Lexipedia

Decisione

32.2024.82

Ricorso (accolto per carenza istruttoria): valutazione medica necessita di un complemento istruttorio per quanto concerne la discrepanza tra la CL accertata dai periti e quanto rilevato dal Centro d'accertamento professionale. Valutazione economica prematura. Compensazione non motivata

16 aprile 2025Italiano49 min

attività confacenti ai limiti funzionali rilevati e contestando i redditi utilizzati

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.82

jv/gm

Lugano

16 aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 27 settembre 2024

emanate da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1988, di formazione infermiere (con certificato) e da ultimo attivo

all’80% in tale vece, il 29/30 marzo 2021 ha presentato una domanda di

prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 100% dal 9 giugno 2020 ed

indicando quale danno alla salute le sequele di un infortunio occorsogli l’8

giugno 2020 (docc. 2-5, 260 e 270 incarto AI).

1.2. Richiamato

l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia

(docc. 6-8 e 292-341 incarto AI), l’incarto assicurazione infortuni (docc. 10,

16, 258-284 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 13 incarto AI), il

questionario datore di lavoro (doc. 14 incarto AI), i rapporti medici dalla

curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 23

e 59 incarto AI), il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in

medicina interna generale) (non pervenuto; doc. 52 e doc. 65, pag. 171 incarto

AI), terminato l’intervento tempestivo dopo la frequentazione di un corso di

tedesco (docc. 17, 18, 24, 25, 31, 32, 39 e 48 incarto AI) e pervenuta ulteriore

documentazione medico-assicurativa, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al

medico SMR (doc. 65 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale

del 31 marzo 2022 (doc. 73 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

" 2.1. Diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa (CL)

Codice

infermità: 645 Codice danno funzionale: 10

Disturbo

di personalità misto (anancastico, paranoide, narcisistico) ICD 10:F61.0

Lombalgia

cronica ricorrente

- da circa 2011, tendenza a iperlordosi, incurvamento

destro-convesso con rotazione

- 08.06.2020 infortunio, dolore lombosacrale a

sinistra, irradiante all’arto inferiore sinistro, per contrattura muscolare

residua e alla faccettopatia articolare, senza segni di compressione

radicolare,

- 09.07.2020 e 06.06.2021 RMN lombari: Faccettopatia

bilaterale del segmento L4-L5 accentuata a sinistra con lieve edema osseo associato.

Spalla

destra

- 08.06.2021

artro-RM: tendinopatia della cuffia, borsite subacromiondeltoidea SAD

- 13.04.2021

ecografia: borsite SAD

08.2021

Faringolaringite da reflusso gastroesofageo

2.2.

Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Sospetta

calcificazione corno superiore cartilagine tiroidea a sinistra

Sovrappeso

- 04.2021: 102 kg, 181 cm, BMI 31”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata**

Periodi

Docs. di riferimento inc. AI

100

100

09.06.2020-30.06.2021

100

80

01.07.2021-21.10.2021

D.ssa __________

100

50

22.10.2021-continua

Dr. __________, perito

* incidenza sulla presenza e prognosi incerta; **

incidenza sulla presenza e prognosi favorevole.

1.3. Dal 9

maggio al 3 giugno 2022 l’assicurato ha svolto un percorso di accertamento

professionale presso il __________ (docc. 76, 77, 80, 82 e 95 incarto AI).

1.4. I

curanti dr. __________ e dr.ssa __________ hanno inviato all’Ufficio AI i

rapporti medici del 25 maggio (doc. 86 incarto AI) e 17 dicembre 2022 (doc. 133

incarto AI), rispettivamente il rapporto medico del 20 ottobre 2022 (docc. 126

e 127 incarto AI).

1.5. Alla

luce della documentazione medico-assicurativa sottopostagli, il medico SMR ha

sostituito il rapporto del 31 marzo 2022 con il rapporto intermedio del 30

gennaio 2023 (doc. 137 incarto AI), chiedendo una perizia bidisciplinare in

ambito psichiatrico e reumatologico (doc. 138 incarto AI). La richiesta è stata

avallata dall’amministrazione (doc. 140 incarto AI) ed il mandato è stato

conferito – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al dr. __________ (psichiatra

e psicoterapeuta) e al dr. __________ (reumatologo) (doc. 164 incarto AI). La

perizia bidisciplinare è confluita nei rapporti peritali del 14 e 16 giugno

2023 con la relativa valutazione consensuale interdisciplinare dell’8 luglio

2023 (doc. 182 incarto AI) ed è stata fatta propria dal medico SMR (doc. 183

incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"

2.1. Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738 Codice

danno funzionale: 10

Sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cronica, in

- Minime alterazioni degenerative

plurisegmentali al rachide lombare

Periartropatia omeroscapolare a

destra, in

- Borsite subacromeodeltoidea

- Artrosi acromeoclaveare con

ipertrofia capsulare

- Down sloping laterale

dell’acromeon

ICD 10

F61.0 Disturbo di personalità misto con tratti anancastici, paranoidi e

narcisistici.

2.2. Diagnosi senza ripercussione

sulla CL

Disturbi statici

della colonna vertebrale (appiattimento della colonna dorsale e della colonna

lombare, con scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare)

Eccesso ponderale (peso: 102 kg /

statura: 178,5 cm, BMI 32)

Sindrome del dolore cronico”

e rilevati

Fatti

i limiti funzionali e le risorse residue, i periti hanno accertato i seguenti

periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata**

% IL in mansioni consuete

Periodi

Docs. di riferimento

100

100

0

08.06.2020-30.09.2021

Inizialmente postinfortunistico, dal 09.10.2020 per

malattia

100

100

10

01.08.2021-27.10.2021

dr. __________ e dr. __________

100

50

10

28.10.2021-continua

perizia dr. __________ confermata da dr. __________

* incidenza sulla presenza e prognosi stazionaria;

**

incidenza sul rendimento e prognosi stazionaria; IL dovuta all’affezione

psichiatrica.

1.6. Con

rapporto del 30 novembre 2023 la consulente SIP, fondandosi sul rapporto della

curante del 20 settembre 2022, ha escluso misure di reintegrazione

professionale, consigliando una revisione d’ufficio a distanza di tre anni

(doc. 200 incarto AI).

1.7. Con

progetto di decisione del 5 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il diritto

ad una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. giugno 2021 al 31

gennaio 2022, ad una rendita con grado d’invalidità del 65% dal 1. febbraio

2022 al 31 dicembre 2024, ad una rendita con grado d’invalidità del 69% dal 1.

gennaio 2024, con versamento dal 1. settembre 2021 (doc. 207 incarto AI).

Con

osservazioni del 1. febbraio 2024 l’assicurato ha contestato il progetto,

sostenendo di essere inabile al lavoro in misura “ben superiore al 50% anche

in attività considerate adeguate”, rimproverando all’amministrazione di non

aver considerato le “reali e concrete capacità che sono correttamente state

accertate durante il periodo di osservazioni al __________”, la sindrome

del dolore cronico, negando l’esistenza nel mercato equilibrato del lavoro di

attività confacenti ai limiti funzionali rilevati e contestando i redditi utilizzati

per il calcolo del grado d’invalidità (doc. 221 incarto AI).

Sottoposte

le osservazioni al SMR per le contestazioni concernenti gli aspetti medici, quest’ultimo

con annotazione del 13 marzo 2024 ha determinato non esservi nuovi elementi

medici rilevanti, confermando le risultanze peritali (doc. 228 incarto AI).

Con

rapporto del 14 agosto 2024 la consulente SIP ha rilevato l’indicazione del __________

circa la necessità di un periodo di 10-12 mesi di riallenamento al lavoro per

poter riacquisire in maniera graduale ritmo, capacità lavorativa e capacità di

socializzazione, evidenziando come anche l’ultimo rapporto SMR attestava la

proposta di un aumento graduale della capacità lavorativa. Accertata l’assenza

di una prova lavorativa completa ai sensi di quanto auspicato dal __________,

la consulente SIP ha avallato la capacità medico-teorica definita dal SMR (doc.

235 incarto AI).

Con

ulteriori osservazioni del 24 settembre 2024 l’assicurato ha contestato i “due

scritti di data 2.9.2024 con i quali chiedete […] la restituzione di CHF

747.- e di CHF 162.40 in relazione alle IGAI […] percepite nei mesi di

maggio e giugno 2022” (doc. 244 incarto AI).

Con tre

decisioni datate 27 settembre 2024 l’Ufficio AI ha modificato il progetto di

decisione del 5 gennaio 2024 nel senso di riconoscere dal 1. febbraio 2022 al

31 dicembre 2023 una rendita pari al grado d’invalidità del 66% anziché del 65%

a motivo dell’aggiornamento dei dati statistici, confermando per il resto il

preavviso (docc. 242 e 246-248 incarto AI).

1.8. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RI 1, ha interposto tempestivo ricorso contro le

decisioni del 27 settembre 2024, postulandone l’annullamento e che venga “riconosciuta

una rendita d’invalidità intera a far tempo dal 1.6.2021 e per il futuro”.

Censura

la valutazione medica operata dall’amministrazione, sostenendo di essere

inabile al lavoro in attività adeguata in misura ben superiore al 50% e meglio

dell’80%, prevalendosi del rapporto del 10 giugno 2022 del __________, dei

certificati dei medici curanti e dei limiti funzionali invalidanti rilevati sia

dai curanti che dal medico SMR, del fatto che la sindrome da dolore cronico sia

stata a torto indicata ininfluente sulla capacità lavorativa e del fatto che il

perito reumatologo non abbia considerato il referto radiologico del 22 ottobre

2024 della spalla sinistra.

Censura

altresì la valutazione economica, adducendo come il reddito da valido in concreto

andasse definito usando l’ultimo reddito conseguito aggiornato secondo la

progressione salariale di cui al CCNL settoriale e non sui dati statistici. Per

quanto concerne il reddito da invalido, ritiene che esso debba essere

ridefinito in funzione di un’incapacità lavorativa completa nell’attività

abituale e di una capacità lavorativa del 20% in attività adeguata e tenendo

conto di una riduzione sociale del 15% e di quella legale del 10% a far tempo

dal 1. gennaio 2024.

Contesta

infine l’esistenza nel mercato equilibrato del lavoro di attività conciliabili

con le affezioni invalidanti ed i limiti funzionali.

1.9. Con “complemento

del ricorso” l’insorgente, oltre a confermare integralmente il gravame, ha

contestato la compensazione delle indennità giornaliere versate dall’Ufficio AI

per il periodo di accertamento professionale con l’ammontare della rendita

riconosciutagli retroattivamente, sostenendo che il provvedimento ordinato

dall’amministrazione è la causa della perdita di guadagno (“mancato

pagamento delle IG di malattia da parte di __________”) e di avere quindi il

diritto sia alle indennità giornaliere dell’AI che alla rendita AI in applicazione

dell’art. 22bis cpv. 6 LAI.

1.10. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione

medica, quella economica e la compensazione delle indennità giornaliere versate

in esubero dall’Ufficio AI per il periodo di accertamento professionale con

l’ammontare della rendita riconosciutagli retroattivamente. L’Ufficio AI ha

quindi chiesto la conferma delle decisioni impugnate e, di riflesso, la

reiezione dell’impugnativa.

1.11. Con

osservazioni del 27 novembre 2024 il ricorrente ha censurato l’errata

indicazione della consulente in integrazione professionale secondo cui egli

avrebbe rifiutato di partecipare al progetto di reinserimento professionale

propostogli, asserendo come essa non corrisponda al vero. Per il resto, egli ha

sostanzialmente ribadito le censure ricorsuali (VIII).

1.12. Con

osservazioni del 10 dicembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato integralmente la

correttezza del proprio operato, ritenendo irrilevante il – contestato – tenore

del verbale allestito dalla consulente in integrazione, l’insorgente non

essendo stato sanzionato per l’asserito rifiuto di sottoporsi a misure volte al

reinserimento professionale. Per il resto, l’amministrazione ha confermato la

propria posizione (X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel merito

2.2. Due sono

gli oggetti litigiosi: il primo è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. giugno 2021, ad una

rendita con grado d’invalidità del 66% dal 1. febbraio 2022 al 31 dicembre 2023,

ad una rendita con grado d’invalidità del 69% dal 1. gennaio 2024, mentre il

secondo concerne la liceità della compensazione delle indennità giornaliere

versate dall’Ufficio AI durante il provvedimento d’accertamento professionale

con le rendite riconosciute retroattivamente per tale periodo.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2025) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa

data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in

vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 9102 CIRAI prevede che “Se la modifica determinante avviene prima del

1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il

31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata

secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2025) prevede che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

la cifra 4102 CIRAI “Se una prima decisione di rendita prevede

contemporaneamente la concessione di una rendita e la sua successiva riduzione

o soppressione, la riduzione o soppressione della rendita d’importo più elevato

è decisa con effetto da uno dei momenti menzionati all’art. 88a capoverso 1

OAI. La rendita è ridotta o soppressa il primo giorno del mese successivo, dopo

la scadenza del termine di tre mesi. Non si tratta di una revisione, ragion per

cui non è applicabile l’articolo 88bis capoverso 2 lettera a OAI (DTF 121 V

264; RCC 1980 pag. 595).”

Giusta

la lett. b cpv. 1 della surriferita modifica legislativa “I beneficiari di

rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della

presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non hanno

ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita precedente

fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione secondo

l’articolo 17 capoverso 1 LPGA.” (cfr. cifra 9103 CIRAI afferente alle

condizioni per il passaggio al nuovo sistema di rendite lineare per le rendite

correnti).

Ne

discende che qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita,

l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più

tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente e che in

caso di una modifica rilevante ex art. 17 LPGA a partire dal 1. gennaio 2022

torna applicabile il nuovo sistema di rendite, ad eccezione degli assicurati

facenti parte del cosiddetto gruppo «diritti acquisiti» (persone nate negli

anni dal 1957 al 1966).

In

concreto RI 1 è nato nel 1988 e ha presentato la domanda di prestazioni nel

marzo 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui il diritto ad una rendita

è insorto al più presto nel settembre 2021 (art. 29 cpv. 1 LAI). Il ricorrente

sostiene che il grado d’invalidità sarebbe comunque superiore al 70%, ragione

per cui continuerebbe a beneficiare di una rendita intera anche sotto l’egida

del nuovo diritto (art. 28b cpv. 3 LAI).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità

al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del

14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

Considerandi

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143.

V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.6

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 segg.), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

2.7.1

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha dapprima attuato un provvedimento

professionale nella forma di un percorso di accertamento professionale presso

il __________ (cfr. supra consid. 1.3.). Successivamente, l’amministrazione ha

fatto esperire una perizia bidisciplinare in ambito psichiatrico e

reumatologico, fatta propria dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.5.).

Il

ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione

impugnata, sostenendo in particolare che, contrariamente a quanto sostenuto dal

medico SMR e dall’amministrazione, i periti esterni indipendenti hanno omesso

di prendere posizione sulla discrepanza tra le loro conclusioni e quelle di cui

al rapporto del __________ in punto alla capacità lavorativa accertata e ai

limiti funzionali rilevati (cfr. supra consid. 1.9.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione delle

decisioni contestate, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti non può (ancora) confermare le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene

indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a

prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)

approfondimenti medico-specialistici.

Questo

per i motivi che seguono.

2.7.2

Come

accennato, il ricorrente rimprovera all’amministrazione di non aver preso

posizione sulla discrepanza tra quanto accertato dai periti esterni

indipendenti e le conclusioni del CAP in punto alla capacità lavorativa

residua, ai limiti funzionali (giudicati più estesi dal CAP) e al percorso di

riallenamento in ottica di reintegrazione nel circuito del lavoro, prevalendosi

altresì dei certificati dei curanti.

A

ragione.

Nella

STF 9C_462/2022 del 31 maggio 2023 il Tribunale federale ha evidenziato quanto

segue (sottolineature del redattore):

" Nach der Rechtsprechung obliegt die abschliessende

Beurteilung der sich aus einem Gesundheitsschaden ergebenden funktionellen

Leistungsfähigkeit in der Hauptsache den ärztlichen Fachkräften (BGE 140 V 193 E. 3.2; Urteile 9C_441/2019 vom 28. Oktober 2019 E.

3.1; 9C_646/2016 vom 16. März 2017 E. 4.2.2). Allerdings darf den Ergebnissen

leistungsorientierter beruflicher Abklärungen nicht jegliche Aussagekraft für

die Beurteilung der Restarbeitsfähigkeit abgesprochen werden (Urteile

9C_501/2019 vom 15. Oktober 2019 E. 3.4.3; 9C_512/2013 vom 16. Januar 2014 E.

5.2.1). Es wäre aber auch nicht sachgemäss, allein auf diese Evaluationen

abzustellen, weil sie in der Regel auf berufspraktischen Beobachtungen beruhen,

welche in erster Linie die dabei erhobene, subjektive Arbeitsleistung der

versicherten Person wiedergeben (Urteil 9C_646/2016 vom 16. März 2017 E.

4.2.2). Steht indessen eine medizinische Einschätzung der Leistungsfähigkeit

in offensichtlicher und erheblicher

Diskrepanz zu einer Leistung, wie

sie während einer ausführlichen beruflichen Abklärung bei einwandfreiem

Arbeitsverhalten/-einsatz der versicherten Person effektiv realisiert und

gemäss Einschätzung der Berufsfachleute objektiv realisierbar ist, vermag dies

ernsthafte Zweifel an den ärztlichen Annahmen zu begründen und ist die

Einholung einer klärenden medizinischen Stellungnahme grundsätzlich unabdingbar

(Urteile 9C_441/2019 vom 28. Oktober

2019.

E. 3.1; 9C_512/2013 vom 16. Januar 2014 E. 5.2.1; 9C_737/2011 vom 16.

Oktober 2012 E. 3.3).” (consid. 4.2.2.1.).

La

surriferita giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 9C_755/2023 del

20.

febbraio 2024 (consid. 4.1.1.).

In

sostanza, se è vero che di principio l’accertamento dell’incapacità lavorativa

è prerogativa medica, in presenza di una manifesta e considerevole discrepanza

tra la prestazione rilevata dal centro per l’accertamento professionale e la

valutazione medica occorre una presa di posizione dei medici che fughi ogni

dubbio. Incombe all’amministrazione, rispettivamente al giudice confrontare le

conclusioni dei medici con quelle degli esperti del centro d’accertamento

professionale ed eventualmente chiedere un complemento istruttorio.

Evidentemente, la valutazione presso il centro d’accertamento professionale

deve essersi svolta sostanzialmente senza intoppi e la discrepanza deve porre

seri dubbi circa la valutazione medica.

In

casu dal rapporto del __________ del 10 giugno 2022 emerge quanto segue (doc.

95.

incarto AI, sottolineature del redattore):

"

[…] dal 09.05.2022 al 03.06.2022 ha

svolto un periodo di accertamento professionale presso il […] __________ […].

[…] L’intero programma ha lo scopo di verificare il potenziale di reinserimento

[…], valutando in maniera obiettiva e indipendente le possibilità pratiche di

valorizzare la sua capacità lavorativa residua. Obiettivo finale è la

formulazione di indicazioni importanti sulle possibilità reintegrative […]. […]

L’accertamento ha mostrato una situazione fisica più compromessa di quanto

indicato medicalmente. In particolare, si sono riscontrati dolori

lombari (acutizzati in sede di accertamento), nonostante la possibilità

di alternare le posizioni e di sdraiarsi al bisogno. Oltre a ciò, difficoltà

si sono manifestate anche nell’assunzione delle posizioni accovacciata, inginocchiata

o con le braccia sopra l’orizzontale.

Dal punto di vista psichico, l’accertamento

ha confermato le indicazioni medico-teoriche. […] si è denotata la

necessità di un contesto organizzato secondo il punto di vista dell’A.; questo

senza prendersi cura del parere dell’altro A [altro assicurato partecipante all’accertamento,

n.d.r.] […]. È emerso inoltre il bisogno costante di auto-rassicurazione,

manifestatasi con l’esternazione del suo punto di vista (auto-riferito), in

maniera decisamente ridondante. Nonostante la situazione semi-protetta […],

l’insorgere continuo di nervosismo imponeva all’A. momenti in cui estraniarsi

dall’ambiente, rifugiandosi nella camera d’emergenza, anche più volte al

giorno. Infine, la persistente necessità di aggiungere dettagli e particolari

per ogni questione, di imporre un ritmo e un numero sufficiente (dal suo punto

di vista) di parole utili a chiudere i discorsi, unitamente alla necessità di

trascrivere sul diario giornaliero tutti gli aspetti sopra elencati (quindi

decisamente oltre il reale obiettivo del diario) prima di potersi chinare

nuovamente sulle attività, hanno mostrato una fragilità che mal si confà ad

un’immediata ripresa professionale nel mercato del lavoro primario, come pure

alla possibilità attuale di seguire una formazione di qualsivoglia natura

(tantomeno di tipo superiore).

[…] malgrado la difficoltà manifestata e

verbalizzata nel seguire i colloqui, a causa dell’impossibilità di dettarne il

ritmo, i tempi e i temi di discussione, ha partecipato con implicazione,

acquisendo maggiore consapevolezza rispetto alla sua situazione psicofisica.

[…] il lavoro di orientamento si è

concentrato sul bilancio delle competenze, messe in relazione con la situazione

psicofisica e le condizioni del mercato. L’A. ha aderito a tal proposito

alle attività proposte e si è lasciato (a fatica) guidare. Ha assecondato

solo in parte le richieste di “compiti a casa”, talvolta interpretandone lo

svolgimento a suo vantaggio, seguendo lo schema descritto in precedenza

rispetta al bisogno di autorassicurazione/controllo.

Ne è emergo comunque un profilo molto

ricco dal punto di vista tecnico, logico-matematico e di interlocuzione con la

lingua italiana. Nessuna difficoltà nell’uso del PC. Vi è dunque un potenziale

latente che potrà essere sfruttato una volta messo in riassetto l’equilibrio

psichico.

Per quanto attiene gli orientamenti

professionali, l’A. ha vagliato numerose piste, aprendosi man mano a settori

differenti da quelli sanitario o sociale, reputati, per il momento,

sconvenienti.

Alla luce di quanto osservato in sede

di accertamento e qui descritto, unitamente alla lunga assenza dal mercato del

lavoro primario, si evidenzia la necessità di un periodo medio-lungo di

riallenamento al lavoro (10-12 mesi), per poter riacquisire in maniera graduale

ritmo, capacità lavorativa e capacità di socializzazione. Tale periodo è da

prevedersi/pianificarsi in affiancamento al seguito terapeutico in essere e

all’accompagnamento/sostegno da parte dell’Ufficio AI. Qualora questo

periodo desse i risultati ipotizzati, il settore professionale che più si confà

alle caratteristiche dell’A., in termini di competenze, desideri, capacità e

allineamento alla situazione psicofisica, è quello del project management.

In particolare, […] si ipotizza la possibilità di seguire la formazione

bachelor SUPSI in Ingegneria gestionale. In alternativa, sempre in seguito al

periodo di riallenamento al lavoro, potrebbero risultare altresì valide le

professioni nel settore sanitario di infermiere presso centri

diurni e in qualità di consulente sanitario presso istituti assicurativi

pubblici o privati.

Conclusioni

In base a quanto osservato e valutato in

sede di accertamento si possono esprimere […] le seguenti considerazioni.

·

L’accertamento ha

evidenziato una situazione di salute fisica più compromessa rispetto alle

indicazioni medico-teoriche. Dal punto di vista psichico viene confermato

quanto riportato nei rapporti medici […].

·

L’A. ha comunque

affrontato il percorso con impegno. Ne emerge un profilo molto interessante dal

punto di vista delle capacità, delle competenze, delle abilità

logico-matematiche e dialettiche.

·

Le fragilità

riscontrate non consentono un’immediata ripresa professionale nel mercato del

lavoro primario, come pure l’inizio di una formazione.

·

Ne scaturisce la necessità

di un periodo medio-lungo di riallenamento al lavoro (10-12 mesi) per poter

riacquisire in maniera graduale ritmo, capacità lavorativa e capacità di

socializzazione.

·

Qualora tale periodo

desse i risultati ipotizzati, il settore professionale che più si confà alle

caratteristiche dell’A. […] è quello del project management […]

in alternativa […] le professioni nel settore sanitario di

infermiere presso centri diurni e in qualità di consulente sanitario presso

istituti assicurativi pubblici o privati.”

In

sintesi e per quanto di rilevanza ai fini del giudizio, RI 1 ha svolto senza

intoppi l’accertamento di quattro settimane presso il __________. Gli esperti

del __________ hanno evidenziato una situazione più compromessa, sotto il

profilo fisico, rispetto alle indicazioni mediche del SMR (cfr. supra consid.

1.2.), confermando le limitazioni derivanti dall’affezione psichiatrica e

rilevando altresì dei sintomi (insonnia, pensieri negativi, insofferenza ad

osservazioni, ecc.) non menzionati nel rapporto SMR del 31 marzo 2022 (cfr.

supra consid. 1.2.). Gli esperti del __________ hanno inoltre escluso

un’immediata ripresa di attività nel mercato del lavoro equilibrato senza un

percorso di riallenamento di 10-12 mesi “per poter riacquisire in maniera

graduale ritmo, capacità lavorativa e capacità di socializzazione”,

escludendo altresì un’immediata (ri)formazione professionale (superiore). Il

rapporto in parola è stato firmato dal responsabile del __________, dal dr. __________

(specialista in medicina interna generale), dall’orientatore scolastico e

professionale e dalla consulente per l’accertamento (cfr. doc. 95, pag. 256

incarto AI).

Con

annotazione interna del 17 giugno 2022 l’Ufficio AI ha recepito la necessità

espressa dal __________ di procedere ad una misura di riallenamento al lavoro,

prevedendo un periodo iniziale di sei mesi con inizio prospettato “per la

metà di luglio-agosto 2022” (doc. 96 incarto AI).

Dal

rapporto peritale del dr. __________ si evince come egli ha vagliato il rapporto

del __________ del 10 giugno 2022, incluse le perplessità espresse dagli

esperti del __________ in punto all’immediata reintegrazione nel circuito

lavorativo, la necessità di un riallenamento al lavoro di 10-12 mesi “per

poter riacquisire in maniera graduale ritmo, capacità lavorativa e capacità di

socializzazione”, “in affiancamento al seguito terapeutico in essere

all’accompagnamento/sostegno da parte dell’Ufficio AI” (doc. 182, pagg.

437-439, 443, 444 e 449 incarto AI). Contestualmente alla valutazione della

capacità lavorativa, delle risorse e delle criticità emerse dai test, egli ha

rilevato come “L’assicurato presenta dei credibili limiti psichiatrici, che

sono emersi coerentemente già nel corso dell’accertamento pratico del __________,

il quale ha confermato genericamente le posizioni medico-teoriche espresse a

livello psichiatrico” e che “Anche le raccomandazioni sulle prospettive

formative dell’assicurato, che sono state formulate dal __________ […] sono

globalmente condivisibili” (doc. 182, pag. 450 incarto AI). Il dr. __________

ha accertato una capacità lavorativa del 50% in attività adeguata dal 28

ottobre 2021, osservando come “Per tentare di recuperare una CL del 80% è

necessario un progetto di sostegno mirato al reinserimento, portato avanti da

personale qualificato”.

Anche

il dr. __________ ha elencato il rapporto del __________ nell’estratto degli

atti, senza però mai menzionare le criticità sollevate dagli esperti del __________

relative alla situazione valetudinaria più compromessa, sotto il profilo

fisico, rispetto alle indicazioni medico-teoriche (doc. 182, pag. 464 incarto

AI). E neppure nella sua valutazione medico-assicurativa il perito reumatologo

ha preso posizione sulla criticità evidenziate del __________ per rapporto alla

(precedente) valutazione medica (del medico SMR) (cfr. doc. 182, pagg. 475 e

478.

incarto AI). In effetti, nel rapporto peritale del reumatologo non vi è una

presa di posizione circa la situazione che, secondo il __________, sotto il

profilo fisico sarebbe più compromessa e che escluderebbe un’immediata ripresa

di attività lavorativa nel mercato del lavoro equilibrato in mancanza di un

percorso di riallenamento di 10-12 mesi.

A

proposito del percorso di riallenamento, dal carteggio si evince quanto segue.

Il 16

novembre 2023 la consulente SIP ha incontrato l’assicurato e la dr.ssa __________

per discutere delle misure professionali, rilevando come i limiti descritti

dalla curante nel rapporto del 20 ottobre 2022 relativi all’attività abituale

(“ridottissima tolleranza allo stress che potrebbe rendere problematici i

rapporti sia coi pazienti che coi colleghi, insicurezza con comparsa di ansia

prestazionale in situazioni di sovraccarico, ridotta flessibilità e capacità di

adattamento […]; querulomania e ideazione di stampo persecutorio che rendono

estremamente complicate le relazioni”) si ripercuotevano anche in un’attività

adatta. La consulente ha indicato che “[…] dopo aver consultato la

documentazione […], si conclude che in questo momento non è possibile

attivare le MRE in quanto non è possibile aumentare la capacità lavorativa.

Durante l’incontro presso lo studio della dottoressa è emerso che l’assicurato

verosimilmente potrebbe essere suscettibile ad un miglioramento. Si consiglia

una revisione d’ufficio fra 3 anni, e se si dovesse intravvedere un

miglioramento prima, siamo d’accordo con la dottoressa di farcelo sapere”

(doc. 200 incarto AI). Chiamata a determinarsi sulle

osservazioni avverse al progetto di decisione del 5 gennaio 2024, con rapporto

del 14 agosto 2024 la consulente SIP ha attestato che “Il 16.11.2023 ho

incontrato il sig. RI 1 presso lo studio della dottoressa __________ dove

l’assicurato ha rifiutato l’adesione al progetto d’inserimento professionale

adeguato alle capacità del momento. In assenza di una prova lavorativa

concreta, il servizio integrazione professionale si avvale della capacità

lavorativa medico-teorica definita nel RAF (19.07.2023), pertanto la capacità

lavorativa è del 50% in un’attività semplice e ripetitiva nel rispetto dei

limiti funzionali. L’attività dovrebbe essere svolta in piccola équipe, senza

turni notturni, in contesti poco stressanti, per esempio in centri diurni o

servizi di consulenza. Per le limitazioni fisiche vedi RAF.” (doc. 235

incarto AI).

Da

quanto precede si evince che il periodo di riallenamento al lavoro di 10-12

mesi non si è mai concretizzato ma, esaminato il tenore di quanto messo a

verbale dalla consulente SIP, ciò non è riconducibile ad un rifiuto da parte

dell’assicurato, bensì ai limiti attestati dalla curante psichiatra che,

condivisi dalla consulente SIP, non permettevano di attuare il provvedimento

prospettato. Tale circostanza ha in ultima analisi portato la consulente SIP a

confermare la capacità lavorativa del 50% “in attività semplice e ripetitiva

nel rispetto dei limiti funzionali”, allineandosi alle conclusioni peritali.

Con il

gravame e nelle more della procedura l’insorgente ha contestato la valutazione

medica prevalendosi, tra l’altro, proprio della discrepanza tra quanto

attestato dal __________ e la valutazione medico-teorica del SMR,

rispettivamente della mancata presa di posizione dei periti su tale discrepanza

(I, p.ti 9. e 12.; VIII, pagg. 2-5). A questo proposito, con la risposta di

causa l’Ufficio AI ha prodotto la presa di posizione del medico SMR del 7

novembre 2024, il quale tuttavia non si è chinato sulla questione in esame e

non l’ha neppure sottoposta ai periti (VI 5). Inoltre, sempre nella risposta di

causa l’Ufficio AI si è limitato a comunicare che “i periti erano a

conoscenza del rapporto del __________ (tant’è che lo stesso è espressamente

ripreso nella perizia psichiatrica [e citato in quella reumatologica,

n.d.r.])” […] e che “in siffatta circostanza, i dati medici –

permettendo un apprezzamento oggettivo del caso – prevalgono sulle

constatazioni compiute in occasione di uno stage d’osservazione professionale o

altri tipi di provvedimenti professionali, i quali sono suscettibili di essere

stati influenzati da fattori soggettivi legati al comportamento della persona

assicurata […]. Ad ogni modo, l’UAI è certamente disposto – qualora ve

ne fosse la volontà da parte dell’assicurato – a valutare l’ulteriore riavvio

delle misure di riallenamento al lavoro nel contesto della reintegrazione dei

beneficiari di rendita […] oppure dell’aiuto al collocamento […].

A maggior ragione se si prende in conto l’importante incremento dell’abilità

lavorativa che la riuscita dei provvedimenti professionali consentirebbe

[…]” (VI, p.to 4.). Le ulteriori tesi ed argomentazioni esposte

dall’amministrazione al p.to 2. delle osservazioni del 15 novembre 2024

relative alla valenza probatoria generalmente preponderante della valutazione

medica per rapporto ai rilievi dei centri d’accertamento professionale (X, p.to

2.) sono certamente pertinenti e condivisibili, ma in casu non sono sufficienti

per colmare la mancata presa di posizione dei periti. In effetti, allo stadio

attuale, non è possibile neppure determinare se la divergenza tra la prestazione osservata dal centro per l’accertamento

professionale e la valutazione medica sia perdurata, se essa sia considerevole

o meno, pur tenendo conto del fatto che il rapporto del __________ tiene conto

di una componente soggettiva.

Visto

quanto precede, questo Giudice ritiene indispensabile una presa di posizione

dei periti che si dovranno determinare in modo esaustivo sulla discrepanza,

diffusamente esposta sopra, tra le conclusioni peritali ed il rapporto del __________,

come pure sulle ulteriori censure sollevate dall’insorgente per quanto concerne

la valutazione medica.

2.8

Per

quanto attiene alla valutazione economica dell’Ufficio AI, anch’essa contestata

dal ricorrente, la stessa appare prematura, visto che la capacità lavorativa

dell’assicurato ed i suoi limiti funzionali saranno nuovamente oggetto d’esame (cfr.

supra consid. 2.7.2.). Ciò detto, anche per quanto attiene alla valutazione

economica l’Ufficio AI dovrà procedere ad un complemento d’istruttoria,

indicando se e quali siano le attività presenti sul mercato equilibrato del lavoro

che sono confacenti alla situazione valetudinaria dell’insorgente.

2.9

Per

quanto concerne la questione della liceità della compensazione delle indennità

giornaliere dell’AI per il periodo di accertamento professionale presso il CAP

con la rendita retroattivamente riconosciuta per il periodo dal 1. febbraio

2022.

al 31 dicembre 2023, vale quanto segue.

Con

decisione del 13 giugno 2022 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad

indennità giornaliere per il periodo dal 9 maggio al 3 giugno 2022, ossia per

il periodo d’accertamento presso il __________. L’indennità giornaliera è stata

fissata a fr. 160, calcolata su un reddito annuo determinante di fr. 72'761.10

(per un grado d’occupazione dell’80%) e di un reddito giornaliero determinante

di fr. 200 (docc. 89, 90, 94 e 178 incarto AI). Nelle motivazioni della

decisione non vi è alcun riferimento ad una compensazione di prestazioni

percepite in esubero (doc. 242 incarto AI).

Con

scritto del 24 settembre 2024 il rappresentante di RI 1 ha contestato “i due

scritti di data 2.9.2024 con i quali chiedete […] la restituzione di CHF 747.-

e di CHF 162.40 in relazione alle IGAI da lui percepite nei mesi di maggio e

giugno 2022.”, evidenziando come “non si comprendono le basi di calcolo,

il substrato fattuale, né il ragionamento giuridico alla base delle stesse”

(doc. 244 incarto AI).

Gli

ordini di restituzione a cui fa riferimento il rappresentante dell’insorgente non

figurano agli atti. In effetti, oltre all’importo di fr. 909.40

(presumibilmente ottenuto sommando fr. 747 e fr. 162.40) relativo alla finca “Cassa

__________ […]”, la decisione del 27 settembre 2024 è scevra di indicazioni

(doc. 246, pag. 616 incarto AI). Né nella risposta di causa, né nelle more della

procedura l’Ufficio AI ha illustrato in modo preciso il calcolo alla base delle

(non pervenute) decisioni di restituzione, rispettivamente della compensazione

effettuata con le rendite retroattive, limitandosi ad illustrare la liceità

giuridica della compensazione effettuata.

In

tali condizioni, questo Giudice non ha sufficienti elementi per potersi determinare

in merito alla contestata compensazione, ragione per cui l’Ufficio AI dovrà

procedere ad una dettagliata motivazione della stessa, illustrando diffusamente

le basi di calcolo che hanno determinato le prestazioni asseritamente in

esubero, la forchetta temporale ed il ragionamento giuridico in concreto

determinanti. Inoltre, il tenore dello scritto del 24 settembre 2024 non

permette di escludere che l’amministrazione sia incorsa in una violazione del

diritto di essere sentito, non essendoci traccia agli atti del preavviso

relativo alla decisione di compensazione (il progetto di decisione del 5

gennaio 2024 non menziona la compensazione, cfr. doc. 207, pag. 542 incarto AI),

ulteriore circostanza che giustifica la retrocessione degli atti all’Ufficio AI.

2.10

Visto tutto quanto precede, sulla scorta degli atti

all’inserto non può (ancora) escludersi con la dovuta certezza e serenità che

l’insorgente abbia diritto a prestazioni AI superiori a quelle riconosciutegli

con le decisioni impugnate. Si rende quindi necessario un complemento

istruttorio in punto alla valutazione medica, alla valutazione economica ed un’esaustiva

motivazione della compensazione effettuata dall’Ufficio AI.

2.11

Il

TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali

svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.

Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, stante la necessità di un approfondimento medico, economico e di un

complemento concernente la compensazione, annullate le decisioni del 27

settembre 2024, si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione

proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.7.2.-2.9.) e si

determini nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato, emanando una

decisione debitamente preavvisata ed impugnabile.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a

piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V

281.

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

Le decisioni del 27 settembre 2024 sono annullate.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti