32.2024.75
L'Ufficio AI ha respinto una domanda di rendita di un assicurato ritenuto indipendente in quanto amministratore unico della società di cui è anche dipendente. L'amministrazione ha correttamente sommato ai redditi (sia quelli da valido e da invalido) da attività lucrativa anche quelli aziendali
23 dicembre 2024Italiano21 min
1, classe 1967, amministratore unico con diritto di firma individuale della __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2024.75
BS/sc
Lugano
23 dicembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 settembre 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1967, amministratore unico con diritto di firma individuale della __________,
nel novembre 2021 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per
adulti (doc. 1, se non indicato diversamente i documenti
citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di
causa).
1.2. Raccolta
la documentazione medica ed economica del caso, tenuto conto del rapporto 19 aprile
2024 del SMR (doc. 104), nonché del rapporto d’inchiesta per l’attività
professionale indipendente del 2 luglio 2024 (doc. 107), con decisione 16
settembre 2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc.
114).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, è
tempestivamente insorto contro la citata decisione, postulandone
l’annullamento. In via principale postula l’attribuzione di una mezza rendita
ed in via subordinata la retrocessione degli atti all’amministrazione per
l’emissione di una nuova decisione. Contesta di essere considerato, ai fini
della determinazione dei redditi, quale lavoratore indipendente, chiedendo che
venga tenuto unicamente conto del salario percepito.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, allegando le annotazioni 16 ottobre 2024 del
Ispettore AI estensore della citata inchiesta economica, ha invece chiesto la
reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ribadisce come
l’assicurato, sulla base dell’inchiesta economica eseguita, debba essere
ritenuto indipendente controllando di fatto, quale unico azionista, la società
presso la quale egli è dipendente.
1.5. Con
osservazioni 16 novembre 2024 l’assicurato ha ribadito la propria posizione
(VI).
1.6. Da
ultimo, con osservazioni 26 novembre 2024, accompagnata dalle annotazioni 20
novembre 2024 del Ispettore AI, l’amministrazione ha ribadito la richiesta di
reiezione del ricorso (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni di RI 1 in quanto, alla scadenza del termine di attesa, egli
presentava un grado d’invalidità non pensionabile del 17.6% (2022)
rispettivamente dell’1,8% (2023).
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di
rendite a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante
avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e
dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica
determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della
modifica determinante è determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
(…) le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto
sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1°
gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel novembre
2021. Tenuto conto che l’inizio dell’incapacità lavorativa completa è stato
fatto risalire al 30 agosto 2021, l’eventuale diritto ad una rendita sorgerebbe
successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto
che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv.
1 lett. b LAI).
Visto
quanto precede, nel caso in esame torna applicabile il diritto in vigore dal 1.
gennaio 2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota
percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado
d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale
corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a
una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è
inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
L'art.
28 cpv. 2 vLAI prescriveva che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
Considerandi
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto
dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene
conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC
1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1.
gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5;
Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura dell’attività ragionevolmente
esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base
di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74
consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4
Nella
fattispecie concreta, raccolta la documentazione medica, con rapporto 19 aprile
2024.
(doc. 104) il dr. med. __________ del SMR ha posto quale diagnosi (con
ripercussione sulla capacità lavorativa) di “esiti da Sars-CoV-2
condizionate IOT con/su emorragia cerebrale con emisindrome destra con
associati disturbi della funzione urinaria e sindrome delle apnee notturne in
trattamento con maschera C-PAP durante la notte”. Quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa egli ha elencato quanto segue: “ipertensione
arteriosa labile, displipidermia in trattamento, carenza acido folico e
vitamina D3 in sostituzione, iperplasia prostatica con voluminoso adenoma”.
Posta la limitazione funzionale di carico sopra i 5 kg e difficoltà motorie
condizionate dall’emisindrome a destra che coinvolge l’arto superiore e quello
inferiore, il suddetto sanitario ha ritenuto l’assicurato inabile al 100%
nell’abituale ed in altre attività dal 30 agosto 2021, al 70% dal 1° luglio
2023.
ed al 50% dal 1° settembre 2023.
A
tale riguardo l’assicurato non ha contestato la valutazione medico-teorica, del
resto confermata dal suo stesso medico curante. Infatti, nel certificato 15
novembre 2024 la dr.ssa med. __________ ha, fra l’altro, rilevato che “permane
l’inabilità lavorativa al 50% a seguito dei ben noti problemi di salute, fino a
ulteriori miglioramenti” (doc. B).
2.5
Oggetto
del contendere è la definizione del grado d’invalidità, così come riportato
nella decisione contestata:
"
(…)
Reddito senza attività:
Per definire il reddito senza invalidità si fa
riferimento alla media dei redditi registrati nei conti individuali (CI) dal
2015.
al 2020 (anno precedente il subentrare del danno alla salute) con
l’aggiunta della media dei risultati aziendali degli stessi anni ricordando che
per l’anno 2019 non considereremo l’importo di CHF 495'000 quale rivalutazione
immobiliare che non ha nulla a che vedere con il business aziendale ed è un
utile straordinario registrato unicamente in quell’anno.
Il reddito rappresentativo dell’attività svolta
dall’assicurato risulta pari a CHF 223’477.-.
Essendo il reddito definito su una media di 6 anni lo
si ritiene sufficientemente rappresentativo e non necessitante di ulteriori
aggiornamenti.
Reddito con invalidità:
Per la valutazione del caso si procede con
l’applicazione del metodo del raffronto dei redditi in attività abituale per
gli anni 2022 e 2023.
Per l’anno 2022 il reddito rappresentativo
dell’attività svolta risulta da dato registrato a CI pari a CHF 29'363.- al
quale si aggiunge il risultato aziendale dichiarato di CHF 154'768.-.
Il reddito 2022 risulta pari a CHF 184'131.-.
Per l’anno 2023 il reddito rappresentativo
dell’attività svolta risulta dal dato registrato a CI pari a CHF 75'803.- al
quale si aggiunge il risultato aziendale dichiarato di CHF 143'636.-.
Il reddito 2023 risulta pari a CHF 219'439.-.
Confronto dei redditi 2022:
Reddito senza invalidità CHF 223'477.-
Reddito con invalidità CHF 184'131.-
Perdita di guadagno CHF
39'346.-
Grado d’invalidità
17.6%
Confronto dei redditi 2023:
Reddito senza invalidità CHF 223'477.-
Reddito con invalidità CHF 219'439.-
Perdita di guadagno CHF
4'038.-
Grado d’invalidità
1.8%
Essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% non
sussiste alcun diritto a rendita.
Non vengono proposti provvedimenti professionali in
quanto ritenuto già convenientemente reintegrato nella sua attività.”
2.5.1
Per
quanto concerne il reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute (reddito da valido), l’art. 26 OAI, in vigore dal 1° gennaio
2022, prevede che il reddito senza invalidità (art. 16 LPGA) è determinato
sulla base dell’ultimo reddito lavorativo effettivamente conseguito prima
dell’insorgere dell’invalidità. Se il reddito lavorativo conseguito negli
ultimi anni prima dell’insorgere dell’invalidità era soggetto a forti variazioni,
ci si basa su un reddito medio adeguato (cpv. 1).
Per
il cpv. 2 se il reddito lavorativo effettivamente conseguito è inferiore di
almeno il 5 per cento al valore centrale usuale del settore secondo la RSS di
cui all’art. 25 cpv. 3, il reddito senza invalidità corrisponde al 95 per cento
di questo valore centrale.
Secondo
l’art. 26 cpv. 3 OAI, il cpv. 2 non è applicabile, se: a. anche il reddito con
invalidità secondo l’art. 26bis cpv. 1 è inferiore di almeno il 5 per cento al
valore centrale usuale del settore secondo la RSS di cui all’art. 25 cpv. 3; b.
il reddito è stato conseguito con un’attività lucrativa indipendente.
L’art.
26.
cpv. 4 OAI prevede che se il reddito lavorativo effettivamente conseguito
non può essere determinato o non può esserlo in misura sufficientemente
precisa, il reddito senza invalidità è fissato sulla base dei valori statistici
di cui all’art. 25 cpv. 3 relativi alle persone con la medesima formazione e
condizioni professionali analoghe.
Va
qui ricordato che sono considerati reddito senza invalidità e d’invalido
determinanti i redditi da lavoro presumibili sui quali sarebbero riscossi
contributi AVS (art. 25 cpv. 1 OAI; RCC 1986 pag. 432; STF 9C_699/2008 del 26
gennaio 2009). Non sono prese in considerazione altre fonti di reddito, quali i
proventi del patrimonio, le rendite, le pensioni, le prestazioni d’assistenza,
gli assegni familiari e gli assegni per figli e i diritti nei confronti di
altre assicurazioni (art. 7 OAVS).
In
concreto, come visto al consid. 2.5, alla media dei redditi registrati nel
conto individuale dell’assicurato dal 2015 al 2020 (anno precedente l’insorgere
del danno alla salute) l’Ufficio AI ha anche tenuto conto della media dei
redditi aziendali dei succitati anni. Infatti, dal rapporto 2 luglio 2024
relativo all’inchiesta per l’attività professionale indipendente si evince che
l’assicurato, amministratore unico della citata società con diritto di firma
individuale, ne è anche azionista unico (doc. 107). Di fatto egli controlla e
gestisce la società, nonostante che formalmente risulti dipendente della
stessa.
A tale riguardo va ricordato che, secondo
la giurisprudenza, generalmente amministratori o direttori impiegati, che di
fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una determinante
influenza sulla gestione della società, sono formalmente considerati
salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell'AVS secondo cui
per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti le
condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con
riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di
vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in
seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si
trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del
coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003
consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e
8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche
nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior
parte del capitale societario, motivo per cui viene considerato quale
indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante, STCA
32.2019.58-59 del 27 aprile 2020, consid. 2.7; STCA 32.2016.113 del 19 giugno
2017, consid. 2.5).
In
tal senso, il marg. 3319 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’(CIRAI) prevede:
"
La persona che dirige una società
anonima o una società a garanzia limitata deve essere considerata in linea di
principio come persona salariata. Tuttavia, se tale persona ha un’influenza
determinante sulla società (ad es. perché è l’unica ad avere il diritto di
firma), è giustificato valutare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato
per i lavoratori indipendenti (p. es. tenendo conto della media dei redditi di
più anni o procedendo a un paragone ponderato dei campi d’attività; v. sentenza
del TF 8C_898/2010 del 13 aprile 2011). In particolare una persona assicurata
impiegata da una società anonima è considerata indipendente se, in qualità di
azionista unica, esercita una notevole influenza sulla ditta. Per principio in
questi casi non ci si dovrebbe basare unicamente sulle iscrizioni nel CI per
determinare il grado d’invalidità, in quanto in qualità di azionista unica essa
ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile (sentenza del
TF 8C_346/2012 del 24 agosto 2012).”
Ne
consegue che nel caso in esame ai redditi da attività lavorativa
l’amministrazione ha correttamente aggiunto la media dei redditi aziendali indicati
al consid. 2.5 (cfr. anche STCA 32.2021.42 del 13 dicembre 2021, 32.2019.133
dell’8 maggio 2020).
2.5.2
Circa
il reddito che l’interessato avrebbe potuto conseguire con il danno alla salute
(reddito da invalido), l’art. 26bis OAI in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede
che se dopo l’insorgere dell’invalidità l’assicurato consegue un reddito
lavorativo, quest’ultimo gli viene computato quale reddito con invalidità (art.
16.
LPGA), sempre che gli permetta di valorizzare al meglio la sua capacità
funzionale residua in relazione a un’attività lucrativa da lui ragionevolmente
esigibile (cpv. 1).
Per
l’art. 26bis cpv. 2 OAI se non vi è alcun reddito lavorativo computabile, il
reddito con invalidità è determinato in base ai valori statistici di cui all’art.
25.
cpv. 3. In deroga all’art. 25 cpv. 3, per gli assicurati di cui all’art. 26 cpv.
6.
vanno impiegati valori indipendenti dal sesso.
Secondo
l’art. 26bis cpv. 3 OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, se a
causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità
funzionale secondo l’art. 49 cpv. 1bis pari o inferiore al 50 per cento, al
valore determinato in base a valori statistici è applicata una deduzione del
dieci per cento per attività lucrativa a tempo parziale.
L’art.
26bis cpv. 3 OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 prevede che al valore
determinato in base a valori statistici secondo il cpv. 2 è applicata una
deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può
lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’art. 49 cpv. 1bis pari
o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non
sono ammesse ulteriori deduzioni.
Nella
fattispecie in esame, per quantificare il reddito da invalido dell’assicurato –
quest’ultimo, dopo il danno alla salute, ha ripreso a tempo l’originaria attività
lucrativa (cfr. sotto) – l’amministrazione ha correttamente tenuto conto dei
redditi iscritti nel suo conto individuale relativi agli anni 2022 e 2023
(quindi dopo l’insorgenza della salute).
Inoltre, ritenuto
che l’assicurato ha mantenuto la posizione di controllo della società,
l’Ufficio AI ha correttamente aggiunto i relativi redditi aziendali dichiarati.
Va
poi evidenziato che l’ispettore AI nella già citata inchiesta economica (pag.
449) ha potuto accertare che:
"
(…) l’assicurato riscontra delle
limitazioni alle quali sta facendo fronte con perseveranza e volontà. Egli
continua a svolgere attività fisiche che gli permettano pian piano di
riprendersi al meglio. Di fatto dichiara di lavorare a pino regime
quantificando oggi un impegno di 7-8h giornaliere. Di fatto la struttura
aziendale ha retto alla sua assenza in quanto i dipendenti sono di attivi da
anni nella ditta e sanno cosa devono fare. In questo modo sono riusciti a
sopperire alla sua assenza anche se egli è sempre rimasto in contatto con loro
anche se solo via telefono. Dopo la degenza egli ha ripreso l’attività
lavorativa riuscendo a gestirla come dimostrano anche i risultati aziendali
conseguiti”
Pertanto, nonostante le limitazioni fisiche, in
ottemperanza dell’obbligo di ridurre il danno (fra le tante: DTF 123
V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), l’assicurato ha continuato la sua attività lucrativa
conseguendo i redditi iscritti nel suo conto individuale (art. 138 cpv. 1
OAVS).
Va inoltre ricordato l’obbligo dell'assicurato di
mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi
che discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità
lavorativa, vige infatti il principio secondo cui l'assicurato è tenuto
all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto
è ragionevolmente esigibile per ovviare
nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296
segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona
interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione
(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).
2.5.3
In conclusione, la
determinazione dei redditi operata dall’Ufficio AI merita conferma, come pure
del grado d’invalidità.
Ritenuto che l’assicurato
non presenta un grado d’invalidità pensionabile, rettamente l’amministrazione
ha respinto la domanda di prestazioni.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti