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Decisione

32.2024.83

Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di rendita. La documentazione prodotta con il gravame dal curante generalista non permette di scostarsi dalle conclusioni del medico SMR, che vanno confe

10 gennaio 2025Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

Nella

STF 8C_104/2024 del 22 ottobre 2024 l’Alta Corte ha modificato la prassi

vigente per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di obesità

(forte sovrappeso). Secondo la vecchia giurisprudenza – basata sul

convincimento che l’obesità potesse essere superata con la sola forza di

volontà – il diritto ad una rendita d’invalidità era di principio escluso se

l’obesità era trattabile, a meno che l’obesità fosse causa di seri danni alla

salute o se insorgeva quale loro conseguenza. Con la recente pronunzia il TF ha

rilevato che non vi è alcun motivo per considerare l’obesità in modo diverso

dalle altre affezioni e che il solo fatto che essa possa in linea di principio

essere trattata non esclude il diritto ad una rendita. Conseguentemente, la

Massima Istanza ha sancito che anche l’accertamento del diritto ad una rendita

in caso di obesità va effettuato tenuto conto del singolo caso e nel quadro di

una procedura probatoria strutturata che determini in che misura l’affezione

influisce sulla capacità lavorativa dell’assicurato, fermo restando l’obbligo

di quest’ultimo di ridurre il danno (cfr. comunicato stampa del Tribunale

federale del 21 novembre 2024).

2.5. La

giurisprudenza federale (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008) ha stabilito che per

la graduazione dell’invalidità l’amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di refertazioni allestite da medici o da altri

specialisti indicanti lo stato di salute e la capacità lavorativa in attività

abituale ed adeguata (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Il consulente in integrazione

professionale, fondandosi su tali indicazioni, determina quali lavori sono

concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato (DTF 148 V 174

consid. 9.1. e147 V 124 consid. 6.2.).

La

valenza probante di un rapporto medico non dipende dall’origine del mezzo di

prova o dalla sua denominazione, ma piuttosto dal suo contenuto che deve riflettere

uno studio approfondito dei punti litigiosi considerando le censure del

paziente, essere esaustivo e chiaro in punto all’anamnesi, agli esami condotti

e alle conclusioni. Queste ultime devono essere ben motivate (DTF 125 V 352

consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Il medico SMR

dispone di specifiche conoscenze medico-assicurative ed è a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche e la capacità funzionale

dell’assicurato, conformemente agli artt. 59 cpv. 2bis LAI e 49 OAI. In tal

modo si è creata una separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base

delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI decide cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre

2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

In caso di rapporti medici

contraddittori, il giudice deve analizzare l'intero materiale e spiegare la

preferenza per un rapporto su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In caso di dubbio, anche minimo, sull’affidabilità e sulla concludenza

dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su di

essi (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti in

particolare alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.6. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha acquisito agli atti, tra l’altro,

il rapporto peritale del 28 settembre 2022 del medico fiduciario dr. __________

(specialista in reumatologia) (doc. 88 incarto AI), il certificato del 25 marzo

2022 della precedente curante (doc. 84 incarto AI) ed il rapporto del dr. __________

Considerandi

del 2 novembre 2023 con relativo complemento del 26 febbraio 2024 (docc. 35 e

53.

incarto AI). Fondandosi su tali referti, il medico SMR ha allestito il

rapporto del 22 marzo 2024 (cfr. supra consid. 1.2.).

Il

ricorrente, prevalendosi del rapporto del 20 ottobre 2024 del curante, contesta

la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata (cfr. supra

consid. 1.5.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato (prima dell’emanazione della decisione impugnata)

dall’amministrazione, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa motivi per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7

Giova

preliminarmente ricordare che secondo la giurisprudenza federale in materia di

assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento

(malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24

gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016

consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020 consid. 2.4. e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.8.).

Va

altresì rilevato che il potere

cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli

è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione

di tale decisione (pro multis DTF 136 V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2.

con rinvii), in concreto il 25 settembre 2024, e che fatti verificatisi

ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un

accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR

2003.

IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467

consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid.

2.

).

Tornando

al caso in esame, il ricorrente si prevale del rapporto del curante dr. __________

del 20 ottobre 2024 (I1 e III) dal seguente tenore:

"

[…] Con il presente chiedo […] di

rivedere la vostra decisione in ambito di AI appena emessa per il mio

summenzionato paziente, da considerarsi quindi come Ricorso alla stessa. Ciò in

base ai nuovi rilievi diagnostici che hanno posto in essere e confermato un

restringimento foraminale L5-S1 a sinistra alla RMN eseguita il 17.08.2024 che

non ha mostrato alcuna variazione in senso favorevole rispetto al controllo del

12.2023

nonostante le terapie messe in atto successivamente (Terapia del

Dolore, valutazioni neurochirurgiche Dr.ssa __________). Quindi è stata

proposta una ulteriore infiltrazione ma questa volta intra-discale L5-S1 con ozono

allo scopo di effetto antinfiammatorio, analgesico e di ridurre il volume del

disco intervertebrale sperando così di alleviare la compressione dell’ernia su

L5. Dopodiché in caso di mancato risultato favorevole si dovrà per forza

procedere ad intervento neurochirurgico. Da qui la richiesta di impugnare la

Vostra decisione fino almeno alla procedura che verrà messa in atto in queste

settimane.”

Di tutta evidenza, lo scarno rapporto

del curante non è idoneo a mettere in dubbio il rapporto SMR del 22 marzo 2024,

il dr. __________ non essendosi neppure confrontato con esso, in particolare in

punto alla capacità lavorativa. A questo proposito, questo Giudice può far

propria la presa di posizione del medico SMR del 25 ottobre 2024 (cfr. supra

consid. 1.6.):

"

[…] La […] nuova documentazione

consiste in un rapporto medico del Dr. med. __________ […] del 20.10.2024, nel

quale vengono riferiti reperti di diagnostica strumentale per immagini e

proposte terapeutiche. Pur rimanendo il SMR a disposizione per una

rivalutazione del caso al ricevimento di nuova relazione medica in cui sia

meglio e più chiaramente specificata eventuale nuova diagnosi determinante

nuovi limiti funzionali con ripercussione sulla capacità lavorativa in attività

abituale ed adeguata e/o altra documentazione medica specialistica a corredo,

nel frattempo il SMR ritiene di poter confermare la valutazione di cui al

RAF del 22.03.2024 effettuata sulla scorta della valutazione del Dr. med __________

del 01.03.2024.”

Inoltre,

ad oggi non è pervenuta alcuna ulteriore refertazione medica che permetta una

diversa valutazione della situazione valetudinaria rispetto a quella accertata

al momento rilevante, ossia al 25 settembre 2024, data della decisione

contestata e che delimita il potere cognitivo di questo Giudice. Va peraltro sottolineato che, di

principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico

curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.), considerato peraltro

che in casu il parere discordante è stato espresso da un medico generalista (cfr.

supra consid. 1.2.).

2.8

Il

ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI e

questo Giudice non ha motivo per discostarsene.

2.9

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti