).
Terminati
gli accertamenti, spetterà poi all’Ufficio AI di determinare – mediante una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e
segg. LPGA (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI) – sia il reddito
da valida che da invalida, nonché il grado d’invalidità.
Va
infine rammentato che nella DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria
giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa
la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le
riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la
causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti.
Molto
verosimilmente dagli accertamenti che verranno esperiti il nuovo reddito da
valida non risulterà inferiore ed il reddito da invalida superiore ai rispettivi
redditi determinati con la decisione contestata, motivo per cui dal 1° gennaio
2024.
l’assicurata ha diritto ad almeno una rendita del 43% e sino all’emissione
di una nuova decisione.
2.8
Ai
sensi dell'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25
agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con
riferimenti), le spese di fr. 500
sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.9
Considerato
l’esito favorevole del ricorso, alla
ricorrente, patrocinata dal dicembre 2024 da RA 1, vanno riconosciute ripetibili per fr.
1'800 (art. 61 lett. g LPGA e art.
30.
cpv. 1 Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 12 ottobre 2024 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente al consid.
2.7, fermo restando il diritto ad una rendita del 43% dal 1° gennaio 2024 e
sino all’emissione di una nuova decisione .
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
alla ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui la ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti