Lexipedia

Decisione

32.2024.8

Nuova domanda di prestazioni respinta in assenza di invalidità rilevante. Con la risposta l'amministrazione rivaluta la pratica e chiede rinvio degli atti per rivalutazione e nuovi accertamenti. Ricorrente aderisce alla proposta

22 marzo 2024Italiano13 min

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

Source ti.ch

__________Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.8

FC

Lugano

22 marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 14 dicembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - con decisione

19 ottobre 2004 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, nato nel 1988, il diritto

a provvedimenti sanitari per la cura dell'infermità congenita n. 387 OIC (doc.

AI pag. 29);

- la

domanda di prestazioni presentata nel 6 giugno 2008 è per contro stata respinta

mediante decisione del 14 ottobre 2008 con la quale l’amministrazione ha negato

all’assicurato sia il diritto alla rendita sia a provvedimenti professionali

(doc. AI pag. 161);

- dando

seguito ad una nuova domanda di prestazioni presentata nel settembre 2011,

l’Ufficio AI, mediante comunicazione del 26 settembre 2011, ha accordato

all'assicurato l’aiuto al collocamento ex art. 18 LAI. In tale contesto egli è

stato posto al beneficio di un percorso professionale (misura non portata a

termine dopo rinuncia da parte dell'interessato; cfr. le comunicazioni del 26

settembre 2011 e del 12 marzo 2012, doc. AI pag. 217) e gli è stato offerto di

svolgere dei colloqui di lavoro presso una ditta di traslochi e una di pittura

edile (doc. AI pag. 225). L’iter relativo all’aiuto al collocamento si è concluso

in data 13 luglio 2012 (doc. AI pag. 228);

- nell’ambito

dell’esame di una nuova domanda di prestazioni dell’ottobre 2015, acquisiti i

certificati degli psichiatri curanti e sulla base della valutazione eseguita

dal SMR, l’amministrazione, con decisione del 27 febbraio 2017, ha respinto la

richiesta stante un'inabilità lavorativa totale (per limitazioni relative allo

svolgimento di mansioni in altezza causate dall'epilessia generalizzata) nell'attività

abituale di pittore-imbianchino (impiego svolto dal settembre del 2010 sino al

febbraio del 2012), ma una piena capacità lavorativa nello svolgimento di mansioni

semplici, leggere e ripetitive, con un conseguente grado d’invalidità,

determinato dal Servizio integrazione professionale (SIR), inferiore al 40%

(doc. AI pag. 332);

- le due

ulteriori domande di prestazioni presentate nel marzo e ottobre 2021 sono state

evase mediante decisioni di non entrata nel merito del 10 maggio e 15 dicembre

2021 (doc. AI pag. 344, 356, 371, 387);

- il 27

luglio 2023 l'assicurato - il cui sostentamento dall'aprile del 2014 è stato

garantito dall’ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (cfr. la

richiesta di compensazione del 18 marzo 2021 di cui al doc. AI pag. 355) - ha

inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. AI pag. 435);

- iI SMR,

analizzato il rapporto del 6 giugno 2023 della dr.ssa __________ della clinica __________,

con annotazione del 3 agosto 2023, ha ritenuto giustificata l'entrata in

materia in quanto erano stati certificati una psicopatologia, un disturbo

schizotipico e un disturbo da stress post-traumatico, in precedenza non noti

(doc. AI pag. 401 e 437);

- valutata

l’ulteriore documentazione medica fatta pervenire (segnatamente il rapporto del

9 agosto 2023 del dr. __________, attestante una completa inabilità lavorativa

per le problematiche psichiche, doc. AI pag. 448), il SMR, con Annotazione del

3 novembre 2023, ha ritenuto che gli atti all'incarto propendevano per una

situazione clinica sovrapponibile a quella indicata nel rapporto finale del 7 settembre

2016, che era stato alla base della decisione di rifiuto del 27 febbraio 2017

(cfr. doc. AI pag. 485);

- di conseguenza, con decisione del 14

dicembre 2023, confermativa di un progetto del 6 novembre precedente, l’Ufficio

AI ha respinto la domanda di prestazioni, ritenendo la situazione medica

sovrapponibile a quanto già stabilito con decisione 27 febbraio 2017, con

un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale quale imbianchino dal

1° marzo 2012, ma un’abilità completa in attività adeguate al suo stato di

salute, con un conseguente grado d’invalidità inferiore al 40% (doc. A1);

- contro

la succitata decisione l’assicurato, assistito dall’avv. RA 1, è

tempestivamente insorto chiedendone l’annullamento e il riconoscimento del

diritto ad una rendita intera dal 1° ottobre 2014 (in via subordinata dal

febbraio 2024), postulando una riconsiderazione della decisione. Contesta le

conclusioni dell’amministrazione, ribadendo in particolare di essere inabile in

misura completa in ogni attività a motivo delle problematiche psichiatriche;

- con la

risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver precisato che la richiesta di riconsiderazione

era irricevibile, non essendo mai stata formulata prima dal ricorrente ed essendo

peraltro una prerogativa esclusiva dell’amministrazione, ha esposto di aver

rivalutato la pratica, alla luce delle considerazioni sullo stato di salute

fatte valere dall’interessato, e di ritenere che “per verificare se vi è

stato un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato è necessario

procedere a una perizia psichiatrica, eventualmente integrata (se ritenuto

necessario dal perito) con accertamenti di ordine neuropsicologico,

rispettivamente con altri esami strumentali e/o psicodiagnostici”. Per

questa ragione ha concluso proponendo l’annullamento della decisione impugnata e

il ritorno degli atti all’amministrazione per l’esperimento di una perizia

psichiatrica, precisando che “ciò comporta che l’amministrazione, dopo aver

completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti

medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle

relative risultanze emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo

preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurato tutti i

suoi diritti di difesa”;

- con scritto 29 febbraio 2024 l’insorgente

ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione, protestando il

diritto a ripetibili; allega pure la formale credenziale 11 gennaio 2024

relativa alla nomina del suo nuovo curatore (VI e VI/1);

- la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49

cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio

2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). Occorre

ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità

eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole

generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le

disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che

deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF

130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

In

concreto, l’assicurato ha presentato la sua nuova domanda di prestazioni AI nel

luglio 2023, lamentando un’inabilità lavorativa almeno dal 2015. Con la

decisione contestata la richiesta è stata respinta poiché l’Ufficio AI, pur

avendo riconosciuto un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale dal

marzo 2012, ha ritenuto che in attività adeguate egli era abile in misura piena,

con un conseguente grado di invalidità inferiore al 40% e, quindi, uno stato di

salute sovrapponibile alle conclusioni della decisione del 27 febbraio 2017 (doc.

A). Siccome, quindi, sia la pretesa invalidità sia il diritto alle prestazioni

d’invalidità sarebbero se del caso sorti prima del 1. gennaio 2022,

determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, e questo sebbene

l’Ufficio AI abbia emanato la sua decisione di rifiuto di prestazioni il 14

dicembre 2023. Ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021;

- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,

Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). L'art. 28

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Secondo il

cpv. 2 del medesimo articolo gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il

grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto

del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con

quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è

portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla

nota a pié pagina n. 264). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto

alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato

ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1

LPGA;

- nel

caso concreto, come sostanzialmente chiesto in via subordinata nel gravame e

come indicato in risposta di causa, alla luce degli atti medici all’inserto v’è

effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro e completo

giudizio sulla situazione invalidante del ricorrente, la situazione medica vada

ulteriormente e indagata. Tale conclusione si impone secondo quanto concluso dall’Ufficio

AI, secondo cui, dopo aver nuovamente visionato la documentazione versata agli

atti – comprendente la valutazione della clinica __________ del 6 giugno

2023 per la quale l’assicurato “presenta un quadro clinico medico e

psicopatologico di particolare gravità e complessità” con un “ritardo

mentale di media gravità con significativa compromissione del comportamento

tale da richiedere attenzione/trattamento”, con funzioni cognitive “danneggiate”,

“un'instabilità emotiva marcata”, “tratti antisociali”; egli sarebbe di

conseguenza

“incapace di relazionarsi correttamente con gli estranei”,

ritenuto inoltre che “ad aggravare il quadro è presente un disturbo

post-traumatico da stress come si è visto dai colloqui clinici e come emerge

dal test; causato da stupri infantili.” Gli psichiatri curanti concludono

quindi che “la pervasione fisica e psichica dei disturbi e l'intensità che

li coinvolge rendono il paziente RI 1 completamente inabile al lavoro al 100% a

tempo indeterminato” (doc. AI pag. 401segg) – era opportuno, al fine di “verificare se vi è stato un

peggioramento dello stato di salute dell’assicurato”, procedere “a una

perizia psichiatrica, eventualmente integrata (se ritenuto necessario dal

perito) con accertamenti di ordine neuropsicologico, rispettivamente con altri

esami strumentali e/o psicodiagnostici”. Per questa ragione ha concluso

proponendo l’annullamento della decisione contestata e il ritorno degli atti

all’amministrazione per l’esperimento di una perizia psichiatrica e, quindi, la

resa di una nuova decisione (VI);

- a tale

richiesta ha sostanzialmente aderito il ricorrente, tramite il suo legale, in

data 29 febbraio 2024, dichiarando di “ammettere” “il principio del ritorno

degli atti (…)” (VI);

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché

vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel caso

concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione paiono

incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa

proceda nel senso sopra indicato. Come anticipato anche

dall’Ufficio AI nell’allegato responsivo, in esito alla nuova

istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI e

quindi preceduta dal relativo preavviso, una nuova decisione

soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA nel cui ambito

l’assicurato potrà riproporre ogni censura di fatto e di diritto, sia in relazione

alla valutazione medica che a quella economica;

- giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

- visto

l'esito della lite, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico

dell'Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, assistito da un legale, fr.

1'500 a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 14 dicembre 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI perché proceda conformemente ai considerandi.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale rifonderà

al ricorrente fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Fatti

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Considerandi

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti