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Decisione

32.2024.78

Decisione con la quale,in sede di revisione,si è posto termine alla rendita fin lì percepita dall'assicurato,visto il miglioramento dello stato di salute,non può essere confermata,non essendo basata su una valutazione peritale probante per gli aspetti somatici.Necessità anche di valutazione globale

3 febbraio 2025Italiano54 min

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2024.78

cr/DC

Lugano

3 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 12

settembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. In

data 6 maggio 2012 RI 1, nato nel 1965, a quel momento attivo in qualità di

autista, ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per

adulti, giustificata dalle sequele dell’infortunio del quale è rimasto vittima

il 28 giugno 2009, allorquando, nello svolgimento della propria attività di

bagnino alle dipendenze della __________, era stato colpito al viso con un

pugno da parte di un bagnante, riportando una commotio cerebri con

ferita lacero-contusa occipitale e una contusione facciale (doc. 6).

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso, in particolare dopo aver disposto l’esecuzione di

una perizia pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica)

presso il __________, con decisione formale del 26 ottobre 2015, l’Ufficio AI

(UAI) ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità (cfr.

doc. 94).

A seguito delle contestazioni

dell’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ e vista la proposta

dell’Ufficio AI di procedere alla retrocessione degli atti per espletare

ulteriori accertamenti medici, con decreto 32.2015.172 del 7 gennaio 2016 il

TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta transazione, che è stata

omologata.

1.3. Con comunicazione del 13 aprile

2016, poi confermata con decisione incidentale del 12 maggio 2016, l’Ufficio AI

ha informato l’assicurato della propria intenzione di sottoporlo ad una serie

di esami di decorso da svolgersi presso il __________ (doc. 133).

L’assicurato, sempre patrocinato

dall’avv. __________, ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione,

chiedendo che venisse imposto all’Ufficio AI di procedere all’assegnazione di

un nuovo mandato peritale con il metodo aleatorio.

Con

sentenza STCA 32.2016.53 del 23 giugno 2016, questo Tribunale, dopo avere

rilevato che la perizia __________ ordinata dall’UAI non potesse essere

considerata una perizia di decorso, ha annullato la decisione impugnata e ha

rinviato gli atti all’amministrazione affinché attribuisse un nuovo mandato

peritale (doc. 135).

1.4. Dopo

avere ordinato una perizia psichiatrica affidata al __________ e una perizia

neurologica, con progetto di decisione del 19 giugno 2017 (doc. 176), poi

confermato con decisione del 25 ottobre 2017, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 46%) a partire

dal 1° gennaio 2014 (doc. A).

Con

STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018, questo Tribunale, accogliendo

parzialmente il ricorso dell’assicurato ha stabilito che dal 1° novembre 2012

(6 mesi dopo l’inoltro della domanda [art. 29 cpv. 1]) l’insorgente ha diritto

ad ¼ di rendita, da aumentare poi ad una mezza rendita di invalidità a

decorrere dal 1° aprile 2014 (art. 88a cpv. 2 OAI).

1.5. Ricevuto

il contratto di lavoro dell’11 giugno 2020 stipulato dall’assicurato, a tempo

determinato, in qualità di bagnino con il __________, l’Ufficio AI ha avviato

una revisione d’ufficio. Ritenuto il parere del dr. __________ del SMR (il

quale ha suggerito una revisione a distanza di 24 mesi, cfr. doc. 256), in data

21 gennaio 2021 l’amministrazione ha comunicato (attraverso procedura

semplificata) che “dalla verifica del grado di invalidità non abbiamo

constatato alcun cambiamento in riferimento alla rendita erogata. Continuerà

pertanto a beneficiare della medesima rendita di invalidità ottenuta finora

(grado di invalidità del 52%)” (cfr. doc. 259).

1.6. Nel

mese di ottobre 2022 l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione d’ufficio.

Effettuati

gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 13

settembre 2023, l’Ufficio AI, ritenuta la capacità lavorativa residua del 70%

in ogni ambito lavorativo, ha proceduto ad un nuovo calcolo del grado di

invalidità, confrontando, per il 2020, il reddito da valido di fr. 63’093.25

(importo calcolato, così come stabilito da questo Tribunale nella precedente

STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018, sommando i redditi statistici relativi

alle abituali attività di bagnino, divisione economica 90-93 (fr. 63'956.23),

da considerare nella misura di 2/3 (=fr. 42'637.49); cameriere, divisione economica

55 (53’341.76), rapportato nella misura di 1/6 (=fr. 8'890.29) e di traduttore,

divisione 74 (69'392.79), pure rapportato nella misura di 1/6 (=fr. 11'565.47))

con quello da invalido di 45'853.80 (calcolato secondo i dati delle tabelle

RSS, valori federali, settore maschile, pari a fr. 68'953.09, ridotti del 30%

per tenere conto della capacità lavorativa residua del 70% in attività adeguate

e ulteriormente ridotti del 5% per la necessità di svolgere unicamente attività

leggere e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari),

giungendo ad un grado di invalidità del 27%, il quale, giusta l’art. 28 LAI,

preclude il diritto ad una rendita di invalidità. Per tali ragioni, l’Ufficio

AI ha stabilito la soppressione della rendita di invalidità in corso,

aggiungendo che “dalla presa di posizione espressa dal Servizio Integrazione

Professionale (SIP) si evince che non ci sono i presupposti per l’applicazione

di misure reintegrative per il tramite dell’UAI” (doc. 292).

Con rapporto del 7 settembre 2023, difatti, il consulente IP

incaricato, dopo avere riassunto le percentuali di inabilità lavorativa

stabilite dal profilo medico, ha espresso le seguenti considerazioni:

" (…) Analisi

della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza

(ri)formazione specifica

Come riportato dai rapporti medici e dalla documentazione

all’incarto l’assicurato risulta abile nella sua attività abituale di bagnino

ad una percentuale totale del 70%.

Inoltre l’attività secondaria come interprete è esigibile nella

stessa percentuale.

In queste due professioni l’assicurato ha il minor discapito

economico.

Chiusura del caso o applicazione di provvedimenti d’integrazione:

motivare la chiusura del caso o il diritto a provvedimenti d’integrazione

comprensivo di eventuale calcolo CGR al termine del provvedimento

Visto l’iter della pratica ritengo che non ci sono i presupposti

per attuare provvedimenti professionali in quanto non permetterebbero un

aumento della capacità lavorativa, visto che le professioni in cui è

reintegrabile sono nell’attività abituale.

L’assicurato ha la possibilità di accedere a queste professioni

autonomamente, come già dimostrato con il nuovo contratto di lavoro presso __________

e il lavoro di interprete.” (Doc. 291)

A

fronte delle obiezioni dell’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1 (doc. 300 e

303), dopo avere interpellato per gli aspetti psichici il dr. __________ del

SMR – il quale ha confermato la correttezza della valutazione peritale del dr. __________

- e per quelli somatici il dr. __________ del SMR – il quale ha considerato

necessario sottoporre l’interessato ad una visita medico-assicurativa - in data

12 settembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita di

invalidità in vigore, osservando in particolare quanto segue:

" Osservazioni

al progetto

Nelle osservazioni al progetto del 16 ottobre 2023 e dell’8

novembre 2023 è stato in buona sostanza ribadito che per l’assicurato è

esigibile unicamente lo svolgimento di attività lucrative adeguate nella misura

del 50%.

Al riguardo, per quel che concerne le censure di ordine medico,

teniamo a rilevare che la pratica dell’assicurato è stata dapprima nuovamente

sottoposta al vaglio dello psichiatra del Servizio medico regionale (di

seguito: SMR). Detto specialista, nell’annotazione del 17 novembre 2023, ha

indicato come nelle osservazioni non siano stati presentati degli oggettivi

elementi medici idonei a mettere in discussione l’esito della perizia

psichiatrica e neuropsicologica. In merito, lo psichiatra del SMR ha altresì

evidenziato che la perizia è stata svolta mediante una procedura probatoria

strutturata e conformemente alle linee guida per le perizie psichiatriche in

ambito AI.

Per gli aspetti di ordine somatico, abbiamo invece proceduto ad un

aggiornamento dei referti di ordine reumatologico e a sottoporre l’assicurato

ad una visita in sede da parte di uno specialista ortopedico del SMR. Nel

rapporto successivo alla visita dell’11 giugno 2024, il citato specialista del

SMR ha indicato che vi è da ritenere un’inabilità lavorativa aggiuntiva del 10%

nell’attività lavorativa di bagnino, integrata parzialmente alla percentuale

del 30% precedentemente assegnata, mentre – in un’attività adeguata e

sedentaria (come quella di interprete) – vi è un’integrazione completa

all’inabilità di ordine psichico.

Questa variazione dello stato di salute è però stata ritenuta dal

Servizio di integrazione professionale non influente sull’esigibilità di

svolgimento delle attività abituali (come da rapporto dell’11 luglio 2024). In

proposito, evidenziamo che – per ossequiare all’obbligo di ridurre il danno –

reputiamo che l’assicurato possa intraprendere l’attività adeguata di

interprete e quella di bagnino come da soglie stabilite nelle RSS qui di

seguito riportate:

Reddito da invalido (Ri)

-

Divisione economica 90-93 (attività di bagnino, visto l’evolversi del

quadro somatico esigibile in misura di 1/3 della capacità medico teorica

residua)

Salario 2020 = CHF 63’956.23

Valore economico rapportato nella

misura di 1/3 = CHF 21'318.74

-

Divisione economica 74 (attività di interprete, visto l’evolversi del

quadro somatico esigibile in misura di 2/3 della capacità medico teorica

residua)

Salario 2020 = CHF 69’392.79

Valore economico rapportato nella

misura di 2/3 = CHF 46'261.86

Per determinare il reddito da invalido complessivo, la somma di

fr. 67'580.60 (21'318.74+46’261.86) va poi successivamente ridotta del 35% per

la capacità lavorativa residua e del 10% per le riduzioni al reddito statistico

da invalido (motivate dalla necessità di svolgere attività leggere). Da ciò ne

discende che, malgrado il danno alla salute, l’assicurato può ancora

concretamente guadagnare CHF 39'534.651.

Relativamente alle riduzioni al reddito da invalido, va rimarcato

che le stesse sono state determinate in base al diritto anteriore alla

revisione della LAI del 1° gennaio 2022 (cfr. DTF 126 V 80 e la lettera c delle

disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020) e che la

percentuale qui ammessa è più elevata rispetto a quella ritenuta dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni al consid. 2.9 della sentenza del 18 settembre

2018.

Alla luce delle nuove informazioni acquisite, si impone

l’effettuazione di un nuovo calcolo della capacità al guadagno residua.

Confronto dei redditi

Reddito senza l’invalidità CHF

63'093.25

Reddito con l’invalidità CHF

39’543.651

Perdita di guadagno CHF

23'549.599

Grado di invalidità 37.32%

A titolo abbondanziale, l’UAI rileva che il reddito con invalidità

acquisito è in linea con il reddito concretamente percepito dall’assicurato

risultante dall’estratto conto individuale del 20 giugno 2024.

Nel 2023 risulta infatti l’acquisizione di salari pari a CHF

36'463 (ovvero CHF 16'954 per l’attività di bagnino e CHF 19'509 per l’attività

di interprete).

Alla luce di quanto precede, è dunque d’uopo la conferma del

progetto di decisione. “(Doc. A2)

1.7. Con

tempestivo ricorso del 16 ottobre 2024 l’assicurato, sempre patrocinato

dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, nella

misura in cui il TCA non possa procedere ad una nuova decisione, che gli atti

vengano restituiti all’amministrazione per complemento istruttorio.

Sostanzialmente la

patrocinatrice ha contestato la valutazione medica della capacità lavorativa

residua dell’interessato effettuata dall’Ufficio AI, criticando, in particolar

modo, l’apprezzamento – a suo parere lacunoso e quindi bisognoso di un

complemento peritale - degli aspetti psichici, giudicati (in modo superficiale)

risolti dal dr. __________.

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’amministrazione, la legale ha sottolineato come l’assicurato

continui a non poter lavorare in misura superiore al 50%, come del resto

attestato dalla curante, dr.ssa __________, a fronte della persistenza e

recrudescenza del morbo di Bechterew, la cui esistenza è pure stata confermata

dal dr. __________ (doc. I).

1.8. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione

impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei

considerandi in diritto (doc. IV).

1.9. Dopo

aver chiesto (cfr. doc. VI) e ottenuto dal TCA (cfr. doc. VII) una proroga del

termine per presentare nuovi mezzi di prova, in data 5 dicembre 2024 la

patrocinatrice dell’insorgente ha chiesto che venga esperita una reale perizia

psichiatrica atta ad accertare lo stato di salute effettivo dell’assicurato,

tenendo conto in particolare del suo atteggiamento negatorio della malattia.

L’avv.

RA 1 ha aggiunto che, nel rispetto dell’obbligo di ridurre il danno, l’interessato

ha lavorato dal mese di aprile 2024 al 28 novembre 2024 quale traduttore su

chiamata presso la __________, “ma che il rapporto di lavoro è stato interrotto

con effetto immediato, si presume per il suo stato psichico”.

Infine,

la legale ha segnalato un peggioramento della neuropatia che affligge

l’assicurato, la quale pure merita un aggiornamento peritale prima di poter

correttamente valutare il grado di incapacità lavorativa dello stesso e, di

conseguenza, il suo grado di invalidità (dc. VIII).

1.10. Con

osservazioni del 13 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha ribadito che gli accertamenti

medici effettuati sono stati completi, motivo per il quale non è necessaria

l’acquisizione di una perizia bidisciplinare. L’amministrazione ha aggiunto di

“non reputare dirimente ai fini del presente contenzioso – in quanto posteriore

alla decisione impugnata – la generica affermazione stante cui il lavoro di

interpretariato su chiamata svolto per diverse ore al giorno e diversi giorni a

settimana per la __________ dal mese di aprile al 28 novembre 2024 sarebbe

stato interrotto con effetto immediato si presume in ragione dello stato

psichico” (doc. X).

Tali considerazioni sono state

trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha

soppresso il diritto alla mezza rendita d’invalidità sin lì percepita

dall’assicurato, visto il miglioramento della sua capacità lavorativa e, di

conseguenza, della capacità lucrativa.

2.2. Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Giusta la lett. c delle

Disposizioni transitorie della surriferita modifica legislativa prevede che “Ai

beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in

vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente

modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore”.

L’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita fin dal 2012 e al momento dell’entrata in vigore della

modifica legislativa in questione aveva già compiuto 55 anni (essendo del

1965).

Visto quanto precede, ogni

riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita

se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno

al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita

nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1

LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi

(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104

V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio

2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce

che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343

consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013

dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984

pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità

che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre

2012, consid. 5.3).

Giusta l’art. 29bis OAI, se la

rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e

l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado

di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per

incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

Una diversa valutazione di uno

stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato

non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR

2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti

per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire

una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione,

il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18

aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF

9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. Per quanto riguarda in particolare

l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale

ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha

modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in

presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori

somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato

stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione

sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria

strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di

rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i

fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre

2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la

giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la

reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per

depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza

alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita

AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze appena citate

il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere

applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza

di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di

depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha stabilito

che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche,

devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria

strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha

confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle

STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del

Considerandi

2.

agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella STF 8C_104/2024 del 22

ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi vigente per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di obesità (forte sovrappeso). Secondo la

vecchia giurisprudenza – basata sul convincimento che l’obesità potesse essere

superata con la sola forza di volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità

era di principio escluso se l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità

fosse causa di seri danni alla salute o se insorgeva quale loro conseguenza.

Con la recente pronunzia il TF ha rilevato che non vi è alcun motivo per

considerare l’obesità in modo diverso dalle altre affezioni e che il solo fatto

che essa possa in linea di principio essere trattata non esclude il diritto ad

una rendita. Conseguentemente, la Massima Istanza ha sancito che anche

l’accertamento del diritto ad una rendita in caso di obesità va effettuato

tenuto conto del singolo caso e nel quadro di una procedura probatoria strutturata

che determini in che misura l’affezione influisce sulla capacità lavorativa

dell’assicurato, fermo restando l’obbligo di quest’ultimo di ridurre il danno

(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 21 novembre 2024).

2.6

Per costante giurisprudenza (cfr.

STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento

e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei

diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a

livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis

LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare

le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di

esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in

cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta

Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo

questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere

premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita

d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

Nel

caso di specie, come ricordato al consid. 1.4., l’assicurato è stato posto al

beneficio di ¼ di rendita di invalidità dal 1° novembre 2012, poi aumentata ad

una mezza rendita a decorrere dal 1° aprile 2014, così come stabilito da questa

Corte con STCA 32.2017.209 del 10 settembre 2018.

In quell’occasione, il TCA - dopo avere confermato la valutazione

medica, incontestata tra le parti, riassunta nel rapporto finale SMR del 1°

marzo 2017 [tenendo conto della valutazione peritale psichiatrica della dr.ssa __________

e del dr. __________ del __________, i quali concludevano per un’inabilità

lavorativa del 50% nella sua attività di cameriere e bagnino e del 35% come

traduttore (cfr. doc. 156) e di quella neurologica del dr. __________, il quale

considerava che dal punto di vista neurologico non vi fossero limitazioni della

capacità lavorativa di origine neurologica (cfr. doc. 157)], stabilendo che

l’interessato abbia presentato un’incapacità lavorativa del 100% a partire dal

28.

giugno 2009, del 25% dal 1° gennaio 2010 e del 50% a partire dal 1° gennaio

2012.

in qualsiasi attività – ha esaminato nel dettaglio gli aspetti economici,

controversi.

In tale ambito, il TCA ha considerato

non corretto il calcolo del reddito da valido operato dall’amministrazione,

giudicando che la scelta di far ricadere l’attività di bagnino nella

categoria professionale 55 di cui all’ISS non potesse essere seguita, ma

andasse invece ricompresa nella categoria 90-93.

Quanto poi alla ripartizione da operare tra le diverse attività

svolte dall’assicurato prima del danno alla salute, il TCA aveva stabilito che

quella di bagnino rivestisse un ruolo preponderante e avrebbe dovuto essere

presa in considerazione nella misura dei 2/3, mentre la rimanente percentuale

di 1/3 andasse equamente ripartita per tenere conto sia delle attività di cameriere

e custode tuttofare rientranti nella categoria 55 dell’ISS (nella misura di

1/6), sia dell’impiego di traduttore di cui alla categoria 74 dell’ISS (nella

misura di 1/6).

Il TCA ha invece confermato la validità del calcolo del reddito da

invalido, ottenuto facendo capo ai dati statistici inerenti i diversi settori

di attività e con livello di competenza 1 e non 2 come, invece, preteso dal

patrocinatore dell’assicurato.

2.8

Al

fine di verificare l’evoluzione dello stato di salute dell’interessato, in sede

di revisione l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, di effettuare una valutazione peritale.

Con referto peritale dell’8

agosto 2023 il dr. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di:

" F45.4

sindrome somatoforme da dolore persistente.

La riferita dolorabilità del cranio, già inquadrata entro tale

codifica, risulta presente ancora nell’attualità e impone di conservare la

diagnosi precedente, laddove il profilo dei sintomi riferiti dal periziando è

risultato onesto, sulla base del test effettuato.

Per contro non è più presente alcun segno che possa legittimamente

consentire la diagnosi codificata di una sindrome post traumatica con andamento

cronico. La constatazione attuale del perito è coerente con le ricerche sui

PTSD; secondo la letteratura scientifica, i traumi singoli nelle persone ben

strutturate caratterialmente, con il tempo tendono a risolversi nella

stragrande maggioranza dei casi.” (Doc. 282 pag. 19)

Venendo alla valutazione della capacità lavorativa residua, il dr.

__________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 70% sia

nella precedente attività di bagnino, sia in qualsiasi altra attività, da

giugno 2020 (doc. 282).

Il perito psichiatra ha aggiunto che, rispetto alla situazione

precedente, vi sono stati dei miglioramenti funzionali elencati secondo

MINI-ICF, precisando che “a livello di diagnosi non vi sono più segni di alcuna

sindrome da stress post-traumatico. Le abilità di fronteggiamento e gestione,

rispetto alle limitazioni causate dai dolori somatoformi residui, sono

lievemente migliorate nel corso degli anni” (doc. 282 pag. 23).

A seguito delle obiezioni presentate dal legale dell’insorgente

contro il progetto di soppressione della rendita del 13 settembre 2023 (alla

luce di un grado di invalidità del 27%) - facendo valere, da un canto, le

imprecisioni della perizia psichiatrica e, dall’altro, che l’assicurato non

possa lavorare oltre alla percentuale del 50% attestata dalla curante, dr.ssa ________,

la quale ha sottolineato “un peggioramento dei dolori su nota spondiloartropatia

anchilosante, M. di Bechterew” (doc. 262) - l’Ufficio AI ha ritenuto necessario

richiedere una presa di posizione al proprio servizio medico.

Per quanto concerne gli aspetti psichici, il dr. __________ del

SMR, con annotazioni del 17 novembre 2023, ha rilevato come l’assicurato non

abbia contestato la valutazione del dr. __________ attraverso la presentazione

di documentazione medico specialistica in grado di metterne in dubbio

l’attendibilità, motivo per il quale la stessa va considerata pienamente probante

(doc. 306).

Quanto agli aspetti somatici, il dr. __________ del SMR,

specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore,

con annotazioni del 5 dicembre 2023, ha invece ritenuto corretto convocare

l’assicurato per una visita medico-assicurativa volta ad appurare l’evoluzione

dello stato di salute con riferimento alle problematiche afferenti all’apparato

osteo-legamentare e al loro influsso sulla capacità lavorativa, con

determinazione delle limitazioni funzionali (cfr. doc. 307).

Eseguita la visita in questione, con referto del 29 maggio 2024 il

dr. __________, poste le diagnosi di “spondiloartrite assiale (spondilite

anchilosante Bechterew), HLA B27 positiva con sindrome panvertebrale cronica,

sindrome sacroiliaca bilaterale, sintomatologia algica articolare cronica arti

superiori e inferiori (prevalenza a mani e ginocchia) in trattamento

conservativo; minime alterazioni degenerative lombari caudali (spondilartrosi

attivate L4-L5, piccola protrusione discale L5-S1 mediana); disturbi statici

della colonna vertebrale (appiattimento della cifosi dorsale, iperlordosi

lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare);

decondizionamento e sbilancio muscolare”, ha posto la seguente valutazione:

" Valutazione/conclusione

Sulla scorta dell’esame obiettivo odierno, dalla storia clinica e

dalla documentazione agli atti appare chiaro come l’assicurato sia attualmente

affetto da uno stato di dolori cronici al rachide in toto, alle articolazioni

sacro-iliache, alle mani, ai gomiti e alle ginocchia, dolori presenti sia a

riposo, ma che aumentano sotto carico e nei movimenti dopo immobilismo e con

debolezza, tutti sintomi che si manifestano con sintomatologia oggettiva che ho

documentato precedentemente.

Il decorso clinico delle terapie effettuate non risulta positivo,

l’attuale cura riabilitativa e la terapia farmacologica su base programmatica

produce un miglioramento dei sintomi algico-disfunzionali solo temporaneo ed

interrompendo il recupero fisioterapico anche solo per 15 gg l’assicurato nota

un peggioramento dei bloccaggi e dolori articolari.

La sintomatologia soggettiva lamentata dall’assicurato (sindrome

cervicale, dorsale e lombare, dolore alle articolazioni sacro iliache, alle

mani ed alle ginocchia sinistra movimento e carico dipendente con debolezza) è

compatibile con i deficit funzionali riscontrati anche durante l’esame

obiettivo e la documentazione agli atti.

Ora l’assicurato assume solo farmaci antiinfiammatori su base

programmatica oltre ad un farmaco su base programmatica mensile di Simponi, un

anticorpo monoclonale su base mensile.

È sicuramente auspicabile che il signor RI 1 continui un costante

equilibrio di condizionamento della muscolatura del rachide in toto, delle

articolazioni sacro iliache, delle mani e delle ginocchia per evitare il

peggioramento della funzionalità, tono muscolare e articolarità dei vari

distretti anatomici e per mantenere la capacità residua di guadagno senz’altro

attuabile a margine delle ore lavorative: le misure terapeutiche citate sono in

grado di migliorare la qualità di vita dell’assicurato ma non necessariamente

la sua capacità funzionale e di carico.

In virtù delle limitazioni funzionali riscontrate durante la

visita e della sintomatologia algica riportata, l’ultima professione di bagnino

dallo strettissimo punto di vista ortopedico è esigibile solo in misura ridotta.

I sintomi accusati dall’assicurato e i deficit funzionali riferiti

durante l’esame clinico sono in gran parte spiegabili con le alterazioni

strutturali finora riscontrate; vi è una conseguenza tra le limitazioni nello

svolgimento delle attività di tutti gli ambiti della vita e affini e sono state

eseguite terapie idonee a trattare i sintomi descritti.

Dal punto di vista ortopedico il problema rilevante presentato

dall’assicurato è complesso, rappresentato sia da una problematica articolare

su base degenerativa diffusa ove a medio-lungo termine, sotto l’influsso

dell’invecchiamento, la problematica al rachide lombare e alle mani in

particolare potrebbe peggiorare, e dal lato terapeutico diventerebbe ancora più

complicato trarre successo dal trattamento finora eseguito.

Dal lato strettamente ortopedico l’assicurato presenta dei limiti

funzionali e di carico descritti nell’esigibilità lavorativa in basso, tenuto

unicamente conto delle patologie strutturalmente spiegabili ma non di

conseguenze dirette di fattori non assicurati: i limiti funzionali risultano

validi sia durante l’attività professionale che durante il tempo libero.

L’assicurato, dal lato strettamente ortopedico, presenta risorse

fisiche, sebbene limitate, in grado di reinserirlo nel processo lavorativo.

In un lavoro adatto allo stato di salute giudico come lavoro

idoneo alle condizioni attuali un’attività che tenga pienamente conto dei

limiti funzionali e di carico descritti nei limiti funzionali riportati in

basso.

In un lavoro adatto allo stato di salute giudico, dal punto di

vista del sistema osteo-legamentare, l’assicurato abile al lavoro sull’arco di

una giornata normale di 8-9 ore, ma con una riduzione del rendimento del 10%,

specificando la possibilità o di eseguire o un lavoro a tempo pieno con un

rendimento ridotto nella misura del 10% (non elevazione di carichi superiori ai

5.

kg) oppure una combinazione tra tempo ridotto e rendimento ridotto: sarebbe

auspicabile trovare un lavoro sedentario, di ufficio leggero, facendo

attenzione a sollevare carichi limitati e gestione del tempo del lavoro, dove

eviti di eseguire gesti che prevedano movimenti di presa continua con le mani e

carichi degli arti superiori; a questo potrebbe aggiungersi una posizione di

lavoro comoda ed ergonomica che consenta pochi carichi assiali.

Da ulteriori trattamenti medici non è possibile migliorare in

misura rilevante la capacità lavorativa in attività adeguate, ma mediante

l’attuazione di provvedimenti come la neuromodulazione, l’ozonoterapia per il

trattamento dei disturbi rachidei e un trattamento analgesico farmacologico su

base programmatica anche utilizzando farmaci del secondo scalino si potrà

migliorare la qualità di vita.” (Doc. 313)

Tenuto quindi conto della perizia psichiatrica del dr. __________

e della valutazione del dr. __________, con rapporto SMR finale dell’11 giugno

2024, il dr. __________ e il dr. __________ del SMR, effettuando una

valutazione d’insieme, hanno concluso che, globalmente, l’assicurato risulta

inabile al lavoro al 30% dal 1° giugno 2020 nell’attività abituale di bagnino e

al 35% dal 1° febbraio 2021 (cfr. doc. 314 pag. 6)., mentre nell’attività di

traduttore, come in altre attività adeguate, egli sia inabile al lavoro al 30%

dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. 314 pag. 6-7).

I medici del SMR hanno giustificato tali percentuali indicando,

quali osservazioni conclusive, quanto segue:

" La IL del

10% come bagnino si integra parzialmente alla percentuale del 30%

precedentemente assegnata, mentre in attività sedentaria adeguata, quale quella

di interprete, si integra completamente alla percentuale del 30%.” (Doc. 314)

2.9

Attentamente vagliato

l’insieme della documentazione a sua disposizione, questo Tribunale non

ritiene di poter confermare la decisione impugnata, nella misura in cui l’Ufficio

AI, basandosi sulle valutazioni mediche riassunte nel rapporto finale SMR

dell’11 giugno 2024, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro al 35% nella

sua attività lavorativa abituale di bagnino e al 30% in altre attività adatte.

Questa conclusione non può essere

avallata dal TCA.

Se, da un lato, questa Corte considera ben motivata e quindi

pienamente probante (anche perché non contestata attraverso la presentazione di

documentazione medico specialistica in grado di smentirla tramite la

presentazione di elementi concreti, come opportunamente rilevato dal dr. __________

del SMR, cfr. doc. 306) la valutazione peritale psichiatrica del dr. __________

– il quale ha spiegato in maniera argomentata le ragioni per le quali, a suo

modo di vedere, rispetto al passato vi è stato un miglioramento dello stato di

salute dell’assicurato, il quale non presenta più alcun segno che possa

legittimare la diagnosi precedentemente posta di sindrome post traumatica con

andamento cronico (cfr. doc. 282) - altrettanto non può invece dirsi, d’altro

canto, con riferimento all’apprezzamento degli aspetti somatici eseguito dal

dr. __________ del SMR.

Innanzitutto, questo Tribunale

rileva che dal referto del 29 maggio 2024 del dr. __________ del SMR,

riprodotto per esteso al considerando precedente, risulta che “l’ultima

professione di bagnino dallo strettissimo punto di vista ortopedico è esigibile

solo in misura ridotta”, mentre in altre attività adatte l’assicurato è

da ritenere abile al lavoro sull’arco di una giornata di 8-9 ore, ma con una

riduzione del rendimento del 10%, specificando che possa trattarsi di un lavoro

a tempo pieno, ma con un rendimento ridotto del 10%, oppure una combinazione

tra tempo ridotto e rendimento ridotto (cfr. doc. 313, corsivo della

redattrice).

Ora, di tutta evidenza, in assenza di ulteriori precisazioni e di

una concreta indicazione della percentuale corrispondente al vago concetto di

esigibilità definita “solo in forma ridotta”, il TCA non può far proprie le

conclusioni del dr. __________ e del dr. __________ del SMR, i quali, nella

valutazione complessiva riportata nel rapporto finale SMR dell’11 giugno 2024,

hanno concluso che l’assicurato è da ritenere inabile al 10% come bagnino (cfr.

doc. 314).

Tale conclusione, non corrispondente a quanto indicato dallo

stesso dr. __________ nel referto del 29 maggio 2024 – nel quale la riduzione

del 10% è stata espressamente indicata riguardare lo svolgimento di attività

adatte, contrapposte a quella di bagnino - necessita imperativamente di essere

ulteriormente approfondita, al fine di determinare in maniera chiara e motivata

quale sia la capacità lavorativa residua dell’assicurato nella professione

abituale di bagnino, tenuto conto, in particolare, dei limiti di carico

specificati nella descrizione dell’esigibilità lavorativa.

Tale questione riveste un’importanza fondamentale, anche alla luce

del fatto che gli stessi specialisti del SMR hanno riconosciuto che la

percentuale di inabilità lavorativa per ragioni somatiche nella professione di

bagnino “si integra parzialmente” alla percentuale del 30%

precedentemente assegnata per ragioni psichiche (cfr. doc. 314, corsivo della

redattrice).

A tale proposito, questo Tribunale evidenzia che, al di là

dell’impossibilità di considerare corretta la valutazione di un’incapacità

lavorativa del 10% come bagnino per ragioni somatiche, va in ogni caso rilevato

che la valutazione complessiva dell’incapacità lavorativa avrebbe dovuto

coinvolgere il perito psichiatra, dr. __________ (cfr., per analogia, la

giurisprudenza federale concernente la necessità, nei

casi nei quali occorre stabilire il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie tramite perizie bi- e

pluridisciplinari, di far capo ad un giudizio globale

dopo discussione tra tutti gli esperti interessati, cfr. STF 9C_211/2016 del 10 ottobre 2016; 9C_330/2012 del

7.

settembre 2012; 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

Inoltre, il TCA rileva che determinare quale sia l’effettiva

capacità lavorativa residua dell’assicurato nella professione abituale di

bagnino appare tanto più essenziale, ritenuto che l’amministrazione - rifacendosi

alla presa di posizione espressa dal Servizio Integrazione Professionale (SIP)

in data 7 settembre 2023 (cfr. doc. 291) e poi ancora in data 11 luglio 2024,

dopo la nuova determinazione della percentuale di incapacità lavorativa al 35%

stabilita dal SMR (cfr. doc. 316) - ha concluso non essere dati i presupposti

per l’applicazione di misure reintegrative per il tramite dell’UAI, potendo

l’interessato continuare ad esercitare la propria attività abituale di bagnino,

la quale richiederebbe secondo il consulente IP “principalmente una mansione di

sorveglianza” (cfr. doc. 316), sfruttando le sue già acquisite competenze nella

professione.

A tale riguardo, il TCA rileva

che nel caso di specie, avendo l’assicurato già compiuto i 55 anni (essendo

nato nel 1965), torna applicabile la giurisprudenza di cui alla DTF 145 V 209,

nella quale, al consid. 5.1, il TF ha affermato che per le persone che

beneficiano della rendita da almeno 15 anni o che hanno già 55 anni e la cui

rendita viene ridotta o soppressa in via di revisione, la rendita di invalidità

deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di capacità

lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all'introduzione

di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale.

L’assicurato appartiene quindi alla categoria di persone per le quali

occorre presumere che, a causa della loro età, non possono di

principio intraprendere di loro iniziativa tutto quello che può ragionevolmente

essere preteso da loro per sfruttare la loro capacità lavorativa medico-teorica

per reinserirsi nel mercato del lavoro (cfr. da ultimo 8C_141/2024 del 3

settembre 2024; 8C_808/2023 del 4 ottobre 2024; 9C_291/2023, STF 9C_211/2021

del 5 novembre 2021, consid. 3.2; STF 9C_663/2020 dell'11 agosto 2021, consid.

4.2).

Conformemente alla

giurisprudenza federale risulta, pertanto, indispensabile svolgere un esame

approfondito circa la reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua

dell'assicurato (cfr. anche sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021; STCA

32.2024.25

del 12 agosto 2024, 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.12;

STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA 32.2021.2 del 15

marzo 2021, consid. 2.14).

Inoltre, il TCA ritiene che l’apprezzamento del dr. __________ del

SMR non possa essere considerato esaustivo neppure con riferimento alla

valutazione della residua capacità lavorativa (da egli valutata nella misura

del 90%) concernente lo svolgimento di attività adatte.

Nel referto del 29 maggio 2024, il dr. __________ del SMR non ha

spiegato le ragioni per le quali non possa essere condiviso quanto attestato

dalla curante, dr.ssa __________, nel rapporto medico del 5 gennaio 2023,

indicando che si assiste ad “un peggioramento dei dolori su nota

spondiloartropatia anchilosante, M. di Bechterew”, per il quale l’assicurato è

ora in cura presso il dr. __________, ritenendo che l’assicurato non possa

lavorare in misura superiore al 50% (doc. 262).

La conferma della riattivazione dell’attività infiammatoria legata

alla spondilite anchilosante Bechterew è stata attestata dal dr. __________ nel

referto del 15 marzo 2021, (cfr. pagg. 1096-1098 inc. AI). Da notare che tale

referto è stato citato dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR nel rapporto

finale SMR dell’11 giugno 2021 quale riferimento per datare l’inabilità

lavorativa del 35% a partire dal 1° febbraio 2021 nell’attività di bagnino

(cfr. doc. 314 pag. 6).

Il dr. __________, tuttavia, non si è espresso riguardo al tema

della capacità lavorativa residua. Al contrario, contattato dall’UAI al fine di

ottenere delle informazioni, con referto del 7 febbraio 2023, dopo avere

rilevato di seguire l’assicurato dal 1° febbraio 2021, ha espressamente

indicato di non avere mai dovuto chinarsi sulla questione dell’abilità

lavorativa (doc. 268).

Il dr. __________, nonostante abbia rilevato l’importanza del

problema ortopedico complesso presentato dall’assicurato, con ripercussioni

funzionali e di carico che incidono sia sull’attività lavorativa, sia nella

vita di tutti i giorni, e pur riconoscendo, di fatto, il peggioramento in corso

– osservando che “sulla scorta dell’esame obiettivo odierno, dalla storia

clinica e dalla documentazione agli atti appare chiaro come l’assicurato sia

attualmente affetto da uno stato di dolori cronici al rachide in toto, alle

articolazioni sacro-iliache, alle mani, ai gomiti e alle ginocchia, dolori

presenti sia a riposo, ma che aumentano sotto carico e nei movimenti dopo

immobilismo e con debolezza, tutti sintomi che si manifestano con

sintomatologia oggettiva che ho documentato precedentemente” (cfr. doc. 313) -

non ha poi debitamente motivato le ragioni per le quali la diffusa

sintomatologia riscontrata incida “solo” nella misura del 10% sullo svolgimento

di attività adeguate.

Un approfondimento della questione si impone, tanto più alla luce

del fatto che dall’attento studio dell’incarto emerge che già in occasione

della precedente valutazione peritale pluridisciplinare eseguita dal __________

nel 2015, su incarico dell’Ufficio AI, si era proceduto all’esame (anche) degli

aspetti reumatologici, visti i dolori alla colonna vertebrale lamentati da anni

dall’assicurato (cfr. doc. 57).

In quell’occasione lo specialista incaricato, dr. __________,

aveva ritenuto probabile che l’assicurato avesse avuto, come valutato dal dr. __________,

“una sacroileite bilat., ciò che potrebbe confermare la diagnosi di un M. di

Bechterew, attualmente comunque senza particolare attività bio-umorale”.

Passando alla determinazione della capacità lavorativa residua, il dr. __________

aveva valutato che per lo svolgimento di una professione fisicamente

medio-leggera, che non implicasse particolari sforzi per la colonna vertebrale,

così come nell’attività di bagnino, l’interessato andasse considerato abile al

lavoro nella misura del 70%, mentre in attività pesanti di cantiere (mai

esercite) la capacità era al massimo del 40% e che la capacità lavorativa come

cameriere era del 50% (cfr. pagg. 241-247 inc. AI allegate al doc. 57).

In seguito, in occasione della perizia neurologica di decorso

ordinata conformemente a quanto disposto dal TCA nella STCA 32.2016.53 del 23

giugno 2016 (cfr. supra consid. 1.3.), nel referto peritale neurologico del 10

febbraio 2017, il dr. __________ aveva sottolineato che per quanto concerneva

“l’eventuale ripercussione sulla capacità di lavoro dovute alla M. di Bechterew

diagnosticata in passato da un reumatologo, rimando alla valutazione dello

specialista” (cfr. doc. 157 pag. 35).

Nel caso di specie, nell’ambito della procedura di revisione

riguardante un assicurato affetto, tra le altre cose, anche da una patologia

reumatologica, considerata invalidante nella misura del 30% nello svolgimento

di attività medio-leggere in occasione della perizia __________ del 2015 (cfr. doc.

57), ora riattivatasi rendendo necessaria una cura da parte del dr. __________

e tale da giustificare un’inabilità lavorativa del 50% secondo le indicazioni

della dr.ssa __________ (doc. 262), il dr. __________ del SMR avrebbe dovuto, nell’ambito

del proprio apprezzamento, confrontarsi anche espressamente con tale problematica,

esponendo in maniera dettagliata e motivata quale sia stata l’evoluzione di tali

disturbi e della relativa capacità lavorativa rispetto alla precedente

valutazione reumatologica del 2 febbraio 2015 del dr. __________ eseguita

nell’ambito della perizia __________ del 2015 (al riguardo, va ricordato che,

secondo la giurisprudenza, i confini

dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono sempre

assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi, cfr. STF 9C_856/2010 del 27

giugno 2011 consid. 5.2 e che il dolore (cronico) dell'apparato

muscolo-scheletrico è oggetto sia della reumatologia che dell'ortopedia, cfr.

sentenze 9C_320/2015 del 25 agosto 2015 c. 3.3.3; 9C_270/2012 del 23 maggio

2012.

c. 4.2; 9C_547/2010 del 26 gennaio 2011 c. 4.1)).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, questo Tribunale non

può con la necessaria tranquillità, senza che prima vengano forniti i

chiarimenti e gli approfondimenti del caso, ritenere completa ed esaustiva la

valutazione del dr. __________ del SMR – la quale, come ricordato in

precedenza, è stata posta non sulla base degli atti (come invece avvenuto, ad

esempio, nel caso oggetto della STF 8C_322/2024 del 18

dicembre 2024), bensì al termine della visita medica eseguita di persona

in data 11 gennaio 2024 (cfr. doc. 313) - la quale necessita, quindi, di un

complemento volto a chiarire gli aspetti controversi sopra dettagliatamente

messi in rilievo.

2.10

Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il

Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

Rilevato come, per le ragioni già diffusamente

esposte al considerando 2.9., ci troviamo di fronte

ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché il dr. __________ del SMR, dopo avere preso

contatto con gli specialisti curanti, esegua gli accertamenti complementari

necessari al fine di stabilire quali siano, dal profilo somatico, le patologie che affliggono l’assicurato, la loro

evoluzione nel tempo e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa

residua sia come bagnino e interprete, sia in altre attività, indicando quali

siano le limitazioni funzionali. Il dr. __________ dovrà debitamente

motivare le proprie conclusioni e confrontarsi espressamente con le criticità

messe in evidenza al considerando precedente.

Secondo il TCA, una volta

chiariti gli aspetti somatici, occorrerà che il dr. __________ e il dr. __________,

autore della perizia psichiatrica, procedano ad una ponderata valutazione complessiva

della capacità lavorativa dell’interessato, che tenga conto sia delle

limitazioni derivanti dai disturbi psichici stabilite dal dr. __________, sia

di quelle causate dalle affezioni osteo-articolari e reumatologiche, le quali -

come visto - vanno almeno parzialmente cumulate.

In seguito, facendo capo alle risultanze degli

accertamenti esperiti, l’amministrazione si pronuncerà di nuovo in merito al

diritto alle prestazioni (per un caso recente in cui la Corte federale

non ha giudicato sufficientemente affidabile il parere del medico SMR [il quale

si era limitato a riprendere le indicazioni, troppo lacunose, dell’oncologa

curante], rinviando gli atti all’amministrazione per complemento istruttorio,

si veda la STF 8C_55/2024 del 16 dicembre 2024 consid. 7, riguardante

un’assicurata, affetta da malattia tumorale, alla quale era stato soppresso il

diritto alla rendita in ragione di un preteso miglioramento dello stato di

salute).

Questo

Tribunale sottolinea, inoltre, che nel caso in cui dovesse risultare un grado

di invalidità tale da non consentire più la continuazione del versamento di una

rendita di invalidità, l’Ufficio AI dovrà necessariamente - avendo

l’assicurato, come visto al considerando 2.9., più di 55 anni - procedere pure

all'esame dell'autointegrazione rispettivamente dell'effettiva idoneità

lavorativa del ricorrente e, quindi, dell'eventuale necessità di introdurre provvedimenti integrativi, ai

sensi della succitata giurisprudenza.

Solo al

termine di questo esame e della messa in atto di eventuali misure di reintegrazione nel mercato del lavoro l'amministrazione potrà

definitivamente decidere in merito ad un’eventuale soppressione della rendita

(STF 9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno

2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA 32.2024.25 del 12 agosto 2024;

32.2021.60

del 21 febbraio 2022, consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio

2022, consid. 2.14; STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021; STCA 32.2014.53 del 15 dicembre

2014; STCA 32.2012.142 del 14 dicembre 2012 e 32.2010.222 del 12 ottobre 2010).

2.11

Per

quel che riguarda gli aspetti economici, il TCA si limita in questa occasione a

ricordare che, per costante giurisprudenza federale, per determinare il reddito

da invalido è determinante, in prima battuta, la situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 143 V

295.

consid. 2.2 p. 296; DTF 139 V 592 consid. 2.3 p. 593; DTF126 V 75 consid. 3b/aa

pag. 76, come pure sentenze STF 8C_829/2023 del 13 luglio 2024, consid.5.1.1;

9C_355/2019 del 7 ottobre 2019, consid. 3.2.1; 9C_338/2019 del 2 dicembre 2019).

Solo qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che

si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 148 V 174 consid. 6.2; DTF 143 V

295.

consid. 2.2; DTF 135 V

297.

consid. 5.2; DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Spetterà all’Ufficio AI, una

volta stabilita la capacità lavorativa residua dell’assicurato, determinare

nuovamente il suo grado di invalidità, valutando se nell’esercizio delle sue attività

abituali di bagnino e traduttore egli stia sfruttando al meglio la sua capacità

residua, come ritenuto dal consulente incaricato nei suoi rapporti del 7

settembre 2023 (cfr. doc. 291) e dell’11 luglio 2024 (cfr. doc. 316) - nel

quale caso il reddito da invalido deve essere fissato tenendo conto del salario

concreto percepito in tali attività - oppure, motivando per quali ragioni ciò

non fosse il caso, sulla base dei dati statistici afferenti al mercato

equilibrato del lavoro (cfr. consid. 1.4. e 1.6. e STF 8C_829/2023 del 12

luglio 2024, consid. 6.3, nella quale l’Alta Corte, contrariamente all'opinione

del giudice di grado inferiore, si è discostata dal reddito effettivamente

percepito nonostante l’invalidità, a fronte dell'ampia discrepanza (di 15'000

fr.) rispetto a quanto potrebbe ancora percepire sul mercato equilibrato del

lavoro in considerazione dei dati statistici).

2.12

Visto l’esito del ricorso (il rinvio

con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021

consid. 6; DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti),

l’Ufficio AI verserà all’insorgente, rappresentato da un avvocato, l’importo

fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione del 12 settembre

2024 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita.

2. Le spese

di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato, patrocinato da un legale, fr. 2’500.-- (IVA inclusa) a titolo

di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti